Compendio di diritto dell'Unione Europea - La Tribuna

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Compendio di diritto
                          dell’Unione Europea

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Compendio di diritto dell’Unione Europea

       „„
        1. La nascita dell’Unione Europea: origini
                e sviluppo
         Sommario: 1. La nascita dell’Unione Europea: origini e sviluppo - 1.1. Le fasi del per-
         corso di cooperazione ed integrazione europea - 1.2. La cooperazione tra i governi degli
         Stati europei - 1.2.1. Caratteristiche della cooperazione europea - 1.3. La Dichiarazione
         Schumann - 1.3.1. La costituzione della CECA - 1.3.2. La mancata istituzione della CED
         - 1.3.3. La nascita della CEE e della CEEA (EURATOM) - 1.4. Il Trattato di Bruxelles del
         1965 sulla c.d. “fusione degli esecutivi” e la c.d. crisi europeista degli anni Sessanta -
         1.4.1. Il rilancio dell’integrazione europea negli anni Settanta e l’adesione di nuovi Stati
         europei - 1.4.2. L’Atto Unico Europeo - 1.4.3. Il Trattato sull’Unione Europea o Trattato di
         Maastricht - 1.4.4. Il Trattato di Amsterdam - 1.4.5. Il Trattato di Nizza - 1.5. Il fallimento
         del Trattato “costituzionale” (c.d. Costituzione europea) - 1.5.1. Il Trattato di Lisbona - 1.6.
         La Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017

       1.1. Le fasi del percorso di cooperazione ed integrazione europea
       La nascita dell’Unione Europea ha visto una crescente integrazione in                                Le fonti
       termini di collaborazione e di comunanza di ambiti di intervento tra gli                             dell’integra-
                                                                                                            zione
       Stati europei che è possibile distinguere in quattro fasi fondamentali:
       I) l’adozione di misure di cooperazione a livello intergovernativo nel pe-
       riodo successivo al termine del secondo conflitto armato mondiale;
       II) la Dichiarazione Schumann del 1950 e la costituzione delle tre Comu-
       nità economiche europee: CECA, CEEA o EURATOM, CEE;
       III) il Trattato di Bruxelles del 1965 ovvero la c.d. “fusione degli esecutivi”.
       La crisi europeista degli anni Sessanta e il rilancio negli anni Settanta del
       c.d. metodo dell’integrazione (o comunitarizzazione della cooperazione)
       attraverso la partecipazione di nuovi Stati membri e la conclusione di:
       – Atto Unico Europeo
       – Trattato sull’Unione Europea o Trattato di Maastricht
       – Trattato di Amsterdam
       – Trattato di Nizza
       IV) il fallimento del Trattato “costituzionale” (c.d. Costituzione europea)
       e il Trattato di Lisbona

       1.2. La cooperazione tra i governi degli Stati europei
       La disgregazione istituzionale e socio-economica che la seconda guerra
       mondiale ha lasciato alle sue spalle, ha posto, fin da subito, le basi per

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                     la realizzazione di un nuovo percorso di collaborazione ed intesa tra
                     gli Stati, in particolare tra quelli dell’Europa occidentale. L’esigenza di
                     adottare misure volte a garantire la sicurezza dei governi e dei popoli,
                     minacciata dall’instabilità dell’Europa dell’est e dalla potenza Sovietica,
                     si concretizzò, infatti, in forme di coordinamento nell’ambito militare,
                     economico e politico.
          Campo      Nel campo militare, gli Stati europei, nell’immediato dopoguerra, dan-
          militare   no vita alla UEO (Unione dell’Europa Occidentale) con il Trattato di Bru-
                     xelles del 17 marzo 1948 (poi modificato il 23 ottobre 1954) che vedeva
                     la partecipazione dapprima, di soli sette Stati aderenti (Stati fondatori),
                     poi, l’allargamento ad altri Paesi europei tra cui l’Italia e la Repubblica
                     Federale Tedesca, fino a raggiungere, nel 1990, il numero di 28 Stati
                     aderenti. La UEO, consisteva (è stata sciolta nel 2011) in un’organizza-
                     zione internazionale avente il principale compito di monitorare e con-
                     trollare gli armamenti dei Paesi aderenti in un’ottica di bilanciamento
                     militare e di mantenimento della pace.
                     Il 4 aprile 1949, poi, in un’ottica difensiva più ampia e globale, viene si-
                     glato a Washington il c.d. Patto dell’Atlantico del Nord, ovverosia il Trat-
                     tato istitutivo della NATO (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del
                     nord). Tale alleanza militare nasceva dall’esigenza di garantire la sicurez-
                     za del c.d. mondo occidentale del quale facevano parte anche una serie
                     di Stati Europei, dalle tensioni crescenti o temute che provenivano dal
                     blocco sovietico, anche attraverso i suoi Stati satelliti o cc.dd cuscinetti,
                     per il tramite dell’intesa di rapporti di collaborazione e controllo armato.
                     La NATO ha visto, fin dalla sua originaria istituzione, la partecipazione
                     oltre che degli Stati Uniti e del Canada anche di Stati europei quali Bel-
                     gio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Regno Unito, Italia, Portogallo,
                     Danimarca, Norvegia, Islanda.
          Campo      Nel campo economico, l’embrionale organizzazione della cooperazione
       economico     europea, ha visto, invece, la nascita nel 1948 della OECE (Organizza-
                     zione europea per la cooperazione economica (poi OCDE a partire dal
                     1961), ovvero di un organizzazione sovranazionale volta a garantire un
                     sistema integrato di gestione e distribuzione degli aiuti finanziari (as-
                     sicurati dagli Stati Uniti d’America attraverso il c.d. Piano Marshall), ai
                     Paesi europei per consentire loro la ricostruzione del proprio tessuto
                     economico devastato dal conflitto mondiale, in un’ottica di coordina-
                     mento delle politiche economiche nazionali stesse.
           Campo     Nel campo socio-culturale, infine, il 5 maggio 1949, un numero conside-
      socio-cultu-   revole di Stati dell’Europa occidentale (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo,
              rale
                     Francia, Gran Bretagna, Italia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Irlanda) isti-
                     tuisce a Londra il Consiglio d’Europa, ovverosia un’ organizzazione inter-
                     nazionale di ampio respiro, il cui obiettivo generale e principale consisteva
                     nella promozione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà per-

