Cassa pensione UPC (Svizzera) - Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1 gennaio 2021
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Cassa pensione UPC (Svizzera) Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Sintesi del Regolamento Cassa pensione UPC (Svizzera) Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento Salario annuo assicurato Art. 6 una rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione dell'età di pensionamento e dell'a- Salario annuo, al netto dell’importo di coor- liquota di conversione in vigore (cfr. Appen- dinamento (cfr. Appendice 5). dice 5). Finanziamento Art. 8 Rendita transitoria AVS pari alla rendita di Contributo di risparmio (CR) in % del vecchiaia AVS. salario annuo assicurato Rendita per figli di pensionati: 20% della Piano di risp. "Mini" (disponibile limitata- rendita di vecchiaia corrente. mente, cfr. Art. 46 Disposizioni transitorie) Prestazioni in caso di invalidità Età Dipen- Datore Totale Art. 15 - Art. 17 dente di lavoro CR Rendita di invalidità: è pari al capitale di 25 - 34 4.3 6.5 10.8 vecchiaia proiettato (non remunerato), con- 35 - 44 6.0 9.0 15.0 vertito con l’aliquota di conversione prevista 45 - 54 7.4 11.1 18.5 dal regolamento, fino a un massimo del 60% del salario annuo assicurato, e a par- Piano di risp. "Standard" tire da 2 anni dopo l’ingresso nella Cassa pensione pari al 60% del salario annuo as- Età Dipen- Datore Totale sicurato. dente di lavoro CR Rendita per figli di invalidi: 20% della ren- 20 - 24 4.0 4.5 8.5 dita d’invalidità corrente. 25 - 34 5.3 6.5 11.8 35 - 44 7.0 9.0 16.0 Esenzione dal pagamento dei contributi 45 - 54 8.4 11.1 19.5 dopo la conclusione della protrazione del 55 - 65 10.2 13.8 24.0 pagamento del salario o dopo l’esauri- mento dell’indennità giornaliera. Piano di risp. "Maxi" Prestazioni in caso di morte Art. 18- Art. 22 Età Dipen- Datore Totale Rendita per il coniuge / per il partner: vitali- dente di lavoro CR zia pari al 40% del salario annuo assicurato al momento del decesso. 20 - 24 4.5 4.5 9.0 25 - 34 6.3 6.5 12.8 Rendita per orfani: 20% della rendita d’in- 35 - 44 8.0 9.0 17.0 validità assicurata o in corso o della rendita 45 - 54 9.4 11.1 20.5 di vecchiaia in corso. 55 - 65 11.2 13.8 25.0 Capitale in caso di morte pari al 100% del capitale di risparmio disponibile, meno il va- Contributo supplementare (CS) in % lore contante di tutte le rendite e le liquida- del salario annuo assicurato: zioni scaturite dal decesso. Età Dipen- Datore Totale Prestazioni all'uscita Art. 23 - Art. 26 dente di lavoro CS Capitale di risparmio: in caso di uscita è do- 18 - 65 1.4 2.1 3.5 vuto il capitale di risparmio ai sensi dell’Art. 9. Prestazioni di vecchiaia Art. 11 - Art. 14 Promozione della proprietà d'abitazione Pensionamento anticipato possibile a par- Art. 30 tire dall’età di 58 anni; pensionamento dif- Prelievo anticipato o costituzione in pegno ferito possibile fino a 70 anni. delle prestazioni previdenziali per l’acquisto Capitale di vecchiaia o rendita di vecchiaia. o la costruzione di un’abitazione di pro- La conversione del capitale di vecchiaia in prietà ad uso proprio. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Indice Indice A. Disposizioni generali 1 Art. 1 Nome e finalità 1 Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione 1 Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute 3 Art. 4 Età, età di pensionamento 4 Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione 4 Art. 6 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di licenziamento dopo il 58esimo annodi età 4 Art. 7 Salario annuo assicurato 6 B. Finanziamento 7 Art. 8 Contributi 7 Art. 9 Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari 8 Art. 10 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni 9 C. Prestazioni di vecchiaia 11 Art. 11 Rendita di vecchiaia 11 Art. 12 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia 12 Art. 13 Rendita transitoria AVS 12 Art. 14 Rendita per figli di pensionati 12 D. Prestazioni in caso di invalidità 14 Art. 15 Rendita di invalidità 14 Art. 16 Rendita per figli di invalidi 15 Art. 17 Rendita sostitutiva AI 15 E. Prestazioni in caso di decesso 16 Art. 18 Rendita per il coniuge 16 Art. 19 Rendita per il partner 18 Art. 20 Rendita per il coniuge divorziato 19 Art. 21 Rendita per orfani 19 Art. 22 Capitale in caso di decesso 20 F. Prestazioni di uscita 21 Art. 23 Esigibilità della prestazione di uscita 21 Art. 24 Entità della prestazione di uscita 21 Art. 25 Impiego della prestazione di uscita 22 Art. 26 Verificarsi di un evento assicurato dopo l’uscita 22 G. Divorzio 23 Art. 27 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza 23 Art. 28 Compensazione della previdenza prima dell'età di pensionamento 24 Art. 29 Compensazione della previdenza in caso di pensionati di vecchiaia, rendita divorzile 24 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Indice Cassa pensione UPC (Svizzera) H. Finanziamento della proprietà d'abitazione 25 Art. 30 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione 25 I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni 27 Art. 31 Coordinamento delle prestazioni previdenziali 27 Art. 32 Regresso e subrogazione 28 Art. 33 Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali 28 Art. 34 Cessione, costituzione in pegno e compensazione 29 Art. 35 Adeguamento al rincaro delle rendite correnti 29 Art. 36 Disposizioni comuni 29 Art. 37 Limitazione della responsabilità 30 Art. 38 Liquidazione parziale e liquidazione totale 30 J. Organizzazione, amministrazione e controllo 31 Art. 39 Consiglio di fondazione 31 Art. 40 Direzione operativa, esercizio 32 Art. 41 Ufficio di revisione, esperto 32 Art. 42 Obbligo di informazione e di notifica 32 Art. 43 Obbligo di riservatezza 33 Art. 44 Equilibrio finanziario, misure di risanamento 33 K. Disposizioni transitorie e finali 35 Art. 45 Entrata in vigore, modifiche 35 Art. 46 Lacune nel Regolamento, controversie 35 Art. 47 Disposizioni transitorie 35 L. Terminologia e abbreviazioni 37 M. Appendici al Regolamento di previdenza 39 Appendice 1 Entità dei contributi Appendice 2 Riscatto di ulteriori prestazioni Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato Appendice 4 Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS Appendice 5 Importi limite, aliquote di conversione e tassi d’interesse Appendice 6 Domanda di prelievo in capitale della rendita di vecchiaia Appendice 7 Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso Appendice 8 Notifica di una convivenza Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali A. Disposizioni generali Art. 1 Nome e finalità 1 Scopo Con il nome di Cassa pensione UPC (Svizzera) opera una Fondazione che ha come finalità la tutela dalle conseguenze econo- miche di età, decesso e invalidità per i dipendenti e le dipendenti della UPC Svizzera Sagl e delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché per i loro parenti e superstiti, ai sensi delle di- sposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP). 