L'AGRICOLTORE SENESE - Confagricoltura Siena
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L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 25° - NUMERO 08 APRILE 2020 Coronavirus, Confagricoltura: meno burocrazia e tempi brevi per le erogazioni alle imprese Dall’unione europea nessuna risorsa aggiuntiva per il settore “Il governo ha varato misure di assoluto rilievo per limitare l’impatto economico della pandemia Covid-19. In attesa di approfondire l’esame del testo del Decreto Legge sulla liquidità in relazione alle specificità del nostro settore, rileviamo fin d’ora che la reale efficacia delle misure dipende dalla semplificazione burocratica e dai tempi di erogazione. Occorre agire con urgenza, anche per quanto riguarda tutti i pagamenti in sospeso della Pubblica Amministrazione verso le imprese, a partire dalla PAC e dal PSR”. E’ la presa di posizione della Giunta di Confagricoltura che si è riunita in videoconferenza per fare il punto sulla situazione economica del settore. “Resta inoltre ancora aperto il problema legato alla carenza di manodopera – sottolinea il presidente, Massimiliano Giansanti - Abbiamo presentato le nostre proposte e siamo pronti a discutere qualsiasi ipotesi di soluzione. In altri Stati membri grandi produttori di beni agricoli, le decisioni sono state già prese. Stiamo accumulando un clamoroso ritardo. Come Confagricoltura abbiamo cercato di dare una prima risposta, mettendo in contatto domanda e offerta con la piattaforma AgriJob, che ha ricevuto oltre un migliaio di richieste in pochi giorni”. La Giunta di Confagricoltura ha passato in rassegna la situazione dei diversi settori di produzione. Il crollo della domanda e le conseguenze del “lockdown” hanno causato pesanti danni economici, che occorre compensare, a carico del florovivaismo, del vino e delle attività agrituristiche. Per effetto della chiusura degli esercizi pubblici, già si registrano sensibili cali del prezzo del latte nei più importanti Stati membri. Sono in difficoltà le produzioni zootecniche e quelle ortofrutticole. La contrazione delle esportazioni pesa sui settori vitivinicolo e dell’olio d’oliva. “Le nostre imprese hanno continuato a produrre per garantire, insieme alle altre parti della filiera agroalimentare, i rifornimenti e la sicurezza alimentare, ma le difficoltà stanno aumentando - puntualizza Giansanti – sia dal lato dei mercati, sia dal lato dello svolgimento dell’attività produttiva. Sta emergendo un problema di liquidità. Apprezziamo i segnali di attenzione pervenuti dal Senato in sede di 1
L’Agricoltore Senese 08/2020 conversione del DL “Cura Italia” e contiamo che si traducano in interventi strutturali nel nuovo decreto per le imprese annunciato dopo Pasqua. “Dall’Unione europea sono arrivate finora misure positive, ma di portata limitata, sugli aiuti diretti della Pac. Non sono state, invece, mobilitate risorse aggiuntive per fronteggiare la pesante crisi in atto – rileva la Giunta di Confagricoltura – E’ stato solo annunciato un provvedimento che dà la possibilità di riassegnare i fondi non ancora impegnati sui programmi di sviluppo rurale. Insomma, solo uno spostamento di risorse già assegnate al mondo agricolo”. Palazzo Della Valle sollecita l’attivazione degli strumenti di gestione delle crisi di mercato, già previsti dalla normativa Ue: dai ritiri di mercato agli aiuti allo stoccaggio dei prodotti colpiti dalla contrazione della domanda. Anche il canale degli aiuti alimentari va adeguatamente rafforzato. “Gli effetti economici della pandemia non si esauriranno in tempi brevi – conclude il presidente Giansanti - E’ un interesse strategico quello di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole e l’efficienza del sistema agroalimentare”. DALL’UNIONE Protocollo regolamentazione misure di contrasto e contenimento virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Assistenza e redazione Come conosciuto, e già dato notizia sui nostri canali informativi, in data 14 marzo è stato definito il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da altri ministeri, con l'approvazione delle parti sociali, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive. Il protocollo contiene linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Tenuto conto delle peculiarità di ogni singola unità produttiva, i nostri Uffici sono a disposizione sia per fornire assistenza e consulenza sia per la predisposizione di singoli e personalizzati “protocolli di contenimento”. Vista l’interdisciplinarità dei settori (legale, sicurezza sui luoghi di lavoro, sindacale, formativo, ecc) riteniamo opportuno affrontare tali fattispecie con un gruppo di lavoro all’uopo dedicato. Sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/protocollo_condiviso_governo_e_parti_sociali_14.03. 20.pdf è possibile consultare il provvedimento in parola. Gli interessati potranno prendere direttamente contatto allo 0577/533201 o utilizzando la mail gestionedipendenti@confagricolturasiena.it. 2
