Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19
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CIRCOLARE N. 5 DEL 10 APRILE 2020 ATTIVITA’ D’IMPRESA E CONCORRENZA Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 ASSONIME - Riproduzione riservata www.assonime.it
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 ABSTRACT In questa circolare analizziamo l‟approccio della Commissione europea alla valutazione degli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia nel contesto dell‟emergenza Covid-19. Vengono in particolare illustrati gli orientamenti relativi all‟applicazione dell‟articolo 107 TFUE che emergono dalla comunicazione del 13 marzo sulla risposta economica coordinata alla crisi e dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, adottato il 19 marzo e integrato con ulteriori indicazioni il 3 aprile scorso. PROVVEDIMENTI COMMENTATI Comunicazione della Commissione, Risposta economica coordinata all’emergenza Covid-19, COM(2020) 112 def. ASSONIME - Riproduzione riservata Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, 2020/C 91 I/01 Comunicazione della Commissione, Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, 2020/C 112 I/01 2
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 INDICE Introduzione p. 4 1. La comunicazione sul coordinamento della risposta economica all‟emergenza p. 6 2. Gli effetti economici della pandemia e l‟esigenza di aiuti di Stato p. 9 3. Sostegno pubblico per mantenere il flusso di credito all‟economia e aiuti alle banche p.10 4. Le misure adottabili dagli Stati sulla base della disciplina generale p.12 5. Aiuti di Stato per la compensazione dei danni (art. 107, par. 2, lett. b TFUE) p.13 6. Le regole temporanee per rispondere al grave turbamento dell‟economia (art. 107, paragrafo 3, lettera b) p.15 7. Altre regole temporanee sulla compatibilità degli aiuti (art. 107, comma 3, lettera c) p.24 8. Possibilità di cumulo degli aiuti previsti dal Quadro temporaneo p.30 9. Aspetti procedurali p.30 10. Applicazione del Quadro temporaneo e disposizioni finali p.31 ASSONIME - Riproduzione riservata 3
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Introduzione Le conseguenze socio-economiche dell‟emergenza Covid-19 rientrano tra gli scenari per cui l‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE prevede la possibilità di autorizzare aiuti di Stato alle imprese per “porre rimedio a un grave turbamento dell‟economia” di uno Stato membro. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia questa disposizione, che consente in via eccezionale un approccio più flessibile dell‟ordinario nella valutazione degli aiuti di Stato, si applica anche nel caso in cui il turbamento economico coinvolga più Stati membri o la totalità del territorio dell‟Unione1. La Commissione aveva già fatto ricorso all‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b) in occasione della crisi economico-finanziaria del 2008. Sin dal 10 marzo scorso il Consiglio europeo ha incluso tra le linee di azione per fare fronte all‟emergenza, oltre alla flessibilità nell‟applicazione del Patto di stabilità e crescita e alle misure per limitare la diffusione dell‟epidemia, assicurare adeguate attrezzature sanitarie e promuovere la ricerca di vaccini, anche l‟applicazione flessibile delle regole sugli aiuti di Stato2. Il 13 marzo la Commissione europea ha dato seguito alle indicazioni del Consiglio pubblicando una comunicazione su come assicurare una “Risposta economica coordinata all‟emergenza Covid-19”3. In questo documento, che tratta anche altre ASSONIME - Riproduzione riservata questioni (le misure sulla circolazione dei prodotti; l‟utilizzo delle risorse europee; l‟applicazione del European Fiscal Framework), riguardo agli aiuti di Stato la Commissione sottolinea due concetti principali: da un lato, gli aiuti di Stato sono un importante strumento di politica pubblica per limitare i danni conseguenti alla crisi e favorire la successiva ripresa economica; dall‟altro, l‟applicazione delle regole europee sugli aiuti di Stato rappresenta uno dei principali strumenti per assicurare una risposta coordinata da parte degli Stati membri alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia. Nella comunicazione del 13 marzo la Commissione ha fornito alcuni primi orientamenti su come intende applicare la disciplina degli aiuti di Stato nel contesto dell‟attuale crisi. 1 Corte di giustizia, causa C-526/14, Kotnik, punto 51. 2 Conclusioni del Presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza sulla Covid-19, 10 marzo 2020, https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the- president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/. 3 COM(2020) 112 def. 4
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Queste indicazioni sono state presto integrate con una comunicazione ad hoc intitolata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell‟economia nell‟attuale emergenza Covid-19”, pubblicata il 19 marzo, in cui la Commissione identifica in particolare cinque tipologie di misure di aiuto che considera compatibili, previa notifica, nell‟attuale contesto4. Il 27 marzo è stata modificata la comunicazione della Commissione sulla valutazione degli aiuti di Stato al credito per l‟esportazione per adeguarla all‟aumentata rischiosità delle esportazioni nel contesto della crisi globale5. Tra il 19 marzo e il 31 marzo la Commissione ha adottato 28 decisioni con cui ha approvato regimi di aiuto di Stato notificati dagli Stati membri nel contesto dell‟emergenza Covid-19. Anche sulla base dell‟esperienza maturata in questa prima fase, il 3 aprile 2020 la Commissione ha pubblicato una nuova comunicazione con cui apporta alcune modifiche e integrazioni al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, per favorire l‟erogazione di ulteriori forme di sostegno alle imprese in aggiunta a quelle inizialmente previste6. In questa circolare analizziamo l‟approccio della Commissione alla valutazione degli aiuti di Stato nel contesto dell‟attuale crisi alla luce di questi primi documenti (comunicazione del 13 marzo - “Risposta economica coordinata”; comunicazione del 19 marzo - “Quadro Temporaneo” o “QT”; comunicazione del 3 aprile - “Modifiche del quadro temporaneo” o “MQT”). ASSONIME - Riproduzione riservata Nel primo paragrafo inquadriamo brevemente il tema del controllo degli aiuti di Stato all‟interno della più ampia strategia della Commissione per la risposta economica coordinata all‟emergenza, quale risulta dalla comunicazione del 13 marzo scorso. I successivi paragrafi sono dedicati all‟analisi della disciplina temporaneo per gli aiuti di Stato, nella consapevolezza che, come è avvenuto nella crisi economico-finanziaria del 2008, il quadro attuale potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni. Dal punto di vista degli Stati membri, seguire i modelli di sostegno delle imprese che la Commissione ha già dichiarato di considerare compatibili con le regole europee velocizza e semplifica l‟iter per la notifica e l‟approvazione delle misure. Infatti, se lo 4 2020/C 91 I/01. 5 2020/C 101 I/01. 6 2020/C 112 I/01 (“Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell‟economia nell‟attuale emergenza del Covid-19”). Sul sito della Commissione è disponibile il testo coordinato del Quadro temporaneo, come integrato dalla comunicazione del 3 aprile. 5
