L'AGRICOLTORE SENESE ANNO26 -NUMERO19 OTTOBRE2021 - Confagricoltura Siena
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L’Agricoltore Senese 19/2021 DALL’UNIONE UFFICIO DI CHIUSI Al fine di migliorare l’assistenza e l’espletamento dei servizi, si comunica che presso la sede di Chiusi, ogni venerdì si aggiungerà la presenza del nostro Ufficio Fiscale, tel. 0577/533225. Modalità di accesso agli Uffici Si rammentano, anche alla luce del significativo incremento dei contagi, le modalità di accesso ai nostri Uffici sia centrali che periferici. Di seguito riepiloghiamo le indicazioni cui è necessario far espresso riferimento, onde salvaguardare reciprocamente la salute, ed ottemperare alle vigenti norme prescrittive e sanzionatorie. Ovviamente sono assolutamente da preferire altre modalità di consultazione e/o consegna documenti: la presenza in Ufficio, dovrà considerarsi come extrema ratio. Confidiamo nell’attenta e rispettosa collaborazione comunque sempre presente e ben manifestata. La nostra forza sta proprio in questo “contatto” e “vicinanza” che ora più che mai viene riconosciuta e riconsiderata, espresso sinonimo di associazione e comuni intenti. Nel merito: 1. L’accesso agli Uffici potrà avvenire solo ed esclusivamente su appuntamento. L’ufficio interessato (tecnico, fiscale, legale, paghe, ecc) definirà giorno ed orario; 2. Prima dell’ingresso, il Socio dovrà indossare i dispositivi di protezione e procedere alla sanificazione delle mani o in alternativa uso dei guanti; 3. Si accomoderà nell’Ufficio interessato e dovrà: mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro); compilare il previsto modulo di autocertificazione; 4. Esaurita la consulenza dovrà celermente lasciare gli Uffici; 5. Da preferire la presenza negli Uffici zona affinché si possa ridurre la presenza e affollamento nella Sede centrale. 6. Inoltre verrà richiesto il green pass (in base al D.L. 127/2001) ai componenti della Giunta e del Consiglio, ai fornitori (anche per attività straordinarie), ai consulenti, collaboratori, nonché prestatori e frequentatori di corsi di formazione, corrieri che recapitano posta. Sondaggio smaltimento rifiuti Abbiamo già chiesto la vostra collaborazione incontrando molto interesse nella compilazione di un questionario utile a valutare quanti e quali rifiuti vi è la necessità di smaltire. Tuttavia, per la realizzazione del progetto abbiamo dovuto aggiungere una domanda inerente al comune di appartenenza. Per questo chiediamo nuovamente la vostra disponibilità nel compilare il questionari o che troverete sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4561/ Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento rivolgersi ai colleghi: • Fabiola Materozzi: materozzi@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533202 • Paolo Bittarelli: bittarelli@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533219 • Alberto Cesaroni: cesaroni@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533203 2
L’Agricoltore Senese 19/2021 FACCIA A FACCIA CON… Emilia Nardi, Presidente di Confagricoltura Donna Toscana ACQUISIRE UNA MENTALITA’ PROFESSIONALE PER ABBATTERE LE DIFFERENZE DI GENENERE In occasione della Giornata Mondiale delle Donne Rurali, UPA Siena intervista Emilia Nardi, Presidente di Confagricoltura Donna Toscana. Le donne sono protagoniste attive dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dell’intero pianeta. Nei paesi in via di sviluppo, le donne rurali rappresentano circa il 43% della forza lavoro e producono la maggior parte del cibo disponibile, ricoprendo così un ruolo primario per la sicurezza alimentare. Celebrare la Giornata del 15 ottobre si presenta, dunque, come un’occasione unica per prestare attenzione alla voce delle donne rurali di tutto il mondo. Agire in promozione della loro emancipazione è un obiettivo fondamentale non solo per l’esistenza di ognuna di loro, bensì per il progresso dell’intera umanità. Per l’occasione ci siamo rivolti alla Presidente di Confagricoltura donna Toscana, Emilia Nardi, per la quale la prima cosa da imparare nel mondo del lavoro è “acquisire una mentalità professionale pur nel rispetto del proprio genere” bisogna quindi favorire una certa educazione. In cosa consiste Confagricoltura donna e perché ne è fondamentale l’esistenza? Ne è fondamentale l’esistenza perché ci sono differenze di genere da superare per quanto riguarda i diritti e i doveri di tutti i cittadini. È anche vero che la differenza di genere porta a delle differenze relative alla parte fisica, e non mentale. La differenza fisica è da intendere nei differenti compiti da dover assolvere nella vita, come la maternità, e la minor forza fisica e minor adattabilità rispetto a certi valori. Confagricoltura Donna è necessaria per mettere l’accento su quelli che sono i propri diritti che per la donna a volte vengono meno per via della sua fisicità. È chiaro che se una donna è in maternità intraprendere una carriera di successo può essere un impedimento. Dunque l’obiettivo è quello di preservare i diritti in una differenza di genere. Nonostante gli sforzi comuni e i risultati fin qui raggiunti, la strada per la piena tutela delle donne rurali è ancora lunga. Ma quali sono, secondo lei, i prossimi obiettivi da raggiungere? Confagricoltura Donna si impegna per ottenere un maggior accesso dell’imprenditoria femminile agli aiuti comunitari. Anche altre associazioni agricole hanno fatto presente che c’è effettivamente questa necessità. Si potrebbe fare di più? Sì, ma non dobbiamo scadere nel contrario: ovvero che gli uomini vengono meno delle donne. Noi puntiamo ad una parità di considerazione nella diversità di genere. Potrebbe essere utile formulare politiche in grado di eliminare le discriminazioni e valorizzare la figura delle donne rurali come motore di ricchezza? La debolezza delle donne sta nella maternità. Oppure nelle donne che devono provvedere dentro e fuori casa. Un grande ostacolo che non so quanto la legge potrà essere virtuosa e trovare una soluzione. È importante dare le medesime opportunità alle donne di poter fare imprenditoria agricola. In quest’ultimo anno si è visto un aumento o una diminuzione delle donne a capo di imprese agricole? Sicuramente c’è stato un incremento delle donne impegnate in agricoltura. Molte giovani studiano e si interessano di agraria, anche se nel comparto di enologia, bisogna dire che invece assistiamo a un po’ di difficoltà nel farle trovare lavoro. 