Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19

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Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19
CIRCOLARE N. 5 DEL 10 APRILE 2020

                                                                            ATTIVITA’ D’IMPRESA E CONCORRENZA

                                    Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia
                                                        nell’emergenza Covid-19
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Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia        Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    ABSTRACT

                                    In questa circolare analizziamo l‟approccio della Commissione europea alla valutazione
                                    degli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia nel contesto dell‟emergenza Covid-19.
                                    Vengono in particolare illustrati gli orientamenti relativi all‟applicazione dell‟articolo 107
                                    TFUE che emergono dalla comunicazione del 13 marzo sulla risposta economica
                                    coordinata alla crisi e dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, adottato il 19 marzo
                                    e integrato con ulteriori indicazioni il 3 aprile scorso.

                                    PROVVEDIMENTI COMMENTATI

                                    Comunicazione    della   Commissione,      Risposta              economica       coordinata
                                    all’emergenza Covid-19, COM(2020) 112 def.
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                                    Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
                                    Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, 2020/C 91 I/01

                                    Comunicazione della Commissione, Modifica del Quadro temporaneo per le
                                    misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
                                    Covid-19, 2020/C 112 I/01

                                                                                                                                 2
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia       Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    INDICE

                                    Introduzione                                                                         p. 4

                                    1. La comunicazione sul coordinamento della risposta economica all‟emergenza p. 6

                                    2. Gli effetti economici della pandemia e l‟esigenza di aiuti di Stato               p. 9

                                    3. Sostegno pubblico per mantenere il flusso di credito all‟economia e aiuti
                                    alle banche                                                                          p.10

                                    4. Le misure adottabili dagli Stati sulla base della disciplina generale             p.12

                                    5. Aiuti di Stato per la compensazione dei danni (art. 107, par. 2, lett. b TFUE)    p.13

                                    6. Le regole temporanee per rispondere al grave turbamento dell‟economia
                                    (art. 107, paragrafo 3, lettera b)                                                   p.15

                                    7. Altre regole temporanee sulla compatibilità degli aiuti
                                    (art. 107, comma 3, lettera c)                                                       p.24

                                    8. Possibilità di cumulo degli aiuti previsti dal Quadro temporaneo                  p.30

                                    9. Aspetti procedurali                                                               p.30

                                    10. Applicazione del Quadro temporaneo e disposizioni finali                         p.31
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                                                                                                                                3
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia                   Circolare N. 5/2020
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                                    Introduzione

                                    Le conseguenze socio-economiche dell‟emergenza Covid-19 rientrano tra gli scenari
                                    per cui l‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE prevede la possibilità di
                                    autorizzare aiuti di Stato alle imprese per “porre rimedio a un grave turbamento
                                    dell‟economia” di uno Stato membro.

                                    In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia questa disposizione, che consente
                                    in via eccezionale un approccio più flessibile dell‟ordinario nella valutazione degli aiuti
                                    di Stato, si applica anche nel caso in cui il turbamento economico coinvolga più Stati
                                    membri o la totalità del territorio dell‟Unione1. La Commissione aveva già fatto ricorso
                                    all‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b) in occasione della crisi economico-finanziaria del
                                    2008.

                                    Sin dal 10 marzo scorso il Consiglio europeo ha incluso tra le linee di azione per fare
                                    fronte all‟emergenza, oltre alla flessibilità nell‟applicazione del Patto di stabilità e
                                    crescita e alle misure per limitare la diffusione dell‟epidemia, assicurare adeguate
                                    attrezzature sanitarie e promuovere la ricerca di vaccini, anche l‟applicazione flessibile
                                    delle regole sugli aiuti di Stato2.

                                    Il 13 marzo la Commissione europea ha dato seguito alle indicazioni del Consiglio
                                    pubblicando una comunicazione su come assicurare una “Risposta economica
                                    coordinata all‟emergenza Covid-19”3. In questo documento, che tratta anche altre
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                                    questioni (le misure sulla circolazione dei prodotti; l‟utilizzo delle risorse europee;
                                    l‟applicazione del European Fiscal Framework), riguardo agli aiuti di Stato la
                                    Commissione sottolinea due concetti principali: da un lato, gli aiuti di Stato sono un
                                    importante strumento di politica pubblica per limitare i danni conseguenti alla crisi e
                                    favorire la successiva ripresa economica; dall‟altro, l‟applicazione delle regole europee
                                    sugli aiuti di Stato rappresenta uno dei principali strumenti per assicurare una risposta
                                    coordinata da parte degli Stati membri alle difficoltà economiche derivanti dalla
                                    pandemia.

                                    Nella comunicazione del 13 marzo la Commissione ha fornito alcuni primi orientamenti
                                    su come intende applicare la disciplina degli aiuti di Stato nel contesto dell‟attuale crisi.

                                    1
                                      Corte di giustizia, causa C-526/14, Kotnik, punto 51.
                                    2
                                      Conclusioni del Presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza sulla Covid-19, 10
                                    marzo      2020,       https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-
                                    president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/.
                                    3
                                      COM(2020) 112 def.

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Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia               Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    Queste indicazioni sono state presto integrate con una comunicazione ad hoc intitolata
                                    “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell‟economia
                                    nell‟attuale emergenza Covid-19”, pubblicata il 19 marzo, in cui la Commissione
                                    identifica in particolare cinque tipologie di misure di aiuto che considera compatibili,
                                    previa notifica, nell‟attuale contesto4.

                                    Il 27 marzo è stata modificata la comunicazione della Commissione sulla valutazione
                                    degli aiuti di Stato al credito per l‟esportazione per adeguarla all‟aumentata rischiosità
                                    delle esportazioni nel contesto della crisi globale5.

                                    Tra il 19 marzo e il 31 marzo la Commissione ha adottato 28 decisioni con cui ha
                                    approvato regimi di aiuto di Stato notificati dagli Stati membri nel contesto
                                    dell‟emergenza Covid-19. Anche sulla base dell‟esperienza maturata in questa prima
                                    fase, il 3 aprile 2020 la Commissione ha pubblicato una nuova comunicazione con cui
                                    apporta alcune modifiche e integrazioni al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, per
                                    favorire l‟erogazione di ulteriori forme di sostegno alle imprese in aggiunta a quelle
                                    inizialmente previste6.

                                    In questa circolare analizziamo l‟approccio della Commissione alla valutazione degli
                                    aiuti di Stato nel contesto dell‟attuale crisi alla luce di questi primi documenti
                                    (comunicazione del 13 marzo - “Risposta economica coordinata”; comunicazione del
                                    19 marzo - “Quadro Temporaneo” o “QT”; comunicazione del 3 aprile - “Modifiche del
                                    quadro temporaneo” o “MQT”).
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                                    Nel primo paragrafo inquadriamo brevemente il tema del controllo degli aiuti di Stato
                                    all‟interno della più ampia strategia della Commissione per la risposta economica
                                    coordinata all‟emergenza, quale risulta dalla comunicazione del 13 marzo scorso. I
                                    successivi paragrafi sono dedicati all‟analisi della disciplina temporaneo per gli aiuti di
                                    Stato, nella consapevolezza che, come è avvenuto nella crisi economico-finanziaria del
                                    2008, il quadro attuale potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni.

