Revisione disciplina antitrust degli accordi di cooperazione orizzontale - 5/2020 Interventi - Assonime
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5/2020 Interventi Revisione disciplina antitrust degli accordi di cooperazione orizzontale Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi Presentazione all’incontro Assonime del 7 febbraio 2020 ASSONIME - Riproduzione riservata
13/02/2020 Accordi di cooperazione e diritto antitrust l’oggetto di attenzione sono gli accordi di cooperazione tra imprese diversi dai cartelli e come vengono valutati in base al diritto antitrust la cooperazione tra imprese è una componente importante del funzionamento del mercato ma in determinate circostanze può incidere negativamente sulle dinamiche concorrenziali, con effetti negativi in termini di prezzi, qualità, scelta e innovazione. Per questo, gli accordi di cooperazione diversi dai cartelli sono comunque soggetti al vaglio delle regole di concorrenza: Art. 101 TFUE Artt. 2 e 4 legge n. 287/1990 (modellati sull’art. 101) 1 1 La struttura dell’art. 101 TFUE ASSONIME - Riproduzione riservata Art. 101(1): divieto delle intese tra imprese che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza nel mercato Art. 101(2): nullità delle intese vietate Art. 101(3): le intese restrittive ai sensi del primo paragrafo dell’art. 101 sono compatibili con il Trattato se soddisfano 4 requisiti cumulativi: a. migliorano la produzione o la distribuzione o contribuiscono al progresso tecnico ed economico; b. riservano ai consumatori una congrua parte del beneficio che deriva dalla restrizione; c. non contengono restrizioni non necessarie; d. non danno alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti interessati 2 2 1
13/02/2020 Intese orizzontali sono quelle concluse tra imprese che sono tra loro concorrenti, attuali o potenziali quadro giuridico a valle dell’art. 101: comunicazione de minimis (2014/C 291/01): presunzione di assenza di impatto significativo sulla concorrenza se la quota di mercato congiunta non supera il 10% in nessuno dei mercati interessati (non copre le restrizioni hardcore/per oggetto) due regolamenti di esenzione per categoria (BERs) - 1217/2010 e 1218/2010 - con cui la Commissione dichiara compatibili ex art. 101(3) gli accordi di R&S e di produzione e specializzazione se le quote di mercato delle parti non superano determinate soglie e non vi sono restrizioni hardcore linee guida del 2011 sull’applicazione dell’art. 101 agli accordi di cooperazione orizzontale (LG orizzontali), con i criteri di valutazione per gli accordi non coperti dall’esenzione per categoria 3 3 ASSONIME - Riproduzione riservata Categorie di accordi di cooperazione orizzontale Le attuali LG orizzontali includono una parte generale e sei sezioni dedicate alle seguenti categorie di accordi di cooperazione: i. scambio di informazioni ii. accordi di R&S iii. accordi di produzione iv. accordi di commercializzazione v. accordi di acquisto vi. accordi di standardizzazione (‘normazione’) Se un accordo comprende più di una forma di cooperazione (ad es. produzione e commercializzazione) rileva il centro di gravità della cooperazione (l’elemento prevalente) 4 4 2
13/02/2020 La revisione dei regolamenti e delle LG I BERs scadono il 31 dicembre 2022 Il processo di revisione dei regolamenti (e delle relative LG) è articolato in due fasi: a. evaluation phase; b. impact assessment => eventuale revisione Tappe della prima fase (valutazione) a.1 pubblicazione di una roadmap (5 sett 2019) – raccolti 13 feedbacks (disponibili sul sito DGComp) a.2 consultazione pubblica online (6 nov 2019-12 febb 2020) a.3 avvio di uno studio a sostegno della valutazione (Q1 2020) a.4 workshop con gli stakeholders (Q2 2020) a.5 pubblicazione di staff working document della Commissione (Q1 2021) Seguirà la fase in cui viene formulata proposta di revisione dei BERs e delle LG 5 5 In questa fase iniziale ASSONIME - Riproduzione riservata è utile fornire elementi di valutazione (positivi e negativi) circa il funzionamento dell’attuale disciplina, accompagnandoli con spiegazioni e il più possible con esempi concreti si possono inoltre già evidenziare alcune nuove questioni/aree che potrebbero essere utilmente considerate nella revisione della disciplina la risposta alla consultazione online è uno dei canali attraverso i quali si può partecipare al dibattito pubblico la Commissione chiede di tenere conto dei seguenti criteri di valutazione della disciplina: • efficacia nell’identificare gli accordi compatibili ex art. 101; • efficienza nell’aiutare le imprese nell’autovalutazione; • rilevanza alla luce dei nuovi sviluppi di mercato • coerenza con il quadro complessivo dell’enforcement della politica di concorrenza • valore aggiunto UE rispetto a case-law e eventuali LG nazionali 6 6 3
