La normativa internazionale in materia di allergeni: approcci e limiti soglia - Augusto Pastorelli e Concetta Boniglia
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La normativa internazionale in materia di allergeni: approcci e limiti soglia Augusto Pastorelli e Concetta Boniglia 23/10/20 I WORKSHOP ANNUALE DELLA RETE IIZZSS REFERENTI CRENARIA, 23 ottobre 2020 1
Concetta Boniglia Marco Silano Paolo Stacchini Augusto Pastorelli • Tavolo tecnico per l'individuazione di valori soglia di taluni allergeni negli alimenti 23/10/20 2
• Quadro normativo complesso: • Indicazioni obbligatorie Necessità armonizzazione: • Indicazioni facoltative criteri, alimenti allergenici, espressione Chi produce, chi consuma, chi controlla 23/10/20 3
La legislazione Europea attuale e quella di altri paesi definisce per alcuni allergeni • INDICAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE • Esistono liste degli allergeni che debbono essere obbligatoriamente dichiarati nell’etichetta di un prodotto. Questo vale solo per gli ingredienti aggiunti deliberatamente al cibo secondo la ricetta (caso latte/SO2) • La normativa (con l’eccezione di Svizzera a Giappone) non stabilisce nessuna soglia specifica per l’etichettatura di questi alimenti allergenici. 23/10/20 4
• Quali alimenti? • Quali allergeni? • Quali valore soglia? • Come esprimere i valori [mg(proteina/alimento)/kg, mg/porzione ]? 23/10/20 5
• L'etichettatura obbligatoria degli alimenti allergenici tutela parzialmente i consumatori allergici • tale etichettatura non copre l'inclusione involontaria di allergeni che può spesso verificarsi a causa della contaminazione crociata derivata dall'uso condiviso di apparecchiature di lavorazione nell’industria alimentare o da commistione agricola. • Di conseguenza, l'industria alimentare ha ampiamente adottato l'uso volontario del PAL (Precautionary Allergen Label) per avvisare i consumatori della possibile presenza involontaria di allergeni. Allen - J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6:400-7 23/10/20 6
Etichettatura precauzionale (PAL) Difficoltà tecnologiche produrre nei limiti a «tolleranza zero» Tutela consumatore Ridotta opzione nutrizionale L’industria alimentare ha iniziato in maniera volontaria a segnalare in etichetta, oltre alla lista degli ingredienti obbligatori, informazioni sulla modalità di produzione o sulla eventuale inattesa presenza di allergeni Le diciture utilizzate sono diverse: può contenere… prodotto in stabilimenti in cui viene utilizzato…. prodotto in filiere alimentari non separate in cui viene processato anche… 23/10/20 7
• l'uso del PAL per gli allergeni potenzialmente presenti negli alimenti a causa della contaminazione crociata non è esplicitamente regolamentato nella maggior parte dei paesi e viene applicato principalmente su base volontaria (cautelativa per la produzione/limitazione opzioni alimentari) e senza una guida chiara. • Ad oggi, solo quattro paesi (Svizzera, Giappone, Argentina, Sud Africa) hanno normative relative al PAL Madsen 2020 23/10/20 8
• Il primo paese a definire una soglia per l'etichettatura è la Svizzera: dichiarazione di qualsiasi allergene regolamentato, che sia o meno un ingrediente, se presente a concentrazioni superiori a 1000 ppm. • PAL è consentito in Svizzera ma solo per allergeni potenzialmente presenti a causa della contaminazione crociata e al di sopra della soglia definita. • Il Giappone ha definito una soglia (10 ppm) al di sopra della quale devono essere dichiarati tutti gli allergeni regolamentati (aggiunti deliberatamente o meno). Sebbene la presenza di allergeni al di sotto di 10 ppm non richieda l'etichettatura in Giappone, possono essere utilizzate dichiarazioni PAL alternative *Madsen 2020 23/10/20 9
