MARCHI NAZIONALI 2019 - Breve guida al deposito dei
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MA ® CHI SIAMO? 1. Identità: solo di essere conosciuti e ricono- radice del marchio. sciuti nell’ampia giungla produttiva e commerciale di questo nostro “Se la radice è buona l’albero cre- secolo, sempre più dinamico nella sce dritto e forte, emergendo dal crescita e globale nella distribuzio- folto della foresta”. ne. Sì, chi siamo? Chi ci (ri)conosce? In un mondo di “uguali”, dove Ikea Da chi ci interessa essere (ri) nasce in Svezia e arreda Il Cairo, conosciuti? spiccare tra i molti non è affar Sono le domande che ci dobbiamo semplice: se il marchio che andia- porre quando incominciamo a mo a pensare, e costruire, si con- ideare la costruzione del nostro fonde nella folla dei “segni”, beh, marchio. Marchio aziendale, mar- la strada del riconoscimento sarà chio di prodotto o di servizio, poco lunga e tortuosa. importa. Si tratta, infatti, sempre e "Se la radice è buona l’albero cresce dritto e forte, emergendo dal folto della foresta.” 3. Unici e diversi 2. Ascoltare e identificare la Il secondo passo è quello di andare a vedere se ciò che abbiamo in- dividuato, e ormai quasi scelto come marchio, è effettivamente nuo- nostra vocazione vo, ovvero “non sia come”, ma neanche “simile” ad altri, giacché an- che la protezione negli ambiti affini è importante: se mi chiamo Diesel Quindi il primo passo è e faccio abbigliamento (e non borse), tu non potrai depositare lo stes- quello di riflettere su queste domande lavorando sul leit so nome per “borse” (anche se graficamente diverso) poiché è un motiv che sottende alla no- prodotto che, abbinandosi naturalmente all’abbigliamento, potrebbe stra attività e ai nostri pro- far intendere al pubblico che si tratti di una nuova linea della Diesel. E dotti che, elemento centra- questo rientrerebbe nello sfruttamento della notorietà del marchio le del deposito, saremo altrui, cosa vietata. andati a identificare nella Classificazione internaziona- La parte più corposa e importante del lavoro sul marchio risiede in le di Nizza. questo percorso, ed è per questo che è fondamentale investire tempo e denaro sia nella costruzione del marchio che nella successiva prote- A seguire si va a lavorare su zione. grafica, parole, suoni, for- me, ologrammi, movimenti. Per questo riteniamo di suggerire la lettura di questa guida che forni- Insomma, su ogni cosa che sce un primo approccio tecnico-giuridico al complesso, ma molto affa- possa trasformarsi in un scinante, mondo dei segni distintivi. segno distintivo, in quel segno che ci consente di Buona lettura. emergere dall’anonimità. Il team Brevetti e Marchi : Simonetta, Arianna, Chiara 2
IL VALORE IMMATE- RIALE DEL MARCHIO Il marchio “non è soltanto la carta d’identità di un pro- dotto, ma è il condensato di tutte le suggestioni, le infor- mazioni, le speranze che arrivano al consumatore legate a quel determinato marchio”. (Accademia UIBM 10-10-2018 - Prof. Cesare Galli). È per questo motivo che è bene considerare, L’UFFICIO PUNTO IMPRESA DIGITALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO oggi, il marchio come un’opportunità e un valore aggiunto al patrimonio im- materiale della propria IL MARCHIO NAZIONALE Azienda. Nel corso degli anni l’attenzione degli ope- ratori economici si è sposta- COS’È UN MARCHIO DI IMPRESA? ta sempre più dalle compo- nenti materiali del patrimo- nio ai c.d. intangible assets, Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a “distinguere i pro- riconoscendo un legame dotti o servizi di un’impresa da quelli di altre Imprese”. Art. 7 D.lgs. 10 intrinseco tra il successo febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale, d’ora in poi C.P.I. della propria Azienda e lo sviluppo di quelli che sono A seguito delle recenti modifiche del Codice della Proprietà Industriale, è oggi considerati, appunto, i stato stabilito che “Possono costituire oggetto di registrazione come mar- beni immateriali quali sono chio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati grafica- i marchi d’impresa. Per il mente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le produttore è sì fondamen- lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, tale realizzare degli investi- le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i menti in termini di comuni- cazione, di pubblicità e di prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”. Devono al- marketing, ma è anche ne- tresì poter essere rappresentati “nel Registro dei Marchi in modo tale da cessario saper sfruttare le consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con valenze positive che un chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”. messaggio coerente legato Non è quindi più necessario che il marchio sia suscettibile di rappresen- al marchio, instaura nelle tazione grafica. persone. Il brand vive anche di tutto quello che non si Le nuove tecnologie hanno, infatti, introdotto tecniche alternative alla rap- vede in quanto è portatore presentazione grafica del marchio, con la necessità di modernizzarne il del messaggio che vuole processo di registrazione, allineandolo agli sviluppi tecnici, così da render- comunicare. Oggi uno dei lo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguato all'era di marchi di maggior valore Internet. è Airbnb che, di fatto, non 3 Continua a pag. 4 —>
DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE Segue da pag. 3 DEL MARCHIO vende un prodotto reale, ma mette in contatto chi Il titolare del marchio registrato I diritti che nascono dalla regi- cerca un alloggio con chi ha diritto di farne uso esclusivo strazione del marchio durano offre uno spazio da affittare per contraddistinguere i propri dieci anni dalla data di presenta- diventando un player ecce- prodotti o servizi e di vietarne zione della domanda. zionale per la sua offerta di l’uso da parte di terzi per pro- La registrazione può essere rin- alloggi unici e convenienti. dotti o servizi identici o affini a novata per periodi decennali pur- “E nell’arco di dieci anni quelli per cui è stato registrato dalla sua fondazione è stato ché la domanda venga presenta- se a causa della identità o somi- spettatore di un cambia- ta entro i dodici mesi precedenti glianza fra i segni o fra i prodotti mento sociale prodotto la scadenza del decennio in cor- o servizi possa determinarsi un dalle nuove generazioni – so, o nei sei mesi successivi con con i nativi digitali disposti rischio di