3
L’Agricoltore Senese 19/2021 FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori Attività formativa Orario Data Addetti alla conduzione 13 ore 2 e 3 Novembre di trattori a ruote e cingoli Corso HACCP lezioni on-line 9,00/13,00 addetti 9, 11 e 16 Novembre Utilizzatori 9,00/13,00 dal 16 Novembre dei prodotti fitosanitari Corso aggiornamento lezioni on-line 9,00/13,00 trattoristi 18 Novembre Sicurezza sui luoghi di lavoro lezioni on-line 14,00/18,00 per lavoratori (Art. 37 Dec. 81/2008) 18, 23 e 25 Novembre lezioni in forma mista RSPP Sicurezza datori di lavoro 9,00/13,00 (on-line e in presenza) dal 6 Dicembre Corso per addetto 9/13 – 14/18 Gennaio 2022 antincendio Scheda di pre-adesione Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo ____________________________________Comune _________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________________________________________ Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________ Nominativo ___________________________________________________________________ Data ______________ Firma______________________ Si precisa che a seguito delle disposizioni anti Covid la formazione professionale si può svolgere ON-LINE E NON IN PRESENZA. Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 - fax 0577/533050 4
L’Agricoltore Senese 19/2021 DA CONFAGRICOLTURA Green pass: occorrono soluzioni pratiche Aziende agricole in slalom tra sicurezza e proseguimento attività Occorre risolvere velocemente i problemi pratici per evitare che le misure per arginare il Covid impattino con la mancanza di manodopera nelle campagne e con diverse operazioni come, ad esempio, il carico e scarico delle merci. Confagricoltura sottolinea che è iniziata la stagione di raccolta della frutta, degli ortaggi autunnali e delle olive, e si sta ultimando la vendemmia, mentre fra pochi giorni partirà anche la campagna agrumicola e anche le normali attività aziendali rischiano di essere rallentate. Manca ancora l’emanazione del D.P.C.M. per la determinazione delle quote annuali di cittadini stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro nel 2021, né sono stati ulteriormente prorogati per legge (come invece avvenuto con la normativa emergenziale fino allo scorso 31 luglio) i nulla osta al lavoro stagionale e i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri già presenti in Italia. Si sta aggravando ulteriormente l’endemica situazione di carenza di manodopera. Circa un terzo dei lavoratori in agricoltura (390.000 secondo INPS) sono stranieri, il 60% dei quali di provenienza extracomunitaria. Molti non sono vaccinati o hanno ricevuto vaccini ancora non riconosciuti dalle autorità sanitarie europee (sputnik, sinovac, etc.). Un numero consistente è ancora in fase di regolarizzazione (ai sensi del D.L. 34/2020) e per ragioni legate all’incertezza del loro status sono restii ad effettuare la vaccinazione o hanno difficoltà, qualora vaccinati, a reperire la certificazione verde per ragioni di carattere burocratico. Confagricoltura da sempre sostiene l’obbligo di certificazione verde per prevenire la diffusione del virus tra i lavoratori e la necessità di incentivare la vaccinazione della popolazione, ma alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo, crescono le preoccupazioni per le ricadute organizzative del provvedimento nelle campagne. L’Organizzazione degli imprenditori agricoli chiede un’accelerazione delle procedure europee per il riconoscimento degli altri vaccini. L’ingresso sui campi, soprattutto nelle grandi aziende con un elevato numero di lavoratori, non avviene attraverso un’unica via di accesso organizzata con tornelli. Le operazioni di raccolta si svolgono all’aperto e, perfino nel pieno della pandemia, dai dati diffusi dall’INAIL risulta un numero di contagi molto contenuto. Servono – conclude Confagricoltura – specifiche misure pratiche e urgenti quantomeno per gli operai agricoli impiegati in lavorazioni all’aperto. Giornata donne rurali: Oddi Baglioni “più attenzione per le imprenditrici agricole” In occasione della Giornata internazionale dedicata alle donne rurali che si celebra il 15 ottobre, l’Italia si presenta con 207mila imprenditrici agricole, pari al 31% dell’intero panorama nazionale. Dati incoraggianti - sottolinea l’Associazione che riunisce le agricoltrici di Confagricoltura - che fanno comprendere l’ampiezza del potenziale ancora inespresso del mondo imprenditoriale femminile nel settore primario. “In agricoltura lo spazio per nuove imprese femminili c’è, ma restano da sciogliere i dubbi sull’ambito di applicazione dei sostegni economici previsti dal Fondo Impresa Donna. Seguiremo l’iter del decreto interministeriale fino alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, affinché l’applicazione comprenda anche il settore produttivo agricolo”. Lo afferma Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna, in merito all’operatività del provvedimento per l’erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e per attività di orientamento imprenditoriale e assistenza tecnico-manageriale. “Il mondo rurale ha vissuto importanti sviluppi nel recente periodo grazie all’accesso alle nuove tecnologie. E le imprenditrici agricole hanno mostrato, anche durante la pandemia, la loro resilienza la loro determinatezza e la loro creatività. E’ fondamentale promuovere e sostenere – ha evidenziato Oddi Baglioni - l’accesso ai nuovi strumenti digitali anche per le iniziative imprenditoriali agricole al femminile operanti nel settore primario”. 5
