Guida alle elezioni amministrative ed europee - IL 6 E 7 GIUGNO 2009 SI VOTA Vademecum per i rappresentanti di lista

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Guida alle elezioni amministrative ed europee - IL 6 E 7 GIUGNO 2009 SI VOTA Vademecum per i rappresentanti di lista
Vademecum per i rappresentanti di lista
SINISTRAeLIBERTA’

                        IL 6 E 7 GIUGNO 2009
                               SI VOTA
      Guida alle elezioni
    amministrative ed europee

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Vademecum per i rappresentanti di lista
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               Elezioni amministrative 6 e 7 giugno 2009
Il 6 e 7 giugno gli elettori saranno chiamati a recarsi alle urne per eleggere i propri amministratori locali. I seggi
resteranno aperti dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di sabato e dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica.
 Il sistema utilizzato è diverso per le elezioni comunali (in questo caso anche il numero di abitanti modifica il
sistema), per quelle provinciali e per quelle circoscrizionali.

COMUNI A SISTEMA MAGGIORITARIO
Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, il Sindaco e i Consiglieri comunali vengono eletti,
contestualmente, attraverso l’utilizzo del sistema maggioritario.
 L’elettore può esprimere all’interno della lista prescelta una sola preferenza. E’ eletto Sindaco il candidato che
ha ottenuto più voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio, che dovrà effettuarsi la seconda domenica
successiva a quella delle votazioni. In caso di ulteriore parità è eletto Sindaco il candidato più anziano.
 Alla lista collegata al candidato Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti i 2/3 dei seggi
assegnati al Consiglio comunale. I restanti seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale alle altre liste.
 In particolare il metodo per l’attribuzione del terzo dei seggi, da assegnare alle minoranze, è quello dei divisori
successivi (si dividono le cifre elettorali di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, …; quindi si scelgono,
fra i quozienti ottenuti, i più alti fino alla concorrenza dei seggi da assegnare).Ogni lista ottiene tanti seggi quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
 Per ciascuna di queste liste il primo seggio è attribuito al candidato Sindaco. Gli ulteriori seggi vengono attribuiti
ai candidati secondo l’ordine di preferenze; in mancanza di queste secondo l’ordine di collocazione nella lista.

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
La candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una sola lista di candidati al Consiglio comunale. Ogni
elettore può votare per un candidato alla carica di Sindaco, tracciando un segno sul relativo contrassegno.
 Non è possibile esprimere voti disgiunti, cioè votare per un candidato alla carica di Sindaco diverso da
quello collegato alla lista dei candidati del Consiglio comunale.
 I voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco sono attribuiti automaticamente alla lista ad esso collegata.
 L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere comunale. La
preferenza si esprime solo all’interno della lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto.
 La preferenza viene espressa scrivendo il cognome del candidato nella riga sotto il contrassegno.

COMUNI A SISTEMA PROPORZIONALE
Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, il Sindaco e i Consiglieri comunali vengono eletti attraverso
l’utilizzo del sistema proporzionale. L’elettore dopo aver espresso la propria scelta sul candidato
Sindaco può votare sia per una delle liste ad esso collegate, sia per una qualsiasi delle altre liste
presentate (cosiddetto voto disgiunto).
 L’assegnazione dei seggi alle liste viene effettuata dopo la proclamazione del Sindaco, che può avvenire in
occasione del 1° o del 2° turno.
 L’attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale e con l’assegnazione di un premio di maggioranza.
 Elezione del Sindaco al 1° turno Sono teoricamente possibili tre ipotesi: Il candidato Sindaco supera il 50%
dei voti, ma la lista o le liste collegate non superano il 50%. In questo caso si ha solo il riparto dei seggi con il
sistema proporzionale (metodo d’Hondt, basato sul sistema dei divisori successivi).
 2) Il candidato Sindaco e la lista o il gruppo di liste ad esso collegate superano il 50% dei voti validi. In questo
caso verrà attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate un premio di maggioranza fino alla concorrenza del
60% dei seggi.
 3) La lista o le liste collegate al candidato Sindaco superano il 60% dei voti validi. In questo caso l’assegnazione
dei seggi avviene con il sistema proporzionale, senza alcun premio.
 Elezione del Sindaco al 2° turno Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto che non
abbia conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna
lista o altro gruppo di liste abbia superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi. I restanti seggi vengono
assegnati alle altre liste secondo il sistema proporzionale: metodo dei divisori successivi.
 Sono in primo luogo proclamati eletti i candidati alla carica di Sindaco collegati alle liste che abbiano ottenuto
almeno un seggio. In caso di collegamento tra più liste viene detratto dai seggi complessivamente spettanti al
gruppo di liste collegate.

