Compendio di diritto dell'Unione Europea - La Tribuna
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Compendio di diritto dell’Unione Europea COMP_0007_CompendioDirittoUnioneEuropea_2019_1.indb 17 14/03/19 11:00
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Compendio di diritto dell’Unione Europea 1. La nascita dell’Unione Europea: origini e sviluppo Sommario: 1. La nascita dell’Unione Europea: origini e sviluppo - 1.1. Le fasi del per- corso di cooperazione ed integrazione europea - 1.2. La cooperazione tra i governi degli Stati europei - 1.2.1. Caratteristiche della cooperazione europea - 1.3. La Dichiarazione Schumann - 1.3.1. La costituzione della CECA - 1.3.2. La mancata istituzione della CED - 1.3.3. La nascita della CEE e della CEEA (EURATOM) - 1.4. Il Trattato di Bruxelles del 1965 sulla c.d. “fusione degli esecutivi” e la c.d. crisi europeista degli anni Sessanta - 1.4.1. Il rilancio dell’integrazione europea negli anni Settanta e l’adesione di nuovi Stati europei - 1.4.2. L’Atto Unico Europeo - 1.4.3. Il Trattato sull’Unione Europea o Trattato di Maastricht - 1.4.4. Il Trattato di Amsterdam - 1.4.5. Il Trattato di Nizza - 1.5. Il fallimento del Trattato “costituzionale” (c.d. Costituzione europea) - 1.5.1. Il Trattato di Lisbona - 1.6. La Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 1.1. Le fasi del percorso di cooperazione ed integrazione europea La nascita dell’Unione Europea ha visto una crescente integrazione in Le fonti termini di collaborazione e di comunanza di ambiti di intervento tra gli dell’integra- zione Stati europei che è possibile distinguere in quattro fasi fondamentali: I) l’adozione di misure di cooperazione a livello intergovernativo nel pe- riodo successivo al termine del secondo conflitto armato mondiale; II) la Dichiarazione Schumann del 1950 e la costituzione delle tre Comu- nità economiche europee: CECA, CEEA o EURATOM, CEE; III) il Trattato di Bruxelles del 1965 ovvero la c.d. “fusione degli esecutivi”. La crisi europeista degli anni Sessanta e il rilancio negli anni Settanta del c.d. metodo dell’integrazione (o comunitarizzazione della cooperazione) attraverso la partecipazione di nuovi Stati membri e la conclusione di: – Atto Unico Europeo – Trattato sull’Unione Europea o Trattato di Maastricht – Trattato di Amsterdam – Trattato di Nizza IV) il fallimento del Trattato “costituzionale” (c.d. Costituzione europea) e il Trattato di Lisbona 1.2. La cooperazione tra i governi degli Stati europei La disgregazione istituzionale e socio-economica che la seconda guerra mondiale ha lasciato alle sue spalle, ha posto, fin da subito, le basi per COMP_0007_CompendioDirittoUnioneEuropea_2019_1.indb 19 14/03/19 11:00
20 Compendio di diritto dell’Unione Europea la realizzazione di un nuovo percorso di collaborazione ed intesa tra gli Stati, in particolare tra quelli dell’Europa occidentale. L’esigenza di adottare misure volte a garantire la sicurezza dei governi e dei popoli, minacciata dall’instabilità dell’Europa dell’est e dalla potenza Sovietica, si concretizzò, infatti, in forme di coordinamento nell’ambito militare, economico e politico. Campo Nel campo militare, gli Stati europei, nell’immediato dopoguerra, dan- militare no vita alla UEO (Unione dell’Europa Occidentale) con il Trattato di Bru- xelles del 17 marzo 1948 (poi modificato il 23 ottobre 1954) che vedeva la partecipazione dapprima, di soli sette Stati aderenti (Stati fondatori), poi, l’allargamento ad altri Paesi europei tra cui l’Italia e la Repubblica Federale Tedesca, fino a raggiungere, nel 1990, il numero di 28 Stati aderenti. La UEO, consisteva (è stata sciolta nel 2011) in un’organizza- zione internazionale avente il principale compito di monitorare e con- trollare gli armamenti dei Paesi aderenti in un’ottica di bilanciamento militare e di mantenimento della pace. Il 4 aprile 1949, poi, in un’ottica difensiva più ampia e globale, viene si- glato a Washington il c.d. Patto dell’Atlantico del Nord, ovverosia il Trat- tato istitutivo della NATO (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del nord). Tale alleanza militare nasceva dall’esigenza di garantire la sicurez- za del c.d. mondo occidentale del quale facevano parte anche una serie di Stati Europei, dalle tensioni crescenti o temute che provenivano dal blocco sovietico, anche attraverso i suoi Stati satelliti o cc.dd cuscinetti, per il tramite dell’intesa di rapporti di collaborazione e controllo armato. La NATO ha visto, fin dalla sua originaria istituzione, la partecipazione oltre