2 Cassa pensione La Fondazione gestisce una cassa pensione. I diritti e i doveri dei beneficiari della Cassa pensione e del datore di lavoro sono disciplinati dal presente Re- golamento. 3 Struttura La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'assi- curazione principale. L’assicurazione preliminare è un’assicurazione di puro rischio che copre i rischi di decesso e di invalidità prima del compimento del 20° anno di età. L’assicurazione principale decorre dal compimento del 20° anno di età e pre- senta le seguenti componenti: a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione; b. un’assicurazione per i rischi di decesso e invalidità. 4 Registrazione ai La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è sensi della LPP iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'Art. 48 LPP. Eroga come minimo le prestazioni conformi alla LPP. La Cassa pensione è sog- getta alla vigilanza del Canton Zurigo. 5 Fondo di garan- Ai sensi dell'Art. 57 LPP la Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia e lo zia finanzia tramite un contributo annuo stabilito dal Consiglio federale. 6 Misure di riassi- La Fondazione può decidere di riassicurare parzialmente o integralmente le curazione prestazioni presso una compagnia di assicurazione sulla vita soggetta alla vigi- lanza in campo assicurativo in Svizzera. Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione 1 Cerchia delle Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti della UPC Sviz- persone assicu- zera Sagl e delle aziende con cui la Cassa stessa ha sottoscritto un contratto di rate adesione, a condizione che essi presentino un salario annuo superiore alla so- glia di ingresso, pari a 6/8 della rendita massima di vecchiaia AVS (cfr. Appen- dice 5). È fatto salvo quanto disposto dal cpv. 2. Per le persone con un grado di occupazione parziale o parzialmente invalide, tale soglia di ingresso viene adeguata attraverso una riduzione in funzione del grado di occupazione rispettivamente della capacità lavorativa. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021 1
Disposizioni generali Cassa pensione UPC (Svizzera) 2 Condizioni di Non vengono affiliati alla Cassa pensione: esclusione a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età; b. i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l’età di pensionamento (Art. 4); c. i dipendenti che sono titolari di un contratto di lavoro di durata massima pari a 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato per una durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal mo- mento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più impieghi suc- cessivi durano in totale per oltre 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di la- voro. Se tuttavia prima del primo inizio del lavoro si pattuisce che la du- rata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'as- sicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro; d. i dipendenti che esercitano un'attività secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che esercitano un'attività lavorativa indipendente come attività principale; e. le persone che ai sensi dell'AI hanno un grado di invalidità di almeno il 70% nonché le persone che ai sensi dell'Art. 26a LPP continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso il precedente istituto di pre- videnza; f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavo- reranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertura sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esen- zione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non trova applicazione per le persone che risultano assoggettate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento. 3 Discesa al di Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell’importo definito come soglia sotto della soglia d’ingresso e una persona non sia pertanto più soggetta all’assicurazione obbli- di ingresso gatoria ai sensi del presente Regolamento, il diritto alle prestazioni regolamen- tari si estingue. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio senza contributi ai sensi dell’Art. 9 per un periodo massimo di 2 anni. Qualora subentri un caso di previdenza, il capitale di risparmio viene erogato. I diritti maturati si basano per analogia sulle disposizioni del presente Regolamento. 4 Assicurazione La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i di- facoltativa pendenti a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono presso altri datori di lavoro. Eventuali eccezioni devono essere stabilite dal Consiglio di fondazione secondo criteri oggettivi. 5 Assicurazione La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione per i dipendenti il cui esterna rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. Si fa riserva per quanto disposto dall’Art. 6. 6 Congedo non re- In caso di congedo non retribuito l'assicurazione rimane in vigore in modo tribuito invariato nella misura in cui per la durata di tale congedo i contributi continuino a essere versati senza alcuna riduzione, tuttavia fino a un massimo di 12 mesi. Qualora invece venga interrotto il pagamento dei contributi, la copertura assi- curativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo l’ultimo pagamento dei contributi. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui al cpv. 3. 