Detrazione fiscale 65-50% - Edizione 2019 Istruzioni per l'uso - Angaisa
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Detrazione
fiscale 65-50%
Gli interventi agevolati, le spese detraibili,
gli adempimenti
Edizione 2019
Istruzioni per l’usoCarissimi Soci, anche quest’anno Vi riproponiamo un compendio – sintetico ma sufficientemente esaustivo – delle “istruzioni per l’uso” relative alla detrazione fiscale legata agli interventi di risparmio energetico degli edifici già esistenti, una delle agevolazioni più importanti attualmente applicabili nel settore dell’edilizia. Questa nuova edizione tiene conto naturalmente delle importanti novità che hanno interessato recente- mente la materia, come è avvenuto del resto anche per la detrazione fiscale del 50% (per ulteriori det- tagli rimandiamo le aziende interessate all’altro opuscolo della collana “Istruzioni per l’uso”, dedicato a questi importanti incentivi). Ricordiamo che il “decreto sugli eco bonus” (decreto legge n. 63/2013), oltre a prorogare fino a tutto di- cembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, aveva innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese. La detrazione fiscale IRPEF/IRES al 65% era stata poi prorogata dalla legge n. 90/2014 (legge di sta- bilità 2015) fino al 31 dicembre 2015 e, tra le ulteriori novità introdotte, ricordiamo che era stata elevata dal 4% all’8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per effettuare i pagamenti connessi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici e che l’age- volazione era stata estesa, solamente per l’anno 2015, anche alle spese previste per l’acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Era stato inoltre eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguivano per più periodi d’imposta. Tale ipotesi agevolativa, che successivamente avrebbe dovuto essere “assorbita” dalla detrazione fi- scale prevista per gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, è stata invece prorogata dalla legge di stabi- lità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) fino al 31 dicembre 2016, sempre nella misura del 65%. Oltre a confermare, per tutto l’anno 2016, la detrazione fiscale anche per le spese previste per l’acqui- sto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la legge di stabilità aveva esteso l’agevolazione fiscale anche all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative e agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La legge di stabilità aveva infine introdotto la pos- sibilità per i contribuenti incapienti di cedere il corrispondente credito ai fornitori che avessero eseguito i lavori, ma solamente per le spese sostenute nel 2016. L’agevolazione fiscale era stata poi prorogata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicem- bre 2016) fino al 31 dicembre 2017, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessassero tutte le unità immobiliari del singolo condominio. Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la misura della detra- zione era stata ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessassero l’involucro dell’edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguissero determinati standard (75 per cento). Le detrazioni erano calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per tali interventi i condomini potevano cedere la detrazione ai fornitori che avessero effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del cre- dito. Rimaneva esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni erano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) aveva disposto la proroga delle agevo- lazioni prevedendo però una riduzione della percentuale di spesa detraibile per alcuni interventi, tra cui gli interventi di sostituzione di caldaie, generatori alimentati a biomasse, infissi e schermature solari.
Per tali interventi, nel 2018 la soglia detraibile è passata dal 65% al 50%. In merito alle caldaie, la
detrazione al 50% era valida solo per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione
invernale con caldaie a condensazione di classe A. E’ stata introdotta la detraibilità del 65% della spesa
sostenuta nel 2018 per acquisto e posa in opera di microcogeneratori e, a partire dalle spese sostenute
dal 1° gennaio 2018, è stata maggiorata la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica per le
zone sismiche 1,2 e 3 (detrazione dell’80% se si passa ad una classe di rischio inferiore e dell’85% se si
passa a due classi di rischio). E’ stato inoltre esteso il campo di applicazione delle suddette detrazioni
agli Istituti autonomi per le case popolari, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di effi-
cienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad
edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Con la legge di bilancio 2018, infine, è stata estesa a tutti i contribuenti (incapienti e non) la possibilità
di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale per gli ecobonus, anche alle ipotesi di
interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, quindi non sarà più
circoscritta agli interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali.
Da ultimo, con la legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) è stata confermata la
detrazione fiscale con le stesse modalità applicative previste per l’anno 2018, con efficacia fino al 31
dicembre 2019 (fino al 31 dicembre 2021 per i lavori che interessano le parti comuni condominiali).
Come sempre, oltre alla presentazione delle diverse ipotesi agevolative, la guida presenta – in detta-
glio – tutte le indicazioni necessarie al fine di “istruire” correttamente la pratica, tenendo conto dei più
recenti chiarimenti forniti sia dall’Agenzia delle Entrate, che dall’ENEA.
Per evidenti limiti di spazio, l’opuscolo si limita a presentare le linee guida operative della detrazione,
rinviando ove necessario alla lettura della normativa di riferimento e delle relative circolari ministeriali; a
tale proposito ricordiamo che tutte le aziende associate possono accedere all’area riservata dedicata
alle Normative (Fisco – Energia) del sito www.angaisa.it, in cui vengono messi a disposizione i princi-
pali aggiornamenti e le fonti normative direttamente legati alla disciplina della detrazione sul risparmio
energetico.
