Detrazione fiscale 65-50% - Edizione 2019 Istruzioni per l'uso - Angaisa
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Detrazione fiscale 65-50% Gli interventi agevolati, le spese detraibili, gli adempimenti Edizione 2019 Istruzioni per l’uso
Carissimi Soci, anche quest’anno Vi riproponiamo un compendio – sintetico ma sufficientemente esaustivo – delle “istruzioni per l’uso” relative alla detrazione fiscale legata agli interventi di risparmio energetico degli edifici già esistenti, una delle agevolazioni più importanti attualmente applicabili nel settore dell’edilizia. Questa nuova edizione tiene conto naturalmente delle importanti novità che hanno interessato recente- mente la materia, come è avvenuto del resto anche per la detrazione fiscale del 50% (per ulteriori det- tagli rimandiamo le aziende interessate all’altro opuscolo della collana “Istruzioni per l’uso”, dedicato a questi importanti incentivi). Ricordiamo che il “decreto sugli eco bonus” (decreto legge n. 63/2013), oltre a prorogare fino a tutto di- cembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, aveva innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese. La detrazione fiscale IRPEF/IRES al 65% era stata poi prorogata dalla legge n. 90/2014 (legge di sta- bilità 2015) fino al 31 dicembre 2015 e, tra le ulteriori novità introdotte, ricordiamo che era stata elevata dal 4% all’8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per effettuare i pagamenti connessi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici e che l’age- volazione era stata estesa, solamente per l’anno 2015, anche alle spese previste per l’acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Era stato inoltre eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguivano per più periodi d’imposta. Tale ipotesi agevolativa, che successivamente avrebbe dovuto essere “assorbita” dalla detrazione fi- scale prevista per gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, è stata invece prorogata dalla legge di stabi- lità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) fino al 31 dicembre 2016, sempre nella misura del 65%. Oltre a confermare, per tutto l’anno 2016, la detrazione fiscale anche per le spese previste per l’acqui- sto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la legge di stabilità aveva esteso l’agevolazione fiscale anche all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative e agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La legge di stabilità aveva infine introdotto la pos- sibilità per i contribuenti incapienti di cedere il corrispondente credito ai fornitori che avessero eseguito i lavori, ma solamente per le spese sostenute nel 2016. L’agevolazione fiscale era stata poi prorogata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicem- bre 2016) fino al 31 dicembre 2017, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessassero tutte le unità immobiliari del singolo condominio. Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la misura della detra- zione era stata ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessassero l’involucro dell’edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguissero determinati standard (75 per cento). Le detrazioni erano calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per tali interventi i condomini potevano cedere la detrazione ai fornitori che avessero effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del cre- dito. Rimaneva esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni erano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) aveva disposto la proroga delle agevo- lazioni prevedendo però una riduzione della percentuale di spesa detraibile per alcuni interventi, tra cui gli interventi di sostituzione di caldaie, generatori alimentati a biomasse, infissi e schermature solari.
Per tali interventi, nel 2018 la soglia detraibile è passata dal 65% al 50%. In merito alle caldaie, la detrazione al 50% era valida solo per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A. E’ stata introdotta la detraibilità del 65% della spesa sostenuta nel 2018 per acquisto e posa in opera di microcogeneratori e, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2018, è stata maggiorata la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica per le zone sismiche 1,2 e 3 (detrazione dell’80% se si passa ad una classe di rischio inferiore e dell’85% se si passa a due classi di rischio). E’ stato inoltre esteso il campo di applicazione delle suddette detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di effi- cienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Con la legge di bilancio 2018, infine, è stata estesa a tutti i contribuenti (incapienti e non) la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale per gli ecobonus, anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, quindi non sarà più circoscritta agli interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali. Da ultimo, con la legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) è stata confermata la detrazione fiscale con le stesse modalità applicative previste per l’anno 2018, con efficacia fino al 31 dicembre 2019 (fino al 31 dicembre 2021 per i lavori che interessano le parti comuni condominiali). Come sempre, oltre alla presentazione delle diverse ipotesi agevolative, la guida presenta – in detta- glio – tutte le indicazioni necessarie al fine di “istruire” correttamente la pratica, tenendo conto dei più recenti chiarimenti forniti sia dall’Agenzia delle Entrate, che dall’ENEA. Per evidenti limiti di spazio, l’opuscolo si limita a presentare le linee guida operative della detrazione, rinviando ove necessario alla lettura della normativa di riferimento e delle relative circolari ministeriali; a tale proposito ricordiamo che tutte le aziende associate possono accedere all’area riservata dedicata alle Normative (Fisco – Energia) del sito www.angaisa.it, in cui vengono messi a disposizione i princi- pali aggiornamenti e le fonti normative direttamente legati alla disciplina della detrazione sul risparmio energetico. Come sempre le aziende associate potranno avvalersi di un servizio di consulenza telefonica e via e-mail (diritto.impresa@angaisa.it) sottoponendo all’Associazione quesiti e/o richieste di approfondi- mento in materia. IL SEGRETARIO GENERALE dott. Corrado Oppizzi Milano, gennaio 2019 L’elaborazione del testo è stata realizzata a cura di ANGAISA a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
INDICE La detrazione fiscale. Caratteristiche, novità e modalità applicative.................... pag. 3 I soggetti ammessi alla detrazione e la cessione del credito................................ pag. 13 Gli edifici interessati dall’agevolazione ................................................................. pag. 15 Gli interventi agevolati e le spese detraibili .......................................................... pag. 17 a) Interventi di riqualificazione energetica............................................................. pag. 17 b) Interventi sull’involucro edilizio (strutture opache e infissi)............................... pag. 20 c) Installazione di pannelli solari............................................................................ pag. 24 d) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale............................................ pag. 26 e) Biomasse combustibili, Building Automation, Microgeneratori........................ pag. 34 Gli adempimenti..................................................................................................... pag. 36 1) I pagamenti........................................................................................................ pag. 36 2) Le fatture............................................................................................................ pag. 36 3) Asseverazione del tecnico abilitato................................................................... pag. 36 4) L’attestato di prestazione energetica (APE)...................................................... pag. 37 5) La scheda tecnica informativa........................................................................... pag. 48 6) La spedizione dei documenti all’ENEA.............................................................. pag. 53 7) Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Eliminato l’obbligo........................... pag. 53 8) I documenti da conservare................................................................................. pag. 54 ANGAISA rappresenta la Categoria nell’ambito delle Istituzioni Italiane aderendo alla Conferazione Generale Italiana delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.
