PIANO SANITARIO 2017 CASSA MUTUA TOSCANA BCC - Approvato nell'Assemblea dei Soci del 17 giugno 2017

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PIANO SANITARIO 2017 CASSA MUTUA TOSCANA BCC - Approvato nell'Assemblea dei Soci del 17 giugno 2017
PIANO SANITARIO 2017
 CASSA MUTUA TOSCANA BCC

 Approvato nell’Assemblea dei Soci del 17 giugno 2017
PIANO SANITARIO 2017 CASSA MUTUA TOSCANA BCC - Approvato nell'Assemblea dei Soci del 17 giugno 2017
CASSA MUTUA TOSCANA BCC - PIANO SANITARIO 2017

                                             INDICE

Premessa                                                                      pag. 5

                  VISITE MEDICHE E TERAPIE SANITARIE
Art. 1.1 Visite specialistiche, rilascio certificazioni                       pag. 7
Art. 1.2 Terapie e prestazioni sanitarie                                      pag. 8
Art. 1.3 Minori: psicoterapia, pedagogia, logopedia, psicomotricità           pag. 9
Art. 1.4 Terapie dermatologiche, flebologiche e antalgiche                    pag. 10

                    ANALISI CLINICHE E DIAGNOSTICA
Art. 2.1 Analisi, accertamenti clinici e diagnostici, ticket                  pag. 12
Art. 2.2 Alta diagnostica                                                     pag. 13

                           CURE FISIOTERAPICHE
Art. 3.1 Chiropratica, osteopatia, fisioterapia, cure idrotermali             pag. 15
Art. 3.2 Minori: fisioterapia, rieducazione posturale, terapie respiratorie
         Termali                                                              pag. 16
Art. 3.3 Trattamenti fisioterapici a seguito di intervento chirurgico         pag. 17

                               CURE DENTARIE
Art. 4.1 Cure odontoiatriche                                                  pag. 19
Art. 4.2 Minori: cure ortodontiche                                            pag. 20
Art. 4.3 Acquisto bite                                                        pag. 21
Art. 4.4 Detartrasi Blue Assistance                                           pag. 22

                                                                                        2
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                               LENTI DA VISTA

Art. 5.1 Lenti da vista                                                pag. 24
Art. 5.2 Lenti per ametropie elevate                                   pag. 26
Art. 5.3 Sussidi ottici                                                pag. 27

           ORTESI, SUSSIDI PROTESICI E AUSILI TERAPEUTICI
Art. 6.1 Ortesi e ausili ortopedici e terapeutici                      pag. 29
Art. 6.2 Protesi acustiche ed oculari                                  pag. 30
Art. 6.3 Acquisto di arti artificiali                                  pag. 31
Art. 6.4 Riparazione di arti artificiali                               pag. 32

                                  MATERNITÀ
Art. 7.1 Gravidanza                                                    pag. 34
Art. 7.2 Parto naturale                                                pag. 35
Art. 7.3 Parto cesareo                                                 pag. 36
Art. 7.4 Procreazione medicalmente assistita – P.M.A.                  pag. 37

                                  CHIRURGIA
Art. 8.1 Interventi chirurgici ambulatoriali, denti inclusi e ottavi   pag. 39
Art. 8.2 Interventi chirurgici                                         pag. 40
Art. 8.3 Grandi interventi chirurgici                                  pag. 41
Art. 8.4 Anticipo spese di intervento                                  pag. 42

                                                                                 3
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                                  RICOVERI
Art. 9.1 Day hospital, day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e
         dimissione protetta                                               pag. 44
Art. 9.2 Diaria per ricovero, osservazione breve intensiva o ricovero in
         Medicina di osservazione                                          pag. 45
Art. 9.3 Ricovero senza intervento chirurgico                              pag. 46
Art. 9.4 Degenza extraospedaliera                                          pag. 47

                          TRASPORTO AMMALATI
Art. 10.1 Trasporto/recupero ammalato/infortunato in Italia                pag. 49
Art. 10.2 Trasporto/recupero ammalato/infortunato all’estero               pag. 50

                        RIMBORSI PER TRASFERTE
Art. 11.1 Spese dell’accompagnatore                                        pag. 52
Art. 11.2 Rimborso viaggio a malati con patologie croniche, oncologiche
         o malattie rare per accertamenti specialistici o terapie          pag. 53

                         NON AUTOSUFFICIENZA
Art. 12.1 Prestazioni riabilitative per disabili                           pag. 55
Art. 12.2 Degenza diurna per disabili                                      pag. 56
Art. 12.3 Assistenza straordinaria in attesa di riconoscimento di LTC
          permanente                                                       pag. 57
Art. 12.4 Assistenza in caso di riconoscimento di LTC permanente           pag. 58

                                                                                     4
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                                                    PREMESSA

Il presente Piano sanitario disciplina le prestazioni erogate dalla Cassa alla propria compagine sociale ed è redatto
nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Cassa medesima.

L’erogazione delle prestazioni è subordinata al rispetto, da parte dei soci, delle norme dello Statuto e del
Regolamento, ferme restando le esclusioni previste dall’articolo 16 del Regolamento, di seguito integralmente
riportato:

Ferme restando le specifiche esclusioni previste dai singoli articoli del Piano sanitario, sono sempre escluse:
1.  le prestazioni o la chirurgia plastica e stomatologica di carattere estetico, ad eccezione:
    a. di quelle effettuate sui minori di 12 anni;
    b. delle forme ricostruttive rese necessarie da infortunio o da intervento chirurgico non di tipo estetico;
2.  le prestazioni conseguenti ad interventi di cui al punto 1 che abbiano prodotto ulteriori danni estetici;
3.  le visite o prestazioni sanitarie che abbiano prevalente od esclusiva finalità estetica o dermocosmetologica;
4.  le prestazioni di check-up non espressamente previste dal Piano sanitario;
5.  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti a causa di proprie azioni dolose;
6.  le prestazioni che non siano rese da medici chirurghi o dai professionisti sanitari esplicitamente previsti dal
    Piano sanitario;
7.  i ricoveri e le prestazioni avvenuti in Beauty Farm, alberghi, centri estetici, palestre (salvo quanto
    espressamente previsto per i minori), piscine (salvo quanto previsto a favore delle persone non
    autosufficienti), centri sportivi, anche se gestiti da medici;
8.  le spese riguardanti il comfort;
9.  qualsiasi tipo di medicinale o vaccinazione;
10. le prestazioni di ogni genere non previste dalla legge italiana.

                                                                                                                    5
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VISITE MEDICHE E TERAPIE SANITARIE

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                                                             Art. 1.1
                                   (Visite specialistiche, rilascio certificazioni)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie:

       1. visite mediche e/o medico specialistiche;
       2. visite e prestazioni odontoiatriche effettuate presso il SSN, limitatamente al relativo ticket;
       3. rilascio di certificazioni mediche (compreso le cartelle cliniche).