confusione per il pub- l’applicazione di una soprattassa. ad accettare passaggi dagli blico; la legge sancisce, sempre sconosciuti e dormire in in caso di rischio di confusione La domanda deve essere presen- camere da letto condivise- per il pubblico il divieto di adotta- tata dal titolare del marchio o dal fino ad arrivare a una valu- re, come ditta, denominazione o suo avente causa, secondo le mo- tazione di 31 miliardi di dol- ragione sociale, insegna o domi- dalità previste per le domande di lari e raggiungere la cifra di nio di un sito Internet, un altro primo deposito (qui la guida al 3 miliardi di finanziamenti. segno uguale o simile all’altrui deposito). Nel loro percorso, Brian marchio (art. 20 C.P.I.). Chesky e i due co-fondatori, Joe Gebbia e Nathan Ble- REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DEL charczyk, hanno accumula- to ciascuno una fortuna di MARCHIO 3,7 miliardi di dollari dalle loro azioni Airbnb, e la star- NOVITÀ tup che hanno creato è en- Consiste nell’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti trata nell’olimpo di gruppi da segno uguale o simile. Si tratta di un requisito particolarmente rile- come Google e Uber i cui nomi sono praticamente vante poiché è fondamentale che un marchio non sia confondibile con diventati verbi.” (fonte segni distintivi altrui. A tal proposito si ricorda che è onere dell’interes- https://forbes.it/) sato effettuare una ricerca di anteriorità sulle banche dati ufficiali al fine di verificare l’eventuale presenza di precedenti titolari di marchi uguali o simili. Non effettuando l’UIBM questa verifica, spetta al titolare del mar- chio anteriore attivarsi per tutelare la propria posizione mediante gli strumenti di opposizione o l’azione di nullità. La novità peraltro non di- fetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (art. 12 lett. h), C.P.I. [tre se trattasi di un marchio collettivo]). Il requisito del- la novità non sussiste nei casi in cui il marchio: è già stato depositato e viene utilizzato; è stato depositato ma non è ancora stato messo sul mercato nel termine di cinque anni. Nel caso in cui, invece, il marchio sia stato depositato ma mai utilizzato, dal sesto anno in poi è possibile, per un altro soggetto, depositare lo stesso marchio rispettando comunque l’elemento della novità. 4
CAPACITÀ DISTINTIVA È la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri. Il marchio, infatti, non deve consistere in una parola, figura o segno di uso generico o in una denominazione o indicazione che descrive il prodotto. Da questo requisito si possono individuare i c.d. marchi deboli e forti: più il marchio è originale e slegato dal prodotto/servizio stesso, più intensa è la sua protezione. Qualora invece il marchio, pur non coincidendo pienamente con il prodotto offerto, si avvicina alla denominazione generica dello stesso (ad esempio Divani&Divani, Scar- pe&Scarpe, ecc.), si considera marchio debole. Rispetto ai fenomeni contraffattivi la tutela dei marchi forti gode di maggiore ampiezza ri- spetto a quella dei marchi deboli, che invece possono coesistere con altri segni distintivi molto simili. Il venir meno della capacità distintiva del marchio, comporta la deca- denza dello stesso (art. 13 C.P.I.); si tratta del fenomeno della “volgarizzazione” del marchio che si verifica allorquando lo stesso sia divenuto nel commercio una denominazione generica (ad esempio Bikini o Biro). Per evitare questa dannosa conseguenza, l’interessato può associare sempre la lettera ® o ™ al proprio marchio, al fine di ricordare che si tratta, rispettivamente, di un segno registrato o co- munque tutelato. Dell’argomento si tratterà, nel dettaglio, nel capitolo dedicato. È nuovo, unico, possibile e autentico? Allora è un marchio! LICEITÀ Consiste nel non essere contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume e non essere ingannevole in merito all’origine o alla qualità dei prodotti o servizi a cui viene applicato (art. 14 CPI). VERITÀ E’ l’elemento atto ad evitare la registrazione di parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull’origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi. 5
COSA NON SI PUÒ REGISTRARE: TIPOLOGIE DI Gli stemmi e gli altri segni Indicazioni descrittive com- MARCHI considerati nelle convenzioni presi quelli divenuti di uso internazionali vigenti in ma- comune nel linguaggio cor- Come già segnalato, teria, nonché i segni conte- rente o negli usi costanti del attualmente non vige nenti simboli, emblemi e commercio; stemmi che rivestano un in- più l’obbligo del requi- I segni costituiti esclusiva- teresse pubblico, a meno che mente dalla forma imposta sito della rappresenta- l’autorità competente non ne al prodotto dalla natura; zione grafica all’atto abbia autorizzato la registra- zione; I segni costituiti esclusiva- della presentazione mente dalle denominazioni I segni idonei ad ingannare il della domanda di mar- generiche di prodotti o servizi pubblico, in particolare circa chio. Ciò significa che i o da indicazioni descrittive; la natura, la qualità o la pro- segni potranno essere venienza geografica del pro- I nomi di persona se notori, i dotto o servizio; segni usati in campo artistico rappresentati in qual- o sportivo, le denominazioni siasi forma idonea, ma I ritratti delle persone senza e le sigle di manifestazioni e il consenso delle medesime, i comunque rappresen- quelle di enti ed associazioni nomi di persona diversi da tati, pena la nullità del- non aventi finalità economi- quello del richiedente se il che nonché gli emblemi ca- la registrazione. La no- loro uso sia tale da ledere la ratteristici di questi, senza il vità è che non essendo- fama ed il decoro di chi ha il consenso dell’avente diritto; diritto di portare tali nomi; ci più l’obbligo della I segni identici o simili al I segni identici o simili ad un forma grafica, lo stesso marchio registrato anterior- segno già noto come ditta, potrà essere rappre- mente nello Stato o, se co- denominazione o ragione munitario, dotato di una vali- sentato utilizzando “la sociale, se da ciò possa deter- da rivendicazione di priorità, tecnologia general- minarsi un rischio di confu- per prodotti o servizi non sione per il pubblico a causa mente disponibile, affini, se esso goda nello Sta- dell’affinità di prodotti o ser- to di rinomanza e se l’uso del purché la rappresenta- vizi; segno senza giusto motivo zione sia chiara, preci- I segni come: ditta, denomi- consenta di trarre indebita- sa, autonoma, facil- nazione o ragione sociale e mente vantaggio dal caratte- mente accessibile, in- insegna uguali o simili ad un re distintivo o dalla rinoman- marchio anteriore, per pro- za del marchio o rechi pregiu- tellegibile, durevole e dotti o servizi non affini, dizio allo stesso. obiettiva” (Reg. (UE) quando quest’ultimo goda 2015/2424, Conside- nello Stato di notorietà; rando n. 9) I segni che possono costitui- re una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto 6 esclusivo;