2 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute 1 Accertamento Dopo l’inizio del rapporto di lavoro, i collaboratori da affiliare alla previdenza dello stato di sa- sono tenuti a presentare una dichiarazione circa il proprio stato di salute me- lute diante un apposito formulario messo a disposizione dalla Cassa pensione. Fino alla presentazione di questa dichiarazione sullo stato di salute, la copertura pre- videnziale risulta pari a quella fornita dalle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. La Cassa pensione si riserva la facoltà di presentare la dichiarazione al proprio medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla base delle indica- zioni riportate nella dichiarazione, può predisporre a proprie spese l'effettua- zione di un'ulteriore visita medica. La copertura previdenziale per le ulteriori prestazioni risulta definitiva non appena la Cassa pensione ha confermato l’af- filiazione senza riserve. 2 Riserva Alla luce dell'esito relativo all'esame dello stato di salute, la Cassa pensione può formulare una riserva per motivi di salute in relazione alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può protrarsi per un periodo massimo di 5 anni, con decorrenza a partire dall'ingresso nella Cassa pensione. Qualora in tale arco di tempo si verifichi un caso di prestazione la cui causa è riconducibile alla riserva, le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte vita na- tural durante, con una limitazione alle sole prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. Viene inoltre corrisposta la parte della prestazione di ingresso che eccede il valore in contanti di queste prestazioni di rischio. 3 Riserve pre- Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita appor- gresse tata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza. In tal caso è tuttavia necessario tenere conto del periodo già trascorso per la riserva presso il precedente istituto di previdenza. 4 Patologie pre- Qualora si verifichi un caso di previdenza prima che la Cassa pensione abbia gresse comunicato un'affiliazione senza riserve, essa ha la facoltà di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle obbligatorie ai sensi della LPP, nella misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui il dipen- dente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali è soggetto a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per malattie e infermità in corso. 5 Pregressa inca- Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non pacità al lavoro sia pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalido ai sensi della LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al de- cesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato presso un altro istituto di previdenza, questo è chiamato a rispondere per l'erogazione delle rispettive prestazioni. 6 Violazione Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di notifica omettendo di obbligo di notifica comunicare un pregresso pregiudizio alla salute di cui è o dovrebbe essere a conoscenza, oppure comunicando tali informazioni in modo errato o incompleto, entro un periodo di sei mesi da quando viene a conoscenza dell’avvenuta vio- lazione dell’obbligo di notifica, la Cassa pensione può rifiutare l’erogazione di prestazioni future, chiedere il rimborso di quelle già erogate, compresi gli inte- ressi, o limitare le prestazioni stesse a quelle minime di legge. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021 3
Disposizioni generali Cassa pensione UPC (Svizzera) Art. 4 Età, età di pensionamento 1 Età L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. 2 Età di pensiona- L'età di pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo al mento compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È possibile un pensionamento anticipato o differito. 3 Età in caso di ri- L'età determinante per il calcolo in caso di riscatto corrisponde alla differenza scatto tra l'anno del riscatto e l'anno di nascita. L'età determinante per la determina- e di pensiona- zione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in anni e mesi. mento A tale scopo non viene invece considerato il periodo che intercorre tra il compi- mento del compleanno fino al primo del mese successivo. Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione 1 Inizio Salvo che le condizioni di affiliazione siano adempiute ai sensi dell’Art. 2, l'assicurazione decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il lavora- tore si reca al lavoro. 2 Fine La copertura assicurativa termina con la risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente in caso di discesa al di sotto della soglia d'ingresso ai sensi dell'Art. 2 cpv. 1, nella misura in cui non sussistano diritti a prestazioni di previ- denza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall’Art. 23 all’Art. 26. 3 Affiliazione L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha inizio il 1° gennaio dopo il com- pimento del 17° anno di età mentre l'affiliazione all'assicurazione principale ini- zia il 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno di età. 4 Copertura suc- Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata conti- cessiva nua a godere della copertura dei rischi di morte e di invalidità per un periodo di un mese. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previden- ziale prima che decorra tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza. Art. 6 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di licenzia- mento dopo il 58esimo annodi età 1 Requisiti Le persone assicurate che dopo avere compiuto il 58° anno di età abbando- nano l'assicurazione obbligatoria poiché il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro, possono chiedere la prosecuzione dell’intera copertura previdenziale (risparmio di vecchiaia secondo il piano di risparmio "Standard" e assicurazione sui rischi) o soltanto dell’assicurazione sui rischi. La prosecuzione dell’assicu- razione deve essere richiesta per iscritto alla direzione operativa al più tardi entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro. Deve essere la persona assicu- rata a presentare la documentazione attestante lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. 