LA DETRAZIONE FISCALE Caratteristiche, novità e modalità applicative La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (fi- 2) La “Legge di stabilità 2014” (legge nanziaria 2007), nel quadro delle misure 27 dicembre 2013 n. 147) aveva di politica energetico-ambientale, aveva successivamente disposto la proro- introdotto una specifica agevolazione fi- ga della detrazione fiscale, sempre scale per la realizzazione di alcuni inter- nella misura “maggiorata” del 65%, venti volti al contenimento dei consumi sino al 31 dicembre 2014 per inter- energetici, realizzati su edifici esistenti, venti su singole unità immobiliari e su consistente in una detrazione fiscale edifici (o parti di edifici) e sino al 30 pari al 55% delle spese sostenute. Tale giugno 2015 per interventi effettuati La detrazione fiscale detrazione è applicabile ai fini della de- sulle parti comuni degli edifici con- terminazione delle imposte sul reddito dominiali, ovvero riguardanti tutte le (IRPEF, Imposta sul reddito delle perso- unità immobiliari di cui si compone il ne fisiche, o IRES, Imposta sul reddito singolo condominio. Con riferimento delle società), con specifici tetti massimi agli interventi relativi a parti comu- di spesa su cui la detrazione deve esse- ni condominiali, è stato precisato re calcolata, che variano in funzione del- dall’Agenzia delle Entrate nella cir- le singole tipologie di intervento. Negli colare n. 29/E del 18 settembre 2013 ultimi anni, però, le modalità applicative che “una siffatta durata del regime di questo importante beneficio fisca- incentivante potenziato, stabilita in le sono state interessate da importanti misura maggiore per le spese so- modifiche che riassumiamo di seguito. stenute per gli stabili condominiali, è 3 « dovuta al maggior tempo necessario 1) Il “Decreto sugli eco bonus (decre- per la progettazione, l’espletamento to legge n. 63/2013 convertito, con delle procedure autorizzatorie e l’at- modificazioni dalla legge 3 agosto tuazione degli interventi riguardanti i 2013, n. 90) aveva disposto la pro- predetti stabili, di notevole entità [..]”. roga della detrazione fiscale per gli L’aliquota sarebbe poi dovuta pas- interventi legati all’efficienza ener- sare al 50% per le spese sostenute getica, aumentando anche l’aliquo- dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre ta della detrazione dal 55% al 65% 2015 (per le parti comuni condomi- per le spese sostenute dal 6 giu- niali degli edifici condominiali e per gno 2013 al 31 dicembre 2013; per quelli relativi a tutte le unità immobi- quanto riguarda gli interventi relativi liari di cui si compone il singolo con- alle parti comuni condominiali degli dominio per le spese sostenute dal edifici condominiali e per quelli rela- 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016). tivi a tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, il 3) La “Legge di stabilità 2015” (legge Decreto aveva previsto che la detra- 23 dicembre 2014, n. 190) aveva zione del 65% trovasse applicazione prorogato sino al 31 dicembre 2015 fino al 30 giugno 2014. A partire dal la maggiore aliquota del 65%, esten- 1° gennaio 2014 (dal 1° luglio 2014 dendo l’agevolazione fiscale alle per i condomini), la detrazione era spese sostenute dal 1°gennaio 2015 destinata ad essere “assorbita” dalla al 31 dicembre 2015 anche per l’ac- detrazione fiscale del 36%. quisto e posa in opera di:
• schermature solari indicate nell’al- 5) La legge di bilancio 2017 (legge n. legato M del decreto legislativo n. 232 dell’11 dicembre 2016) aveva 311/2006 (fino ad un valore massimo prorogato fino al 31 dicembre 2017 di 60.000 euro); la detrazione fiscale del 65% per le spese relative ad interventi di riquali- • impianti di climatizzazione invernale ficazione energetica degli edifici. con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse com- Per gli interventi realizzati nelle parti bustibili (fino ad un valore massimo comuni degli edifici condominiali era di 30.000 euro). prevista una proroga fino al 2021 e un incremento dell’aliquota di detra- 4) La Legge di stabilità 2016 (legge 28 zione. dicembre 2015, n. 208) aveva ulte- riormente prorogato la detrazione Più precisamente: La detrazione fiscale fiscale sino al 31 dicembre 2016, sempre nella misura del 65%, esten- • per le spese sostenute dal 1º dendola anche: gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualifica- • all’acquisto, installazione e mes- zione energetica di parti comuni sa in opera di dispositivi per il degli edifici condominiali, che in- controllo a distanza degli impianti teressassero l’involucro dell’edi- di riscaldamento o produzione di ficio con un’incidenza superiore acqua calda o di climatizzazione al 25 per cento della superficie delle unità abitative (fino al 31 di- disperdente lorda dell’edificio cembre 2015, le spese effettuate medesimo, la detrazione spetta- 4 « per la domotica erano detraibili al va nella misura del 70 per cento; 50% in quanto rientranti nel bo- nus “ristrutturazioni”); • la medesima detrazione spetta- va, nella misura del 75 per cento, • agli interventi realizzati dal 1° per le spese sostenute per inter- gennaio al 31 dicembre 2016 venti di riqualificazione energe- dagli Istituti autonomi per le case tica relativi alle parti comuni di popolari su immobili di loro pro- edifici condominiali finalizzati a prietà adibiti ad edilizia residen- migliorare la prestazione ener- ziale pubblica. getica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità La legge di stabilità 2016, aveva previsto media di cui al decreto del Mi- inoltre la possibilità, per i contribuenti in- nistro dello sviluppo economico capienti (“no tax area”), di cedere il cor- 26 giugno 2015, pubblicato nel rispondente credito ai fornitori che aves- supplemento ordinario n. 39 alla sero eseguito i lavori di riqualificazione Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 energetica delle parti comuni degli edifici luglio 2015. condominiali. Tale scelta era prevista solamente per le Le detrazioni erano calcolate su un spese sostenute nel 2016 e le modalità ammontare complessivo delle spe- erano state stabilite con provvedimento se non superiore a euro 40.000 mol- del Direttore dell’Agenzia delle Entrate tiplicato per il numero delle unità im- del 22 marzo 2016. mobiliari che compongono l’edificio.
