Giustizia riparativa - Sfs 2019

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Giustizia riparativa - Sfs 2019
Studenti che interrogano la realtà

                          È giusto il carcere?
                               GIUSTIZIA RIPARATIVA

                                                                                                                                 Dignità Umana
Articolo 1

Giustizia riparativa
Origine, caratteristiche e applicazione della giustizia riparativa con particolare attenzione alla
mediazione penale in Italia.

di Lucia Izzo - Quando si parla di giustizia riparativa o rigenerativa (restorative justice in inglese) si fa
riferimento a un paradigma di giustizia nato dal bisogno di un procedimento diverso rispetto a quello
tradizionale dove la vittima assume un ruolo marginale e ad essere messo al centro dell'attenzione è
l'autore del reato.
La restorative justice, infatti, punta sulla partecipazione attiva della vittima, del reo e della      stessa
comunità civile. In sostanza, anziché delegare allo Stato, sono gli stessi attori del reato a occuparsi di
ovviare alle conseguenze del conflitto occupandosi della riparazione,           della ricostruzione e della
riconciliazione.
L'obiettivo non è quello di punire il reo, bensì quello di rimuovere le conseguenze del reato
attraverso l'incontro tra vittima e l'autore del reato con l'assistenza di un mediatore terzo e imparziale
che si occupa di gestire la ricomposizione del conflitto.

Cos'è la giustizia riparativa
Le prime teorie, originate dalla crisi del sistema penale, si sono diffuse in Nord America grazie a
movimenti sperimentali che ricercavano una soluzione alternativa alla pena carceraria. Difficile
racchiudere la giustizia riparativa nel perimetro di una definizione univoca.
In ambito comunitario, tuttavia, è la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che
mira a fornirne una facendo riferimento a: "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e

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all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono           liberamente, alla risoluzione
delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale."
L'obiettivo finale di questa prassi alternativa è dunque quello di guidare le parti, che vi abbiano
volontariamente aderito, verso la risoluzione del conflitto e alla ricerca concorde di un'azione che
funga da soluzione.
Dalla riparazione della relazione "infranta" dall'illecito ne giovano sia il reo, che dimostra di essere più
del solo autore della condotta lesiva, sia la vittima, che potrà far emergere le proprie emozioni e mettere

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in chiaro i propri bisogni e interessi, sia in ultima battuta la stessa comunità sociale, in quanto viene
risanata quella "frattura sociale" determinata dalla fiducia incrinata dal reo e dalla rottura di aspettative
e legami sociali simbolicamente condivisi.

La mediazione penale
Il modello maggiormente compiuto di giustizia riparativa quale modalità di risoluzione dei conflitti è
rappresentato dalla c.d. mediazione penale della cui definizione si occupa la Raccomandazione del
Consiglio d'Europa n. 19/99, ovvero la fonte più importante e specifica riguardante questo strumento di
risoluzione.
Tale procedimento "permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono
liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente
(mediatore)".
Per avviare la mediazione penale, dunque, si rende necessario il consenso delle parti affinché la loro
interazione conflittuale si spinga al punto da ricercare un accordo soddisfacente per entrambe risolutivo
del conflitto. Necessaria all'uopo l'assistenza di un mediatore, terzo e neutrale, il quale promuova e
agevoli l'attività di facilitazione usualmente nel rispetto di rigidi schemi e particolari standard.
L'obiettivo principale del procedimento, dunque, è quello di raggiungere un accordo tra le parti, senza
che a decidere il giudizio sia una sentenza. Ricorrendo alla mediazione, senza i traumi che un
procedimento penale necessariamente implica tra le pari, si possono raggiungere soluzioni in tempi
indubbiamente più rapidi rispetto a quelli del processo e si possono trovare accordi validi e soddisfacenti
per ambo le parti.
In tal modo, inoltre, si evitano non solo i rischi connessi al processo e al suo esito, ma si affrontano costi
estremamente ridotti. Gli attori principali, la vittima e il reo, si "riappropriano" del proprio ruolo e il
dialogo tra loro viene assicurato da una specifica figura professionale quale quella del mediatore.

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La figura del mediatore
Per raggiungere gli obiettivi peculiari della mediazione penale, appare evidente il ruolo fondamentale
assunto dal mediatore, ovvero un soggetto che ha il compito di "ricostruire una connessione" interrotta,
facendo superare alla persona offesa dal reato la diffidenza nei confronti dell'autore, e promuovendo
l'incontro in un ambiente di incontro e confronto dove entrambe le parti hanno pari diritti e doveri.
Il mediatore è una figura terza, imparziale, equiprossima alle parti e, pertanto, dovrà essere, in primis,

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un professionista con un'adeguata formazione specialistica in materia di gestione e risoluzione dei
conflitti poiché si troverà a gestire la comunicazione tra due parti fortemente antagoniste.
Il linguaggio del mediatore, infatti, è ben diverso da quello di giudici e avvocati e deve puntare al
raggiungimento di una possibilità alternativa rispetto a quella offerta dalla aule giudiziarie.
Jacqueline Morineau, fondatrice del CMFM (Centre de Médiation et de Formation à la Médiation)
descrive il mediatore con una metafora, quale "specchio che accoglie le emozioni dei protagonisti, per
rifletterle". Pertanto, per la Morineau il lavoro del mediatore è      caratterizzato da accoglienza ed
empatia.

