Tesoreria Unica per le Istituzioni Scolastiche - Ottobre 2012
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PREMESSA Nel supplemento ordinario n.189 della Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stato pubblicato il testo coordinato della legge 7 Agosto 2012 n. 135 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, c.d. “SPENDING REVIEW”, che è entrata in vigore il giorno 15 agosto 2012. In perfetta continuità con il primo decreto di revisione della spesa pubblica, curato dal ministro dei rapporti con il parlamento, Piero Giarda, il D.l. di “SPENDING REVIEW” messo a punto dal commissario straordinario Enrico Bondi istituisce, tra l’altro, anche per le scuole l'obbligo della procedura di Tesoreria Unica. Le disposizioni definitive contenute nella legge di conversione n.135/2012 riguardano anche le istituzioni scolastiche ed educative statali, in particolare relativamente all’introduzione per le stesse del sistema di Tesoreria Unica per tutte le risorse finanziarie depositate fino ad ora presso i Gestori del servizio di cassa, Istituti bancari o Poste italiane s.p.a..
PREMESSA L’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica. In sintesi, l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica comporta l’obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa. Il cassiere, peraltro, mantiene un ruolo fondamentale per la gestione contabile, in quanto continua a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d’Italia presso la quale sono depositate le liquidità degli istituti stessi. Il rapporto cassiere/Banca d’Italia avviene sulla base di procedure telematiche standardizzate e ormai consolidate.
CHE COSA E’ LA TESORERIA DELLO STATO • La Tesoreria è il cassiere dello Stato e, come tale provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione del Bilancio dello Stato e, con l’introduzione della Tesoreria Unica, svolge anche le funzioni di banchiere degli Enti tenuti a depositare le loro disponibilità sui conti di tesoreria. • Questo delicato servizio è affidato dalla legge alla Banca d’Italia, ed i rapporti con il MEF sono regolati da una convenzione che è stata rinnovata tacitamente fino al 2030. • La Banca d’Italia opera attraverso la tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale nel rispetto delle norme dettate dal regolamento di Contabilità e di altre norme e di direttive emanate dal MEF e, in particolare, dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
In estrema sintesi l’attività della tesoreria può raggrupparsi in diverse macroaree: 1 - Normativa L’aspetto normativo è curato dalla Ragioneria Generale dello Stato e riguarda la verifica della corretta applicazione delle norme; 2 - Operativa L’area operativa è svolta prevalentemente dalla Banca d’Italia che, attraverso le proprie sezioni di Tesoreria, cura gli incassi ed i pagamenti del Bilancio dello Stato; 3 - Di modernizzazione A partire dal 1999 è iniziato il processo di ammodernamento della tesoreria con l’ introduzione del mandato informatico ed è proseguito con l’introduzione di strumenti più moderni. La dematerializzazione ha consentito l’eliminazione dei flussi cartacei; 4 – Di monitoraggio Le movimentazioni di tutti i conti di tesoreria vengono giornalmente rendicontate e trasmesse alla Ragioneria Generale dello Stato e vanno ad incrementare la base dati dei sistemi Gestione Flussi di Tesoreria e Gestione Conti di Tesoreria, che costituiscono gli strumenti basilari per acquisire le informazioni necessarie per la determinazione del fabbisogno del settore statale.
IL QUADRO NORMATIVO Il quadro normativo di tesoreria unica in cui le istituzioni scolastiche si troveranno a operare è composto da: - commi 33 e 34 del citato articolo 7 D.L. 95/2012; - normativa che regolamenta il sistema di tesoreria unica, con particolare riferimento alla legge n. 720/1984; - decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2009. L’articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica, prevedendo in particolare: l’inserimento delle stesse istituzioni nella tabella A allegata alla legge n. 720/1984, precisando lo specifico regime di tesoreria unica adottato e individuando l’ambito soggettivo di applicazione della norma che si estende a tutti gli istituti scolastici e alle istituzioni educative (convitti ed educandati) statali sul territorio nazionale (comma 33); la decorrenza dell’assoggettamento a partire dal 12 novembre 2012, data alla quale i cassieri delle istituzioni scolastiche debbono effettuare il versamento delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale (comma 34); da quella stessa data sono di fatto applicati compiutamente i meccanismi del sistema di tesoreria unica; il rinvio all’articolo 35, comma 9, del decreto legge n. 1/2012, ove applicabile, nella parte che stabilisce lo smobilizzo di investimenti finanziari in titoli, con l’eccezione di quelli in titoli di Stato italiani (comma 34).
IL QUADRO NORMATIVO La legge 29 ottobre 1984, n. 720 ha istituito il sistema di tesoreria unica e contiene le norme di principio che caratterizzano la cd. Tesoreria unica tradizionale, nel regime che sarà applicato alle istituzioni scolastiche. I principi fondamentali contenuti nella legge n. 720 riguardano: 1.L’obbligo di depositare tutte le liquidità degli enti su contabilità speciali aperte presso e tesorerie della Banca d’Italia; 2.il mantenimento per gli enti della piena e immediata disponibilità delle risorse depositate presso la tesoreria statale; 3.la distinzione delle liquidità in risorse proprie e altre risorse da accreditare rispettivamente sui sottoconti fruttiferi e infruttiferi delle contabilità speciali; 4.la determinazione del tasso d’interesse da riconoscere sulle somme depositate sui sottoconti fruttiferi; 5.il regime dei pignoramenti. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2009 disciplina il regolamento telematico dei rapporti tra i tesorieri/cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica e la tesoreria statale e la relativa operatività, confermando il ruolo dei tesorieri/cassieri che svolgono una funzione di intermediazione operativa tra gli enti e la tesoreria statale.
