"La rintracciabilità delle produzioni vitivinicole" - Fabio Grillo Spina VICO I Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità
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“La rintracciabilità delle produzioni vitivinicole” Fabio Grillo Spina Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari VICO I
TRACCIABILITA’ la totale conoscenza della vita del prodotto dalle materie prime (Produzione) al prodotto finito (Clienti e Destinatari) 2
RINTRACCIABILITA’ la possibilità di risalire dal prodotto finito (Clienti e Destinatari) fino alle materie prime utilizzate (Produzione) 3
Il contesto vitivinicolo Tracciabilità “volontaria” e “cogente” CONSUMO VINIFICATORI E IMBOTTIGLIATORI VITICOLTORI Vita del prodotto dalla vigna alla bottiglia
Tracciabilità e Rintracciabilità delle produzioni vitivinicole sono aspetti necessari per: • affrontare i problemi posti alle aziende del settore (auto-controlli interni “volontari”) • fornire una soluzione operativa utile per verificare la legittimità delle produzioni (Controlli Istituzionali – “cogenti”) 5
L’obiettivo è quello di Documentare e garantire i livelli di sicurezza e di qualità delle produzioni e dei prodotti così come richiesto: Dalle aziende (autocontrollo aziendale) Da varie organizzazione esterne (controlli di qualità richiesti dalla G.D.O.) Tutela del consumatore (controlli Istituzionali e O.d.C.) 6
Tracciabilità, Rintracciabilità e Qualità sono intimamente legate La Qualità di un prodotto può essere controllata, quindi garantita, soltanto se la vita del prodotto è documentabile e rintracciabile: • attraverso la documentabilità dei processi produttivi, di trasformazione e commercio del prodotto o di un suo lotto • attraverso la documentabilità delle movimentazioni tra le aziende che prendono parte a vario titolo alla vita del prodotto o di un suo lotto 7
Si traccia e si rintraccia per • fornire le informazioni necessarie al controllo sulle materie prime impiegate, sui processi adottati e sui prodotti ottenuti • integrare le conoscenze relative all’intera vita del prodotto (fornitori, trasformatori, distributori, clienti e consumatori) 8
Il contesto vitivinicolo Tracciabilità “volontaria” e “cogente” CONSUMO VINIFICATORI E IMBOTTIGLIATORI VITICOLTORI Vita del prodotto dalla vigna alla bottiglia
Controllo cogente • Certificazione e Controllo delle produzioni DOP, IGP, Varietali e ottenute da uve biologiche (Organismi di controllo) • Controllo istituzionale del settore (I.C.Q.R.F.) • Vigilanza delle produzioni DOP e IGP (Consorzi di tutela – controlli al commercio) 10
Controllo volontario • Auto-controllo interno garanzia dei livelli di sicurezza e di qualità dei prodotti ottenuti • Filiera controllata garanzia sulle responsabilità dei diversi attori della Filiera (G.D.O. ed altri) 11
Tracciabilità e Rintracciabilità delle Produzioni agricole Regolamento CE n. 178/2002 Capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con informazioni documentate Decreto legislativo n. 190 del 5 aprile 2006 “Disciplina sanzionatoria del regolamento CE n. 178/2002” 12
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini L’OCM (Regolamento CE n. 1234/2007) assicura la rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli Non sussiste la necessità di prevedere ulteriori e specifici obblighi normativi in attuazione al Regolamento CE 178/2002 Il settore vitivinicolo è assoggettato al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190 fatte salve le disposizioni di cui all’art. 7 comma 3 riguardo alla specifica disciplina del settore [nota del Dipartimento delle politiche di mercato del Mipaaf Pagr IX]
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini Regolamento CE n. 436/2009 Per tener conto del mercato unico nella Comunità, occorre fornire agli Organismi responsabili di controllare la detenzione e l’immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti necessari per eseguire un controllo efficace Schedario e dichiarazioni vendemmiali Documenti di trasporto Registri 14
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini Regolamento CE n. 436/2009 Schedario e dichiarazioni vendemmiali I produttori di uve destinate alla vinificazione e i produttori di mosto e vino dichiarano ogni anno i quantitativi di prodotti ottenuti nel corso della vendemmia Allegati II, III e IV del regolamento “Rivendicazione delle Produzioni” 15
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Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini Regolamento CE n. 436/2009 Documenti di trasporto Il documento che scorta il trasporto dei prodotti vitivinicoli è un importante fonte di informazioni per gli Organismi incaricati di accertare il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore Allegati VI e VII del regolamento “Attestazione del prodotto” 19