4 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali 2 Salario annuo Per la prosecuzione dell'assicurazione si applica il salario annuo assicurato assicurato alla data di scioglimento del rapporto di lavoro. La persona assicurata può, tut- tavia, chiedere che l'assicurazione si basi su un salario annuo inferiore al pre- cedente, oppure di adeguare il salario annuo assicurato verso il basso, in un massimo di due tranche parziali nel corso della prosecuzione dell'assicura- zione. Sono possibili le seguenti opzioni: a. 100% del salario annuo precedente assicurato; b. 50% del salario annuo precedente assicurato; c. salario annuo minimo ottenuto in base alla soglia di entrata (Art. 2 cpv. 1). 3 Contributi La persona assicurata è tenuta a versare tutti i contributi regolamentari sia del lavoratore, che del datore di lavoro, eccetto eventuali contributi di risana- mento del datore di lavoro, ai sensi dell’Art. 44. 4 Risparmio di vec- La persona assicurata ha facoltà di interrompere o rispettivamente di ripren- chiaia (versa- dere il risparmio di vecchiaia secondo il piano di risparmio "Standard" al 1° gen- mento di contri- naio di ogni anno. In assenza di una comunicazione scritta di altro genere, in- buti di risparmio) viata entro al più tardi il 30 novembre alla Cassa pensione, il risparmio di vec- chiaia scelto vale anche per l'anno successivo. 5 Adesione a un In caso di adesione a un nuovo istituto di previdenza, a quest’ultimo verrà nuovo istituto trasferita la parte della prestazione di uscita che può essere impiegata per ri- di previdenza scattare le prestazioni complete previste dal regolamento di tale istituto. Si ridu- cono dapprima gli averi dei conti di risparmio straordinari e successivamente il capitale di risparmio. L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in proporzione al rapporto tra l’importo percepito e il capitale di risparmio complessivo (incluso l’avere dei conti separati straordinari). Se rimane almeno un terzo della presta- zione di uscita, la copertura assicurativa prosegue. Il salario annuo assicurato computabile alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sarà ridotto in misura proporzionale alla prestazione di uscita trasferita. Diversamente si applica il cpv. 6. 6 Termine La prosecuzione dell'assicurazione termina: a. su richiesta della persona assicurata (a fine mese); b. al verificarsi di un caso di previdenza; c. con l’adesione a un nuovo istituto di previdenza, qualora siano necessari più di due terzi della prestazione di uscita per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete; d. in caso di mancato versamento della mensilità contributiva alla fine del mese per il quale è avvenuto l’ultimo pagamento contributivo; e. al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento. Quando la prosecuzione dell'assicurazione giunge al termine, generalmente vengono a scadenza le prestazioni di vecchiaia. 7 Limitazioni Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata per oltre due anni, le presta- zioni previdenziali, ai sensi del presente regolamento, devono essere percepite sotto forma di rendita e non è più possibile prelevare o costituire in pegno la prestazione di uscita per finanziare la proprietà d’abitazione. 8 Riscatto volonta- Continua a essere possibile il riscatto di altre prestazioni in conformità rio all’Art. 10, anche qualora prosegua esclusivamente l’assicurazione sui rischi. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021 5
Disposizioni generali Cassa pensione UPC (Svizzera) Art. 7 Salario annuo assicurato 1 Salario annuo Il salario annuo è pari al salario annuo notificato (reddito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza spese). Non vengono invece conteggiate le com- ponenti salariali di carattere occasionale, come indennità per lavoro a turni, re- gali per anniversari di servizio o pagamenti di bonus a carattere straordinario. 2 Importo di coordi- L'importo di coordinamento è pari al 30% del salario annuo, tuttavia fino a namento concorrenza di 7/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5). 3 Salario annuo Il salario annuo assicurato corrisponde alla parte del salario annuo ecce- assicurato dente l'importo di coordinamento. 4 Massimo/ Il salario annuo assicurato è limitato e ammonta almeno a 1/8 della rendita minimo di vecchiaia massima AVS. È limitato a 7,5 volte l’importo della rendita di vec- chiaia massima AVS (cfr. Appendice 5). 5 Ingresso infran- Il salario annuo si calcola per l'anno intero. In caso di ingresso infrannuale, nuale tale importo viene calcolato mediante proiezione sull'intero anno. 6 Adeguamenti sa- Il salario annuo viene adeguato allo stato attuale in data 1° aprile, tenendo lariali tuttavia in debita considerazione eventuali variazioni concordate per l'anno cor- rente. Per le persone completamente inabili al lavoro o completamente invalide non sono tuttavia previsti adeguamenti. Qualora si verifichi un caso di assicura- zione, vengono revocati gli adeguamenti eventualmente non dovuti. In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare appli- cazione per analogia l’Art. 3. 7 Adeguamenti de- Per le persone impiegate a tempo parziale e parzialmente invalide, il mas- gli importi limite simo salariale e l'importo di coordinamento vengono adeguati tramite corrispon- dente riduzione in funzione del grado di occupazione rispettivamente dell'inca- pacità al lavoro. 8 Diritti acquisiti Le persone assicurate il cui salario annuo si riduce al massimo della metà dopo il 58° anno dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere mediante apposita di età domanda scritta il mantenimento del precedente salario annuo assicurato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per questa quota salariale che continua ad essere assicurata, la persona assicurata deve versare anche i con- tributi del datore di lavoro. Il prolungamento dell'assicurazione sul precedente salario annuo non è possibile se la persona assicurata percepisce già presta- zioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale). 9 Adeguamento Qualora una persona assicurata venga dichiarata invalida, la previdenza del salario in viene ripartita secondo la graduazione della rendita ai sensi dell'Art. 15 cpv. 4 caso di invalidità in una parte passiva corrispondente al grado di invalidità, per la quale non ven- gono effettuati adeguamenti salariali, e una parte attiva corrispondente al resi- duo grado di capacità al guadagno, per la quale eventuali adeguamenti salariali sono possibili conformemente alle disposizioni del presente articolo. 