Decreto Sostegni (Dl 22 marzo 2021, n. 41) - Approfondimento sulle misure d'interesse - Associazione Florovivaisti Italiani

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Decreto Sostegni

                    (Dl 22 marzo 2021, n. 41)
            Approfondimento sulle misure d’interesse
                               Per Il Settore Agricolo

Documento di studio a cura di:
CAF Cia – Patronato INAC – Ufficio Legislativo – Ufficio Lavoro – Ufficio Credito – Ufficio Fiscale
SOMMARIO
NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO .................................................................................................................................................. 2

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI ..................................................................................................................................................... 14

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI ............................................ 15

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19 ......................................................... 18

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE .................................................................................................................................. 20

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ................................................................................................ 20

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI (E NON SOLO) ........................................................................................ 22

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA ................................................................................................................. 23

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA .................................................................................................................. 23

INCREMENTO DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA ...................................................................................................................... 24

INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ................................................................................. 24

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ................................................................................................................ 24

DISPOSIZIONI SU NASPI .................................................................................................................................................................... 24

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE .................................................................................................. 25

ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA .......................................................................... 25

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – ART.26 ................................. 25

REGIME-QUADRO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI AIUTI DI STATO PER L’EMERGENZA COVID-19 ............................................................................ 26

ULTERIORI MISURE URGENTI E DISPOSIZIONI DI PROROGA ............................................................................................................................ 28

SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE ......................................................................................................................................................... 29

MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA DELLE FIERE .......................................................................................................................................... 30

INCREMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA .............................................. 31

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Nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 Serie Generale n. 70 è stato pubblicato il c.d. Decreto
Sostegni (D.L. n. 41 del 22 Marzo 2021).

   Il provvedimento contiene una serie di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità
e allo sviluppo delle imprese e di sostegno alle persone e alle fasce sociali meno abbienti. Con il presente
documento si intende esaminare quelle che sono le novità principali che interessano in particolar modo il
comparto agricolo e le strutture confederali.

   Alcune delle misure che saranno commentante mancano della disciplina applicativa che è in fase di
approvazione presso gli organi preposti; pertanto potrebbe essere utile tornare sui vari argomenti con
successivi documenti più orientati a fornire indicazioni operative.

   Nuovo contributo a fondo perduto per professionisti e imprese - Art. 1

   La norma prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo
almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a
quello 2019.

   Più precisamente, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica
COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA,
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono
reddito agrario”, pertanto, possono beneficiare dell’agevolazione sia i soggetti titolari di reddito agrario di
cui all’art. 32 del TUIR, che i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi
(art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo
d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto).

   In sostanza, nel rispetto dei parametri che analizzeremo nel proseguo del documento, possono
beneficiare della misura in commento gli imprenditori agricoli indipendentemente dal fatto che svolgano
esclusivamente attività agricola principale, ovvero integrino la stessa con attività agricole connesse, oppure
eccedentarie al reddito agrario, ed ancora indipendentemente dal fatto che l’impresa agricola sia gestita in
forma individuale o attraverso società semplici, società di persone o di capitali esercenti anche attività
agricola o, infine, società agricole di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/04.

   Tra queste figure a cui si rivolge la norma vanno annoverati anche gli imprenditori agricoli, titolari di
partita IVA, che per dimensione di fatturato si collocano entro il limite del regime di esonero IVA previsto
dall’articolo 34, comma 6 del D.P.R. 633/72, così com’era avvenuto per il contributo ex art. 25 del D.L. n.
34/2020.

   Tale conclusione è confermata dal fatto che l’Agenzia delle Entrate, per le vie ufficiali, ha confermato i
chiarimenti già espressi con le Circolari n. 15/E e 22/E del 2020, laddove quest’ultima estendeva il
precedente contributo a fondo perduto (ex art. 25 del D.L. n. 34/2020) anche agli agricoltori esonerati se: 1.

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Con autofatture 2019 (e casomai 2020); 2. Dediti alla vendita al dettaglio ex art. 4 del D.Lgs 228/01, iscritti
al Registro Imprese e con comunicazione assolta verso il comune destinatario

   Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

           i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
           i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici
            di cui all’art. 74 del TUIR;
           gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

   La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti, come per alcuni ristori del passato,
specifici codici ATECO di riferimento, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di
previdenza come nel DL “Rilancio.

