Detrazione fiscale 65-50% - Edizione 2019 Istruzioni per l'uso - Angaisa

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Detrazione fiscale 65-50% - Edizione 2019 Istruzioni per l'uso - Angaisa
Detrazione
fiscale 65-50%
Gli interventi agevolati, le spese detraibili,
gli adempimenti

Edizione 2019

                                                 Istruzioni per l’uso
Carissimi Soci,

anche quest’anno Vi riproponiamo un compendio – sintetico ma sufficientemente esaustivo – delle
“istruzioni per l’uso” relative alla detrazione fiscale legata agli interventi di risparmio energetico degli
edifici già esistenti, una delle agevolazioni più importanti attualmente applicabili nel settore dell’edilizia.
Questa nuova edizione tiene conto naturalmente delle importanti novità che hanno interessato recente-
mente la materia, come è avvenuto del resto anche per la detrazione fiscale del 50% (per ulteriori det-
tagli rimandiamo le aziende interessate all’altro opuscolo della collana “Istruzioni per l’uso”, dedicato a
questi importanti incentivi).

Ricordiamo che il “decreto sugli eco bonus” (decreto legge n. 63/2013), oltre a prorogare fino a tutto di-
cembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, aveva innalzato
dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese.

La detrazione fiscale IRPEF/IRES al 65% era stata poi prorogata dalla legge n. 90/2014 (legge di sta-
bilità 2015) fino al 31 dicembre 2015 e, tra le ulteriori novità introdotte, ricordiamo che era stata elevata
dal 4% all’8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per effettuare i
pagamenti connessi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici e che l’age-
volazione era stata estesa, solamente per l’anno 2015, anche alle spese previste per l’acquisto e posa
in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili. Era stato inoltre eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione
all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguivano per più periodi d’imposta.

Tale ipotesi agevolativa, che successivamente avrebbe dovuto essere “assorbita” dalla detrazione fi-
scale prevista per gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, è stata invece prorogata dalla legge di stabi-
lità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) fino al 31 dicembre 2016, sempre nella misura del 65%.
Oltre a confermare, per tutto l’anno 2016, la detrazione fiscale anche per le spese previste per l’acqui-
sto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, la legge di stabilità aveva esteso l’agevolazione fiscale
anche all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti
di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative e agli interventi
realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di
loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La legge di stabilità aveva infine introdotto la pos-
sibilità per i contribuenti incapienti di cedere il corrispondente credito ai fornitori che avessero eseguito
i lavori, ma solamente per le spese sostenute nel 2016.

L’agevolazione fiscale era stata poi prorogata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicem-
bre 2016) fino al 31 dicembre 2017, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli
edifici, e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni
degli edifici condominiali o che interessassero tutte le unità immobiliari del singolo condominio. Per gli
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la misura della detra-
zione era stata ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessassero l’involucro dell’edificio
(70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che
conseguissero determinati standard (75 per cento). Le detrazioni erano calcolate su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio. Per tali interventi i condomini potevano cedere la detrazione ai fornitori che
avessero effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del cre-
dito. Rimaneva esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni erano
usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi
realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) aveva disposto la proroga delle agevo-
lazioni prevedendo però una riduzione della percentuale di spesa detraibile per alcuni interventi, tra cui
gli interventi di sostituzione di caldaie, generatori alimentati a biomasse, infissi e schermature solari.
Per tali interventi, nel 2018 la soglia detraibile è passata dal 65% al 50%. In merito alle caldaie, la
detrazione al 50% era valida solo per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione
invernale con caldaie a condensazione di classe A. E’ stata introdotta la detraibilità del 65% della spesa
sostenuta nel 2018 per acquisto e posa in opera di microcogeneratori e, a partire dalle spese sostenute
dal 1° gennaio 2018, è stata maggiorata la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica per le
zone sismiche 1,2 e 3 (detrazione dell’80% se si passa ad una classe di rischio inferiore e dell’85% se si
passa a due classi di rischio). E’ stato inoltre esteso il campo di applicazione delle suddette detrazioni
agli Istituti autonomi per le case popolari, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di effi-
cienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad
edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Con la legge di bilancio 2018, infine, è stata estesa a tutti i contribuenti (incapienti e non) la possibilità
di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale per gli ecobonus, anche alle ipotesi di
interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, quindi non sarà più
circoscritta agli interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali.

Da ultimo, con la legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) è stata confermata la
detrazione fiscale con le stesse modalità applicative previste per l’anno 2018, con efficacia fino al 31
dicembre 2019 (fino al 31 dicembre 2021 per i lavori che interessano le parti comuni condominiali).
Come sempre, oltre alla presentazione delle diverse ipotesi agevolative, la guida presenta – in detta-
glio – tutte le indicazioni necessarie al fine di “istruire” correttamente la pratica, tenendo conto dei più
recenti chiarimenti forniti sia dall’Agenzia delle Entrate, che dall’ENEA.

Per evidenti limiti di spazio, l’opuscolo si limita a presentare le linee guida operative della detrazione,
rinviando ove necessario alla lettura della normativa di riferimento e delle relative circolari ministeriali; a
tale proposito ricordiamo che tutte le aziende associate possono accedere all’area riservata dedicata
alle Normative (Fisco – Energia) del sito www.angaisa.it, in cui vengono messi a disposizione i princi-
pali aggiornamenti e le fonti normative direttamente legati alla disciplina della detrazione sul risparmio
energetico.

Come sempre le aziende associate potranno avvalersi di un servizio di consulenza telefonica e via
e-mail (diritto.impresa@angaisa.it) sottoponendo all’Associazione quesiti e/o richieste di approfondi-
mento in materia.

                                                                IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                    dott. Corrado Oppizzi

Milano, gennaio 2019

L’elaborazione del testo è stata realizzata a cura di ANGAISA a fini informativi e divulgativi e non può
comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
INDICE

La detrazione fiscale. Caratteristiche, novità e modalità applicative.................... pag.                                     3

I soggetti ammessi alla detrazione e la cessione del credito................................ pag.                                  13

Gli edifici interessati dall’agevolazione ................................................................. pag.                   15

Gli interventi agevolati e le spese detraibili ..........................................................                   pag.   17
a) Interventi di riqualificazione energetica.............................................................                   pag.   17
b) Interventi sull’involucro edilizio (strutture opache e infissi)...............................                           pag.   20
c) Installazione di pannelli solari............................................................................             pag.   24
d) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale............................................                           pag.   26
e) Biomasse combustibili, Building Automation, Microgeneratori........................                                      pag.   34