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Stato notifica misure che rispondono ai modelli indicati dalla Commissione, l‟approvazione avverrà in tempi molto rapidi. Naturalmente, come chiarito dalla Corte di giustizia7, gli Stati hanno la possibilità di notificare anche misure individuali di aiuto o regimi di aiuto diversi da quelli suggeriti dalla Commissione e non è escluso che possano essere considerati compatibili ai sensi dell‟articolo 107 TFEU. Tuttavia, nell‟attuale situazione di emergenza seguire le indicazioni della Commissione presenta significativi vantaggi sul piano della prevedibilità del processo decisionale. Da parte sua, la Commissione si è riservata di integrare successivamente il Quadro temporaneo con ulteriori tipologie di misure ritenute compatibili nel contesto dell‟emergenza, in modo da aggiornarlo sulla base dell‟esperienza e rendere così più efficiente il processo di elaborazione a livello nazionale e valutazione a livello europeo degli interventi di sostegno. 1. La comunicazione sul coordinamento della risposta economica all’emergenza Nella comunicazione del 13 marzo 2020 la Commissione ha individuato a grandi linee gli ambiti in cui intervenire per assicurare una risposta economica immediata all‟emergenza Covid-19. La premessa è che per fare fronte alla crisi e attenuarne le ASSONIME - Riproduzione riservata ripercussioni negative occorrono solidarietà, soluzioni coordinate a livello europeo e una stretta cooperazione tra tutti gli attori rilevanti. La Commissione si è impegnata a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, il Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli Stati membri, per attuare le misure in tempi rapidi e, in prospettiva, favorire la ripresa economica dopo la crisi. Nella comunicazione viene inoltre sottolineata la necessità di una risposta in ambito multilaterale per far fronte alle conseguenze socioeconomiche della pandemia a livello globale, con particolare attenzione ai paesi partner con sistemi sanitari vulnerabili. Guardando ai profili economici, la Commissione osserva che gli effetti della pandemia agiscono attraverso diversi canali. Infatti, all‟impatto della contrazione dell‟economia cinese nel primo trimestre dell‟anno si aggiungono lo shock dal lato dell’offerta 7 C-526/14. 6
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 derivante dalle interruzioni di attività e dalle difficoltà delle catene di approvvigionamento, lo shock dal lato della domanda derivante da minori consumi, l‟impatto negativo dell’incertezza sui piani di investimento e, infine, l‟impatto dei problemi di liquidità delle imprese. Le ripercussioni sui mercati finanziari globali sono evidenti. La Commissione si interroga quindi su come la politica economica possa limitare le ripercussioni negative per l‟economia. In linea con le indicazioni del Consiglio europeo, gli obiettivi prioritari per l‟azione di politica pubblica a livello europeo sono: a. la tutela della salute, garantendo i fondi e gli investimenti necessari per le forniture da utilizzare nel contenimento e nel trattamento della pandemia; b. garantire che i lavoratori in Europa (compresi quelli autonomi) siano protetti contro le perdite di reddito e che le imprese (in particolare le PMI) e i settori più colpiti beneficino del sostegno e della liquidità finanziaria necessari; c. ridurre le ripercussioni della crisi sull'economia nel suo complesso impiegando tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione europea e utilizzando pienamente la flessibilità consentita dal quadro europeo per favorire l‟azione degli Stati membri. Le azioni da intraprendere per conseguire questi obiettivi vengono ricondotte dalla Commissione europea a quattro ambiti: le regole per il Mercato unico europeo; ASSONIME - Riproduzione riservata l‟utilizzo delle risorse europee; l‟applicazione flessibile dello European Fiscal Framework; gli aiuti di Stato. Ci concentriamo qui sulle misure in tema di aiuti di Stato (per gli altri ambiti, cfr. la sintesi nel Box 1). La disciplina europea degli aiuti di Stato consente di coordinare le iniziative degli Stati membri volte a sostenere le imprese nel contesto della crisi. Attraverso l‟applicazione di queste regole comuni è possibile assicurare, da un lato, che il sostegno pubblico sia orientato in modo da aiutare efficacemente le imprese colpite e consentire loro di riprendersi, dall‟altro che non vada oltre quanto necessario, evitando corse alle sovvenzioni che, distorcendo la concorrenza tra Stati, pregiudicherebbero l‟integrità del mercato interno e creerebbero un vulnus nella coesione europea. Nella comunicazione del 13 marzo la Commissione sottolinea che la disciplina ordinaria in materia di aiuti di Stato, vigente prima dell‟emergenza, già permette agli 7
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Stati membri di adottare un‟ampia gamma di misure a sostegno delle imprese: alcune misure non costituiscono aiuto di Stato e quindi non vi è alcun coinvolgimento della Commissione, altre possono essere adottate senza previa notifica in quanto beneficiano del trattamento de minimis o soddisfano le condizioni di compatibilità definite dal regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (Rgec); altre misure di sostegno alle imprese possono essere considerate compatibili, in applicazione di uno dei criteri previsti dall‟articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, previa notifica alla Commissione. Rinviando per maggiori dettagli ai paragrafi successivi, osserviamo che già nella comunicazione del 13 marzo la Commissione si dichiara disponibile ad applicare nel contesto della crisi conseguente al Covid-19 l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) TFUE, che consente di dichiarare compatibili gli aiuti di Stato volti a compensare le imprese per i danni subiti a causa di disastri naturali o di altri eventi eccezionali (aiuti per la