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       sonali, nonché nella tutela di tutte le compagini culturali e sociali proprie
       degli Stati Europei aderenti, in un’ottica di condivisione di valori comuni.
       Il Consiglio d’Europa, la cui spinta iniziale si è soliti rinvenirla nel ce-                    Consiglio
       lebre discorso di Winston Churchill del 1946 con cui veniva indicata la                         d’Europa
       necessità di avviare un Consiglio di Stati europei che nell’ambito delle
       Nazioni Unite garantisse pace e progresso nel continente europeo post-
       bellico, si attestava, più esattamente, come un’assemblea internazionale
       composta dai parlamentari dei 10 Paesi inizialmente aderenti, la quale
       sebbene avesse funzioni puramente consultive, essendo orientata da un
       Comitato intergovernativo di ministri ed essendo priva di reali poteri
       di interventi si proponeva l’ambizioso compito di discutere e studiare i
       modi e le misure per accrescere la collaborazione europea.
       Tra le Convenzioni più importanti promosse dal Consiglio d’Europa si                            CEDU
       annovera la CEDU ovverosia la Convenzione Europea per la salvaguardia
       dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 no-
       vembre 1950 tra 12 Stati cc.dd. fondatori (Belgio, Danimarca, Francia,
       Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Re-
       gno Unito, Svezia, Turchia) e che rappresenta un documento di primaria
       importanza contenendo un’ elencazione dettagliata dei diritti fondamen-
       tali che ogni Stato aderente si impegna ad assicurare a tutti gli individui.
       La garanzia dell’effettività della tutela risultava (e risulta) salvaguardata
       da un sistema di controllo internazionale rappresentato dalla Corte Eu-
       ropea dei diritti dell’uomo, la quale, sulla base di un ricorso presentato
       da uno Stato aderente o perfino di una singola persona fisica, è chiamata
       ad accertare ogni eventuale violazione delle disposizioni contenute nella
       Convenzione. La possibilità riservata anche ai singoli individui di adire la
       Corte Europea, appare, ictu oculi, una chiara apertura garantista che mira
       alla più ampia ed effettiva tutela, dei diritti e delle libertà fondamentali,
       in piena aderenza allo spirito e alla ratio sottesa alla CEDU stessa.

         Il Consiglio d’Europa, benché costituito nell’immediato dopoguerra, risulta, ancora
         oggi, pienamente operante e di utilità (a differenza di altre Organizzazioni, già sciolte
         o stravolte nei loro scopi originari) tanto è vero che dagli iniziali 12 Stati aderenti, ne
         fanno attualmente parte ben 47, i quali appartengono, tra l’altro, non solo all’area
         Europea ma anche extraeuropea.

       1.2.1. Caratteristiche della cooperazione europea
       La fine della seconda guerra mondiale se, da un lato, ha comportato                             C.d. Modello
       la necessità di intendere, in un lasso di tempo minimo, delle misure                            dell’integra-
                                                                                                       zione
       di collaborazione tra gli Stati Europei soprattutto occidentali, dall’altro,
       ha visto il vivido bisogno di limitare tali cooperazioni ad un livello c.d.
       “esterno” ovvero meramente governativo, senza dunque la creazione
       di soggetti giuridici ed organizzativi unici in cui ricomprendere tutti

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                     gli Stati (come avverrà, invece, progressivamente con il c.d. modello
                     dell’integrazione e poi con la nascita formale della UE ad opera del
                     Trattato di Lisbona del 2009).