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MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
La candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una o più liste di candidati alla carica di Consigliere
comunale. Ogni elettore può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. La scelta, in questo caso, può
avvenire anche su un candidato diverso da quello collegato alla lista a cui si intende attribuire il voto. Il voto al
candidato alla carica di Sindaco si esprime tracciando un segno nel rettangolo in cui è scritto il cognome ed il
nome del candidato prescelto.
 L’elettore può votare una sola lista. In questo caso deve tracciare un segno sul contrassegno della lista
prescelta. Può essere prescelta una lista diversa da quella o da quelle collegate al candidato alla carica di
Sindaco scelto.
 L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere comunale,
che deve essere scelto esclusivamente tra quelli compresi nella lista votata. La preferenza deve essere
espressa scrivendo il cognome del candidato nella riga a fianco del contrassegno.

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ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI
Per l’elezione dei Consiglieri circoscrizionali si adotta, qualora non disciplinato direttamente dagli
Statuti dei Comuni, il sistema proporzionale, con possibilità di esprimere una sola preferenza nell’ambito
della lista prescelta. Il colore della scheda viene deciso dai singoli Consigli comunali.
 Il Presidente della Circoscrizione è eletto dal Consiglio circoscrizionale.
 L’attribuzione dei seggi avviene attraverso il metodo dei divisori successivi. Si dividono le cifre elettorali di
ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ……., e si scelgono, fra i quozienti ottenuti, i più alti fino alla
concorrenza dei seggi da assegnare.
 All’interno delle singole liste sono eletti i candidati con il maggior numero di preferenze.
 Ove esiste il Regolamento comunale per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio
circoscrizionale/del municipio/ di quartiere, si adotta il sistema previsto per le elezioni dei Comuni
superiori ai 15.000 abitanti. Per gli esempi di voto, occorre riferirsi a quelli riportati per i Comuni a
sistema proporzionale.

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa,
un segno sul contrassegno o, comunque, nel rettangolo che lo contiene.
 Sull’apposita riga, a fianco del simbolo prescelto, occorre segnare il nominativo di un solo candidato della lista
votata.
 La legge non precisa come debba essere tracciato il segno: esso potrà consistere in un segno di moltiplicazione
(X) o in una croce (+), o in un segno obliquo (/) o in qualsiasi altro segno.

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ELEZIONI PROVINCIALI
Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale contestualmente all’elezione del Consiglio
provinciale. Il Consiglio provinciale è eletto con il sistema proporzionale e con l’assegnazione del
premio di maggioranza.
 Il sistema di elezione è identico a quello dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con la
differenza che l’elezione dei Consiglieri provinciali è effettuata sulla base dei collegi uninominali e non
consente l’attribuzione dei voti di preferenza.
 La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è collegata ad uno o più gruppi di candidati alla carica di
Consigliere provinciale. Per le elezioni provinciali non è consentito il voto disgiunto, cioè non è possibile
votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia diverso da quello collegato al gruppo di
candidati prescelto.

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO L’elettore può votare unicamente tracciando un segno sul
contrassegno prescelto.
 Anche per l’elezione del Presidente della Provincia si ricorre al ballottaggio qualora nessuno dei candidati abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al 1° turno.
 L’attribuzione dei seggi al Consiglio provinciale viene effettuata dopo l’elezione del Presidente, secondo il
sistema proporzionale - metodo d’Hondt - con il premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati
collegati al candidato Presidente della Provincia eletto.

