Le opportunità dell'export credit Le caratteristiche tipiche del credito fornitore e del credito acquirente - Milano 23 gennaio 2014

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Le opportunità dell'export credit Le caratteristiche tipiche del credito fornitore e del credito acquirente - Milano 23 gennaio 2014
Le opportunità dell’export credit
Le caratteristiche tipiche del credito fornitore e del credito
                         acquirente
                    Milano 23 gennaio 2014

                              Avv. Alessandro Sergio
                     Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi
                         a.sergio@macchi-gangemi.com
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                        Credito Fornitore e Credito Acquirente
Un credito all’esportazione può essere costruito nella forma di credito fornitore o di credito acquirente.
Il credito fornitore rappresenta la forma più semplice e diffusa di finanziamento del prezzo di regolamento in un
contratto di compravendita, sia nel breve sia nel medio termine.
Esso consiste in una dilazione di pagamento concessa direttamente dal fornitore al compratore, per una parte
almeno del prezzo contrattuale, la cui descrizione viene dettagliata nel contratto di compravendita o nell’ordine di
acquisto.
Il periodo di dilazione di un credito può andare dai pochi giorni con pagamento a vista fino ai diversi anni di un
credito rappresentato da titoli cambiari.
Anche la forma del credito fornitore può essere molto differente (fatture con pagamento tramite bonifico bancario,
crediti documentari, titoli di credito a carico del compratore).

Per credito acquirente («buyer’s credit») si intende un finanziamento concesso da banche (singole o raggruppate in
pool) ad un importatore di un Paese estero o ad una banca che interviene per suo conto, destinato al pagamento di
forniture di macchinari o impianti e servizi concessi, o esecuzione di lavori da parte di aziende italiane.

Nella forma di credito fornitore: (i) il rischio di credito rimane a carico del fornitore, cioè dell’esportatore italiano e (ii)
anche il finanziamento della fornitura rimane a carico del fornitore, che nell’ambito del contratto effettua di fatto un
prestito a favore dell’acquirente. Ne consegue che il finanziamento della vendita contrattualmente definita va
ricercato al di fuori del contratto, attraverso uno smobilizzo o un anticipo del credito di fornitura da parte di una
banca. Tale problema non sussiste nell’impostazione del credito acquirente.

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                 Principali strumenti di export finance

I tre principali strumenti di export finance impiegati nel nostro paese sono:

(i) Due forme di smobilizzo del credito fornitore, ossia il forfaiting e lo
    sconto pro-soluto con voltura di polizza SACE;

(ii) Il buyer’s credit, cioè il credito acquirente.

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                                                   Il Forfaiting
Il Forfaiting rappresenta un diffuso strumento di finanziamento a medio termine delle esportazioni.

Con il termine forfaiting si indica lo smobilizzo pro-soluto di un credito fornitore all’esportazione. In particolare,
l’operazione si identifica nell’acquisto di un credito a medio termine, espresso generalmente nella forma di titoli di
credito cambiari, derivante da esportazione di beni o prestazione di servizi, pro soluto, ossia senza rivalsa verso ogni
precedente titolare.

L’acquirente, che è un forfaiter o una banca italiana o internazionale, paga all’esportatore, a fronte dei titoli di credito
acquistati, un netto ricavo di sconto, e da quel momento l’esportatore diventa completamente estraneo alla sorte
degli effetti, nel senso che, anche se non venissero onorati a scadenza, nessuno può esercitare azioni di rivalsa nei
suoi confronti.

Generalmente il forfaiting si concreta in uno sconto di portafogli cambiari, rappresentati da: (i) cambiali-tratte
accettate (accepted bills of exchange o drafts), (ii) pagherò cambiari (promissory notes), emessi dallo stesso
compratore all’ordine dell’esportatore.
Spesso tali titoli di credito sono garantiti per avallo (o con una lettera di garanzia a parte) da banche del paese del
debitore principale, o di altro paese. Spesso vengono utilizzati per questi titoli formulari standardizzati in lingua
inglese, che sono accettati nella prassi internazionale su questo particolare mercato, e quindi possono essere
trasferiti più agevolmente.

