CONDIZIONI CONTRATTUALI ASSICURAZIONI E MIGLIORSALUTE

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CONDIZIONI CONTRATTUALI ASSICURAZIONI E MIGLIORSALUTE

               INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
            Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni
              - Rappresentanza generale per l’Italia -

      “Polizza di Assistenza sanitaria, all’abitazione e al veicolo ”

                    Riservata ai clienti di Experta s.r.l.

                     POLIZZA COLLETTIVA n. 33297

                    Condizioni di Assicurazione

                                                                  Pagina 1 di 29
Glossario

Abitazione:            l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato unifamiliare
                       oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove
                       l’assicurato ha il proprio domicilio o residenza, il cui indirizzo
                       risultanti dal database fornito dal Contraente alla Società ai fini
                       della copertura assicurativa.
Assicurato:            il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assistenza:            l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato
                       che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro,
                       tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza
                       Servizi S.p.A.
Centrale Operativa:    la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi
                       S.p.A. – Via B. Alimena, n. 111– 00173 Roma – costituita da
                       risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i
                       giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la
                       Società provvede a garantire il contatto telefonico con
                       l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con
                       costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste
                       in Polizza.
Contraente:           Experta Srl Via Giovanni della Casa, 19 – 37122 Verona
Domicilio:            il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la
                      sede principale dei suoi affari e interessi.
Day hospital:          la degenza non comportante pernottamento, ma documentata
                       da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata
                       avente posti letto dedicati alla degenza.
Esplosione:            lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione,
                       dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata
                       velocità.
Familiare:             la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato
                       (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri,
                       generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui
                       stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di
                       famiglia.
Furto:                 il reato previsto all’art. 624 C.P., commesso da chiunque si
                       impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
                       detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto:                l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto
                       che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il
                       viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione
                       anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o
                       dei veicoli.
                       Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da
                       operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di
                       accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le
                       conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico,
                       elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di
                       sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il
                       relativo rimorchio.
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Incendio:                   la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di
                            appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; la
                            combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può
                            autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente:                  l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione
                            stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso,
                            con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di
                            strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed
                            inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla
                            legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo
                            immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con
                            il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di
                            circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Inabilità temporanea (IT): la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere
                           alle proprie occupazioni.
Infortunio:                il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
                           produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali
                           abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o
                           un'inabilità temporanea.
Istituto di cura:          l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital,
                           poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente
                           autorizzati per diagnosi e cure.
                           Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per
                           diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità
                           prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona,
                           riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le
                           strutture per anziani.
Italia:                    il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino
                           e lo Stato della Città del Vaticano.
Mezzi di chiusura:         robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro
                           antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature,
                           lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili
                           esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro.
Malattia:                  ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad
                           infortunio:
- improvvisa:              la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a
                           conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione,
                           seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assicurato;
- preesistente:            la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di
                           situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione
                           dell'assicurazione.
Massimale:                 la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla
                           Società in caso di sinistro.
Mezzi di chiusura:         robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro
                           antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature,
                           lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili
Paese di origine:          ai termini della presente Polizza si intende l’Italia;
Polizza:                   il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:                    la somma dovuta dal Contraente alla Società.

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Residenza:                il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua
                          dimora come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero/degenza:         la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per
                          l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno
                          un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Rete stradale pubblica:    ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle
                           lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della
                           Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare:
                           A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade
                           extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E:
                           Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Sinistro:                 il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è
                          prestata l’assicurazione.
Scoppio:                  il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione
                          interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Società:                  INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale
                          per l’Italia – Via B. Alimena 111 – 00173 Roma.
Veicolo:                   ai sensi della presente polizza si intende l’autoveicolo:
                           x    ad uso privato/a noleggio a lungo termine, con massa
                                complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li;
                           x    destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo
                                di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente;
                           x    con targa italiana;
                           x    di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
                           x    con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni
                                dalla data di attivazione della copertura;
                           x    regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
                           x    in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e
                                sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme
                                antinquinamento (bollino blu).
                           il motociclo:
                           x    ad uso privato;
                           x    a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non
                                superiore a due, compreso il conducente;
                           x    con targa italiana;
                           x    di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
                           x    con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni
                                dalla data di attivazione della copertura;
                           x    regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
                           x    in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e
                                sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme
                                antinquinamento.
                           Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a
                           taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i
                           camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli
                           appendice.

