L'AGRICOLTORE SENESE - Confagricoltura Siena
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 26° - NUMERO 18 OTTOBRE 2021 Vino, la Filiera incontra il Ministro: insieme per difendere il settore dai tentativi di attacco Un intervento forte del Governo italiano a difesa del settore vitivinicolo: è quanto ha chiesto la Filiera Vino al ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, che per la prima volta ha incontrato ufficialmente, insieme al Sottosegretario Gian Marco Centinaio, i presidenti di Alleanza delle Cooperative, Assoenologi, Cia, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini e Unione Italiana Vini, che avevano sollecitato un vertice urgente per discutere delle questioni più impellenti riguardanti il comparto. Innanzitutto il piano di lotta contro il cancro sviluppato in sede europea e il rapporto di implementazione della strategia alcol dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che con-tengono proposte in grado di arrecare seri pregiudizi al vino italiano. Nel documento presentato, la Commissione indica alcune azioni che intende mettere in campo per raggiungere l’obiettivo di riduzione del consumo dannoso di alcol. Il piano è anche supportato da un progetto di relazione parlamentare che inasprisce ulteriormente le indicazioni della Commissione e che rischia di dare legittimità politica alle stesse. L’OMS, inoltre, nel piano di azione dedicato, intende ridurre del 20% il consumo di alcol (e non il consumo ‘dannoso’ di alcol) entro il 2030. “Entrambi i documenti – ha spiegato la Filiera - sono in una fase piuttosto avanzata della discussione: è fondamentale che l’Italia porti avanti con atti ufficiali, in tutte le sedi opportune, istanze di equilibrio, buon senso e ragionevolezza, elementi che da sempre contraddistinguono la posizione italiana, evitando raccomandazioni fiscali e normative di tipo proibizionistico che, lungi dal colpire l’abuso, hanno il potenziale di infliggere un danno ingiustificato a un settore fiore all’occhiello dell’agroalimentare del nostro Paese e che penalizzano proprio il consumo moderato di vino, uno dei componenti principali della dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità”. L’altro tema urgente è quello della promozione. In Europa è stata avviata una riforma che rischia di escludere i prodotti vitivinicoli dalla possibilità di accedere al budget dedicato alle attività promozionali in Europa e nel mondo. La Filiera ha chiesto al ministro Patuanelli grande attenzione affinché il settore non sia escluso dai progetti che hanno permesso, negli anni, di raggiungere risultati 1
L’Agricoltore Senese 18/2021 importanti in termini di valore e di export. Le stesse Organizzazioni della filiera vitivinicola hanno ribadito la necessità di essere coinvolte nella definizione del piano nazionale di comunicazione istituzionale per il settore che il MIPAAF ha deciso di adottare. Quindi la questione Prosek, sulla quale la Filiera ha apprezzato il sostegno del Governo e la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato. Ora – ha ribadito la Filiera – è necessario uniformare gli argomenti a difesa compatta del rigetto del riconoscimento della Menzione Tradizionale Croata. Sono state poi rappresentate le imminenti scadenze riguardo l’OCM vino e lo standard unico sulla sostenibilità, nonché le difficoltà rispetto ai pagamenti sullo stoccaggio, riduzione delle rese e concessione delle nuove autorizzazioni. Il ministro Patuanelli ha assicurato il massimo impegno personale e della struttura per un settore così determinante per l’economia nazionale, al fine di preservare gli operatori dalle difficoltà riportate. La Filiera ha espresso soddisfazione per l’incontro e per il fatto che il ministro abbia dato attenzione e indicato le modalità di approccio e gestione per ogni argomento trattato. DALL’UNIONE Modalità di accesso agli Uffici Si rammentano, anche alla luce del significativo incremento dei contagi, le modalità di accesso ai nostri Uffici sia centrali che periferici. Di seguito riepiloghiamo le indicazioni cui è necessario far espresso riferimento, onde salvaguardare reciprocamente la salute, ed ottemperare alle vigenti norme prescrittive e sanzionatorie. Ovviamente sono assolutamente da preferire altre modalità di consultazione e/o consegna documenti: la presenza in Ufficio, dovrà considerarsi come extrema ratio. Confidiamo nell’attenta e rispettosa collaborazione comunque sempre presente e ben manifestata. La nostra forza sta proprio in questo “contatto” e “vicinanza” che ora più che mai viene riconosciuta e riconsiderata, espresso sinonimo di associazione e comuni intenti. Nel merito: 1. L’accesso agli Uffici potrà avvenire solo ed esclusivamente su appuntamento. L’ufficio interessato (tecnico, fiscale, legale, paghe, ecc) definirà giorno ed orario; 2. Prima dell’ingresso, il Socio dovrà indossare i dispositivi di protezione e procedere alla sanificazione delle mani o in alternativa uso dei guanti; 3. Si accomoderà nell’Ufficio interessato e dovrà: mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro); compilare il previsto modulo di autocertificazione; 4. Esaurita la consulenza dovrà celermente lasciare gli Uffici; 5. Da preferire la presenza negli Uffici zona affinché si possa ridurre la presenza e affollamento nella Sede centrale. 2