L’Agricoltore Senese 19/2021 AGRITURIST Agriturismo: nuovo testo coordinato del regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 Sono entrate in vigore il 30 settembre 2021 le modifiche al regolamento agrituristico RT. Le modifiche in estrema sintesi sono queste: le attività riferite al mondo rurale si potranno realizzare su tutto il territorio regionale e non solo nel comune di riferimento dell’agriturismo o nei comuni limitrofi. Per esempio le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso e culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo; si semplifica la realizzazione dei servizi igienici e degli impianti sportivi ex novo rinviando solo alle regole urbanistiche del comune di riferimento; viene precisato che l’attività di somministrazione pasti, degustazione e assaggi ed eventi promozionali si potrà svolgere anche in spazi aperti, oppure con asporto e consegna a domicilio; viene precisato che potranno essere utilizzati i monolocali negli immobili esistenti che non necessitano di ristrutturazioni; nelle camere potranno essere allestite cucine monoblocco senza fiamma libera. A seguito delle sentenze avverse del Tar e del Consiglio di Stato, viene ridisclipinata l’agrisosta camper gratuita per 24 ore, che consente alle aziende di inserirsi nei circuiti amatoriali di ospitalità dei camperisti. Il testo coordinato del regolamento modificato è reperibile al seguente link https://blog-agricoltura.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/-/agriturismo-avviato-l-iter-per-la- modifica-del-regolamento-di-attuazione TECNICO ECONOMICO Decreto n. 464553 del 23/09/2021 - Contratti di filiera e di distretto Fondo complementare PNRR I contratti di filiera e di distretto per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per la crescita delle aziende Il nuovo bando dei contratti di filiera e di distretto La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in sinergia con l’iniziativa “Legiferare meglio” della Commissione europea, sta lavorando alla costruzione del nuovo bando per i contratti di filiera e di distretto. I contratti di filiera nel Piano complementare al PNRR Il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua 6 Missioni, ovvero sei ambiti di intervento tematici, nelle quali sono suddivisi gli investimenti e le riforme proposti dall’Italia. Tra queste, la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” include la componente 2.1 “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” nell’ambito della quale sono inseriti i contratti di filiera. Inoltre, con il D.L. 59/2021 è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, strumento finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 6
L’Agricoltore Senese 19/2021 Nell’ambito delle misure incluse nel Piano nazionale sono stati inclusi i “contratti di filiera e di distretto” come misure complementari alla citata Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” include la componente 2.1 “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR. L’obiettivo che l’Italia e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si pone con i nuovi interventi che verranno finanziati con il Fondo complementare al PNRR, è quello di preservare e, dare un ulteriore impulso alla competitività sostenibile delle filiere agroalimentari, della pesca, forestali e florovivaistiche, indirizzando e favorendo una crescita economica che preservi e migliori le condizioni dello stato dell’ambiente. La sfida che il Ministero e il settore sono chiamati ad affrontare è, pertanto, quella dello sviluppo sostenibile, ovvero la necessità di coniugare il rilancio economico con la tutela delle risorse ambientali. Lo sviluppo sostenibile delle filiere agroalimentari dovrà, quindi, essere declinato in progetti che garantiscano il buono stato dell’ambiente e perseguano gli obiettivi ambientali dettati dall’agenzia europea e in particolare dalla Politica Agricola Comune (PAC), dal Green Deal europeo e dalla strategia “ Dal produttore al consumatore: • combattere i cambiamenti climatici; • proteggere le risorse naturali; • migliorare la biodiversità. Il Regime di aiuti dei contratti di filiera La proposta dell’Italia per l’implementazione dei contratti di filiera nello schema del PNRR si basa sul Regime di Aiuti già approvato dalla Commissione europea con la Decisione C(2015) 9742 final del 6.1.2016 “Aiuto di Stato– Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto” così come modificato dalla Decisione C(2020) 5920 final 07.09.2020 “Aiuti di Stato SA.57975 (2020/N) -Italia Contratti di filiera e di distretto”. Pertanto, i vincoli e le modalità di finanziamento che verranno utilizzati sono i medesimi previsti per il IV Bando contratti di filiera e di distretto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, di seguito si riportano gli elementi fondamentali del regime di aiuti, rimandando