GUIDA BONUS 110% GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO - STUDIO B&B Technical Service

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GUIDA BONUS 110%
          GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO
                                     15 Ottobre 2020

                        Questa guida è aggiornata alla data sopra indicata
                    Verificate sul SITO ANIT la presenza di versioni più recenti

                                     Tutti i diritti sono riservati
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GUIDA BONUS 110% GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO - STUDIO B&B Technical Service
GUIDA ANIT Bonus 110%

LE GUIDE ANIT
ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, pubblica periodicamente guide e manuali sulle
tematiche legate all’efficienza energetica e all’isolamento acustico degli edifici.
Gli argomenti trattati riguardano la legislazione, le norme tecniche di riferimento, le tecnologie costruttive, le
indicazioni di posa e molto altro.
I SOCI possono scaricare gratuitamente tutti i documenti, costantemente aggiornati, dal sito www.anit.it

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                      sulle norme in vigore con
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                      le GUIDE
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I contenuti sono curati dallo Staff e sono aggiornati alla data in copertina.
Le informazioni riportate sono da ritenersi comunque indicative ed è sempre necessario riferirsi anche a
eventuali documenti ufficiali. Sul sito www.anit.it sono disponibili i testi di legge.
Si raccomanda di verificare sul sito l’eventuale presenza di versioni più aggiornate di questo documento.

                                      Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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GUIDA ANIT Bonus 110%

INDICE
     INTRODUZIONE...................................................................................................... 3

     IL BONUS 110% IN SINTESI ..................................................................................... 4

     GLI INTERVENTI AMMESSI AL BONUS 110% ........................................................... 7

     SPESE, DETRAZIONI E COSTI MASSIMI .................................................................. 12
  4.1     Spese ammesse alla detrazione ............................................................................................................... 12
  4.2     Calcolare la detrazione massima ............................................................................................................. 13
  4.3     Costi massimi ........................................................................................................................................... 13

     EDIFICI AMMESSI ................................................................................................. 15

     SOGGETTI AMMESSI ............................................................................................ 18

     REQUISITI TECNICI ............................................................................................... 20
  7.1     Percentuale di intervento superiore al 25% ............................................................................................. 20
  7.3     Materiali isolanti e CAM .......................................................................................................................... 21
  7.4     Rispetto dei requisiti minimi per le detrazioni ......................................................................................... 23
  7.5     Il doppio salto di classe e l’APE convenzionale ........................................................................................ 26

     ASSEVERAZIONI, SANZIONI E RISCHI .................................................................... 34

     CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA ................................................... 37

     IL TESTO DEGLI ARTICOLI 119 e 121 DELLA LEGGE 77............................................ 39

Modifiche rispetto alla precedente edizione (di agosto 2020)
La presente edizione della guida analizza il quadro relativo al “Bonus 110%” a partire dal testo della Legge 77/2020
di conversione del DL Rilancio (Decreto 34/2020), i decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico
pubblicati in G.U. il 5 ottobre 2020 e i provvedimenti di chiarimento dell’Agenzia delle entrate pubblicati ad agosto
2020 (Circolare 24/E e Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate).
Oltre a questi documenti abbiamo analizzato anche i contenuti delle FAQ di ENEA pubblicate ad ottobre 2020 e il
testo della Legge 126 di conversione del DL 104 (cosiddetto DL Agosto) entrato in vigore il 14 ottobre 2020.
Per evidenziare le differenze rispetto alla precedente edizione (basata solo sul DL Rilancio e sulla Legge 77/2020)
nel testo riportiamo:
    - in rosso le integrazioni legate ai decreti attuativi;
    - in verde le indicazioni riportate dall’Agenzia delle Entrate;
    - in azzurro (e solo nel capitolo 10) le modifiche della Legge 77 rispetto al testo del DL Rilancio;
    - In arancione le informazioni ricavate della FAQ di ENEA pubblicate ad ottobre 2020;
    - in rosa le modifiche della Legge 126/2020 di conversione del DL 104/2020.