L’Agricoltore Senese 18/2021 Sondaggio smaltimento rifiuti Abbiamo già chiesto la vostra collaborazione incontrando molto interesse nella compilazione di un questionario utile a valutare quanti e quali rifiuti vi è la necessità di smaltire. Tuttavia, per la realizzazione del progetto abbiamo dovuto aggiungere una domanda inerente al comune di appartenenza. Per questo chiediamo nuovamente la vostra disponibilità nel compilare il questionari o che troverete sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4561/ Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento rivolgersi ai colleghi: • Fabiola Materozzi: materozzi@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533202 • Paolo Bittarelli: bittarelli@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533219 • Alberto Cesaroni: cesaroni@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533203 FACCIA A FACCIA CON… Augusto Congionti, Presidente Nazionale di Agriturist VOGLIA DI VIVERE ALL’APERTO L’AGRITURISMO SI CONFERMA IL PROTAGONISTA DELLA STAGIONE TURISTICA Lunedì 27 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Turismo. L’unione Provinciale Agricoltori di Siena ha voluto coinvolgere il Presidente di Agriturist, Augusto Congionti, per ragionare sui risultati turistici di questa estate, che ha visto maggiori flussi turistici soprattutto negli agriturismi. Per questo motivo è necessario afferrare questa opportunità, strutturando e caratterizzando sempre di più l’offerta agrituristica, proprio per questa grande affluenza negli agriturismi, e quindi nel mondo agricolo. «Per qualcuno è una scoperta e per qualcun altro una riscoperta, ma dobbiamo cercare di mantenere negli anni questi flussi che in agriturismo vanno e vengono» ha affermato Congionti. «Questo soprattutto per le zone più marginali e più difficili da raggiungere. Ciò che abbiamo tra le mani è una grande occasione per uno sviluppo diffuso su tutto il territorio.» Come è andato il turismo estivo di questo anno? Ci sono regioni che si sono distinte in maniera particolare per il numero di visitatori raggiunto? L’andamento turistico in generale è stato buono. È partito dal mese di maggio per entrare in operatività già da fine giugno. Sicuramente ci stiamo lasciando alle spalle un’annata migliore del 2020, dove anche la presenza del turismo straniero ha ricominciato a farsi sentire. Possiamo affermare che l’agriturismo dal 2020 continua ad essere il protagonista del turismo italiano. Per quanto riguarda le regioni, la regina si è confermata la Puglia, probabilmente anche per la vicinanza al mare, in quanto l’interesse del turismo prossimo alle località marittime rimane ancora molto forte. Comunque sia c’è stata un’attenzione particolare anche in prossimità delle città d’arte. 3
L’Agricoltore Senese 18/2021 La minor presenza del visitatore straniero ha influito in qualche modo sul bilancio turistico estivo? La mancanza del turismo estero ha influito negativamente nel bilancio turistico. Nel 2020 abbiamo avuto un recupero della presenza del turismo estero, ma la media dei movimenti turistici è stata costituita da circa il 70% da turisti italiani. Soprattutto le regioni del nord Italia come il Piemonte, il Trentino Alto Adige e il Veneto, per la loro vicinanza strategica al confine, hanno visto movimenti turistici anche da parte di turisti stranieri. Gli italiani come scelta delle loro vacanze prediligono sempre di più gli agriturismi. A cosa potrebbe essere dovuta questa scelta? Sicuramente c‘è una correlazione con la problematica sanitaria dovuta alla pandemia. Ma c‘è sempre più la necessità di vivere passando sempre di più all’aria aperta. Dobbiamo pensare a questa necessità e dobbiamo ricordare che l’ambiente più esteso è l’ambiente agricolo, quindi necessariamente l’agriturismo si avvantaggia e si avvantaggerà sempre di più di questi flussi che girano per le nostre campagne e i nostri territori agricoli. Di conseguenza è fondamentale che gli operatori agrituristici rendano la propria offerta agrituristica articolata e adatta a coprire le esigenze di chi va in bici, per esempio, chi predilige il trekking o la passeggiata nei boschi. Tra tutte le attività che si svolgono all’aria aperta il ciclismo sembra essere quello sempre più praticato. Gli operatori agrituristici si attrezzeranno per poter offrire un servizio più organizzato? Il cicloturismo è un turismo in fase esplosiva, ma ad oggi mancano ancora strutture che offrano servizi più o meno specializzati a questi flussi turistici. Ricordo che un itinerario, un percorso, una ciclcovia passa quasi sempre lungo le nostre campagne. Quindi l’operatore agricolo con la valorizzazione dei prodotti, e l’operatore agrituristico per i tanti servizi agrituristici, saranno sempre più attività avvantaggiate da questi flussi che rimarranno negli anni, al di là della situazione che stiamo vivendo. Sulle ciclovie in Italia c‘è una partita infinita. Parliamo infatti di migliaia di km. Con questo fenomeno in grande crescita gli operatori agrituristici devono capire la necessità di articolare i propri servizi soprattutto per sfruttare quegli spazi che sono naturalmente nostri, degli operatori agricoli e agrituristici. E su questo si sta più o meno lavorando. Antonio Nicoletti, Responsabile Aree Protette e Biodiversità di Legambiente PIU’ COERENZA TRA GLI OBIETTIVI E LE AZIONI PER UN MONDO SENZA EMISSIONI DI CARBONIO Dal 1985 ogni primo lunedì di ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Habitat. Per l’occasione l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena ha voluto coinvolgere il Responsabile delle Aree Protette e Biodiversità di Legambiente, Antonio Nicoletti. Il tema che l’ONU ha scelto per la Giornata Mondiale dell’Habitat 2021 che si è celebrata lunedì 04 ottobre è “Accelerare l’azione urbana per un mondo senza emissione di carbonio”. La Giornata mondiale dell’Habitat evidenzia il ruolo centrale che le nostre città e comunità svolgono nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Città ben pianificate e gestite in modo intelligente possono guidarci verso una crescita inclusiva e uno sviluppo a basse emissioni. Allo stesso tempo, un’urbanizzazione rapida e non pianificata può generare o aggravare molte sfide, inclusa la crisi climatica. Le soluzioni iniziano con piccoli passi che gli individui possono fare per modificare il modo in cui funzionano le nostre città. Dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti che produciamo e, allo 4
