CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE - Agricolae

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CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE - Agricolae
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RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA
STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON
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o con la storia. L’Europa deve dimostrare se è all’altezza
della storia. Si tratta di un’emergenza improvvisa e
dimsotrata. L’Italia si sta dimostrando all’altezza della
situazione. Io non passerò alla storia come colui che non si è
reso responsabile. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore
e all’ultimo grammo di energia per avere una risposta dalla
Commissione Ue”. Così il premier Giuseppe Conte in merito alla
notizia sul dissenso che il presidente della Commissione Ue
avrebbe detto che non sono sul tavolo dei Corona bond.

“Le parole del presidente della Commissione Ursula Von Der
Leyen sono sbagliate”, ribadisce il ministro dell’Economia
CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE - Agricolae
Roberto Gualtieri.

CORONAVIRUS, CONTE, 4,7 MLD
PER BUONI SPESA ALIMENTARE AI
BISOGNOSI. GDO FACCIA SCONTO
DEL 10% A CHI NE FA USO.
AZZERO     BUROCRAZIA.     UE
RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA
STORIA.
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provvedimenti per aiutare le persone. Abbiamo appena firmato
un Dpcm che dispone 4,3 miliardi di euro, un anticipo del 66
per cento rispetto alla scadenza di maggio, che giriamo ai
comuni. Perché i sindaci sono le nostre sentinelle su quello
che sta accandendo e delle difficoltà che vivono i cittadini.

Con una ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo a questo
fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo, che destiniamo ai
comuni per aiutare le persone che non possono fare la spesa.
Nasceranno quindi dei buoni spesa e la possibilità di erogare
generi alimentari”.

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza
stampa da Palazzo Chigi.

“Abbiamo superato i 10mila morti ed è un grande dolore, ci
incoraggia però il numero dei guariti che è il più alto finora
registrato. Rimaniamo comunque vigili e attenti per adeguare
le valutazioni sulla base delle raccomandazioni del comitato
scientifico. Lo stato c’è, siamo consapevoli di attraversare
un momento in cui i cittadini soffrono, per questo abbiamo
lavorato intensamente per varare il provvedimento.
Disponiamo infatti nel dpcm 4,3 miliardi sul fondo di
solidarietà comunale. Abbiamo poi rafforzato gli strumenti
delle donazioni, non vogliamo tassare la solidarietà”.
“Confidiamo che già dall’inizio della settimana prossima i
sindaci siano nelle condizioni attraverso il terzo settore e
il volontariato di consegnare beni alimentari ai bisognosi.
Non vogliamo lasciare nessuno solo.

Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo aiutare chi in
questo momento è in maggiore difficoltà.

Faccio un appello alla Gdo che possano aggiungere un dieci per
cento di sconto a chi acquista con questi buoni spesa.

Stiamo lavorando intensamente con la minisra Catalfo e il
presidente Tridico perché è importante che le misure stanziate
con il decreto Cura italia arrivino subito nelle tasche dei
cittadini e delle imprese.
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Sedici misure di differente tipologia. Stiamo facendo di tutto
perché i tempi ordinari della burocrazia siano azzerati, su
questo io stesso sono intransigente. Vogliamo mettere nelle
condizioni tutti coloro che hanno diritto alla cassa
integrazione ordinaria e in deroga a poterne beneficaire
subito. Entro il 15 aprile a dispetto dei tempi indicati
normativamente” conclude il premier.

Gualtieri parla di “distribuizione diretta di beni alimentari
e beni di prima necessità”. Un provvedimento “di rapidità
senza precedenti ed è necessario che nessuno sia lasciato
indietro. Con l’aiuto del volontariato e del Terzo Settore
vogliamo sostenere tutti. Gia da domani mattina”.

CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA.
GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE

Posted by Redazione × Pubblicato il 28/03/2020 at 19:57

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o con la storia. L’Europa deve dimostrare se è all’altezza
CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE - Agricolae
della storia. Si tratta di un’emergenza improvvisa e
dimsotrata. L’Italia si sta dimostrando all’altezza della
situazione. Io non passerò alla storia come colui che non si è
reso responsabile. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore
e all’ultimo grammo di energia per avere una risposta dalla
Commissione Ue”. Così il premier Giuseppe Conte in merito alla
notizia sul dissenso che il presidente della Commissione Ue
avrebbe detto che non sono sul tavolo dei Corona bond.

