CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE - Agricolae
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CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE “ C ’ è u n a p p u n t a m e n t o con la storia. L’Europa deve dimostrare se è all’altezza della storia. Si tratta di un’emergenza improvvisa e dimsotrata. L’Italia si sta dimostrando all’altezza della situazione. Io non passerò alla storia come colui che non si è reso responsabile. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore e all’ultimo grammo di energia per avere una risposta dalla Commissione Ue”. Così il premier Giuseppe Conte in merito alla notizia sul dissenso che il presidente della Commissione Ue avrebbe detto che non sono sul tavolo dei Corona bond. “Le parole del presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen sono sbagliate”, ribadisce il ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri. CORONAVIRUS, CONTE, 4,7 MLD PER BUONI SPESA ALIMENTARE AI BISOGNOSI. GDO FACCIA SCONTO DEL 10% A CHI NE FA USO. AZZERO BUROCRAZIA. UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. “ S t i a m o l a v o r a n d o a
provvedimenti per aiutare le persone. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone 4,3 miliardi di euro, un anticipo del 66 per cento rispetto alla scadenza di maggio, che giriamo ai comuni. Perché i sindaci sono le nostre sentinelle su quello che sta accandendo e delle difficoltà che vivono i cittadini. Con una ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo a questo fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo, che destiniamo ai comuni per aiutare le persone che non possono fare la spesa. Nasceranno quindi dei buoni spesa e la possibilità di erogare generi alimentari”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi. “Abbiamo superato i 10mila morti ed è un grande dolore, ci incoraggia però il numero dei guariti che è il più alto finora registrato. Rimaniamo comunque vigili e attenti per adeguare le valutazioni sulla base delle raccomandazioni del comitato scientifico. Lo stato c’è, siamo consapevoli di attraversare un momento in cui i cittadini soffrono, per questo abbiamo lavorato intensamente per varare il provvedimento. Disponiamo infatti nel dpcm 4,3 miliardi sul fondo di solidarietà comunale. Abbiamo poi rafforzato gli strumenti delle donazioni, non vogliamo tassare la solidarietà”. “Confidiamo che già dall’inizio della settimana prossima i sindaci siano nelle condizioni attraverso il terzo settore e il volontariato di consegnare beni alimentari ai bisognosi. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo aiutare chi in questo momento è in maggiore difficoltà. Faccio un appello alla Gdo che possano aggiungere un dieci per cento di sconto a chi acquista con questi buoni spesa. Stiamo lavorando intensamente con la minisra Catalfo e il presidente Tridico perché è importante che le misure stanziate con il decreto Cura italia arrivino subito nelle tasche dei cittadini e delle imprese.
Sedici misure di differente tipologia. Stiamo facendo di tutto perché i tempi ordinari della burocrazia siano azzerati, su questo io stesso sono intransigente. Vogliamo mettere nelle condizioni tutti coloro che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria e in deroga a poterne beneficaire subito. Entro il 15 aprile a dispetto dei tempi indicati normativamente” conclude il premier. Gualtieri parla di “distribuizione diretta di beni alimentari e beni di prima necessità”. Un provvedimento “di rapidità senza precedenti ed è necessario che nessuno sia lasciato indietro. Con l’aiuto del volontariato e del Terzo Settore vogliamo sostenere tutti. Gia da domani mattina”. CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE Posted by Redazione × Pubblicato il 28/03/2020 at 19:57 “ C ’ è u n a p p u n t a m e n t o con la storia. L’Europa deve dimostrare se è all’altezza
della storia. Si tratta di un’emergenza improvvisa e dimsotrata. L’Italia si sta dimostrando all’altezza della situazione. Io non passerò alla storia come colui che non si è reso responsabile. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore e all’ultimo grammo di energia per avere una risposta dalla Commissione Ue”. Così il premier Giuseppe Conte in merito alla notizia sul dissenso che il presidente della Commissione Ue avrebbe detto che non sono sul tavolo dei Corona bond. “Le parole del presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen sono sbagliate”, ribadisce il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. BELLANOVA: PASSO NECESSARIO. NESSUNO VA LASCIATO INDIETRO, È QUANTO DA TEMPO CHIEDO A CONTE Posted by Redazione × Pubblicato il 28/03/2020 at 20:14 N e s s u n o v a l a s c i a t o indietro. Questo è ciò che da tempo ho chiesto al Presidente Conte.