La mediazione penale in Italia
Nonostante in Italia la mediazione penale sia ancora agli albori e le disposizioni attuative di        essa
davvero scarse, negli ultimi anni è emersa una maggiore attenzione per la giustizia riparativa, complici
anche le continue spinte in tal senso da parte delle disposizioni comunitarie e internazionali.
Nel nostro paese, infatti, vige il principio della "obbligatorietà dell'azione penale", ma in alcuni settori è
stato possibile lo sviluppo di un sistema di mediazione: in particolare, è stato nell'ambito del processo
minorile che l'intervento penale è stato ridisegnato allo scopo di fornire giustizia senza ricorrere al
processo.
Il merito è anche delle singole realtà in cui la comunità ha ritenuto di spronare la partecipazione         del
minore, con l'ausilio di operatori specializzati, associazioni e organismi di volontariato, all'incontro con la
vittima, affinché questi fosse in grado di comprendere il significato della propria azione e venga
sollecitato a riparare con attività di volontariato alle        proprie azioni responsabilizzandosi.
(...)

fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/31602-la-giustizia-riparativa.asp

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Articolo 2

La giustizia riparativa. Una percorso innovativo, per
restituire centralità alla vittima

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30 marzo 2018

Come è noto, l’esperienza giudiziaria corrente offre scarse forme di autentica soddisfazione per la
persona offesa e questo anche in caso di accesso a riti alternativi, quali il patteggiamento, o in caso di
sospensione condizionale della pena: in queste ipotesi, la vittima del reato ha per lo più la sensazione
amara che tutto sia accaduto “senza lasciare traccia”. Nelle dinamiche processuali della giustizia
ordinaria la vittima, di fatto, risulta estromessa dal processo decisionale in ragione della natura pubblica
(statuale) del sistema penale, che “razionalizza” la sua umana vicenda di sofferenza, di paure, di rabbia
e dolore, restituendole una compensazione simbolica (la punizione del reo) e una monetaria (il
risarcimento del danno). Tuttavia tali provvedimenti non riescono a rendere ragione dei vissuti patiti o a
lenire la ferita esistenziale aperta dal reato subito, così come nessuna ricostruzione processuale può
permettere una rielaborazione in grado di restituire un senso all’accaduto.
D’altra parte, lo stesso autore del reato in molti casi pare subire passivamente la vicenda giudiziale e la
sanzione. Quest’ultima, spesso, è da lui vissuta come una “ritorsione” di un apparato statuale alieno e
distante, o come un “incidente di percorso” all’interno del proprio percorso di vita. Non sono molte
infatti le situazioni in cui la pena innesca nel condannato una riflessione sul reato compiuto e riesce ad
attivare una reale presa di coscienza e un’autentica assunzione di responsabilità circa le conseguenze
del proprio gesto.
La Giustizia Riparativa, invece, distinguendosi nettamente dai modelli della Giustizia Retributiva e
Riabilitativa, che normalmente prevalgono nei vari ordinamenti – compreso quello italiano – consiste di
percorsi che consentono alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel procedimento penale
e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni, così sanando la lesione al tessuto sociale che
la commissione del reato di fatto ha determinato. Quindi, soprattutto nella forma degli interventi di
mediazione penale, l’intervento si concentra sulla relazione interrotta (o mai costituita) tra la persona-
vittima e la persona-reo, e si muove in un’ottica di gestione del conflitto, mettendo entrambe le parti
nella condizione di ingaggiarsi in un confronto. In tal modo alla verità processuale si affianca un’altra

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“verità”, ricostruita dalle parti, in grado di rendere conto fino in fondo dei vissuti, delle emozioni, della
sofferenza, delle motivazioni e dei bisogni dei soggetti coinvolti.
I processi di Giustizia Riparativa mirano quindi alla responsabilizzazione del reo da un lato e a offrire,
dall’altro lato, alla vittima la possibilità di riappropriarsi dell’evento, ritrovare un ruolo attivo e restituire
significato all’accaduto attraverso l’attivazione di un percorso comune che permetta una migliore
comprensione reciproca dei fatti e dei loro correlati emozionali ed esistenziali. Più in particolare,

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rispetto alle vittime l’obiettivo è fornire loro l’opportunità di uscire dall’isolamento, affrancandosi dal
senso di abbandono e solitudine che spesso consegue alla vittimizzazione, attraverso la condivisione del
carico emotivo in una condizione di ascolto in un contesto protetto. Inoltre, la possibilità di elaborare ed
esporre le proprie istanze, che solo di rado, contrariamente all’opinione corrente, riguardano propositi
di vendetta, afferendo invece ad un’esigenza di ricostruzione di senso e di riparazione e superamento
del danno sofferto.
D’altra parte, la Giustizia Riparativa fornisce anche al reo una doppia opportunità: da un lato, quella di
esprimere i propri sentimenti, di mostrare alla vittima di essere una persona e non un’astratta entità
minacciosa, e di porre rimedio alla propria azione delittuosa. Dall’altro, di entrare in relazione con la
vittima, in quanto persona in carne ed ossa, non più come estranea o addirittura come figura
astrattamente considerata e vissuta, e di riconoscersi responsabile verso un “Altro-da-sé”. In tal modo,
per il reo la norma giuridica infranta, da generale e astratta, giunge ad assumere valore concreto di
protezione di un bene preciso e individuabile (quello della vittima), con significative conseguenze anche
all’interno del percorso di reinserimento sociale.

1 E’ da notare tuttavia che anche nel nostro ordinamento si è fatto strada il paradigma della Giustizia Riparativa,
ad esempio nelle disposizioni legislative che introducono, ai fini della riabilitazione delle persone colpevoli di
qualche crimine, la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione penale tra condannato e vittima, si
pensi alla possibilità di intraprendere un percorso di mediazione reo-vittima promosse dal pubblico ministero in
sede di indagini preliminari (ex art. 9 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448) o alle forme di mediazione reo-vittima
impartite dall’Autorità giudiziaria minorile nel progetto di messa alla prova (ex art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n.
448). Il nostro ordinamento prevede per altro in alcuni casi forme di riparazione riconducibili a una nozione ampia
di giustizia riparativa, ad esempio negli istituti del lavoro sostitutivo (legge 689/81), del lavoro di pubblica utilità
per alcune violazioni del codice della strada (ex art 54 d.lgs. 274/2000), del lavoro di pubblica utilità previsto per i
tossicodipendenti (ex art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309/90), dei progetti di pubblica utilità per i soggetti ammessi al
lavoro esterno (ex art. 21, comma 4-ter, l. 354/75)

fonte:http://www.me-dia-re.it/la-giustizia-riparativa/

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                                    Detenzione umana
Articolo 1

«Delle celle lisce non vogliamo parlare? E delle celle di punizione dove avevate detenuti senza

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materassi e cuscini e dove non potevano avere penne e foglio per scrivere una lettera? E del reparto
infermeria dove mettevate anche detenuti con problemi psichici nudi         obbligandoli ad avere le
finestre aperte? Fino al 2013 qui accadevano cose assurde». Era il 3 marzo del 2017, e questo scriveva,
in una lettera indirizzata all’associazione Antigone, Antonio (il nome è di fantasia), un detenuto che
ancora oggi si trova recluso all’interno della casa circondariale Carmelo Magli di Taranto.

