Cassa pensione UPC (Svizzera) - Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1 gennaio 2021

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Cassa pensione UPC (Svizzera)

Regolamento di previdenza della Cassa pensione
1° gennaio 2021
Sintesi del Regolamento                                                Cassa pensione UPC (Svizzera)

Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

Salario annuo assicurato                      Art. 6    una rendita di vecchiaia viene effettuata in
                                                        funzione dell'età di pensionamento e dell'a-
Salario annuo, al netto dell’importo di coor-           liquota di conversione in vigore (cfr. Appen-
dinamento (cfr. Appendice 5).                           dice 5).
Finanziamento                                 Art. 8
                                                        Rendita transitoria AVS pari alla rendita di
Contributo di risparmio (CR) in % del                   vecchiaia AVS.
salario annuo assicurato                                Rendita per figli di pensionati: 20% della
Piano di risp. "Mini" (disponibile limitata-            rendita di vecchiaia corrente.
mente, cfr. Art. 46 Disposizioni transitorie)           Prestazioni in caso di invalidità
Età          Dipen-      Datore          Totale                                          Art. 15 - Art. 17
             dente      di lavoro           CR          Rendita di invalidità: è pari al capitale di
25 - 34         4.3          6.5            10.8        vecchiaia proiettato (non remunerato), con-
35 - 44         6.0          9.0            15.0        vertito con l’aliquota di conversione prevista
45 - 54         7.4         11.1            18.5        dal regolamento, fino a un massimo del
                                                        60% del salario annuo assicurato, e a par-
Piano di risp. "Standard"                               tire da 2 anni dopo l’ingresso nella Cassa
                                                        pensione pari al 60% del salario annuo as-
Età          Dipen-      Datore          Totale         sicurato.
             dente      di lavoro           CR
                                                        Rendita per figli di invalidi: 20% della ren-
20 - 24         4.0          4.5             8.5        dita d’invalidità corrente.
25 - 34         5.3          6.5            11.8
35 - 44         7.0          9.0            16.0        Esenzione dal pagamento dei contributi
45 - 54         8.4         11.1            19.5        dopo la conclusione della protrazione del
55 - 65        10.2         13.8            24.0        pagamento del salario o dopo l’esauri-
                                                        mento dell’indennità giornaliera.
Piano di risp. "Maxi"                                   Prestazioni in caso di morte Art. 18- Art. 22
Età          Dipen-      Datore          Totale         Rendita per il coniuge / per il partner: vitali-
             dente      di lavoro           CR          zia pari al 40% del salario annuo assicurato
                                                        al momento del decesso.
20 - 24         4.5          4.5             9.0
25 - 34         6.3          6.5            12.8        Rendita per orfani: 20% della rendita d’in-
35 - 44         8.0          9.0            17.0        validità assicurata o in corso o della rendita
45 - 54         9.4         11.1            20.5        di vecchiaia in corso.
55 - 65        11.2         13.8            25.0
                                                        Capitale in caso di morte pari al 100% del
                                                        capitale di risparmio disponibile, meno il va-
Contributo supplementare (CS) in %                      lore contante di tutte le rendite e le liquida-
del salario annuo assicurato:                           zioni scaturite dal decesso.
Età          Dipen-      Datore          Totale         Prestazioni all'uscita           Art. 23 - Art. 26
             dente      di lavoro           CS
                                                        Capitale di risparmio: in caso di uscita è do-
18 - 65         1.4          2.1              3.5       vuto il capitale di risparmio ai sensi
                                                        dell’Art. 9.
Prestazioni di vecchiaia           Art. 11 - Art. 14
                                                        Promozione della proprietà d'abitazione
Pensionamento anticipato possibile a par-                                                         Art. 30
tire dall’età di 58 anni; pensionamento dif-
                                                        Prelievo anticipato o costituzione in pegno
ferito possibile fino a 70 anni.
                                                        delle prestazioni previdenziali per l’acquisto
Capitale di vecchiaia o rendita di vecchiaia.           o la costruzione di un’abitazione di pro-
La conversione del capitale di vecchiaia in             prietà ad uso proprio.