L’Agricoltore Senese 18/2021 stesso tempo, iniziare a vederli come una risorsa preziosa che può essere riutilizzata e riciclata, anche per l’energia. Le tecnologie e i progetti non mancano, ma come sostiene Nicoletti «Vorremmo ci fosse più coerenza tra gli obiettivi e le azioni che vengono messe sul campo». Il tema che l’ONU ha scelto per quest’anno si concentra sulle città. Ha dei commenti in merito? Il tema scelto mette al centro quello che è il ruolo delle città oggi, le quali sono un’entità che consuma risorse naturali e produce emissioni. La battaglia a livello globale per un ambiente più sano è ridurre e sconfiggere le emissioni di CO2 in atmosfera. Questa è un’azione che va fatta in sinergia su tutto il territorio, perché anche le aree rurali sono coinvolte, ma bisogna partire dai luoghi dove si produce la maggior parte di CO2. Infatti, sono le città ad essere responsabili del 70% delle emissioni. La risposta dell’ambiente alla nostra quarantena sembra essere stata buona, dagli animali avvistati in diverse città al calo delle emissioni. Sono effetti temporanei o ci saranno reali benefici a lungo termine? Dipende solo da noi. Grazie alla mancanza di rumore durante le attività portuali abbiamo avvistato grandi cetacei marini, un dato positivo che ha fatto emergere una qualità della presenza faunistica straordinaria. Perciò, in futuro, non dovremmo dimenticare che un rumore su una banchina di un porto si può ridurre per evitare il disturbo dei mammiferi marini. Tuttavia, non tutto quello che è accaduto durante la quarantena è positivo. Le invasioni di fauna selvatica in habitat urbani sono legate ad una cattiva gestione venatoria. Ma anche la cattiva gestione dei rifiuti in ambienti urbani è un fattore scatenante della presenza degli ungulati. Quindi alcune cose è bene che le ricordiamo altre le dobbiamo affrontare. L’integrazione può aumentare se fatta in maniera consapevole e pianificata. Tra le arre focali che le Nazioni Unite osservano durante questa giornata qual è quella secondo lei più urgente a cui pensare nell’immediato? Tutte vanno in un'unica direzione: quella di ridurre le emissioni. Dobbiamo ridurle per arrivare entro il 2050 alla neutralità carbonica. Si deve agire su diverse leve: migliorare la raccolta differenziata, arrivare a produrre e consumare cibo in maniera sostenibile, su come l’energia viene prodotta nel mondo. Dobbiamo studiare le opportune tutele del nostro territorio sapendo che il primo fattore di perdita di biodiversità è legato all’impatto climatico. Dobbiamo smettere di rincorrere falsi miti, parlare in maniera concreta e trovare soluzioni tecniche ad una strategia politica e culturale. C’è bisogno di scelte forti e consapevoli, una di queste è sicuramente puntare sulla produzione biologica, aumentare la quantità e la qualità di aree protette perché gli ecosistemi sani garantiscono la riduzione delle emissioni e l’assorbimento della CO2. Sappiamo bene il ruolo che svolgono le foreste, ma dimentichiamo che è il mare il primo ecosistema al mondo che assorbe CO2, quindi, dobbiamo puntare alla qualità di questo ecosistema. Ci sono città italiane che si distinguono nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile? Tante città hanno piccole performance positive. Noi crediamo che la crescita delle città verdi che scelgono di piantare alberi devono produrre due benefici: quello climatico e puntare al benessere dei cittadini. L’obiettivo delle città dovrebbe essere quello di trasformare spazi grigi in spazi verdi nuovi. Non occupare quindi solo le aree degradate con foreste urbane, ma soppiantare le vecchie aree urbane che non servono. Lo scopo è quello di piantare alberi tutelando la biodiversità, migliorando il paesaggio e soprattutto occupando con le alberature gli spazi che oggi sono degradati e occupati dal cemento. Questa è la sfida epocale delle nostre città. L’altro punto che vorrei sottolineare è che oltre ad esistere un territorio urbano che consuma servizi eco sistemici, c’è anche un mondo rurale che questi servizi li producono. Tra queste due entità sarebbe opportuno trovare un’alleanza che vede chi sta in montagna, ad esempio, tutelare questi valori ecosistemici, e chi li consuma riconoscere a quelle comunità un beneficio. Un vero e proprio mutuo riconoscimento tra chi consuma e chi produce qualità. 5
L’Agricoltore Senese 18/2021 FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori Attività formativa Orario Data Corso aggiornamento lezioni on-line 9,00/13,00 HACCP 20 e 22 Ottobre Corso per addetto 9/13 – 28 Ottobre antincendio 14/18 c/o Hotel San Marco Addetti alla conduzione 13 ore 2 e 3 Novembre di trattori a ruote e cingoli Corso aggiornamento lezioni on-line 9,00/13,00 trattoristi 18 Novembre Utilizzatori 9,00/13,00 Novembre dei prodotti fitosanitari Sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori (Art. 37 Dec. 81/2008) 9,00/13,00 Novembre RSPP Sicurezza datori di lavoro 9,00/13,00 Novembre Scheda di pre-adesione Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo ____________________________________Comune _________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________________________________________ Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________ Nominativo ___________________________________________________________________ Data ______________ Firma______________________ Si precisa che a seguito delle disposizioni anti Covid la formazione professionale si può svolgere ON-LINE E NON IN PRESENZA. Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 - fax 0577/533050 6
