IL SUPERBONUS 110%: CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E SISMABONUS - DOCUMENTO DI RICERCA

Pagina creata da Davide Napolitano
 
CONTINUA A LEGGERE
IL SUPERBONUS 110%: CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E SISMABONUS - DOCUMENTO DI RICERCA
DOCUMENTO DI RICERCA

IL SUPERBONUS 110%: CHECK LIST
VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E
SISMABONUS

Giuseppe Avanzato
Nicolò La Barbera
Pasquale Saggese

19 APRILE 2021
ABSTRACT

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(c.d. Decreto “Rilancio”), ha incrementato al 110% la detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del
rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Nel presente documento, viene fornito un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati
ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia
delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Il documento è aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d.
“Legge di bilancio 2021”), la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese
sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.

                                                                                                     2
SOMMARIO

1. PREMESSA ................................................................................................................................... 5

2. IL VISTO DI CONFORMITÀ AI FINI DEL SUPERBONUS ................................................................................ 6
  2.1.     Caratteristiche principali ............................................................................................................ 6
  2.2.     Abilitazione all’apposizione del visto da parte dei professionisti .............................................. 8
  2.3.     Regime sanzionatorio ................................................................................................................ 9

3. DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE PER IL RILASCIO DEL VISTO............................................................ 10
  3.1.     Idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile ........................................................ 10
  3.2.     Trasferimento dell’immobile mortis causa .............................................................................. 14
  3.3.     Possesso di redditi imponibili in Italia ...................................................................................... 14
  3.4.     Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
           tipologia di lavori da realizzare ................................................................................................ 16
  3.5.     Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori ........................................... 17
  3.6.     Prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti .............................................................. 19
  3.7.     Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria
           Locale ....................................................................................................................................... 20
  3.8.     Certificato catastale o domanda di accatastamento ............................................................... 21
  3.9.     Atto di cessione dell’immobile o atto successivo .................................................................... 21
  3.10. Documenti comprovanti il sostenimento della spesa .............................................................. 21
  3.11. Bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali
        comprovanti il sostenimento della spesa ................................................................................ 24
  3.12. Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con
        bonifico .................................................................................................................................... 25
  3.13. Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile ....... 25
  3.14. Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali
        altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al
        netto di tali eventuali altri contributi ....................................................................................... 25
  3.15. Specifica documentazione per le spese sulle parti comuni ..................................................... 26
  3.16. Ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento eseguito ............... 27
  3.17. Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della
        congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati .................................... 28

                                                                                                                                                          3
3.18. Polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione ................................... 30
  3.19. Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del
        cessionario/fornitore ............................................................................................................... 31

4. DOCUMENTAZIONE DA VERIFICARE (SINTESI) ..................................................................................... 31

5. COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ............................ 34

6. COMPENSI PROFESSIONALI............................................................................................................. 35

                                                                                                                                              4
1. Premessa

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(c.d. Decreto “Rilancio”), nell’ambito delle misure di sostegno all’economia previste per fronteggiare
le difficoltà economiche e finanziarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con
l’articolo 119 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del
rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Successivamente, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) ha esteso l’ambito
temporale del beneficio alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022, per gli IACP)
e, a determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023, per gli IACP). È stato previsto
altresì che la detrazione relativa alla parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, anziché in cinque (per gli IACP devono essere
ripartite in quattro quote le spese sostenute dal 1° luglio 20221).

La legge di bilancio 2021 ha inoltre esteso l’ambito di applicazione dell’agevolazione agli interventi
effettuati da persone fisiche su parti comuni di edifici, da esse interamente posseduti, composti da
due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

È stato, inoltre, riconosciuto l’ecobonus agevolato al 110% per gli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche ed è stato specificato che gli interventi di coibentazione del tetto sono
agevolati anche nel caso in cui i locali sottostanti non siano riscaldati. È stato disposto altresì che le
agevolazioni possano essere fruite anche per interventi eseguiti su edifici privi di attestazione
energetica (edifici collabenti).

