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30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34. Art. 2. Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione Revisione mini-IRES di specifiche situazioni di crisi. 1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quel- lo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d’impresa di- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA chiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispon- Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse stabilire misure per la crescita economica; da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremen- to di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed ur- all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti genza di prevedere misure per la risoluzione di specifiche percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello situazioni di crisi; in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adot- stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti per- tate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019; centuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mi- cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’artico- nistri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del lo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si Ministro dello sviluppo economico; applica in misura corrispondentemente aumentata. 2. Ai fini del comma 1: Emana a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente con- seguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in il seguente decreto-legge: quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione Capo I di quelli destinati a riserve non disponibili; b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla diffe- MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA renza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’eser- cizio del periodo d’imposta di riferimento, senza conside- rare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili Art. 1. accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta pre- Maggiorazione dell’ammortamento cedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’eser- per i beni strumentali nuovi cizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. 1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titola- 3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili ri di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professio- accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammonta- ni che effettuano investimenti in beni materiali strumen- re del reddito complessivo netto dichiarato è computata tali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle dell’esercizio successivo. imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle impo- al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, ste sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo uni- relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia av- co, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato venuto il pagamento di acconti in misura almeno pari ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllan- riferimento alla determinazione delle quote di ammor- te, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a tamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo concorrenza del reddito eccedente le perdite computate di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La mag- in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si giorazione del costo non si applica sulla parte di inve- applicano anche all’importo determinato dalle società e stimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di b), del testo unico che esercitano l’opzione per il conso- cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicem- lidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 bre 2015, n. 208. del medesimo testo unico. — 1 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a cia- quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. scun socio in misura proporzionale alla sua quota di par- 2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso tecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal alla formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamen- l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato te dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore ai sensi del presente comma. imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono appli- all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicem- cabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone bre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di ac- fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori cessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il individuali e dalle società in nome collettivo e in acco- contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la mandita semplice in regime di contabilità ordinaria. documentazione indicata nel provvedimento del Diretto- 7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è re dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad consentire il riscontro della corretta determinazione della eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di de- quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammon- terminazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6 tare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati, 1973, n. 601. sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle componenti negativi riferibili ai predetti componenti finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del positivi. presente articolo. 3. Il contribuente che detiene la documentazione pre- 9. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne i commi da 28 a 34 sono abrogati. comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella di- chiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si Art. 3. beneficia dell’agevolazione. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica- Maggiorazione deducibilità IMU no anche in caso di attivazione delle procedure previste dalle imposte sui redditi dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Re- 1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo pubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non 14 marzo 2011, n. 23, le parole «nella misura del 40 per sia stato concluso il relativo accordo, previa comunica- cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal zione all’Agenzia delle entrate dell’espressa volontà di periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di- rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercita- cembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo no l’opzione prevista dal presente comma ripartiscono la d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per di imposta di applicazione dell’agevolazione, in tre quo- cento e per il periodo d’imposta successivo a quello in te annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produt- misura del 60 per cento». tive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta Art. 4. successivi. 5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che inten- Modifiche alla disciplina del Patent box dano beneficiare dell’agevolazione, di applicare le dispo- 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data sizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, di reddito di impresa che optano per il regime agevola- comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica tivo di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data in- 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alterna- dicazione del possesso della documentazione idonea di tiva alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del cui al comma 1 per ciascun periodo d’imposta oggetto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla qualunque attività di controllo relativa al regime previsto predetta determinazione in idonea documentazione pre- dai commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge 23 di- disposta secondo quanto previsto da un provvedimento cembre 2014, n. 190. del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presen- della comunicazione attestante il possesso della docu- te decreto, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori mentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di esercitano l’opzione prevista dal presente comma riparti- cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 di- scono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di cembre 1997, n. 471. — 2 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 Art. 5. denti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i perio- di d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui Rientro dei cervelli all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscrit- 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: ti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel a) il comma 1 è sostituito dal seguente: testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimi- la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzio- lati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro auto- ne contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo nomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- spontaneo.». bre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), complessivo limitatamente al 30 per cento del loro am- e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza montare al ricorrere delle seguenti condizioni: in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; di entrata in vigore del presente decreto. b) l’attività lavorativa è prestata prevalente- 3. All’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, mente nel territorio italiano.»; n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 di- b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. cembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente: Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi «2. Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del d’impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo- dal comma 2 che avviano un’attività d’impresa in Italia, a dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell’arti- partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso colo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, al 31 dicembre 2019.»; si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del disposizioni del presente articolo si applicano per ulte- 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artico- riori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno li 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unio- un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadotti- ne europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) vo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat- i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità im- tato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti mobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, rela- trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal con- sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de mini- vivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi mis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.». i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque 4. All’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, periodi di imposta, concorrono alla formazione del red- n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio dito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d’imposta minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque pe- di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di impo- riodi d’imposta successivi»; sta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»; b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta docente trasferisce la residenza ai sensi dell’articolo 2 al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residen- del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre za in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Cam- 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»; d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza 5-ter. I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprie- corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici tari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzio- residenza ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986 ne contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità im- di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi mobiliare può essere acquistata direttamente dal docente d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai fi- ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pen- gli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che — 3 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o do- all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica cente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi 3. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza 2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono aggiunte le che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all’artico- in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e lo 23 e 24 del medesimo decreto». 2 si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dodici Art. 7. periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la re- Incentivi per la valorizzazione edilizia sidenza fiscale nel territorio dello Stato.»; 3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscrit- 1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di ti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta suc- ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai conseguimento della classe energetica A o B, anche con sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesisten- sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, te ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, non- lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, ché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di n. 147. Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verifi- ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e cano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscrit- decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo ti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 periodo. spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto Art. 8. la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di Sisma bonus cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto le- 1. All’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge gislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempi- legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone classificate a mento spontaneo.». rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone 5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), classificate a rischio sismico 1, 2 e 3». si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente Art. 9. della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data Trattamento fiscale di strumenti di entrata in vigore del presente decreto.». finanziari convertibili Art. 6. 1. I maggiori o minori valori che derivano dall’attua- zione di specifiche previsioni contrattuali che governano Modifiche al regime dei forfetari gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorro- 1. All’articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge no alla formazione del reddito imponibile degli emittenti 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della produzione netta. delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto». 2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche: 2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo decorrere dal 1° gennaio 2019. L’ammontare complessi- è stato integralmente versato; vo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquista- già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vi- ti né dalla società emittente né da società da essa control- gore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle re- late o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei tribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo diritti di voto o del capitale; — 4 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 c) l’acquisto degli strumenti non è stato finanziato, reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul né direttamente né indirettamente, dalla società emittente; reddito delle società e del valore della produzione net- d) nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate ta al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione con le disposizioni dell’articolo 10-bis dalla liquidazione dell’attivo gli strumenti hanno lo stesso della legge 27 luglio 2000, n. 212. rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri 4. Il comma 22-bis dell’articolo 2 del decreto-legge creditori; 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato; per gli e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna dispo- strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato artico- sizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il lo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si consi- o liquidazione; derano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l’emittente; Art. 10. g) gli strumenti non possono essere rimborsati o ri- acquistati dall’emittente prima di cinque anni dalla data Modifiche alla disciplina degli incentivi di emissione; per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico h) se le disposizioni che governano gli strumenti 1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto riacquisto, l’opzione può essere esercitata unicamente 