L'AGRICOLTORE SENESE ANNO24 -NUMERO02 GENNAIO2019 - Confagricoltura Siena

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L'AGRICOLTORE SENESE ANNO24 -NUMERO02 GENNAIO2019 - Confagricoltura Siena
L’AGRICOLTORE SENESE
ANNO 24° - NUMERO 02       GENNAIO 2019

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L'AGRICOLTORE SENESE ANNO24 -NUMERO02 GENNAIO2019 - Confagricoltura Siena
L’Agricoltore Senese 02/2019

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                               Ufficio Chiusi - Nuova sede

Si comunica che l’Ufficio di Chiusi si è trasferito, a far data dall’8 Gennaio u.s., in Piazza
XXVI Giugno 1944 n. 11.
Rimangono invariati i giorni di apertura ed il numero di telefono: 0578/21011.
La presenza dell’ufficio fiscale è assicurata in concomitanza dell’apertura del venerdì,
sempre ogni 15 giorni.

                               Servizio registri vitivinicoli

Al fine di ottimizzare l’assistenza e la fruibilità del servizio relativo ai registri vitivinicoli, si
comunica che a partire da giovedì 6 Dicembre u.s., con cadenza quindicinale, presso il
nostro Ufficio di Montepulciano, sarà presente il funzionario all’uopo preposto.

                   Consulenza in azienda alle attività agrituristiche

Al fine di implementare l’assistenza alle aziende agrituristiche, informiamo che è possibile
avvalersi dei seguenti nuovi servizi:
• Visita aziendale per valutazione corretto svolgimento attività e/o sviluppo nuove attività;
• Visita con simulazione di controllo in base alle linee guida RT sulle attività autorizzate.
Per appuntamenti scrivere a materozzi@confagricolturasiena.it

                                 Il nuovo sito di For.Agri.Si
                                     www.foragrisi.it

                     For Agri Si Società Cooperativa si presenta al pubblico con una
                     veste grafica totalmente rinnovata: un nuovo sito web, fresco e
                     vivace per una navigazione più intuitiva.

 Per la visualizzazione potete digitare http://www.foragrisi.it/

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                                DA CONFAGRICOLTURA

  “La proliferazione dei cinghiali nei prossimi anni avrà un incremento allarmante”,
                    lo dice EFSA. E’ necessario intervenire subito

“Nei prossimi anni il numero di cinghiali in Italia ed in Europa è destinato a crescere in maniera
esponenziale”. Ne dà notizia Confagricoltura riportando quanto emerge da un recente studio del gruppo
del Enetwild Consortium, che gestisce per conto di EFSA un progetto per fornire dati comparabili a
livello europeo al fine di analizzare il rischio di trasmissione di malattie dalla fauna selvatica al bestiame
ed agli esseri umani; dati che sono essenziali anche per la gestione delle popolazioni di selvatici.
Il documento prende in esame i risultati scaturiti da quattro modelli di rilevazione dei dati utilizzati da
alcuni Stati Membri, che hanno predetto correttamente gli scenari di diffusione della popolazione dei
suini bradi.
“Nel corso dei prossimi anni quindi – rimarcano la vicepresidente Elisabetta Falchi e la componente di
giunta con delega all’ambiente e al territorio Giovanna Parmigiani - è prevedibile che, se non saranno
prese in considerazione serie misure di riduzione della popolazione, il numero di esemplari di questa
specie cresca in maniera esponenziale, aumentando i danni ed i rischi per la sicurezza alimentare e
dell’incolumità delle persone”.
Confagricoltura evidenzia che ad oggi l’Italia si sta muovendo in ordine sparso e senza una puntuale
politica di prevenzione, come avviene negli altri Paesi della Ue. Si pensi ad esempio alla Francia, che
ha istituito zone di depopolamento di ben 140 chilometri quadrati. Una misura presa per arginare i
recenti casi di peste suina in Belgio, ma che fanno parte di un piano generale di prevenzione che
andrebbe approvato urgentemente anche in Italia.
L’Organizzazione degli imprenditori agricoli sottolinea che i danni procurati dalla fauna selvatica sono
gravi anche in termini di vite umane. Secondo quanto riporta l’Osservatorio Asaps, l'Associazione degli
Amici della Polizia Stradale, nell’anno 2017 si sono registrati 155 incidenti significativi con il
coinvolgimento di animali, nei quali 14 persone sono morte e 205 sono rimaste seriamente ferite. In 138
casi l’incidente è avvenuto con un animale selvatico e in 18 con un animale domestico. Gli incidenti
sono avvenuti soprattutto di giorno (123), e sulla rete stradale ordinaria (145). Le regioni più a rischio
sono Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia, Toscana e Lazio.
Per questo Confagricoltura chiede urgentemente che siano attuate misure in linea con le disposizioni
degli studi scientifici di EFSA dello scorso giugno e di novembre e propone che vengano apportate le
modifiche, più volte sollecitate, alla norma 157, attualmente in vigore in materia di caccia.