   Il contributo introdotto dal DL “Sostegni” presenta dei meccanismi differenti rispetto al vecchio
contributo ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, con particolare riferimento al requisito del calo del fatturato e alla
misura del beneficio come vedremo nel prosieguo del documento.

   2. Condizioni oggettive per l’accesso al contributo

    Come già anticipato, la norma contempla due condizioni che devono essere rispettate per poter fruire
del contributo a fondo perduto: una di carattere reddituale che, come già anticipato, consiste nel non aver
conseguito un ricavo o fatturato superiore a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, l’altra ancorata
all’entità del danno subito dalla diffusione del virus.

   2.2 Criterio reddituale

    Per quanto riguarda il requisito reddituale, occorre far riferimento al valore della produzione che viene
determinato in ragione del reddito prodotto dai soggetti interessati, quindi sulla base dei ricavi ex articolo
85, comma 1, lettera a) e b) del TUIR per i titolari di reddito d’impresa, ovvero dei compensi di cui
all’articolo 54, comma 1 dello stresso DPR 917/86 nel caso di titolari di redditi di lavoro autonomo.

   Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici
ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume
d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla
presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del
fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre
considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

    Le diverse modalità per determinare il valore dimensionale servono a stabilire se l’imprenditore, ivi
compreso l’imprenditore agricolo e il lavoratore autonomo, nel periodo d’imposta 2019 ha superato i 10
milioni di euro, limite oltre il quale la misura non è applicabile (per il passato il limite era previsto alla soglia
di 5 milioni di euro).

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Anche per le imprese agricole vale, quindi, il limite dimensionale; trattandosi di un contributo a favore
dei soggetti economici colpiti dall’emergenza COVID-19, l’ammontare del valore della produzione riguarda
l’insieme delle attività svolte, indipendentemente dai regimi fiscali adottati.

   2.3 Criterio di valutazione del danno

   Il contributo in commento non sarà riconosciuto a tutte le imprese e non tutti i lavoratori autonomi, ma
soltanto a quei soggetti che saranno in grado di dimostrare di aver subito un danno concreto da questa
pandemia.

    A stabilire le modalità per determinarne il diritto e, di conseguenza, l’entità del contributo, è lo stesso
legislatore che dispone che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020
debba essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2019; tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal
1 ° gennaio 2019.

   Nel caso degli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, l’accertamento dello scostamento di
fatturato avviene esclusivamente sulla base delle autofatture e di eventuali corrispettivi cartacei annotati
dall’agricoltore e riferiti alle due annualità in commento derivanti da attività di vendita diretta ex art. 4 del
D. Lgs. n. 228/2001.

   Per quanto riguarda gli agricoltori in regime di esonero IVA che svolgono anche attività di vendita
diretta, si consiglia di far sottoscrivere una ulteriore liberatoria al soggetto richiedente nella quale questo
dichiara la veridicità della documentazione riguardante i corrispettivi, oltre che la regolarità nello
svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa di cui al predetto articolo 4 e l’iscrizione in
CCIAA; tale liberatoria sarà resa disponibile sul portale SiCIA.

   3. Calcolo del fatturato

   Come chiarito nelle istruzioni al modello dell’istanza pubblicato dall’Agenzia, ii fini della compilazione
dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima
determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno
2020 per verificare che l’effettiva perdita del soggetto.

   A tal fine valgono le seguenti indicazioni:

   •   devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione
       dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
   •   occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della
       Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni
       2019 e 2020;

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•   i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della
       Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al
       netto dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
   •   concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
   •   nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine
       ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle
       fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con
       riferimento al 2019 che al 2020);
   •   per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di
       tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini
       IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

    Si tratta dunque dell’ammontare complessivo delle cessioni del c.d. ciclo attivo rilevanti ai fini IVA, che
differisce sostanzialmente da quanto disciplinato dall’articolo 20 del DPR 633/72 riguardo al volume di
affari attraverso il quale viene identificato il valore delle cessioni dell’attività tipica, con una importante
precisazione in quanto vengono incluse anche le cessioni di beni ammortizzabili.

   Peraltro, stante quanto chiarito dalle predette circolari 15/E e 22/E confermate dall’Agenzia delle
Entrate in via ufficiale, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la
riduzione prevista, devono essere considerate tutte le fatture attive incluse anche le operazioni effettuate
tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate ai sensi dell’articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia i c.d. passaggi interni.