L’Agricoltore Senese 08/2020 “L’Unione in filo diretto” – diretta Facebook In questo momento così delicato dovuto all’emergenza sanitaria e alle conseguenti pesanti ricadute economiche, abbiamo ritenuto necessario accorciare la nostra distanza per esservi anzi più vicini, seppur in maniera virtuale. I servizi dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena non si fermano ma vengono potenziati con “L’UNIONE IN FILO DIRETTO #restateacasa e noi veniamo da voi”. Ogni mercoledì e giovedì alle ore 12 il nostro personale sarà a vostra disposizione in diretta facebook sulla nostra pagina Confagricoltura Siena per rispondere a tutte le domande e richieste affrontando ogni volta tematiche di stretta attualità. Ci vediamo su Facebook, pronti a rispondere ad ogni vostra domanda o esigenza. Gestione del personale - Controversie, vertenze ed approfondimenti Al fine di ottimizzare le nostre attività in funzione delle necessità delle aziende afferenti la “gestione del personale” diamo notizia di aver costituito un gruppo di lavoro dedicato alla rapida soluzione di controversie e contenziosi. La complessità della materia, variegata ed intersettoriale, che contempera aspetti giurisprudenziali, sindacali, della sicurezza financo alla formazione, ci ha suggerito questa proposizione. Le questioni poste verranno prontamente e contestualmente affrontate, sotto ogni punto di vista. Questo ci consentirà di formulare più soluzioni, nessuna esclusa, dando così la possibilità all'azienda d’individuare quella più confacente alle proprie esigenze. L’assistenza potrà essere prestata anche in loco, con le convenute modalità e secondo le necessità del caso. Gli interessati potranno prendere direttamente contatto allo 0577.1698762 o utilizzando la mail: gestionedipendenti@confagricolturasiena.it. Resta inteso che trattasi di un’opportunità, aggiuntiva, a quelle già conosciute ed utilizzate. Detta consulenza rientra nell'attività sindacale della nostra associazione assorbita, pertanto, nella quota sociale. Assistenza tecnica, agronomia, sicurezza e igiene Si comunica che anche quest’anno l’Unione ha attivato il servizio di assistenza tecnica e consulenza. Di seguito riportiamo le prestazioni in epigrafe: assistenza tecnica (visite aziendali per consulenza), PMA, DVR, PUA, HACCP, relazione tecnica per OCM vino ristrutturazione e conversione vigneti, registro dei trattamenti (quaderno di campagna), Psr Pacchetto Giovani, Psr Mis. 4.4.1. Per ogni necessità pregasi contattare lo 0577/533206; e-mail: capitani@confagricolturasiena.it 3
L’Agricoltore Senese 08/2020 Riceviamo e pubblichiamo: Per opportuna conoscenza si trasmette nota pervenuta dalla Prefettura di Siena inerente alle misure di contenimento e gestione emergenza Covid - 19 e nello specifico disposizioni in materia di attività commerciali. 4
L’Agricoltore Senese 08/2020 DA CONFAGRICOLTURA Coronavirus, Confagricoltura chiede alla UE un piano straordinario per il settore primario. Negli USA già stanziati 15,5 mld di dollari Ammonta a 15,5 miliardi di dollari - rende noto Confagricoltura - la somma che gli agricoltori statunitensi riceveranno nelle prossime settimane sotto forma di aiuti straordinari al reddito per limitare l’impatto dell’emergenza Coronavirus. Le modalità dell’intervento saranno formalizzate dal dipartimento di Stato all’Agricoltura (Usda) nel corso della settimana. E’ già stato comunque annunciato che sarà destinato soprattutto ai produttori di latte, carni bovine, mais e al settore ortofrutticolo. “In aggiunta al sostegno straordinario dei redditi agricoli – sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – è stato deciso anche lo stanziamento supplementare di circa 15 miliardi per l’acquisto di prodotti agroalimentari, da destinare agli aiuti alimentari”. “Di fronte all’emergenza sanitaria - aggiunge Giansanti - sono stati mobilitati negli USA circa 50 miliardi di dollari per supportare il settore agricolo. Un ulteriore intervento a sostegno dei redditi è previsto nel prossimo mese di luglio, per un ammontare di circa 10 miliardi. Ad oggi, invece, nessuna risorsa aggiuntiva è stata individuata a favore dell’agricoltura dell’Unione europea, anche se diversi settori produttivi sono già in crisi”. “Da Bruxelles – puntualizza il presidente di Confagricoltura – finora è arrivata la flessibilità per la presentazione e la gestione degli aiuti diretti della PAC e l’annuncio di un provvedimento che consentirà di riassegnare i fondi non ancora impegnati nell’ambito dei programmi per lo sviluppo rurale”. “In pratica – rileva Giansanti – l’emergenza Coronavirus dovrebbe essere affrontata solo con la riprogrammazione di risorse già assegnate agli agricoltori. A costo zero per il bilancio dell’Unione. Insomma, dall’altra parte dell’Oceano sono state varate misure incisive per la continuità produttiva delle imprese. Dalla Ue, almeno per il momento, sono arrivate solo misure superficiali, accompagnate da autorevoli riconoscimenti per il lavoro svolto dagli agricoltori”. “Come negli Stati Uniti – conclude Giansanti – è necessario il varo di un programma straordinario della UE a sostegno dei redditi e per la gestione dei mercati. Come indicato dal Fondo monetario internazionale, la crisi sarà profonda e di non breve durata a livello europeo e nel mondo. A differenza degli anni passati, non potremo fare affidamento sull’aumento delle esportazioni per compensare la stagnazione della domanda interna”. FORMAZIONE Per effetto del DPCM 11/04/2020, ulteriori disposizioni attuative "Misure per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19" tutte le attività didattiche, seminari e workshop sono sospese fino al 03/05/2020. La formazione non si ferma, stiamo lavorando per organizzarla a distanza con piattaforme on- line di facile utilizzo che agevolino tutti gli eventuali partecipanti. Se interessati ai nostri corsi o volete dei chiarimenti potete contattare il numero 0577/533201 o scrivere un'email a formazione@confagricolturasiena.it Attività formativa Durata Corso per sicurezza generale e specifica per lavoratori 12 ore Corso per addetto al primo soccorso 12 ore Corso per addetto antincendio 8 ore 5