Il decreto di stasera è un primo passo necessario. 400 milioni per l’emergenza alimentare e per garantire l’accesso al cibo ai cittadini più bisognosi. Lo Stato c’è. Così il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova su Facebook. Per saperne di più: CONAD: PRONTI AD APPLICARE SCONTO 10% AI BUONI SPESA GOVERNO Posted by Redazione × Pubblicato il 30/03/2020 at 14:18 I s o c i e l e c o o p e r a t i v e di Conad, la prima e più grande organizzazione di imprenditori indipendenti del commercio, hanno deciso di applicare uno sconto del 10% alla cassa ai “buoni spesa” che il Governo ha destinato alle famiglie più bisognose e che saranno
distribuiti dai Sindaci. Questa decisione accoglie l’invito fatto alle aziende della distribuzione dal Presidente del Consiglio nella sua conferenza stampa di sabato sera. Con questo sconto i soci e le cooperative Conad intendono aderire con un contributo concreto allo sforzo che tutte le realtà economiche del Paese stanno producendo per consentire a molte famiglie di affrontare con una maggiore protezione questo difficile periodo. Conad ha anche intensificato il dialogo e la relazione con tutte le componenti delle filiere produttive italiane, anche quelle più locali, e tutti gli attori della logistica per garantire le condizioni necessarie ad assicurare a tutte le famiglie in ogni comune del Paese i prodotti alimentari e i beni essenziali con continuità e ai prezzi più convenienti. – CONTE AL SENATO: NECESSITA DI PROTEGGERE ASSET STRATEGICI DEL PAESE. EMERGENZA DIVENTI OPPORTUNITA
“ I l g o v e r n o è p r o n t o alla sfida dell’emergenza in atto” ed “è pronto a collaborare con le opposizioni”. Ma “basta polemiche sulle forniture sanitarie”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustra – dopo averlo fatto alla Camera – le iniziative del governo con l’informativa in aula del Senato. il decreto, spiega, è solo un primo passo per il sostegno all’economia. Pronti ad ulteriori interventi per altri 25 miliardi di euro. “Il governo è favorevole a collaborare con le varie forze politiche del parlamento per una strategia comune come anche le associazioni di categoria dei datori di lavoro che sindacali. Dobbiamo cambiare questo shock in un’opportunità”. “Queste settimane ci hanno fatto vedere la necessità di preservare alcune filiere nazionale di prima necessità, come quella per prodotti sanitari medici”. “L’emergenza ci mostra l’importanza di tutelare gli asset piu importanti e strategici del Paese che devono essere protetti
con ogni mezzo”, spiega ancora. E’ necessaria e possibile una vera e propria trasformazione digitale delle scuole e delle università. Bisogna digitalizzare il paese con un assetto normativo semplificato per continuare a sostenere l’economia in una fase cruciale. Occorre che la commissione Ue faccia un salto di qualità necessario per far fronte alla recessione cui va incontro. Abbiamo scritto una lettera per chiedere misure straordinarie perché questa è una battaglia che si vince tutti insieme altrimenti a perdere saremo tutti”. CONTE: STATO EMERGENZA NAZIONALE FINO AL 31 LUGLIO MA NON LE MISURE, TORNEREMO ALLA NORMALITA PRIMA
“ P r e v e d i a m o c h e ogni decreto adottato e ogni iniziativa governativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere così da consentire che anche il Parlamento possa seguire ed essere edotto sulle misure di reazione poste in essere dal governo per contenere il virus. Abbiamo regolamentato in modo lineare i rapporti tra gli interventi del governo e le regioni che possono adottare nell’ambito delle proprie competenze misure anche più severe e ovviamente resta la funzione di coordinamento ed omogeneità assicurate a livello nazionale”, spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l’ok al nuovo decreto. “A livello sanzionatorio viene introdotta una multa da 400 a tremila euro se si violano le regole introdotte. Sono soddisfato ed orgoglioso della reazione che tutti i cittadini stanno avendo. le Forze dell’Ordine stanno facendo un attento monitoraggio nel rispetto delle prescrizioni ma la maggior parte dei cittadini si sta conformando alle nuove regole di vita. Tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per poterci rialzare quanto prima”. Ma “nessuna interruzione per filiere alimentari e dei carburanti”.