Gli adempimenti.....................................................................................................        pag.   36
1) I pagamenti........................................................................................................      pag.   36
2) Le fatture............................................................................................................   pag.   36
3) Asseverazione del tecnico abilitato...................................................................                   pag.   36
4) L’attestato di prestazione energetica (APE)......................................................                        pag.   37
5) La scheda tecnica informativa...........................................................................                 pag.   48
6) La spedizione dei documenti all’ENEA..............................................................                       pag.   53
7) Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Eliminato l’obbligo...........................                                  pag.   53
8) I documenti da conservare.................................................................................               pag.   54

                                                           ANGAISA
                                                           rappresenta la Categoria nell’ambito delle Istituzioni
                                                           Italiane aderendo alla Conferazione Generale Italiana
                                                           delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro
                                                           Autonomo.
LA DETRAZIONE FISCALE
Caratteristiche, novità e modalità applicative

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (fi-          2) La “Legge di stabilità 2014” (legge
nanziaria 2007), nel quadro delle misure          27 dicembre 2013 n. 147) aveva
di politica energetico-ambientale, aveva          successivamente disposto la proro-
introdotto una specifica agevolazione fi-         ga della detrazione fiscale, sempre
scale per la realizzazione di alcuni inter-       nella misura “maggiorata” del 65%,
venti volti al contenimento dei consumi           sino al 31 dicembre 2014 per inter-
energetici, realizzati su edifici esistenti,      venti su singole unità immobiliari e su
consistente in una detrazione fiscale             edifici (o parti di edifici) e sino al 30
pari al 55% delle spese sostenute. Tale           giugno 2015 per interventi effettuati

                                                                                                La detrazione fiscale
detrazione è applicabile ai fini della de-        sulle parti comuni degli edifici con-
terminazione delle imposte sul reddito            dominiali, ovvero riguardanti tutte le
(IRPEF, Imposta sul reddito delle perso-          unità immobiliari di cui si compone il
ne fisiche, o IRES, Imposta sul reddito           singolo condominio. Con riferimento
delle società), con specifici tetti massimi       agli interventi relativi a parti comu-
di spesa su cui la detrazione deve esse-          ni condominiali, è stato precisato
re calcolata, che variano in funzione del-        dall’Agenzia delle Entrate nella cir-
le singole tipologie di intervento. Negli         colare n. 29/E del 18 settembre 2013
ultimi anni, però, le modalità applicative        che “una siffatta durata del regime
di questo importante beneficio fisca-             incentivante potenziato, stabilita in
le sono state interessate da importanti           misura maggiore per le spese so-
modifiche che riassumiamo di seguito.             stenute per gli stabili condominiali, è              3                «
                                                  dovuta al maggior tempo necessario
1) Il “Decreto sugli eco bonus (decre-            per la progettazione, l’espletamento
   to legge n. 63/2013 convertito, con            delle procedure autorizzatorie e l’at-
   modificazioni dalla legge 3 agosto             tuazione degli interventi riguardanti i
   2013, n. 90) aveva disposto la pro-            predetti stabili, di notevole entità [..]”.
   roga della detrazione fiscale per gli          L’aliquota sarebbe poi dovuta pas-
   interventi legati all’efficienza ener-         sare al 50% per le spese sostenute
   getica, aumentando anche l’aliquo-             dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
   ta della detrazione dal 55% al 65%             2015 (per le parti comuni condomi-
   per le spese sostenute dal 6 giu-              niali degli edifici condominiali e per
   gno 2013 al 31 dicembre 2013; per              quelli relativi a tutte le unità immobi-
   quanto riguarda gli interventi relativi        liari di cui si compone il singolo con-
   alle parti comuni condominiali degli           dominio per le spese sostenute dal
   edifici condominiali e per quelli rela-        1° luglio 2015 al 30 giugno 2016).
   tivi a tutte le unità immobiliari di cui
   si compone il singolo condominio, il        3) La “Legge di stabilità 2015” (legge
   Decreto aveva previsto che la detra-           23 dicembre 2014, n. 190) aveva
   zione del 65% trovasse applicazione            prorogato sino al 31 dicembre 2015
   fino al 30 giugno 2014. A partire dal          la maggiore aliquota del 65%, esten-
   1° gennaio 2014 (dal 1° luglio 2014            dendo l’agevolazione fiscale alle
   per i condomini), la detrazione era            spese sostenute dal 1°gennaio 2015
   destinata ad essere “assorbita” dalla          al 31 dicembre 2015 anche per l’ac-
   detrazione fiscale del 36%.                    quisto e posa in opera di:
• schermature solari indicate nell’al-           5) La legge di bilancio 2017 (legge n.
  legato M del decreto legislativo n.               232 dell’11 dicembre 2016) aveva
  311/2006 (fino ad un valore massimo               prorogato fino al 31 dicembre 2017
  di 60.000 euro);                                  la detrazione fiscale del 65% per le
                                                    spese relative ad interventi di riquali-
• impianti di climatizzazione invernale             ficazione energetica degli edifici.
  con impianti dotati di generatori di
  calore alimentati da biomasse com-                Per gli interventi realizzati nelle parti
  bustibili (fino ad un valore massimo              comuni degli edifici condominiali era
  di 30.000 euro).                                  prevista una proroga fino al 2021 e
                                                    un incremento dell’aliquota di detra-
4) La Legge di stabilità 2016 (legge 28             zione.
   dicembre 2015, n. 208) aveva ulte-
   riormente prorogato la detrazione                Più precisamente:

                                                                                                La detrazione fiscale
   fiscale sino al 31 dicembre 2016,
   sempre nella misura del 65%, esten-              • per le spese sostenute dal 1º
   dendola anche:                                     gennaio 2017 al 31 dicembre
                                                      2021 per interventi di riqualifica-
   • all’acquisto, installazione e mes-               zione energetica di parti comuni
     sa in opera di dispositivi per il                degli edifici condominiali, che in-
     controllo a distanza degli impianti              teressassero l’involucro dell’edi-
     di riscaldamento o produzione di                 ficio con un’incidenza superiore
     acqua calda o di climatizzazione                 al 25 per cento della superficie
     delle unità abitative (fino al 31 di-            disperdente lorda dell’edificio
     cembre 2015, le spese effettuate                 medesimo, la detrazione spetta-                 4                 «
     per la domotica erano detraibili al              va nella misura del 70 per cento;
     50% in quanto rientranti nel bo-
     nus “ristrutturazioni”);                       • la medesima detrazione spetta-
                                                      va, nella misura del 75 per cento,
   • agli interventi realizzati dal 1°                per le spese sostenute per inter-
     gennaio al 31 dicembre 2016                      venti di riqualificazione energe-
     dagli Istituti autonomi per le case              tica relativi alle parti comuni di
     popolari su immobili di loro pro-                edifici condominiali finalizzati a
     prietà adibiti ad edilizia residen-              migliorare la prestazione ener-
     ziale pubblica.                                  getica invernale ed estiva e che
                                                      conseguano almeno la qualità
La legge di stabilità 2016, aveva previsto            media di cui al decreto del Mi-
inoltre la possibilità, per i contribuenti in-        nistro dello sviluppo economico
capienti (“no tax area”), di cedere il cor-           26 giugno 2015, pubblicato nel
rispondente credito ai fornitori che aves-            supplemento ordinario n. 39 alla
sero eseguito i lavori di riqualificazione            Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15
energetica delle parti comuni degli edifici           luglio 2015.
condominiali.
Tale scelta era prevista solamente per le           Le detrazioni erano calcolate su un
spese sostenute nel 2016 e le modalità              ammontare complessivo delle spe-
erano state stabilite con provvedimento             se non superiore a euro 40.000 mol-
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate            tiplicato per il numero delle unità im-
del 22 marzo 2016.                                  mobiliari che compongono l’edificio.
Le detrazioni previste per interventi         di riqualificazione energetica di par-
di riqualificazione energetica di par-        ti comuni degli edifici condominiali,
ti comuni degli edifici condominiali,         erano usufruibili anche dagli istituti
erano usufruibili anche dagli istituti        autonomi per le case popolari, co-
autonomi per le case popolari, co-            munque denominati, per interventi
munque denominati, per interventi             realizzati su immobili di loro pro-
realizzati su immobili di loro pro-           prietà adibiti ad edilizia residenziale
prietà adibiti ad edilizia residenziale       pubblica.
pubblica.
                                           6) La legge di bilancio 2018 (legge n.
Per gli interventi di cui sopra, a de-        205 del 27 dicembre 2017) aveva di-
correre dal 1° gennaio 2017, in luogo         sposto la proroga delle agevolazioni
delle detrazione, i soggetti beneficia-       prevedendo però una riduzione della
ri avevano la possibilità di optare per       percentuale di spesa detraibile - dal

                                                                                        La detrazione fiscale
la cessione del credito ai fornitori          65% al 50% - per i seguenti interventi:
che avessero effettuato gli interven-
ti (si ritiene applicabile la disciplina      • sostituzione di finestre com-
prevista per gli incapienti) oppure ai          prensive di infissi (con un limite
soggetti privati, con facoltà di suc-           massimo di detrazione ammissi-
cessiva cessione del credito.                   bile di 60.000 euro per unità im-
                                                mobiliare);
A partire dal 1° gennaio 2018, le
ipotesi di agevolazione prese in              • acquisto e posa in opera di
considerazione dalla normativa con-             schermature solari e chiu-
cernente la detrazione fiscale sulla            sure oscuranti (con un limite                  5                «
riqualificazione energetica, sareb-             massimo di 60.000 euro per unità
bero dovute essere assorbite dalla              immobiliare);
detrazione fiscale del 36%; quest’ul-
tima detrazione, legata a diverse ti-         • sostituzione o nuova installazio-
pologie di ristrutturazioni edilizie, è         ne di caldaie a biomassa (con
stata infatti resa strutturale e quindi         un limite massimo di 30.000 euro
non più soggetta a scadenze tem-                per unità immobiliare);
porali, mediante l’introduzione del
nuovo art. 16-bis all’interno del Te-         • sostituzione di impianti di cli-
sto unico delle imposte sui redditi             matizzazione invernale con
(D.P.R. n. 917/1986), espressamente             caldaie a condensazione di classe
dedicato alle “detrazioni delle spese           A (con un limite massimo di 30.000
per interventi di recupero del patri-           euro per unità immobiliare).
monio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici”.                    Non era prevista alcuna detrazio-
                                              ne invece qualora fossero installate
Le detrazioni erano calcolate su un           caldaie con efficienza inferiore alla
ammontare complessivo delle spe-              classe A.
se non superiore a euro 40.000 mol-
tiplicato per il numero delle unità im-       Per tali interventi l’aliquota sarebbe
mobiliari che compongono l’edificio.          dovuta scendere al 36 per cento,
                                              salvo ulteriori proroghe, dal 1° gen-
Le detrazioni previste per interventi         naio 2019.
Gli interventi che invece consentiva-        invernale con impianti dotati di
no di ottenere l’agevolazione fiscale        apparecchi ibridi, costituiti da
al 65%, per le spese sostenute dal           pompa di calore integrata con
6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018,           caldaia a condensazione, as-
erano i seguenti:                            semblati in fabbrica ed espres-
                                             samente concepiti dal fabbrican-
• la riqualificazione globale                te per funzionare in abbinamento
  dell’edificio: qualsiasi interven-         tra loro (per un limite massimo
  to o insieme sistematico di inter-         di detrazione di 30.000 euro per
  venti che incida sulla prestazione         unità immobiliare);
  energetica dell’edificio (valore
  massimo della detrazione pari a         • l’acquisto e posa in opera di mi-
  100.000 euro);                            cro - cogeneratori (novità in-
                                            trodotta con la Legge di bilancio

                                                                                    La detrazione fiscale
• la coibentazione dell’invo-               2018) in sostituzione di impianti
  lucro: interventi sulle strutture         esistenti, fino a un valore massimo
  opache verticali e orizzontali deli-      della detrazione di 100.000 euro, a
  mitanti il volume riscaldato verso        condizione che gli interventi pro-
  l’esterno, verso vani non riscal-         ducano un risparmio di energia
  dati e contro terra che rispettino        primaria pari almeno al 20%;
  i requisiti di trasmittanza termica
  U (W/m2K) riportati in tabella 2        • gli interventi di sostituzione, inte-
  del D.M. 26 gennaio 2010 (valore          grale o parziale di climatizzazio-
  massimo della detrazione pari a           ne invernale con impianti dotati
  60.000 euro);                             di pompe di calore ad alta                     6                «
                                            efficienza, con sistemi ge-
• gli interventi di sostituzione            otermici a bassa entalpia o
  di impianti di climatizzazio-             sostituzione di scaldacqua
  ne invernale con impianti dotati          tradizionali con scaldacqua a
  di caldaie a condensazione di             pompa di calore dedicati alla
  efficienza almeno pari alla clas-         produzione di acqua calda sani-
  se A di prodotto e contestuale            taria (con un limite massimo della
  installazione di sistemi di               detrazione pari a 30.000 euro);
  termoregolazione         evoluti,
  appartenenti alle classi V, VI op-      • l’installazione e messa in opera di
  pure VIII (per un limite massimo          sistemi di building automa-
  di detrazione di 30.000 euro per          tion, che consentano la gestione
  unità immobiliare);                       automatica personalizzata degli
                                            impianti di riscaldamento o pro-
• gli interventi di sostituzione di im-     duzione di acqua calda sanitaria
  pianti di climatizzazione invernale       o di climatizzazione estiva, com-
  con generatori d’aria calda a             preso il loro controllo da remoto
  condensazione (per un limite              attraverso canali multimediali (è
  massimo di detrazione di 30.000           possibile detrarre il 65% delle spe-
  euro per unità immobiliare);              se totali sostenute, quindi senza
                                            alcun limite di spesa);
• gli interventi di sostituzione di
  impianti di climatizzazione             • l’installazione di collettori sola-
ri per la produzione di acqua cal-       per il numero di unità immobiliari che
   da per usi domestici o industriali       compongono l’edificio.
   e per la copertura del fabbisogno
   di acqua calda in piscine, strut-        Con la legge di Bilancio 2018 veni-
   ture sportive, case di ricovero e        va estesa la possibilità di cedere il
   cura, istituti scolastici e università   credito corrispondente anche alla
   (il valore massimo della detrazio-       detrazione spettante per interventi
   ne è di 60.000 euro).                    effettuati sulle singole unità immo-
                                            biliari, quindi non era più circoscritta
Restavano confermate al 70% e al            agli interventi effettuati su parti co-
75% le aliquote di detrazione per gli       muni degli edifici condominiali.
interventi di tipo condominiale per
le spese sostenute dal 1° gennaio           L’Agenzia delle Entrate, con la cir-
2017 al 31 dicembre 2021 con il limi-       colare n. 11/E del 18 maggio 2018,