6 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Finanziamento B. Finanziamento Art. 8 Contributi 1 Inizio dell’obbligo L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della di contribuzione persona assicurata decorre dal giorno dell'affiliazione alla Cassa pensione. 2 Fine dell’obbligo L'obbligo di versamento dei contributi termina: di contribuzione a. con l'uscita dalla Cassa pensione; b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia; c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso; d. con la conclusione della protrazione del pagamento del salario o con l'esaurimento dell'indennità giornaliera; tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento. 3 Contributi com- I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti due componenti: plessivi a. contributi di risparmio e b. contributi supplementari. 4 Contributi di ri- I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di sparmio risparmio. 5 Contributi sup- I contributi supplementari vengono utilizzati per il finanziamento: plementari a. della copertura del rischio di decesso e invalidità b. dei contributi al Fondo di garanzia; c. delle spese amministrative e degli altri costi. I contributi supplementari non vengono restituiti in caso di risoluzione del rap- porto di lavoro. 6 Importo dei con- L’importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicu- tributi rata è definito nell'Appendice 1. La persona assicurata può scegliere una volta all'anno, rispettivamente il 1° gennaio, tra i contributi di risparmio dei piani di risparmio "Standard" oppure "Maxi". Essa è tenuta a informare la Cassa pen- sione della scelta al più tardi entro il 30 novembre precedente. 7 Riduzione sala- In caso di prolungamento dell'assicurazione sul precedente salario assicu- riale dopo il 58° rato annuo dopo una riduzione salariale avvenuta dopo il 58° anno di età (cfr. anno di età Art. 6 cpv. 8) i contributi di risparmio e i contributi supplementari aggiuntivi non- ché eventuali contributi di risanamento ai sensi dell'Art. 44 cpv. 4 sono a carico del dipendente. 8 Trattenute sala- Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo comples- riali sivo dei contributi, detraendo dal salario della persona assicurata la parte di competenza di quest'ultima. I contributi vanno pagati a cadenza mensile. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un adeguato interesse di mora. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021 7
Finanziamento Cassa pensione UPC (Svizzera) 9 Esonero dal pa- Qualora una persona assicurata risulti ininterrottamente incapace al guada- gamento dei con- gno a seguito di malattia o infortunio per un periodo di 3 mesi, a partire dal 4° tributi mese – al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del salario – i contributi a suo carico e a carico del datore di lavoro si riducono in base al grado di incapacità al guadagno determinante per il calcolo della rendita di invalidità. I contributi di risparmio per l'esenzione dai contributi si orientano al piano di risparmio "Standard". Art. 9 Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari 1 Conto di rispar- Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata. mio 2 Costituzione del Al capitale di risparmio vengono accreditati: capitale di rispar- mio a. i contributi di risparmio; b. le prestazioni d'ingresso; c. i rimborsi nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione; d. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio; e. eventuali importi di riscatto, nonché f. gli interessi maturati. Al capitale di risparmio vengono addebitati: a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abita- zione; b. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio. La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio. 3 Conti di risparmio Gli importi per il riscatto in vista del pensionamento anticipato oppure per la straordinari rendita transitoria AVS vengono accreditati rispettivamente su un apposito conto di risparmio straordinario. A tale conto si applica per analogia il cpv. 2. 4 Tasso d'inte- Il tasso d'interesse per l'esercizio concluso viene fissato annualmente dal resse Consiglio di fondazione in base alla situazione finanziaria. Il Consiglio di fonda- zione determina altresì il tasso d’interesse per i pagamenti infrannuali (casi di previdenza) dell’esercizio in corso. 5 Remunerazione L'interesse viene calcolato in base al livello dei conti di risparmio rilevato alla fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile. 6 Remunerazione Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto, si pro rata verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o a seguito di divorzio, ovvero qua- lora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nell’anno in corso vengono calcolati pro rata temporis. 7 Gestione del ca- Il conto di risparmio viene ripartito in una parte d’invalidità passiva e in una pitale di rispar- parte attiva, in funzione della graduazione delle rendite di cui all'Art. 15 cpv. 4. mio in caso di in- validità 8 Avere di vec- La Cassa pensione stabilisce l'entità della quota dell'avere di vecchiaia ai chiaia LPP sensi della LPP rispetto al capitale di risparmio complessivo in conformità ai cpv. 2 e 3. La remunerazione dell'avere di risparmio LPP viene effettuata al tasso di interesse minimo conformemente all'Art. 12 LPP. 8 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Finanziamento Art. 10 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni 1 Prestazione d'en- Le prestazioni di uscita di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli averi di trata conti o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono es- sere apportate alla Cassa pensione come prestazione d'entrata. L’intero im- porto viene accreditato al conto di risparmio con valuta nella data di trasferi- mento. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa al bonifico integrale di tutte le prestazioni di uscita. 2 Riscatto ai fini Una persona assicurata abile al lavoro che non raggiunge le prestazioni mas- delle prestazioni sime può riscattare le prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi momento massime prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto del cpv. 7 sgg. e tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rivenienti da pre- cedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi dell'Art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 2. 