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30-4-2019                               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                      Serie generale - n. 100

                 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34.                                                         Art. 2.
   Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione                         Revisione mini-IRES
di specifiche situazioni di crisi.
                                                                     1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quel-
                                                                  lo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d’impresa di-
       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                             chiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73,
                                                                  comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;                  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                                                                  1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispon-
   Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di           dente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse
stabilire misure per la crescita economica;                       da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremen-
                                                                  to di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui
   Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed ur-        all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti
genza di prevedere misure per la risoluzione di specifiche        percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello
situazioni di crisi;                                              in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la
   Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adot-       stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti per-
tate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019;                centuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali.
                                                                  Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mi-            cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’artico-
nistri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del          lo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si
Ministro dello sviluppo economico;                                applica in misura corrispondentemente aumentata.
                                                                     2. Ai fini del comma 1:
                           Emana                                        a) si considerano riserve di utili non disponibili le
                                                                  riserve formate con utili diversi da quelli realmente con-
                                                                  seguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in
                 il seguente decreto-legge:                       quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli
                                                                  utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso
                                                                  al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione
                           Capo I                                 di quelli destinati a riserve non disponibili;
                                                                        b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla diffe-
        MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA                  renza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’eser-
                                                                  cizio del periodo d’imposta di riferimento, senza conside-
                                                                  rare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili
                           Art. 1.                                accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta pre-
            Maggiorazione dell’ammortamento                       cedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’eser-
              per i beni strumentali nuovi                        cizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018,
                                                                  senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
   1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titola-      3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili
ri di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professio-     accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammonta-
ni che effettuano investimenti in beni materiali strumen-         re del reddito complessivo netto dichiarato è computata
tali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto      in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili
di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle           dell’esercizio successivo.
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della          4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73,
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019           comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle impo-
al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020,              ste sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il            di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo uni-
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia av-         co, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato
venuto il pagamento di acconti in misura almeno pari              ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al
al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo          consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllan-
riferimento alla determinazione delle quote di ammor-             te, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a
tamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo           concorrenza del reddito eccedente le perdite computate
di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La mag-            in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si
giorazione del costo non si applica sulla parte di inve-          applicano anche all’importo determinato dalle società e
stimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni           dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e
di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di         b), del testo unico che esercitano l’opzione per il conso-
cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicem-          lidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142
bre 2015, n. 208.                                                 del medesimo testo unico.

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   5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui       pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e
all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi,      dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al
l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla     periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in
società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a cia-     quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
scun socio in misura proporzionale alla sua quota di par-           2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso
tecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal   alla formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime
socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta          agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamen-
l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato        te dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore
ai sensi del presente comma.                                     imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui
   6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono appli-        all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicem-
cabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone      bre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di ac-
fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori      cessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il
individuali e dalle società in nome collettivo e in acco-        contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la
mandita semplice in regime di contabilità ordinaria.             documentazione indicata nel provvedimento del Diretto-
   7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è          re dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a
cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad         consentire il riscontro della corretta determinazione della
eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di de-        quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammon-
terminazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6       tare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre         impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati,
1973, n. 601.                                                    sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei
   8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle             componenti negativi riferibili ai predetti componenti
finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del          positivi.
presente articolo.                                                  3. Il contribuente che detiene la documentazione pre-
   9. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,       vista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne
i commi da 28 a 34 sono abrogati.                                comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella di-
                                                                 chiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si
                           Art. 3.                               beneficia dell’agevolazione.
                                                                    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-
            Maggiorazione deducibilità IMU                       no anche in caso di attivazione delle procedure previste
               dalle imposte sui redditi                         dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Re-
   1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo          pubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non
14 marzo 2011, n. 23, le parole «nella misura del 40 per         sia stato concluso il relativo accordo, previa comunica-
cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal          zione all’Agenzia delle entrate dell’espressa volontà di
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-         rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercita-
cembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo        no l’opzione prevista dal presente comma ripartiscono la
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre            somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi
2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per          di imposta di applicazione dell’agevolazione, in tre quo-
cento e per il periodo d’imposta successivo a quello in          te annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione
corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella            dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produt-
misura del 60 per cento».                                        tive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata
                                                                 tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta
                           Art. 4.                               successivi.
                                                                    5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che inten-
         Modifiche alla disciplina del Patent box                dano beneficiare dell’agevolazione, di applicare le dispo-
   1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data      sizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione
di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari   di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2,
di reddito di impresa che optano per il regime agevola-          comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
tivo di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge        22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data in-
23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alterna-         dicazione del possesso della documentazione idonea di
tiva alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del       cui al comma 1 per ciascun periodo d’imposta oggetto
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,           di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia
ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito          presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di
agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla           qualunque attività di controllo relativa al regime previsto
predetta determinazione in idonea documentazione pre-            dai commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge 23 di-
disposta secondo quanto previsto da un provvedimento             cembre 2014, n. 190.
del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro           6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo,
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presen-       della comunicazione attestante il possesso della docu-
te decreto, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori    mentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica
disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che     del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di
esercitano l’opzione prevista dal presente comma riparti-        cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 di-
scono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di       cembre 1997, n. 471.

