"La rintracciabilità delle produzioni vitivinicole" - Fabio Grillo Spina VICO I Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità

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"La rintracciabilità delle produzioni vitivinicole" - Fabio Grillo Spina VICO I Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità
“La rintracciabilità delle produzioni vitivinicole”
                          Fabio Grillo Spina
      Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
              e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
                                  VICO I
TRACCIABILITA’

la totale conoscenza della vita del prodotto

  dalle materie prime (Produzione)

  al prodotto finito (Clienti e Destinatari)

                                               2
RINTRACCIABILITA’

la possibilità di risalire

  dal prodotto finito (Clienti e Destinatari)

  fino alle materie prime utilizzate (Produzione)

                                                    3
Il contesto vitivinicolo
  Tracciabilità “volontaria” e “cogente”

                   CONSUMO

                 VINIFICATORI E
                IMBOTTIGLIATORI

                  VITICOLTORI

Vita del prodotto dalla vigna alla bottiglia
Tracciabilità e Rintracciabilità delle
  produzioni vitivinicole sono aspetti
             necessari per:

• affrontare i problemi posti alle aziende del
  settore (auto-controlli interni “volontari”)

• fornire una soluzione operativa utile per
  verificare la legittimità delle produzioni
  (Controlli Istituzionali – “cogenti”)

                                                 5
L’obiettivo è quello di
Documentare e garantire i livelli di sicurezza e di
qualità delle produzioni e dei prodotti così come
richiesto:

 Dalle aziende (autocontrollo aziendale)

 Da varie organizzazione esterne
     (controlli di qualità richiesti dalla G.D.O.)

 Tutela del consumatore
     (controlli Istituzionali e O.d.C.)

                                                     6
Tracciabilità, Rintracciabilità e Qualità
      sono intimamente legate
La Qualità di un prodotto può essere controllata,
quindi garantita, soltanto se la vita del prodotto
è documentabile e rintracciabile:

 • attraverso la documentabilità dei processi
   produttivi, di trasformazione e commercio del
   prodotto o di un suo lotto

 • attraverso la documentabilità delle movimentazioni
   tra le aziende che prendono parte a vario titolo alla
   vita del prodotto o di un suo lotto

                                                       7
Si traccia e si rintraccia per
• fornire le informazioni necessarie al controllo
  sulle materie prime impiegate, sui processi
  adottati e sui prodotti ottenuti

• integrare le conoscenze relative all’intera vita
  del prodotto
 (fornitori, trasformatori, distributori, clienti e consumatori)

                                                              8
Il contesto vitivinicolo
  Tracciabilità “volontaria” e “cogente”

                   CONSUMO

                 VINIFICATORI E
                IMBOTTIGLIATORI

                  VITICOLTORI

Vita del prodotto dalla vigna alla bottiglia
Controllo cogente
• Certificazione e Controllo delle produzioni DOP,
  IGP, Varietali e ottenute da uve biologiche
  (Organismi di controllo)

• Controllo istituzionale del settore (I.C.Q.R.F.)

• Vigilanza delle produzioni DOP e IGP
  (Consorzi di tutela – controlli al commercio)

                                                     10
Controllo volontario

• Auto-controllo interno
  garanzia dei livelli di sicurezza e di qualità dei prodotti
  ottenuti

• Filiera controllata
  garanzia sulle responsabilità dei diversi attori della Filiera
  (G.D.O. ed altri)

                                                            11
Tracciabilità e Rintracciabilità delle Produzioni
                     agricole

Regolamento CE n. 178/2002
  Capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle
   sue trasformazioni con informazioni documentate

 Decreto legislativo n. 190 del 5 aprile 2006
   “Disciplina sanzionatoria del regolamento CE
    n. 178/2002”

                                                      12
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini

L’OCM (Regolamento CE n. 1234/2007) assicura la
rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli

Non sussiste la necessità di prevedere ulteriori e
specifici obblighi normativi in attuazione al
Regolamento CE 178/2002

Il settore vitivinicolo è assoggettato al decreto
legislativo 5 aprile 2006 n. 190 fatte salve le
disposizioni di cui all’art. 7 comma 3 riguardo alla
specifica disciplina del settore
[nota del Dipartimento delle politiche di mercato del Mipaaf Pagr IX]
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini
            Regolamento CE n. 436/2009