                                    Dal punto di vista degli Stati membri, seguire i modelli di sostegno delle imprese che la
                                    Commissione ha già dichiarato di considerare compatibili con le regole europee
                                    velocizza e semplifica l‟iter per la notifica e l‟approvazione delle misure. Infatti, se lo

                                    4
                                      2020/C 91 I/01.
                                    5
                                      2020/C 101 I/01.
                                    6
                                       2020/C 112 I/01 (“Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
                                    dell‟economia nell‟attuale emergenza del Covid-19”). Sul sito della Commissione è disponibile il testo
                                    coordinato del Quadro temporaneo, come integrato dalla comunicazione del 3 aprile.

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Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia     Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    Stato notifica misure che rispondono ai modelli indicati dalla Commissione,
                                    l‟approvazione avverrà in tempi molto rapidi.

                                    Naturalmente, come chiarito dalla Corte di giustizia7, gli Stati hanno la possibilità di
                                    notificare anche misure individuali di aiuto o regimi di aiuto diversi da quelli suggeriti
                                    dalla Commissione e non è escluso che possano essere considerati compatibili ai
                                    sensi dell‟articolo 107 TFEU. Tuttavia, nell‟attuale situazione di emergenza seguire le
                                    indicazioni della Commissione presenta significativi vantaggi sul piano della
                                    prevedibilità del processo decisionale.

                                    Da parte sua, la Commissione si è riservata di integrare successivamente il Quadro
                                    temporaneo con ulteriori tipologie di misure ritenute compatibili nel contesto
                                    dell‟emergenza, in modo da aggiornarlo sulla base dell‟esperienza e rendere così più
                                    efficiente il processo di elaborazione a livello nazionale e valutazione a livello europeo
                                    degli interventi di sostegno.

                                          1.   La comunicazione      sul   coordinamento      della   risposta   economica
                                               all’emergenza

                                    Nella comunicazione del 13 marzo 2020 la Commissione ha individuato a grandi linee
                                    gli ambiti in cui intervenire per assicurare una risposta economica immediata
                                    all‟emergenza Covid-19. La premessa è che per fare fronte alla crisi e attenuarne le
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                                    ripercussioni negative occorrono solidarietà, soluzioni coordinate a livello europeo e
                                    una stretta cooperazione tra tutti gli attori rilevanti. La Commissione si è impegnata a
                                    utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, in stretta collaborazione con il
                                    Parlamento europeo, il Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli Stati
                                    membri, per attuare le misure in tempi rapidi e, in prospettiva, favorire la ripresa
                                    economica dopo la crisi. Nella comunicazione viene inoltre sottolineata la necessità di
                                    una risposta in ambito multilaterale per far fronte alle conseguenze socioeconomiche
                                    della pandemia a livello globale, con particolare attenzione ai paesi partner con sistemi
                                    sanitari vulnerabili.

                                    Guardando ai profili economici, la Commissione osserva che gli effetti della pandemia
                                    agiscono attraverso diversi canali. Infatti, all‟impatto della contrazione dell‟economia
                                    cinese nel primo trimestre dell‟anno si aggiungono lo shock dal lato dell’offerta

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                                        C-526/14.

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Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia        Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    derivante dalle interruzioni di attività e dalle difficoltà delle catene di
                                    approvvigionamento, lo shock dal lato della domanda derivante da minori consumi,
                                    l‟impatto negativo dell’incertezza sui piani di investimento e, infine, l‟impatto dei
                                    problemi di liquidità delle imprese. Le ripercussioni sui mercati finanziari globali
                                    sono evidenti.

                                    La Commissione si interroga quindi su come la politica economica possa limitare le
                                    ripercussioni negative per l‟economia. In linea con le indicazioni del Consiglio europeo,
                                    gli obiettivi prioritari per l‟azione di politica pubblica a livello europeo sono:

                                        a.    la tutela della salute, garantendo i fondi e gli investimenti necessari per le
                                             forniture da utilizzare nel contenimento e nel trattamento della pandemia;

                                        b.   garantire che i lavoratori in Europa (compresi quelli autonomi) siano protetti
                                             contro le perdite di reddito e che le imprese (in particolare le PMI) e i settori più
                                             colpiti beneficino del sostegno e della liquidità finanziaria necessari;

                                        c.    ridurre le ripercussioni della crisi sull'economia nel suo complesso impiegando
                                             tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione europea e utilizzando pienamente
                                             la flessibilità consentita dal quadro europeo per favorire l‟azione degli Stati
                                             membri.

                                    Le azioni da intraprendere per conseguire questi obiettivi vengono ricondotte dalla
                                    Commissione europea a quattro ambiti: le regole per il Mercato unico europeo;
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                                    l‟utilizzo delle risorse europee; l‟applicazione flessibile dello European Fiscal
                                    Framework; gli aiuti di Stato.

                                    Ci concentriamo qui sulle misure in tema di aiuti di Stato (per gli altri ambiti, cfr. la
                                    sintesi nel Box 1). La disciplina europea degli aiuti di Stato consente di coordinare le
                                    iniziative degli Stati membri volte a sostenere le imprese nel contesto della crisi.
                                    Attraverso l‟applicazione di queste regole comuni è possibile assicurare, da un lato,
                                    che il sostegno pubblico sia orientato in modo da aiutare efficacemente le imprese
                                    colpite e consentire loro di riprendersi, dall‟altro che non vada oltre quanto necessario,
                                    evitando corse alle sovvenzioni che, distorcendo la concorrenza tra Stati,
                                    pregiudicherebbero l‟integrità del mercato interno e creerebbero un vulnus nella
                                    coesione europea.

                                    Nella comunicazione del 13 marzo la Commissione sottolinea che la disciplina
                                    ordinaria in materia di aiuti di Stato, vigente prima dell‟emergenza, già permette agli

                                                                                                                                 7
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                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    Stati membri di adottare un‟ampia gamma di misure a sostegno delle imprese: alcune
                                    misure non costituiscono aiuto di Stato e quindi non vi è alcun coinvolgimento della
                                    Commissione, altre possono essere adottate senza previa notifica in quanto
                                    beneficiano del trattamento de minimis o soddisfano le condizioni di compatibilità
                                    definite dal regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (Rgec); altre
                                    misure di sostegno alle imprese possono essere considerate compatibili, in
                                    applicazione di uno dei criteri previsti dall‟articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, previa
                                    notifica alla Commissione.

                                    Rinviando per maggiori dettagli ai paragrafi successivi, osserviamo che già nella
                                    comunicazione del 13 marzo la Commissione si dichiara disponibile ad applicare nel
                                    contesto della crisi conseguente al Covid-19 l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b)
                                    TFUE, che consente di dichiarare compatibili gli aiuti di Stato volti a compensare le
                                    imprese per i danni subiti a causa di disastri naturali o di altri eventi eccezionali (aiuti
                                    per la compensazione dei danni) e l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE che,
                                    come anticipato nell‟introduzione, consente alla Commissione di approvare misure
                                    nazionali di sostegno volte a porre rimedio al grave turbamento dell‟economia.