Le detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica di par- di riqualificazione energetica di par- ti comuni degli edifici condominiali, ti comuni degli edifici condominiali, erano usufruibili anche dagli istituti erano usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, co- autonomi per le case popolari, co- munque denominati, per interventi munque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro pro- realizzati su immobili di loro pro- prietà adibiti ad edilizia residenziale prietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. pubblica. 6) La legge di bilancio 2018 (legge n. Per gli interventi di cui sopra, a de- 205 del 27 dicembre 2017) aveva di- correre dal 1° gennaio 2017, in luogo sposto la proroga delle agevolazioni delle detrazione, i soggetti beneficia- prevedendo però una riduzione della ri avevano la possibilità di optare per percentuale di spesa detraibile - dal La detrazione fiscale la cessione del credito ai fornitori 65% al 50% - per i seguenti interventi: che avessero effettuato gli interven- ti (si ritiene applicabile la disciplina • sostituzione di finestre com- prevista per gli incapienti) oppure ai prensive di infissi (con un limite soggetti privati, con facoltà di suc- massimo di detrazione ammissi- cessiva cessione del credito. bile di 60.000 euro per unità im- mobiliare); A partire dal 1° gennaio 2018, le ipotesi di agevolazione prese in • acquisto e posa in opera di considerazione dalla normativa con- schermature solari e chiu- cernente la detrazione fiscale sulla sure oscuranti (con un limite 5 « riqualificazione energetica, sareb- massimo di 60.000 euro per unità bero dovute essere assorbite dalla immobiliare); detrazione fiscale del 36%; quest’ul- tima detrazione, legata a diverse ti- • sostituzione o nuova installazio- pologie di ristrutturazioni edilizie, è ne di caldaie a biomassa (con stata infatti resa strutturale e quindi un limite massimo di 30.000 euro non più soggetta a scadenze tem- per unità immobiliare); porali, mediante l’introduzione del nuovo art. 16-bis all’interno del Te- • sostituzione di impianti di cli- sto unico delle imposte sui redditi matizzazione invernale con (D.P.R. n. 917/1986), espressamente caldaie a condensazione di classe dedicato alle “detrazioni delle spese A (con un limite massimo di 30.000 per interventi di recupero del patri- euro per unità immobiliare). monio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”. Non era prevista alcuna detrazio- ne invece qualora fossero installate Le detrazioni erano calcolate su un caldaie con efficienza inferiore alla ammontare complessivo delle spe- classe A. se non superiore a euro 40.000 mol- tiplicato per il numero delle unità im- Per tali interventi l’aliquota sarebbe mobiliari che compongono l’edificio. dovuta scendere al 36 per cento, salvo ulteriori proroghe, dal 1° gen- Le detrazioni previste per interventi naio 2019.
Gli interventi che invece consentiva- invernale con impianti dotati di no di ottenere l’agevolazione fiscale apparecchi ibridi, costituiti da al 65%, per le spese sostenute dal pompa di calore integrata con 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, caldaia a condensazione, as- erano i seguenti: semblati in fabbrica ed espres- samente concepiti dal fabbrican- • la riqualificazione globale te per funzionare in abbinamento dell’edificio: qualsiasi interven- tra loro (per un limite massimo to o insieme sistematico di inter- di detrazione di 30.000 euro per venti che incida sulla prestazione unità immobiliare); energetica dell’edificio (valore massimo della detrazione pari a • l’acquisto e posa in opera di mi- 100.000 euro); cro - cogeneratori (novità in- trodotta con la Legge di bilancio La detrazione fiscale • la coibentazione dell’invo- 2018) in sostituzione di impianti lucro: interventi sulle strutture esistenti, fino a un valore massimo opache verticali e orizzontali deli- della detrazione di 100.000 euro, a mitanti il volume riscaldato verso condizione che gli interventi pro- l’esterno, verso vani non riscal- ducano un risparmio di energia dati e contro terra che rispettino primaria pari almeno al 20%; i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 • gli interventi di sostituzione, inte- del D.M. 26 gennaio 2010 (valore grale o parziale di climatizzazio- massimo della detrazione pari a ne invernale con impianti dotati 60.000 euro); di pompe di calore ad alta 6 « efficienza, con sistemi ge- • gli interventi di sostituzione otermici a bassa entalpia o di impianti di climatizzazio- sostituzione di scaldacqua ne invernale con impianti dotati tradizionali con scaldacqua a di caldaie a condensazione di pompa di calore dedicati alla efficienza almeno pari alla clas- produzione di acqua calda sani- se A di prodotto e contestuale taria (con un limite massimo della installazione di sistemi di detrazione pari a 30.000 euro); termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI op- • l’installazione e messa in opera di pure VIII (per un limite massimo sistemi di building automa- di detrazione di 30.000 euro per tion, che consentano la gestione unità immobiliare); automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o pro- • gli interventi di sostituzione di im- duzione di acqua calda sanitaria pianti di climatizzazione invernale o di climatizzazione estiva, com- con generatori d’aria calda a preso il loro controllo da remoto condensazione (per un limite attraverso canali multimediali (è massimo di detrazione di 30.000 possibile detrarre il 65% delle spe- euro per unità immobiliare); se totali sostenute, quindi senza alcun limite di spesa); • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione • l’installazione di collettori sola-