Per tener conto del mercato unico nella Comunità,
occorre fornire agli Organismi responsabili di
controllare la detenzione e l’immissione sul
mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti
necessari per eseguire un controllo efficace

     Schedario e dichiarazioni vendemmiali

     Documenti di trasporto

     Registri
                                                  14
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini
            Regolamento CE n. 436/2009
           Schedario e dichiarazioni vendemmiali

I produttori di uve destinate alla vinificazione e i
produttori di mosto e vino dichiarano ogni anno i
quantitativi di prodotti ottenuti nel corso della
vendemmia

   Allegati II, III e IV del regolamento

     “Rivendicazione delle Produzioni”
                                                    15
16
17
18
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini
            Regolamento CE n. 436/2009
               Documenti di trasporto

Il documento che scorta il trasporto dei prodotti
vitivinicoli è un importante fonte di informazioni
per gli Organismi incaricati di accertare il rispetto
delle disposizioni comunitarie e nazionali nel
settore

   Allegati VI e VII del regolamento

     “Attestazione del prodotto”                    19
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini
            Regolamento CE n. 436/2009
               Documenti di trasporto

La compilazione dei documenti di trasporto fornisce
l’attestazione del prodotto
       alla Denominazione di origine;

     all’indicazione geografica;

     alla varietà o annata delle uve utilizzate;

     al metodo di ottenimento (BIO);

     a tutte le indicazioni obbligatorie e facoltative.
                                                          21
In generale, il documento di trasporto

deve essere compilato in modo leggibile ed in
caratteri indelebili

si considera debitamente compilato se contiene
le indicazioni previste dalla normativa di
riferimento

può essere utilizzato per un solo trasporto
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini
           Regolamento CE n. 436/2009
                        Registri

La consultazione dei registri deve permettere agli
Organismi competenti per il controllo di
monitorare la circolazione e la detenzione dei
prodotti vitivinicoli nella Comunità

                                                   23
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini
           Regolamento CE n. 436/2009
                        Registri

Per i Prodotti utilizzati in determinate pratiche
enologiche       (arricchimento,    acidificazione,
dolcificazione etc etc) devono essere tenuti
registri appositi che consentano agli organismi
competenti di controllare la circolazione e
l’utilizzazione…

                                                   24
I registri di cantina rappresentano il quadro produttivo e
commerciale di uno stabilimento enologico, OVVERO
lo strumento di rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli
detenuti

Forniscono evidenza, attestazione e legittimazione
      delle       categorie        di    prodotti            vitivinicoli
   ottenuti/acquistati
      dei     quantitativi   dei   prodotti   vitivinicoli     e    loro
   acquirenti/destinatari
      delle operazioni di riclassificazione, declassamento,
   tagli, assemblaggi di partite
Il nesso tra documenti di trasporto e registri è il presupposto
basilare per il mantenimento dei requisiti di rintracciabilità
stabiliti mediante controlli cogenti.

Le annotazioni sui registri di cantina attestanti il carico e lo
scarico devono trovare adeguato e puntuale riscontro
con la documentazione di trasporto

Le annotazioni sui registri devono essere giustificate dalla
documentazione che ha scortato il trasporto
corrispondente all’entrata e all’uscita
Tracciabilità e Rintracciabilità dei Vini

Decreto MiPAAF n. 768 del 19 dicembre 1994
 documenti, registri, cali, perdite e superi

Decreto MiPAAF 3 luglio 2003
  identificazione dei vasi vinari

Legge n. 82/2006
  Planimetria dei locali e legenda dei serbatoi;
 Dichiarazioni preventive pratiche enologiche;

 Riconciliazione dei conti.                      27
Tracciabilità e Rintracciabilità
dei Vini DOP e IGP, Varietali e da uve “Biologiche”

Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61
    Tutela delle DO e delle IG

Schedario viticolo e dichiarazioni obbligatorie
    Art. 12, comma 3 Abroga il decreto ministeriale 28
    dicembre 2006