COSA SI PUÒ REGISTRARE: Marchio verbale o denominativo Composto esclusivamente da parole, senza particolari elementi grafici. Marchio figurativo Consistente in un’immagine o in un logo ma anche in una parola o in una frase caratterizzata da una grafica particolare; fanno parte dei se- gni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento che presentino un carattere distintivo; molto spesso questi messaggi diventano il testo di un “jingle” pubblicitario e se associati ad una sequenza sonora possono essere registrati, appunto, come marchi sonori. "In un mondo di “uguali”, dove Ikea nasce in Svezia e arreda Il Cairo, spic- care tra i molti non è affar semplice: se il marchio che andiamo a pensa- re, e costruire, si confonde nella folla dei “segni”, beh, la strada del ricono- scimento sarà lunga e tortuosa. Marchio misto zio da quello della concorrenza, secondo l’orientamento della Consistente nella combinazione Corte di Giustizia sarà necessario di elementi grafici e verbali. rappresentare tale marchio grafi- Marchio di forma o tridimen- camente attraverso un codice di sionale identificazione internazionalmen- te riconosciuto (es. scala cromati- Costituito dalla forma o dalla ca Pantone). confezione del prodotto o da una figura tridimensionale. Marchio multimediale Marchio sonoro è costituito dalla combinazione di immagine e di suono o compren- THE BLACK & DECKER CORPORATION Composto da un suono o da una dente tale combinazione. Può combinazione di suoni. È deposi- essere rappresentato mediante tabile senza necessità di una rap- un file MP4. presentazione grafica su penta- gramma ma attraverso un file Marchio olografico JPEG o MP3. è costituito da elementi con ca- Marchio cromatico ratteristiche olografiche e può essere riprodotto mediante JPEG. Una combinazione cromatica atta a distinguere il prodotto o il servi- 7
MARCHIO NOTORIO E MARCHIO DI FATTO PILLOLE: IL MARCHIO E IMMODIFICABILE Una tutela particolarmente Questa previsione viene chiari- estesa viene attribuita ai c.d. ta dall’art. 12 lett. b) del d.lgs. “marchi notori” cioè quei mar- 30/2005. L’articolo prevede Si consiglia di prestare chi che abbiano acquisito una infatti che: particolare attenzione particolare rinomanza presso il “se il marchio non registrato alla scelta nella rappre- pubblico, tale da renderli co- sia stato utilizzato solo a livello nosciuti e riconoscibili al con- sentazione del marchio locale questo convive con l’e- sumatore-medio. perché in fase di rinnovo ventuale marchio successiva- decennale non è prevista Per questi marchi è prevista mente registrato, a condizione la possibilità di apportare una tutela ultra-merceologica. che si continui ad utilizzarlo modifiche, neanche quel- Infatti, il titolare del marchio entro gli stessi limiti territoria- notorio, potrà vietare l’utilizzo li; le che non alterano so- di segni identici o simili al pro- se il marchio di fatto abbia stanzialmente l’identità prio marchio, anche per pro- guadagnato con il pre-uso una del marchio originaria- dotti e servizi non affini, quan- notorietà ultraregionale impe- mente registrato: viene do l’uso del segno consenta di dirà la registrazione del mar- quindi preclusa la possi- trarre indebitamente vantag- chio identico o simile privan- bilità del c.d. restyling, gio dal carattere distintivo o dolo del requisito della novità.” ossia la variazione di quei dalla rinomanza del marchio o caratteri non propria- rechi pregiudizio allo stesso. Esempio di marchi notori: mente distintivi del mar- Il legislatore italiano, invece, chio che esporrebbero lo fornisce una “tutela debole” stesso ad un giudizio in- al marchio di fatto, cioè non certo da parte del com- registrato. Recita, infatti, l’art. petente Ufficio dell’UIBM 2571 c.c.: “chi ha fatto uso di (art. 16 CPI). un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registra- zione da altri ottenuto, nei li- miti in cui anteriormente se ne è valso”. 8
MARCHIO COLLETTIVO, MARCHIO DI CER- TIFICAZIONE E DI QUALITÀ Marchi collettivi Il “marchio di certificazione” è l’ultima forma di marchio che si aggiun- ge alla famiglia dei marchi comunitari e, di conseguenza, anche a quelli nazionali. Questo marchio si inserisce fra i marchi di qualità e di garanzia. Andrà a contraddistinguere alcune particolarità dei prodotti o servizi relativi al materiale, al procedimento di fabbricazione o realizzazione, alla qualità, alla precisione senza che sia specificata l’indicazione geografi- ca del prodotto o servizio. Il soggetto che deposita il “marchio di certificazione” non può com- mercializzare, distribuire o intermediare i prodotti o i servizi che certi- fica, ma deve verificare che il marchio venga apposto solo su quei pro- dotti e servizi che soddisfano le previsioni del regolamento. Il marchio di certificazione, contrariamente al marchio collettivo, non potrà cumularsi con le denominazioni d’origine (DOP, IGP, STG). L’intento del legislatore è quello di avere un marchio in grado di valo- rizzare caratteristiche di un prodotto, servizio o procedimento indipen- dentemente dall’ubicazione geografica del prodotto o dal territorio sul quale è offerto attraverso una funzione di certificazione delle qualità promesse. Differenze con i “marchi di qualità” e i “marchi collettivi” I “marchi di qualità” sono relativi ai settori alimentare e vitivinicolo e si applicano ai relativi prodotti. I “marchi collettivi” possono essere depositati da qualsiasi soggetto, Marchi di qualità anche privato, che “garantisce” le regole di apposizione del marchio a mezzo di un regolamento che deve prevedere controlli e sanzioni. Allo scopo di coordinare il nuovo “marchio di certificazione” con il “marchio collettivo” evitando conflitti o ambiguità, il legislatore eu- ropeo (e nazionale), ha previsto l’esclusione per il “marchio di certifi- cazione” di poter garantire la provenienza geografica del prodotto o servizio. “… segni o indicazioni che nel commercio possono servire per de- signare la provenienza geografica dei prodotti o servizi …”