alla documentazione ufficiale disponibile sul sito del Mipaaf per ulteriori approfondimenti: Beneficiari finali: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (agroalimentari, ittici, forestali e florovivaistici) e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione. Per beneficiare dell’agevolazione le imprese devono aver sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale. Contratto di filiera: contratto sottoscritto tra il Ministero e i soggetti beneficiari per la realizzazione del programma di investimenti, ovvero un insieme di progettualità, coerente con l’attività svolta dai soggetti beneficiari, che copra l'intera filiera e dimostri l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale, in termini di distribuzione del reddito e nel miglioramento complessivo delle prestazioni ambientali della filiera. Il finanziamento: agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Per usufruire del finanziamento agevolato, i beneficiari dovranno ottenere anche un finanziamento bancario ordinario di pari importo (cofinanziamento privato). Il finanziamento agevolato è concesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese"(FRI) istituito con legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361 e finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. L'importo dell'aiuto concesso come finanziamento agevolato (espresso in equivalente sovvenzione lordo, ESL) corrisponderà al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. I programmi: possono essere ammessi alle agevolazioni i programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 e 50 milioni di euro per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi ammissibili: a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; 7
L’Agricoltore Senese 19/2021 b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli; c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; d) partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità; e) misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; f) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. Unitamente ai contrati di filiera potranno essere attivati anche: I distretti del cibo, che individuano sistemi produttivi locali, che si caratterizzano per una loro identità storica e territoriale omogenea; I distretti rurali, sistemi produttivi caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea con particolare integrazione tra le attività agricole ed altre attività locali. Le aggregazioni tra imprenditori, nell’attuale comparto economico agricolo, rappresentano il volano per la crescita del territorio e delle comunità rurali. Consapevoli che questi strumenti potranno rappresentare una svolta per il settore agroalimentare è nostra intenzione supportare, per quanto possibile, l’iniziativa e le aziende che potranno aderire ai contrati di filiera con specifiche progettualità che prevedano investimenti nelle filiere oggetto di intervento. Per informazioni vi invitiamo a contattare: Fabiola Materozzi: tel. 0577/533202 materozzi@confagricolturasiena.it Paolo Bittarelli: tel. 0577/533219 bittarelli@confagricolturasiena.it Samuele Mariotti: tel. 0577/533214 mariotti@confagricolturasiena.it Bando settore floricolo della Toscana - Piante ornamentali da fiore in vaso Emergenza Covid-19 Comunichiamo agli interessati che è stato pubblicato il decreto dirigenziale R.T. n. 1792 dl 14/10/2021 che approva il bando “Legge regionale 5 maggio 2020 n. 28 - articolo 9 - interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo. Disposizione per la concessione di una sovvenzione diretta alle imprese floricole - produzione piante ornamentali da fiore in vaso.” Il bando ha la finalità di offrire un sostegno al settore floricolo regionale per i gravi danni economici in conseguenza dell’epidemia COVID- 19 ed è attivato nell’ambito del “Quadro Temporaneo” per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Il presente bando fa seguito al precedente bando rivolto alle aziende del settore floricolo per la vendita di (decreto dirigenziale n. 11774 del 23/7/2020) dal quale erano state escluse tutte le aziende del se ttore floricolo la cui produzione è orientata anche alle piante ornamentali da fiore in vaso. Le norme circa il “Quadro temporaneo” sopra richiamate prevedono che la concessione della sovvenzione prevista dal bando in oggetto è condizionata dalla possibilità di espletare tutte le procedure necessarie entro il 31 dicembre 2021. Le relative domande possono essere presentate dal 21 ottobre 2021 fino alle ore 13:00 del 19 novembre 2021, utilizzando il modulo domanda presente nel Sistema Informativo di ARTEA all'interno delle “Istanze” con ID 351 La dotazione finanziaria complessiva messa a bando è pari a € 350.000. Rimandando alla lettura completa del bando in allegato, se ne evidenziano di seguito alcuni degli elementi principali. Possono beneficiare della sovvenzione diretta: i soggetti IAP e Coltivatori Diretti iscritti all’INPS; che coltivano sul territorio regionale, in serra o pieno campo per la produzione floricola con i codici ATECO n. 01.19.10 – 01.19.20 – 01.30.00; che non hanno beneficiato della sovvenzione diretta a valere sul precedente bando di cui al decreto dirigenziale R.T. n. 11774 del 23/7/2020; 8
