NOBIS CAR STORICHE/AUTOVETTURE - DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI - Mondo Bartolini e Mauri
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI NOBIS CAR STORICHE/AUTOVETTURE Il presente Fascicolo Informativo, contenente a. Nota Informativa (comprensiva del Glossario), b. Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
INDICE NOTA INFORMATIVA 1/10 GLOSSARIO 9/10 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1/19 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 3/19 CONSIZIONI SPECIALI RCA 8/19 RISCHI DIVERSI 8/19 NORME COMUNI ALLE SEZIONI DIVERSE DA R.C. AUTO 10/19 INCENDIO 10/19 ASSISTENZA STRADALE 10/19 TUTELA LEGALE 12/19 INFORTUNI AL CINDUCENTE 14/19 INFORMATIVA PRIVACY 19/19
NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi NOBISCAR STORICHE- AUTOVETTURE Edizione: Agosto 2018 (Ultimo aggiornamento dei dati 01.08.2018) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l’Impresa la redazione in altra lingua. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali. Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali • Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legale Il contratto sarà concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., società iscritta alla Sez. 1 dell’Albo delle Imprese al n. 1.00115, società del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 10071 Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo n. 29 e Direzione Generale sita in Italia, 20864 Agrate Brianza (MB), Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso n. 14, tel: 039.9890.001 mail: assicurazioni@nobis.it – pec: nobisassicurazioni@pec.it. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell’Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: www.nobis.it • Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa Poiché con provvedimento n. 0181105 del 4 ottobre 2017, l’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - ha autorizzato la fusione per incorporazione della società controllante Intergea Finance S.p.A. e della società Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nella società Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e contemporaneamente è stato autorizzato dallo stesso Istituto il cambiamento di ragione sociale di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. in Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., vengono riportati di seguito i dati relativi alla situazione patrimoniale delle tre società separatamente. Esercizio 2016 Bilancio approvato il 28/04/2017 Il patrimonio netto della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 18.612.636 di cui capitale sociale € 15.800.000 e riserve patrimoniali € 2.812.636. Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 110,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 298,11% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.nobis.it Esercizio 2016 Bilancio approvato il 28/04/2017 Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 16.772.572 di cui capitale sociale € 10.000.000 e riserve patrimoniali € 6.772.572. Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 104,82% che rappresenta 1 di 10
il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 245,17% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.nobis.it Esercizio 2016 Bilancio approvato il 28/04/2017 Il patrimonio netto della Intergea Finance ammonta ad € 22.666.212 di cui capitale sociale € 23.000.000 e riserve patrimoniali € - 333.788. Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 117,71% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 459,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.nobis.it B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3) Legge applicabile al contratto Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative previste dall’Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975. 4) Coperture assicurative offerte RCA L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria “Franchigia” che prevede l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell’ammontare di 150,00 euro. AVVERTENZA: nella forma tariffaria “Franchigia” è prevista l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare di 150,00 euro. (Es. se è stata pattuita una franchigia di 150 euro il contraente, per ogni sinistro risarcito da Nobis per un importo superiore alla franchigia, dovrà rimborsare a Nobis 150 euro). OGGETTO DEL CONTRATTO Il contratto RC Auto tiene indenne l’assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale).(art. 15 delle CGA) Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: Nobis, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di rivalersi (ovvero di richiedere il rimborso di quanto liquidato per il sinistro), in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati nelle condizioni di polizza (artt. 16, 17, 18, 19,20 e 21 CGA). CVT Le coperture assicurative offerte sono: - Incendio: per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto (si rimanda per maggiori dettagli agli artt. A.1 - A.2 delle CGA). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. A.2 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio. - Assistenza Stradale: se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno), tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice oppure all’Officina o alla Carrozzeria più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo 2 di 10
di riprendere la marcia autonomamente. Resta espressamente inteso che la presente prestazione opererà entro un raggio di 50 Km. Qualora l’intervento necessiti di un trasporto a una distanza superiore, l’Assicurato terrà a proprio carico i costi relativi ai chilometri eccedenti al limite poc’anzi indicato. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento. Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. B.1, B.2, B.3, B.4 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio. - Tutela Legale: per il rimborso delle spese legali occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle CGA (dall’art. C.1 all’art C.6). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli art. C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 e C.6 cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Franchigie, scoperti e massimali AVVERTENZA: la garanzia è prestata con il massimale indicato in polizza INFORTUNI DEL CONDUCENTE - Infortuni del conducente: per gli infortuni che l’assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo Indicato In polizza. La garanzia è operante da quando l’assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in ca-so di incidente, guasto meccanico o avaria. (Si rimanda per maggiori dettagli agli articoli dallo D.1 allo D.12 delle CGA) Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli art. D.1, D.2, D.3, D.8, delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Franchigie, scoperti e massimali AVVERTENZA: al verificarsi di un infortunio compreso nell’assicurazione, l’assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata e della garanzia scelta al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato agli artt. D.6, D.8 e D.9 cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio Esempio: - somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 100.000,00 euro; - franchigia del 3%; In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% l’indennizzo dovuto all’assicurato è pari complessivamente a € 7.000,00 ed è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto 100.000,00 x (10% - 3%) = 7.000,00 euro. 4.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA Nobis, oltre alla garanzia di R.C. Auto, assicura anche i danni da circolazione in aree private. 5) SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RCA I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all’art. 129 della Legge e precisamente: - Dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario; - Dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente; - Dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede. 6) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO AVVERTENZA: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (art. 2 delle CGA). 3 di 10
7) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Relativamente alle garanzia diverse dall’R.C.A. l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio. In difetto, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato Esempio: l’assicurato cambia il veicolo e non comunica alla Società i dati identificativi del nuovo mezzo. Il veicolo nuovo è soggetto a tentato furto e l’assicurato chiede il risarcimento per i danni parziali subiti. Il pagamento del danno non è dovuto. 8) PREMI Determinazione del premio Il premio viene determinato sulla base del parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo indicato sul contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario. Frazionamento È previsto il frazionamento del premio annuale. Pagamento del premio Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’agente in qualità di agente di Nobis; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario Nobis o l’agente in qualità di agente di Nobis; - contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Rimborso del premio pagato e non goduto AVVERTENZA: in caso di vendita, conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo il contraente può chiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (artt. 8 e 10 delle CGA). 9) INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO Nobis si impegna a trasmettere al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’attestazione sullo stato di rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti. Nobis comunica al contraente e senza oneri, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito in occasione dell’invio dell’attestazione sullo stato di rischio. Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet della compagnia (www.nobis.it) 10) ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - CLASSE DI MERITO Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, Nobis consegnerà l’attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo assicurato secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice, mettendola a disposizione nell’Area Clienti del sito www. nobis.it.. L’attestato di rischio è messo a disposizione del contraente e di eventuali aventi diritto, se persone diverse dal contraente (quali il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nella sezione riservata ai Clienti sul sito www.nobis.it a cui potrà accedere con le credenziali già in suo possesso o che potrà richiedere seguendo le istruzioni indicate nel sito. In alternativa può richiedere l’Attestazione di Rischio, sempre in forma telematica, inviando una email con la richiesta all’indirizzo attestatodirischio@nobis.it. Qualora si desidera è possibile richiedere comunque una stampa dell’Attestazione di Rischio rivolgendosi al suo Intermediario; il documento cartaceo ha solamente finalità informativa, e non sarà utilizzabile per stipulare un nuovo contratto. 11) DURATA/RINNOVO/RECESSO A SCADENZA Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo. NOBIS è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. NOBIS provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso. 12) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all’assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni. II diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile) 4 di 10
12 BIS) DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER VENDITA A DISTANZA Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso o a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e carta verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione dei documenti NOBIS rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 13) REGIME FISCALE La polizza R.C.A. è soggetta: - al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5% - all’imposta nella misura del 12,5% (in funzione del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, l’aliquota d’imposta può variare in funzione della provincia di residenza); Il premio relativo alle altre garanzie è soggetto all’imposta nella misura del: Aliquota Garanzia 2,5% Infortuni conducente 12,5% Tutela Legale 13,5% (12,5%+1% di Antiracket) Incendio 10,5% Assistenza Stradale C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14) PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO RCA Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +39 011 4518751 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 24) delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. È possibile inviare la richiesta di risarcimento e la Denuncia del Sinistro anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo: • sinistrirca@nobis.it Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della 5 di 10
richiesta danni a cose da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 148 del Codice. 15) INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO Fermi gli obblighi in capo all’Assicurato, in ordine alle modalità di denuncia dei sinistri presso l’Impresa, in caso di incidente stradale avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l’Assicurato deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice. Se durante un viaggio all’estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), si deve inviare apposita richiesta a: CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano Fax: 06.85796270 - e-mail: richieste.centro@consap.it indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del Veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, se nota). N.B.: Se l’incidente è provocato all’estero da un Veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile. In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il Veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell’UCI). Per maggiori dettagli si rimanda ai siti della CONSAP e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla CONSAP che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive. In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo: • non assicurato o non identificato, ovvero • posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. 16) FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO L’Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell’ultima annualità assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento. Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l’Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all’ente in questione, che rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. Nel caso invece si tratti di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. A riscatto avvenuto, l’Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale. 17) ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008. Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. 6 di 10
