L'AGRICOLTORE SENESE ANNO24 -NUMERO02 GENNAIO2019 - Confagricoltura Siena
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L’Agricoltore Senese 02/2019 DALL’UNIONE Ufficio Chiusi - Nuova sede Si comunica che l’Ufficio di Chiusi si è trasferito, a far data dall’8 Gennaio u.s., in Piazza XXVI Giugno 1944 n. 11. Rimangono invariati i giorni di apertura ed il numero di telefono: 0578/21011. La presenza dell’ufficio fiscale è assicurata in concomitanza dell’apertura del venerdì, sempre ogni 15 giorni. Servizio registri vitivinicoli Al fine di ottimizzare l’assistenza e la fruibilità del servizio relativo ai registri vitivinicoli, si comunica che a partire da giovedì 6 Dicembre u.s., con cadenza quindicinale, presso il nostro Ufficio di Montepulciano, sarà presente il funzionario all’uopo preposto. Consulenza in azienda alle attività agrituristiche Al fine di implementare l’assistenza alle aziende agrituristiche, informiamo che è possibile avvalersi dei seguenti nuovi servizi: • Visita aziendale per valutazione corretto svolgimento attività e/o sviluppo nuove attività; • Visita con simulazione di controllo in base alle linee guida RT sulle attività autorizzate. Per appuntamenti scrivere a materozzi@confagricolturasiena.it Il nuovo sito di For.Agri.Si www.foragrisi.it For Agri Si Società Cooperativa si presenta al pubblico con una veste grafica totalmente rinnovata: un nuovo sito web, fresco e vivace per una navigazione più intuitiva. Per la visualizzazione potete digitare http://www.foragrisi.it/ 2
L’Agricoltore Senese 02/2019 DA CONFAGRICOLTURA “La proliferazione dei cinghiali nei prossimi anni avrà un incremento allarmante”, lo dice EFSA. E’ necessario intervenire subito “Nei prossimi anni il numero di cinghiali in Italia ed in Europa è destinato a crescere in maniera esponenziale”. Ne dà notizia Confagricoltura riportando quanto emerge da un recente studio del gruppo del Enetwild Consortium, che gestisce per conto di EFSA un progetto per fornire dati comparabili a livello europeo al fine di analizzare il rischio di trasmissione di malattie dalla fauna selvatica al bestiame ed agli esseri umani; dati che sono essenziali anche per la gestione delle popolazioni di selvatici. Il documento prende in esame i risultati scaturiti da quattro modelli di rilevazione dei dati utilizzati da alcuni Stati Membri, che hanno predetto correttamente gli scenari di diffusione della popolazione dei suini bradi. “Nel corso dei prossimi anni quindi – rimarcano la vicepresidente Elisabetta Falchi e la componente di giunta con delega all’ambiente e al territorio Giovanna Parmigiani - è prevedibile che, se non saranno prese in considerazione serie misure di riduzione della popolazione, il numero di esemplari di questa specie cresca in maniera esponenziale, aumentando i danni ed i rischi per la sicurezza alimentare e dell’incolumità delle persone”. Confagricoltura evidenzia che ad oggi l’Italia si sta muovendo in ordine sparso e senza una puntuale politica di prevenzione, come avviene negli altri Paesi della Ue. Si pensi ad esempio alla Francia, che ha istituito zone di depopolamento di ben 140 chilometri quadrati. Una misura presa per arginare i recenti casi di peste suina in Belgio, ma che fanno parte di un piano generale di prevenzione che andrebbe approvato urgentemente anche in Italia. L’Organizzazione degli imprenditori agricoli sottolinea che i danni procurati dalla fauna selvatica sono gravi anche in termini di vite umane. Secondo quanto riporta l’Osservatorio Asaps, l'Associazione degli Amici della Polizia Stradale, nell’anno 2017 si sono registrati 155 incidenti significativi con il coinvolgimento di animali, nei quali 14 persone sono morte e 205 sono rimaste seriamente ferite. In 138 casi l’incidente è avvenuto con un animale selvatico e in 18 con un animale domestico. Gli incidenti sono avvenuti soprattutto di giorno (123), e sulla rete stradale ordinaria (145). Le regioni più a rischio sono Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia, Toscana e Lazio. Per questo Confagricoltura chiede urgentemente che siano attuate misure in linea con le disposizioni degli studi scientifici di EFSA dello scorso giugno e di novembre e propone che vengano apportate le modifiche, più volte sollecitate, alla norma 157, attualmente in vigore in materia di caccia. Olio: dal tavolo olivicolo parta il rilancio del comparto Aumento della produzione, valorizzazione della qualità, educazione al consumo “E’ tempo di fare un bilancio di questi anni e di programmare le azioni future per rilanciare l’olivicoltura italiana”. Questo il primo commento di Confagricoltura alla riunione del Tavolo olivicolo di filiera che si è tenuta ieri presso il Mipaaft, coordinata dal sottosegretario Alessandra Pesce. Confagricoltura, che ha partecipato con una delegazione guidata dal presidente della Federazione nazionale di prodotto olio Pantaleo Greco, ha apprezzato la riunione convocata ormai dopo alcuni anni dall’ultimo incontro. “Auspichiamo incontri più frequenti per monitorare l’andamento delle misure e magari intervenire correggendole”, ha affermato Greco. Per quanto riguarda le azioni future, a parere di Confagricoltura, occorre partire da tre aspetti che devono ispirare la programmazione degli interventi: la necessità di rilanciare il potenziale produttivo, la valorizzazione della qualità dell’olio di oliva nazionale e la promozione e l’educazione alimentare al consumo di olio. E’ essenziale, inoltre, puntare di più sugli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione degli impianti - in particolare, ma non solo, nelle aree colpite dalla emergenza Xylella – puntando su ricerca ed innovazione per migliorare la capacità produttiva. “Il Salento – ha continuato Greco - se opportunamente animato dalla ricerca varietale e dai campi sperimentali, potrebbe divenire un incubatore di innovazione e sviluppo per tutta l’olivicoltura 3