L’OPPOSIZIONE: chi può farla e come artt. 174-178 cpi LA TITOLARITA DEL MARCHIO Il procedimento di opposizione contro cui si propone doman- Art. 19 CPI “Diritto alla regi- permette al titolare di un mar- da, chio precedentemente deposita- l’eventuale indicazione di strazione”. to di opporsi nei confronti di un marchi anteriori, 1 - Può ottenere una regi- marchio uguale o simile, al fine i motivi su cui si basa l’oppo- strazione per marchio d’im- di ottenere la sospensione della sizione. presa chi lo utilizzi, o si pro- domanda di registrazione di que- ponga di utilizzarlo, nella st’ultimo. Possono presentare opposizione fabbricazione o commercio Questo iter consente di evitare i titolari di un marchio già regi- di prodotti o nella prestazio- procedure legali più gravose e strato nello Stato da data ante- ne di servizi della propria complesse per l’interessato, con- riore, chi vanta un diritto di prio- impresa o di imprese di cui siderando il fatto che un marchio rità o una rivendicazione di pree- abbia il controllo o che ne depositato posteriormente al sistenza, il licenziatario del diritto facciano uso con il suo con- proprio ha già probabilmente esclusivo del marchio e i soggetti senso”. causato un danno all’immagine o legittimati a tutelare i diritti con- al mercato. Il procedimento di feriti da una denominazione di 2 - Non può ottenere una opposizione va presentato presso origine o da una indicazione geo- registrazione per marchio l’UIBM con una domanda scritta, grafica. d’impresa chi abbia fatto la motivata e documentata entro il È possibile instaurare il procedi- domanda in malafede termine perentorio di 3 mesi dal- mento di opposizione alla regi- la data della pubblicazione della 3 - Anche le Amministrazio- strazione di un marchio anche nel domanda sul Bollettino dei mar- ni dello Stato, delle Regioni, caso del c.d. marchio di rinoman- chi. L’opposizione deve contene- delle Province e dei comuni za, a cui è riconosciuta tutela an- re, a pena di inammissibilità: possono ottenere registra- che per prodotti o servizi non l’identificazione dell’oppo- affini. zioni di marchio anche nente, aventi ad oggetto elementi il numero della domanda grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale stori- co, architettonico o ambien- IL PROCEDIMENTO: come funziona tale del relativo territorio. L’UIBM invita dapprima le parti ad esperire un tentativo di con- ciliazione; nel caso in cui si raggiunga l’accordo, l’opposizione si estingue. Nell’ipotesi in cui l’esito della conciliazione risultasse Art. 3 CPI “Trattamento negativo si procede all’esame dell’opposizione. In caso di acco- dello straniero” glimento si procederà con il rigetto della domanda di registrazio- I marchi d’impresa sono ne del marchio e, viceversa, in caso di rifiuto si procederà con la concessi anche agli stranieri registrazione. La decisione di accogliere o rifiutare l’opposizione a condizioni di reciprocità. fa insorgere il diritto per l’avente causa di presentare ricorso all’apposita Commissione dei Ricorsi entro 60 giorni dalla comu- nicazione. 10
L’ESITO Se dall’esame della domanda di opposizione non emergono elementi ostativi, la procedura si conclude e il marchio viene registrato dall’UIBM con emissione del relativo certificato. Sapevi che nessun fornitore di cibo, tranne McDonald’s, può usare il prefisso ‘Mc’ o ‘Mac’ nel proprio brand? Il caso A stabilirlo è una sentenza del Tribunale UE emanata dopo il ricorso della società Future Enterprises di Singapore, titolare del brand dell’Unione Maccoffee. Questo perché McDonald’s è un marchio talmente noto, che è sufficiente il solo prefisso per ingannare il consumatore sull’affidabilità dei prodotti venduti. Lo sa bene l’ex “Mac Bun” (in piemontese “Solo Buo- no”), slow fast food che nel 2009 dopo la diffida le- gale del colosso statunitense si è autocensurato tra- sformandosi in M** Bun. Fonte: http://www.studiorubino.com/marchi-proprieta-intellettuale-casi- 11
LE VICENDE DEL MARCHIO SUCCESSIVE PILLOLE ALLA REGISTRAZIONE COMPETITIVITÀ E ATTRA- Come abbiamo già visto, il mar- può ritenere applicabile, in quan- ZIONE chio è un bene dotato di valore to compatibile, anche al marchio Da Versace a Gucci: tutti i mar- economico per cui il titolare po- di fatto. chi della moda venduti all’e- trà trarne profitto con l’utilizzo Un cenno è doveroso farlo anche stero diretto, con la cessione o, anche, ai casi diversi dalla cessione o di C.A.F. - 24 settembre 2018 dandolo in concessione ad altri dalla licenza, come quelli di tra- dietro corrispettivo. Fonte: il Sole 24ORE online sferimento del marchio o di co- Nel caso in cui il titolare concede stituzione di diritti reali su di es- Sono il simbolo del Made in l’utilizzo del marchio ad altri sog- so: conferimento in società, suc- Italy, ma sempre più spesso getti, si parla di licenza di mar- cessione mortis causa, espropria- finiscono in mani straniere. chio. Se invece il titolare si spo- zione, fallimento, costituzione in Versace sarà solo l’ultimo glia del suo diritto, ossia vende il pegno, ecc. dei marchi dell’abbiglia- marchio, si tratta di cessione. Tali ipotesi, quando comportano mento di lusso italiani che il trasferimento della titolarità ha trovato un acquirente La legge prende in considerazio- del marchio, sono previste dalle fuori dai confini. Mentre già ne e stabilisce regole solo per la norme in tema di trascrizione. di altri si vocifera un immi- cessione e la licenza del marchio nente cessione. Come per registrato, o di cui sia stata do- Ferragamo, la cui vendita è mandata la registrazione, ma si stata smentita dalla famiglia proprietaria, ma che da settimane è al centro di rumor secondo cui sarebbe LA LICENZA nel mirino di Lvmh, il colos- so francese del lusso di Ber- Con il contratto di licenza il titolare del marchio (licenziante o nard Arnault. cedente) può concedere ad un altro (licenziatario o cessionario) il diritto di usare il marchio. In questo caso si mantiene la titola- Il passaggio di proprietà rità del marchio consentendone il solo godimento ad altri. Sarà però, va detto, spesso si è dunque necessario stabilire nel contratto il tempo per il quale il tradotto in investimenti e diritto è concesso (durata del contratto), il prezzo ed ogni altra ulteriore crescita, non in situazione contrattuale perdita di lavoro in Italia. Non vi è una forma speciale da adottare, tuttavia si consiglia di Un esempio è quanto acca- redigere i contratti per iscritto e con l’aiuto di consulenti specia- duto a Loro Piana, storico marchio piemontese delle lizzati. lane di pregio, entrato nel Il contratto di licenza stipulato dal titolare del marchio non deve 2013 nell’orbita di Lvmh, essere comunicato - come avviene per i cambi di proprietà o la costituzione di diritti reali – all’UIBM. 12 continua pag. 13 —>