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente: dall’emittente; «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui i) le disposizioni che governano gli strumenti non al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detra- contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli zioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stes- strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o se, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di riacquistati, o che l’emittente intende rimborsarli, anche sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguen- che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimbor- ti casi: sato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclu- 1) liquidazione della società; sivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi- 2) operazioni discrezionali di riacquisto degli slativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei li- strumenti; miti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, l) le disposizioni che governano gli strumenti pre- n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicem- vedono che la società emittente abbia la piena discrezio- bre 2007, n. 244.». nalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzio- 2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, sono cumulabili e l’annullamento delle distribuzioni non n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: costituisce un caso di insolvenza da parte della società «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure emittente; antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente m) le disposizioni che governano gli strumenti pre- diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo scrivono, alternativamente, che al verificarsi di un deter- diretto delle stesse, per un contributo di pari ammonta- minato evento connesso al livello di patrimonializzazione re, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anti- cipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a della società: quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta 1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque in via permanente o temporanea; quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del 2) gli strumenti siano convertiti in azioni; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applica- zione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 di- 3) si attivi un meccanismo che produca effetti cembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti. legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condi- 3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del- zione che gli emittenti indichino di aver emesso gli stru- le entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di menti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione entrata in vigore della legge di conversione del presente dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta decreto, sono definite le modalità attuative delle dispo- l’emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa sizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del fornitore. — 5 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 Art. 11. di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei Aggregazioni d’imprese commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono 1. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, dovute sanzioni e interessi. lettera a), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazio- Art. 12. ne aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione Fatturazione elettronica effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Repubblica di San Marino presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quel- 1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con lo attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Mi- per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del nistro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo 2. Nel caso di operazioni di conferimento di azien- modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia da effettuate ai sensi dell’articolo 176 del decreto del e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano ricono- di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie sciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto per l’attuazione del presente articolo. conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un am- montare complessivo non eccedente l’importo di 5 mi- Art. 13. lioni di euro. Vendita di beni tramite piattaforme digitali 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualo- ra alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino 1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’in- esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le terfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piatta- medesime disposizioni non si applicano qualora le impre- forma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza se che partecipano alle predette operazioni facciano parte di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entra- superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indiret- te, per ciascun fornitore i seguenti dati: tamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore a) la denominazione, la residenza o il domicilio, attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è ricono- l’indirizzo di posta elettronica; sciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta re- b) il numero totale delle unità vendute in Italia; gionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prez- aggregazione aziendale. zo medio di vendita. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualo- 2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese ra le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione di luglio 2019. aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, 3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2. non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i 5. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le di- dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. sposizioni previste per le imposte sui redditi. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 6. La società risultante dall’aggregazione, che nei pri- 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con- mi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’ope- vertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, razione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l’uso di della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, deca- piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a di- de dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della proce- stanza di cui di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, dura di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, 2000, n. 212. nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di 7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la 3, 4, invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di società è tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate delle società e l’imposta regionale sulle attività produtti- con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate di cui al ve dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi comma 1. — 6 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino 5. Si applicano i commi 16 e 17 dell’articolo 3 del de- al 31 dicembre 2020. creto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Art. 14. 6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle dispo- Enti associativi assistenziali sizioni del presente articolo avviene in conformità e com- 1. All’articolo 148, del decreto del Presidente della Re- patibilmente con le forme e con le condizioni di speciale pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la autonomia previste dai rispettivi statuti. parola: «religiose,» è inserita la seguente: «assistenziali,». Art. 16. Art. 15. Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti Estensione della definizione agevolata elettronici da parte di distributori di carburante delle entrate regionali e degli enti locali 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferi- regioni, delle province, delle città metropolitane e dei co- mento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti muni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiun- sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia zione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di im- legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali pianti di distribuzione di carburante non contabilizzino dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, separatamente le commissioni addebitate per le transazio- n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti ni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’arti- il credito d’imposta di cui al citato 1, comma 924, della colo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle com- i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta missioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’af- giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume con le forme previste dalla legislazione vigente per l’ado- d’affari annuo complessivo. zione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stes- se, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entra- Capo II te. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti ter- Art. 17. ritoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non Garanzia sviluppo media impresa può superare il 30 settembre 2021; 1. Nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’artico- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua lo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, volontà di avvalersi della definizione agevolata; n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell’Unione c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui europea, una sezione speciale destinata alla concessione, il debitore indica il numero di rate con il quale intende a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finan- effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi ziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massi- aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, mo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il con- finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a in- cessionario della riscossione trasmette ai debitori la co- vestimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del municazione nella quale sono indicati l’ammontare com- fondo è incrementata di 150 milioni per l’anno 2019. Con plessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con- quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 3. A seguito della presentazione dell’istanza sono so- disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le con- spesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recu- dizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della pero delle somme oggetto di tale istanza. sezione speciale. 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versa- 2. All’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 di- mento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è sta- cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla to dilazionato il pagamento delle somme, la definizione legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme nell’ambito di portafogli di finanziamenti l’importo mas- oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati simo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessi- nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 3,5 vamente dovuto. milioni di euro.». — 7 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan- n. 662 non utilizzate a valere sulla la sezione speciale di ze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Mini- Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura stro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, massima della garanzia concedibile, che deve comunque sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del finanziatore nel rischio dell’operazione, le modalità di re- Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Mi- trocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti nistro dell’economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia, sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo. nonché i criteri per l’accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la tra- 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sen- sparenza della modalità di determinazione del prezzo dei si dell’articolo 50. finanziamenti, l’affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che Art. 18. regolano le attività riservate dalla legge a particolari cate- gorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra Norme in materia di semplificazione per la gestione il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa del Fondo di garanzia per le PMI tecnica della Banca d’Italia. 1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo Art. 19. 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo Rifinanziamento del Fondo di garanzia è soppresso. per la prima casa 2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione 1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’ar- dell’intervento del predetto Fondo di garanzia per le pic- ticolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre cole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola 2019. controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei con- 2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del sorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di con- legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a co- versione del presente decreto o il minor termine previsto pertura del rischio un importo non inferiore all’8 per cen- dalla delibera. to dell’importo garantito. 3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sen- di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di si dell’articolo 50. garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a Art. 20. valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in Modifiche alla misura Nuova Sabatini favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piat- taforme di social lending e di crowdfunding, progetti di 1. All’articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, investimento realizzati da micro, piccole e medie impre- n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto se, come definite dalla normativa dell’Unione europea, 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono del Fondo. sostituite dalle parole «4 milioni di euro»; 4. Ai fini di cui al comma 3: b) al comma 4, dopo le parole «L’erogazione del a) per social lending si intende lo strumento attra- predetto contributo è effettuata» sono inserite le seguen- verso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a ti: «,sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattafor- in merito alla realizzazione dell’investimento,» e, dopo me on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per fi- il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di fi- nanziare un progetto; nanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.». b) per crowdfunding si intende lo strumento attra- verso il quale famiglie e imprese sono finanziate diret- Art. 21. tamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori. Sostegno alla capitalizzazione 5. La garanzia di cui al comma 3 è richiesta, per conto e 1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decre- nell’interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica- comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o zioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì ricono- di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di sciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che legge 27 dicembre 2013, n. 147. intendono realizzare un programma di investimento. — 8 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 2. Le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto- Art. 23. legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte Cartolarizzazioni dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capi- 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le tale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corri- seguenti modificazioni: spondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento. a) all’articolo 4, comma 4-ter: 1) dopo le parole «aperture di credito» sono inse- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi rite le seguenti: «in qualunque forma»; di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità mas- caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al sime previste dalla applicabile normativa comunitaria in successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può, materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi cal- altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanzia- colati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso rio di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° set- annuo del: tembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 58 del medesi- mo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese; facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di b) 3,575 per cento, per le medie imprese. apertura di credito o affidamento, separatamente dal con- to cui l’apertura di credito è collegata e mantenendo la 4. Per la concessione del contributo di cui presente ar- domiciliazione del conto medesimo. A seguito della ces- ticolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com- sione, gli incassi registrati su tale conto continuano a es- ma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata sere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di per euro 10 milioni per l’anno 2019, per euro 15 milioni credito o di affidamento, anche se sorti successivamente per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 alla cessione, secondo le modalità contrattualmente pre- milioni per l’anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività viste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti della misura, le predette risorse sono trasferite al Mini- gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del stero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun annualità previste. patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla ban- 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan- del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli ze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 3, commi le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, 2 e 2-bis.»; le caratteristiche del programma di investimento, le mo- b) all’articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le pa- dalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitaliz- role «derivanti dalla titolarità» sono inerite le seguenti: «, zazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della in capo alla società di cui all’articolo 7.2»; medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni c) all’articolo 7.1: assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di 1) al comma 3: capitalizzazione. 1.1) le parole «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono 6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi sostituite dalle seguenti «degli articoli 57, 60, 84, 85 e dell’articolo 50. 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»; 1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Art. 22. finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali Tempi di pagamento tra le imprese i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di col- legamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.»; 1. Dopo l’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 otto- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: bre 2002, n. 231 è inserito il seguente: «4. Possono essere costituite una o più socie- tà veicolo d’appoggio, nella forma di società di capita- Art. 7-ter (Evidenza nel bilancio sociale). — A de- li, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di correre dall’esercizio 2019, nel bilancio sociale le socie- acquisire, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo tà danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle dell’operazione di cartolarizzazione, direttamente o at- transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli traverso una o più ulteriori società veicolo d’appoggio, eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effet- autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il de- tivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché bilancio sociale anche delle politiche commerciali adotta- gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque te con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finan- pagamento. ziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rap- — 9 —
30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100 porti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei sud- dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cin- detti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi que anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale 2 e 3 dell’articolo 58 del testo unico bancario, nonché condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall’acquirente avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in nella misura ordinaria e si applica una sanzione ammini- blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti strativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme cui all’articolo 55, comma 3, del testo unico delle dispo- in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione sizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla so- decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, cietà veicolo d’appoggio alla società di cartolarizzazio- n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine ne di cui all’articolo 3, sono assimilate, agli effetti della per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’am- presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti ministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei comma 5. diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei co- 4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui sti dell’operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto svolgono attività d’impresa sono assoggettati alle impo- acquisito nell’ambito dell’operazione di cui al presente ste di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimo- 200 euro ciascuna sempre che in capo all’acquirente ri- nio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse corrano le condizioni previste alla nota II-bis) all’artico- e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio lo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle separato non sono ammesse azioni da parte di creditori disposizioni concernenti l’imposta di registro, approva- diversi dalla società di cartolarizzazione nell’interesse to con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile dei portatori dei titoli emessi dalla società per la cartola- 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell’at- rizzazione dei crediti.». to di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella «4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipo- predetta nota.». tecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni 4) al comma 5: inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede 1.1) le parole «di tali contratti, la società vei- giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi colo» sono sostituite dalle seguenti: «di tali contratti, la 4 e 5, in favore della società veicolo d’appoggio, inclusi società veicolo d’appoggio»; eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore 1.2) le parole «nel bilancio di una banca» sono della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di una banca o di relazione all’operazione di cartolarizzazione, a valere sui un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del de- beni e diritti acquistati dalle società veicolo d’appoggio ai creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, poster- 1.3) dopo le parole «si applicano integralmente gazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi alla società veicolo» è inserita la seguente: «d’appoggio». comprese le relative cessioni di credito. d) dopo l’articolo 7.1, è aggiunto il seguente: 4-ter. Alla società veicolo d’appoggio cessio- «Art. 7.2 (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni naria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei mobili registrati) — 1. Le società che effettuano le ope- beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni razioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b-bis, non in materia fiscale applicabili alle società che esercitano possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili diversa da quelle indicate dall’articolo 7, comma 1, let- oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati tera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori per fatto dell’utilizzatore effettuate alla e dalla medesi- dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell’ambito di ma società si applica l’articolo 35, comma 10-ter.1, del ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclu- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo- sivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le tra- al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si ap- scrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate plicano le disposizioni di cui all’articolo 7.1, comma 8, a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti primo periodo. dalla società veicolo d’appoggio le imposte di registro, 2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori 4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con fi- successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgo- nalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli no attività d’impresa, della proprietà o di diritti reali, an- ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsia- che di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società si modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di carto- diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di cartola- larizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale rizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono sono dovute in misura fissa, a condizione che l’acquirente patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle so- — 10 —
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