Un anno in carcere: rapporto su condizioni detenzione
Storie di questo tipo sono contenute all’interno dell’ultimo rapporto sul sistema carcerario
italiano presentato ieri a Roma nella sede del Centro servizi per il volontariato. «Negli scorsi mesi
abbiamo visitato 86 carceri, dalla Valle d’Aosta alla Romagna», si legge in “Un anno in carcere: XIV
Rapporto sulle condizioni di detenzione” di Antigone.

«In dieci istituti, tra quelli che abbiamo visitato, c’erano celle in cui i detenuti non avevano a disposizione
 neppure 3mq calpestabili. Nella metà dei penitenziari che abbiamo visto c’erano celle senza docce, o,
 peggio ancora, in quattro istituti abbiamo riscontrato la presenza del wc in un ambiente non separato
                                              dal resto della cella».

E c’è dell’altro: «Abbiamo riscontrato in media la presenza di un educatore ogni 76 detenuti,       il 43%
degli istituti visitati non aveva corsi di formazione professionale attivi, oltre che spazi per le eventuali
lavorazioni».
Ma è il sovraffollamento dei penitenziari una delle maggiori preoccupazioni dell’associazione che da 20
anni è autorizzata dal ministero della Giustizia a visitare i 190 istituti di pena italiani, a entrare nelle
carceri con prerogative simili a quelle dei parlamentari.

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Carceri Italiane: prigioni più sovraffollate in Lombardia
Il carcere di Larino, in Molise, presentava fino al 31 marzo scorso il maggior tasso di         affollamento.
Con una capienza massima pari a 107 posti letto, infatti, ospitava 217 detenuti, con una percentuale di
affollamento del 202,8 per cento.
A livello regionale, le prigioni della Lombardia sono le più affollate. A Como, con un tasso del 200%, si

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trova il carcere più affollato della regione, il secondo d’Italia; un penitenziario in cui «abbiamo trovato
detenuti che non avevano 3 metri quadri di spazio a disposizione, dove le condizioni igienico-sanitarie
erano critiche, e molte docce erano inutilizzabili a causa degli scarichi intasati».
In media, per tutti gli istituti considerati, il tasso di sovraffollamento è pari al 115,2 per cento. Mentre il
tasso di detenzione – numero di detenuti per numero di residenti in Italia – è pari a circa un detenuto
ogni mille abitanti.

Corte dei diritti dell’uomo su sistema carcerario italiano
Negli ultimi due anni i detenuti sono cresciuti di circa 6.000 unità. E il sovraffollamento degli spazi è
aumentato di conseguenza.
Il tutto, va notato, nonostante una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, risalente ormai a
5 anni fa, avesse condannato il comportamento dello Stato italiano proprio per le condizioni dei suoi
detenuti.

Carceri in Italia: meno reati, più detenuti
Non solo. Tutto ciò accade mentre diminuiscono i crimini, come già si registrava nel report
dell’anno scorso di Antigone. Per esempio, il numero dei reati denunciati alle forze di polizia      e
all’autorità giudiziaria nello scorso anno è stato il più basso degli ultimi 10 anni. E c’è una
correlazione inversamente proporzionale anche tra l’aumento del numero degli stranieri presenti oggi
in Italia e il numero di detenuti stranieri. Questi ultimi, infatti, sono 2.000 in     meno rispetto a dieci
anni fa.
Questa stima conferma come non ci sia alcuna correlazione tra i flussi di migranti in arrivo in Italia e i
flussi di migranti che fanno ingresso in carcere. Ogni allarmismo in questo senso, numeri alla mano,
pare dunque ingiustificato.

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Situazione carceri italiane: i suicidi in case circondariali
Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Osservatorio sulle carceri, Ristretti Orizzonti, nei primi tre    mesi
del 2018 ci sono stati 11 suicidi nelle carceri italiane. E 52 persone si sono tolte la vita in cella lo scorso
anno.

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I tentativi di suicidio sono stati oltre un migliaio. E 123 è il numero dei reclusi deceduti nel        2017 in
seguito a “morte naturale”. Le chiamano così, “morti naturali”, anche se spesso nascondono un disagio
profondo legato alle condizioni di detenzione.
Quelle del carcere di Belluno, in Veneto, ad esempio, il detenuto Riccardo (nome di fantasia)           le ha
raccontate così: «Sono stato detenuto 7 mesi a Baldenich. Dal maggio 2016 fino a                gennaio 2017.
Le celle sono sovraffollate. Il bagno della cella è di un metro quadrato, e non         c’è    acqua      calda,
considerando che a Belluno il clima è molto freddo». E ancora: «Episodi di autolesionismo ne vedi tutti i
giorni. Persone che tentano di suicidarsi ingoiando oggetti diversi come batterie, taglia unghie,
accendini».

fonte: https://www.osservatoriodiritti.it/2018/04/20/carcere-in-italia-detenuti-prigioni-italiane/