Infine, sono stati modificati i limiti di spesa previsti per l’istallazione delle colonnine di ricarica dei
veicoli elettrici e sono stati meglio precisati i requisiti delle polizze assicurative di cui devono munirsi i
professionisti tecnici che procedono all’asseverazione degli interventi agevolati.

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente
previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha, inoltre, previsto, per gli interventi espressamente elencati
nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al Superbonus), la possibilità di optare, in luogo
della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in
fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il

1
    Cfr. Articolo 119, co. 3-bis, del d.l. n. 34/2020.

                                                                                                            5
legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto in
parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (principalmente, commercialisti e consulenti del
lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

Finalità di questo documento è quella di fornire un quadro d’insieme sui controlli che i soggetti
abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità.

    2. Il visto di conformità ai fini del Superbonus

Il comma 11 dell’articolo 119 del Decreto “Rilancio” prevede che: “Ai fini dell’opzione per la cessione
o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo
32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997”.

Per cui, in ottemperanza alla norma richiamata, laddove il contribuente opti per la cessione del
credito d’imposta o per lo sconto in fattura è indispensabile l’apposizione del visto di conformità da
parte di uno dei soggetti abilitati sull’apposita comunicazione denominata “comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, che dovrà essere inviata telematicamente
all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese
per le quali viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere
trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020 e fino al 15 aprile 20212.

   2.1. Caratteristiche principali
Il visto di conformità, previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura in caso di
interventi che danno diritto al Superbonus, è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (c.d. “visto leggero”), ossia della disciplina in materia di visto di conformità sulle
dichiarazioni fiscali. Tale tipologia di visto implica, come è noto, il riscontro della corrispondenza dei
dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che
disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle

2 Termine così prorogato, da ultimo, dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 83933/2021 del 30 marzo 2021.

In precedenza, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2021/51374 del 22 febbraio 2021 aveva già prorogato il
predetto termine dal 16 marzo al 31 marzo 2021.

                                                                                                                        6
ritenute d’acconto. Si tratta, a ben vedere, di un’attività di controllo formale e non di merito svolta
dal professionista o dal responsabile del centro di assistenza fiscale incaricato, finalizzato ad evitare
errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel
riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3,
lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:

    •    gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del
         lavoro3;
    •    gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
         commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di
         diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di
         ragioneria;
    •    i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello
         stesso d.lgs. n. 241/1997.
Nel caso del Superbonus, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal
contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.

Le verifiche da effettuare, pur non riguardando i dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, si risolvono
anche in questo caso in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato
sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello
730.

Nel caso in cui il professionista sia chiamato ad apporre il visto di conformità solo sulla
comunicazione afferente gli interventi trainati, in quanto quella concernente l’intervento trainante è
stata eseguita da altro soggetto abilitato, egli è in ogni caso tenuto ad acquisire la documentazione
relativa agli interventi trainanti, che costituiscono il presupposto per l’accesso alla maggiore
agevolazione, e quindi a verificare anche la presenza della asseverazione relativa a questi ultimi
interventi4.

3
  Nella risposta a interpello n. 61 del 28 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il professionista abilitato ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322/1998 qualora abbia diritto a fruire della detrazione potrà
applicare autonomamente il visto di conformità previsto dall’articolo 119, comma 11, del Decreto “Rilancio”.
4 Cfr. circolare Agenzia delle entrate 20 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 6.7.1.

                                                                                                                            7
2.2. Abilitazione all’apposizione del visto da parte dei professionisti
Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati devono presentare, alla Direzione
regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale, una preventiva comunicazione
contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività.

La comunicazione può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno ovvero inviata tramite PEC.

Per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto, il professionista è tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata e assicurare all’Erario il risarcimento delle sanzioni
amministrative irrogate al professionista per il rilascio di visti infedeli5.

Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al
numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e,
comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.0006.

Alla comunicazione alla DRE è necessario che il professionista alleghi:

     •    copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
     •    dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine di
          appartenenza.