              Olio: dal tavolo olivicolo parta il rilancio del comparto
   Aumento della produzione, valorizzazione della qualità, educazione al consumo

“E’ tempo di fare un bilancio di questi anni e di programmare le azioni future per rilanciare l’olivicoltura
italiana”. Questo il primo commento di Confagricoltura alla riunione del Tavolo olivicolo di filiera che si è
tenuta ieri presso il Mipaaft, coordinata dal sottosegretario Alessandra Pesce.
Confagricoltura, che ha partecipato con una delegazione guidata dal presidente della Federazione
nazionale di prodotto olio Pantaleo Greco, ha apprezzato la riunione convocata ormai dopo alcuni anni
dall’ultimo incontro. “Auspichiamo incontri più frequenti per monitorare l’andamento delle misure e
magari intervenire correggendole”, ha affermato Greco.
Per quanto riguarda le azioni future, a parere di Confagricoltura, occorre partire da tre aspetti che
devono ispirare la programmazione degli interventi: la necessità di rilanciare il potenziale produttivo, la
valorizzazione della qualità dell’olio di oliva nazionale e la promozione e l’educazione alimentare al
consumo di olio.
E’ essenziale, inoltre, puntare di più sugli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione degli
impianti - in particolare, ma non solo, nelle aree colpite dalla emergenza Xylella – puntando su ricerca
ed innovazione per migliorare la capacità produttiva.
“Il Salento – ha continuato Greco - se opportunamente animato dalla ricerca varietale e dai campi
sperimentali, potrebbe divenire un incubatore di innovazione e sviluppo per tutta l’olivicoltura

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mediterranea. A tal fine si potrà contare sulle nuove risorse del piano olivicolo, ma occorre anche
intervenire sulla proposta di riforma della PAC per inserire queste misure tra quelle ammissibili ai
sostegni comunitari e adattare al meglio gli strumenti al comparto.
Ci sono peraltro diversi aspetti da rivedere rispetto alle proposte della Commissione e Confagricoltura
ha formulato delle proposte in proposito.
“Ci attendiamo poi un rendiconto completo delle misure attuate sinora e delle risorse spese – ha
proseguito il presidente della Fnp olivicola – per valutare i risultati ed eventualmente aggiustare il tiro”.
Certamente, a parere di Confagricoltura, gli interventi futuri dovranno puntare oltre che sulla capacità
produttiva anche sulla valorizzazione e tutela della alta qualità dell’olio nazionale e sulla sua
promozione sui mercati.
“Dobbiamo puntare ad una promozione adeguata e ad un incentivo ai consumi che sinora è mancato.
Aspetti imprescindibili – ha concluso Greco – per un vero rilancio complessivo del comparto sulla scena
sempre più complessa e competitiva del mercato oleicolo nazionale ed internazionale”.

                                          AGRITURIST

                                        COMPENSI SIAE 2019

I - Esecuzioni musicali a mezzo di apparecchi sonori, videosonori o strumenti musicali

Nel quadro della convenzione stabilita da Agriturist con la SIAE, comunichiamo i compensi per i diritti
d'autore dovuti per l’anno 2019, da versare entro giovedì 28 Febbraio 2019 (abbonamento annuale).
Richiamiamo, in particolare, l'attenzione sulla quarta colonna della tabella sottostante (apparecchi
videosonori di tipo 5) riguardante i televisori (nelle camere degli ospiti e/o negli spazi
comuni).Attenzione: quanto dovuto alla SIAE, per i diritti di autore, si aggiunge all'abbonamento RAI
2019. Entro il prossimo 31 maggio è poi previsto il versamento dei diritti fonografici (ridotti per effetto
della convenzione fra SCF e Agriturist) che, anche quest'anno saranno riscossi dalla stessa SIAE. I
compensi dovuti sono calcolati secondo le misure riportate nella seguente tabella. Alle somme indicate,
per effetto della convenzione stabilita da Agriturist con la SIAE, si applica una riduzione del 15%,
purché il versamento sia effettuato entro i termini stabiliti e si presenti in siae il certificato a.2019 do
socio. termini sono:
 entro il 28 febbraio per l’abbonamento annuale 2019-entro il primo mese per gli abbonamenti
  semestrali con inizio gennaio e luglio, o con inizio coincidente con l’apertura di esercizi stagionali;-
  entro i primi 15 giorni per gli abbonamenti trimestrali con inizio gennaio, aprile, luglio, ottobre;-entro i
  primi 10 giorni per gli abbonamenti mensili.

ANNO 2019 - COMPENSI ANNUALI IN ABBONAMENTO PER STRUMENTI MUSICALI E
APPARECCHI SONORI E VIDEOSONORI (importi in euro, IVA esclusa)

           Categorie                 Tipi 1,3   Tipi 2,8,13    Tipo 5       Tipo 6       Tipo 7a      Tipo
                                                                                                        7b

Fino a 30 posti letto o fino a        48,60         111,90       152,80       129,70      306,20    459,00
30 posti tavola

Oltre i limiti di cui sopra           58,70         134,40       190,30       129,70      306,20    459,00

Spiegazione dei tipi:
tipo 1: strumenti musicali; tipo 2: apparecchi riproduttori audio (lettore CD-MP3-giradischi e nastri) (in
questa definizione è stato compreso anche il tipo 9 precedentemente contemplato); tipo 3: radio

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tradizionale; tipo 5: apparecchio televisivo; tipo 6: juke-box (meccanico e digitale); tipo 7 a: video juke-
box; tipo 7 b: lettore audio – video (DVD-VHS e supporti analoghi); tipo 8: Filodiffusione; tipo 13:
apparecchi multimediali (PC/INTERNET, consolle Playstation 2, radio dedicate).

