LEGGE DI BILANCIO 2021: PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI E AI PROFESSIONISTI - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

MANOVRA 2021

Legge di bilancio 2021: proroga delle misure
di sostegno finanziario alle PMI e ai
professionisti
Fondo centrale di garanzia PMI: disciplina prorogata al 30 giugno 2021 ma non per tutti
di Gerardo Urti | 15 GENNAIO 2021

 Con la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), le misure straordinarie del Fondo di ga-
 ranzia per le PMI vengono prorogate al 30 giugno 2021. È previsto che, ai fini della copertura degli oneri
 derivanti dalla proroga, si utilizzino 500 milioni di euro per l’anno 2022, attraverso le risorse del Pro-
 gramma Next Generation EU. Da tale proroga sono, però, in parte escluse le imprese con numero di di-
 pendenti compreso tra 250 e 499, che potranno beneficiare della garanzia del Fondo solo fino al 28
 febbraio 2021.
 Tale scelta è legata all’obiettivo di una progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi
 in favore delle Mid Cap attraverso lo strumento “Garanzia Italia” di SACE. In proposito, va evidenziato
 che sarebbe necessario rendere strutturale l’estensione della copertura delle Mid Cap da parte del Fon-
 do.

Premessa
Nel nostro Paese, la maggior parte delle imprese è di dimensioni medio-piccole, oltre che piccolis-
sime e si ricorda che molte di esse si connotano per essere a carattere familiare, per cui il legislato-
re ha voluto consentire a questo comparto un accesso immediato e continuo al credito, con una
proroga, fino al 30 giugno 2021, di quanto previsto a supporto della liquidità delle piccole e medie
imprese dall’art. 13 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23), convertito dalla legge 5 giugno
2020, n. 40.
La crisi economica legata al Covid-19 è al centro, quindi, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178); sul fronte delle attività produttive si consolida e viene definita nell’art. 1, comma
244, la proroga fino al 30 giugno 2021 dell’intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI,
con l’obiettivo di favorirne l’accesso alle fonti finanziarie.
La legge n. 178/2020 prevede, attraverso l’art. 1, comma 246, una dotazione aggiuntiva per il Fondo
di garanzia di 4,5 miliardi di euro, che costituisce la dotazione finanziaria fino a tutto il 2026, così
ripartita:
         2022                       500 milioni di euro
         2023                       1.000 milioni di euro
         2024                       1.500 milioni di euro

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Legge di bilancio 2021: proroga delle misure di sostegno finanziario alle PMI e ai professionisti

         2025                       1.000 milioni di euro
         2026                       500 milioni di euro

La legge di bilancio 2021 ha prorogato e potenziato alcune misure, che riguardano proprio la conces-
sione dei finanziamenti alle imprese e, nello specifico, viene:
   prorogata la moratoria PMI fino al 30 giugno 2021. Ciò consente alle piccole e medie imprese
     di chiedere il congelamento delle rate di prestiti e mutui. La moratoria straordinaria, prevista
     dal decreto “Cura Italia” (art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), era già stata prorogata dal decreto
     “Agosto” (art. 65 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104);
   permesso il passaggio dal Fondo di garanzia PMI alla società Garanzia Italia di SACE. Dal 1°
     marzo e fino al 30 giugno 2021, le imprese possono accedere allo strumento SACE ed ottenere
     garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in parte alla rinegoziazione ed al consoli-
     damento di finanziamenti pre-esistenti.
Pertanto, fino al 28 febbraio, varrà una norma transitoria, che consente la progressiva migrazione
delle imprese Mid Cap dal Fondo alla SACE. L’ammissione alla garanzia SACE delle PMI avviene alle
stesse condizioni agevolate del Fondo, con copertura al 90 per cento del finanziamento, per un
importo massimo garantito di 5 milioni di euro o di importo inferiore, in caso di capitale non rimbor-
sato da eventuali finanziamenti già assistiti dalla garanzia del Fondo PMI.
Altra novità in materia di garanzie sui finanziamenti riguarda la durata dei prestiti garantiti. Per i mi-
cro prestiti fino a 30.000 euro con garanzia di Stato al 100 per cento dal Fondo PMI, la durata del
piano di ammortamento si allunga da 10 a 15 anni.
Inoltre, chi alla data del 1° gennaio 2021 risulta avere già ottenuto un finanziamento agevolato dal
Fondo potrà chiedere l’estensione del piano di rientro, con adeguamento del tasso di interesse
alla maggiore durata.
Riguardo al calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti entro 30.000 euro, la norma
sancisce che il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positi-
vo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento concesso.