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Articolo 2

Più alternative, la pena deve rieducare
maggio 2018

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Il 16 marzo 2018 può essere considerata una data forse non storica, ma di sicuro importante, per i diritti
dei detenuti in Italia.
Il consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro della giustizia, Andrea Orlando, la riforma
dell’ordinamento penitenziario, in attuazione di una legge delega (numero 103, del 23 giugno 2017).
Dopo oltre 43 anni, si erano dunque create le premesse perché vada in pensione una parte
dell’ordinamento varato nel 1975. Premesse che i nuovi equilibri (e i nuovi protagonisti) politici
potrebbero vanificare. L’iter della riforma, infatti, non è
ancora concluso. Manca il passaggio parlamentare, di natura eminentemente consultiva. Sembrava
dovesse avvenire nelle Commissioni speciali istituite, a inizio legislatura, per ratificare alcuni
provvedimenti “pendenti” e già instradati dal governo
uscente. Invece a inizio aprile la conferenza dei capigruppo alla Camera, per volontà di Movimento 5
Stelle e Lega, ha demandato la questione alle commissioni permanenti, da istituire dopo il
materializzarsi di una maggioranza parlamentare e del nuovo governo. Tempi più lunghi. E il serio
dubbio che si trovi l’espediente per affondare una riforma attesa a lungo, chiesta e sollecitata da più
voci: il volontariato che opera all’interno e all’esterno degli istituti di pena, gli avvocati, parte della
magistratura, organismi internazionali (che, negli anni, hanno segnalato a più riprese quanto il nostro
sistema penitenziario non risponda alle norme costituzionali e ai trattati ratificati dall’Italia), sul
versante politico il Partito Radicale (i digiuni di Rita Bernardini ed Emma Bonino hanno messo pressione
al governo perché procedesse a licenziare i decreti della riforma).
La riforma, peraltro, non arriverebbe a modificare di molto la vita detentiva negli istituti penitenziari
italiani.
Cosa che sarebbe stata auspicabile. Ma riuscirebbe a produrre novità cruciali sul fronte delle misure
alternative.

Un passo in avanti

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                                Progetto del Movimento Studenti di Azione Cattolica        Direzione Generale per lo Studente,   9
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Studenti che interrogano la realtà

Leggendo i giornali dopo il voto del 16 marzo, o le dichiarazioni di qualche politico pre e post elezioni,
più di un italiano si sarà sentito preoccupato.
«Fuori i delinquenti», «Salvacondotto per i ladri», sono stati slogan molto gettonati. La recente
campagna elettorale, d’altronde, molto si è giocata sui temi della sicurezza e della paura.
Lo scarto tra dati reali e percezione sembra essersi amplificato nella popolazione. L’andamento dei reati
nel 2017 in Italia (dati del ministero dell’interno) è stato eloquente: delitti (complessivi) -9,2%; omicidi

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(sia quelli della criminalità organizzata che quelli affettivi) -11,8%, rapine -11%, furti -9,1%. Il trend in
diminuzione si è consolidato negli ultimi 4 anni. Sembra quindi non spiegarsi la paura generalizzata
rispetto ai pericoli che corriamo, a fronte di quanto di buono è stato messo in campo, negli ultimi anni,
non solo sul piano della sicurezza, ma soprattutto in tema di integrazione e prevenzione. Lo scarto
preoccupa, in un’epoca di fake news, in cui è difficile riuscire a far riflettere l’opinione pubblica sul fatto
che molte paure sono irrazionali e non connesse a dati fattuali, benché finiscano per condizionare
pesantemente anche rilevanti scelte politiche.
È un bene, dunque, che pur in un simile clima qualche passo in avanti si riesca comunque a compiere. È
il caso della riforma Orlando: non un cambiamento epocale, ma un deciso cambio di rotta. La riforma è
frutto di un intenso lavoro, portato avanti in alcuni anni e accelerato in particolare da una condanna:
era il 2013, quando lo stato italiano venne condannato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per la
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (sentenza
Torreggiani e altri contro Italia): la condanna metteva in mora l’intero nostro sistema penitenziario, non
solo per la mancanza di spazi (i famosi 3 metri quadri da garantire a ogni detenuto), ma perché la
detenzione non rispondeva a criteri di garanzia
di trattamento (persone recluse nelle celle anche per 23 ore al giorno, mancanza di possibilità di lavoro
o studio, mancanza di attività trattamentali).

Carcere, extrema ratio
Molti passi da allora sono stati fatti, alcuni normativi – ad esempio la legge 67/2014 sulla messa alla
prova –, altri di apertura a un nuovo modo di concepire la pena. È bene ricordare che secondo la
Costituzione (articolo 27) una delle principali funzioni della pena è la rieducazione: il legislatore, dando
la delega al governo per riformare l’ordinamento penitenziario, ha voluto dare sviluppo proprio a
questa funzione. La delega non è stato peraltro un atto estemporaneo; molti sono stati i passaggi
preparatori, che hanno coinvolto non solo il governo Gentiloni, ma anche i due precedenti (Letta e
Renzi). In questo processo, gli “Stati generali dell’esecuzione penale” (2015-2016) hanno costituito il più

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importante evento di discussione, in materia, dalla riforma del 1975: 18 tavoli di lavoro hanno
analizzato diversi aspetti del mondo penitenziario, con il coinvolgimento di professori universitari,
avvocati, magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, del volontariato, della cultura.
Gli Stati generali erano stati anticipati da alcune commissioni (Palma, Giostra I e II), esperienza (non
scevra da critiche) da cui però erano emerse molte proposte per realizzare un nuovo modo di concepire
la pena, per considerare il carcere davvero extrema ratio, per sviluppare una giustizia conciliativa, per

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permettere alle persone recluse – come vogliono le norme europee – una vita simile a quella all’esterno
del carcere (la “più vicina possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera”, afferma il punto 5
della Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei ministri agli stati membri).