                                                                                    Pagina 4 di 29
A - Informazioni sull’impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

Inter Partner Assistance S.A, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni,
con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, cap. soc. € 11.702.613 al 100% AXA
Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e direzione
Generale in Italia, Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma, tel. 06 42118.1. E-mail
direzione.italia@ip-assistance.com
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia
con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Il numero di iscrizione all'Albo
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione I.00014, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc.
03420940151
Inter Partner Assistance S.A è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque nationale de
Belgique Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

   ART. 1. SOGGETTI ASSICURATI
   I clienti di Experta srl che abbiano sottoscritto un mutuo per il tramite del Contraente, che
   rientrino negli elenchi degli aventi diritto, così come comunicato dal Contraente alla
   Società.

   ART. 2. DECORRENZA E DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
   L’efficacia della Polizza nei confronti delle singole applicazioni decorre dalle ore 24:00
   della data di messa in copertura. Le singole adesioni saranno inviate dalla Contraente alla
   Società, e avranno validità 365 giorni.
   La copertura assicurativa relativa alla singola applicazione è soggetta a tacito rinnovo
   annuale, salvo comunicazione scritta entro 60 giorni dalla scadenza annuale della singola
   applicazione e semprechè la presente polizza non sia stata disdetta ai sensi dell’Art. 5 del
   Fascicolo Informativo per il Contraente.

    con effetto immediato, a seguito di mancato versamento del premio;
   La copertura ha termine:

    alla scadenza annuale immediatamente successiva in caso di cessazione della presente
     polizza.

   ART. 3. COMUNICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
   Per la messa in copertura è necessario rientrare nell’elenco degli aventi diritto alle
   prestazioni, come comunicato dal Contraente alla Società.
   Entro il quindicesimo giorno di ogni mese nel periodo di validità della presente polizza, a
   partire dal 01.04.2012 il Contraente si impegna a comunicare alla Società il tracciato
   record, compilandolo in ogni sua parte, così come concordato nell’Allegato “Istruzione
   Invio Dati” (invio in formato elettronico).
   La tempestività e l’esatta comunicazione dei dati degli Assicurati da parte del Contraente
   costituisce condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione. In mancanza di
   corresponsione del premio relativo a tali comunicazioni, il Contraente si assumerà tutti gli
   oneri e le spese sostenute dalla Società per le prestazioni che la stessa abbia dovuto
   erogare.
                                                                                    Pagina 5 di 29
ART. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di legge vigenti.

ART. 5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli
artt.1892, 1893 e 1894 C.C..

ART. 6. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C., è esonerato dalla
preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre
assicurazioni per gli stessi rischi.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..

ART. 7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..

ART. 8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di
premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C.

ART. 9. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE
   RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere al Contraente/Assicurato la restituzione delle
spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino
non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 10. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CENTRALE OPERATIVA
Per la fornitura delle prestazioni la Società si impegna a mettere a disposizione dei Clienti
la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.a., in funzione 24 ore su
24, accessibile tramite il Numero Verde dedicato a chiamata gratuita 800.939.962 e la
linea urbana +39 06. 42 115.660, fax 06.4818960.

ART. 11. LIMITI DI ESPOSIZIONE
I massimali indicati per le prestazioni assicurative previste in Polizza, si intendono al lordo
di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute
direttamente dall’Assicurato per una prestazione, sempreché contemplata e
preventivamente autorizzata dalla Società, saranno rimborsate previa presentazione di
validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), ferme restando le eventuali esclusioni e/o
franchigie previste.
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ART. 12. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ’
   In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato
   o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a
   titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per
   danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle
   Autorità o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

   ART. 13. VALUTA DI PAGAMENTO
   I rimborsi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute in paesi non
   appartenenti all’Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca
   Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

   ART. 14. TERMINE DI PRESCRIZIONE
   Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni a norma
   dell’art. 2952 C.C..