L’Agricoltore Senese 02/2019 mediterranea. A tal fine si potrà contare sulle nuove risorse del piano olivicolo, ma occorre anche intervenire sulla proposta di riforma della PAC per inserire queste misure tra quelle ammissibili ai sostegni comunitari e adattare al meglio gli strumenti al comparto. Ci sono peraltro diversi aspetti da rivedere rispetto alle proposte della Commissione e Confagricoltura ha formulato delle proposte in proposito. “Ci attendiamo poi un rendiconto completo delle misure attuate sinora e delle risorse spese – ha proseguito il presidente della Fnp olivicola – per valutare i risultati ed eventualmente aggiustare il tiro”. Certamente, a parere di Confagricoltura, gli interventi futuri dovranno puntare oltre che sulla capacità produttiva anche sulla valorizzazione e tutela della alta qualità dell’olio nazionale e sulla sua promozione sui mercati. “Dobbiamo puntare ad una promozione adeguata e ad un incentivo ai consumi che sinora è mancato. Aspetti imprescindibili – ha concluso Greco – per un vero rilancio complessivo del comparto sulla scena sempre più complessa e competitiva del mercato oleicolo nazionale ed internazionale”. AGRITURIST COMPENSI SIAE 2019 I - Esecuzioni musicali a mezzo di apparecchi sonori, videosonori o strumenti musicali Nel quadro della convenzione stabilita da Agriturist con la SIAE, comunichiamo i compensi per i diritti d'autore dovuti per l’anno 2019, da versare entro giovedì 28 Febbraio 2019 (abbonamento annuale). Richiamiamo, in particolare, l'attenzione sulla quarta colonna della tabella sottostante (apparecchi videosonori di tipo 5) riguardante i televisori (nelle camere degli ospiti e/o negli spazi comuni).Attenzione: quanto dovuto alla SIAE, per i diritti di autore, si aggiunge all'abbonamento RAI 2019. Entro il prossimo 31 maggio è poi previsto il versamento dei diritti fonografici (ridotti per effetto della convenzione fra SCF e Agriturist) che, anche quest'anno saranno riscossi dalla stessa SIAE. I compensi dovuti sono calcolati secondo le misure riportate nella seguente tabella. Alle somme indicate, per effetto della convenzione stabilita da Agriturist con la SIAE, si applica una riduzione del 15%, purché il versamento sia effettuato entro i termini stabiliti e si presenti in siae il certificato a.2019 do socio. termini sono: entro il 28 febbraio per l’abbonamento annuale 2019-entro il primo mese per gli abbonamenti semestrali con inizio gennaio e luglio, o con inizio coincidente con l’apertura di esercizi stagionali;- entro i primi 15 giorni per gli abbonamenti trimestrali con inizio gennaio, aprile, luglio, ottobre;-entro i primi 10 giorni per gli abbonamenti mensili. ANNO 2019 - COMPENSI ANNUALI IN ABBONAMENTO PER STRUMENTI MUSICALI E APPARECCHI SONORI E VIDEOSONORI (importi in euro, IVA esclusa) Categorie Tipi 1,3 Tipi 2,8,13 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7a Tipo 7b Fino a 30 posti letto o fino a 48,60 111,90 152,80 129,70 306,20 459,00 30 posti tavola Oltre i limiti di cui sopra 58,70 134,40 190,30 129,70 306,20 459,00 Spiegazione dei tipi: tipo 1: strumenti musicali; tipo 2: apparecchi riproduttori audio (lettore CD-MP3-giradischi e nastri) (in questa definizione è stato compreso anche il tipo 9 precedentemente contemplato); tipo 3: radio 4
L’Agricoltore Senese 02/2019 tradizionale; tipo 5: apparecchio televisivo; tipo 6: juke-box (meccanico e digitale); tipo 7 a: video juke- box; tipo 7 b: lettore audio – video (DVD-VHS e supporti analoghi); tipo 8: Filodiffusione; tipo 13: apparecchi multimediali (PC/INTERNET, consolle Playstation 2, radio dedicate). Evidenziamo, in particolare che: A) Qualora negli ambienti comuni siano installati più apparecchi sonori o videosonori dello stesso tipo (TV, lettori video, ecc.), esclusi gli strumenti musicali, il compenso è commisurato: - al 100% del compenso-base per il primo apparecchio installato; - al 90% per il secondo apparecchio; - all’80% per i successivi apparecchi. B) Il compenso dovuto per apparecchi videosonori installati nelle singole camere, anche se collegati ad un impianto centralizzato, è calcolato come segue: - 100% del compenso base per il primo apparecchio; - 10% del compenso-base per ciascuno dei successivi 9 apparecchi; - 5% del compenso-base per ciascuno dei successivi apparecchi oltre il decimo. Informiamo infine che la SIAE ha già attivato, in molte province italiane, un sistema di pagamento a distanza tramite invio di avviso di scadenza e MAV bancario. In tal caso, il pagamento può essere effettuato tramite banca, anche utilizzando l’internet banking. Se l'avviso di pagamento contenesse dati non corretti, se si vuol effettuare il pagamento direttamente, oppure per nuove iscrizioni, ci si può rivolgere all'ufficio SIAE competente per territorio. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet www.siae.it ed in particolare l’elenco di sedi, filiali e circoscrizioni mandatarie . - Trattenimenti e spettacoli gratuiti e a pagamento: Per i trattenimenti e spettacoli il compenso alla SIAE si paga prima del singolo evento, sulla base del calcolo effettuato dagli uffici della SIAE in base al tipo di manifestazione. Il compenso minimo 2019 è fissato in euro 28,60 (IVA esclusa); ad esso si applica la riduzione del 10% in forza della convenzione fra SIAE e Agriturist. Si ricorda che il compenso minimo è comunque dovuto quando il calcolo ordinario del compenso non raggiunga appunto il minimo stabilito. Ricordiamo che la SIAE svolge anche attività di informazione e di controllo sulla applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti (esecuzioni musicali, con o senza ballo, prevalentemente non dal vivo, video giochi, ecc.), e sull’IVA relativa a spettacoli (teatro, cinema, musica prevalentemente dal vivo) e intrattenimenti (es. cena con esecuzioni musicali o ballo). Per ottenere gli sconti previsti dalla convenzione SIAE - Agriturist occorre essere in regola col versamento della quota associativa Agriturist 2019 e presentare agli uffici SIAE (o inviare alla SIAE, se richiesto) il certificato di associazione all’Agriturist per l’anno 2019. I certificati di associazione dovranno essere richiesti ad Agriturist Siena (segreteria@agrituristsiena.com) entro 25 Febbraio 2019, allegando la ricevuta di versamento della quota associativa. Classificazione in girasoli Si ricorda che il Regolamento Regionale entrato in vigore il 15.04.2017 ha stabilito che gli agriturismi già esistenti alla data della sua entrata in vigore dovevano adeguare la classificazione entro il 30.06.2018. Dopo quella data gli agriturismi che non hanno presentato pratiche di variazione, sono automaticamente ricondotti ad 1 girasole che è il livello minimo attribuito con il titolo abilitativo. La Regione Toscana non ha stabilito procedure specifiche, specificando solo di dover applicare quanto stabilito dal Regolamento: come comunicatoci dall'Ufficio Agricoltura, quindi, le aziende già classificate con le spighe se non presentano nessuna nuova classificazione (o perché non offrono pernotto o perché anche se offrono pernotto non presentano una variazione al Suap) vanno di default al primo livello in quanto in possesso del titolo abilitativo. Preso atto di quanto sopra, l’Ufficio turismo e comunicazione ha provveduto a modificare a ricondurre a 1 girasole i 693 agriturismi di cui non è pervenuta nessuna pratica di variazione. Quanti interessati pertanto alla modifica sono pregati di contattare materozzi@confagricolturasiena.it 5
L’Agricoltore Senese 02/2019 FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori Attività formativa Orario Data Corso di formazione 9/13 7 Febbraio 2019 obbligatoria per preposto 14/18 9/13 - 13.30/17.30 Pronto Soccorso B/C 21 e 28 Febbraio 2019 9/13 (con meno di 5 dipendenti) RSPP datori di lavoro 32 Metà Marzo/Aprile 2019 (Accordo Stato-Regioni dic. 2011) Scheda di pre-adesione Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo ____________________________________Comune _________________________ P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________ Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________ Nominativo ________________________________________________________ Data ______________ Firma______________________ Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 - fax 0577/533050 6
L’Agricoltore Senese 02/2019 TECNICO ECONOMICO Bando PSR - Sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza” Si comunica che a brevissimo sarà attivato un servizio di consulenza e assistenza tecnica, riferito al bando attivo della Sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”, il bando scadrà il 31 Gennaio 2019 ore 13:00, prima della suddetta data dovranno essere raccolte le preadesioni, tramite manifestazione d’interesse, delle aziende intenzionate ad aderire al progetto in oggetto. Resta inteso che dette preadesioni, non impongono nessun obbligo, di nessun genere. L’azienda al momento debito deciderà se proseguire o rinunciare all'adesione della misura. Sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:2929/ è possibile consultare: la Misura del PSR, la nota esplicativa unitamente al modulo di pre-adesione. Quest’ultimo dovrà essere recapitato presso i nostri uffici. Il progetto basato su servizi di consulenza e assistenza tecnica è finalizzato ad assistere gli agricoltori, i giovani agricoltori, i selvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali, nelle decisioni aziendali con l’intento di migliorare le prestazioni economiche e ambientali, operando sempre nel rispetto del clima. Il supporto consulenziale sarà svolto da professionisti e i servizi di consulenza a cui le imprese possono attingere sono le seguenti: 1. Consulenza di base: Obiettivo: legata alla soluzione di problematiche tecniche e adempimenti dei quali il destinatario finale è competente, ma necessita di consigli e/o aggiustamenti. Operazioni previste: confronto diretto, raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto con soggetti diversi, confronto diretto presso l’azienda, progettazione, gestione e coordinamento. Almeno due visite in azienda. Impegno massimo ammissibile in termini di ore lavorative, 14 ore. 2. Consulenza specialistica: Obiettivo: soluzioni di problematiche che necessitano l’utilizzo di una tecnica, strumento o modalità innovativo anche nell'ambito di un processo produttivo consueto. Operazioni previste: confronto diretto, raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto con soggetti diversi, esecuzione prova pratica presso l’azienda o soggetto terzo per la verifica delle modalità di applicazione della soluzione innovativa individuata, confronto diretto presso l’azienda, progettazione, gestione e coordinamento. Almeno tre visite in azienda. Impegno massimo ammissibile in termini di ore lavorative, 34 ore. Per la visione nel dettaglio delle tematiche su cui verterà la consulenza, si rimanda al nostro sito internet. Trattasi di un sunto degli argomenti trattati. Sollecitiamo le aziende a presentare urgentemente la modulistica di preadesione, al fine di poter essere inserite all'interno del progetto associato al bando della sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”. Le preadesioni sono indispensabili al fine di quantificare il costo del progetto e l’importo del contributo concedibile. Per quanto detto, si suggerisce alle aziende interessate di presentare tale documentazione entro la fine del presente mese. Tipologia del Finanziamento: Contributo dell'80% della spesa ammissibile a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del destinatario finale della consulenza. In ogni caso, l'importo dell'aiuto è limitato a euro 1.500 per consulenza. Per ulteriori informazioni contattare: Paolo Bittarelli 0577/533219 - bittarelli@confagricolturasiena.it Samuele Mariotti 0577/533214 - mariotti@confagricolturasiena.it Irene Lucchesi 0577/533208 - sviluppo@confagricolturasiena.it 7
