Disposizioni introdotte a seguito della pandemia Covid 19 - Prima giornata - Deroga temporanea della efficacia degli articoli 2446, 2447, 2482 ...

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Disposizioni introdotte a seguito della
   pandemia Covid 19 - Prima giornata

Deroga temporanea della efficacia degli articoli
     2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter C.C.

                Roma, 26 Aprile 2021

            Relatore: Alessandro Forgione

  COMMISSIONE DI DIRITTO DELL’IMPRESA
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE: ART. 2446 C.C.                                                                                       SPA

1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro
    inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
    All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o
    del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto
    giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo
    avvenuti dopo la redazione della relazione.

2. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che
    approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o
    il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il
    tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli
    amministratori.

3. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con
    le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal
    consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436.
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE: ART. 2446 C.C.                                                                   SPA

La finalità della norma è collegata all’esigenza di tutelare una molteplicità di interessi:

• l’interesse dei soci a percepire il dividendo, superando la disposizione dell’art. 2433 comma 3 c.c. (impossibilità di procedere
  alla ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente alle perdite);

• l’interesse dei creditori sociali, data la funzione di garanzia del capitale sociale;

• l’interesse informativo verso i terzi.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE: ART. 2447 C.C.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli
amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare
l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al
detto minimo, o la trasformazione della società.

                         Necessità che gli amministratori predispongano la relazione sulla situazione
                            patrimoniale della società, come per il caso previsto dall’art. 2446 c.c.
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE: ART. 2482-bis C.C.                                                                                 SRL

1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare
    l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

2. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei
    casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo
    non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima
    dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

3. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

4. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione
    del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto
    incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione
    del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

5. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a
    cura degli amministratori.

6. Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.
RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE: ART. 2482-ter C.C.

1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo
   2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
   contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

2. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19
Art. 6 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) entrato in vigore il 9 aprile 2020

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447,
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies
del codice civile.

      Prima disposizione agevolativa, poi modificata e integrata dalla Legge di Bilancio 2021
GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19
Art. 6 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) - Relazione illustrativa

L’attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall’epidemia di COVID-19 sta determinando una
situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell’epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali,
traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e
nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un
adeguato rifinanziamento delle imprese. In quest’ottica la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi
da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di
imprese nell’alternativa – palesemente abnorme – tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per
imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice
civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità
di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione
contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni,
dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.
GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

Comma 266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal
seguente:

 «Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) -

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-
   bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del
   capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto
   comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il
   capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa
   alla immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può
   deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve
   procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di
   scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del
   codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della
   loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».
MANTENIMENTO DELL’OBBLIGO DI INFORMATIVA IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI

La norma agevolativa mantiene fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori. Essa, infatti, non interviene sulle
previsioni di cui agli articoli 2446 comma 1 e 2482-bis commi 1, 2 e 3.
Pertanto, gli amministratori, quando il capitale è ridotto di oltre un terzo, devono:
    • rilevare le perdite;
    • convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti;
    • predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell’organo di controllo;
    • dare conto dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della relazione.
La relazione deve illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita e i provvedimenti proposti all’assemblea, tra cui la
possibilità di rinviare dette perdite al quinto esercizio successivo.
È fondamentale che gli amministratori forniscano ulteriori informazioni sulle azioni programmatiche poste alla base del
riassorbimento della perdita e che effettuino un monitoraggio costante dei risultati ottenuti.
Ulteriore obbligo riguarda l’indicazione in maniera distinta, nella Nota integrativa al Bilancio, delle perdite oggetto di rinvio al
quinto anno successivo, con specificazione della loro origine e della loro movimentazione.
LE OSSERVAZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo è tenuto a fornire le proprie osservazioni alla relazione redatta dagli amministratori. In particolare esso è
chiamato a:
    • valutare che le ragioni che hanno determinato le perdite, come illustrate dagli amministratori, siano state correttamente
      individuate;
    • verificare le prospettive di continuità aziendale;
    • porre attenzione alle attività programmatiche illustrate dagli amministratori.