Come sempre le aziende associate potranno avvalersi di un servizio di consulenza telefonica e via
e-mail (diritto.impresa@angaisa.it) sottoponendo all’Associazione quesiti e/o richieste di approfondi-
mento in materia.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Corrado Oppizzi
Milano, gennaio 2019
L’elaborazione del testo è stata realizzata a cura di ANGAISA a fini informativi e divulgativi e non può
comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.INDICE
La detrazione fiscale. Caratteristiche, novità e modalità applicative.................... pag. 3
I soggetti ammessi alla detrazione e la cessione del credito................................ pag. 13
Gli edifici interessati dall’agevolazione ................................................................. pag. 15
Gli interventi agevolati e le spese detraibili .......................................................... pag. 17
a) Interventi di riqualificazione energetica............................................................. pag. 17
b) Interventi sull’involucro edilizio (strutture opache e infissi)............................... pag. 20
c) Installazione di pannelli solari............................................................................ pag. 24
d) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale............................................ pag. 26
e) Biomasse combustibili, Building Automation, Microgeneratori........................ pag. 34
Gli adempimenti..................................................................................................... pag. 36
1) I pagamenti........................................................................................................ pag. 36
2) Le fatture............................................................................................................ pag. 36
3) Asseverazione del tecnico abilitato................................................................... pag. 36
4) L’attestato di prestazione energetica (APE)...................................................... pag. 37
5) La scheda tecnica informativa........................................................................... pag. 48
6) La spedizione dei documenti all’ENEA.............................................................. pag. 53
7) Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Eliminato l’obbligo........................... pag. 53
8) I documenti da conservare................................................................................. pag. 54
ANGAISA
rappresenta la Categoria nell’ambito delle Istituzioni
Italiane aderendo alla Conferazione Generale Italiana
delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro
Autonomo.LA DETRAZIONE FISCALE
Caratteristiche, novità e modalità applicative
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (fi- 2) La “Legge di stabilità 2014” (legge
nanziaria 2007), nel quadro delle misure 27 dicembre 2013 n. 147) aveva
di politica energetico-ambientale, aveva successivamente disposto la proro-
introdotto una specifica agevolazione fi- ga della detrazione fiscale, sempre
scale per la realizzazione di alcuni inter- nella misura “maggiorata” del 65%,
venti volti al contenimento dei consumi sino al 31 dicembre 2014 per inter-
energetici, realizzati su edifici esistenti, venti su singole unità immobiliari e su
consistente in una detrazione fiscale edifici (o parti di edifici) e sino al 30
pari al 55% delle spese sostenute. Tale giugno 2015 per interventi effettuati
La detrazione fiscale
detrazione è applicabile ai fini della de- sulle parti comuni degli edifici con-
terminazione delle imposte sul reddito dominiali, ovvero riguardanti tutte le
(IRPEF, Imposta sul reddito delle perso- unità immobiliari di cui si compone il
ne fisiche, o IRES, Imposta sul reddito singolo condominio. Con riferimento
delle società), con specifici tetti massimi agli interventi relativi a parti comu-
di spesa su cui la detrazione deve esse- ni condominiali, è stato precisato
re calcolata, che variano in funzione del- dall’Agenzia delle Entrate nella cir-
le singole tipologie di intervento. Negli colare n. 29/E del 18 settembre 2013
ultimi anni, però, le modalità applicative che “una siffatta durata del regime
di questo importante beneficio fisca- incentivante potenziato, stabilita in
le sono state interessate da importanti misura maggiore per le spese so-
modifiche che riassumiamo di seguito. stenute per gli stabili condominiali, è 3 «
dovuta al maggior tempo necessario
1) Il “Decreto sugli eco bonus (decre- per la progettazione, l’espletamento
to legge n. 63/2013 convertito, con delle procedure autorizzatorie e l’at-
modificazioni dalla legge 3 agosto tuazione degli interventi riguardanti i
2013, n. 90) aveva disposto la pro- predetti stabili, di notevole entità [..]”.
roga della detrazione fiscale per gli L’aliquota sarebbe poi dovuta pas-
interventi legati all’efficienza ener- sare al 50% per le spese sostenute
getica, aumentando anche l’aliquo- dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
ta della detrazione dal 55% al 65% 2015 (per le parti comuni condomi-
per le spese sostenute dal 6 giu- niali degli edifici condominiali e per
gno 2013 al 31 dicembre 2013; per quelli relativi a tutte le unità immobi-
quanto riguarda gli interventi relativi liari di cui si compone il singolo con-
alle parti comuni condominiali degli dominio per le spese sostenute dal
edifici condominiali e per quelli rela- 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016).
tivi a tutte le unità immobiliari di cui
si compone il singolo condominio, il 3) La “Legge di stabilità 2015” (legge
Decreto aveva previsto che la detra- 23 dicembre 2014, n. 190) aveva
zione del 65% trovasse applicazione prorogato sino al 31 dicembre 2015
fino al 30 giugno 2014. A partire dal la maggiore aliquota del 65%, esten-
1° gennaio 2014 (dal 1° luglio 2014 dendo l’agevolazione fiscale alle
per i condomini), la detrazione era spese sostenute dal 1°gennaio 2015
destinata ad essere “assorbita” dalla al 31 dicembre 2015 anche per l’ac-
detrazione fiscale del 36%. quisto e posa in opera di:• schermature solari indicate nell’al- 5) La legge di bilancio 2017 (legge n.
legato M del decreto legislativo n. 232 dell’11 dicembre 2016) aveva
311/2006 (fino ad un valore massimo prorogato fino al 31 dicembre 2017
di 60.000 euro); la detrazione fiscale del 65% per le
spese relative ad interventi di riquali-
• impianti di climatizzazione invernale ficazione energetica degli edifici.
con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse com- Per gli interventi realizzati nelle parti
bustibili (fino ad un valore massimo comuni degli edifici condominiali era
di 30.000 euro). prevista una proroga fino al 2021 e
un incremento dell’aliquota di detra-
4) La Legge di stabilità 2016 (legge 28 zione.
dicembre 2015, n. 208) aveva ulte-
riormente prorogato la detrazione Più precisamente:
La detrazione fiscale
fiscale sino al 31 dicembre 2016,
sempre nella misura del 65%, esten- • per le spese sostenute dal 1º
dendola anche: gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 per interventi di riqualifica-
• all’acquisto, installazione e mes- zione energetica di parti comuni
sa in opera di dispositivi per il degli edifici condominiali, che in-
controllo a distanza degli impianti teressassero l’involucro dell’edi-
di riscaldamento o produzione di ficio con un’incidenza superiore
acqua calda o di climatizzazione al 25 per cento della superficie
delle unità abitative (fino al 31 di- disperdente lorda dell’edificio
cembre 2015, le spese effettuate medesimo, la detrazione spetta- 4 «
per la domotica erano detraibili al va nella misura del 70 per cento;
50% in quanto rientranti nel bo-
nus “ristrutturazioni”); • la medesima detrazione spetta-
va, nella misura del 75 per cento,
• agli interventi realizzati dal 1° per le spese sostenute per inter-
gennaio al 31 dicembre 2016 venti di riqualificazione energe-
dagli Istituti autonomi per le case tica relativi alle parti comuni di
popolari su immobili di loro pro- edifici condominiali finalizzati a
prietà adibiti ad edilizia residen- migliorare la prestazione ener-
ziale pubblica. getica invernale ed estiva e che
conseguano almeno la qualità
La legge di stabilità 2016, aveva previsto media di cui al decreto del Mi-
inoltre la possibilità, per i contribuenti in- nistro dello sviluppo economico
capienti (“no tax area”), di cedere il cor- 26 giugno 2015, pubblicato nel
rispondente credito ai fornitori che aves- supplemento ordinario n. 39 alla
sero eseguito i lavori di riqualificazione Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15
energetica delle parti comuni degli edifici luglio 2015.
condominiali.
