Tesoreria Unica per le Istituzioni Scolastiche - Ottobre 2012

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Tesoreria Unica per le Istituzioni Scolastiche - Ottobre 2012
Tesoreria Unica per le Istituzioni
          Scolastiche

Ottobre 2012
Tesoreria Unica per le Istituzioni Scolastiche - Ottobre 2012
PREMESSA
Nel supplemento ordinario n.189 della Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stato
pubblicato il testo coordinato della legge 7 Agosto 2012 n. 135 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la
riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, c.d.
“SPENDING REVIEW”, che è entrata in vigore il giorno 15 agosto 2012.

In perfetta continuità con il primo decreto di revisione della spesa pubblica,
curato dal ministro dei rapporti con il parlamento, Piero Giarda, il D.l. di
“SPENDING REVIEW” messo a punto dal commissario straordinario Enrico Bondi
istituisce, tra l’altro, anche per le scuole l'obbligo della procedura di Tesoreria
Unica.
Le disposizioni definitive contenute nella legge di conversione n.135/2012
riguardano anche le istituzioni scolastiche ed educative statali, in particolare
relativamente all’introduzione per le stesse del sistema di Tesoreria Unica per
tutte le risorse finanziarie depositate fino ad ora presso i Gestori del servizio di
cassa, Istituti bancari o Poste italiane s.p.a..
Tesoreria Unica per le Istituzioni Scolastiche - Ottobre 2012
PREMESSA

L’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni
dalla legge 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al
sistema di tesoreria unica. In sintesi, l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica
comporta l’obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità
liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’Italia) e non
più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa. Il cassiere,
peraltro, mantiene un ruolo fondamentale per la gestione contabile, in quanto
continua a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per
conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d’Italia presso
la quale sono depositate le liquidità degli istituti stessi. Il rapporto cassiere/Banca
d’Italia avviene sulla base di procedure telematiche standardizzate e ormai
consolidate.
Tesoreria Unica per le Istituzioni Scolastiche - Ottobre 2012
CHE COSA E’ LA TESORERIA DELLO STATO
•   La Tesoreria è il cassiere dello Stato e, come tale provvede agli incassi e ai
    pagamenti relativi alla gestione del Bilancio dello Stato e, con l’introduzione della
    Tesoreria Unica, svolge anche le funzioni di banchiere degli Enti tenuti a depositare
    le loro disponibilità sui conti di tesoreria.

•   Questo delicato servizio è affidato dalla legge alla Banca d’Italia, ed i rapporti con il
    MEF sono regolati da una convenzione che è stata rinnovata tacitamente fino al
    2030.

•   La Banca d’Italia opera attraverso la tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria
    provinciale nel rispetto delle norme dettate dal regolamento di Contabilità e di
    altre norme e di direttive emanate dal MEF e, in particolare, dal dipartimento della
    Ragioneria Generale dello Stato.
In estrema sintesi l’attività della tesoreria può raggrupparsi in diverse macroaree:
   1 - Normativa
       L’aspetto normativo è curato dalla Ragioneria Generale dello Stato e riguarda la
       verifica della corretta applicazione delle norme;
   2 - Operativa
       L’area operativa è svolta prevalentemente dalla Banca d’Italia che, attraverso

      le proprie sezioni di Tesoreria, cura gli incassi ed i pagamenti del Bilancio dello
      Stato;
  3 - Di modernizzazione
      A partire dal 1999 è iniziato il processo di ammodernamento della tesoreria con
      l’ introduzione del mandato informatico ed è proseguito con l’introduzione
      di strumenti più moderni. La dematerializzazione ha consentito l’eliminazione dei
      flussi cartacei;
  4 – Di monitoraggio
       Le movimentazioni di tutti i conti di tesoreria vengono giornalmente rendicontate
       e trasmesse alla Ragioneria Generale dello Stato e vanno ad incrementare la base
       dati dei sistemi Gestione Flussi di Tesoreria e Gestione Conti di Tesoreria, che
       costituiscono gli strumenti basilari per acquisire le informazioni necessarie per la
       determinazione del fabbisogno del settore statale.
IL QUADRO NORMATIVO
Il quadro normativo di tesoreria unica in cui le istituzioni scolastiche si troveranno a operare è
composto da:
- commi 33 e 34 del citato articolo 7 D.L. 95/2012;
- normativa che regolamenta il sistema di tesoreria unica, con particolare riferimento alla
  legge n. 720/1984;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2009.

L’articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica,
prevedendo in particolare:
l’inserimento delle stesse istituzioni nella tabella A allegata alla legge n. 720/1984,
precisando lo specifico regime di tesoreria unica adottato e individuando l’ambito soggettivo di
applicazione della norma che si estende a tutti gli istituti scolastici e alle istituzioni educative (convitti
ed educandati) statali sul territorio nazionale (comma 33);

la decorrenza dell’assoggettamento a partire dal 12 novembre 2012, data alla quale i cassieri
delle istituzioni scolastiche debbono effettuare il versamento delle disponibilità liquide presso la
tesoreria statale (comma 34); da quella stessa data sono di fatto applicati compiutamente i
meccanismi del sistema di tesoreria unica;