La riforma appena varata va dunque in quella direzione. È bene ricordare (per contrastare la cattiva
informazione, ivi incluse le dichiarazioni di alcuni magistrati, che possono aver tratto in confusione
l’opinione pubblica) che la riforma non dispone alcun cambiamento delle norme per i casi di terrorismo
e mafia, del regime 41 bis (che pure andrebbe riformato, perché da regime emergenziale è diventato
una tomba dove tumulare migliaia di persone per anni se non decenni, un regime disumano
paragonabile alla tortura), così come non sono contemplate alcuna abolizione dell’ergastolo e alcuna
modifica all’ergastolo ostativo, se non una pur importante ridefinizione dei reati ostativi (maggiormente
orientata ai reati associativi).
Tutto ciò, va anche nella direzione indicata da papa Francesco in occasione della Messa in Coena
Domini, nel Giovedì di Pasqua, dopo la lavanda dei piedi, parlando alla direttrice del carcere romano di
Regina Coeli: «Non c’è alcuna pena giusta – giusta! – senza che sia aperta alla speranza.
Una pena che non sia aperta alla speranza non è cristiana, non è umana!(…) E questa è la speranza.
Seminare speranza. Sempre, sempre. Il vostro lavoro è questo: aiutare a seminare la speranza di
reinserimento, e questo farà bene a tutti». Lo stesso Papa aveva ricordato che «l’ergastolo è una pena
di morte nascosta».

Al centro del trattamento
I timidi passi avanti resi possibili dalla recentissima riforma vanno dunque nella giusta direzione:
consentono di aumentare l’area dell’esecuzione penale esterna, e di impedire automatismi che
escludano a priori alcune categorie di detenuti dalla fruizione delle misure alternative.
Ma cosa cambia, in concreto, per le persone che devono espiare una pena? Una prima novità
importante deriva dalla scelta di porre le misure alternative al centro del percorso trattamentale del

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detenuto. Si tratta di un passaggio culturale importante, che il ministro Orlando ha evidenziato, citando
l’efficacia che le misure alternative hanno nell’abbattimento del tasso di recidiva (la propensione a
ricommettere reati): tra coloro che hanno scontato tutta la pena in carcere, tale tasso supera il 60%, tra
chi ha svolto l’intera pena, o una parte di essa, in misura alternativa, il tasso scende poco più del 20%.
Il nuovo regolamento ha portato inoltre la detenzione domiciliare a 4 anni, così come l’affidamento. Si è
ridotta l’incidenza dell’articolo 4 bis sulla concessione delle misure alternative e dei benefici, non

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eliminandolo ma permettendo al giudice della
sorveglianza di valutare caso per caso (l’articolo 4 bis, sui reati associativi, colpisce buona parte della
popolazione carceraria, rendendo difficile per molte persone accedere alle misure in un tempo
ragionevole, poiché non fa differenza tra persone a capo di organizzazioni associative e semplice
“manovalanza”). Anche gli effetti della legge ex Cirielli si sono molto attenuati: sarà possibile anche per i
recidivi accedere ai permessi e alle misure alternative, sempre previa la valutazione del magistrato.
Un ulteriore elemento importante della riforma è aver parificato l’infermità psichica all’infermità fisica;
anche in caso di infermità psichica potrà ora essere disposta – in alternativa al rinvio dell’esecuzione– la
detenzione domiciliare.
Vi è inoltre per i condannati affetti da grave infermità psichica una nuova forma di affidamento in prova
(articolo 47 septies).
Qualche dubbio suscitano invece le sezioni speciali per detenuti con infermità psichica, introdotte dal
nuovo ordinamento per i detenuti con grave infermità psichica ma imputabili, che non potranno godere
delle misure alternative.

Torniamo al sovraffollamento?
Nessun passo avanti e nessuna modifica si sono invece registrati sul fronte dell’affettività in carcere,
tema affrontato negli Stati generali, poi non tradotto nella riforma. Sarebbe bastato liberalizzare le
telefonate, aumentare i colloqui con i famigliari e con le terze persone, introdurre davvero per ogni
istituto postazioni skype per permettere ai detenuti che non possono accedere ai colloqui di fare
videofonate.
Riguardo all’uso di skype, a dire il vero, un timido passaggio è presente nella riforma, ma non sono state
previste risorse per attivare il servizio, se non negli istituti ove già presente. Pochi sono anche i passaggi
che riguardano il volontariato; se ne parla solo per dire che sarà il direttore dell’istituto di pena a
concedere l’autorizzazione alla presenza dei volontari in carcere, non più il magistrato di sorveglianza.

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La riforma, insomma, fa alcuni passi avanti, soprattutto sul versante del potenziamento e della
diffusione delle misure alternative. Lascia però invariata la vita detentiva. È presto per capire quanto
inciderà sui numeri dei detenuti: siamo a 58.223 (al 31 marzo 2018), esito di un nuovo, costante
aumento delle persone recluse. Che rischia di riportarci indietro, a una situazione di sovraffollamento, e
più in generale a condizioni di detenzione che sono stati assimilati alla tortura e per cui lo stato italiano
è stato condannato.

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Il nuovo parlamento rifletta: scegliere la scorciatoia punitiva può pagare sul piano del consenso. Non su
quello della civiltà. Peraltro nemmeno su quello della sicurezza…

fonte: mensile di Caritas Italiana - Organismo pastorale della CEI— anno LI—numero 4—www.caritas.it

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                                    Pene alternative
Articolo 1

Misure alternative alla detenzione

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12 Aprile 2018, Nicola Canestrini

Affidamento in prova al servizio socialedetenzione domiciliare semilibertà
Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna definitiva di
scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. A differenza delle misure cautelari, che
possono essere applicate durante il processo (se vi sono i gravi indizi e le esigenze cautelari), le misure
alternative presuppongono una condanna (e quindi una pena) definitiva, come cristallizzata nel cd.
"ordine di esecuzione" per la carcerazione emessa dall'accusa. Con le misure alternative si cerca di
facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario; è
infatti noto che la recidiva si riduce al 17% in casso il codnananto abbia friuto di misure alternative,
mentre è del 67% se la detenzione viene scontata dietro le sbarre fino a fine pena (fonte: Lucia
Castellano, http://www.luciacastellano.it/carcere/).
Le misure alternative alla detenzione, regolate dagli artt. 47-52 della legge 354/1975 sull'ordinamento
penitenziario, si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi (cioè con sentenza non più impugnabile)
e sono principalmente:

   • l'affidamento in prova al servizio sociale (richiede casa e lavoro),
   • la detenzione domiciliare (richiede casa),
   • la semilibertà (richiede lavoro).
   • per chi intenda sostenere un programma terapeutico, concordato con una unità sociale socio-
   sanitaria, contro l'abuso patologico di sostanze stupefacenti o bevande alcooliche, è previsto il cd.
   affidamento in prova per casi particolari.