   ART. 15. FORO COMPETENTE
   Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

   ART. 16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
   Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate
   in materia dalla Legge italiana.

                                   PRESTAZIONI GARANTITE

ART. 17. LIMITAZIONI DEL SERVIZIO – ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è
valida per i sinistri avvenuti nel Mondo intero.
Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche
se non dichiarata.

ART. 18. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
La copertura assicurativa opera :
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato durante ciascun
    anno di validità della copertura,
- senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
ƒ in caso di sinistro occorso al veicolo a bordo del quale si trovi l’Assicurato i cui dati siano
stati comunicati alla Società;
ƒ in caso di sinistro occorso al veicolo, a partire dalle ore 24.00 del 7° (settimo) giorno dalla
    data di messa in copertura dell’Assicurato così come comunicato dal Contraente;
ƒ in caso di sinistro occorso al veicolo,a condizione che il sinistro sia occorso oltre i 50 km
    dal domicilio dell’Assicurato.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una
pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

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ART. 19.      SEZIONE A: ASSISTENZA ALLA PERSONA

                                  - Garanzie valide in Italia -

                             ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA

36.1      Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione
dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente
a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle
informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza,
qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
    reperimento dei mezzi di soccorso;
    reperimento di medici generici e specialisti;
    localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
    modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
    esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere
rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

36.2 Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale
Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale
Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.
Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Società organizzerà il
trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo
domicilio e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso
sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

36.3 Trasferimento sanitario programmato
Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e
d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per
organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di
infortunio o malattia, sia necessario:
o il suo trasferimento presso l’istituto di cura dove deve essere ricoverato;
o il suo trasferimento dall’istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più
  attrezzato per le cure del caso;
o il suo rientro all’abitazione al momento della dimissione.
La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato con costi a carico della
Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:
o aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
o treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
o autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.
In base alle condizioni di salute dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la
necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
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Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono
  essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali
  o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le
  dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

36.4 Autista sostitutivo
Qualora l’Assicurato non sia, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, in grado
di condurre il veicolo in condizioni di sicurezza a seguito di infortunio o malattia improvvisa e
nessuno degli eventuali passeggeri possa sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa fornirà
un autista sostitutivo per ricondurre il veicolo al domicilio dell’Assicurato o proseguire il
viaggio, entro i confini nazionali, con il percorso più diretto.
La Società terrà a suo carico esclusivamente le spese di spostamento e i costi dell’autista
entro il limite di euro 300,00.

                           ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
36.5 Reperimento e consegna farmaci
Qualora l’Assicurato, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui
era ricoverato, versi in condizioni di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del
medico curante, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali,
presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La Centrale Operativa
provvederà, rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad
inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell’Assicurato il denaro, la
prescrizione e l’eventuale delega necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna dei
medicinali richiesti entro le ventiquattro ore successive.
La prestazione è fornita con un preavviso di almeno quarantotto ore.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a
carico dell'Assicurato.

36.6 Prelievo campioni
Qualora l’Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di effettuare
con urgenza un esame ematochimico, come da certificazione del medico curante, potrà
richiedere alla Centrale Operativa di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio.
La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico
dell’Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici effettuati presso i laboratori
di analisi convenzionati con la Centrale Operativa.

36.7 Consegna esiti esami
Qualora l’Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di ritirare con
urgenza i referti di accertamenti diagnostici effettuati, come da certificazione del medico
curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di recapitarli presso il proprio domicilio o
consegnarli al medico curante.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare un corrispondente al domicilio dell’Assicurato, al
quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.

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La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami
resta a carico dell'Assicurato.

36.8 Assistenza infermieristica
Qualora l’Assicurato necessiti, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura
presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il
proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà
richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine
di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di cinque giorni per
sinistro e due ore per giorno.

36.9 Invio fisioterapista
Qualora l’Assicurato necessiti, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura
presso cui era ricoverato, di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista,
sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa il
reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la
migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di tre giorni
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di cinque giorni per
sinistro e due ore per giorno.

                       ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA
36.10 Invio collaboratrice domestica
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione
del medico curante, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui
era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il proprio
domicilio una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di tre giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 30,00 per
giorno fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per sinistro.