AMBITO SOGGETTIVO In base all’articolo 7, comma 33, del citato decreto legge n. 95/2012 sono destinatarie della norma e quindi assoggettate al sistema di tesoreria unica le “istituzioni scolastiche ed educative statali”. Sono pertanto da considerare escluse dall’ambito di applicazione della norma le scuole pubbliche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, non essendo scuole statali. Sono esclusi altresì gli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). Per quanto riguarda le istituzioni educative si fa riferimento ai Convitti nazionali e agli Educandati femminili dello Stato, di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo n. 297/1994, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e conseguentemente assoggettabili al sistema di tesoreria unica. Un aspetto particolare riguarda i convitti e le aziende agrarie/speciali annessi alle istituzioni scolastiche e pertanto non dotati di una distinta personalità giuridica. In questo caso sono le istituzioni scolastiche a essere assoggettate al sistema di tesoreria unica e la gestione della liquidità del convitto/azienda viene svolta cumulativamente con quella dell’istituzione scolastica, attraverso un’unica contabilità speciale di tesoreria unica, pur mantenendo, a livello di contabilità interna, la necessaria separazione contabile delle due gestioni. Nel caso in cui le aziende agrarie/speciali abbiano uno specifico conto per il servizio di cassa dell’azienda (si veda al riguardo l’articolo 20 del decreto interministeriale n. 44/2001), distinto da quello dell’istituzione scolastica cui sono annesse, il cassiere dovrà gestire anche le riscossioni e i pagamenti dell’azienda sull’unica contabilità speciale aperta presso la Banca d’Italia e intestata all’istituzione scolastica; sotto il profilo operativo questa unità di gestione della liquidità conseguente all’applicazione delle regole della tesoreria unica si traduce nell’esigenza di unificare il conto dell’istituzione scolastica con quello dell’azienda
APERTURA DELLE CONTABILITA’ SPECIALI E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI T.U. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dispone d’ufficio entro il 31 ottobre 2012 l’apertura delle contabilità speciali intestate alle istituzioni scolastiche ed educative, i cui elenchi sono stati forniti dal Ministero dell’Istruzione, per rendere operativo il loro inserimento in tesoreria unica. L’elenco delle contabilità aperte, con i dati identificativi degli istituti, è pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it). Gli elenchi utilizzati tengono conto delle variazioni che nascono dalle nuove istituzioni e dalle operazioni di dimensionamento con decorrenza 1° settembre 2012. Per future variazioni che dovessero intervenire (nuove istituzioni, chiusura di istituti, accorpamenti etc.) il Ministero dell’Istruzione provvederà a inviare periodicamente i relativi elenchi alla Ragioneria generale. In sede di prima applicazione spetta a ogni singola istituzione scolastica comunicare all’istituto con cui intrattengono il servizio di cassa il proprio codice di contabilità speciale, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d’Italia.
APERTURA DELLE CONTABILITA’ SPECIALI E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI T.U. Come previsto dal comma 34 del citato articolo 7 il versamento delle disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto dai cassieri, deve essere effettuato sul sottoconto INFRUTTIFERO alla data del 12 novembre 2012. Sotto il profilo operativo, per consentire che pervengano alla tesoreria statale alla prevista data del 12 novembre, è necessario che l’operazione sia disposta dal cassiere entro il giorno lavorativo precedente (9 novembre), tenuto conto dei tempi di regolazione previsti dal protocollo d’intesa stipulato tra la Banca d’Italia e l’Associazione bancaria italiana, di cui all’articolo 5, comma 11, del citato D.M. 4 agosto 2009. Successivamente alla data del 12 novembre dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale, che si vanno a illustrare di seguito. Si precisa che dovranno essere riversate presso le Tesorerie anche somme eventualmente accantonate a fronte di atti di pignoramento, fermo restando che i pignoramenti nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative statali continueranno a essere notificati presso i cassieri, ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 720/1984.
REGIME DELLE ENTRATE Come accennato in precedenza, con il regime di tesoreria unica le entrate si distinguono in: 1 - ENTRATE PROPRIE cioè di fatto entrate provenienti dal settore privato, da versare sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale; 2 - ALTRE ENTRATE che vengono accreditate sul sottoconto infruttifero. Tenuto conto delle diverse tipologie di entrate che riguardano le istituzioni scolastiche si rappresenta quanto segue:
TESORERIA UNICA SOTTOCONTO INFRUTTIFERO SOTTOCONTO FRUTTIFERO • 1. I finanziamenti statali, erogati dal • 1 . I contributi da privati e i proventi delle Ministero dell’istruzione ed eventualmente gestioni economiche sono riscossi tramite il da altre amministrazioni statali, sono disposti con titoli di spesa da accreditare cassiere bancario e riversati sul sottoconto direttamente sul sottoconto infruttifero; fruttifero; • 2. I finanziamenti provenienti da regioni, • enti locali ed eventualmente da altri enti 2. Gli eventuali mutui e prestiti stipulati dagli inseriti nella tabella A allegata alla legge n. istituti scolastici sono depositati sul 720/1984 sono trasferiti con operazioni di sottoconto fruttifero negli altri casi; girofondi, da accreditare sul sottoconto infruttifero. Gli enti locali che a vario titolo non sono assoggettati al regime di tesoreria unica (es. gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia) dispongono i propri finanziamenti agli istituti scolastici con accreditamento sui conti correnti bancari degli istituti stessi; il relativo riversamento presso la Banca d’Italia è disposto sul sottoconto infruttifero;
TESORERIA UNICA SOTTOCONTO INFRUTTIFERO • 3. I finanziamenti comunitari, compresa la quota di cofinanziamento nazionale, sono accreditati sul sottoconto infruttifero; • 4. Gli eventuali mutui e prestiti stipulati dagli istituti scolastici sono depositati sul sottoconto infruttifero qualora assistiti da contributo/garanzia statale; Per le entrate accreditate direttamente presso il cassiere le istituzioni scolastiche dovranno fornire allo stesso l’indicazione per il riversamento sul sottoconto fruttifero o su quello infruttifero. Si richiama l’attenzione dei cassieri sulla necessità di prestare particolare attenzione all’atto del versamento alla corretta imputazione delle somme al pertinente sottoconto della contabilità speciale, tenuto conto che, ai sensi del D.M. 4 agosto 2009, eventuali rettifiche alle operazioni effettuate richiedono una procedura laboriosa e non possono che essere disposte a data corrente.