CASI SPECIALI DI VOTAZIONI Caso in cui votano i membri del seggio, i rappresentanti di lista, o di
gruppo di candidati I rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati votano nel seggio presso il quale
esercitano le loro funzioni, purché siano elettori di quel tipo di elezioni, ovvero elettori nello stesso Comune,
nello stesso Collegio o Circoscrizione provinciale o regionale.
 Essi vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione.

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ELEZIONI EUROPEE
Quest’anno circa 492 milioni di abitanti saranno chiamati ad eleggere l’assemblea parlamentare dell’Unione
europea, il secondo più grande parlamento al mondo, dopo l’India, ad essere scelto tramite elezioni
democratiche.
 Le elezioni per la VII legislatura (2009-2014) del Parlamento europeo si terranno in Italia il 6 e il 7 giugno 2009,
un sabato e una domenica, come già avvenne nel giugno 2004.
 In questa occasione, verranno eletti 72 deputati attraverso il sistema proporzionale. Elemento caratterizzante di
questo è l’assegnazione dei seggi in circoscrizioni elettorali plurinominali, suddividendoli fra le varie liste in
proporzione ai voti ottenuti.
 Si presenta quindi come un sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività in quanto permette
di fotografare la situazione reale del Paese.
 Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per l’elettore di esprimere una o più preferenze per
un candidato all’interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell’ambito di ogni lista i candidati che
hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze.
 Le schede saranno distinte nel colore, per ognuna delle cinque circoscrizioni italiane, che verrà deciso dal
Ministero dell’Interno.
 Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero Gli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione
Europea possono votare per l’elezione dei rappresentanti del Paese dove risiedono, o per l’elezione dei
rappresentanti italiani.
 Anche chi si trova in un Paese UE per motivi di studio o di lavoro può votare per i rappresentanti italiani,
presentando all’Ufficio consolare di riferimento, entro il 19 marzo, apposita domanda al proprio Comune italiano
di residenza.
 Il voto dei cittadini dell’Ue residenti In Italia I cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, compresi i
cittadini dei Paesi di recente adesione, possono votare nel nostro Paese in occasione delle elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pur non avendo la cittadinanza italiana.
 Come si vota E’ importante esprimere sempre il voto di lista, tracciando una croce sul contrassegno di
SINISTRA e LIBERTA’.
 Si possono esprimere fino a tre preferenze, scrivendo a fianco del contrassegno il cognome del candidato o dei
candidati prescelti.
 Per i rappresentanti di lista si richiama l’attenzione, che la validità del voto contenuto in una scheda deve essere
ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà espressa dall’elettore per una lista.

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   1. Rappresentanti di lista
Designazione
La designazione dei rappresentanti di lista è facoltativa, in quanto viene fatta nell’interesse della
lista rappresentata; i rappresentanti di lista non fanno parte integrante degli uffici elettorali ma
vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nelle
operazioni elettorali. E’ comunque prassi consolidata che tutti i seggi vengano presidiati da
compagni del partito.
 La designazione dei rappresentanti di lista dev’essere fatta - da parte dei delegati della lista
medesima – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti previsti
dall’art. 14 della legge n. 53/90.
 La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone espressamente a
ciò autorizzate dai delegati “in forma autentica” (cioè alla presenza di un notaio).
 Tale facoltà è stata prevista dal legislatore dal momento che i delegati di lista (due effettivi e due
supplenti per ogni circoscrizione) possono non essere in grado di conoscere direttamente le
persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole
sezioni. I delegati, quindi, potranno avvalersi nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che
possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.
 L’atto con il quale si è designati “rappresentati di lista” deve essere presentato «entro giovedì 4
giugno al segretario del Comune che ne curerà la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio,
o direttamente a questi ultimi sabato 6 giugno mattina alle ore 9.00 all’insediamento del
seggio, o il sabato pomeriggio, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione»,
quindi entro le ore 15.00 (art. 35 T.U.570/60).
 Se la designazione è effettuata non direttamente dal delegato di lista, ma da un suo fiduciario (il
cosiddetto “subdelegato”) il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio, oltre alla
designazione, anche una fotocopia non autenticata della suddetta “delega a designare”, rilasciata
in favore del subdelegato dal delegato in “forma autentica” e una fotocopia non autenticata del
verbale di deposito della lista.