36.11 Invio baby sitter
Qualora l’Assicurato, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui
era ricoverato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione
medica, dei propri figli minori di anni dodici e non vi sia nessun altro familiare in grado di
provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria
abitazione una baby sitter.
La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di tre giorni per
sinistro e quattro ore per giorno.
Qualora l’organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito
di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di euro 200,00
per sinistro. L’Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa.

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36.12 Invio spesa a casa
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione
del medico curante, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui
era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al proprio
domicilio di generi alimentari o di prima necessità.
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota
necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le ventiquattro ore successive.
La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei generi alimentari
resta a carico dell'Assicurato.

36.13 Disbrigo delle quotidianità
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione
del medico curante, nei dieci giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui
era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa l’invio di personale di servizio per il
disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento
utenze in scadenza, incombenze amministrative, ecc.).
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto
necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni.
La Società terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite
di euro 150,00 per sinistro.

                            ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
                                - Garanzie valide all’estero -

36.14 Invio medicinali urgenti
Qualora l’Assicurato necessiti, a seguito di infortunio o malattia, di medicinali regolarmente
registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti
equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con
il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei
medicinali.
Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova
l’Assicurato.
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dei medicinali da inviare,
provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di tre giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta
a carico dell'Assicurato.

36.15 Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia
improvvisa dell’Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e
d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio
della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di euro 30.000,00 per sinistro);
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- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono
    essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del
    soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
    nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le
    dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il
rientro dell’Assicurato.

36.16 Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data
programmata, a causa di ricovero con prognosi superiore a 7 giorni, o decesso di un familiare
(coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora),
la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o
aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro
800,00 per sinistro.
L’Assicurato dovrà fornire entro quindici giorni dal sinistro il certificato attestante l’infortunio, la
malattia improvvisa o il decesso del familiare così come il biglietto di viaggio non utilizzato.

36.17 Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell’Assicurato
Qualora l’Assicurato venga ricoverato all’estero per un periodo superiore a sette giorni e i
familiari al suo seguito vogliano rimanergli accanto, la Società provvederà alle spese per il loro
pernottamento in albergo entro il limite di euro 80,00 per notte e per persona e euro 500,00
per sinistro, purché il prolungamento riguardi un periodo successivo alla data di rientro
inizialmente prevista. A tal fine la Società avrà la facoltà di richiedere documentazione
attestante la durata del soggiorno inizialmente stabilita.
La prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione,
escludendo ogni spesa diversa da queste.

36.18 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo
superiore a sette giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di
prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per
permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato
ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

36.19 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli
stessi a seguito di ricovero o decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale
Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno
                                                                                           Pagina 12 di 29
(ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile
giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare
in caso di ricovero”.

36.20 Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento
      dei mezzi di pagamento
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità
(soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi
nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina,
scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare,
con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale
(fattura) entro il limite stabilito di 2.500 € per assicurato, per sinistro e per anno. L’Assicurato
dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo.
La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà
ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’Assicurato dovrà comunque provvedere
alla restituzione della somma anticipata entro trenta giorni dall’erogazione della stessa.

x nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
La prestazione non è operante:

x quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione,

x nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in
   ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;

   materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.

36.21 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di infortunio o
malattia improvvisa e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale
Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 quarantotto
ore.
La Società terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di quattro ore lavorative per
sinistro e comunque non oltre 500 € per assicurato e per anno.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Centrale Operativa rimborserà,
a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di
euro 500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

36.22 Rimpatrio della salma
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il
trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto
tutte le formalità sul luogo del decesso.
La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il
desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un
biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo
a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
- la cerimonia funebre e l’inumazione o cremazione;
- l’eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.
                                                                                         Pagina 13 di 29
36.23 Viaggio di un familiare in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, che
si trovi in Italia, un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe
economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettergli di raggiungere il
luogo del decesso.
La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 800,00 per Assicurato.