INVESTIMENTI IN TITOLI E DEPOSITI SU C/C POSTALI Il regime di tesoreria unica prevede l’accentramento presso la tesoreria statale di tutte le disponibilità liquide e, conseguentemente, il divieto di investire in prodotti finanziari le somme eccedenti le esigenze della gestione ordinaria. Ne consegue che gli eventuali titoli detenuti dalle istituzioni scolastiche debbono essere smobilizzati, fatta eccezione per gli investimenti finanziari in titoli dello Stato italiano (riferimento all’articolo 35, comma 9, del decreto legge n. 1/2012). Sulla base del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 aprile 2012 – emanato ai sensi del citato articolo 35, comma 9 - sono inoltre esclusi dallo smobilizzo i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale, nonché eventuali valori mobiliari posseduti dalle istituzioni scolastiche e provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito. Non essendo stato previsto normativamente un termine per lo smobilizzo dei titoli, si ritiene che le istituzioni scolastiche debbano provvedervi entro il 31 dicembre 2012. Qualora gli istituti scolastici siano titolari di conti correnti postali, destinati in genere ad accogliere versamenti a vario titolo di contributi da parte delle famiglie, possono continuare a utilizzare questo strumento, con l’obbligo di riversare le risorse presenti sui conti correnti postali presso il cassiere con cadenza almeno quindicinale.
MODALITA’ DI DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI Per quanto riguarda i pagamenti, l’assoggettamento alla tesoreria unica non modifica l’operatività delle singole istituzioni scolastiche, che continuano a inviare i titoli di spesa emessi con le procedure ordinarie al proprio cassiere. È il cassiere a eseguire i pagamenti con le procedure previste dall’articolo 3 del citato D.M. 4 agosto 2009. Si reputa opportuno sottolineare che per i pagamenti a favore di altri istituti ed enti assoggettati al sistema di tesoreria unica e inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720, la regola generale prevede che detti pagamenti siano effettuati con la procedura del girofondi tra conti di tesoreria (e non con il bonifico). Peraltro nel caso in cui gli istituti si trovino a pagare tributi (diversi da quelli per i quali viene utilizzato il mod. F24 EP), diritti, tariffe sulla base di procedure generali definite dall’ente creditore (es. il comune), che si rivolgono a una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati e prevedono modalità di versamento diverse (es. versamento su conto corrente postale), si ritiene che l’obbligo di girofondi possa essere derogato. Sul sito Internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione “Tesoreria statale” è presente l’elenco di tutti gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica, con l’indicazione della relativa contabilità speciale.
MODALITA’ DI DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI Per i pagamenti di imposte, ritenute fiscali, IRAP, contributi previdenziali e assistenziali le istituzioni scolastiche hanno utilizzato fino a oggi il mod. F24, con addebito sul conto corrente presso il proprio cassiere (si vedano le circolari RGS 41/2007 e 9/2008). L’inserimento delle istituzioni scolastiche nella tabella A allegata alla legge 720 comporta l’obbligo e la necessità che gli stessi pagamenti siano effettuati facendo ricorso all’apposita procedura telematica che si avvale del mod. F24 EP. A questo riguardo, nel richiamare le indicazioni a suo tempo fornite dallo scrivente con la circolare RGS 37/2007, tenuto conto che l’addebito per il pagamento delle imposte viene effettuato direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria unica, è necessario che gli istituti garantiscano la presenza sulle contabilità speciali di disponibilità sufficienti per la data di esecuzione del versamento. Considerato peraltro che il comma 38 dell’articolo 7 dello stesso decreto legge n. 95/2012 ha previsto l’utilizzo della procedura del “cedolino unico” anche per il pagamento delle competenze dei supplenti brevi, si ritiene che i versamenti in questione saranno di carattere residuale.
MODALITA’ DI DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI Si rimanda alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate per l’utilizzo del mod. F24 EP e l’elenco dei codici tributo maggiormente ricorrenti. Resta inteso che i titoli di spesa, siano essi cartacei o telematici (OIL), debbono indicare chiaramente la modalità di esecuzione del pagamento (bonifico, girofondi, versamento all’Erario), con l’indicazione degli estremi di destinazione dello stesso: 1.IBAN del conto del beneficiario per il bonifico 2.Numero del conto di tesoreria e sezione di tesoreria per i pagamenti tramite girofondi 3.Capo, capitolo e articolo per i versamenti da effettuare in entrata del bilancio statale.