Tale scelta era prevista solamente per le Le detrazioni erano calcolate su un
spese sostenute nel 2016 e le modalità ammontare complessivo delle spe-
erano state stabilite con provvedimento se non superiore a euro 40.000 mol-
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate tiplicato per il numero delle unità im-
del 22 marzo 2016. mobiliari che compongono l’edificio.Le detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica di par-
di riqualificazione energetica di par- ti comuni degli edifici condominiali,
ti comuni degli edifici condominiali, erano usufruibili anche dagli istituti
erano usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, co-
autonomi per le case popolari, co- munque denominati, per interventi
munque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro pro-
realizzati su immobili di loro pro- prietà adibiti ad edilizia residenziale
prietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
pubblica.
6) La legge di bilancio 2018 (legge n.
Per gli interventi di cui sopra, a de- 205 del 27 dicembre 2017) aveva di-
correre dal 1° gennaio 2017, in luogo sposto la proroga delle agevolazioni
delle detrazione, i soggetti beneficia- prevedendo però una riduzione della
ri avevano la possibilità di optare per percentuale di spesa detraibile - dal
La detrazione fiscale
la cessione del credito ai fornitori 65% al 50% - per i seguenti interventi:
che avessero effettuato gli interven-
ti (si ritiene applicabile la disciplina • sostituzione di finestre com-
prevista per gli incapienti) oppure ai prensive di infissi (con un limite
soggetti privati, con facoltà di suc- massimo di detrazione ammissi-
cessiva cessione del credito. bile di 60.000 euro per unità im-
mobiliare);
A partire dal 1° gennaio 2018, le
ipotesi di agevolazione prese in • acquisto e posa in opera di
considerazione dalla normativa con- schermature solari e chiu-
cernente la detrazione fiscale sulla sure oscuranti (con un limite 5 «
riqualificazione energetica, sareb- massimo di 60.000 euro per unità
bero dovute essere assorbite dalla immobiliare);
detrazione fiscale del 36%; quest’ul-
tima detrazione, legata a diverse ti- • sostituzione o nuova installazio-
pologie di ristrutturazioni edilizie, è ne di caldaie a biomassa (con
stata infatti resa strutturale e quindi un limite massimo di 30.000 euro
non più soggetta a scadenze tem- per unità immobiliare);
porali, mediante l’introduzione del
nuovo art. 16-bis all’interno del Te- • sostituzione di impianti di cli-
sto unico delle imposte sui redditi matizzazione invernale con
(D.P.R. n. 917/1986), espressamente caldaie a condensazione di classe
dedicato alle “detrazioni delle spese A (con un limite massimo di 30.000
per interventi di recupero del patri- euro per unità immobiliare).
monio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici”. Non era prevista alcuna detrazio-
ne invece qualora fossero installate
Le detrazioni erano calcolate su un caldaie con efficienza inferiore alla
ammontare complessivo delle spe- classe A.
se non superiore a euro 40.000 mol-
tiplicato per il numero delle unità im- Per tali interventi l’aliquota sarebbe
mobiliari che compongono l’edificio. dovuta scendere al 36 per cento,
salvo ulteriori proroghe, dal 1° gen-
Le detrazioni previste per interventi naio 2019.Gli interventi che invece consentiva- invernale con impianti dotati di
no di ottenere l’agevolazione fiscale apparecchi ibridi, costituiti da
al 65%, per le spese sostenute dal pompa di calore integrata con
6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, caldaia a condensazione, as-
erano i seguenti: semblati in fabbrica ed espres-
samente concepiti dal fabbrican-
• la riqualificazione globale te per funzionare in abbinamento
dell’edificio: qualsiasi interven- tra loro (per un limite massimo
to o insieme sistematico di inter- di detrazione di 30.000 euro per
venti che incida sulla prestazione unità immobiliare);
energetica dell’edificio (valore
massimo della detrazione pari a • l’acquisto e posa in opera di mi-
100.000 euro); cro - cogeneratori (novità in-
trodotta con la Legge di bilancio
La detrazione fiscale
• la coibentazione dell’invo- 2018) in sostituzione di impianti
lucro: interventi sulle strutture esistenti, fino a un valore massimo
opache verticali e orizzontali deli- della detrazione di 100.000 euro, a
mitanti il volume riscaldato verso condizione che gli interventi pro-
l’esterno, verso vani non riscal- ducano un risparmio di energia
dati e contro terra che rispettino primaria pari almeno al 20%;
i requisiti di trasmittanza termica
U (W/m2K) riportati in tabella 2 • gli interventi di sostituzione, inte-
del D.M. 26 gennaio 2010 (valore grale o parziale di climatizzazio-
massimo della detrazione pari a ne invernale con impianti dotati
60.000 euro); di pompe di calore ad alta 6 «
efficienza, con sistemi ge-
• gli interventi di sostituzione otermici a bassa entalpia o
di impianti di climatizzazio- sostituzione di scaldacqua
ne invernale con impianti dotati tradizionali con scaldacqua a
di caldaie a condensazione di pompa di calore dedicati alla
efficienza almeno pari alla clas- produzione di acqua calda sani-
se A di prodotto e contestuale taria (con un limite massimo della
installazione di sistemi di detrazione pari a 30.000 euro);
termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI op- • l’installazione e messa in opera di
pure VIII (per un limite massimo sistemi di building automa-
di detrazione di 30.000 euro per tion, che consentano la gestione
unità immobiliare); automatica personalizzata degli
impianti di riscaldamento o pro-
• gli interventi di sostituzione di im- duzione di acqua calda sanitaria
pianti di climatizzazione invernale o di climatizzazione estiva, com-
con generatori d’aria calda a preso il loro controllo da remoto
condensazione (per un limite attraverso canali multimediali (è
massimo di detrazione di 30.000 possibile detrarre il 65% delle spe-
euro per unità immobiliare); se totali sostenute, quindi senza
alcun limite di spesa);
• gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione • l’installazione di collettori sola-ri per la produzione di acqua cal- per il numero di unità immobiliari che
da per usi domestici o industriali compongono l’edificio.