L’Agricoltore Senese 08/2020 AGRITURIST Coronavirus - facsimile di voucher - articolo 88, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70) Si comunica che l’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estende ai contratti di soggiorno la possibilità di utilizzo del voucher quale alternativa al rimborso, nei casi di impossibilità sopravvenuta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020. La disposizione prevede una deroga alle norme generali del codice civile, e consente alle strutture ricettive di rilasciare al cliente un voucher da utilizzare entro 12 mesi dalla sua emanazione, anche nel caso in cui il cliente chieda il rimborso. Il voucher è un riconoscimento di un credito di cui potranno beneficiare i soggetti che hanno prenotato soggiorni, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di prenotazioni, e che si trovano in una delle condizioni di impossibilità previste dall’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020. La disposizione è applicabile a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente, o dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione. La disposizione inoltre è applicabile alle cancellazioni per “impossibilità sopravvenuta” riferite a soggiorni da effettuarsi durante il periodo di validità delle specifiche misure di contenimento di cui ai diversi provvedimenti regionali e governativi che si sono succeduti nel tempo, adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6. Deve quindi ritenersi applicabile anche alle cancellazioni già effettuate, motivate dall’epidemia e dalle restrizioni contenute nei diversi provvedimenti, per le quali la struttura ricettiva non abbia ancora provveduto al rimborso. Si ricorda che il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle previste situazioni di impossibilità sopravvenuta non oltre 30 giorni dopo la cessazione dell’impedimento, o l’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento. La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Sono allegati un modello di voucher ed una lettera di accompagnamento per il cliente. La struttura ricettiva, numerando il voucher, dovrà evidenziare sullo stesso la data di scadenza, non prima di 12 mesi dalla data di emanazione, specificando inoltre: se il voucher può essere utilizzato solo dal beneficiario a cui è indirizzato o se è cedibile; se l’importo è considerato non divisibile e deve pertanto essere utilizzato solo per un unico periodo di soggiorno, oppure se è frazionabile e quindi utilizzabile per più soggiorni. INTEGRITÀ DEL VOUCHER Al fine di garantire l’integrità del voucher e non consentire a terzi di modificarlo, si consiglia di inviarlo al cliente in formato immagine (jpeg, jpg, png, gif, tiff, etc.). Chi utilizza la versione completa (non solo “Reader”) del programma Adobe Acrobat potrà esportare direttamente l’immagine accedendo al menù “File” e selezionando esporta --> immagine --> jpeg. In alternativa, gli utenti esperti potranno ottenere il medesimo risultato utilizzando altri software oppure “fotografando” (screenshot) la videata ed elaborando l’output mediante il programma di gestione immagini disponibile sul proprio sistema. Sarà in ogni caso possibile produrre un file in formato immagine stampando il voucher su carta e scannerizzando il documento. 6
L’Agricoltore Senese 08/2020 LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO (schema personalizzabile) Gentile Cliente, siamo sinceramente dispiaciuti per la cancellazione della sua prenotazione, in conseguenza dell’emergenza dovuta al virus COVID-19. In conformità a quanto previsto dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020, le inviamo un voucher del valore di € _______________________, che potrà utilizzare entro un anno dalla data di emissione. Le condizioni applicabili sono le seguenti: il voucher non è cedibile, e può essere quindi utilizzato solo dal beneficiario; il voucher è cedibile e può quindi essere utilizzato da soggetti da lei indicati; l’importo non è frazionabile e deve pertanto essere utilizzato per un unico periodo di soggiorno; l’importo è frazionabile e quindi utilizzabile per più soggiorni. Per verificare la disponibilità e prenotare il suo prossimo soggiorno, la preghiamo di contattarci su ________________________________o ________________________________indicando il numero del voucher e le date in cui desidera soggiornare. Non vediamo l'ora di darle il benvenuto. Cordiali saluti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dear Customer, we are sincerely sorry to hear about your need to cancel your reservation, due to the COVID-19 emergency. In accordance with the provisions of article 88 of law-decree no. 18/2020 and article 28 of law-decree no. 9/2020, we send you a voucher worth € __________________________________, which you can use within one year from the date of issue. The applicable conditions are as follows: the voucher is not transferable, and can therefore only be used by the beneficiary; the voucher is transferable and can therefore be used by subjects indicated by you; the amount is not fractionable and must therefore be used for a single period of stay; the amount is fractionable and therefore usable for multiple stays. To check availability and book your next stay, please contact us _____________________________or at _______________________________and indicate the voucher number and the dates of your preferred stay. We look forward to welcoming you. Sincerely 7