compensazione dei danni) e l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE che, come anticipato nell‟introduzione, consente alla Commissione di approvare misure nazionali di sostegno volte a porre rimedio al grave turbamento dell‟economia. Box 1 – Gli altri ambiti della risposta economica coordinata a livello europeo Circolazione dei prodotti e mercato unico L'integrità del Mercato unico europeo è importante per consentire l‟afflusso dei beni necessari ASSONIME - Riproduzione riservata alla riduzione dei rischi sanitari a chi ne ha bisogno; in questo senso, la Commissione osserva che nel contesto della crisi la libera circolazione delle merci costituisce uno strumento di solidarietà. Nell‟Unione europea misure nazionali volte a restringere le esportazioni in altri Stati membri di medicinali e dispositivi di protezione non sono ammissibili, salvo che si dimostri che sono necessarie e proporzionate a proteggere la salute e la vita delle persone (art. 36 TFUE). Ogni iniziativa in tal senso deve essere preventivamente notificata alla Commissione europea, che ne informa gli altri Stati. Per quanto riguarda, invece, le restrizioni alle esportazioni in Paesi terzi di forniture essenziali per l‟operatività dei sistemi sanitari nell‟Unione europea, la Commissione è disponibile, laddove necessario, a istituire un sistema di autorizzazione per le esportazioni di alcuni prodotti. In aggiunta, la Commissione ha promosso procedure accelerate di approvvigionamento congiunto di dispositivi di protezione per fare fronte alle attuali carenze di disponibilità negli Stati membri. Il 13 marzo è stata pubblicata la Raccomandazione 2020/403 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto dell‟emergenza Covid-19, volta ad aumentare l‟offerta di alcuni prodotti, tra cui i dispositivi di protezione. Iniziative specifiche sono previste per il settore dei trasporti, per assicurare il flusso delle merci, la continuità delle catene di approvvigionamento e gli spostamenti essenziali. Mobilitare le risorse europee e della BEI La Commissione individua tre tipologie di intervento a carico delle risorse del bilancio europeo e della BEI: 8
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 a. le misure a sostegno della liquidità, attraverso gli strumenti esistenti nell‟ambito dei Fondi strutturali e nuovi strumenti; b. le misure volte ad attenuare l‟impatto sull‟occupazione, anche attraverso un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione; c. l‟iniziativa per gli investimenti in risposta al Coronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative, CRII). Attraverso questa nuova iniziativa la Commissione propone di destinare all'emergenza Covid-19 37 miliardi di euro nel quadro della politica di coesione, per investimenti da attuare nel 2020 attraverso procedure eccezionali e accelerate. A tal fine la Commissione propone di rimuovere per quest‟anno l‟obbligo di restituire i fondi strutturali e di investimenti europei assegnati e non spesi. Un elemento chiave della proposta è il fatto di rendere ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali tutte le spese potenziali per la lotta contro l'epidemia di Covid-19 a partire dal primo febbraio 2020, in modo che gli Stati membri possano utilizzare questi mezzi al più presto per rispondere all'emergenza. Inoltre, la Commissione propone anche di consentire il trasferimento semplificato di importi significativi di fondi all'interno dei programmi. Queste misure dovrebbero consentire a tutti gli Stati membri di ridefinire le priorità e convogliare gli aiuti nelle prossime settimane laddove sono maggiormente necessari, in particolare per sostenere il sistema sanitario, fornire liquidità alle imprese e sostenere temporaneamente i regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo. Utilizzare la flessibilità prevista dallo European Fiscal Framework Nella comunicazione del 13 marzo la Commissione indicava una serie di opzioni, inclusa l‟attivazione della clausola di salvaguardia generale per consentire agli Stati membri maggiori spazi di azione per rispondere all‟emergenza. Questa clausola sospende, in caso di grave recessione economica per la zona euro o l'Unione europea nel suo complesso, l'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio. ASSONIME - Riproduzione riservata 2. Gli effetti economici della pandemia e l’esigenza di aiuti di Stato La comunicazione della Commissione del 19 marzo sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell‟economia nell‟attuale emergenza COVID”, prende atto che l‟epidemia è ormai diffusa in tutti gli Stati membri e sta infliggendo un durissimo colpo alle economie di tutto il mondo. Le misure di contenimento adottate per limitare l‟ampiezza e la durata della crisi sanitaria hanno un impatto economico immediato, sia dal lato della domanda che da quello dell‟offerta. L‟impatto, pur essendo particolarmente grave in alcuni comparti, coinvolge le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni, sia le PMI che le grandi imprese. Gli effetti “avranno un impatto dirompente sull‟economia dell‟Unione nel suo complesso”. In particolare, la Commissione osserva che nelle attuali circostanze le imprese, sia solvibili che meno solvibili, possono trovarsi in una situazione di mancanza di 9
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 liquidità, con possibili gravi ripercussioni sulla loro situazione economica e sui loro dipendenti; il rischio è particolarmente elevato per le PMI. Peraltro, la Commissione osserva che il problema non si limita ai rischi di carenza di liquidità: le imprese possono subire a causa dell‟epidemia danni che non potevano essere previsti, di notevole entità, che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza anche di imprese sane e ben preparate. Per evitare una grave recessione per l‟intera economia dell‟Unione europea occorre un sostegno pubblico adeguato per “garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell‟attività economica durante e dopo l‟epidemia”8. Nel Quadro temporaneo la Commissione accenna anche alla prospettiva successiva all‟emergenza, sottolineando la necessità di consentire alle imprese di riprendersi dalla situazione attuale e di continuare nella transizione “verde” e “digitale”, in linea con gli obiettivi dell‟Unione europea. 3. Sostegno pubblico per mantenere il flusso di credito all’economia e aiuti alle banche Sin dalla comunicazione del 13 marzo e più diffusamente nel Quadro Temporaneo (§§ 5-7) viene sottolineato che le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo ASSONIME - Riproduzione riservata fondamentale in relazione ai rischi di carenza di liquidità: se si restringesse il flusso di credito all‟economia, infatti, le imprese potrebbero trovarsi in difficoltà a pagare fornitori e dipendenti. In tale contesto, la Commissione riconosce che misure di aiuto di Stato volte a consentire a banche e intermediari finanziari di continuare a sostenere l‟economia sono nell‟interesse pubblico. A questa constatazione sono aggiunte due ulteriori specificazioni, di grande importanza pratica. La prima è che gli aiuti previsti dal Quadro temporaneo concessi alle imprese attraverso le banche per fare fronte al grave turbamento dell‟economia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), vanno a beneficio diretto delle imprese e non costituiscono misure per preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. 8 QT, par. 9. 10
