CODICE DEL PCT commentato - IL

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NICOLA GARGANO - LUCA SILENI

           IL
CODICE
DEL PCT
commentato
seconda edizione
addenda di aggiornamento
Stampato da Tipografia Galli & C. S.r.l. - Varese
Si segnala al lettore che i commenti vanno a sostituire i
medesimi paragrafi del codice.

Decreto Legge del 18/10/2012 - N. 179

Art. 16 — Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per
via telematica (1) (A)

     1. All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le pa-
role: «in carta non bollata» sono soppresse.
     2. All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni».
     3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di pro-
cedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
     a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene
redatto su supporto cartaceo»;
     b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle
seguenti: «Il biglietto contiene»;
     c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite
dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento
comunicato»;
     d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene tra-
smesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è co-
stituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici.».
     4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense
in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della can-
celleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di po-
sta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque acces-
sibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regola-
mentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di no-
tificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione
alla cancelleria (2).

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Art. 16                          IL CODICE DEL PCT

     5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effet-
tuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito in-
ternet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario
accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
     6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede
l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non
hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono ese-
guite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità
si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elet-
tronica certificata per cause imputabili al destinatario.
     7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte
il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi,
la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole
ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale
caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano
ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni
e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio av-
valendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente
agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
     8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo
136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice
di procedura penale.
     9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
     a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per
le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono de-
stinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle
corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti
ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
     b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunica-
zioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
     c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni

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ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                         Art. 16

e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori
nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
     c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona
diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai
tribunali e alle corti di appello (3);
     d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui
al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello
(4).
     10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’A-
vvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli
dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
     a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali
trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
     b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notifi-
cazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale (5).
     11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
abrogati.
     12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica
alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche
adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.
24, [entro il 30 novembre 2014] l’indirizzo di posta elettronica certificata
conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comuni-
cazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è con-
sultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. ese-
cuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le ammini-
strazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettro-
nica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui
eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui
sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio
in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o
legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite
propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare

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Art. 16                               IL CODICE DEL PCT

ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale se-
zione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a spe-
cifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini
del giudizio (6).
      13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le co-
municazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei
commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi del-
l’articolo 16-ter, comma 1-ter (7).
      14. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine,
il seguente:
      «1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto
per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunica-
zione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui
imputabile.».
      15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software
presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per
gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata
la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a de-
correre dall’anno 2013.
      16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte
nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
      17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano
anche nel processo amministrativo (8).
     (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico 23 giugno 2014, n. 3670/C.
     (1) A norma dell’articolo 2 del D.M. 19 gennaio 2016 il presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notifi-
cazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.
     (2) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1-ter, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70.
     (3) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 19, punto 1), lettera a), numero 1), della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
     (4) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 19, punto 1), lettera a), numero 2), della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
     (5) Vedi il D.M. 27 aprile 2015, il D.M. 12 agosto 2015, il D.M. 6 novembre 2015,
il D.M. 19 gennaio 2016 e il D.M. 23 giugno 2016.

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ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                              Art. 16

     (6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 19, lettera b), della Legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228, successivamente dall’articolo 47, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n 90,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e, da ultimo, dall’articolo
28, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11 settembre 2020, n. 120.
     (7) Comma sostituito dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
     (8) Comma aggiunto dall’ articolo 42, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Norme correlate: RT: art. 6, 7, 9, 16; ST: artt. 5, 7, 11, 17, 18; artt. 136,
   133 c.p.c.; art. 45 disp. att. c.p.c.
Giurisprudenza correlata: Trib. Milano, sez. III, 13 gennaio 2010,
   dott.ssa Terni; Trib. Venezia 29 novembre 2011; Trib. Milano, sez.
   X, ord., 10 aprile 2013; Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2014, n. 15070;
   Trib. Milano, sez. III, ord., 20 aprile 2016; Cass. civ., 28 settembre
   2018, n. 23542; Cass., sez. lav., 20 maggio 2019, n. 13532; Cass.
   Civ. n. 22320/2017; Cass. Civ. n. 28864/2018

COMMENTO

4. Registri PP.AA. ed IPA
    Per un’analisi più approfondita delle problematiche legate all’utilizzo di
questi due registri, si rimanda al commento all’art. 3-bis della Legge 53 del
1994.