il rinvio all’articolo 35, comma 9, del decreto legge n. 1/2012, ove applicabile, nella parte che
stabilisce lo smobilizzo di investimenti finanziari in titoli, con l’eccezione di quelli in titoli di Stato
italiani (comma 34).
IL QUADRO NORMATIVO
La legge 29 ottobre 1984, n. 720
    ha istituito il sistema di tesoreria unica e contiene le norme di principio che
caratterizzano la cd. Tesoreria unica tradizionale, nel regime che sarà applicato
alle istituzioni scolastiche. I principi fondamentali contenuti nella legge n. 720
riguardano:
1.L’obbligo di depositare tutte le liquidità degli enti su contabilità speciali aperte
presso e tesorerie della Banca d’Italia;
2.il mantenimento per gli enti della piena e immediata disponibilità delle risorse
depositate presso la tesoreria statale;
3.la distinzione delle liquidità in risorse proprie e altre risorse da accreditare
rispettivamente sui sottoconti fruttiferi e infruttiferi delle contabilità speciali;
4.la determinazione del tasso d’interesse da riconoscere sulle somme depositate
sui sottoconti fruttiferi;
5.il regime dei pignoramenti.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2009
disciplina il regolamento telematico dei rapporti tra i tesorieri/cassieri degli enti
assoggettati al regime di tesoreria unica e la tesoreria statale e la relativa
operatività, confermando il ruolo dei tesorieri/cassieri che svolgono una
funzione di intermediazione operativa tra gli enti e la tesoreria statale.
AMBITO SOGGETTIVO
In base all’articolo 7, comma 33, del citato decreto legge n. 95/2012 sono destinatarie della norma e
quindi assoggettate al sistema di tesoreria unica le “istituzioni scolastiche ed educative statali”.
Sono pertanto da considerare escluse dall’ambito di applicazione della norma le scuole
pubbliche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, non essendo
scuole statali. Sono esclusi altresì gli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
(AFAM). Per quanto riguarda le istituzioni educative si fa riferimento ai Convitti nazionali e agli
Educandati femminili dello Stato, di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo n. 297/1994,
dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e conseguentemente assoggettabili al sistema di
tesoreria unica.
         Un aspetto particolare riguarda i convitti e le aziende agrarie/speciali annessi alle istituzioni
scolastiche e pertanto non dotati di una distinta personalità giuridica. In questo caso sono le
istituzioni scolastiche a essere assoggettate al sistema di tesoreria unica e la gestione della liquidità
del convitto/azienda viene svolta cumulativamente con quella dell’istituzione scolastica, attraverso
un’unica contabilità speciale di tesoreria unica, pur mantenendo, a livello di contabilità interna, la
necessaria separazione contabile delle due gestioni. Nel caso in cui le aziende agrarie/speciali
abbiano uno specifico conto per il servizio di cassa dell’azienda (si veda al riguardo l’articolo 20 del
decreto interministeriale n. 44/2001), distinto da quello dell’istituzione scolastica cui sono annesse,
il cassiere dovrà gestire anche le riscossioni e i pagamenti dell’azienda sull’unica contabilità speciale
aperta presso la Banca d’Italia e intestata all’istituzione scolastica; sotto il profilo operativo questa
unità di gestione della liquidità conseguente all’applicazione delle regole della tesoreria unica si
traduce nell’esigenza di unificare il conto dell’istituzione scolastica con quello dell’azienda
APERTURA DELLE CONTABILITA’ SPECIALI E ATTIVAZIONE
               DEL SISTEMA DI T.U.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dispone d’ufficio entro il 31 ottobre
2012 l’apertura delle contabilità speciali intestate alle istituzioni scolastiche ed educative,
i cui elenchi sono stati forniti dal Ministero dell’Istruzione, per rendere operativo il loro
inserimento in tesoreria unica.
L’elenco delle contabilità aperte, con i dati identificativi degli istituti, è pubblicato sul sito
internet della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it). Gli elenchi utilizzati
tengono conto delle variazioni che nascono dalle nuove istituzioni e dalle operazioni di
dimensionamento con decorrenza 1° settembre 2012. Per future variazioni che
dovessero intervenire (nuove istituzioni, chiusura di istituti, accorpamenti etc.) il
Ministero dell’Istruzione provvederà a inviare periodicamente i relativi elenchi alla
Ragioneria generale.

In sede di prima applicazione spetta a ogni singola istituzione scolastica comunicare
all’istituto con cui intrattengono il servizio di cassa il proprio codice di contabilità
speciale, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d’Italia.
APERTURA DELLE CONTABILITA’ SPECIALI E ATTIVAZIONE
                DEL SISTEMA DI T.U.
Come previsto dal comma 34 del citato articolo 7 il versamento delle disponibilità liquide
delle istituzioni scolastiche a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto
dai cassieri, deve essere effettuato sul sottoconto INFRUTTIFERO alla data del
        12 novembre 2012.
Sotto il profilo operativo, per consentire che pervengano alla tesoreria statale alla prevista
data del 12 novembre, è necessario che l’operazione sia disposta dal cassiere entro il giorno
lavorativo precedente (9 novembre), tenuto conto dei tempi di regolazione previsti dal
protocollo d’intesa stipulato tra la Banca d’Italia e l’Associazione bancaria italiana, di cui
all’articolo 5, comma 11, del citato D.M. 4 agosto 2009. Successivamente alla data del 12
novembre dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica
tradizionale, che si vanno a illustrare di seguito.
Si precisa che dovranno essere riversate presso le Tesorerie anche somme eventualmente
accantonate a fronte di atti di pignoramento, fermo restando che i pignoramenti nei
confronti delle istituzioni scolastiche ed educative statali continueranno a essere notificati
presso i cassieri, ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 720/1984.
REGIME DELLE ENTRATE
Come accennato in precedenza, con il regime di tesoreria unica le entrate si
distinguono in:

 1 - ENTRATE PROPRIE
cioè di fatto entrate provenienti dal settore privato, da versare sul sottoconto
fruttifero della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale;

2 - ALTRE ENTRATE
che vengono accreditate sul sottoconto infruttifero.

Tenuto conto delle diverse tipologie di entrate che riguardano le istituzioni scolastiche
si rappresenta quanto segue:
TESORERIA UNICA

    SOTTOCONTO INFRUTTIFERO                               SOTTOCONTO FRUTTIFERO

•   1. I finanziamenti statali, erogati dal               •   1 . I contributi da privati e i proventi delle
    Ministero dell’istruzione ed eventualmente                gestioni economiche sono riscossi tramite il
    da altre amministrazioni statali, sono disposti
    con titoli di spesa da accreditare                        cassiere bancario e riversati sul sottoconto
    direttamente sul sottoconto infruttifero;                 fruttifero;

•   2. I finanziamenti provenienti da regioni,            •
    enti locali ed eventualmente da altri enti                2. Gli eventuali mutui e prestiti stipulati dagli
    inseriti nella tabella A allegata alla legge n.           istituti scolastici sono depositati sul
    720/1984 sono trasferiti con operazioni di                sottoconto fruttifero negli altri casi;
    girofondi, da accreditare sul sottoconto
    infruttifero.
        Gli enti locali che a vario titolo non sono
    assoggettati al regime di tesoreria unica (es.
    gli enti locali della regione Friuli Venezia
    Giulia) dispongono i propri finanziamenti agli
    istituti scolastici con accreditamento sui conti
    correnti bancari degli istituti stessi; il relativo
    riversamento presso la Banca d’Italia è
    disposto sul sottoconto infruttifero;
TESORERIA UNICA

         SOTTOCONTO INFRUTTIFERO
•    3. I finanziamenti comunitari, compresa la
    quota di cofinanziamento nazionale, sono
    accreditati sul sottoconto infruttifero;