                                                                                       La detrazione fiscale
te di spesa di 40.000 euro moltiplica-      ha chiarito che i contribuenti pos-
to per il numero di unità immobiliari       sono cedere il credito d’imposta sia
che compongono l’edificio.                  ai fornitori che hanno effettuato gli
                                            interventi sia ad altri soggetti priva-
L’Agenzia delle Entrate, con circo-         ti, tra i quali rientrano gli organismi
lare n. 7/E del 27 aprile 2018, ha          associativi, inclusi consorzi e società
chiarito che “l’ammontare massimo           consortili, anche se partecipati da
delle spese ammesse alla detra-             soggetti finanziari, ma non in quota
zione va calcolato tenendo conto            maggioritaria e senza detenerne il
anche delle eventuali pertinenze            controllo.
alle unità immobiliari. Pertanto, ad                                                         7                 «
esempio, nel caso in cui l’edificio sia     La cessione può avvenire nei con-
composto da 5 unità immobiliari e 3         fronti delle Energy Service Compa-
pertinenze autonomamente accata-            nies (le cosiddette “Esco”, ovvero
state, la detrazione è calcolata su un      società che effettuano interventi per
importo massimo di spesa di euro            l’efficientamento energetico, accet-
320.000 (40.000 euro x 8 unità) da          tando un rischio finanziario) e delle
attribuire ai condomini in base ai          Società di Servizi Energetici (Sse)
millesimi di proprietà”.                    che offrono servizi integrati per la re-
                                            alizzazione e l’eventuale successiva
Se invece gli stessi interventi ven-        gestione degli interventi di risparmio
gono realizzati in edifici apparte-         energetico. Non è prevista la cessio-
nenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e         ne a società finanziarie, fatta ecce-
siano finalizzati anche alla riduzione      zione per i casi in cui il contribuente
del rischio sismico determinando il         cedente sia un soggetto no tax area,
passaggio a una classe di rischio           unico caso nel quale la legge am-
inferiore, è prevista una detrazione        mette l’eventuale cessione a banche
dell’80%.                                   e intermediari finanziari.

Con la riduzione di 2 o più classi di       Ulteriori chiarimenti sono stati forniti
rischio sismico, la detrazione previ-       con circolare n. 17/E del 23.07.2018.
sta passa all’85%. Il limite massimo        Tra le novità, ritroviamo la possibilità
di spesa consentito, in questi casi         di cedere il credito nell’ambito di un
passa a 136.000 euro, moltiplicato          Consorzio o di una Rete di imprese,
a eventuali subappaltatori e a sog-           società finanziarie, anche se fanno
getti che rientrano nello stesso con-         parte del Consorzio o della Rete.
tratto di appalto, anche se non han-
no eseguito i lavori che danno diritto     7) Infine, la legge di bilancio 2019 (leg-
alle detrazioni cedibili. Il credito può      ge 30 dicembre 2018 n. 145) ha con-
essere “passato” anche direttamen-            fermato per tutto il 2019 l’agevola-
te al Consorzio o alla Rete.                  zione fiscale con le stesse modalità
                                              applicative previste per l’anno 2018.
Confermato invece il divieto di ces-          Sono quindi confermati gli interventi
sione a favore di istituti di credito e       di cui al precedente par. 6.

                                                                                        La detrazione fiscale
                                                                                               8                «
DETRAZIONE MASSIMA E LIMITE MASSIMO DI SPESA
      PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO (in vigore dal 1° gennaio 2018)

                                                               Detrazione            Limite massimo      Aliquota
                Tipo di intervento
                                                                massima                 di spesa        detrazione
Serramenti e infissi                                            60.000 euro            120.000 euro

Schermature solari                                              60.000 euro            120.000 euro
                                                                                                           50%
Caldaia a biomassa                                              30.000 euro             60.000 euro

Caldaia a condensazione (classe A)                              30.000 euro             60.000 euro

Riqualificazione energetica edifici esistenti                   100.000 euro          153.846,15 euro

Involucro edilizio                                              60.000 euro            92.307,69 euro

Sostituzione degli impianti di climatizzazione inverna-

                                                                                                                     La detrazione fiscale
le con impianti di caldaie a condensazione di efficien-
za almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale          30.000 euro            46.153,84 euro
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti
appartenenti alle classi V, VI oppure VII

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
                                                                30.000 euro            46.153,84 euro
con generatori d’aria calda a condensazione

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di apparecchi ibridi (pompa di ca-          30.000 euro            46.153,84 euro
                                                                                                           65%
lore integrata a caldaia a condensazione)

Acquisto e posa in opera di microgeneratori in sosti-
                                                                100.000 euro          153.846,15 euro
tuzione di impianti esistenti

Interventi di sostituzione, integrale o parziale di cli-
matizzazione invernale con impianti dotati di pompe
di calore ad alta efficienza, con sistemi geotermici a
bassa entalpia o sostituzione di scaldacqua tradizio-
nali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
                                                                30.000 euro            46.153,84 euro
                                                                                                                            9                «
produzione di acqua calda sanitaria

Sistemi di building automation

Installazione di collettori solari                              60.000 euro            92.307,69 euro

Interventi di riqualificazione energetica di parti comu-
                                                           40.000 euro (moltipli-
ni degli edifici condominiali che interessino l’involu-
                                                           cato per il numero di
cro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per                                                     70%
                                                           unità immobiliari che
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
                                                           compongono l’edificio)
medesimo

Interventi di riqualificazione energetica di parti comu-
ni degli edifici condominiali che interessino l’involu-    40.000 euro (moltipli-
cro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per     cato per il numero di
                                                                                                           75%
cento della superficie disperdente lorda e che miglio-     unità immobiliari che
rano la prestazione energetica complessiva dell’edifi-     compongono l’edificio)
cio sia invernale che estiva