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini Regolamento CE n. 436/2009 Documenti di trasporto La compilazione dei documenti di trasporto fornisce l’attestazione del prodotto alla Denominazione di origine; all’indicazione geografica; alla varietà o annata delle uve utilizzate; al metodo di ottenimento (BIO); a tutte le indicazioni obbligatorie e facoltative. 21
In generale, il documento di trasporto deve essere compilato in modo leggibile ed in caratteri indelebili si considera debitamente compilato se contiene le indicazioni previste dalla normativa di riferimento può essere utilizzato per un solo trasporto
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini Regolamento CE n. 436/2009 Registri La consultazione dei registri deve permettere agli Organismi competenti per il controllo di monitorare la circolazione e la detenzione dei prodotti vitivinicoli nella Comunità 23
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini Regolamento CE n. 436/2009 Registri Per i Prodotti utilizzati in determinate pratiche enologiche (arricchimento, acidificazione, dolcificazione etc etc) devono essere tenuti registri appositi che consentano agli organismi competenti di controllare la circolazione e l’utilizzazione… 24
I registri di cantina rappresentano il quadro produttivo e commerciale di uno stabilimento enologico, OVVERO lo strumento di rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli detenuti Forniscono evidenza, attestazione e legittimazione delle categorie di prodotti vitivinicoli ottenuti/acquistati dei quantitativi dei prodotti vitivinicoli e loro acquirenti/destinatari delle operazioni di riclassificazione, declassamento, tagli, assemblaggi di partite
Il nesso tra documenti di trasporto e registri è il presupposto basilare per il mantenimento dei requisiti di rintracciabilità stabiliti mediante controlli cogenti. Le annotazioni sui registri di cantina attestanti il carico e lo scarico devono trovare adeguato e puntuale riscontro con la documentazione di trasporto Le annotazioni sui registri devono essere giustificate dalla documentazione che ha scortato il trasporto corrispondente all’entrata e all’uscita
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini Decreto MiPAAF n. 768 del 19 dicembre 1994 documenti, registri, cali, perdite e superi Decreto MiPAAF 3 luglio 2003 identificazione dei vasi vinari Legge n. 82/2006 Planimetria dei locali e legenda dei serbatoi; Dichiarazioni preventive pratiche enologiche; Riconciliazione dei conti. 27
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini DOP e IGP, Varietali e da uve “Biologiche” Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 Tutela delle DO e delle IG Schedario viticolo e dichiarazioni obbligatorie Art. 12, comma 3 Abroga il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 Gestione e distribuzione dei Contrassegni di Stato Art. 19, comma 6 Abroga i decreti ministeriali 7 novembre 2007 e 8 febbraio 2006 28
CONTROLLI ISTITUZIONALI UVE, MOSTI E VINI Dichiarazione vendemmiale Registro di vinificazione, Registro di carico e scarico, Documentazione di trasporto ufficiale LAVORAZIONI Registri delle operazioni enologiche COMMERCIALIZZAZIONE e DETENZIONE Registro di carico e scarico Documentazione di trasporto ufficiale PRODOTTO SFUSO PRODOTTO IMBOTTIGLIATO Documentazione di trasporto ufficiale Registro di imbottigliamento Etichettatura (es: lotto etc. etc.) 29 Contrassegni di Stato (vini DO)
Tracciabilità e Rintracciabilità delle indicazioni obbligatorie e facoltative riportate nel sistema di etichettatura Regolamento CE n. 607/2009 Etichettatura indicazioni obbligatorie e facoltative Controllo e Certificazione verifica annuale delle produzioni DOP, IGP e Vini Varietali e da uve Biologiche 30
Tracciabilità e Rintracciabilità delle indicazioni obbligatorie e facoltative riportate nel sistema di etichettatura Decreto MiPAAF del 23 dicembre 2009 (applicativo del Regolamento CE n. 607/2009) Etichettatura e Presentazione (indicazioni obbligatorie e facoltative) 31
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini DOP e IGP Decreto MiPAAF previsto dall’art. 13 comma 17 del D.lgs. 61/2010 Approvazione dello schema del piano di controlli per i vini a DO Decreto MiPAAF del 31 luglio 2009 n. 1135 Affidamento temporaneo all’ICQRF dei controlli sui vini ad IG 32