•   4.   Gli eventuali mutui e prestiti stipulati
    dagli istituti scolastici sono depositati sul
    sottoconto infruttifero qualora assistiti da
    contributo/garanzia statale;

          Per le entrate accreditate direttamente
    presso il cassiere le istituzioni scolastiche
    dovranno fornire allo stesso l’indicazione per
    il riversamento sul sottoconto fruttifero o su
    quello infruttifero. Si richiama l’attenzione
    dei cassieri sulla necessità di prestare
    particolare       attenzione    all’atto     del
    versamento alla corretta imputazione delle
    somme al pertinente sottoconto della
    contabilità speciale, tenuto conto che, ai
    sensi del D.M. 4 agosto 2009, eventuali
    rettifiche     alle    operazioni     effettuate
    richiedono una procedura laboriosa e non
    possono che essere disposte a data corrente.
INVESTIMENTI IN TITOLI E DEPOSITI SU C/C POSTALI
Il regime di tesoreria unica prevede l’accentramento presso la tesoreria statale di tutte
le disponibilità liquide e, conseguentemente, il divieto di investire in prodotti finanziari
le somme eccedenti le esigenze della gestione ordinaria.
Ne consegue che gli eventuali titoli detenuti dalle istituzioni scolastiche debbono essere
smobilizzati, fatta eccezione per gli investimenti finanziari in titoli dello Stato italiano
(riferimento all’articolo 35, comma 9, del decreto legge n. 1/2012). Sulla base del
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 aprile 2012 – emanato ai sensi
del citato articolo 35, comma 9 - sono inoltre esclusi dallo smobilizzo i buoni postali
fruttiferi e i libretti di risparmio postale, nonché eventuali valori mobiliari posseduti dalle
istituzioni scolastiche e provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno
specifico vincolo di destinazione al lascito. Non essendo stato previsto normativamente
un termine per lo smobilizzo dei titoli, si ritiene che le istituzioni scolastiche debbano
provvedervi entro il 31 dicembre 2012.
Qualora gli istituti scolastici siano titolari di conti correnti postali, destinati in genere ad
accogliere versamenti a vario titolo di contributi da parte delle famiglie, possono
continuare a utilizzare questo strumento, con l’obbligo di riversare le risorse presenti sui
conti correnti postali presso il cassiere con cadenza almeno quindicinale.
MODALITA’ DI DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI
Per quanto riguarda i pagamenti, l’assoggettamento alla tesoreria unica non modifica
l’operatività delle singole istituzioni scolastiche, che continuano a inviare i titoli di spesa
emessi con le procedure ordinarie al proprio cassiere. È il cassiere a eseguire i pagamenti
con le procedure previste dall’articolo 3 del citato D.M. 4 agosto 2009.
Si reputa opportuno sottolineare che per i pagamenti a favore di altri istituti ed enti
assoggettati al sistema di tesoreria unica e inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720,
la regola generale prevede che detti pagamenti siano effettuati con la procedura del
girofondi tra conti di tesoreria (e non con il bonifico).
Peraltro nel caso in cui gli istituti si trovino a pagare tributi (diversi da quelli per i quali
viene utilizzato il mod. F24 EP), diritti, tariffe sulla base di procedure generali definite
dall’ente creditore (es. il comune), che si rivolgono a una pluralità di soggetti, sia pubblici
che privati e prevedono modalità di versamento diverse (es. versamento su conto
corrente postale), si ritiene che l’obbligo di girofondi possa essere derogato.
Sul sito Internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione “Tesoreria statale” è
presente l’elenco di tutti gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica, con
l’indicazione della relativa contabilità speciale.
MODALITA’ DI DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI
Per i pagamenti di imposte, ritenute fiscali, IRAP, contributi previdenziali e assistenziali
le istituzioni scolastiche hanno utilizzato fino a oggi il mod. F24, con addebito sul conto
corrente presso il proprio cassiere (si vedano le circolari RGS 41/2007 e 9/2008).
L’inserimento delle istituzioni scolastiche nella tabella A allegata alla legge 720 comporta
l’obbligo e la necessità che gli stessi pagamenti siano effettuati facendo ricorso
all’apposita procedura telematica che si avvale del mod. F24 EP.

A questo riguardo, nel richiamare le indicazioni a suo tempo fornite dallo scrivente con
la circolare RGS 37/2007, tenuto conto che l’addebito per il pagamento delle imposte
viene effettuato direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria unica, è necessario
che gli istituti garantiscano la presenza sulle contabilità speciali di disponibilità sufficienti
per la data di esecuzione del versamento. Considerato peraltro che il comma 38
dell’articolo 7 dello stesso decreto legge n. 95/2012 ha previsto l’utilizzo della procedura
del “cedolino unico” anche per il pagamento delle competenze dei supplenti brevi, si
ritiene che i versamenti in questione saranno di carattere residuale.
MODALITA’ DI DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI

Si rimanda alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate per l’utilizzo del mod. F24
EP e l’elenco dei codici tributo maggiormente ricorrenti.

Resta inteso che i titoli di spesa, siano essi cartacei o telematici (OIL), debbono indicare
chiaramente la modalità di esecuzione del pagamento (bonifico, girofondi, versamento
all’Erario), con l’indicazione degli estremi di destinazione dello stesso:
1.IBAN del conto del beneficiario per il bonifico
2.Numero del conto di tesoreria e sezione di tesoreria per i pagamenti tramite girofondi
3.Capo, capitolo e articolo per i versamenti da effettuare in entrata del bilancio statale.
Il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP)

PREMESSA
Il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) è lo strumento che gli enti titolari di contabilità speciali di tesoreria
unica devono utilizzare per eseguire i versamenti delle somme dovute per ritenute alla fonte a titolo di IRPEF
e relative addizionali, IRAP, tributi erariali (es. IVA e IRES), IMU, premi assicurativi e contributi previdenziali e
assistenziali. L’ente che esegue il versamento è identificato unicamente attraverso il proprio codice fiscale e
l’addebito delle somme dovute è effettuato sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’ente
medesimo.
L’esecuzione dei versamenti tramite modello F24 EP è disciplinata dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate dell’8 novembre 2007 e da successivi provvedimenti che ne hanno ampliato
l’utilizzo ed aggiornato il layout e le specifiche tecniche.
La documentazione al riguardo è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso
“Home - Cosa devi fare - Versare - F24 Enti pubblici” oppure direttamente all’indirizzo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24+Enti+Pubblici+F2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 EP