5. Notificazioni alle pubbliche amministrazioni e alle loro articolazioni
     Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, e con-
vertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Governo ha introdotto im-
portanti novità che riguardano l’articolo in commento. In particolare, oltre a
rendere utilizzabile il registro IPA nel caso di mancata comunicazione — da
parte dell’amministrazione di riferimento — del proprio indirizzo PEC al
registro PP.AA., si è operata un’importante distinzione fra gli indirizzi PEC
principali delle amministrazioni pubbliche e quelli legati alle loro articolazioni
territoriali.
     In particolare, qualora la Pubblica Amministrazione oggetto della noti-
fica, abbia indicato più di un indirizzo PEC all’interno del registro IPA, il
Difensore notificante non potrà sceglierne uno qualsiasi, ma dovrà fare rife-
rimento esclusivo all’indirizzo di posta certificata primario.
     Oltre a questo, nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti in-
troduttivi di giudizio a specifici organi oppure ad articolazioni, anche terri-

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Art. 16-ter                         IL CODICE DEL PCT

toriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione potrà essere eseguita
all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato per il sin-
golo organo o la singola articolazione.

Art. 16-ter — Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

     1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e co-
municazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli
6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo
16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decre-
to-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici,
gestito dal Ministero della giustizia (2).
     1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia
amministrativa (3).
     1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato,
in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12,
la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile,
penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata,
a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo
6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco
risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali,
la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella se-
zione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sus-
sista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a spe-
cifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbli-
che amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di po-
sta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’arti-
colo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o
articolazioni (4).
     (1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
     (2) Comma modificato dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1) del D.L.
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e
successivamente sostituito dall’articolo 66, comma 5, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
     (3) Comma aggiunto dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera a), numero 2) del D.L. 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successivamente modificato dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

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ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                        Art. 3-bis

     (4) Comma aggiunto dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Norme correlate: art. 156 disp. att. c.p.c.; artt. 3-bis e 11 l. 53/1994

COMMENTO
    Si rinvia al commento degli artt. 3-bis e 11 della legge 53 del 1994

Art. 3-bis (1)

     1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la tra-
smissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può es-
sere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
     2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informa-
tico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su
supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste
dall’articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica
si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata (2).
     3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in
cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per
il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
     4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: « notificazione ai
sensi della legge n. 53 del 1994 ».
     5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento infor-
matico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di
posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
        a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
     [b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine
nel cui albo è iscritto;] (3)
        c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

                                                                                     7
Art. 3-bis                           IL CODICE DEL PCT

       d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del de-
stinatario;
       e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
       f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
       g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
    6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre,
essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.
     (1) Articolo inserito dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del d.l. 18 ottobre
2012, n. 179, come introdotto dall’articolo 1, comma 19, punto 2), della legge 24 dicembre
2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
     (2) Comma modificato dall’articolo 19, comma 1-bis, del d.l. 27 giugno 2015 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
     (3) Lettera soppressa dall’articolo 46, comma 1, lettera b) del d.l. 24 giugno 2014, n
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Norme correlate: RT: art. 18; ST: art. 19-bis, 19-ter; artt. 147, 156
   c.p.c.; art. 16-ter d.l. 179/2012, art. 11 legge 53/1994
Giurisprudenza correlata: Trib. Reg. Acque Pubbliche, App. Napoli,
   ord., 12 marzo 2015; Trib. Milano, ord.,8 dicembre 2016; Trib.
   Torino, ord., 22 aprile 2015; Trib. Milano, ord., 23 giugno 2015;
   Cass. civ., sent., 21 luglio 2016, n. 15035; Cass. civ., ord., 4 ottobre
   2016, n. 19814; Trib. Torino 22 aprile 2015; Tribunale di Roma, 26
   gennaio 2019, n. 122; Cass. 9893/2019; Cass. N. 3709/2019 cor-
   retta da ordinanza n. 29749 del 15 novembre 2019; Cass. Ord. n.
   24160 del 27 settembre 2019; Trib. Cosenza ord. 1.3.2019; Cass.
   civ., 5 aprile 2019, n. 9562; Cass. civ., 11 maggio 2018, n. 11574;
   Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13224; Cass. civ., 9 gennaio 2019,
   n. 287; Cass. civ., 26 febbraio 2019, n. 5652; Cass. civ, 11 maggio
   2018 n. 11574; Cass. civ., 1° ottobre 2018, n. 23738; Consiglio di
   Stato V, 12 dicembre 2018 n. 7026; TAR Sicilia n. 1426/2019; TAR
   Piemonte, sez. II, sent., 27 settembre 2017, n. 1066; Tribunale di
   Roma, 26 gennaio 2019, n. 122; Cass. civ., 9 aprile 2019, n. 9897
Formule correlate: Relata di notifica a mezzo PEC di atto redatto
   dall’avvocato in formato pdf testuale (es. Citazione); Relata di
   notifica a mezzo PEC di provvedimento estratto dal fascicolo
   telematico; Relata di notifica di scansione di originale o copia
   conforme di atto o provvedimento cartaceo

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ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                      Art. 3-bis