Oltre a queste misure alternative alla detenzione, sono previste anche la liberazione condizionale (art.
176 c.p.) e, per i cittadini di uno stato non appartenente all'Unione europea irregolarmente presenti in

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irregolarmente presenti in Italia, condannati o detenuti, l'espulsione dal territorio italiano      come
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; salvo che per i cittadini stranieri      appartenenti
all'Unione europea non è possibile chiedere di scontare la misura alternativa all'estero o recarsi in
viaggio all'estero durante la esecuzione della misura. Rientra nelle misure alternative anche la
detenzione domiciliare concessa ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a
dodici mesi, come previsto dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, "Disposizioni relative all'esecuzione

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presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno".
Il diverso grado di libertà contraddistingue le varie misure:

   • l'affidamento in prova al servizio sociale è la misura alternativa con il grado di libertà maggiore,
   con possibilità di spostamento anche ampia, se motivata, ma sempre con l'autorizzazione del
   magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe, un
   tempo chiamato Centro servizi sociali per adulti).
   • la detenzione domiciliare permette di trascorrere tutto il tempo fuori dall'istituto, in un luogo
   determinato (abitazione, comunità, luogo di cura o assistenza) potendosene allontanare solo con
   l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, per brevi periodi e particolari ragioni, in casi e in ore
   stabiliti, con la vigilanza delle forze dell'ordine;
   • la semilibertà prevede di compiere un'attività fuori dal carcere per una parte della giornata,
   tornando nell'istituto penitenziario quando non si svolge tale attività;
   • I criteri di ammissibilità sono vari e tengono conto innanzitutto dell'entità della condanna, della
   pena già espiata e da espiare, che andranno poi rapportate anche a determinate condizioni
   soggettive (per esempio età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli
   con età massima di dieci anni).

La concessione di una misura alternativa deve essere chiesta al Tribunale o al Magistrato di
Sorveglianza, secondo i criteri di ammissibilità propri di ciascuna misura. I detenuti che hanno
beneficiato di permessi premio, senza trasgredire le prescrizioni, durante la permanenza in
carcere, hanno maggiore probabilità che sia loro concessa una misura alternativa.

Concessione provvisoria di una misura alternativa
Nel caso il prolungarsi della permanenza in carcere possa costituire un grave pregiudizio per   la
salute o le condizioni del detenuto, in casi cioè di urgenza, è possibile chiedere la     sospensione
dell'esecuzione della pena e la concessione provvisoria di una misura alternativa (art. 47, comma 4,

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legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario). Generalmente, poiché si tratta di urgenze derivanti da
condizioni di salute o da condizioni particolari, vengono richieste la detenzione domiciliare provvisoria o
l'affidamento provvisorio in prova in casi particolari. L'istanza va indirizzata al Magistrato di Sorveglianza
competente per il territorio dove si trova il carcere, il quale concederà o meno la misura alternativa in
via provvisoria valutando la presenza del grave pregiudizio, la sussistenza dei presupposti per
l'ammissione all'affidamento in prova e l'assenza di pericolo di fuga. Gli atti verranno immediatamente

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passati al Tribunale di Sorveglianza che prenderà la decisione definitiva entro quarantacinque giorni. Le
istanze di concessione di misure alternative in via provvisoria per casi in cui la permanenza in carcere
non costituisca "grave pregiudizio", sono ritenute inammissibili.

La richiesta di misura alternativa ordinaria
Possono beneficiare di una misura alternativa anche persone non detenute, cioè coloro i quali, al
momento della condanna a una pena non superiore a 4 anni di reclusione (o a sei anni, se si tratta di
soggetto dipendente da alcool o droga), siano in stato di libertà: il pubblico ministero, come prevede
l'art. 656 del codice di procedura penale, sospende l'esecuzione della sentenza per trenta giorni, entro i
quali l'interessato (o il difensore) potrà presentare istanza di concessione di una misura alternativa.
L'istanza va indirizzata al pubblico ministero, il quale la trasmetterà al Tribunale di sorveglianza che
deciderà entro quarantacinque giorni.

L'ordine di esecuzione: 30 giorni per chiedere la misura alternativa
Più in particolare, a seguito dell'entrata il vigore della legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito con
modificazioni (anche di un certo spessore) il decreto legge 1 luglio 2013, n. 78 il meccanismo di
sospensione di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p. opera (salvo le preclusioni di cui al    co. 9):
a) di regola, e dopo la novella legislativa che segue la sentenza della Corte Costituzionale del 2 marzo
2018 n. 41, per le condanne a pene detentive fino a 4 anni;
b) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 47 ter o.p., per le condanne a pene detentive fino a quattro
anni;
c) nei confronti dei tossicodipendenti, laddove si debba applicare l'art. 90 o 94 d.P.R. 309/90, per
condanne a pene detentive fino a sei anni.