   In sintesi, ai fini del presente contributo a fondo perduto le cessioni di beni strumentali ed i passaggi
interni concorrono a determinare il fatturato da prendere a riferimento.

    Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli in regime d’esonero IVA, l’accertamento dello scostamento
di fatturato avviene esclusivamente sulla base delle autofatture riferite alle predette annualità nonché di
eventuali corrispettivi.

   Altro aspetto da non trascurare è quello riferito al momento di effettuazione dell’operazione, da cui
genera l’esigibilità dell’imposta; per determinare tutti i requisiti ed i parametri di cui si è fatto cenno, nel
caso di fatturato e/o corrispettivi, occorre seguire pedissequamente il dettato normativo previsto
dall’articolo 6 del Dpr 633/72, che distingue in funzione della tipologia di operazione:

   •    per le cessioni di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione;
   •    per le cessioni di beni immobili, rileva la data di stipula dell’atto;
   •    per le prestazioni di servizi, assume rilievo il momento di pagamento del corrispettivo.

   Affianco a queste regole e deroghe ve ne sono altre, alcune delle quali appannaggio esclusivo o
prevalente del settore agricolo e albergano nell’articolo 34 IVA, come nel caso di passaggi da socio a
cooperativa in virtù di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, mentre talune riferite a

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particolari condizioni contrattuali (Vedi DM del 1975 sulle cessioni di beni con prezzo da determinare)
indipendentemente dal regime IVA applicato.

   È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1°
gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti
diversi dalle persone fisiche; verosimilmente, sarà questa la somma erogata alla gran parte dei richiedenti,
posto che la norma impone in calcolo della perdita subìta dall’impresa solo in riferimento all’ammontare
medio mensile del fatturato.

   4. Determinazione e caratteristiche del contributo a fondo perduto

   Una volta verificata la sussistenza dei predetti requisiti, l’ammontare del contributo dovrà essere
determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

   Tale percentuale è pari al:

      60 % per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
      50 % per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
      40 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
      30 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
      20 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

   In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro
per gli altri soggetti e non potrà, in via generale, essere superiore a 150.000 euro.

Esempio: Un’azienda ha conseguito per l’anno 2019 un fatturato annuo complessivo pari a 120.000 euro. Il suo
ammontare medio mensile di fatturato sarà pari a 10.000 euro (120.000/12). La medesima azienda ha conseguito
per l’anno 2020 un fatturato annuo pari a 50.000 euro, pertanto avrà un ammontare di fatturato medio mensile
pari a euro 4.166 (50.000/12). La differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 2019/2020 è superiore al 30
% (10.000 - 4.166 = 5.834), pertanto l’impresa avrà diritto ad un contributo pari al 50% di tale perdita, vale a dire
50% di 5.834 euro. Il contributo a fondo perduto riconosciuto all’impresa sarà quindi pari a euro 2.917.

    Ai fini fiscali il contributo non è soggetto ad imposte sui redditi e IRAP in quanto non concorre alla
formazione della base imponibile e nemmeno al valore della produzione ed è, inoltre, è estraneo al
rapporto per il calcolo degli interessi passivi deducibili (art. 61, TUIR) e a quello per la deducibilità dei costi
(diversi dagli interessi passivi, art. 109, c. 5, TUIR).

    Una delle novità previste consiste nella possibilità, in alternativa all’erogazione diretta e a scelta
irrevocabile del contribuente, di vedersi riconosciuto il contributo a fondo perduto nella sua totalità sotto
forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs.
241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate
(non si applicano i limiti alle compensazioni).

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Presentazione dell’istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate

   L’istanza per accedere al contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” può essere presentata a partire
dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

    Con il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito, a stretto giro
rispetto alla pubblicazione in G.U. del DL, le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni di
cui all’art. 1 del DL 41/2021.

   Registri Iva precompilati

    Il comma 10 dell’articolo in commento interviene sul comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015,
modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1106, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), rinviando
alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione
dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate.