Il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) PREMESSA Il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) è lo strumento che gli enti titolari di contabilità speciali di tesoreria unica devono utilizzare per eseguire i versamenti delle somme dovute per ritenute alla fonte a titolo di IRPEF e relative addizionali, IRAP, tributi erariali (es. IVA e IRES), IMU, premi assicurativi e contributi previdenziali e assistenziali. L’ente che esegue il versamento è identificato unicamente attraverso il proprio codice fiscale e l’addebito delle somme dovute è effettuato sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’ente medesimo. L’esecuzione dei versamenti tramite modello F24 EP è disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 novembre 2007 e da successivi provvedimenti che ne hanno ampliato l’utilizzo ed aggiornato il layout e le specifiche tecniche. La documentazione al riguardo è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Home - Cosa devi fare - Versare - F24 Enti pubblici” oppure direttamente all’indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24+Enti+Pubblici+F2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 EP Il modello F24 EP è uno strumento di pagamento telematico e quindi non è possibile utilizzarlo in modalità cartacea. La compilazione del file contenente il modello F24 EP potrà avvenire in modalità “assistita” attraverso il software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’invio del file autenticato contenente il modello F24 EP deve avvenire esclusivamente attraverso il sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite il proprio tesoriere autorizzato, previa registrazione da effettuarsi secondo le modalità illustrate sul predetto sito all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/SAbilitazione.jsp. Per maggiori informazioni al riguardo, è possibile consultare il sito internet dell’assistenza ai servizi telematici, al seguente indirizzo: http://assistenza.agenziaentrate.gov.it/. Il file inviato contiene, oltre ai dati analitici dei versamenti da effettuare, anche la richiesta di addebito cumulativo degli stessi sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’ente, individuata attraverso il relativo codice IBAN.
La procedura di pagamento tramite modello F24 EP prevede il rilascio di ricevute che attestano l’esecuzione delle varie fasi dell’operazione ed in particolare: •subito dopo l’invio del file, il sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia visualizza il relativo numero di protocollo; •in seguito, è possibile accedere con le proprie credenziali al predetto sito e – nella sezione Ricevute – scaricare la ricevuta che fornisce l’esito dei controlli formali operati sul file trasmesso (indicando il relativo numero di protocollo), per verificare che lo stesso sia conforme alle specifiche tecniche vigenti. In caso di esito negativo, il file viene scartato ed i pagamenti in esso contenuti sono considerati come non eseguiti; •in caso di esito positivo dei controlli formali di cui al punto precedente, l’Agenzia richiede alla Banca d’Italia l’addebito delle somme sul conto di tesoreria dell’ente e quindi, dopo la data prevista per l’addebito, dal predetto sito sarà possibile scaricare la ricevuta attestante l’esito dell’addebito medesimo. In caso di esito negativo, i pagamenti sono considerati come non eseguiti; •nei soli casi in cui le fasi di cui ai punti precedenti si concludano positivamente, dal predetto sito dell’Agenzia, nel cassetto fiscale, sarà possibile scaricare la quietanza che attesta l’avvenuta esecuzione dei versamenti.
TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24 EP Ai sensi dell’art. 32-ter, comma 1-bis, del d.l. n. 185/2008, le somme dovute per ritenute alla fonte a titolo di IRPEF e relative addizionali, IRAP, tributi erariali, premi assicurativi e contributi previdenziali e assistenziali, sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall’ articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre. I files contenenti i pagamenti devono essere inviati in anticipo rispetto alla data di versamento prescelta, entro e non oltre le ore 20:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data medesima. Ad esempio, i versamenti da effettuare entro la scadenza del 16 marzo, nell’ipotesi che i giorni immediatamente antecedenti siano tutti lavorativi, devono essere inviati tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre le ore 20:00 del 14 marzo. Nel caso l’invio avvenga oltre tale limite temporale, i versamenti saranno eseguiti il primo giorno lavorativo utile e quindi risulteranno tardivi e sanzionabili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In proposito, si evidenzia che l’invio anticipato dei files di alcuni giorni rispetto al predetto limite temporale, da un lato, consente di avere la certezza che i pagamenti saranno effettuati e addebitati sul conto dell’ente alla scadenza prescelta (non prima) e – dall’altro – permette di avere a disposizione tempo sufficiente per annullare eventuali versamenti errati ed inviare i pagamenti corretti. Infatti, l’annullamento di un modello F24 EP già inviato può essere richiesto entro e non oltre le ore 22:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di versamento prescelta, sempre attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, maggiore sarà l’anticipo con il quale viene effettuato l’invio e più tempo si avrà a disposizione per correggere eventuali errori. E’ consentito l’invio di più modelli F24 EP per la stessa scadenza e le medesime tipologie di pagamenti, con l’avvertenza che gli invii successivi non annullano i precedenti, ma si aggiungono a questi ultimi; quindi, l’unico modo per eliminare eventuali versamenti errati resta quello di richiederne l’annullamento, come descritto in precedenza.
Con riferimento agli errori commessi in fase di esecuzione dei pagamenti, valgono le stesse indicazioni fornite nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 14 marzo 2008, paragrafo “CORREZIONE ERRORI E RAVVEDIMENTO OPEROSO”. •* * * * * * * Si riportano in allegato i codici tributo del modello F24 EP più ricorrenti per i versamenti eseguiti da parte delle Istituzioni scolastiche; l’elenco completo dei codici tributo è comunque disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Home - Strumenti - Codici per i versamenti e codici attività - F24 - Codici per i versamenti”.