 Requisiti
Per adempiere alle funzioni di rappresentante di lista per le elezioni europee occorre essere
elettori della Circoscrizione elettorale.
 L’accertamento di tale requisito è a cura del presidente di seggio dietro esibizione da parte del
rappresentante di lista della sua tessera elettorale.

 Permessi e retribuzioni
In occasione di tutte le consultazioni elettorali a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici
elettorali, compresi i rappresentanti di lista, spetta il diritto all’assenza dal posto di lavoro e il
diritto a specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi
compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle
operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi ed
aziendali (L. 69/1992). I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro un attestato
rilasciato dal presidente del seggio in cui sono indicate le giornate di effettiva presenza e l’orario di
chiusura del seggio (intendendosi, ovviamente, quella di chiusura delle operazioni elettorali di
scrutinio). La retribuzione corrisposta ai rappresentanti di lista è soggetta a tutti i contributi
previdenziali ed assistenziali.
 Raccomandiamo comunque ai compagni di prendere visione, in proposito, del proprio contratto di
lavoro.

 Poteri e responsabilità
I rappresentanti di lista:
• hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo
dell’Ufficio od in prossimità;

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• possono far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni od osservazioni a proposito dello
svolgimento delle operazioni elettorali e dell’attribuzione dei voti;
• possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, nei verbali e sui plichi
contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle
finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.
 I rappresentanti sono autorizzati a portare, all’interno della sezione, un bracciale o altro distintivo
recante il contrassegno della lista rappresentata.
 Possono usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in
possesso, annotandovi coloro che votano.
 Tutti i membri dell’ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell’esercizio delle
loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. E per i reati commessi in
danno loro si procede con giudizio direttissimo.

 Disciplina e sanzioni
I rappresentanti di lista che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono
puniti, a norma dell'art. 104, comma 4, del T.U. n. 361/57, con la reclusione da due a cinque anni
e con la multa da € 1.032 a € 2.065.

   2. Le operazioni di voto
Il Presidente è tenuto a verificare che l’elettore lasci in consegna sul tavolo del seggio telefoni
cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, che non possono
essere introdotti nella cabina, a garanzia della libertà e segretezza dell’espressione del voto.

 Identificazione degli elettori
Per poter votare è necessario esibire al seggio la tessera elettorale personale. L’elettore inoltre
deve essere identificato. L’identificazione può avvenire:
a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti: • carta di identità o di un altro documento
d’identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia; questi
documenti devono essere accettati anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto,
regolari e possano assicurare la precisa identità del votante; • tessera di riconoscimento rilasciata
dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un
Comando militare; • tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale purché munita
di fotografia.
 b) per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio o per attestazione di un altro elettore del
Comune noto all'Ufficio. E’ da considerarsi “noto” all’Ufficio, l’elettore che sia conosciuto
personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in
base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una Pubblica
Amministrazione.
 L’attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica l’elettore, nell'apposita
colonna della lista di sezione.
 Se dovesse nascere dissenso fra i membri dell'Ufficio o fra i rappresentanti di lista circa
l'accertamento dell'identità dell'elettore spetta al Presidente decidere.

 Categorie che pur non essendo elettori del seggio possono essere ammessi al voto
 Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nel seggio
anche altri elettori non compresi nelle liste.
 Questi sono:
• coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori della circoscrizione, ovvero
dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto;
• i candidati, i quali possono votare in una sezione qualsiasi della circoscrizione dove sono proposti
presentando la tessera elettorale;