                      La salvaguardia della sovranità dei singoli Stati aderenti, già minata e destabilizzata
                      dal recentissimo conflitto armato, appariva come essenziale e preliminare condizione
                      per qualsiasi forma di dialogo e collaborazione interstatale. Il mantenimento assoluto
                      delle rispettive prerogative sovrane, ha portato difatti, alla creazione di Organizzazioni
                      operanti tra Unioni di Stati, i quali ultimi conservavano la loro chiara e distinta autorità
                      sia nei confronti degli altri Stati aderenti e sia nei confronti delle stesse Organizzazioni.
                      Queste esigenze nazionalistiche caratterizzavo quindi il quadro funzionale, istituzio-
                      nale e decisionale delle varie Organizzazioni internazionali che via via si andavano
                      creando.
                      I singoli Stati aderenti vi partecipavano, infatti, per il tramite di un rispettivo rappresen-
                      tante il quale doveva attenersi scrupolosamente alle direttive (soprattutto politiche)
                      ricevute da parte dello Stato rappresentato; le decisioni erano adottate secondo il
                      principio dell’unanimità dei consensi, in forza del quale il veto anche di uno solo degli
                      Stati aderenti avrebbe potuto impedire l’adozione dell’atto oggetto di votazione as-
                      sembleare; le decisioni adottate dagli organi decisionali non avevano efficacia giuridi-
                      ca vincolante nei confronti degli Stati aderenti e né erano previsti strumenti coercitivi
                      o sanzioni in conseguenza di un eventuale inadempimento delle decisioni medesime.

                     1.3. La Dichiarazione Schumann
     Dichiarazione   Il processo di integrazione europea, caratterizzato da aspetti origina-
        Schumann     li e innovativi rispetto al semplice modello della cooperazione, subisce
                     un’accelerazione ed un deciso cambio di rotta con la c.d. Dichiarazione
                     Schumann. Trattasi di una proposta avanzata dal Ministro degli esteri
                     francese il 9 maggio del 1950, con la quale, per la prima volta, veniva
                     ipotizzato un progetto di cooperazione di un respiro più ampio rispetto
                     alle forme di cooperazione che fino a quel momento avevano visto la
                     luce.
                     Robert Schumann, partendo dalla necessità di eliminare la storica ri-
                     valità tra Francia e Germania, propose di unire la produzione franco-
                     tedesca di carbone e acciaio sotto una comune Alta Autorità, così da
                     assicurare una gestione coordinata e controllata della produzione degli
                     armamenti che poneva le fondamenta di una concreta costituzione di
                     basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa fondamentale della
                     costruzione di una Europa organizzata e vitale, vista in un’ottica futu-
                     ra quale Federazione di Stati, indispensabile per il mantenimento della
                     pace e di una solidarietà di fatto.
                     L’obiettivo ambizioso ed eminentemente politico del Ministro degli este-
                     ri francese mirava quindi a creare delle relazioni economiche stabili e
                     concatenate, di modo che – per citare le sue esatte parole – “una guerra
                     tra Francia e Germania diventasse non solo impensabile, ma materialmente
                     impossibile”.

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La nascita dell’Unione Europea: origini e sviluppo  23

       L’originalità del progetto Schumann va letta anche in relazione al con-                     L’Alta
       ferimento di autonomi poteri decisionali in capo alla Alta Autorità. Per                    Autorità
       la prima volta, un’istituzione a carattere sovranazionale era capace di
       assumere decisioni indipendentemente dall’unanimità dei consensi de-
       gli Stati aderenti all’Organizzazione. Il sostanziale fallimento del mo-
       dello della cooperazione, evidenziato anche da Jean Monnet (primo
       presidente dell’Alta Autorità e redattore materiale della dichiarazione
       Schumann), comportò, infatti, l’irreversibile decisione di dover supera-
       re i punti di debolezza ed inefficacia propri della mera collaborazione
       intergovernativa; in particolare: la dipendenza diretta degli organi ese-
       cutivi e dei loro componenti dall’influenza politica degli Stati aderenti;
       la imprescindibile unanimità dei consensi di tutti gli Stati ai fini della
       adozione di qualsiasi deliberazione; la mancanza di vincolatività delle
       decisioni assunte nonché di efficacia diretta sia nei confronti degli stessi
       Stati aderenti e sia all’interno dei loro ordinamenti.
       Attraverso l’istituzione dell’Alta Autorità si veniva dunque ad assistere,
       per la prima volta nella storia europea, ad una cessione graduale di so-
       vranità da parte degli Stati aderenti seppur limitata ed in settori specifici.