che degli Stati Uniti e del Canada anche di Stati europei quali Bel- gio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Regno Unito, Italia, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Islanda. Campo Nel campo economico, l’embrionale organizzazione della cooperazione economico europea, ha visto, invece, la nascita nel 1948 della OECE (Organizza- zione europea per la cooperazione economica (poi OCDE a partire dal 1961), ovvero di un organizzazione sovranazionale volta a garantire un sistema integrato di gestione e distribuzione degli aiuti finanziari (as- sicurati dagli Stati Uniti d’America attraverso il c.d. Piano Marshall), ai Paesi europei per consentire loro la ricostruzione del proprio tessuto economico devastato dal conflitto mondiale, in un’ottica di coordina- mento delle politiche economiche nazionali stesse. Campo Nel campo socio-culturale, infine, il 5 maggio 1949, un numero conside- socio-cultu- revole di Stati dell’Europa occidentale (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, rale Francia, Gran Bretagna, Italia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Irlanda) isti- tuisce a Londra il Consiglio d’Europa, ovverosia un’ organizzazione inter- nazionale di ampio respiro, il cui obiettivo generale e principale consisteva nella promozione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà per- COMP_0007_CompendioDirittoUnioneEuropea_2019_1.indb 20 14/03/19 11:00
La nascita dell’Unione Europea: origini e sviluppo 21 sonali, nonché nella tutela di tutte le compagini culturali e sociali proprie degli Stati Europei aderenti, in un’ottica di condivisione di valori comuni. Il Consiglio d’Europa, la cui spinta iniziale si è soliti rinvenirla nel ce- Consiglio lebre discorso di Winston Churchill del 1946 con cui veniva indicata la d’Europa necessità di avviare un Consiglio di Stati europei che nell’ambito delle Nazioni Unite garantisse pace e progresso nel continente europeo post- bellico, si attestava, più esattamente, come un’assemblea internazionale composta dai parlamentari dei 10 Paesi inizialmente aderenti, la quale sebbene avesse funzioni puramente consultive, essendo orientata da un Comitato intergovernativo di ministri ed essendo priva di reali poteri di interventi si proponeva l’ambizioso compito di discutere e studiare i modi e le misure per accrescere la collaborazione europea. Tra le Convenzioni più importanti promosse dal Consiglio d’Europa si CEDU annovera la CEDU ovverosia la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 no- vembre 1950 tra 12 Stati cc.dd. fondatori (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Re- gno Unito, Svezia, Turchia) e che rappresenta un documento di primaria importanza contenendo un’ elencazione dettagliata dei diritti fondamen- tali che ogni Stato aderente si impegna ad assicurare a tutti gli individui. La garanzia dell’effettività della tutela risultava (e risulta) salvaguardata da un sistema di controllo internazionale rappresentato dalla Corte Eu- ropea dei diritti dell’uomo, la quale, sulla base di un ricorso presentato da uno Stato aderente o perfino di una singola persona fisica, è chiamata ad accertare ogni eventuale violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione. La possibilità riservata anche ai singoli individui di adire la Corte Europea, appare, ictu oculi, una chiara apertura garantista che mira alla più ampia ed effettiva tutela, dei diritti e delle libertà fondamentali, in piena aderenza allo spirito e alla ratio sottesa alla CEDU stessa. Il Consiglio d’Europa, benché costituito nell’immediato dopoguerra, risulta, ancora oggi, pienamente operante e di utilità (a differenza di altre Organizzazioni, già sciolte o stravolte nei loro scopi originari) tanto è vero che dagli iniziali 12 Stati aderenti, ne fanno attualmente parte ben 47, i quali appartengono, tra l’altro, non solo all’area Europea ma anche extraeuropea. 1.2.1. Caratteristiche della cooperazione europea La fine della seconda guerra mondiale se, da un lato, ha comportato C.d. Modello la necessità di intendere, in un lasso di tempo minimo, delle misure dell’integra- zione di collaborazione tra gli Stati Europei soprattutto occidentali, dall’altro, ha visto il vivido bisogno di limitare tali cooperazioni ad un livello c.d. “esterno” ovvero meramente governativo, senza dunque la creazione di soggetti giuridici ed organizzativi unici in cui ricomprendere tutti COMP_0007_CompendioDirittoUnioneEuropea_2019_1.indb 21 14/03/19 11:00