“Le parole del presidente della Commissione Ursula Von Der
Leyen sono sbagliate”, ribadisce il ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri.

BELLANOVA: PASSO NECESSARIO. NESSUNO VA LASCIATO INDIETRO, È
QUANTO DA TEMPO CHIEDO A CONTE

Posted by Redazione × Pubblicato il 28/03/2020 at 20:14

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o indietro.

Questo è ciò che da tempo ho chiesto al Presidente Conte.
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Il decreto di stasera è un primo passo necessario. 400 milioni
per l’emergenza alimentare e per garantire l’accesso al cibo
ai cittadini più bisognosi.

Lo Stato c’è.

Così il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova su
Facebook.

Per saperne di più:

CONAD: PRONTI AD APPLICARE SCONTO 10% AI BUONI SPESA GOVERNO

Posted by Redazione × Pubblicato il 30/03/2020 at 14:18

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di Conad, la prima e più grande organizzazione di imprenditori
indipendenti del commercio, hanno deciso di applicare uno
sconto del 10% alla cassa ai “buoni spesa” che il Governo ha
destinato alle famiglie più bisognose e che saranno
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distribuiti dai Sindaci.

Questa decisione accoglie l’invito fatto alle aziende della
distribuzione dal Presidente del Consiglio nella sua
conferenza stampa di sabato sera.

Con questo sconto i soci e le cooperative Conad intendono
aderire con un contributo concreto allo sforzo che tutte le
realtà economiche del Paese stanno producendo per consentire a
molte famiglie di affrontare con una maggiore protezione
questo difficile periodo.

Conad ha anche intensificato il dialogo e la relazione con
tutte le componenti delle filiere produttive italiane, anche
quelle più locali, e tutti gli attori della logistica per
garantire le condizioni necessarie ad assicurare a tutte le
famiglie in ogni comune del Paese i prodotti alimentari e i
beni essenziali con continuità e ai prezzi più convenienti.

–

CONTE AL SENATO: NECESSITA DI
PROTEGGERE ASSET STRATEGICI
DEL PAESE. EMERGENZA DIVENTI
OPPORTUNITA
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alla sfida dell’emergenza in atto” ed “è pronto a collaborare
con le opposizioni”. Ma “basta polemiche sulle forniture
sanitarie”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
illustra – dopo averlo fatto alla Camera – le iniziative del
governo con l’informativa in aula del Senato.

il decreto, spiega, è solo un primo passo per il sostegno
all’economia. Pronti ad ulteriori interventi per altri 25
miliardi di euro.

“Il governo è favorevole a collaborare con le varie forze
politiche del parlamento per una strategia comune come anche
le associazioni di categoria dei datori di lavoro che
sindacali. Dobbiamo cambiare questo shock in un’opportunità”.

“Queste settimane ci hanno fatto vedere la necessità di
preservare alcune filiere nazionale di prima necessità, come
quella per prodotti sanitari medici”.

“L’emergenza ci mostra l’importanza di tutelare gli asset piu
importanti e strategici del Paese che devono essere protetti
con ogni mezzo”, spiega ancora.

E’ necessaria e possibile una vera e propria trasformazione
digitale delle scuole e delle università. Bisogna
digitalizzare il paese con un assetto normativo semplificato
per continuare a sostenere l’economia in una fase cruciale.

Occorre che la commissione Ue faccia un salto di qualità
necessario per far fronte alla recessione cui va incontro.
Abbiamo scritto una lettera per chiedere misure straordinarie
perché questa è una battaglia che si vince tutti insieme
altrimenti a perdere saremo tutti”.

CONTE:    STATO   EMERGENZA
NAZIONALE FINO AL 31 LUGLIO
MA NON LE MISURE, TORNEREMO
ALLA NORMALITA PRIMA
“
                                                                 P
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e ogni decreto adottato e ogni iniziativa governativa venga
trasmessa ai presidenti delle Camere così da consentire che
anche il Parlamento possa seguire ed essere edotto sulle
misure di reazione poste in essere dal governo per contenere
il virus.