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                               Il Forfaiting

Dal primo gennaio 2013 sono in vigore le Norme (NUF – URF 800)
approvate dalla Camera di Commercio Internazionale.

Le URF integrano altre norme uniformi ICC, in particolare le UCP-NUU
(Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari) universalmente
utilizzate per i crediti documentari.

Lo scopo di queste regole è quello di ridurre le incomprensioni,
armonizzare e divulgare le «best practices» a livello internazionale e
agevolare la riduzione delle dispute.

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                     I soggetti di una operazione di forfaiting

I soggetti protagonisti di una operazione di forfaiting sono:

(i)     l’esportatore/venditore;
(ii)    Il compratore e la banca garante/avallante;
(iii)   Il forfaiter/la banca o istituzione finanziaria scontante;
(iv)    la banca intermediaria.

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                    Vantaggi e svantaggi del Forfaiting

I vantaggi del forfaiting come strumento di export finance sono:

-   Smobilizzo per contanti di un credito differito;
-   Eliminazione del rischio di credito;
-   Eliminazione dei rischi di cambio e di tasso sui crediti in essere;
-   Eliminazione di controlli, sorveglianze e gestione amministrativa sulle procedure di
    incasso;
-   Semplicità della documentazione contrattuale;
-   Possibilità di smobilizzare crediti anche per importi non elevati;
-   Possibilità di accesso alle agevolazioni SIMEST.

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                      Vantaggi e svantaggi del Forfaiting

Gli eventuali svantaggi per l’esportatore possono essere rappresentati:

-   dai costi dell’operazione che, essendo agganciati alla valutazione dei rischi coinvolti, in
    alcuni casi e su paesi particolarmente a rischio possono risultare relativamente elevati. In
    qualche misura, il maggior costo di smobilizzo può essere ribaltato sul prezzo del contratto o
    sul tasso d’interesse applicato al debitore;
-   dalle limitazioni del mercato del forfaiting, nel quale difficilmente vengono trovate
    quotazioni per alcuni paesi e per debitori corporate non conosciuti senza garanzia bancaria.

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                    Caratteristiche tipiche dell’operazione

La semplicità di una operazione di forfaiting la rende possibile anche per ammontari
abbastanza contenuti (i.e. Euro 100.000, ovviamente da considerare caso per caso). Il valore
minimo è dovuto al fatto che ci sono dei costi fissi (ad esempio costi di incasso degli effetti,
importo minimo di commissioni richiesto dal forfaiter e così via) che potrebbero rendere
percentualmente onerosa una operazione al di sotto di certi importi.

Più difficile è definire un importo massimo, che è dovuto al fatto che è difficile sindacare una
operazione di forfaiting, ossia ripartirla su più acquirenti dei titoli e poiché ciascuno di questi ha
un suo plafond di rischio sulla singola contropartita, si tenderà a non superarlo.

La stragrande maggioranza delle operazioni di forfaiting ha una durata compresa tra i 2 e i 5
anni.

La tipica fornitura il cui credito viene smobilizzato sul mercato del forfaiting è quella relativa a
macchinari e in genere a beni capitali, più raramente quella relativa a impianti.

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                     L’iter di un’operazione di forfaiting
In quasi tutti le operazioni di forfaiting possono riscontrarsi le seguenti tappe:
- Durante la fase di negoziazione del contratto commerciale, l’esportatore, se ritiene possa
    esservi il rischio di improvvisa chiusura del mercato legato all’aumento della rischiosità
    degli obbligati cambiari principali, può richiedere a un forfaiter o a una banca l’impegno a
    scontare pro soluto, a determinate condizioni di prezzo pattuite, i titoli di credito,
    identificando i termini principali del contratto commerciale. L’impegno può avere una
    validità in genere compresa fra uno e sei mesi, durante il quale l’esportatore deve pagare
    una commissione (commitment fee) a fronte del rischio assunto dal forfaiter.
- Firma del contratto commerciale. Nel contratto devono essere esposti con precisione i
    dettagli dei pagamenti su base anticipata o cash, delle emissioni di cambiali, dei tassi di
    interesse, delle scadenze, delle modalità di rilascio dei titoli all’esportatore a fronte di
    idonea documentazione, etc. Dalla correttezza del wording contrattuale deriva la fluidità
    dello svolgimento dell’operazione di forfaiting.
- Stipula del contratto di sconto. Tale contratto può avere la forma di una lettera che
    riassume, oltre che le caratteristiche principali del contratto e degli effetti, le condizioni
    dello sconto (tassi di interesse, commissioni, documentazione).