COMMENTO

1. I pubblici elenchi
     Il primo comma dell’articolo 3-bis, che nel suo complesso rappresenta la
norma principale della l. 53/1994 in tema di notificazioni per via telematica,
si occupa di definire due requisiti essenziali per il corretto perfezionamento
della notifica a mezzo PEC, entrambi previsti — in virtù del disposto dell’art.
11 l. 53/1994 — a pena di nullità.
     Orbene l’indirizzo di posta elettronica del destinatario — in primis —
nonché quello del Professionista mittente, debbono entrambi risultare da pub-
blichi elenchi.
     Di definire quali siano i pubblici elenchi utilizzabili ai fini della notifica-
zione via PEC ex l. 53/1994, si occupa l’art. 16-ter d.l. 179/2012, il quale, in una
prima formulazione, indicava i seguenti pubblici registri:
        a) ANPR (Anagrafe della popolazione nazionale) — introdotto dal-
l’art. 4 del medesimo d.l. 179/2012 e ad oggi pressoché inutilizzato in quanto
mai alimentato, lasciando di fatto inattuata la previsione normativa per cui
detto elenco sarebbe dovuto entrare a regime dal 31.12.2014;
        b) Registro PP.AA. (Registro delle Pubbliche Amministrazioni) —
introdotto dall’art. 16 comma 12 del d.l. 179/2012 e contenente gli indirizzi
comunicati dalle PA al Ministero della Giustizia. Si tratta di un registro ad
accesso limitato (per la consultazione è necessaria l’autenticazione tramite
certificato CNS sul Portale dei Servizi Telematici) ed è purtroppo scarsamente
alimentato;
        c) Registri detenuti da Ordini e Collegi Professionali;
        d) Registro delle imprese — tenuto presso le Camere di Commercio,
peraltro ritenuto qualificabile dalla Suprema Corte come pubblico elenco ai
sensi della l. n. 53/1994, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 16-ter d.l.
179/2012 (15 dicembre 2013) che ha puntualizzato la nozione dei pubblici
elenchi per la consultazione degli indirizzi PEC da utilizzare per la notifica
telematica (cfr. Cass. civ., 26 febbraio 2019, n. 5652 in ilprocessotelematico.it
con commento di Yari Fera);
        e) IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) — previsto dall’art.
16, comma 8 del d.l. 185/2008 e contenente gli indirizzi PEC di tutte le Pub-
bliche Amministrazioni, al momento in cui si scrive inutilizzabile nelle noti-
fiche in proprio in materia civile e amministrativa;
        f) INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC) — previsto dall’art.
6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e contenente gli indirizzi di professionisti ed
imprese;
        g) ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) — con-
tenente, in virtù delle specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014, gli in-

                                                                                  9
Art. 3-bis                        IL CODICE DEL PCT

dirizzi PEC di tutti i soggetti che vantino un accesso esterno ai registri di
telematici di cancelleria, quali — ad esempio — Avvocati e Consulenti Tec-
nici.
      Questo originario elenco, come detto, è stato radicalmente modificato dal
d.l. 90/2014, il quale ha eliminato il riferimento sia ai registri tenuti da Albi e
Collegi professionali che quello al registro IPA. Benché la ragione che ha
portato — per lo meno da un punto di vista formale — a tale taglio sia stata
quella di snellire il numero di elenchi previsti dall’art. 16-ter, gli effetti — in
realtà — sono stati per molti versi estremamente gravi (sul punto si veda V.
CAROLLO, Lo stato dell’arte delle notifiche a mezzo PEC ad indirizzi non estratti
da pubblici elenchi in Portale del Processo Telematico, Giuffrè, 2016).
      Se da un lato, infatti, l’eliminazione dei registri degli albi professionali non
ha comportato alcun disservizio (tali dati sono ad oggi integralmente conte-
nuti nel registro INI-PEC) dall’altro, l’esclusione del registro IPA, ha portato
per lungo tempo importanti effetti negativi in ordine alla possibilità di noti-
ficare atti e provvedimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
      Tuttavia, l’art. 28 del d.l. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la sem-
plificazione e l’innovazione digitale” (c.d. d.l. semplificazioni) e convertito con
la legge dell’11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020 è nuova-
mente intervenuto sulle notificazioni telematiche indirizzate alle pubbliche
amministrazioni.
      In particolare, il predetto articolo è intervenuto nel modificare il comma
12 dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012 con il quale si sancisce che “le amministrazioni
pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata
di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le co-
municazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso
questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a spe-
cifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione proces-
suale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le am-
ministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta
elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui
al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee,
presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”
      Inoltre, il decreto legge è andato a sostituire anche il comma 13 dell’art.
16 prevedendo che “in caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12,
le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei
commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’art.
16-ter, comma 1-ter.”
      La profonda innovazione riguarda dunque le notificazioni telemati-
che a istanza di parte che, fermo restando quanto previsto dal r.d. 30
ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio

10
ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                       Art. 3-bis

dello Stato, possono essere effettuate estrapolando l’indirizzo PEC dal-
l’IPA (http://indicepa.gov.it).
      Infatti, il d.l. in parola è intervento modificando altresì l’articolo 16-ter del
d.l. 179/2021 aggiungendo il comma 1-bis e stabilendo che, “in caso di mancata
indicazione dell’indirizzo PEC della PA nell’elenco di cui all’art. 16, c. 12, la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli
effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6-ter del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa
amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata
presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le
previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione
pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti
introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o arti-
colazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione
può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente
indicato nell’elenco di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005, per detti organi o
articolazioni”.
      Ne consegue che l’avvocato sarà in ogni caso tenuto a verificare la pre-
senza dell’indirizzo PEC all’interno dell’indice PP.AA. consultabile dal por-
tale dei servizi telematici (pst.giustizia.it), tuttavia, laddove detto indirizzo non
sia presente nell’elenco de quo non sarà costretto ad optare per una notifi-
cazione cartacea ma potrà utilizzare l’indirizzo primario dell’amministrazione
presente sul registro IPA.
      Tuttavia, si rimarca l’attenzione sulla necessità da parte dell’avvocato di
effettuare una preliminare verifica circa la presenza dell’indirizzo PEC della
PA sul Registro PP.AA., in quanto, laddove l’indirizzo fosse presente in detto
registro e l’avvocato optasse malauguratamente per una notificazione indi-
rizzata ad un indirizzo estratto dall’IPA, detta notifica sarebbe affetta da nul-
lità.
      Come sopra evidenziato, infatti, la violazione della prescrizione di cui al
primo comma dell’articolo in commento, comporterà la nullità della notifi-
cazione in virtù dell’art. 11 della l. 53/1994 e ciò non solo qualora, per effettuare
una notificazione nei confronti di un’amministrazione pubblica, si utilizzi un
indirizzo censito nel registro IPA ancorché presente nel registro PP.AA:, ma
anche qualora si utilizzi — ad esempio — un indirizzo PEC pubblicato da
un’azienda sul proprio sito internet ma difforme da quello che, la medesima
azienda, ha comunicato poi al Registro delle imprese e — di conseguenza —
anche al Registro INI-PEC.
      Infatti, la lettura della norma in commento in combinato con quanto
statuito dall’articolo 11 della legge n. 53/1994 e dall’art. 16ter del d.l. 179/2012,

                                                                                    11
Art. 3-bis                       IL CODICE DEL PCT

non potrà che portare alla logica conclusione che, una notifica effettuata ad
un indirizzo PEC non risultante in alcun pubblico elenco, debba considerarsi
nulla.
     Così si sono già espresse, oltre alla Suprema Corte, anche alcune Corti di
merito, in primis il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d’Appello di Napoli con Ordinanza del 12 marzo 2015 e poi il Tribunale di
Milano con Ordinanza del 23 giugno 2015.
     In entrambi i casi la Giurisprudenza ha rilevato il mancato perfeziona-
mento della notificazione ma ha altresì ordinato la rinnovazione della stessa,
permettendo — di fatto — al Difensore di parte notificante, di ovviare al-
l’intervenuta nullità.
     Sul punto, per quanto le problematiche circa l’inutilizzabilità dell’IPA
appaiono superate dall’evoluzione normativa, appare comunque opportuno
richiamare in questa sede la giurisprudenza formatasi in vigenza della vecchia
normativa.
     Riguardo al caso di notifica alla PA ad un indirizzo risultante dall’IPA il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello Na-
poli, con ordinanza del 12 marzo 2015 ordinava la rinnovazione della notifica
nelle forme tradizionali alla parte ricorrente che aveva notificato un ricorso
in riassunzione alla Regione Campania ad indirizzo estratto dall’IPA.
     Appare poi calzante anche alla luce dell’evoluzione normativa il principio
espresso dalla Suprema Corte, con sentenza del 9 gennaio 2019, n. 287, lad-
dove gli Ermellini hanno affermato che la notificazione dell’atto introduttivo
a mezzo PEC all’Avvocatura dello Stato è nulla se effettuata a un indirizzo
contenuto nel registro IPA, anche considerando che il predetto indirizzo è
diverso da quello istituito per il processo telematico e inserito nel Registro PA.
Né è idonea a integrare un’ipotesi di errore incolpevole la circostanza me-
ramente allegata che in altri processi l’Avvocatura si era regolarmente co-
stituita (in senso conforme Cass. civ, 11 maggio 2018 n. 11574).
     Tale conseguenza potrà inoltre verificarsi anche nella ipotesi di notifica
ad imprese, laddove, come nel caso affrontato dall’ordinanza del Tribunale
di Milano del 23 giugno 2015, la notificazione avvenga ad un indirizzo PEC
risultante da semplice corrispondenza e non dal pubblico elenco INIPEC o
visura camerale.
     Anche in tal caso il Tribunale di Milano, ritenendo la notifica non per-
fezionata, ha disposto la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione
e dei successivi verbali, fissandosi nuova udienza di comparizione.
     In particolare il Tribunale di Milano ha ritenuto: « ...rilevato che ai sensi
dell’art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994 la notificazione con modalità telematica
si esegue a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici
elenchi; considerato che nel caso di specie l’indirizzo di posta elettronica cer-