Evidenziamo, in particolare che:
A) Qualora negli ambienti comuni siano installati più apparecchi sonori o videosonori dello stesso tipo
   (TV, lettori video, ecc.), esclusi gli strumenti musicali, il compenso è commisurato:
 - al 100% del compenso-base per il primo apparecchio installato;
 - al 90% per il secondo apparecchio;
 - all’80% per i successivi apparecchi.
B) Il compenso dovuto per apparecchi videosonori installati nelle singole camere, anche se collegati ad
   un impianto centralizzato, è calcolato come segue:
 - 100% del compenso base per il primo apparecchio;
 - 10% del compenso-base per ciascuno dei successivi 9 apparecchi;
 - 5% del compenso-base per ciascuno dei successivi apparecchi oltre il decimo.
Informiamo infine che la SIAE ha già attivato, in molte province italiane, un sistema di pagamento a
distanza tramite invio di avviso di scadenza e MAV bancario. In tal caso, il pagamento può essere
effettuato tramite banca, anche utilizzando l’internet banking. Se l'avviso di pagamento contenesse dati
non corretti, se si vuol effettuare il pagamento direttamente, oppure per nuove iscrizioni, ci si può
rivolgere all'ufficio SIAE competente per territorio. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito
internet www.siae.it ed in particolare l’elenco di sedi, filiali e circoscrizioni mandatarie .
- Trattenimenti e spettacoli gratuiti e a pagamento: Per i trattenimenti e spettacoli il compenso alla
SIAE si paga prima del singolo evento, sulla base del calcolo effettuato dagli uffici della SIAE in base al
tipo di manifestazione. Il compenso minimo 2019 è fissato in euro 28,60 (IVA esclusa); ad esso si
applica la riduzione del 10% in forza della convenzione fra SIAE e Agriturist. Si ricorda che il compenso
minimo è comunque dovuto quando il calcolo ordinario del compenso non raggiunga appunto il minimo
stabilito.
Ricordiamo che la SIAE svolge anche attività di informazione e di controllo sulla applicazione
dell’imposta sugli intrattenimenti (esecuzioni musicali, con o senza ballo, prevalentemente non dal vivo,
video giochi, ecc.), e sull’IVA relativa a spettacoli (teatro, cinema, musica prevalentemente dal vivo) e
intrattenimenti (es. cena con esecuzioni musicali o ballo). Per ottenere gli sconti previsti dalla
convenzione SIAE - Agriturist occorre essere in regola col versamento della quota associativa Agriturist
2019 e presentare agli uffici SIAE (o inviare alla SIAE, se richiesto) il certificato di associazione
all’Agriturist per l’anno 2019. I certificati di associazione dovranno essere richiesti ad Agriturist Siena
(segreteria@agrituristsiena.com) entro 25 Febbraio 2019, allegando la ricevuta di versamento della
quota associativa.

                                     Classificazione in girasoli

Si ricorda che il Regolamento Regionale entrato in vigore il 15.04.2017 ha stabilito che gli agriturismi
già esistenti alla data della sua entrata in vigore dovevano adeguare la classificazione entro il
30.06.2018.
Dopo quella data gli agriturismi che non hanno presentato pratiche di variazione, sono
automaticamente ricondotti ad 1 girasole che è il livello minimo attribuito con il titolo abilitativo.
La Regione Toscana non ha stabilito procedure specifiche, specificando solo di dover applicare quanto
stabilito dal Regolamento: come comunicatoci dall'Ufficio Agricoltura, quindi, le aziende già classificate
con le spighe se non presentano nessuna nuova classificazione (o perché non offrono pernotto o
perché anche se offrono pernotto non presentano una variazione al Suap) vanno di default al primo
livello in quanto in possesso del titolo abilitativo.
Preso atto di quanto sopra, l’Ufficio turismo e comunicazione ha provveduto a modificare a
ricondurre a 1 girasole i 693 agriturismi di cui non è pervenuta nessuna pratica di variazione.
Quanti interessati pertanto alla modifica sono pregati di contattare materozzi@confagricolturasiena.it

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                                  FORMAZIONE

                      Catalogo corsi Unione Agricoltori

       Attività formativa                       Orario                    Data

        Corso di formazione                      9/13               7 Febbraio 2019
     obbligatoria per preposto                  14/18

                                       9/13 - 13.30/17.30
       Pronto Soccorso B/C                                       21 e 28 Febbraio 2019
                                                 9/13
   (con meno di 5 dipendenti)

       RSPP datori di lavoro                      32            Metà Marzo/Aprile 2019
(Accordo Stato-Regioni dic. 2011)

                             Scheda di pre-adesione

Azienda ______________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________Comune _________________________

P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________

Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________

Nominativo ________________________________________________________

Data ______________                                           Firma______________________

Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 -
fax 0577/533050

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                                 TECNICO ECONOMICO

    Bando PSR - Sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”