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini Varietali e da uve “Biologiche” Decreto MiPAAF n. 381 del 19 marzo 2010 Sistema di controllo e certificazione vini dei Varietali e annata di produzione delle uve Decreto MiPAAF n. 8515 del 28 maggio 2010 Le produzioni Biologiche e l’etichettatura dei prodotti Biologici 33
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini DOP e IGP Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 Tutela delle DO e delle IG Procedimento di certificazione dei vini DO ed IG Art. 15, comma 5 Abroga il decreto ministeriale 25 luglio 2003 Sistema di controllo dei vini DOP e IGP Art. 13, comma 17 Abroga i decreto ministeriali 29 marzo 2007 e 17 luglio 2008 34
Il sistema di certificazione e controllo dei vini D.O.P. Dichiarazione di vendemmia e/o di produzione Richiesta di prelievo dei vini Richiesta di imbottigliamento e rilascio dei contrassegni per i vini Dop Filiera vitivinicola Regioni Province autonome altri Enti Consorzi di tutela Organismo di controllo [art. 24 26 e 63 del Regolamento (CE) 607/09, art. 13 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61]
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DEI VINI DOP E IGP Il sistema di controllo per i vini DOP e IGP prevede lo svolgimento di verifiche annuale di conformità al disciplinare di produzione da parte di Strutture di controllo autorizzate, dal Mipaaf. Autorità Pubbliche designate Organismi di certificazione privati
PIANO DEI CONTROLLI PER I VINI A D.O.P. (controllo e certificazione) I controlli - documentali ed ispettivi - sono a carico della FILIERA VITIVINICOLA viticoltori, vinificatori, imbottigliatori Il Sisitema di ceritifcazione e controllo prevede l’applicazione di un PIANO DEI CONTROLLI la comunicazione agli Organi competenti in caso si accertino delle “non conformità” Gravi/Lievi. I costi del sistema di certificazione e controllo sono a carico della Filiera Vitivinicola
PIANO DEI CONTROLLI PER I VINI A D.O.P. (controllo e certificazione) VITICOLTORE Verifica di conformità sulla dichiarazione vendemmiale Verifica ispettiva in campo Sussistenza dei requisiti agronomici Stima della resa di uva per ettaro inizio della rintracciabilità delle produzioni rivendicate
PIANO DEI CONTROLLI PER I VINI A D.O.P. (controllo e certificazione) VINIFICATORE Verifica di conformità sulla legittimità dei carichi Verifica ispettiva presso gli impianti di vinificazione stoccaggio dei prodotti Rilascio del certificato di idoneità della partita di prodotto rispetto ai requisiti chimico, fisici ed organolettici stabiliti dal disciplinare di produzione rintracciabilità per partita delle produzioni rivendicate
PIANO DEI CONTROLLI PER I VINI A D.O.P. (controllo e certificazione) IMBOTTIGLIATORE Verifica di conformità sulla legittimità dei carichi Verifica ispettiva presso gli imbottigliatori Mantenimento dei requisiti chimico-fisici ed organolettici Conformità delle indicazioni riportate nei sistemi di etichettatura Rilascio dei sistemi di rintracciabilità delle partite di vino Contrassegni d Stato vini DOCG e DOC Lotto di produzione in alternativa solo per i vini DOC
SISTEMA PROVVISORIO DI CONTROLLO PER I VINI A I.G.P. Il Decreto ministeriale 31 luglio 2009, n. 1135 affida all’ICQRF lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 48 del Regolamento CE n. 479/2008 fino al 31 luglio 2010. I costi del sistema di controllo NON sono a carico degli utilizzatori della denominazione di origine
CONTROLLO e CERTIFICAZIONE VINI “VARIETALI” Si applica una “procedura di controllo” (documentale) e non un “piano di controllo” (art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 2010, n. 381) Prevede la scelta di uno dei soggetti idonei al controllo ed alla certificazione dei vini “varietali” (SIAN: home page, utilità > download > download allegati)
CONTROLLO e CERTIFICAZIONE VINI “VARIETALI” I controlli sono a carico dei soggetti Imbottigliatori E’ prevista la trasmissione all’Organismo di controllo della richiesta di imbottigliamento della partita di vino oggetto di certificazione, unitamente alla documentazione atta a legittimarne la provenienza varietale e/o l’annata
CONTROLLO e CERTIFICAZIONE VINI “VARIETALI” Comunicazione alla Struttura di controllo della data di inizio delle operazioni di imbottigliamento unitamente e/o successivamente il numero di lotto attribuito alla partita (rintracciabilità delle partite certificate) Nel caso di vini commercializzati sfusi verso Stati membri o paesi terzi si comunica la data di inizio delle spedizioni
CONTROLLO e CERTIFICAZIONE VINI “VARIETALI” Nel caso in cui l’Organismo di controllo, a seguito del controllo documentale, rilevi delle irregolarità tali da compromettere la correttezza delle indicazioni facoltative, ne dà comunicazione al soggetto, alla Regione e all’ICQRF I costi del sistema di controllo sono a carico degli utilizzatori della denominazione di origine