3 Riscatto ai fini Dopo che una persona assicurata attiva ha riscattato integralmente le pre- del pensiona- stazioni previdenziali mancanti ai sensi del cpv. 2, essa può altresì riscattare la mento riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato (cfr. Appendice 3). anticipato In caso di un ulteriore riscatto in un momento successivo, vengono tenuti in considerazione gli acquisti previsti (incl. interessi). Al fine di conseguire un ri- scatto integrale della riduzione di rendita per una determinata età di pensiona- mento, il capitale di risparmio accumulato deve essere costantemente verificato in base all’apposito valore tabellare e all’attuale salario annuo assicurato, effet- tuando eventualmente un ulteriore riscatto. Ai fini del riscatto di questi averi di previdenza si tiene un apposito conto. 4 Prosecuzione Qualora la rendita di vecchiaia risultante tenendo in considerazione il conto dell'attività lavo- di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato superi di oltre il rativa 5% la rendita di vecchiaia assicurata al raggiungimento dell’età pensionabile, dopo il riscatto ai derivante dal conto di risparmio, entrano in vigore i seguenti provvedimenti: fini del pensiona- mento anticipato a. il dipendente e il datore di lavoro interrompono il versamento dei contri- buti, ad eccezione dei contributi supplementari ai sensi dell’Art. 8 cpv. 5 e di quelli di risanamento ai sensi dell’Art. 44 cpv. 4 lett. a; b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene bloccata. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia do- vuta si stabilisce applicando l'aliquota di conversione bloccata; c. tutti i conti non vengono più remunerati. Devono essere tenuti in debita considerazione i superamenti del target di pre- stazione a seguito di modifiche del grado di occupazione o di conferimenti a seguito di divorzio. La rendita di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento viene determinata sulla base del salario annuo assicurato massimo degli ultimi cinque anni. 5 Riscatto ai fini Una persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente la ren- della dita transitoria AVS o parti di essa conformemente alla tabella riportata rendita transitoria nell'Appendice 4. La rendita transitoria AVS viene erogata a partire dalla data AVS di pensionamento determinante ai fini del prefinanziamento, anche se la per- sona assicurata continua a lavorare oltre tale età di pensionamento. 6 Deducibilità La deducibilità fiscale del riscatto volontario ai sensi dei cpvv. 2, 3 e 5 deve fiscale essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021 9
Finanziamento Cassa pensione UPC (Svizzera) 7 Limitazioni Qualora vengano effettuati riscatti, le prestazioni risultanti non potranno es- sere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale. Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo aver rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Da quando decorre il diritto alle prestazioni di vec- chiaia, la persona assicurata che ha effettuato un prelievo anticipato per la pro- prietà d'abitazione può effettuare nuovamente riscatti volontari nella misura in cui il riscatto stesso, unitamente ai prelievi anticipati, non superi le prestazioni previdenziali massime consentite a cui ha diritto. 8 Persone prove- Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state nienti dall’estero affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi all'in- gresso la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assi- curato. 9 Partecipazione Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto. del datore di la- voro 10 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni di vecchiaia C. Prestazioni di vecchiaia Art. 11 Rendita di vecchiaia 1 Diritto Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia. 2 Entità L’importo della rendita annua di vecchiaia è dato dal capitale di risparmio disponibile convertito attraverso l’apposita aliquota di conversione riportata nell'Appendice 5. Un eventuale avere di risparmio supplementare disponibile può essere parimenti percepito sotto forma di una rendita di vecchiaia con la stessa aliquota di conversione. 3 Pensionamento Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo del mese succes- anticipato sivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento anticipato, a partire dalla conclusione del rapporto di lavoro la persona assicurata percepisce una rendita dalla Cassa pensione. 4 Riduzione della L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato cor- rendita di vec- risponde al capitale di risparmio moltiplicato per l'aliquota di conversione ai chiaia sensi dell'Appendice 5, maggiorato del conto di risparmio straordinario "Riscatto ai fini del pensionamento anticipato" al momento del pensionamento anticipato. 5 Pensionamento In caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa durante il periodo di ero- parziale gazione del pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere un apposito pensionamento parziale nella misura in cui il salario annuo determi- nante si riduca di almeno un terzo. 6 Pensionamento Qualora una persona assicurata, d’intesa con il datore di lavoro, mantenga differito in essere il proprio rapporto di lavoro oltre l’età di pensionamento, essa può percepire le rate della rendita in contanti oppure accantonarle in modo fruttifero sul proprio conto di risparmio presso la Cassa pensione. Le rate di rendita ac- cantonate comprensive degli interessi vengono corrisposte in un’unica solu- zione separata contestualmente alla conclusione definitiva del rapporto di la- voro, tuttavia al più tardi con il compimento del 70° anno di età. 7 Invalidità e pen- Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il periodo di pensio- sionamento namento anticipato o parziale, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'inva- lidità, bensì vengono erogate le prestazioni di vecchiaia. Durante il periodo di differimento non è dovuta alcuna prestazione d’invalidità. Qualora durante tale periodo la persona assicurata divenga invalida, vengono corrisposte le presta- zioni di vecchiaia. 8 Decesso durante In caso di decesso durante il periodo di differimento del pensionamento, per il pensionamento le rendite di vecchiaia non percepite viene adottata una procedura analoga al differito capitale in caso di decesso ai sensi dell'Art. 22. 9 Condizioni del In caso di differimento dell’intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo differimento deve risultare pari ad almeno due terzi di quello che la persona assicurata per- cepiva al decorrere dell’età di pensionamento; in caso di differimento di metà della prestazione di vecchiaia, tale importo deve essere invece pari ad almeno un terzo. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021 11