Il modello F24 EP è uno strumento di pagamento telematico e quindi non è possibile utilizzarlo in
modalità cartacea. La compilazione del file contenente il modello F24 EP potrà avvenire in
modalità “assistita” attraverso il software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.
L’invio del file autenticato contenente il modello F24 EP deve avvenire esclusivamente attraverso
il sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite il proprio
tesoriere autorizzato, previa registrazione da effettuarsi secondo le modalità illustrate sul
predetto sito all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/SAbilitazione.jsp.
Per maggiori informazioni al riguardo, è possibile consultare il sito internet dell’assistenza ai
servizi telematici, al seguente indirizzo: http://assistenza.agenziaentrate.gov.it/.
Il file inviato contiene, oltre ai dati analitici dei versamenti da effettuare, anche la richiesta di
addebito cumulativo degli stessi sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’ente,
individuata attraverso il relativo codice IBAN.
La procedura di pagamento tramite modello F24 EP prevede il rilascio di ricevute che attestano
l’esecuzione delle varie fasi dell’operazione ed in particolare:

•subito dopo l’invio del file, il sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia visualizza il relativo numero
di protocollo;

•in seguito, è possibile accedere con le proprie credenziali al predetto sito e – nella sezione Ricevute –
scaricare la ricevuta che fornisce l’esito dei controlli formali operati sul file trasmesso (indicando il
relativo numero di protocollo), per verificare che lo stesso sia conforme alle specifiche tecniche vigenti.
In caso di esito negativo, il file viene scartato ed i pagamenti in esso contenuti sono considerati come
non eseguiti;

•in caso di esito positivo dei controlli formali di cui al punto precedente, l’Agenzia richiede alla Banca
d’Italia l’addebito delle somme sul conto di tesoreria dell’ente e quindi, dopo la data prevista per
l’addebito, dal predetto sito sarà possibile scaricare la ricevuta attestante l’esito dell’addebito
medesimo. In caso di esito negativo, i pagamenti sono considerati come non eseguiti;

•nei soli casi in cui le fasi di cui ai punti precedenti si concludano positivamente, dal predetto sito
dell’Agenzia, nel cassetto fiscale, sarà possibile scaricare la quietanza che attesta l’avvenuta esecuzione
dei versamenti.
TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24 EP
Ai sensi dell’art. 32-ter, comma 1-bis, del d.l. n. 185/2008, le somme dovute per ritenute alla fonte a titolo di IRPEF e
relative addizionali, IRAP, tributi erariali, premi assicurativi e contributi previdenziali e assistenziali, sono versate entro il
giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall’ articolo 6, comma 2, della legge
29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento
relativo al mese di dicembre.
I files contenenti i pagamenti devono essere inviati in anticipo rispetto alla data di versamento prescelta, entro e non
oltre le ore 20:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data medesima.
Ad esempio, i versamenti da effettuare entro la scadenza del 16 marzo, nell’ipotesi che i giorni immediatamente
antecedenti siano tutti lavorativi, devono essere inviati tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro e non
oltre le ore 20:00 del 14 marzo. Nel caso l’invio avvenga oltre tale limite temporale, i versamenti saranno eseguiti il
primo giorno lavorativo utile e quindi risulteranno tardivi e sanzionabili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
In proposito, si evidenzia che l’invio anticipato dei files di alcuni giorni rispetto al predetto limite temporale, da un lato,
consente di avere la certezza che i pagamenti saranno effettuati e addebitati sul conto dell’ente alla scadenza prescelta
(non prima) e – dall’altro – permette di avere a disposizione tempo sufficiente per annullare eventuali versamenti errati
ed inviare i pagamenti corretti. Infatti, l’annullamento di un modello F24 EP già inviato può essere richiesto entro e non
oltre le ore 22:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di versamento prescelta, sempre attraverso il sito
internet dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, maggiore sarà l’anticipo con il quale viene effettuato l’invio e più tempo si
avrà a disposizione per correggere eventuali errori.
E’ consentito l’invio di più modelli F24 EP per la stessa scadenza e le medesime tipologie di pagamenti, con l’avvertenza
che gli invii successivi non annullano i precedenti, ma si aggiungono a questi ultimi; quindi, l’unico modo per eliminare
eventuali versamenti errati resta quello di richiederne l’annullamento, come descritto in precedenza.
Con riferimento agli errori commessi in fase di esecuzione dei pagamenti, valgono le stesse
indicazioni fornite nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del
14 marzo 2008, paragrafo “CORREZIONE ERRORI E RAVVEDIMENTO OPEROSO”.

                                            •* * * * * * *

Si riportano in allegato i codici tributo del modello F24 EP più ricorrenti per i versamenti eseguiti
da parte delle Istituzioni scolastiche; l’elenco completo dei codici tributo è comunque disponibile
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Home - Strumenti - Codici per i
versamenti e codici attività - F24 - Codici per i versamenti”.
Codici tributo F24 EP più ricorrenti
                                                                              Istituzioni scolastiche
                    Tipo di versamento                     Codice tributo                                           Note
                                                                                    interessate
Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati         100E                   Tutte
RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI                                102E                   Tutte
RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI
                                                                110E                   Tutte
RAPPORTO DI LAVORO
Ritenute sui redditi da lavoro autonomo                         104E                   Tutte
                                                                                                        Nell’apposito campo del modello
Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti                                                          indicare il codice della
                                                                381E                   Tutte
d’imposta                                                                                                Regione/Provincia Autonoma
                                                                                                                   beneficiaria
Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti                                                     Nell’apposito campo del modello
d’imposta -                                                     384E                   Tutte             indicare il codice del Comune
                                                                                                                  beneficiario
saldo
                                                                                                        Nell’apposito campo del modello
Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti
                                                                385E                   Tutte             indicare il codice del Comune
d’imposta - acconto
                                                                                                                  beneficiario
                                                                                Aventi una gestione
IRES – saldo                                                    203E
                                                                                economica separata
                                                                                Aventi una gestione
IRES – acconto prima rata                                       201E
                                                                                economica separata
IRES – acconto seconda rata o acconto in unica                                  Aventi una gestione
                                                                202E
soluzione                                                                       economica separata
                                                          da 601E a 612E (a     Aventi una gestione
IVA - mensile
                                                          seconda del mese)     economica separata
                                                          da 614E a 617E (a
                                                                                Aventi una gestione
IVA - trimestrale                                            seconda del
                                                                                economica separata
                                                              trimestre)
                                                                                Aventi una gestione
IVA – acconto contribuenti mensili                              613E
                                                                                economica separata
Aventi una gestione
IVA – acconto contribuenti trimestrali              618E
                                                           economica separata