                                      Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                           Indice

Indice

A.   Disposizioni generali                                                                   1
     Art. 1    Nome e finalità                                                                1
     Art. 2    Persone assicurate, requisiti di affiliazione                                  1
     Art. 3    Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute               3
     Art. 4    Età, età di pensionamento                                                      4
     Art. 5    Inizio e fine dell'assicurazione                                               4
     Art. 6    Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di licenziamento dopo il
               58esimo annodi età                                                             4
     Art. 7    Salario annuo assicurato                                                       6

B.   Finanziamento                                                                           7
     Art. 8 Contributi                                                                        7
     Art. 9 Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari                           8
     Art. 10 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni                         9

C.   Prestazioni di vecchiaia                                                                11
     Art. 11   Rendita di vecchiaia                                                          11
     Art. 12   Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia                           12
     Art. 13   Rendita transitoria AVS                                                       12
     Art. 14   Rendita per figli di pensionati                                               12

D.   Prestazioni in caso di invalidità                                                       14
     Art. 15 Rendita di invalidità                                                           14
     Art. 16 Rendita per figli di invalidi                                                   15
     Art. 17 Rendita sostitutiva AI                                                          15

E.   Prestazioni in caso di decesso                                                          16
     Art. 18   Rendita per il coniuge                                                        16
     Art. 19   Rendita per il partner                                                        18
     Art. 20   Rendita per il coniuge divorziato                                             19
     Art. 21   Rendita per orfani                                                            19
     Art. 22   Capitale in caso di decesso                                                   20

F.   Prestazioni di uscita                                                                   21
     Art. 23   Esigibilità della prestazione di uscita                                       21
     Art. 24   Entità della prestazione di uscita                                            21
     Art. 25   Impiego della prestazione di uscita                                           22
     Art. 26   Verificarsi di un evento assicurato dopo l’uscita                             22

G.   Divorzio                                                                                23
     Art. 27 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza                 23
     Art. 28 Compensazione della previdenza prima dell'età di pensionamento             24
     Art. 29 Compensazione della previdenza in caso di pensionati di vecchiaia, rendita
             divorzile                                                                  24

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Indice                                                                 Cassa pensione UPC (Svizzera)

H.       Finanziamento della proprietà d'abitazione                                              25
         Art. 30 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà
                 d'abitazione                                                                   25

I.       Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni                                        27
         Art. 31   Coordinamento delle prestazioni previdenziali                                 27
         Art. 32   Regresso e subrogazione                                                       28
         Art. 33   Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali             28
         Art. 34   Cessione, costituzione in pegno e compensazione                               29
         Art. 35   Adeguamento al rincaro delle rendite correnti                                 29
         Art. 36   Disposizioni comuni                                                           29
         Art. 37   Limitazione della responsabilità                                              30
         Art. 38   Liquidazione parziale e liquidazione totale                                   30

J.       Organizzazione, amministrazione e controllo                                             31
         Art. 39   Consiglio di fondazione                                                       31
         Art. 40   Direzione operativa, esercizio                                                32
         Art. 41   Ufficio di revisione, esperto                                                 32
         Art. 42   Obbligo di informazione e di notifica                                         32
         Art. 43   Obbligo di riservatezza                                                       33
         Art. 44   Equilibrio finanziario, misure di risanamento                                 33

K.       Disposizioni transitorie e finali                                                       35
         Art. 45 Entrata in vigore, modifiche                                                    35
         Art. 46 Lacune nel Regolamento, controversie                                            35
         Art. 47 Disposizioni transitorie                                                        35

L.       Terminologia e abbreviazioni                                                            37

M.       Appendici al Regolamento di previdenza                                                  39

         Appendice 1     Entità dei contributi
         Appendice 2     Riscatto di ulteriori prestazioni
         Appendice 3     Riscatto ai fini del pensionamento anticipato
         Appendice 4     Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS
         Appendice 5     Importi limite, aliquote di conversione e tassi d’interesse
         Appendice 6     Domanda di prelievo in capitale della rendita di vecchiaia
         Appendice 7     Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso
         Appendice 8     Notifica di una convivenza

                                     Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                        Disposizioni generali