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                    I costi di una operazione di forfaiting
I costi diretti o indiretti di una operazione di forfaiting riguardano essenzialmente le seguenti
voci:
- Copertura del rischio commerciale: si tratta del costo connesso all’ottenimento dell’avallo
     o della garanzia rilasciati da un istituto creditizio.
- Copertura del rischio politico e di trasferibilità dei fondi: si fa riferimento in questo caso al
     cosidetto «rischio paese», cioè all’eventualità che le condizioni macroeconomiche, socio-
     politiche o legislative della nazione del debitore possano rendere impossibile
     l’assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del debitore. I principali forfaiters e le
     banche operative in questo strumento forniscono periodicamente informazioni sui tassi
     applicati a debitori dei vari paesi.
- Costi di provvista e copertura di rischi di fluttazione dei tassi di interesse: la valutazione di
     questi elementi dà origine al tasso di sconto applicabile all’operazione.
- Assunzione di impegno allo sconto: l’obbligazione assunta dal forfaiter si traduce in una
     commissione (commitment fee) da corrispondersi in via anticipata su base mensile fino
     alla data di consegna dell’intera documentazione e di effettivo sconto.
- Penalità di mancata presentazione dei documenti allo sconto.

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    Lo smobilizzo pro-soluto con voltura della polizza SACE

Lo sconto pro-soluto con voltura di polizza SACE si realizza in tre fasi logiche successive:

-   l’esportatore assicura il suo futuro credito con il committente estero per mezzo di una
    polizza SACE di credito fornitore;
-   l’esportatore richiede alla banca lo sconto pro-soluto dei titoli di credito ottenuti
    dall’estero trasferendo all’Istituto scontante non solo il rischio di insolvenza connesso,
    ma anche la polizza assicurativa in precedenza ottenuta. Viene a tale scopo convenuto
    un contratto di finanziamento fra le due parti, che riporta gli estremi dell’accordo;
-   preso atto dell’accordo fra banca ed esportatore, SACE emette l’apposita Appendice di
    voltura. Con questa Appendice, la banca diviene a tutti gli effetti l’assicurato e, quindi, il
    beneficiario dell’eventuale indennizzo in caso di insolvenza dei debitori principali.

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 Vantaggi e svantaggi dello sconto pro-soluto con voltura di
                        polizza SACE

Vantaggi per l’esportatore
- Eliminazione del rischio di credito, almeno per la parte assicurata da SACE, o al 100% se
   la banca sconta pro-soluto anche il residuo;
- finanziamento della fornitura senza utilizzo di proprie linee di credito, se non per
   l’eventuale scoperto assicurativo finanziato pro-solvendo;
- eliminazione della voce crediti commerciali dall’attivo del bilancio.