Le misure prorogate
Le imprese e i professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo devono rivolgersi a ban-
che eConfidi, che effettueranno la domanda. Per l’accesso al credito delle stesse imprese e profes-
sionisti, sono previste le seguenti misure:
         GARANZIA DEL FONDO PMI (art. 13 del D.L. n. 23/2020)
         1     Le misure di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, si applicano fino al 30 giugno
               2021, come previsto dall’art. 1, comma 244, della legge n. 178/2020
         2     Estensione della garanzia ai broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti
               del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano
               l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata
               all’autofinanziamento
         3     L’art. 1, comma 245, della legge n. 178/2020, stabilisce che le garanzie del Fondo PMI
               sono concesse in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a
               250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021
         4     Proroga del congelamento delle rate di prestiti e mutui

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Legge di bilancio 2021: proroga delle misure di sostegno finanziario alle PMI e ai professionisti

        5     Procedura semplificata di immediato rilascio della garanzia del Fondo per operazio-
              ni a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, pre-
              via presentazione di una richiesta da formulare al proprio istituto di credito, con una
              documentazione standard. L’obiettivo è ridurre al massimo i tempi di attesa per
              l’erogazione della liquidità, utile in questa congiuntura
        6     L’importo del prestito garantito non può superare:
               il 25 per cento dell’ammontare del fatturato totale del beneficiario
              o, alternativamente,
               il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del per-
                   sonale che lavora nell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei sub-
                   contraenti)
        7     Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento è consi-
              derato:
               nei successivi 18 mesi per le PMI;
               nei successivi 12 mesi per le imprese con non più di 499 dipendenti.
              Tale valore è attestato da autocertificazione resa dal beneficiario
        8     Garanzia del 100 per cento per i prestiti fino a 30.000 euro; gli importi non devono
              essere superiori alle condizioni del punto 6), come risultato dall’ultimo bilancio o
              dall’ultima dichiarazione fiscale o da autocertificazione, senza alcuna valutazione del
              merito di credito e con restituzione massima in 15 anni e 2 anni di preammortamen-
              to
        9     Garanzia del 100 per cento (di cui 90 per cento dallo Stato e 10 per cento dai Confidi)
              per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione dell’andamento da parte della ban-
              ca
        10    Garanzia del 90 per cento nei casi restanti, con tetto a 5 milioni di euro (prima era di
              2,5 milioni) di importo garantito e senza valutazione andamentale, per finanziamenti ad
              imprese fino a 499 dipendenti, con ricavi fino a 3,2 milioni di euro.
              L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammonta-
              re inferiore.
        11    Concessione della garanzia anche a richiedenti che presentano esposizioni nei confronti
              dell’istituto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o
              sconfinanti deteriorate”, non antecedenti al 31 gennaio 2020
        12    Estensione della misura anche alle aziende che sono state ammesse alla procedura del
              concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione
              dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a condizione che, alla data di pre-
              sentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come “esposi-
              zioni deteriorate”
        13    Requisito dimensionale: il limite fino a 499 dipendenti per accedere ai finanziamenti
              è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno (U.L.A.) rilevate per l’anno 2019 (la
              precedente soglia era 249)

Chi ha già ottenuto un finanziamento agevolato dal Fondo nel 2020 può richiedere, nell’anno nuovo,
l’estensione del piano di rientro, con adeguamento del tasso di interesse.

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Le modalità di accesso
Per accedere alle misure, i potenziali beneficiari possono rivolgersi direttamente alla propria banca di
fiducia (società di leasing o altro intermediario finanziario).
La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca, senza atten-
dere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo
di domanda semplificato (Allegato 4-bis ex legge di conversione, reperibile nella sezione Modulistica
del sito del Fondo do garanzia https: //www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/).

        Attenzione
        L’Allegato 4-bis ex legge di conversione deve essere presentato alla banca o al Confidi, cui il
        beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.

Sarà l’istituto, a sua volta, a richiedere il rilascio della garanzia al Fondo PMI, a fronte del finanzia-
mento concesso per liquidità o investimento.
Il Fondo non interviene nella contrattazione diretta tra banca e cliente, ma, per quanto concerne la
parte garantita dallo strumento pubblico, non possono essere acquisite dall’istituto finanziario garan-
zie reali, assicurative o bancarie.