Prestazioni di vecchiaia Cassa pensione UPC (Svizzera) Art. 12 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia 1 Prelievo di capi- In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può percepire il ca- tale pitale di risparmio in contanti, incluso un eventuale capitale di risparmio straor- dinario o parti di esso. Tale prelievo di capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il prelievo del capitale di vecchiaia comporta l'estinzione in misura proporzionale di tutti i relativi diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione. 2 Dichiarazione Un'apposita richiesta scritta in tal senso (cfr. Appendice 6) deve essere pre- scritta sentata al più tardi 3 mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ovvero al più tardi 3 mesi prima di un eventuale pensionamento anticipato op- pure differito. La richiesta ha carattere irrevocabile. 3 Consenso del co- Qualora la persona assicurata sia coniugata, la domanda è valida soltanto niuge se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto. La Cassa pensione può richie- dere l’autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta. 4 Restrizioni Per i beneficiari di una rendita di invalidità, il prelievo di capitale è possibile soltanto se la persona assicurata ha presentato richiesta scritta in tal senso prima del verificarsi dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Art. 13 Rendita transitoria AVS 1 Diritto Dietro apposita richiesta, alle persone assicurate che optano per il pensio- namento anticipato viene concessa una rendita transitoria AVS di importo pari alla rendita di vecchiaia AVS massima al fine di compensare la prestazione di vecchiaia AVS mancante. 2 Inizio / fine La rendita transitoria AVS viene corrisposta a decorrere dall'età di pensiona- mento determinante per il prefinanziamento e si estingue al raggiungimento della durata predefinita ai sensi del cpv. 3 o in caso di decesso della persona assicurata. In caso di decesso del beneficiario di una rendita sostitutiva AVS, tale rendita viene capitalizzata per la durata residua e corrisposta come capitale in caso di decesso ai sensi dell’Art. 22. 3 Entità, durata e fi- L'importo e la durata della rendita transitoria AVS possono essere determi- nanziamento nati dalla persona assicurata stessa. La rendita transitoria AVS corrisponde al massimo all'importo della rendita di vecchiaia AVS massima al momento del pensionamento anticipato e viene erogata non oltre il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS. Essa viene finanziata attraverso una riduzione vita natural durante della rendita di vecchiaia oppure mediante i mezzi finanziari del conto di risparmio straordinario “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS”. 4 Pensionamento In caso di pensionamento parziale, la rendita transitoria AVS eventualmente parziale già ridotta ai sensi dei cpvv. 1 e 3 viene ulteriormente diminuita in modo propor- zionale al grado di pensionamento. 5 Adeguamento In caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS, la rendita tran- sitoria AVS non viene parimenti incrementata. Art. 14 Rendita per figli di pensionati 1 Diritto Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell’Art. 21. 12 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni di vecchiaia 2 Inizio / fine La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1. 3 Entità La rendita per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di vecchiaia in corso. Le rendite per figli di pensionati vengono ridotte in modo proporzionale nella misura in cui assieme superano il 40% della rendita di vecchiaia in corso. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021 13
Prestazioni in caso di invalidità Cassa pensione UPC (Svizzera) D. Prestazioni in caso di invalidità Art. 15 Rendita di invalidità 1 Diritto Hanno diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi dell'AI sono invalide per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero as- sicurate nella Cassa pensione. 2 Concessione Sulla base di un certificato redatto da un medico di propria designazione, il anticipata Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d’invalidità prima che gli as- sicurati percepiscano le prestazioni dell’AI. Il requisito a tale riguardo è che sia già stata effettuata la notifica dell’invalidità presso l’AI. Dopo la fine della protra- zione del pagamento del salario o dopo l’estinzione di eventuali diritti a indennità giornaliere derivanti dall’assicurazione per perdita di salario, la rendita d’invali- dità viene corrisposta per un periodo massimo di due anni. Qualora dopo tale periodo non sia ancora stata presa alcuna decisione AI, la persona assicurata è tenuta a rimborsare le rendite corrisposte. 3 Grado di invali- Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. Per la parte sovrao- dità bbligatoria della rendita di invalidità il Consiglio di fondazione può derogare dalla decisione dell’AI nella misura in cui il medico di fiducia della Cassa pensione attesti tale divergenza in un’apposita perizia. 4 Graduazione Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrisposta delle rendite una rendita di invalidità intera. Vi è il diritto a tre quarti di rendita in caso di invalidità di almeno il 60%, a metà rendita con un grado di invalidità di almeno il 50% e a un quarto di rendita con un grado di almeno il 40%. Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà diritto alla rendita di invalidità. 5 Inizio La rendita d’invalidità viene corrisposta a partire dall’inizio della rendita AI, tuttavia al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del salario o all’esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell’assicurazione per perdita di salario. 