CONDIZIONI CONTRATTUALI ASSICURAZIONI E MIGLIORSALUTE
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CONDIZIONI CONTRATTUALI ASSICURAZIONI E MIGLIORSALUTE INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Rappresentanza generale per l’Italia - “Polizza di Assistenza sanitaria, all’abitazione e al veicolo ” Riservata ai clienti di Experta s.r.l. POLIZZA COLLETTIVA n. 33297 Condizioni di Assicurazione Pagina 1 di 29
Glossario Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l’assicurato ha il proprio domicilio o residenza, il cui indirizzo risultanti dal database fornito dal Contraente alla Società ai fini della copertura assicurativa. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. – Via B. Alimena, n. 111– 00173 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Contraente: Experta Srl Via Giovanni della Casa, 19 – 37122 Verona Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza. Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia. Furto: il reato previsto all’art. 624 C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio. Pagina 2 di 29
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa. Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza. Inabilità temporanea (IT): la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni. Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio: - improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assicurato; - preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione. Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro. Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia; Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Pagina 3 di 29
Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital. Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione. Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via B. Alimena 111 – 00173 Roma. Veicolo: ai sensi della presente polizza si intende l’autoveicolo: x ad uso privato/a noleggio a lungo termine, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li; x destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente; x con targa italiana; x di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato; x con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni dalla data di attivazione della copertura; x regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria; x in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu). il motociclo: x ad uso privato; x a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente; x con targa italiana; x di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato; x con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni dalla data di attivazione della copertura; x regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria; x in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento. Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice. Pagina 4 di 29
A - Informazioni sull’impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali Inter Partner Assistance S.A, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, cap. soc. € 11.702.613 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e direzione Generale in Italia, Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma, tel. 06 42118.1. E-mail direzione.italia@ip-assistance.com Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Il numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione I.00014, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151 Inter Partner Assistance S.A è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles). B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO ART. 1. SOGGETTI ASSICURATI I clienti di Experta srl che abbiano sottoscritto un mutuo per il tramite del Contraente, che rientrino negli elenchi degli aventi diritto, così come comunicato dal Contraente alla Società. ART. 2. DECORRENZA E DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI L’efficacia della Polizza nei confronti delle singole applicazioni decorre dalle ore 24:00 della data di messa in copertura. Le singole adesioni saranno inviate dalla Contraente alla Società, e avranno validità 365 giorni. La copertura assicurativa relativa alla singola applicazione è soggetta a tacito rinnovo annuale, salvo comunicazione scritta entro 60 giorni dalla scadenza annuale della singola applicazione e semprechè la presente polizza non sia stata disdetta ai sensi dell’Art. 5 del Fascicolo Informativo per il Contraente. con effetto immediato, a seguito di mancato versamento del premio; La copertura ha termine: alla scadenza annuale immediatamente successiva in caso di cessazione della presente polizza. ART. 3. COMUNICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE Per la messa in copertura è necessario rientrare nell’elenco degli aventi diritto alle prestazioni, come comunicato dal Contraente alla Società. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese nel periodo di validità della presente polizza, a partire dal 01.04.2012 il Contraente si impegna a comunicare alla Società il tracciato record, compilandolo in ogni sua parte, così come concordato nell’Allegato “Istruzione Invio Dati” (invio in formato elettronico). La tempestività e l’esatta comunicazione dei dati degli Assicurati da parte del Contraente costituisce condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione. In mancanza di corresponsione del premio relativo a tali comunicazioni, il Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute dalla Società per le prestazioni che la stessa abbia dovuto erogare. Pagina 5 di 29
ART. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di legge vigenti. ART. 5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.. ART. 6. ALTRE ASSICURAZIONI L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C., è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C.. ART. 7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.. ART. 8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C. ART. 9. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE La Società si riserva il diritto di chiedere al Contraente/Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. ART. 10. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CENTRALE OPERATIVA Per la fornitura delle prestazioni la Società si impegna a mettere a disposizione dei Clienti la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.a., in funzione 24 ore su 24, accessibile tramite il Numero Verde dedicato a chiamata gratuita 800.939.962 e la linea urbana +39 06. 42 115.660, fax 06.4818960. ART. 11. LIMITI DI ESPOSIZIONE I massimali indicati per le prestazioni assicurative previste in Polizza, si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione, sempreché contemplata e preventivamente autorizzata dalla Società, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), ferme restando le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. Pagina 6 di 29
ART. 12. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ’ In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. ART. 13. VALUTA DI PAGAMENTO I rimborsi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute in paesi non appartenenti all’Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese. ART. 14. TERMINE DI PRESCRIZIONE Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C.. ART. 15. FORO COMPETENTE Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma. ART. 16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla Legge italiana. PRESTAZIONI GARANTITE ART. 17. LIMITAZIONI DEL SERVIZIO – ESTENSIONE TERRITORIALE Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel Mondo intero. Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata. ART. 18. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA La copertura assicurativa opera : - mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno; - con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato durante ciascun anno di validità della copertura, - senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro; - entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza. in caso di sinistro occorso al veicolo a bordo del quale si trovi l’Assicurato i cui dati siano stati comunicati alla Società; in caso di sinistro occorso al veicolo, a partire dalle ore 24.00 del 7° (settimo) giorno dalla data di messa in copertura dell’Assicurato così come comunicato dal Contraente; in caso di sinistro occorso al veicolo,a condizione che il sinistro sia occorso oltre i 50 km dal domicilio dell’Assicurato. Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore. Pagina 7 di 29
