Opuscolo informativo sulla prestazione dei Servizi di Investimento - Opuscolo Informativo - Giugno 2021 - Copia per il Cliente - pagina 1 di 15 ...
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Opuscolo informativo sulla prestazione dei Servizi di Investimento Opuscolo Informativo - Giugno 2021 - Copia per il Cliente - pagina 1 di 15
INDICE dell'Opuscolo Informativo sulla prestazione dei Servizi di Investimento · Sezione 1 Informazioni sulla Banca e sui suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela e sugli strumenti finanziari; · Sezione 2 Documento di Sintesi della Politica di Classificazione della Clientela; · Sezione 3 Documento Informativo di Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini; · Sezione 4 Documento di Sintesi sulla Strategia di Gestione dei Conflitti di Interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa; · Sezione 5 Informativa sui rischi di sostenibilità. Opuscolo Informativo - Giugno 2021 - Copia per il Cliente - pagina 3 di 15
Sezione 1 - Informazioni sulla Banca e sui suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, sugli strumenti finanziari e sui costi e gli oneri Il presente documento è redatto in conformità all'articolo 36 del Regolamento Consob in materia di intermediari, approvato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "Regolamento Intermediari") e alle previsioni, da tale norma richiamate, di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/565 (il "Regolamento 565"). INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI La Banca - Informazioni, comunicazioni e recapiti Banca Agricola Popolare di Ragusa Società Cooperativa per Azioni (di seguito la "Banca") è una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto italiano. La Banca è registrata al Registro delle Imprese di Ragusa con il numero 00026870881 ed è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia con numero 1330. La Banca è inoltre società capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa (il "Gruppo"), iscritto al n. 5036.9 dell'Albo dei Gruppi Bancari dal 6 giugno 1997. La Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca si trovano in Viale Europa n. 65, Ragusa. Il numero di telefono è 0932 603111. La Banca è stata autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento e accessori dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. La Banca d'Italia può essere contattata ai seguenti recapiti: telefono – 06/47921; indirizzo di posta elettronica - email@bancaditalia.it. La Consob può essere contattata ai seguenti recapiti: telefono - 06/84771; indirizzo di posta elettronica - protocollo@consob.it. I servizi e le attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare sono i seguenti: a) negoziazione per conto proprio: è l’attività di compravendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti: è il servizio attraverso il quale la Banca esegue gli ordini su strumenti finanziari ricevuti dal cliente negoziandoli sulle sedi indicate nella propria strategia di esecuzione degli ordini; tale servizio comprende anche la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della relativa emissione; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente: sono i servizi attraverso i quali la Banca offre ai propri clienti strumenti finanziari per conto dell’emittente degli stessi, attenendosi alle disposizioni di quest’ultimo o del soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento. Il servizio di collocamento (con o senza impegno irrevocabile), in particolare, consiste nella illustrazione, proposizione e promozione di strumenti finanziari i cui relativi documenti contrattuali sono predisposti da società terze. All’attività di collocamento è solitamente connessa un’attività di assistenza al cliente pre e post vendita, nonchè un servizio di consulenza nei termini previsti dal contratto; d) ricezione e trasmissione di ordini: è il servizio consistente nel ricevere gli ordini dei clienti su strumenti finanziari e nel trasmettere gli stessi, per l’esecuzione, ai negoziatori indicati nella propria strategia di trasmissione degli ordini. Il servizio in parola comprende anche la mediazione, che è l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro. La Banca si avvale in via prevalente dell'intermediario negoziatore Equita Sim S.p.A., avente sede in Milano; e) consulenza in materia di investimenti: la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico. Il servizio di consulenza è prestato dalla Banca su base non indipendente. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in connessione sistematica con il servizio di collocamento di quote di OICR, con le attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e di prodotti di investimento assicurativi, nonché con i servizi esecutivi aventi ad oggetto strumenti emessi dalla Banca. Inoltre, coerentemente con il proprio modello di prestazione dei servizi di investimento, la Banca presta, nei confronti di determinate categorie di clienti, previa sottoscrizione di apposito contratto, un servizio di consulenza avanzata, caratterizzato da logiche di progressivo allineamento a specifici portafogli modello. La Banca è inoltre autorizzata a prestare tutti i servizi accessori previsti dall’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), e fra questi in particolare il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. La Banca infine svolge attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e di prodotti di investimento assicurativi nonché di raccolta di adesioni a fondi pensione aperti. La Banca commercializza presso la propria sede il servizio di gestione di portafogli prestato da Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito la “SGR”). Le specifiche informazioni relative alle caratteristiche del servizio e la relativa informativa precontrattuale sarà fornita dalla SGR per il tramite della Banca prima della conclusione del contratto che regola la prestazione del servizio di gestione di portafogli. Qualsiasi comunicazione alla Banca - ad eccezione degli ordini relativi a operazioni su strumenti finanziari - può essere inviata con le seguenti modalità, e agli indirizzi di seguito indicati: - via posta, al seguente indirizzo: Viale Europa 65, 97100, Ragusa (RG); - via pec al seguente indirizzo: bapr@legalmail.it; - via posta elettronica, al seguente indirizzo email: info@bapr.it; - via fax, al seguente numero: 0932-603216. I reclami della clientela debbono essere inviati alla Banca per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in via informatica all'indirizzo ufficiolegale@pec.bapr.it, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Al riguardo la Banca ha istituito l'Ufficio Reclami presso il proprio Ufficio Legale e Contenzioso in Viale Europa, 65 - 97100 Ragusa. Gli ordini di acquisto, vendita, sottoscrizione di strumenti finanziari devono invece pervenire alla Banca, nei normali orari d’ufficio e possono essere conferiti per iscritto e/o telefonicamente alle dipendenze presso le quali è acceso il rapporto di deposito titoli. L’elenco delle dipendenze ed i relativi numeri di telefono ed indirizzi sono disponibili sul sito internet www.bapr.it. La Banca trasmetterà qualsiasi comunicazione o informazione ai sensi del contratto stipulato con il Cliente a mezzo posta ai recapiti ivi indicati dal Cliente stesso. Se il Cliente ha attivato il servizio di Internet Banking "BAPR Online", può scegliere di ricevere le lettere, le notifiche, i rendiconti e qualunque altra dichiarazione o comunicazione a lui diretta esclusivamente in formato elettronico. Il Cliente e la Banca comunicheranno esclusivamente in lingua italiana. In relazione alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonchè collocamento, la Banca invia al Cliente, per ogni operazione eseguita, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione, ovvero, nel caso in cui la Banca riceva la conferma da un terzo (ad es. l'intermediario negoziatore al quale l'ordine è trasmesso), entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo, un avviso di conferma dell’esecuzione dell’ordine trasmesso, predisposto ai sensi della normativa vigente. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR eseguiti periodicamente, la Banca (o in sua vece la SGR/SICAV emittente la quota/azione), invia al cliente un avviso di conferma dell’operazione ovvero un rendiconto a periodicità almeno semestrale. La Banca invia al Cliente, con cadenza almeno trimestrale, il rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità della clientela. La Banca è tenuta a fornire alla clientela tali rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l’accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale: (i) informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento; (ii) informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente; (iii) una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. Sedi di esecuzione In relazione ai servizi prestati dalla Banca, le sedi di esecuzione sono, in via prevalente: a) conto proprio; b) sedi di esecuzione raggiunte da Equita SIM S.p.A. Strumenti finanziari e somme di denaro dei clienti La Banca detiene gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei clienti, accreditando il denaro e inserendo gli strumenti finanziari in appositi conti intestati al Cliente ed aperti presso di sé, con facoltà comunque di subdepositarli presso altri soggetti secondo quanto previsto dalle norme del contratto. In particolare, tra l'altro, la Banca ha la facoltà di subdepositare gli strumenti finanziari ricevuti presso organismi di deposito centralizzato, inclusi, per gli strumenti finanziari dematerializzati, le società di gestione centralizzata degli stessi, e presso gli altri depositari abilitati. La Banca informerà il Cliente degli estremi identificativi dei sub-depositari con apposita comunicazione ovvero nell’ambito della rendicontazione periodica. Per il caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo II-bis della Parte III del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dei relativi regolamenti di attuazione. Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi a strumenti finanziari che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti della Banca o del depositario. Presso la Banca sono istituiti specifici presidi organizzativi volti ad assicurare la tutela dei clienti. In particolare sono istituite e conservate apposite evidenze contabili, distinte per singolo cliente, degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Le suddette evidenze regolarmente riconciliate con gli estratti conto dei depositari sono aggiornate tempestivamente in via continuativa con riferimento alle singole operazioni relative ai beni di pertinenza della clientela. Sistemi di indennizzo degli investitori e garanzia dei depositi La Banca aderisce al sistema di indennizzo degli investitori denominato Fondo Nazionale di Garanzia che indennizza gli investitori entro i limiti di importo previsti dall’art. 5 del decreto del Ministro del Tesoro 14/11/1997 n. 485 (€ 20.000,00) per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento previsti dal T.U.F. nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo nei casi di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari medesimi. Per maggiori dettagli sulle modalità di copertura offerte dal Fondo si rinvia allo Statuto ed al Regolamento Operativo del medesimo, consultabile all'indirizzo internet "www.fondonazionaledigaranzia.it". La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle Banche consorziate rimborsando i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle consorziate sotto forma di depositi o sotto altra forma nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. Il limite massimo di rimborso per depositante è pari a 100.000,00 euro. Per ulteriori dettagli sulle modalità di copertura si rinvia allo Statuto e Regolamento del FITD consultabili sul sito internet www.fitd.it. Conflitti di interesse In occasione della prestazione al Cliente di un servizio o attività di investimento o di un servizio accessorio, la Banca potrebbe avere un interesse in conflitto. La Banca ha tuttavia adottato ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il Cliente e la Banca o tra il Cliente e altri Clienti della Banca nella prestazione dei servizi o attività di investimento o accessori, al fine di rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione a uno o più servizi o operazioni. La Banca ha altresì adottato, a tal fine, una strategia di gestione dei conflitti di interesse in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente. Si fa rimando al "Documento di Sintesi sulla Strategia di Gestione dei Conflitti di Interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa", contenuta nel presente Opuscolo Informativo, per l’enunciazione delle varie tipologie di conflitti che possono insorgere tra Banca e Cliente o tra Clienti e per la identificazione delle misure previste per la loro gestione. In ogni caso, ogni qual volta il cliente lo richieda, la Banca fornirà ulteriori informazioni in merito alla propria strategia di gestione dei conflitti di interessi. Opuscolo Informativo - Giugno 2021 - Copia per il Cliente - pagina 5 di 15
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA Come indicato al paragrafo "Sistemi di indennizzo degli investitori e garanzia dei depositi" che precede, ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, è possibile che gli strumenti finanziari del Cliente siano detenuti da un terzo subdepositario. Gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso terzi subdepositari, saranno inseriti, insieme agli strumenti finanziari di altri clienti della Banca, in conti appositi aperti presso il subdepositario, intestati alla Banca ma recanti l'indicazione che si tratta di strumenti di pertinenza di terzi (conti omnibus), e tenuti distinti pertanto sia dagli strumenti finanziari di proprietà della Banca, sia da quelli di proprietà del subdepositario. L'eventuale insolvenza del subdepositario potrebbe comportare, in caso di insufficienza degli strumenti finanziari reperibili presso il subdepositario, una restituzione solo parziale, pro quota, degli strumenti Sezione 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SUOI SERVIZI, SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI finanziari depositati per conto del Cliente. Gli strumenti finanziari del Cliente potranno essere depositati presso soggetti insediati in Paesi extraeuropei solo se gli ordinamenti giuridici di tali Paesi disciplinano la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevedono forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività ovvero se gli ordinamenti giuridici di tali Paesi non disciplinano la detenzione e custodia di strumenti finanziari o non prevedono forme di vigilanza, ma la natura degli strumenti finanziari o dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che gli strumenti siano depositati presso un determinato soggetto sito nel Paese extraeuropeo. In quest'ultimo caso, potrebbe non essere possibile garantire la custodia separata degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela della Banca rispetto alla custodia dei beni di altri soggetti e pertanto, particolarmente in caso di insolvenza del subdepositario, potrebbe esserci il rischio di non riuscire ad ottenere la restituzione integrale degli strumenti finanziari subdepositati. Se il Cliente non adempie tempestivamente ai propri obblighi nei confronti della Banca, la Banca potrà esercitare i diritti ad essa attribuiti dalla legge per fare fronte all'inadempimento, ivi inclusi, tra l'altro, il diritto di ritenere gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente fino al soddisfacimento del credito, il diritto di far vendere tali strumenti secondo le norme stabilite per la vendita del pegno e il diritto di fare valere il privilegio sugli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. La Banca potrà utilizzare nell’interesse proprio o di terzi gli strumenti detenuti per conto del Cliente. In particolare, la Banca potrà utilizzare gli strumenti di pertinenza del Cliente, da essa detenuti, nell'ambito di operazioni di riporto, prestito titoli, repurchase agreements, o analoghe, concluse con altri clienti della Banca, società appartenenti al gruppo della Banca o soggetti terzi. Nell'ambito di tali operazioni, l'esposizione della Banca al rischio di credito della controparte sarà neutralizzata o opportunamente limitata, secondo i casi, mediante (i) il trasferimento a favore della Banca, a cura della controparte, di strumenti finanziari o contante, e la stipulazione di accordi o la previsione di clausole di close-out netting, anche nel quadro della contrattualistica standard comunemente in uso sui mercati internazionali, che prevedano, in caso di inadempimento della controparte, la compensazione dell'obbligo della Banca di restituzione degli strumenti finanziari o del contante ad essa trasferiti, con l'obbligo della controparte di restituzione degli strumenti finanziari ad essa trasferiti dalla Banca, e la conseguente determinazione di un saldo netto dovuto da una parte all'altra; ovvero (ii) la concessione, a favore della Banca, di garanzie reali o personali. A prescindere dalle garanzie eventualmente concesse a favore della Banca, o degli altri strumenti a disposizione della Banca al fine di neutralizzare o limitare il rischio di credito della controparte, le controparti resteranno in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento delle obbligazioni assunte in base alle operazioni stipulate con la Banca. STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI Gli strumenti finanziari trattati dalla Banca, nell'ambito dei servizi di investimento o accessori nonché delle attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche o da imprese di assicurazione e di raccolta di adesioni a fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, prestati nei confronti della clientela, possono essere raggruppati - ancorché solo in linea generale e tendenziale, e fatte salve le specifiche caratteristiche dei singoli strumenti - nelle seguenti macro-classi: titoli di capitale e similari, titoli di debito e similari, titoli di stato, quote di OICR, prodotti finanziari assicurativi, strumenti finanziari derivati, obbligazioni strutturate. Si riporta di seguito una descrizione generale della natura dei singoli strumenti finanziari trattati dalla Banca. Titoli di capitale e similari a) Azioni: rappresentano la frazione minima e indivisibile di partecipazione al capitale sociale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società cooperative. Ogni azione è un'unità distinta, autonoma e di identico valore, rappresentativa di un complesso di diritti e di obblighi del socio delle suddette società. b) Strumenti finanziari partecipativi: sono strumenti finanziari emessi a fronte di apporti di diverso tipo, inclusi apporti di opera o servizi (Art. 2346 c.c.) ovvero a favore dei prestatori di lavoro della società (Art. 2349 c.c.), forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. Titoli di debito e similari a) Obbligazioni: sono titoli di debito negoziabili (nominativi o al portatore), rappresentativi di frazioni di uguale valore nominale di un'operazione di finanziamento. b) Euro-obbligazioni: sono obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l’emittente e/o collocati in due o più Stati. c) Obbligazioni strutturate: sono titoli obbligazionari caratterizzati dal fatto che il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all’andamento dei prezzi di una attività sottostante. d) Obbligazioni convertibili: sono obbligazioni che riconoscono ai loro titolari il diritto di domandare, in tempi e con modalità prefissate al tempo dell'emissione, la conversione delle stesse in azioni della società emittente o di un'altra società. e) Obbligazioni bancarie garantite: sono titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ipotecari, fondiari e nei confronti della P.A., effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli. I crediti ed i titoli acquistati e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni. f) Altri titoli di debito: sono titoli, diversi dalle obbligazioni, rappresentativi di prestiti concessi dall'investitore all'emittente, il quale si impegna alla restituzione secondo termini e modalità prestabilite. g) Asset backed securities: sono strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari; le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti devono essere destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi. Titoli di stato I titoli di stato sono obbligazioni emesse dallo Stato per finanziare le proprie attività istituzionali; con la sottoscrizione pubblica di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito. Quote di OICR Per Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono sia