Abbiamo regolamentato in modo lineare i rapporti tra gli
interventi del governo e le regioni che possono adottare
nell’ambito delle proprie competenze misure anche più severe e
ovviamente resta la funzione di coordinamento ed omogeneità
assicurate a livello nazionale”, spiega il premier Giuseppe
Conte in conferenza stampa dopo l’ok al nuovo decreto.

“A livello sanzionatorio viene introdotta una multa da 400 a
tremila euro se si violano le regole introdotte.

Sono soddisfato ed orgoglioso della reazione che tutti i
cittadini stanno avendo. le Forze dell’Ordine stanno facendo
un attento monitoraggio nel rispetto delle prescrizioni ma la
maggior parte dei cittadini si sta conformando alle nuove
regole di vita.

Tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per poterci
rialzare quanto prima”. Ma “nessuna interruzione per filiere
alimentari e dei carburanti”.
Poi precisa: “Assisto ancora una volta all’indebita diffusione
di una bozza già superata. A cui sono state apportate
ulteriori modifiche ma si è creato dibattito sulla durata
dell’emergenza fino al 31 luglio. Nulla di vero”, spiega.
“Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza nazionale un attimo
dopo che l’Oms aveva dichiarato l’emergenza nazionale. Questo
non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino
a luglio. Questo è lo spazio dell’emergenza ma siamo fiduciosi
che ben prima di quella scadenza ipoteticamente fissata
all’inizio si possa tornare a un normale stile di vita”.

Era stato scritto:

CORONAVIRUS, ECCO LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO. ANCORA PIU
SEVERO ED EVENTUALMENTE FINO AL 31 LUGLIO

Posted by Redazione × Pubblicato il 24/03/2020 at 13:34

                                                                 A
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qui di seguito la bozza del nuovo decreto di Palazzo Chigi
deputato a introdurre misure ancora piu stringenti per far
fronte all’emergenza Coronavirus. E, in coerenza con lo stato
di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio della durata
di sei mesi, le misure sono eventualmente prorogate fino al 31
luglio.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente
limitazioni della libertà di
circolazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità il 30
gennaio 2020 ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei
casi e dei decessi
notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove
disposizioni per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando
adeguate e
proporzionate   misure   di   contrasto   e   contenimento   alla
diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del
……………………… 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1.

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti
dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del
territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di
esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal
presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma
2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non
superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche
più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di
modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione
secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono
essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e
principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente
su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale,
una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione      delle   persone,   anche
prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla
propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti
individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da
esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di
salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco,
ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;
c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori
comunali, provinciali o regionali;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati
di malattia infettiva diffusiva;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della
quarantena perché risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti
in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale,
ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa
chiusura degli stessi;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri
sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di
aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o
evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o
congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi
compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di
palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti
sportivi, anche se privati;
n) limitazione o sospensione delle attività ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi
aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti
autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la
soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque
interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico
locale;
p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle
istituzioni di formazione superiore, comprese le università e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi
professionali e le attività formative svolte da altri enti
pubblici, anche territoriali e
locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi,
attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio
nazionale sia all’estero;
r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o
chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
s) limitazione o sospensione delle attività delle
amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva
l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
selettive finalizzate all’assunzione di personale presso
datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con
modalità a distanza;
u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di
vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata
reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da
espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di
persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto di una distanza di
sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire
o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attività di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di
consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti;
z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa
o di attività professionali e di lavoro autonomo con
possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità
previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre
il rischio di contagio come principale misura di contenimento,
con adozione di adeguati strumenti di protezione
individuale;
aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo
comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari; bb)
specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei
pazienti nelle sale di
attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto
soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a
strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale
nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in
zone   a   rischio   epidemiologico      come   identificate
dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della
salute;
ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto
al rischio epidemiologico;
ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro
agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga
alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure
idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di
predisporre le condizioni per garantire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata
a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di
pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione
individuale.
3. L’introduzione di ulteriori o più gravose misure limitative
della libertà di circolazione, fatta comunque salva quella
personale, non può essere disposta per oltre sette giorni
senza un’espressa previsione di legge e comunque
esclusivamente in casi territorialmente circoscritti di
assoluta necessità per l’evidente insufficienza delle misure
di cui al comma 2, a contenere e contrastare adeguatamente il
rischio per la salute pubblica.