Per il rilascio del visto il professionista deve inoltre:

     •    rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire
          garanzia all’Erario e al contribuente che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni
          normative disciplinanti la materia;
     •    possedere la partita IVA;
     •    essere abilitato ai servizi telematici Entratel.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che il professionista che esercita l’attività nell’ambito di
un’associazione professionale, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati
nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322/1998, può essere abilitato a rilasciare il visto
di conformità anche se la partita IVA e l’abilitazione ai servizi telematici Entratel sussistono in capo
all’associazione professionale7.

5 Cfr. la Guida al “Visto di conformità” dell’Agenzia delle entrate, p. 21.
6 Si ritiene che la polizza di assicurazione eventualmente già sottoscritta dal professionista per il rilascio dei visti di
conformità sulle dichiarazioni fiscali possa valere anche per i visti di conformità apposti sulle comunicazioni dell’opzione per
la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura relativa al Superbonus. Si consiglia tuttavia di verificare presso la
propria Società di assicurazione l’idoneità e l’adeguatezza della polizza in corso di validità anche a questi ultimi fini.
7 Cfr. circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015. Analogamente, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il professionista socio di

una società tra professionisti può rilasciare il visto di conformità anche se sprovvisto di partita IVA, essendo la società
partecipata comunque dotata di partita IVA (cfr. risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016).

                                                                                                                                8
Può essere abilitato al rilascio del visto di conformità anche il professionista con partita IVA socio di
una società di servizi in cui la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da soggetti
indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322/1998, quand’anche l’abilitazione ai
servizi telematici Entratel sia detenuta dalla società di servizi partecipata.

La Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del professionista, verificato il
contenuto della comunicazione da questi resa e accertata la regolarità della documentazione
prodotta, inserisce il nominativo del professionista in un apposito “elenco informatizzato” dei
soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

    2.3. Regime sanzionatorio
I soggetti abilitati al rilascio del visto sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli
finalizzati all’apposizione del visto di conformità. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando
l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, in caso di visto di conformità infedele
sulla comunicazione in argomento, in base a quanto disposto dall’articolo 39, comma 1, lettera a), del
d.lgs. n. 241/1997, trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

Le violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla
base delle segnalazioni degli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. Nei casi più gravi, potrà
essere disposta la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale o persino la revoca
dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni8.

I riferiti provvedimenti sono trasmessi anche agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno
commesso la violazione, per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

All’uopo appare opportuno evidenziare che al soggetto che rilascia il visto non è altresì applicabile la
specifica sanzione da € 2.000 a € 15.000 prevista dall’articolo 119 del Decreto “Rilancio”, in quanto la
stessa è chiaramente riferibile al tecnico che rilascia le asseverazioni e le attestazioni e non al
soggetto che rilascia il visto.

8 In particolare, in caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista la sospensione dalla

facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse
successivamente al periodo di sospensione, è prevista l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. Si ricorda inoltre che le sanzioni in
materia di visto di conformità non sono oggetto della maggiorazione fino alla metà prevista dall’articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della
stessa indole non definita in modo agevolato. Per i casi in cui può essere disposta la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, si veda altresì il comma 4 dell’articolo 39 del d.lgs. n.
241/1997.

                                                                                                                                9
3. Documentazione da controllare per il rilascio del visto

Il rilascio del visto di conformità è un’attività che richiede particolare attenzione alla luce delle
responsabilità amministrative e talvolta anche penali derivanti da eventuali errori o infedeltà
nell’effettuazione dei controlli da parte del professionista.

Appare evidente, dunque, la necessità di effettuare un esame scrupoloso della documentazione
prodotta dal contribuente, allo scopo di vagliare l’effettivo rispetto dei numerosi adempimenti
previsti dalla disciplina fiscale per il legittimo utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 119.

Di seguito, una rassegna dei principali documenti da controllare e conservare ai fini del corretto
rilascio del visto di conformità9.