e per la copertura del fabbisogno
di acqua calda in piscine, strut- Con la legge di Bilancio 2018 veni-
ture sportive, case di ricovero e va estesa la possibilità di cedere il
cura, istituti scolastici e università credito corrispondente anche alla
(il valore massimo della detrazio- detrazione spettante per interventi
ne è di 60.000 euro). effettuati sulle singole unità immo-
biliari, quindi non era più circoscritta
Restavano confermate al 70% e al agli interventi effettuati su parti co-
75% le aliquote di detrazione per gli muni degli edifici condominiali.
interventi di tipo condominiale per
le spese sostenute dal 1° gennaio L’Agenzia delle Entrate, con la cir-
2017 al 31 dicembre 2021 con il limi- colare n. 11/E del 18 maggio 2018,
La detrazione fiscale
te di spesa di 40.000 euro moltiplica- ha chiarito che i contribuenti pos-
to per il numero di unità immobiliari sono cedere il credito d’imposta sia
che compongono l’edificio. ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi sia ad altri soggetti priva-
L’Agenzia delle Entrate, con circo- ti, tra i quali rientrano gli organismi
lare n. 7/E del 27 aprile 2018, ha associativi, inclusi consorzi e società
chiarito che “l’ammontare massimo consortili, anche se partecipati da
delle spese ammesse alla detra- soggetti finanziari, ma non in quota
zione va calcolato tenendo conto maggioritaria e senza detenerne il
anche delle eventuali pertinenze controllo.
alle unità immobiliari. Pertanto, ad 7 «
esempio, nel caso in cui l’edificio sia La cessione può avvenire nei con-
composto da 5 unità immobiliari e 3 fronti delle Energy Service Compa-
pertinenze autonomamente accata- nies (le cosiddette “Esco”, ovvero
state, la detrazione è calcolata su un società che effettuano interventi per
importo massimo di spesa di euro l’efficientamento energetico, accet-
320.000 (40.000 euro x 8 unità) da tando un rischio finanziario) e delle
attribuire ai condomini in base ai Società di Servizi Energetici (Sse)
millesimi di proprietà”. che offrono servizi integrati per la re-
alizzazione e l’eventuale successiva
Se invece gli stessi interventi ven- gestione degli interventi di risparmio
gono realizzati in edifici apparte- energetico. Non è prevista la cessio-
nenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e ne a società finanziarie, fatta ecce-
siano finalizzati anche alla riduzione zione per i casi in cui il contribuente
del rischio sismico determinando il cedente sia un soggetto no tax area,
passaggio a una classe di rischio unico caso nel quale la legge am-
inferiore, è prevista una detrazione mette l’eventuale cessione a banche
dell’80%. e intermediari finanziari.
Con la riduzione di 2 o più classi di Ulteriori chiarimenti sono stati forniti
rischio sismico, la detrazione previ- con circolare n. 17/E del 23.07.2018.
sta passa all’85%. Il limite massimo Tra le novità, ritroviamo la possibilità
di spesa consentito, in questi casi di cedere il credito nell’ambito di un
passa a 136.000 euro, moltiplicato Consorzio o di una Rete di imprese,a eventuali subappaltatori e a sog- società finanziarie, anche se fanno
getti che rientrano nello stesso con- parte del Consorzio o della Rete.
tratto di appalto, anche se non han-
no eseguito i lavori che danno diritto 7) Infine, la legge di bilancio 2019 (leg-
alle detrazioni cedibili. Il credito può ge 30 dicembre 2018 n. 145) ha con-
essere “passato” anche direttamen- fermato per tutto il 2019 l’agevola-
te al Consorzio o alla Rete. zione fiscale con le stesse modalità
applicative previste per l’anno 2018.
Confermato invece il divieto di ces- Sono quindi confermati gli interventi
sione a favore di istituti di credito e di cui al precedente par. 6.
La detrazione fiscale
8 «DETRAZIONE MASSIMA E LIMITE MASSIMO DI SPESA
PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO (in vigore dal 1° gennaio 2018)
Detrazione Limite massimo Aliquota
Tipo di intervento
massima di spesa detrazione
Serramenti e infissi 60.000 euro 120.000 euro
Schermature solari 60.000 euro 120.000 euro
50%
Caldaia a biomassa 30.000 euro 60.000 euro
Caldaia a condensazione (classe A) 30.000 euro 60.000 euro
Riqualificazione energetica edifici esistenti 100.000 euro 153.846,15 euro
Involucro edilizio 60.000 euro 92.307,69 euro
Sostituzione degli impianti di climatizzazione inverna-
La detrazione fiscale
le con impianti di caldaie a condensazione di efficien-
za almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale 30.000 euro 46.153,84 euro
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti
appartenenti alle classi V, VI oppure VII
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
30.000 euro 46.153,84 euro
con generatori d’aria calda a condensazione
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di apparecchi ibridi (pompa di ca- 30.000 euro 46.153,84 euro
65%
lore integrata a caldaia a condensazione)
Acquisto e posa in opera di microgeneratori in sosti-
100.000 euro 153.846,15 euro
tuzione di impianti esistenti
Interventi di sostituzione, integrale o parziale di cli-
matizzazione invernale con impianti dotati di pompe
di calore ad alta efficienza, con sistemi geotermici a
bassa entalpia o sostituzione di scaldacqua tradizio-
nali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
30.000 euro 46.153,84 euro
9 «
produzione di acqua calda sanitaria
Sistemi di building automation
Installazione di collettori solari 60.000 euro 92.307,69 euro
Interventi di riqualificazione energetica di parti comu-
40.000 euro (moltipli-
ni degli edifici condominiali che interessino l’involu-
cato per il numero di
cro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per 70%
unità immobiliari che
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
compongono l’edificio)
medesimo
Interventi di riqualificazione energetica di parti comu-
ni degli edifici condominiali che interessino l’involu- 40.000 euro (moltipli-
cro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cato per il numero di
75%
cento della superficie disperdente lorda e che miglio- unità immobiliari che
rano la prestazione energetica complessiva dell’edifi- compongono l’edificio)
cio sia invernale che estiva
136.000 euro (moltipli-
Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio
cato per il numero di