12
ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                      Art. 3-bis

tificata al quale risulta pervenuta la comunicazione email costituente notifica
non corrisponde a quello risultante dai pubblici elenchi, ove figura un altro
indirizzo pec inattivo; ritenuto quindi che la notifica non possa ritenersi per-
fezionata, dispone la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione e dei
successivi verbali... ».
     Logicamente, vi è infine da precisarlo, tali pronunce sono maturate in
procedimenti ove la parte che ha ricevuto la notificazione non si è poi costituita
o presentata in udienza posto che, in virtù del chiaro disposto dell’art. 156 c.p.c.
e della maggiore giurisprudenza in tema di notificazioni, la costituzione
avrebbe in ogni caso sanato la nullità della notificazione per raggiungimento
dello scopo da parte dell’atto notificato.
     In particolare hanno creato molto clamore le pronunce della Suprema
Corte di Cassazione n. 3709/2019 e n. 24160/2019, quest’ultima fortunata-
mente oggetto di procedimento di correzione di errore materiale conclusosi
con l’ordinanza n. 29749 del 15 novembre 2019.
     La pronuncia n. 3709/2019 enunciava, infatti, il seguente principio di di-
ritto: “Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv.
con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv.,
con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun
avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il
tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elet-
tronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo
è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la
notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile — a seconda
dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito
nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto
indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Cer-
tificata (INI-PEC).”
     Come poi rilevato a seguito della correzione per errore materiale la Corte
ha erroneamente scambiato il registro INI-PEC, espressamente annoverato
all’interno dell’art. 16-ter D.L. 179/2012 fra i pubblici elenchi utilizzabili per
le notificazioni in proprio via PEC ex L. 53/1994, con il registro IPA (indice
delle pubbliche amministrazioni), che, come si è detto, non è più considerato
pubblico elenco valido per le notificazioni in proprio a mezzo PEC.
     Per molti mesi, tuttavia, l’incertezza generata dal predetto errore mate-
riale, ha posto numerosi dubbi sulla sorte delle notifiche effettuate ad indirizzi
estrapolati dal registro INI-PEC, soprattutto perché non è raro imbattersi in
soggetti che non abbiano il proprio indirizzo censito nel ReGIndE, quali ad
esempio imprese e professionisti diversi da avvocati e consulenti tecnici d’uf-
ficio.

                                                                                   13
Art. 3-bis                         IL CODICE DEL PCT

     Successivamente alla predetta pronuncia, sono intervenute numerose
voci di protesta ed in particolare associazioni quali il Centro Studi Processo
Telematico, numerosi Consigli degli Ordini ed infine il CNF che, tramite il
Presidente Mascherin, ha fatto pervenire al Primo Presidente della Corte di
Cassazione la seguente missiva: “Illustre Primo Presidente, ritengo doveroso
attirare la Sua attenzione sulla sentenza 3709/2019 della III sezione di codesta
Corte pubblicata l’8.2.2019, in materia di notifiche telematiche a mezzo PEC.
In essa infatti si afferma il principio di diritto per il quale in tema di notifiche
telematiche solo l’indirizzo tratto dal Registro generale degli Indirizzi Elettro-
nici — ReGindE — sarebbe idoneo a produrre effetti, con esclusione di ogni
diverso indirizzo anche se tratto dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta
certificata (INI-PEC).
     Tale sentenza, anche alla luce delle difese svolte in corso di causa, pare
contenere un errore materiale, laddove si sostiene la nullità delle notifiche ef-
fettuate ad un indirizzo estratto da INI-PEC: in realtà la decisione intendeva far
riferimento alla nullità di un indirizzo estratto dall’Indice delle Pubbliche Am-
ministrazioni -iPA, come peraltro emerge dall’esame del contesto della parte
motiva.
     Infatti mentre INI-PEC è espressamente qualificato dal Codice dell’Am-
ministrazione Digitale come pubblico elenco, dal quale è pertanto possibile
estrarre l’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/ 1994), tale non è l’iPA.
     E la circostanza è incontroversa sia in punto di fatto che di diritto anche
secondo quanto affermato in precedenti sentenze di codesta Corte.
     Superfluo precisare quali possano essere le immediate ripercussioni nega-
tive in tema di notifica telematica.
     Auspico pertanto che Ella possa valutare le modalità di intervento idonee
a porre rimedio all’accaduto, confermandoLe la disponibilità del Consiglio
Nazionale Forense ad assumere le necessarie iniziative.”
     Fortunatamente pur essendosi susseguite ulteriori pronunce viziate da
errore materiale, ovvero l’ordinanza n. 24160 del 27 settembre 2019 che ri-
chiamava pedissequamente il principio enunciato dalla sentenza 3709/2019,
oltre ad un pericoloso precedente di merito del Tribunale di Cosenza che, con
ordinanza del 1° marzo 2019, rigettava l’esecutorietà di un decreto ingiuntivo
notificato ad un indirizzo estrapolato da INI-PEC, la cui utilizzabilità è stata
comunque ribadita in altre pronunce della suprema corte tra cui la 9893/2019
emessa della sesta sezione della Corte di Cassazione.
     Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato la validità di una no-
tificazione via PEC — in materia fallimentare — effettuata a indirizzo estratto
dal registro INIPEC: “Invero, è incontroverso che il menzionato ricorso di
fallimento della [omissis] fu ritualmente notificato, unitamente al pedissequo
decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, a cura della cancelleria del-