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     INTRODUZIONE
La presente Guida propone una sintesi sulle regole per accedere al “Bonus 110%”, introdotto dal DL Rilancio (ovvero
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) modificato dalla Legge 77/2020 (ovvero la Legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”).
Al testo ufficiale riportato negli articoli 119 e 121 si aggiungono le regole e i nuovi requisiti previsti nei decreti
attuativi del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 e del 3 agosto (entrambi pubblicati in G.U. il 5
ottobre 2020) e i documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 (Circolare 24/E e Provvedimento
del direttore agenzia entrate).
Gli articoli 119 e 121 della Legge di conversione sono riportati integralmente al capitolo 10 della Guida.
I testi dei Decreti attuativi e dei documenti dell’Agenzia delle entrate sono scaricabili dal sito ANIT:
https://www.anit.it/norma/decreti-attuativi-ecobonus/
https://www.anit.it/norma/bonus-110-i-provvedimenti-dellagenzia-delle-entrate/

CHIARIMENTI DAI CANALI UFFICIALI
Per approfondimenti, quesiti tecnici e fiscali “ufficiali” inerenti alle detrazioni segnaliamo:
    - le Guide sulle detrazioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA;
    - l’elenco di FAQ curato da ENEA e pubblicato all’indirizzo: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it;
    - il servizio telefonico per chiarimenti fiscali (tel. 848.800444) e via e-mail per quelli tecnici di ENEA.

QUADRO TEMPORALE
Prima di addentrarci nella descrizione delle regole del bonus, è bene ricordare alcuni aspetti importanti:
    1- il DL Rilancio introduce il “Bonus 110%” per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
    2- il DL Rilancio è convertito in legge il 17 luglio 2020 dalla Legge 77/2020;
    3- L’8 agosto 2020 viene pubblicato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
        le modalità attuative legate alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura come indicato nell’art.
        121 del DL Rilancio e che definisce come data di inizio per la presentazione della comunicazione dell’opzione
        il 15 ottobre 2020.
    4- L’8 agosto 2020 viene pubblicata la Circolare 24/E dell’agenzia delle entrate che riassume, e fornisce alcuni
        chiarimenti sull’applicazione del provvedimento
    5- Il 5 ottobre 2020 vengono pubblicati in G.U. il Decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 8
        agosto 2020 (che riporta le modalità attuative, le regole tecniche e burocratiche che i tecnici dovranno
        eseguire per il rispetto dei requisiti nonché i nuovi requisiti tecnici) e il Decreto attuativo del Ministero dello
        sviluppo economico 3 agosto 2020 (che riporta le modalità di realizzazione e di trasmissione della
        asseverazione).

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    IL BONUS 110% IN SINTESI
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, noto come Decreto Rilancio,
convertito dalla Legge 77 del 17 luglio 2020 ha introdotto il nuovo bonus 110% per supportare la ripresa del settore
edilizio dalla grave crisi economica dovuta all’epidemia di COVID-19.
Il legislatore agganciandosi ai già esistenti “Ecobonus” e “Sismabonus” introduce la detrazione al 110% per alcuni
interventi di efficientamento energetico degli edifici (art.119) ed estende alcune opportunità fiscali agli strumenti
“Ecobonus”, “Bonus casa” e “Bonus facciate” (art.121).

Di seguito proponiamo una tabella sintetica dell’art. 119 così come modificato dalla Legge 77 sul bonus 110%.

                                                    Art.119
  Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

 Detrazione             110% delle spese sostenute                                                art. 119 comma 1
 Spese ammesse          Spese documentate e rimaste a carico del contribuente                     art. 119 commi 1 e 3bis
                        sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
                        Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi eseguiti
                        dagli Istituti Autonomi Case Popolari.
 Quote                  La detrazione è restituita in 5 quote annuali di pari importo             art. 119 comma 1
 €                      La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle               art. 119 comma 1
                        spese variabile tra 20.000 e 50.000 euro (in base al tipo di
                        intervento e al numero di unità immobiliari costituenti l’edificio)
                        moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
                        compongono l'edificio
 Soggetti ammessi            - condomìni;                                                         art. 119 comma 9
                             - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
                                  impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
                             - dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
                                  denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità
                                  sociali dei predetti Istituti (..);
                             - dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per
                                  interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
                                  assegnati in godimento ai propri soci.;
                             - dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (..),
                                  dalle organizzazioni di volontariato (..) e dalle
                                  associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
                                  nazionale e nei registri regionali e delle province
                                  autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7
                                  della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
                             - dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (…)
                                  limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti
                                  di immobili adibiti a spogliatoi.
 Tipologia di edifici / Gli interventi sono realizzati:
 Unità immobiliari           - su condomìni (sia trainanti, sia trainati);
 ammesse                     - su edifici unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti,
                                  sia trainati);
                             - su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con
                                  uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno

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GUIDA ANIT Bonus 110%

                         di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia
                         trainanti, sia trainati);
                      - su singole unità immobiliari e relative pertinenze
                         all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Quali interventi   INTERVENTI TRAINANTI
                   comma 1a) interventi di isolamento termico delle superfici art. 119 comma 1, lettera a)
                   opache con un'incidenza > 25 % della superficie disperdente
                   lorda dell'edificio medesimo;
                   comma 1b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la art. 119 comma 1, lettera b)
                   sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
                   con impianti centralizzati per H, C o W
                       - a condensazione,
                       - a pompa di calore,
                       - ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
                            all'installazione di impianti fotovoltaici,
                       - ovvero con impianti di microcogenerazione o
                       - a collettori solari, nonché,
                       - l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;
                   comma 1c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità art. 119 comma 1, lettera c)
                   immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
                   funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
                   autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di
                   climatizzazione invernali con impianti per H, C o W,
                       - a condensazione,
                       - a pompa di calore,
                       - ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
                           abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al
                           comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
                           6,
                       - ovvero con impianti di microcogenerazione,
                       - a collettori solari;
                       - con caldaie a biomassa,
                       - nonché l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
                           efficiente;
                   comma 4) Sismabonus, ovvero interventi di messa in sicurezza art. 119 comma 4
                   sismica su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità
                   (zone 1 e 2 e 3) riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad
                   attività produttive.

                   INTERVENTI TRAINATI
                   Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
                   efficienza energetica del comma 1:
                        - tutti gli interventi previsti nell’Ecobonus (art. 14 art. 119 comma 2
                            DL63/2013)
                        - installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli art. 119 comma 8
                            elettrici negli edifici

                               Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                      www.anit.it
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GUIDA BONUS 110% GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO - STUDIO B&B Technical Service
GUIDA ANIT Bonus 110%

Se eseguiti congiuntamente ad a uno degli interventi di messa in
sicurezza sismica previsti al comma 4:
    - realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale art. 119 comma 4 bis
        continuo a fini antisismici, nel rispetto dei limiti di spesa
        previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
        interventi.
Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
efficienza energetica di cui comma 1 o di messa in sicurezza
sismica di cui al comma 4:
     - installazione di impianti fotovoltaici. Tale detrazione è art. 119 commi 5,6,7
         riconosciuta anche per la contestuale installazione di un
         sistema di accumulo integrato.

DEROGA
La detrazione al 110% si applica a tutti gli interventi previsti per art. 119 comma 2
l’ecobonus (art. 14 DL 63/2013) anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati
trainanti di cui ai commi 1a,1b,1c, fermi restando i requisiti
tecnici previsti al comma 3 dell’art. 119 o riportati di seguito,
qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici
e ambientali.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, art. 119 comma 3
comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
ammessi purché vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti per
gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2.

            Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                   www.anit.it
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GUIDA BONUS 110% GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO - STUDIO B&B Technical Service
GUIDA ANIT Bonus 110%