     3.1. Idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile
Gli interventi previsti dal Superbonus potranno essere eseguiti da uno dei seguenti soggetti10:

     •    Condomìni e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
          con riferimento agli interventi su parti comuni di edifici composti da due a quattro unità
          immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
          comproprietà da più persone fisiche11;
     •    persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con
          riferimento agli interventi su unità immobiliari12;
     •    istituti autonomi case popolari (IACP)13 comunque denominati, nonché gli enti aventi le
          stesse finalità sociali dei predetti istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro
          proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

9 Per tutta la documentazione esibita in copia occorre naturalmente verificare la conformità all’originale.
10 Cfr. articolo 119, comma 9, del d.l. n. 34/2020.
11 Cfr. Articolo 119, comma 9, lett. a), del Decreto “Rilancio”, come modificato dall’articolo 1, comma 66, lett. n), legge 30

dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021. Per tali soggetti, il comma 10 dell’articolo 119 in commento, come
modificato dalla lettera o) del citato comma 66, stabilisce che il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di
efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Per i medesimi soggetti il comma 8-bis dell’articolo
119, inserito dalla lettera m) del citato comma 66, prevede che il Superbonus spetti per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2022 se alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
12 Anche per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un

numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati
sulle parti comuni dell’edificio. L’Agenzia delle entrate, nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (par. 1.2), ha precisato che la
fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai c.d. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali
per l’esercizio di arti o professioni. Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che
svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su
immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. Inoltre, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli
edifici in condominio. In tal caso, la detrazione spetta, in qualità di condòmini, a prescindere dalla circostanza che gli
immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni
ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti
all’impresa.

                                                                                                                             10
•    cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi realizzati su immobili dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
     •    organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del d.lgs. 4
          dicembre 1997, n. 460;
     •    organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
     •    associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
          provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
          n. 38314;
     •    associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd /Ssd) iscritte nel registro istituito ai sensi
          dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 24215;
     •    comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di
          condomìni che aderiscono alle “configurazioni” di cui all’articolo 42-bis del d.l. 30 dicembre
          2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 816.

Relativamente alle persone fisiche è possibile distinguere:

     a) contribuente proprietario17, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento
          (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
     b) contribuente detentore dell’immobile quale locatario o comodatario;
     c) familiare convivente del proprietario o del detentore;
     d) socio di cooperativa a proprietà indivisa.

Ai fini della detrazione fiscale il contribuente deve essere in possesso di un titolo idoneo di possesso
o di detenzione dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori.

13 Per questi soggetti il comma 3-bis dell’articolo 119, come modificato dall’articolo 1, comma 66, lett. e), legge 30 dicembre

2020, n. 178, prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo
restando che per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Inoltre, il nuovo comma 8-bis dell’articolo 119, inserito dalla lettera m) del citato comma 66, ha esteso l’agevolazione alle
spese sostenute da tali soggetti fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo.
14 Con risposta a interpello n. 64 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le organizzazioni non

lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte
nei registri di cui alla legge n. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e
delle provincie autonome di Trento e Bolzano, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente
dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità
che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
L’individuazione dei limiti di spesa per tali soggetti va effettuata al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione,
applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero tenendo conto della natura degli immobili (edificio,
condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzione impianto di riscaldamento, ecc.).
15 Limitatamente ai lavori destinati a immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
16 Limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.
17 In caso di comproprietà la ripartizione della detrazione non deve necessariamente tenere conto delle quote di possesso

in quanto vale il principio dell’effettivo sostenimento della spesa.

                                                                                                                                 11
Il titolo in parola deve essere, inoltre, di data antecedente alla data di avvio dei lavori o al momento
del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La detrazione spetta anche al:

     a) coniuge assegnatario della casa coniugale, di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, per i
          lavori svolti dopo la sentenza di separazione che costituisce titolo per l’assegnazione18;
     b) convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016;
     c) futuro acquirente dell’immobile a condizione che lo stesso sia stato immesso in possesso
          dello stesso con un preliminare di vendita registrato19.