13/02/2020 Considerazioni generali sicuramente conviene mantenere le esenzioni per categoria (eventualmente reformulate) perché creano un safe harbour europeo vincolante per le Autorità e i giudici nazionali, aumentando la certezza giuridica per chi opera nel mercato interno anche le linee guida della Commissione, pur non vincolanti per Autorità e giudici nazionali, vanno preservate perché favoriscono l’uniformità degli orientamenti interpretativi e (pur essendo migliorabili) sono di aiuto nell’autovalutazione della compatibilità degli accordi con l’art. 101 le linee guida devono essere aggiornate per tener conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia (ad es. Cartes Bancaires) nell’ultimo decennio vi sono stati sviluppi di mercato e normativi che incidono sul ruolo e sulla potenzialità della cooperazione tra imprese e vanno considerati nella valutazione ex art. 101 7 7 Tra le questioni da considerare ASSONIME - Riproduzione riservata crescente importanza della cooperazione in materia di R&S nel contesto economico globale crescente importanza della standardizzazione e maggiore eterogeneità dei soggetti coinvolti nel contesto dell’IoT DSM Strategy: ad esempio, promozione degli accordi di coinvestimento in connettività cooperazione orizzontale versus concentrazioni impatto dell’economia dei dati (data sharing) impatto degli obblighi di trasparenza derivanti dalle normative nazionali impatto delle piattaforme online sulla cooperazione tra concorrenti impatto dell’e-commerce sulla cooperazione nell’acquisto e nella commercializzazione cooperazione tra imprese per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e compatibilità con l’art. 101 8 8 4
13/02/2020 Per valutare l’attuale disciplina Va ricordato che per ogni categoria di accordo le LG: identificano possibili restrizioni per oggetto (RBO) per gli accordi non RBO, fissano in alcuni casi quote di mercato soglia più alte del 10% del de minimis per escludere un impatto significativo ex art. 101(1) delineano theories of harm, per gli accordi non coperti dai safe harbours, ossia scenari in cui potrebbe esserci un impatto negativo sui prezzi o le altre variabili concorrenziali per la valutazione delle efficienze ex art. 101(3) si concentrano sulla complementarità degli assets e degli skills che le parti conferiscono tramite l’accordo 9 9 i. Accordi di R&S – situazione attuale ASSONIME - Riproduzione riservata Molti accordi di R&S non rientrano nell’art. 101(1) Regolamento 1217/2010: esenta accordi di R&S e/o di sfruttamento congiunto della R&S (incluse restrizioni ancillari); per accordi tra concorrenti quota di mercato congiunta non superiore al 25% nel mercato rilevante del prodotto o della tecnologia; condizioni specifiche per l’esenzione, ad es. tutte le parti devono avere accesso ai risultati a fini di ulteriore ricerca e sfruttamento; se l’accordo è solo di ricerca e sviluppo, le parti devono essere libere di sfruttare i risultati ecc. Accordi non coperti dal BER (sopra la quota soglia o condizioni non soddisfatte): analisi caso per caso dell’impatto sulla concorrenza. Analisi più approfondita se l’accordo include la produzione congiunta o la commercializzazione di prodotti marginalmente migliorati. Idem se riguarda un prodotto nuovo che le parti stavano per lanciare indipendentemente l’una dall’altra. Le autorità di concorrenza devono individuare una theory of harm e testarla 10 10 5