• Argentina Vietate indicazioni "può contenere" , a meno che non venga richiesta l'autorizzazione • Il Sudafrica consentito l'uso di PAL ma solo dove esiste una valutazione del rischio documentata che dimostri una potenziale contaminazione crociata nonostante le buone pratiche di Esenzione fabbricazione (GMP). responsabilità 23/10/20 10
• Nell'UE, alla Commissione europea (CE) è stato richiesto di adottare una legge di attuazione sul PAL come parte del regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti per i consumatori . • Esperienza scandinava 2007 • Ad oggi, la CE ha istituito un gruppo di lavoro per studiare PAL, organizzato un seminario con le parti interessate e pubblicato un rapporto (giugno 2016)*. • Sebbene al seminario ci fosse un consensus sul fatto che il PAL dovrebbe essere basato sulla valutazione del rischio combinata con le dosi di riferimento, non ci sono state ulteriori attività in quest'area. • Ciò ha portato a una varietà di decisioni di gestione proposte da diversi paesi dell'UE, sebbene nessuna sia stata adottata come legge. • Madsen 2020 * Harmonisation of Approaches for informing EU allergen labelling legislation 23/10/20 11
• Alcuni paesi dell'UE sembrano adottare un approccio di "tolleranza zero", in modo tale che il semplice rilevamento di allergeni presenti involontariamente richiede PAL, indipendentemente dalla quantità rilevata (LOD). • Altri sembrano essere in linea con il consenso del seminario CE nell'adozione di un approccio basato sul rischio. • Tuttavia, deve ancora emergere un unico approccio armonizzato. 23/10/20 12
La legislazione relativa all’obbligo di etichettatura degli ingredienti allergenici è stata introdotta in un gran numero di paesi con differenze significative su quali allergeni devono essere dichiarati e sulle modalità di comunicazione al consumatore. Tab1 Allen 2014 lista dei paesi e allergeni che devono essere dichiarati 23/10/20 13
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• Quali alimenti? • Quali allergeni? • Quali valore soglia? • Come esprimere i valori [mg(proteina/alimento)/kg, mg/porzione ]? 23/10/20 15
Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari • Obbligo di evidenziare nella lista degli ingredienti gli allergeni presenti nei prodotti alimentari (preimballati e non) • Elenco degli allergeni e loro derivati per i quali è prevista l’etichettatura obbligatoria (All. II del Reg 1169/2011) 23/10/20 16
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Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari L’obbligo della etichettatura ha migliorato la sicurezza degli alimenti per il consumatore allergico Questo tipo di intervento, che si riferisce esclusivamente a componenti presenti intenzionalmente, non protegge il consumatore dalla possibile esposizione di eventuali allergeni nascosti/occulti, causata da fenomeni di contaminazioni crociate che possono verificarsi in qualsiasi punto della filiera alimentare 23/10/20 18
Necessità valutazione limiti di soglia per la presenza di allergeni occulti negli alimenti Chi Chi produce consuma Chi controlla «richiami» 23/10/20 19
Attualmente la segnalazione della presenza/assenza degli allergeni è correlata esclusivamente alla: corsa verso la produzione di kit con sensibilità dei metodi analitici LOD/LOQ sempre più bassi che non necessariamente rivestono un significato clinico uso sempre più diffuso di etichette precauzionali volontarie le evidenze disponibili suggeriscono: - una scarsa correlazione tra il messaggio e la presenza reale dell’allergene - l’assenza di etichettatura precauzionale non assicura l’assenza di contaminazione 23/10/20 20
Limiti di legge per gli allergeni diverse iniziative a livello internazionale ed Europeo volte a definire soglie e valori di riferimento per i diversi allergeni. Non applicando criteri di Applicando criteri di valutazione valutazione del rischio del rischio (EFSA) Svizzera, Giappone Germania, Belgio, Olanda, Australia, Nuova Zelanda 23/10/20 21