In caso di mera detenzione dell’immobile, il contribuente deve essere in possesso di un valido
contratto recante data antecedente l’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se
antecedente il predetto avvio, quale ad esempio un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato. Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, infatti, al fine di garantire
la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo
di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche
se si provvede alla successiva regolarizzazione20.
Per i detentori dell’immobile la detrazione è, inoltre, subordinata al rilascio del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Tale consenso può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a
condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della comunicazione
dell’opzione di cessione/sconto della detrazione.

Per i soci di cooperativa a proprietà indivisa, quali detentori dell’immobile, è inoltre necessario
acquisire l’accettazione della domanda di assegnazione da parte del CDA della cooperativa.

Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti su immobili condotti in locazione finanziaria la detrazione
compete all’utilizzatore dell’immobile ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società
concedente21.

Le spese per gli interventi che beneficiano del Superbonus possono essere altresì sostenute da un
familiare22 del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.

È il caso dei:

     •    familiari conviventi23;

18 Sul punto, cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 13/E del 9 maggio 2013, p. 1.2.
19 La detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto (cfr. circolare Agenzia delle
entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, pag. 245).
20 Sul punto, la cit. circ. Agenzia delle entrate n. 19/E del 2020, pag. 243.
21 Cfr. articolo 4, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 246 del

5 ottobre 2020 (c.d. Decreto “Requisiti - Ecobonus”).
22 Per familiari si intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini

entro il secondo grado.

                                                                                                                              12
•    componenti di unioni civili o conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
     •    coniuge separato assegnatario dell’immobile di proprietà all’altro coniuge.

Per tali soggetti, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori
eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ovvero quelli nei quali può esplicarsi la
convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o
professione24. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti25 per gli interventi effettuati su
una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della
stessa, purché tale immobile risulti a disposizione26. Non è dunque necessario che l’immobile sia
adibito ad abitazione principale del possessore/detentore o del familiare convivente, può infatti
trattarsi di residenze secondarie nelle quali potrebbe astrattamente realizzarsi la convivenza. Per
detti motivi la detrazione non compete per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri
familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un
immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi27. Ferme restando le altre
condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori siano
intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione28.

Per il convivente di fatto29 del possessore o detentore dell’immobile la detrazione spetta anche in
assenza di un contratto di comodato. Il convivente di fatto che sostenga le spese, nel rispetto delle
condizioni previste dalla normativa, può fruire della detrazione alla stregua di quanto illustrato per i
familiari conviventi.

Lo status di familiare convivente deve sussistere al momento dell’avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio30 e può essere attestato tramite
certificato dello stato di famiglia o, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

23 Per il familiare non convivente in possesso di contratto di comodato si applicano le regole generali previste per il
detentore dell’immobile.
24 Cfr. circolare 31 maggio 2007, n. 36, par. 1.
25 Il familiare convivente, al fine di fruire della detrazione, deve avere sostenuto la spesa, in tutto o in parte, e ciò deve

risultare dall’intestazione di fatture e bonifici. Tuttavia, è ammessa la detrazione in capo a detto familiare, a prescindere
dalla circostanza che i documenti di spesa siano intestati o cointestati allo stesso, a condizione che tali documenti siano
appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa
percentuale (cfr. circ. Agenzia delle entrate n. 19/E/2020 pag. 257 e 350).
26 Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l’immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in

quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o
calamitoso).
27 Sul punto, cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 19/E/2020, pag. 244.
28 Cfr. risoluzione Agenzia delle entrate 12 giugno 2002, n. 184.
29 Poiché, ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, la legge n. 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica

previsto dal regolamento anagrafico di cui al d.P.R. n. 223/1989 (risoluzione Agenzia delle entrate 28 luglio 2016, n. 64/E),
tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n.
445/2000.
30 Non è necessario che lo status di convivenza permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

                                                                                                                                 13
3.2. Trasferimento dell’immobile mortis causa
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono
per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta
dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere
dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale31.