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.000,00 euro per nucleo familiare (massimale condiviso con art. 1.2)*

*le prestazioni degli articoli 1.1 e 1.2 hanno in comune un unico massimale di € 2.000,00

PRESCRIZIONI                                                          ESCLUSIONI
- gli esami e le analisi effettuati contestualmente alla              - le visite mediche e medico-specialistiche in gravidanza, in
  visita, il cui importo non sia dettagliato in fattura, sono           quanto ricomprese nell’art. 7.1 del presente Piano;
  imputati automaticamente al presente articolo                       - le visite dell’odontoiatra in quanto ricomprese nell’articolo
                                                                        4.1 e 4.2 del presente Piano;
                                                                      - le prestazioni sanitarie previste all’art. 1.2 del presente
                                                                        Piano;
                                                                      - le visite medico-legali e le perizie dettate da controversie
                                                                        di natura risarcitoria, in quanto non ammesse al rimborso.

                                                                                                                                        7
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                                                             Art. 1.2
                                            (Terapie e prestazioni sanitarie)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie:
       1. terapie mediche e medico-chirurgiche diverse da quelle previste dall’art. 1.4;
       2. terapie mediche e medico-chirurgiche di cui all’art. 1.4, rese necessarie dallo stato di invalidità certificata;
       3. le visite effettuate da psichiatra, psicologo, psicologo/psicoterapeuta;
       4. le prestazioni sanitarie effettuate da:
            a. podologo;          b. logopedista;      c. dietista o biologo nutrizionista;     d. infermiere;
            e. ostetrica;          f. ortottista;      g. tecnico audiometrista.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.000,00 euro per nucleo familiare (massimale condiviso con art. 1.1)*

*le prestazioni degli articoli 1.1 e 1.2 hanno in comune un unico massimale di € 2.000,00

PRESCRIZIONI                                                     ESCLUSIONI
- gli esami e le analisi effettuati contestualmente alla         - le visite mediche e medico-specialistiche in gravidanza, in
  visita, il cui importo non sia dettagliato in fattura, sono      quanto ricomprese nell’art. 7.1 del presente Piano;
  imputati automaticamente al presente articolo.                 - le prestazioni di psichiatri, psicologi e logopedisti per i
PRESCRIZIONI PUNTO 2                                               minorenni, in quanto ricomprese nell’art. 1.3 del presente Piano;
- copia del certificato e attestazione medica della              - le prestazioni per patologie e disfunzioni indicate agli artt. 3.1,
  relazione tra l’invalidità e la prestazione.                     3.2 e 3.3 del presente Piano.
PRESCRIZIONI PUNTO 3
- per le prestazioni dello psicologo e dello
  psicologo/psicoterapeuta,          certificazione      della
  patologia rilasciata da Struttura Sanitaria pubblica
  (ASL), contenente la prescrizione di terapia psicologica o
  psicoterapeutica, pena il mancato rimborso.

                                                                                                                                         8
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                                                           Art. 1.3
                      (Minori: psicoterapia, pedagogia, logopedia, psicomotricità)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari minorenni rimborsando le spese sostenute per le prestazioni effettuate dai seguenti
professionisti:
          a. psichiatri/psicologi/psicoterapisti;
          b. logopedisti;
          c. pedagogisti;
          d. psicomotricisti.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 1.400,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                         ESCLUSIONI
- prescrizione del medico di base (di famiglia) o                    - i maggiorenni.
  indicazione scritta dell’autorità scolastica;
- nel caso di fatture emesse da associazioni o cooperative
  deve essere indicato il nominativo e la professione di chi
  ha effettivamente prestato il sostegno al minore.

                                                                                                                                     9
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                                                  Art. 1.4
                       (Terapie sanitarie dermatologiche, flebologiche e antalgiche)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per le seguenti terapie sanitarie effettuate da medici
chirurghi:

       1. terapie dermatologiche (compresa l’asportazione chirurgica di neoformazioni non accompagnata da esame istologico);
       2. terapie flebologiche (comprese le cure dell’apparato linfatico, anche se effettuate da fisioterapista);
       3. terapie antalgiche (compresa l’agopuntura e le terapie infiltrative).

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 500,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                       ESCLUSIONI

- per tutte le terapie, certificazione della patologia, durata     - tutte le prestazioni a prevalente od esclusiva finalità
  e numero di sedute della terapia. Per quelle flebologiche          estetica o dermatocosmetologica;
  è necessario il referto di ecocolordoppler;                      - per le terapie infiltrative dovrà essere indicato in fattura
- le rimozioni di neoformazioni, anche chirurgiche,                  quanto attiene alla prestazione e quanto al costo del
  saranno rimborsate con il presente articolo se non                 medicinale, pena il mancato rimborso.
  accompagnate da referto dell’esame istologico.

                                                                                                                                    10
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ANALISI CLINICHE E DIAGNOSTICA

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                                                             Art. 2.1
                              (Analisi, accertamenti clinici e diagnostici, ticket)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie:
       1. analisi, accertamenti clinici e diagnostici ordinari;
       2. diagnostica strumentale effettuata per patologie odontoiatriche e/o parodontali (ortopanoramica, telecranio, tac
          dentascan, stratigrafia ATM, radiografie endorali periapicali);
       3. esami e accertamenti eseguiti presso le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.200,00 euro per nucleo familiare (massimale condiviso con art. 2.2)*

*le prestazioni degli articoli 2.1 e 2.2 hanno in comune un unico massimale di € 2.200,00

PRESCRIZIONI PUNTO 3                                                ESCLUSIONI
- copia della prescrizione medica, fattura o scontrino              - gli accertamenti di alta diagnostica previsti dall’art. 2.2
  parlante indicante la prestazione effettuata, copia del referto     del presente Piano;
  della prestazione.                                                - le analisi cliniche e gli accertamenti diagnostici in
                                                                      gravidanza, in quanto ricompresi nell’art. 7.1 del presente
                                                                      Piano;
                                                                    - ogni tipo di indagine clinica tesa all’accertamento della
                                                                      paternità o della parentela.

                                                                                                                                    12
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                                                             Art. 2.2
                                                      (Alta diagnostica)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per i seguenti accertamenti di alta diagnostica:
       1. angiografie;
       2. esami endoscopici;
       3. risonanze magnetiche nucleari (RM);
       4. tomografie computerizzate (TAC);
       5. tomografie ad emissione di positroni (PET);
       6. scintigrafie.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.200,00 euro per nucleo familiare (massimale condiviso con art. 2.1)*

*le prestazioni degli articoli 2.1 e 2.2 hanno in comune un unico massimale di € 2.200,00

PRESCRIZIONI                                                            ESCLUSIONI
- copia della prescrizione medica.                                      - gli accertamenti previsti dall’art. 2.1 del presente Piano e
                                                                          qualsiasi altro tipo di accertamento non espressamente
                                                                          indicato nel presente articolo;
                                                                        - le analisi cliniche e gli accertamenti diagnostici in
                                                                          gravidanza, in quanto ricompresi nell’art. 7.1 del presente
                                                                          Piano.