                                                           Aventi una gestione
IVA – saldo dichiarazione annuale                   619E
                                                           economica separata

                                                                                   Nell’apposito campo del
                                                           Aventi una gestione   modello indicare il codice della
IRAP - saldo                                        300E
                                                           economica separata    Regione/Provincia Autonoma
                                                                                          beneficiaria

                                                                                   Nell’apposito campo del
                                                           Aventi una gestione   modello indicare il codice della
IRAP – acconto – prima rata                         301E
                                                           economica separata    Regione/Provincia Autonoma
                                                                                          beneficiaria

                                                                                  Nell’apposito campo del modello
IRAP – acconto – seconda rata o acconto in unica           Aventi una gestione          indicare il codice della
                                                    302E
soluzione                                                  economica separata      Regione/Provincia Autonoma
                                                                                             beneficiaria

                                                                                  Nell’apposito campo del modello
IRAP – versamento mensile – art. 10-bis, comma 1,                                       indicare il codice della
                                                    380E          Tutte
D.Lgs. n. 446/1997                                                                 Regione/Provincia Autonoma
                                                                                             beneficiaria

INPS                                                DM10         Tutte
L’elenco completo dei codici tributi utilizzabili nel modello F24 EP, con l’indicazione
delle relative regole di compilazione, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate seguendo il percorso: Home - Strumenti - Codici per i versamenti e codici
attività - F24 - Codici per i versamenti - Codici da utilizzare per il versamento con il
modello F24.

Attraverso il medesimo percorso è possibile consultare gli elenchi dei codici delle
Regioni, delle Province Autonome e dei comuni, da indicare per i versamenti
dell’IRAP e delle addizionali all’IRPEF.
Il passaggio alla tesoreria unica
                                                 Il D.L. 95/2012
 In base a quanto previsto dal D.L. 95/2012, viene istituito un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale confluiranno tutte le
 risorse finanziarie attualmente depositate presso istituti bancari privati.
 Si riportano di seguito gli step principali del passaggio alla tesoreria unica definiti dal D.L. medesimo.

                                                                                      12/11/2012

La liquidità delle scuole statali non è            Gli Istituti cassieri delle scuole statali provvedono a versare le liquidità
depositata presso la tesoreria statale.            depositate presso gli stessi, alla data di entrata in vigore del decreto, sulle
Ciascuna scuola provvede in autonomia a            rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la
sottoscrivere una convenzione di cassa con         tesoreria statale.
una banca scelta mediante procedure ad             I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad
evidenza pubblica, con redditività e servizi       adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni
molto differenziati a seconda della capacità       scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29
negoziale delle singole scuole.                    ottobre 1984, n. 720 (cfr. slide successiva e seguenti), e relative norme
                                                   amministrative di attuazione.

 Principali evidenze                 Benefici attesi
 • Livello medio di giacenza:        • Ipotizzando una giacenza minima di 900 milioni di euro ed un tasso per il ricorso al mercato del 3,13% nel 2012, 4,38% nel 2013 e
   900 milioni di euro                 5,01% nel 2014 si otterrebbe una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico pari a circa 4 milioni per il 2012 (2/12 del
 • Disomogeneità delle                 totale annuo al netto della ritenuta fiscale), 31 milioni di euro nel 2013 e 36 milioni nel 2014
   condizioni di affidamento
   del servizio di cassa             Punti di attenzione
   applicate sul territorio          I benefici sopra indicati sono parzialmente compensati:
 • Tasso attivo medio                • dagli interessi che lo Stato dovrà pagare sulle entrate proprie delle scuole che saranno depositate sul sottoconto fruttifero della
   applicato = 0,15%                   contabilità speciale di tesoreria unica. Sotto il profilo finanziario l’importo è peraltro trascurabile tenuto conto che la percentuale di
                                       disponibilità finanziaria sui conti delle istituzioni scolastiche derivanti da entrate proprie risulta indicativamente pari al 1% del
                                       totale.
                                     • dai minori interessi percepiti attualmente dalle scuole sui conti correnti bancari, che potrebbero ammontare a circa 1,4 milioni
                                       annui, tenendo conto del tasso applicato dello 0,15% soprarichiamato.
                                     • da eventuali maggiori oneri per il servizio di cassa da affidare a intermediari (banche o poste), non quantificabili.
Il passaggio alla tesoreria unica
                                           Analisi normativa (1/3)
Al fine di chiarire meccanismi e processi operativi inerenti l’introduzione della tesoreria unica per le Istituzioni Scolastiche, si rappresenta
di seguito l’excursus della normativa degli ultimi anni sui regimi di tesoreria per Regioni ed Enti Locali, dall’introduzione del regime di
tesoreria unica previsto dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, al D.L. 1/2012.

       L. 720/1984                            D.Lgs. 279/1997                                                                           D.L. 1/2012

 Istituzione del sistema di              Individuazione delle unità                                                              Disposizioni urgenti per la
tesoreria unica per enti ed           previsionali di base del bilancio                                                        concorrenza, lo sviluppo delle
     organismi pubblici               dello Stato, riordino del sistema                                                       infrastrutture e la competitività
                                                      di
                                             tesoreria unica (..)

          1984         1985                        1997              2007                            2009                                  2012

             D.M. 22 novembre 1985                         D.M. 29 maggio 2007             D.M. 4 agosto 2009                 Circolare n. 11, 24 marzo 2012
               Ministero del tesoro                       Ministero dell’economia e      Ministero dell’economia e            Ministero dell’economia e delle
                                                                delle finanze                  delle finanze                              finanze
               Entrata in vigore del
            sistema di tesoreria unica                       Approvazione delle               Nuove modalità di             Attuazione art. 35, commi 8-13 del
                                                          Istruzioni sul Servizio di    regolamento telematico dei          decreto legge 1/2012. Sospensione
                                                            Tesoreria dello Stato      rapporti tra tesorieri e cassieri   del sistema di tesoreria unica mista e
                                                                                        degli enti ed organismi di cui         assoggettamento al sistema di
                                                                                         alla tab. A legge 720/1984          tesoreria unica dei dipartimenti
                                                                                                                                        universitari
Il passaggio alla tesoreria unica
                                         Analisi normativa (2/3)
Si riportano di seguito alcuni estratti normativi in tema di sistema di tesoreria unica

Legge 29 ottobre 1984, n. 720
•Art. 1: (..) gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti (..), effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli
organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato. Le entrate proprie dei predetti enti (..), devono essere versate in contabilità speciale fruttifera (..). Le altre entrate, comprese quelle provenienti
da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono essere altresì versate direttamente le assegnazioni, i contributi e
quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino
all’esaurimento dei relativi fondi.