L’Agricoltore Senese 18/2021 TECNICO ECONOMICO Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021/2022 Informiamo i Soci che in base al DM n. 5811 del 26 ottobre 2015 inerente le disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i termini di presentazione delle dichiarazioni sono rimasti i medesimi degli anno scorso. Pertanto per la campagna 2021/2022, sono previsti due specifici adempimenti: uno riferito alla dichiarazione della raccolta delle uve entro il 15 novembre, ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alla produzione di vini e mosti, ma solo per aziende che acquistano uve, da presentarsi entro il 15 dicembre. Inoltre si evidenzia che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata pari a zero, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto all’articolo 3 del DM sopra citato. Per quanto concerne la definizione dei termini di presentazione da parte del Mipaf, si evidenzia fin da ora come, nonostante l’impegno di Confagricoltura, il quadro complessivo porta a ritenere improbabile ottenere anche per quest’anno la proroga dei termini di presentazione della dichiarazione di vendemmia prevista per il 15 novembre. La dichiarazione di vendemmia è già presentabile tramite apposita istanza sul sito internet di ARTEA. Invitiamo i Soci a prendere appuntamento con il nostro Ufficio Tecnico per ottemperare a tale adempimento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. GRADUATORIA AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2021 Informiamo che in riferimento alla Circolare AGEA. 0009066 del 10 febbraio 2021 “Vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n.1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio”, la Regione Toscana ha emesso la graduatoria attraverso il Decreto del Dirigente n. 17012 del 27 settembre 2021 relativa alle concessioni delle autorizzazioni ai nuovi impianti 2021. Sul sito internet della Confagricoltura di Siena è reperibile l’atto ed il relativo allegato A. Proroga scadenza termini presentazione domanda di accertamento saldo domande iniziali OCM vigneti 2018-19 Si comunica che a seguito dell’emanazione del Decreto MIPAAF n. 249006 del 28/05/2021, della Circolare AGEA n. 38017 del 24/05/2021 e della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 14/06/2021, con il decreto ARTEA n. 93 del 01/07/2021 è stata prorogata dal 15/10/2021 al 15/10/2022 la scadenza per la presentazione della richiesta di ‘Accertamento saldo e svincolo garanzia’ per le domande iniziali della campagna 2018-19. Si ricorda che, come previsto dalle procedure, per le sole richieste presentate entro il 15 ottobre 2021, il contributo a saldo spettante sarà liquidato nella campagna finanziaria 2021-2022. Il Decreto Artea n. 93 del 01/07/2021 è reperibile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4536/ 7
L’Agricoltore Senese 18/2021 Bando “riproduttori” annualità 2021 Con Decreto n. 13939 della Regione Toscana del 23.07.2021 è stato approvato il bando, annualità 2021, per il sostegno in regime de minimis, relativo all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Le domande devono essere presentate nel portale ARTEA entro il 01 Novembre 2021, corredate dai documenti previsti: Specie Bovina e Bufalina Il riproduttore maschio o femmina della specie bovina, per accedere al sostegno deve: 1. Il capo oggetto di contributo deve avere il certificato genealogico 2.a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti ufficialmente indenni da: - Tubercolosi; - Leucosi bovina enzootica; - Brucellosi. - Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina); ed inoltre: 2.a.1) qualora provenga da territori non indenni da Tubercolosi, Brucellosi bovina e/o Leucosi bovina enzootica, essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico; e/o 2.a.2) qualora non provenga da allevamento indenne da Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina): - essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico; b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per: - Tricomoniasi: (limitatamente ai capi di sesso maschile) - Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 24 mesi. 3. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Specie Ovina Il riproduttore maschio o femmina della specie ovina, per accedere al sostegno deve: 1.a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi; ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi; 1.a.1) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico; 1.b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti all’introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per: - Agalassia contagiosa; - Visna – maedi; 1.c) rispondere ai requisiti previsti dal “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini” – Delibera G.R.T. n. 1177 del 22/10/2018. Per gli ovini oggetto di scambi intracomunitari è richiesta esclusivamente la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Specie Caprina Il riproduttore maschio o femmina della specie caprina, per accedere al sostegno deve: 1.a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti ufficialmente indenni da: - Brucellosi. Ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi; 1.a.1) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico; 1.b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per: - Agalassia contagiosa; 8