36.24 Limitazioni ed esclusioni
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
   a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
       terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio
       delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace
       alla sua partenza);
   b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, naufragi,
       maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
   c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
   d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
   e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed
       allucinogeni;
   f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell' Assicurato;
   g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti,
       alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o
       idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta,
       rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
   h) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato;
   i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
   j) viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o
       per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.
2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati
   preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza
   maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari
   stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di
   belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione
   (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo
   con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
6) Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

   ART. 20. SEZIONE B: ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE

                                   - Garanzie valide in Italia -

Le seguenti garanzie si intendono erogate presso l’abitazione indicata nel database fornito dal
                                         contraente

                                                                                        Pagina 14 di 29
37.1        Invio di un Elettricista
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in
tutti i locali dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di
distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la
Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su
richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro
150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la
riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
x    gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione
dell’Assicurato;
x    gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte
dell’Ente erogatore;
x    gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
x    gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.

37.2 Invio di un Idraulico
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:
x    allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle
tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente;
x mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
x mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione
delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su
richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro
150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la
riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
x gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro
utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
x gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione
dell’Assicurato;
x gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da
lavori ai pozzi neri;
x gli interventi per danni causati dal gelo.

37.3 Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:
ƒ furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’abitazione;
ƒ furto o tentato furto, rottura delle chiavi, smarrimento delle chiavi, guasto della serratura
che gli rendano impossibile l’accesso alla propria abitazione;
ƒ atti vandalici e scassi causati all’abitazione;
la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro
150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la
riparazione restano a carico dell’Assicurato.

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In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale
Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

37.4 Invio di un Vetraio
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso
o delle finestre dell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà
un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro
150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la
riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata
alle Autorità competenti del luogo.

37.5 Sistemazione provvisoria d’emergenza (Spese di Albergo)
Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o
allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una
sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione
dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al
sinistro entro il limite di euro 200,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto,
l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata
alle Autorità competenti del luogo.

37.6 Ripristino dell’abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o
allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che
consentano di ripristinarne l’abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e
all’invio di un’impresa specializzata. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione
entro il limite di euro 250,00 per sinistro. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà
presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società
rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato
entro il limite di euro 300,00.

37.7 Trasloco definitivo
Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine,
esplosione, scoppio o allagamento, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria
abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all’interno del comune di
residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo
stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro
il limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30
(trenta) giorni dal sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo.
La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il “Ripristino dell’abitabilità”.

37.8 Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dall’abitazione
assicurata)
Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria
abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione,
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fulmine, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua
presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo
domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio
insindacabile giudizio) entro il limite di euro 300,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o
tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare
denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

37.9 Invio di una Guardia Giurata (custodia di casa e beni)
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso l’abitazione assicurata a seguito
di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a
garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale
Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10
(dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata
alle Autorità competenti del luogo.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a
fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di
euro 500,00.

37.10 Auto sostitutiva in caso di furto
Qualora l’Assicurato subisca il furto dell’autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage
pertinente all’abitazione assicurata e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità
competenti del luogo, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a
noleggio di cilindrata 1.200 cc per un periodo massimo di 3 (tre) giorni a chilometraggio
illimitato da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni successivi al sinistro, come risultante da
regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione è a carico della
Società per 1 (una) volta l'anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni
facoltative, franchigie, pedaggi e multe. La prestazione potrà essere garantita durante gli orari
di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento
del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni
casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

37.11 Limitazioni ed esclusioni
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
 terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle
 ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua
 partenza);
 b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, naufragi,
 maremoti,fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 d) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
 e) atti di pura temerarietà da parte dell’assicurato,
 f) stato di ebrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e
 allucinogeni,
 g) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

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2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati
preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e
ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari
stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione
(anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo
con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

ART. 21.       SEZIONE C: ASSISTENZA ALL’AUTOVEICOLO / MOTOVEICOLO

38.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale
Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un
fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del
percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale
del veicolo come descritto nella garanzia 38.2 – Soccorso stradale.

38.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o
incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il
traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In
alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del
veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche
qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da
consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di
pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro.
Si specifica che:
x   nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo
    presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di
    consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
x   nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito
    dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario
    il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura
    temporanea del punto di assistenza;
x   in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà
    informazioni specifiche all’Assicurato;
x   la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si
    trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la
    circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
x   la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un
    deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);

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