ri per la produzione di acqua cal- per il numero di unità immobiliari che da per usi domestici o industriali compongono l’edificio. e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strut- Con la legge di Bilancio 2018 veni- ture sportive, case di ricovero e va estesa la possibilità di cedere il cura, istituti scolastici e università credito corrispondente anche alla (il valore massimo della detrazio- detrazione spettante per interventi ne è di 60.000 euro). effettuati sulle singole unità immo- biliari, quindi non era più circoscritta Restavano confermate al 70% e al agli interventi effettuati su parti co- 75% le aliquote di detrazione per gli muni degli edifici condominiali. interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio L’Agenzia delle Entrate, con la cir- 2017 al 31 dicembre 2021 con il limi- colare n. 11/E del 18 maggio 2018, La detrazione fiscale te di spesa di 40.000 euro moltiplica- ha chiarito che i contribuenti pos- to per il numero di unità immobiliari sono cedere il credito d’imposta sia che compongono l’edificio. ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sia ad altri soggetti priva- L’Agenzia delle Entrate, con circo- ti, tra i quali rientrano gli organismi lare n. 7/E del 27 aprile 2018, ha associativi, inclusi consorzi e società chiarito che “l’ammontare massimo consortili, anche se partecipati da delle spese ammesse alla detra- soggetti finanziari, ma non in quota zione va calcolato tenendo conto maggioritaria e senza detenerne il anche delle eventuali pertinenze controllo. alle unità immobiliari. Pertanto, ad 7 « esempio, nel caso in cui l’edificio sia La cessione può avvenire nei con- composto da 5 unità immobiliari e 3 fronti delle Energy Service Compa- pertinenze autonomamente accata- nies (le cosiddette “Esco”, ovvero state, la detrazione è calcolata su un società che effettuano interventi per importo massimo di spesa di euro l’efficientamento energetico, accet- 320.000 (40.000 euro x 8 unità) da tando un rischio finanziario) e delle attribuire ai condomini in base ai Società di Servizi Energetici (Sse) millesimi di proprietà”. che offrono servizi integrati per la re- alizzazione e l’eventuale successiva Se invece gli stessi interventi ven- gestione degli interventi di risparmio gono realizzati in edifici apparte- energetico. Non è prevista la cessio- nenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e ne a società finanziarie, fatta ecce- siano finalizzati anche alla riduzione zione per i casi in cui il contribuente del rischio sismico determinando il cedente sia un soggetto no tax area, passaggio a una classe di rischio unico caso nel quale la legge am- inferiore, è prevista una detrazione mette l’eventuale cessione a banche dell’80%. e intermediari finanziari. Con la riduzione di 2 o più classi di Ulteriori chiarimenti sono stati forniti rischio sismico, la detrazione previ- con circolare n. 17/E del 23.07.2018. sta passa all’85%. Il limite massimo Tra le novità, ritroviamo la possibilità di spesa consentito, in questi casi di cedere il credito nell’ambito di un passa a 136.000 euro, moltiplicato Consorzio o di una Rete di imprese,
a eventuali subappaltatori e a sog- società finanziarie, anche se fanno getti che rientrano nello stesso con- parte del Consorzio o della Rete. tratto di appalto, anche se non han- no eseguito i lavori che danno diritto 7) Infine, la legge di bilancio 2019 (leg- alle detrazioni cedibili. Il credito può ge 30 dicembre 2018 n. 145) ha con- essere “passato” anche direttamen- fermato per tutto il 2019 l’agevola- te al Consorzio o alla Rete. zione fiscale con le stesse modalità applicative previste per l’anno 2018. Confermato invece il divieto di ces- Sono quindi confermati gli interventi sione a favore di istituti di credito e di cui al precedente par. 6. La detrazione fiscale 8 «
DETRAZIONE MASSIMA E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO (in vigore dal 1° gennaio 2018) Detrazione Limite massimo Aliquota Tipo di intervento massima di spesa detrazione Serramenti e infissi 60.000 euro 120.000 euro Schermature solari 60.000 euro 120.000 euro 50% Caldaia a biomassa 30.000 euro 60.000 euro Caldaia a condensazione (classe A) 30.000 euro 60.000 euro Riqualificazione energetica edifici esistenti 100.000 euro 153.846,15 euro Involucro edilizio 60.000 euro 92.307,69 euro Sostituzione degli impianti di climatizzazione inverna- La detrazione fiscale le con impianti di caldaie a condensazione di efficien- za almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale 30.000 euro 46.153,84 euro installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VII Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro 46.153,84 euro con generatori d’aria calda a condensazione Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi (pompa di ca- 30.000 euro 46.153,84 euro 65% lore integrata a caldaia a condensazione) Acquisto e posa in opera di microgeneratori in sosti- 100.000 euro 153.846,15 euro tuzione di impianti esistenti Interventi di sostituzione, integrale o parziale di cli- matizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, con sistemi geotermici a bassa entalpia o sostituzione di scaldacqua tradizio- nali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 30.000 euro 46.153,84 euro 9 « produzione di acqua calda sanitaria Sistemi di building automation Installazione di collettori solari 60.000 euro 92.307,69 euro Interventi di riqualificazione energetica di parti comu- 40.000 euro (moltipli- ni degli edifici condominiali che interessino l’involu- cato per il numero di cro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per 70% unità immobiliari che cento della superficie disperdente lorda dell’edificio compongono l’edificio) medesimo Interventi di riqualificazione energetica di parti comu- ni degli edifici condominiali che interessino l’involu- 40.000 euro (moltipli- cro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cato per il numero di 75% cento della superficie disperdente lorda e che miglio- unità immobiliari che rano la prestazione energetica complessiva dell’edifi- compongono l’edificio) cio sia invernale che estiva 136.000 euro (moltipli- Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio cato per il numero di sismico degli edifici con passaggio a 1 classe inferio- 80% unità immobiliari che re di rischio sismico compongono l’edificio) 136.000 euro (moltipli- Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio cato per il numero di sismico degli edifici con passaggio a 2 classi di ri- 85% unità immobiliari che schio sismico inferiore compongono l’edificio)