Principi di corretta amministrazione: bilanciamento tra tutela dei creditori e gestione «non conservativa».
DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

                Il Decreto Liquidità interviene sulla normativa civilista che prevede la riduzione del capitale per perdite quando
  Riduzione     esso:
 del capitale
                • sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
                • si riduce al di sotto del limite legale.
                La norma agevolativa prevede la possibilità di rinviare le azioni conseguenti alla rilevazioni delle perdite al
                quinto esercizio successivo a quello in cui tali perdite sono emerse.

                Contestualmente non opera la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, primo comma, numero 4) per
  Causa di      riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.
scioglimento

                              Diverse interpretazioni in dottrina in relazione all’ampiezza
                                   della norma: perdite economiche o patrimoniali?
INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE OGGETTO DI SOSPENSIONE
Ministero Sviluppo Economico – lettera del 29.1.2021

Il riferimento, in primo luogo, alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» , anziché alle
«fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]» sembra chiarire che
oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31
dicembre 2020).
Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come
inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di
scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).
INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE OGGETTO DI SOSPENSIONE
Comitato Notai Triveneto

T.A.1 - (PERDITE OGGETTO DELLA “SOSPENSIONE” PREVISTA DAL COMMA 1 DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 23/2020)
Nella sua prima versione l’art. 6 del d.l. n. 23/2020 prendeva in considerazione le “perdite di capitale”, ossia le perdite emerse
in qualunque epoca che non essendo assorbite da riserve incidevano sul capitale nominale. Il suo criterio di attivazione era
dunque “patrimoniale”.
Nella sua nuova versione detta disposizione prende invece in considerazione le “perdite di esercizio”, ossia il risultato
economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza Covid), al lordo di
eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo.
Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale”. A quanto sopra consegue che
l’entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” in forza della disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020,
come introdotta dall’art. 1, comma 266, della l. n. 178/2020, è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio
relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce
IX del passivo dello stato patrimoniale di detto bilancio, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in
quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio.
INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE OGGETTO DI SOSPENSIONE
Comitato Notai Triveneto

T.A.8 - (OPERATIVITA’ DEL DIFFERIMENTO PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. N. 23/2020)
Il differimento al quinto esercizio successivo previsto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 23/2020 non opera di diritto, in relazione
alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, ma richiede una espressa delibera dell’assemblea dei soci in
tal senso, la quale, per espressa previsione di legge, non “deve” ma “può” deliberare di rinviare tali decisioni.

T.A.9 - (SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ PER PERDITA DEL CAPITALE E ART. 6 DEL D.L. 23/2020)
Nell’ipotesi disciplinata dal comma 3 del d.l. n. 23/2020:
- se l’assemblea non delibera il rinvio delle decisioni sulle perdite (né la trasformazione della società) opera la causa di
  scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., con conseguente obbligo degli amministratori di accertarla e di
  iscriverla nel Registro Imprese;
- se invece l’assemblea assume la delibera di rinvio tale causa non opera e non è possibile, nemmeno volontariamente, per
  gli amministratori accertare lo scioglimento della società.
E’ peraltro sempre possibile, una volta assunta la decisione di rinvio, sciogliere la società per volontà dei soci ex art. 2484,
comma 1, n. 6, c.c.
INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE OGGETTO DI SOSPENSIONE
Comitato Notai Triveneto

T.A.12 - (LIMITI DI OPERATIVITA’ DELLA “STERILIZZAZIONE” DELLE PERDITE)
La “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020
opera esclusivamente al fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446,
2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.
Conseguentemente dette perdite continuano ad essere rilevanti nella determinazione del patrimonio netto in relazione
all’applicazione di tutte le altre norme di legge.
Così, ad esempio, concorrono a ridurre l’entità del patrimonio netto contabile al fine di:
1) individuare il limite per l’emissione di obbligazioni ex art. 2412, comma 1, c.c.;
2) consentire la distribuzione degli utili ex art. 2433, comma 3, c.c.;
3) determinare l’entità delle riserve “distribuibili” o “disponibili”;
4) determinare la necessità di integrare la riserva legale.
INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE OGGETTO DI SOSPENSIONE
Consiglio Notarile di Milano – Massima n. 196

Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 23/2020
(convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite
risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso
alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a
tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-
bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.
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