La detrazione si trasferisce all’erede che possedeva l’immobile al 31 dicembre dell’anno in cui è
avvenuto il decesso, anche se questo è l’anno di sostenimento della spesa. Se la detenzione
materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita
tra gli stessi in parti uguali32.

Qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non
avendone più gli altri la disponibilità.

Alla luce di quanto precede, in caso di immobile pervenuto per successione è richiesto che ai fini del
legittimo esercizio delle detrazioni fiscali il contribuente detentore dell’immobile oggetto dei lavori
rediga una autocertificazione33 che attesti la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e
diretta.

     3.3. Possesso di redditi imponibili in Italia
Trattandosi di detrazione dall’imposta lorda l’agevolazione in esame è ammessa entro il limite che
trova capienza nella predetta imposta annua.

Tuttavia oltre al tradizionale utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei
redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, l’articolo 121 del Decreto “Rilancio” consente ai
soggetti che sostengono le spese individuate dalla predetta norma la facoltà di optare
alternativamente:

      -    per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non
           superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli
           interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”).
      -    per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri
           soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive
           cessioni.

Sull’argomento, l’Agenzia delle entrate34 ha chiarito che l’accesso al beneficio è previsto anche per i
soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva (il riferimento, in quest’ultimo caso, è ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario

31 Cfr. circolare 10 giugno 2004, n. 24, risposta 1.1, richiamata dalla circolare n. 19/E/2020, pag. 251.
32 Cfr. circolare 5 marzo 2003, n. 15, par. 2. Inoltre, se l’immobile è locato la detrazione non spetta all’erede in quanto,
sebbene ne sia proprietario, non ne può disporre.
33 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
34 Cfr. circolare n. 24/E/2020, pag. 10.

                                                                                                                        14
di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in quanto “Ai fini
dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla
formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non
è dovuta, essendo tale istituto (n.d.r.: cessione del credito/sconto in fattura) finalizzato ad
incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo
meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente
in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione
diretta”.

Tuttavia, detta possibilità sarebbe in ogni caso preclusa, a parere della stessa Agenzia, “ai soggetti
che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito”. Un caso tipico, proposto in tal senso nel citato documento di
prassi, è quello “delle persone fisiche non residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli
interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato”35.

Inoltre, con riferimento all’acquisto di immobili ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2
e 3, oggetto di interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto
mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione, l’Agenzia delle entrate36 ha
riconosciuto il diritto a fruire dell’agevolazione prevista dal c.d. “sismabonus acquisti” nella versione
Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, al
soggetto non residente promissario acquirente di un immobile in Italia, il quale per effetto di detto
acquisto diviene titolare di reddito fondiario. Tale soggetto, in mancanza di un’imposta lorda sulla
quale operare la detrazione del 110%, potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle
modalità alternative previste dall'articolo 121 del Decreto “Rilancio”.

Alla luce di quanto precede, il contribuente potrà fruire del Superbonus indipendentemente dalla
capienza della sua imposta lorda o dalla circostanza che lo stesso possieda solo redditi assoggettati a
tassazione separata o ad imposizione sostitutiva, mentre il diritto alla detrazione viene meno laddove
il medesimo non sia titolare di alcun reddito imponibile (es. soggetto privo di redditi e mero
detentore dell’immobile).

35 Nella risposta a interpello n. 486 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che un frontaliere residente in

uno dei Comuni italiani presenti nella fascia entro i 20 km dal confine con la Svizzera, con reddito da lavoro dipendente
tassato esclusivamente in Svizzera (Stato in cui l’attività lavorativa è svolta), può fruire del Superbonus, secondo le modalità
alternative più volte richiamate, se proprietario di una casa in Italia e titolare unicamente, quindi, del relativo reddito
fondiario. La stessa conclusione è stata tratta dall’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 500 del 27 ottobre
2020, per un contribuente fiscalmente residente all’estero, proprietario di un immobile in Italia all’interno di un condominio
e, quindi, titolare del relativo reddito fondiario.
36 Cfr. risposta a interpello n. 91 dell’8 febbraio 2021.