L’Agricoltore Senese 18/2021 - Visna – maedi; - Artrite- encefalite virale della capra (solo per i caprini); Per i caprini oggetto di scambi intracomunitari è richiesta esclusivamente la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Specie Suina Il riproduttore maschio o femmina della specie suina, per accedere al sostegno deve: 1.a) provenire da territori indenni da: - peste suina classica (PSC); - peste suina africana (PSA). 1.b) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti accreditati indenni alla malattia di Aujeszky; ed inoltre: 1.b.1) qualora provenga da territori non indenni da malattia di Aujeszky e privi di programma di eradicazione per malattia di Aujeszky approvato, essere spostati in conformità all’art. 20 del Reg. (UE) 2020/688; 1.c) provenire da allevamenti non sottoposti a vincoli per Brucellosi; ed inoltre: 1.c.1) essere stato sottoposto ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti, come risultante dal modello 4, o non oltre trenta giorni dopo l’introduzione in allevamento, con esito negativo a Brucellosi. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Specie Equina e Asinina Il riproduttore maschio della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve: 1.a) essere stato sottoposto, nei 30 giorni precedenti all’introduzione in allevamento, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per: - anemia infettiva; - arterite virale; - morbo coitale maligno; - morva; - metrite equina contagiosa; inoltre per la specie equina: 1.b) deve essere certificato sul modello 4 dal Servizio Veterinario che l’equide non manifesta sintomatologia clinica riferibile a: - encefalite virale; - rinopolmonite infettiva. Il riproduttore femmina della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve: 1.a) essere stata sottoposta nei tre anni precedenti all’introduzione in allevamento ad un prelievo con esito negativo per Anemia Infettiva Equina, salvo termine diverso, se proveniente da fuori regione, indicato dalla Regione di provenienza. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Ricordiamo che i ns. Uffici sono a disposizione per la presentazione delle domande e qualsiasi altra informazione. Controlli zootecnia 2021 Si informa che è stato approvato il decreto ARTEA n.107 del 05 agosto 2021 relativo alle specifiche tecniche per l’esecuzione dei controlli Zootecnia sulle aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell’ambito del Regime di Pagamento Unico e che hanno richiesto sostegni specifici relativi alla zootecnia ai sensi dell’art. 52 del Reg. (CE) n.1307/2013. Manuale delle specifiche tecniche dei i controlli in loco Domanda Unica 2001 per il settore Zootecnia – Art. 52 Reg.(UE) 1307/2013 “Sostegno accoppiato facoltativo carni bovine, carni ovine e caprine” (allegato A – decreto n. 107 del 5 agosto 2021) 9
L’Agricoltore Senese 18/2021 Misura 11 e Misura 13 ammissione a finanziamento annualità 2021 Con i decreti dirigenziali ARTEA: - n. 116 del 30/09/2021 (allegato 1) - n. 117 del 30/09/2021 (allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4) sono stati approvati gli elenchi delle Aziende ammissibili e finanziabili, rispettivamente, per le Misure 11 e 13. Le domande non ammissibili con l’indicazione del motivo di esclusione sono consultabili nella posizione anagrafica dell’azienda interessata. Ricordiamo che, a seguito della recente integrazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei bandi anno 2021 delle misure 11 e 13, tutte le domande ammissibili sono state finanziate. Revisioni macchine agricole Si informa che il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MiMS) ha convocato lo scorso 28 luglio le principali organizzazioni della filiera della meccanizzazione agricola con l’obiettivo di approfondire le disponibilità degli operatori a costruire una rete di centri revisione e le criticità insite nel percorso individuato. Nell’occasione il Ministero ha anche comunicato che è in corso di definizione la proroga sulla revisione che probabilmente sarà fissata al 30 giugno 2022. Inoltre, è stato specificato che, alla data predetta, devono essere sottoposte a revisione tutte le macchine agricole immatricolate prima del dicembre 1995 (in pratica vengono uniformate alla stessa scadenza due categorie che in precedenza avevano un termine diverso). Sono state illustrate anche le prime indicazioni sui requisiti richiesti ai centri di controllo deputati a fare la revisione delle macchine agricole. I soggetti che potranno essere accreditati come centri di revisione per le macchine agricole, sono le imprese di autoriparazione e i consorzi iscritti all’albo del DPR 558/99, che esercitano tutte le attività di autoriparazione previste dalla Legge 122/1992. Inoltre, dovrà essere garantita per ogni sede la presenza di due ispettori: Ispettore per la sicurezza alla circolazione stradale; Ispettore per la sicurezza sul lavoro. Il MIMS ha ricordato che è loro intenzione chiudere tutta la normativa legata alla revisione delle macchine agricole entro ottobre 2021, fermo restando la successiva verifica da parte degli uffici legislativi e quindi della parte politica. Ricordiamo che ad oggi il Quadro normativo relativo alla revisione delle macchine agricole e operatrici è regolato dal decreto 28 febbraio 2019 (G.U. n. 144 del 21 giugno 2019) che aveva prorogato le scadenze della revisione, previste dal decreto 20 maggio 2015, al 30 giugno 2021 con le seguenti tempistiche: Macchine agricole e macchine operatrici Tempi Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 Revisione entro il 30 giugno 2021 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 Revisione entro il 30 giugno 2022 dicembre 1995 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 Revisione entro il 30 giugno 2023 dicembre 2018 Revisione al quinto anno entro la fine del mese di Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 prima immatricolazione 10
