Revisione disciplina antitrust degli accordi di cooperazione orizzontale - 5/2020 Interventi - Assonime

Pagina creata da Valeria Spina
 
CONTINUA A LEGGERE
Revisione disciplina antitrust degli accordi di cooperazione orizzontale - 5/2020 Interventi - Assonime
5/2020

                                                                                              Interventi

                                          Revisione disciplina antitrust
                                    degli accordi di cooperazione orizzontale

                                              Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi

                                    Presentazione all’incontro Assonime del 7 febbraio 2020
ASSONIME - Riproduzione riservata
Revisione disciplina antitrust degli accordi di cooperazione orizzontale - 5/2020 Interventi - Assonime
13/02/2020

                                             Accordi di cooperazione e diritto antitrust
                                         l’oggetto di attenzione sono gli accordi di cooperazione tra imprese
                                          diversi dai cartelli e come vengono valutati in base al diritto antitrust
                                         la cooperazione tra imprese è una componente importante del
                                          funzionamento del mercato ma in determinate circostanze può
                                          incidere negativamente sulle dinamiche concorrenziali, con effetti
                                          negativi in termini di prezzi, qualità, scelta e innovazione. Per
                                          questo, gli accordi di cooperazione diversi dai cartelli sono
                                          comunque soggetti al vaglio delle regole di concorrenza:
                                         Art. 101 TFUE
                                         Artt. 2 e 4 legge n. 287/1990 (modellati sull’art. 101)

                                                                                                               1

                                    1

                                                      La struttura dell’art. 101 TFUE
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                         Art. 101(1): divieto delle intese tra imprese che possono
                                           pregiudicare il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto
                                           o per effetto di restringere la concorrenza nel mercato
                                         Art. 101(2): nullità delle intese vietate
                                         Art. 101(3): le intese restrittive ai sensi del primo paragrafo dell’art.
                                           101 sono compatibili con il Trattato se soddisfano 4 requisiti
                                           cumulativi:
                                        a. migliorano la produzione o la distribuzione o contribuiscono al
                                            progresso tecnico ed economico;
                                        b. riservano ai consumatori una congrua parte del beneficio che
                                            deriva dalla restrizione;
                                        c. non contengono restrizioni non necessarie;
                                        d. non danno alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza
                                            per una parte sostanziale dei prodotti interessati

                                                                                                               2

                                    2

                                                                                                                              1
13/02/2020

                                                                  Intese orizzontali
                                         sono quelle concluse tra imprese che sono tra loro concorrenti, attuali
                                          o potenziali
                                         quadro giuridico a valle dell’art. 101:
                                         comunicazione de minimis (2014/C 291/01): presunzione di assenza
                                          di impatto significativo sulla concorrenza se la quota di mercato
                                          congiunta non supera il 10% in nessuno dei mercati interessati (non
                                          copre le restrizioni hardcore/per oggetto)
                                         due regolamenti di esenzione per categoria (BERs) - 1217/2010 e
                                          1218/2010 - con cui la Commissione dichiara compatibili ex art.
                                          101(3) gli accordi di R&S e di produzione e specializzazione se le
                                          quote di mercato delle parti non superano determinate soglie e non vi
                                          sono restrizioni hardcore
                                         linee guida del 2011 sull’applicazione dell’art. 101 agli accordi di
                                          cooperazione orizzontale (LG orizzontali), con i criteri di valutazione
                                          per gli accordi non coperti dall’esenzione per categoria

                                                                                                                 3

                                    3
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                            Categorie di accordi di cooperazione orizzontale

                                         Le attuali LG orizzontali includono una parte generale e sei sezioni
                                            dedicate alle seguenti categorie di accordi di cooperazione:
                                        i.   scambio di informazioni
                                        ii. accordi di R&S
                                        iii. accordi di produzione
                                        iv. accordi di commercializzazione
                                        v. accordi di acquisto
                                        vi. accordi di standardizzazione (‘normazione’)

                                         Se un accordo comprende più di una forma di cooperazione (ad es.
                                          produzione e commercializzazione) rileva il centro di gravità della
                                          cooperazione (l’elemento prevalente)