Va evidenziato che, per gli interventi ef- 2018 riguardanti l’acquisto e la posa fettuati a partire dal 2011, la detrazione in opera di finestre comprensive di deve essere obbligatoriamente ripartita infissi, di schermature solari, o la in dieci rate annuali di pari importo (nella sostituzione di impianti di climatiz- dichiarazione dei redditi) ed è ricono- zazione invernale con impianti dotati sciuta nelle seguenti misure: di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di • le spese effettuate fino al 5 giugno generatori di calore alimentati da 2013 possono fruire della detrazione biomasse combustibili; con aliquota 55%; • le spese effettuate dal 1 gennaio al 31 • le spese effettuate dal 6 giugno 2013 dicembre 2019 possono fruire della al 31 dicembre 2019 possono fruire detrazione con aliquota 65% per: della detrazione con aliquota 65% per La detrazione fiscale interventi sulle singole unità immobi- - l’acquisto e posa in opera di mi- liari; la detrazione è ridotta al 50% per cro-generatori in sostituzione di le spese sostenute dal 1° gennaio impianti esistenti e fino ad un va- 2018 relative agli interventi di: lore massimo della detrazione di 100.000 euro (a condizione che - acquisto e posa in opera di fine- gli interventi effettuati portino ad stre comprensive di infissi; un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%); - acquisto e posa in opera di schermature solari; - gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione inver- 10 « - sostituzione di impianti di clima- nale con impianti dotati di appa- tizzazione invernale con impianti recchi ibridi, costituiti da pompa dotati di caldaie a condensazione di calore integrata con caldaia almeno in classe A (prevista dal a condensazione, assemblati in regolamento UE n. 811/2013) o fabbrica ed espressamente con- con impianti dotati di generatori cepiti dal fabbricante per funzio- di calore alimentati da biomasse nare in abbinamento tra loro; combustibili. Se le caldaie a con- densazione appartengono alla - l’acquisto e posa in opera di ge- classe A e sono dotate di siste- neratori d’aria calda a condensa- mi di termoregolazione evoluti, zione; potranno continuare ad usufruire delle detrazione fiscale al 65%. • le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 possono • le spese effettuate dal 6 giugno 2013 fruire dell’aliquota al 70% per gli in- al 31 dicembre 2021 possono fruire terventi di riqualificazione energetica della detrazione con aliquota 65% di parti comuni degli edifici condo- per gli interventi relativi alle parti miniali, che interessano l’involucro comuni condominiali o che interes- dell’edificio, con un’incidenza supe- sino tutte le unità immobiliari di cui riore al 25% della superficie disper- si compone il singolo condominio; dente lorda dell’edificio medesimo la detrazione è ridotta al 50% per (75% se si consegue il migliora- le spese sostenute dal 1° gennaio mento della prestazione energetica
invernale e estiva almeno pari alla invernale degli ambienti con o senza qualità media di sui al decreto 26 produzione di acqua calda per gli stessi giugno 2015); usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione • le spese effettuate dal 1° gennaio del calore nonché gli organi di regola- 2018 al 31 dicembre 2021 possono zione e di controllo; sono compresi negli fruire dell’aliquota all’80% per gli in- impianti termici gli impianti individuali di terventi di riqualificazione energetica riscaldamento, mentre non sono consi- di parti comuni degli edifici condo- derati impianti termici apparecchi quali: miniali, che interessano l’involucro stufe, caminetti, apparecchi per il riscal- dell’edificio, con un’incidenza supe- damento localizzato ad energia radian- riore al 25% della superficie disper- te, scaldacqua unifamiliari; tali apparec- dente lorda dell’edificio con la ridu- chi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli zione di 1 classe di rischio sismico impianti termici quando la somma delle La detrazione fiscale (85% con riduzione di 2 o più classi potenze nominali del focolare degli ap- di rischio sismico). parecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, con kW”. risoluzione del 12 agosto 2009, n. 215, che una delle condizioni fondamentali Il limite massimo di detrazione deve per poter fruire della detrazione fisca- intendersi riferito all’unità immobiliare le sul risparmio energetico, per tutti gli oggetto dell’intervento e, pertanto, an- interventi “agevolabili” ad eccezione drà suddiviso tra i soggetti detentori o dell’installazione di pannelli solari, resta possessori dell’immobile che partecipa- la presenza di impianti di riscaldamento no alla spesa, in ragione dell’onere da 11 « funzionanti negli ambienti in cui si rea- ciascuno effettivamente sostenuto. lizza l’intervento finalizzato al risparmio energetico. Con specifico riferimento agli interventi di “riqualificazione energetica”, gli in- A tale proposito l’Agenzia ha conferma- terventi condominiali si intendono riferiti to che anche un semplice impianto co- all’intero edificio e non a “parti” di edi- stituito da tre camini ed una stufa fissa, ficio. con potenza complessiva al focolare superiore ai 15 kW, deve essere consi- Nel caso in cui siano stati effettuati più derato, ai fini della normativa eco bo- interventi agevolabili, purché cumulabili nus, “impianto termico”. E’ stata infatti (es. sostituzione impianto di climatiz- richiamata la definizione contenuta nel zazione invernale e intervento sull’invo- decreto legislativo n. 311 del 29.12.2006 lucro dell’edificio), il limite massimo di (“Disposizioni correttive ed integrative al detrazione applicabile sarà quello costi- d. lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante tuito dalla somma degli importi previsti attuazione della direttiva 2002/91/CE per ciascuno degli interventi realizzati. relativa al rendimento energetico nell’e- dilizia”). E’ espressamente prevista la non cumu- labilità con le altre agevolazioni conces- La definizione di cui al punto 14, allega- se per le stesse opere: pertanto in pre- to A, stabilisce che per “impianto termi- senza di interventi che potrebbero fruire co” si intende un “impianto tecnologico sia della detrazione fiscale del 50% che destinato alla climatizzazione estiva ed di quella del 65%-50%, il contribuente