L’Agricoltore Senese 19/2021 che rientrano nella definizione di micro, piccole o medie imprese; aver avuto nel 2019 un fatturato per la vendita di piante ornamentali da fiore in vaso di almeno 10.000 €; avere presentato un Piano colturale (PCG) nell’annualità 2019 e/o 2020; aver avuto, nel periodo marzo/aprile 2020, una riduzione di fatturato, riferito alla sola vendita di piante da fiore in vaso, pari almeno al 30% rispetto a quello del periodo marzo/aprile 2019; essere in regola con le disposizioni in materia di cumulo di aiuto e rispetto soglie massime di aiuti previste dal punto 3.1 della Comunicazione Commissione Europea 19/3/2020 C (2020) 1863 e s.m.i. Per eventuali approfondimenti in merito rimandiamo alla lettura del bando reperibile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4575/ Danni da piccioni e tortore Al fine di attivare la procedura di caccia in deroga alle specie Piccione (Columba livia forma domestica) e Tortora dal Collare (Streptopelia decaocto), per l’anno 2022, la Regione Toscana chiede agli ATC i dati relativi ai danni subiti alle semine 2021 derivanti da perizie svolte (o che si svolgeranno nei periodi di semina o emergenza dei cerali autunno-vernini). Pertanto, è importante che gli Agricoltori denuncino alle ATC competenti, i danni subiti da queste specie con lo scopo di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo comune con il riconoscimento della caccia in deroga alle specie Piccione e Tortora. Tale attività di prelievo in deroga, come per lo storno, non sostituisce l’importante contributo apportato dai Piani di controllo autorizzati ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/94, ma deve essere intesa come implementazione della stessa per ottenere un risultato positivo e duraturo. Misura 11 e Misura 13 ammissione a finanziamento annualità 2021 Con i decreti dirigenziali ARTEA: - n. 116 del 30/09/2021 (allegato 1) - n. 117 del 30/09/2021 (allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4) sono stati approvati gli elenchi delle Aziende ammissibili e finanziabili, rispettivamente, per le Misure 11 e 13. Le domande non ammissibili con l’indicazione del motivo di esclusione sono consultabili nella posizione anagrafica dell’azienda interessata. Ricordiamo che, a seguito della recente integrazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei bandi anno 2021 delle misure 11 e 13, tutte le domande ammissibili sono state finanziate. REGISTRI DI CAMPAGNA – ASSISTENZA AZIENDALE Come conosciuto, ricordiamo che i nostri Uffici sono a disposizione sia per fornire il servizio di assistenza tecnica in azienda che per la tenuta dei c.d. “registri di campagna” anche in formato digitale. Per economia di lavoro rammentiamo, in via descrittiva ma non esaustiva, le altre pratiche oggetto di redazione: Piani di miglioramento, HACCP, adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro (Dvr), OCM Vino ristrutturazione, Pua, ecc. Per informazioni ed approfondimenti pregasi contattare: - 0577/533235 – assistenzatecnica@confagricolturasiena.it - 0577/533206 – capitani@confagricolturasiena.it 9
L’Agricoltore Senese 19/2021 Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021/2022 Informiamo i Soci che in base al DM n. 5811 del 26 ottobre 2015 inerente le disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i termini di presentazione delle dichiarazioni sono rimasti i medesimi degli anno scorso. Pertanto per la campagna 2021/2022, sono previsti due specifici adempimenti: uno riferito alla dichiarazione della raccolta delle uve entro il 15 novembre, ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alla produzione di vini e mosti, ma solo per aziende che acquistano uve, da presentarsi entro il 15 dicembre. Inoltre si evidenzia che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata pari a zero, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto all’articolo 3 del DM sopra citato. Per quanto concerne la definizione dei termini di presentazione da parte del Mipaf, si evidenzia fin da ora come, nonostante l’impegno di Confagricoltura, il quadro complessivo porta a ritenere improbabile ottenere anche per quest’anno la proroga dei termini di presentazione della dichiarazione di vendemmia prevista per il 15 novembre. La dichiarazione di vendemmia è già presentabile tramite apposita istanza sul sito internet di ARTEA. Invitiamo i Soci a prendere appuntamento con il nostro Ufficio Tecnico per ottemperare a tale adempimento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. GRADUATORIA AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2021 Informiamo che in riferimento alla Circolare AGEA. 0009066 del 10 febbraio 2021 “Vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n.1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio”, la Regione Toscana ha emesso la graduatoria attraverso il Decreto del Dirigente n. 17012 del 27 settembre 2021 relativa alle concessioni delle autorizzazioni ai nuovi impianti 2021. Sul sito internet della Confagricoltura di Siena è reperibile l’atto ed il relativo allegato A. Proroga scadenza termini presentazione domanda di accertamento saldo domande iniziali OCM vigneti 2018-19 Si comunica che a seguito dell’emanazione del Decreto MIPAAF n. 249006 del 28/05/2021, della Circolare AGEA n. 38017 del 24/05/2021 e della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 14/06/2021, con il decreto ARTEA n. 93 del 01/07/2021 è stata prorogata dal 15/10/2021 al 15/10/2022 la scadenza per la presentazione della richiesta di ‘Accertamento saldo e svincolo garanzia’ per le domande iniziali della campagna 2018-19. Si ricorda che, come previsto dalle procedure, per le sole richieste presentate entro il 15 ottobre 2021, il contributo a saldo spettante sarà liquidato nella campagna finanziaria 2021-2022. Il Decreto Artea n. 93 del 01/07/2021 è reperibile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4536/ 10