    GLI INTERVENTI AMMESSI AL BONUS 110%
INTERVENTI TRAINANTI
   Riferimento     Descrizione dell’intervento                                                €
                   Isolamento termico                                                         La detrazione è calcolata su un
                   Interventi di isolamento termico delle superfici opache                    ammontare complessivo delle
                   verticali e orizzontali e inclinate che interessano                        spese non superiore a:
                   l'involucro dell'edificio o dell’unità immobiliare situata                  - euro 50.000 per gli edifici
(art. 119 comma 1, all’interno di edifici plurifamiliari che siano                               unifamiliari o per le unità
lettera a)         funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più                         immobiliari situate all’interno di
                   accessi autonomi dall’esterno, con un'incidenza                               edifici plurifamiliari che siano
                   superiore al 25 per cento della superficie disperdente                        funzionalmente indipendenti e
                   lorda dell'edificio medesimo (vd. approfondimento sul                         dispongano di uno o più accessi
                   calcolo del 25% riportato al capitolo 7.1)                                    autonomi dall’esterno;
                                                                                               - euro 40.000 moltiplicati per il
                                                                                                 numero delle unità immobiliari
                                                                                                 che compongono l’edificio per
                                                                                                 gli edifici composti da due a otto
                                                                                                 unità immobiliari;
                                                                                               - euro 30.000 moltiplicati per il
                                                                                                 numero delle unità immobiliari
                                                                                                 che compongono l’edificio per
                                                                                                 gli edifici composti da più di otto
                                                                                                 unità immobiliari.
                     Sostituzione degli impianti centralizzati per H, C o W                   La detrazione è calcolata su un
                     Interventi sulle parti comuni degli edifici per la                       ammontare complessivo delle
                     sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale                 spese non superiore a:
                     esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il             - euro 20.000 moltiplicati per il
                     raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:                     numero delle unità immobiliari
(art. 119 comma 1,
      lettera b)
                          - a condensazione, con efficienza almeno pari alla                     che compongono l’edificio per
                              classe A di prodotto prevista dal regolamento                      gli edifici composti fino a otto
                              delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione                        unità immobiliari
                              del 18 febbraio 2013,                                            - euro 15.000 moltiplicati per il
                          - a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o                 numero delle unità immobiliari
                              geotermici,                                                        che compongono l’edificio per
                          - anche abbinati all'installazione di impianti                         gli edifici composti da più di otto
                              fotovoltaici,                                                      unità immobiliari
                          - ovvero con impianti di microcogenerazione
                          - a collettori solari                                               La detrazione è riconosciuta anche
                          - allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente                per le spese relative allo
                              definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera             smaltimento e alla bonifica
                              tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102              dell’impianto sostituito
                              (solo per i comuni montani non interessati dalle
                              procedure europee di infrazione n. 2014/2147
                              del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
                              2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
                              previsti dalla direttiva 2008/50/ CE)

                                      Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                             www.anit.it
                                                                                                                                7
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GUIDA ANIT Bonus 110%

                     Sostituzione degli impianti per H, C o W per edifici                      La detrazione di cui alla presente
                     unifamiliari                                                              lettera è calcolata su un
                     Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli           ammontare complessivo delle
                     impianti di climatizzazione invernale esistenti con                       spese non superiore a euro 30.000
(art. 119 comma 1,   impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la                     ed è riconosciuta anche per le
      lettera c)     fornitura di acqua calda sanitaria:                                       spese relative allo smaltimento e
                         - a condensazione, con efficienza almeno pari alla                    alla bonifica dell’impianto
                             classe A di prodotto prevista dal regolamento                     sostituito.
                             delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
                             del 18 febbraio 2013,
                         - a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
                             geotermici,
                         - anche abbinati all'installazione di impianti
                             fotovoltaici,
                         - ovvero con impianti di microcogenerazione
                         - a collettori solari
                         - allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
                             definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
                             tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
                             (solo per i comuni montani non interessati dalle
                             procedure europee di infrazione n. 2014/2147
                             del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
                             2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
                             obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE);
                         - con caldaie a biomassa aventi prestazioni
                             emissive con i valori previsti almeno per la classe
                             5 stelle individuata ai sensi del regolamento di
                             cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
                             tutela del territorio e del mare 7 novembre
                             2017, n. 186 (solo per le aree non metanizzate
                             nei comuni non interessati dalle procedure
                             europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
                             2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
                             l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti
                             dalla direttiva 2008/50/CE)
                   Interventi di messa in sicurezza sismica (esclusi edifici in                La detrazione va calcolata su un
                   zona 4)                                                                     ammontare complessivo di 96.000€
                   Interventi per cui è previsto il Sismabonus (commi da 1-                    per unità immobiliare per ciascun
                   bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del                anno
(art. 119 comma 4)
                   2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del
                   2013) ad esclusione degli edifici in zona sismica 4.
                     Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
                     continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
                     congiuntamente a uno degli interventi previsti al comma
                     4.
                     Note:
                        - In caso di cessione del corrispondente credito ad
                           un'impresa di assicurazione e di contestuale
                           stipula di una polizza che copre il rischio di eventi

                                       Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                              www.anit.it
                                                                                                                              8
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GUIDA ANIT Bonus 110%

                              calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15,
                              comma 1, lettera f-bis), del Presidente della
                              Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
                              misura del 90 per cento.