                                                           136.000 euro (moltipli-
Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio
                                                           cato per il numero di
sismico degli edifici con passaggio a 1 classe inferio-                                                    80%
                                                           unità immobiliari che
re di rischio sismico
                                                           compongono l’edificio)

                                                           136.000 euro (moltipli-
Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio
                                                           cato per il numero di
sismico degli edifici con passaggio a 2 classi di ri-                                                      85%
                                                           unità immobiliari che
schio sismico inferiore
                                                           compongono l’edificio)
Va evidenziato che, per gli interventi ef-        2018 riguardanti l’acquisto e la posa
fettuati a partire dal 2011, la detrazione        in opera di finestre comprensive di
deve essere obbligatoriamente ripartita           infissi, di schermature solari, o la
in dieci rate annuali di pari importo (nella      sostituzione di impianti di climatiz-
dichiarazione dei redditi) ed è ricono-           zazione invernale con impianti dotati
sciuta nelle seguenti misure:                     di caldaie a condensazione almeno
                                                  in classe A o con impianti dotati di
• le spese effettuate fino al 5 giugno            generatori di calore alimentati da
  2013 possono fruire della detrazione            biomasse combustibili;
  con aliquota 55%;
                                               • le spese effettuate dal 1 gennaio al 31
• le spese effettuate dal 6 giugno 2013          dicembre 2019 possono fruire della
  al 31 dicembre 2019 possono fruire             detrazione con aliquota 65% per:
  della detrazione con aliquota 65% per

                                                                                             La detrazione fiscale
  interventi sulle singole unità immobi-          -   l’acquisto e posa in opera di mi-
  liari; la detrazione è ridotta al 50% per           cro-generatori in sostituzione di
  le spese sostenute dal 1° gennaio                   impianti esistenti e fino ad un va-
  2018 relative agli interventi di:                   lore massimo della detrazione di
                                                      100.000 euro (a condizione che
   -   acquisto e posa in opera di fine-              gli interventi effettuati portino ad
       stre comprensive di infissi;                   un risparmio di energia primaria
                                                      pari almeno al 20%);
   -   acquisto e posa in opera di
       schermature solari;                        -   gli interventi di sostituzione di
                                                      impianti di climatizzazione inver-          10                 «
   -   sostituzione di impianti di clima-             nale con impianti dotati di appa-
       tizzazione invernale con impianti              recchi ibridi, costituiti da pompa
       dotati di caldaie a condensazione              di calore integrata con caldaia
       almeno in classe A (prevista dal               a condensazione, assemblati in
       regolamento UE n. 811/2013) o                  fabbrica ed espressamente con-
       con impianti dotati di generatori              cepiti dal fabbricante per funzio-
       di calore alimentati da biomasse               nare in abbinamento tra loro;
       combustibili. Se le caldaie a con-
       densazione appartengono alla               -   l’acquisto e posa in opera di ge-
       classe A e sono dotate di siste-               neratori d’aria calda a condensa-
       mi di termoregolazione evoluti,                zione;
       potranno continuare ad usufruire
       delle detrazione fiscale al 65%.        • le spese effettuate dal 1° gennaio
                                                 2017 al 31 dicembre 2021 possono
• le spese effettuate dal 6 giugno 2013          fruire dell’aliquota al 70% per gli in-
  al 31 dicembre 2021 possono fruire             terventi di riqualificazione energetica
  della detrazione con aliquota 65%              di parti comuni degli edifici condo-
  per gli interventi relativi alle parti         miniali, che interessano l’involucro
  comuni condominiali o che interes-             dell’edificio, con un’incidenza supe-
  sino tutte le unità immobiliari di cui         riore al 25% della superficie disper-
  si compone il singolo condominio;              dente lorda dell’edificio medesimo
  la detrazione è ridotta al 50% per             (75% se si consegue il migliora-
  le spese sostenute dal 1° gennaio              mento della prestazione energetica
invernale e estiva almeno pari alla         invernale degli ambienti con o senza
   qualità media di sui al decreto 26          produzione di acqua calda per gli stessi
   giugno 2015);                               usi, comprendente eventuali sistemi di
                                               produzione, distribuzione e utilizzazione
• le spese effettuate dal 1° gennaio           del calore nonché gli organi di regola-
  2018 al 31 dicembre 2021 possono             zione e di controllo; sono compresi negli
  fruire dell’aliquota all’80% per gli in-     impianti termici gli impianti individuali di
  terventi di riqualificazione energetica      riscaldamento, mentre non sono consi-
  di parti comuni degli edifici condo-         derati impianti termici apparecchi quali:
  miniali, che interessano l’involucro         stufe, caminetti, apparecchi per il riscal-
  dell’edificio, con un’incidenza supe-        damento localizzato ad energia radian-
  riore al 25% della superficie disper-        te, scaldacqua unifamiliari; tali apparec-
  dente lorda dell’edificio con la ridu-       chi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli
  zione di 1 classe di rischio sismico         impianti termici quando la somma delle