ART. 2.

(Attuazione delle misure di contenimento)

1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i
presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui
riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche
regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero
territorio nazionale; ovvero su proposta dei presidenti delle
regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente
una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel
caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti
il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il
Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i
profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e
proporzionalità, le misure di cui al presente comma sono
adottate sentito il Comitato tecnico scientifico di cui
all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e nei casi di estrema
necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure di
cui all’articolo 1 possono essere adottate ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
eventualmente anche d’intesa con le regioni o con i ministri
interessati. Le misure adottate ai sensi del presente comma
restano efficaci per non oltre sette giorni e quelle regionali
sono immediatamente comunicate al Ministro della salute per la
valutazione della loro conferma con i decreti di cui al comma
1, ovvero, quelle locali, al Presidente della Regione
interessata per la loro eventuale conferma secondo quanto
previsto dall’articolo 3. Le ordinanze del Ministro della
salute sono comunicate alle Regioni interessate.
3. Sono fatti salvi i decreti e le ordinanze adottate ai sensi
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai
sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti
le misure già adottate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre
misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad
applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni e, entro tale
termine, sono sottoposte a verifica di persistente adeguatezza
e proporzionalità ai fini della loro conferma con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
ovvero, per le ordinanze dei comuni, per la loro eventuale
conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i
termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di
cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.
340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in
attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della
fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e immediatamente
trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per
materia. Il presidente del Consiglio o un Ministro da lui
delegato riferisce mensilmente alle camere sulla misure
adottate ai sensi del presente decreto.

ART. 3

(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni,
in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di
attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro
territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero
sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali,
l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo
1, comma 2. Qualora tali misure si applichino su tutto il
territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a
oltre la metà della popolazione residente nella regione, la
loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro
ventiquattrore dalla loro adozione, è formulata proposta al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto.
Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in
alcun caso reiterate e, ove non confermate dal decreto ivi
previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo
giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto
dal precedente periodo sono inefficaci.
2. Il Sindaco, negli stessi casi di cui al comma 1, può
introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con
propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure di
cui all’articolo 1, comma 2. L’ordinanza, efficace per sette
giorni, entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata
alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne
l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i
limiti di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure di cui al
periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate
e, ove non confermate dalla regione secondo quanto ivi
previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo
giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto
dal precedente periodo sono inefficaci. Alle misure assunte da
più comuni e confermate dalla Regione che abbiano effetto su
oltre la metà del territorio di quest’ultima, ovvero su oltre
la metà della popolazione residente nella regione stessa, si
applica altresì quanto previsto dal comma 1. Fermo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 2, per le situazioni
sopravvenute, dopo l’adozione del decreto di cui all’articolo
2, comma 1, non possono essere adottate, e ove adottate sono
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti
dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con
le misure statali.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in
forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge
previgente.

ART.4
(Sanzioni e controlli)

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come delitto,
il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui
all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali
previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre
disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di
sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.
2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m),
p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attività da 5 a 30 giorni.
[3. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 1 sono
commesse con l’impiego di un veicolo, è disposta la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo da uno a tre
mesi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprese le sanzioni di
cui al comma 8 in caso di circolazione su veicolo sottoposto a
fermo.]
4. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, e le sanzioni sono irrogate dal
Prefetto. Al procedimento si applica l’articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
5. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma
2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l’autorità procedente può
disporre la chiusura provvisoria dell’attività o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata,
in sede di sua esecuzione.
6. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione
la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è
applicata nella misura massima.

7. In ogni caso la violazione della misura di cui all’articolo
1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 452,
primo comma, n. 2, del codice penale.
8. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi
delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle
Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto
competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la
qualifica di agente di pubblica sicurezza.

ART.5
(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, nonché l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la bozza del nuovo decreto
Covid-19:

NUOVO DL COVID BOZZA

CORONAVIRUS, CONTE: DIBATTITO
MONDO SCIENTIFICO E’ APERTO
SUI NUMERI CONTAGI
“
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difficile avere un numero esatto dei contagiati. Ma il
dibattito nel mondo scientifico è aperto, il presidente del
Consiglio non è uno scienziato. Noi abbiamo comunque sposato
la linea della trasparenza e della chiarezza”. Così il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Conte si riferisce all’ipotesi lanciata prima da Crisanti, poi
da Borrelli, che per ogni contagiato di cui si è a conoscenza
ce ne potrebbero essere dieci asintomatici.