INTERVENTI TRAINATI
  Riferimento      Descrizione dell’intervento                                                   €
                   Ecobonus + almeno un intervento del comma 1                                   La detrazione massima è quella
                   Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di                   prevista dall’attuale Ecobonus per
                   cui all'articolo 14 del DL 63/2013 (ndr ovvero legati alla                    ciascun intervento di
                   detrazione dell’Ecobonus) eseguiti congiuntamente ad                          efficientamento energetico (vd.
                   almeno uno degli interventi di cui al comma 1.                                Guida ANIT detrazioni)
(art. 119 comma 2) Gli interventi dell’Ecobonus di efficientamento
                   energetico sono:
                        - riqualificazione energetica dell’edificio*;
                        - coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture;
                        - sostituzione di finestre;
                        - installazione di schermature solari e chiusure
                             oscuranti
                        - installazione collettori solari;
                        - sostituzione di generatore di calore con caldaia a
                             condensazione;
                        - sostituzione di generatore di calore con
                             generatore di calore a pompa di calore;
                        - installazione di generatore di calore a biomassa in
                             edifici esistenti;
                        - sostituzione di generatore di calore con impianti
                             dotati di apparecchi ibridi;
                        - acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in
                             sostituzione di impianti esistenti;
                        - installazione di dispositivi per il controllo da
                             remoto degli impianti.
                     * ad oggi permane il dubbio sulla possibilità di considerare gli
                     interventi riconducibili al comma 344 dell’Ecobonus tra gli quelli
                     trainati nel Bonus 110%. Infatti questa casistica, seppur non esclusa
                     direttamente, non è citata nello schema dell’asseverazione finale ed è
                     in sovrapposizione con gli interventi trainanti del comma 1.
                     Installazione di impianti fotovoltaici + intervento                         Per impianto fotovoltaico:
                     comma 1 o 4                                                                 48.000 € come ammontare
                     Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla                 massimo complessivo delle spese e
                     rete elettrica su edifici se eseguiti congiuntamente ad                     comunque nel limite di 2.400€ per
                     almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4.                          ogni kW di potenza nominale
 (art. 119 commi                                                                                 dell’impianto solare fotovoltaico.
 5,6,7, 16, 16bis)   Note:
                        - La detrazione è riconosciuta anche per
                                                                                                 Per accumulo:
                           l’installazione contestuale o successiva di sistemi
                                                                                                 48.000 € come ammontare
                           di accumulo integrati negli impianti solari
                                                                                                 massimo complessivo delle spese e
                           fotovoltaici.
                                                                                                 comunque nel limite di 1.000€ per
                        - La detrazione è subordinata alla cessione in
                                                                                                 ogni kWh di capacità del sistema di
                           favore del GSE dell’energia non auto-consumata
                                                                                                 accumulo.
                           in sito.

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GUIDA ANIT Bonus 110%

                         -   La detrazione non è cumulabile con altri incentivi
                             pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi
                             natura previste dalla normativa europea,
                             nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia
                             e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul
                             posto.
                     L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità
                     energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non
                     commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle
                     configurazioni di cui all’articolo 42 -bis del decreto-legge
                     30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
                     dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce
                     svolgimento di attività commerciale abituale. La
                     detrazione prevista dall’articolo 16 -bis, comma 1, lettera
                     h) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della
                     Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per questo tipo di
                     impianti si applica fino alla soglia di 200 kW e per un
                     ammontare complessivo di spesa non superiore a euro
                     96.000.
                     A questi impianti si applicale disposizioni previste per gli
                     impianti fotovoltaici : l’aliquota corrispondente si applica
                     alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima
                     di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla
                     potenza eccedente ai 20 kW spetta la detrazione stabilita
                     dall’articolo 16 -bis , comma 1, lettera h) , del testo unico
                     di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
                     dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di pesa
                     complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.
                     Infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici + almeno     -
                     un intervento del comma 1
                     Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
                     elettrici negli edifici se eseguita congiuntamente ad
                     almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
(art. 119 comma 8)

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
  Riferimento      Descrizione dell’intervento                                                €
                   Nel rispetto dei requisiti minimi dell’Ecobonus sono                       La detrazione massima è quella
                   ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli                     prevista dall’attuale Ecobonus per
                   interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi              ciascun intervento di
                   di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3,                      efficientamento energetico (vd.
                   comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni                    Guida ANIT detrazioni)
(art. 119 comma 3) legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
                   DPR 6 giugno 2001, n. 380.

ESCLUSIONI
Secondo il comma 15-bis dell’art. 119 il bonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero rispettivamente nei casi di abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e
case di pregio.