13/02/2020 i. Accordi di R&S –situazione attuale (cont.) Preoccupazioni concorrenziali • Riduzione dell’innovazione (meno prodotti o prodotti peggiori) • Riduzione della concorrenza tra le parti fuori dall’ambito coperto dall’accordo o maggiore probabilità di coordinamento anticoncorrenziale su tali mercati • Effetti di foreclosure se le parti hanno significativo potere di mercato per una tecnologia chiave e intendono sfruttare i risultati in esclusiva Mercati rilevanti: • Mercati del prodotto esistenti (accordi per il miglioramento di prodotti esistenti) • Mercati delle tecnologie: le imprese cooperano per sviluppare tecnologie che sfrutteranno commercializzando separatamente i diritti di proprietà intellettuale dai prodotti • Mercati dell’innovazione (cooperazione su prodotti e tecnologie che possono creare nuovi mercati) 11 11 i. Accordi di R&S - commenti ASSONIME - Riproduzione riservata Il contesto è quello di una crescente competizione internazionale in settori dove la R&S è importante (trasformazione digitale ecc.). Per la R&S ci sono fondi europei e per gli aiuti di Stato specifiche esenzioni Quali commenti sulla disciplina ai sensi dell’art. 101(1)? Case-law? Difficoltà pratiche? 12 12 6
13/02/2020 ii. Produzione e specializzazione – situazione attuale Accordi di specializzazione unilaterale: una delle parti smette o si astiene dal produrre certi beni e si impegna a comprarli dall’altra, che si impegna a produrli e a fornirli Accordi di specializzazione reciproca: lo stesso tipo di accordo su base reciproca Accordi di produzione congiunta: le parti si accordano per produrre insieme alcuni beni (ad es. per condivisione dei costi) Principali preoccupazioni concorrenziali: • Limitazione diretta della concorrenza tra le parti, ripartizione dei mercati – meno preoccupante se le parti si impegnano a forniture reciproche • Collusione negli altri mercati in cui operano (scambi di informazione, armonizzazione della struttura dei costi) • Foreclosure dei concorrenti in mercato collegato (ad es. a valle, se la produzione congiunta è utilizzata per aumentare il costo di un prodotto intermedio) 13 13 ii) Produzione e specializzazione – situazione attuale ASSONIME - Riproduzione riservata cont. • Regolamento di esenzione 1218/2010: quota di mercato congiunta non superiore al 20% sui mercati rilevanti • Sopra la soglia: valutazione caso per caso • Art. 101(3): tra le possibili efficienze, riduzione dei costi di produzione, pooling delle licenze, migliore qualità del prodotto, sfruttamento dei vantaggi comparati 14 14 7
13/02/2020 ii) Accordi di produzione e specializzazione – commenti E’ l’area più vicina a quella delle concentrazioni. Le joint ventures sono valutate ai sensi dell’art. 101 salvo che siano full function (in tal caso, sono valutate come concentrazioni ex Reg. 139/2004) La valutazione ex 101 e ex reg. 139/2004 sono coerenti? Il trattamento dello scambio di informazioni tra JV e imprese madri è troppo restrittivo? In alcuni ambiti il diritto europeo promuove e regola i coinvestimenti (v. nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche): nei limiti in cui le imprese rispettano le condizioni previste dalla direttiva, non dovrebbero esserci problemi di compatibilità con l’art. 101. Andrà specificato nelle LG 15 15 iii) Scambio di informazioni – situazione attuale ASSONIME - Riproduzione riservata Diretto o attraverso un soggetto terzo Preoccupazioni concorrenziali: Può favorire la collusione (identificazione dell’equilibrio collusivo, monitoraggio delle deviazioni; monitoraggio dei tentativi di ingresso da parte di nuovi concorrenti) Può contribuire a precludere il mercato (foreclosure) a concorrenti che non hanno accesso alle stesse informazioni Restrizioni per oggetto: scambio di informazioni disaggregate su prezzi o quantità future La probabilità di un impatto anticoncorrenziale dipende dalle caratteristiche del mercato e dal cambiamento indotto dallo scambio di informazioni, dalla natura dell’informazione scambiata e dalla posizione complessiva sul mercato delle imprese coinvolte. Possibili efficienze: benchmarking, riduzione delle asimmetrie informative (es. affidabilità dei creditori) 16 16 8