L’Agricoltore Senese 18/2021 Proroga scadenza certificati di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei fitofarmaci (Abilitazioni PAN) A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 23 luglio n.105, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2021 lo stato di emergenza connesso all’epidemia da COVID-19, si comunica che Regione Toscana ha prorogato al 31/03/2022 la scadenza dei certificati di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei fitofarmaci rilasciati da ARTEA (Abilitazioni PAN), prevista per il 29/10/2021. REGISTRI DI CAMPAGNA – ASSISTENZA AZIENDALE Come conosciuto, ricordiamo che i nostri Uffici sono a disposizione sia per fornire il servizio di assistenza tecnica in azienda che per la tenuta dei c.d. “registri di campagna” anche in formato digitale. Per economia di lavoro rammentiamo, in via descrittiva ma non esaustiva, le altre pratiche oggetto di redazione: Piani di miglioramento, HACCP, adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro (Dvr), OCM Vino ristrutturazione, Pua, ecc. Per informazioni ed approfondimenti pregasi contattare: - 0577/533235 – assistenzatecnica@confagricolturasiena.it - 0577/533206 – capitani@confagricolturasiena.it E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina Segreteria Ufficio E.P.S Regionale Si ricorda che, al fine di ottimizzare l’attività di assistenza e consulenza, potremmo essere contattati il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,00 al numero telefonico 0577.533239 e-mail epsregionale@libero.it ASSICURATIVO APERTURA UFFICIO Si comunica che tutti i giorni, a Siena, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore. Nell’Ufficio di Montepulciano, medesimo servizio, sarà assicurato il lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Questi i riferimenti: tel. 0577.533231, e-mail assicurativo@confagricolturasiena.it 11
L’Agricoltore Senese 18/2021 FISCALE Imposte e tasse – Stralcio dei debiti iscritti a ruolo inferiori a 5.000 euro Art. 4 D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) – Circolare AdE n. 11 del 22/09/2021 Come noto, con l’art. 4, commi 4-9, del D.L. “Sostegni” (D. L. n. 41/2021 conv. in L. n. 69/2021) è stato disposto lo “stralcio” dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione prevedendo l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo non superiore, alla data del 23 marzo 2021, a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Con la circolare dell’AdE in commento sono forniti chiarimenti in ordine ai soggetti interessati e ai debiti oggetto della definizione, alla relativa procedura di riconoscimento e ai termini e alle modalità di annullamento automatico. Soggetti interessati e debiti oggetto di stralcio Lo “stralcio” riguarda i soggetti (persone fisiche e non) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve trattarsi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in modo da ricomprendere anche i soggetti con l’esercizio “a cavallo d’anno”. Sono oggetto dello “stralcio” l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, ai sensi del comma 9 del citato art. del D.L. n. 41/2021: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. A), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014; e) l’IVA riscossa all’importazione. E’ chiarito che nel caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, ciascuno non superiore ai 5.000 euro, si possa beneficiare per tutti dell’annullamento. Così pure, è possibile che all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello “stralcio”, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perch d’importo residuo superiore a tale soglia. Riguardo al riferimento “all’importo residuo alla data del 23 marzo 2021” sono ammessi allo “stralcio” anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data, risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. Tuttavia, le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso. Inoltre, possono formare oggetto della definizione (annullamento) anche i debiti rientranti nelle procedure di “rottamazione” dei ruoli (c.d. Rottamazione Ter e “Saldo e stralcio”). Procedura di riconoscimento e annullamento dei debiti oggetto di “stralcio” Previo invio all’AdE da parte dell’agente della riscossione dell’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, oggetto dello “stralcio”, la stessa AdE restituisce a quest’ultimo il predetto elenco dei codici fiscali, segnalando, quelli relativi ai soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili 12
L’Agricoltore Senese 18/2021 superiori ai limiti normativamente previsti, per i quali, pertanto, non si può procedere all’annullamento dei debiti. L’annullamento dei debiti ammessi alla definizione è effettuato alla data del 31 ottobre 2021 autonomamente da parte dell’agente della riscossione, senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento attraverso la consultazione della propria situazione debitoria, che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dallo stesso agente della riscossione. Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è comunque possibile, attraverso un apposito servizio, verificare se i debiti possono essere potenzialmente oggetto di “stralcio”. IVA – Bozze on-line dei Registri IVA e della LI.PE precompilate Si comunica che a partire dal 13 settembre u.s., l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestrale per opzione, per i le bozze dei registri IVA precompilati contenenti i dati del terzo trimestre 2021 ad ora disponibili. Sono esclusi i soggetti che operano in particolari settori o per i quali sono previsti regimi speciali di determinazione dell’imposta (produttori agricoli, editoria, agenzie di viaggio etc.), o che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’IVA. L’integrazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento, (Ottobre 2021), ovvero l’accettazione di tali bozze (vale a dire la loro convalida), comporta la decadenza dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo IVA. Contemporaneamente, i soggetti passivi che utilizzeranno i registri IVA precompilati, potranno anche accedere alla bozza precompilata della comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE), dal sesto giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento (6 novembre con riguardo al terzo trimestre 2021). PREVIDENZIALE