    Le bozze della dichiarazione annuale Iva, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche IVA, saranno messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a partire dalle
operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

   Aiuti di Stato

   Con i commi da 13 a 17 si consente di fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione
europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, anche sulla base
della Sezione 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) del Quadro temporaneo per gli
aiuti di Stato qualora ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 (“Aiuti di
importo limitato”) non sono sufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli
aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

   In particolare, la predetta possibilità di scegliere se applicare la Sezione 3.1 o la Sezione 3.12 è prevista
per:

      l’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) - Cancellazione del versamento del saldo Irap 2019 e
       della prima rata dell’acconto 2020;
      l’art. 25 del decreto Rilancio, gli artt. 1, 1-bis, 1-ter del decreto Ristori (D.L. 137/2020), l’art. 2 del
       decreto Natale (D.L. 172/2020) e i commi da 1 a 9 dell’art. 1 dello stesso decreto Sostegni -
        Contributi a fondo perduto;
      l’art. 28 del decreto Rilancio, gli artt. 8 e 8-bis del decreto Ristori e l’articolo 2-bis del decreto Natale
       - Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
      l’art. 120 del decreto Rilancio - Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

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   l’art. 129-bis del decreto Rilancio - Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune
       di Campione d’Italia;
      l’art. 177 del decreto Rilancio, i commi 1 e 3 dell’art. 78 del decreto Agosto (D.L. 104/2020), gli artt.
       9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del decreto Ristori, l’art. 1, commi da 599 a 602 della legge di Bilancio 2021
       (legge 178/2020) - Esenzioni dall’IMU.

   È demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di definire le modalità
attuative.

   Al comma 17 viene precisato che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica
contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis”.

   Fondo autonomi e professionisti – Art. 3

   La disposizione di cui al comma 1, dispone un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione
finanziaria inziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai
professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a
50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per
cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

   La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi (anche gli agricoli CD
CM IAP), dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria.

   Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione e annullamento
dei carichi – Art. 4

   L’articolo 4, modificando l’art. 68 del D.L. n. 18/2020, in materia di sospensione dei termini di
versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e l’art. 152 del D.L. n. 34/2020, relativo alla
sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni, interviene sull’attività di riscossione prevedendo la
proroga della sospensione legata alla notifica di cartelle di pagamento.

   La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021
(dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio
dei comuni individuati come “zona rossa” ai sensi dell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, e dei soggetti
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa), riguarda le entrate tributarie e non tributarie, e nello specifico:

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   cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
          accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
          avvisi di addebito emessi dall’INPS;
          atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione
           delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione;
          ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
          accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

   Il decreto sposta la data di sospensione dei versamenti dal 28 febbraio al 30 aprile 2021.

   I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati:

   •    in unica soluzione entro il 31 maggio 2021 per tutte le rate in scadenza nell’anno 2020;
   •    in unica soluzione entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28/02/2021, 31/03/2021,
        31/05/2021 e 31/07/2021.

    Il decreto nulla di nuovo dice in merito alla possibilità di rateizzazione, tuttavia fa riferimento alla
precedente disposizione, che prevedeva la sospensione dei pagamenti fino al 28 febbraio 2021 e, quindi,
fissava il termine per il pagamento al 31 marzo 2021, è stato precisato che, in alternativa al pagamento in
unica soluzione, il contribuente poteva chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973).

   La FAQ n. 3 di Agenzia delle Entrate-Riscossione precisava, per evitare l’attivazione di procedure di
recupero, l’opportunità di presentare la domanda entro il termine di pagamento (oggi diventa 31 maggio
2021).

   Veniva, inoltre, chiarito che, durante il periodo di sospensione (quindi, ai sensi del presente decreto, fino
al 30 aprile 2021), Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es.
fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento) (FAQ n. 16 e n. 17).

   Si noti che, ai sensi dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (che richiama l’applicabilità dell’art. 12, D.Lgs. n.
159/2015):

   •    le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento, comportano, per un
        corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
        processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
        liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli
        enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione;
   •    i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti
        previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni
        colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti
        debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
        e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che
        scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono
        prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”;

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•    l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
        sospensione.

   In merito alle procedure di rottamazione, di definizione agevolata e saldo e stralcio in corso, il nuovo
comma 3 dell’art. 68 prevede che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da
corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non
determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

       a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
       b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31
          maggio e il 31 luglio 2021.

   Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l’effetto di inefficacia della
definizione non si produce e non sono dovuti interessi (art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018).

   Tenuto conto del fatto che il periodo di sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione
interessa anche l’anno 2021, il nuovo comma 4-bis dell’art. 68 prevede uno slittamento dei termini di
notifica delle relative cartelle di pagamento.