Decreto Ministeriale 4 agosto 2009
•Art. 1, comma 1: Presso la tesoreria statale sono attive contabilità speciali di tesoreria unica intestate agli enti e organismi elencati nella tabella A (..)
•Art. 1, comma 2: Le banche tesoriere o cassiere eseguono le operazioni di incasso e di pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi
avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali (..)
•Art. 1, comma 5: I tesorieri o cassieri sono tenuti a evidenziare in apposite scritture i movimenti e i saldi delle contabilità speciali, distinti per
sottoconto fruttifero e infruttifero (..)
•Art. 2, comma 1: I versamenti nelle contabilità speciali (..) sono effettuati dai tesorieri o cassieri esclusivamente per il tramite della procedura
telematica (..)
•Art. 3, comma 1: I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con
priorità per quelle proprie degli enti e, successivamente, entro i limiti dei fondi di tesoreria disponibili, impegnando le somme giacenti nelle contabilità
speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.
•Art. 4, comma 1: Le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di
disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso la Tesoreria dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena
siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato agli enti e organismi pubblici, (..).
Il passaggio alla tesoreria unica
                                            Analisi normativa (3/3)
D. L. 1/2012
•Art. 35, comma 8: (..) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria
unica (..) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano
escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e
ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre
pubbliche amministrazioni.
•Art. 35, comma 9: Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per
cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità
speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli
eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30
aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità
speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti
diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.
•Art. 35, comma 13: Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di
tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in
via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed
organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

Circolare n. 11, 24 marzo 2012, Ministero dell’Economia e delle Finanze
•Attivazione strumenti operativi
•Riflessi sulla gestione dei tesorieri / cassieri
•Riflessi sulla gestione degli enti
CONSIDERAZIONI
•   L’introduzione del regime di tesoreria avviene in un momento di particolare fragilità sia per il
    sistema della pubblica amministrazione che per il sistema economico sociale nel suo complesso;
•   L’applicazione delle nuove disposizioni sicuramente permetterà alla tesoreria statale di
    incrementare le proprie liquidità riducendo nel contempo la necessità di emissione di nuovi titoli
    del debito pubblico e la correlativa spesa in conto interessi per il bilancio dello Stato;
•   Si realizzerà un maggior controllo di tipo accentrato dei conti pubblici;
•   Dall’attribuzione delle autonomie le Scuole hanno acquistato i servizi relativi alla gestione della
    cassa sul mercato, curando le procedure per conto proprio ed ottenendo tassi di interesse,
    spesso, molto bassi;
•   All’uopo si sono dovute di sovente riscontrare sia inefficienze nel sistema dei pagamenti, sia la
    presenza di risorse economiche in giacenza, praticamente lasciate nella libera disponibilità delle
    banche che, da un lato, ne hanno fatto abbondantemente uso per i propri fini commerciali e,
    dall’altro, hanno sempre riconosciuto tassi di interesse annuo a favore delle scuole la cui media
    percentuale è stata stimata essere in media dello 0,15%;
•   La relazione, messa a punto tra il MIUR e la Ragioneria Generale dello Stato, indica non si
    procederà ad alcuna riduzione delle risorse destinate alla ISA;
•   Inoltre dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche, di cui all’art. 5 ter del decreto
    legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
    16, di ciascuno dei 100 ambiti scolastici territoriali (UAT), non verranno più alimentate e
    saranno soppresse.
Le somme disponibili su tali contabilità speciali alla stessa data vanno versate
all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni di Euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte sarà versata nell’anno 2016.
Le risorse per alimentare per tali fondi sono progressivamente calate da 1,8 miliardi
di euro sino a 423 milioni di euro del 2012.
 Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di
finanziamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del MIUR.
Attraverso un'opera di razionalizzazione nella gestione delle risorse finanziarie del
ministero, 30 milioni di euro verranno messi a disposizione delle scuole per le proprie
spese di funzionamento.

Una ulteriore somma di, 30 milioni di euro, andrà a contribuire ai miglioramenti dei
saldi di cassa.
A seguito di ciò e ragionevole prevedere che, mediamente, ogni scuola riceverà poco
più di 6mila euro che, comunque, rimane cifra non notevole e nella maggior parte
dei casi D.S., Direttori S.G.A. e Consigli d’istituto dovranno ingegnare modalità
interne per far quadrare i conti.
Per i compensi per le supplenze brevi si prevede poi lo stesso meccanismo di
pagamento del cedolino unico, la cui liquidazione sarà a carico del MEF/STP con
l’obiettivo dichiarato di garantire precisione e rapidità.
Per le Istituzioni scolastiche invece si manifesteranno una serie di svantaggi:

Mancato incasso degli interessi sulle proprie giacenze, certamente superiori ai tassi
previsti dalla tesoreria statale, con conseguente danno per le proprie finanze;
Introduzione da parte delle Banche del pagamento del servizio fino ad oggi gratuito,
con il conseguente aumento delle spese di funzionamento;

Incremento degli adempimenti burocratici;

Rischio di rallentamenti nei processi di pagamento, per quanto sembrerebbe
garantita la disponibilità immediata delle somme necessarie.

 In materia si è già pronunciata in passato la Corte Costituzionale dichiarando che le
norme sulla tesoreria unica riflettono un interesse nazionale, legato all’esigenza di
consentire allo Stato il controllo della liquidità e la disciplina dei relativi flussi
monetari.
Il passaggio alla tesoreria unica
                         Potenziali impatti sulla Convenzione di Cassa
Le Istituzioni Scolastiche continueranno ad affidare il Servizio di Cassa a intermediari (banche o poste), che avranno un ruolo centrale
nell’espletamento delle attività di incasso e pagamento e nei rapporti con le tesoreria dello Stato.

La relazione tecnica al decreto di Spending Review evidenzia che, seppur oggi non quantificabili, si prevedono maggiori oneri per
l’affidamento del servizio, dovuti alle mutate condizioni negoziali delle scuole. La perdita di liquidità in capo alle scuole potrebbe causare
l’aumento della remunerazione dei servizi richiesti ed in alcuni casi impattare la fattibilità degli stessi.