L’Agricoltore Senese 02/2019 Via al bando sottomisura 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 15257 del 27 settembre 2018 ha approvato il bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" (allegato A del decreto) per sostenere la realizzazione di infrastrutture di protezione e le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali, fra le quali fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico). Questi interventi contribuiscono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Il bando è cofinanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020, in particolare dalle risorse assegnate alla misura 8.3 del programma. Il bando punta a concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione dagli incendi boschivi e dalle calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Le domande di aiuto devono essere presentate, mediante procedura informatizzata, fino alle ore 13 del 01 Aprile 2019, impiegando esclusivamente la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole gestita da Artea e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it. La domanda deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate dal decreto di Artea n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. allegato A "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di Artea e per la gestione della Dichiarazione unica aziendale (Dua)". Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti: proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati; enti pubblici, anche a carattere economico, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana). Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà, così come definite nel bando al paragrafo 2.4. Gli interventi finanziati riguardano: 1.A) Azione di prevenzione contro gli incendi boschivi, nel dettaglio comprende: 1.a.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi, 1.a.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi, 1.a.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB (Piano operativo antincendio boschivi), 1.a.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento, 1.a.5) Realizzazione di adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB. 1.B) Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi: 1.b.1) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata, 1.b.2) Manutenzione dei viali e fasce parafuoco in area boscata, 1.C) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio incendio (possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell’arco del periodo di programmazione 2014/2020), 1.D) Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio incendi, 2.A) Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico: 2.a.1) Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico, 2.a.2) Opere di sistemazione idraulico forestale, 2.a.3) Sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazioni dei boschi, 2.B) Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione, 8
L’Agricoltore Senese 02/2019 2.C) Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali, 3.A) Elaborazione dei piani di gestione o di strumenti equivalenti. Si tratta di un contributo in conto capitale che copre il 100% dei costi ammissibili sostenuti per tutti gli investimenti, comprese le spese generali. E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità che stabilite dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del direttore Artea n. 65 del 15 giungo 2018: L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di interventi) è - 250.000 euro, per i beneficiari privati, e - 400.000 euro per i beneficiari di diritto pubblico. L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a: - 100.000 euro quando il soggetto beneficiario è un Consorzio di bonifica di cui alla legge regionale n. 79/12; - 5.000 euro per tutti gli altri beneficiari Il bando ha un budget finanziario di 2 milioni di euro. Avvio bando PSR 2014/2020 - sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” Sostenere investimenti finalizzati a raggiungere impegni e obiettivi ambientali, offrire servizi connessi all'ecosistema forestale, valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali e boschive, rafforzare la capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. E' questa la finalità del bando annualità 2018 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e l pregio ambientale degli ecosistemi forestali" che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 19542 del 3 dicembre 2018, cofinanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014- 2020. Finalità del bando. Il bando punta a concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per realizzare investimenti che mirano: all'adempimento di impegni a scopi ambientali all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Beneficiari. Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: 1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati; 2. Enti pubblici, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati. Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà (così come definite nel bando al paragrafo 2.4). Interventi finanziabili: Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi: A) Azioni volte all’offerta di servizi ecosistemici delle aree forestali e boschive; B) Azioni per il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici; C) Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive; D) Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti; E) Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti; F) Investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici. Per il dettaglio degli interventi finanziabili si rimanda al punto 3 del bando di misura consultabile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/bando_8.5_annualita_2018.pdf 9