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Attenzione: per alcuni reati, quando anche il periodo da scontare sia inferire ai limiti di legge, non
opera il meccansimo di sospensione (condanne per delitti di criminalità organizzata, sex offenders, ma
anche ad es. furto in abitazione).
Un'ulteriore ampliamento dell'operatività del meccanismo sospensivo di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p.
deriva poi dalla possibile anticipazione, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione,
dell'applicazione della liberazione anticipata ex art. 54 o.p. (che prevede come noto uno sconto di pena

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di 45 giorni ogni sei mesi di pena scontata o di custodia cautelare). A questo proposito, con il nuovo co.
4 bis dell'art. 656 c.p.p. si prevede che il p.m. - qualora il condannato abbia trascorso dei periodi di
custodia cautelare o abbia espiato periodi di pena 'fungibili' in relazione al titolo esecutivo da eseguire e
qualora ritenga che, per effetto della liberazione anticipata, la pena da scontare rientri nei limiti di cui al
co. 5 dell'art. 656 - sospenda le proprie determinazioni, trasmettendo senza ritardo gli atti al magistrato
di sorveglianza competente, affinché decida in merito all'applicazione dell'art. 54 o.p. Solo a seguito
dell'ordinanza del magistrato, il p.m. potrà emettere il provvedimento ex art. 656 c.p.p.:
a) sospendendo l'ordine di esecuzione, qualora per effetto degli sconti di pena ex art. 54 co.p., la pena
sia 'scesa' al di sotto dei livelli di cui al co. 5;
b) emettendo l'ordine di esecuzione quando la pena residua da scontare sia superiore a tali livelli.
Verificate le condizioni di ammissibilità, la concessione di una misura alternativa - e la scelta tra esse,
compresa la libertà condizionale - è decisa dal magistrato (in via provvisoria) o dal Tribunale sia sulla
base delle valutazioni relative all'interessato (per esempio la cosiddetta "residua pericolosità sociale", il
comportamento in carcere, eventuali collegamenti con la criminalità organizzata) sia sulla base di
presupposti oggettivi. Per esempio, per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è
generalmente necessario avere un posto di lavoro, documentandolo con una dichiarazione del futuro
datore di lavoro, e un'abitazione, documentandolo con una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità da
parte dei familiari.
Per la detenzione domiciliare può bastare l'abitazione. La semilibertà può essere concessa se vi è un
lavoro o un'altra occupazione (per esempio, la documentata frequenza di corsi di istruzione) ma non
sussistono i requisiti per la concessione dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare. In tal
caso può essere concessa anche se nell'istanza per l'ammissione alle misure alternative non era stata
esplicitamente richiesta. Se la misura alternativa è chiesta da persone tossicodipendenti o
alcooldipendenti, è necessaria la certificazione rilasciata dai Sert delle Ulss dello stato di
tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l'indicazione delle modalità
seguite per porre la diagnosi) e la presenza di un idoneo programma terapeutico, approvato dai Sert

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delle Ulss. Ulteriore documentazione occorrerà nel caso si intenda seguire un programma di
disintossicazione residenziale, presso una comunità terapeutica. Data la varietà di criteri, possibilità e
condizioni, per la redazione di un'istanza di concessione di misura alternativa - e per l'approfondimento
sulla "strategia" di richiesta da adottare, le motivazioni da indicare e la documentazione da produrre - è
preferibile consultare un avvocato (che verrebbe comunque nominato per l'udienza). Merita ricordare
che il Tribunale di Sorveglianza può concedere una misura alternativa diversa da quelle chieste

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nell'istanza presentata dall'interessato. Se l'istanza di concessione di misura alternativa non è accolta, si
da inizio o si riprende l'esecuzione della pena in regime carcerario. Nel caso in cui l'affidato in prova, il
detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate, la misura alternativa - dopo un
eventuale richiamo - può essere sospesa o revocata e l'interessato dovrà scontare la pena in carcere
senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative, di
permessi-premio, di attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario (art. 58 quater legge
354/1975).
(....)

fonte:https://canestrinilex.com/risorse/misure-alternative-alla-detenzione/

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Articolo 2

Televisioni, fotografi, giornalisti si sono precipitati, lo scorso 26 marzo, nel parco romano di Colle Oppio.
Non per raccogliere voci e testimonianze sull’ultimo tentativo di stupro o sull’ennesimo scippo ai danni
di malcapitate turiste, e neppure per imbastire i soliti servizi sul degrado della Città Eterna. La curiosità,
per una volta, era su tutt’altro. Su 16 detenuti

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del carcere di Rebibbia – il primo drappello dei 100, anche di altri istituti penitenziari, coinvolti in un
progetto concordato tra Ministero della Giustizia e Comune di Roma – portati lì a lavorare. A raccogliere
foglie, svuotare cestini, ripulire dai rifiuti panchine e vialetti, sistemare aiuole
e fontane. Con regolamentari tute bianche, mascherine, guanti e scarpe adatte, un rastrello in una
mano e un sacco di plastica nell’altra. A controllarli e guidarne l’attività, una squadra di vigili, agenti
penitenziari e tecnici comunali.
Lavoro ben fatto e bene organizzato. Lavoro utile e gradito a cittadini e turisti.

Anche i peggiori in cerca di una nuova dignità
Ma soprattutto una buona giornata, di quelle che fanno ritrovare speranza e fiducia.
Perché ha dimostrato che si può fare, il che non è poco in una città dove si spalancano ogni settimana
nuove voragini nelle strade e dove l’incuria di tutto ciò che è pubblico e l’incompetenza amministrativa
hanno raggiunto livelli da brivido.
E perché fa riflettere che con azioni di questo tipo – con un po’ di intelligenza sociale e di umanità –
potremmo tutti rieducarci all’idea che la pena dei colpevoli di reati non deve necessariamente
coincidere con la loro esclusione, più a lungo possibile, dalla vita degli altri (l’idea cara a Matteo Salvini e
al suo livido «chiudiamo la porta e buttiamo la chiave», ma purtroppo anche a tanti altri).
Una comunità responsabile e lungimirante può permettersi la generosità di offrire
una seconda opportunità anche ai peggiori.
E una possibilità di rigenerazione e di un futuro migliore, per «loro» e per tutti, sta proprio nel lavoro
volontario in progetti di pubblica utilità, nella cura dei beni comuni. Come è appunto un parco pubblico,
dove vanno bambini, anziani, famiglie.
Dove si gioca, si legge, si prende il sole, si portano a spasso i cani, ci si incontra, uno dei pochi luoghi
urbani ancora di tutti, ancora miracolosamente gratuiti.
Un dono, insomma, in un clima sociale inasprito da risentimenti, odi, pregiudizi.