                                                Attuali modalità di        Fabbisogno      Potenziale impatto su attuale Convenzione di
           Servizi richiesti
                                                 remunerazione               futuro                           Cassa
                                          •Minor compenso richiesto
Gestione e tenuta conto                                                        Sì        Aumento del compenso richiesto
                                          •Tasso attivo
Gestione delle riscossioni / OIL          •Gratuito                            Sì
                                          •Gratuito
Gestione dei pagamenti / OIL              •Bonifici a carico beneficiari       Sì
                                          (minor compenso richiesto)
Rilascio carte aziendali di credito, di
                                          •Minor compenso richiesto            Sì        Aumento del compenso richiesto
debito e prepagate
                                          •Tasso debitore
Anticipazioni di cassa                                                         Sì        Aumento spread richiesto
                                          •% anticipazione
Apertura di credito finalizzate alla
                                          •% finanziamento                     Sì        Aumento spread richiesto
realizzazione di progetti formativi
Amministrazione titoli e valori           •Minor compenso richiesto            Sì        Aumento del compenso richiesto
                                          •Migliore qualità della
Gestione della liquidità                                                      No
                                          proposta
Attivazione strumenti di incasso
                                          •Minor compenso richiesto            Sì        Aumento del compenso richiesto
evoluti
Servizio di cassa - Reti di scuole
                                                             Il percorso
     In base a quanto previsto dall’art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire
     ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tale accordo può avere ad oggetto l’acquisto di beni e servizi.

     Di seguito è rappresentato il percorso per la realizzazione delle “reti di scuole” e per l’attivazione del processo di acquisizione congiunta
     del “Servizio di Cassa”.
TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COINVOLTE                                                ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA                               SINGOLE IST. SCOL.

 1                         2                       3                    4                   5                  6                       7                    8
                                                                            Attivazione          Definizione                                                    Sottoscrizione
Predisposizione bozza di                               Sottoscrizione                                                  Indizione
                               Adesione Accordo                              iniziative         documenti di                               Aggiudicazione         contratto
Accordo di rete                                           Accordo                                                  procedura di gara
                                                                            d’acquisto              gara                                                          attuativo

     STEP PERCORSO DI REALIZZAZIONE RETE DI SCUOLE E ATTIVAZIONE PROCESSO DI ACQUISTO
     1. Predisposizione della bozza di accordo di rete tra le Istituzioni Scolastiche, che identifichi parametri e condizioni dell’accordo, tra cui, a titolo
        esemplificativo, oggetto, finalità, durata, risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete, Istituzione Scolastica capofila per
        l’affidamento del “Servizio di Cassa”, organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, modalità di
        adesione, modalità di recesso, ecc.
     2. Adesione all’accordo da parte delle diverse Istituzioni Scolastiche, con approvazione dai rispettivi organi collegiali (cfr. art. 33 D.I. 44/2001)
     3. Sottoscrizione dell’accordo di rete e deposito dello stesso presso le segreterie delle Istituzioni Scolastiche partecipanti
     4. Rilevazione dei fabbisogni delle Istituzioni Scolastiche coinvolte e redazione della determina a contrarre (cfr. art 11, comma 2 D.Lgs 163/2006) da
        parte della Istituzione Scolastica capofila
     5. Definizione dei documenti di gara da parte della Istituzione Scolastica capofila (cfr. slide seguente)
     6. Effettuazione degli adempimenti in materia di pubblicità dei bandi, di cui all’art. 66 del D.Lgs 163/2006, da parte della Istituzione Scolastica capofila
     7. Redazione della determina di aggiudicazione sulla base delle risultanze delle offerte e pubblicazione avvisi di post-informazione (cfr. art. 66 del
        D.Lgs 163/2006) da parte della Istituzione Scolastica capofila
     8. Sottoscrizione del contratto attuativo da parte delle singole Istituzioni Scolastiche aderenti all’Accordo
Servizio di cassa - Reti di scuole
                                   La documentazione necessaria
Si riporta di seguito la documentazione da predisporre in occasione dell’indizione della procedure ad evidenza pubblica (procedura
aperta) per l’affidamento del “Servizio di Cassa”, in conformità alle indicazioni definite dal D.I. 44/2001 e dal D.Lgs 163/2006.

•Bando di gara (*)
•Disciplinare di gara
•Capitolato Tecnico (bozza già disponibile)
•Schema di Convenzione (già disponibile)
•Schema di Accordo Quadro (ad integrazione dello Schema di Convenzione di cassa)
•Schema contratto attuativo
•Schema offerta tecnica (bozza già disponibile)
•Schema offerta economica (bozza già disponibile)
•Altri allegati (es. dichiarazione sostitutiva, dichiarazione di avvalimento etc.)

 (*) In caso di espletamento di procedure ristrette la suddetta documentazione deve intendersi integrata con la “Lettera di invito a presentare offerta” da
     trasmettere agli operatori in possesso dei requisiti richiesti nel bando
Servizio di cassa - Reti di scuole
                                               Rilevazione fabbisogni
Al fine di avviare in tempi brevi le attività di costituzione della Rete di Scuole e di acquisizione congiunta del Servizio di Cassa si propone
di seguito un esempio di questionario da sottoporre alle scuole aggregate in rete al fine di rilevare caratteristiche e fabbisogni di ogni
singola Istituzioni Scolastica.
 ANAGRAFICA                                                              CARATTERISTICHE

 Istituzione Scolastica                                                                                     2011   2010         2009

                                                                         Giacenza media                      ..      ..           ..
 Codice Meccanografico
                                                                         Dotazione ordinaria                 ..      ..           ..

 Indirizzo (via,CAP, città)                                                                                  ..      ..           ..
                                                                         n. mandati emessi

 e-mail                                                                  n. reversali incassate              ..      ..           ..

                                                                         n. progetti europei                 ..      ..           ..
 Telefono                                               Fax
                                                                         n. alunni                           ..      ..           ..
 Responsabile del
 procedimento                                                            n. personale dipendente             ..      ..           ..

 SERVIZI RICHIESTI

 Gestione riscossioni                                         ..         Amministrazione titoli e valori                               ..

 Gestione pagamenti                                           ..         Gestione liquidità                                            ..

 Rilascio carte aziendali di credito, di debito e prepagate   ..         Attivazione strumenti di incasso                              ..

 Anticipazioni di cassa                                       ..         Progetti formativi                                            ..