Gestione e distribuzione dei Contrassegni di Stato
    Art. 19, comma 6 Abroga i decreti ministeriali 7
    novembre 2007 e 8 febbraio 2006                    28
CONTROLLI ISTITUZIONALI
                                      UVE, MOSTI E VINI
                                Dichiarazione vendemmiale
Registro di vinificazione, Registro di carico e scarico, Documentazione di trasporto ufficiale

                                      LAVORAZIONI
                           Registri delle operazioni enologiche

                         COMMERCIALIZZAZIONE e DETENZIONE
                    Registro di carico e scarico
                    Documentazione di trasporto ufficiale

              PRODOTTO SFUSO                          PRODOTTO IMBOTTIGLIATO
   Documentazione di trasporto ufficiale           Registro di imbottigliamento
                                                   Etichettatura (es: lotto etc. etc.)
                                                                                         29
                                                   Contrassegni di Stato (vini DO)
Tracciabilità e Rintracciabilità
   delle indicazioni obbligatorie e facoltative
      riportate nel sistema di etichettatura

Regolamento CE n. 607/2009

   Etichettatura
      indicazioni obbligatorie e facoltative

   Controllo e Certificazione
    verifica annuale delle produzioni DOP, IGP
    e Vini Varietali e da uve Biologiche
                                                  30
Tracciabilità e Rintracciabilità
   delle indicazioni obbligatorie e facoltative
      riportate nel sistema di etichettatura

Decreto MiPAAF del 23 dicembre 2009
    (applicativo del Regolamento CE n. 607/2009)

   Etichettatura e Presentazione
    (indicazioni obbligatorie e facoltative)

                                                   31
Tracciabilità e Rintracciabilità
               dei Vini DOP e IGP

Decreto MiPAAF previsto dall’art. 13 comma 17
del D.lgs. 61/2010
    Approvazione dello schema del piano di controlli
    per i vini a DO

Decreto MiPAAF del 31 luglio 2009 n. 1135
    Affidamento temporaneo all’ICQRF dei controlli sui

    vini ad IG                                         32
Tracciabilità e Rintracciabilità
  dei Vini Varietali e da uve “Biologiche”

Decreto MiPAAF n. 381 del 19 marzo 2010
 Sistema di controllo e certificazione vini dei Varietali
 e annata di produzione delle uve

Decreto MiPAAF n. 8515 del 28 maggio 2010
 Le produzioni Biologiche e l’etichettatura dei

 prodotti Biologici
                                                      33
Tracciabilità e Rintracciabilità
               dei Vini DOP e IGP

Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61
    Tutela delle DO e delle IG

 Procedimento di certificazione dei vini DO ed IG
    Art. 15, comma 5 Abroga il decreto ministeriale 25
    luglio 2003

 Sistema di controllo dei vini DOP e IGP
    Art. 13, comma 17 Abroga i decreto ministeriali 29
    marzo 2007 e 17 luglio 2008                          34
Il sistema di certificazione e controllo dei vini D.O.P.

       Dichiarazione di vendemmia e/o di produzione

     Richiesta di prelievo dei vini

    Richiesta di imbottigliamento e rilascio
        dei contrassegni per i vini Dop

                                                                           Filiera vitivinicola
              Regioni
         Province autonome                                                      altri Enti

                                                                           Consorzi di tutela

                                         Organismo di controllo

[art. 24 26 e 63 del Regolamento (CE) 607/09, art. 13 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61]
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DEI VINI
                        DOP E IGP

Il sistema di controllo per i vini DOP e IGP prevede lo
  svolgimento di verifiche annuale di conformità al
  disciplinare di produzione da parte di Strutture di controllo
  autorizzate, dal Mipaaf.

      Autorità Pubbliche designate

      Organismi di certificazione privati
PIANO DEI CONTROLLI PER I VINI A D.O.P.
                      (controllo e certificazione)

I controlli - documentali ed ispettivi - sono a carico della
   FILIERA VITIVINICOLA viticoltori, vinificatori, imbottigliatori

Il Sisitema di ceritifcazione e controllo prevede
          l’applicazione di un PIANO DEI CONTROLLI

          la comunicazione agli Organi competenti in caso si accertino
                    delle “non conformità” Gravi/Lievi.