A.                  Disposizioni generali

        Art. 1 Nome e finalità
                    1
Scopo                   Con il nome di
                    Cassa pensione UPC (Svizzera)
                    opera una Fondazione che ha come finalità la tutela dalle conseguenze econo-
                    miche di età, decesso e invalidità per i dipendenti e le dipendenti della UPC
                    Svizzera Sagl e delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un
                    contratto di affiliazione, nonché per i loro parenti e superstiti, ai sensi delle di-
                    sposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previdenza
                    professionale (LPP).
                    2
Cassa pensione         La Fondazione gestisce una cassa pensione. I diritti e i doveri dei beneficiari
                    della Cassa pensione e del datore di lavoro sono disciplinati dal presente Re-
                    golamento.
                    3
Struttura              La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'assi-
                    curazione principale.
                    L’assicurazione preliminare è un’assicurazione di puro rischio che copre i rischi
                    di decesso e di invalidità prima del compimento del 20° anno di età.
                    L’assicurazione principale decorre dal compimento del 20° anno di età e pre-
                    senta le seguenti componenti:
                         a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione;
                         b. un’assicurazione per i rischi di decesso e invalidità.
                    4
Registrazione ai       La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è
sensi della LPP     iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'Art. 48 LPP.
                    Eroga come minimo le prestazioni conformi alla LPP. La Cassa pensione è sog-
                    getta alla vigilanza del Canton Zurigo.
                    5
Fondo di garan-        Ai sensi dell'Art. 57 LPP la Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia e lo
zia                 finanzia tramite un contributo annuo stabilito dal Consiglio federale.
                    6
Misure di riassi-      La Fondazione può decidere di riassicurare parzialmente o integralmente le
curazione           prestazioni presso una compagnia di assicurazione sulla vita soggetta alla vigi-
                    lanza in campo assicurativo in Svizzera.

        Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione
                    1
Cerchia delle           Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti della UPC Sviz-
persone assicu-     zera Sagl e delle aziende con cui la Cassa stessa ha sottoscritto un contratto di
rate                adesione, a condizione che essi presentino un salario annuo superiore alla so-
                    glia di ingresso, pari a 6/8 della rendita massima di vecchiaia AVS (cfr. Appen-
                    dice 5). È fatto salvo quanto disposto dal cpv. 2.
                    Per le persone con un grado di occupazione parziale o parzialmente invalide,
                    tale soglia di ingresso viene adeguata attraverso una riduzione in funzione del
                    grado di occupazione rispettivamente della capacità lavorativa.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021                                          1
Disposizioni generali                                                   Cassa pensione UPC (Svizzera)

                     2
Condizioni di            Non vengono affiliati alla Cassa pensione:
esclusione
                          a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;
                          b. i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l’età di pensionamento
                             (Art. 4);
                          c. i dipendenti che sono titolari di un contratto di lavoro di durata massima
                             pari a 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato per una
                             durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal mo-
                             mento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più impieghi suc-
                             cessivi durano in totale per oltre 3 mesi e nessuna interruzione supera i
                             3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di la-
                             voro. Se tuttavia prima del primo inizio del lavoro si pattuisce che la du-
                             rata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'as-
                             sicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro;
                          d. i dipendenti che esercitano un'attività secondaria e sono già soggetti
                             all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che esercitano
                             un'attività lavorativa indipendente come attività principale;
                          e. le persone che ai sensi dell'AI hanno un grado di invalidità di almeno il
                             70% nonché le persone che ai sensi dell'Art. 26a LPP continuano ad
                             essere provvisoriamente assicurate presso il precedente istituto di pre-
                             videnza;
                          f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavo-
                             reranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertura
                             sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esen-
                             zione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non trova
                             applicazione per le persone che risultano assoggettate alla legislazione
                             svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli
                             accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento.
                     3
Discesa al di            Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell’importo definito come soglia
sotto della soglia   d’ingresso e una persona non sia pertanto più soggetta all’assicurazione obbli-
di ingresso          gatoria ai sensi del presente Regolamento, il diritto alle prestazioni regolamen-
                     tari si estingue. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio
                     senza contributi ai sensi dell’Art. 9 per un periodo massimo di 2 anni. Qualora
                     subentri un caso di previdenza, il capitale di risparmio viene erogato. I diritti
                     maturati si basano per analogia sulle disposizioni del presente Regolamento.
                     4
Assicurazione            La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i di-
facoltativa          pendenti a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono presso
                     altri datori di lavoro. Eventuali eccezioni devono essere stabilite dal Consiglio di
                     fondazione secondo criteri oggettivi.
                     5
Assicurazione           La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione per i dipendenti il cui
esterna              rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. Si fa riserva per
                     quanto disposto dall’Art. 6.
                     6
Congedo non re-         In caso di congedo non retribuito l'assicurazione rimane in vigore in modo
tribuito             invariato nella misura in cui per la durata di tale congedo i contributi continuino
                     a essere versati senza alcuna riduzione, tuttavia fino a un massimo di 12 mesi.
                     Qualora invece venga interrotto il pagamento dei contributi, la copertura assi-
                     curativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo l’ultimo pagamento
                     dei contributi. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui al cpv. 3.