                                           Box 1 – Gli altri ambiti della risposta economica coordinata a livello europeo
                                    Circolazione dei prodotti e mercato unico
                                    L'integrità del Mercato unico europeo è importante per consentire l‟afflusso dei beni necessari
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                                    alla riduzione dei rischi sanitari a chi ne ha bisogno; in questo senso, la Commissione osserva
                                    che nel contesto della crisi la libera circolazione delle merci costituisce uno strumento di
                                    solidarietà. Nell‟Unione europea misure nazionali volte a restringere le esportazioni in altri Stati
                                    membri di medicinali e dispositivi di protezione non sono ammissibili, salvo che si dimostri che
                                    sono necessarie e proporzionate a proteggere la salute e la vita delle persone (art. 36 TFUE).
                                    Ogni iniziativa in tal senso deve essere preventivamente notificata alla Commissione europea,
                                    che ne informa gli altri Stati. Per quanto riguarda, invece, le restrizioni alle esportazioni in Paesi
                                    terzi di forniture essenziali per l‟operatività dei sistemi sanitari nell‟Unione europea, la
                                    Commissione è disponibile, laddove necessario, a istituire un sistema di autorizzazione per le
                                    esportazioni di alcuni prodotti. In aggiunta, la Commissione ha promosso procedure accelerate
                                    di approvvigionamento congiunto di dispositivi di protezione per fare fronte alle attuali carenze
                                    di disponibilità negli Stati membri. Il 13 marzo è stata pubblicata la Raccomandazione 2020/403
                                    sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto
                                    dell‟emergenza Covid-19, volta ad aumentare l‟offerta di alcuni prodotti, tra cui i dispositivi di
                                    protezione. Iniziative specifiche sono previste per il settore dei trasporti, per assicurare il flusso
                                    delle merci, la continuità delle catene di approvvigionamento e gli spostamenti essenziali.
                                    Mobilitare le risorse europee e della BEI
                                    La Commissione individua tre tipologie di intervento a carico delle risorse del bilancio europeo e
                                    della BEI:

                                                                                                                                        8
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                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    a.      le misure a sostegno della liquidità, attraverso gli strumenti esistenti nell‟ambito dei
                                    Fondi strutturali e nuovi strumenti;
                                    b.      le misure volte ad attenuare l‟impatto sull‟occupazione, anche attraverso un regime
                                    europeo di riassicurazione contro la disoccupazione;
                                    c.         l‟iniziativa per gli investimenti in risposta al Coronavirus (Coronavirus Response
                                    Investment Initiative, CRII). Attraverso questa nuova iniziativa la Commissione propone di
                                    destinare all'emergenza Covid-19 37 miliardi di euro nel quadro della politica di coesione, per
                                    investimenti da attuare nel 2020 attraverso procedure eccezionali e accelerate. A tal fine la
                                    Commissione propone di rimuovere per quest‟anno l‟obbligo di restituire i fondi strutturali e di
                                    investimenti europei assegnati e non spesi. Un elemento chiave della proposta è il fatto di
                                    rendere ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali tutte le spese potenziali per la lotta
                                    contro l'epidemia di Covid-19 a partire dal primo febbraio 2020, in modo che gli Stati membri
                                    possano utilizzare questi mezzi al più presto per rispondere all'emergenza. Inoltre, la
                                    Commissione propone anche di consentire il trasferimento semplificato di importi significativi di
                                    fondi all'interno dei programmi. Queste misure dovrebbero consentire a tutti gli Stati membri di
                                    ridefinire le priorità e convogliare gli aiuti nelle prossime settimane laddove sono maggiormente
                                    necessari, in particolare per sostenere il sistema sanitario, fornire liquidità alle imprese e
                                    sostenere temporaneamente i regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo.
                                    Utilizzare la flessibilità prevista dallo European Fiscal Framework
                                    Nella comunicazione del 13 marzo la Commissione indicava una serie di opzioni, inclusa
                                    l‟attivazione della clausola di salvaguardia generale per consentire agli Stati membri maggiori
                                    spazi di azione per rispondere all‟emergenza. Questa clausola sospende, in caso di grave
                                    recessione economica per la zona euro o l'Unione europea nel suo complesso, l'aggiustamento
                                    di bilancio raccomandato dal Consiglio.
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                                        2.   Gli effetti economici della pandemia e l’esigenza di aiuti di Stato

                                    La comunicazione della Commissione del 19 marzo sul “Quadro temporaneo per le
                                    misure di aiuto di Stato a sostegno dell‟economia nell‟attuale emergenza COVID”,
                                    prende atto che l‟epidemia è ormai diffusa in tutti gli Stati membri e sta infliggendo un
                                    durissimo colpo alle economie di tutto il mondo.

                                    Le misure di contenimento adottate per limitare l‟ampiezza e la durata della crisi
                                    sanitaria hanno un impatto economico immediato, sia dal lato della domanda che da
                                    quello dell‟offerta. L‟impatto, pur essendo particolarmente grave in alcuni comparti,
                                    coinvolge le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni, sia le PMI che le grandi
                                    imprese. Gli effetti “avranno un impatto dirompente sull‟economia dell‟Unione nel suo
                                    complesso”.

                                    In particolare, la Commissione osserva che nelle attuali circostanze le imprese, sia
                                    solvibili che meno solvibili, possono trovarsi in una situazione di mancanza di

                                                                                                                                    9
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                                    liquidità, con possibili gravi ripercussioni sulla loro situazione economica e sui loro
                                    dipendenti; il rischio è particolarmente elevato per le PMI.

                                    Peraltro, la Commissione osserva che il problema non si limita ai rischi di carenza di
                                    liquidità: le imprese possono subire a causa dell‟epidemia danni che non potevano
                                    essere previsti, di notevole entità, che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza
                                    anche di imprese sane e ben preparate. Per evitare una grave recessione per l‟intera
                                    economia dell‟Unione europea occorre un sostegno pubblico adeguato per “garantire la
                                    disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle
                                    imprese sane e per preservare la continuità dell‟attività economica durante e dopo
                                    l‟epidemia”8.

                                    Nel Quadro temporaneo la Commissione accenna anche alla prospettiva successiva
                                    all‟emergenza, sottolineando la necessità di consentire alle imprese di riprendersi dalla
                                    situazione attuale e di continuare nella transizione “verde” e “digitale”, in linea con gli
                                    obiettivi dell‟Unione europea.

                                           3.   Sostegno pubblico per mantenere il flusso di credito all’economia e aiuti
                                                alle banche

                                    Sin dalla comunicazione del 13 marzo e più diffusamente nel Quadro Temporaneo (§§
                                    5-7) viene sottolineato che le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo
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                                    fondamentale in relazione ai rischi di carenza di liquidità: se si restringesse il flusso di
                                    credito all‟economia, infatti, le imprese potrebbero trovarsi in difficoltà a pagare fornitori
                                    e dipendenti.