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                             Art. 5.                                 denti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i perio-
                                                                     di d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui
                     Rientro dei cervelli                            all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
   1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre           29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscrit-
2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:              ti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019
                                                                     spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel
      a) il comma 1 è sostituito dal seguente:                       testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto
         «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimi-       la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzio-
lati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro auto-       ne contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo
nomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la           di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2        caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-                spontaneo.».
bre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito                2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c),
complessivo limitatamente al 30 per cento del loro am-               e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza
montare al ricorrere delle seguenti condizioni:                      in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente
            a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal
due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento           periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data
e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;            di entrata in vigore del presente decreto.
            b) l’attività lavorativa è prestata prevalente-             3. All’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
mente nel territorio italiano.»;                                     n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 di-
      b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis.           cembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:
Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi                    «2. Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del
d’impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o           decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dal comma 2 che avviano un’attività d’impresa in Italia, a           dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell’arti-
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso           colo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
al 31 dicembre 2019.»;                                               si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del
      c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le          regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del
disposizioni del presente articolo si applicano per ulte-            18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artico-
riori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno             li 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadotti-           ne europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE)
vo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per           1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui            relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-
i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità im-            tato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
mobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente            de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al           717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, rela-
trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata             tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal con-             sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de mini-
vivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi              mis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.».
i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque             4. All’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010,
periodi di imposta, concorrono alla formazione del red-              n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
dito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro              2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli                   a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d’imposta
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi         successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque pe-
di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di impo-           riodi d’imposta successivi»;
sta, concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;                        b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
                                                                              «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
      d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:                   applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o
         «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta          docente trasferisce la residenza ai sensi dell’articolo 2
al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residen-         del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
za in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Cam-              1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;            d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza
         5-ter. I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe       fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia       figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in             e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprie-
corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici               tari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale
fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto             in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzio-            residenza ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986
ne contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo           o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità im-
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi            mobiliare può essere acquistata direttamente dal docente
d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi         e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai fi-
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pen-               gli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che

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abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in           alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si      rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui
applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o do-       all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
cente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R.      29 settembre 1973, n. 602.
n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi          3. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre
d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza            2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della
fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori   Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono aggiunte le
che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche          seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all’artico-
in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e        lo 23 e 24 del medesimo decreto».
2 si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore
o docente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2 del
d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dodici                                  Art. 7.
periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la re-                    Incentivi per la valorizzazione edilizia
sidenza fiscale nel territorio dello Stato.»;
        3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscrit-       1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di
ti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)        interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di
rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta suc-        ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono             anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli
accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo          stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il
purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai            conseguimento della classe energetica A o B, anche con
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni             variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesisten-
sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1,       te ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, non-
lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015,            ché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di
n. 147. Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali          registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura
siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili         fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verifi-
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e           cano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute
grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per             le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43         ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre          stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a
1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscrit-       decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo
ti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019         periodo.
spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel
testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto                                      Art. 8.
la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di                                Sisma bonus
cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto le-            1. All’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge
gislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempi-           legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone classificate a
mento spontaneo.».                                                rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone
   5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),         classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in
Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente                                   Art. 9.
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data                       Trattamento fiscale di strumenti
di entrata in vigore del presente decreto.».                                        finanziari convertibili

