Per la promozione della qualità agroalimentare Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare

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Roma, 14 giugno 2021

                                                                             Al Dott. Oreste Gerini
                                                                                Direttore generale
                                                   per la promozione della qualità agroalimentare
                                                                                       e dell'ippica
                                                                                           MIPAAF
                                                               pqai.direttore@politicheagricole.it
                                                              pqai.segreteria@politicheagricole.it

                                                           Alla Dott.ssa Maria Isabella Verardi
                                                                               Dirigente PQAI V
                                                 Comunicazione, Promozione e Valorizzazione
                Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
                        Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
                                                                          ippiche e della pesca
                                                                                       MIPAAF
                                                                    pqai5@politicheagricole.it

       Oggetto: proposta di modifica decreto “promozione vino”, osservazioni filiera

Con riferimento alla proposta di modifica dell’attuale decreto del Ministro delle politiche agricole
recante “modalità attuative della misura Promozione di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE)
n.1308/2013”, si trasmettono le osservazioni delle scriventi organizzazioni, in particolare rispetto al
documento condiviso dall’ufficio PQAI V, alla vigilia dell’incontro del 26 maggio 2021.
La filiera valuta positivamente le proposte inerenti alle misure di flessibilità e ritiene che molte di
esse debbano essere previste anche al di là della situazione di emergenza contingente.
1.      Modifiche alle varianti di cui all’art. 15, co.1, lett. b) del DM 3893/2019, per l’annualità
        2020/2021:
        a. N. 1 variante al ribasso; si sostiene questa proposta
        b. N. 1 varante che prevede Modifica di uno o più̀ Paesi target, consistente nello
            spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri
            Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato; si sostiene questa
            proposta.
Al contempo, richiamiamo l’attenzione del Ministero sulla portata delle innovazioni introdotte
dall’Unione Europea in questa materia. In primis, tale flessibilità è stata autorizzata fino alla
conclusione dell’attuale periodo di programmazione finanziaria (fino al 2023). Pertanto, sarebbe
necessario specificare che la variante di modifica di uno o più Paesi target sia prevista a partire
dall’annualità 2020/2021.
In secondo luogo, la possibilità̀ di cambiare mercato da parte del beneficiario dovrebbe essere sempre
autorizzata alle seguenti condizioni:
- Lo spostamento del mercato target non ha un impatto sulla graduatoria del bando (punteggio). Se
ad es. un progetto ha ottenuto, in graduatoria, un punteggio maggiore beneficiando di un criterio di
priorità rispetto a un “nuovo mercato emergente”, lo spostamento di un’azione in un mercato
emergente, se indirizzata in un mercato inizialmente non previsto dal progetto, dovrebbe essere
orientato verso un altro mercato emergente.
- Il cambiamento di mercato dovrebbe essere consentito mediante una notifica da parte del
beneficiario all’autorità di controllo.
Si segnala, inoltre, che sia la Francia che la Spagna, già a partire dall’annualità 2019/2020 hanno
attuato questa disposizione senza vincoli o restrizioni recependo a pieno la flessibilità offerta dalla
Commissione europea: di conseguenza, i nostri competitor francesi e spagnoli possono cambiare
Paese target, a prescindere che il mercato/Paese scelto fosse o meno già presente nel progetto
inizialmente presentato e approvato.
        c. N. 5 varianti ordinarie (oltre a quella che prevede il cambio paese e quella al ribasso). Si
             sostiene questa proposta; al contempo, si propone una semplificazione del formulario di
             variante, ad esempio, mantenendo solo la parte del piano finanziario ed eliminando le altre
             parti descrittive.
        d. Nell’ambito delle varianti di cui alle lett. a) e b) possibilità di prevedere un contributo
             minimo per Paese inferiore a quello previsto dal DM n. 9313510 del 13 novembre 2020.
             Si sostiene questa proposta.
        e. Nell’ambito delle varianti di cui alle lett. a) e b) possibilità̀ di prevedere un contributo
             minimo per soggetto per Paese inferiore a quello previsto dal decreto 9193815 del 30
             settembre 2020. Si sostiene questa proposta.
        f. Nell’ambito delle varianti di cui alle lett. a) e b) possibilità̀ di eliminazione di Paesi target.
             Si sostiene questa proposta.
        g. Nell’ambito delle varianti di cui alle lett. a), b) e c) i beneficiari possono, a proprio rischio,
             svolgere le attività in modifica dopo la presentazione delle istanze, le quali sono approvate
             entro 60 giorni dalle autorità competenti. Si sostiene questa proposta e si propone di
             consentire ai beneficiari di svolgere, anche a regime e non solo per le annualità in stato di
             emergenza, le attività di modifica dopo la presentazione della variante e prima
             dell’approvazione della stessa.
             In ogni caso, sarebbe opportuno abbreviare i tempi di approvazione delle varianti, da 60 a
             30 gg.
Inoltre, si propone che nell’ambito delle varianti di cui alle lettere a), b) e c) i soggetti partecipanti
possano variare l’importo complessivo del proprio budget utilizzando eventuali economie di altre
aziende, fermo restando il rispetto del contributo massimo per ciascun partecipante calcolato sul
fatturato.
Inoltre, nell’ambito delle varianti di cui alle lettere a) e b), occorre consentire ai soggetti proponenti
di cui all’art. 3 comma 1 lettera i) di poter utilizzare parte del budget per attività collettive.
2.      Modifiche alle varianti di cui all’art. 15, co.1, lett. a) del DM 3893/2019, per le annualità a
        partire dalla 2020/2021: non più comunicazione della variante ma controllo ex post da parte
        di Agecontrol del rispetto del limite del 20% comunicazione preventiva del calendario di
        esecuzione del progetto modificato. Si accoglie questa semplificazione proposta dal Mipaaf.
        Al contempo, si chiede di prevedere una procedura ordinaria, senza aggravare ulteriormente
le imprese con comunicazioni preventive del calendario di esecuzione delle azioni che sarà,
       in ogni caso, presentato ex post in fase di controllo da parte di Agecontrol.
Si suggerisce, inoltre, la seguente formulazione