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 La seconda è che gli aiuti concessi alle banche per compensarle dei danni diretti subiti a causa dell‟epidemia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) non hanno l‟obiettivo di ripristinare la redditività, la liquidità o la loro solvibilità, ma solo di eliminare l‟impatto avverso dell‟evento eccezionale. In entrambe queste ipotesi, gli aiuti non configurano misure di “sostegno finanziario pubblico straordinario” ai sensi della normativa europea sulla risoluzione9 e quindi non comportano che la banca venga in ragione del sostegno ricevuto considerata in dissesto o a rischio di dissesto („failing or likely to fail‟). Ricordiamo che essere in dissesto o a rischio di dissesto è la prima delle tre condizioni che fanno scattare la procedura di risoluzione10. Inoltre, in entrambi i casi nella valutazione degli aiuti la Commissione non applicherà i criteri di valutazione contenuti nelle comunicazioni sugli aiuti di Stato al settore bancario11. La Commissione considera anche una terza possibilità, ossia che a causa dell‟epidemia le banche abbiano bisogno di misure di sostegno diretto (ricapitalizzazione o misure per le attività deteriorate). Per questa ipotesi, la Commissione richiama l‟articolo 32, paragrafo 4, lettera d) della BRRD: il sostegno pubblico straordinario non fa scattare la condizione „faling or likely to fail‟ solo se il sostegno, concesso per evitare o rimediare a un grave turbamento dell‟economia e preservare la stabilità finanziaria, è rivolto a enti solventi, avviene secondo specifiche modalità (garanzie, ricapitalizzazione precauzionale) e nel rispetto di strette condizioni. ASSONIME - Riproduzione riservata Oltre a indicare, nei termini qui illustrati, le modalità in cui si può evitare che il sostegno pubblico alle banche venga considerato un indicatore di una situazione di dissesto in base alla BRRD, nel Quadro temporaneo la Commissione specifica che alle misure di aiuto concesse per affrontare problemi legati all‟epidemia di Covid-19 si applica l‟eccezione al burden sharing per azionisti e creditori subordinati prevista dal paragrafo 45 della comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria12. 9 Art. 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e art. 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento 806/2014 (SRM). 10 Cfr. art. 32 della direttiva 2014/59/UE (BRRD). 11 Un elenco delle comunicazioni della Commissione sulla valutazione degli aiuti di Stato nel settore bancario è riportato nella nota 4 del QT. 12 GUUE C 216 del 30 luglio 2013. 11
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 4. Le misure adottabili dagli Stati sulla base della disciplina generale Sia nella comunicazione del 13 marzo, sia in quella del 19 marzo la Commissione illustra agli Stati membri una serie di possibilità di cui già dispongono, in base alle regole ordinarie sugli aiuti di Stato, per sostenere le imprese nell‟attuale contesto. Vi sono anzitutto le misure di sostegno che non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell‟articolo 107 TFUE e quindi possono essere adottate dagli Stati senza il coinvolgimento della Commissione europea13. Tra queste vi sono le misure che si applicano a tutte le imprese (non sono „selettive‟), quali ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società, dell'imposta sul valore aggiunto o dei contributi previdenziali, o regimi temporanei di sospensione del lavoro e cassa integrazione applicati alla generalità delle imprese. Altre misure che la Commissione ritiene non rientrino tra gli aiuti di Stato sono quelle che forniscono un sostegno finanziario direttamente ai consumatori per servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati. Una seconda categoria è rappresentata dalle misure che possono essere adottate immediatamente dagli Stati membri, senza notifica preventiva alla Commissione, in quanto considerate compatibili dal regolamento generale di esenzione per categoria (UE) 651/2014 (Rgec)14 o in quanto rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina de minimis15. ASSONIME - Riproduzione riservata La terza categoria è costituita dalle misure di aiuto volte a far fronte a necessità acute di liquidità e a sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall‟emergenza Covid-19, che vanno notificate preventivamente alla Commissione europea. La Commissione può ritenere compatibili queste misure in base all‟articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE. Per i criteri di valutazione, la 13 Sulla nozione di aiuto di Stato di cui all‟art. 107, paragrafo 1, TFUE, cfr. la comunicazione della Commissione in GUUE 19 luglio 2016, C 262, p. 1. 14 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Il Regolamento generale di esenzione per categoria è analizzato nelle circolari Assonime n. 1/2016 e 27/2017. Ricordiamo che per gli aiuti coperti dal Rgec non vi è obbligo di notifica preventiva ma gli Stati membri sono tenuti a vincoli di trasparenza, volti a consentire il controllo ex post della compatibilità con il regolamento. 15 In base al regolamento de minimis (UE) 1407/2013, le misure di sostegno quantificabili ex ante di ammontare non superiore a 200 000 euro su un orizzonte di tre anni non costituiscono aiuto di Stato (sul regolamento cfr. circolare Assonime n. 13/2014). Le soglie sono inferiori per il trasporto merci su strada (100 000 euro), per l‟agricoltura (25 000 euro) e per la pesca (30 000 euro). 12