Poi precisa: “Assisto ancora una volta all’indebita diffusione di una bozza già superata. A cui sono state apportate ulteriori modifiche ma si è creato dibattito sulla durata dell’emergenza fino al 31 luglio. Nulla di vero”, spiega. “Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza nazionale un attimo dopo che l’Oms aveva dichiarato l’emergenza nazionale. Questo non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a luglio. Questo è lo spazio dell’emergenza ma siamo fiduciosi che ben prima di quella scadenza ipoteticamente fissata all’inizio si possa tornare a un normale stile di vita”. Era stato scritto: CORONAVIRUS, ECCO LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO. ANCORA PIU SEVERO ED EVENTUALMENTE FINO AL 31 LUGLIO Posted by Redazione × Pubblicato il 24/03/2020 at 13:34 A G R I C O L A E p u b b l i c a qui di seguito la bozza del nuovo decreto di Palazzo Chigi deputato a introdurre misure ancora piu stringenti per far
fronte all’emergenza Coronavirus. E, in coerenza con lo stato di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio della durata di sei mesi, le misure sono eventualmente prorogate fino al 31 luglio. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……………………… 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: ART. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti
dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe; c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus; f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi; i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati; n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero; r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre
il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale. 3. L’introduzione di ulteriori o più gravose misure limitative della libertà di circolazione, fatta comunque salva quella personale, non può essere disposta per oltre sette giorni senza un’espressa previsione di legge e comunque
esclusivamente in casi territorialmente circoscritti di assoluta necessità per l’evidente insufficienza delle misure di cui al comma 2, a contenere e contrastare adeguatamente il rischio per la salute pubblica. ART. 2. (Attuazione delle misure di contenimento) 1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale; ovvero su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, le misure di cui al presente comma sono adottate sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e nei casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, eventualmente anche d’intesa con le regioni o con i ministri interessati. Le misure adottate ai sensi del presente comma
restano efficaci per non oltre sette giorni e quelle regionali sono immediatamente comunicate al Ministro della salute per la valutazione della loro conferma con i decreti di cui al comma 1, ovvero, quelle locali, al Presidente della Regione interessata per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3. Le ordinanze del Ministro della salute sono comunicate alle Regioni interessate. 3. Sono fatti salvi i decreti e le ordinanze adottate ai sensi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni e, entro tale termine, sono sottoposte a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità ai fini della loro conferma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 ovvero, per le ordinanze dei comuni, per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3. 4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e immediatamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia. Il presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce mensilmente alle camere sulla misure
adottate ai sensi del presente decreto. ART. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattrore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dal decreto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci. 2. Il Sindaco, negli stessi casi di cui al comma 1, può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. L’ordinanza, efficace per sette giorni, entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dalla regione secondo quanto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci. Alle misure assunte da più comuni e confermate dalla Regione che abbiano effetto su
oltre la metà del territorio di quest’ultima, ovvero su oltre la metà della popolazione residente nella regione stessa, si applica altresì quanto previsto dal comma 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, per le situazioni sopravvenute, dopo l’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere adottate, e ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. ART.4 (Sanzioni e controlli) 1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come delitto, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. 2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. [3. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 1 sono commesse con l’impiego di un veicolo, è disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo da uno a tre mesi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprese le sanzioni di cui al comma 8 in caso di circolazione su veicolo sottoposto a