• Raggiungimento livello rischio • Studio Modelling dati ED sulla zero per tutti i soggetti base della quale definire allergici quantità di proteine allergiche che possono scatenare reazioni in una % di soggetti • Livelli estremamente bassi allergici. • PAL 23/10/20 22
Svizzera l’obbligo di caratterizzazione degli allergeni e le relative eccezioni corrisponde a quella dell’UE (Vedi Reg. UE 1169/2011). Integrazione dei regolamenti europei: presenza occulta Gli ingredienti che sono allergeni o sostanze provocanti altre reazioni indesiderate, devono essere indicati anche se sono stati mescolati inavvertitamente in una derrata alimentare o ne hanno contaminato il contenuto, purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti: • 10 mg di SO2 per kg o l, nel caso dei solfiti; Ordinanza 817.022.21 del DFI (Dipartimento federale dell’Interno) sulla • 10 mg di prolamina (gliadina) per 100 g in massa caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) del 23 liofilizzata di derrata alimentare, nel caso di cereali novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2014). contenenti glutine; Confederazione Svizzera - Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) • 1 g per kg o l di derrata alimentare pronta al consumo, nel 2011, Dichiarare correttamente gli allergeni. caso del lattosio; • 1 g per kg o l di derrata alimentare pronta al consumo, per tutti gli altri casi (allergeni inclusi); • nel caso degli oli e grassi vegetali contenenti olio d’arachidi completamente raffinato: 10 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo. 23/10/20 23
Giappone In considerazione di LOD differenti per le differenti tecniche analitiche utilizzate nei metodi ufficiali si è stabilita una soglia di 10 µg di proteine/g di alimento (ritenuto ragionevolmente cautelativo anche in funzione dei consumi tipici) per l’etichettatura. Si ritiene che questo sia il livello minimo per controllare gli ingredienti allergenici usando i metodi di rivelazione su scala industriale. Akiyama H et al. 2011, Cap 4 - Japan Food Allergen Labeling Regulation – History and evaluation, Advances in Food and Nutrition Research 62: 139-141. Shoji et al. 2018, Japanese Food Allergen Labeling Regulation: An Update, Journal of AOAC International 101: 8-13. 23/10/20 24
Australia e Nuova Zelanda Il primo tentativo strutturato basato sulla valutazione del rischio l’Allergen Bureau, istituito con il contributo dell’Australian Food and Grocery Council allo scopo di migliorare la gestione del rischio allergeni (collaborazione con i produttori) e limitare l’uso diffuso dell’etichettatura precauzionale, ha sviluppato nel 2007 un approccio pratico per la valutazione del rischio, noto come programma VITAL (Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling). Sviluppo della griglia VITAL, in cui erano definiti livelli di azione su cui basare l’etichettatura. • Livello di azione 1 – Zona verde – Etichettatura precauzionale non necessaria • Livello di azione 2 – Zona gialla – Etichettatura precauzionale necessaria per ciascun allergene rilevante usando la dichiarazione standard “può essere presente l’allergene x “ • Livello di azione 3 – Zona rossa – Esiste la probabilità che siano presenti livelli significativi di allergene. È appropriata l'etichettatura dell'allergene come ingrediente. 23/10/20 25