   Per i carichi affidati all’agente della riscossione:

   •    durante il periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021);
   •    successivamente a tale periodo, fino al 31 dicembre 2021;
   •    anche dopo il 31 dicembre 2021, se relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le
        somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
        e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno
        2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine
        rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte
        sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di
        controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) (art. 157, comma 3, lettere a, b, c, del D.L. n.
        34/2020);

   il decreto prevede che i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate sono prorogati
di 24 mesi. La stessa norma prevede, poi, la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella ai fini
del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo.

   La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre
indennità relative al rapporto di lavoro, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, già prorogata al
28 febbraio 2021, viene ulteriormente prorogata al 30 aprile 2021.

   Il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di maggio 2021.

    Il comma 4 dell’art. 4 prevede che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data
di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione

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a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui:

   •   all’art. 3, D.L. n. 119/2018 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione);
   •   all’art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi
       affidati agli agenti della riscossione);
   •   all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

   La nuova disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore,
pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti
espressamente esclusi che sono:

   •   il recupero degli aiuti di Stato;
   •   le somme da sentenza di condanna della Corte dei conti;
   •   le sanzioni a carattere penale;
   •   le risorse proprie Ue (ad esempio, dazi);
   •   l’Iva all’importazione.

   L’agevolazione spetta:

   •    alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini
        delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
   •    ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla
        data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

   Il comma 5 dell’Art. 4 affida le disposizioni attuative ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, con il quale dovranno
essere stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente
eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

   È infine previsto che, fino alla data stabilita dal decreto ministeriale attuativo, è sospesa la riscossione di
tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

   Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-
19 Art. 5

   Definizione agevolata degli avvisi bonari

   L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti

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con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una
riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno
precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le
comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n.
633/1972.

   La riduzione deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale Iva del 2020 e quella del
2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che
effettuano solo operazioni esenti), il confronto è tra l’ammontare dei ricavi o compensi indicati nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 e la precedente.

    La sanatoria consiste nella possibilità di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli
importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall’Agenzia delle entrate in riferimento agli anni 2017 e 2018,
in seguito ai controlli di cui agli articoli 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72.

    Restano da chiarire le modalità di gestione della procedura che dovrebbe avvenire automaticamente
senza l’intervento del contribuente: una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni, infatti, gli Uffici provvedono
alla notifica (a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, a meno che il provvedimento attuativo
emanato ai sensi del comma 11 dell’articolo 5 non introduca ulteriori modalità di comunicazione)
dell’avviso bonario che comprende la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali (se
dovuti) ed interessi.

    La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie,
di quanto indicato nell’avviso. Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso
in cui si salti anche una sola rata), tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione.

    Infine, l’articolo 5 del decreto Sostegni dispone la proroga di un anno del termine di decadenza di cui
all’articolo 25, comma 1, lett. a) del d.p.r. 602/73, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento
conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73, evidentemente per dar
modo all’Agenzia delle entrate di concentrarsi sull’attuazione della disposizione fin qui esaminata.

   Allerta IVA del Fisco

   Il comma 14 sempre dell’art. 5 differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a
carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019).

   Si ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore prevista per il 15
agosto 2020 è stata differita al 1° settembre 2021, prevede l’introduzione degli strumenti di allerta che
hanno l’ambizioso obiettivo della prevenzione e del superamento di crisi aziendali.

   Per l’Agenzia delle Entrate l’attivazione riguarda l’IVA ed è legata all’importo del debito, scaduto e non
versato, risultante dalla liquidazione periodica di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. La

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soglia di attivazione è legata al superamento di specifici parametri riferiti al volume d’affari dell’impresa,
differenziato in base alle dimensioni della stessa.

    Per effetto dalla modifica, l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni
della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo
all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché
dall’anno d’imposta successivo.

   Imposta sui servizi digitali

   Il successivo comma 15, modificando l’art. 1, comma 42, della legge n. 145/2018, proroga, al 16 maggio
di ciascun anno, del versamento dell’imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, della
presentazione della dichiarazione.

   Conservazione fatture elettroniche

   Il comma 16 prevede invece che le fatture elettroniche 2019 possono essere portate in
conservazione entro il 10 giugno 2021.