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche Si applica una “procedura di controllo” documentale e non un “piano di controllo” La procedura di controllo è completata da verifiche: Ispettive obbligatorie annuali a carico degli operatori notificati all’Organismo di controllo Analitiche a campione sul prodotto certificato 46
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche La procedura di controllo prevede la notifica degli operatori VITICOLTORI-VINIFICATORI-IMOTTIGLIATORI che intendono rivendicare il metodo di ottenimento delle uve “da agricoltura Biologica” Presso uno degli Organismi di controllo tra quelli autorizzati a svolgere i controlli e la certificazione delle produzioni da agricoltura Biologica 47
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche Viticoltori I Viticoltori che intendono rivendicare il metodo di ottenimento delle uve “da agricoltura Biologica” devono presentare all’Organismo di controllo “pre-scelto” una relazione di inizio attività …… 48
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche Viticoltori l’Organismo di controllo effettua la prima visita ispettiva e stabilisce il periodo di conversione al termie della procedura di controllo l’Organismo rilascia la Certificazione di Idoneità Aziendale (inizio della rintracciabilità delle produzioni rivendicate) 49
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche Vinificatori I Vinificatori che intendono rivendicare il metodo di ottenimento delle uve “da agricoltura Biologica” presentano all’Organismo di controllo “pre-scelto” la richiesta di certificazione di prodotto 50
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche Vinificatori A seguito della richiesta dell’operatore l’Organismo di controllo rilascia l’Attestato di Certificazione di Prodotto il quale allegato al documento di trasporto costituisce attestazione di conformità al metodo di ottenimento delle uve (rintracciabilità per partita delle produzioni rivendicate) 51
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche Imbottigliatori Gli Imbottigliatori che intendono rivendicare nel sistema di etichettatura il metodo di ottenimento da agricoltura Biologica presentano all’Organismo di controllo “scelto” una richiesta di certificazione di prodotto come “Preparatori” 52
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche Imbottigliatori Unitamente alla richiesta di certificazione il soggetto Imbottigliatore presenta Il modello di sistema di etichettatura riportate oltre alle indicazioni obbligatorie, di cui all’art. 24 del Regolamento CE 834/2007, previste dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 8515 del 27 maggio 2010 anche il codice identificativo dell’OdC IT BIO XXX il codice identificativo dell’operatore n. XXXX (rintracciabilità delle partite certificate) 53
IL CONTROLLO INTERNO “VOLONTARIO” • Auto-controllo interno garanzia dei livelli di sicurezza e di qualità dei prodotti ottenuti • Filiera controllata garanzia sulle responsabilità dei diversi attori della Filiera (G.D.O. ed altri) 54
I SISTEMI VOLONTARI DI TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ Metodo HACCP autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari (Norma UNI 10854 – Regolamento CE 155/97 - Hazard Analisys and Critical Control Point) fornisce una garanzia oggettiva e documentata delle caratteristiche igienico-sanitarie delle produzioni 55
I SISTEMI VOLONTARI DI TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ Disciplinare interno di Prodotto Dimostrazione del metodo produttivo con il quale si è ottenuto un prodotto che possiede caratteristiche qualitative particolari e peculiari e sbocco diretto nel mercato (es: disciplinari per la vinificazione vino biologico) UNI EN ISO 9002 e ISO 22005 Sistemi di Qualità per la produzione e la trasformazione delle produzioni agricole 56
I SISTEMI VOLONTARI DI TRACCIABILITA’ INTERNA UVE, MOSTI E VINI Suddivisione delle partite costituite da gruppi di fornitori di uve, mosti o vini Assegnazione di lotti alle singole partite (monitoraggio dei requisiti qualitativi) LAVORAZIONI DELLE PARTITE Aggiunte di coadiuvanti tecnologici, prodotti enologici o altro ASSEMBLAGGIO DELLE PARTITE Costituzione dei macro lotti di prodotto in base alle esigenze e richieste qualitative e merceologiche dei clienti VENDITA DI PRODOTTO SFUSO IMBOTTIGLIAMENTO Lottizzazione interna delle partite vendute Suddivisione interna per lotti di prodotto confezionato 57
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