L’Agricoltore Senese 02/2019 Scadenza e presentazione della domanda Le domande di aiuto devono essere presentate a partire dal 2 Febbraio 2019 ed entro le ore 13 del 28 Febbraio 2019, impiegando esclusivamente, mediante procedura informatizzata, la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita dall'Agenzia regionale Toscana per l'erogazione in agricoltura – Artea e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it. La domanda deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate dal decreto del direttore di Artea n. 140 del 31/12/2015 e successive modifiche e integrazioni (decreto del direttore Artea n. 70/2016) - Allegato A – Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole di Artea e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA). Tipo di agevolazione Contributo, tutti gli investimenti, del 100% sui costi ammissibili, comprese le spese generali. Intensità del sostegno e minimali/massimali E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità indicate nelle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento" approvate con decreto del direttore Artea n. 65 del 15 giungo 2018. L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (Pafr) è pari a 250.000 euro per bando (indipendentemente dal numero di interventi e al netto degli introiti), quando gli interventi sono eseguiti all'interno del Pafr. Per tutti gli altri beneficiari e per gli interventi eseguiti fuori dal Pafr l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a 150.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi e al netto degli introiti). L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il Pafr nel caso in cui eseguano interventi anche all'esterno dello stesso è comunque di 250.000 euro purchè il contributo per gli interventi eseguiti fuori dal Pafr sia inferiore o uguale ai 150.000 euro L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a 5.000 euro per tutti i beneficiari. Dotazione finanziaria: il bando ha un budget finanziario di 1,92 milioni di euro. Proroga scadenza nuove autorizzazioni all’impianto annualità 2016 Informiamo i Soci che a seguito di richiesta di proroga inoltrata alla Regione Toscana, la stessa in accordo col Ministero, concede un ulteriore proroga, completando con il Decreto del 22 Ottobre 2018, il Decreto Dirigenziale del 26 Marzo 2018. Le nuove autorizzazioni all’impianto concesse dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3394 del 25 Maggio 2016, scadenza autorizzazioni 25 Maggio 2019, vengono così prorogate a causa della siccità estiva 2017, fino al 25 Maggio 2020 nelle zone individuate con Decreto Ministeriale 22 Febbraio 2018, dove è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi. Nel nostro sito (www.confagricolturasiena.it) è disponibile la comunicazione della Regione Toscana inerente la proroga sopra citata. FISCALE TRIBUTARIO Imposte e tasse - Art. 1 comma 3 bis del D.lgs n. 99/2004 Riconoscimento della qualifica di IAP in capo alle società di persone e capitali Si comunica che con parere dell’Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica da parte della Regione Emilia Romagna, l’amministrazione finanziaria ha definitivamente chiarito i problemi interpretativi sorti in merito all’applicazione dell’art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n.99/2004, in merito al conferimento della qualifica di IAP da parte dell’amministratore ad una sola società. L’Agenzia, dopo un’approfondita disamina della normativa di riferimento, stabilisce che la previsione di cui al comma 3-bis del D. Lgs. n. 99/2004, in base alla quale la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società è da intendersi riferita alle sole società di capitali e non anche alle società di persone (snc, sas, ss..). 10
L’Agricoltore Senese 02/2019 La fattura elettronica Ricordiamo che, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° Gennaio 2019 sarà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. L’obbligo di fatturazione elettronica è previsto per i soggetti passivi Iva e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti privati. Questo nuovo sistema di fatturazione utilizzerà il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, il quale verificherà la correttezza e la completezza dei dati inseriti nella fattura, il cui formato accettato dal sistema è l’xml, e consegnandola al destinatario. Per utilizzare il sistema di interscambio, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate, il Codice Destinatario attraverso il quale ricevere le fatture elettroniche. E’ necessaria quindi la Registrazione Fisconline/Entratel presso l’Agenzia delle Entrate: si deve recare direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate il titolare della ditta individuale e per le Società, il legale rappresentante (per le società deve essere richiesta la registrazione al Fisconline/Entratel, sia della Società che del Legale Rappresentante). Ci preme evidenziare che l’Unione è a disposizione per ogni tipo di assistenza, al fine di adempiere agli obblighi normativi. Inoltre, si rende noto che sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:2833/ è pubblicata una nota informativa sul tema fatturazione elettronica, che tratta sia il quadro normativo che le procedure operative. COME PROCEDE L’UNIONE Al fine di semplificare agli associati il nuovo adempimento, si procederà in due modalità: 1. Mettere a disposizione delle aziende che vogliono aderire, una piattaforma attraverso la quale, la singola azienda, tramite un codice di accesso personale, potrà compilare la fattura di vendita, nonché inviare, ricevere ed archiviare le fatture elettroniche. 