   Proroghe adempimenti fiscali

   Con il comma 19 slitta al 31 marzo 2021 il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni
uniche, mentre il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono
consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

   Il comma 21 proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate,
da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti delle spese
sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

   Il comma 22, infine, sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate metterà a
disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

   Nuovo calendario fiscale

                                                                          Per il 2021
Accessibilità precompilata                              dal 10 maggio Tramite PIN Fisconline, SPID e PIN
                                                                          dispositivo
Termine trasmissione CU all’Agenzia delle Entrate               16 marzo prorogato al 31 marzo
Termine consegna CU ai percipienti                              16 marzo prorogato al 31 marzo
Termine trasmissione dati da parte degli enti terzi             16 marzo prorogato al 31 marzo

   Riduzione degli oneri delle bollette elettriche – Art. 6

                                                                                                   Pagina | 13
La disposizione in commento contiene un’autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021,
destinata a consentire che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta
identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, rideterminando in via
transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura
degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

   Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale - Art. 8

   Datori di lavoro destinatari

   Trattamento ordinario – CIGO

    I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di
entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale (CIGO) per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30
giugno 2021.

   Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

   Assegno ordinario e cassa in deroga - GIG/CIDG

    I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata
in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione
salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il       1° aprile e il 31
dicembre 2021.

   Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

   Per entrambe le tipologie di ammortizzatori sociali (A-B), le domande andranno presentate all'INPS, a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

  In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del
mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

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CISOA

    Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima
di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

  In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del
mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

   Presentazione modello SR41 e SR43

    Il datore di lavoro è tenuto a inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento o per il saldo
dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di
integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento
di concessione.

    In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

   Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

   Blocco licenziamenti

   Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento sia individuale che
collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020,
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di
clausola del contratto di appalto.

    Fino al 30 giugno 2021, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
legge 15 luglio 1966, n. 604.

    Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro che faranno ricorso al FIS CIGD e CISOA resta precluso
l'avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

                                                                                                     Pagina | 15
Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente
alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività.

   Indennità lavoratori Stagionali turismo, stabilimenti termali (e non solo) – Art. 10

   Viene prevista un’indennità onnicomprensiva una tantum da 2.400 euro, riconosciuta ad un’ampia
platea di lavoratori. I tratta degli stessi che hanno goduto dei 1000€ grazie al DL 104/20 e al decreto-legge
137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, artt. 15 e 15-bis, (cd Ristori),
ossia dei:

      dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali il cui rapporto lavoro
       involontariamente è cessato tra 1° gennaio 2019 e l’entrata vigore del decreto, con almeno 30 giorni
       di lavoro;
      lavoratori in somministrazione impiegati da aziende utilizzatrici sempre nel turismo o negli
       stabilimenti termali (con gli stessi criteri);
      lavoratori autonomi che a causa dell’emergenza covid hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività:
      dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori;
      intermittenti;
      autonomi privi di partita Iva non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie con contratti
       occasionali;
      incaricati alle vendite a domicilio con reddito 2019 oltre 5mila euro titolari di partita Iva iscritti alla
       gestione separata;
      lavoratori iscritti al fondo spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati da 1° gennaio 2019
       e un reddito non superiore a 75mila euro;
      lavoratori iscritti fondo pensione lavoratori spettacolo con un reddito non superiore a 35mila euro.
      Lavoratori in ambito sportivo, che non abbiano altri redditi da lavoro dipendente. Novità: Le somme
       una tantum erogate partono dal 3.600€, 2.400€ e 1200€ a seconda dei redditi percepiti nell’anno di
       imposta 2019.

   L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
   I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
pari a 1.000 euro riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di
presentare domanda.

   Essa è incompatibile con:

          reddito da pensione, eccetto che con l’assegno di invalidità;
          rapporto di lavoro dipendente
          NASPI

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Stima dei potenziali beneficiari dell’indennizzo, per il 2021 = 374.000 lavoratori, con maggiori oneri per
la finanza pubblica pari a circa 900mln di euro.

   Rifinanziamento del Fondo per il Reddito di Cittadinanza – Art. 11

   Fa parte delle misure anti povertà e deroga al concetto della decadenza del beneficio in caso di
variazioni reddituali. L’assegnazione di 1 miliardo per il reddito di cittadinanza, con la novità della
sospensione dell’assegno per chi trova il lavoro per sei mesi, se il valore del reddito familiare non supera i
10mila euro (alla fine del lavoro non si devono riavviare le pratiche). Introduce per il solo anno 2121 la
sospensione e non la decadenza in chiave di incentivazione all’attivazione dei disoccupati.