Si comunica che a brevissimo sarà attivato un servizio di consulenza e assistenza tecnica, riferito al
bando attivo della Sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”, il bando scadrà il
31 Gennaio 2019 ore 13:00, prima della suddetta data dovranno essere raccolte le preadesioni,
tramite manifestazione d’interesse, delle aziende intenzionate ad aderire al progetto in oggetto.
Resta inteso che dette preadesioni, non impongono nessun obbligo, di nessun genere. L’azienda al
momento debito deciderà se proseguire o rinunciare all'adesione della misura.
Sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:2929/ è possibile consultare: la Misura
del PSR, la nota esplicativa unitamente al modulo di pre-adesione. Quest’ultimo dovrà essere
recapitato presso i nostri uffici.
Il progetto basato su servizi di consulenza e assistenza tecnica è finalizzato ad assistere gli agricoltori, i
giovani agricoltori, i selvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali, nelle
decisioni aziendali con l’intento di migliorare le prestazioni economiche e ambientali, operando sempre
nel rispetto del clima.
Il supporto consulenziale sarà svolto da professionisti e i servizi di consulenza a cui le imprese possono
attingere sono le seguenti:
1. Consulenza di base:
Obiettivo: legata alla soluzione di problematiche tecniche e adempimenti dei quali il destinatario finale è
competente, ma necessita di consigli e/o aggiustamenti.
Operazioni previste: confronto diretto, raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto
con soggetti diversi, confronto diretto presso l’azienda, progettazione, gestione e coordinamento.
Almeno due visite in azienda. Impegno massimo ammissibile in termini di ore lavorative, 14 ore.
2. Consulenza specialistica:
Obiettivo: soluzioni di problematiche che necessitano l’utilizzo di una tecnica, strumento o modalità
innovativo anche nell'ambito di un processo produttivo consueto.
Operazioni previste: confronto diretto, raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto
con soggetti diversi, esecuzione prova pratica presso l’azienda o soggetto terzo per la verifica delle
modalità di applicazione della soluzione innovativa individuata, confronto diretto presso l’azienda,
progettazione, gestione e coordinamento. Almeno tre visite in azienda. Impegno massimo ammissibile
in termini di ore lavorative, 34 ore.
Per la visione nel dettaglio delle tematiche su cui verterà la consulenza, si rimanda al nostro sito
internet. Trattasi di un sunto degli argomenti trattati.
Sollecitiamo le aziende a presentare urgentemente la modulistica di preadesione, al fine di poter essere
inserite all'interno del progetto associato al bando della sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di
servizi di consulenza”. Le preadesioni sono indispensabili al fine di quantificare il costo del progetto e
l’importo del contributo concedibile.
Per quanto detto, si suggerisce alle aziende interessate di presentare tale documentazione entro la fine
del presente mese.
Tipologia del Finanziamento: Contributo dell'80% della spesa ammissibile a fronte della dimostrazione
dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del destinatario finale della consulenza. In ogni
caso, l'importo dell'aiuto è limitato a euro 1.500 per consulenza.

Per ulteriori informazioni contattare:
Paolo Bittarelli                0577/533219 - bittarelli@confagricolturasiena.it
Samuele Mariotti                0577/533214 - mariotti@confagricolturasiena.it
Irene Lucchesi                  0577/533208 - sviluppo@confagricolturasiena.it

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      Via al bando sottomisura 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati
             alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 15257 del 27 settembre 2018 ha approvato il
bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" (allegato A del decreto) per sostenere la
realizzazione di infrastrutture di protezione e le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre
calamità naturali, fra le quali fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi
catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico). Questi interventi contribuiscono a preservare gli
ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Il bando è cofinanziato
dal Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)
2014-2020, in particolare dalle risorse assegnate alla misura 8.3 del programma. Il bando punta a
concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture
di protezione e per le attività di prevenzione dagli incendi boschivi e dalle calamità naturali (tra
cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al
cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e
garantire la pubblica incolumità.
Le domande di aiuto devono essere presentate, mediante procedura informatizzata, fino alle ore 13
del 01 Aprile 2019, impiegando esclusivamente la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale
dell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole gestita da Artea e raggiungibile dal sito
www.artea.toscana.it.
La domanda deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate dal decreto di Artea n.
140 del 31/12/2015 e s.m.i. allegato A "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo
Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di Artea e per la gestione della Dichiarazione unica
aziendale (Dua)".
Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti
soggetti:
  proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli
      o associati;
  enti pubblici, anche a carattere economico, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi
      civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici
      forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana).
Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà, così come definite nel bando al
paragrafo 2.4.
Gli interventi finanziati riguardano:
1.A) Azione di prevenzione contro gli incendi boschivi, nel dettaglio comprende:
         1.a.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi,
         1.a.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per
         antincendi boschivi,
         1.a.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB (Piano operativo
         antincendio boschivi),
         1.a.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento,
         1.a.5) Realizzazione di adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB.
1.B) Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi:
         1.b.1) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata,
         1.b.2) Manutenzione dei viali e fasce parafuoco in area boscata,
1.C) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio incendio (possono essere realizzati
una sola volta su una stessa superficie nell’arco del periodo di programmazione 2014/2020),
1.D) Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a
prevenzione del rischio incendi,
2.A) Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico:
         2.a.1) Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico,
         2.a.2) Opere di sistemazione idraulico forestale,
         2.a.3) Sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi
         selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazioni dei boschi,
2.B) Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione,

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2.C) Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre
fitopatie delle piante forestali,
3.A) Elaborazione dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.
Si tratta di un contributo in conto capitale che copre il 100% dei costi ammissibili sostenuti per tutti
gli investimenti, comprese le spese generali. E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del
50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità che stabilite dalle
"Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del
direttore Artea n. 65 del 15 giungo 2018:
   L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di
      interventi) è
      - 250.000 euro, per i beneficiari privati, e
      - 400.000 euro per i beneficiari di diritto pubblico.
   L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a:
      - 100.000 euro quando il soggetto beneficiario è un Consorzio di bonifica di cui alla legge
      regionale n. 79/12;
      - 5.000 euro per tutti gli altri beneficiari
Il bando ha un budget finanziario di 2 milioni di euro.