1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni:
a. pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese
terzo.

L’eliminazione dell’obbligo di comunicazione della variante è una semplificazione molto apprezzata
che si chiede di confermare al di là della situazione contingente legata alla pandemia.
Si propone, inoltre, di cancellare il riferimento per il calcolo della percentuale di variante agli importi
delle singole azioni “in ciascun Paese terzo” e quindi di ripristinare quanto previsto fino all’annualità
2018/2019. In questo modo si darebbe agli operatori la possibilità di considerare le variazioni +/- il
20% in termini di azioni a prescindere dal Paese. Questo comporterebbe minore necessità di fare
ricorso a varianti e minore aggravio dell’operato dei comitati, nazionali e regionali, chiamati a
valutarle.
Inoltre, nella fase attuale si chiede che sia confermata la possibilità di attivare sub-azioni anche se
non previste nel paese di riferimento, ma previste dal progetto approvato (es. se per un paese X sono
in budget A2 e A5 e in un altro paese Y è prevista la sub-azione A3, sarà possibile utilizzare A3 anche
nel paese X), senza dover effettuare la procedura della comunicazione della variante. Mentre prima
questo era accettato dagli ispettori AGEcontrol, ora con l’inserimento del consuntivo sul portale del
SIAN questo non è stato previsto e quindi apparentemente non ammesso.
3.      Modifiche, per le annualità a partire dalla 2021/2022, in relazione alla proroga della durata
        massima del progetto per un singolo Paese terzo di cui all’art. 13, co.4, del DM 3893/2019:
        Prevedere la possibilità di un rinnovo di un progetto per un determinato Paese superiore ai 5
        anni, non oltre al 2023; Si sostiene questa proposta.