14
ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                      Art. 3-bis

l’adito tribunale, L. fall. ex art. 15, comma 3, (come sostituito dal D.L. n. 179
del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221
del 2012, qui applicabile ratione temporis), all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) della debitrice — [omissis] risultante dall’indice nazionale
degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC) istituito dal Ministero
dello Sviluppo Economico, entro l’anno dall’avvenuta cancellazione (in data
8 settembre 2016) della predetta società dal Registro delle Imprese.”
      Inoltre, i principi enunciati nelle richiamate pronunce devono essere ri-
letti alla luce della rettifica contenuta nell’ordinanza del 15 novembre 2019,
n. 29749.
      In detta ordinanza, infatti, la Corte rileva che l’errore materiale interessa
la parte in cui l’ordinanza sopracitata, pur assumendo una condivisibile “ini-
doneità soggettiva” del registro INI-PEC da giustificarsi con esclusivo rife-
rimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del
Tribunale di Firenze), ha poi riferito l’inidoneità al registro INIPEC nella sua
oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile”
dalla Cass. civ., n. 3709/19.
      Nell’ordinanza di correzione si sottolinea che, nella pronuncia n. 24160,
la Corte avrebbe voluto solo evidenziare che le due notifiche del ricorso in-
dirizzate al magistrato destinatario (sia come domiciliato presso un indirizzo
INI-PEC riferito al Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un in-
dirizzo estratto dal REGINDE) riguardavano indirizzi soggettivamente non
riferibili quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato.
      La Corte ritiene, infatti, che l’affermazione generica della inattendibilità
di quello che comunemente viene definito elenco INI-PEC, quale obiter dic-
tum che, sebbene all’apparenza appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del
2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle
Sezioni Unite n. 23620/2018 (ma nello stesso senso, già Cass. civ. n. 30139/
2017), per cui « in materia di notificazione al difensore, in seguito all’intro-
duzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012,
conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv.
con modif. dalla l. n. 114/2014, è valida la notificazione al difensore eseguita
presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in
quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis
del d.lgs. n. 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima
disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è ob-
bligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21
febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia », voleva essere giu-
stificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva.
      Pertanto le sopracitate ordinanze, alla luce della correzione di errore ma-
teriale effettuata, oltre a ribadire inequivocabilmente la validità del registro

                                                                                 15
Art. 3-bis                       IL CODICE DEL PCT

INI-PEC ai fini delle notificazioni in proprio ai sensi della legge 53 del 1994,
sancivano che per la validità delle notifiche alle pubbliche amministrazioni gli
unici elenchi utilizzabili sono il ReGinDE ed il registro P.P.A.A. presente sul
portale dei servizi telematici, a cui oggi è possibile affiancare l’IPA solo lad-
dove le PA omettano di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio
indirizzo PEC, come peraltro già ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.,
5 aprile 2019, n. 9562 (conforme a Cass. civ., 11 maggio 2018, n. 11574; Cass.
civ., 25 maggio 2018, n. 13224)
     In particolare, relativamente all’articolo in commento, e sempre con ri-
ferimento alla precedente normativa, è di particolare interesse la sentenza n.
9562 5 aprile 2019, laddove la corte analizza il rapporto fra registri PEC che
annoverino diversi indirizzi, facenti però capo al medesimo soggetto.
     La questione si incentra infatti sulla validità della notificazione — effet-
tuata dal ricorrente nei confronti dell’INPS — a seguito di espressa ordinanza
della Corte d’Appello di Bari che disponeva il rinnovo della notifica alla sede
romana dell’INPS.
     Nel caso di specie, il legale del ricorrente provvedeva alla notificazione
cartacea alla sede INPS di Bari e via PEC alla sede INPS di Roma ma, come
si intuisce dalla lettura della pronuncia, senza indicare in relata il registro da
cui avrebbe provveduto a reperire l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
     La Suprema Corte evidenzia la carenza di specificità in relazione alla
presunta valida notifica mediante PEC, poiché non veniva dedotto che l’in-
dirizzo al quale veniva inviata la notifica fosse quello risultante dal Registro
Generale degli indirizzi elettronici (ReGindE), né veniva prodotta copia di
detto registro. Tale punto è assolutamente criticabile nella parte in cui fa
riferimento alla mancata produzione dell’estratto del registro poiché, come
noto, il difensore che effettua la notificazione in proprio a mezzo PEC è Pub-
blico Ufficiale in virtù dell’espresso disposto dell’art. 6 della legge n. 53/1994
e — di conseguenza — non necessita (a meno che non sia stata proposta
querela di falso) di provare ulteriormente la presenza dell’indirizzo utilizzato
all’interno del registro PEC di riferimento.
     Tuttavia, dalla lettura della pronuncia sembrerebbe che il legale del ri-
corrente abbia omesso — all’interno della relata di notificazione — l’indi-
cazione espressa del registro da cui veniva estrapolato l’indirizzo, rendendo
quindi pienamente condivisibile la censura della Suprema Corte.
     Infatti, come si vedrà nel commento della legge 53 del 1994 l’indicazione
del registro PEC utilizzato per reperire l’indirizzo, è espressamente richiesta
dall’art. 3-bis e la mancata indicazione è sanzionata con la nullità — oltretutto
rilevabile ex officio — ai sensi dell’art. 11 della medesima legge che così recita:
“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile
d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono

16
ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                       Art. 3-bis

osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è
incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data
della notifica”.
     La pronuncia in esame, però, risulta di particolare interesse sotto un ul-
teriore punto di vista, ossia, dal rapporto che intercorre fra i vari registri PEC
utilizzabili ai fini delle notificazioni a mezzo PEC ai sensi dell’articolo in com-
mento. La Suprema Corte, riprendendo due precedenti orientamenti della
medesima sezione, evidenzia come: “In tema di notificazione a mezzo PEC,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 149-bis c.p.c. e dell’art. 16-ter del d.l.
n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo
del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i
soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici
gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da
tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica
eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destina-
tario”.
     Gli Ermellini, ribadiscono la presenza di una gerarchia fra i registri PEC,
incentrata sulle specialità e specificità di ciascun registro. Potrebbe ben ca-
pitare — difatti — che uno stesso soggetto abbia più indirizzi censiti all’interno
di altrettanti registri PEC. Normalmente tali indirizzi collimano, ciò in virtù
della presenza di un medesimo organismo trasmittente; nel caso degli avvocati
— ad esempio — sia il ReGIndE che l’INI-PEC sono alimentati dall’Ordine
di appartenenza e quindi sarà quanto mai rara una discrepanza fra detti re-
gistri, il medesimo ragionamento — però — non può essere replicato per altre
categorie di soggetti come, sempre ad esempio, alcuni Consulenti Tecnici di
Ufficio che, magari, appartengono a Ordini o Collegi che non provvedono
direttamente alla comunicazione degli indirizzi PEC.
     Orbene, in caso di difformità, la Corte di Cassazione ritiene che il Re-
GIndE debba considerarsi prevalente per i soggetti censiti nel registro me-
desimo, poiché specificatamente creato per censire i soggetti che siano pre-
senti, indipendentemente dal ruolo, all’interno del processo. Nel caso di spe-
cie, però, vi è da evidenziare un piccolo errore — probabilmente di carattere
materiale — posto in essere dagli Ermellini in fase di redazione della pro-
nuncia. La Suprema Corte, infatti, cita il proprio precedente di cui alla sen-
tenza n. 11574 del 2018 nella quale la controparte del giudizio era l’Avvocatura
dello Stato che — come è noto — è censita all’interno del ReGIndE in quanto
soggetto attivo in ambito giudiziale; lo stesso — però — non può dirsi per
l’INPS (controparte nel caso di specie) che dovrebbe invece essere censita
all’interno del registro PP.AA. che raccoglie gli indirizzi PEC delle Pubbliche
Amministrazioni. Tralasciando, in ogni caso, l’errore materiale de quo, la
pronuncia rimane certamente di primario interesse sia per quanto riguarda