Codici tributo F24 EP più ricorrenti Istituzioni scolastiche Tipo di versamento Codice tributo Note interessate Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati 100E Tutte RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI 102E Tutte RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI 110E Tutte RAPPORTO DI LAVORO Ritenute sui redditi da lavoro autonomo 104E Tutte Nell’apposito campo del modello Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti indicare il codice della 381E Tutte d’imposta Regione/Provincia Autonoma beneficiaria Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti Nell’apposito campo del modello d’imposta - 384E Tutte indicare il codice del Comune beneficiario saldo Nell’apposito campo del modello Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti 385E Tutte indicare il codice del Comune d’imposta - acconto beneficiario Aventi una gestione IRES – saldo 203E economica separata Aventi una gestione IRES – acconto prima rata 201E economica separata IRES – acconto seconda rata o acconto in unica Aventi una gestione 202E soluzione economica separata da 601E a 612E (a Aventi una gestione IVA - mensile seconda del mese) economica separata da 614E a 617E (a Aventi una gestione IVA - trimestrale seconda del economica separata trimestre) Aventi una gestione IVA – acconto contribuenti mensili 613E economica separata
Aventi una gestione IVA – acconto contribuenti trimestrali 618E economica separata Aventi una gestione IVA – saldo dichiarazione annuale 619E economica separata Nell’apposito campo del Aventi una gestione modello indicare il codice della IRAP - saldo 300E economica separata Regione/Provincia Autonoma beneficiaria Nell’apposito campo del Aventi una gestione modello indicare il codice della IRAP – acconto – prima rata 301E economica separata Regione/Provincia Autonoma beneficiaria Nell’apposito campo del modello IRAP – acconto – seconda rata o acconto in unica Aventi una gestione indicare il codice della 302E soluzione economica separata Regione/Provincia Autonoma beneficiaria Nell’apposito campo del modello IRAP – versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, indicare il codice della 380E Tutte D.Lgs. n. 446/1997 Regione/Provincia Autonoma beneficiaria INPS DM10 Tutte
L’elenco completo dei codici tributi utilizzabili nel modello F24 EP, con l’indicazione delle relative regole di compilazione, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: Home - Strumenti - Codici per i versamenti e codici attività - F24 - Codici per i versamenti - Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24. Attraverso il medesimo percorso è possibile consultare gli elenchi dei codici delle Regioni, delle Province Autonome e dei comuni, da indicare per i versamenti dell’IRAP e delle addizionali all’IRPEF.
Il passaggio alla tesoreria unica Il D.L. 95/2012 In base a quanto previsto dal D.L. 95/2012, viene istituito un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale confluiranno tutte le risorse finanziarie attualmente depositate presso istituti bancari privati. Si riportano di seguito gli step principali del passaggio alla tesoreria unica definiti dal D.L. medesimo. 12/11/2012 La liquidità delle scuole statali non è Gli Istituti cassieri delle scuole statali provvedono a versare le liquidità depositata presso la tesoreria statale. depositate presso gli stessi, alla data di entrata in vigore del decreto, sulle Ciascuna scuola provvede in autonomia a rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la sottoscrivere una convenzione di cassa con tesoreria statale. una banca scelta mediante procedure ad I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad evidenza pubblica, con redditività e servizi adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni molto differenziati a seconda della capacità scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 negoziale delle singole scuole. ottobre 1984, n. 720 (cfr. slide successiva e seguenti), e relative norme amministrative di attuazione. Principali evidenze Benefici attesi • Livello medio di giacenza: • Ipotizzando una giacenza minima di 900 milioni di euro ed un tasso per il ricorso al mercato del 3,13% nel 2012, 4,38% nel 2013 e 900 milioni di euro 5,01% nel 2014 si otterrebbe una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico pari a circa 4 milioni per il 2012 (2/12 del • Disomogeneità delle totale annuo al netto della ritenuta fiscale), 31 milioni di euro nel 2013 e 36 milioni nel 2014 condizioni di affidamento del servizio di cassa Punti di attenzione applicate sul territorio I benefici sopra indicati sono parzialmente compensati: • Tasso attivo medio • dagli interessi che lo Stato dovrà pagare sulle entrate proprie delle scuole che saranno depositate sul sottoconto fruttifero della applicato = 0,15% contabilità speciale di tesoreria unica. Sotto il profilo finanziario l’importo è peraltro trascurabile tenuto conto che la percentuale di disponibilità finanziaria sui conti delle istituzioni scolastiche derivanti da entrate proprie risulta indicativamente pari al 1% del totale. • dai minori interessi percepiti attualmente dalle scuole sui conti correnti bancari, che potrebbero ammontare a circa 1,4 milioni annui, tenendo conto del tasso applicato dello 0,15% soprarichiamato. • da eventuali maggiori oneri per il servizio di cassa da affidare a intermediari (banche o poste), non quantificabili.
Il passaggio alla tesoreria unica Analisi normativa (1/3) Al fine di chiarire meccanismi e processi operativi inerenti l’introduzione della tesoreria unica per le Istituzioni Scolastiche, si rappresenta di seguito l’excursus della normativa degli ultimi anni sui regimi di tesoreria per Regioni ed Enti Locali, dall’introduzione del regime di tesoreria unica previsto dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, al D.L. 1/2012. L. 720/1984 D.Lgs. 279/1997 D.L. 1/2012 Istituzione del sistema di Individuazione delle unità Disposizioni urgenti per la tesoreria unica per enti ed previsionali di base del bilancio concorrenza, lo sviluppo delle organismi pubblici dello Stato, riordino del sistema infrastrutture e la competitività di tesoreria unica (..) 1984 1985 1997 2007 2009 2012 D.M. 22 novembre 1985 D.M. 29 maggio 2007 D.M. 4 agosto 2009 Circolare n. 11, 24 marzo 2012 Ministero del tesoro Ministero dell’economia e Ministero dell’economia e Ministero dell’economia e delle delle finanze delle finanze finanze Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica Approvazione delle Nuove modalità di Attuazione art. 35, commi 8-13 del Istruzioni sul Servizio di regolamento telematico dei decreto legge 1/2012. Sospensione Tesoreria dello Stato rapporti tra tesorieri e cassieri del sistema di tesoreria unica mista e degli enti ed organismi di cui assoggettamento al sistema di alla tab. A legge 720/1984 tesoreria unica dei dipartimenti universitari
Il passaggio alla tesoreria unica Analisi normativa (2/3) Si riportano di seguito alcuni estratti normativi in tema di sistema di tesoreria unica Legge 29 ottobre 1984, n. 720 •Art. 1: (..) gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti (..), effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti (..), devono essere versate in contabilità speciale fruttifera (..). Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono essere altresì versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all’esaurimento dei relativi fondi. Decreto Ministeriale 4 agosto 2009 •Art. 1, comma 1: Presso la tesoreria statale sono attive contabilità speciali di tesoreria unica intestate agli enti e organismi elencati nella tabella A (..) •Art. 1, comma 2: Le banche tesoriere o cassiere eseguono le operazioni di incasso e di pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali (..) •Art. 1, comma 5: I tesorieri o cassieri sono tenuti a evidenziare in apposite scritture i movimenti e i saldi delle contabilità speciali, distinti per sottoconto fruttifero e infruttifero (..) •Art. 2, comma 1: I versamenti nelle contabilità speciali (..) sono effettuati dai tesorieri o cassieri esclusivamente per il tramite della procedura telematica (..) •Art. 3, comma 1: I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorità per quelle proprie degli enti e, successivamente, entro i limiti dei fondi di tesoreria disponibili, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato. •Art. 4, comma 1: Le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso la Tesoreria dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato agli enti e organismi pubblici, (..).