22 Compendio di diritto dell’Unione Europea gli Stati (come avverrà, invece, progressivamente con il c.d. modello dell’integrazione e poi con la nascita formale della UE ad opera del Trattato di Lisbona del 2009). La salvaguardia della sovranità dei singoli Stati aderenti, già minata e destabilizzata dal recentissimo conflitto armato, appariva come essenziale e preliminare condizione per qualsiasi forma di dialogo e collaborazione interstatale. Il mantenimento assoluto delle rispettive prerogative sovrane, ha portato difatti, alla creazione di Organizzazioni operanti tra Unioni di Stati, i quali ultimi conservavano la loro chiara e distinta autorità sia nei confronti degli altri Stati aderenti e sia nei confronti delle stesse Organizzazioni. Queste esigenze nazionalistiche caratterizzavo quindi il quadro funzionale, istituzio- nale e decisionale delle varie Organizzazioni internazionali che via via si andavano creando. I singoli Stati aderenti vi partecipavano, infatti, per il tramite di un rispettivo rappresen- tante il quale doveva attenersi scrupolosamente alle direttive (soprattutto politiche) ricevute da parte dello Stato rappresentato; le decisioni erano adottate secondo il principio dell’unanimità dei consensi, in forza del quale il veto anche di uno solo degli Stati aderenti avrebbe potuto impedire l’adozione dell’atto oggetto di votazione as- sembleare; le decisioni adottate dagli organi decisionali non avevano efficacia giuridi- ca vincolante nei confronti degli Stati aderenti e né erano previsti strumenti coercitivi o sanzioni in conseguenza di un eventuale inadempimento delle decisioni medesime. 1.3. La Dichiarazione Schumann Dichiarazione Il processo di integrazione europea, caratterizzato da aspetti origina- Schumann li e innovativi rispetto al semplice modello della cooperazione, subisce un’accelerazione ed un deciso cambio di rotta con la c.d. Dichiarazione Schumann. Trattasi di una proposta avanzata dal Ministro degli esteri francese il 9 maggio del 1950, con la quale, per la prima volta, veniva ipotizzato un progetto di cooperazione di un respiro più ampio rispetto alle forme di cooperazione che fino a quel momento avevano visto la luce. Robert Schumann, partendo dalla necessità di eliminare la storica ri- valità tra Francia e Germania, propose di unire la produzione franco- tedesca di carbone e acciaio sotto una comune Alta Autorità, così da assicurare una gestione coordinata e controllata della produzione degli armamenti che poneva le fondamenta di una concreta costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa fondamentale della costruzione di una Europa organizzata e vitale, vista in un’ottica futu- ra quale Federazione di Stati, indispensabile per il mantenimento della pace e di una solidarietà di fatto. L’obiettivo ambizioso ed eminentemente politico del Ministro degli este- ri francese mirava quindi a creare delle relazioni economiche stabili e concatenate, di modo che – per citare le sue esatte parole – “una guerra tra Francia e Germania diventasse non solo impensabile, ma materialmente impossibile”. COMP_0007_CompendioDirittoUnioneEuropea_2019_1.indb 22 14/03/19 11:00
La nascita dell’Unione Europea: origini e sviluppo 23 L’originalità del progetto Schumann va letta anche in relazione al con- L’Alta ferimento di autonomi poteri decisionali in capo alla Alta Autorità. Per Autorità la prima volta, un’istituzione a carattere sovranazionale era capace di assumere decisioni indipendentemente dall’unanimità dei consensi de- gli Stati aderenti all’Organizzazione. Il sostanziale fallimento del mo- dello della cooperazione, evidenziato anche da Jean Monnet (primo presidente dell’Alta Autorità e redattore materiale della dichiarazione Schumann), comportò, infatti, l’irreversibile decisione di dover supera- re i punti di debolezza ed inefficacia propri della mera collaborazione intergovernativa; in particolare: la dipendenza diretta degli organi ese- cutivi e dei loro componenti dall’influenza politica degli Stati aderenti; la imprescindibile unanimità dei consensi di tutti gli Stati ai fini della adozione di qualsiasi deliberazione; la mancanza di vincolatività delle decisioni assunte nonché di efficacia diretta sia nei confronti degli stessi Stati aderenti e sia all’interno dei loro ordinamenti. Attraverso l’istituzione dell’Alta Autorità si veniva dunque ad assistere, per la prima volta nella storia europea, ad una cessione graduale di so- vranità da parte degli Stati aderenti seppur limitata ed in settori specifici. 