CON LE RETI D'IMPRESA: APPUNTAMENTO conoscere per unirsi conoscere per crescere Focus su Contratti di rete per aziende agricole

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CON LE RETI D'IMPRESA: APPUNTAMENTO conoscere per unirsi conoscere per crescere Focus su Contratti di rete per aziende agricole
Titolo della lezione:

           APPUNTAMENTO
        CON LE RETI D’IMPRESA:
           conoscere per unirsi
          conoscere per crescere
Focus su Contratti di rete per aziende agricole

               Francesco Maria OLIVIERI
          Ricercatore - Universitas Mercatorum
Titolo della lezione:

Contratto di rete
Reti
                  nell’ottica di sviluppo del sistema delle PMI

 Small Business Act 25 luglio 2008:
    a) facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;
    b) agevolare l’accesso delle PMI al credito;
    c) usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;
    d) incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati.

 Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 (in Gazz. Uff., 11 febbraio, n. 34). - Decreto convertito, con modificazioni,
  in legge 9 aprile 2009, n. 33. - «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (...)» (art. 3 commi 4-ter,
  4-quater e 4-quinquies).

 Successive modificazioni 2009, 2010 e 2012.
La diffusione in Italia del contratto di rete

Lombardia 394; 1865

                                           Emilia Romagna 228; 1039

   Toscana 108; 796
                                                  Abruzzo 124; 558

                          Lazio 116; 546                               1.590 contratti di rete
                                                                       140 soggettività giuridica
                                                                       7.870 imprese coinvolte (escluse
                                                                        recesse)
Definizione del contratto di rete

Il contratto di rete è:
- un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo;
- realizza un modello di collaborazione fra le imprese;
- indipendenza, autonomia e specialità;
- realizzare progetti ed obiettivi condivisi;
- incrementare capacità innovativa e competitività sul mercato.
L’ambito del contratto di rete

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni di:
 forma giuridica;
 numero di imprese coinvolte;
 dimensione;
 luogo;
 attività.
Legge e disciplina di riferimento

Il contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

 Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009;
 Decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010;
 Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012;
 Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012.
Il programma del contratto di rete

Piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività che da esecuzione
concreta alle attività.

Tipi di attività:
 collaborazione;
 scambio;
 esercizio in comune.
La rete di impresa: finalità e vantaggi

Incremento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti, sia a
livello individuale sia a livello collettivo:
 crescita dimensionale (preservando autonomia giuridica ed operativa);
 collaborazione per accrescimento delle capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti;
 realizzazione progetti di sviluppo di PA ed altri enti locali
 accesso alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici;
 Internazionalizzazione;
 sinergia per diffusione della tecnologia.
Elementi del contratto di rete

Il contratto di rete formalizza i rapporti di collaborazione e condivisione tra le imprese partecipanti in
modo da definire chiaramente l’impegno, l’investimento e il tipo di legame da adottare.

Gli elementi sono:
 Fondo patrimoniale comune (eventuale);
 assunzione di decisioni;
 modalità di realizzazione dello scopo comune e relativa misurazione;
 Organo comune (eventuale);
 durata, adesione e recesso.
Fondo patrimoniale comune (facoltativo)

 Regole di gestione del fondo patrimoniale comune.

 Misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che
  ciascun partecipante si obbliga a versare.

 Indicati dal contratto di rete.

 Esecuzione del conferimento attraverso apporto di un patrimonio destinato (art. 2447-bis, primo
  comma, lettera a) CC).
Organo comune (facoltativo)

 Istituzione per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso con poteri di gestione e
  di rappresentanza conferiti e regole relative alla sua sostituzione.

 Conseguenze operative
1)    agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto
      nello stesso;
2)    individuati nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto;
3)    formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione
      collegiale;
4)    ha mandato per l’esecuzione del contratto, o di una o più parti di esso;
5)    può essere coadiuvato da:
6)    i contraenti possono conferire all’organo comune ulteriori poteri di rappresentanza.
Assunzione delle decisioni

 Regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse
  comune, che non rientri nei poteri di gestione conferiti all’eventuale organo comune.

 Possono prevedere: maggioranza semplice, maggioranze qualificate (eventualmente solo per alcune
  materie unanimità dei partecipanti su tutte o anche su alcune decisioni).
Modalità

 Obiettivo: realizzare lo scopo comune e misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici di
   innovazione e di innalzamento della capacità competitiva.
 Diritti e obblighi di ciascun partecipante (art.4 ter)
 Vincoli di forma: contratto redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per
   atto firmato digitalmente
 Vincoli di contenuto:
a) nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante, denominazione e la sede
     della rete, l'istituzione di un fondo patrimoniale comune.
b) obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva.
c) definizione del programma di rete
Durata, adesione, recesso

 La durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori ed eventualmente le cause di
  recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

 L'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
  plurilaterali con comunione di scopo.
Contratto di rete e modelli organizzativi

Il contratto di rete è uno strumento alternativo agli altri modelli tipici delle forme di collaborazione tra imprese come
ATI e consorzi.

Cafaggi, Iamiceli, Mosco: «una fattispecie a geometrie variabili, connesse a diversi modelli contrattuali, la cui scelta è
rimessa alla volontà delle parti” (2013).

 Rete priva di fondo patrimoniale comune.

 Rete dotata di fondo patrimoniale e di un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.