Avvio bando PSR 2014/2020 - sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
   ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Sostenere investimenti finalizzati a raggiungere impegni e obiettivi ambientali, offrire servizi connessi
all'ecosistema forestale, valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali e boschive, rafforzare la
capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici
economici a lungo termine. E' questa la finalità del bando annualità 2018 "Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e l pregio ambientale degli ecosistemi forestali" che la
Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 19542 del 3 dicembre 2018, cofinanziato dal
Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-
2020.
Finalità del bando. Il bando punta a concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi
sostenuti per realizzare investimenti che mirano:
  all'adempimento di impegni a scopi ambientali
  all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree
     forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di
     mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.
Beneficiari. Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:
    1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive,
       singoli o associati;
    2. Enti pubblici, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto
       pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.
Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà (così come definite nel bando al
paragrafo 2.4).
Interventi finanziabili:
Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
    A)   Azioni volte all’offerta di servizi ecosistemici delle aree forestali e boschive;
    B)   Azioni per il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici;
    C)   Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive;
    D)   Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti;
    E)   Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti;
    F)   Investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici.
Per il dettaglio degli interventi finanziabili si rimanda al punto 3 del bando di misura consultabile sul
nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/bando_8.5_annualita_2018.pdf

                                                       9
L’Agricoltore Senese 02/2019

Scadenza e presentazione della domanda
Le domande di aiuto devono essere presentate a partire dal 2 Febbraio 2019 ed entro le ore 13 del
28 Febbraio 2019, impiegando esclusivamente, mediante procedura informatizzata, la modulistica
disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita
dall'Agenzia regionale Toscana per l'erogazione in agricoltura – Artea e raggiungibile dal sito
www.artea.toscana.it. La domanda deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate
dal decreto del direttore di Artea n. 140 del 31/12/2015 e successive modifiche e integrazioni (decreto
del direttore Artea n. 70/2016) - Allegato A – Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole di Artea e per la gestione della Dichiarazione
Unica Aziendale (DUA).
Tipo di agevolazione
Contributo, tutti gli investimenti, del 100% sui costi ammissibili, comprese le spese generali.
Intensità del sostegno e minimali/massimali
E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a
finanziamento, secondo i principi e le modalità indicate nelle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle
misure a investimento" approvate con decreto del direttore Artea n. 65 del 15 giungo 2018.
L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il Patrimonio Agricolo
Forestale Regionale (Pafr) è pari a 250.000 euro per bando (indipendentemente dal numero di
interventi e al netto degli introiti), quando gli interventi sono eseguiti all'interno del Pafr.
Per tutti gli altri beneficiari e per gli interventi eseguiti fuori dal Pafr l'importo massimo del contributo
pubblico concedibile è pari a 150.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi e al netto
degli introiti). L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il Pafr nel
caso in cui eseguano interventi anche all'esterno dello stesso è comunque di 250.000 euro purchè il
contributo per gli interventi eseguiti fuori dal Pafr sia inferiore o uguale ai 150.000 euro
L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a 5.000 euro per tutti i beneficiari.
Dotazione finanziaria: il bando ha un budget finanziario di 1,92 milioni di euro.

           Proroga scadenza nuove autorizzazioni all’impianto annualità 2016

Informiamo i Soci che a seguito di richiesta di proroga inoltrata alla Regione Toscana, la stessa in accordo
col Ministero, concede un ulteriore proroga, completando con il Decreto del 22 Ottobre 2018, il Decreto
Dirigenziale del 26 Marzo 2018.
Le nuove autorizzazioni all’impianto concesse dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3394 del
25 Maggio 2016, scadenza autorizzazioni 25 Maggio 2019, vengono così prorogate a causa della siccità
estiva 2017, fino al 25 Maggio 2020 nelle zone individuate con Decreto Ministeriale 22 Febbraio 2018, dove
è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi.
Nel nostro sito (www.confagricolturasiena.it) è disponibile la comunicazione della Regione Toscana inerente
la proroga sopra citata.

                                  FISCALE TRIBUTARIO

             Imposte e tasse - Art. 1 comma 3 bis del D.lgs n. 99/2004
    Riconoscimento della qualifica di IAP in capo alle società di persone e capitali

Si comunica che con parere dell’Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti, in risposta ad una
richiesta di consulenza giuridica da parte della Regione Emilia Romagna, l’amministrazione finanziaria
ha definitivamente chiarito i problemi interpretativi sorti in merito all’applicazione dell’art. 1 comma 3 bis
del D.lgs. n.99/2004, in merito al conferimento della qualifica di IAP da parte dell’amministratore ad una
sola società.
L’Agenzia, dopo un’approfondita disamina della normativa di riferimento, stabilisce che la previsione di
cui al comma 3-bis del D. Lgs. n. 99/2004, in base alla quale la qualifica di imprenditore agricolo
professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società è da intendersi
riferita alle sole società di capitali e non anche alle società di persone (snc, sas, ss..).