sismico degli edifici con passaggio a 1 classe inferio- 80%
unità immobiliari che
re di rischio sismico
compongono l’edificio)
136.000 euro (moltipli-
Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio
cato per il numero di
sismico degli edifici con passaggio a 2 classi di ri- 85%
unità immobiliari che
schio sismico inferiore
compongono l’edificio)Va evidenziato che, per gli interventi ef- 2018 riguardanti l’acquisto e la posa
fettuati a partire dal 2011, la detrazione in opera di finestre comprensive di
deve essere obbligatoriamente ripartita infissi, di schermature solari, o la
in dieci rate annuali di pari importo (nella sostituzione di impianti di climatiz-
dichiarazione dei redditi) ed è ricono- zazione invernale con impianti dotati
sciuta nelle seguenti misure: di caldaie a condensazione almeno
in classe A o con impianti dotati di
• le spese effettuate fino al 5 giugno generatori di calore alimentati da
2013 possono fruire della detrazione biomasse combustibili;
con aliquota 55%;
• le spese effettuate dal 1 gennaio al 31
• le spese effettuate dal 6 giugno 2013 dicembre 2019 possono fruire della
al 31 dicembre 2019 possono fruire detrazione con aliquota 65% per:
della detrazione con aliquota 65% per
La detrazione fiscale
interventi sulle singole unità immobi- - l’acquisto e posa in opera di mi-
liari; la detrazione è ridotta al 50% per cro-generatori in sostituzione di
le spese sostenute dal 1° gennaio impianti esistenti e fino ad un va-
2018 relative agli interventi di: lore massimo della detrazione di
100.000 euro (a condizione che
- acquisto e posa in opera di fine- gli interventi effettuati portino ad
stre comprensive di infissi; un risparmio di energia primaria
pari almeno al 20%);
- acquisto e posa in opera di
schermature solari; - gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione inver- 10 «
- sostituzione di impianti di clima- nale con impianti dotati di appa-
tizzazione invernale con impianti recchi ibridi, costituiti da pompa
dotati di caldaie a condensazione di calore integrata con caldaia
almeno in classe A (prevista dal a condensazione, assemblati in
regolamento UE n. 811/2013) o fabbrica ed espressamente con-
con impianti dotati di generatori cepiti dal fabbricante per funzio-
di calore alimentati da biomasse nare in abbinamento tra loro;
combustibili. Se le caldaie a con-
densazione appartengono alla - l’acquisto e posa in opera di ge-
classe A e sono dotate di siste- neratori d’aria calda a condensa-
mi di termoregolazione evoluti, zione;
potranno continuare ad usufruire
delle detrazione fiscale al 65%. • le spese effettuate dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 possono
• le spese effettuate dal 6 giugno 2013 fruire dell’aliquota al 70% per gli in-
al 31 dicembre 2021 possono fruire terventi di riqualificazione energetica
della detrazione con aliquota 65% di parti comuni degli edifici condo-
per gli interventi relativi alle parti miniali, che interessano l’involucro
comuni condominiali o che interes- dell’edificio, con un’incidenza supe-
sino tutte le unità immobiliari di cui riore al 25% della superficie disper-
si compone il singolo condominio; dente lorda dell’edificio medesimo
la detrazione è ridotta al 50% per (75% se si consegue il migliora-
le spese sostenute dal 1° gennaio mento della prestazione energeticainvernale e estiva almeno pari alla invernale degli ambienti con o senza
qualità media di sui al decreto 26 produzione di acqua calda per gli stessi
giugno 2015); usi, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione
• le spese effettuate dal 1° gennaio del calore nonché gli organi di regola-
2018 al 31 dicembre 2021 possono zione e di controllo; sono compresi negli
fruire dell’aliquota all’80% per gli in- impianti termici gli impianti individuali di
terventi di riqualificazione energetica riscaldamento, mentre non sono consi-
di parti comuni degli edifici condo- derati impianti termici apparecchi quali:
miniali, che interessano l’involucro stufe, caminetti, apparecchi per il riscal-
dell’edificio, con un’incidenza supe- damento localizzato ad energia radian-
riore al 25% della superficie disper- te, scaldacqua unifamiliari; tali apparec-
dente lorda dell’edificio con la ridu- chi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli
zione di 1 classe di rischio sismico impianti termici quando la somma delle
La detrazione fiscale
(85% con riduzione di 2 o più classi potenze nominali del focolare degli ap-
di rischio sismico). parecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, con kW”.
risoluzione del 12 agosto 2009, n. 215,
che una delle condizioni fondamentali Il limite massimo di detrazione deve
per poter fruire della detrazione fisca- intendersi riferito all’unità immobiliare
le sul risparmio energetico, per tutti gli oggetto dell’intervento e, pertanto, an-
interventi “agevolabili” ad eccezione drà suddiviso tra i soggetti detentori o
dell’installazione di pannelli solari, resta possessori dell’immobile che partecipa-
la presenza di impianti di riscaldamento no alla spesa, in ragione dell’onere da 11 «
funzionanti negli ambienti in cui si rea- ciascuno effettivamente sostenuto.
lizza l’intervento finalizzato al risparmio
energetico. Con specifico riferimento agli interventi
di “riqualificazione energetica”, gli in-
A tale proposito l’Agenzia ha conferma- terventi condominiali si intendono riferiti
to che anche un semplice impianto co- all’intero edificio e non a “parti” di edi-
stituito da tre camini ed una stufa fissa, ficio.
con potenza complessiva al focolare
superiore ai 15 kW, deve essere consi- Nel caso in cui siano stati effettuati più
derato, ai fini della normativa eco bo- interventi agevolabili, purché cumulabili
nus, “impianto termico”. E’ stata infatti (es. sostituzione impianto di climatiz-
richiamata la definizione contenuta nel zazione invernale e intervento sull’invo-
decreto legislativo n. 311 del 29.12.2006 lucro dell’edificio), il limite massimo di
(“Disposizioni correttive ed integrative al detrazione applicabile sarà quello costi-
d. lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante tuito dalla somma degli importi previsti
attuazione della direttiva 2002/91/CE per ciascuno degli interventi realizzati.