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Art. 3-bis                        IL CODICE DEL PCT

l’ambito delle nullità in materia di notificazione, sia per i rapporti di gerarchia
e specialità che possono sussistere fra i vari registri di posta elettronica cer-
tificata.
      Tuttavia, circa l’utilizzabilità del registro IPA, prima dell’avvento del d.l.
16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), appare opportuno segna-
lare in questa sede una giurisprudenza più innovativa, che seppur minoritaria
ha contributo ad aprire la strada alle modifiche normative soprammenzionate.
      Infatti, con l’ordinanza dell’8 dicembre 2016 il Tribunale Meneghino ha
ritenuto valida la notificazione effettuata ad un’amministrazione pubblica al-
l’indirizzo PEC censito nel registro IPA, benché il medesimo indirizzo non
fosse anche censito nel registro PP.AA., ritenendo nello specifico che: “anche
se il registro indicato dal difensore non fosse questo [Registro PP.AA. n.d.r.],
ma il registro IPA, che era indicato fra gli elenchi pubblici sino al 18 agosto 2014
ed è pubblicamente consultabile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it/
documentale/index.php, la notifica dovrebbe intendersi comunque valida”.
      Difatti sotto un primo profilo l’elenco oggi indicato dall’art. 16 comma 12
dl 179/2012 non è pubblico, ma esplicitamente ristretto alla consultazione
“esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e
protesti, e dagli avvocati”; soprattutto, sotto un secondo profilo, se imperativa
ed esclusiva è la prescrizione di utilizzare un pubblico registro, non “esclusiva”
è invece la elencazione dei pubblici registri, che deve ritenersi essere fondata
più sul carattere della pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto, per
sua dichiarazione, che su una elencazione tassativa. La indicazione nell’IPA,
questo sì di carattere pubblico, è difatti operata dalla PA che deve aver pre-
viamente aperto la casella e che con la pubblicazione ne assume la riferibilità.
      Tale precedente si pone dunque in forte contrato con giurisprudenza
formatasi negli ultimi anni, che benché non particolarmente copiosa, è in
prevalenza chiara nell’escludere la validità della notificazione fatta ad un in-
dirizzo PEC contenuto nell’IPA e non nel registro PPAA.
      Tuttavia, una apertura all’utilizzo di registri diversi da quelli indicati nel-
l’articolo in commento la ritroviamo anche in una isolata giurisprudenza della
Suprema Corte che, con ordinanza del 1° ottobre 2018, n. 23738 ha sancito il
seguente principio: “Alla stregua del criterio di residualità delle ipotesi di
inesistenza della notifica (Sez. un, n. 14916/2016), il vizio della notifica a mezzo
PEC derivante dall’essere stata la stessa effettuata presso un indirizzo di posta
elettronica diverso da quello risultante dal RegInde determina la nullità, e non
l’inesistenza della stessa, con conseguente applicabilità del principio della
sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c.” (in ilpro-
cessotelematico.it con commento di Michele Nardelli).
      Nel precedente sopra richiamato, la parte aveva notificato il decreto di
liquidazione in una procedura per equa riparazione all’Avvocatura dello

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ADDENDA DI AGGIORNAMENTO                      Art. 3-bis

Stato, presso l’indirizzo PEC di quest’ultima tratto dall’Indice degli indirizzi
delle pubbliche amministrazioni (IPA), quale previsto dal codice dell’ammi-
nistrazione digitale (art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005, vigente al tempo dell’adem-
pimento), e non presso il diverso indirizzo della stessa Avvocatura contenuto
nel c.d. RegInde di cui all’art. 3-bis, l. n. 53/1994 e art. 16-ter, d.l. n. 179/2012,
convertito con la legge n. 221/2012.
     La Corte d’Appello, investita della opposizione proposta dall’Avvoca-
tura, dichiarava l’inefficacia del decreto, qualificando il vizio della notifica-
zione in termini di inesistenza.
     Ebbene, la Suprema Corte, nel riformare il verdetto della Corte territo-
riale, ritiene la predetta notifica affetta non da inesistenza bensì da nullità e
pertanto ritenuta suscettibile di applicazione del principio del raggiungimento
dello scopo.
     Secondo dottrina (Nardelli), appare condivisibile la conclusione contraria
alla tesi della inesistenza, sia perché la sanzione processuale della nullità è
espressamente prevista dal dato normativo, e sia perché l’indirizzo PEC tratto
dal registro Ipa non è comunque privo di collegamento con la parte desti-
nataria della notificazione, non consentendo quindi di affermare che ci si trovi
di fronte a un “non atto”, rammentandosi in proposito quanto già affermato,
in motivazione, da Sez. Un, 20 luglio 2016, n. 14916, laddove è stato chiarito
che « l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale
mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere
un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere ricono-
scibile quell’atto. L’inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell’atto
più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ri-
condotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto », e laddove soprattutto è stato
chiarito che « Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di con-
seguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è
destinato ad assolvere nell’ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo
ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione
giuridica controversa: che il principio del “giusto processo”, di cui all’art. 111
Cost. ed all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende
tutelare (oltre alla durata ragionevole del processo, all’imparzialità del giudice,
alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad un “giudice”
che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, al-
l’interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità,
costituisce affermazione acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass., sez. un., n. 15144 del 2011, n. 17931 del 2013, n. 5700 del 2014, nonché
Cass. nn. 3362 del 2009, 14627 del 2010, 17698 del 2014, 1483 del 2015), anche
alla luce di quella della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all’accesso ad

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