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• i membri del seggio (presidente, segretario, scrutatori e i rappresentanti di lista), anche se
iscritti nelle liste di un’altra sezione o di un altro Comune della Circoscrizione, purché muniti di
tessera elettorale;
• gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi, anche se
iscritti in liste di altre sezioni o di altri Comuni del territorio nazionale;
• i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello
Stato (comprese le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana) alle Forze di polizia ed al
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano
per causa di servizio, con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale.
Allo scopo di evitare abusi da parte di elementi estranei a questi corpi, sono state impartite
disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano un’apposita dichiarazione da esibire al
presidente del seggio, opportunamente firmata e recante il bollo del reparto. Per i militari
eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione porterà,
inoltre, l’indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio. I militari non
possono recarsi armati o inquadrati nelle sezioni elettorali;
• gli elettori non deambulanti. Tali elettori sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del Comune,
previa esibizione della tessera elettorale e di un’attestazione medica, rilasciata dall’unità sanitaria
locale ed attestante l’impedimento;
• i marittimi e gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco che abbiano fatto richiesta di votare
nel Comune in cui si trovano, ai sensi dell’art. 50 del T.U. 361/57. Essi sono ammessi a votare
esibendo, insieme alla tessera elettorale:
     1) il certificato del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto, attestante che il
          marittimo o l’aviatore si trova nel porto stesso per motivi di imbarco, e che è
          nell’impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;
     2) 2) il certificato del Sindaco del Comune di imbarco attestante l’avvenuta notifica telegrafica
          della volontà espressa dal marittimo/aviatore di votare in tale Comune, fatta al Sindaco del
          Comune che ha rilasciato la tessera elettorale;
• gli aventi diritto al voto domiciliare se iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri
Comuni.
 Attenzione! Poiché tutti gli elettori sopra indicati non sono iscritti nelle liste elettorali del seggio
non sono state autenticate per loro schede: è necessario pertanto che, ogni qualvolta che ad un
elettore non iscritto siano consegnate schede autenticate, il presidente prelevi altrettante schede
dal pacco delle schede residue e le autentichi. Tutti gli elettori aggiunti vengono iscritti, a cura dei
presidenti, in calce alla lista degli elettori della sezione; le generalità devono venire riportate nel
verbale. I militari e i marittimi sono invece iscritti in un’apposita lista elettorale aggiunta.

 Il voto di degenti e detenuti
Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione
I detenuti aventi diritto al voto e i degenti ricoverati nei luoghi di cura possono votare nel luogo di
detenzione o di cura, previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritti nelle
apposite liste elettorali. La richiesta deve essere fatta pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno
antecedente la data della votazione e deve indicare la sezione elettorale presso cui il cittadino è
iscritto. In calce alla richiesta deve essere riportata l’attestazione del direttore dell’istituto di pena
(per i detenuti) o del direttore sanitario (per i degenti) comprovante la detenzione o il ricovero
dell’elettore. La richiesta è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso e deve essere
mostrata, unitamente alla tessera elettorale dall’elettore al momento del voto.

 Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto
Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto viene raccolto
personalmente, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal presidente e da uno degli scrutatori del
seggio elettorale nella cui zona è ubicato il luogo di cura. I rappresentanti di lista che ne facciano
richiesta possono presenziare alla raccolta del voto.

Il seggio speciale
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SINISTRAeLIBERTA’

La legislazione prevede che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case
di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia
preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori
presenti.
 Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati dalla Commissione
elettorale comunale.
 I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta:
• del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
• del voto dei detenuti aventi diritto al voto presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
• del voto dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non
sono in condizioni di potersi recare presso stessa sezione ospedaliera per esprimere il voto.
• in alcuni casi, del voto presso il domicilio degli elettori gravemente malati che, avendone i
requisiti, ne hanno fatta apposita richiesta.
 I compiti del seggio speciale cessano, non appena le schede votate dalle predette categorie di
elettori, raccolte in plichi separati, vengono portate nella sede dell’Ufficio elettorale di sezione, per
essere immediatamente immesse nelle urne destinate a custodire, le schede votate.

 Il seggio ospedaliero
E’ un seggio istituito presso i luoghi di cura con almeno 200 posti letto.