                                                                                                                 4

                                    4

                                                                                                                             2
13/02/2020

                                                   La revisione dei regolamenti e delle LG
                                     I BERs scadono il 31 dicembre 2022
                                     Il processo di revisione dei regolamenti (e delle relative LG) è
                                      articolato in due fasi:
                                    a. evaluation phase;
                                    b. impact assessment => eventuale revisione
                                     Tappe della prima fase (valutazione)
                                    a.1 pubblicazione di una roadmap (5 sett 2019) – raccolti 13
                                    feedbacks (disponibili sul sito DGComp)
                                    a.2 consultazione pubblica online (6 nov 2019-12 febb 2020)
                                    a.3 avvio di uno studio a sostegno della valutazione (Q1 2020)
                                    a.4 workshop con gli stakeholders (Q2 2020)
                                    a.5 pubblicazione di staff working document della Commissione
                                    (Q1 2021)
                                    Seguirà la fase in cui viene formulata proposta di revisione dei
                                    BERs e delle LG                                                5

                                    5

                                                               In questa fase iniziale
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                         è utile fornire elementi di valutazione (positivi e negativi) circa il
                                          funzionamento dell’attuale disciplina, accompagnandoli con spiegazioni e
                                          il più possible con esempi concreti
                                         si possono inoltre già evidenziare alcune nuove questioni/aree che
                                          potrebbero essere utilmente considerate nella revisione della disciplina
                                         la risposta alla consultazione online è uno dei canali attraverso i quali si
                                          può partecipare al dibattito pubblico
                                         la Commissione chiede di tenere conto dei seguenti criteri di valutazione
                                          della disciplina:
                                        • efficacia nell’identificare gli accordi compatibili ex art. 101;
                                        • efficienza nell’aiutare le imprese nell’autovalutazione;
                                        • rilevanza alla luce dei nuovi sviluppi di mercato
                                        • coerenza con il quadro complessivo dell’enforcement della politica di
                                          concorrenza
                                        • valore aggiunto UE rispetto a case-law e eventuali LG nazionali

                                                                                                                6

                                    6

                                                                                                                                 3
13/02/2020

                                                             Considerazioni generali
                                         sicuramente conviene mantenere le esenzioni per categoria
                                          (eventualmente reformulate) perché creano un safe harbour europeo
                                          vincolante per le Autorità e i giudici nazionali, aumentando la certezza
                                          giuridica per chi opera nel mercato interno
                                         anche le linee guida della Commissione, pur non vincolanti per Autorità e
                                          giudici nazionali, vanno preservate perché favoriscono l’uniformità degli
                                          orientamenti interpretativi e (pur essendo migliorabili) sono di aiuto
                                          nell’autovalutazione della compatibilità degli accordi con l’art. 101
                                         le linee guida devono essere aggiornate per tener conto dell’evoluzione
                                          della giurisprudenza della Corte di giustizia (ad es. Cartes Bancaires)
                                         nell’ultimo decennio vi sono stati sviluppi di mercato e normativi che
                                          incidono sul ruolo e sulla potenzialità della cooperazione tra imprese e
                                          vanno considerati nella valutazione ex art. 101

                                                                                                               7

                                    7

                                                        Tra le questioni da considerare
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                         crescente importanza della cooperazione in materia di R&S nel contesto
                                          economico globale
                                         crescente importanza della standardizzazione e maggiore eterogeneità
                                          dei soggetti coinvolti nel contesto dell’IoT
                                         DSM Strategy: ad esempio, promozione degli accordi di coinvestimento
                                          in connettività
                                         cooperazione orizzontale versus concentrazioni
                                         impatto dell’economia dei dati (data sharing)
                                         impatto degli obblighi di trasparenza derivanti dalle normative nazionali
                                         impatto delle piattaforme online sulla cooperazione tra concorrenti
                                         impatto dell’e-commerce sulla cooperazione nell’acquisto e nella
                                          commercializzazione
                                         cooperazione tra imprese per il perseguimento degli obiettivi di
                                          sostenibilità e compatibilità con l’art. 101