L’Agricoltore Senese 08/2020 TECNICO ECONOMICO Proroga scadenza domande di autorizzazioni nuovi impianti Informiamo i Soci che è stata pubblicata la circolare AGEA COORD n. 23775 del 30 marzo 2020 avente per oggetto "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo” con la quale si proroga la scadenza domande di autorizzazioni nuovi impianti dal 31 marzo 2020 al 30 Maggio 2020. La circolare è consultabile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3627/ OCM vino investimenti 2019/20 Ulteriore proroga della data di presentazione della domanda di pagamento Cause eccezionali emergenza epidemiologica Con decreto ARTEA n. 54 del 2 aprile 2020, avente per oggetto: "Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vitivinicolo Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023. Misura Investimenti - Campagna viticola 2019/2020. Anno finanziario 2020" l'organismo pagatore dispone una ulteriore proroga del termine di ricevibilità della domanda di pagamento sulla misura degli investimento. Tale termine viene fissato alla data del 30 Giugno 2020. Il suddetto decreto è visionabile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3636/ Gelate Aprile 2020 - segnalazione danni A seguito delle gelate verificatesi ad inizio del corrente mese di aprile, è possibile per le aziende colpite segnalare i danni subiti (entità e localizzazione) nel S.I. di ARTEA tramite modulo ID 20402. Le segnalazioni di danni potranno essere presentate per l'intero territorio regionale, fino alle ore 24:00 del 30 aprile 2020. Come di consueto questa fase di raccolta delle segnalazioni sarà utilizzata dalla Regione per richiedere al Ministero, qualora ne ricorreranno le condizioni, il riconoscimento della calamità. E' perciò importante in questa fase che tutte le aziende colpite presentino le segnalazioni per consentire alla Regione di presentare la richiesta al Ministero. Solo successivamente al riconoscimento della calamità da parte del Ministero sarà possibile presentare le domande d'indennizzo vere e proprie. E’ doveroso tuttavia ricordare che le gelate, i cui danni riguardano esclusivamente le produzioni, sono comprese nel piano assicurativo e quindi assicurabili al mercato agevolato. L'eventuale richiesta di riconoscimento di calamità che la Regione inoltrerà al MiPAAF al termine della raccolta delle segnalazioni, sarà pertanto subordinata al verificarsi di danni non inferiori al 30% della PLV, nonché ad un provvedimento di deroga, eventualmente adottato dal Ministero, analogo a quello già adottato nel 2017. Linee guida controllo mosca delle olive La Regione Toscana ha prodotto delle Linee Guida finalizzate al controllo della Mosca delle Olive per la campagna 2020 visionabili sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3645/ Questo elaborato si rivela particolarmente utile soprattutto perché, già con l’annata 2020, non potranno più essere impiegati prodotti a base di Dimetoato per la lotta chimica alla Mosca. 8
L’Agricoltore Senese 08/2020 Ordinanza n. 30 del 09/04/2020 del Presidente Regione Toscana Si dà notizia ai nostri associati che l’ordinanza del 09 aprile ultimo scorso prevede le seguenti disposizioni volte a consentire: 1. l’attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (cod. ATECO 47.62.20) 2. l’attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on- line; 3. di consentire alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell’Allegato 1 al D.P.C.M il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro; 4. di consentire la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari. Nuova ordinanza per le attività agricole amatoriali, le attività selvicolturali e attività di controllo della selvaggina Informiamo i Soci che il 14 aprile 2020 è stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 36 che chiarisce e dispone, quanto previsto dal Dpcm 10 aprile 2020 con particolare riferimento alle attività amatoriali agricole, alle attività selvicolturali (in particolar modo al periodo di taglio ed esbosco) ed alle attività ci controllo sulla fauna selvatica di cui all'articolo 37 della legge regionale 3/94. Sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3664/ è disponibile la suddetta ordinanza. Nuove modalità d’accesso all’anagrafe ARTEA - IMPORTANTE! Proroga al 4 Maggio dell'entrata in vigore nuove modalità di accesso al Sistema Informativo ARTEA Si informa che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'entrata in vigore delle nuove modalità di accesso al Sistema Informativo ARTEA, di cui alla news ARTEA del 7 febbraio 2020, e come riportato nel nostro notiziario n° 06/2020, è prorogata al 4 Maggio 2020. Psr Misura 11 "Agricoltura BIO" prolungamento impegno 5+1 La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 4084 del 11 marzo 2020 dispone il prolungamento di un anno dell'impegno di misura 11 - bando 2015. Le aziende con un impegno Mis. 11 in corso, pertanto, possono prolungare di un'annualità il loro impegno quinquennale, ricevendo di conseguenza una sesta annualità di premio, presentando un'ulteriore domanda di pagamento entro il termine del 15/5/2020, salvo eventuali e probabili proroghe di tale termine. Le aziende che non presenteranno domanda di pagamento 2020 concluderanno il loro impegno di Misura 11 al 15/5/2020 come precedentemente previsto. 9
L’Agricoltore Senese 08/2020 AGRICOLTURA BIOLOGICA - PROROGA PRESENTAZIONE PAP 2020 Si comunica che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con Decreto n. 6514 del 30.01.2020, ha prorogato dal 31 gennaio al 15 Maggio 2020 il termine di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione con metodo biologico (PAP BIO) già individuato dall’art. 2 del DM n. 18321/2012. Le Aziende interessate potranno contattare i nostri Uffici al fine di concordare un appuntamento per la compilazione della domanda. DM 9 aprile 2020 sulle rotazioni in agricoltura biologica, corroboranti ed uso delle vitamine A, D ed E in allevamento biologico E’ stato pubblicato sul sito del SINAB il DM di modifica del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 recante “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354.” Il provvedimento, atteso da più di un anno e mezzo, è stato richiesto più volte dalla nostra Organizzazione e da Agrinsieme. Il DM chiarisce le modalità di utilizzo del sovescio nelle rotazioni colturali in agricoltura biologica e quando è considerato coltura principale. Inoltre, riporta alcune precisazioni sull’autorizzazione della vendita dei corroboranti e sull’uso delle vitamine A,D ed E negli allevamenti biologici. Rotazioni colturali Nello specifico il DM stabilisce che: in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la coltura può essere coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi; i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.” In tutti i casi la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.” Semplificazione per l’autorizzazione alla vendita di prodotti corroboranti. Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, e successive modifiche, i prodotti elencati nell'Allegato 2 del Decreto, purché impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia. Questi prodotti devono avere etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del Reg. (CE) 1107/2009. Uso delle Vitamine A, D ed E L’autorizzazione all’uso di queste vitamine nell’alimentazione dei ruminanti è concessa solo se nell’ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico e se è supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale. Inoltre viene eliminata la competenza di concessione dell’autorizzazione all’uso delle vitamine A, D ed E alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, che rimane in capo esclusivamente al Mipaaf. 10
L’Agricoltore Senese 08/2020 Deliberazione dalla Giunta regionale n. 438 del 30/3/2020 proroga termini adempimenti faunistico-venatori Preme evidenziare che la Regione Toscana con Delibera n. 438 del 30 marzo 2020 ha prorogato i termini stabiliti dalla normativa regionale in materia faunistico venatoria L.R. 3/94, la proroga è determinata dallo stato di emergenza Covid-19 a seguito del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DL cura Italia). In particolare l’articolo 103 prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti stabilendo che non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020 e stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. In dettaglio la delibera prevede di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze in conseguenza dell’attuale emergenza COVID-19, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020: iscrizione all’ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all’iscrizione; iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all’iscrizione; conferma annuale dell’appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell’autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017): dal 28 febbraio al 15 giugno 2020; richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020; iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020; inizio di almeno una sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno; - dare atto che l’avvio dei procedimenti di rilascio di nuovi appostamenti fissi è subordinato alla chiusura dei procedimenti di rinnovo degli appostamenti già autorizzati; - dare atto che per l’annualità 2020 non si applica l’istituto della conferma tardiva di cui all’ art. 60 comma 2 DPGR 48/r/2017. Bando per il Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo - predazioni dell'annualità 2019 Proroga scadenza domande al 15 Maggio 2020 Siamo lieti di informare gli interessati che, con Decreto Dirigenziale n. 4354 del 25/03/2020 è stata prorogata al 15 Maggio 2020 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative al bando, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3508 del 5/3/2020, per il "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell'annualità 2019". Rimane confermato quant'altro stabilito nel bando approvato con DD 3508/2020. Per maggiori approfondimenti si rimanda ai decreti visionabili sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3619/ --> Decreto Dirigenziale n. 4354 del 25/03/2020 (proroga al 15 maggio 2020) --> Decreto Dirigenziale 3508/2020 del 5/3/2020 (bando di attuazione) 11
L’Agricoltore Senese 08/2020 Proroga della denuncia per i depositi di carburante Si informa che l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, nel proprio sito istituzionale https://www.adm.gov.it/portale/, la nota per cui, con decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, viene prorogata dal 1 aprile 2020 al 30 giugno 2020 la scadenza per la presentazione della denuncia dei depositi e distributori di carburante per usi privati, agricoli e industriali di cui all'articolo 25 comma 2 lettera a) e c) del TUA. Pertanto, ai sensi dell’art. 62, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, la denuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 Giugno 2020. CORONAVIRUS – Ministero dell’Interno Circolare prevenzione incendi su D.L. 18/2020 Le limitazioni imposte dai diversi Dpcm del mese di marzo 2020 sull’emergenza Covid-19 hanno prodotto inevitabili riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011 – Allegato 1) e sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (Dlgs 139/2006). Con la conseguenza che in diversi casi non è possibile rispettare alcune scadenze per il rallentamento/blocco delle attività professionali, per inaccessibilità ai luoghi, per impossibilità a completare le opere di adeguamento previste. Per far fronte a tale situazione, il Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha emanato la circolare 4629 del 23.3.2020 (in allegato) per chiarire la portata del D.L. 18/2020, relativamente all’applicazione alla disciplina in materia di prevenzione incendi, intervenendo su alcune procedure e scadenze temporali. In particolare, la circolare fa riferimento ai seguenti articoli del D.L. 18/2020: ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) In relazione a quanto indicato nella circolare rientrano in tali casistiche i procedimenti di cui all’art. 20 del D.lgs. 758/94, relativi alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di contravvenzioni penali. Difatti, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio prescritti dai Vigili del Fuoco non può essere garantita la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture. Questa casistica riguarda tutte le imprese. Art. 103 c. 1- Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza Rientrano in tale fattispecie i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi ad esempio: 1. integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011); 2. integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga; 3. termini entro cui “conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività". Questa casistica potrebbe riguardare le imprese agricole le cui attività rientrano nell’Allegato I al DPR 151/2011. 12