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GUIDA ANIT Bonus 110%

Demolizione e ricostruzione

Per ragioni di completezza si riporta quanto esposto nell’Art. 3, comma 1, lettera d, Definizione degli interventi
edilizi, contenuto all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, aggiornato al Decreto
Semplificazioni del 16 Luglio 2020 con riferimento alle demolizioni e ricostruzioni.
     “[…] Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
     demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
     planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
     antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti
     tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi
     espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
     incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. […] Rimane
     fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
     del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni
     legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
     Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
     normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
     ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
     ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
     ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
     planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
     volumetria.”

In altre parole quindi, è possibile usufruire delle detrazioni fiscali riportate all’interno del DL Rilancio in materia
di demolizione e ricostruzione anche a patto di modificare sagome, prospetti e caratteristiche
planivolumetriche, purché l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non si trovi in zone di particolare
pregio storico e architettonico, ovvero zone assimilabili alle zone omogenee A di cui al Decreto del Ministro per
i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al tema “demolizione e costrizione”: nella Circolare 24/e
dell’8 agosto 2020, si precisa che:
     “L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione
     inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d)
     del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
     edilizia”.”

Si segnala inoltre la FAQ n. 7 ENEA:
     FAQ n.7 – ottobre 2020 - ENEA
     Domanda: Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali sono le spese ammesse?
     Come deve essere redatto l’APE post operam?
     Risposta: Dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti
     all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua
     configurazione finale.

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GUIDA ANIT Bonus 110%

     SPESE, DETRAZIONI E COSTI MASSIMI
4.1 Spese ammesse alla detrazione
Su questo aspetto si trovano in formazioni sia nei documenti dell’Agenzia delle Entrate che nel decreto “requisiti
Ecobonus” di attuazione della Legge 77/2020.
In genale sono ammesse:
    • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse,
        comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese
        preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
    • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative
        all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore
        aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la
        richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente
        per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione delle opere
    • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e),
        comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto,
        nonché quelle di cui all'articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

Per gli interventi sull’involucro previsti al comma 1a e al comma 2 sono ammesse al calcolo della detrazione le spese
di:
    • fornitura e messa in opera di materiale coibente;
    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture
          murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
          esistenti;
    • demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
    • demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle
          superfici oggetto degli interventi;
    • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e
          sostituzioni;
    • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le
          finestre comprensive di infissi;
    • fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate
          in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie
          finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura
          e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature.

Per gli interventi impiantistici di cui al comma 1b e 1c sono comprese:
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,
          nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari
          termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
    • smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e
          posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere
          idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale
          con impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo,
dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.

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GUIDA ANIT Bonus 110%

fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere
elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici o
delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le
predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque
denominati.

4.2 Calcolare la detrazione massima
Gli interventi che accedono al Bonus 110% hanno criteri differenti per valutare la detrazione massima ammissibile:
a volte esplicitata come “detrazione massima” altre indicata a partire dalla “spesa massima”.
Ad esempio:
     - per un intervento trainante del comma 1c la spesa massima ammissibile è di 30.000€. Da questo dato si
         ricava la detrazione massima moltiplicando il valore per 110%, ovvero 33.000€.
     - per un intervento di sostituzione dei serramenti dell’Ecobonus “trainato” al 110% il riferimento è la
         “detrazione massima” pari a 60.000€ per unità. Da questo dato si può ricavare la spesa massima ammessa
         dividendo per 110%, ovvero 54.454€.

Per gli interventi trainanti con valore riferito al numero di unità immobiliari presenti nell’edificio, la Circolare 24/E
dell’Agenzia delle Entrate indica un criterio progressivo per il calcolo della spesa massima.
Ad esempio, nel caso di intervento trainante del comma 1a su un edificio con 15 unità immobiliari la spesa massima
è calcolata come: (8 x 40.000€) + (7 x 30.000€) = 530.000€.

Secondo la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate il numero di unità immobiliari da considerare per la valutazione
della spesa massima è quello di tutte le u.i presenti nell’edificio comprese le pertinenze. Infatti si legge a pagina 22
che:
       “[…] L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue
       pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.”