Il passaggio alla tesoreria unica Analisi normativa (3/3) D. L. 1/2012 •Art. 35, comma 8: (..) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica (..) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. •Art. 35, comma 9: Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. •Art. 35, comma 13: Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto. Circolare n. 11, 24 marzo 2012, Ministero dell’Economia e delle Finanze •Attivazione strumenti operativi •Riflessi sulla gestione dei tesorieri / cassieri •Riflessi sulla gestione degli enti
CONSIDERAZIONI • L’introduzione del regime di tesoreria avviene in un momento di particolare fragilità sia per il sistema della pubblica amministrazione che per il sistema economico sociale nel suo complesso; • L’applicazione delle nuove disposizioni sicuramente permetterà alla tesoreria statale di incrementare le proprie liquidità riducendo nel contempo la necessità di emissione di nuovi titoli del debito pubblico e la correlativa spesa in conto interessi per il bilancio dello Stato; • Si realizzerà un maggior controllo di tipo accentrato dei conti pubblici; • Dall’attribuzione delle autonomie le Scuole hanno acquistato i servizi relativi alla gestione della cassa sul mercato, curando le procedure per conto proprio ed ottenendo tassi di interesse, spesso, molto bassi; • All’uopo si sono dovute di sovente riscontrare sia inefficienze nel sistema dei pagamenti, sia la presenza di risorse economiche in giacenza, praticamente lasciate nella libera disponibilità delle banche che, da un lato, ne hanno fatto abbondantemente uso per i propri fini commerciali e, dall’altro, hanno sempre riconosciuto tassi di interesse annuo a favore delle scuole la cui media percentuale è stata stimata essere in media dello 0,15%; • La relazione, messa a punto tra il MIUR e la Ragioneria Generale dello Stato, indica non si procederà ad alcuna riduzione delle risorse destinate alla ISA; • Inoltre dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche, di cui all’art. 5 ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, di ciascuno dei 100 ambiti scolastici territoriali (UAT), non verranno più alimentate e saranno soppresse.
Le somme disponibili su tali contabilità speciali alla stessa data vanno versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte sarà versata nell’anno 2016. Le risorse per alimentare per tali fondi sono progressivamente calate da 1,8 miliardi di euro sino a 423 milioni di euro del 2012. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di finanziamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del MIUR. Attraverso un'opera di razionalizzazione nella gestione delle risorse finanziarie del ministero, 30 milioni di euro verranno messi a disposizione delle scuole per le proprie spese di funzionamento. Una ulteriore somma di, 30 milioni di euro, andrà a contribuire ai miglioramenti dei saldi di cassa. A seguito di ciò e ragionevole prevedere che, mediamente, ogni scuola riceverà poco più di 6mila euro che, comunque, rimane cifra non notevole e nella maggior parte dei casi D.S., Direttori S.G.A. e Consigli d’istituto dovranno ingegnare modalità interne per far quadrare i conti. Per i compensi per le supplenze brevi si prevede poi lo stesso meccanismo di pagamento del cedolino unico, la cui liquidazione sarà a carico del MEF/STP con l’obiettivo dichiarato di garantire precisione e rapidità.
Per le Istituzioni scolastiche invece si manifesteranno una serie di svantaggi: Mancato incasso degli interessi sulle proprie giacenze, certamente superiori ai tassi previsti dalla tesoreria statale, con conseguente danno per le proprie finanze; Introduzione da parte delle Banche del pagamento del servizio fino ad oggi gratuito, con il conseguente aumento delle spese di funzionamento; Incremento degli adempimenti burocratici; Rischio di rallentamenti nei processi di pagamento, per quanto sembrerebbe garantita la disponibilità immediata delle somme necessarie. In materia si è già pronunciata in passato la Corte Costituzionale dichiarando che le norme sulla tesoreria unica riflettono un interesse nazionale, legato all’esigenza di consentire allo Stato il controllo della liquidità e la disciplina dei relativi flussi monetari.