                                    In tale contesto, la Commissione riconosce che misure di aiuto di Stato volte a
                                    consentire a banche e intermediari finanziari di continuare a sostenere l‟economia sono
                                    nell‟interesse pubblico. A questa constatazione sono aggiunte due ulteriori
                                    specificazioni, di grande importanza pratica.

                                    La prima è che gli aiuti previsti dal Quadro temporaneo concessi alle imprese
                                    attraverso le banche per fare fronte al grave turbamento dell‟economia ai sensi
                                    dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), vanno a beneficio diretto delle imprese e
                                    non costituiscono misure per preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la
                                    solvibilità delle banche.

                                    8
                                        QT, par. 9.

                                                                                                                                10
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia                Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    La seconda è che gli aiuti concessi alle banche per compensarle dei danni diretti
                                    subiti a causa dell‟epidemia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) non
                                    hanno l‟obiettivo di ripristinare la redditività, la liquidità o la loro solvibilità, ma solo di
                                    eliminare l‟impatto avverso dell‟evento eccezionale.

                                    In entrambe queste ipotesi, gli aiuti non configurano misure di “sostegno finanziario
                                    pubblico straordinario” ai sensi della normativa europea sulla risoluzione9 e quindi non
                                    comportano che la banca venga in ragione del sostegno ricevuto considerata in
                                    dissesto o a rischio di dissesto („failing or likely to fail‟). Ricordiamo che essere in
                                    dissesto o a rischio di dissesto è la prima delle tre condizioni che fanno scattare la
                                    procedura di risoluzione10. Inoltre, in entrambi i casi nella valutazione degli aiuti la
                                    Commissione non applicherà i criteri di valutazione contenuti nelle comunicazioni sugli
                                    aiuti di Stato al settore bancario11.

                                    La Commissione considera anche una terza possibilità, ossia che a causa
                                    dell‟epidemia le banche abbiano bisogno di misure di sostegno diretto
                                    (ricapitalizzazione o misure per le attività deteriorate). Per questa ipotesi, la
                                    Commissione richiama l‟articolo 32, paragrafo 4, lettera d) della BRRD: il sostegno
                                    pubblico straordinario non fa scattare la condizione „faling or likely to fail‟ solo se il
                                    sostegno, concesso per evitare o rimediare a un grave turbamento dell‟economia e
                                    preservare la stabilità finanziaria, è rivolto a enti solventi, avviene secondo specifiche
                                    modalità (garanzie, ricapitalizzazione precauzionale) e nel rispetto di strette condizioni.
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                                    Oltre a indicare, nei termini qui illustrati, le modalità in cui si può evitare che il sostegno
                                    pubblico alle banche venga considerato un indicatore di una situazione di dissesto in
                                    base alla BRRD, nel Quadro temporaneo la Commissione specifica che alle misure di
                                    aiuto concesse per affrontare problemi legati all‟epidemia di Covid-19 si applica
                                    l‟eccezione al burden sharing per azionisti e creditori subordinati prevista dal
                                    paragrafo 45 della comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato alle banche nel contesto
                                    della crisi finanziaria12.

                                    9
                                       Art. 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e art. 3, paragrafo 1, punto 29, del
                                    regolamento 806/2014 (SRM).
                                    10
                                       Cfr. art. 32 della direttiva 2014/59/UE (BRRD).
                                    11
                                        Un elenco delle comunicazioni della Commissione sulla valutazione degli aiuti di Stato nel settore
                                    bancario è riportato nella nota 4 del QT.
                                    12
                                       GUUE C 216 del 30 luglio 2013.

                                                                                                                                         11
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia                        Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                         4.   Le misure adottabili dagli Stati sulla base della disciplina generale

                                    Sia nella comunicazione del 13 marzo, sia in quella del 19 marzo la Commissione
                                    illustra agli Stati membri una serie di possibilità di cui già dispongono, in base alle
                                    regole ordinarie sugli aiuti di Stato, per sostenere le imprese nell‟attuale contesto.

                                    Vi sono anzitutto le misure di sostegno che non costituiscono aiuto di Stato ai sensi
                                    dell‟articolo 107 TFUE e quindi possono essere adottate dagli Stati senza il
                                    coinvolgimento della Commissione europea13. Tra queste vi sono le misure che si
                                    applicano a tutte le imprese (non sono „selettive‟), quali ad esempio le integrazioni
                                    salariali e la sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società, dell'imposta sul
                                    valore aggiunto o dei contributi previdenziali, o regimi temporanei di sospensione del
                                    lavoro e cassa integrazione applicati alla generalità delle imprese.

                                    Altre misure che la Commissione ritiene non rientrino tra gli aiuti di Stato sono quelle
                                    che forniscono un sostegno finanziario direttamente ai consumatori per servizi
                                    cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

                                    Una seconda categoria è rappresentata dalle misure che possono essere adottate
                                    immediatamente dagli Stati membri, senza notifica preventiva alla Commissione, in
                                    quanto considerate compatibili dal regolamento generale di esenzione per
                                    categoria (UE) 651/2014 (Rgec)14 o in quanto rientranti nell’ambito di applicazione
                                    della disciplina de minimis15.
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                                    La terza categoria è costituita dalle misure di aiuto volte a far fronte a necessità acute
                                    di liquidità e a sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o
                                    aggravate dall‟emergenza Covid-19, che vanno notificate preventivamente alla
                                    Commissione europea. La Commissione può ritenere compatibili queste misure in
                                    base all‟articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE. Per i criteri di valutazione, la

                                    13
                                       Sulla nozione di aiuto di Stato di cui all‟art. 107, paragrafo 1, TFUE, cfr. la comunicazione della
                                    Commissione in GUUE 19 luglio 2016, C 262, p. 1.
                                    14
                                       Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
                                    di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Il Regolamento
                                    generale di esenzione per categoria è analizzato nelle circolari Assonime n. 1/2016 e 27/2017. Ricordiamo
                                    che per gli aiuti coperti dal Rgec non vi è obbligo di notifica preventiva ma gli Stati membri sono tenuti a
                                    vincoli di trasparenza, volti a consentire il controllo ex post della compatibilità con il regolamento.
                                    15
                                       In base al regolamento de minimis (UE) 1407/2013, le misure di sostegno quantificabili ex ante di
                                    ammontare non superiore a 200 000 euro su un orizzonte di tre anni non costituiscono aiuto di Stato (sul
                                    regolamento cfr. circolare Assonime n. 13/2014). Le soglie sono inferiori per il trasporto merci su strada
                                    (100 000 euro), per l‟agricoltura (25 000 euro) e per la pesca (30 000 euro).

                                                                                                                                                  12
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                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    Commissione richiama i propri Orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il
                                    salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà16.

                                    Nella comunicazione del 3 aprile la Commissione chiarisce che se misure quali la
                                    sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi e le integrazioni salariali sono
                                    selettive, applicandosi ad esempio solo ad alcuni settori, quali trasporti, turismo e
                                    sanità, o ad alcune regioni o ad alcune tipologie di imprese, vanno considerate aiuto di
                                    Stato e quindi occorre verificare che siano compatibili con il diritto europeo in base a
                                    qualcuno dei criteri contenuti nei paragrafi 2 e 3 dell‟articolo 107 TFUE.