Era stato scritto:

CORONAVIRUS, IL VIROLOGO CRISANTI: PROTEZIONE CIVILE FA
DISINFORMAZIONE DA 30 GIORNI. IN ITALIA ALMENO 400MILA CASI E
NESSUNA STRATEGIA

Posted by Redazione × Pubblicato il 23/03/2020 at 16:58
“Ri
                                                          ten
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o tempestive e senza una chiara visione strategica. È mancata
completamente la presenza sul territorio di attività di
sorveglianza attiva. Sicuramente in Italia al momento ci sono
almeno 400.000 casi di infezione secondo modelli che
normalizzano per la mortalità osservata in Veneto, simile alla
Cina, e tenendo conto anche la possibile proporzione di
asintomatici. Sono circa 30 giorni che la protezione civile fa
disinformazione”.

Così dichiara ad Agricolae Andrea Crisanti, direttore del
laboratorio di Microbiologia e virologia dell’università di
Padova, che non risparmia critiche all’operato del governo
Conte.

“Di questo passo se non si implementano le zone rosse intorno
ai cluster, in cui tutte e dico tutte attività’ si fermano, e
allo stesso tempo se non si aumentano le misure di
sorveglianza attiva solo la bella stagione ci salverà, sempre
che il virus si comporti come altri coronavirus meno
virulenti” sottolinea il professore.

Riguardo l’alto numero di morti che sta registrando il nostro
paese, specialmente nell’area lombarda, Crisanti specifica
come “in Italia la mortalità non è differente da quella di
altri paesi, pensiamo ai numeri del Veneto ad esempio, quello
che però è differente è il crollo del sistema sanitario
territoriale che ha fallito completamente in Lombardia e in
altre parti”.

La risposta:

CORONAVIRUS, PROTEZIONE CIVILE: NESSUNA DISINFORMAZIONE, I
NOSTRI DATI COMUNICATI DA REGIONI E MINISTERO SALUTE.

Posted by Redazione × Pubblicato il 23/03/2020 at 16:58

                                      La Protezione Civile non
                                      smentisce i numeri del
                                      virologo Crisanti, ma
                                      dichiara ad AGRICOLAE il
                                      capo ufficio stampa che
                                      “quello che raccogliamo
                                      e         comunichiamo
                                      giornalmente      nella
                                      conferenza stampa sono i
dati che vengono comunicati dalle regioni al Ministero della
Salute. Non sono quindi dati che noi elaboriamo in alcun modo.
Ogni regione giornalmente comunica al Ministero della Salute
il proprio aggiornamento, il ministero poi lo aggrega e
informa il dipartimento, e questo è oggetto di una
comunicazione fatta quotidianamente nel corso di una
conferenza stampa. Non c’è quindi nessuna disinformazione
perché sono dati raccolti dalle strutture territoriali. Non
c’è alcuna regia occulta”.
DPCM, PER GARANTIRE BENI
ALIMENTARI SI DOVRA FARE LA
FILA IN PREFETTURA. LATTINE E
BOTTIGLIE ESCLUSE DA LISTA.
GOVERNO AL LAVORO
                                                                 M
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Chigi è al lavoro con imprese e sindacati per ‘correggere’ la
lista ATECO, stanno arrivando a centinaia le richieste alla
Prefettura da parte delle aziende interessate dal punto D
dell’articolo uno del nuovo DPCM della presidenza del
Consiglio. Ovvero quello che prevede la possibilità per le
aziende di non interrompere la produzione previa
autorizzazione della prefettura e indicazione della
destinazione del materiale. Che deve servire a garantire i
beni di prima necessità.

Tra coloro che devono inviare la richiesta in prefettura anche
i produttori di bande di latta e bottiglie di vetro, con cui
vengono distribuite e vendute circa il 90 per cento delle
conserve alimentari, dai pomodori al tonno, ai fagioli al
mais. E così via. Vale a dire quei beni di prima necessità che
vengono presi d’assalto ai supermercati.