                                                                                              La detrazione fiscale
  (85% con riduzione di 2 o più classi         potenze nominali del focolare degli ap-
  di rischio sismico).                         parecchi al servizio della singola unità
                                               immobiliare è maggiore o uguale a 15
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, con       kW”.
risoluzione del 12 agosto 2009, n. 215,
che una delle condizioni fondamentali          Il limite massimo di detrazione deve
per poter fruire della detrazione fisca-       intendersi riferito all’unità immobiliare
le sul risparmio energetico, per tutti gli     oggetto dell’intervento e, pertanto, an-
interventi “agevolabili” ad eccezione          drà suddiviso tra i soggetti detentori o
dell’installazione di pannelli solari, resta   possessori dell’immobile che partecipa-
la presenza di impianti di riscaldamento       no alla spesa, in ragione dell’onere da             11                 «
funzionanti negli ambienti in cui si rea-      ciascuno effettivamente sostenuto.
lizza l’intervento finalizzato al risparmio
energetico.                                    Con specifico riferimento agli interventi
                                               di “riqualificazione energetica”, gli in-
A tale proposito l’Agenzia ha conferma-        terventi condominiali si intendono riferiti
to che anche un semplice impianto co-          all’intero edificio e non a “parti” di edi-
stituito da tre camini ed una stufa fissa,     ficio.
con potenza complessiva al focolare
superiore ai 15 kW, deve essere consi-         Nel caso in cui siano stati effettuati più
derato, ai fini della normativa eco bo-        interventi agevolabili, purché cumulabili
nus, “impianto termico”. E’ stata infatti      (es. sostituzione impianto di climatiz-
richiamata la definizione contenuta nel        zazione invernale e intervento sull’invo-
decreto legislativo n. 311 del 29.12.2006      lucro dell’edificio), il limite massimo di
(“Disposizioni correttive ed integrative al    detrazione applicabile sarà quello costi-
d. lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante         tuito dalla somma degli importi previsti
attuazione della direttiva 2002/91/CE          per ciascuno degli interventi realizzati.
relativa al rendimento energetico nell’e-
dilizia”).                                     E’ espressamente prevista la non cumu-
                                               labilità con le altre agevolazioni conces-
La definizione di cui al punto 14, allega-     se per le stesse opere: pertanto in pre-
to A, stabilisce che per “impianto termi-      senza di interventi che potrebbero fruire
co” si intende un “impianto tecnologico        sia della detrazione fiscale del 50% che
destinato alla climatizzazione estiva ed       di quella del 65%-50%, il contribuente
potrà avvalersi, per le medesime spese,         ropea, dalle Regioni o dagli enti locali.
solamente di una delle misure agevolati-        Inoltre, il D.M. 6 agosto 2009 ha ribadito
ve, rispettando gli adempimenti specifi-        che la detrazione fiscale del 65%-50%
camente previsti in relazione a ciascuna        non è cumulabile con il premio per im-
di esse.                                        pianti fotovoltaici abbinati ad uso effi-
                                                ciente dell’energia di cui all’art. 7 del de-
E’ prevista invece la possibilità di cumu-      creto ministeriale 19 febbraio 2007 (cd.
lare la detrazione fiscale sul risparmio        “conto energia”).
energetico e il c.d. “Sismabonus” per
interventi su parti comuni di edifici con-      Come è noto, l’agevolazione resta am-
dominiali, nel caso in cui gli interventi si-   messa entro il limite che trova capienza
ano volti congiuntamente alla riduzione         nell’imposta annua derivante dalla di-
del rischio sismico e alla riqualificazione     chiarazione dei redditi (di conseguenza,
energetica.                                     la somma eventualmente eccedente

                                                                                                La detrazione fiscale
                                                non può essere chiesta a rimborso).
A partire dal 1° gennaio 2009 la detrazio-
ne non è inoltre cumulabile con eventuali
incentivi riconosciuti dalla Comunità Eu-

                                                                                                     12                 «
I SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE E LA CESSIONE DEL CREDITO

                                                                                                I soggetti ammessi e la cessione del credito
I soggetti ammessi alla detrazione                  muni, adibiti ad edilizia residenziale
La detrazione del 65%-50% è rivolta a               pubblica;
tutti i soggetti residenti e non residenti,
anche se titolari di reddito di impresa,         • le cooperative di abitazione a pro-
che possiedono, a qualsiasi titolo, l’im-          prietà indivisa per interventi realizzati
mobile presso il quale vengono effettuati          su immobili dalle stesse posseduti
gli interventi.                                    e assegnati in godimento ai propri
                                                   soci.
I soggetti ammessi a fruire della detra-
zione sono puntualmente individuati              Tutti i soggetti indicati possono fruire
dall’art. 2 del decreto ministeriale 19          della detrazione a condizione che so-
febbraio 2007:                                   stengano le spese e che queste siano ri-
                                                 maste a loro carico. Inoltre devono pos-
1) le persone fisiche, compresi gli eser-        sedere o detenere l’immobile in base
   centi arti e professioni;                     ad un titolo idoneo che può consistere
                                                 nella proprietà o nella nuda proprietà, in
2) i contribuenti che conseguono red-            un diritto reale o in un contratto di loca-
   dito d’impresa (persone fisiche, so-          zione, anche finanziaria, o di comodato.
   cietà di persone, società di capitali);       Sono ammessi a fruire della detrazione
                                                 anche i familiari (coniuge, parenti entro
3) gli enti pubblici e privati che non           il terzo grado e affini entro il secondo                  13                                  «
   svolgono attività commerciale;                grado) conviventi con il possessore o
                                                 detentori dell’immobile oggetto dell’in-
4) le associazioni tra professionisti.           tervento, che sostengono le spese per
                                                 la realizzazione dei lavori.
Dal 2018 (per il 2017 gli Istitituti autono-
mi per le case popolari potevano usu-            Con la risoluzione n. 340/E del 1 agosto
fruire solo delle maggiori detrazioni del        2008 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito
70-75%) possono usufruire delle detra-           che il beneficio resta comunque riser-
zioni, per tutte le tipologie di interventi di   vato all’utilizzatore finale dell’immobile
efficienza energetica, anche:                    interessato dai lavori. Di conseguenza
                                                 non possono essere presi in conside-
• gli Istituti autonomi per le case popo-        razione, ai fini dell’applicazione dell’a-
  lari (IACP), comunque denominati, e            gevolazione, gli interventi effettuati da
  dagli enti che hanno le stesse finalità        società immobiliari o imprese di costru-
  sociali dei predetti istituti, costituiti e    zione finalizzate al miglioramento ener-
  già operanti alla data del 31 dicem-           getico di edifici destinati a successiva
  bre 2013 nella forma di società che            commercializzazione. Nel caso di tra-
  rispondono ai requisiti della legisla-         sferimento per atto tra vivi dell’unità im-
  zione europea in materia di “house             mobiliare residenziale sulla quale sono
  providing”; le detrazioni spettano             stati realizzati gli interventi agevolabili,
  per gli interventi di efficienza ener-         le quote residue della detrazione (non
  getica realizzati su immobili di loro          utilizzate dal cedente) spettano all’ac-
  proprietà o gestiti per conto dei co-          quirente persona fisica, salvo diverso
accordo intercorso fra le parti da indica-      e dovevano conseguire almeno la qua-
re nell’atto di trasferimento.                  lità media di cui al Decreto del Ministero
                                                dello Sviluppo Economico 26 giugno
Il diritto alla detrazione compete sempre       2015.