13/02/2020 iii) Scambio di informazioni – commenti La Corte di Giustizia in Dole (C- 286/13 P, 2015) considera restrizione per oggetto lo scambio di informazioni non sui prezzi futuri ma su fattori rilevanti per la determinazione dei prezzi di quotazione delle banane nella settimana successive. Approccio rigido, anche se seguendo Cartes Bancaires si dovrebbe evitare un’eccessiva espansione della nozione di RBO Problemi nelle LG? Lo scambio che crea problemi riguarda solo prezzi/quantità o tutte le informazioni confidenziali dell’impresa? Può esserci un contrasto con le normative che impongono alle imprese obblighi di trasparenza? Impatto degli algoritmi sulla valutazione dello scambio di informazioni (è possible in alcuni contesti avere l’informazione senza lo scambio bilaterale) La messa in comune di dati (data pools) va valutata come scambio di informazioni o come condivisione di input produttivi? 17 17 iv) Accordi di commercializzazione- situazione attuale ASSONIME - Riproduzione riservata Accordi tra produttori per vendere, distribuire o promuovere I propri prodotti Mercati rilevanti: quelli direttamente interessati dalla cooperazione e quelli contigui (orizzontali o verticali) Principali preoccupazioni concorrenziali: • Restrizioni per oggetto: se fissazione dei prezzi, limitazione della quantità, spartizione dei mercati • Gli accordi possono facilitare la collusione mediante scambi di informazioni strategiche o messa in commune di fattori di costo Per altro verso : possono non rientrare nell’art. 101(1) se consentono alle parti di entrare in un mercato che non avrebbero raggiunto da sole (ad es. beneficiando della rete distributiva dell’altra parte) Possono generare economie di scala e controbilanciare il potere di acquisto dei grandi acquirenti (es catene di distribuzione) 18 18 9
13/02/2020 iv) Accordi di commercializzazione- commenti • In molti settori (ad es. alimentare) tendenza alla concentrazione a tutti i livelli della catena del valore. • In che misura l’e-commerce e la possibilità di avvalersi delle piattaforme riduce/modifica la necessità di ricorrere a accordi di commercializzazione? 19 19 v) Accordi di acquisto– situazione attuale ASSONIME - Riproduzione riservata • Accordi per l’acquisto congiunto dei prodotti o servizi necessari per l’attività delle parti • Diverse forme: società a controllo congiunto, accordi contrattuali ecc. • Mercati rilevanti: mercati di acquisto dei prodotti e mercati di vendita • Se gli acquirenti non sono in concorrenza tra loro (ad es. acquisto di una materia prima da utilizzare in diversi settori) normalmente l’accordo non rientra nell’art. 101(1) Principali preoccupazioni concorrenziali: • Riduzione dell’incentivo a competere sui mercati di vendita • Preclusione dei concorrenti sul mercato delle vendite limitando il loro accesso a fornitori efficienti • Rischio di applicazione di condizioni inique ai fornitori grazie al potere d’acquisto 20 20 10
13/02/2020 v) Accordi di acquisto – situazione attuale Le LG escludono restrizioni significative della concorrenza se la quota di mercato congiunta non eccede il 15% in entrambi i mercati Nota: più concentrato è il mercato dei fornitori meno problematico è il rafforzamento del potere di acquisto (effetto di controbilanciamento) 101(3): le possibili efficienze includono la riduzione dei costi di transazione, di trasporto e di magazzino. Gli accordi di acquisto consentono ai piccoli distributori di aumentare la propria competitività sul mercato di vendita (centrali di acquisto tra piccoli distributori) La necessità di clausole di esclusiva (l’impresa può acquistare solo attraverso l’organizzazione comune) va valutata caso per caso: serve a ottenere minori prezzi o è strumentale alla collusione? 21 21 v) Accordi di acquisto – commenti ASSONIME - Riproduzione riservata • Il tema resta molto attuale. Vi sono stati casi a livello nazionale e le Autorità tendono a limitare la creazione di centrali di acquisto troppo potenti • Indicazioni su casi rilevanti? Problemi pratici? 22 22 11