relativa al rendimento energetico nell’e-
dilizia”). E’ espressamente prevista la non cumu-
labilità con le altre agevolazioni conces-
La definizione di cui al punto 14, allega- se per le stesse opere: pertanto in pre-
to A, stabilisce che per “impianto termi- senza di interventi che potrebbero fruire
co” si intende un “impianto tecnologico sia della detrazione fiscale del 50% che
destinato alla climatizzazione estiva ed di quella del 65%-50%, il contribuentepotrà avvalersi, per le medesime spese, ropea, dalle Regioni o dagli enti locali.
solamente di una delle misure agevolati- Inoltre, il D.M. 6 agosto 2009 ha ribadito
ve, rispettando gli adempimenti specifi- che la detrazione fiscale del 65%-50%
camente previsti in relazione a ciascuna non è cumulabile con il premio per im-
di esse. pianti fotovoltaici abbinati ad uso effi-
ciente dell’energia di cui all’art. 7 del de-
E’ prevista invece la possibilità di cumu- creto ministeriale 19 febbraio 2007 (cd.
lare la detrazione fiscale sul risparmio “conto energia”).
energetico e il c.d. “Sismabonus” per
interventi su parti comuni di edifici con- Come è noto, l’agevolazione resta am-
dominiali, nel caso in cui gli interventi si- messa entro il limite che trova capienza
ano volti congiuntamente alla riduzione nell’imposta annua derivante dalla di-
del rischio sismico e alla riqualificazione chiarazione dei redditi (di conseguenza,
energetica. la somma eventualmente eccedente
La detrazione fiscale
non può essere chiesta a rimborso).
A partire dal 1° gennaio 2009 la detrazio-
ne non è inoltre cumulabile con eventuali
incentivi riconosciuti dalla Comunità Eu-
12 «I SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE E LA CESSIONE DEL CREDITO
I soggetti ammessi e la cessione del credito
I soggetti ammessi alla detrazione muni, adibiti ad edilizia residenziale
La detrazione del 65%-50% è rivolta a pubblica;
tutti i soggetti residenti e non residenti,
anche se titolari di reddito di impresa, • le cooperative di abitazione a pro-
che possiedono, a qualsiasi titolo, l’im- prietà indivisa per interventi realizzati
mobile presso il quale vengono effettuati su immobili dalle stesse posseduti
gli interventi. e assegnati in godimento ai propri
soci.
I soggetti ammessi a fruire della detra-
zione sono puntualmente individuati Tutti i soggetti indicati possono fruire
dall’art. 2 del decreto ministeriale 19 della detrazione a condizione che so-
febbraio 2007: stengano le spese e che queste siano ri-
maste a loro carico. Inoltre devono pos-
1) le persone fisiche, compresi gli eser- sedere o detenere l’immobile in base
centi arti e professioni; ad un titolo idoneo che può consistere
nella proprietà o nella nuda proprietà, in
2) i contribuenti che conseguono red- un diritto reale o in un contratto di loca-
dito d’impresa (persone fisiche, so- zione, anche finanziaria, o di comodato.
cietà di persone, società di capitali); Sono ammessi a fruire della detrazione
anche i familiari (coniuge, parenti entro
3) gli enti pubblici e privati che non il terzo grado e affini entro il secondo 13 «
svolgono attività commerciale; grado) conviventi con il possessore o
detentori dell’immobile oggetto dell’in-
4) le associazioni tra professionisti. tervento, che sostengono le spese per
la realizzazione dei lavori.
Dal 2018 (per il 2017 gli Istitituti autono-
mi per le case popolari potevano usu- Con la risoluzione n. 340/E del 1 agosto
fruire solo delle maggiori detrazioni del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito
70-75%) possono usufruire delle detra- che il beneficio resta comunque riser-
zioni, per tutte le tipologie di interventi di vato all’utilizzatore finale dell’immobile
efficienza energetica, anche: interessato dai lavori. Di conseguenza
non possono essere presi in conside-
• gli Istituti autonomi per le case popo- razione, ai fini dell’applicazione dell’a-
lari (IACP), comunque denominati, e gevolazione, gli interventi effettuati da
dagli enti che hanno le stesse finalità società immobiliari o imprese di costru-
sociali dei predetti istituti, costituiti e zione finalizzate al miglioramento ener-
già operanti alla data del 31 dicem- getico di edifici destinati a successiva
bre 2013 nella forma di società che commercializzazione. Nel caso di tra-
rispondono ai requisiti della legisla- sferimento per atto tra vivi dell’unità im-
zione europea in materia di “house mobiliare residenziale sulla quale sono
providing”; le detrazioni spettano stati realizzati gli interventi agevolabili,
per gli interventi di efficienza ener- le quote residue della detrazione (non
getica realizzati su immobili di loro utilizzate dal cedente) spettano all’ac-
proprietà o gestiti per conto dei co- quirente persona fisica, salvo diversoaccordo intercorso fra le parti da indica- e dovevano conseguire almeno la qua-
re nell’atto di trasferimento. lità media di cui al Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 26 giugno
Il diritto alla detrazione compete sempre 2015.
I soggetti ammessi e la cessione del credito
al conduttore o comodatario nel caso in
cui dovesse cessare il contratto di loca- Con la legge di Bilancio 2018, infine, è
zione o comodato. stata estesa a tutti i contribuenti, inca-
pienti e non, la possibilità di cessione
In caso di decesso del contribuente ti- del credito corrispondente alla detrazio-
tolare della detrazione, la stessa si tra- ne fiscale per gli ecobonus, anche alle
smette esclusivamente agli eredi che ipotesi di interventi di riqualificazione
“conservano la detenzione materiale e energetica effettuati sulle singole unità
diretta dell’immobile”. immobiliari e non solo limitatamente agli
interventi su parti comuni condominiali.
Qualora l’intervento di riqualificazione
energetica venga realizzato mediante In presenza di soggetti incapienti, la
un contratto di leasing, la detrazione cessione potrà essere effettuata a favo-
spetta al contribuente utilizzatore e si re dei fornitori di beni e dei servizi neces-
calcola sulla base del costo sostenuto sari alla realizzazione degli interventi; di
dalla società di leasing; non assumono altri soggetti privati (persone fisiche, an-
rilievo ai fini della detrazione i canoni di che esercenti attività di lavoro autonomo
leasing addebitati all’utilizzatore. o d’impresa, società ed enti); di istituti di
credito e intermediari finanziari.