                                         5. Aiuti di Stato per la compensazione dei danni (art. 107, par. 2, lett. b TFUE)

                                    L‟epidemia Covid-19 può essere considerata un “evento eccezionale” ai sensi
                                    dell‟articolo 107, paragrafo 2, lettera b) TFUE. Come ricordato dalla Commissione, per
                                    essere qualificato come tale un evento deve essere (i) imprevedibile o difficile da
                                    prevedere; (ii) di notevole portata/impatto economico; e (iii) straordinario, cioè differire
                                    nettamente dalle condizioni in cui il mercato normalmente opera17.

                                    Pertanto, le misure di aiuto volte a compensare le imprese dei danni subiti a causa
                                    dell‟emergenza Covid-19 possono essere considerate compatibili dalla Commissione in
                                    applicazione di questa base giuridica. Le misure vanno notificate preventivamente alla
                                    Commissione e possono consistere in regimi o aiuti individuali. Aiuti di questo tipo sono
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                                    stati autorizzati in passato, ad esempio, in favore delle compagnie aeree dopo l‟attacco
                                    terroristico dell‟11 settembre 2001 o dopo l‟eruzione del vulcano islandese nel 2010.

                                    16
                                        2014/C 249/01. Nell‟allegato 3 alla comunicazione del 13 marzo la Commissione ricorda che questi
                                    Orientamenti consentono agli Stati di dare assistenza temporanea nella forma di garanzie dei prestiti o
                                    prestiti di qualsiasi tipo alle imprese in difficoltà, a copertura delle necessità operative, per un periodo di
                                    sei mesi. Il medesimo tipo di sostegno può essere fornito a imprese che non sono ancora in difficoltà, se
                                    hanno acute esigenze di liquidità in ragione delle circostanze eccezionali della crisi, nel rispetto di
                                    determinate condizioni relative ad esempio al livello della remunerazione del prestito o della garanzia da
                                    parte del beneficiario. Gli Orientamenti del 2014 consentono anche di istituire regimi di aiuto a favore delle
                                    PMI, comprese quelle a partecipazione pubblica, per un periodo massimo di 18 mesi, per fare fronte a
                                    gravi esigenze di liquidità. Viene menzionato, tra gli esempi di misure autorizzate di questo tipo, il regime a
                                    sostegno delle PMI adottato in Irlanda in vista di Brexit. Per i regimi di questo tipo già approvati la
                                    Commissione non richiede un‟ulteriore notifica se l‟ammontare è aumentato sino al 20% per far fronte
                                    all‟attuale crisi ed assicura una procedura semplificata di valutazione se l‟incremento supera il 20 per
                                    cento.
                                    17
                                       Comunicazione del 13 marzo, allegato 3.

                                                                                                                                                13
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia                      Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    Per applicare l‟articolo 107, paragrafo 2, lettera b) deve esserci un collegamento
                                    causale diretto tra l‟aiuto concesso e il danno risultante dall‟evento eccezionale per
                                    ciascun beneficiario e l‟aiuto deve essere limitato a quanto necessario per compensare
                                    il danno. L‟aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili.

                                    La Commissione ritiene, in particolare, che possano essere autorizzate ex articolo 107,
                                    paragrafo 2, lett. b), misure volte a indennizzare le imprese di settori significativamente
                                    colpiti (quali, a titolo di esempio, trasporti, turismo, cultura, commercio al dettaglio e
                                    comparto alberghiero) o gli organizzatori di eventi annullati a causa dell'epidemia.

                                    Nel Quadro temporaneo la Commissione specifica che per gli aiuti considerati
                                    compatibili ai sensi dell‟art. 107, paragrafo 2, lettera b) non vale il principio una
                                    tantum previsto dagli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione18.
                                    Perciò anche imprese che hanno ricevuto aiuti sulla base degli orientamenti per il
                                    salvataggio e la ristrutturazione nell‟ultimo decennio possono essere compensate dei
                                    danni diretti subiti a causa dell‟emergenza senza violare il principio „una tantum‟.

                                    Il 17 marzo è stato pubblicato sul sito della Commissione un modello per facilitare la
                                    notifica degli aiuti per la compensazione del danno ex articolo 107, paragrafo 2, lettera
                                    b)19 (v. Box 2). La Commissione si è inoltre dichiarata disponibile a collaborare con gli
                                    Stati membri per trovare soluzioni pratiche alla quantificazione del danno, ad esempio
                                    attraverso l‟uso di proxies, in linea con il diritto europeo.
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                                         Box 2. Il modello per la notifica di aiuti a compensazione del danno ex art. 107, par. 2,
                                         lett. b)

                                         Nella notifica delle misure di aiuto la Commissione richiede:

                                          la descrizione della situazione nello specifico Stato membro, con indicazione delle
                                           circostanze eccezionali e della reazione ufficiale dell‟autorità nazionale interessata;
                                           sono in particolare richiesti dati specifici sulla diffusione dell‟epidemia nello Stato e sul
                                           suo impatto economico, nonché la sequenza dei principali avvenimenti tra l‟evento e
                                           l‟adozione del regime di aiuti;

                                             la descrizione generale del regime di aiuto (base normativa nazionale, obiettivo,
                                             importo, ambito di applicazione geografico, forma dell‟aiuto e meccanismo di
                                                                                                      20
                                             finanziamento, beneficiari, durata e intensità dell‟aiuto );

                                    18
                                       2014/C 249/01, paragrafo 71.
                                    19
                                       Notification under Article 107(2)(b) TFEU.
                                    20
                                       Sulla base dell‟articolo 107(2)(b) TFUE, l‟aiuto può coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

                                                                                                                                              14
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia               Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                            la descrizione del danno coperto, con indicazione del nesso di causalità tra l‟esplosione
                                             dell‟epidemia e il danno sofferto, del nesso di causalità tra il danno e l‟aiuto;

                                             la descrizione dettagliata della tipologia di danni compensati (perdita di entrate, costi
                                             addizionali, ecc.);

                                             la metodologia utilizzata per valutare il danno per singolo beneficiario;

                                             la descrizione della misura di aiuto;

                                              gli impegni che consistono in particolare: nella conferma che le somme eccedenti il
                                             danno sofferto come diretta conseguenza dell‟epidemia verranno recuperate; che le
                                             somme versate ai beneficiari sono al netto degli importi eventualmente recuperati da
                                             assicurazioni, contenziosi, arbitrati o altre fonti per il medesimo danno (se l'aiuto viene
                                             erogato prima del pagamento dell‟assicurazione, le autorità dovranno recuperare
                                             l'importo dell'assicurazione dal beneficiario); che sono esclusi dal beneficio coloro che
                                             sono responsabili del danno subito o che non hanno svolto la loro attività con la dovuta
                                             diligenza o nel rispetto della legislazione applicabile o non hanno adottato alcuna
                                             misura per limitare i danni; che l‟aiuto sulla base del regime non è cumulabile con altri
                                             aiuti per gli stessi costi ammissibili; se l‟aiuto è cofinanziato da altri Fondi europei, che
                                             saranno rispettate anche le norme che disciplinano tali fondi; l‟impegno a presentare
                                             una relazione entro e non oltre un anno dalla data della decisione della Commissione.