                                                                                                               8

                                    8

                                                                                                                              4
13/02/2020

                                                         Per valutare l’attuale disciplina

                                         Va ricordato che per ogni categoria di accordo le LG:
                                         identificano possibili restrizioni per oggetto (RBO)
                                         per gli accordi non RBO, fissano in alcuni casi quote di mercato soglia
                                          più alte del 10% del de minimis per escludere un impatto significativo ex
                                          art. 101(1)
                                         delineano theories of harm, per gli accordi non coperti dai safe harbours,
                                          ossia scenari in cui potrebbe esserci un impatto negativo sui prezzi o le
                                          altre variabili concorrenziali
                                         per la valutazione delle efficienze ex art. 101(3) si concentrano sulla
                                          complementarità degli assets e degli skills che le parti conferiscono
                                          tramite l’accordo

                                                                                                                  9

                                    9

                                                     i. Accordi di R&S – situazione attuale
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                         Molti accordi di R&S non rientrano nell’art. 101(1)
                                         Regolamento 1217/2010: esenta accordi di R&S e/o di sfruttamento
                                          congiunto della R&S (incluse restrizioni ancillari); per accordi tra
                                          concorrenti quota di mercato congiunta non superiore al 25% nel mercato
                                          rilevante del prodotto o della tecnologia; condizioni specifiche per
                                          l’esenzione, ad es. tutte le parti devono avere accesso ai risultati a fini di
                                          ulteriore ricerca e sfruttamento; se l’accordo è solo di ricerca e sviluppo,
                                          le parti devono essere libere di sfruttare i risultati ecc.
                                         Accordi non coperti dal BER (sopra la quota soglia o condizioni non
                                          soddisfatte): analisi caso per caso dell’impatto sulla concorrenza. Analisi
                                          più approfondita se l’accordo include la produzione congiunta o la
                                          commercializzazione di prodotti marginalmente migliorati. Idem se
                                          riguarda un prodotto nuovo che le parti stavano per lanciare
                                          indipendentemente l’una dall’altra. Le autorità di concorrenza devono
                                          individuare una theory of harm e testarla

                                                                                                                 10

                                    10

                                                                                                                                   5
13/02/2020

                                          i. Accordi di R&S –situazione attuale (cont.)
                                     Preoccupazioni concorrenziali
                                     • Riduzione dell’innovazione (meno prodotti o prodotti peggiori)
                                     • Riduzione della concorrenza tra le parti fuori dall’ambito coperto
                                        dall’accordo o maggiore probabilità di coordinamento anticoncorrenziale
                                        su tali mercati
                                     • Effetti di foreclosure se le parti hanno significativo potere di mercato per
                                        una tecnologia chiave e intendono sfruttare i risultati in esclusiva
                                     Mercati rilevanti:
                                     • Mercati del prodotto esistenti (accordi per il miglioramento di prodotti
                                        esistenti)
                                     • Mercati delle tecnologie: le imprese cooperano per sviluppare tecnologie
                                        che sfrutteranno commercializzando separatamente i diritti di proprietà
                                        intellettuale dai prodotti
                                     • Mercati dell’innovazione (cooperazione su prodotti e tecnologie che
                                        possono creare nuovi mercati)

                                                                                                             11

                                    11

                                                       i. Accordi di R&S - commenti
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                     Il contesto è quello di una crescente competizione internazionale in settori
                                         dove la R&S è importante (trasformazione digitale ecc.). Per la R&S ci
                                         sono fondi europei e per gli aiuti di Stato specifiche esenzioni
                                     Quali commenti sulla disciplina ai sensi dell’art. 101(1)?
                                     Case-law? Difficoltà pratiche?

                                                                                                             12

                                    12

                                                                                                                              6
13/02/2020

                                         ii. Produzione e specializzazione – situazione attuale
                                     Accordi di specializzazione unilaterale: una delle parti smette o si astiene
                                        dal produrre certi beni e si impegna a comprarli dall’altra, che si impegna
                                        a produrli e a fornirli
                                     Accordi di specializzazione reciproca: lo stesso tipo di accordo su base
                                        reciproca
                                     Accordi di produzione congiunta: le parti si accordano per produrre
                                        insieme alcuni beni (ad es. per condivisione dei costi)
                                     Principali preoccupazioni concorrenziali:
                                     • Limitazione diretta della concorrenza tra le parti, ripartizione dei mercati –
                                        meno preoccupante se le parti si impegnano a forniture reciproche
                                     • Collusione negli altri mercati in cui operano (scambi di informazione,
                                        armonizzazione della struttura dei costi)
                                     • Foreclosure dei concorrenti in mercato collegato (ad es. a valle, se la
                                        produzione congiunta è utilizzata per aumentare il costo di un prodotto
                                        intermedio)