fermo.] 4. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. Al procedimento si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 5. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 6. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 7. In ogni caso la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale. 8. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. ART.5 (Disposizioni finali) 1. Sono abrogati il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la bozza del nuovo decreto Covid-19: NUOVO DL COVID BOZZA CORONAVIRUS, CONTE: DIBATTITO MONDO SCIENTIFICO E’ APERTO SUI NUMERI CONTAGI
“ I n q u e s t o m o m e n t o è difficile avere un numero esatto dei contagiati. Ma il dibattito nel mondo scientifico è aperto, il presidente del Consiglio non è uno scienziato. Noi abbiamo comunque sposato la linea della trasparenza e della chiarezza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Conte si riferisce all’ipotesi lanciata prima da Crisanti, poi da Borrelli, che per ogni contagiato di cui si è a conoscenza ce ne potrebbero essere dieci asintomatici. Era stato scritto: CORONAVIRUS, IL VIROLOGO CRISANTI: PROTEZIONE CIVILE FA DISINFORMAZIONE DA 30 GIORNI. IN ITALIA ALMENO 400MILA CASI E NESSUNA STRATEGIA Posted by Redazione × Pubblicato il 23/03/2020 at 16:58
“Ri ten go che le mis ure pre se sia no sta te poc o tempestive e senza una chiara visione strategica. È mancata completamente la presenza sul territorio di attività di sorveglianza attiva. Sicuramente in Italia al momento ci sono almeno 400.000 casi di infezione secondo modelli che normalizzano per la mortalità osservata in Veneto, simile alla Cina, e tenendo conto anche la possibile proporzione di asintomatici. Sono circa 30 giorni che la protezione civile fa disinformazione”. Così dichiara ad Agricolae Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, che non risparmia critiche all’operato del governo Conte. “Di questo passo se non si implementano le zone rosse intorno ai cluster, in cui tutte e dico tutte attività’ si fermano, e allo stesso tempo se non si aumentano le misure di sorveglianza attiva solo la bella stagione ci salverà, sempre che il virus si comporti come altri coronavirus meno virulenti” sottolinea il professore. Riguardo l’alto numero di morti che sta registrando il nostro paese, specialmente nell’area lombarda, Crisanti specifica come “in Italia la mortalità non è differente da quella di
altri paesi, pensiamo ai numeri del Veneto ad esempio, quello che però è differente è il crollo del sistema sanitario territoriale che ha fallito completamente in Lombardia e in altre parti”. La risposta: CORONAVIRUS, PROTEZIONE CIVILE: NESSUNA DISINFORMAZIONE, I NOSTRI DATI COMUNICATI DA REGIONI E MINISTERO SALUTE. Posted by Redazione × Pubblicato il 23/03/2020 at 16:58 La Protezione Civile non smentisce i numeri del virologo Crisanti, ma dichiara ad AGRICOLAE il capo ufficio stampa che “quello che raccogliamo e comunichiamo giornalmente nella conferenza stampa sono i dati che vengono comunicati dalle regioni al Ministero della Salute. Non sono quindi dati che noi elaboriamo in alcun modo. Ogni regione giornalmente comunica al Ministero della Salute il proprio aggiornamento, il ministero poi lo aggrega e informa il dipartimento, e questo è oggetto di una comunicazione fatta quotidianamente nel corso di una conferenza stampa. Non c’è quindi nessuna disinformazione perché sono dati raccolti dalle strutture territoriali. Non c’è alcuna regia occulta”.
DPCM, PER GARANTIRE BENI ALIMENTARI SI DOVRA FARE LA FILA IN PREFETTURA. LATTINE E BOTTIGLIE ESCLUSE DA LISTA. GOVERNO AL LAVORO M e n t r e P a l a z z o Chigi è al lavoro con imprese e sindacati per ‘correggere’ la lista ATECO, stanno arrivando a centinaia le richieste alla Prefettura da parte delle aziende interessate dal punto D dell’articolo uno del nuovo DPCM della presidenza del Consiglio. Ovvero quello che prevede la possibilità per le aziende di non interrompere la produzione previa autorizzazione della prefettura e indicazione della destinazione del materiale. Che deve servire a garantire i beni di prima necessità. Tra coloro che devono inviare la richiesta in prefettura anche i produttori di bande di latta e bottiglie di vetro, con cui vengono distribuite e vendute circa il 90 per cento delle conserve alimentari, dai pomodori al tonno, ai fagioli al
mais. E così via. Vale a dire quei beni di prima necessità che vengono presi d’assalto ai supermercati. In sostanza, la filiera di beni alimentari di prima necessità dovrà fare la fila per poter garantire la produzione. “Nessuno vuole fermare l’industria che sostiene il Paese che non può e non deve fermarsi, c’è stato tavolo che ha definito le attività essenziali ma poi le attività sono raddoppiate” ha detto la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David che ad Agorà su Rai 3 ha sottolineato che “per quanto riguarda l’industria metalmeccanica c’è anche la produzione delle giostre”. E ha precisato poi come “le richieste alla prefettura in questi giorni stanno arrivando a centinaia”. Per adesso domani in Lombardia e Lazio c’è lo sciopero. Era già stato scritto: DPCM, MANCANO LATTINE E BOTTIGLIE PER BENI ALIMENTARI. TEMPI PIU LUNGHI E PIU BUROCRAZIA PER GARANTIRE SCAFFALI PIENI. ECCO IL TESTO. LA LISTA SI E’ FATTA, DA IERI, PIU CORTA. E PER PRODOTTI NECESSARI A PRODUZIONE ALIMENTARE CI VORRA OK PREFETTURA Posted by Redazione × Pubblicato il 22/03/2020 at 21:29