I costi del sistema di certificazione e controllo sono a carico della Filiera Vitivinicola
PIANO DEI CONTROLLI PER I VINI A D.O.P.
               (controllo e certificazione)

                          VITICOLTORE

 Verifica di conformità sulla dichiarazione vendemmiale

 Verifica ispettiva in campo

      Sussistenza dei requisiti agronomici

      Stima della resa di uva per ettaro

inizio della rintracciabilità delle produzioni rivendicate
PIANO DEI CONTROLLI PER I VINI A D.O.P.
                   (controllo e certificazione)
                              VINIFICATORE
Verifica di conformità sulla legittimità dei carichi
Verifica ispettiva presso gli impianti di
         vinificazione
         stoccaggio dei prodotti

Rilascio del certificato di idoneità della partita di prodotto rispetto ai
requisiti chimico, fisici ed organolettici stabiliti dal disciplinare di
produzione

  rintracciabilità per partita delle produzioni rivendicate
PIANO DEI CONTROLLI PER I VINI A D.O.P.
                 (controllo e certificazione)

                          IMBOTTIGLIATORE
Verifica di conformità sulla legittimità dei carichi
Verifica ispettiva presso gli imbottigliatori
      Mantenimento dei requisiti chimico-fisici ed organolettici
      Conformità delle indicazioni riportate nei sistemi di etichettatura

Rilascio dei sistemi di rintracciabilità delle partite di vino

  Contrassegni d Stato vini DOCG e DOC

  Lotto di produzione in alternativa solo per i vini DOC
SISTEMA PROVVISORIO DI CONTROLLO PER I VINI A I.G.P.

Il Decreto ministeriale 31 luglio 2009, n. 1135 affida
all’ICQRF lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 48 del
Regolamento CE n. 479/2008 fino al 31 luglio 2010.

I costi del sistema di controllo NON sono a carico degli utilizzatori della denominazione di origine
CONTROLLO e CERTIFICAZIONE VINI “VARIETALI”

Si applica una “procedura di controllo” (documentale) e
  non un “piano di controllo”

  (art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 2010, n. 381)

Prevede la scelta di uno dei soggetti idonei al controllo ed
  alla certificazione dei vini “varietali”

(SIAN: home page, utilità > download > download allegati)
CONTROLLO e CERTIFICAZIONE VINI “VARIETALI”

I controlli sono a carico dei soggetti Imbottigliatori

E’ prevista la trasmissione all’Organismo di controllo
  della richiesta di imbottigliamento della partita di
  vino oggetto di certificazione, unitamente alla
  documentazione atta a legittimarne la
  provenienza varietale e/o l’annata
CONTROLLO e CERTIFICAZIONE VINI “VARIETALI”

Comunicazione alla Struttura di controllo della data di inizio
  delle operazioni di imbottigliamento unitamente e/o
  successivamente il numero di lotto attribuito alla partita

      (rintracciabilità delle partite certificate)

Nel caso di vini commercializzati sfusi verso Stati membri o
  paesi terzi si comunica la data di inizio delle spedizioni
CONTROLLO e CERTIFICAZIONE VINI “VARIETALI”

Nel caso in cui l’Organismo di controllo, a seguito
   del controllo documentale, rilevi delle irregolarità
   tali da compromettere la correttezza delle
   indicazioni facoltative, ne dà comunicazione al
   soggetto, alla Regione e all’ICQRF

I costi del sistema di controllo sono a carico degli utilizzatori della denominazione di origine
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche

Si applica una “procedura di controllo” documentale e non
un “piano di controllo”

La procedura di controllo è completata da verifiche:

      Ispettive obbligatorie annuali a carico degli operatori notificati
             all’Organismo di controllo

      Analitiche a campione sul prodotto certificato

                                                                    46
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche

La procedura di controllo prevede la notifica degli operatori
      VITICOLTORI-VINIFICATORI-IMOTTIGLIATORI

      che intendono rivendicare il metodo di ottenimento

      delle uve “da agricoltura Biologica”