L’Agricoltore Senese 08/2020 Art. 103 c. 2 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Ricadono in tale fattispecie: 1. le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011 (cadenza quinquennale): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni difatti non possono essere eseguiti; 2. le omologazioni dei prodotti antincendio; 3. i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.. La casistica legata all’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’articolo 5 del D.P.R. 151/2011 potrebbe riguardare le imprese agricole le cui attività rientrano nell’Allegato I al DPR 151/2011. FISCALE TRIBUTARIO Commento alle misure fiscali e contabili DL 23/2020 il c.d. Decreto Liquidità Lo scorso 8 aprile con apposito DPCM sono state introdotte ulteriori misure fiscali che di seguito si commentano: Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi In prosecuzione alle misure introdotte con gli artt. 61 e 62 del D.L. n.18/2020, l’art.18, dispone la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione, per i mesi di aprile e maggio 2020, relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) all’IVA; c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La predetta sospensione dei versamenti è concessa a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato alle seguenti condizioni: a) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al marzo 2019, relativamente ai versamenti dovuti nel mese di aprile 2020, e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per i versamenti dovuti nel mese di maggio 2020. b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 , relativamente ai versamenti dovuti nel mese di aprile 2020, e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, per i versamenti dovuti nel mese di maggio 2020; c) che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019; La ripresa dei versamenti sarà effettuata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. In ordine ai soggetti destinatari della sospensione dei versamenti, ancorché la norma faccia riferimento ai ricavi e compensi, si deve ritenere che la sospensione riguardi i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, comprese quelle agricole titolari di reddito agrario e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risp. 2.2.2 Circ. AdE n. 9/E del 13/03/2020. Per quanto attiene alla determinazione del valore del fatturato va fatto riferimento alla fatture emesse per le operazioni effettuate, a norma dell’art.6 del DPR n. 633/72. Per cui, devono essere prese in considerazione le fatture che riportano la data di effettuazione dell’operazione nei mesi di marzo o di aprile, che hanno concorso alla liquidazione Iva degli stessi mesi, a prescindere dalla data di 13
L’Agricoltore Senese 08/2020 trasmissione della fattura allo SdI ovvero entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento alle fatture differite. Nel fatturato, inoltre, si ricomprendono anche quelle emesse per le cessioni di beni ammortizzabili e per i passaggi interni tra attività separate (ex art. 36 del DPR n. 633/72). Anche per la determinazione dei corrispettivi va fatto riferimento al giorno dell’effettuazione dell’operazione. Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari Come già previsto nel DL 18 al comma 7 dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020 viene disposta la sospensione dell’esecuzione delle ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui redditi di lavoro autonomo e alcuni redditi d’impresa. Nello specifico è stabilito che i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che percepiscono ricavi e/o compensi possono non subire la ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, al ricorrere congiunto di una duplice condizione: a) devono aver registrato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente. Come chiarito dalla circolare n.8 del 2020, ai fini della verifica del predetto limite non rilevano i ricavi e compensi derivanti dall’applicazione degli ISA e dei conseguenti adeguamenti per migliorare la propria posizione fiscale (dunque si assumono i ricavi e compensi spontaneamente raggiunti dal contribuente nel corso del periodo d’imposta precedente); b) nel mese precedente non devono aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Il non assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto dei ricavi e dei compensi percepiti riguarda il periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. Le ritenute che risentono della sospensione sono quelle relative ai redditi di lavoro autonomo, nonché le ritenute sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. La norma poi dispone che i contribuenti interessati dalla sospensione provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per tale adempimento sarà l’amministrazione finanziaria ad individuare il codice tributo da utilizzare. Art. 20 - Metodo previsionale acconti imposte In considerazione dell’attuale crisi emergenziale e della probabile conseguente riduzione dei redditi dei contribuenti, questa norma prevede che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP, applicando il metodo previsionale, non sono dovute le sanzioni e gli interessi, a condizione che l’acconto sia comunque versato in misura pari almeno all’80% di quanto dovuto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. La previsione al momento concerne solo gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti La norma stabilisce semplicemente che i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del D.L. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. In sostanza, considerato il periodo emergenziale, la norma ritiene regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle P.A. con scadenza al 16 marzo 2020 (e che inizialmente erano stati prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60, D.L. 18/2020), se eseguiti, appunto, entro il 16 aprile 2020. La regolarità stabilita per norma consente di procedere al pagamento senza sanzioni e interessi. Art. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 Si stabilisce che per l’anno 2020: a) il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo è prorogato al 30 aprile; b) la sanzione per la tardiva trasmissione delle CU non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 aprile. La trasmissione delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 (31 ottobre 2020). 14
L’Agricoltore Senese 08/2020 Art. 23 - Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, emessi nel mese di febbraio 2020 L’art. la proroga della validità al 30 giugno 2020 dei certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 in riferimento alla nuova normativa degli appalti/subappalti di cui al DL 124/19. Ricordiamo infatti che nei casi di appalto con ammontare superiore a 200 mila euro, è stabilito che il committente debba proceda a diversi adempimenti tra cui il controllo dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente che l’appaltatore deve effettuare sui redditi di lavoro dipendente, salvo che venga prodotta la dichiarazione unica di regolarità fiscale (DURF), da cui risultino soddisfatti i requisiti di cui all’art. 17 bis, c.5, del D.Lgs. n. 241/97. Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa Nel periodo compro tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 vengono sospesi i termini che incidono sul riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”. Trattasi in particolare: - del termine di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione di cui alla Nota II bis, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986; - del termine di un anno per il riacquisto dell’abitazione principale, nel caso di cessioni della precedente abitazione avvenuta entro i cinque anni dal precedente acquisto, su cui si era fruito dell’agevolazione; - del termine di un anno, a decorrere del nuovo acquisto con “agevolazione”, per la vendita del vecchio immobile ancora in possesso. La norma poi sospende sempre fino al 31 dicembre 2020 anche il termine di un anno per il riacquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 7, L. 448/1998. Art. 25 - Assistenza fiscale a distanza Con la disposizione in commento, recependo un’apposita richiesta formulata dalla Consulta nazionale dei CAF, si prevedono, fino alla fine del periodo dell’emergenza, nuovi strumenti per la presentazione delle dichiarazioni 730 e dei modelli ISEE Red, ecc., ai CAF e della relativa documentazione, al fine di agevolare il lavoro di assistenza a distanza. E’ pertanto, ad esempio, autorizzata la predisposizione del mod.730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche, anche attraverso l’uso di dispositivi mobili (smartphone, ecc.) per l’invio delle autorizzazioni, ferma restando la regolarizzazione della documentazione alla cessazione dell’attuale periodo di emergenza Art. 26 - Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro. Al momento non sono state previste tempistiche diverse per gli adempimenti riferiti al terzo e al quarto trimestre 2020. Art. 30 – Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione Viene esteso il credito d’imposta introdotto dall’art.64 del DL 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, includendo anche quelle per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, tute, calzari), per l’acquisito e installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori da agenti biologici o per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono compresi detergenti mani e disinfettanti. Con decreto del MISE, d’intesa con il MEF, adottato ai sensi dell’art.64 del DL 18/2020, sono stabiliti anche criteri e modalità di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo. Per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti contattare il nostro Ufficio Fiscale (Elisa Puccini Negrini 0577/533215). 15