 Il voto assistito
Elettori fisicamente impediti
Sono considerati elettori fisicamente impediti: i non vedenti; gli amputati alle mani; gli affetti da
paralisi od altro impedimento di analoga gravità.
 Questi elettori esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in
mancanza con l’assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come
accompagnatore, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art.
55, comma 2 del T.U. 361/57 come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 17/03). La legge
17/03 prevede che l’annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita –
su richiesta dell’interessato, corredata da relativa documentazione – a cura del Comune, mediante
apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale.
 Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il
suddetto simbolo o codice, dovrà essere senz’altro ammesso al voto con l’aiuto di un
accompagnatore. Viceversa, quando il simbolo o codice non sia apposto nella tessera elettorale o
l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico che
dev’essere rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico designato dai
competenti organi della Asl. Questo certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce
all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
 Devono essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo attualmente
rilasciato dall’INPS (in passato dal Ministero dell’Interno) quando all’interno del libretto sia indicata
la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10, 11, 15, 18, 19, 05, 06, 07.
 Nei casi in cui non venga prodotta, da parte dell’elettore interessato, l’apposita certificazione
medica attestante l’impedimento, spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta,
l’effettività dell’impedimento, ad esclusione, delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazioni alle mani,
paralisi) che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito. L’impedimento deve in ogni caso
essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori.
L’ammissione al voto assistito non è consentita per tutte quelle infermità che riguardano la sfera
psichica dell’elettore.
 Il presidente del seggio deve fare apposita annotazione sulla tessera elettorale
dell’accompagnatore che ha svolto tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un invalido. Pertanto il presidente deve richiedere agli accompagnatori
tale tessera per constatare se abbiano già in precedenza esercitato la funzione predetta.

Elettori portatori di handicap
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Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile
mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia
ubicata in sede già esente da barriere architettoniche (arredi accessibili e disposti in modo da
permettere agli elettori di leggere i manifesti delle liste elettorali, di votare in assoluta segretezza,
ovvero di svolgere le funzioni di rappresentante di lista o di componente di seggio - artt. 2 e 3 L.
15/91), previa esibizione della tessera elettorale e di attestazione medica rilasciata dall’unità
sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida
speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente
ridotta di deambulazione. Le sedi così attrezzate sono segnalate mediante affissione di apposito
simbolo.
 In occasione delle elezioni i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da
facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. Le Asl, nei tre giorni
precedenti la consultazione elettorale devono garantire la disponibilità di un adeguato numero di
medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica
prevista per gli elettori non deambulanti.

 Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o
affetti da gravi patologie che risultino intrasportabili
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella loro dimora. Gli elettori in queste
condizioni, per poter votare presso il loro domicilio, devono averne fatta apposita domanda entro
il 18 maggio, al Sindaco del Comune in cui sono iscritti a votare. Il voto verrà raccolto dal
presidente (assistito da uno scrutatore e dal segretario) del seggio nel cui territorio di competenza
è ricompresa la dimora indicata dall’elettore o dal presidente del seggio speciale.

 Possibili irregolarità nelle operazioni di voto
Possono verificarsi alcuni casi per i quali il rappresentante di lista può fare riferimento alle
istruzioni contenute nel manuale del Ministero dell’Interno, disponibile presso ogni sezione, e cioè
ogniqualvolta:
a) l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli risulta deteriorata, o egli stesso, per ignoranza,
la deteriori;
b) l’elettore non vota nella cabina;
c) l’elettore perde tempo dentro la cabina;
d) l’elettore consegna la scheda mancante del bollo di sezione o di una vidimazione;
e) l’elettore non riconsegna la matita del seggio;
f) l’elettore (caso gravissimo) non riconsegna la scheda consegnatagli dal presidente.

   3. Le operazioni di scrutinio
Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni europee avranno inizio subito dopo la
chiusura delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti la sera stessa di
domenica 7 giugno e dovranno svolgersi senza alcuna interruzione. L’eventuale scrutinio delle
elezioni amministrative inizierà a partire dalle ore 14.00 di lunedì 8 giugno.
 Attenzione! Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.
 Tutti i casi di contestazione di schede andranno risolti immediatamente e non, come fanno alcuni
presidenti di seggio, raggruppandole, alla fine dello spoglio (si rimanda al paragrafo 94, pag. 86
delle istruzioni ministeriali).