                                                                                                                                         13
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CURE FISIOTERAPICHE

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                                                            Art. 3.1
                          (Chiropratica, osteopatia, fisioterapia, cure idrotermali)

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute, in conseguenza di patologie o disfunzioni congenite o
acquisite in ambito neuromuscoloscheletrico, per le seguenti terapie fisico riabilitative:
   1. osteopatia effettuata da medico chirurgo o Osteopata D.O.;
   2. chiropratica effettuata da medico chirurgo o Chiropratico D.O.;
   3. fisioterapia manuale e strumentale, riabilitazione/rieducazione funzionale effettuata da medico chirurgo, fisioterapista o
       presso centri medici e/o fisioterapici accreditati;
   4. riabilitazione/rieducazione funzionale effettuata presso piscine pubbliche o private per le sole forme di disabilità motoria
       permanente;
   5. cure idrotermali per le quali il rimborso è calcolato sull’importo del ticket previsto dalle convenzioni con il SSN.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 1.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI PUNTO 3                                                  ESCLUSIONI
- prescrizione medica, con data non antecedente a 90                  - i massaggi estetici e tecniche di massaggio dolce;
  (novanta) giorni dalla data della fattura, indicante la             - le prestazioni effettuate da professionisti diversi da
  diagnosi, la prognosi, il numero e la tipologia dei                   quelli esplicitamente previsti nel presente articolo (es.:
  trattamenti.                                                          chinesiologi, massaggiatori, pranoterapeuti ecc.);
                                                                      - le prestazioni, effettuate presso centri sportivi, piscine,
PRESCRIZIONI PUNTO 4                                                    palestre e simili anche se di questi sia responsabile/titolare
- copia del certificato attestante la disabilità motoria                un medico o un fisioterapista;
  permanente.                                                         - le prestazioni fisioterapiche rese dall’odontoiatra privo
                                                                        della specializzazione in fisiatria, che rientrano nell’art. 4.1
                                                                        del presente Piano;
                                                                      - le prestazioni a favore di beneficiari minorenni in quanto
                                                                        ricomprese nell’art. 3.2 del presente Piano.

                                                                                                                                           15
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                                                           Art. 3.2
             (Minori: fisioterapia, rieducazione posturale, terapie respiratorie termali)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari minorenni rimborsando le spese sostenute, in conseguenza di patologie o disfunzioni
congenite o acquisite in ambito neuromuscoloscheletrico, per le seguenti terapie fisico riabilitative:

       1. le prestazioni previste dall’art. 3.1;
       2. ginnastica correttiva o rieducazione posturale su soggetti affetti da paramorfismo, effettuata da terapisti della
          riabilitazione, chinesiologi o laureati ISEF, anche in palestre;
       3. fisioterapia respiratoria e/o terapie idrotermali.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 1.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI PUNTO 1                                               ESCLUSIONI
- prescrizione medica, con data non antecedente a 90               - le prestazioni a favore di maggiorenni in quanto ricomprese
  (novanta) giorni dalla data della fattura, indicante la            nell’art. 3.1 del presente Piano.
  diagnosi, la prognosi, il numero e la tipologia dei              - le prestazioni effettuate da professionisti diversi da quelli
  trattamenti.                                                       esplicitamente previsti nel presente articolo (massaggiatori,
                                                                     pranoterapeuti ecc.).
PRESCRIZIONI PUNTO 2
- prescrizione rilasciata da ortopedico o fisiatra nella
  quale si faccia riferimento al paramorfismo.
PRESCRIZIONI PUNTO 3
- prescrizione del pediatra o dello specialista nella branca
  di pertinenza

                                                                                                                                     16
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                                                           Art. 3.3
                       (Trattamenti fisioterapici a seguito di intervento chirurgico)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per trattamenti di riabilitazione per casi di deficit
neuromotorio dipendenti direttamente da:

       -   intervento chirurgico;
       -   effettuati da medici chirurghi, fisioterapisti o presso centri accreditati (medici o fisioterapici);
       -   entro 120 (centoventi) giorni dall’evento e per una durata massima di terapia di 60 (sessanta) giorni continuativi di
           calendario o di 30 sedute.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 1.000,00 euro per singolo intervento.

PRESCRIZIONI                                                       ESCLUSIONI
- copia della cartella clinica o idonea certificazione dalla       - le prestazioni effettuate da professionisti diversi da quelli
  quale risulti la tipologia dell’intervento subito;                 esplicitamente previsti nel presente articolo (es.:
- prescrizione dello specialista indicante la diagnosi, la           chinesiologi, massaggiatori, pranoterapeuti ecc.).
  correlazione con l’intervento chirurgico, la prognosi, il
  numero e la tipologia dei trattamenti;
- nella fattura e/o ricevuta devono essere chiaramente
  indicate la correlazione con l’intervento e il numero di
  sedute. In mancanza di tali dati la prestazione verrà
  imputata all’art. 3.1 del presente Piano

                                                                                                                                      17
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        CURE DENTARIE

                                                 18
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                                                             Art. 4.1
                                                   (Cure odontoiatriche)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per tutte le prestazioni effettuate dall’odontoiatra e/o
medico dentista, salvo quanto espressamente previsto nelle esclusioni, comprese le visite specialistiche.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 240,00 euro per nucleo familiare. Il massimale maturato e non utilizzato rimane a
disposizione del Socio per gli anni a venire, salvo il venir meno in caso di cessazione del rapporto associativo

                                                                    ESCLUSIONI
                                                                    le prestazioni dell’odontoiatra espressamente previste da altri
                                                                    articoli del presente Piano, quali:
                                                                    - 1.1 ticket odontoiatrici;
                                                                    - 2.1 diagnostica strumentale per patologie odontoiatriche e/o
                                                                       parodontali;
                                                                    - 4.2 cure ortodontiche minori;
                                                                    - 4.3 acquisto bite;
                                                                    - 8.1 estrazione ottavi e denti totalmente inclusi;
                                                                    - 8.3 intervento chirurgico di rialzo del seno mascellare.

PRECISAZIONI
- nel caso in cui l’odontoiatra sia in possesso di un’altra specializzazione dovrà specificare in modo dettagliato nella
  descrizione della fattura la natura della prestazione, in mancanza della quale la prestazione sarà imputata al presente articolo;
- la “Cassa” ha la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti e l’esibizione di eventuali referti di esami strumentali
  propedeutici alla visita.

                                                                                                                                         19
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                                                             Art. 4.2
                                               (Minori: cure ortodontiche)
La Cassa interviene a sostegno beneficiari minorenni rimborsando le spese sostenute per tutte le prestazioni ortodontiche (cure, visite,
acquisti di apparecchi fissi e mobili) effettuate dall’odontoiatra e/o medico dentista.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

MASSIMALE DI RIMBORSO VITALIZIO: 3.100,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                            ESCLUSIONI
- relazione medica specialistica indicante il preventivo di             - i maggiorenni.
  spesa, la patologia, la terapia ortodontica e la durata.