L’Agricoltore Senese 08/2020 Imposte e tasse – Emergenza COVID-19 - FAQ dell’AdER e del MEF D.L. n. 18/2020 Informiamo i nostri Soci che, con apposite risposte tramite FAQ, l’Agenzia delle Entrate e della riscossione ed il MEF hanno fornito alcuni attesi chiarimenti in riferimento a diverse disposizioni del decreto “Cura Italia”, che di seguito si riepilogano. L’art. 68 del D.L. n. 18 ha sospeso i termini dei versamenti, riguardanti le entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo 8/3-31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Gli stessi versamenti vanno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 giugno 2020. A riguardo l’Agenzia delle entrate e della riscossione ha precisato, in primo luogo che durante il periodo di sospensione non possono essere notificate nuove cartelle di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata, e che per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) si pu richiedere la rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario che le istanze siano presentate entro il 30 giugno 2020, con le modalità previste dalla sezione “rateizzazione” del portale web. La stessa Agenzia è tenuta, pertanto, a trattare le istanze di rateizzazione durante il periodo di sospensione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020). E’ poi precisato che le scadenze delle rate di piani di dilazione per il pagamento di cartelle esattoriali in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio sono sospese. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020. Per le cartelle i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate- Riscossione non può attivare procedure cautelari (per es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutive (pignoramento) durante il periodo di sospensione. In riferimento al pagamento delle rate della c.d. “Rottamazione ter”, nel mentre lo stesso art. 68 ha differito al 31 maggio p.v. la rata in scadenza al 28 febbraio 2020, nessun differimento è stato disposto per la rata in scadenza a maggio 2020 che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione. Si ricorda, infine, che la rata in scadenza del 31 marzo 2020 del c.d. saldo e stralcio, è stata prorogata anch’essa al 31 maggio p.v. Sul tema del termine di presentazione delle successioni ha risposto il MEF asserendo che, ancorchè la proroga del termine non sia stata espressamente menzionata, si può ritenere che nell’ambito della sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, di cui all’art. 62, c.1, del D.L. n. 18/2020, rientri anche l’adempimento in questione. Pertanto, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Approfondimento art. 88 DL 18 del 17/3/2020 - Trattamento IVA dei Voucher L’articolo in oggetto, interviene sulle richieste di rimborsi dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione di contratti d’acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura per i quali, per effetto delle norme sul contenimento del contagio, ricorre l’impossibilità della prestazione, art 1463 cc. Pertanto viene stabilito che l’acquirente, entro 30 gg dall’entrata in vigore del D.L 18 deve presentare istanza di rimborso al venditore allegando il proprio titolo d’acquisto. Conseguentemente, il venditore, entro 30 giorni dal ricevimento di detta istanza provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo d’acquisto che potrà essere utilizzato entro un anno. Pertanto, nel ritenere che tale fattispecie possa essere applicata, in accordo tra le parti, anche nel caso di conversione delle caparra confirmatoria in voucher , ricordiamo che, secondo quanto previsto dalla Direttiva UE 2016/1065 “Direttiva Voucher”, il momento impositivo dell’applicazione iva risulta essere l’emissione del voucher stesso. Per informazioni o chiarimenti contattare il nostro Uff. Fiscale (Elisa Puccini Negrini tel. 0577/533215). 16
L’Agricoltore Senese 08/2020 Approfondimento D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia” art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti L’art. 63 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione, tramite modello F24, il predetto bonus di 100 euro, con Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un apposito codice tributo (“ 1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020 ) da utilizzare nel modello F24 per la compensazione. Si ricorda che il premio percepito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, ed è assegnato pro-rata temporis in base ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria (per gli operai agricoli a tempo determinato dunque vanno considerate solo le giornate lavorate). Sul tema l’agenzia delle Entrate con circolare n 8 del 3 aprile u.s. ha ulteriormente chiarito che indipendentemente dal contratto full time o part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Sono, invece escluse dal calcolo le giornate di ferie o di malattia, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni e i giorni lavorati in smart working. Per ulteriori chiarimenti e integrazioni potete contattare il nostro Ufficio Fiscale (Elisa Puccini Negrini 0577/533215). CREDITIZIO DL 23/2020 c.d. Liquidità - Approvato dal CDM il 6 aprile u.s. Il Decreto Legge in parola stanzia 30 miliardi di euro a copertura dei 400 miliardi di euro di garanzie alle imprese di cui 200 miliardi di euro legati all’export. Lo Stato utilizzerà due strumenti: fino a 499 dipendenti il Fondo di garanzia per le PMI e per le aziende grandi attraverso SACE SpA, società di proprietà di CDP. Nel merito della liquidità, il provvedimento prevede che le garanzie vengano rilasciate alle seguenti condizioni: - per tutte le imprese la garanzia a prima richiesta può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 e per finanziamenti di durata max 6 anni con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di max 24 mesi; - la soglia limite del prestito è il 25% del fatturato dell’ultimo esercizio ovvero il doppio del costo del personale. La garanzia su più finanziamenti deve rispettare il tetto massimo; - la garanzia copre il 90% del finanziamento per le imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro; - la garanzia scende al 80% e al 70% per numero di dipendenti e fatturato superiori; - sono previste commissioni per il rilascio delle garanzie: in riferimento alle PMI il costo è di 0,25% per il primo anno dell’importo garantito, 0,5% il secondo e il terzo, 1% gli anni successivi; - il costo totale del finanziamento è composto dal costo della garanzia e dall’interesse applicato dalla banca; 17
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