                                                                                                                  13

                                    13

                                         ii) Produzione e specializzazione – situazione attuale
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                                                  cont.
                                     •    Regolamento di esenzione 1218/2010: quota di mercato congiunta non
                                          superiore al 20% sui mercati rilevanti
                                     •    Sopra la soglia: valutazione caso per caso
                                     •    Art. 101(3): tra le possibili efficienze, riduzione dei costi di produzione,
                                          pooling delle licenze, migliore qualità del prodotto, sfruttamento dei
                                          vantaggi comparati

                                                                                                                  14

                                    14

                                                                                                                                 7
13/02/2020

                                     ii) Accordi di produzione e specializzazione – commenti
                                      E’ l’area più vicina a quella delle concentrazioni. Le joint ventures sono
                                       valutate ai sensi dell’art. 101 salvo che siano full function (in tal caso,
                                       sono valutate come concentrazioni ex Reg. 139/2004)
                                      La valutazione ex 101 e ex reg. 139/2004 sono coerenti?
                                      Il trattamento dello scambio di informazioni tra JV e imprese madri è
                                       troppo restrittivo?
                                      In alcuni ambiti il diritto europeo promuove e regola i coinvestimenti (v.
                                       nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche): nei limiti in cui
                                       le imprese rispettano le condizioni previste dalla direttiva, non
                                       dovrebbero esserci problemi di compatibilità con l’art. 101. Andrà
                                       specificato nelle LG

                                                                                                             15

                                    15

                                         iii) Scambio di informazioni – situazione attuale
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                     Diretto o attraverso un soggetto terzo
                                     Preoccupazioni concorrenziali:
                                        Può favorire la collusione (identificazione dell’equilibrio collusivo,
                                        monitoraggio delle deviazioni; monitoraggio dei tentativi di ingresso da
                                        parte di nuovi concorrenti)
                                        Può contribuire a precludere il mercato (foreclosure) a concorrenti che
                                        non hanno accesso alle stesse informazioni
                                     Restrizioni per oggetto: scambio di informazioni disaggregate su prezzi o
                                        quantità future
                                     La probabilità di un impatto anticoncorrenziale dipende dalle
                                        caratteristiche del mercato e dal cambiamento indotto dallo scambio di
                                        informazioni, dalla natura dell’informazione scambiata e dalla posizione
                                        complessiva sul mercato delle imprese coinvolte. Possibili efficienze:
                                        benchmarking, riduzione delle asimmetrie informative (es. affidabilità dei
                                        creditori)

                                                                                                             16

                                    16

                                                                                                                             8
13/02/2020

                                                iii) Scambio di informazioni – commenti

                                      La Corte di Giustizia in Dole (C- 286/13 P, 2015) considera restrizione
                                       per oggetto lo scambio di informazioni non sui prezzi futuri ma su fattori
                                       rilevanti per la determinazione dei prezzi di quotazione delle banane
                                       nella settimana successive. Approccio rigido, anche se seguendo
                                       Cartes Bancaires si dovrebbe evitare un’eccessiva espansione della
                                       nozione di RBO
                                      Problemi nelle LG? Lo scambio che crea problemi riguarda solo
                                       prezzi/quantità o tutte le informazioni confidenziali dell’impresa? Può
                                       esserci un contrasto con le normative che impongono alle imprese
                                       obblighi di trasparenza?
                                      Impatto degli algoritmi sulla valutazione dello scambio di informazioni
                                       (è possible in alcuni contesti avere l’informazione senza lo scambio
                                       bilaterale)
                                      La messa in comune di dati (data pools) va valutata come scambio di
                                       informazioni o come condivisione di input produttivi?