                                                                                                                                           20
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                                                        Art. 4.3
                                                    (Acquisto bite)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per l’acquisto del DISPOSITIVO BITE per le sole
patologie di pertinenza odontoiatrica e/o maxillo-facciale.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE: 240,00 euro per singolo dispositivo (pari a 300,00 euro di spesa cui si applica la
percentuale di rimborso; l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso)

MASSIMALE DI RIMBORSO VITALIZIO: 1.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                    ESCLUSIONI
- relazione medica specialistica da cui si evinca la            - i minorenni in quanto destinatari delle prestazioni dell’art. 4.2
  necessità del dispositivo per patologie di pertinenza           del presente Piano;
  odontoiatrica o maxillo-facciale.                             - i bite per patologie diverse da quelle odontoiatriche o
                                                                  maxillo-facciali.

                                                                                                                                      21
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                                                              Art. 4.4
                                               (Detartrasi Blue Assistance)
La Cassa rimborsa la spesa sostenuta per un’ablazione (detartrasi) effettuata annualmente dal singolo beneficiario nel periodo
compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo presso una qualsiasi fra le strutture odontoiatriche convenzionate con Blue
Assistance.

PERCENTUALE DI RIMBORSO:            100% della spesa sostenuta (35,00 euro)

MODALITÀ DI RIMBORSO:               il rimborso sarà corrisposto dietro presentazione del documento di spesa e copia del
                                    voucher stampato per accedere alla prestazione in convenzione e in entrambi i documenti
                                    dovrà risultare il nome del beneficiario.

IMPORTANTE:                         il rimborso non intacca il massimale individuale per cure dentarie di cui all’art. 4.1

PRECISAZIONI
La validità del presente articolo è subordinata all’esistenza della convenzione con Blue Assistance.

                                                                                                                                            22
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        LENTI DA VISTA

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                                                                     (Lenti da vista)

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per l’acquisto di:
        1.   LENTI OFTALMICHE GRADUATE:        un paio ogni 36 mesi dall’ultimo rimborso erogato (prendendo a riferimento la data delle fatture o
             scontrini parlanti).
             Il limite temporale dei 36 mesi non opera:
               a. per i minori di 14 anni;
               b. nel caso in cui si sia in presenza di un nuovo difetto rispetto all’ultimo acquisto rimborsato;
               c. nel caso di variazione della capacità visiva (visus), rispetto all’ultimo acquisto rimborsato, pari o superiore a:
                          ▪   ½ (0,50) diottria per miopia;
                          ▪   ¾ (0,75) diottria per ipermetropia, astigmatismo e presbiopia
        2.   OCCHIALI ECONOMICI PREMONTATI PER PRESBIOPIA SEMPLICE

        3.   LENTI A CONTATTO SEMESTRALI O DI DURATA SUPERIORE

        4.   LENTI A CONTATTO DI DURATA INFERIORE A SEI MESI (GIORNALIERE, SETTIMANALI, MENSILI E TRIMESTRALI)

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 430,00 euro per nucleo familiare (limite entro il quale è possibile rimborsare tutte le
prestazioni del presente articolo, nel rispetto dei singoli sotto massimali di seguito descritti).

                                                                      SOTTOMASSIMALI:
 PUNTO 1: LENTI OFTALMICHE PER OCCHIALI DA VISTA
 IMPORTI MASSIMI RIMBORSABILI:
    - ipermetropia, miopia, astigmatismo fino a 2 diottrie e per quelli di presbiopia semplice fino a 3 diottrie: 52,50 euro per singola lente
       oftalmica (pari a 70,00 euro di spesa cui si applica la percentuale di rimborso; l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso);
    -        ipermetropia, miopia, astigmatismo superiore alle 2 diottrie: 78,75 euro per singola lente oftalmica (pari a 105,00 euro di spesa cui si
             applica la percentuale di rimborso; l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso);
    -        lenti oftalmiche progressive: nei limiti del massimale annuo. Le lenti progressive per sola presbiopia sono riconducibili al limite massimo di spesa
             di 105,00 euro a lente.

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                                                            Segue: Art. 5.1
 PUNTO 2: OCCHIALI ECONOMICI PREMONTATI
 IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE: 22,50 euro per singolo occhiale (pari a 30,00 euro di spesa cui si applica la percentuale di rimborso;
 l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso)
 PUNTO 3: LENTI A CONTATTO SEMESTRALI O DI DURATA SUPERIORE
 MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 310,00 euro per nucleo familiare.
 PUNTO 4: LENTI A CONTATTO DI DURATA INFERIORE A SEI MESI (GIORNALIERE, SETTIMANALI, MENSILI E TRIMESTRALI)
 MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 250,00 euro per nucleo familiare.

PRESCRIZIONI PUNTO 1                                                        ESCLUSIONI PUNTO 1
- prescrizione con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto,            - le montature;
  rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo;    - il rimborso contestuale di più coppie di lenti per la
- fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del           correzione di un medesimo difetto visivo.
  beneficiario della prestazione), con indicazione del costo delle lenti
  separato da quello della montatura;                                       ESCLUSIONI PUNTO 2
- certificato di conformità in cui siano indicati marca, modello e          - occhiali premontati non graduati.
  materiale delle lenti.
                                                                            ESCLUSIONI PUNTI 3 e 4
PRESCRIZIONI PUNTO 2                                                        - liquidi e prodotti per la manutenzione e conservazione delle
- prescrizione con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto,              lenti a contatto;
  rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo;    - lenti a contatto non graduate.
- fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del
  beneficiario della prestazione) che riporti il costo complessivo
  dell'occhiale;
- certificato di conformità.
                                                                            DEROGA PUNTO 1
PRESCRIZIONI PUNTI 3 e 4                                                    - per una sola volta per nucleo familiare nell’arco della vita
- prescrizione con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto,              associativa, su richiesta del Socio, sarà possibile derogare al
  rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo;      limite temporale dei 36 mesi (deroga unica per gli artt. 5.1 e
- fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del           5.2 del presente Piano).
  beneficiario della prestazione) con indicazione dell'acquisto di lenti;
- documento sottoscritto dal venditore (Scheda per sussidi ottici/lenti
  da vista predisposta dalla "Cassa" o documento analogo) indicante
  costo, marca, modello, il materiale delle lenti.