   E’ opportuno ricordare che nel 2020, rispetto il 2019 il ricorso al RdC è aumentato del 38,5%.

   Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di Emergenza – Art 12

   Con complessivi 1,5 miliardi si finanziano ancora tre mensilità del reddito d’emergenza (marzo, aprile e
maggio). Vengono attenuati i requisiti di accesso per le famiglie che vivono in affitto: il limite di reddito
familiare aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come dichiarato ai fini Isee. Il sussidio
viene esteso ai lavoratori che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 l’indennità Naspi
e Discoll.

   Incompatibile con: i bonus di 2.400€ previsti dall’art. 10 del DL sostegni; contratto di lavoro subordinato;
rapporto di CO.CO.CO; pensioni dirette e indirette eccetto che con l’assegno ordinario di invalidità.

   La domanda per le nuove quote di REM deve essere presentata entro il 30 aprile 2021, all’INPS.

   Incremento del Fondo per il Reddito di Ultima Istanza – Art. 13

  Con 10 milioni si finanzia il ristoro delle anticipazioni sopportate a maggio 2020 dagli enti di previdenza
obbligatoria per l’erogazione delle indennità ai professionisti iscritti, per il fondo reddito di ultima istanza.

   Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore – Art. 14

   Il fondo straordinario per gli Enti del terzo Settore di cui all’art. 13-quaterdecies del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di

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100 2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021». 3. Agli oneri derivanti
dal pre ai sensi del presente articolo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art.
42 (Disposizioni finanziarie).

   Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle
Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle ONLUS (Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021. Tali risorse sono tuttavia insufficienti a
portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà. L’articolo 14 prevede l’incremento del Fondo di 100 mln
di euro. Il comma 2 prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo
settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

   Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità – Art. 15

    L’equiparazione delle assenze al ricovero in caso di lavoratori fragili, pubblici o privati, è estesa al 30
giugno 2021, laddove non possa essere resa in modalità agile. Ed è retroattiva, nel senso che decorre dal 1
primo marzo di quest’anno. Comporto: “i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del
periodo di comporto”. Le assenze dei lavoratori in condizioni di fragilità – in ragione della loro
equiparazione al ricovero ospedaliero – non sono rilevanti per l’erogazione dell’indennità di
accompagnamento. Come noto, infatti, il ricovero ospedaliero, sopra un certo limite di giorni di degenza,
comporta la sospensione dei relativi ratei di indennità di accompagnamento. Queste assenze non rientrano
in quella fattispecie.

   Disposizioni su NASPI – Art. 16

   Si rafforza e si semplifica anche la Naspi, l’indennità di disoccupazione: dall’entrata in vigore del decreto
Sostegni e fino al 31 dicembre, il sussidio potrà essere concesso a prescindere dalla sussistenza, in capo al
lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione. La relazione tecnica indica in circa 139mila i lavoratori cessati nel 2018 che non hanno
potuto ottenere la Naspi, con almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, ma con meno di
trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il licenziamento.

   Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine – Art. 17

    La disposizione modifica l’articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già
in esso contenuta alla disciplina in materia di contratti a termine.

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In particolare, con tale novella si prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di ulteriori proroghe o
rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e
per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.

   Ai fini della corretta applicazione della misura, si precisa, inoltre, che sono fatti salvi i rinnovi e le
proroghe già intervenuti, avendo essa efficacia dall’entrata in vigore del presente decreto.

   Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – Art. 19

   Nel presente l’articolo viene riproposto quanto già previsto dall’articolo 16 bis del decreto 137/2020 che
prevedeva l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa di GENNAIO
2021, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Stesso esonero sarà riconosciuto
anche a tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziali INPS (CD CM IAP) per 1/12 del totale da
versare per l’anno 2021.

  Per i datori di lavoro l’esonero sarà applicato sul versamento in scadenza il prossimo 16 settembre 2021,
mentre per i lavoratori autonomi l’importo sarà detratto sulla rata del 16 luglio 2021.

   Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza
epidemiologica – Art.26

    Si introduce un Fondo nello stato di previsione del MEF da destinare “al sostegno delle categorie
economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività
commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e
degli eventi privati”. Le risorse del Fondo, pari a 200 milioni di euro per il 2021, dovranno essere ripartite
tra le Regioni.
    L’attuazione della misura prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

   Regime-quadro per l’adozione di misure ai aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 – Art.28

   Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:

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