ART. 19. SEZIONE A: ASSISTENZA ALLA PERSONA - Garanzie valide in Italia - ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA 36.1 Consulto medico telefonico La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: - consigli medici di carattere generale; - informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso; reperimento di medici generici e specialisti; localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati; modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private; esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. 36.2 Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico. Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. 36.3 Trasferimento sanitario programmato Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario: o il suo trasferimento presso l’istituto di cura dove deve essere ricoverato; o il suo trasferimento dall’istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso; o il suo rientro all’abitazione al momento della dimissione. La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante: o aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; o treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto; o autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto. In base alle condizioni di salute dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Pagina 8 di 29
Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; - tutte le spese diverse da quelle indicate; - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti. 36.4 Autista sostitutivo Qualora l’Assicurato non sia, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, in grado di condurre il veicolo in condizioni di sicurezza a seguito di infortunio o malattia improvvisa e nessuno degli eventuali passeggeri possa sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa fornirà un autista sostitutivo per ricondurre il veicolo al domicilio dell’Assicurato o proseguire il viaggio, entro i confini nazionali, con il percorso più diretto. La Società terrà a suo carico esclusivamente le spese di spostamento e i costi dell’autista entro il limite di euro 300,00. ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA 36.5 Reperimento e consegna farmaci Qualora l’Assicurato, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, versi in condizioni di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell’Assicurato il denaro, la prescrizione e l’eventuale delega necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le ventiquattro ore successive. La prestazione è fornita con un preavviso di almeno quarantotto ore. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato. 36.6 Prelievo campioni Qualora l’Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di effettuare con urgenza un esame ematochimico, come da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio. La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni. La Società terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell’Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici effettuati presso i laboratori di analisi convenzionati con la Centrale Operativa. 36.7 Consegna esiti esami Qualora l’Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di ritirare con urgenza i referti di accertamenti diagnostici effettuati, come da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante. La Centrale Operativa provvederà ad inviare un corrispondente al domicilio dell’Assicurato, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti. Pagina 9 di 29
La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'Assicurato. 36.8 Assistenza infermieristica Qualora l’Assicurato necessiti, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato. La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile. La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di cinque giorni per sinistro e due ore per giorno. 36.9 Invio fisioterapista Qualora l’Assicurato necessiti, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato. La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di tre giorni La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di cinque giorni per sinistro e due ore per giorno. ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA 36.10 Invio collaboratrice domestica Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il proprio domicilio una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di tre giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 30,00 per giorno fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per sinistro. 36.11 Invio baby sitter Qualora l’Assicurato, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di anni dodici e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter. La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di tre giorni per sinistro e quattro ore per giorno. Qualora l’organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di euro 200,00 per sinistro. L’Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa. Pagina 10 di 29
36.12 Invio spesa a casa Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità. La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le ventiquattro ore successive. La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei generi alimentari resta a carico dell'Assicurato. 36.13 Disbrigo delle quotidianità Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa l’invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, ecc.). La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile. La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni. La Società terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite di euro 150,00 per sinistro. ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO - Garanzie valide all’estero - 36.14 Invio medicinali urgenti Qualora l’Assicurato necessiti, a seguito di infortunio o malattia, di medicinali regolarmente registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali. Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l’Assicurato. La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dei medicinali da inviare, provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile. La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato. 36.15 Trasferimento/Rimpatrio sanitario Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà: - il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina; - il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono; - la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa: - aereo sanitario (entro il limite di euro 30.000,00 per sinistro); Pagina 11 di 29
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; - treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; - autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; - altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto; - le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; - tutte le spese diverse da quelle indicate; - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti. La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato. 36.16 Rientro anticipato Qualora l’Assicurato abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata, a causa di ricovero con prognosi superiore a 7 giorni, o decesso di un familiare (coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 800,00 per sinistro. L’Assicurato dovrà fornire entro quindici giorni dal sinistro il certificato attestante l’infortunio, la malattia improvvisa o il decesso del familiare così come il biglietto di viaggio non utilizzato. 36.17 Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell’Assicurato Qualora l’Assicurato venga ricoverato all’estero per un periodo superiore a sette giorni e i familiari al suo seguito vogliano rimanergli accanto, la Società provvederà alle spese per il loro pernottamento in albergo entro il limite di euro 80,00 per notte e per persona e euro 500,00 per sinistro, purché il prolungamento riguardi un periodo successivo alla data di rientro inizialmente prevista. A tal fine la Società avrà la facoltà di richiedere documentazione attestante la durata del soggiorno inizialmente stabilita. La prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste. 36.18 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a sette giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare. 36.19 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero o decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno Pagina 12 di 29
(ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio. La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”. 36.20 Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito di 2.500 € per assicurato, per sinistro e per anno. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro trenta giorni dall’erogazione della stessa. x nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società; La prestazione non è operante: x quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, x nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. 36.21 Interprete a disposizione Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di infortunio o malattia improvvisa e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 quarantotto ore. La Società terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di quattro ore lavorative per sinistro e comunque non oltre 500 € per assicurato e per anno. Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. 36.22 Rimpatrio della salma In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto. Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie. Sono escluse dalla prestazione le spese relative a: - la cerimonia funebre e l’inumazione o cremazione; - l’eventuale recupero della salma; - il soggiorno del familiare. Pagina 13 di 29
36.23 Viaggio di un familiare in caso di decesso dell’Assicurato In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, che si trovi in Italia, un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettergli di raggiungere il luogo del decesso. La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 800,00 per Assicurato. 36.24 Limitazioni ed esclusioni 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, naufragi, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell' Assicurato; g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; h) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato; i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; j) viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici. 2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. 3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. 4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente. 5) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. 6) Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto. ART. 20. SEZIONE B: ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE - Garanzie valide in Italia - Le seguenti garanzie si intendono erogate presso l’abitazione indicata nel database fornito dal contraente Pagina 14 di 29
37.1 Invio di un Elettricista Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi: x gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato; x gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore; x gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; x gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato. 37.2 Invio di un Idraulico Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di: x allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente; x mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione; x mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico; la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi: x gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; x gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato; x gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri; x gli interventi per danni causati dal gelo. 37.3 Invio di un Fabbro/Falegname Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di: furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’abitazione; furto o tentato furto, rottura delle chiavi, smarrimento delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso alla propria abitazione; atti vandalici e scassi causati all’abitazione; la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. Pagina 15 di 29
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 37.4 Invio di un Vetraio Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso o delle finestre dell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 37.5 Sistemazione provvisoria d’emergenza (Spese di Albergo) Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione. Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al sinistro entro il limite di euro 200,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 37.6 Ripristino dell’abitabilità Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 250,00 per sinistro. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di euro 300,00. 37.7 Trasloco definitivo Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio o allagamento, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all’interno del comune di residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il “Ripristino dell’abitabilità”. 37.8 Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dall’abitazione assicurata) Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, Pagina 16 di 29
fulmine, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 300,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 37.9 Invio di una Guardia Giurata (custodia di casa e beni) Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso l’abitazione assicurata a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato. L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. Nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di euro 500,00. 37.10 Auto sostitutiva in caso di furto Qualora l’Assicurato subisca il furto dell’autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all’abitazione assicurata e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc per un periodo massimo di 3 (tre) giorni a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni successivi al sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione è a carico della Società per 1 (una) volta l'anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe. La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria. 37.11 Limitazioni ed esclusioni 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, naufragi, maremoti,fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell’Assicurato; e) atti di pura temerarietà da parte dell’assicurato, f) stato di ebrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni, g) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; Pagina 17 di 29
2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. 3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. 4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente. 5) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. ART. 21. SEZIONE C: ASSISTENZA ALL’AUTOVEICOLO / MOTOVEICOLO 38.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato. Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come descritto nella garanzia 38.2 – Soccorso stradale. 38.2 Soccorso stradale Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale. La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro. Si specifica che: x nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni; x nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; x in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato; x la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti; x la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso); Pagina 18 di 29
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