                           Art. 6.                                   1. I maggiori o minori valori che derivano dall’attua-
                                                                  zione di specifiche previsioni contrattuali che governano
             Modifiche al regime dei forfetari                    gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari,
                                                                  con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorro-
   1. All’articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge        no alla formazione del reddito imponibile degli emittenti
23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive           ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore
modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione         della produzione netta.
delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo
decreto».                                                            2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono
                                                                  presentare le seguenti caratteristiche:
   2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a               a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo
decorrere dal 1° gennaio 2019. L’ammontare complessi-             è stato integralmente versato;
vo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme                b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquista-
già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vi-       ti né dalla società emittente né da società da essa control-
gore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle re-       late o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei
tribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo        diritti di voto o del capitale;

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30-4-2019                              GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                     Serie generale - n. 100

      c) l’acquisto degli strumenti non è stato finanziato,     reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul
né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;     reddito delle società e del valore della produzione net-
      d) nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate      ta al fine di consentire l’accertamento della conformità
                                                                dell’operazione con le disposizioni dell’articolo 10-bis
dalla liquidazione dell’attivo gli strumenti hanno lo stesso    della legge 27 luglio 2000, n. 212.
rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono
subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri      4. Il comma 22-bis dell’articolo 2 del decreto-legge
creditori;                                                      13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
                                                                dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato; per gli
      e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna dispo-        strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato artico-
sizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il     lo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in
grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso   corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale         gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si consi-
o liquidazione;                                                 derano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al
      f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che      periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
                                                                del presente decreto.
li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso
per l’emittente;
                                                                                          Art. 10.
      g) gli strumenti non possono essere rimborsati o ri-
acquistati dall’emittente prima di cinque anni dalla data                 Modifiche alla disciplina degli incentivi
di emissione;                                                   per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
      h) se le disposizioni che governano gli strumenti
                                                                   1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di         n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
riacquisto, l’opzione può essere esercitata unicamente          2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
dall’emittente;
                                                                      «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui
      i) le disposizioni che governano gli strumenti non        al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detra-
contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli      zioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stes-
strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o          se, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di
riacquistati, o che l’emittente intende rimborsarli, anche      sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguen-      che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimbor-
ti casi:                                                        sato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclu-
         1) liquidazione della società;                         sivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
                                                                pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
         2) operazioni discrezionali di riacquisto degli        slativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei li-
strumenti;                                                      miti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
      l) le disposizioni che governano gli strumenti pre-       n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicem-
vedono che la società emittente abbia la piena discrezio-       bre 2007, n. 244.».
nalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzio-         2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
ni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non      convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
sono cumulabili e l’annullamento delle distribuzioni non        n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
costituisce un caso di insolvenza da parte della società              «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
emittente;                                                      antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente
      m) le disposizioni che governano gli strumenti pre-       diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo
scrivono, alternativamente, che al verificarsi di un deter-     diretto delle stesse, per un contributo di pari ammonta-
minato evento connesso al livello di patrimonializzazione       re, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anti-
                                                                cipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
della società:                                                  quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta
         1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato    da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque
in via permanente o temporanea;                                 quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del
         2) gli strumenti siano convertiti in azioni;           decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applica-
                                                                zione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 di-
         3) si attivi un meccanismo che produca effetti         cembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della
equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti.            legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
   3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condi-            3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del-
zione che gli emittenti indichino di aver emesso gli stru-      le entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
menti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione          entrata in vigore della legge di conversione del presente
dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta     decreto, sono definite le modalità attuative delle dispo-
l’emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa      sizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative
dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che     all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il
ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del         fornitore.

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30-4-2019                                GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                       Serie generale - n. 100