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Commissione richiama i propri Orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà16. Nella comunicazione del 3 aprile la Commissione chiarisce che se misure quali la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi e le integrazioni salariali sono selettive, applicandosi ad esempio solo ad alcuni settori, quali trasporti, turismo e sanità, o ad alcune regioni o ad alcune tipologie di imprese, vanno considerate aiuto di Stato e quindi occorre verificare che siano compatibili con il diritto europeo in base a qualcuno dei criteri contenuti nei paragrafi 2 e 3 dell‟articolo 107 TFUE. 5. Aiuti di Stato per la compensazione dei danni (art. 107, par. 2, lett. b TFUE) L‟epidemia Covid-19 può essere considerata un “evento eccezionale” ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 2, lettera b) TFUE. Come ricordato dalla Commissione, per essere qualificato come tale un evento deve essere (i) imprevedibile o difficile da prevedere; (ii) di notevole portata/impatto economico; e (iii) straordinario, cioè differire nettamente dalle condizioni in cui il mercato normalmente opera17. Pertanto, le misure di aiuto volte a compensare le imprese dei danni subiti a causa dell‟emergenza Covid-19 possono essere considerate compatibili dalla Commissione in applicazione di questa base giuridica. Le misure vanno notificate preventivamente alla Commissione e possono consistere in regimi o aiuti individuali. Aiuti di questo tipo sono ASSONIME - Riproduzione riservata stati autorizzati in passato, ad esempio, in favore delle compagnie aeree dopo l‟attacco terroristico dell‟11 settembre 2001 o dopo l‟eruzione del vulcano islandese nel 2010. 16 2014/C 249/01. Nell‟allegato 3 alla comunicazione del 13 marzo la Commissione ricorda che questi Orientamenti consentono agli Stati di dare assistenza temporanea nella forma di garanzie dei prestiti o prestiti di qualsiasi tipo alle imprese in difficoltà, a copertura delle necessità operative, per un periodo di sei mesi. Il medesimo tipo di sostegno può essere fornito a imprese che non sono ancora in difficoltà, se hanno acute esigenze di liquidità in ragione delle circostanze eccezionali della crisi, nel rispetto di determinate condizioni relative ad esempio al livello della remunerazione del prestito o della garanzia da parte del beneficiario. Gli Orientamenti del 2014 consentono anche di istituire regimi di aiuto a favore delle PMI, comprese quelle a partecipazione pubblica, per un periodo massimo di 18 mesi, per fare fronte a gravi esigenze di liquidità. Viene menzionato, tra gli esempi di misure autorizzate di questo tipo, il regime a sostegno delle PMI adottato in Irlanda in vista di Brexit. Per i regimi di questo tipo già approvati la Commissione non richiede un‟ulteriore notifica se l‟ammontare è aumentato sino al 20% per far fronte all‟attuale crisi ed assicura una procedura semplificata di valutazione se l‟incremento supera il 20 per cento. 17 Comunicazione del 13 marzo, allegato 3. 13
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Per applicare l‟articolo 107, paragrafo 2, lettera b) deve esserci un collegamento causale diretto tra l‟aiuto concesso e il danno risultante dall‟evento eccezionale per ciascun beneficiario e l‟aiuto deve essere limitato a quanto necessario per compensare il danno. L‟aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili. La Commissione ritiene, in particolare, che possano essere autorizzate ex articolo 107, paragrafo 2, lett. b), misure volte a indennizzare le imprese di settori significativamente colpiti (quali, a titolo di esempio, trasporti, turismo, cultura, commercio al dettaglio e comparto alberghiero) o gli organizzatori di eventi annullati a causa dell'epidemia. Nel Quadro temporaneo la Commissione specifica che per gli aiuti considerati compatibili ai sensi dell‟art. 107, paragrafo 2, lettera b) non vale il principio una tantum previsto dagli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione18. Perciò anche imprese che hanno ricevuto aiuti sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione nell‟ultimo decennio possono essere compensate dei danni diretti subiti a causa dell‟emergenza senza violare il principio „una tantum‟. Il 17 marzo è stato pubblicato sul sito della Commissione un modello per facilitare la notifica degli aiuti per la compensazione del danno ex articolo 107, paragrafo 2, lettera b)19 (v. Box 2). La Commissione si è inoltre dichiarata disponibile a collaborare con gli Stati membri per trovare soluzioni pratiche alla quantificazione del danno, ad esempio attraverso l‟uso di proxies, in linea con il diritto europeo. ASSONIME - Riproduzione riservata Box 2. Il modello per la notifica di aiuti a compensazione del danno ex art. 107, par. 2, lett. b) Nella notifica delle misure di aiuto la Commissione richiede: la descrizione della situazione nello specifico Stato membro, con indicazione delle circostanze eccezionali e della reazione ufficiale dell‟autorità nazionale interessata; sono in particolare richiesti dati specifici sulla diffusione dell‟epidemia nello Stato e sul suo impatto economico, nonché la sequenza dei principali avvenimenti tra l‟evento e l‟adozione del regime di aiuti; la descrizione generale del regime di aiuto (base normativa nazionale, obiettivo, importo, ambito di applicazione geografico, forma dell‟aiuto e meccanismo di 20 finanziamento, beneficiari, durata e intensità dell‟aiuto ); 18 2014/C 249/01, paragrafo 71. 19 Notification under Article 107(2)(b) TFEU. 20 Sulla base dell‟articolo 107(2)(b) TFUE, l‟aiuto può coprire fino al 100% dei costi ammissibili. 14
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 la descrizione del danno coperto, con indicazione del nesso di causalità tra l‟esplosione dell‟epidemia e il danno sofferto, del nesso di causalità tra il danno e l‟aiuto; la descrizione dettagliata della tipologia di danni compensati (perdita di entrate, costi addizionali, ecc.); la metodologia utilizzata per valutare il danno per singolo beneficiario; la descrizione della misura di aiuto; gli impegni che consistono in particolare: nella conferma che le somme eccedenti il danno sofferto come diretta conseguenza dell‟epidemia verranno recuperate; che le somme versate ai beneficiari sono al netto degli importi eventualmente recuperati da assicurazioni, contenziosi, arbitrati o altre fonti per il medesimo danno (se l'aiuto viene erogato prima del pagamento dell‟assicurazione, le autorità dovranno recuperare l'importo dell'assicurazione dal beneficiario); che sono esclusi dal beneficio coloro che sono responsabili del danno subito o che non hanno svolto la loro attività con la dovuta diligenza o nel rispetto della legislazione applicabile o non hanno adottato alcuna misura per limitare i danni; che l‟aiuto sulla base del regime non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili; se l‟aiuto è cofinanziato da altri Fondi europei, che saranno rispettate anche le norme che disciplinano tali fondi; l‟impegno a presentare una relazione entro e non oltre un anno dalla data della decisione della Commissione. Le prime decisioni con cui la Commissione ha approvato, ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 2, lettera b, aiuti di Stato per la compensazione del danno nel contesto dell‟attuale emergenza riguardano tre regimi danesi per la compensazione dei danni subiti, rispettivamente, dagli organizzatori di eventi che sono stati annullati a causa dell‟epidemia, dai lavoratori autonomi e da alcune imprese particolarmente colpite dalla crisi e un regime francese di rinvio degli adempimenti fiscali per gli operatori del ASSONIME - Riproduzione riservata trasporto aereo. 