                                                                                                                            15
3.4. Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione
            alla tipologia di lavori da realizzare
Prima dell’inizio dei lavori occorre essere in possesso delle eventuali abilitazioni amministrative,
richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

In estrema sintesi, e senza entrare nel merito della normativa di riferimento37, è possibile suddividere
le varie tipologie di intervento in:

     1. interventi in edilizia libera i quali per essere realizzati non necessitano di alcun titolo
          abilitativo (CIL);
     2. interventi in attività libera realizzabili solo a seguito di una comunicazione asseverata di
          inizio lavori (CILA);
     3. attività edilizia soggetta a permesso di costruire, oppure, nei casi previsti dall’articolo 23 del
          d.P.R. n. 380/2001, a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di
          costruire (c.d. “Super SCIA”);
     4. attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ovvero interventi
          edilizi non rientranti nelle altre categorie elencate.

Si precisa che nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per
la realizzazione di interventi agevolati che danno diritto al Superbonus (es. attività libera), è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa direttamente dal contribuente
ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, sebbene i
medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente38.

Si ricorda che gli interventi edilizi per i quali è richiesto il titolo abilitativo del permesso di costruire o
della SCIA alternativa al permesso di costruire (c.d. “Super-SCIA”) sono:

     •    gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui alle
          lettere e) ed f) dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/200139;
     •    gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n.
          380/2001, ma limitatamente a quelli di natura c.d. “pesante”40.

37 Per approfondimenti, vedi d.P.R. n. 380/2001, d.lgs. n. 222/2016 e decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2

marzo 2018, nonché, da ultimo, le novità in materia recante dagli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(c.d. Decreto “Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
38 Circolare Agenzia delle entrate 1° giugno 2012, n. 19, risposta 1.5.
39 Per questi interventi, la SCIA in alternativa al permesso di costruire è possibile solo “qualora siano disciplinati da piani

attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti” (art. 23, comma
01, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001). Per gli interventi di nuova costruzione, la SCIA in alternativa al permesso di costruire è
possibile anche se risulta verificato il solo requisito di essere “in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti
precise disposizioni plano-volumetriche” (art. 23, comma 01, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001).

                                                                                                                              16
Gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono quelli che41:

     •    portano “ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, quando
          comportano “anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici”;
     •    oppure, “limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A”, comportano
          “mutamenti della destinazione d’uso”;
     •    oppure, con riguardo agli immobili sottoposti a tutela storico, artistica o paesaggistica ai sensi
          del d.lgs. n. 42/2004, comportano “modificazioni della sagoma o della volumetria degli edifici
          e dei prospetti”.

Gli interventi edilizi per i quali è invece richiesto il titolo abilitativo della SCIA (non alternativa al
permesso di costruire) sono:

     •    gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’articolo 3, comma 1, del
          d.P.R. n. 380/2001, limitatamente a quelli di natura c.d. “pesante”;
     •    gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’articolo 3,
          comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, limitatamente a quelli di natura c.d. “pesante”;
     •    gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n.
          380/2001, limitatamente a quelli di natura c.d. “leggera”.

Gli interventi di manutenzione straordinaria “pesante” sono quelli che riguardano “le parti strutturali
dell’edificio o i prospetti”42.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo “pesante” sono quelli che riguardano “le parti
strutturali dell’edificio”43.

    3.5. Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
Per gli interventi di efficienza energetica, in base a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto
interministeriale 6 agosto 2020 che definisce i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Decreto “Requisiti - Ecobonus”), è sempre necessario
il deposito all’ufficio competente del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto degli interventi,
unitamente alla documentazione necessaria per l’avvio dei lavori, della relazione tecnica di progetto
prevista dall’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni44 secondo i

40 Per questi interventi, la SCIA in alternativa al permesso di costruire è sempre possibile (art. 23, comma 1, lett. a), del

d.P.R. n. 380/2001).
41 Cfr. articolo 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001.
42 Cfr. articolo 22, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001.
43 Cfr. articolo 22, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001.
44 La relazione energetica (da non confondere con l’APE) è il documento previsto dal d.lgs. n. 192/2005 (già introdotto dalla

legge n. 10/1991), nel quale sono definiti i dati tecnici e costruttivi dell’edificio e degli impianti e le prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti,
ecc.). Il documento fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio-
impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili. Il contenuto della relazione energetica
non è sempre uguale, ma differisce a seconda del tipo di intervento eseguito sull’edificio in esame.