Un giorno di discussione intensa a Palazzo Chigi – dopo l’annuncio su facebook da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte – per trovare la quadra sul testo del DPCM che restringe le misure per le linee produttive delle imprese italiane. Oggetto di scontro la lista dei settori dalla comprovata necessità per il Paese, contenuti nella lista ATECO. Agroalimentare e sanità – come insegnano tutte le guerre – sono i due asset a cui è impossibile rinunciare e il cui approvigionamento bisogna garantire nei tempi e nei modi. Rispetto alla lista su cui stava lavorando Palazzo Chigi – pubblicata da AGRICOLAE nella serata di ieri – Speranza e Conte – si apprende – avrebbero insistito per un ulteriore stretta, non troppo condivisa dal ministro dell’Economia Gualtieri. Sono stati così eliminati i codici ATECO relativi alle bottiglie in vetro e alle bande di alluminio per le lattine. Due settori dai quali dipendono il 90 per cento della produzione dei pelati in scatola ma anche tonno, fagioli, mais e tutti quei prodotti in scatola che costituiscono un bene necessario. La soluzione trovata – al punto D dell’articolo uno – sarebbe quella di dare la possibilità alle aziende interessate di continuare la produzione previa comunicazione alla prefettura, indicandone la destinazione.
Una ‘quadra’ che sembra non essere proprio in linea con la necessità di garantire i beni di prima necessità sugli scaffali senza ritardi, lungaggini e aumenti di burocrazia. Soprattutto in un contesto che vede le aziende lavorare spesso a ranghi ridotti e le persone assaltare i supermercati. Considerando anche che la psicosi da scaffale vuoto è sempre dietro l’angolo. CORONAVIRUS, ECCO LA LISTA DELLE ATTIVITA ESSENZIALI CHE RESTANO OPERATIVE
A s e g u i t o d e l l e m i s u re restrittive predisposte dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, qui di seguito AGRICOLAE riporta la lista delle attività riconosciute come servizi essenziali: Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Assistenza sanitaria Servizi di assistenza sociale residenziale Assistenza sociale non residenziale Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi Industrie alimentari
Pesca e acquacoltura Industria delle bevande Riparazione e manutenzione di trattori agricoli Riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Servizi veterinari Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria Installazione di apparecchi elettromedicali Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro Fabbricazione di carta Stampa e riproduzione di supporti registrati Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici Fabbricazione di articoli in gomma Fabbricazione di articoli in materie plastiche Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia Fabbricazione di prodotti refrattari Produzione di alluminio e semilavorati Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Installazione di impianti elettrici Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Manutenzione e riparazione di autoveicoli Commercio di parti e accessori di autoveicoli per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) Trasporto ferroviario di merci Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane Trasporto con taxi Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Trasporto di merci su strada
Trasporto mediante condotte di gas Trasporto mediante condotte di liquidi Trasporto marittimo e per vie d’acqua Trasporto aereo Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti Servizi postali e attività di corriere Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Ricerca scientifica e sviluppo Traduzione e interpretariato Servizi di vigilanza privata Servizi connessi ai sistemi di vigilanza Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio Altre attività di pulizia Attività dei call center Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lista ATECO delle attivita reputate essenziali: LISTA ATTIVITA ATECO ESSENZIALI
CORONAVIRUS, FUGA IN AVANTI LOMBARDIA E PIEMONTE METTE CONTE ALL’ANGOLO: ITALIA CHIUDE TUTTO L a f u g a i n a v a n t i d e lla regione Piemonte e della regione Lombardia – con il placet del ministro della Salute Roberto Speranza – mette il premier Giuseppe Conte all’angolo. Che, sorpassato a destra da Attilio Fontana e Alberto Cirio, decide di tenere il passo. E chiude tutto per 15 giorni, fino al tre aprile. “Per non nascondere la realtà ho scelto di rendere tutti voi partecipi della crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. In queste ore vediamo immagini che rimarranno impresse nella nostra memoria”, così il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte in diretta facebook. “Quelle che piangiamo non sono semplici numeri ma persone. E le misure fin qui adottate richiedono tempo prima di spiegare i propri effetti ma vanno rispettate. Sono misure severe e non facili ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere perché solo in questo modo possiamo tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari”, prosegue. Conte ricorda poi gli sforzi che stanno facendo le forze dell’ordine, dell’informazione, dell’agroalimentare e della sanità. Tutti