La cessione del credito
La legge 28 dicembre 2015 n. 2018 ave- E’ invece esclusa la cessione del credito 14
va introdotto la possibilità di consentire in favore delle amministrazioni pubbli-
ai soggetti che si trovano nella c.d. no che. In presenza di soggetti capienti,
tax area (fascia di reddito esente da im- la cessione del credito potrà essere ef-
posta) di cedere ai fornitori che avesse- fettuata solo nei confronti delle imprese
ro effettuato i lavori, il credito corrispon- esecutrici o di altri soggetti privati e non
dente alla detrazione spettante per le nei confronti di banche ed intermediari
spese sostenute nel 2016 per gli inter- finanziari.
venti di riqualificazione energetica sulle
parti comuni degli edifici condominiali. La possibilità di cedere la detrazione
In seguito, la legge 11 dicembre 2016 n. riguarda tutti i contribuenti che sosten-
232 aveva introdotto la possibilità per i gono le spese, compresi quelli che non
condòmini di optare per la cessione del potrebbero fruire della corrispondente
credito (pari al 70 o 75% delle spese so- detrazione in quanto l’imposta lorda è
stenute) ai fornitori che avessero effet- assorbita da altre detrazioni oppure non
tuato gli interventi o ad altri soggetti pri- è dovuta.
vati, con facoltà di successiva cessione
del credito. In questo caso gli interventi Tutte le istruzioni e le novità sulla cessio-
dovevano interessare l’involucro dell’e- ne del credito d’imposta sono contenu-
dificio con un’incidenza superiore al 25 te all’interno della circolare dell’Agenzia
per cento della superficie disperdente delle Entrate n.11/E del 18.05.2018,
lorda dell’edificio medesimo nonché mentre i chiarimenti intervenuti in segui-
per quelli finalizzati a migliorare la pre- to sono contenuti nella circolare n. 17/E
stazione energetica invernale ed estiva del 23.07.2018.GLI EDIFICI INTERESSATI DALL’AGEVOLAZIONE
Gli interventi devono essere eseguiti su da effettuare dovranno necessariamen-
unità immobiliari o su edifici “esistenti”, te presentare specifiche caratteristiche,
Gli edifici interessati dall’agevolazione
di qualsiasi categoria catastale, anche fra cui:
se rurali, inclusi quelli strumentali per
l’attività di impresa o professionale. L’A- 1) essere già dotati di un impianto di
genzia delle Entrate, con la circolare n. riscaldamento, presente anche negli
11/E/2014 ha ribadito che sono ammes- ambienti oggetto dell’intervento, per
si al beneficio gli interventi effettuati su quanto concerne tutti gli interventi
immobili strumentali, posseduti o de- agevolabili, ad eccezione dell’instal-
tenuti, presso i quali è svolta la propria lazione dei pannelli solari;
attività. L’esistenza dell’edificio è com-
provata dalla sua iscrizione in catasto, 2) nelle ristrutturazioni per le quali è
oppure dalla richiesta di accatastamen- previsto il frazionamento dell’unità
to, nonché dal pagamento delle tasse immobiliare, con conseguente au-
comunali sugli immobili, se dovute. mento del numero delle stesse, il
beneficio è compatibile unicamente
E’ tassativamente esclusa la possibilità con la realizzazione di un impianto
di beneficiare di questa detrazione fi- termico centralizzato a servizio delle
scale in caso di spese legate alla nuova suddette unità;
costruzione di un immobile.
3) nel caso di ristrutturazioni con de- 15 «
E’ opportuno evidenziare che, in base molizione e ricostruzione si può ac-
all’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto cedere all’incentivo solo nel caso
legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (“At- di fedele ricostruzione (ricordiamo
tuazione della direttiva 2002/91/CE re- che prima delle modifiche introdotte
lativa al rendimento energetico nell’edili- dal c.d. “Decreto del Fare” (art. 30,
zia”), si considera “edificio”: “un sistema comma 1, lett. A) del D.L. 21 giugno
costituito dalle strutture edilizie esterne 2013, n. 69, convertito, con modifi-
che delimitano uno spazio di volume cazioni, nella Legge 9 agosto 2013,
definito, dalle strutture interne che riparti- n. 98 - la demolizione e ricostruzio-
scono detto volume e da tutti gli impianti ne di un immobile era qualificabile
e dispositivi tecnologici che si trovano come intervento di “ristrutturazione
abitualmente al suo interno; la superfi- edilizia” solamente nel caso in cui
cie esterna che delimita un edificio può rimanessero invariate la volumetria e
confinare con tutti o alcuni di questi ele- la sagoma dell’edificio, c.d. “fedele
menti: l’ambiente esterno, il terreno, altri ricostruzione”; allo stato attuale inve-
edifici; il termine può riferirsi a un intero ce, rientrano nella nuova definizione
edificio ovvero a parti di edificio proget- di “ristrutturazione edilizia” anche gli
tate o ristrutturate per essere utilizzate interventi di demolizione e ricostru-
come unità immobiliari a sé stanti”. zione a seguito dei quali venga man-
Va sottolineato che in relazione ad alcu- tenuta la stessa volumetria ma non
ne tipologie di intervento (vedi succes- la stessa sagoma); restano sempre
sivo capitolo “Gli interventi agevolabili e esclusi gli interventi relativi ai lavori
le spese detraibili”) gli edifici ed i lavori di ampliamento;4) nel caso in cui sussistano contestua- impianti di climatizzazione invernale
li opere di ristrutturazione ed amplia- con impianti dotati di generatore di
mento (senza demolizioni) la detra- calore a biomassa, nell’ambito di un
zione spetta solamente per le spese intervento di ristrutturazione edilizia
direttamente legate agli interventi senza demolizione ma con amplia-
sulla parte esistente dell’immobile mento, non è possibile fruire della
Gli edifici interessati dall’agevolazione
(con esclusione dell’ampliamento). detrazione fiscale del 65% ma viene
riconosciuta l’applicabilità della de-
Naturalmente, in questi casi, l’age- trazione fiscale del 50% sul recupero
volazione non può riguardare gli in- del patrimonio edilizio, limitatamente
terventi di riqualificazione energetica alla quota parte delle spese dell’im-
globale dell’edificio, dal momento pianto, compresa la caldaia, riferibili
che per tali interventi è necessario alla porzione di edificio esistente.