 Validità del voto. Principi
Alcuni principi in tema di validità del voto sono già espressi nella nostra Costituzione, altri
attengono alle sue modalità di espressione dettate dalla legge: il voto è libero, segreto e

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personale e l’elettore ha anche il diritto a che il suo voto sia, per quanto possibile, considerato
valido e quindi conteggiato.
 Attenzione! Il segno di croce costituisce un unico segno e quindi un voto valido.

 Casi di nullità
La norma recita: «la validità del voto contenuto nella scheda dev’essere ammessa ogni qualvolta
sia possibile desumerne la volontà effettiva dell’elettore» (art. 69 DPR 361/57) Possono verificarsi
due diverse specie di nullità: a) nullità del voto; b) nullità della scheda.

 Nullità del voto.
Si ha quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione
dell’elettore, presenti irregolarità tali da rendere nulla l’espressione del suffragio e cioè: • quando
la scheda non sia quella prevista dalla legge o non porti la firma dello scrutatore o il bollo della
sezione (scheda falsa); • quando presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo
inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
 E’ chiaro che i segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con
esclusione, quindi, dei segni tipografici o di altro genere.

 Nullità della scheda.
Si verifica quando l’elettore ha votato in modo tale da rendere impossibile l’identificazione della
lista prescelta (schede nulle) o la scheda non contenga alcuna espressione di voto (schede
bianche).
 In base al suddetto principio del favor voti (art.
 69 del DPR 361/57), il voto, anche se non espresso nelle forme previste dal legislatore, può
ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (unicità del
voto) e, dall’altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.
 Per la costante giurisprudenza il voto può esser dichiarato nullo solo quando la scheda rechi
segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare
la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che,
estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione. Pertanto
mere anomalie del tratto non sono suscettibili di invalidare il voto.
 Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo,
l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende
idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta
compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore.
 A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi frequenti che possono verificarsi.

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   4. Casi di validità e di nullità del voto
Un voto valido si esprime tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto,
nel riquadro contenente il simbolo della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni.

L’elettore può esprimere validamente il proprio voto

1. tracciando un segno sul contrassegno di una lista o nel rettangolo che lo contiene (art. 58,
comma 2, del DPR n. 361/1957)

2. esprimendo una o più preferenze (fino ad un massimo di tre) indicando il cognome (e se
occorre anche il nome) dei candidati della lista prescelta (art. 69 del DPR n. 361/1957)

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Casi particolari

Bianchi è candidato della lista SINISTRAeLIBERTA’. E’ valido sia il voto alla lista che il voto di
preferenza (comma n. 6, art. 60, DPR n.361/1957, pag. 127 istruzioni ministeriali)

Verdi non è candidato della lista SINISTRAeLIBERTA’. E’ valido il voto di lista ma non quello di
preferenza (comma n. 1, art. 60-bis, DPR n.361/1957, pag. 127 istruzioni ministeriali).

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Bianchi è candidato della lista SINISTRAeLIBERTA’. E’ valido sia il voto alla nostra lista che
quello di preferenza (comma n. 6, art. 60, DPR n.361/1957, pag. 127 istruzioni ministeriali).

E’ valido il voto alla nostra lista perché il segno di voto insiste prevalentemente nel nostro spazio
(art. 69 del DPR n. 361/1957, pag. 131 istruzioni ministeriali)

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E’ valido il voto di lista ma sono valide solo le prime tre preferenze (pur appartenendo i candidati
indicati tutti alla stessa lista) (comma 8, art. 60, DPR n. 361/1957, pag. 127 istruzioni
ministeriali)

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Casi di nullità
Il voto è nullo perché non è possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore (pag. 89 istruzioni
ministeriali).

Il voto è nullo (sia quello di lista che quello di preferenza) per il divieto esplicito di esprimere
preferenze attraverso l’indicazione di numeri (pag. 89 istruzioni ministeriali).