 Aperture di credito                                          ..         Altro                                                         ..
LA NUOVA CONVENZIONE DI CASSA
Premessa (1/2)
_________________________________________
Il comparto dell'Istruzione ricopre un ruolo di primaria importanza ai fini di un coerente
sviluppo materiale ed intellettuale del sistema Paese.
Di conseguenza, la gestione ed il finanziamento dei bilanci delle scuole hanno un ruolo
fondamentale per l'efficace svolgimento delle loro funzioni istituzionali. In tale contesto,
assumono rilevanza:

le numerose relazioni tra mondo bancario e Istituzioni Scolastiche che, per la creazione
delle migliori condizioni operative e per l'assolvimento dei propri compiti, devono poter
instaurare efficaci rapporti di servizio e finanziamento.

 l'evoluzione dei criteri di gestione amministrativa e contabile delle Istituzioni
Scolastiche.

 i progressi nell'informatizzazione e nel rinnovamento tecnologico delle modalità di
gestione dei servizi di pagamento e di riscossione necessari per migliorare l’operatività ed
agevolare i rapporti finanziari intercorrenti tra banche, scuole, cittadini e imprese.
Premessa (2/2)
________________________________________________________________________

L’evoluzione tecnologica rappresenta quindi elemento chiave per lo sviluppo e il
miglioramento dei servizi connessi alla dimensione Istruzione, attraverso la messa a
disposizione di soluzioni che facilitano il colloquio fra Istituzioni e cittadini, promuovono la
diffusione dell’informazione e il confronto dialettico fra gli interlocutori del processo
formativo e che supportano e ottimizzano i processi gestionali che sottostanno
l’erogazione dei servizi. La valorizzazione dell’istruzione, della formazione e della ricerca,
nonché il ruolo prioritario ricoperto dall’innovazione tecnologica in tale processo, trovano
riscontro:
• nelle linee guida dell’Atto di Indirizzo 2012 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;
• nel Protocollo MIUR-ABI, che concretizza i risultati conseguiti dallo specifico gruppo di
lavoro, con riferimento all’automazione dei processi connessi alla gestione finanziaria
delle scuole. Il protocollo sancisce la collaborazione sistematica tra ABI e MIUR, volta sia
a consolidare i risultati raggiunti nella creazione di sistemi evoluti di gestione degli
incassi e dei pagamenti, sia ad operare interventi più profondi di rivoluzione delle
modalità di interazione fra Istituzioni Scolastiche e banche, con particolare attenzione al
tema delle operazioni finanziarie sulla liquidità e i crediti per progetti formativi.
Nuova convenzione di cassa

•   Appare immutato l’obiettivo di consentire alle istituzioni scolastiche, da un
    lato, di poter migliorare e semplificare la gestione dei rapporti e delle
    procedure con le istituzioni finanziarie e, dall’altro, di poter usufruire di
    strumenti e processi operativi innovativi rispetto al passato, con l’assoluta
    innovazione però dell’introduzione del sistema di Tesoreria Unica che attua,
    per così dire una sorta di rivoluzione copernicana, nella gestione contabile
    delle Istituzioni Scolastiche.
Nuova convenzione di cassa

In allegato all’ultima versione della Convenzione di cassa il Ministero ha
rimesso anche i seguenti atti utili per lo svolgimento della procedura di gara
finalizzata all’affidamento del servizio:
•schema di Convenzione di cassa (Allegato 1);
•capitolato tecnico, contenente lo schema di presentazione della scuola o
della rete scuole (Allegato 2);
•schema di offerta tecnica (Allegato 3);
•schema di offerta economica (Allegato 4);
•pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del capitolato tecnico e del
capitolato economico (Allegato 5).
I punteggi sono indicativi e possono essere variati a cura della scuola salvo il
totale complessivo di 100. Quelli proposti sono stati definiti ponderando il
peso relativo dei singoli prodotti rispetto l’economicità degli stessi. In ogni
caso il MIUR, ritiene opportuno mantenere il punteggio individuato come
minimo
La nuova convenzione di cassa
                                    FONTI NORMATIVE
La lettura del testo e degli allegati tecnici del nuovo schema di convenzione di cassa fa
trasparire con chiarezza come la normativa del D.I. n.44/2001 - Regolamento di
Contabilità delle istituzioni Scolastiche – continui ad essere il riferimento principe, in
conformità del quale ha preso le mosse tutto il lavoro in questione, fatta eccezione
per la della disciplina sulle anticipazioni di cassa che non trova riscontro nel citato
strumento normativo e per le regole innovative sulla Tesoreria Unica introdotte
dall’art.7 c.34,35 e 36, della legge 135/2012.
In particolare le norme del D.I. n.44/2001 che sono utili alla trattazione
dell’argomento sono rinvenibili nei seguenti articoli:
• art.14 ( pagamento con carta di credito );
• art.16 ( affidamento del servizio di cassa);
• art.17 (fondo per le minute spese );
•art.32 ( funzioni e poteri del DS nell’attività negoziale);
•art.33 ( interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale );
•art.34 ( procedura ordinaria di contrattazione )
•art.45 (contratti di mutuo con riferimento al comma 3 concernente i finanziamenti di
progetti comunitari e di formazione integrata ).
La nuova convenzione di cassa

                                 FONTI NORMATIVE
Allo stesso modo risalta il rilievo che riveste lo stretto legame al disposto del D.L.vo
n.163/2006 - Codice dei contratti Pubblici e s.m.i.- sia nella parte relativa al corretto
esercizio dell’attività negoziale, che in quella ove si sottolinea e ribadisce, in
considerazione della sostanziale omogeneità dei fabbisogni dei servizi di cassa, e della
modificata taratura dei servizi richiesti, la possibilità/opportunità per le Istituzioni
Scolastiche di sfruttare il principio della sinergia fra gli enti, mediante il ricorso a
formule di aggregazione nella fase di acquisizione del servizio al fine di raggiungere
migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa in
ragione delle economie di scala.
In particolare, per acquisire lavori, servizi e forniture , si fa riferimento all’art. 33 del
D.Lgs. n. 163/06 che prevede il ricorso per le stazioni appaltanti alle centrali di
committenza di cui all’art. 3, comma 34, attuando la combinazione con l’accordo
quadro di cui all’art. 59 del medesimo Decreto.
Tale procedura consente di stipulare un contratto a carattere generale e normativo
per l’affidamento del servizio di cassa, al quale tutte le Istituzioni scolastiche facenti
parte del raggruppamento potranno attingere concretamente per i singoli fabbisogni
mediante specifico e successivo contratto attuativo.
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