potrà avvalersi, per le medesime spese, ropea, dalle Regioni o dagli enti locali. solamente di una delle misure agevolati- Inoltre, il D.M. 6 agosto 2009 ha ribadito ve, rispettando gli adempimenti specifi- che la detrazione fiscale del 65%-50% camente previsti in relazione a ciascuna non è cumulabile con il premio per im- di esse. pianti fotovoltaici abbinati ad uso effi- ciente dell’energia di cui all’art. 7 del de- E’ prevista invece la possibilità di cumu- creto ministeriale 19 febbraio 2007 (cd. lare la detrazione fiscale sul risparmio “conto energia”). energetico e il c.d. “Sismabonus” per interventi su parti comuni di edifici con- Come è noto, l’agevolazione resta am- dominiali, nel caso in cui gli interventi si- messa entro il limite che trova capienza ano volti congiuntamente alla riduzione nell’imposta annua derivante dalla di- del rischio sismico e alla riqualificazione chiarazione dei redditi (di conseguenza, energetica. la somma eventualmente eccedente La detrazione fiscale non può essere chiesta a rimborso). A partire dal 1° gennaio 2009 la detrazio- ne non è inoltre cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Eu- 12 «
I SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE E LA CESSIONE DEL CREDITO I soggetti ammessi e la cessione del credito I soggetti ammessi alla detrazione muni, adibiti ad edilizia residenziale La detrazione del 65%-50% è rivolta a pubblica; tutti i soggetti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito di impresa, • le cooperative di abitazione a pro- che possiedono, a qualsiasi titolo, l’im- prietà indivisa per interventi realizzati mobile presso il quale vengono effettuati su immobili dalle stesse posseduti gli interventi. e assegnati in godimento ai propri soci. I soggetti ammessi a fruire della detra- zione sono puntualmente individuati Tutti i soggetti indicati possono fruire dall’art. 2 del decreto ministeriale 19 della detrazione a condizione che so- febbraio 2007: stengano le spese e che queste siano ri- maste a loro carico. Inoltre devono pos- 1) le persone fisiche, compresi gli eser- sedere o detenere l’immobile in base centi arti e professioni; ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in 2) i contribuenti che conseguono red- un diritto reale o in un contratto di loca- dito d’impresa (persone fisiche, so- zione, anche finanziaria, o di comodato. cietà di persone, società di capitali); Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro 3) gli enti pubblici e privati che non il terzo grado e affini entro il secondo 13 « svolgono attività commerciale; grado) conviventi con il possessore o detentori dell’immobile oggetto dell’in- 4) le associazioni tra professionisti. tervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Dal 2018 (per il 2017 gli Istitituti autono- mi per le case popolari potevano usu- Con la risoluzione n. 340/E del 1 agosto fruire solo delle maggiori detrazioni del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito 70-75%) possono usufruire delle detra- che il beneficio resta comunque riser- zioni, per tutte le tipologie di interventi di vato all’utilizzatore finale dell’immobile efficienza energetica, anche: interessato dai lavori. Di conseguenza non possono essere presi in conside- • gli Istituti autonomi per le case popo- razione, ai fini dell’applicazione dell’a- lari (IACP), comunque denominati, e gevolazione, gli interventi effettuati da dagli enti che hanno le stesse finalità società immobiliari o imprese di costru- sociali dei predetti istituti, costituiti e zione finalizzate al miglioramento ener- già operanti alla data del 31 dicem- getico di edifici destinati a successiva bre 2013 nella forma di società che commercializzazione. Nel caso di tra- rispondono ai requisiti della legisla- sferimento per atto tra vivi dell’unità im- zione europea in materia di “house mobiliare residenziale sulla quale sono providing”; le detrazioni spettano stati realizzati gli interventi agevolabili, per gli interventi di efficienza ener- le quote residue della detrazione (non getica realizzati su immobili di loro utilizzate dal cedente) spettano all’ac- proprietà o gestiti per conto dei co- quirente persona fisica, salvo diverso
accordo intercorso fra le parti da indica- e dovevano conseguire almeno la qua- re nell’atto di trasferimento. lità media di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno Il diritto alla detrazione compete sempre 2015. I soggetti ammessi e la cessione del credito al conduttore o comodatario nel caso in cui dovesse cessare il contratto di loca- Con la legge di Bilancio 2018, infine, è zione o comodato. stata estesa a tutti i contribuenti, inca- pienti e non, la possibilità di cessione In caso di decesso del contribuente ti- del credito corrispondente alla detrazio- tolare della detrazione, la stessa si tra- ne fiscale per gli ecobonus, anche alle smette esclusivamente agli eredi che ipotesi di interventi di riqualificazione “conservano la detenzione materiale e energetica effettuati sulle singole unità diretta dell’immobile”. immobiliari e non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali. Qualora l’intervento di riqualificazione energetica venga realizzato mediante In presenza di soggetti incapienti, la un contratto di leasing, la detrazione cessione potrà essere effettuata a favo- spetta al contribuente utilizzatore e si re dei fornitori di beni e dei servizi neces- calcola sulla base del costo sostenuto sari alla realizzazione degli interventi; di dalla società di leasing; non assumono