4.     Per le annualità a partire dalla 2020/2021, modifica degli importi minimi di contributo
       richiesto per singolo Paese di cui all’art. 13, co.7, del DM 3893/2019: € 120.000 a Paese se
       il progetto è destinato a più Paesi ed € 240.000 a Paese se il progetto è destinato ad un solo
       Paese (così come previsto per l’annualità 2020/2021 ai sensi del DM n. 9313510 del 13
       novembre 2020)
Le scriventi organizzazioni non sostengono questa proposta. Fermo restando la possibilità per le
Regioni di prevedere, all’interno dei propri bandi, soglie minime inferiori, la filiera ritiene che gli
importi minimi previsti dal Decreto 3893, prima della modifica intervenuta nel 2020, garantiscono
una soglia di ingresso corretta e bilanciata per progetti di tipo nazionale.
Si ritiene opportuno legare la riduzione dei parametri al contesto emergenziale e si esprime contrarietà
alla modifica permanente dell’importo di contributo minimo per i progetti a valere sui fondi quota
nazionale.
La modifica permanente di abbassamento delle soglie di accesso ai progetti sarebbe contraria alla
strategia adottata dal Ministero finora, ovvero alla necessità di convogliare sul bando nazionale – che
oggi costituisce solo il 30% del budget complessivo della misura – i progetti più importanti e
strutturati in termini economici e di impatto, e parallelamente alla volontà di evitare il riversamento
sul plafond nazionale di un numero importante di progetti minori, a carattere territoriale, che
andrebbero a ridurre le risorse disponibili, rimaste invariate rispetto le precedenti campagne.
Un contributo minimo più alto per Paese consente l’attuazione di progetti di maggiore impatto sul
mercato di destinazione e rende più efficace nel complesso l’attività di promozione dei vini italiani
nei Paesi individuati.
Si ritiene che i progetti che prevedono investimenti ridotti possano trovare spazio su bandi
regionali/multiregionali che già allo stato dell’arte prevedono soglie sensibilmente più basse,
previsione contenuta nel decreto stesso “le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo
minimo ammissibile diverso da quelli fissati per i progetti a valere sui fondi quota nazionale”.
5.      Per le annualità a partire dalla 2020/2021, introduzione delle sanzioni per mancate spese di
        cui al reg. UE 374/2021.
Occorre premettere che il Regolamento 374/2021, in particolare le disposizioni di modifica dell’art.
54 del Reg. 1149/2016, è stato oggetto di confronto tra il Ministero delle Politiche Agricole e i servizi
della DG Agri, al fine di chiarire l’attuazione all’interno dell’ordinamento nazionale a partire
dall’anno finanziario in corso caratterizzato dal perdurare dell’epidemia da Covid-19.
L’articolo 2, comma 1 del Regolamento, consente agli operatori di ricevere una parte del sostegno
per le azioni non realizzate e, al contempo, di non essere penalizzati per la mancata esecuzione
nell’annualità 2020/2021, a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali e a condizione che
l’obiettivo generale dell’operazione è stato realizzato.
Si valuta positivamente questa innovazione della Commissione Europea, introdotta con l’obiettivo di
non penalizzare i produttori che non hanno conseguito la totalità delle azioni nell’ambito di un
progetto per sopraggiunte cause dovute alla pandemia (circostanza definita “causa di forza
maggiore”), nel caso della promozione, ad es., un evento annullato, ridotto, una fiera posticipata, la
sopraggiunta indisponibilità del cliente o dell’operatore estero responsabile dell’azione ecc.
Si chiede, pertanto, per l’annualità in corso, fortemente caratterizzata dagli effetti della pandemia nei
principali mercati internazionali, di attuare la suddetta disposizione al fine di non penalizzare i
produttori, principio stabilito dall’Unione Europea.
Per questo motivo, anche per l’annualità 2020/2021, in considerazione del perdurare degli effetti della
pandemia, si chiede di confermare la sterilizzazione delle penalizzazioni di cui all’art. 17 comma 1
lettera c del DM 3893/2019, come previsto dall’articolo 1 del DM 2 luglio 2020.
Infine, l’introduzione del meccanismo “di compensazione” di cui al paragrafo 2 bis del medesimo
articolo, andrebbe applicato in circostanze c.d. “ordinarie” dell’implementazione delle azioni di
promozione (esulando quindi dall’attuale emergenza Covid) ed esclusivamente nei soli casi in cui
l’intera operazione non è stata effettuata, ma l’obiettivo è stato in ogni caso raggiunto.
Ringraziando in anticipo dell’attenzione che vorrai dedicare alle nostre istanze, l’occasione è gradita
per porgere distinti saluti.

       Confagricoltura
       CIA – Confederazione italiana agricoltori
       Copagri
Alleanza delle Cooperative Italiane- agroalimentare
Unione Italiana Vini
Federvini
Federdoc
Assoenologi
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