                           Art. 11.                                di imposta precedenti, determinato senza tenere conto
                                                                   dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei
                  Aggregazioni d’imprese                           commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono
   1. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1,           dovute sanzioni e interessi.
lettera a), del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazio-                                     Art. 12.
ne aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione                             Fatturazione elettronica
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del                         Repubblica di San Marino
presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considera
riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quel-        1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con
lo attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali,         la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Mi-
per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del        nistro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella
disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo               Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del
non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.                      30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo
   2. Nel caso di operazioni di conferimento di azien-             modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia
da effettuate ai sensi dell’articolo 176 del decreto del           e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato.
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,              Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente           fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni
decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano ricono-           di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
                                                                   delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie
sciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto   per l’attuazione del presente articolo.
conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o
sui beni strumentali materiali e immateriali, per un am-
montare complessivo non eccedente l’importo di 5 mi-                                          Art. 13.
lioni di euro.                                                            Vendita di beni tramite piattaforme digitali
   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualo-
ra alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino              1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’in-
esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le            terfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piatta-
medesime disposizioni non si applicano qualora le impre-           forma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza
se che partecipano alle predette operazioni facciano parte         di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno
dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi          dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese
                                                                   successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite
i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione        con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entra-
superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indiret-        te, per ciascun fornitore i seguenti dati:
tamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359,
primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore                 a) la denominazione, la residenza o il domicilio,
attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è ricono-         l’indirizzo di posta elettronica;
sciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta re-              b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
gionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio             c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute
successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di          in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prez-
aggregazione aziendale.                                            zo medio di vendita.
   4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualo-          2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese
ra le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione         di luglio 2019.
aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente,            3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato
nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che         debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali
consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.        non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i
   5. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i       dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le di-         dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
sposizioni previste per le imposte sui redditi.                       4. Le disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da
   6. La società risultante dall’aggregazione, che nei pri-        11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con-
mi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’ope-         vertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
razione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie,         n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio
di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente    2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l’uso di
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i           un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una
beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, deca-      piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a di-
de dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della proce-       stanza di cui di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15,
                                                                   del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
dura di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio        con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
2000, n. 212.                                                      nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di
   7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta        entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la            3, 4, invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di
società è tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito       luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate
delle società e l’imposta regionale sulle attività produtti-       con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate di cui al
ve dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi           comma 1.

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   5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino            5. Si applicano i commi 16 e 17 dell’articolo 3 del de-
al 31 dicembre 2020.                                               creto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modi-
                                                                   ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
                           Art. 14.                                   6. Per le regioni a statuto speciale e per le province
                                                                   autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle dispo-
                Enti associativi assistenziali                     sizioni del presente articolo avviene in conformità e com-
  1. All’articolo 148, del decreto del Presidente della Re-        patibilmente con le forme e con le condizioni di speciale
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la             autonomia previste dai rispettivi statuti.
parola: «religiose,» è inserita la seguente: «assistenziali,».
                                                                                             Art. 16.
                           Art. 15.                                Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti
          Estensione della definizione agevolata                     elettronici da parte di distributori di carburante
         delle entrate regionali e degli enti locali
                                                                      1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924,
   1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle        della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferi-
regioni, delle province, delle città metropolitane e dei co-       mento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti
muni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiun-           sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia
zione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di       di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di im-
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali         pianti di distribuzione di carburante non contabilizzino
dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910,           separatamente le commissioni addebitate per le transazio-
n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti        ni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante,
stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’arti-      il credito d’imposta di cui al citato 1, comma 924, della
colo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,          legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle com-
i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta     missioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’af-
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,       fari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume
con le forme previste dalla legislazione vigente per l’ado-        d’affari annuo complessivo.
zione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stes-
se, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entra-                                Capo II
te. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia
dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante               MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI
pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
   2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti ter-                                   Art. 17.
ritoriali stabiliscono anche:
      a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non                     Garanzia sviluppo media impresa
può superare il 30 settembre 2021;
                                                                      1. Nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’artico-
      b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua          lo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
volontà di avvalersi della definizione agevolata;                  n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell’Unione
      c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui        europea, una sezione speciale destinata alla concessione,
il debitore indica il numero di rate con il quale intende          a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finan-
effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi             ziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massi-
aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa,       mo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale
assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;              e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di
                                                                   dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari
      d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il con-   finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a in-
cessionario della riscossione trasmette ai debitori la co-         vestimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del
municazione nella quale sono indicati l’ammontare com-             fondo è incrementata di 150 milioni per l’anno 2019. Con
plessivo delle somme dovute per la definizione agevolata,          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.              certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
   3. A seguito della presentazione dell’istanza sono so-          disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le con-
spesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recu-        dizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della
pero delle somme oggetto di tale istanza.                          sezione speciale.
   4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versa-              2. All’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 di-
mento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è sta-       cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
to dilazionato il pagamento delle somme, la definizione            legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è
non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di          aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse
prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme            nell’ambito di portafogli di finanziamenti l’importo mas-
oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati        simo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato,
sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessi-         nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 3,5
vamente dovuto.                                                    milioni di euro.».