                                    Le prime decisioni con cui la Commissione ha approvato, ai sensi dell‟articolo 107,
                                    paragrafo 2, lettera b, aiuti di Stato per la compensazione del danno nel contesto
                                    dell‟attuale emergenza riguardano tre regimi danesi per la compensazione dei danni
                                    subiti, rispettivamente, dagli organizzatori di eventi che sono stati annullati a causa
                                    dell‟epidemia, dai lavoratori autonomi e da alcune imprese particolarmente colpite dalla
                                    crisi e un regime francese di rinvio degli adempimenti fiscali per gli operatori del
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                                    trasporto aereo.

                                        6.    Le regole temporanee per rispondere al grave turbamento dell’economia
                                             (art. 107, paragrafo 3, lettera b)

                                    In aggiunta alle possibilità sopra elencate, nel Quadro temporaneo è individuata una
                                    serie di misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene
                                    compatibili ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b) (per “porre rimedio a un
                                    grave turbamento dell‟economia”).

                                    La Commissione ricorda che l‟applicazione dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b,
                                    costituisce una disposizione eccezionale. Gli Stati, quando notificano alla Commissione
                                    misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, devono dimostrare che le misure
                                    sono “necessarie, adeguate e proporzionate” rispetto al turbamento

                                                                                                                                       15
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia              Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    dell’economia dello Stato interessato e che sono pienamente rispettate tutte le
                                    condizioni previste dalla Commissione.

                                    Per la notifica delle misure di aiuto sulla base del Quadro temporaneo, come integrato
                                    dalla comunicazione del 3 aprile, è stato messo a disposizione un modello
                                    standardizzato, disponibile sul sito della Direzione Generale Concorrenza (v. Box 3)21.

                                         Box 3 - Il modello per la notifica degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo

                                         La Commissione richiede alcune informazioni generali e altre informazioni aggiuntive
                                         specifiche per le singole tipologie di aiuto individuate dal framework.

                                         1. Informazioni generali

                                         Descrizione del grave turbamento dell‟economia dello specifico Stato membro e della
                                         reazione ufficiale delle autorità nazionali

                                         Descrizione generale della misura di aiuto: base normativa nazionale; autorità concedente
                                         e, se diversa, autorità che gestisce l‟aiuto; obiettivo; budget; ambito di applicazione
                                         geografico; beneficiari (numero stimato, settori interessati, dimensione delle imprese
                                         interessate, se rilevante; esclusione dall‟ambito di applicazione); durata.

                                         Conferme e impegni generali (in particolare, gli aiuti non sono concessi a imprese in
                                         situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019; sono rispettate le regole sul cumulo degli aiuti e
                                         sulla trasparenza; se l‟aiuto è cofinanziato da altri Fondi europei, sono rispettate anche le
                                         norme che disciplinano tali fondi).
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                                         2. Informazioni aggiuntive

                                         Informazioni specifiche per le misure di aiuto concesse ai sensi delle sezioni 3.1, 3.2, 3.3,
                                         3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 del Quadro temporaneo, come modificato dalla comunicazione del
                                         3 aprile.

                                    Nella comunicazione del 19 marzo sul Quadro temporaneo la Commissione ha
                                    individuato cinque tipologie di misure di aiuto che possono essere temporaneamente
                                    essere adottate dagli Stati per far fronte all‟emergenza:

                                                     aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi
                                                   rimborsabili o agevolazioni fiscali (sez. 3.1 QT);

                                    21
                                      https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/amended_notification_template_TF_coronavirus
                                    .pdf.

                                                                                                                                       16
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                                    nell‟emergenza Covid-19

                                                       aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (sez. 3.2 QT);

                                                     aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti (sez. 3.3
                                                    QT);

                                                      aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o
                                                    altri enti finanziari (sez. 3.4 QT);

                                                     assicurazione del credito all‟esportazione a breve termine (sez. 3.5
                                                    QT).

                                    Nella comunicazione del 3 aprile sono state introdotte due ulteriori tipologie di misure
                                    considerate compatibili sempre in applicazione dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b):

                                                     misure selettive sotto forma di differimento delle imposte e/o dei
                                                    contributi previdenziali (sez. 3.9 QT)

                                                     misure selettive sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari
                                                    (sez. 3.10 QT).

                                    Tutte queste misure sono considerate compatibili dalla Commissione, ai sensi
                                    dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE, purché soddisfino tutte le condizioni
                                    indicate nel Quadro temporaneo, come successivamente integrato e modificato dalla
                                    comunicazione del 3 aprile. Riportiamo di seguito le indicazioni della Commissione.
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                                    Aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
                                    agevolazioni fiscali (sez. 3.1 QT)

                                    La Commissione considera compatibili aiuti temporanei alle imprese che si trovano di
                                    fronte a un‟improvvisa carenza di liquidità alle seguenti condizioni:

                                              l‟aiuto, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di
                                               pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e
                                               partecipazioni non supera 800 000 euro per impresa (al lordo delle
                                               imposte)22;

                                              il sostegno è concesso sulla base di un regime con un budget previsionale
                                               complessivo;

                                    22
                                      Il Quadro temporaneo del 19 marzo si riferiva solo a “sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili,
                                    agevolazioni fiscali o di pagamenti”; l‟estensione a garanzie, prestiti e partecipazioni è stata inserita con le
                                    modifiche del 3 aprile.

                                                                                                                                                 17
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia                    Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                             l‟aiuto non può essere concesso a imprese che erano in difficoltà al 31
                                              dicembre 201923;

                                             l‟aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2020 (se si tratta di un‟agevolazione
                                              fiscale, l‟aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione
                                              fiscale del 2020);

                                             dato che ai prodotti agricoli24 si applicano regole particolari, gli aiuti concessi
                                              a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
                                              agricoli devono essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o
                                              interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al
                                              prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o
                                              immessi sul mercato dalle imprese interessate.

                                    Per i settori dell‟agricoltura, della pesca e dell‟acquacoltura, si applicano condizioni
                                    specifiche, indicate nel paragrafo 23 della comunicazione (come modificato dalla
                                    comunicazione del 3 aprile) e soglie più basse.

                                    Se un‟impresa opera in diversi settori ai quali si applicano diverse soglie massime per
                                    aiuti rientranti in questa tipologia, gli Stati membri devono assicurare che le soglie
                                    vengano rispettate per ciascuna attività, mediante strumenti appropriati tra cui la
                                    separazione contabile.

                                    In Italia, ad esempio, il regime di sostegno alla liquidità tramite il Fondo centale di
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                                    garanzia per le PMI previsto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è disegnato
                                    tenendo conto di questa sezione del Quadro temporaneo.