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                              ELEZIONI PROVINCIALI
                           CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

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                                ELEZIONI COMUNALI
                        (comuni superiori ai 15 mila abitanti)
                           CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

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                                ELEZIONI COMUNALI
                         (comuni inferiori ai 15 mila abitanti)
                           CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

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                                ELEZIONI EUROPEE
                           CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

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Contestazioni
Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori
che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante. Di fatto è nelle sezioni che si decide lo
scrutinio, poiché solo le schede con voti contestati e provvisoriamente non assegnati verranno
riprese in esame dagli uffici centrali che decidono, ai fini della proclamazione degli eletti, sulla
assegnazione di quei voti.
Nel caso specifico delle prossime elezioni europee sarà, quindi, importante la presenza dei nostri
rappresentanti presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso gli uffici elettori provinciali.
I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista ed a seconda del
motivo della contestazione.

Controllo delle risultanza dello scrutinio sui verbali della sezione
La compilazione dei verbali del seggio è di competenza del Segretario del seggio. E’ tuttavia
ammesso che i rappresentanti di lista possano prenderne visione e firmarli. Invitiamo tutti i
rappresentanti di lista a porre particolare attenzione alla esatta risultanza, sui verbali del seggio,
dell’esito dello scrutinio.

Rinvio
In queste informazioni non si contemplano tutti i casi e tutte le situazioni che possono verificarsi
durante le operazioni elettorali. Pertanto, al verificarsi di episodi o casi particolari invitiamo tutti a
prendere visione dei manuali d’istruzione del Ministero dell’Interno (al quale facciamo riferimento
nelle nostre indicazioni) che fa parte della dotazione del materiale elettorale del seggio, e delle
varie circolari che lo stesso dirama, tramite le prefetture, in tempo reale a tutti i plessi sedi di
sezioni elettorali.

La tessera elettorale
La tessera elettorale personale a carattere permanente (istituita nel 2001) svolge le medesime
funzioni del certificato elettorale ma ha validità per 18 consultazioni elettorali. Essa contiene i dati
anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l'elettore è
assegnato, il collegio e le circoscrizioni nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di
elezione. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli
aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale comunale che provvederà a
trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà
ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio.
La tessera elettorale è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio
in occasione delle votazioni. Ogni cittadino, per esercitare il diritto di voto, dovrà quindi recarsi al
seggio con la tessera elettorale che è già in suo possesso e un documento di identità.
Specifici spazi della tessera sono riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla
votazione, che sarà effettuata mediante apposizione della data della elezione e del bollo della
sezione. Qualora la tessera non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento di tutti gli spazi
per la certificazione del diritto di voto, su domanda dell'interessato, il Comune procede al rinnovo
della tessera.
La tessera elettorale verrà consegnata all'indirizzo di residenza soltanto a quei cittadini che hanno
raggiunto la maggiore età dopo le elezioni politiche del 12 maggio 2001 e a coloro che sono
immigrati da un altro comune dopo questa data.
La consegna verrà effettuata in busta chiusa a cura del Comune stesso; dell'avvenuta consegna
del documento dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui
convivente. Se il cittadino risulta irreperibile viene rilasciato un avviso che lo invita a recarsi
presso l'ufficio elettorale comunale per il ritiro della tessera.

Cosa fare in caso di smarrimento, furto, deterioramento della tessera
In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua
domanda, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

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In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del Comune rilascia
al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita
domanda e consegna dell'originale deteriorato.
Allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non
consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale,
l'Ufficio elettorale comunale resta aperto da lunedì 1 giugno a venerdì 5 giugno, dalle
ore 9 alle ore 19, sabato 6 giugno dalle ore 9 alle ore 22 e domenica 7 giugno dalle ore 7
alle ore 22.
E' possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri familiari presentandosi all'ufficio
elettorale comunale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della
delega al ritiro.

SI VOTA
sabato 6 giugno dalle 15 alle 22
e domenica 7 giugno dalle 7 alle 22.

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                       IL 6 E 7
                    GIUGNO 2009

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