Vantaggi per la banca scontante
La banca scontante può intervenire in un’operazione di finanziamento ed assistere il
proprio cliente rimanendo sostanzialmente «isolata» dalla evoluzione del contatto
commerciale e dalle eventuali problematiche che possano ad esso riferirsi.
Questo isolamento è permesso dal fatto che:
- I titoli di credito sono autonomi ed astratti rispetto alle sottostanti obbligazioni
    commerciali;
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-   SACE prevede che la banca, come nuovo assicurato, a decorrere dalla firma
    dell’Appendice di voltura, succeda in tutti gli obblighi, oneri e diritti derivanti dalla
    polizza in capo al precedente intestatario – esportatore e si impegni ad adempiere a tali
    obblighi ed oneri. Tuttavia, SACE riconosce che il diritto all’indennizzo per l’assicurato –
    banca non risulterà pregiudicato qualora, nel periodo precedente la voltura della
    polizza, il precedente intestatario – esportatore si sia reso responsabile di eventuali
    inadempienze a detti obblighi ed oneri nei confronti di SACE per le quali resterà
    responsabile il precedente intestatario – esportatore.

Per la parte di rischio di credito non coperta da polizza SACE, la banca può:

-   decidere in ogni caso di scontare pro-soluto tutti gli effetti;
-   decidere di scontare pro-soluto gli effetti per la quota coperta da assicurazione SACE e
    pro-solvendo per la quota residua.

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  Le caratteristiche tipiche di una operazione di sconto con
                             voltura
Lo sconto con voltura può accedere ad una serie ampia di operazioni, perché la garanzia
SACE può arrivare a coprire anche nominativi esclusi dal mercato del forfaiting.

Gli importi minimi di una operazione di sconto con voltura sono solitamente leggermente
superiori a quelli del forfaiting e sono generalmente pari a 200-300 mila euro.
Le durate delle operazioni in esame si attestano intorno ai 3 ed ai 7 anni.
I crediti smobilizzati con questo strumento sono generalmente quelli relativi a:
- esportazioni di macchinari, impianti e relativi servizi;
- denominati soprattutto in euro o dollari;
- indirizzati verso Paesi a rischio medio-elevato;
- spesso con rischio corporate puro.

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                           L’iter di uno sconto con voltura
I principali passaggi sono i seguenti:
-     l’esportatore negozia e firma il contratto commerciale con l’importatore: tale contratto dovrà
      includere tutte le condizioni previste da SACE per poter ammettere l’operazione alla copertura
      assicurativa e alla successiva voltura a favore della banca scontante;
-     l’esportatore richiede a SACE di emettere una Polizza Credito Fornitore. Tale polizza dovrà
      contenere (i) l’importo ammesso all’assicurazione, (ii) la percentuale di copertura del rischio, (iii) il
      premio da pagare, (iv) le varie attestazioni e dichiarazioni che l’esportatore/assicurato deve
      rilasciare a SACE. E’ consigliabile che l’approccio con SACE e con la banca scontante avvenga
      contemporaneamente alla fase della negoziazione commerciale, altrimenti non v’è sicurezza di
      poter ottenere effettivamente la copertura assicurativa e la relativa voltura dopo lo sconto dei
      titoli;
-     l’esportatore richiede all’istituto scontante lo sconto pro-soluto dei titoli di credito con voltura della
      polizza. Il contratto di finanziamento che ne risulta dovrà contenere, fra gli altri, i seguenti elementi:
      (i) le modalità di trattamento della quota di scoperto assicurativo (i.e. pro-soluto o pro-solvendo),
      (ii) le condizioni dello sconto, ed in particolare il tasso applicato, la commissione di impegno, i giorni
      di grazia da applicare dopo la scadenza degli effetti; (iii) la documentazione da presentare per lo
      sconto (i.e. effetti cambiari, copia del contratto di fornitura, certificato di origine delle merci,
      originale della polizza SACE, etc.);
-     Banca ed esportatore chiedono a SACE di emettere l’Appendice di voltura della polizza;

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-   ottenuta tale appendice, a fronte della presentazione degli effetti e della
    documentazione elencata nel contratto di finanziamento, si può procedere allo
    sconto pro-soluto e all’accreditamento del netto ricavo di sconto a favore
    dell’esportatore;
-   l’istituto scontante trasmette eventualmente a SIMEST tutta la documentazione
    prevista per l’ottenimento del contributo agevolativo.