LA CESSIONE Per mezzo della cessione, il titolare del marchio (cedente) trasferisce la proprietà del marchio ad un altro soggetto (cessionario) non diver- samente da quanto avviene per i contratti di vendita di beni materiali. Il marchio può essere trasferito per la totalità dei prodotti o servizi per cui è stato registrato o solo per una parte di essi, a condizione che dal trasferimento parziale non derivi un inganno per il pubblico, cioè a condizione che la produzione dei beni o la prestazione di servizi da parte dell’acquirente parziale presenti gli stessi caratteri che hanno determinato le scelte dei consumatori verso i prodotti o servizi del precedente titolare. Nel caso in cui si verifichi un inganno per il pubbli- co, la sanzione potrà essere la nullità del contratto, l’inibitoria dell’uso del marchio o addirittura la decadenza della registrazione del marchio. Per ottenere la trascrizione, il richiedente (colui che acquista), deve presentare un’istanza all’UIBM utilizzando l’apposita modulistica, alla quale va allegata la copia autentica dell'atto pubblico, oppure l’origina- le o la copia autentica della scrittura privata registrata, o qualsiasi altra documentazione prevista dalla legge (vedi paragrafo istruzioni per la trascrizione delle cessioni). La trascrizione dell’atto è necessaria anche per ottenere determinati effetti come, ad esempio, la possibilità di op- porre ai terzi il trasferimento del marchio. Marchi famosi ceduti PILLOLE - segue da pag. 12 con polemiche sulla perdita di italianità. Solo pochi giorni fa però Pier Luigi Loro Piana, uno dei membri della famiglia che ancora detiene il 15% della società, ha rivendicato che quella con i francesi è «una partnership positiva. Lvmh è una società perfetta per accoglierne una delle dimensio- ni di Loro Piana». E ha sottolineato che «non è volato via nulla e gli ope- rai sono ancora tutti là, in Valsesia». Per uscire dall’ambito della moda, sempre nel 2013 è entrata a far parte della galassia Arnault anche la storica pasticceria Cova di Milano (contesa all’epoca anche da Prada). E anche in questo caso non si può dire che la cessione della maggioranza abbia fatto danni. (…) 13
ISTRUZIONI PER LA TRASCRIZIONE DEL LE TASSE DELLA MARCHIO TRASCRIZIONE I marchi possono essere ceduti Nel caso di CESSIONE è possibile Versamento di 81,00 €, indipendentemente dal trasferi- allegare una “dichiarazione di per ogni marchio tra- mento dell’azienda che li detiene avvenuta cessione”, contenente i scritto, quale tassa di in portafoglio. Pertanto, nel caso dati anagrafici del cedente e del concessione governati- di semplice cessione del marchio cessionario, l’elenco dei diritti va da versare con il mo- d’impresa o di cessione d’azien- che ne sono oggetto (riportare dello F24 che viene da, con contestuale trasferimen- numeri e date di registrazione e/ generato al momento to anche degli eventuali marchi o deposito) e sottoscritta da en- dell'inserimento della d’impresa di proprietà dell’azien- trambe le parti contraenti. Tale domanda ; da stessa, il nuovo titolare deve dichiarazione non necessità di presentare una domanda di tra- autentica di firma da parte del 10,00 € per diritti di scrizione della proprietà del notaio, ma deve essere in regola segreteria; marchio per la quale è prescritta con l’imposta di bollo e con l’ob- 1 marca da bollo da una delle seguenti forme: bligo fiscale della registrazione 16,00 € scrittura privata registrata o co- (presso l’Agenzia delle Entrate); Con un’unica domanda pia dell’atto notarile autenticata Nel caso di SUCCESSIONE TESTA- può essere chiesta la da notaio. (Vanno osservate le MENTARIA è sufficiente copia trascrizione di più mar- norme sull’imposta di bollo: una del testamento pubblicato. In chi d’impresa. marca da bollo ogni 4 pagine) mancanza di testamento e quindi CASI PARTICOLARI in caso di successione legittima si devono produrre copia del certifi- Clicca qui per raggiunge- Nel caso di FUSIONE fra società, è cato di morte del titolare ed il re la pagina del sito dedi- sufficiente un certificato in carta certificato di eseguita denuncia di cata alle trascrizioni (e semplice rilasciato dal Registro successione (ovvero la dichiara- annotazioni). delle imprese o da altra autorità zione di successione presentata nazionale competente da cui ri- presso la competente Agenzia sulti la fusione. Questi atti non delle Entrate). Nota bene: gli atti di tra- soggiacciono all’obbligo della scrizione, a eccezione registrazione all’Agenzia delle delle fusioni e delle suc- Entrate. cessioni, devono conte- nere il numero della do- manda e/o della conces- sione dei titoli di proprie- ALTRE MODIFICHE: LE ANNOTAZIONI tà industriale che si in- tendono trascrivere. In caso di modifiche ai dati originari del marchio d’impresa quali, ad esempio, cambio di indirizzo o cambio di ragione sociale del titolare oppure rinuncia definitiva o parziale del marchio stesso, il titolare deve presentare una apposita domanda, in bollo da 16,00 €, e con il pagamento di € 10,00 per diritti di segreteria. 14
TASSE DI DEPOSITO L’importo della tassa di concessione governativa può essere calcolato utilizzando la seguente tabella: tassa di concessione governativa marchio collettivo e marchio individuale di certificazione 1 classe più classi una o più classi primo deposito € 101,00 € 101,00 + € 34,00 € 337,00 per ogni classe aggiunta € 67,00 rinnovo € 67,00 + € 34,00 € 202,00 per ogni classe aggiunta Gli importi sopra indicati devono essere maggiorati di 34,00 € se si presenta la lettera d’incarico nel caso in cui si dia incarico ad un mandatario iscritto all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o a un avvocato (in bollo da 16,00 €). ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEL BOLLO Sono esenti dal versamento delle tasse di concessione governativa e dell’imposta di bollo: Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS (ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 460/1997); Le organizzazioni e le associazioni di volontariato, di cui alla Legge 266/1991, iscritte nell’ap- posito registro tenuto dalla Provincia autonoma di Trento (ai sensi dell’art. 10, c. 8 del D.lgs. n. 460/1997); Le cooperative sociali, di cui alla Legge 381/1991 (ai sensi dell’art. 10, c. 8 del D.lgs. n. 460/1997). Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse di concessione governativa (ai sensi dell’art. 90, c. 7, della Legge 289/2002) ma non dall’imposta di bollo. 15 15 15