Presso uno degli Organismi di controllo tra quelli autorizzati
      a   svolgere   i   controlli   e   la   certificazione   delle
      produzioni da agricoltura Biologica

                                                               47
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche
                       Viticoltori

I   Viticoltori   che   intendono   rivendicare   il   metodo    di
ottenimento delle uve “da agricoltura Biologica” devono
presentare all’Organismo di controllo “pre-scelto” una
relazione di inizio attività ……

                                                            48
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche
                     Viticoltori

l’Organismo di controllo effettua la prima visita ispettiva e

stabilisce il periodo di conversione

al termie della procedura di controllo l’Organismo rilascia la
Certificazione di Idoneità Aziendale

  (inizio della rintracciabilità delle produzioni rivendicate)

                                                            49
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche
                     Vinificatori

I Vinificatori che intendono rivendicare il metodo di
ottenimento     delle   uve    “da        agricoltura   Biologica”
presentano    all’Organismo    di    controllo    “pre-scelto”    la
richiesta di certificazione di prodotto

                                                             50
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche
                    Vinificatori

A seguito della richiesta dell’operatore l’Organismo di
controllo rilascia l’Attestato di Certificazione di Prodotto il
quale allegato al documento di trasporto costituisce
attestazione di conformità al metodo di ottenimento delle
uve

  (rintracciabilità per partita delle produzioni rivendicate)

                                                           51
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche
                   Imbottigliatori

Gli Imbottigliatori che intendono rivendicare nel sistema di
etichettatura il metodo di ottenimento da agricoltura
Biologica presentano all’Organismo di controllo “scelto” una
richiesta di certificazione di prodotto come “Preparatori”

                                                       52
CERTIFICAZIONE e CONTROLLO Vini da uve Biologiche
                   Imbottigliatori

Unitamente alla richiesta di certificazione il soggetto
Imbottigliatore presenta

Il modello di sistema di etichettatura riportate oltre alle
indicazioni obbligatorie, di cui all’art. 24 del Regolamento
CE 834/2007, previste dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 8515
del 27 maggio 2010 anche
            il codice identificativo dell’OdC IT BIO XXX
            il codice identificativo dell’operatore n. XXXX
      (rintracciabilità delle partite certificate)         53
IL CONTROLLO INTERNO “VOLONTARIO”

• Auto-controllo interno
  garanzia dei livelli di sicurezza e di qualità dei prodotti
  ottenuti

• Filiera controllata
  garanzia sulle responsabilità dei diversi attori della Filiera
  (G.D.O. ed altri)

                                                            54
I SISTEMI VOLONTARI DI
       TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’

                 Metodo HACCP

autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari
(Norma UNI 10854 – Regolamento CE 155/97 -
Hazard Analisys and Critical Control Point) fornisce
una garanzia oggettiva e documentata delle
caratteristiche igienico-sanitarie delle produzioni

                                                55
I SISTEMI VOLONTARI DI
       TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’

          Disciplinare interno di Prodotto

Dimostrazione del metodo produttivo con il quale si è
ottenuto un prodotto che possiede caratteristiche
qualitative particolari e peculiari e sbocco diretto nel
mercato
    (es: disciplinari per la vinificazione vino biologico)

          UNI EN ISO 9002 e ISO 22005

Sistemi di Qualità per la produzione e la trasformazione
delle produzioni agricole
                                                     56
I SISTEMI VOLONTARI DI TRACCIABILITA’ INTERNA
                                   UVE, MOSTI E VINI
 Suddivisione delle partite costituite da gruppi di fornitori di uve, mosti o vini
 Assegnazione di lotti alle singole partite (monitoraggio dei requisiti qualitativi)

                           LAVORAZIONI DELLE PARTITE
        Aggiunte di coadiuvanti tecnologici, prodotti enologici o altro

                          ASSEMBLAGGIO DELLE PARTITE
         Costituzione dei macro lotti di prodotto in base alle esigenze e
                 richieste qualitative e merceologiche dei clienti

      VENDITA DI PRODOTTO SFUSO                          IMBOTTIGLIAMENTO
Lottizzazione interna delle partite vendute       Suddivisione interna per lotti di
                                                  prodotto confezionato                57
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