                                                                                                              17

                                    17

                                         iv) Accordi di commercializzazione- situazione attuale
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                     Accordi tra produttori per vendere, distribuire o promuovere I propri prodotti
                                     Mercati rilevanti: quelli direttamente interessati dalla cooperazione e quelli
                                        contigui (orizzontali o verticali)
                                     Principali preoccupazioni concorrenziali:
                                     • Restrizioni per oggetto: se fissazione dei prezzi, limitazione della
                                        quantità, spartizione dei mercati
                                     • Gli accordi possono facilitare la collusione mediante scambi di
                                        informazioni strategiche o messa in commune di fattori di costo
                                      Per altro verso :
                                      possono non rientrare nell’art. 101(1) se consentono alle parti di entrare
                                        in un mercato che non avrebbero raggiunto da sole (ad es. beneficiando
                                        della rete distributiva dell’altra parte)
                                      Possono generare economie di scala e controbilanciare il potere di
                                        acquisto dei grandi acquirenti (es catene di distribuzione)

                                                                                                              18

                                    18

                                                                                                                              9
13/02/2020

                                            iv) Accordi di commercializzazione- commenti

                                     •   In molti settori (ad es. alimentare) tendenza alla concentrazione a tutti i
                                         livelli della catena del valore.
                                     •   In che misura l’e-commerce e la possibilità di avvalersi delle piattaforme
                                         riduce/modifica la necessità di ricorrere a accordi di
                                         commercializzazione?

                                                                                                               19

                                    19

                                              v) Accordi di acquisto– situazione attuale
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                     •  Accordi per l’acquisto congiunto dei prodotti o servizi necessari per
                                        l’attività delle parti
                                     • Diverse forme: società a controllo congiunto, accordi contrattuali ecc.
                                     • Mercati rilevanti: mercati di acquisto dei prodotti e mercati di vendita
                                     • Se gli acquirenti non sono in concorrenza tra loro (ad es. acquisto di una
                                        materia prima da utilizzare in diversi settori) normalmente l’accordo non
                                        rientra nell’art. 101(1)
                                     Principali preoccupazioni concorrenziali:
                                     • Riduzione dell’incentivo a competere sui mercati di vendita
                                     • Preclusione dei concorrenti sul mercato delle vendite limitando il loro
                                        accesso a fornitori efficienti
                                     • Rischio di applicazione di condizioni inique ai fornitori grazie al potere
                                        d’acquisto

                                                                                                               20

                                    20

                                                                                                                              10
13/02/2020

                                              v) Accordi di acquisto – situazione attuale
                                      Le LG escludono restrizioni significative della concorrenza se la quota di
                                       mercato congiunta non eccede il 15% in entrambi i mercati
                                      Nota: più concentrato è il mercato dei fornitori meno problematico è il
                                       rafforzamento del potere di acquisto (effetto di controbilanciamento)
                                      101(3): le possibili efficienze includono la riduzione dei costi di
                                       transazione, di trasporto e di magazzino. Gli accordi di acquisto
                                       consentono ai piccoli distributori di aumentare la propria competitività sul
                                       mercato di vendita (centrali di acquisto tra piccoli distributori)
                                      La necessità di clausole di esclusiva (l’impresa può acquistare solo
                                       attraverso l’organizzazione comune) va valutata caso per caso: serve a
                                       ottenere minori prezzi o è strumentale alla collusione?

                                                                                                                21

                                    21

                                                     v) Accordi di acquisto – commenti
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                     •   Il tema resta molto attuale. Vi sono stati casi a livello nazionale e le
                                         Autorità tendono a limitare la creazione di centrali di acquisto troppo
                                         potenti
                                     •   Indicazioni su casi rilevanti? Problemi pratici?

                                                                                                                22

                                    22

                                                                                                                             11
13/02/2020

                                          vi) Accordi di standardizzazione – situazione attuale
                                     •    Sono gli accordi che hanno come principale obiettivo la definizione di
                                          requisiti tecnici o di qualità a cui prodotti o processi produttivi possono
                                          conformarsi
                                     •    Gli standard possono generare important benefici: certificazione della
                                          qualità; interoperabilità e compatibilità dei prodotti
                                     •    Tipicamente stabiliti da organizzazioni volontarie (SSOs o SDOs)
                                          composte dalle imprese. SSOs europee: ETSI, CEN, CENELEC. Il
                                          regolamento (UE) 1025/2012 ha modernizzato il sistema europeo di
                                          standardizzazione in modo da aumentarne la trasparenza e assicurare la
                                          partecipazione di tutti gli stakeholders al processo di fissazione dello
                                          standard