Australia e Nuova Zelanda Parte essenziale: l’individuazione di livelli di azione per guidare l’uso dell’etichettatura precauzionale. Nella prima versione tali livelli furono stabiliti utilizzando un approccio deterministico, basato sui LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) o MED (Minimum Eliciting Dose). Tali livelli di azione erano basati sulle dosi minime scatenanti relative agli alimenti allergenici regolamentati (espressi come dosi di proteine) raccolte nel 2006 dal Threshold Working Group della FDA statunitense e basati su un consumo pari a 5 g di alimento. Poiché a quel tempo esistevano dati limitati sulle dosi minime scatenanti, fu applicato un fattore di incertezza di 10 per garantire che venissero stabiliti livelli di azione sufficientemente prudenti. 23/10/20 26
Australia e Nuova Zelanda Nel 2011 è stato costituito il VITAL Scientific Expert Panel (VSEP) (collaborazione tra l’Allergen Bureau, il Food Allergy Research & Resource Program (FARRP) dell’Università del Nebraska e Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO) Scopo: formulare raccomandazioni scientifiche per il programma VITAL. Alla luce del notevole volume di dati e conoscenze accumulatesi negli ultimi anni relativamente ai valori soglia e agli strumenti di valutazione del rischio, il programma è stato quindi rivisto e nuove raccomandazioni e dosi di riferimento sono state pubblicate nel 2014 (VITAL 2). 23/10/20 27
Australia e Nuova Zelanda Il protocollo stabilito dal Panel di esperti raccomanda di utilizzare di preferenza i dati dei test di provocazione orale (TPO) di singoli pazienti per stabilire relazioni di distribuzione della dose per la popolazione allergica applicando tre modelli statistici Questo approccio è basato sul concetto di dose scatenante stimata di popolazione EDp (VITAL nasce con MED) EDp si riferisce alla dose di allergene che si prevede produca una risposta in p% della popolazione allergica. 23/10/20 28
Australia e Nuova Zelanda Nel 2019 gli esperti del VSEP in collaborazione con l’US CDC NIOSH (Centers for Disease Control and Prevention) hanno definito le dosi di riferimento per il VITAL 3.0 (ampliamento dei dati e applicazione di un nuovo modello di distribuzione statistica è stato possibile definire nuove dosi di riferimento basate solo sull’ ED01) Dosi di Nuove Dosi di N. challenge N. challenge VSEP 2019 riferimento riferimento Allergene disponibili disponibili nel ED05 VITAL 2.0 VSEP (ED01) nel 2011 2019 (mg proteine) (mg proteine) (mg proteine) Arachide 744 0.2 1306 0.2 2.1 Latte vaccino 344 0.1 450 0.2 2.4 Uovo 206 0.03 431 0.2 2.3 Nocciola 200 0.1 411 0.1 3.5 Soia 51 1.0 87 0.5 10.0 Frumento 40 1.0 99 0.7 6.1 Dosi porzione eating Anacardioa 31 2.0 (provvisoria) 245 0.05 0.8 Senape 33 0.05 33 0.05 0.4 occasion Lupino 24 4.0 25 2.6 15.3 Sesamo 21 0.2 40 0.1 2.7 Gamberetto 48 10 75 25 280 Sedano 39 - 82 0.05 1.3 Pesceb 19 - 82 1.3 12.1 Nocec 15 - 74 0.03 0.8 a e pistacchio b pesci con pinne c e noce pecan ED01 – ED05 VITAL 3.0 Allergen Bureau 2019, Summary of the 2019 VITAL Scientific Expert Panel Recommendations. 23/10/20 29
Olanda 2016 l’Office for Risk assessment and Research (BuRo) del Netherlands Foods and Consumer Product Safety Authority (NVWA) ha emesso un “Advice on preliminary reference doses for food allergens” 1 Abbandonare o meno il principio della tolleranza zero 2 applicare le dosi di riferimento VITAL 2 23/10/20 30
Olanda 2 1 Dosi di riferimento preliminari proposte Il rischio della presenza di allergeni negli alimenti può essere dall’Office for Risk Assessment and Research stimato quantitativamente (BuRo) olandese differenti da VITAL2, utilizzando gli stessi dati del VITAL applicando un unico modello matematico più cautelativo (ED01 ED05) • Rivedere la legislazione corrente per gli alimenti che Allergene Dose di riferimento preliminare (mg proteine/pasto) possono contenere tracce di allergeni, Arachide 0.015 • Adeguare le normative nazionali ove non esistano direttive Latte 0.016 Europee, Uovo 0.0043 Nocciola 0.011 • Prendere iniziative per produrre un database per ricavare Farina di soia 0.078 dosi di riferimento Frumento 0.14 • Istituire un Laboratorio di Riferimento Europeo per gli Anacardio 1.4 Senape 0.022 allergeni alimentari. Lupino 0.83 Semi di sesamo 0.10 Gamberetto 3.7 Note: le dosi di riferimento non possono essere stabilite per pesce e sedano le dosi di riferimento sono spesso al disotto del LOD dei metodi di analisi Queste dosi dovranno essere riviste dopo un anno alla luce della disponibilità di nuovi dati. 23/10/20 31