L’Agricoltore Senese 19/2021 E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina Segreteria Ufficio E.P.S Regionale Si ricorda che, al fine di ottimizzare l’attività di assistenza e consulenza, potremmo essere contattati il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,00 al numero telefonico 0577.533239 e-mail epsregionale@libero.it FISCALE Ministero del Turismo: contributi a fondo perduto per le imprese turistico-ricettive L’art. 6 del decreto del Ministero del Turismo del 24 agosto 2021, ha destinato a favore delle imprese turistico ricettive risorse pari a euro 200.000.000,00. I soggetti beneficiari sono le imprese turistico- ricettive, esercenti attività di impresa prevalente, che hanno dichiarato all’anagrafe tributaria i seguenti codici Ateco: 55.10.00 (alberghi), 55.20.10 (villaggi turistici), 55.20.20 ostelli della gioventù), 55.20.30 (rifugi di montagna), 55.20.40 (colonie marine e montane), 55.20.51 (affittacamere, B&B, residence), 55.20.52 (agriturismi), 55.30.00, (campeggi) 55.90.20 (alloggi per studenti e lavoratori) e 96.04.20 (stabilimenti termali). Le risorse sono così ripartite: - 150.000.000 di euro sono attribuiti in via automatica a contributo a p u p v D 41/2021 . . “ ” m u : euro 1.000 per i soggetti con ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto non superiori a centomila euro; b) euro 4.000 per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) euro 5.000 per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) euro 10.000 per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) euro 100.000 per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il procedimento di gestione delle attività di erogazione dei contributi è gestito dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del Turismo, - 50.000.000 di euro ripartiti in maniera forfettaria tra i soggetti con ricavi o compensi riferiti al p mp ’ rata in vigore del decreto in commento, superiori a 10.000.000 il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno 30% p ’ mm m m u p v 2019. L’erogazione è concessa previa istanza da presentare con le modalità stabilite con Avviso del Ministero del Turismo dell’8 ottobre u.s. Le stanze potranno essere compilate e trasmesse on-line a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 29 ottobre 2021. Lo sportello telematico sarà disponibile all’indirizzo: https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it Per ulteriori chiarimenti consultare il sito del Ministero all’indirizzo: www. https://www.ministeroturismo.gov.it 11
L’Agricoltore Senese 19/2021 Credito d’imposta per la sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 191910 /2021 Si comunica che con il provvedimento in oggetto, è stata stabilito il termine entro il quale, dal 4 ottobre al 4 novembre, è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa all’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all’omonimo credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis). Si ricorda che la comunicazione, le cui modalità e termini di invio sono stati definiti con il provvedimento in esame, è l’adempimento a cui è subordinata la fruizione del credito d’imposta, che sarà riconosciuto nel rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro. Il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel limite di euro 60.000 per beneficiario e comunque nel limite di spesa complessiva di 200 mila euro per l’anno 2021. Ciò equivale a dire che se le richieste superano il plafond disponibile (200 mln di euro), l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, che provvederà a comunicare con apposito provvedimento entro il entro il 12.11.2021. Il credito spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale “munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest’ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis. Si evidenzia che tra i costi ammissibili ci sono le spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari. Rientrano, inoltre, tra le spese ammissibili: - le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - le spese di somministrazione di tamponi suddette; - le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione; - le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione Si evidenzia, che in base all’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021, il credito in esame può essere utilizzato esclusivamente con due modalità di utilizzo diretto: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021); - in compensazione nel modello F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito. Il credito d’imposta sanificazione 2021, per espressa previsione normativa dell’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021, è fiscalmente irrilevante e la compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000. Si ricorda, infine, che la comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario utilizzando sia il servizio web presente nell’area riservata del sito delle entrate, sia i tradizionali canali telematici dell’agenzia. Entro 5 giorni l’amministrazione rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto della stessa con l’indicazione delle relative motivazioni. 12