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              Il credito acquirente (buyer’s credit)

Per credito acquirente si intende un finanziamento concesso da banche (singole o
raggruppate in pool) ad un importatore di un Paese estero o ad una banca che
interviene per suo conto, destinato al pagamento di forniture di macchinari o impianti
e servizi connessi, o esecuzione di lavori da parte di aziende italiane.

Oggi è formalmente possibile che anche banche commerciali italiane concedano crediti
acquirente a favore di importatori o loro garanti di paesi esteri. Tuttavia, di frequente
operazioni del genere sono effettuate tramite banche estere o filiali estere di banche
italiane.

Il buyer’s credit è pienamente inquadrato nell’attuale normativa in materia di sostegno
all’internazionalizzazione e nella quasi totalità dei casi è costruito sulla base delle
regole stabilite dal Consensus e viene assistito dalla copertura assicurativa di SACE e
dall’agevolazione finanziaria della SIMEST.

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                  Come nasce e si svolge un buyer’s credit

I crediti acquirente vengono costruiti su misura per finanziare importanti forniture italiane di macchinari,
impianti ed esecuzione di lavori verso committenti di paesi esteri.

Si tratta di una scelta che accompagna l’impresa fin dall’inizio delle negoziazioni commerciali, perché è
necessaria la massima armonizzazione fra documentazione finanziaria e contratto commerciale.

Il buyer’s credit viene generalmente affrontato solo quando l’importo o la particolarità dell’operazione
commerciale rendono impossibile l’utilizzo di un credito fornitore.

Le varie tappe di un buyer’s credit possono così essere schematizzate:
    1. l’azienda italiana inizia la trattativa con il committente estero. Contemporaneamente prende
         contatto con uno o più istituti o intermediari che operano sul mercato dei finanziamenti per
         verificare la fattibilità ed i costi della possibile operazione di finanziamento;
    2. l’istituto, preliminarmente prescelto sulla base di un’offerta «a fermo» di

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      finanziamento, inoltra a SIMEST e alla SACE le richieste di «affidamento» e di «promessa di
      garanzia» sull’operazione in corso di negoziazione;
 3.   stipula tra l’azienda italiana ed il commerciante estero di un contratto commerciale che prevede,
      per la copertura finanziaria, il ricorso ad un finanziamento nella forma di credito acquirente, oltre
      ad una quota minima del 15% da pagare anticipatamente o contestualmente alle forniture di
      beni e prestazione di servizi. Particolare attenzione in questa fase andrà posta nel wording
      contrattuale, che è essenziale per il buon esisto dell’operazione;
 4.   il committente estero e l’istituto finanziatore (in proprio e/o quale capofila di un pool di banche)
      negoziano e stipulano il contratto di finanziamento destinato a coprire la quota di pagamento
      dilazionato del contratto commerciale. Tale finanziamento prevede in genere l’inquadramento
      nelle norme stabilite dal Consensus;
 5.   l’istituto capofila richiede a SIMEST ed eventualmente a SACE il passaggio in definitiva dei
      rispettivi interventi ed ai vari partecipanti all’operazione (esportatore, importatore, eventuale
      banca debitrice e banche facenti parte del pool) i documenti necessari per l’entrata in vigore del
      contratto di finanziamento;
6.    ottenuto il tutto, l’operazione entra in vigore, e l’esportatore italiano riscuote direttamente dalle
      banche finanziatrici i pagamenti che gli sono dovuti a seguito delle forniture effettuate, o dei
      servizi e lavori resi, in esecuzione del contratto commerciale, fino a completo utilizzo del
      finanziamento;

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                                     Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi
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7.   durante il periodo di tiraggio, il debitore paga alle banche finanziatrici gli interessi sulle
     quote di finanziamento utilizzato; alle date contrattualmente stabilite, il debitore
     estero rimborsa le banche finanziatrici in rate semestrali, composte da quota capitale
     e quota interessi;
8.   nel corso delle fasi 5 e 6 SIMEST eroga direttamente alle banche finanziatrici i
     contributi previsti dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.143 e dalle proprie circolari operative.