4.3 Costi massimi
L’asseverazione finale firmata dal tecnico prevede anche il rispetto dei “costi massimi” per tipologia di intervento
così come indicato al punto 13 dell’Allegato A del decreto Requisiti Ecobonus.
In altri termini si tratta di determinare per ogni voce che compone la spesa il “costo massimo” secondo i criteri
suggeriti dal decreto (vd. sotto) e rendicontare in modo ordinato il rispetto di questo limite.
Ad esempio per un intervento trainante del comma 1b su un condominio con 4 unità, una volta determinata la
spesa massima in detrazione come 4 x 20.000€ = 80.000€, è necessario verificare che ogni voce di spesa sia
conferme al relativo costo massimo.
I criteri di determinazione dei costi massimi sono riportati all’Allegato A punto 13 del decreto Requisiti Ecobonus
come segue:

      13.1 […] il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per
      tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
      a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati
           nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di
           concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla
           regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico
           abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla
           casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;

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      b)   nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli
           interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera
           analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella
           definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati
           all'Allegato I del DM 6 agosto 2020. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei
           nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;
      c)   sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo l , comma l , gli oneri per le prestazioni professionali
           connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica
           APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto
           del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi
           commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
           comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Su questo argomento riportiamo anche la FAQ n. 9 di ottobre 2020 di ENEA:

      FAQ n.9 – ottobre 2020 - ENEA
      Domanda: Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento
      trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli
      infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione di cui al c.d. DM Asseverazioni, a quali prezzi devo far
      riferimento, a quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus o a quelli di cui
      all’Allegato I del medesimo decreto?
      Risposta: Nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al
      Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus.
      I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi
      indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla
      dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

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     EDIFICI AMMESSI
Il decreto Rilancio all’art. 119 descrive gli interventi ammessi al bonus 110%, ma non cita direttamente le tipologie
di edifici che possono partecipare alla detrazione (il testo del decreto riporta solo i soggetti ammessi, vd. capitolo
successivo).
Però siccome l’incipit del comma 1 dà come riferimento “l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90” (ovvero il decreto Ecobonus), riteniamo che per
quanto non precisato si possa fare riferimento a alla disciplina per l’accesso all’Ecobonus.
Per questo motivo crediamo che possano essere valide le seguenti indicazioni generali dell’Ecobonus riportate dalla
Circolare Agenzia delle Entrate 31 Maggio 2007 e dalla Guida all’Ecobonus dell’Agenzia delle Entrate di marzo 2019
accompagnate dalle ulteriori indicazioni della Circolare 24/E:

     La detrazione riguarda edifici esistenti, la cui prova di esistenza è fornita da una delle seguenti 3
     condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta.
     Gli edifici inoltre, secondo l’Art.2 della Circolare 31/05/07:
     - devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (fatta eccezione dell’intervento di
           installazione di collettori solari e l’installazione di caldaie a biomassa sugli edifici esistenti – come
           richiamato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E 2017);
     - devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento
           prevede il frazionamento dell’unità immobiliare.
     La circolare 24/E dell’Agenzia delle entrate inoltre definisce che gli interventi devono essere realizzati:
     - su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
     - su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
     - su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
           dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
     - su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio
           (solo trainati).

Per interpretare correttamente quanto sopra riportato segnaliamo le seguenti note:
    1- Impianto termico: la definizione di “impianto termico” è stata modificata dal DLgs 48/2020, per
        approfondire si veda il box riportato alla pagina seguente.
    2- Esclusioni: alcune categorie catastali sono comunque escluse dall’accesso al Bonus 110%, per
        approfondire si veda il paragrafo “ESCLUSIONI” del capitolo 3 della guida.
    3- Edifici con destinazione d’uso mista: la circolare 24/E entra indica anche come considerare gli edifici
        con destinazione d’uso mista (ovvero non solo residenziale) specificando a pagina 15 quanto segue:
        “[…] In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere
        considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale
        considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
        residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione
        anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o
        merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque
        ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di
        unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.”
    4- Parti comuni: per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione,
        è necessario far riferimento all’articolo 1117 del codice civile.
    5- Edificio unifamiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo: la definizione è data
        dall’art.1 comma j del decreto Requisiti Ecobonus:
        “per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
        funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato
        all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi ''funzionalmente

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       indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per
       l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo
       esclusivo) e la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno", presuppone che l'unità immobiliare
       disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
       portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.”
       La definizione di “accesso autonomo dall’esterno” è stata modificata dalla Legge 126/2020 in vigore
       dal 14 ottobre 2020 come segue: per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso
       indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che
       consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Definizione di impianto termico
prima e dopo il DLgs48/2020
l DLgs 48/2020 di attuazione della Direttiva 2018/844/UE e in vigore dall’11 giugno 2020 ha modificato la
definizione di impianto termico riportata all’Art.2 del DLgs 192/2005. Di seguito riportiamo la vecchia e la nuova
definizione:

Definizione di impianto termico fino al 10 giugno 2020:
     “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
     degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
     energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
     calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli
     impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
     caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi,
     sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare
     degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono
     considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
     al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate” (come indicato nella
     definizione revisionata dalla Legge 90/2013 art. 2 comma 1 lettera I-trices)

Definizione di impianto termico dall’11 giugno 2020:
     “impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
     degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di
     acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali
     sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di
     regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati
     impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
     di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.” (come indicato nella definizione
     revisionata dal DLgs 48/2020)

Pertanto per gli interventi successivi all’11 giugno 2020 si applica la seconda definizione.
Su questo argomento segnaliamo anche la FAQ n.4 di ENEA:

      FAQ n.4 – ottobre 2020 – ENEA
      Domanda: Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus […] e dal Superbonus […]
      è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale.
      Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

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Risposta: Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già
dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del
31/05/2007).
Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies del
D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico […].
Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus,
l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi
vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.
Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di
manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo,
che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati
di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di
riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

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    SOGGETTI AMMESSI
L’art. 119 del DL Rilancio riporta ai commi 9 e 10 le indicazioni sui soggetti ammessi come segue:

    9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
         a) dai condomìni;
         b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
              immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
         c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse
              finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
              legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro
              proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
         d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse
              posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
         d -bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4
              dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della
              legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
              e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della
              legge 7 dicembre 2000, n. 383;
         e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo
              5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati
              ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli
        interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
        detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 Approfondimento:
 l’edificio è un condominio?
 In merito alla definizione di “condominio” e “condominio minimo” l’Agenzia delle Entrate ha già preso posizione
 in passato in riferimento all’applicazione delle misure legato al Sismabonus e all’Ecobonus attraverso:
     - la Circolare 13E del 2019 per compilazione 730 (da pagina 220),
     - gli interpelli 138 e 139 del 23 maggio 2020,

 Riportiamo di seguito alcuni stralci significativi della Circolare 13E:
      […]
      Condominio
      Il condominio negli edifici, disciplinato dagli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, costituisce una
      particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condomini,
      costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine,
      ecc..), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi, ad
      esempio, sia in senso verticale (edificio condominiale a più piani) che in senso orizzontale (residence
      composti da villette mono o bifamiliari con più servizi in comune quali, ad esempio, strade interne,
      illuminazione, ecc.). Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il
      condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese
      per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di
      proprietà (Circolare 6.11.2000 n. 204; Circolare 07.02.2007 n. 7).

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     Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a
     prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione 12.07.2007 n. 167).
     Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario
     far riferimento all’art. 1117 del codice civile (Risoluzione 12.02.2010 n. 7 che supera il precedente
     orientamento fornito dalla Risoluzione 7.5.2007 n. 84).
     Sono parti comuni:
        - il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
           portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell’edificio
           necessarie all’uso comune;
        - i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento
           centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
        - le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento
           comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali
           di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili
           fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
     Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici
     residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt.
     1123 e seguenti del codice civile. L’art.1129, comma 1, del codice civile prevede l’obbligo della
     nomina di un amministratore condominiale qualora i condòmini siano in numero superiore a otto.
     […]

     Condominio minimo
     Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente,
     senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un
     suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di
     piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento (Risoluzione
     14.02.2008 n. 45).
     Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto
     condomini.
     Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire
     il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un
     amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto,
     da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto
     dell’accredito del pagamento.
     […]

Segnaliamo che esiste anche un’altra definizione di “condominio” descritta dal DLgs 102 del 2014 finalizzata
all’applicazione delle regole sulla contabilizzazione e termoregolazione degli edifici.
La definizione è riportata all’art. 2 del decreto come segue:
      condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che
      sono anche comproprietari delle parti comuni

Infine la circolare 24/E dell’Agenzia delle entrate riporta quanto di seguito:
     “[…] il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà
     individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate
     separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il
     condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.”

Ricordiamo infine che non sono invece presenti definizioni di condominio nel DLgs 192 e s.m.i.

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