6. Le regole temporanee per rispondere al grave turbamento dell’economia (art. 107, paragrafo 3, lettera b) In aggiunta alle possibilità sopra elencate, nel Quadro temporaneo è individuata una serie di misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b) (per “porre rimedio a un grave turbamento dell‟economia”). La Commissione ricorda che l‟applicazione dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b, costituisce una disposizione eccezionale. Gli Stati, quando notificano alla Commissione misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, devono dimostrare che le misure sono “necessarie, adeguate e proporzionate” rispetto al turbamento 15
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 dell’economia dello Stato interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste dalla Commissione. Per la notifica delle misure di aiuto sulla base del Quadro temporaneo, come integrato dalla comunicazione del 3 aprile, è stato messo a disposizione un modello standardizzato, disponibile sul sito della Direzione Generale Concorrenza (v. Box 3)21. Box 3 - Il modello per la notifica degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo La Commissione richiede alcune informazioni generali e altre informazioni aggiuntive specifiche per le singole tipologie di aiuto individuate dal framework. 1. Informazioni generali Descrizione del grave turbamento dell‟economia dello specifico Stato membro e della reazione ufficiale delle autorità nazionali Descrizione generale della misura di aiuto: base normativa nazionale; autorità concedente e, se diversa, autorità che gestisce l‟aiuto; obiettivo; budget; ambito di applicazione geografico; beneficiari (numero stimato, settori interessati, dimensione delle imprese interessate, se rilevante; esclusione dall‟ambito di applicazione); durata. Conferme e impegni generali (in particolare, gli aiuti non sono concessi a imprese in situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019; sono rispettate le regole sul cumulo degli aiuti e sulla trasparenza; se l‟aiuto è cofinanziato da altri Fondi europei, sono rispettate anche le norme che disciplinano tali fondi). ASSONIME - Riproduzione riservata 2. Informazioni aggiuntive Informazioni specifiche per le misure di aiuto concesse ai sensi delle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 del Quadro temporaneo, come modificato dalla comunicazione del 3 aprile. Nella comunicazione del 19 marzo sul Quadro temporaneo la Commissione ha individuato cinque tipologie di misure di aiuto che possono essere temporaneamente essere adottate dagli Stati per far fronte all‟emergenza: aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (sez. 3.1 QT); 21 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/amended_notification_template_TF_coronavirus .pdf. 16
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (sez. 3.2 QT); aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti (sez. 3.3 QT); aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari (sez. 3.4 QT); assicurazione del credito all‟esportazione a breve termine (sez. 3.5 QT). Nella comunicazione del 3 aprile sono state introdotte due ulteriori tipologie di misure considerate compatibili sempre in applicazione dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b): misure selettive sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali (sez. 3.9 QT) misure selettive sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari (sez. 3.10 QT). Tutte queste misure sono considerate compatibili dalla Commissione, ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE, purché soddisfino tutte le condizioni indicate nel Quadro temporaneo, come successivamente integrato e modificato dalla comunicazione del 3 aprile. Riportiamo di seguito le indicazioni della Commissione. ASSONIME - Riproduzione riservata Aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (sez. 3.1 QT) La Commissione considera compatibili aiuti temporanei alle imprese che si trovano di fronte a un‟improvvisa carenza di liquidità alle seguenti condizioni: l‟aiuto, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni non supera 800 000 euro per impresa (al lordo delle imposte)22; il sostegno è concesso sulla base di un regime con un budget previsionale complessivo; 22 Il Quadro temporaneo del 19 marzo si riferiva solo a “sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti”; l‟estensione a garanzie, prestiti e partecipazioni è stata inserita con le modifiche del 3 aprile. 17
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 l‟aiuto non può essere concesso a imprese che erano in difficoltà al 31 dicembre 201923; l‟aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2020 (se si tratta di un‟agevolazione fiscale, l‟aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020); dato che ai prodotti agricoli24 si applicano regole particolari, gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. Per i settori dell‟agricoltura, della pesca e dell‟acquacoltura, si applicano condizioni specifiche, indicate nel paragrafo 23 della comunicazione (come modificato dalla comunicazione del 3 aprile) e soglie più basse. Se un‟impresa opera in diversi settori ai quali si applicano diverse soglie massime per aiuti rientranti in questa tipologia, gli Stati membri devono assicurare che le soglie vengano rispettate per ciascuna attività, mediante strumenti appropriati tra cui la separazione contabile. In Italia, ad esempio, il regime di sostegno alla liquidità tramite il Fondo centale di ASSONIME - Riproduzione riservata garanzia per le PMI previsto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è disegnato tenendo conto di questa sezione del Quadro temporaneo. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (sez. 3.2 QT) La Commissione considera compatibili aiuti in forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti, per periodi e importi di prestito limitati, nel rispetto delle seguenti condizioni: è previsto un livello minimo di premio di garanzia che aumenta con la durata del prestito garantito, seguendo le modalità indicate dal paragrafo 25, lettere a) e b) della comunicazione. Una prima possibilità (lett. a) 23 La nozione di impresa in difficoltà è quella contenuta nell‟art. 2, punto 18 del Rgec. 24 Come definiti dall‟art. 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. 18