i fondi comuni di investimento che le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati (c.d. "OICVM") e OICR alternativi (c.d. "FIA"). I primi sono i Fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla Direttiva n. 2009/65/UE e successive modifiche (la "Direttiva UCITS"). La Direttiva UCITS prevede una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni, cui un OICVM deve uniformarsi. Sono FIA tutti gli OICR che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS ma in quello della direttiva 2011/61/UE ("AIFMD"). Tali fondi si caratterizzano per una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto. Fondi comuni di investimento Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR) e possono essere aperti o chiusi. Pertanto si distingue tra: a) Quote di fondi chiusi: rappresentano la frazione di partecipazione ad un fondo comune di investimento chiuso (ossia caratterizzato dal fatto che il diritto al rimborso della quota è riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate). b) Quote o azioni di fondi aperti: rappresentano la frazione di partecipazione ad un fondo comune di investimento aperto (ossia caratterizzato dal diritto dei partecipanti a domandare, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote). Azioni di Sicav Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati, differenziandosi dai fondi comuni di investimento per il fatto che il potenziale risparmiatore non acquista quote di partecipazione ma azioni della società. Exchange Traded Funds Hanno le stesse caratteristiche delle quote di Fondi comuni di investimento aperti, con le peculiarità di rappresentare un patrimonio gestito con la finalità di replicare determinati indici di mercato nonché di essere rappresentati da strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Sono caratterizzati da una gestione passiva in quanto replicano esattamente l’indice benchmark; per questa loro caratteristica godono di commissioni di gestione a carico dell’investitore particolarmente contenute. Exchange Traded Commodities Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento in una delle seguenti attività: a) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate; b) contratti, anche derivati, collegati alle attività di cui alla lettera precedente per le quali esista un mercato liquido e caratterizzate dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi. Gli ETC sono strumenti finanziari senza scadenza. Prodotti di investimento assicurativo Tra i prodotti di investimento assicurativo rientrano: - polizze unit linked - polizze index linked - certificati di capitalizzazione; - polizze rivalutabili collegate a una gestione separata; - polizze multiramo. La rischiosità dei prodotti in parola dipende dalla tipologia dell’investimento finanziario sottostante. I rischi connessi a tale investimento finanziario sono di seguito dettagliatamente descritti al paragrafo "Rischi degli strumenti finanziari trattati". La rischiosità può variare in funzione della presenza o meno di clausole di garanzia di restituzione del capitale investito (somma dei premi versati) e/o di rendimenti minimi garantiti. Nei prodotti assicurativi finanziari la neutralizzazione del rischio demografico assume carattere residuale. Tale circostanza determina una sostanziale variazione della funzione tipica del contratto assicurativo. A. Polizze unit linked Il capitale raccolto dall’emittente - pari alla somma dei premi versati dai sottoscrittori – al netto dei caricamenti, dei costi per la copertura in caso di morte, dei costi per le coperture accessorie e delle commissioni di gestione viene investito in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) gestiti internamente dall’impresa di assicurazione o esterni. B. Polizze index linked Il rendimento del capitale raccolto netto è collegato al valore di un parametro di riferimento individuato contrattualmente con l’obiettivo di adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni al rendimento del parametro contrattuale. Le polizze unit ed index linked possono essere distinte tra polizze: - pure (tali per cui sono soggette anche ad eventuali perdite del capitale versato) - garantite (tali per cui si garantisce all’assicurata la restituzione in tutto o in parte del capitale versato). C. Contratti di capitalizzazione I Contratti di Capitalizzazione sono investimenti di natura assicurativa in funzione dei quali l'assicuratore si impegna a pagare, alla scadenza pattuita od anticipatamente, il capitale iniziale investito rivalutato nel corso degli anni. Questi contratti si differenziano dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell’assicurato (figura non presente nei contratti di Capitalizzazione). I premi raccolti dai Contratti di Capitalizzazione sono investiti nei "fondi a gestione separata" che offrono la garanzia del capitale investito oltre ad un rendimento "minimo" garantito. D. Polizze rivalutabili collegate a una gestione separata Le Polizze rivalutabili collegate a una gestione separata sono prodotti che prevedono l’investimento del premio versato in una gestione separata, vale a dire in un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato. E. Polizze multiramo