Certificazione verde Covid 19 per i lavoratori del settore privato (dl n. 127/2021) Riflessi per i datori di lavoro agricolo - Prime considerazioni Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 è stato pubblicato il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Le norme del decreto, ed in particolare le prescrizioni contenute nell’art. 3 relative al settore privato, hanno effetto anche nei luoghi di lavoro e nei confronti dei lavoratori del settore agricolo. Si rileva preliminarmente che sull’argomento il Governo ha preannunciato l’emanazione nei prossimi giorni di apposite linee guida per un’omogenea definizione delle modalità organizzative che devono essere adottate entro il 15 ottobre p.v. dai datori di lavoro nell’esercizio delle verifiche nei confronti dei lavoratori. L’art. 3 del decreto-legge in commento – novellando il decreto-legge n.52/2021, convertito dalla legge n.87/2021, a cui aggiunge l’art. 9- septies (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”) – estende l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) a tutti i lavoratori del settore privato, al fine di accelerare le vaccinazioni e prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. Viene infatti sancito l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta la “certificazione verde COVID-19” di cui all’articolo 9, c. 2, del citato decreto-legge n.52/2021, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è esercitata. 13
L’Agricoltore Senese 18/2021 L’obbligo vige dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, fino cioè alla cessazione dello stato di emergenza COVID. Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: 1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; 2. avvenuta guarigione da COVID-19; 3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Ambito di applicazione L’obbligo in questione ha una portata molto ampia, tenuto conto che esso si applica in tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo e in tutti i luoghi di lavoro. La norma fa infatti genericamente riferimento “ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”, senza distinguere se si tratti di spazi chiusi, aperti o semiaperti e senza distinzioni rispetto al settore di appartenenza. Vasta è anche la platea dei soggetti sottoposti alla verifica che non riguarda solo i lavoratori subordinati ma anche “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” nei luoghi di lavoro “anche sulla base di contratti esterni”. Sono quindi ricompresi i lavoratori subordinati, parasubordinati, occasionali, i tirocinanti, nonché i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni (appalto d’opera o di servizi). E così in agricoltura, la verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati (operai, anche a tempo determinato, impiegati, quadri e dirigenti), parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc.), prestatori con contratto di prestazione occasionale (cd. voucher), liberi professionisti chiamati a svolgere attività in azienda, nonché lavoratori autonomi agricoli e loro coadiuvanti familiari. Sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute. Verifica dell’obbligo da parte dei datori di lavoro La verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 spetta al datore di lavoro, anche con riferimento a tutti i possibili soggetti (ulteriori rispetto ai suoi dipendenti) che svolgono in azienda un’attività lavorativa a qualsiasi titolo, o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. In altre parole, il datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso di green pass anche per soggetti “esterni” che accedono ai luoghi di lavoro per motivi professionali (es. in attuazione di contratti di appalto d’opera o di fornitura di servizi) o formativi o di volontariato. I datori di lavoro hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” e di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. Dal tenore letterale della norma, appare evidente che il datore di lavoro, in caso di controlli, sarà tenuto a provare di aver adottato apposite modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e di aver individuato i soggetti incaricati. È opportuno quindi che tali atti siano adottati, entro il 15 ottobre 2021, con modalità che consentano di provare la loro esistenza agli organi di controllo. Da sottolineare che la norma prevede che il controllo debba essere effettuato prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Non è escluso quindi che – considerate le particolari circostanze in cui si svolge l’attività, come ad esempio in agricoltura – il controllo possa essere effettuato anche in un momento diverso da quello dell’ingresso, soprattutto nell’ipotesi in cui l’accesso al luogo di lavoro non avvenga attraverso uno o più varchi controllabili (ad es. negli spazi all’aperto). Le verifiche, inoltre, possono essere effettuate anche “a campione”, lasciando dunque la possibilità di non effettuare necessariamente tutti i giorni verifiche a tappeto. Nell’individuare il soggetto su cui grava l’obbligo di verifica, il decreto-legge fa esplicito riferimento ai datori di lavoro, ossia a soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro subordinato. Resta da chiarire, ad una prima lettura della norma, se un imprenditore che non si avvalga di lavoratori dipendenti ma solo di contoterzisti, collaboratori occasionali, coadiuvanti familiari, sia comunque destinatario dell’obbligo di verifica. 14