                                                                                                I soggetti ammessi e la cessione del credito
al conduttore o comodatario nel caso in
cui dovesse cessare il contratto di loca-       Con la legge di Bilancio 2018, infine, è
zione o comodato.                               stata estesa a tutti i contribuenti, inca-
                                                pienti e non, la possibilità di cessione
In caso di decesso del contribuente ti-         del credito corrispondente alla detrazio-
tolare della detrazione, la stessa si tra-      ne fiscale per gli ecobonus, anche alle
smette esclusivamente agli eredi che            ipotesi di interventi di riqualificazione
“conservano la detenzione materiale e           energetica effettuati sulle singole unità
diretta dell’immobile”.                         immobiliari e non solo limitatamente agli
                                                interventi su parti comuni condominiali.
Qualora l’intervento di riqualificazione
energetica venga realizzato mediante            In presenza di soggetti incapienti, la
un contratto di leasing, la detrazione          cessione potrà essere effettuata a favo-
spetta al contribuente utilizzatore e si        re dei fornitori di beni e dei servizi neces-
calcola sulla base del costo sostenuto          sari alla realizzazione degli interventi; di
dalla società di leasing; non assumono          altri soggetti privati (persone fisiche, an-
rilievo ai fini della detrazione i canoni di    che esercenti attività di lavoro autonomo
leasing addebitati all’utilizzatore.            o d’impresa, società ed enti); di istituti di
                                                credito e intermediari finanziari.
La cessione del credito
La legge 28 dicembre 2015 n. 2018 ave-          E’ invece esclusa la cessione del credito                  14
va introdotto la possibilità di consentire      in favore delle amministrazioni pubbli-
ai soggetti che si trovano nella c.d. no        che. In presenza di soggetti capienti,
tax area (fascia di reddito esente da im-       la cessione del credito potrà essere ef-
posta) di cedere ai fornitori che avesse-       fettuata solo nei confronti delle imprese
ro effettuato i lavori, il credito corrispon-   esecutrici o di altri soggetti privati e non
dente alla detrazione spettante per le          nei confronti di banche ed intermediari
spese sostenute nel 2016 per gli inter-         finanziari.
venti di riqualificazione energetica sulle
parti comuni degli edifici condominiali.        La possibilità di cedere la detrazione
In seguito, la legge 11 dicembre 2016 n.        riguarda tutti i contribuenti che sosten-
232 aveva introdotto la possibilità per i       gono le spese, compresi quelli che non
condòmini di optare per la cessione del         potrebbero fruire della corrispondente
credito (pari al 70 o 75% delle spese so-       detrazione in quanto l’imposta lorda è
stenute) ai fornitori che avessero effet-       assorbita da altre detrazioni oppure non
tuato gli interventi o ad altri soggetti pri-   è dovuta.
vati, con facoltà di successiva cessione
del credito. In questo caso gli interventi      Tutte le istruzioni e le novità sulla cessio-
dovevano interessare l’involucro dell’e-        ne del credito d’imposta sono contenu-
dificio con un’incidenza superiore al 25        te all’interno della circolare dell’Agenzia
per cento della superficie disperdente          delle Entrate n.11/E del 18.05.2018,
lorda dell’edificio medesimo nonché             mentre i chiarimenti intervenuti in segui-
per quelli finalizzati a migliorare la pre-     to sono contenuti nella circolare n. 17/E
stazione energetica invernale ed estiva         del 23.07.2018.
GLI EDIFICI INTERESSATI DALL’AGEVOLAZIONE

Gli interventi devono essere eseguiti su         da effettuare dovranno necessariamen-
unità immobiliari o su edifici “esistenti”,      te presentare specifiche caratteristiche,

                                                                                                Gli edifici interessati dall’agevolazione
di qualsiasi categoria catastale, anche          fra cui:
se rurali, inclusi quelli strumentali per
l’attività di impresa o professionale. L’A-      1) essere già dotati di un impianto di
genzia delle Entrate, con la circolare n.           riscaldamento, presente anche negli
11/E/2014 ha ribadito che sono ammes-               ambienti oggetto dell’intervento, per
si al beneficio gli interventi effettuati su        quanto concerne tutti gli interventi
immobili strumentali, posseduti o de-               agevolabili, ad eccezione dell’instal-
tenuti, presso i quali è svolta la propria          lazione dei pannelli solari;
attività. L’esistenza dell’edificio è com-
provata dalla sua iscrizione in catasto,         2) nelle ristrutturazioni per le quali è
oppure dalla richiesta di accatastamen-             previsto il frazionamento dell’unità
to, nonché dal pagamento delle tasse                immobiliare, con conseguente au-
comunali sugli immobili, se dovute.                 mento del numero delle stesse, il
                                                    beneficio è compatibile unicamente
E’ tassativamente esclusa la possibilità            con la realizzazione di un impianto
di beneficiare di questa detrazione fi-             termico centralizzato a servizio delle
scale in caso di spese legate alla nuova            suddette unità;
costruzione di un immobile.
                                                 3) nel caso di ristrutturazioni con de-                  15                                «
E’ opportuno evidenziare che, in base               molizione e ricostruzione si può ac-
all’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto           cedere all’incentivo solo nel caso
legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (“At-             di fedele ricostruzione (ricordiamo
tuazione della direttiva 2002/91/CE re-             che prima delle modifiche introdotte
lativa al rendimento energetico nell’edili-         dal c.d. “Decreto del Fare” (art. 30,
zia”), si considera “edificio”: “un sistema         comma 1, lett. A) del D.L. 21 giugno
costituito dalle strutture edilizie esterne         2013, n. 69, convertito, con modifi-
che delimitano uno spazio di volume                 cazioni, nella Legge 9 agosto 2013,
definito, dalle strutture interne che riparti-      n. 98 - la demolizione e ricostruzio-
scono detto volume e da tutti gli impianti          ne di un immobile era qualificabile
e dispositivi tecnologici che si trovano            come intervento di “ristrutturazione
abitualmente al suo interno; la superfi-            edilizia” solamente nel caso in cui
cie esterna che delimita un edificio può            rimanessero invariate la volumetria e
confinare con tutti o alcuni di questi ele-         la sagoma dell’edificio, c.d. “fedele
menti: l’ambiente esterno, il terreno, altri        ricostruzione”; allo stato attuale inve-
edifici; il termine può riferirsi a un intero       ce, rientrano nella nuova definizione
edificio ovvero a parti di edificio proget-         di “ristrutturazione edilizia” anche gli
tate o ristrutturate per essere utilizzate          interventi di demolizione e ricostru-
come unità immobiliari a sé stanti”.                zione a seguito dei quali venga man-
Va sottolineato che in relazione ad alcu-           tenuta la stessa volumetria ma non
ne tipologie di intervento (vedi succes-            la stessa sagoma); restano sempre
sivo capitolo “Gli interventi agevolabili e         esclusi gli interventi relativi ai lavori
le spese detraibili”) gli edifici ed i lavori       di ampliamento;
4) nel caso in cui sussistano contestua-     impianti di climatizzazione invernale
   li opere di ristrutturazione ed amplia-   con impianti dotati di generatore di
   mento (senza demolizioni) la detra-       calore a biomassa, nell’ambito di un
   zione spetta solamente per le spese       intervento di ristrutturazione edilizia
   direttamente legate agli interventi       senza demolizione ma con amplia-
   sulla parte esistente dell’immobile       mento, non è possibile fruire della

                                                                                        Gli edifici interessati dall’agevolazione
   (con esclusione dell’ampliamento).        detrazione fiscale del 65% ma viene
                                             riconosciuta l’applicabilità della de-
   Naturalmente, in questi casi, l’age-      trazione fiscale del 50% sul recupero
   volazione non può riguardare gli in-      del patrimonio edilizio, limitatamente
   terventi di riqualificazione energetica   alla quota parte delle spese dell’im-
   globale dell’edificio, dal momento        pianto, compresa la caldaia, riferibili
   che per tali interventi è necessario      alla porzione di edificio esistente.
   individuare il fabbisogno di ener-        Tale applicazione della detrazione
   gia primaria annua riferita all’intero    50% ad esclusione della detrazione
   edificio (comprensivo quindi anche        65% opera dal momento che la di-
   dell’ampliamento).                        versità dell’edificio prima e dopo l’in-
                                             tervento costituisce un ostacolo alla
   A seguito dell’Interrogazione par-        misurazione del risultato energetico,
   lamentare n. 5/03940 presentata           in quanto il confronto non avviene tra
   in data 04 Novembre 2014, è stato         elementi omogenei.
   precisato che, per la sostituzione di

                                                                                                  16                                «
GLI INTERVENTI AGEVOLABILI E LE SPESE DETRAIBILI
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge n.
296/2006).