Belgio Nel 2017 lo Scientific Committee of Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC) del Belgio ha pubblicato un’opinione sulle “Reference doses for the allergens mentioned in Annex II of Regulation (EU) N° 1169/2011”. Dose di riferimento • In assenza di soglie legali o dosi di riferimento per gli allergeni, la Prodotto allergenico (mg di proteine/singola assunzione di cibo) valutazione del rischio allergeni all’interno del FASFC era basata Arachide 1.1 Latte 1.2 sulle dosi di riferimento VITAL 2 Uovo 0.3 Nocciola 0.5 • In seguito alla proposta da parte del BuRo olandese di dosi di Noce 0.5 riferimento alternative (provvisorie, la maggior parte degli allergeni Anacardio 0.6 Altra frutta a guscio 0.5 inferiori a quelle VITAL 2.0 di un fattore 10) Soia 2.9 Frumento (e altri cereali 1.3 è stato richiesto al FASFC un parere sulle dosi di riferimento da utilizzare contenenti glutine) Senape 0.1 per il controllo dell'etichettatura degli allergeni. Lupino 4.5 Dati da completare e aggiornare: p.e. nocciola e gamberetti. Hanno scelto di Semi di sesamo 0.4 utilizzare Gamberetti 12.1 • Limite inferiore dell’ intervallo confidenza al 95% del ED05 Crostacei - Corrispondente a 97-98% popolazione coperta e due modelli statistici che non Molluschi - Pesce - include quello scelto dall’olanda Sedano - 23/10/20 32
Germania i laboratori ufficiali di controllo degli alimenti avevano già stabilito da diverso tempo livelli di azione interni per consentire una valutazione uniforme dei risultati analitici, calibrare e validare i metodi analitici in modo specifico consentendo di impostare i requisiti di prestazione (es. la sensibilità richiesta) e stabilire delle “soglie de minimis» Action Levels for Food Allergens: An Approach for Official Food Control in Germany” (Waiblinger &Schulze 2018) 23/10/20 33
Germania Nel 2014 gruppo di lavoro congiunto di esperti di tutti gli stati federali tedeschi (Federal Office of Consumer Protection and Food Safety and Working Group, “Food Hygiene and Food of Animal Origin”) aggiornato i valori dei livelli di azione interni precedenti, tenendo conto • delle esperienze più recenti dal punto di vista analitico • delle dosi di riferimento pubblicate dal gruppo di esperti VITAL Dose di riferimento Risultato Determinato VITAL 2.0 Dose di riferimento Concentrazione di Sulla base di queste dosi Allergene analitico analiticamente come (mg proteine) (mg alimento) riferimento (mg/kg) (mg/kg) sono stati ricavate le Arachide Arachide 0.2 0.8 8 >5 concentrazioni di Latte Polvere di latte scremato 0.1 0.28 2.8 >2.5 riferimento, ovverosia le (NFDM) concentrazioni di costituente Uova Polvere di uovo intero 0.03 0.066 0.66 >1 Frutta a guscio allergenico nell’alimento - Nocciola Nocciola intera, mandorla 0.1 0.64 6.4 >5 (mg/kg) necessarie per - Anacardio - Altri ecc 2 10.6 106 >50 eguagliare la dose di Non specificato >20a riferimento, sulla base di una Soia Farina di soia 1 2.5 25 >20 Cereali contenti glutine Glutine 1.0 (frumento) 10 100 >80 porzione pari a 100 g di Senape Semi di senape 0.05 0.19 1.9 >5 derrata alimentare. Lupino Lupino 4 10 100 >50 Semi di sesamo Semi interi 0.2 1.18 11.8 >10 Sedano Semi di sedano Non specificato - - >20a 23/10/20 34 a nessuna dose di riferimento disponibile al momento; valore preliminare basato solo sulla praticabilità analitica.