                                                                                                                                                25
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                                                                Art. 5.2
                                                (Lenti per ametropie elevate)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per:
      LENTI OFTALMICHE GRADUATE PER OCCHIALI per ametropie        elevate in presenza dei seguenti difetti:
       ▪ MIOPIA pari o superiore a 6 diottrie;
       ▪ IPERMETROPIA pari o superiore a 4 diottrie;
       ▪ ASTIGMATISMO pari o superiore a 3 diottrie;
       ▪ LENTI PRISMATICHE;
      un paio di lenti ogni 24 mesi dall’ultimo rimborso erogato (prendendo a riferimento la data delle fatture o scontrini parlanti).
      Il limite temporale dei 24 mesi non opera:
          a. per i minori di 14 anni;
          b. nel caso in cui si sia in presenza di un nuovo difetto rispetto all’ultimo acquisto rimborsato;
          c. nel caso di variazione della capacità visiva (visus), rispetto all’ultimo acquisto rimborsato, pari o superiore a ½ (0,50)
             diottria.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 500,00 euro per persona

PRESCRIZIONI                                                              ESCLUSIONI
- prescrizione con data non anteriore a 90 giorni                         - montature;
  dall'acquisto, rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante      - il rimborso contestuale di più occhiali per la correzione di un
  il deficit visivo;                                                        medesimo difetto visivo;
- fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale           - lenti oftalmiche non graduate.
  del beneficiario della prestazione), con indicazione del costo
  delle lenti separato da quello della montatura;
- certificato di conformità in cui siano indicati marca,                  DEROGA
  modello e materiale delle lenti.                                        - per una sola volta per nucleo familiare nell’arco della vita
                                                                            associativa, su richiesta del Socio, sarà possibile derogare al
                                                                            limite temporale dei 24 mesi (deroga unica per gli artt. 5.2 e 5.1
                                                                            del presente Piano).

                                                                                                                                                 26
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                                                                Art. 5.3
                                                           (Sussidi ottici)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari affetti da patologie oculari che richiedano l’acquisto dei seguenti sussidi ottici:
    1. lenti per trapiantati di cornea;
    2. lenti a contatto RGP per cheratocono;
    3. lenti a contatto per patologie corneali che necessitano di bendaggio (ulcere e cheratiti bollose);
    4. lenti a contatto prostetiche per patologie dell'iride.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 1.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI
- certificazione specialistica comprovante l’intervento
  subito o la patologia grave nonché la necessità
  terapeutica e la descrizione delle lenti.

                                                                                                                                     27
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ORTESI, SUSSIDI PROTESICI E AUSILI
                 TERAPEUTICI

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                                                             Art. 6.1
                                      (Ortesi e ausili ortopedici e terapeutici)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per:
       1. l’acquisto, il noleggio e la riparazione di ortesi o tutori ortopedici (busti, scarpe ortopediche su misura, ginocchiere,
          cavigliere, plantari e simili). L’acquisto del dispositivo equistasi solo per minori affetti da paramorfismo;
       2. il noleggio di ausili ortopedici (stampelle, deambulatori, sollevatori, carrozzine e simili);
       3. l’acquisto o il noleggio di elettrostimolatori muscolari, nei soli casi previsti dall’art. 3.3 del presente Piano, qualora sia
          indispensabile l’utilizzo prolungato nel corso della giornata (almeno 4 ore al giorno);
       4. l’acquisto o il noleggio di apparecchi a ventilazione positiva per sindrome da apnee notturne.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 600,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI PUNTO 1                                                    ESCLUSIONI PUNTO 1
- prescrizione del medico;                                              - ogni tipo di scarpa ergonomia.
- per l’equistasi, relazione dell’ortopedico o del fisiatra
  attestante il paramorfismo.                                           ESCLUSIONI PUNTO 2
PRESCRIZIONI PUNTO 2                                                    - il noleggio di materassi (escluso quelli antidecubito) e
- prescrizione rilasciata da specialista ortopedico,                      di cuscini ortopedici.
  neurologo o dal Servizio Sanitario pubblico.
PRESCRIZIONI PUNTO 3
- prescrizione medica rilasciata da specialista ortopedico
  o dal Servizio Sanitario pubblico, indicante la necessità
  terapeutica di utilizzo durante le ore notturne.
PRESCRIZIONI PUNTO 4
- referto dell’esame polisonnografico con indicazione
  all’utilizzo dell’apparecchio.

                                                                                                                                           29
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                                                            Art. 6.2
                                             (Protesi acustiche ed oculari)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per l’acquisto o la riparazione di protesi acustiche ed
oculari, dedotte dagli eventuali contributi previsti dal Servizio Sanitario pubblico.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 4.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI
- prescrizione rilasciata dallo specialista o dal medico di
  famiglia.

                                                                                                                                        30
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                                                                 Art. 6.3
                                                   (Acquisto di arti artificiali)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per l’acquisto di arti artificiali, dedotto l’eventuale
contributo erogabile dal Servizio Sanitario pubblico.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 30.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                           LIMITAZIONI
- prescrizione rilasciata da specialista ortopedico o dal              - per ogni beneficiario il presente contributo, riferito al
  Sistema Sanitario pubblico;                                            medesimo arto, potrà essere nuovamente corrisposto
- certificazione rilasciata dal Sistema Sanitario pubblico               solo dopo 60 mesi dall’ultimo rimborso erogato
  sull’entità del contributo spettante o dichiarazione del               (prendendo a riferimento la data della fattura).
  venditore da cui risulti l’entità o l’assenza del contributo del
  Servizio Sanitario pubblico per l’arto artificiale fatturato.

                                                                                                                                        31
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                                                              Art. 6.4
                                              (Riparazione di arti artificiali)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per la riparazione di arti artificiali, dedotto l’eventuale
contributo erogabile dal Servizio Sanitario pubblico.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 4.000,00 euro per nucleo familiare

                                                                                                                                      32
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            MATERNITÀ

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                                                         Art. 7.1
                                                      (Gravidanza)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per visite medico-specialistiche ginecologiche ed
ostetriche nonché esami diagnostici (compreso amniocentesi o villocentesi).

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO PER SINGOLA GRAVIDANZA: 1.500,00 euro

PRESCRIZIONI
- certificazione del medico specialista in ginecologia
  attestante lo stato di gravidanza con la data presunta
  del parto e delle ultime mestruazioni.

                                                                                                                                  34
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                                                              Art. 7.2
                                                        (Parto naturale)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per il parto naturale presso clinica o struttura sanitaria
privata.
Tale rimborso comprende:
-   spese per assistenza medica e infermieristica, cure, medicazioni, esami ed accertamenti diagnostici, sostenute durante il periodo di
    degenza.

Le spese per rette di degenza ed ogni altra spesa non sanitaria di competenza della struttura sarà rimborsata nella misura di quanto
previsto dagli artt. 9.1 e 9.2.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.000,00 euro per nucleo familiare

                                                                                                                                           35
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                                                               Art. 7.3
                                                         (Parto cesareo)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari i rimborsando le spese sostenute per il parto cesareo presso ospedali, cliniche o
strutture sanitarie private.

Tale rimborso comprende:
-   spese per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per
    diritti di sala operatoria e per attrezzatura e materiale d’intervento;
-   spese per assistenza medica e infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti, esami ed accertamenti diagnostici, sostenuti durante
    il periodo di degenza.