                                    Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (sez. 3.2 QT)

                                    La Commissione considera compatibili aiuti in forma di nuove garanzie pubbliche sui
                                    prestiti, per periodi e importi di prestito limitati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

                                             è previsto un livello minimo di premio di garanzia che aumenta con la
                                              durata del prestito garantito, seguendo le modalità indicate dal paragrafo
                                              25, lettere a) e b) della comunicazione. Una prima possibilità (lett. a)

                                    23
                                      La nozione di impresa in difficoltà è quella contenuta nell‟art. 2, punto 18 del Rgec.
                                    24
                                       Come definiti dall‟art. 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di
                                    stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

                                                                                                                                             18
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia      Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                                consiste nell‟applicazione delle condizioni indicate in una tabella che
                                                prevede commissioni di garanzia crescenti a seconda che si tratti di PMI o
                                                grandi imprese e a seconda della scadenza del prestito sino a un anno, da
                                                due a tre anni e da quattro a sei anni. La seconda possibilità è notificare un
                                                regime che prenda la tabella come base ma modulando le condizioni della
                                                garanzia (durata, copertura e commissione);

                                             le garanzie, che possono riguardare sia i prestiti per gli investimenti che
                                              quelli per il capitale di esercizio, sono concesse entro il 31 dicembre 2020;

                                             per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l’importo del
                                              capitale del prestito non supera determinate soglie (il doppio della
                                              spesa salariale annuale del beneficiario o il 25% del fatturato totale nel 2019
                                              o, con una giustificazione adeguata e in base a un‟autodichiarazione, il
                                              fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per 18 mesi per le
                                              PMI e 12 mesi per le grandi imprese);

                                             per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l‟importo può essere
                                              superiore alle predette soglie con una giustificazione adeguata e
                                              assicurando la proporzionalità dell‟aiuto;

                                             la durata della garanzia è al massimo di 6 anni, salvo che venga utilizzata
                                              la possibilità di modulare le condizioni in base al paragrafo 25, lettera b);
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                                             la garanzia pubblica non eccede il 90% del capitale del prestito se le
                                              perdite sono subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte
                                              dell‟ente creditizio e dello Stato, e il 35% del capitale del prestito se le
                                              perdite sono attribuite prima allo Stato e solo successivamente agli enti
                                              creditizi (garanzia di prima perdita); inoltre, in entrambi i casi, se si riduce
                                              l‟entità del prestito (ad esempio, nel caso di rimborso), anche l‟importo
                                              garantito deve essere diminuito in proporzione;

                                             la garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà al 31
                                              dicembre 2019.

                                    In Italia, il regime di garanzia pubblica sui prestiti previsto dall‟articolo 1 del decreto
                                    legge n. 23/2020 appare ispirato a questo modello.

                                                                                                                              19
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia       Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati sui prestiti (sez. 3.3 QT)

                                    La Commissione considera compatibili gli aiuti consistenti nell‟applicazione di tassi di
                                    interesse agevolati per un periodo limitato e importi di prestito limitati, alle seguenti
                                    condizioni:

                                                    il tasso di interesse agevolato non deve essere inferiore a un livello
                                            minimo, pari al tasso base (IBOR a un anno o equivalente, pubblicato dalla
                                            Commissione) applicabile al 1 gennaio 2020 più il margine di rischio calcolato
                                            secondo le modalità indicate nel paragrafo 27, lettere a) e b), del Quadro
                                            temporaneo, come modificato dalla comunicazione del 3 aprile. Anche in questo
                                            caso c‟è l‟opzione tra l‟applicazione del margine di rischio di credito che risulta
                                            da una tabella, distinguendo per PMI e grandi imprese e in ragione della durata
                                            del prestito, o l‟alternativa di modulare le soluzioni relative a durata del prestito
                                            e livello del margine di rischio di credito;

                                                   i contratti di prestito, che possono riguardare sia il fabbisogno relativo
                                            agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio, devono essere
                                            firmati entro il 31 dicembre 2020 e avere durata massima di sei anni, salvo che
                                            venga seguita l‟opzione di modulare il contratto prevista dal paragrafo 27,
                                            lettera b);

                                                    per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l’importo del
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                                            prestito non deve superare determinate soglie (il doppio della spesa
                                            salariale annuale del beneficiario, o il 25% del fatturato totale nel 2019 o, con
                                            una giustificazione adeguata e in base a un‟autodichiarazione, il fabbisogno di
                                            liquidità dal momento della concessione per 18 mesi per le PMI e 12 mesi per le
                                            grandi imprese);

                                                  per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l‟importo può
                                            essere superiore alle predette soglie con una giustificazione adeguata e
                                            assicurando la proporzionalità dell‟aiuto;

                                                  il prestito a tassi agevolati può essere concesso a imprese che non
                                            erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.

                                                                                                                               20
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia         Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    Non è consentito cumulare per lo stesso prestito sottostante gli aiuti in forma di
                                    garanzia e quelli in forma di tassi di interesse agevolati25.

                                    Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti
                                    finanziari (sez. 3.4 QT)

                                    Gli aiuti volti a rispondere al grave turbamento dell‟economia considerati nel Quadro
                                    temporaneo non includono aiuti ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b) destinati alle
                                    banche o ad altri intermediari finanziari.

                                    Nel Quadro temporaneo la Commissione fissa alcuni requisiti aggiuntivi per le ipotesi in
                                    cui gli aiuti in forma di garanzie pubbliche e tassi di interessi agevolati alle imprese in
                                    carenza di liquidità vengano forniti non direttamente dalle amministrazioni pubbliche
                                    ma per il tramite di banche o altri enti finanziari. Non si tratta quindi di una vera e
                                    propria tipologia di aiuti, ma di una integrazione delle altre sezioni, che si applica
                                    quando vi è l‟intermediazione di una banca o di un altro ente finanziario.

                                    L‟obiettivo è evitare che gli aiuti pubblici volti a eliminare le difficoltà delle imprese (non
                                    bancarie) nel contesto del Quadro temporaneo, che non sono considerati sostegno
                                    pubblico straordinario ai sensi della disciplina della risoluzione, né sono assoggettati
                                    alle regole sugli aiuti di Stato alle banche, si traducano in vantaggi indiretti per gli enti
                                    creditizi o altri enti finanziari.
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                                    A questo fine, la Commissione richiede agli intermediari di trasferire “nella misura più
                                    ampia possibile” i vantaggi della garanzia pubblica e dei tassi di interesse agevolati sui
                                    prestiti ai beneficiari e di essere in grado di dimostrare l‟esistenza di sistemi atti a
                                    garantire che ciò avvenga, in particolare mostrando che l‟aiuto porta a maggiori volumi
                                    di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in termini di
                                    garanzie e premi di garanzia, o minori tassi di interesse rispetto a quanto sarebbe
                                    avvenuto in assenza delle misure di aiuto (effetto incentivante). Viene inoltre
                                    espressamente richiesto che quando sussiste l‟obbligo giuridico di prorogare la
                                    scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non venga addebitata alcuna commissione di
                                    garanzia.