L’Agricoltore Senese 19/2021 Presentazione delle istanze per il riconoscimento del Fondo perduto, di cui al decreto Sostegni Bis, per i soggetti con ricavi o compensi tra i 10 e 15 milioni di euro Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 268440/202 Si comunica che con il provvedimento n. 268440/2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state stabilite le modalità e i termini per inviare le istanze per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto a favore dei titolari di reddito d’impresa, professionisti e titolari di reddito agrario, danneggiati dall’epidemia Covid-19, che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi fra i 10 e i 15 milioni di euro. Le istanze potranno essere inviate dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre, utilizzando il modello approvato con il provvedimento in oggetto. In particolare si potrà alternativamente procedere in una delle seguenti modalità: - richiedere (compilando solo la prima sezione dei requisiti contenuti nell’istanza) esclusivamente il contributo del primo decreto Sostegni (Dl 41/2021) se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, nel qual caso l’importo del contributo spettante viene determinato calcolando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 . Si evidenzia che in tal caso, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dalla norma, spetta anche il «contributo a fondo perduto automatico, disciplinato dal Sostegni-bis (articolo 1, commi da 1 a 3, Dl 73/2021), per un importo pari al contributo “Sostegni”; - richiedere (compilando unicamente la seconda sezione dei requisiti contenuta nell’istanza) solo il contributo del «Sostegni-bis alternativo» (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl 73/2021), in tal caso l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’analogo dato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; - richiedere, requisiti permettendo, entrambi i contributi (Sostegni e Sostegni bis alternativo), compilando entrambe le sezioni; in questo caso, per il contributo «Sostegni», l’importo viene determinato come sopra indicato, ma il contributo «Sostegni-bis automatico» non spetta. Il contributo «Sostegni-bis alternativo» viene invece ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Si evidenzia che l’importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può superare i 150 mila euro. Nel provvedimento viene, inoltre, stabilito che si potrà scegliere, irrevocabilmente, di ricevere il contributo mediante accredito diretto sull’Iban del contribuente o per il tramite di utilizzo di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24. Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole Comunicazione ai soci che, in data 14/10/2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che attiva, presso il Ministero della Sviluppo Economico, il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con una dotazione di 5 milioni di euro. Il Fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli che effettuano investimenti per innovare i sistemi produttivi. Le agevolazioni saranno concesse, nell’ambito delle spese ammissibili, nella forma di contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’istallazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale. Le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento ministeriale. 13
L’Agricoltore Senese 19/2021 Imposte e tasse – Stralcio dei debiti iscritti a ruolo inferiori a 5.000 euro Art. 4 D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) – Circolare AdE n. 11 del 22/09/2021 Come noto, con l’art. 4, commi 4-9, del D.L. “Sostegni” (D. L. n. 41/2021 conv. in L. n. 69/2021) è stato disposto lo “stralcio” dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione prevedendo l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo non superiore, alla data del 23 marzo 2021, a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Con la circolare dell’AdE in commento sono forniti chiarimenti in ordine ai soggetti interessati e ai debiti oggetto della definizione, alla relativa procedura di riconoscimento e ai termini e alle modalità di annullamento automatico. Soggetti interessati e debiti oggetto di stralcio Lo “stralcio” riguarda i soggetti (persone fisiche e non) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve trattarsi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in modo da ricomprendere anche i soggetti con l’esercizio “a cavallo d’anno”. Sono oggetto dello “stralcio” l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, ai sensi del comma 9 del citato art. del D.L. n. 41/2021: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. A), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014; e) l’IVA riscossa all’importazione. E’ chiarito che nel caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, ciascuno non superiore ai 5.000 euro, si possa beneficiare per tutti dell’annullamento. Così pure, è possibile che all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello “stralcio”, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perch d’importo residuo superiore a tale soglia. Riguardo al riferimento “all’importo residuo alla data del 23 marzo 2021” sono ammessi allo “stralcio” anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data, risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. Tuttavia, le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso. Inoltre, possono formare oggetto della definizione (annullamento) anche i debiti rientranti nelle procedure di “rottamazione” dei ruoli (c.d. Rottamazione Ter e “Saldo e stralcio”). Procedura di riconoscimento e annullamento dei debiti oggetto di “stralcio” Previo invio all’AdE da parte dell’agente della riscossione dell’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, oggetto dello “stralcio”, la stessa AdE restituisce a quest’ultimo il predetto elenco dei codici fiscali, segnalando, quelli relativi ai soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti normativamente previsti, per i quali, pertanto, non si può procedere all’annullamento dei debiti. L’annullamento dei debiti ammessi alla definizione è effettuato alla data del 31 ottobre 2021 autonomamente da parte dell’agente della riscossione, senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento attraverso la consultazione della propria situazione debitoria, che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dallo stesso agente della riscossione. Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è comunque possibile, attraverso un apposito servizio, verificare se i debiti possono essere potenzialmente oggetto di “stralcio”. 14