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                                  La Documentazione
La documentazione necessaria in un buyer’s credit è voluminosa e richiede molto tempo e lavoro
per la sua redazione ed armonizzazione. Poiché si tratta di operazioni molto diverse tra loro e
riferite a contratti commerciali molto articolati, è difficile arrivare ad una standardizzazione di
questi contratti.

I documenti necessari sono:
- il contratto commerciale;
- il contratto di finanziamento tra banche finanziatrici e debitore;
- il documento o i documenti che regolano i rapporti interni fra le banche finanziatrici, i rispettivi
    ruoli e le responsabilità nella racconta dei fondi per il finanziamento, i loro diritti sulle garanzie
    ricevute a fronte dello stesso;
- la polizza SACE;
- l’accordo con SIMEST;
- l’accordo fra banche finanziatrici ed esportatore, a lato del contratto di finanziamento, che
    riguarda eventuali manleve e controgaranzie che l’esportatore deve rilasciare alle banche;
- le legal opinions emesse da legali dei paesi coinvolti nell’operazione per certificare la
    conformità della documentazione alle leggi in vigore e la loro efficacia;

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-   altra eventuale documentazione, che può essere necessaria in casi particolari, come
    nelle operazioni di finanza strutturata e project finance e quando vengono richieste
    garanzie collaterali a supporto del rischio.

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                 Caratteristiche tipiche di un buyer’s credit
I crediti acquirente hanno il loro punto di forza decisivo nel fatto che, con un’unica operazione, è
possibile finanziare opere e progetti anche molto grandi e per i quali, proprio per l’entità degli importi in
gioco e per la durata della dilazione richiesta dal debitore estero, non sarebbe possibile utilizzare lo
strumento del forfaiting o dello sconto con voltura di polizza.
Gli importi di un buyer’s credit difficilmente sono inferiori a diversi milioni di euro o dollari. Negli ultimi
anni la media di importo delle singole operazioni del genere in Italia è stata compresa fra i 20 e i 60
milioni di euro.
Per quanto concerne le durate, un’operazione di buyer’s credit difficilmente viene impostata per brevi
scadenze: la maggior parte di esse vanno infatti da un minimo di 4-5 anni fino al massimo stabilito dalle
regole di Consensus. La durata è distinta in un periodo di completamento dell’opera (fino
all’accettazione provvisoria), che varia a seconda della tipologia dell’opera stessa, ed in un periodo di
rimborso del prestito.

L’operazione tipica che viene finanziata in questo modo è la costruzione di un impianto completo chiavi
in mano, lo svolgimento di lavori all’estero, o operazioni che richiedono complesse costruzioni di finanza
strutturata. Ne consegue che i committenti sono grandi aziende pubbliche o private, se non ministeri o
organismi dello Stato acquirente, e gli esportatori sono grandi imprese costruttrici.

                                                 Avv. Alessandro Sergio
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              Le opportunità dell’export credit
Le caratteristiche tipiche del credito fornitore e del credito
                         acquirente
                     Grazie per l’attenzione

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                                          Via G. Serbelloni 4 - 20122 Milano
                                          Tel. + 39 02 763281
                                          Fax.+ 39 02 76312616

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                          Le nostre sedi
00197 ROMA                                        37121 VERONA
Via G. Cuboni, 12                                 Via Nizza, 20
Tel +39.06.362141                                 Tel +39.045.8010911
Fax +39.06.3222159                                Fax +39.045.8036516
roma@macchi-gangemi.com                           verona@macchi-gangemi.com

20122 MILANO                                      41126 MODENA
Via G. Serbelloni, 4                              Strada delle Fornaci, 20
Tel +39.02.763281                                 Tel + 39 059 292320
Fax +39.02.76001618                               Fax: + 39 059 346651
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40121 BOLOGNA                                     75008 PARIGI
Via Calcavinazzi, 1/d                             38, Avenue Hoche
Tel +39 051 0953112                               Tel +33 (0) 1.53757900
Fax +39 051 0953119                               Fax +33 (0) 1.5375001
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