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   3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2,        6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,              di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
n. 662 non utilizzate a valere sulla la sezione speciale di       ze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al
cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Mini-     Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura
stro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004,        massima della garanzia concedibile, che deve comunque
sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del         assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto
21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del         finanziatore nel rischio dell’operazione, le modalità di re-
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Mi-          trocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti
nistro dell’economia e delle finanze del 15 gennaio 2014,         dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia,
sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo.      nonché i criteri per l’accreditamento dei gestori e delle
                                                                  piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la tra-
   4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sen-        sparenza della modalità di determinazione del prezzo dei
si dell’articolo 50.                                              finanziamenti, l’affidabilità del modello di valutazione
                                                                  della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che
                           Art. 18.                               regolano le attività riservate dalla legge a particolari cate-
                                                                  gorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra
  Norme in materia di semplificazione per la gestione             il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa
          del Fondo di garanzia per le PMI                        tecnica della Banca d’Italia.

   1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo                                     Art. 19.
31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo                  Rifinanziamento del Fondo di garanzia
è soppresso.                                                                         per la prima casa
   2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione           1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’ar-
dell’intervento del predetto Fondo di garanzia per le pic-        ticolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
cole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100,            2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola       2019.
controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei con-            2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del
sorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane      Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della
in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di con-          legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a co-
versione del presente decreto o il minor termine previsto         pertura del rischio un importo non inferiore all’8 per cen-
dalla delibera.                                                   to dell’importo garantito.
   3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi         3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sen-
di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di          si dell’articolo 50.
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a                                      Art. 20.
valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in                 Modifiche alla misura Nuova Sabatini
favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piat-
taforme di social lending e di crowdfunding, progetti di              1. All’articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
investimento realizzati da micro, piccole e medie impre-          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
se, come definite dalla normativa dell’Unione europea,            2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento              a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono
del Fondo.                                                        sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;
   4. Ai fini di cui al comma 3:                                         b) al comma 4, dopo le parole «L’erogazione del
      a) per social lending si intende lo strumento attra-        predetto contributo è effettuata» sono inserite le seguen-
verso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a         ti: «,sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese
una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattafor-      in merito alla realizzazione dell’investimento,» e, dopo
me on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per fi-        il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di fi-
nanziare un progetto;                                             nanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro,
                                                                  il contributo viene erogato in un’unica soluzione.».
      b) per crowdfunding si intende lo strumento attra-
verso il quale famiglie e imprese sono finanziate diret-                                    Art. 21.
tamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di
investitori.                                                                    Sostegno alla capitalizzazione
   5. La garanzia di cui al comma 3 è richiesta, per conto e         1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decre-
nell’interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo       to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o           zioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì ricono-
di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di         sciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore
apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione         delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della      societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che
legge 27 dicembre 2013, n. 147.                                   intendono realizzare un programma di investimento.

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   2. Le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto-                                    Art. 23.
legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno
a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte                                 Cartolarizzazioni
dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capi-            1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le
tale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corri-     seguenti modificazioni:
spondenza delle scadenze del piano di ammortamento del
predetto finanziamento.                                                 a) all’articolo 4, comma 4-ter:
                                                                           1) dopo le parole «aperture di credito» sono inse-
   3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi   rite le seguenti: «in qualunque forma»;
di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69                   2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel
del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità mas-         caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al
sime previste dalla applicabile normativa comunitaria in          successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può,
materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi cal-    altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanzia-
colati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso        rio di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° set-
annuo del:                                                        tembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 58 del medesi-
                                                                  mo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
     a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;              facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di
     b) 3,575 per cento, per le medie imprese.                    apertura di credito o affidamento, separatamente dal con-
                                                                  to cui l’apertura di credito è collegata e mantenendo la
   4. Per la concessione del contributo di cui presente ar-       domiciliazione del conto medesimo. A seguito della ces-
ticolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-     sione, gli incassi registrati su tale conto continuano a es-
ma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata          sere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di
per euro 10 milioni per l’anno 2019, per euro 15 milioni          credito o di affidamento, anche se sorti successivamente
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10            alla cessione, secondo le modalità contrattualmente pre-
milioni per l’anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività      viste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti
della misura, le predette risorse sono trasferite al Mini-        gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del
stero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle         conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun
annualità previste.                                               patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
                                                                  creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla ban-
   5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,          ca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-          del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli
ze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della          impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e        quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 3, commi
le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3,         2 e 2-bis.»;
le caratteristiche del programma di investimento, le mo-                b) all’articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le pa-
dalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitaliz-       role «derivanti dalla titolarità» sono inerite le seguenti: «,
zazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della         in capo alla società di cui all’articolo 7.2»;
medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del
contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni                   c) all’articolo 7.1:
assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di                1) al comma 3:
capitalizzazione.                                                             1.1) le parole «degli articoli 124, 160, 182-bis
                                                                  e 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi        sostituite dalle seguenti «degli articoli 57, 60, 84, 85 e
dell’articolo 50.                                                 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
                                                                              1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
                          Art. 22.                                finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di
                                                                  passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali
            Tempi di pagamento tra le imprese                     i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di col-
                                                                  legamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.»;
  1. Dopo l’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 otto-                 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
bre 2002, n. 231 è inserito il seguente:                                      «4. Possono essere costituite una o più socie-
                                                                  tà veicolo d’appoggio, nella forma di società di capita-
     Art. 7-ter (Evidenza nel bilancio sociale). — A de-          li, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
correre dall’esercizio 2019, nel bilancio sociale le socie-       acquisire, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo
tà danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle               dell’operazione di cartolarizzazione, direttamente o at-
transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli        traverso una o più ulteriori società veicolo d’appoggio,
eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effet-     autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il de-
tivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel          bito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché
bilancio sociale anche delle politiche commerciali adotta-        gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque
te con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle        forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione,
eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di       ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finan-
pagamento.                                                        ziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rap-