                                                                                                                                  17
modelli riportati nel decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per
la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o modulistica prevista da disposizioni
regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati45.

In caso di interventi di riduzione del rischio sismico, all’avvio dei lavori sarà necessario invece
depositare presso lo sportello unico competente l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio
precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento
progettato46. Secondo la costante prassi dell’Agenzia delle entrate47 un’asseverazione tardiva non
consentirebbe di avvalersi delle detrazioni48.

È opportuno ricordare che la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con
gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi determina, nella maggior parte dei casi, la decadenza

45 In mancanza di ulteriori comunicazioni, la data di inizio lavori può essere desunta anche dalla predetta relazione tecnica

di progetto.
46 Cfr. articolo 3 comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
47 Cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, p. 277.
48 Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58,

l’asseverazione, unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l’asseverazione si riferisce, deve
essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire “al momento della
presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”. L’inciso
“tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori” è stato aggiunto in sede di riformulazione del citato comma 3
dell’articolo 3 del d.m. n. 58/2017 a cura dell’articolo 1, comma 1, lett. b), del d.m. 9 gennaio 2020, n. 24. Grazie a questa
integrazione, l’asseverazione può considerarsi tempestivamente presentata anche se viene allegata alla segnalazione
certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire (PdC) in un momento successivo a quello di deposito
della SCIA o della richiesta di PdC, ma antecedente a quello di inizio dei lavori. Sul punto, giova peraltro segnalare che,
secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate resa nelle risposte a interpello 24 febbraio 2021, n. 127 e 18 marzo
2021, n. 192, questa maggiore “flessibilità” non varrebbe con riguardo ai titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020,
ossia prima della data di entrata in vigore del citato d.m. 9 gennaio 2020, con la conseguenza che per le segnalazioni
certificate di inizio attività o le richieste di permesso di costruire presentate fino al 15 gennaio 2020 allo sportello unico
competente, di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 380/2001, l’eventuale mancata allegazione dell’asseverazione continuerebbe a
comportare la tardività della medesima (con tutte le conseguenze che da tale tardività discendono), ivi compreso il caso in
cui venga presentata prima dell’inizio dei lavori. Questa impostazione pare alquanto discutibile anche in ragione del fatto
che la ratio della modifica apportata dal d.m. 9 gennaio 2020 al comma 3 dell’articolo 3 del d.m. n. 58/2017 risiede proprio
nella volontà di dissipare i dubbi determinati da una formulazione normativa che non teneva conto di una fisiologica prassi
operativa tale per cui accade sovente che il progetto strutturale e l’asseverazione ad essa relativa vengano depositati
presso lo Sportello Unico Edilizio del competente Comune non già contestualmente alla presentazione della SCIA o della
richiesta di PdC, bensì successivamente al rilascio, da parte dell’ufficio del Genio Civile della competente Regione, del nulla
osta sul progetto strutturale cui la SCIA o lo stesso PdC restano subordinati ai fini della possibilità di avviare concretamente
le opere, ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001.
Va inoltre sottolineato che, per quanto concerne la detrazione “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies) dell’articolo
16 del decreto-legge n. 63/2013, essa spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3,
oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019,
anche se l’asseverazione di cui al citato articolo 3 del d.m. n. 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta
del titolo abilitativo. In tal caso, ai fini della detrazione, è necessario che la predetta asseverazione sia presentata
dall’impresa entro la data di stipula del rogito di acquisto dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio
sismico (cfr. Agenzia delle entrate, risposta a interpello 2 settembre 2020, n. 300).

                                                                                                                             18
Puoi anche leggere