In sostanza, la filiera di beni alimentari di prima necessità
dovrà fare la fila per poter garantire la produzione.

“Nessuno vuole fermare l’industria che sostiene il Paese che
non può e non deve fermarsi, c’è stato tavolo che ha definito
le attività essenziali ma poi le attività sono raddoppiate” ha
detto la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David
che ad Agorà su Rai 3 ha sottolineato che “per quanto riguarda
l’industria metalmeccanica c’è anche la produzione delle
giostre”.

E ha precisato poi come “le richieste alla prefettura in
questi giorni stanno arrivando a centinaia”.

Per adesso domani in Lombardia e Lazio c’è lo sciopero.

Era già stato scritto:

DPCM, MANCANO LATTINE E BOTTIGLIE PER BENI ALIMENTARI. TEMPI
PIU LUNGHI E PIU BUROCRAZIA PER GARANTIRE SCAFFALI PIENI. ECCO
IL TESTO. LA LISTA SI E’ FATTA, DA IERI, PIU CORTA. E PER
PRODOTTI NECESSARI A PRODUZIONE ALIMENTARE CI VORRA OK
PREFETTURA

Posted by Redazione × Pubblicato il 22/03/2020 at 21:29
Un giorno di
                                             discussione
                                             intensa      a
                                             Palazzo Chigi
                                             –         dopo
                                             l’annuncio su
                                             facebook    da
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                                             presidente del
                                             Consiglio
                                             Giuseppe Conte
                                             – per trovare
la quadra sul testo del DPCM che restringe le misure per le
linee produttive delle imprese italiane.

Oggetto di scontro la lista dei settori dalla comprovata
necessità per il Paese, contenuti nella lista ATECO.

Agroalimentare e sanità – come insegnano tutte le guerre –
sono i due asset a cui è impossibile rinunciare e il cui
approvigionamento bisogna garantire nei tempi e nei modi.

Rispetto alla lista su cui stava lavorando Palazzo Chigi –
pubblicata da AGRICOLAE nella serata di ieri – Speranza e
Conte – si apprende – avrebbero insistito per un ulteriore
stretta, non troppo condivisa dal ministro dell’Economia
Gualtieri. Sono stati così eliminati i codici ATECO relativi
alle bottiglie in vetro e alle bande di alluminio per le
lattine. Due settori dai quali dipendono il 90 per cento della
produzione dei pelati in scatola ma anche tonno, fagioli, mais
e tutti quei prodotti in scatola che costituiscono un bene
necessario.

La soluzione trovata – al punto D dell’articolo uno – sarebbe
quella di dare la possibilità alle aziende interessate di
continuare la produzione previa comunicazione alla prefettura,
indicandone la destinazione.
Una ‘quadra’ che sembra non essere proprio in linea con la
necessità di garantire i beni di prima necessità sugli
scaffali senza ritardi, lungaggini e aumenti di burocrazia.
Soprattutto in un contesto che vede le aziende lavorare spesso
a ranghi ridotti e le persone assaltare i supermercati.

Considerando anche che la psicosi da scaffale vuoto è sempre
dietro l’angolo.

CORONAVIRUS, ECCO LA LISTA
DELLE ATTIVITA ESSENZIALI CHE
RESTANO OPERATIVE
A
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re restrittive predisposte dal governo per far fronte
all’emergenza Coronavirus, qui di seguito AGRICOLAE riporta la
lista delle attività riconosciute come servizi essenziali:

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e
professionali

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia
e servizi connessi

Industrie alimentari
Pesca e acquacoltura

Industria delle bevande

Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

Riparazione e manutenzione di altre macchine                  per
l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Servizi veterinari

Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per
diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di
apparecchi e strumenti per odontoiatria

Installazione di apparecchi medicali per          diagnosi,    di
apparecchi e strumenti per odontoiatria

Installazione di apparecchi elettromedicali

Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie
chimiche, petrolchimiche e petrolifere

Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di
centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad
ultrasuoni per laboratori

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali
materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Fabbricazione di carta

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
farmaceutici

Fabbricazione di articoli in gomma

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico,
per farmacia

Fabbricazione di prodotti refrattari

Produzione di alluminio e semilavorati

Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti
staccate e accessori)

Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre
apparecchiature elettroterapeutiche