       1.3.1. La costituzione della CECA
       Il disegno francese trova un sorprendente e insperato favore da parte                       C.d. Metodo
       di ben sei Stati: Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Italia e so-                   dell’integra-
                                                                                                   zione
       prattutto la Germania. Questi Paesi europei, rispondendo all’appello di
       Robert Schumann, firmano a Bruxelles, il 18 aprile 1951, il Trattato
       istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). Il
       Trattato determina, dunque, la nascita di un mercato comune ed inte-
       grato del carbone e dell’acciaio, finalizzato oltre che all’appianamento
       della conflittualità tra Francia e Germania, anche all’armonizzazione ed
       espansione della produzione nonché l’aumento dell’occupazione e alla
       razionalizzazione della distribuzione del settore carbosiderurgico. Con
       l’istituzione della CECA si abbandona ufficialmente il c.d. metodo della
       cooperazione per sposare il c.d. metodo dell’integrazione; si supera il
       sistema dell’adozione unanime delle delibere (peraltro prive di forza vin-
       colante) frutto della mera cooperazione intergovernativa e si opta per
       un metodo, tipico della neonata Comunità europea (di qui deriva anche
       la definizione di “comunitarizzazione della cooperazione”), in base al quale
       il sistema decisionale viene decentralizzato e delegato dagli Stati ade-
       renti ad organi sovranazionali specifici. In particolare, il quadro organiz-
       zativo-istituzionale della CECA era composto da quattro articolazioni:
       a )Alta Autorità;
       b) Consiglio intergovernativo dei Ministri;
       c) Assemblea parlamentare comune;
       d) Corte di Giustizia.

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24  Compendio di diritto dell’Unione Europea

            L’Alta    a) L’Alta Autorità era l’organo decisionale della CECA che assumeva le
          Autorità    sue delibere in piena autonomia rispetto agli Stati aderenti. Tale organo
                      era sì composto da rappresentati nominati consensualmente dai governi
                      nazionali, ma una volta eletti, questi agivano solamente nell’ interesse
                      della Comunità, senza possibilità di ricevere alcuna indicazione o diret-
                      tiva da parte degli stessi Paesi di provenienza e/o nomina. Inoltre (e
                      questo è un ulteriore elemento di differenziazione rispetto al c.d. me-
                      todo della cooperazione), le decisioni dell’Alta Autorità erano giuridica-
                      mente vincolanti e direttamente efficaci all’interno degli Stati membri;
       Il Consiglio   b) Il Consiglio intergovernativo dei Ministri, organo composto da un
       intergover-    rappresentante del Governo di ogni Stato membro e deputato a rappre-
         nativo dei
           Ministri   sentare gli interessi nazionali, svolgeva un’attività meramente consulti-
                      va. I suoi pareri non assumevano natura vincolante se non in determi-
                      nate materie dove l’Alta Autorità doveva decidere in base al suo parere
                      conforme;
      L’Assemblea     c) L’Assemblea Parlamentare Comune aveva una competenza consul-
     Parlamentare     tiva e di controllo ed era formata dai rappresentanti dei Parlamenti na-
          Comune
                      zionali dei Stati membri;
          La Corte    d) La Corte di Giustizia costituiva, invece, la prima embrionale forma
       di Giustizia   di organo giurisdizionale europeo, avendo compiti di verifica della legit-
                      timità degli atti e dell’attività delle istituzioni comunitarie.

                      1.3.2. La mancata istituzione della CED
                      Il processo di integrazione europea porta gli stessi Stati fondatori, im-
                      mediatamente dopo l’istituzione della CECA, ad elaborare un progetto
                      di collaborazione militare comune. I timori di un riarmo della Germania
                      erano però ancora forti e incontrarono la dura ostilità della Francia la
                      quale, dapprima, ponesse un veto all’ingresso tedesco nella NATO (Or-
                      ganizzazione internazionale militare con compiti di difesa della sicurez-
                      za e della pace dell’Occidente istituita il 4 aprile 1949 con il Trattato di
                      Washington dagli Stati Uniti, Canada e alcuni Stati europei) ed in segui-
                      to, a fronte delle spinte internazionali soprattutto Statunitensi, avan-
                      zando il piano del ministro Pleven, si vide indotta ad accettare a che la
                      Germania partecipasse alla formazione di un comune esercito europeo
                      (il cui comando sarebbe stato affidato ad un organo indipendente, il c.d.
                      Commissariato) ma solo con unità inferiori rispetto alla forza militare
                      degli altri Stati aderenti. Questa proposta, frutto di compromesso e me-
                      diazione, si traduce quindi nella firma del Trattato istitutivo della CED
                      (Comunità europea di difesa) il 27 maggio del 1952 a Parigi. Le forti
                      resistenze nazionalistiche, interne al Governo e al popolo francese, im-
                      pedirono però al Trattato di entrare in vigore.

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