IL RINNOVO PILLOLE: La durata della protezione del ca da bollo (€ 16,00), il modulo MARCHIO OLFATTIVO marchio è di 10 dalla data del ministeriale della Privacy, debita- In questi anni la Corte di Stra- deposito (e non da quella della mente firmato, e la rappresenta- sburgo e l’EUIPO (ufficio depu- registrazione) al termine dei qua- zione del marchio, come indicato tato alla ricezione della doman- li il titolare può decidere di rinno- sulla guida. Per le tasse di con- de di registrazione del marchio varne l’efficacia. L’istanza di rin- cessione governativa, si veda la comunitario con sede ad Ali- novazione può essere proposta a tabella alla pagina precedente. cante) hanno avuto occasione partire da 1 anno prima della La domanda può essere, inoltre, di cimentarsi con svariate ri- data di scadenza e fino all’ultimo presentata anche nei 6 mesi suc- chieste di registrazione di mar- giorno del mese di scadenza pre- cessivi alla scadenza pagando chi atipici: In alcuni casi l’EUIPO sentando l’apposito modulo di una soprattassa di € 34,00. ha concesso la registrazione di rinnovo scaricabile qui, una mar- “marchi olfattivi” sulla base della mera descrizione scritta dell’odore (per es. l'odore dell'erba appena tagliata per DELEGA PER LA CONSEGNA contraddistinguere palle tennis o il profumo di lamponi da DELLA MODULSITICA per contraddistinguere carbu- ranti e gasolio per autotrazione AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL VERBALE DI DEPOSITO ed ancora l’odore di fragola (fac-simile) matura per contraddistinguere prodotti cosmetici, di cartoleria Alla e di pelletteria). Tuttavia, ten- Camera di Commercio I.A.A. denzialmente, è ancora da Servizio Innovazione e Crescita d’Impresa considerarsi impossibile la Via Calepina 13 38122 Trento registrazione di marchi olfattivi anche sulla scorta della giuri- Il/La sottoscritto/a __________________nato/a a ____________________ sprudenza della Corte Europea il _________________ in qualità di (legale rappresentante, amministratore di Giustizia che nel caso Ralph unico, titolare) della società/ditta __________________________________ Sieckermann (C-273/00) ha autorizza ritenuto il requisito della rap- presentabilità grafica di un il/la sig. ____________________ nato/a a ____________ il ______________ residente in _____________________________________________________ marchio olfattivo non soddi- a depositare la domanda di registrazione del marchio d’impresa ed a firmare il sfatto dall’enunciazione della relativo verbale di deposito. sua formula chimica, o dalla descrizione verbale, o dal de- Data _________ posito di un campione del pro- fumo o dell'odore, o da una combinazione di tali elementi. FIRMA DEL DELEGANTE ________________________ Allegato: fotocopia doc. identità delegante e delegato 16
I SIMBOLI ® ™ © : SIGNIFICATO E USO CORRETTO L’uso dei simboli ®™ accanto ad un marchio non è obbligatorio e, dal punto di vista legale, non fornisce alcuna ulteriore protezione. Tuttavia vengono usati come deterrente contro eventuali contraffazio- ni in quanto è utile sapere che, se vengono apposti senza ragion d’es- sere, l’art. 127 CPI prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole e indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. La differenza fra i due segni sta nel fatto che il simbolo ® può essere usato unicamente dopo che il marchio è stato registrato dal ministero, mentre il simbolo ™ denota più genericamente che sono state attiva- te delle privative per il marchio sul quale è apposto (non è dato sapere in quali paesi oppure se è ancora allo stato di domanda ecc). Pertanto, fino a quando il marchio si trova allo stato di domanda, l’uni- co simbolo che è possibile apporre al suo fianco è ™ . Il simbolo © indica l’insieme delle normative sul diritto d’autore e si applica alle cosiddette opere d’ingegno: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisio- ne e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell’architettura; le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche e le banche dati. 17
INTORNO AL MARCHIO Brevi approfondimenti e curiosità
SUGGERIMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEL MARCHIO E PER LA RICERCA SULLA PILLOLE: RICERCA SULLA BANCA NOVITA’ DATI TMVIEW Nella banca dati naziona- L’esistenza della procedura di non generiche, ma dotate di ca- opposizione attivabile dopo la pacità distintiva (non si potrà, per le dell’UIBM si trovano i pubblicazione della domanda di esempio utilizzare la parola scar- soli Marchi Nazionali, registrazione nell’apposito bol- pa, per un marchio di scarpe) e depositati presso le lettino insieme al pericolo di le- che sia frutto di una elaborazione dere diritti preesistenti di terzi, creativa: maggiore è la capacità CCIAA o in autonomia sul determina la necessità, per chi distintiva del marchio più il mar- portale ministeriale. vuole depositare un marchio, di chio risulterà essere “forte” agli I Marchi Comunitari inve- adottare alcuni accorgimenti cau- occhi dei consumatori. telari. In primo luogo, soprattutto ce, il cui deposito avviene In secondo luogo è consigliabile per i marchi figurativi, è racco- procedere ad una ricerca sulla presso l’EUIPO sono re- mandabile accertarsi che l’imma- novità del marchio, requisito gine utilizzata per la realizzazione peribili sulle banche dati che, come si è anticipato, non del marchio non sia soggetta al TMview e eSearch plus. viene valutato dall’UIBM al mo- diritto d’autore di terzi. Il perico- mento della ricezione della do- Per questo motivo è pos- lo di utilizzare materiale coperto manda depositata, ma che potrà da copyright aumenta con le fi- sibile effettuare una ri- essere messo in discussione dalla gure, i loghi e le foto tratte da presentazione di domande di op- cerca ancora più detta- internet che spesso circolano posizione da parte di soggetti gliata utilizzando il moto- nella rete prive di indicazioni sul- terzi. La ricerca della novità dei la titolarità. Per questo è alta- re di ricerca europeo. marchi nazionali può essere mente sconsigliabile comporre il effettuata utilizzando la banca Una volta sulla giunti sul- marchio con immagini scaricate dati messa a disposizione la home, dopo aver im- da Internet a meno che non si