Le Polizze multiramo sono prodotti che presentano al loro interno una componente rivalutabile collegata a una gestione separata e una componente unit linked. L'allocazione di tali componenti, a seconda del prodotto, può essere predeterminata o rimessa alla scelta dall’investitore. Fondi pensione aperti I fondi pensione aperti sono una delle forme di previdenza complementare, finalizzate all’erogazione di trattamenti pensionistici aggiuntivi rispetto a quelli corrisposti dal sistema previdenziale obbligatorio, secondo criteri di corrispettività. L’ammontare delle prestazioni previdenziali è determinato in funzione dei contributi versati dagli aderenti al fondo, mediante una gestione finanziaria a capitalizzazione degli stessi. Il soggetto gestore investe le risorse del Fondo in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, etc…), secondo le linee di investimento fissate nel Regolamento del Sezione 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SUOI SERVIZI, SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Fondo stesso, nell’esclusivo interesse dei partecipanti. La rischiosità dei prodotti previdenziali in parola varia, pertanto, in funzione del comparto prescelto e delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui il Fondo può investire. Strumenti finanziari derivati a) Warrant: sono strumenti finanziari che conferiscono al detentore la facoltà di sottoscrivere o di acquistare o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni contro versamento di un corrispettivo. b) Covered Warrant: sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostante ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante. c) Certificates: per certificates si intendono gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai covered warrant. d) Futures: è un contratto in forza del quale una parte si impegna ad acquistare o vendere, ad una scadenza prefissata, un certo quantitativo di attività sottostante ad un prezzo parimenti predefinito. e) Opzioni (call e put): sono strumenti finanziari costituiti da un contratto che conferisce, verso corrispettivo, il diritto, ma non l'obbligo, per l'acquirente di acquistare (opzione call) ovvero vendere (opzione put) una determinata attività a un prezzo stabilito e a una certa data o entro un periodo di tempo prefissato. f) Swaps: sono operazioni finanziarie in cui due controparti si impegnano a scambiarsi flussi monetari in entrata o in uscita e a compiere l'operazione inversa a una data futura predeterminata e alle stesse condizioni del primo scambio. Strumenti finanziari complessi ai sensi della Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014 La Banca, sia nell'ambito del servizio di consulenza sia nell'attività di "distribuzione", inibisce ai clienti il collocamento/distribuzione di "prodotti finanziari a complessità molto elevata" elencati dal punto I al punto V dell'allegato alla Comunicazione Consob n. 97996 del 22/12/2014 (c.d. Black List), nonchè l'emissione di prodotti finanziari a complessità molto elevata ricompresi fra il punto VI ed il punto XII dell'allegato citato (c.d. Grey List). Per quanto attiene ad ulteriori strumenti finanziari connotati da profili di complessità, per i quali il relativo livello di intelligibilità potrebbe rappresentare uno schermo alla piena e consapevole comprensibilità del rischio, la Banca prevede che gli stessi possano essere inseriti nella propria offerta solamente con la garanzia di specifici rimedi ed azioni posti a tutela dei clienti (c.d. presidi rafforzati). Obbligazioni strutturate Le obbligazioni strutturate si differenziano dalle altre per la caratteristica secondo la quale il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all’andamento del valore di altre attività finanziarie “esterne” alle obbligazioni stesse, quali azioni, indici azionari, valute, merci, etc.. Fra le obbligazioni strutturate più diffuse si annoverano le obbligazioni reverse convertible, index linked, step up e step down, callable. Rischi degli strumenti finanziari trattati La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: A) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; B) la sua liquidità; C) la divisa in cui è denominato; D) gli altri fattori fonte di rischi generali. A) La variabilità del prezzo. Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Titoli di capitale e titoli di debito Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi le obbligazioni), tenendo conto che: a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. Rischio specifico e rischio generico Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi infra "il rischio emittente") e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi infra "Il rischio d'interesse") si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. Il rischio emittente. Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società e gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Il rischio d’interesse Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento. L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo. Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi d’investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. B) La liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. C) La divisa. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tener presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento. D) Gli altri fattori fonte di rischio generali. Denaro e valori depositati L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Commissioni ed altri oneri. Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni. Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori Opuscolo Informativo - Giugno 2021 - Copia per il Cliente - pagina 7 di 15
dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere. Sistemi elettronici di negoziazione. I sistemi di negoziazione possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi. La Banca ha previsto delle procedure (organizzative ed informatiche) di business continuity tali da garantire la continuità nella prestazione del servizio al manifestarsi di suddetti malfunzionamenti o arresti. Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le Sezione 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SUOI SERVIZI, SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che la negoziazione di strumenti finanziari derivati può essere non appropriata o non adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati. A) I futures L’effetto “leva”. Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammortamenti massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”. B) Opzioni Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). L’acquisto di un’opzione. L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota. La vendita di un’opzione. La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta. C) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni. Oltre ai fattori fonte di rischio generali già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi. Termini e condizioni generali. L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. Rischio di cambio. I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. D) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps. Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. I contratti di swaps. I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie. Rischio connesso all'utilizzo del Bail-in Con decreti legislativi n.ri 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva Europea 2014/59/UE (cd. BRRD) che istituisce un regime armonizzato nell'ambito della Unione Europea in tema di prevenzione e gestione della crisi delle banche e delle imprese di investimento. Il D.Lgs. 180/2015 (il "Decreto BRRD") recepisce principalmente le previsioni della BRRD sulla risoluzione, mentre il secondo decreto (il "Decreto Modifiche") modifica il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza al fine di recepire le previsioni della BRRD sui piani di risanamento e introdurre ulteriori modifiche connesse al nuovo regime della risoluzione. Il Decreto n. 180 attribuisce l'esercizio dei poteri di risoluzione all'autorità nazionale di risoluzione che in Italia è stata individuata nella Banca d'Italia. Quest'ultima, nel caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente e in presenza delle altre condizioni richieste, adotta un programma di risoluzione che, tra le altre cose, individua gli specifici strumenti di risoluzione applicabili, definendo anche le modalità dell'eventuale ricorso al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, di seguito descritto, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il bail-in è uno strumento di risoluzione che consente alle Autorità di risoluzione di disporre al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni - con possibilità di azzeramento del valore nominale - e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in maniera sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e mantenere la fiducia nel mercato. Tale apparato normativo è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. La disciplina in esame trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie. Funzionamento del bail-in Per maggiore esemplificazione: nella situazione della banca in condizioni di normalità, la banca dispone, dal lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a bail-in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, tra le quali vi rientrano i depositi fino ad € 100.000,00, i cd. "depositi protetti" dal Fondo di garanzia dei depositi, e le "passività garantite, definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015 "una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato decreto D.Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della Legge n. 130/99. Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale, risoluzione, l'autorità dispone dello strumento del bail-in che permette di ricostruire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. In tal modo la Banca continuerà ad operare e ad offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività. Il bail-in si applica seguendo una precisa gerarchia e precisamente: in primo luogo si sacrificano gli interessi "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni, al fine di ricapitalizzare la banca, e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto, in tutto o in parte, il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di
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