Valore massimo della detrazione pari a           globalmente richiesta, nel corso di un
euro 100.000 (65% di una spesa pari a            anno, per mantenere negli ambienti ri-
euro 153.846,15).                                scaldati la temperatura di progetto, in
                                                 regime di attivazione continuo” (d. lgs.
Sono agevolati gli interventi di riquali-        n. 192/2005).

                                                                                              Riqualificazione energetica
ficazione energetica di edifici esistenti,
che permettono il raggiungimento di un           Possono essere ricondotti alla “riqualifi-
indice di prestazione energetica per la          cazione energetica” tutte le spese con-
climatizzazione invernale non superiore          nesse al miglioramento della prestazio-
ai valori definiti dal decreto del Ministe-      ne energetica complessiva dell’edificio,
ro per lo Sviluppo Economico dell’11             ivi comprese quelle relative a: presta-
marzo 2008 (Allegato A), pubblicato              zioni professionali necessarie per la
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18            realizzazione degli interventi (anche
marzo 2008.                                      quelle sostenute per acquisire la certifi-
                                                 cazione energetica); fornitura e posa in
La prestazione energetica di un edificio         opera di materiali di coibentazione e di
è la quantità di energia annua neces-            impianti di climatizzazione; realizzazio-
saria all’edificio, nell’ipotesi di un utiliz-   ne di opere murarie collegate.
zo standard dello stesso, per i bisogni                                                              17                     «
connessi alla climatizzazione (invernale         Vi rientrano inoltre, a titolo esemplifi-
ed estiva), la produzione di acqua cal-          cativo: sostituzione o installazione di
da sanitaria, la ventilazione e l’illumina-      impianti di climatizzazione invernale
zione. La circolare dell’Agenzia delle           anche con generatori di calore non a
Entrate n. 36 del 31.05.2007 ha preci-           condensazione, con pompe di calore,
sato che l’indice di risparmio che deve          con scambiatori per teleriscaldamen-
essere conseguito deve essere calco-             to, con caldaie a biomasse, impianti di
lato in riferimento al fabbisogno ener-          cogenerazione, rigenerazione, impianti
getico dell’intero edificio e non a quello       geotermici e interventi di coibentazione
delle singole porzioni immobiliari che lo        non aventi le caratteristiche previste
compongono.                                      per gli altri interventi agevolati.

Per questa tipologia di intervento non           Alcuni degli interventi effettuati ai fini
viene specificato quali opere o quali im-        della riqualificazione energetica dell’e-
pianti occorre realizzare per raggiunge-         dificio potrebbero presentare le carat-
re le prestazioni energetiche indicate.          teristiche di altre opere “agevolabili” ai
                                                 fini della detrazione fiscale (es. inter-
L’intervento è definito in funzione del          venti su strutture opache o infissi): in
risultato che lo stesso deve consegui-           questi casi non sarà possibile far valere
re in termini di riduzione del fabbiso-          autonomamente anche le detrazioni per
gno annuo di energia primaria per la             specifici lavori che incidano comunque
climatizzazione invernale, che rappre-           su livelli di climatizzazione invernale, i
senta “la quantità di energia primaria           quali devono ritenersi compresi, ai fini
dell’individuazione del limite massimo        Nota bene
di detrazione spettante, nell’intervento      In base a quanto previsto dal D.M. 6
più generale.                                 agosto 2009 l’asseverazione può es-
                                              sere sostituita dalla dichiarazione resa
Asseverazione                                 dal direttore dei lavori sulla conformità
L’asseverazione del tecnico abilitato,        al progetto delle opere realizzate (ob-
volta a dimostrare che l’intervento re-       bligatoria ai sensi art. 8, comma 2, d.
alizzato è conforme ai requisiti tecnici      lgs. n. 192/2005), ovvero esplicitata
richiesti, deve specificare che l’indice di   nella relazione attestante la risponden-
prestazione energetica per la climatiz-       za delle prescrizioni per il contenimento

                                                                                          Riqualificazione energetica
zazione invernale risulta non superiore       del consumo di energia degli edifici e
ai valori definiti dal decreto del Ministe-   relativi impianti termici (art. 28, comma
ro dello sviluppo economico 11 marzo          1, legge n. 10/1991).
2008.

                                                                                                 18                     «
VALORI LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e
successive modifiche

                           Valori applicabili dal 1° gennaio 2010

a) Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3 D.P.R. 412/93), esclusi collegi, con-

                                                                                                              Riqualificazione energetica
   venti, case di pena e caserme.

     Tab. 3: Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale,
             espresso in kWh/m2 anno.

                                                      ZONA CLIMATICA
  Rapporto
                    A               B                  C                 D                 E            F
    forma
   edificio       fino a      a          a      a            a      a          a      a          a    oltre
     S/V            600      601        900    901         1400   1401       2100   2101       3000   3000
                    GG       GG         GG     GG           GG     GG         GG     GG         GG     GG

     ≤ 0,2          7,7      7,7        11,5   11,5        19,2   19,2       27,5   27,5       37,9   37,9

     ≥ 0,9         32,4      32,4       43,2   43,2        61,2   61,2       71,3   71,3       94,0   94,0

b) Tutti gli altri edifici                                                                                           19                     «
     Tab. 4: Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale,
             espresso in kWh/m3 anno.

                                                     ZONA CLIMATICA
 Rapporto
                    A               B                 C                  D                 E           F
   forma
  edificio        fino a      a          a      a            a      a          a      a          a    oltre
    S/V             600      601        900    901         1400   1401       2100   2101       3000   3000
                    GG       GG         GG     GG           GG     GG         GG     GG         GG     GG

     ≤ 0,2         1,8       1,8        3,2    3,2         5,4    5,4        7,7    7,7        10,3   10,3

     ≥ 0,9         7,4       7,4        11,5   11,5        15,6   15,6       18,3   18,3       25,1   25,1
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