dall’UIBM. Se il marchio, verbale utilizzino appositi motori di ricer- postato in alto a destra o figurativo, contiene una parola ca che consentono di visualizzare si consiglia di utilizzare nella l’italiano come lingua, si solo materiali privi di diritto d’au- “combinazione di criteri” il crite- tore (come questo esempio o potrà fare una ricerca rio di ricerca per “testo” anche se quest’altro); la soluzione più sicu- semplice per “nome del sarebbe sempre opportuno ra resta quella di creare la com- effettuare una “ricerca avanzata” marchio” o una ricerca posizione in modo autonomo e utilizzando criteri diversi come originale. avanzata con ulteriori per esempio “testo” e “classe”. Meno problematica è la composi- dati selezionando la mo- Dato che depositando un mar- zione di un marchio verbale per chio comunitario “a pioggia” sarà dalità “ricerca avanzata”. cui si dovrà prestare attenzione protetto anche in Italia, è utile soprattutto ad utilizzare parole consultare anche la banca dati 20
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Ovvero le opere dell'ingegno o dell’innovazione Sotto l’ampio ombrello della proprietà intellettuale (PI), troviamo la proprietà Industriale, di cui si occupano le Camere di Commercio e UIBM e il “Diritto d’Autore” di cui si occupano la SIAE e altri movimenti indipendenti, altrettanto validi. La proprietà industriale marchi e brevetti UIBM e CCIAA Il diritto d'autore letteratura musica arti figurative software ecc. IL DIRITTO D’AUTORE COME: Copyzero per il riconoscimento dell’opera attraverso una marca temporale. Il © copyright (con o senza iscrizione alla SIAE): l’autore ha l’esclusiva su uso e riproduzione. Copyleft: concessione di alcuni diritti come la riproduzione parziale o totale dell’opera ad uso personale (i diritti rimangono dell’autore). Esempio di Copyleft sono le licenze Creative Commons (CC) La riproduzione dell’opera è concessa ma devono essere rispettate alcune condizioni. 21
Un salto in cucina: SI PUÒ BREVETTARE UNA RICETTA? PILLOLE La risposta è “no”, la “ricetta” risolto, atta ad avere concrete non è brevettabile. E andiamo a realizzazioni in campo industria- Ricette di cucina artigia- vedere perché…. le, tali da apportare un progresso nali: si tutelano col di- rispetto alla tecnica ed alle cogni- Citando Wikipedia “la ricetta ali- ritto d’autore zioni preesistenti e da esprimere mentare è l’insieme di istruzioni di Andrea Iurato un’attività creativa dell’invento- 1 Ottobre 2013 necessarie per compiere un pro- re. cedimento di trasformazione, che attraverso varie alterazioni di una È anche possibile brevettare un Riconosciuta la tutela del o più sostanze base (ingredienti), procedimento qualora l’invenzio- diritto d’autore sulle ricette sia fisiche (prodotte tramite azio- ne riguardi nuove procedure in- di cucina, anche se basate ni) sia chimiche (prodotte tramite dustriali o metodi di lavorazione su formule tradizionali no- mescolamenti e mutamenti nelle per la realizzazione di prodotti. te al pubblico, purché con- sostanze), dà come risultato Oggetto di un'invenzione di pro- tengano un minimo di ori- qualcosa di diverso dalle materie cedimento possono essere anche ginalità introdotta dall’au- originarie, solitamente di valore o procedimenti per l'ottenimento tore. utilità maggiore a quella degli di sostanze in campo chimico Cuoche e massaie gelose ingredienti stessi”. come anche prodotti alimentari. delle proprie ricette: non Il brevetto di procedimento può Invece il brevetto viene concesso dovete più nascondere il essere depositato indipendente- soltanto quando si è in presenza vostro “know-how” in un mente dal fatto che tramite di un’invenzione con la quale si segreto libro di cucina die- detto processo si ottenga un pro- concretizza una nuova ed origi- tro lo scaffale della libreria. dotto di per sé nuovo. In ogni Per la vostra felicità, una nale soluzione di un problema caso, se il prodotto ottenuto dal recente sentenza ha stabili- tecnico. procedimento invece è nuovo, la to che tutte le vostre inven- Il concetto di invenzione indu- tutela si estende direttamente zioni culinarie sono già di striale si fonda sulla soluzione di anche a quest’ultimo. per sé tutelate – per loro un problema tecnico non ancora stessa natura – niente poco di meno che dal copyright. I canederli - fonte Wikipedia Le ricette sulla preparazio- ne di alimenti infatti sono I canéderli o Knödel dal tedesco protette dal diritto d’auto- Knot (nodo, grumo) o knedlíky in re anche se si basano su ceco, sono un primo piatto tipico formule tradizionali pubbli- della cucina danubiano-alpina: da camente note. L’importan- quella tirolese e tedesca sudorien- te è che l’autore abbia in- tale a quella austriaca, ceca, slo- trodotto una minima origi- vacca, ungherese e polacca. Si nalità anche nella semplice narrazione della prepara- tratta di grossi gnocchi composti di zione. un impasto a composizione variabi- le di pane raffermo. 22 continua pag 23—>
Knödel, Klöße e canederli Nella cucina tedesca questi grossi gnocchi sono molto diffusi con uno PILLOLE novero di varianti e nomi differenti (oltre a Knödel anche Klöße). Nella cucina italiana sono diffusi al Nord-Est nelle aree alpine di antica in- Dov’è custodita la for- fluenza austriaco-tirolese nelle cucine regionali dell'Alto Adige, del mula segreta di Coca- Trentino, dell'Alto Bellunese[1], del Friuli, della Venezia-Giulia e Cola? dell'alta Valtellina. In particolare la parola "canederli" deriva dal ter- di: Redazione Journey mine Knödel in quanto si riferisce alle ricette maggiormente antiche 15 gen 2016 dove era diffusa tale ricetta, come ad esempio nell'area del Tirolo. In Dall’8 maggio 1886 - friulano i canederli sono chiamati chineglis o chineghi (Kneidl in dia- quando il Dr. John Stith letto timavese); a Trieste vengono chiamati gnochi de pan (gnocchi di Pemberton inventò la pane) e nelle valli ladine prendono il nome di bales o balotes. Coca-Cola e la fece as- Una prima rappresentazione di canederli si trova in un affresco nella saggiare per la prima cappella di Castel d'Appiano risalente attorno al 1180. volta ai clienti della far- macia Jacobs di Atlanta - [1] Piatti tipici del Cadore in tanti hanno cercato di imitarla, ma nessuno c’è mai riuscito. Anche per- ché la sua formula è an- PILLOLE —> segue da pag. 22 cor oggi segreta e custo- Lo ha stabilito di recente il Tribunale di Milano [1] in una causa sorta tra dita gelosamente in una un appassionato di salumi, che aveva pubblicato sul proprio