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porti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei sud-      dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cin-
detti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi        que anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale
2 e 3 dell’articolo 58 del testo unico bancario, nonché           condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di
dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non            registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall’acquirente
avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in       nella misura ordinaria e si applica una sanzione ammini-
blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti          strativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di
ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme              cui all’articolo 55, comma 3, del testo unico delle dispo-
in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione           sizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla so-        decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
cietà veicolo d’appoggio alla società di cartolarizzazio-         n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine
ne di cui all’articolo 3, sono assimilate, agli effetti della     per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’am-
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti       ministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei          comma 5.
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei co-                  4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui
sti dell’operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi      al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non
modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto             svolgono attività d’impresa sono assoggettati alle impo-
acquisito nell’ambito dell’operazione di cui al presente          ste di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di
comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimo-            200 euro ciascuna sempre che in capo all’acquirente ri-
nio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse   corrano le condizioni previste alla nota II-bis) all’artico-
e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio        lo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
separato non sono ammesse azioni da parte di creditori            disposizioni concernenti l’imposta di registro, approva-
diversi dalla società di cartolarizzazione nell’interesse         to con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
dei portatori dei titoli emessi dalla società per la cartola-     1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell’at-
rizzazione dei crediti.».                                         to di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla
         3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:       data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella
            «4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipo-     predetta nota.».
tecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni             4) al comma 5:
inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede                   1.1) le parole «di tali contratti, la società vei-
giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi      colo» sono sostituite dalle seguenti: «di tali contratti, la
4 e 5, in favore della società veicolo d’appoggio, inclusi        società veicolo d’appoggio»;
eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo,
da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore                        1.2) le parole «nel bilancio di una banca» sono
della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in     sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di una banca o di
relazione all’operazione di cartolarizzazione, a valere sui       un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del de-
beni e diritti acquistati dalle società veicolo d’appoggio ai     creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, poster-                    1.3) dopo le parole «si applicano integralmente
gazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi        alla società veicolo» è inserita la seguente: «d’appoggio».
comprese le relative cessioni di credito.                               d) dopo l’articolo 7.1, è aggiunto il seguente:
            4-ter. Alla società veicolo d’appoggio cessio-              «Art. 7.2 (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni
naria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei     mobili registrati) — 1. Le società che effettuano le ope-
beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni      razioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b-bis, non
in materia fiscale applicabili alle società che esercitano        possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura
attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili      diversa da quelle indicate dall’articolo 7, comma 1, let-
oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati      tera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori
per fatto dell’utilizzatore effettuate alla e dalla medesi-       dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell’ambito di
ma società si applica l’articolo 35, comma 10-ter.1, del          ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclu-
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-          sivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui
dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le tra-       al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si ap-
scrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate    plicano le disposizioni di cui all’articolo 7.1, comma 8,
a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti       primo periodo.
dalla società veicolo d’appoggio le imposte di registro,                2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.               diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori
            4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il   dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con fi-
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgo-        nalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli
no attività d’impresa, della proprietà o di diritti reali, an-    ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsia-
che di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società       si modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro
veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di carto-          diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di cartola-
larizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale      rizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono
sono dovute in misura fissa, a condizione che l’acquirente        patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle so-

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