                                    25
                                         QT, paragrafo 26.

                                                                                                                                 21
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia      Circolare N. 5/2020
                                    nell‟emergenza Covid-19

                                    Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (sez. 3.5 QT)

                                    I crediti all'esportazione consentono agli acquirenti stranieri di beni e/o servizi di
                                    differire il pagamento; il differimento comporta un rischio di credito per il
                                    venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura, generalmente presso
                                    assicuratori privati. La comunicazione della Commissione del 2012 sull‟assicurazione
                                    del credito all‟esportazione a breve termine indica che il sostegno pubblico non è in
                                    linea di principio ammesso se i rischi sono assicurabili sul mercato26. Prima
                                    dell‟emergenza Covid-19, per gli scambi con i paesi elencati nell‟allegato di questa
                                    comunicazione, con durata del rischio inferiore a due anni, vi era la presunzione che i
                                    rischi fossero assicurabili sul mercato e non dovessero quindi essere assicurati dallo
                                    Stato o da assicuratori che beneficiano del sostegno dello Stato.

                                    A seguito del rapido propagarsi della crisi, il 23 marzo la Commissione europea ha
                                    condotto una consultazione pubblica urgente sull‟attuale disponibilità di assicurazione
                                    del credito all‟esportazione nei diversi paesi. Ne è emersa una generale carenza di
                                    capacità assicurativa da parte del settore privato per le esportazioni verso tutti i paesi,
                                    associata a un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione
                                    riconducibile all‟emergenza. Pertanto, con una comunicazione del 27 marzo la
                                    Commissione ha constatato che la copertura dei rischi per le esportazioni anche nei
                                    paesi contenuti nell‟elenco della comunicazione del 2012 (gli Stati membri dell‟Unione
                                    europea, il Regno Unito e nove paesi Ocse) è momentaneamente indisponibile27.
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                                    In questo contesto, nel Quadro temporaneo come modificato dalla comunicazione del 3
                                    aprile è sancito che la Commissione considera tutti i rischi politici e commerciali
                                    associati alle esportazioni nei paesi contenuti nell‟allegato alla comunicazione
                                    sull‟assicurazione del credito di breve termine all‟esportazione momentaneamente non
                                    assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2020. In tal modo viene consentito il
                                    ricorso all‟assicurazione pubblica del credito all‟esportazione a breve termine verso tutti
                                    questi paesi. La Commissione riesaminerà la situazione tre mesi prima della fine del
                                    2020 per valutare l'eventuale opportunità di prorogare l'esclusione temporanea.

                                    26
                                         2012/C 392/01.
                                    27
                                         2020/C 101/01.

                                                                                                                              22
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                                    Le misure ex art. 107, paragrafo 3, lettera b), introdotte con la modifica del QT del
                                    3 aprile

                                    Nella prima integrazione del Quadro temporaneo, del 3 aprile scorso, la Commissione
                                    ha constatato la necessità di sostenere le iniziative degli Stati volte a mantenere
                                    l‟occupazione (sospensione del pagamento di tasse e oneri contributivi, integrazioni
                                    salariali e regimi per la sospensione temporanea del lavoro che mirano a fornire ai
                                    dipendenti un indennizzo totale o parziale per la perdita della retribuzione in caso di
                                    sospensione dell'attività) anche quando si tratta di misure selettive, che riguardano
                                    solo alcuni settori, regioni o tipologie di imprese e quindi rientrano nel campo di
                                    applicazione degli aiuti di Stato. In questa ipotesi, la Commissione si dichiara
                                    disponibile a considerare le misure compatibili ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3,
                                    lettera b), se gli Stati rispettano alcune condizioni indicate nelle nuove sezioni 3.9 e
                                    3.10 del Quadro temporaneo, che riportiamo brevemente qui di seguito.

                                    Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali (sez. 3.9
                                    QT)

                                    La Commissione riconosce che il differimento del pagamento delle imposte e/o dei
                                    contributi previdenziali è uno strumento importante per attenuare i vincoli di liquidità per
                                    le imprese, inclusi i lavoratori autonomi, e proteggere l'occupazione. Se le misure sono
                                    di portata generale, non costituiscono aiuti di Stato; se si tratta invece di misure
                                    selettive, che favoriscono alcune imprese o la produzione di determinati beni (ad
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                                    esempio, misure a carattere settoriale o regionale o limitate ad alcuni tipi di imprese) la
                                    Commissione è disponibile a considerarle compatibili, sempre previa notifica, in quanto
                                    idonee a mitigare il turbamento dell‟economia, ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3,
                                    lettera b). Le condizioni sono indicate nella sezione 3.9 del Quadro temporaneo.

                                    In particolare, la Commissione considererà compatibili i regimi di aiuti costituiti da
                                    differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a
                                    imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di
                                    Covid-19, ad esempio relativi a determinati settori, regioni o imprese di determinate
                                    dimensioni. La stessa valutazione verrà applicata alle altre misure connesse a obblighi
                                    fiscali e previdenziali che alleviano i vincoli di liquidità delle imprese, quali ad esempio i
                                    pagamenti rateali, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore
                                    rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti devono essere concessi prima del 31 dicembre
                                    2020 e i differimenti non devono andare oltre il 31 dicembre 2022.

                                                                                                                                23
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                                    Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti (sez. 3.10 QT)

                                    I regimi di sostegno pubblico al pagamento dei costi salariali delle imprese (compresi i
                                    lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti
                                    costrette a licenziare i dipendenti, non rientrano negli aiuti di Stato se sono di carattere
                                    generale, mentre quando sono selettivi vengono considerati compatibili dalla
                                    Commissione, ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b), alle condizioni indicate
                                    nella sezione 3.10 del Quadro temporaneo.

                                    Gli aiuti, destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia, devono essere
                                    concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di
                                    determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19. La
                                    sovvenzione per il pagamento dei salari deve essere concessa, per un periodo non
                                    superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per dipendenti che
                                    altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle
                                    attività aziendali dovuta alla pandemia e a condizione che il personale che ne beneficia
                                    continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il
                                    quale è concesso l'aiuto.

                                    L‟importo della sovvenzione mensile non deve superare l'80% della retribuzione
                                    mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del
                                    personale interessato. E‟ comunque consentito agli Stati membri notificare, in
                                    particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi alternativi
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                                    di calcolo della sovvenzione, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il
                                    salario minimo, pur nel rispetto del principio della proporzionalità dell'aiuto.

                                    Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere combinate con altre misure
                                    di sostegno all'occupazione, di portata generale o selettive, purché non ne risulti una
                                    sovra-compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni
                                    per il pagamento dei salari possono essere anche combinate con i differimenti del
                                    pagamento delle imposte e degli oneri contributivi.

                                        7. Altre regole temporanee sulla compatibilità degli aiuti (art. 107, comma 3,
                                           lettera c)

                                    Ulteriori integrazioni del Quadro temporaneo, apportate con la comunicazione del 3
                                    aprile, riguardano l‟applicazione nell‟attuale contesto dell‟articolo 107, paragrafo 3,

                                                                                                                                24
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