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 consiste nell‟applicazione delle condizioni indicate in una tabella che prevede commissioni di garanzia crescenti a seconda che si tratti di PMI o grandi imprese e a seconda della scadenza del prestito sino a un anno, da due a tre anni e da quattro a sei anni. La seconda possibilità è notificare un regime che prenda la tabella come base ma modulando le condizioni della garanzia (durata, copertura e commissione); le garanzie, che possono riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio, sono concesse entro il 31 dicembre 2020; per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito non supera determinate soglie (il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario o il 25% del fatturato totale nel 2019 o, con una giustificazione adeguata e in base a un‟autodichiarazione, il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per 18 mesi per le PMI e 12 mesi per le grandi imprese); per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l‟importo può essere superiore alle predette soglie con una giustificazione adeguata e assicurando la proporzionalità dell‟aiuto; la durata della garanzia è al massimo di 6 anni, salvo che venga utilizzata la possibilità di modulare le condizioni in base al paragrafo 25, lettera b); ASSONIME - Riproduzione riservata la garanzia pubblica non eccede il 90% del capitale del prestito se le perdite sono subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell‟ente creditizio e dello Stato, e il 35% del capitale del prestito se le perdite sono attribuite prima allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita); inoltre, in entrambi i casi, se si riduce l‟entità del prestito (ad esempio, nel caso di rimborso), anche l‟importo garantito deve essere diminuito in proporzione; la garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019. In Italia, il regime di garanzia pubblica sui prestiti previsto dall‟articolo 1 del decreto legge n. 23/2020 appare ispirato a questo modello. 19
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati sui prestiti (sez. 3.3 QT) La Commissione considera compatibili gli aiuti consistenti nell‟applicazione di tassi di interesse agevolati per un periodo limitato e importi di prestito limitati, alle seguenti condizioni: il tasso di interesse agevolato non deve essere inferiore a un livello minimo, pari al tasso base (IBOR a un anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile al 1 gennaio 2020 più il margine di rischio calcolato secondo le modalità indicate nel paragrafo 27, lettere a) e b), del Quadro temporaneo, come modificato dalla comunicazione del 3 aprile. Anche in questo caso c‟è l‟opzione tra l‟applicazione del margine di rischio di credito che risulta da una tabella, distinguendo per PMI e grandi imprese e in ragione della durata del prestito, o l‟alternativa di modulare le soluzioni relative a durata del prestito e livello del margine di rischio di credito; i contratti di prestito, che possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio, devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e avere durata massima di sei anni, salvo che venga seguita l‟opzione di modulare il contratto prevista dal paragrafo 27, lettera b); per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l’importo del ASSONIME - Riproduzione riservata prestito non deve superare determinate soglie (il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario, o il 25% del fatturato totale nel 2019 o, con una giustificazione adeguata e in base a un‟autodichiarazione, il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per 18 mesi per le PMI e 12 mesi per le grandi imprese); per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l‟importo può essere superiore alle predette soglie con una giustificazione adeguata e assicurando la proporzionalità dell‟aiuto; il prestito a tassi agevolati può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019. 20
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Non è consentito cumulare per lo stesso prestito sottostante gli aiuti in forma di garanzia e quelli in forma di tassi di interesse agevolati25. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari (sez. 3.4 QT) Gli aiuti volti a rispondere al grave turbamento dell‟economia considerati nel Quadro temporaneo non includono aiuti ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b) destinati alle banche o ad altri intermediari finanziari. Nel Quadro temporaneo la Commissione fissa alcuni requisiti aggiuntivi per le ipotesi in cui gli aiuti in forma di garanzie pubbliche e tassi di interessi agevolati alle imprese in carenza di liquidità vengano forniti non direttamente dalle amministrazioni pubbliche ma per il tramite di banche o altri enti finanziari. Non si tratta quindi di una vera e propria tipologia di aiuti, ma di una integrazione delle altre sezioni, che si applica quando vi è l‟intermediazione di una banca o di un altro ente finanziario. L‟obiettivo è evitare che gli aiuti pubblici volti a eliminare le difficoltà delle imprese (non bancarie) nel contesto del Quadro temporaneo, che non sono considerati sostegno pubblico straordinario ai sensi della disciplina della risoluzione, né sono assoggettati alle regole sugli aiuti di Stato alle banche, si traducano in vantaggi indiretti per gli enti creditizi o altri enti finanziari. ASSONIME - Riproduzione riservata A questo fine, la Commissione richiede agli intermediari di trasferire “nella misura più ampia possibile” i vantaggi della garanzia pubblica e dei tassi di interesse agevolati sui prestiti ai beneficiari e di essere in grado di dimostrare l‟esistenza di sistemi atti a garantire che ciò avvenga, in particolare mostrando che l‟aiuto porta a maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in termini di garanzie e premi di garanzia, o minori tassi di interesse rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza delle misure di aiuto (effetto incentivante). Viene inoltre espressamente richiesto che quando sussiste l‟obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non venga addebitata alcuna commissione di garanzia. 25 QT, paragrafo 26. 21