individuare il fabbisogno di ener- Tale applicazione della detrazione
gia primaria annua riferita all’intero 50% ad esclusione della detrazione
edificio (comprensivo quindi anche 65% opera dal momento che la di-
dell’ampliamento). versità dell’edificio prima e dopo l’in-
tervento costituisce un ostacolo alla
A seguito dell’Interrogazione par- misurazione del risultato energetico,
lamentare n. 5/03940 presentata in quanto il confronto non avviene tra
in data 04 Novembre 2014, è stato elementi omogenei.
precisato che, per la sostituzione di
16 «GLI INTERVENTI AGEVOLABILI E LE SPESE DETRAIBILI
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge n.
296/2006).
Valore massimo della detrazione pari a globalmente richiesta, nel corso di un
euro 100.000 (65% di una spesa pari a anno, per mantenere negli ambienti ri-
euro 153.846,15). scaldati la temperatura di progetto, in
regime di attivazione continuo” (d. lgs.
Sono agevolati gli interventi di riquali- n. 192/2005).
Riqualificazione energetica
ficazione energetica di edifici esistenti,
che permettono il raggiungimento di un Possono essere ricondotti alla “riqualifi-
indice di prestazione energetica per la cazione energetica” tutte le spese con-
climatizzazione invernale non superiore nesse al miglioramento della prestazio-
ai valori definiti dal decreto del Ministe- ne energetica complessiva dell’edificio,
ro per lo Sviluppo Economico dell’11 ivi comprese quelle relative a: presta-
marzo 2008 (Allegato A), pubblicato zioni professionali necessarie per la
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 realizzazione degli interventi (anche
marzo 2008. quelle sostenute per acquisire la certifi-
cazione energetica); fornitura e posa in
La prestazione energetica di un edificio opera di materiali di coibentazione e di
è la quantità di energia annua neces- impianti di climatizzazione; realizzazio-
saria all’edificio, nell’ipotesi di un utiliz- ne di opere murarie collegate.
zo standard dello stesso, per i bisogni 17 «
connessi alla climatizzazione (invernale Vi rientrano inoltre, a titolo esemplifi-
ed estiva), la produzione di acqua cal- cativo: sostituzione o installazione di
da sanitaria, la ventilazione e l’illumina- impianti di climatizzazione invernale
zione. La circolare dell’Agenzia delle anche con generatori di calore non a
Entrate n. 36 del 31.05.2007 ha preci- condensazione, con pompe di calore,
sato che l’indice di risparmio che deve con scambiatori per teleriscaldamen-
essere conseguito deve essere calco- to, con caldaie a biomasse, impianti di
lato in riferimento al fabbisogno ener- cogenerazione, rigenerazione, impianti
getico dell’intero edificio e non a quello geotermici e interventi di coibentazione
delle singole porzioni immobiliari che lo non aventi le caratteristiche previste
compongono. per gli altri interventi agevolati.
Per questa tipologia di intervento non Alcuni degli interventi effettuati ai fini
viene specificato quali opere o quali im- della riqualificazione energetica dell’e-
pianti occorre realizzare per raggiunge- dificio potrebbero presentare le carat-
re le prestazioni energetiche indicate. teristiche di altre opere “agevolabili” ai
fini della detrazione fiscale (es. inter-
L’intervento è definito in funzione del venti su strutture opache o infissi): in
risultato che lo stesso deve consegui- questi casi non sarà possibile far valere
re in termini di riduzione del fabbiso- autonomamente anche le detrazioni per
gno annuo di energia primaria per la specifici lavori che incidano comunque
climatizzazione invernale, che rappre- su livelli di climatizzazione invernale, i
senta “la quantità di energia primaria quali devono ritenersi compresi, ai finidell’individuazione del limite massimo Nota bene
di detrazione spettante, nell’intervento In base a quanto previsto dal D.M. 6
più generale. agosto 2009 l’asseverazione può es-
sere sostituita dalla dichiarazione resa
Asseverazione dal direttore dei lavori sulla conformità
L’asseverazione del tecnico abilitato, al progetto delle opere realizzate (ob-
volta a dimostrare che l’intervento re- bligatoria ai sensi art. 8, comma 2, d.
alizzato è conforme ai requisiti tecnici lgs. n. 192/2005), ovvero esplicitata
richiesti, deve specificare che l’indice di nella relazione attestante la risponden-
prestazione energetica per la climatiz- za delle prescrizioni per il contenimento
Riqualificazione energetica
zazione invernale risulta non superiore del consumo di energia degli edifici e
ai valori definiti dal decreto del Ministe- relativi impianti termici (art. 28, comma
ro dello sviluppo economico 11 marzo 1, legge n. 10/1991).
2008.
18 «VALORI LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e
successive modifiche
Valori applicabili dal 1° gennaio 2010
a) Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3 D.P.R. 412/93), esclusi collegi, con-
Riqualificazione energetica
venti, case di pena e caserme.
Tab. 3: Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale,
espresso in kWh/m2 anno.
ZONA CLIMATICA
Rapporto
A B C D E F
forma
edificio fino a a a a a a a a a oltre
S/V 600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3000
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
≤ 0,2 7,7 7,7 11,5 11,5 19,2 19,2 27,5 27,5 37,9 37,9
≥ 0,9 32,4 32,4 43,2 43,2 61,2 61,2 71,3 71,3 94,0 94,0
b) Tutti gli altri edifici 19 «
Tab. 4: Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale,
espresso in kWh/m3 anno.
ZONA CLIMATICA
Rapporto
A B C D E F
forma
edificio fino a a a a a a a a a oltre
S/V 600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3000
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
≤ 0,2 1,8 1,8 3,2 3,2 5,4 5,4 7,7 7,7 10,3 10,3
≥ 0,9 7,4 7,4 11,5 11,5 15,6 15,6 18,3 18,3 25,1 25,1Puoi anche leggere