 Soggettività giuridica.
La rete soggetto/1

Contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica
autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese:

 autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive;
 soggetto altro e ulteriore rispetto alle imprese partecipanti;
 soggetto tributario (Circ. A.E. n.20/E - 18 giugno 2013) assoggettabile alla procedura fallimentare;
 ente cui può far capo la responsabilità degli enti (ex d.lgs. 231/2001).

Alla rete soggetto è negata la possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale (ex Legge n. 122/2010).
La rete soggetto/2

La rete soggetto deve:
 essere dotata di fondo patrimoniale comune;
 istituire un organo comune come rappresentante della rete;
 richiedere un autonomo numero di partiva IVA;
 adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti d’imposta, applicazione di
regimi speciali quali ad es. quello sulle società di comodo, ecc.);
 tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni
ammortizzabili, bilancio).

Le imprese partecipanti alla rete soggetto sono "socie" della rete in quanto il loro apporto è trattato come un
conferimento la loro partecipazione ha un "valore fiscale" in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo.
Confronto rete soggetto e rete oggetto
               in Italia
Titolo della lezione:

Contratto di rete e settore agricolo
Agricoltura e contratto di rete/1

 Il contratto di rete si conforma alle specificità della struttura produttiva italiana, caratterizzata da numerose
  piccole e medie imprese, che intendono collaborare senza perdere la propria autonomia.
 Passaggio da agricoltura tradizionale a quella multi-specializzata.
 Concetto di prodotto: «merceologicamente» agricoli.
 Rapporto fra la natura impresa agricola verso tecnologia.
 Centralità del piano industriale: anche dal punto di vista giuridico, e’ essenziale che le imprese aderenti
  definiscano il contenuto del programma di rete in modo che emergano chiaramente le finalità dell’accordo e le
  modalità di realizzazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei
  partecipanti
Agricoltura e contratto di rete/2

Le due macro-categorie del settore agricolo:
a) attività agricole essenziali;
b) attività agricole per connessione.

Sinergia agricoltura essenziale e industriale.

Il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (art.36 c.5 - DL.179/2012 come modificato
dalla legge L.221/2012)
Diffusione dei contratti di rete in
    ambito agricolo in Italia:
   valori assoluti e percentuali
Vantaggi generali del contratto
                            di rete nel campo agricolo

La sinergia tra imprese in rete consente di:
 divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero;
 ampliare l’offerta;
 dividere i costi;
 accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto;
 godere di agevolazioni fiscali;
 partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
 impiegare il distacco del personale tra le imprese: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in
    forza dell’operare della rete;
 assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto
    di rete.
Vantaggi del contratto di rete nel
                             campo agricolo: lavoro

 Assunzione e job sharing.

 Il contratto di rete può prevedere ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la
  costituzione di un fondo di mutualità che partecipa al fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione del
  redditi agricoli (DL.83/2012 convertito in legge 134/20 12 con DL.179/2012 e L.221/2012).

 L’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative può essere effettuata
  anche da imprese legate ad un contratto di rete (se il 50% delle imprese del contratto è agricola - art.9 c.11 -
  DL.76/2003 conv. L.99/2013).
Vantaggi del contratto di rete nel
                      campo agricolo: obblighi ambientali

 Attività ecocompatibili in grado di produrre lo sviluppo del territorio (Legge Quadro n.394/91).

 Tutela dei beni ambientali (Legge n. 352 del 8/10/1997 Testo Unico).

 Tutela dei beni culturali (Legge n. 137 del 6/07/2002 Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 Disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 22, 5/02/97).
Vantaggi del contratto di rete nel
                    campo agricolo: sicurezza, igiene e salute

   Tutela salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
   Nuove norme in materia di prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 194/95 - recepimento Dir. 91/414/CEE).
   Disposizioni per i rifiuti e gli imballaggi dei prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 22/97)
   Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (Legge n. 748/1984).
   Attuazione Direttive 93/43/CE e 96/3/CE su igiene dei prodotti alimentari (D.Lgs n. 155/97).
   Principi e requisiti generali della legislazione alimentare (Reg. Ce n. 178/2002).
   Igiene dei mangimi (Reg.Ce n. 183/2005).
Vantaggi del contratto di rete nel
                   campo agricolo: obblighi da finanziamenti

 Disposizioni relative alle condizioni previste per l’agricoltore con la finalità del pagamento dei Titoli all’aiuto
  (Reg. Ce n. 1782/2003).

 Disposizioni relative ai casi di accesso alla Riserva Nazionale (Reg. Ce n. 1782/2003 - art. 42).

 Agevolazioni per il credito agricolo della piccola/media impresa.

 Basilea 2.

 Costituzione del Fondo di Garanzia per le imprese agricole (Legge finanziaria reg. 2/2004).
Coefficiente di localizzazione dei
contratti di rete ambito agricolo
Reti di imprese
                                           e
                               Universitas Mercatorum

 Nell’ambito del progetto Unioncamere Emilia-Romagna «Crescere e competere con il contratto di rete»
  Universitas Mercatorum ha svolto attività di formazione, supporto e assistenza alle imprese fino alla fase della
  redazione del contratto. Universitas Mercatorum è l’Ateneo delle Camere di commercio (Università riconosciuta
  dal MIUR).

 Facoltà di Economia : due corsi di laurea triennale ed un corso di laurea magistrale.

 Riduzione del 35% della tassa di iscrizione per le imprese (imprenditori, lavoratori, loro figli) che sono parte di
  un contratto di rete.

 Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa www.unimercatorum.it oppure dido@unimercatorum.it
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