Germania I valori di azione presentati rappresentano valori interni dei laboratori ufficiali di controllo alimentare e non equivalgono a valori soglia legali. Sono applicati principalmente in caso di risultati positivi in assenza di dichiarazione dell'allergene in etichetta. Il rapporto del laboratorio esperto fornisce raccomandazioni per ulteriori indagini sul luogo di produzione dell’alimento. Chiarire se la presenza del costituente allergenico è causato da un ingrediente non dichiarato (e di conseguenza, non sono stati adempiuti i requisiti legali di etichettatura), da contaminazione crociata o input inevitabile. 23/10/20 35
Rep. Ceca Raccomandazioni nazionali delle etichettature volontari per allergeni occulti Consenso organi governativi 1) Tolleranza zero No PAL 2) Tracce (al di sotto delle quali è contaminazione involontaria). • Quantità fornite come concentrazioni e non DR • In alcuni casi il dato è espresso in termini di proteine • Il Max Values considerato zero è basato sul LOD di metodi non armonizzati • Si presume che la presenze non intenzionale di allergene si verifichi al livelli inferiori di quelli degli ingredienti Madsen 2020 23/10/20 36
• Modello statistico • Quantità dati raccolti • Scelta del rischio accettabile per la popolazione (popolazione tutelata 99%, 98% ) • E in Italia? • tavolo tecnico per l'individuazione di valori soglia di taluni allergeni negli alimenti 23/10/20 37
Bibliografia, sitografia • Ordinanza 817.022.21 del DFI (Dipartimento federale dell’Interno) sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2014). https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20050161/201401010000/817.022.21.pdf (consultato21.10.2020) • Confederazione Svizzera - Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 2011, Dichiarare correttamente gli allergeni. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/LC/PDF_e_vecchi_file/2015/Allergeni_BAG_FS-LM_2012_it.pdf (consultato 21.10.2020) • Akiyama H et al. 2011, Cap 4 - Japan Food Allergen Labeling Regulation – History and evaluation, Advances in Food and Nutrition Research 62: 139-141. • Shoji et al. 2018, Japanese Food Allergen Labeling Regulation: An Update, Journal of AOAC International 101: 8-13. • Allergen Bureau 2019, Summary of the 2019 VITAL Scientific Expert Panel Recommendations. (consultato http://allergenbureau.net/wp- content/uploads/2019/09/VSEP-2019-Summary-Recommendations_FINAL_Sept2019.pdf) • Office for Risk assessment and Research (BuRo) del Netherlands Foods and Consumer Product Safety Authority (NVWA) “Advice on preliminary reference doses for food allergens (2016). https://english.nvwa.nl/documents/consumers/food/safety/documents/advice-of-buro-on-preliminary-reference-doses- for-food-allergens. (consultato 21.10.2020) • Belgium Scientific Committee of Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC) “Reference doses for the allergens mentioned in Annex II of Regulation (EU) N° 1169/2011”. http://www.afsca.be/scientificcommittee/opinions/2017/_documents/Advice24-2017.pdf. Consultato 21.10.2020 • Waiblinger HU, Schulze G. Action Levels for Food Allergens: An Approach for Official Food Control in Germany. J AOAC Int. 2018 Jan 1;101(1):17-22. doi: 10.5740/jaoacint.17-0383. Epub 2017 Dec 5. PMID: 29202902. 23/10/20 38
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione • Allen KJ, Taylor SL. The Consequences of Precautionary Allergen Labeling: Safe Haven or Unjustifiable Burden? J Allergy Clin Immunol Pract. 2018 Mar-Apr;6(2):400-407. doi: 10.1016/j.jaip.2017.12.025. PMID: 29524993. Allen KJ, Turner PJ, Pawankar R, Taylor S, Sicherer S, Lack G, Rosario N, Ebisawa M, Wong G, Mills ENC, Beyer K, Fiocchi A, Sampson HA. Precautionary labelling of foods for allergen content: are we ready for a global framework? World Allergy Organ J. 2014 Apr 30;7(1):10. doi: 10.1186/1939-4551-7-10. PMID: 24791183; PMCID: PMC4005619. Joint DG SANTÉ and DG JRC workshop Harmonisation of Approaches for informing EU allergen labelling legislation. https://www.efanet.org/images/2017/Newsltter10_2017-10_DG_Sante_DG_JRC_Workshop_report_Geel_June_2016.pdf . Consultato 21.10.2020 Madsen CB, van den Dungen MW, Cochrane S, Houben GF, Knibb RC, Knulst AC, Ronsmans S, Yarham RAR, Schnadt S, Turner PJ, Baumert J, Cavandoli E, Chan CH, Warner A, Crevel RWR. Can we define a level of protection for allergic consumers that everyone can accept? Regul Toxicol Pharmacol. 2020 Nov;117:104751. doi: 10.1016/j.yrtph.2020.104751. Epub 2020 Aug 5. PMID: 32763252.*Madsen 2020 23/10/20 39
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