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L’Agricoltore Senese 02/2019

                                           La fattura elettronica

Ricordiamo che, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° Gennaio 2019 sarà in
vigore l’obbligo di fatturazione elettronica.
L’obbligo di fatturazione elettronica è previsto per i soggetti passivi Iva e per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti privati.
Questo nuovo sistema di fatturazione utilizzerà il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle
Entrate, il quale verificherà la correttezza e la completezza dei dati inseriti nella fattura, il cui formato
accettato dal sistema è l’xml, e consegnandola al destinatario.
Per utilizzare il sistema di interscambio, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate, il Codice
Destinatario attraverso il quale ricevere le fatture elettroniche.
E’ necessaria quindi la Registrazione Fisconline/Entratel presso l’Agenzia delle Entrate: si deve recare
direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate il titolare della ditta individuale e per le Società, il
legale rappresentante (per le società deve essere richiesta la registrazione al Fisconline/Entratel, sia
della Società che del Legale Rappresentante).
Ci preme evidenziare che l’Unione è a disposizione per ogni tipo di assistenza, al fine di adempiere agli
obblighi normativi.
Inoltre, si rende noto che sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:2833/ è
pubblicata una nota informativa sul tema fatturazione elettronica, che tratta sia il quadro normativo che
le procedure operative.
COME PROCEDE L’UNIONE
Al fine di semplificare agli associati il nuovo adempimento, si procederà in due modalità:
1.   Mettere a disposizione delle aziende che vogliono aderire, una piattaforma attraverso la quale, la
     singola azienda, tramite un codice di accesso personale, potrà compilare la fattura di vendita,
     nonché inviare, ricevere ed archiviare le fatture elettroniche.
2.   Gestire, utilizzando la stessa piattaforma, direttamente per l’azienda, l’emissione e la trasmissione
     delle fatture, la ricezione e l’archiviazione delle fatture elettroniche.
In entrambe le modalità, è comunque obbligatoria l’attivazione di Fisconline/Entratel presso l’Agenzia
delle Entrate, direttamente dall’azienda.
Il nostro Ufficio Fiscale sarà disponibile per chiarimenti ed approfondimenti in merito.
Contatti:
Franceschini Deborah                     0577/533213              franceschini@confagricolturasiena.it
Mannucci Caterina                        0577/533210              mannucci@confagricolturasiena.it
Savelli Simona                           0577/533225              savelli@confagricolturasiena.it
Puccini Negrini Elisa                    0577/533215              e.puccini@confagricolturasiena.it

                            Principali scadenze fiscali FEBBRAIO 2019

- 6 Febbraio: telematizzazione accise
- 18 Febbraio:
                  liquidazione e versamento Iva mensile (Gennaio 2019);
                  versamenti F24 per ritenute, contributi.

- 25 Febbraio: elenchi Intrastat mensili
- 28 Febbraio:
                  comunicazione della liquidazione periodica del IV° trimestre 2018;
                  spesometro 2° trimestre 2018.

                                                       11
L’Agricoltore Senese 02/2019

                                       PREVIDENZIALE

                                  FESTIVITA’ I° SEMESTRE 2019

                                                                    Operai                 Impiegati
                            Capodanno (martedì)               compresa nel mensile    compresa nel mensile
                 1        (festività infrasettimanale)
  GENNAIO
                             Epifania (domenica)                      1/26            compresa nel mensile
                 6        (festività infrasettimanale)
                           San Giuseppe (martedì)               ore eff. lavorate o      riposo comp. in
   MARZO         19                                           riposo compensativo        alternativa 1/26
                             (festività soppressa)
                         Lunedì dell’Angelo (lunedì)          compresa nel mensile    compresa nel mensile
                 22       (festività infrasettimanale)
   APRILE
                      Anniversario Liberazione (giovedì) compresa nel mensile         compresa nel mensile
                 25          (festività nazionale)
                 1      Festa del Lavoro (mercoledì)          compresa nel mensile    compresa nel mensile
                             (festività nazionale)
  MAGGIO
                 30          Ascensione (giovedì)               ore eff. lavorate o      riposo comp. in
                             (festività soppressa)            riposo compensativo        alternativa 1/26
                      Ann. della Repubblica (domenica)                1/26                    1/26
                 2           (festività nazionale)

   GIUGNO                 Corpus Domini (giovedì)               ore eff. lavorate o     ore eff. lavorate o
                 20
                            (festività soppressa)             riposo compensativo     riposo compensativo

                         S.S. Pietro e Paolo (sabato)           ore eff. lavorate o      riposo comp. in
                 29
                             (festività soppressa)            riposo compensativo        alternativa 1/26

              Revisione tariffe premi INAIL - Rinvio termini autoliquidazione
                                  Circolare INAIL n.1/2019

Una delle principali novità contenute nella legge di bilancio per il 2019 (legge n.145/2018) che
riguardano il settore agricolo, riguarda la riduzione dei premi INAIL. Con la circolare n. 1 dell'11 gennaio
2019 l’INAIL fornisce le prime istruzioni per i datori di lavoro che operano col sistema
dell'autoliquidazione, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di
revisione ai sensi della citata legge. Ed infatti la vera e propria determinazione delle riduzioni di premi e
contributi per i diversi settori produttivi è rimessa alla futura decretazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL. La
legge di bilancio, in sostanza, ha solo individuato lo stanziamento di risorse necessarie per effettuare la
vera e propria revisione, i cui dettagli saranno definiti nei prossimi mesi. Si é reso necessario dunque -
per consentire l'applicazione delle nuove tariffe - rinviare tutti i termini relativi agli adempimenti che
obbligano i datori di lavoro a comunicare all'INAIL nei primi mesi dell'anno le retribuzioni percepite dai
lavoratori assicurati al fine di determinare il premio assicurativo da corrispondere (cd. autoliquidazione
INAIL).
La circolare precisa infatti che:
     1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi
         necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;