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (sez. 3.5 QT) I crediti all'esportazione consentono agli acquirenti stranieri di beni e/o servizi di differire il pagamento; il differimento comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura, generalmente presso assicuratori privati. La comunicazione della Commissione del 2012 sull‟assicurazione del credito all‟esportazione a breve termine indica che il sostegno pubblico non è in linea di principio ammesso se i rischi sono assicurabili sul mercato26. Prima dell‟emergenza Covid-19, per gli scambi con i paesi elencati nell‟allegato di questa comunicazione, con durata del rischio inferiore a due anni, vi era la presunzione che i rischi fossero assicurabili sul mercato e non dovessero quindi essere assicurati dallo Stato o da assicuratori che beneficiano del sostegno dello Stato. A seguito del rapido propagarsi della crisi, il 23 marzo la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica urgente sull‟attuale disponibilità di assicurazione del credito all‟esportazione nei diversi paesi. Ne è emersa una generale carenza di capacità assicurativa da parte del settore privato per le esportazioni verso tutti i paesi, associata a un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all‟emergenza. Pertanto, con una comunicazione del 27 marzo la Commissione ha constatato che la copertura dei rischi per le esportazioni anche nei paesi contenuti nell‟elenco della comunicazione del 2012 (gli Stati membri dell‟Unione europea, il Regno Unito e nove paesi Ocse) è momentaneamente indisponibile27. ASSONIME - Riproduzione riservata In questo contesto, nel Quadro temporaneo come modificato dalla comunicazione del 3 aprile è sancito che la Commissione considera tutti i rischi politici e commerciali associati alle esportazioni nei paesi contenuti nell‟allegato alla comunicazione sull‟assicurazione del credito di breve termine all‟esportazione momentaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2020. In tal modo viene consentito il ricorso all‟assicurazione pubblica del credito all‟esportazione a breve termine verso tutti questi paesi. La Commissione riesaminerà la situazione tre mesi prima della fine del 2020 per valutare l'eventuale opportunità di prorogare l'esclusione temporanea. 26 2012/C 392/01. 27 2020/C 101/01. 22
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Le misure ex art. 107, paragrafo 3, lettera b), introdotte con la modifica del QT del 3 aprile Nella prima integrazione del Quadro temporaneo, del 3 aprile scorso, la Commissione ha constatato la necessità di sostenere le iniziative degli Stati volte a mantenere l‟occupazione (sospensione del pagamento di tasse e oneri contributivi, integrazioni salariali e regimi per la sospensione temporanea del lavoro che mirano a fornire ai dipendenti un indennizzo totale o parziale per la perdita della retribuzione in caso di sospensione dell'attività) anche quando si tratta di misure selettive, che riguardano solo alcuni settori, regioni o tipologie di imprese e quindi rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di Stato. In questa ipotesi, la Commissione si dichiara disponibile a considerare le misure compatibili ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b), se gli Stati rispettano alcune condizioni indicate nelle nuove sezioni 3.9 e 3.10 del Quadro temporaneo, che riportiamo brevemente qui di seguito. Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali (sez. 3.9 QT) La Commissione riconosce che il differimento del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali è uno strumento importante per attenuare i vincoli di liquidità per le imprese, inclusi i lavoratori autonomi, e proteggere l'occupazione. Se le misure sono di portata generale, non costituiscono aiuti di Stato; se si tratta invece di misure selettive, che favoriscono alcune imprese o la produzione di determinati beni (ad ASSONIME - Riproduzione riservata esempio, misure a carattere settoriale o regionale o limitate ad alcuni tipi di imprese) la Commissione è disponibile a considerarle compatibili, sempre previa notifica, in quanto idonee a mitigare il turbamento dell‟economia, ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b). Le condizioni sono indicate nella sezione 3.9 del Quadro temporaneo. In particolare, la Commissione considererà compatibili i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19, ad esempio relativi a determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. La stessa valutazione verrà applicata alle altre misure connesse a obblighi fiscali e previdenziali che alleviano i vincoli di liquidità delle imprese, quali ad esempio i pagamenti rateali, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti devono essere concessi prima del 31 dicembre 2020 e i differimenti non devono andare oltre il 31 dicembre 2022. 23
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell‟economia Circolare N. 5/2020 nell‟emergenza Covid-19 Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti (sez. 3.10 QT) I regimi di sostegno pubblico al pagamento dei costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti, non rientrano negli aiuti di Stato se sono di carattere generale, mentre quando sono selettivi vengono considerati compatibili dalla Commissione, ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 3, lettera b), alle condizioni indicate nella sezione 3.10 del Quadro temporaneo. Gli aiuti, destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia, devono essere concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19. La sovvenzione per il pagamento dei salari deve essere concessa, per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L‟importo della sovvenzione mensile non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale interessato. E‟ comunque consentito agli Stati membri notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi alternativi ASSONIME - Riproduzione riservata di calcolo della sovvenzione, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, pur nel rispetto del principio della proporzionalità dell'aiuto. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere combinate con altre misure di sostegno all'occupazione, di portata generale o selettive, purché non ne risulti una sovra-compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere anche combinate con i differimenti del pagamento delle imposte e degli oneri contributivi. 7. Altre regole temporanee sulla compatibilità degli aiuti (art. 107, comma 3, lettera c) Ulteriori integrazioni del Quadro temporaneo, apportate con la comunicazione del 3 aprile, riguardano l‟applicazione nell‟attuale contesto dell‟articolo 107, paragrafo 3, 24
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