sito internet cassaforte nel World of delle ricette da lui stesso elaborate, e l’autrice di un libro di cucina che Coca-Cola di Atlanta. aveva copiato interamente alcune di esse. La ricetta segreta fu tra- La sentenza è importante poiché il Tribunale ha affermato che nono- sferita nell’attuale sede stante le ricette riprendessero ingredienti e metodi di preparazione nel 2011, in occasione tradizionali e pubblicamente noti, l’autore del sito Internet aveva svol- dei festeggiamenti del to un’attività personale di ricerca e selezione delle ricette tradizionali e 125° anniversario. Fino utilizzato un linguaggio e un’esposizione che avevano arrecato un con- ad allora era rimasta 86 tributo, pur minimo, di originalità. anni nello stesso luogo, A causa di questo minimo apporto personale da parte dell’autore, le ricette pubblicate sul sito erano soggette al diritto d’autore, quindi non un caveau della SunTrust avrebbero dovuto essere pubblicate da terzi (nella specie l’autrice del Bank, nel centro di At- libro) senza il previo consenso dell’autore [2]. lanta. Il Tribunale ha quindi ordinato l’immediato ritiro del libro e disposto il Dopo l’invenzione di Co- risarcimento del danno in favore dell’autore originario delle ricette. ca-Cola nel 1886, la for- mula fu comunicata solo C’è da dire che il diritto d’autore sorge per il solo fatto di aver creato l’opera, senza bisogno che vi sia necessità di registrazioni alla SIAE o di a un gruppo ristretto di contratti di edizione con una casa editrice. L’unica necessità è quella di persone e mai messa dimostrare, in un eventuale contenzioso con usurpatori, l’anteriorità nero su bianco. della propria creazione. ... Continua a leggere qui. [1] Trib. Milano, sent. 10.07.2013 n. 9763 23
IL MADE IN ITALY PILLOLE: Made in Italy Certificate da per la certificazione vengono LA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA https://madeinitaly.org/ effettuate da Promindustria S.p.A. Quando si registra un mar- Ha l'obiettivo di consentire al chio è necessario associarlo consumatore di avere la garanzia (Si tratta di un progetto approva- a determinati prodotti o sull'origine italiana e sulla qualità to con co-finanziamento del Mi- servizi che si trovano raccol- dei prodotti acquistati. nistero dello Sviluppo Economi- ti nelle 45 classi della Classi- co.) Viene effettuata con tutti i para- ficazione internazionale di Nizza, utilizzata in tutto il metri propri previsti dalla norma- mondo. tiva italiana vigente: adozione del La Classificazione viene co- disciplinare di certificazione, defi- stantemente aggiornata e nizione delle procedure, gestione nell’apposita sezione del delle azioni attraverso moduli e nostro sito, si trova sempre stampati. l’ultima edizione. Per facili- tare l’individuazione delle La certificazione viene rilasciata classi corrette, è disponibile dall'Istituto per la Tutela dei Pro- un motore di ricerca su duttori Italiani. L'istruttoria e la EUIPO, il sito europeo dedi- gestione dei rapporti con l'Azien- Clicca sul logo per leggere il cato ai marchi. Nell’apposita sezione del modulo di deposito vanno indicate le classi che si in- tendono proteggere. L’indi- cazione può essere effettua- ta rivendicando la definizio- CONTROLLI E GARANZIE ne standard contenuta nelle singole classi o specificando La Certificazione i prodotti o servizi che inte- ressano nel dettaglio. Chia- Le Aziende con la Certificazione 100% Made in Italy sono sotto- ramente nel primo caso la poste ad una serie di controlli accurati volti a certificare che l'in- tutela risulterà più ampia, tero ciclo produttivo sia totalmente svolto in Italia. mentre nel secondo sarà limitata ai soli beni indicati La Certificazione viene effettuata con tutti i parametri previsti (esempio: classe 25 abbi- dalla normativa italiana vigente. gliamento o abbigliamento intimo che specifica il tipo I Vantaggi di abbigliamento). L’impor- to della tassa governativa Le Aziende hanno modo di garantire il valore del prodotto real- varia anche a seconda del mente fatto in Italia. numero di classi registrate La distribuzione può validamente sostenere le ragioni del diver- (34 euro per ogni classe aggiuntiva oltre la prima). so costo del vero Prodotto Italiano rispetto ai prodotti fatti par- zialmente o interamente all'estero. 24 continua pag 25—>
CERTIFICAZIONE 100% MADE IN ITALY Certificazione di origine e qualità 100% Made in Italy Made in Italy Certificate Ha l'obiettivo di confermare il valore del prodotto di qualità di vera Sistema IT01 - Il bene origine italiana. di valore ha il marchio di garanzia Chi non fa un prodotto di valore realizzato interamente in Italia non si potrà mai fregiare della certificazione 100% Made in Italy. Hand-Made in Italy Viene effettuata con tutti i parametri propri previsti dalla normativa Per i beni realizzati com- italiana vigente: Adozione del disciplinare di certificazione, definizione pletamente a mano delle procedure, gestione delle azioni attraverso moduli e stampati. La certificazione viene rilasciata dall'Istituto per la Tutela dei Produtto- Made in Italy Bio ri Italiani. L'istruttoria e la gestione dei rapporti con l'Azienda per la Per i beni realizzati senza certificazione vengono effettuate da Promindustria S.p.A. additivi chimici o sofisti- cazioni Made in Italy Eco Prodotti sicuri per l'am- biente e a basso impatto energetico-ambientale Made in Italy Celiac Per i prodotti Made in Italy sicuri per i consu- matori intolleranti al glu- tine Prodotto Artigianale Sistema di garanzia per i prodotti freschi di qualità Ethic Made in Italy PILLOLE —> segue da pag. 24 Accredita e Garanzia per la subfornitura e sulle In fase di rinnovo (il marchio dura 10 anni ed è rinnovabile all’infinito) Pubbliche Amministra- non è possibile aggiungere nuove classi: si può solamente confermarle o zioni limitarle. Per questo è importante, al momento del deposito della prima domanda di registrazione, pensare sì ai prodotti o servizi che in quel mo- Made in Italy E- mento si intendono proteggere, ma anche a quei potenziali settori, spe- commerce cialmente se affini, che potrebbero riguardarlo in futuro. Se si pensa di Per i prodotti di qualità estendere il raggio di “attività” del marchio sarà bene, quindi, indicare distribuiti per l'e- anche le ulteriori classi aggiuntive già nella domanda iniziale. Non va commerce e shop on- dimenticato, però, che il “non uso” del marchio è causa di decadenza dello stesso. line 25
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