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del
cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Riparazione   e   manutenzione   di   attrezzature   di   uso    non
domestico per la refrigerazione e la ventilazione

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario,
tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro
motori)

Fornitura di      energia   elettrica,   gas,    vapore   e     aria
condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
recupero dei materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei
rifiuti

Installazione di impianti elettrici

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione)
in edifici o in altre opere di costruzione

Installazione di impianti per la distribuzione del gas
(inclusa manutenzione e riparazione)

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi
quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli per la sola
attività di manutenzione e riparazione di motocicli e
commercio di relative parti e accessori

Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di
cartoleria

Commercio    all’ingrosso      di   articoli   antincendio     e
antinfortunistici

Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

Trasporto ferroviario di merci

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Trasporto con taxi

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente

Trasporto di merci su strada
Trasporto mediante condotte di gas

Trasporto mediante condotte di liquidi

Trasporto marittimo e per vie d’acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Ricerca scientifica e sviluppo

Traduzione e interpretariato

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e
ghiaccio

Altre attività di pulizia

Attività dei call center

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lista ATECO delle
attivita reputate essenziali:

LISTA ATTIVITA ATECO ESSENZIALI
CORONAVIRUS, FUGA IN AVANTI
LOMBARDIA E PIEMONTE METTE
CONTE   ALL’ANGOLO:  ITALIA
CHIUDE TUTTO
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lla regione Piemonte e della regione Lombardia – con il placet
del ministro della Salute Roberto Speranza – mette il premier
Giuseppe Conte all’angolo. Che, sorpassato a destra da Attilio
Fontana e Alberto Cirio, decide di tenere il passo. E chiude
tutto per 15 giorni, fino al tre aprile.

“Per non nascondere la realtà ho scelto di rendere tutti voi
partecipi della crisi più difficile che il Paese sta vivendo
dal secondo dopoguerra. In queste ore vediamo immagini che
rimarranno impresse nella nostra memoria”, così il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte in diretta facebook.

“Quelle che piangiamo non sono semplici numeri ma persone. E
le misure fin qui adottate richiedono tempo prima di spiegare
i propri effetti ma vanno rispettate. Sono misure severe e non
facili ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo
resistere perché solo in questo modo possiamo tutelare la
nostra salute e quella dei nostri cari”, prosegue.

Conte ricorda poi gli sforzi che stanno facendo le forze
dell’ordine, dell’informazione, dell’agroalimentare e della
sanità. Tutti quegli uomini e donne “che compiono un atto
d’amore nei confronti del Paese”.

“Abbiamo deciso di fare un passo ulteriore. Chiudere ogni
attività produttiva che non sia strategica e di pubblica
utilità. I servizi più che necessari per l’andamento del
Paese. Rimarrano aperti tutti i supermercati che non subiranno
alcuna restrizione sui giorni di apertura. Rimarranno aperte
anche le farmacie, i servizi bancari e postali e assicurativi
e finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali
come i trasporti”, spiega.

“Consentiremo solo le attività produttive in smart working e
considerate essenziali per l’andamento del Paese. Una
decisione non facile ma che si rende necessaria per poter
contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia”.
Ma a voi tutti dico: “lo Stato c’è”.

“Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte per il
bene più importante: la vita”.

Per saperne di più:

CORONAVIRUS, ECCO LA LISTA DELLE ATTIVITA ESSENZIALI CHE
RESTANO OPERATIVE

Posted by Redazione × Pubblicato il 22/03/2020 at 01:19
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re restrittive predisposte dal governo per far fronte
all’emergenza Coronavirus, qui di seguito AGRICOLAE riporta la
lista delle attività riconosciute come servizi essenziali:

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e
professionali

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia
e servizi connessi

Industrie alimentari
Pesca e acquacoltura

Industria delle bevande

Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

Riparazione e manutenzione di altre macchine                  per
l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Servizi veterinari

Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per
diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di
apparecchi e strumenti per odontoiatria

Installazione di apparecchi medicali per          diagnosi,    di
apparecchi e strumenti per odontoiatria

Installazione di apparecchi elettromedicali

Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie
chimiche, petrolchimiche e petrolifere

Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di
centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad
ultrasuoni per laboratori

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali
materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Fabbricazione di carta