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Grazie, dunque, ai detenuti in cerca di nuova dignità e di rinascita, e per una volta anche al sindaco.

Lavoro fuori dalle mura carcerarie
Non è la prima volta, del resto, che a Roma e in altre città – da Mantova a Caserta – si
è tentato un esperimento di questo tipo.

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Innovativo non perché la pena viene conciliata con il lavoro e la formazione professionale
– cosa già prevista dalle nostre norme, anche se troppo raramente praticata– ma perché il lavoro
volontario si può fare anche all’esterno delle mura carcerarie.
Sotto gli occhi di tutti, nel cuore della città, con la collaborazione della comunità, e in opere di interesse
pubblico.
Un primo protocollo d’intesa tra il Dipartimento Penitenziario del Ministero della
Giustizia e l’Associazione dei comuni italiani, è stato infatti sottoscritto già nel 2012. Altri protocolli, con
singole Regioni fra cui anche il Lazio (1.000, in questo caso, i detenuti da coinvolgere), sono stati
stipulati nel 2014, con l’intento di far sperimentare quello che dovrebbe diventare pratica ordinaria
quando entrerà in vigore la riforma dell’ordinamento carcerario,
fortemente voluta dal ministro della giustizia Orlando. Che è stata a lungo contrastata e poi approvata
parzialmente (con solo tre decreti attuativi) dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio scorso e che, dopo
l’esito delle elezioni politiche, rischia purtroppo di restare in stand by, se non un destino peggiore.
Nonostante i ripetuti richiami della Corte Europea di Giustizia a superare finalmente
anche in Italia il profilo solo «afflittivo» della pena valorizzandone il profilo rieducativo
(previsto, ben prima di ogni direttiva europea, dalla Costituzione) e promuovendo
l’inclusione sociale e professionale dei detenuti anche per ridurre al massimo il rischio – altissimo per
chi durante la detenzione non recupera volontà e capacità
di lavoro – delle recidive. Ma non è affatto detto, nel clima politico attuale, che arriveranno a buon fine
gli appelli al Consiglio dei Ministri, finché è in carica, a chiudere definitivamente la partita, firmati dopo il
4 marzo da un folto elenco di soggetti autorevoli e competenti come l’Unione delle Camere Penali,
Magistratura Democratica, numerosi professori di diritto, le associazioni attive in questo campo.
È in questo quadro che, mesi fa, è stato concordato anche il progetto romano, che
prevede corsi di formazione alle attività lavorative (e relativi attestati validi per un
futuro ingresso da liberi nel mondo del lavoro) e un forte sostegno da parte del Comune di Roma. Non
solo dei suoi servizi sociali, ma dei servizi tecnici (in questo caso il Servizio Giardini e l’Azienda per la

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raccolta e il riciclaggio dei rifiuti). Ma –comunica il Comune – non saranno solo i parchi pubblici ad
essere coinvolti, i 100 detenuti che hanno deciso volontariamente
di far parte del progetto saranno impiegati, nei prossimi 18 mesi, anche nella manutenzione
di impianti sportivi, nella sistemazione dei giardini delle Biblioteche civiche e delle scuole, e in altre
attività importanti per la città e per i suoi abitanti.

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Declino dei luoghi e incattivimento delle persone
Vedremo. C’è da dire, intanto, che il primo esperimento è stato accolto con particolare interesse e
favore dai media e dall’opinione pubblica perché il parco di Colle Oppio è oggi il simbolo di un degrado
che offende la bellezza e l’identità storica e culturale della città. Area archeologica di altissimo pregio
perché affacciato sul Colosseo e sede, tra splendide alberature e roseti, della Domus Aurea di Nerone, è
diventata negli ultimi tempi un luogo difficile,
assediato oltre che dagli effetti di una scarsissima manutenzione, anche da quelli che derivano
dall’essere contiguo all’Esquilino,il quartiere con la più alta densità di immigrazione e più esposto,
perché a ridosso della stazione Termini e del più grande ostello della Caritas, ai flussi dei richiedenti
asilo e, più in generale, alla circolazione dei più poveri e disperati della città.
Con tutto quello che l’assenza di controllo e di interventi efficaci di accoglienza e di
integrazione può farne nascere, dagli attendamenti dei senza casa allo spaccio di droghe a cielo aperto,
dai fuochi per scaldarsi e cucinare agli indumenti stesi ad asciugarsi sulle panchine.
Un disastro estetico, e ancor di più una vergogna sociale. E poi una insostenibile mancanza di sicurezza,
in certe ore, con episodi frequenti di violenza e molestia sessuale, scippi, danneggiamenti. Ovvio,
dunque, che ogni intervento che possa portare un qualche sollievo è bene accolto.
E che assuma un significato speciale, denso di significati diversi, un esperimento come quello dei
detenuti, gli ultimi degli degli ultimi. Chissà che non riescano proprio loro a restituire valore a ciò che
viene quotidianamente calpestato. Chissà che questo esperimento non tracci nuove vie. Colle Oppio,
nei giorni seguenti, ne parla. E anche il quartiere Esquilino, con le sue tante associazioni civiche
impegnate nella battaglia contro il degrado (i grandi giardini di piazza Vittorio sono un bivacco
permanente, in mezzo a rifiuti di ogni tipo), le scuole diventate famose in città e fuori per la capacità di
integrazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie, la fondazione della prima orchestra giovanile
interculturale, le mille iniziative di incontro
e di solidarietà che contrastano ogni giorno il declino dei luoghi, e l’incattivimento

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