altri soggetti privati (persone fisiche, an- rilievo ai fini della detrazione i canoni di che esercenti attività di lavoro autonomo leasing addebitati all’utilizzatore. o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. La cessione del credito La legge 28 dicembre 2015 n. 2018 ave- E’ invece esclusa la cessione del credito 14 va introdotto la possibilità di consentire in favore delle amministrazioni pubbli- ai soggetti che si trovano nella c.d. no che. In presenza di soggetti capienti, tax area (fascia di reddito esente da im- la cessione del credito potrà essere ef- posta) di cedere ai fornitori che avesse- fettuata solo nei confronti delle imprese ro effettuato i lavori, il credito corrispon- esecutrici o di altri soggetti privati e non dente alla detrazione spettante per le nei confronti di banche ed intermediari spese sostenute nel 2016 per gli inter- finanziari. venti di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali. La possibilità di cedere la detrazione In seguito, la legge 11 dicembre 2016 n. riguarda tutti i contribuenti che sosten- 232 aveva introdotto la possibilità per i gono le spese, compresi quelli che non condòmini di optare per la cessione del potrebbero fruire della corrispondente credito (pari al 70 o 75% delle spese so- detrazione in quanto l’imposta lorda è stenute) ai fornitori che avessero effet- assorbita da altre detrazioni oppure non tuato gli interventi o ad altri soggetti pri- è dovuta. vati, con facoltà di successiva cessione del credito. In questo caso gli interventi Tutte le istruzioni e le novità sulla cessio- dovevano interessare l’involucro dell’e- ne del credito d’imposta sono contenu- dificio con un’incidenza superiore al 25 te all’interno della circolare dell’Agenzia per cento della superficie disperdente delle Entrate n.11/E del 18.05.2018, lorda dell’edificio medesimo nonché mentre i chiarimenti intervenuti in segui- per quelli finalizzati a migliorare la pre- to sono contenuti nella circolare n. 17/E stazione energetica invernale ed estiva del 23.07.2018.
GLI EDIFICI INTERESSATI DALL’AGEVOLAZIONE Gli interventi devono essere eseguiti su da effettuare dovranno necessariamen- unità immobiliari o su edifici “esistenti”, te presentare specifiche caratteristiche, Gli edifici interessati dall’agevolazione di qualsiasi categoria catastale, anche fra cui: se rurali, inclusi quelli strumentali per l’attività di impresa o professionale. L’A- 1) essere già dotati di un impianto di genzia delle Entrate, con la circolare n. riscaldamento, presente anche negli 11/E/2014 ha ribadito che sono ammes- ambienti oggetto dell’intervento, per si al beneficio gli interventi effettuati su quanto concerne tutti gli interventi immobili strumentali, posseduti o de- agevolabili, ad eccezione dell’instal- tenuti, presso i quali è svolta la propria lazione dei pannelli solari; attività. L’esistenza dell’edificio è com- provata dalla sua iscrizione in catasto, 2) nelle ristrutturazioni per le quali è oppure dalla richiesta di accatastamen- previsto il frazionamento dell’unità to, nonché dal pagamento delle tasse immobiliare, con conseguente au- comunali sugli immobili, se dovute. mento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente E’ tassativamente esclusa la possibilità con la realizzazione di un impianto di beneficiare di questa detrazione fi- termico centralizzato a servizio delle scale in caso di spese legate alla nuova suddette unità; costruzione di un immobile. 3) nel caso di ristrutturazioni con de- 15 « E’ opportuno evidenziare che, in base molizione e ricostruzione si può ac- all’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto cedere all’incentivo solo nel caso legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (“At- di fedele ricostruzione (ricordiamo tuazione della direttiva 2002/91/CE re- che prima delle modifiche introdotte lativa al rendimento energetico nell’edili- dal c.d. “Decreto del Fare” (art. 30, zia”), si considera “edificio”: “un sistema comma 1, lett. A) del D.L. 21 giugno costituito dalle strutture edilizie esterne 2013, n. 69, convertito, con modifi- che delimitano uno spazio di volume cazioni, nella Legge 9 agosto 2013, definito, dalle strutture interne che riparti- n. 98 - la demolizione e ricostruzio- scono detto volume e da tutti gli impianti ne di un immobile era qualificabile e dispositivi tecnologici che si trovano come intervento di “ristrutturazione abitualmente al suo interno; la superfi- edilizia” solamente nel caso in cui cie esterna che delimita un edificio può rimanessero invariate la volumetria e confinare con tutti o alcuni di questi ele- la sagoma dell’edificio, c.d. “fedele menti: l’ambiente esterno, il terreno, altri ricostruzione”; allo stato attuale inve- edifici; il termine può riferirsi a un intero ce, rientrano nella nuova definizione edificio ovvero a parti di edificio proget- di “ristrutturazione edilizia” anche gli tate o ristrutturate per essere utilizzate interventi di demolizione e ricostru- come unità immobiliari a sé stanti”. zione a seguito dei quali venga man- Va sottolineato che in relazione ad alcu- tenuta la stessa volumetria ma non ne tipologie di intervento (vedi succes- la stessa sagoma); restano sempre sivo capitolo “Gli interventi agevolabili e esclusi gli interventi relativi ai lavori le spese detraibili”) gli edifici ed i lavori di ampliamento;