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
farmaceutici

Fabbricazione di articoli in gomma

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico,
per farmacia

Fabbricazione di prodotti refrattari

Produzione di alluminio e semilavorati

Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti
staccate e accessori)

Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre
apparecchiature elettroterapeutiche

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del
cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Riparazione   e   manutenzione   di   attrezzature   di   uso    non
domestico per la refrigerazione e la ventilazione

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario,
tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro
motori)

Fornitura di      energia   elettrica,   gas,    vapore   e     aria
condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
recupero dei materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei
rifiuti

Installazione di impianti elettrici

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione)
in edifici o in altre opere di costruzione

Installazione di impianti per la distribuzione del gas
(inclusa manutenzione e riparazione)

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi
quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli per la sola
attività di manutenzione e riparazione di motocicli e
commercio di relative parti e accessori

Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di
cartoleria

Commercio    all’ingrosso      di   articoli   antincendio     e
antinfortunistici

Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

Trasporto ferroviario di merci

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Trasporto con taxi

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente

Trasporto di merci su strada
Trasporto mediante condotte di gas

Trasporto mediante condotte di liquidi

Trasporto marittimo e per vie d’acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Ricerca scientifica e sviluppo

Traduzione e interpretariato

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e
ghiaccio

Altre attività di pulizia

Attività dei call center

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lista ATECO delle
attivita reputate essenziali:

LISTA ATTIVITA ATECO ESSENZIALI
CORONAVIRUS,       RIUNIONE
MAGGIORANZA. VERSO CHIUSURA
PER 15 GIORNI DI TUTTE LE
ATTIVITA.     TRANNE     LE
STRATEGICHE
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orpassano a destra il premier Giuseppe Conte e allungano il
passo emettendo due ordinanze più stringenti rispetto alle
misure nazionali.

Dopo un tira e molla che dura da almeno una settimana, tra i
governatori del Veneto, Lombardia e Piemonte che chiedono
misure più stringenti, la fuga in avanti.
Da quanto si apprende i governatori del Nord avrebbero il
Placet del ministro della Salute Roberto Speranza, che
sembrerebbe molto preoccupato per la situazione crescente di
emergenza.

Da quanto apprende AGRICOLAE è finita da poco una riunione di
maggioranza per rispondere alle esigenze del paese a fronte
dell’emergenza Coronavirus. Sembra che ci sia l’intenzione di
chiudere per 15 giorni tutte le attività produttive. Tranne
quelle strategiche.

Vale a dire quelle sanitarie e quelle agroalimentari.

Per saperne di più:

CORONAVIRUS, ECCO ORDINANZA LOMBARDIA: 27 PUNTI CON CUI SI
STRINGONO LE MISURE

Posted by Redazione × Pubblicato il 21/03/2020 at 22:30

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i con cui il governatore della regione Lombardia Attilio
Fontana stringe le misure – facendo un sorpasso a destra nei
confronti del governo – per far fronte all’emergenza
Coronavirus.
1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in
      entrata e in uscita dal territorio regionale,
      nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che
      per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
      lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti
      per motivi di salute. È consentito il rientro presso il
      proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo
      spostamento verso abitazioni diverse da quella
      principale, comprese le seconde case utilizzate
      per vacanza.

2) Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei
luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di
sicurezza dalle altre persone. La polizia e altri organi di
esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale
disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà
comminata un’ammenda amministrativa di euro 5000.
3) Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto
obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e
limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio
clinico degli operatori sanitari con rilevazione della
temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro, e
che il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C
comporti l’effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca
di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con
sospensione dell’attività lavorativa.
4) divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o
residenza per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus.
5) sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati
dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.
2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti
all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1
della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli
previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti
indicati con specifico provvedimento del Presidente della
Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente
competente.
6) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito
degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché
sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono
altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti
cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non
alimentare. Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti
“h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Sono
bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui
all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.
773 e disattivati monitor e televisori da parte degli
esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori
per motivi di gioco all’interno dei locali. Restano aperte le
edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla
rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i
tabaccai. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di
limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo
componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di
assistenza ad altre persone. Si raccomanda di provvedere alla
rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai
clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai
dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro
che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto
dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A
seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore
a 37,5 °C si rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4).

7) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona
(fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
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