Il passaggio alla tesoreria unica Potenziali impatti sulla Convenzione di Cassa Le Istituzioni Scolastiche continueranno ad affidare il Servizio di Cassa a intermediari (banche o poste), che avranno un ruolo centrale nell’espletamento delle attività di incasso e pagamento e nei rapporti con le tesoreria dello Stato. La relazione tecnica al decreto di Spending Review evidenzia che, seppur oggi non quantificabili, si prevedono maggiori oneri per l’affidamento del servizio, dovuti alle mutate condizioni negoziali delle scuole. La perdita di liquidità in capo alle scuole potrebbe causare l’aumento della remunerazione dei servizi richiesti ed in alcuni casi impattare la fattibilità degli stessi. Attuali modalità di Fabbisogno Potenziale impatto su attuale Convenzione di Servizi richiesti remunerazione futuro Cassa •Minor compenso richiesto Gestione e tenuta conto Sì Aumento del compenso richiesto •Tasso attivo Gestione delle riscossioni / OIL •Gratuito Sì •Gratuito Gestione dei pagamenti / OIL •Bonifici a carico beneficiari Sì (minor compenso richiesto) Rilascio carte aziendali di credito, di •Minor compenso richiesto Sì Aumento del compenso richiesto debito e prepagate •Tasso debitore Anticipazioni di cassa Sì Aumento spread richiesto •% anticipazione Apertura di credito finalizzate alla •% finanziamento Sì Aumento spread richiesto realizzazione di progetti formativi Amministrazione titoli e valori •Minor compenso richiesto Sì Aumento del compenso richiesto •Migliore qualità della Gestione della liquidità No proposta Attivazione strumenti di incasso •Minor compenso richiesto Sì Aumento del compenso richiesto evoluti
Servizio di cassa - Reti di scuole Il percorso In base a quanto previsto dall’art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tale accordo può avere ad oggetto l’acquisto di beni e servizi. Di seguito è rappresentato il percorso per la realizzazione delle “reti di scuole” e per l’attivazione del processo di acquisizione congiunta del “Servizio di Cassa”. TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COINVOLTE ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA SINGOLE IST. SCOL. 1 2 3 4 5 6 7 8 Attivazione Definizione Sottoscrizione Predisposizione bozza di Sottoscrizione Indizione Adesione Accordo iniziative documenti di Aggiudicazione contratto Accordo di rete Accordo procedura di gara d’acquisto gara attuativo STEP PERCORSO DI REALIZZAZIONE RETE DI SCUOLE E ATTIVAZIONE PROCESSO DI ACQUISTO 1. Predisposizione della bozza di accordo di rete tra le Istituzioni Scolastiche, che identifichi parametri e condizioni dell’accordo, tra cui, a titolo esemplificativo, oggetto, finalità, durata, risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete, Istituzione Scolastica capofila per l’affidamento del “Servizio di Cassa”, organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, modalità di adesione, modalità di recesso, ecc. 2. Adesione all’accordo da parte delle diverse Istituzioni Scolastiche, con approvazione dai rispettivi organi collegiali (cfr. art. 33 D.I. 44/2001) 3. Sottoscrizione dell’accordo di rete e deposito dello stesso presso le segreterie delle Istituzioni Scolastiche partecipanti 4. Rilevazione dei fabbisogni delle Istituzioni Scolastiche coinvolte e redazione della determina a contrarre (cfr. art 11, comma 2 D.Lgs 163/2006) da parte della Istituzione Scolastica capofila 5. Definizione dei documenti di gara da parte della Istituzione Scolastica capofila (cfr. slide seguente) 6. Effettuazione degli adempimenti in materia di pubblicità dei bandi, di cui all’art. 66 del D.Lgs 163/2006, da parte della Istituzione Scolastica capofila 7. Redazione della determina di aggiudicazione sulla base delle risultanze delle offerte e pubblicazione avvisi di post-informazione (cfr. art. 66 del D.Lgs 163/2006) da parte della Istituzione Scolastica capofila 8. Sottoscrizione del contratto attuativo da parte delle singole Istituzioni Scolastiche aderenti all’Accordo
Servizio di cassa - Reti di scuole La documentazione necessaria Si riporta di seguito la documentazione da predisporre in occasione dell’indizione della procedure ad evidenza pubblica (procedura aperta) per l’affidamento del “Servizio di Cassa”, in conformità alle indicazioni definite dal D.I. 44/2001 e dal D.Lgs 163/2006. •Bando di gara (*) •Disciplinare di gara •Capitolato Tecnico (bozza già disponibile) •Schema di Convenzione (già disponibile) •Schema di Accordo Quadro (ad integrazione dello Schema di Convenzione di cassa) •Schema contratto attuativo •Schema offerta tecnica (bozza già disponibile) •Schema offerta economica (bozza già disponibile) •Altri allegati (es. dichiarazione sostitutiva, dichiarazione di avvalimento etc.) (*) In caso di espletamento di procedure ristrette la suddetta documentazione deve intendersi integrata con la “Lettera di invito a presentare offerta” da trasmettere agli operatori in possesso dei requisiti richiesti nel bando
Servizio di cassa - Reti di scuole Rilevazione fabbisogni Al fine di avviare in tempi brevi le attività di costituzione della Rete di Scuole e di acquisizione congiunta del Servizio di Cassa si propone di seguito un esempio di questionario da sottoporre alle scuole aggregate in rete al fine di rilevare caratteristiche e fabbisogni di ogni singola Istituzioni Scolastica. ANAGRAFICA CARATTERISTICHE Istituzione Scolastica 2011 2010 2009 Giacenza media .. .. .. Codice Meccanografico Dotazione ordinaria .. .. .. Indirizzo (via,CAP, città) .. .. .. n. mandati emessi e-mail n. reversali incassate .. .. .. n. progetti europei .. .. .. Telefono Fax n. alunni .. .. .. Responsabile del procedimento n. personale dipendente .. .. .. SERVIZI RICHIESTI Gestione riscossioni .. Amministrazione titoli e valori .. Gestione pagamenti .. Gestione liquidità .. Rilascio carte aziendali di credito, di debito e prepagate .. Attivazione strumenti di incasso .. Anticipazioni di cassa .. Progetti formativi .. Aperture di credito .. Altro ..