                                                         12
L’Agricoltore Senese 02/2019
    2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle
         retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
    3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi
         ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il
         pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi
         delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;
    4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle
         retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019;
    5. in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata
         per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019.
Si precisa infine che sono già in corso le procedure per l’adozione dei provvedimenti di revisione dei
premi relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività, ai premi speciali unitari per
l’assicurazione degli artigiani e alle Tariffe del settore marittimo.
Poiché, come noto, la contribuzione antinfortunistica relativa ai coltivatori diretti e ai datori di lavoro
agricoli che occupano operai é disciplinata in modo specifico rispetto a quella degli altri settori produttivi
(non si applica il sistema dell'autoliquidazione), con ogni probabilità la revisione relativa al settore
agricolo sarà definita con decreto separato.
In ogni caso, poiché, sia la dichiarazione che il pagamento della contribuzione agricola unificata sono
ordinariamente posticipati rispetto agli altri settori, una previsione di rinvio dei termini analoga a quella
prevista per i premi oggetto di autoliquidazione non è stata prevista per il settore agricolo.

      Aliquote contributive per l'anno 2019 - Lavoratori dipendenti e collaboratori

LAVORATORI DIPENDENTI

Contributo FPLD – Aumenti di aliquota
Dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall’art. 01, c. 1, della
legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 146/1997.
Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell’aliquota pensionistica
dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti,
attraverso l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole
tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a
carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di
ciascun anno), sino al raggiungimento dell’aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro.
Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo
industriale hanno raggiunto l’aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti prevista dall’art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.
Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è
concluso il percorso di allineamento dell’aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la
generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio
1998.
Resta quindi solo l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro
agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri
settori produttivi.

Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione
L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal
versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982) pari
allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. In altre parole, se per un lavoratore viene
conferito l’intero TFR, l’esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è
parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l’esonero dal contributo è direttamente proporzionale.
Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti
agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori
non possono beneficiare della predetta misura compensativa.

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L’Agricoltore Senese 02/2019
L’art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino
al 2014. Nel 2014 dunque la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali.
L’esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli
per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni
temporanee. Anche in questo caso l’esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote
di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello
L’art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio
contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste
dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività,
essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura
agevolativa.
Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del
lavoratore sulle erogazioni:
       previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;
       incerte nella corresponsione o nell’ammontare;
       correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di
        competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell’andamento economico
        dell’impresa e dei suoi risultati.

La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono
concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con
decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all’individuazione dei criteri di
priorità.
Sostanzialmente a partire dall’anno di competenza 2015 la misura in oggetto non è stata più
rifinanziata.
Da segnalare tuttavia che l’art.55 della legge n. 96/2017 (cd. Manovrina) ha riconosciuto una riduzione
di venti punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed una esenzione totale sulla
contribuzione a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano
“pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”. I predetti benefici contributivi – che si
applicano soltanto ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile
2017 (data di entrata in vigore della norma) – possono riguardare erogazioni non superiori a 800 euro
annui. Sull’esatta portata della norma – che sembra legata alla cd. detassazione di premi di produzione
– ed in particolare sui presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva si è ancora in
attesa di chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Contribuzione per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)
Come noto - in attuazione di una delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori
sociali conferita dalla legge n. 183/2014 (meglio nota come Jobs Act) - il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha
introdotto la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha sostituito l'ASpI (Assicurazione
Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012) che,
a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS).
La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal primo maggio 2015 - non
introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad
affermare che “Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili” (art. 14,
d.lgs. n. 22/2015). Conseguentemente, come peraltro precisato dall'INPS con messaggio n. 4441 del
30 giugno 2015, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dalla Riforma Fornero, di cui si
riepilogano qui di seguito gli elementi essenziali. La NASpI, come i precedenti istituti, ha la funzione di
fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione di questa forma
di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di
società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, c. 3,
legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a
tempo indeterminato.

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L’Agricoltore Senese 02/2019
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della NASPI gli operai agricoli a tempo determinato o
indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di
disoccupazione agricola.
Contributo ordinario
Il finanziamento della NASPI - come in precedenza quello dell'ASpI - avviene attraverso il contributo già
destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, della
legge n. 160/1975, pari all’1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione
continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge
n. 388/2000, dell’art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8
della legge n. 248/2005.
Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che – a differenza degli operai agricoli
– rientrano nell’ambito di applicazione della NASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello
0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al
finanziamento della formazione continua).
Contributo addizionale
Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,
finalizzato a finanziare la NASPI.
Il contributo non è dovuto per:
       i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
       i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n.
        1525/1963;
       gli apprendisti;
       i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro
ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale. La restituzione
avverrà solo successivamente al decorso dell’eventuale periodo di prova. La restituzione del contributo
addizionale spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro
a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. messaggio
INPS n. 4152/2014). Resta fermo in ogni caso, che nell’ipotesi di riassunzione la contribuzione da
restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all’intervallo tra i due rapporti. Va ricordato che il
decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n.96 (cd. Decreto Dignità) ha
previsto un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5%.
L’aumento - che si cumula all’1,4% sinora posto a carico del datore di lavoro - scatta in occasione di
ciascun rinnovo contrattuale di un rapporto a tempo determinato.
Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento
In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, il datore di lavoro è tenuto a
versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della NASPI per ogni anno di anzianità
aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello
a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è
dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine). Il contributo
aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal
recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
Esclusione operai agricoli
Le norme in materia di nuova assicurazione sociale per l’impiego, così come le disposizioni in materia
di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute
nell’art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell’art. 29, c. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015 (che
riproduce testualmente l’esclusione già contemplata nell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001).
Si ribadisce pertanto che nessuna contribuzione in materia di NASPI sopra rappresentata,
compresa l’addizionale dell’1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine e l’eventuale
maggiorazione dello 0,5% in occasione dei rinnovi, è applicabile agli operai agricoli.
La NASPI e relativa contribuzione sono invece applicabili agli impiegati, quadri e dirigenti
dell’agricoltura.

Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione)
I commi da 62 a 64 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul Welfare) hanno
introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30 per cento di cui alla legge n. 845/1978 per

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il finanziamento delle iniziative di formazione continua. L’introduzione di tale contribuzione a partire dal
1° gennaio 2008 non ha determinato tuttavia alcun aumento della pressione contributiva a carico dei
datori di lavoro agricolo, giacché è stata corrispondentemente ridotta di 0,30 punti percentuali l’aliquota
per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. A seguito di tale modifica, anche i
datori di lavoro agricolo che occupano operai possono aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI). In caso di adesione, il contributo
dello 0,30 per cento sarà trasferito dall’INPS a FOR.AGRI e l’azienda interessata potrà accedere ai
finanziamenti dei piani formativi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del fondo. È
appena il caso di precisare che le aziende che non aderiscono al fondo pagheranno comunque il
contributo dello 0,30% – che l’INPS destinerà alla solidarietà generale – senza poter accedere ai
benefici derivanti dall’iscrizione al fondo. Si sottolinea altresì che l’iscrizione al Fondo ha effetto non più
dall’anno successivo bensì dal periodo di paga nel quale la stessa viene effettuata (cfr. ns. circ. n.
13539 del 19/2/2010 e n. 13463 del 6/10/2009). Si ricorda inoltre che, con circolare n. 40 del 22/2/2011,
l’INPS ha chiarito che sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo
dello 0,30 per cento) non trovano applicazione le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (cfr.
ns. circ. n. 13715 del 23/2/2011).
Contribuzione per la cassa integrazione (CIGO) per le coop. ex lege n. 240/1984
La riforma del lavoro denominata Jobs Act ha riordinato la normativa relativa alle integrazioni salariali
ordinarie (artt. 9-18 del d.lgs. n. 148 del 2015). Le nuove disposizioni si applicano – indipendentemente
dal numero di addetti – anche alle imprese del settore industriale, comprese le cooperative agricole,
zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e
commercializzazione di prodotti agricoli propri ex lege n. 240/1984, per i soli dipendenti con contratto a
tempo indeterminato (cfr. ns. circ. n. 15158 del 12/10/2015). Le modifiche riguardano anche la misura
del contributo ordinario a carico dei predetti datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni
d’integrazione salariale ordinaria, secondo le seguenti (ridotte) aliquote:
       per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti: 1,70 per cento (in precedenza 1,90 per
        cento);
       per le imprese che occupano più di 50 dipendenti: 2 per cento (in precedenza 2,20 per cento).
Come chiarito dalla circolare INPS n. 197/2015, le nuove misure contributive si applicano a far tempo
dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e cioè a
partire dal mese di settembre 2015. Si ricorda che le novità in parola – comprese quelle riguardanti le
nuove misure contributive - non valgono per le imprese agricole, nei confronti delle quali continuano a
trovare applicazione le norme in materia di cassa integrazione salari (CISOA) di cui alla legge n. 457
del 1972 sia per gli operai a tempo indeterminato e sia per gli impiegati (in virtù dell’estensione operata
dall’art. 21 della legge n. 223/1991, che è rimasto in vigore).
Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS
Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il Jobs Act (d.lgs. n. 148/2015) ha sostanzialmente
confermato - pur con alcune importanti modifiche - il sistema di solidarietà bilaterale per la tutela dei
lavoratori appartenenti a settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di
riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa, originariamente introdotto dalla Riforma Fornero
(legge n. 92/2012). Come noto, tale sistema é costituito da fondi di solidarietà bilaterali "settoriali"
(interamente finanziati dalle aziende e dai lavoratori) istituiti attraverso appositi accordi collettivi, e da
un Fondo di solidarietà "residuale" per l'integrazione del reddito, nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, dei lavoratori appartenenti a settori scoperti da tali fondi di solidarietà bilaterali.
Rispetto alla previgente normativa, il Jobs Act - con l'intento di estendere il sistema e di renderlo più
cogente - ha apportato le seguenti modifiche:
       la costituzione dei fondi di solidarietà é obbligatoria (sono “istituiti” presso l’INPS);
       il Fondo di solidarietà residuale, costituito presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha
        assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed estende il proprio raggio
        d’azione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (prima il limite era
        fissato a 15 dipendenti), comprendendo nella soglia dimensionale anche gli apprendisti.
Non sono invece stati introdotti, rispetto alla previgente disciplina (legge n. 92/2012), elementi di novità
per i datori di lavoro agricolo che, a nostro avviso, devono continuare a ritenersi esclusi dagli obblighi di
contribuzione al Fondo di solidarietà residuale istituto presso l’INPS (Fondo di integrazione salariale dal
1/1/2016).

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