Le spese per rette di degenza ed ogni altra spesa non sanitaria di competenza della struttura sarà rimborsata nella misura di quanto
previsto dagli articoli 9.1 e 9.2.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: € 4.000,00 per nucleo familiare

                                                                                                                                              36
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                                                             Art. 7.4
                                (Procreazione medicalmente assistita – P.M.A.)

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute in ospedali, cliniche o simili per le procedure di P.M.A.
(anche se effettuate in regime di ricovero) per tutte le prestazioni connesse alla procedura medesima.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                           ESCLUSIONI
- copia della cartella clinica o relazione dettagliata con             - il rimborso di farmaci o medicinali.
  indicazione della procedura eseguita dalla struttura
  sanitaria;
- per gli esami e gli accertamenti, prescrizione con
  relativa indicazione diagnostica.

                                                                                                                                          37
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             CHIRURGIA

                                                 38
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                                                               Art. 8.1
                          (Interventi chirurgici ambulatoriali, denti inclusi e ottavi)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute in ospedali, cliniche o ambulatori medico-chirurgici per:
    1. interventi chirurgici in cui non sia prevista l’assistenza diretta dell’anestesista;
       Tale rimborso comprende le spese per onorari del chirurgo, di eventuali assistenti partecipanti all’intervento, per eventuali diritti
       di sala operatoria e per attrezzatura e materiale d’intervento.
    2. biopsie;
    3. chirurgia refrattiva per miopia, astigmatismo e presbiopia;
    4. iniezioni intravitreali;
    5. estrazione di denti totalmente inclusi e degli ottavi (denti del giudizio).
PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%
IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE PUNTO 4: 800,00 euro per singola iniezione (pari a 1.000,00 euro di spesa cui si applica la
percentuale di rimborso; l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso)
IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE PUNTO 5: 320,00 euro per singolo intervento (pari a 400,00 euro di spesa cui si applica la
percentuale di rimborso; l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso)
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 3.200,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                              ESCLUSIONI
- copia del registro operatorio.                                          - la chirurgia plastica, estetica e stomatologica di
PRESCRIZIONI PUNTO 5                                                        carattere estetico.
- ortopanoramica       o      radiografia   eseguita      prima           ESCLUSIONI PUNTO 4
  dell’intervento e ricevuta fiscale dell’odontoiatra con                 - il costo del farmaco.
  indicazione della prestazione effettuata. La mancanza di uno
  qualsiasi dei predetti documenti comporta automaticamente
  l’esclusione dal rimborso in base al presente articolo e il
  contestuale inserimento della spesa nell’art. 4.1 del presente
  Piano (cure odontoiatriche).

                                                                                                                                               39
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                                                                Art. 8.2
                                                      (Interventi chirurgici)

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute in ospedali, cliniche o simili per intervento chirurgico
(compreso aborto terapeutico).

Tale rimborso comprende:
        a. spese per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento,
            per diritti di sala operatoria e per attrezzatura e materiale d’intervento;
        b. spese per assistenza medica e infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti, esami ed accertamenti diagnostici, sostenuti
            durante il periodo di degenza o in regime di preospedalizzazione;
        c. spese per rette di degenza ed ogni altra spesa non sanitaria di competenza della struttura, nella misura di quanto previsto
            dagli articoli 9.1 e 9.2.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 90%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 18.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI PUNTO 1                                                       ESCLUSIONI
- copia della cartella clinica.                                            - la chirurgia plastica, estetica e stomatologica di
                                                                             carattere estetico.

                                                                                                                                                 40
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                                                               Art. 8.3
                                               (Grandi interventi chirurgici)

La Cassa interviene a sostegno beneficiari rimborsando le spese sostenute in ospedali, cliniche o simili per gli interventi chirurgici
riportati nell’allegato A al presente Piano sanitario, nonché l’intervento di rialzo del seno mascellare, dedotto l’eventuale contributo
rimborsabile dal Servizio Sanitario pubblico o da soggetti privati (assicurazioni).

      Tale rimborso comprende:
       a. spese per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento,
           per diritti di sala operatoria e per attrezzatura e materiale d’intervento;
       b. spese per assistenza medica e infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti, esami ed accertamenti diagnostici, sostenuti
           durante il periodo di degenza o in regime di preospedalizzazione;
       c. spese per rette di degenza ed ogni altra spesa non sanitaria di competenza della struttura, nella misura di quanto previsto
           dagli articoli 9.1 e 9.2.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 100%

MASSIMALE DI RIMBORSO PER SINGOLO INTERVENTO: 150.000,00 euro

PRESCRIZIONI
- copia della cartella clinica;
- limitatamente all’intervento di rialzo del               seno
  mascellare, piano di cura e TAC con dentascan.

PRECISAZIONI
- gli interventi chirurgici di natura neoplastica, accertata con esame istologico, sono da considerare Grandi interventi
  chirurgici;
- non rientrano nell’intervento di rialzo del seno mascellare le collegate spese di carattere implantologico e protesico.

                                                                                                                                                41
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                                                               Art. 8.4
                                              (Anticipo spese di intervento)

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari, nei casi di ricovero in istituto, clinica o simile, finalizzato ad un intervento chirurgico
previsto dall’articolo 8.2 o ad un Grande intervento chirurgico previsto dall’articolo 8.3, provvedendo ad anticipare parte delle spese
prendendo a riferimento il preventivo dell’istituto medesimo.
L’importo dell’anticipo erogato è dedotto dal rimborso complessivo spettante, in occasione del conguaglio finale.
La Cassa procede all’anticipo nei 15 (quindici) giorni antecedenti la data programmata dell’intervento. Qualora l’intervento per qualsiasi
motivo non venisse effettuato, dovrà essere tempestivamente restituita la somma anticipata.
Il Socio o i suoi aventi causa sono tenuti a produrre la documentazione di spesa definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla data
dell’intervento, pena la decadenza dal diritto di liquidazione del saldo residuo e la restituzione della somma anticipata.

PERCENTUALE DI ANTICIPO: 80% della percentuale di rimborso prevista dall’articolo di riferimento (8.2 o 8.3)

MASSIMALE DI RIMBORSO: entro i massimali previsti dagli articoli 8.2 o 8.3

PRESCRIZIONI
- preventivo dell’Istituto, clinica o simile presso la quale si
  terrà l’intervento chirurgico con descrizione della tipologia
  di intervento e indicazione della data in cui lo stesso sarà
  eseguito.

                                                                                                                                              42
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               RICOVERI

                                                 43
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                                                               Art. 9.1
     (Day hospital, day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e dimissione protetta)

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari erogando un contributo per ogni giorno trascorso in ospedali, cliniche o simili in regime di
day hospital, day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e dimissione protetta (limitatamente, per quest’ultima, ai giorni di controllo
e cura effettuati e debitamente certificati dal Servizio Sanitario pubblico).