4) nel caso in cui sussistano contestua- impianti di climatizzazione invernale li opere di ristrutturazione ed amplia- con impianti dotati di generatore di mento (senza demolizioni) la detra- calore a biomassa, nell’ambito di un zione spetta solamente per le spese intervento di ristrutturazione edilizia direttamente legate agli interventi senza demolizione ma con amplia- sulla parte esistente dell’immobile mento, non è possibile fruire della Gli edifici interessati dall’agevolazione (con esclusione dell’ampliamento). detrazione fiscale del 65% ma viene riconosciuta l’applicabilità della de- Naturalmente, in questi casi, l’age- trazione fiscale del 50% sul recupero volazione non può riguardare gli in- del patrimonio edilizio, limitatamente terventi di riqualificazione energetica alla quota parte delle spese dell’im- globale dell’edificio, dal momento pianto, compresa la caldaia, riferibili che per tali interventi è necessario alla porzione di edificio esistente. individuare il fabbisogno di ener- Tale applicazione della detrazione gia primaria annua riferita all’intero 50% ad esclusione della detrazione edificio (comprensivo quindi anche 65% opera dal momento che la di- dell’ampliamento). versità dell’edificio prima e dopo l’in- tervento costituisce un ostacolo alla A seguito dell’Interrogazione par- misurazione del risultato energetico, lamentare n. 5/03940 presentata in quanto il confronto non avviene tra in data 04 Novembre 2014, è stato elementi omogenei. precisato che, per la sostituzione di 16 «
GLI INTERVENTI AGEVOLABILI E LE SPESE DETRAIBILI Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge n. 296/2006). Valore massimo della detrazione pari a globalmente richiesta, nel corso di un euro 100.000 (65% di una spesa pari a anno, per mantenere negli ambienti ri- euro 153.846,15). scaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (d. lgs. Sono agevolati gli interventi di riquali- n. 192/2005). Riqualificazione energetica ficazione energetica di edifici esistenti, che permettono il raggiungimento di un Possono essere ricondotti alla “riqualifi- indice di prestazione energetica per la cazione energetica” tutte le spese con- climatizzazione invernale non superiore nesse al miglioramento della prestazio- ai valori definiti dal decreto del Ministe- ne energetica complessiva dell’edificio, ro per lo Sviluppo Economico dell’11 ivi comprese quelle relative a: presta- marzo 2008 (Allegato A), pubblicato zioni professionali necessarie per la nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 realizzazione degli interventi (anche marzo 2008. quelle sostenute per acquisire la certifi- cazione energetica); fornitura e posa in La prestazione energetica di un edificio opera di materiali di coibentazione e di è la quantità di energia annua neces- impianti di climatizzazione; realizzazio- saria all’edificio, nell’ipotesi di un utiliz- ne di opere murarie collegate. zo standard dello stesso, per i bisogni 17 « connessi alla climatizzazione (invernale Vi rientrano inoltre, a titolo esemplifi- ed estiva), la produzione di acqua cal- cativo: sostituzione o installazione di da sanitaria, la ventilazione e l’illumina- impianti di climatizzazione invernale zione. La circolare dell’Agenzia delle anche con generatori di calore non a Entrate n. 36 del 31.05.2007 ha preci- condensazione, con pompe di calore, sato che l’indice di risparmio che deve con scambiatori per teleriscaldamen- essere conseguito deve essere calco- to, con caldaie a biomasse, impianti di lato in riferimento al fabbisogno ener- cogenerazione, rigenerazione, impianti getico dell’intero edificio e non a quello geotermici e interventi di coibentazione delle singole porzioni immobiliari che lo non aventi le caratteristiche previste compongono. per gli altri interventi agevolati. Per questa tipologia di intervento non Alcuni degli interventi effettuati ai fini viene specificato quali opere o quali im- della riqualificazione energetica dell’e- pianti occorre realizzare per raggiunge- dificio potrebbero presentare le carat- re le prestazioni energetiche indicate. teristiche di altre opere “agevolabili” ai fini della detrazione fiscale (es. inter- L’intervento è definito in funzione del venti su strutture opache o infissi): in risultato che lo stesso deve consegui- questi casi non sarà possibile far valere re in termini di riduzione del fabbiso- autonomamente anche le detrazioni per gno annuo di energia primaria per la specifici lavori che incidano comunque climatizzazione invernale, che rappre- su livelli di climatizzazione invernale, i senta “la quantità di energia primaria quali devono ritenersi compresi, ai fini
dell’individuazione del limite massimo Nota bene di detrazione spettante, nell’intervento In base a quanto previsto dal D.M. 6 più generale. agosto 2009 l’asseverazione può es- sere sostituita dalla dichiarazione resa Asseverazione dal direttore dei lavori sulla conformità L’asseverazione del tecnico abilitato, al progetto delle opere realizzate (ob- volta a dimostrare che l’intervento re- bligatoria ai sensi art. 8, comma 2, d. alizzato è conforme ai requisiti tecnici lgs. n. 192/2005), ovvero esplicitata richiesti, deve specificare che l’indice di nella relazione attestante la risponden- prestazione energetica per la climatiz- za delle prescrizioni per il contenimento Riqualificazione energetica zazione invernale risulta non superiore del consumo di energia degli edifici e ai valori definiti dal decreto del Ministe- relativi impianti termici (art. 28, comma ro dello sviluppo economico 11 marzo 1, legge n. 10/1991). 2008. 18 «
VALORI LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e successive modifiche Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 a) Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3 D.P.R. 412/93), esclusi collegi, con- Riqualificazione energetica venti, case di pena e caserme. Tab. 3: Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno. ZONA CLIMATICA Rapporto A B C D E F forma edificio fino a a a a a a a a a oltre S/V 600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3000 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG ≤ 0,2 7,7 7,7 11,5 11,5 19,2 19,2 27,5 27,5 37,9 37,9 ≥ 0,9 32,4 32,4 43,2 43,2 61,2 61,2 71,3 71,3 94,0 94,0 b) Tutti gli altri edifici 19 « Tab. 4: Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3 anno. ZONA CLIMATICA Rapporto A B C D E F forma edificio fino a a a a a a a a a oltre S/V 600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3000 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG ≤ 0,2 1,8 1,8 3,2 3,2 5,4 5,4 7,7 7,7 10,3 10,3 ≥ 0,9 7,4 7,4 11,5 11,5 15,6 15,6 18,3 18,3 25,1 25,1
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