6 Fine La rendita d’invalidità viene corrisposta per la durata dell’incapacità al gua- dagno, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ovvero fino al decesso della persona assicurata. 7 Entità In caso di invalidità totale, la rendita d’invalidità annua è pari al capitale di vecchiaia proiettato, costituito dall’avere di vecchiaia al momento del subentro dell’invalidità e dagli accrediti di vecchiaia futuri non remunerati secondo il piano di risparmio "Standard". Il capitale di vecchiaia proiettato viene convertito in ren- dita con l’aliquota di conversione regolamentare ed è pari al massimo al 60% del salario annuo assicurato. Se, al momento dell’inizio dell’incapacità al lavoro che porta all’invalidità, la persona assicurata è assicurata da più di due anni presso la Cassa pensione, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del salario annuo assicurato. Per le persone assicurate che erano già assicurate nella Cassa pensione prima del 1° settembre 2008, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del salario annuo assicurato. 14 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni in caso di invalidità 8 Infermità conge- Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona nita risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità derivante da tali cause per l'incapa- cità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro era aumentata a oltre il 40% du- rante il periodo di assicurazione e la persona risultava assicurata per almeno il 40%. 9 Averi dei conti di In caso di invalidità totale prevedibilmente permanente la persona assicurata risparmio straor- ha diritto agli averi disponibili sui conti di risparmio straordinari "Riscatto ai fini dinari del pensionamento anticipato" e "Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS" nel momento in cui subentra l'invalidità totale. In caso di invalidità parziale, tutti gli averi dei conti di risparmio straordinari “Riscatto ai fini del pensionamento anticipato” e “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS” continuano ad essere remunerati fino alla maturazione al momento del pensionamento ordinario. Art. 16 Rendita per figli di invalidi Diritto Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'inva- lidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 21. 2 Inizio / fine La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso mo- mento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita d’invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1. 3 Entità La rendita annua intera per figli di invalidi è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita d’invalidità in corso. In caso di invalidità parziale, l’entità della rendita per figli d’invalidi è determinata dall'Art. 15 cpv. 4. Art. 17 Rendita sostitutiva AI 1 Diritto Qualora il beneficiario di una rendita d’invalidità della Cassa pensione non percepisca ancora una rendita AI, la Cassa pensione può corrispondergli una rendita sostitutiva AI di importo pari alla rendita AI presunta; tali somme ven- gono poi compensate con un’eventuale rendita corrisposta dall’AI stessa. 2 Inizio / fine La rendita sostitutiva AI viene corrisposta per un periodo massimo di due anni. Qualora dopo tale periodo non sia stata adottata ancora alcuna decisione dall'AI, la persona assicurata è tenuta a rimborsare le rendite sostitutive AI cor- risposte. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021 15
Prestazioni in caso di decesso Cassa pensione UPC (Svizzera) E. Prestazioni in caso di decesso Art. 18 Rendita per il coniuge 1 Diritto Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, la persona deceduta risultava assicurata oppure se al momento del decesso essa percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge, a condizione che al momento del decesso: a. doveva provvedere al sostentamento di uno o più figli aventi diritto a una rendita per orfani, oppure b. aveva compiuto i 40 anni e il matrimonio era durato almeno 3 anni. 2 Indennità unica Qualora il coniuge non soddisfi nessuno dei requisiti previsti, ha diritto a una liquidazione pari a 3 annualità della rendita per il coniuge. 3 Inizio / fine Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario ovvero la rendita della persona assicurata deceduta non vengono più corrisposte per la prima volta e si estingue con la morte del coniuge superstite. 4 Entità In caso di decesso della persona assicurata prima dell’età di pensionamento, la rendita annua vitalizia per il coniuge è pari al 40% del salario assicurato. In caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso. 5 Aumento Antecedentemente al percepimento della prima rendita di vecchiaia, gli assi- curati hanno la possibilità di incrementare la rendita per il coniuge in aspettativa. La rendita di vecchiaia viene quindi ridotta vita natural durante sulla scorta delle basi tecniche della Fondazione. La rendita per il coniuge maggiorata non può risultare di importo maggiore alla rendita di vecchiaia ridotta. Il periodo di notifica è pari a 3 mesi. Tale notifica deve essere effettuata per iscritto. La riduzione concerne soltanto la rendita di vecchiaia e resta in essere anche in caso di decesso del coniuge prima del beneficiario di rendita di vecchiaia. 6 Rendita per il co- Qualora al raggiungimento dell’età di pensionamento una parte della rendita niuge in caso di di vecchiaia venga percepita sotto forma di capitale, la rendita per il coniuge prelievo del capi- viene corrisposta soltanto per la parte di rendita di vecchiaia residua. tale della rendita di vecchiaia 7 Capitalizzazione La rendita per il coniuge può essere percepita anche sotto forma di capitale. della rendita per Il valore del capitale corrisponde al valore attuariale in contanti, tuttavia fino a il coniuge un massimo pari al capitale di risparmio disponibile. Il coniuge superstite è te- nuto a presentare una domanda in tal senso all’attenzione del Consiglio di fon- dazione entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Le rendite già corrisposte vengono conteggiate nel prelievo di capitale. Con il prelievo di capitale si estin- guono tutti i diritti normativi, con l’unica eccezione del diritto alle rendite per orfani. 16 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
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