CONTRIBUTO GIORNALIERO: 50,00 euro

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.500,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                             ESCLUSIONI
- certificato di dimissioni in cui siano indicati il regime di           - il semplice accesso al Pronto Soccorso;
  ricovero e i giorni di effettiva presenza.                             - il contributo è alternativo rispetto a quanto previsto per
                                                                           la medesima prestazione dagli altri articoli del presente
                                                                           Piano sanitario.

                                                                                                                                              44
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                                                               Art. 9.2
 (Diaria per ricovero, osservazione breve intensiva o ricovero in Medicina di osservazione)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari erogando un contributo per ogni giorno trascorso in ospedali, cliniche o simili in regime di
ricovero o di osservazione breve intensiva.

CONTRIBUTO GIORNALIERO: 50,00 euro (il giorno di entrata e quello di dimissioni sono considerati una sola giornata).

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 9.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                             ESCLUSIONI
- certificato di dimissioni in cui siano indicati il regime di           - il decorso fisiologico del neonato (individuato in quattro
  ricovero e i giorni di effettiva presenza.                               giorni);
                                                                         - il soggiorno in istituti per lungodegenti, case di riposo,
                                                                           cronicari o simili;
                                                                         - il contributo è alternativo rispetto a quanto previsto per
                                                                           la medesima prestazione dagli altri articoli del presente
                                                                           Piano.

                                                                                                                                              45
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                                                              Art. 9.3
                                       (Ricovero senza intervento chirurgico)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute in ospedali, cliniche o simili, che non comporti intervento
chirurgico.
Tale rimborso comprende:
-   spese per assistenza medica e infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti
    diagnostici, sostenute durante il periodo di degenza;
-   spese per rette di degenza.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 8.000,00 euro per nucleo familiare

                                                                     ESCLUSIONI
                                                                     - le spese riguardanti il comfort (supplementi telefono,
                                                                       televisore, frigobar e quant’altro), i costi amministrativi e di
                                                                       segreteria, l’IVA, i bolli e le spese non sanitarie;
                                                                     - il soggiorno in istituti per lungodegenti, case di riposo,
                                                                       cronicari o simili.

                                                                                                                                            46
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                                                                  Art. 9.4
                                                  (Degenza extraospedaliera)

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari che:
   a) abbiano subito un trapianto di organi, nel caso in cui si rendesse necessaria la degenza post-operatoria in ambiente sterile
      diverso da quello ospedaliero;
   b) abbiano sostenuto sedute di radioterapia che rendano necessario un periodo di isolamento.
Il rimborso concerne le spese inerenti l’affitto di appartamenti o l’alloggio in strutture alberghiere.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

CONTRIBUTO MASSIMO GIORNALIERO: 100,00 euro

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 5.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI
- prescrizione terapeutica della Struttura sanitaria presso la
  quale è avvenuto l’intervento in cui sia indicata l’esigenza
  di soggiornare in un ambiente sterile;
- prescrizione terapeutica della Struttura sanitaria presso la
  quale è stata somministrata la radioterapia nella quale sia
  specificata la durata del particolare regime di degenza
  extraospedaliera;
- originale della fattura o ricevuta della struttura alberghiera
  o copia del contratto di affitto.

                                                                                                                                     47
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TRASPORTO AMMALATI

                                                 48
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                                                               Art. 10.1
                               (Trasporto/recupero ammalato/infortunato in Italia)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per:
    1) il trasporto dell’ammalato per e da ospedali, cliniche o simili, avvenuto con mezzi di soccorso e/o di pronto intervento, per eventi
       occorsi su tutto il territorio nazionale, nonché per gli eventuali costi di viaggio sostenuti dall’accompagnatore al seguito;
    2) il recupero o il trasferimento dell’infortunato dal luogo di infortunio o di successivo ricovero al luogo di abituale dimora, avvenuto
       con mezzi di soccorso e/o di pronto intervento, per eventi occorsi su tutto il territorio nazionale, nonché per gli eventuali costi di
       viaggio sostenuti dall’accompagnatore per il recupero o trasferimento di cui sopra.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 3.000,00 euro per nucleo familiare

                                                                                                                                                49
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                                                               Art. 10.2
                             (Trasporto/recupero ammalato/infortunato all’estero)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per:
    1) il trasporto dell’ammalato per e da ospedali, cliniche o simili, avvenuto con mezzi di soccorso e/o di pronto intervento, per eventi
       occorsi al di fuori del territorio nazionale, nonché per gli eventuali costi di viaggio sostenuti dall’accompagnatore al seguito;
    2) il recupero o il trasferimento dell’infortunato dal luogo di infortunio o di successivo ricovero al luogo di abituale dimora, avvenuto
       con mezzi di soccorso e/o di pronto intervento, per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale, nonché per gli eventuali
       costi di viaggio sostenuti dall’accompagnatore per il recupero o trasferimento di cui sopra.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 80%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 8.000,00 euro per nucleo familiare

                                                                                                                                                50
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RIMBORSI PER TRASFERTE

                                                  51
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                                                                Art. 11.1
                                                 (Spese dell’accompagnatore)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari erogando un contributo per le spese sostenute dall’accompagnatore per ogni giorno di
degenza in caso di:
-   grande intervento chirurgico
-   intervento chirurgico e/o ricovero di minore di 18 anni
-   intervento chirurgico e/o ricovero dei destinatari delle prestazioni di cui all’articolo 12.1 del presente Piano Sanitario

effettuati presso ospedali, cliniche o simili distanti oltre 75 Km dal luogo di residenza o effettivo domicilio.

CONTRIBUTO GIORNALIERO: 100,00 euro

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 5.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI
- certificato di dimissione.

                                                                                                                                      52
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                                                             Art. 11.2
                    (Rimborso viaggio a malati con patologie croniche, oncologiche
                        o malattie rare per accertamenti specialistici o terapie)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari erogando un contributo per le spese sostenute per l’effettuazione di visite di controllo,
accertamenti o terapie in strutture pubbliche distanti oltre 75 Km dal luogo di residenza o effettivo domicilio resesi necessarie da
malattie rare o patologie croniche invalidanti certificate dal Servizio Sanitario pubblico o neoplastiche maligne debitamente accertate.
VIAGGIO: fino a 120,00 euro;
VIAGGIO: fino a 180,00 euro in presenza di accompagnatore per:
a) minori;
b) soggetti con impossibilità alla deambulazione autonoma o con necessità di assistenza continuativa;
c) soggetti con minorazioni visive ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138.
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.600,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                           ESCLUSIONI
- certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario pubblico            - il rimborso di cui al presente articolo è in alternativa a
  comprovante l’esistenza di patologia cronica o malattia                quanto previsto dall’articolo 9.3 del presente Piano.
  rara o certificazione medica comprovante l’esistenza di
  patologia oncologica;
- certificazione della struttura specializzata comprovante
  l’effettiva effettuazione della prestazione sanitaria, la
  durata e la correlazione con la patologia cronica o
  oncologica.