                                                                                                               23

                                    23

                                         vi) Accordi di standardizzazione – situazione attuale (b)
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    Preoccupazioni concorrenziali:
                                    • Si realizzano restrizioni hardcore nell’ambito della SSO (fissazione dei
                                       prezzi, ripartizione dei mercati, boicottaggio)
                                    • Foreclosure delle tecnologie non incluse nello standard
                                    • Foreclosure dell’accesso allo standard da parte di alcuni potenziali
                                       utilizzatori
                                    Nelle LG orizzontali la Commissione indica che gli accordi di standardizzazione
                                    normalmente non rientrano nell’art. 101(1) se soddisfano i seguenti requisiti:
                                    • partecipazione aperta al processo di fissazione dello standard e procedura
                                       trasparente per la sua adozione
                                    • assenza di obblighi di rispettare lo standard
                                    • disclosure in buona fede dei brevetti essenziali all’attuazione dello standard;
                                       impegno a concedere l’accesso ai brevetti essenziali a condizioni FRAND
                                       (fair reasonable and non discriminatory)

                                                                                                               24

                                    24

                                                                                                                               12
13/02/2020

                                             vi. Accordi di standardizzazione - commenti
                                      Il buon funzionamento dei processi di standardizzazione è essenziale per
                                       la competitività europea, in particolare nella prospettiva della
                                       trasformazione digitale (5G, IoT ecc). Occorre attenzione sia per chi
                                       apporta tecnologia che per gli utilizzatori dello standard, con un quadro
                                       bilanciato
                                      La Corte di Giustizia ha dato indicazioni riguardo alle controversie relative
                                       agli standard essential patents, con riferimento all’applicazione dell’art. 102
                                       TFUE, in Huawei(2015)
                                      La Commissione ha promosso vari studi e iniziative su questi temi. Le LG
                                       orizzontali non sembrano essere la sede appropriata per introdurre una
                                       disciplina più dettagliata, in particolare rispetto alla determinazione delle
                                       condizioni FRAND

                                                                                                              25

                                    25

                                                   Accordi tra imprese e sostenibilità
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                      La crescente importanza degli obiettivi di sostenibilità ha posto
                                       all’attenzione il tema di come applicare l’art. 101 agli accordi tra
                                       concorrenti volti a perseguire tali obiettivi (efficienza energetica, basso
                                       impatto ambientale, sostenibilità sociale, ecc.)
                                      Non necessariamente gli accordi per la sostenibilità restringono la
                                       Concorrenza
                                      Laddove l’accordo restringa la concorrenza ai sensi dell’art. 101(1) (con
                                       impatto negativo su variabili concorrenziali quali prezzo, qualità, scelta,
                                       innovazione), si pone il problema delle condizioni di applicazione dell’art.
                                       101(3)
                                      In particolare: i miglioramenti a cui si mira possono sempre rientrare nel
                                       primo requisito? In quale misura la compensazione richiesta dal secondo
                                       requisito per i consumatori deve avere carattere economico e riguardare
                                       strettamente i consumatori danneggiati dalla restrizione? In quale misura
                                       il quarto requisito (non eliminazione della concorrenza dal mercato)
                                       costituisce un vincolo a accordi di questo tipo (v. accordi di
                                       standardizzazione)?

                                                                                                              26

                                    26

                                                                                                                                13
13/02/2020

                                                    Accordi tra imprese e sostenibilità

                                     •   Occorre chiarire a quali condizioni questi accordi sono considerati
                                         compatibili ex art. 101 TFUE. Il tema andrà presumibilmente trattato nelle
                                         Linee guida
                                     •   La posizione della Commissaria Vestager per ora è quella di non dare un
                                         generale via libera agli accordi restrittivi della concorrenza che migliorano
                                         la sostenibilità, perché verrebbero meno gli strumenti a tutela degli
                                         interessi dei consumatori (v. approccio olandese nel caso Chicken of
                                         Tomorrow)
                                     •   Quando gli accordi sarebbero restrittivi della concorrenza e non sono
                                         esentabili perché non soddisfano le condizioni dell’articolo 101(3), spetta
                                         alla politica pubblica, tenendo conto dei vari interessi pubblici, imporre
                                         mediante intervento normative eventuali obblighi o requisiti di
                                         sostenibilità comuni, che tutte le imprese saranno tenute a rispettare
                                     •   Per non frammentare il mercato interno, obblighi e standard andrebbero
                                         definiti a livello europeo

                                                                                                               27

                                    27
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                                                                                                                14
Puoi anche leggere