13/02/2020 vi) Accordi di standardizzazione – situazione attuale • Sono gli accordi che hanno come principale obiettivo la definizione di requisiti tecnici o di qualità a cui prodotti o processi produttivi possono conformarsi • Gli standard possono generare important benefici: certificazione della qualità; interoperabilità e compatibilità dei prodotti • Tipicamente stabiliti da organizzazioni volontarie (SSOs o SDOs) composte dalle imprese. SSOs europee: ETSI, CEN, CENELEC. Il regolamento (UE) 1025/2012 ha modernizzato il sistema europeo di standardizzazione in modo da aumentarne la trasparenza e assicurare la partecipazione di tutti gli stakeholders al processo di fissazione dello standard 23 23 vi) Accordi di standardizzazione – situazione attuale (b) ASSONIME - Riproduzione riservata Preoccupazioni concorrenziali: • Si realizzano restrizioni hardcore nell’ambito della SSO (fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati, boicottaggio) • Foreclosure delle tecnologie non incluse nello standard • Foreclosure dell’accesso allo standard da parte di alcuni potenziali utilizzatori Nelle LG orizzontali la Commissione indica che gli accordi di standardizzazione normalmente non rientrano nell’art. 101(1) se soddisfano i seguenti requisiti: • partecipazione aperta al processo di fissazione dello standard e procedura trasparente per la sua adozione • assenza di obblighi di rispettare lo standard • disclosure in buona fede dei brevetti essenziali all’attuazione dello standard; impegno a concedere l’accesso ai brevetti essenziali a condizioni FRAND (fair reasonable and non discriminatory) 24 24 12
13/02/2020 vi. Accordi di standardizzazione - commenti Il buon funzionamento dei processi di standardizzazione è essenziale per la competitività europea, in particolare nella prospettiva della trasformazione digitale (5G, IoT ecc). Occorre attenzione sia per chi apporta tecnologia che per gli utilizzatori dello standard, con un quadro bilanciato La Corte di Giustizia ha dato indicazioni riguardo alle controversie relative agli standard essential patents, con riferimento all’applicazione dell’art. 102 TFUE, in Huawei(2015) La Commissione ha promosso vari studi e iniziative su questi temi. Le LG orizzontali non sembrano essere la sede appropriata per introdurre una disciplina più dettagliata, in particolare rispetto alla determinazione delle condizioni FRAND 25 25 Accordi tra imprese e sostenibilità ASSONIME - Riproduzione riservata La crescente importanza degli obiettivi di sostenibilità ha posto all’attenzione il tema di come applicare l’art. 101 agli accordi tra concorrenti volti a perseguire tali obiettivi (efficienza energetica, basso impatto ambientale, sostenibilità sociale, ecc.) Non necessariamente gli accordi per la sostenibilità restringono la Concorrenza Laddove l’accordo restringa la concorrenza ai sensi dell’art. 101(1) (con impatto negativo su variabili concorrenziali quali prezzo, qualità, scelta, innovazione), si pone il problema delle condizioni di applicazione dell’art. 101(3) In particolare: i miglioramenti a cui si mira possono sempre rientrare nel primo requisito? In quale misura la compensazione richiesta dal secondo requisito per i consumatori deve avere carattere economico e riguardare strettamente i consumatori danneggiati dalla restrizione? In quale misura il quarto requisito (non eliminazione della concorrenza dal mercato) costituisce un vincolo a accordi di questo tipo (v. accordi di standardizzazione)? 26 26 13
13/02/2020 Accordi tra imprese e sostenibilità • Occorre chiarire a quali condizioni questi accordi sono considerati compatibili ex art. 101 TFUE. Il tema andrà presumibilmente trattato nelle Linee guida • La posizione della Commissaria Vestager per ora è quella di non dare un generale via libera agli accordi restrittivi della concorrenza che migliorano la sostenibilità, perché verrebbero meno gli strumenti a tutela degli interessi dei consumatori (v. approccio olandese nel caso Chicken of Tomorrow) • Quando gli accordi sarebbero restrittivi della concorrenza e non sono esentabili perché non soddisfano le condizioni dell’articolo 101(3), spetta alla politica pubblica, tenendo conto dei vari interessi pubblici, imporre mediante intervento normative eventuali obblighi o requisiti di sostenibilità comuni, che tutte le imprese saranno tenute a rispettare • Per non frammentare il mercato interno, obblighi e standard andrebbero definiti a livello europeo 27 27 ASSONIME - Riproduzione riservata 14
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