L’Agricoltore Senese 19/2021 CREDITIZIO “ISMEA INVESTE” Interventi a condizioni di mercato - non solo sovvenzioni E' stato pubblicato il bando "Ismea Investe", strumento dedicato alle società di capitali attive nel settore agroalimentare. Ismea Investe prevede interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi di importo compreso tra 2 e 20 milioni di euro per sostenere progetti di sviluppo nei settori della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari, distribuzione e logistica. Lo sportello telematico per la presentazione delle domande resterà aperto dalle ore 9.00 del 15 novembre 2021 sino alle ore 12.00 del 14 gennaio 2022. Carta d'identità del servizio 1. A cosa serve: sostenere finanziariamente i progetti di sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare. 2. A chi si rivolge: società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane: che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A. Cosa finanzia: progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica, con un ammontare di investimenti materiali e/o immateriali non inferiori a 4 milioni di euro. Caratteristiche dell'intervento a condizioni di mercato 1. L'intervento ISMEA a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza. I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati. Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell’ISMEA. 2. ISMEA opera come socio di minoranza di società di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo, sulla base dell'intervento proposto e della forma giuridica della società target, aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti finanziari partecipativi. Durata dell’intervento La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (way out). 15
L’Agricoltore Senese 19/2021 Altre info Sarà un terzo soggetto ad effettuare una valutazione di rischio dell’investimento proposto, e su tale valutazione verranno definite le condizioni contrattuali. Sono due, tuttavia, i vantaggi per gli imprenditori che scelgono “ISMEA Investe”: 1. In ipotesi di insolvenza non si viene inseriti nella Centrale dei rischi della Banca di Italia, il “libro nero” che riporta le informazioni sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito; 2. una parte del credito può divenire equity, ossia ISMEA può acquistare azioni della società e divenire un socio di minoranza pubblico. Questo socio, quindi, non persegue gli stessi obiettivi di profitto dei fondi di investimento privati lasciando quindi un più ampio margine all’impresa interessata. Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: creditizio@confagricolturasiena.it oppure telefonare allo 0577/533212. PREVIDENZIALE Esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 (legge di bilancio 2021) Istruzioni INPS Con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 l’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, riconosciuto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 10-15, legge n. 178/2021), per le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani con meno di 36 anni di età, effettuate negli anni 2021 e 2022. Lo scorso 16 settembre, infatti, la misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione europea, anche se solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del cd. Quadro temporaneo degli aiuti COVID, nel quale la misura rientra). Pertanto, il messaggio INPS in commento riguarda soltanto i rapporti di lavoro instaurati nel periodo 1° gennaio–31 dicembre 2021, mentre per le nuove assunzioni effettuate nel 2022 occorrerà attendere una nuova autorizzazione UE e, conseguentemente, un nuovo messaggio INPS. Si riassumono qui di seguito le questioni di maggior rilievo ivi affrontate. L’agevolazione – che tecnicamente richiama, modificandola, una preesistente misura agevolativa (art. 1, c. 100-105 e 107, della legge n. 205/2017) – spetta per 36 mesi (48 mesi nelle regioni svantaggiate del Sud) nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’esonero spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. L'agevolazione contributiva spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato - imprenditori e non imprenditori - compresi dunque i datori di lavoro agricolo. L’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle zone svantaggiate, in forza della espressa previsione normativa secondo cui l’esonero non è cumulabile con “ i o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione ” (circolare INPS n. 56/2021, paragrafo 8). L’esonero è inoltre incumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, c. 8-11, della legge n. 92/2012, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’art. 1, c.16-19, della legge n. 178/2020 (peraltro ancora in attesa di autorizzazione da parte della UE), né con la c.d. “Decontribuzione sud”, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, c. 161-168, della legge di bilancio per 2021 (messaggio INPS n. 3389/2021). Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs n. 150/2015 (DURC; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 16
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