1.3.1. La costituzione della CECA Il disegno francese trova un sorprendente e insperato favore da parte C.d. Metodo di ben sei Stati: Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Italia e so- dell’integra- zione prattutto la Germania. Questi Paesi europei, rispondendo all’appello di Robert Schumann, firmano a Bruxelles, il 18 aprile 1951, il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). Il Trattato determina, dunque, la nascita di un mercato comune ed inte- grato del carbone e dell’acciaio, finalizzato oltre che all’appianamento della conflittualità tra Francia e Germania, anche all’armonizzazione ed espansione della produzione nonché l’aumento dell’occupazione e alla razionalizzazione della distribuzione del settore carbosiderurgico. Con l’istituzione della CECA si abbandona ufficialmente il c.d. metodo della cooperazione per sposare il c.d. metodo dell’integrazione; si supera il sistema dell’adozione unanime delle delibere (peraltro prive di forza vin- colante) frutto della mera cooperazione intergovernativa e si opta per un metodo, tipico della neonata Comunità europea (di qui deriva anche la definizione di “comunitarizzazione della cooperazione”), in base al quale il sistema decisionale viene decentralizzato e delegato dagli Stati ade- renti ad organi sovranazionali specifici. In particolare, il quadro organiz- zativo-istituzionale della CECA era composto da quattro articolazioni: a )Alta Autorità; b) Consiglio intergovernativo dei Ministri; c) Assemblea parlamentare comune; d) Corte di Giustizia. COMP_0007_CompendioDirittoUnioneEuropea_2019_1.indb 23 14/03/19 11:00
24 Compendio di diritto dell’Unione Europea L’Alta a) L’Alta Autorità era l’organo decisionale della CECA che assumeva le Autorità sue delibere in piena autonomia rispetto agli Stati aderenti. Tale organo era sì composto da rappresentati nominati consensualmente dai governi nazionali, ma una volta eletti, questi agivano solamente nell’ interesse della Comunità, senza possibilità di ricevere alcuna indicazione o diret- tiva da parte degli stessi Paesi di provenienza e/o nomina. Inoltre (e questo è un ulteriore elemento di differenziazione rispetto al c.d. me- todo della cooperazione), le decisioni dell’Alta Autorità erano giuridica- mente vincolanti e direttamente efficaci all’interno degli Stati membri; Il Consiglio b) Il Consiglio intergovernativo dei Ministri, organo composto da un intergover- rappresentante del Governo di ogni Stato membro e deputato a rappre- nativo dei Ministri sentare gli interessi nazionali, svolgeva un’attività meramente consulti- va. I suoi pareri non assumevano natura vincolante se non in determi- nate materie dove l’Alta Autorità doveva decidere in base al suo parere conforme; L’Assemblea c) L’Assemblea Parlamentare Comune aveva una competenza consul- Parlamentare tiva e di controllo ed era formata dai rappresentanti dei Parlamenti na- Comune zionali dei Stati membri; La Corte d) La Corte di Giustizia costituiva, invece, la prima embrionale forma di Giustizia di organo giurisdizionale europeo, avendo compiti di verifica della legit- timità degli atti e dell’attività delle istituzioni comunitarie. 1.3.2. La mancata istituzione della CED Il processo di integrazione europea porta gli stessi Stati fondatori, im- mediatamente dopo l’istituzione della CECA, ad elaborare un progetto di collaborazione militare comune. I timori di un riarmo della Germania erano però ancora forti e incontrarono la dura ostilità della Francia la quale, dapprima, ponesse un veto all’ingresso tedesco nella NATO (Or- ganizzazione internazionale militare con compiti di difesa della sicurez- za e della pace dell’Occidente istituita il 4 aprile 1949 con il Trattato di Washington dagli Stati Uniti, Canada e alcuni Stati europei) ed in segui- to, a fronte delle spinte internazionali soprattutto Statunitensi, avan- zando il piano del ministro Pleven, si vide indotta ad accettare a che la Germania partecipasse alla formazione di un comune esercito europeo (il cui comando sarebbe stato affidato ad un organo indipendente, il c.d. Commissariato) ma solo con unità inferiori rispetto alla forza militare degli altri Stati aderenti. Questa proposta, frutto di compromesso e me- diazione, si traduce quindi nella firma del Trattato istitutivo della CED (Comunità europea di difesa) il 27 maggio del 1952 a Parigi. Le forti resistenze nazionalistiche, interne al Governo e al popolo francese, im- pedirono però al Trattato di entrare in vigore. COMP_0007_CompendioDirittoUnioneEuropea_2019_1.indb 24 14/03/19 11:00
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