L’Agricoltore Senese 18/2021 Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del citato decreto- legge n.52/2021. È appena il caso di ribadire che sulle modalità di verifica del possesso del green pass a cura del datore di lavoro, considerata la delicatezza della materia e le connesse responsabilità, è auspicabile che vengano emanate, da parte delle amministrazioni competenti delle linee guida chiare a cui i soggetti interessati possano attenersi al fine di limitare il rischio di contestazioni. Conseguenze per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde COVID-19 I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il decreto prevede inoltre che “Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021” (art. 3, comma 7). Tale disposizione, per la verità formulata in modo non chiarissimo, riconosce alle imprese con meno di 15 dipendenti la possibilità di sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, a partire dal 6° giorno di carenza di certificazione, per un periodo fino a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, nell’ipotesi in cui assumano altro dipendente in sostituzione. In altre parole, il datore di lavoro al di sotto della predetta soglia che accerti che il proprio dipendente è sprovvisto di green pass potrà sospenderlo – a partire dal 6° giorno di assenza – per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta (e quindi 10+10). La sospensione, per il periodo previsto (10+10 giorni) resta efficace anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse, successivamente al provvedimento di sospensione, acquisire la certificazione. Sanzioni In caso di mancata adozione di apposite misure organizzative o di mancata verifica delle certificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro una sanzione amministrativa nella misura da 400 a 1.000 euro (pari a quella prevista dall’art. 4, c. 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020, per il mancato rispetto delle misure di contenimento anti-COVID). L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde COVID-19 è invece punito più severamente con una sanzione stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a cui vengono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione. Costo dei tamponi Vale la pena di precisare che il costo dei tamponi rimane a carico dei lavoratori, non essendo stato previsto nessun obbligo in tal senso per i datori di lavoro. Il decreto-legge interviene però per calmierare il costo dei “tamponi” al fine di agevolare la certificazione verde da parte dei lavoratori non vaccinati, prevedendo che le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie assicurino, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, secondo modalità e prezzi previsti in un apposito protocollo d’intesa. L’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 somministrati nelle farmacie o nelle strutture sanitarie convenzionate è invece garantita ai soli soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-Cov-2 sulla base di idonea certificazione medica secondo criteri indicati dal Ministero della salute con apposita circolare. 15
L’Agricoltore Senese 18/2021 FESTIVITÀ II° SEMESTRE 2021 Operai Impiegati 15 Ferragosto (domenica) AGOSTO 1/26 compresa nel mensile (festività infrasettimanale) 1 Tutti i Santi (lunedì) compresa nel mensile compresa nel mensile (festività infrasettimanale) NOVEMBRE 4 Unità Nazionale (giovedì) 1/26 1/26 (fest. Naz.le L.90 del 31.03.54) 8 Immacolata Concezione (mercoledì) compresa nel mensile compresa nel mensile (festività infrasettimanale) DICEMBRE 25 Natale (sabato) compresa nel mensile compresa nel mensile (festività infrasettimanale) 26 Santo Stefano (domenica) 1/26 compresa nel mensile (festività infrasettimanale) Rinnovo Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della Provincia di Siena Si ricorda che in data 5 luglio 2021 è stato siglato il nuovo contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena. Sul nostro sito è possibile consultare gli articolati in oggetto: http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/sintesi_verbale_accordo_contratto_collettivo_per_gli_o perai_agricoli_e_flrovivaisti_e_dei_guardiani_della_provincia_di_siena_06_07_2021.pf.pdf LEGALE Apertura Ufficio Legale Si comunica che il nostro Ufficio Legale rimane a disposizione tutti i giorni secondo l’ordinaria apertura (chiusura martedì e giovedì pomeriggio). Questo potenziamento al fine di incrementare la nostra operatività ed assistenza agli agricoltori, su una materia particolarmente sentita. Rammentiamo altresì la presenza, nell’intera giornata di giovedì, nell’ufficio zona di Montepulciano (mail: legalemontepulciano@confagricolturasiena.it) Tuttavia, per economia di lavoro, è opportuno prendere appuntamento secondo, le conosciute modalità. Si ricordano i contatti: tel. 0577.533217 – mail: legale@confagricolturasiena.it 16
L’Agricoltore Senese 18/2021 Sede Provinciale di Siena – Via Massetana Romana, 50/A Tel. 0577/533205 – Fax 0577/533050 – Mail: siena@enapa.it L’ ENAPA è il Patronato per la tutela dei cittadini e di tutte le categorie sociali e garantisce attività di assistenza, consulenza, informazione e tutela secondo quanto previsto dalla Legge 152/2001. L’ASSISTENZA È ASSOLUTAMENTE GRATUITA ED È RIVOLTA SIA ALLE SINGOLE PERSONE CHE AI NUCLEI FAMILIARI PENSIONI E PREVIDENZA (lavoratori pubblici, privati e liberi professionisti) INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI (Inail, Enpaia…) SICUREZZA SOCIALE E SERVIZI SOCIALI IMMIGRAZIONE ATTIVITA’ DIVERSE (dimissioni volontarie, consulenze fiscali, ISEE, RED, ICRIC…) L’assistenza viene prestata su tutto il territorio provinciale, sia nella Sede centrale che negli Uffici periferici. Presenza sul territorio: SIENA Strada Massetana Romana, 50/A MONTEPULCIANO Via del Prato, 5 GAIOLE IN CHIANTI Piazza del mercato SAN GIMIGNANO Loc. Fugnano, 16 MONTALCINO Loc. Il Pino CHIUSI (su appuntamento) Piazza XXVI Giugno 1944 n. 11 COLLE DI VAL D’ELSA Via Antonio Gramsci, 49 POGGIBONSI (su appuntamento) Largo Usilia, 18 RADICONDOLI (su appuntamento) Per appuntamento contattare lo 0577/533205 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 17
Puoi anche leggere