2. Gestire, utilizzando la stessa piattaforma, direttamente per l’azienda, l’emissione e la trasmissione delle fatture, la ricezione e l’archiviazione delle fatture elettroniche. In entrambe le modalità, è comunque obbligatoria l’attivazione di Fisconline/Entratel presso l’Agenzia delle Entrate, direttamente dall’azienda. Il nostro Ufficio Fiscale sarà disponibile per chiarimenti ed approfondimenti in merito. Contatti: Franceschini Deborah 0577/533213 franceschini@confagricolturasiena.it Mannucci Caterina 0577/533210 mannucci@confagricolturasiena.it Savelli Simona 0577/533225 savelli@confagricolturasiena.it Puccini Negrini Elisa 0577/533215 e.puccini@confagricolturasiena.it Principali scadenze fiscali FEBBRAIO 2019 - 6 Febbraio: telematizzazione accise - 18 Febbraio: liquidazione e versamento Iva mensile (Gennaio 2019); versamenti F24 per ritenute, contributi. - 25 Febbraio: elenchi Intrastat mensili - 28 Febbraio: comunicazione della liquidazione periodica del IV° trimestre 2018; spesometro 2° trimestre 2018. 11
L’Agricoltore Senese 02/2019 PREVIDENZIALE FESTIVITA’ I° SEMESTRE 2019 Operai Impiegati Capodanno (martedì) compresa nel mensile compresa nel mensile 1 (festività infrasettimanale) GENNAIO Epifania (domenica) 1/26 compresa nel mensile 6 (festività infrasettimanale) San Giuseppe (martedì) ore eff. lavorate o riposo comp. in MARZO 19 riposo compensativo alternativa 1/26 (festività soppressa) Lunedì dell’Angelo (lunedì) compresa nel mensile compresa nel mensile 22 (festività infrasettimanale) APRILE Anniversario Liberazione (giovedì) compresa nel mensile compresa nel mensile 25 (festività nazionale) 1 Festa del Lavoro (mercoledì) compresa nel mensile compresa nel mensile (festività nazionale) MAGGIO 30 Ascensione (giovedì) ore eff. lavorate o riposo comp. in (festività soppressa) riposo compensativo alternativa 1/26 Ann. della Repubblica (domenica) 1/26 1/26 2 (festività nazionale) GIUGNO Corpus Domini (giovedì) ore eff. lavorate o ore eff. lavorate o 20 (festività soppressa) riposo compensativo riposo compensativo S.S. Pietro e Paolo (sabato) ore eff. lavorate o riposo comp. in 29 (festività soppressa) riposo compensativo alternativa 1/26 Revisione tariffe premi INAIL - Rinvio termini autoliquidazione Circolare INAIL n.1/2019 Una delle principali novità contenute nella legge di bilancio per il 2019 (legge n.145/2018) che riguardano il settore agricolo, riguarda la riduzione dei premi INAIL. Con la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019 l’INAIL fornisce le prime istruzioni per i datori di lavoro che operano col sistema dell'autoliquidazione, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione ai sensi della citata legge. Ed infatti la vera e propria determinazione delle riduzioni di premi e contributi per i diversi settori produttivi è rimessa alla futura decretazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL. La legge di bilancio, in sostanza, ha solo individuato lo stanziamento di risorse necessarie per effettuare la vera e propria revisione, i cui dettagli saranno definiti nei prossimi mesi. Si é reso necessario dunque - per consentire l'applicazione delle nuove tariffe - rinviare tutti i termini relativi agli adempimenti che obbligano i datori di lavoro a comunicare all'INAIL nei primi mesi dell'anno le retribuzioni percepite dai lavoratori assicurati al fine di determinare il premio assicurativo da corrispondere (cd. autoliquidazione INAIL). La circolare precisa infatti che: 1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019; 12
L’Agricoltore Senese 02/2019 2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019; 3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019; 4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019; 5. in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019. Si precisa infine che sono già in corso le procedure per l’adozione dei provvedimenti di revisione dei premi relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività, ai premi speciali unitari per l’assicurazione degli artigiani e alle Tariffe del settore marittimo. Poiché, come noto, la contribuzione antinfortunistica relativa ai coltivatori diretti e ai datori di lavoro agricoli che occupano operai é disciplinata in modo specifico rispetto a quella degli altri settori produttivi (non si applica il sistema dell'autoliquidazione), con ogni probabilità la revisione relativa al settore agricolo sarà definita con decreto separato. In ogni caso, poiché, sia la dichiarazione che il pagamento della contribuzione agricola unificata sono ordinariamente posticipati rispetto agli altri settori, una previsione di rinvio dei termini analoga a quella prevista per i premi oggetto di autoliquidazione non è stata prevista per il settore agricolo. Aliquote contributive per l'anno 2019 - Lavoratori dipendenti e collaboratori LAVORATORI DIPENDENTI Contributo FPLD – Aumenti di aliquota Dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall’art. 01, c. 1, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 146/1997. Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell’aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, attraverso l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell’aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro. Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto l’aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista dall’art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995. Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è concluso il percorso di allineamento dell’aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio 1998. Resta quindi solo l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi. Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. In altre parole, se per un lavoratore viene conferito l’intero TFR, l’esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l’esonero dal contributo è direttamente proporzionale. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare della predetta misura compensativa. 13
L’Agricoltore Senese 02/2019 L’art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino al 2014. Nel 2014 dunque la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L’esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. Anche in questo caso l’esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello L’art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività, essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura agevolativa. Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sulle erogazioni: previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello; incerte nella corresponsione o nell’ammontare; correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità. Sostanzialmente a partire dall’anno di competenza 2015 la misura in oggetto non è stata più rifinanziata. Da segnalare tuttavia che l’art.55 della legge n. 96/2017 (cd. Manovrina) ha riconosciuto una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed una esenzione totale sulla contribuzione a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano “pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”. I predetti benefici contributivi – che si applicano soltanto ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore della norma) – possono riguardare erogazioni non superiori a 800 euro annui. Sull’esatta portata della norma – che sembra legata alla cd. detassazione di premi di produzione – ed in particolare sui presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva si è ancora in attesa di chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti. Contribuzione per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) Come noto - in attuazione di una delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori sociali conferita dalla legge n. 183/2014 (meglio nota come Jobs Act) - il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha sostituito l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012) che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS). La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal primo maggio 2015 - non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare che “Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili” (art. 14, d.lgs. n. 22/2015). Conseguentemente, come peraltro precisato dall'INPS con messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dalla Riforma Fornero, di cui si riepilogano qui di seguito gli elementi essenziali. La NASpI, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione di questa forma di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, c. 3, legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a tempo indeterminato. 14
L’Agricoltore Senese 02/2019 Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della NASPI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione agricola. Contributo ordinario Il finanziamento della NASPI - come in precedenza quello dell'ASpI - avviene attraverso il contributo già destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, della legge n. 160/1975, pari all’1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000, dell’art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 della legge n. 248/2005. Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che – a differenza degli operai agricoli – rientrano nell’ambito di applicazione della NASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). Contributo addizionale Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, finalizzato a finanziare la NASPI. Il contributo non è dovuto per: i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963; gli apprendisti; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale. La restituzione avverrà solo successivamente al decorso dell’eventuale periodo di prova. La restituzione del contributo addizionale spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. messaggio INPS n. 4152/2014). Resta fermo in ogni caso, che nell’ipotesi di riassunzione la contribuzione da restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all’intervallo tra i due rapporti. Va ricordato che il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n.96 (cd. Decreto Dignità) ha previsto un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5%. L’aumento - che si cumula all’1,4% sinora posto a carico del datore di lavoro - scatta in occasione di ciascun rinnovo contrattuale di un rapporto a tempo determinato. Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della NASPI per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine). Il contributo aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. Esclusione operai agricoli Le norme in materia di nuova assicurazione sociale per l’impiego, così come le disposizioni in materia di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute nell’art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell’art. 29, c. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015 (che riproduce testualmente l’esclusione già contemplata nell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001). Si ribadisce pertanto che nessuna contribuzione in materia di NASPI sopra rappresentata, compresa l’addizionale dell’1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine e l’eventuale maggiorazione dello 0,5% in occasione dei rinnovi, è applicabile agli operai agricoli. La NASPI e relativa contribuzione sono invece applicabili agli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura. Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione) I commi da 62 a 64 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul Welfare) hanno introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30 per cento di cui alla legge n. 845/1978 per 15
L’Agricoltore Senese 02/2019 il finanziamento delle iniziative di formazione continua. L’introduzione di tale contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008 non ha determinato tuttavia alcun aumento della pressione contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo, giacché è stata corrispondentemente ridotta di 0,30 punti percentuali l’aliquota per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. A seguito di tale modifica, anche i datori di lavoro agricolo che occupano operai possono aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI). In caso di adesione, il contributo dello 0,30 per cento sarà trasferito dall’INPS a FOR.AGRI e l’azienda interessata potrà accedere ai finanziamenti dei piani formativi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del fondo. È appena il caso di precisare che le aziende che non aderiscono al fondo pagheranno comunque il contributo dello 0,30% – che l’INPS destinerà alla solidarietà generale – senza poter accedere ai benefici derivanti dall’iscrizione al fondo. Si sottolinea altresì che l’iscrizione al Fondo ha effetto non più dall’anno successivo bensì dal periodo di paga nel quale la stessa viene effettuata (cfr. ns. circ. n. 13539 del 19/2/2010 e n. 13463 del 6/10/2009). Si ricorda inoltre che, con circolare n. 40 del 22/2/2011, l’INPS ha chiarito che sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento) non trovano applicazione le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (cfr. ns. circ. n. 13715 del 23/2/2011). Contribuzione per la cassa integrazione (CIGO) per le coop. ex lege n. 240/1984 La riforma del lavoro denominata Jobs Act ha riordinato la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie (artt. 9-18 del d.lgs. n. 148 del 2015). Le nuove disposizioni si applicano – indipendentemente dal numero di addetti – anche alle imprese del settore industriale, comprese le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri ex lege n. 240/1984, per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (cfr. ns. circ. n. 15158 del 12/10/2015). Le modifiche riguardano anche la misura del contributo ordinario a carico dei predetti datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni d’integrazione salariale ordinaria, secondo le seguenti (ridotte) aliquote: per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti: 1,70 per cento (in precedenza 1,90 per cento); per le imprese che occupano più di 50 dipendenti: 2 per cento (in precedenza 2,20 per cento). Come chiarito dalla circolare INPS n. 197/2015, le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e cioè a partire dal mese di settembre 2015. Si ricorda che le novità in parola – comprese quelle riguardanti le nuove misure contributive - non valgono per le imprese agricole, nei confronti delle quali continuano a trovare applicazione le norme in materia di cassa integrazione salari (CISOA) di cui alla legge n. 457 del 1972 sia per gli operai a tempo indeterminato e sia per gli impiegati (in virtù dell’estensione operata dall’art. 21 della legge n. 223/1991, che è rimasto in vigore). Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il Jobs Act (d.lgs. n. 148/2015) ha sostanzialmente confermato - pur con alcune importanti modifiche - il sistema di solidarietà bilaterale per la tutela dei lavoratori appartenenti a settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa, originariamente introdotto dalla Riforma Fornero (legge n. 92/2012). Come noto, tale sistema é costituito da fondi di solidarietà bilaterali "settoriali" (interamente finanziati dalle aziende e dai lavoratori) istituiti attraverso appositi accordi collettivi, e da un Fondo di solidarietà "residuale" per l'integrazione del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, dei lavoratori appartenenti a settori scoperti da tali fondi di solidarietà bilaterali. Rispetto alla previgente normativa, il Jobs Act - con l'intento di estendere il sistema e di renderlo più cogente - ha apportato le seguenti modifiche: la costituzione dei fondi di solidarietà é obbligatoria (sono “istituiti” presso l’INPS); il Fondo di solidarietà residuale, costituito presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed estende il proprio raggio d’azione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (prima il limite era fissato a 15 dipendenti), comprendendo nella soglia dimensionale anche gli apprendisti. Non sono invece stati introdotti, rispetto alla previgente disciplina (legge n. 92/2012), elementi di novità per i datori di lavoro agricolo che, a nostro avviso, devono continuare a ritenersi esclusi dagli obblighi di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale istituto presso l’INPS (Fondo di integrazione salariale dal 1/1/2016). 16
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