PRECISAZIONI
- gli importi relativi al viaggio verranno rimborsati in base alla spesa sostenuta, autocertificata dal socio utilizzando
  l’apposito modello, messo a disposizione dalla Cassa;
- i giorni di permanenza del paziente nella struttura sanitaria sono rimborsati all’interno dell’articolo 9.1 del Piano sanitario.

                                                                                                                                           53
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NON AUTOSUFFICIENZA

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                                                             Art. 12.1
                                         (Prestazioni riabilitative per disabili)

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari affetti da patologie che abbiano determinato uno stato invalidante con impossibilità alla
deambulazione autonoma e/o con necessità di assistenza continuativa, nel rimborso delle spese sostenute per:
- prestazioni riabilitative;
- acquisto, noleggio e riparazione di ausili ortopedici (deambulatori, sollevatori, carrozzine e simili).

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 90%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 5.000,00 euro per persona

PRESCRIZIONI                                                            ESCLUSIONI
- copia del verbale di accertamento dello stato                         - i soci e i familiari cui sia stato riconosciuto lo stato di
  invalidante rilasciato dall’INPS;                                       non      autosufficienza      permanente      da      parte
- attestazione di pagamento della terapia riabilitativa o                 dell’assicurazione LTC della “Cassa”.
  della prestazione socio-sanitaria;
- fattura di acquisto dell’ausilio ortopedico.

PRECISAZIONI
I soggetti destinatari delle prestazioni di cui al presente articolo sono coloro i quali:
1. beneficiano di indennità di accompagnamento o ai quali è stato riconosciuto lo stato di handicap in condizione di gravità,
   da parte dell’INPS;
2. beneficiano di assegno per assistenza personale e continuativa, riconosciuto dall’INAIL.
Restano esclusi coloro per i quali tale riconoscimento sia legato a patologie neoplastiche in trattamento radioterapico o
chemioterapico.
Le prestazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro particolare valenza solidaristica, non rientrano nel
calcolo del contributo per “familiari non a carico” previsto dall’art. 2 del Regolamento.

                                                                                                                                           55
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                                                              Art. 12.2
                                               (Degenza diurna per disabili)
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari delle prestazioni di cui all’articolo 12.1, nel caso in cui i medesimi trascorrano periodi di
degenza diurna in ospedali, cliniche o simili accreditati presso il Servizio Sanitario pubblico erogando un contributo per ogni giorno di
permanenza nella struttura.

CONTRIBUTO GIORNALIERO: 50,00 euro

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 3.000,00 euro per nucleo familiare

PRESCRIZIONI                                                              ESCLUSIONI
- certificazione della struttura indicante i giorni di                    - i soci e i familiari cui sia stato riconosciuto lo stato di
  effettiva presenza;                                                       non      autosufficienza      permanente      da      parte
- autorizzazione del SSN all’erogazione di prestazioni                      dell’assicurazione LTC della “Cassa”.
  riabilitative, comprensiva del piano di trattamento.

PRECISAZIONI
I soggetti destinatari delle prestazioni di cui al presente articolo sono coloro i quali:
1. beneficiano di indennità di accompagnamento o ai quali è stato riconosciuto lo stato di handicap in condizione di gravità,
   da parte dell’INPS;
2. beneficiano di assegno per assistenza personale e continuativa, riconosciuto dall’INAIL.
Sono esclusi coloro per i quali tale riconoscimento sia legato a patologie neoplastiche in trattamento radioterapico o
chemioterapico.
Le prestazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro particolare valenza solidaristica, non rientrano nel
calcolo del contributo per “familiari non a carico” previsto dall’art. 2 del Regolamento.

                                                                                                                                               56
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                                                             Art. 12.3
             (Assistenza straordinaria in attesa di riconoscimento di LTC permanente)
La Cassa interviene a sostegno dei soci che abbiano aperto il sinistro ai sensi della polizza di Copertura collettiva per stati di non
autosufficienza contratta dalla Cassa, quando dallo Schema di accertamento previsto dalla polizza risulti uno stato di non
autosufficienza permanente.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla conferma dello stato di non autosufficienza permanente da parte dei medici legali
della Cassa e decorre dal mese successivo a quello del ricevimento da parte dell’assicurazione del questionario e della
documentazione medica esaustiva e cessa alla data di decorrenza della prima liquidazione da parte della compagnia.

DESTINATARI: le prestazioni sono riservate esclusivamente ai soci per cui sia attivata la copertura assicurativa LTC soci da parte della
             Cassa.

CONTRIBUTO MENSILE: 1.500,00 euro

MASSIMALE DI RIMBORSO UNA TANTUM: 9.000,00 euro per socio in attesa del riconoscimento di LTC permanente

PRESCRIZIONI                                                            ESCLUSIONI
- copia     di     tutta     la documentazione inoltrata                - il diritto alle prestazioni del presente articolo esclude il
  all’assicurazione per l’apertura del sinistro LTC,                      ricorso alle prestazioni degli artt. 12.1 e 12.2 del
  comprese le eventuali integrazioni richieste per la                     presente Piano.
  definizione dell’istruttoria.

                                                                                                                                           57
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                                                              Art. 12.4
                        (Assistenza in caso di riconoscimento di LTC permanente)
La Cassa, in ottemperanza alla previsione contrattuale, interviene a sostegno dei soci a favore dei quali sia stato riconosciuto lo stato di
non autosufficienza permanente ai sensi della polizza di Copertura collettiva per stati di non autosufficienza contratta dalla “Cassa”.
L’assistenza prevede il rimborso delle spese sostenute per:
   1. prestazioni riabilitative;
   2. acquisto di ausili ortopedici (deambulatori, sollevatori, carrozzine e simili).
   3. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di assistenza alla persona;

DESTINATARI: le prestazioni sono riservate esclusivamente ai soci per cui sia attivata la copertura assicurativa LTC soci da parte della
             Cassa.

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 100%

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: € 5.000,00 per socio riconosciuto in stato di LTC permanente.

PRESCRIZIONI                                                              ESCLUSIONI
- copia della lettera di riconoscimento dello stato di non                - i soci cui sia stato riconosciuto lo stato di non
  autosufficienza     permanente     della     Compagnia                    autosufficienza permanente entro il 31/12/2015;
  assicuratrice.                                                          - il diritto alle prestazioni del presente articolo esclude il
                                                                            ricorso alle prestazioni degli artt. 12.1 e 12.2 del
PRESCRIZIONI PUNTO 1
                                                                            presente Piano.
- ricevuta fiscale della terapia riabilitativa.
PRESCRIZIONI PUNTO 2
- fattura di acquisto dell’ausilio ortopedico.
PRESCRIZIONI PUNTO 3
- ricevuta fiscale di cooperative sociali e di enti gestori
  del servizio ambulanze o trasporto malati;
- busta paga, contratto di lavoro per badante e relativi
  contributi versati all’INPS.

                                                                                                                                               58
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