quegli uomini e donne “che compiono un atto d’amore nei confronti del Paese”. “Abbiamo deciso di fare un passo ulteriore. Chiudere ogni attività produttiva che non sia strategica e di pubblica utilità. I servizi più che necessari per l’andamento del Paese. Rimarrano aperti tutti i supermercati che non subiranno alcuna restrizione sui giorni di apertura. Rimarranno aperte anche le farmacie, i servizi bancari e postali e assicurativi e finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali come i trasporti”, spiega. “Consentiremo solo le attività produttive in smart working e considerate essenziali per l’andamento del Paese. Una decisione non facile ma che si rende necessaria per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia”. Ma a voi tutti dico: “lo Stato c’è”. “Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte per il bene più importante: la vita”. Per saperne di più: CORONAVIRUS, ECCO LA LISTA DELLE ATTIVITA ESSENZIALI CHE RESTANO OPERATIVE Posted by Redazione × Pubblicato il 22/03/2020 at 01:19
A s e g u i t o d e l l e m i s u re restrittive predisposte dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, qui di seguito AGRICOLAE riporta la lista delle attività riconosciute come servizi essenziali: Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Assistenza sanitaria Servizi di assistenza sociale residenziale Assistenza sociale non residenziale Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi Industrie alimentari
Pesca e acquacoltura Industria delle bevande Riparazione e manutenzione di trattori agricoli Riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Servizi veterinari Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria Installazione di apparecchi elettromedicali Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro Fabbricazione di carta Stampa e riproduzione di supporti registrati Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici Fabbricazione di articoli in gomma Fabbricazione di articoli in materie plastiche Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia Fabbricazione di prodotti refrattari Produzione di alluminio e semilavorati Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Installazione di impianti elettrici Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Manutenzione e riparazione di autoveicoli Commercio di parti e accessori di autoveicoli per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) Trasporto ferroviario di merci Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane Trasporto con taxi Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Trasporto di merci su strada
Trasporto mediante condotte di gas Trasporto mediante condotte di liquidi Trasporto marittimo e per vie d’acqua Trasporto aereo Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti Servizi postali e attività di corriere Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Ricerca scientifica e sviluppo Traduzione e interpretariato Servizi di vigilanza privata Servizi connessi ai sistemi di vigilanza Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio Altre attività di pulizia Attività dei call center Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lista ATECO delle attivita reputate essenziali: LISTA ATTIVITA ATECO ESSENZIALI
CORONAVIRUS, RIUNIONE MAGGIORANZA. VERSO CHIUSURA PER 15 GIORNI DI TUTTE LE ATTIVITA. TRANNE LE STRATEGICHE L e r e g i o n i d e l N o r d s orpassano a destra il premier Giuseppe Conte e allungano il passo emettendo due ordinanze più stringenti rispetto alle misure nazionali. Dopo un tira e molla che dura da almeno una settimana, tra i governatori del Veneto, Lombardia e Piemonte che chiedono misure più stringenti, la fuga in avanti.
Da quanto si apprende i governatori del Nord avrebbero il Placet del ministro della Salute Roberto Speranza, che sembrerebbe molto preoccupato per la situazione crescente di emergenza. Da quanto apprende AGRICOLAE è finita da poco una riunione di maggioranza per rispondere alle esigenze del paese a fronte dell’emergenza Coronavirus. Sembra che ci sia l’intenzione di chiudere per 15 giorni tutte le attività produttive. Tranne quelle strategiche. Vale a dire quelle sanitarie e quelle agroalimentari. Per saperne di più: CORONAVIRUS, ECCO ORDINANZA LOMBARDIA: 27 PUNTI CON CUI SI STRINGONO LE MISURE Posted by Redazione × Pubblicato il 21/03/2020 at 22:30 V e n t i s e t t e p u n t i con cui il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana stringe le misure – facendo un sorpasso a destra nei confronti del governo – per far fronte all’emergenza Coronavirus.
1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 2) Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà comminata un’ammenda amministrativa di euro 5000. 3) Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro, e che il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporti l’effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa. 4) divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 5) sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli
previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente. 6) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4). 7) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
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