L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 14. 18) SINISTRI -LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO GARANZIE DIVERSE DALLA RCA - Denuncia del sinistro AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente l’art. 23 delle CGA. Per l’erogazione delle PRESTAZIONI ASSISTENZA STRADALE, leggere attentamente la Sezione Assistenza stradale art. B.1 e successivi delle CGA. La copertura assicurativa inerente la GARANZIA TUTELA LEGALE, leggere attentamente la Sezione Tutela Legale art. C.1 e successivi delle CGA. La copertura assicurativa inerente la INFORTUNI AL CONDUCENTE, leggere attentamente la Sezione Tutela Legale art. D.1 e successivi delle CGA. Determinazione, liquidazione e pagamento del danno Per la determinazione dell’ammontare del danno, per la procedura di liquidazione e pagamento del danno si rimanda a quanto contenuto nell’art. 32 delle CGA. 19) RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso, 14 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/ internal_market/fin-net/index_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 20) ARBITRATO AVVERTENZA: Nei casi in cui è previsto che possa essere attivato l’Arbitrato, per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, si ricorda che è possibile, in ogni caso, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 21) MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione presso uno di tali organismi. Riguardo al risarcimento dei danni da circolazione stradale, l’11 febbraio 2015 è entrato in vigore l’obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita (in sostituzione della mediazione di cui al paragrafo precedente), condizione di procedibilità per la proposizione di azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale, curata con l’assistenza di un avvocato, come disposto dal D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014. 22) PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA. ANIA/ASSOCIAZIONI CONSUMATORI In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore ad € 15.000,00 è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori. È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo. 7 di 10
In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Il Rappresentante Legale Dr. Giorgio Introvigne 8 di 10
GLOSSARIO Nel testo che segue si intende per: Accessori: apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo ( radio, navigatore satellitare e simili) Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno Area aeroportuale: area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione Assicurazione: il contratto di assicurazione Assicurazione “a valore intero”: forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l’assicurazione è prestata per un valore inferiore, all’assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno Assicurazione “a primo rischio assoluto”: forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale Attestato di rischio: documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del contraente e dell’avente diritto nel proprio sito Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria) Banca dati: la banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio C.G.A. Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il contratto C.V.T.: è l’acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc..) Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione Danno totale: perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l’assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro Ebbrezza: superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità Franchigia: somma che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi Incidente: l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile utilizzo Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta Legge: il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private Massimale: l’importo fino a concorrenza del quale Nobis presta l’assicurazione Minimo non indennizzabile: importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile Nobis: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Optionals: elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al prezzo base di listino Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, 9 di 10
quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla Società Proprietario: l’intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà Protezione Legale: l’assicurazione Tutela Legale, ai sensi del DL.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati R.C.A.: Responsabilità Civile Auto Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni Responsabilità concorsuale: responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro Responsabilità principale: responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno Scoperto: parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione Sforzo: atto di forza straordinario, per intensità e rapidità nella contrazione muscolare, allo scopo di controbilanciare una potenza o vincere una resistenza Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza Terzi: coloro che risultano essere tali ai sensi dell’art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni Tariffa: i prezzi stabiliti da Nobis in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto C.C.I.A.: Camera Commercio Industria Artigianato M.C.T.C.: Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico. 10 di 10
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NOBIS CAR STORICHE NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA Art. 1 - Estensione territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e Principato di Monaco nonché per tutti gli altri Stati dell’Unione Europea e per Croazia, Islanda, Norvegia, Liechtenstein Svizzera e Andorra. L’assicurazione può essere estesa, su richiesta dell’assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Art. 2 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Art. 3 - Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista). Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’agente in qualità di agente di Nobis; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario Nobis o l’agente in qualità di agente di Nobis; - contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 4 - Proposta di rinnovo del contratto Il contratto ha una durata annuale. Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o della proposta di rinnovo. Le indicazioni circa la nuova proposta di premio, sono disponibili presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso. Art. 5 - Disdetta del contratto Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. Art. 6 - Durata del contratto Non sono consentiti contratti di durata inferiore all’anno. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. Art. 7 - Trasferimento di proprietà del veicolo Il contraente è tenuto a comunicare a Nobis l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo. Il ontraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha la facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni: a) sostituzione con altro veicolo: il Contraente può chiedere, previa restituzione del certificato e Carta Verde (se rilasciata) relativi al veicolo alienato o consegnato in conto vendita, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà. Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore Per le garanzie diverse dalla sezione R.C. Auto nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato qualora il Contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, Nobis si riserva la facoltà di accettare tale richiesta. Nel caso di diminuzione del premio, Nobis effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/365 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione. b) risoluzione del contratto: Il contraente può chiedere la risoluzione del contratto dal momento della: - restituzione del certificato e della Carta Verde (se rilasciata); - consegna della fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà. 1 di 19
Nel caso di veicolo dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premo corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo alla data di messa in conto vendita purché in pari data siano stati restituiti il certificato e l’eventuale Carta Verde. In difetto, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde. Nel caso in cui tutti i veicoli vengano esclusi dalla polizza Nobis restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua. Art. 8 - Cessazione del rischio per distruzione od esportazione definitiva o demolizione del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva o demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Nobis fornendo la seguente documentazione per ogni singolo veicolo: - attestazione rilasciata dal P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, il certificato e la Carta Verde (se rilasciata) in caso di distruzione o esportazione definitiva; - certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per demolizione in caso di demolizione. Nel caso in cui tutti i veicoli vengano esclusi dalla polizza Nobis restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua. Art. 9 - Sostituzione del certificato Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, Nobis vi provvederà previa restituzione di quello da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento. Art. 10 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo In caso di furto totale del veicolo il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. L’assicurato deve darne notizia a Nobis, fornendo copia della denuncia di furto presentata all’autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. Art. 11 - Altre assicurazioni L’assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.). Art. 12 - Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente. Art. 13 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Nobis. Art. 14 - Rinvio alle norme Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Art. 14 bis - Diritto di ripensamento (valido solo per le polizze stipulate a distanza) Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 2 di 19
CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Articolo 15 - Oggetto del contratto Nobis assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di regolarità. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di velocità – rallies – fuoristrada – accelerazione. Nobis assicura anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aeree private. Articolo 16 - Operatività dell’assicurazione L’assicurazione è prestata per le Autovetture che abbiano le caratteristiche di interesse storico o collezionistico. Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione. I veicoli saranno classificati come: - PLATINUM: se il modello dell’autovettura rientra fra quelli presentinella lista di cui all’allegato 1 e abbia una data di immatricolazione superiore ai 30 anni. Nell’attestato di rischio e nel SIC non deve risultare alcun sinistro; - GOLD: se il modello dell’autovettura rientra fra quelli presenti nella lista di cui all’allegato 1 e abbia una data di immatricolazione compresa trai 20 e i 30 anni. Nell’attestato di rischio e nel SIC non deve risultare alcun sinistro; - SILVER: se il modello dell’autovettura non rientra fra quelli presenti nella lista di cui all’allegato 1 e abbia una data di immatricolazione non inferiore ai 20 anni. Inoltre il contraente deve: a. presentare il certificato di stato di famiglia o autocertificazione; b. possedere al massimo un veicolo in meno rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare (es. se il nucleo familiare è composto da quattro persone devono esserci tre veicoli di uso abituale non considerati di interesse storico); c. fornire foto mezzo. Inoltre è necessario che nella Banca dati sia presente un attestato di rischio relativo al veicolo da assicurare con almeno 5 anni valorizzati con tutti 0 e nessun sinistro (anche con ragione) risultante sempre dall’apposita banca dati. Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli arti 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell’ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, Nobis richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Nobis potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto il veicolo non è assicurabile. Relativamente ai due commi precedenti, Nobis verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà recedere dal contratto. L’assicurazione è operante per tutti i veicoli inizialmente descritti in polizza e per quelli successivamente inseriti in garanzia mediante appendice di inclusione, a condizione che non siano stati oggetto di esclusione tramite appendice di variazione. Per i veicoli inclusi in garanzia successivamente all’emissione della polizza originaria, la garanzia opera a partire dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato. In caso di “esclusione” dei veicoli registrata tramite apposita appendice, il contraente è obbligato alla restituzione dei certificati e Carte Verdi (se rilasciate) relativi. L’assicurazione è operante esclusivamente per un solo veicolo circolante per volta. Articolo 17 - Uso del veicolo La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni e le documentazioni fornite dal Contraente, il veicolo assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico: - venga utilizzato per il tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili. - non venga utilizzato per “uso professionale”, cioè non viene impiegato per lo svolgimento dell’attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente e/o dell’Assicurato. Non è considerato “uso professionale” l’utilizzo occasionale del veicolo descritto in polizza da parte dell’Assicurato durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l’utilizzo del veicolo da parte di meccanici 3 di 19
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