        Attenzione
        La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate. Questa possibilità, però,
        vale solo se l’erogazione è stata effettuata non più di tre mesi prima della richiesta al Fondo e,
        comunque, non prima del 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmet-
        tere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata sul
        finanziamento garantito al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione
        della garanzia.

Se la banca sospende le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito, la durata
delle garanzie sarà prolungata automaticamente. La sospensione deve essere accordata prima dalla
banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia.

Più ampio l’intervento di Garanzia Italia
La decisione si rende necessaria non solo ai fini di una più razionale allocazione degli strumenti age-
volativi e delle risorse stanziate a copertura dei medesimi, ma anche per alleggerire l’operatività del
Fondo PMI che, per via dei decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto incrementare
l’entità e rischiosità delle proprie esposizioni.
Viene, infatti, consentito alle imprese di impiegare la Garanzia Italia per accedere a prestiti finalizzati
anche alla rinegoziazione/consolidamento di indebitamenti già esistenti, pur in presenza di alcu-
ne limitazioni:
   il finanziamento deve contemplare l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il
     25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

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   il rilascio della garanzia deve determinare un minore costo e/o una maggiore durata del fi-
     nanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Inoltre, la normativa specifica che l’erogazione, relativa alla quota destinata al consolidamento (o alla
rinegoziazione) di finanziamenti concessi dai medesimi soggetti finanziatori, potrà non avvenire su
apposito conto corrente, così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra im-
porti a debito e a credito.
In questa prospettiva di ampliamento dell’operatività di Garanzia Italia si inseriscono le previsioni di
accesso da parte delle imprese ad uno strumento alternativo al finanziamento bancario, ed accesso-
rio, quindi, alla garanzia sullo stesso, quale la cessione di credito pro soluto, che consentirebbe
l’anticipazione dei flussi monetari relativi alla transazione commerciale.

“Mid Cap” e Garanzia Italia
La legge di bilancio 2021 interviene anche sulle misure a sostegno della liquidità delle Mid Cap (midd-
le-size capitalization); anche se non esiste una definizione precisa di questa categoria di imprese nel
nostro ordinamento finanziario, possiamo rifarci a quella fornita dalla normativa riferita al Fondo di
garanzia, che le definisce “imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499”.
La legge di bilancio 2021, all’art. 1, comma 245, tende a fare chiarezza sulla questione, prevedendo
una progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle Mid Cap sullo
strumento Garanzia Italia SACE, riportando il Fondo di garanzia per le PMI alla sua naturale vocazio-
ne di strumento a supporto della liquidità di micro, piccole e medie imprese.
È indubbio che tale previsione sia di vasta portata, in quanto apre il Fondo per le piccole e medie im-
prese anche a molte grandi imprese: tutte quelle fino a 499 dipendenti, che finiscono per rientrare
tra i potenziali beneficiari delle garanzie previste dal decreto “Liquidità”.
In questo caso, non vi è alcun riferimento alla normativa europea e si ritiene, pertanto, che il calcolo
vada fatto sulla singola azienda, senza tenere conto di imprese collegate o associate.
L’estensione della proroga, prevista all’art. 1, comma 245, della legge n. 178/2020, stabilisce che la ga-
ranzia del Fondo è limitata al 28 febbraio 2021 per le imprese con un numero di dipendenti non
inferiore a 250 e non superiore a 499 (Mid Cap).

        Attenzione
        Pertanto, non possono più accedere al Fondo dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Quindi, le Mid Cap possono usufruire della garanzia SACE, a partire dal 1° marzo 2021:
   alle stesse condizioni agevolate del Fondo PMI;
   con copertura al 90 per cento del finanziamento;
   per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro;
   per un importo inferiore a 5 milioni di euro, in caso di capitale non rimborsato da eventuali fi-
     nanziamenti già assistiti dalla garanzia del Fondo PMI.
Le imprese di assicurazione (per i crediti commerciali a breve termine) possono ottenere la coper-
tura SACE al 90 per cento sugli indennizzi da esposizioni e per i crediti maturati dal 19 maggio
2020 al 30 giugno 2021 (come già previsto dall’art. 35 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto “Ri-
lancio”).

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Legge di bilancio 2021: proroga delle misure di sostegno finanziario alle PMI e ai professionisti

        Riferimenti normativi
   Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 commi 244-247;
   D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 65;
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 35;
   D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 13;
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 56.

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