LA NUOVA CONVENZIONE DI CASSA
Premessa (1/2) _________________________________________ Il comparto dell'Istruzione ricopre un ruolo di primaria importanza ai fini di un coerente sviluppo materiale ed intellettuale del sistema Paese. Di conseguenza, la gestione ed il finanziamento dei bilanci delle scuole hanno un ruolo fondamentale per l'efficace svolgimento delle loro funzioni istituzionali. In tale contesto, assumono rilevanza: le numerose relazioni tra mondo bancario e Istituzioni Scolastiche che, per la creazione delle migliori condizioni operative e per l'assolvimento dei propri compiti, devono poter instaurare efficaci rapporti di servizio e finanziamento. l'evoluzione dei criteri di gestione amministrativa e contabile delle Istituzioni Scolastiche. i progressi nell'informatizzazione e nel rinnovamento tecnologico delle modalità di gestione dei servizi di pagamento e di riscossione necessari per migliorare l’operatività ed agevolare i rapporti finanziari intercorrenti tra banche, scuole, cittadini e imprese.
Premessa (2/2) ________________________________________________________________________ L’evoluzione tecnologica rappresenta quindi elemento chiave per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi connessi alla dimensione Istruzione, attraverso la messa a disposizione di soluzioni che facilitano il colloquio fra Istituzioni e cittadini, promuovono la diffusione dell’informazione e il confronto dialettico fra gli interlocutori del processo formativo e che supportano e ottimizzano i processi gestionali che sottostanno l’erogazione dei servizi. La valorizzazione dell’istruzione, della formazione e della ricerca, nonché il ruolo prioritario ricoperto dall’innovazione tecnologica in tale processo, trovano riscontro: • nelle linee guida dell’Atto di Indirizzo 2012 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; • nel Protocollo MIUR-ABI, che concretizza i risultati conseguiti dallo specifico gruppo di lavoro, con riferimento all’automazione dei processi connessi alla gestione finanziaria delle scuole. Il protocollo sancisce la collaborazione sistematica tra ABI e MIUR, volta sia a consolidare i risultati raggiunti nella creazione di sistemi evoluti di gestione degli incassi e dei pagamenti, sia ad operare interventi più profondi di rivoluzione delle modalità di interazione fra Istituzioni Scolastiche e banche, con particolare attenzione al tema delle operazioni finanziarie sulla liquidità e i crediti per progetti formativi.
Nuova convenzione di cassa • Appare immutato l’obiettivo di consentire alle istituzioni scolastiche, da un lato, di poter migliorare e semplificare la gestione dei rapporti e delle procedure con le istituzioni finanziarie e, dall’altro, di poter usufruire di strumenti e processi operativi innovativi rispetto al passato, con l’assoluta innovazione però dell’introduzione del sistema di Tesoreria Unica che attua, per così dire una sorta di rivoluzione copernicana, nella gestione contabile delle Istituzioni Scolastiche.
Nuova convenzione di cassa In allegato all’ultima versione della Convenzione di cassa il Ministero ha rimesso anche i seguenti atti utili per lo svolgimento della procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio: •schema di Convenzione di cassa (Allegato 1); •capitolato tecnico, contenente lo schema di presentazione della scuola o della rete scuole (Allegato 2); •schema di offerta tecnica (Allegato 3); •schema di offerta economica (Allegato 4); •pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del capitolato tecnico e del capitolato economico (Allegato 5). I punteggi sono indicativi e possono essere variati a cura della scuola salvo il totale complessivo di 100. Quelli proposti sono stati definiti ponderando il peso relativo dei singoli prodotti rispetto l’economicità degli stessi. In ogni caso il MIUR, ritiene opportuno mantenere il punteggio individuato come minimo
La nuova convenzione di cassa FONTI NORMATIVE La lettura del testo e degli allegati tecnici del nuovo schema di convenzione di cassa fa trasparire con chiarezza come la normativa del D.I. n.44/2001 - Regolamento di Contabilità delle istituzioni Scolastiche – continui ad essere il riferimento principe, in conformità del quale ha preso le mosse tutto il lavoro in questione, fatta eccezione per la della disciplina sulle anticipazioni di cassa che non trova riscontro nel citato strumento normativo e per le regole innovative sulla Tesoreria Unica introdotte dall’art.7 c.34,35 e 36, della legge 135/2012. In particolare le norme del D.I. n.44/2001 che sono utili alla trattazione dell’argomento sono rinvenibili nei seguenti articoli: • art.14 ( pagamento con carta di credito ); • art.16 ( affidamento del servizio di cassa); • art.17 (fondo per le minute spese ); •art.32 ( funzioni e poteri del DS nell’attività negoziale); •art.33 ( interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale ); •art.34 ( procedura ordinaria di contrattazione ) •art.45 (contratti di mutuo con riferimento al comma 3 concernente i finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata ).
La nuova convenzione di cassa FONTI NORMATIVE Allo stesso modo risalta il rilievo che riveste lo stretto legame al disposto del D.L.vo n.163/2006 - Codice dei contratti Pubblici e s.m.i.- sia nella parte relativa al corretto esercizio dell’attività negoziale, che in quella ove si sottolinea e ribadisce, in considerazione della sostanziale omogeneità dei fabbisogni dei servizi di cassa, e della modificata taratura dei servizi richiesti, la possibilità/opportunità per le Istituzioni Scolastiche di sfruttare il principio della sinergia fra gli enti, mediante il ricorso a formule di aggregazione nella fase di acquisizione del servizio al fine di raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa in ragione delle economie di scala. In particolare, per acquisire lavori, servizi e forniture , si fa riferimento all’art. 33 del D.Lgs. n. 163/06 che prevede il ricorso per le stazioni appaltanti alle centrali di committenza di cui all’art. 3, comma 34, attuando la combinazione con l’accordo quadro di cui all’art. 59 del medesimo Decreto. Tale procedura consente di stipulare un contratto a carattere generale e normativo per l’affidamento del servizio di cassa, al quale tutte le Istituzioni scolastiche facenti parte del raggruppamento potranno attingere concretamente per i singoli fabbisogni mediante specifico e successivo contratto attuativo.
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