2                                      Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                          Disposizioni generali

       Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute
                      1
Accertamento               Dopo l’inizio del rapporto di lavoro, i collaboratori da affiliare alla previdenza
dello stato di sa-    sono tenuti a presentare una dichiarazione circa il proprio stato di salute me-
lute                  diante un apposito formulario messo a disposizione dalla Cassa pensione. Fino
                      alla presentazione di questa dichiarazione sullo stato di salute, la copertura pre-
                      videnziale risulta pari a quella fornita dalle prestazioni obbligatorie ai sensi della
                      LPP. La Cassa pensione si riserva la facoltà di presentare la dichiarazione al
                      proprio medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla base delle indica-
                      zioni riportate nella dichiarazione, può predisporre a proprie spese l'effettua-
                      zione di un'ulteriore visita medica. La copertura previdenziale per le ulteriori
                      prestazioni risulta definitiva non appena la Cassa pensione ha confermato l’af-
                      filiazione senza riserve.
                      2
Riserva                   Alla luce dell'esito relativo all'esame dello stato di salute, la Cassa pensione
                      può formulare una riserva per motivi di salute in relazione alle prestazioni di
                      rischio, la quale tuttavia può protrarsi per un periodo massimo di 5 anni, con
                      decorrenza a partire dall'ingresso nella Cassa pensione. Qualora in tale arco di
                      tempo si verifichi un caso di prestazione la cui causa è riconducibile alla riserva,
                      le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte vita na-
                      tural durante, con una limitazione alle sole prestazioni obbligatorie ai sensi della
                      LPP. Viene inoltre corrisposta la parte della prestazione di ingresso che eccede
                      il valore in contanti di queste prestazioni di rischio.
                      3
Riserve pre-             Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita appor-
gresse                tata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una
                      simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza.
                      In tal caso è tuttavia necessario tenere conto del periodo già trascorso per la
                      riserva presso il precedente istituto di previdenza.
                      4
Patologie pre-           Qualora si verifichi un caso di previdenza prima che la Cassa pensione abbia
gresse                comunicato un'affiliazione senza riserve, essa ha la facoltà di limitare eventuali
                      prestazioni di rischio a quelle obbligatorie ai sensi della LPP, nella misura in cui
                      tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui il dipen-
                      dente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali è soggetto
                      a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per malattie e infermità in
                      corso.
                      5
Pregressa inca-           Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non
pacità al lavoro      sia pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalido ai sensi della
                      LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al de-
                      cesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto
                      alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento. Qualora
                      all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato presso un
                      altro istituto di previdenza, questo è chiamato a rispondere per l'erogazione
                      delle rispettive prestazioni.
                      6
Violazione               Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di notifica omettendo di
obbligo di notifica   comunicare un pregresso pregiudizio alla salute di cui è o dovrebbe essere a
                      conoscenza, oppure comunicando tali informazioni in modo errato o incompleto,
                      entro un periodo di sei mesi da quando viene a conoscenza dell’avvenuta vio-
                      lazione dell’obbligo di notifica, la Cassa pensione può rifiutare l’erogazione di
                      prestazioni future, chiedere il rimborso di quelle già erogate, compresi gli inte-
                      ressi, o limitare le prestazioni stesse a quelle minime di legge.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021                                            3
Disposizioni generali                                                    Cassa pensione UPC (Svizzera)

         Art. 4 Età, età di pensionamento
                     1
Età                     L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno
                     di nascita.
                     2
Età di pensiona-        L'età di pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo al
mento                compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È possibile
                     un pensionamento anticipato o differito.
                     3
Età in caso di ri-      L'età determinante per il calcolo in caso di riscatto corrisponde alla differenza
scatto               tra l'anno del riscatto e l'anno di nascita. L'età determinante per la determina-
e di pensiona-       zione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in anni e mesi.
mento                A tale scopo non viene invece considerato il periodo che intercorre tra il compi-
                     mento del compleanno fino al primo del mese successivo.

         Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione
                     1
Inizio                   Salvo che le condizioni di affiliazione siano adempiute ai sensi dell’Art. 2,
                     l'assicurazione decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per
                     la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il lavora-
                     tore si reca al lavoro.
                     2
Fine                    La copertura assicurativa termina con la risoluzione del rapporto di lavoro,
                     rispettivamente in caso di discesa al di sotto della soglia d'ingresso ai sensi
                     dell'Art. 2 cpv. 1, nella misura in cui non sussistano diritti a prestazioni di previ-
                     denza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall’Art. 23 all’Art. 26.
                     3
Affiliazione            L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha inizio il 1° gennaio dopo il com-
                     pimento del 17° anno di età mentre l'affiliazione all'assicurazione principale ini-
                     zia il 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno di età.
                     4
Copertura suc-          Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata conti-
cessiva              nua a godere della copertura dei rischi di morte e di invalidità per un periodo di
                     un mese. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previden-
                     ziale prima che decorra tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di
                     previdenza.

         Art. 6 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di licenzia-
                mento dopo il 58esimo annodi età
                     1
Requisiti                Le persone assicurate che dopo avere compiuto il 58° anno di età abbando-
                     nano l'assicurazione obbligatoria poiché il datore di lavoro ha disdetto il rapporto
                     di lavoro, possono chiedere la prosecuzione dell’intera copertura previdenziale
                     (risparmio di vecchiaia secondo il piano di risparmio "Standard" e assicurazione
                     sui rischi) o soltanto dell’assicurazione sui rischi. La prosecuzione dell’assicu-
                     razione deve essere richiesta per iscritto alla direzione operativa al più tardi
                     entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro. Deve essere la persona assicu-
                     rata a presentare la documentazione attestante lo scioglimento del rapporto di
                     lavoro da parte del datore di lavoro.

4                                      Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                       Disposizioni generali

                     2
Salario annuo            Per la prosecuzione dell'assicurazione si applica il salario annuo assicurato
assicurato           alla data di scioglimento del rapporto di lavoro. La persona assicurata può, tut-
                     tavia, chiedere che l'assicurazione si basi su un salario annuo inferiore al pre-
                     cedente, oppure di adeguare il salario annuo assicurato verso il basso, in un
                     massimo di due tranche parziali nel corso della prosecuzione dell'assicura-
                     zione. Sono possibili le seguenti opzioni:

                         a.   100% del salario annuo precedente assicurato;
                         b.   50% del salario annuo precedente assicurato;
                         c.   salario annuo minimo ottenuto in base alla soglia di entrata (Art. 2 cpv.
                              1).
                     3
Contributi              La persona assicurata è tenuta a versare tutti i contributi regolamentari sia
                     del lavoratore, che del datore di lavoro, eccetto eventuali contributi di risana-
                     mento del datore di lavoro, ai sensi dell’Art. 44.
                     4
Risparmio di vec-       La persona assicurata ha facoltà di interrompere o rispettivamente di ripren-
chiaia (versa-       dere il risparmio di vecchiaia secondo il piano di risparmio "Standard" al 1° gen-
mento di contri-     naio di ogni anno. In assenza di una comunicazione scritta di altro genere, in-
buti di risparmio)   viata entro al più tardi il 30 novembre alla Cassa pensione, il risparmio di vec-
                     chiaia scelto vale anche per l'anno successivo.
                     5
Adesione a un            In caso di adesione a un nuovo istituto di previdenza, a quest’ultimo verrà
nuovo istituto       trasferita la parte della prestazione di uscita che può essere impiegata per ri-
di previdenza        scattare le prestazioni complete previste dal regolamento di tale istituto. Si ridu-
                     cono dapprima gli averi dei conti di risparmio straordinari e successivamente il
                     capitale di risparmio. L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in proporzione al
                     rapporto tra l’importo percepito e il capitale di risparmio complessivo (incluso
                     l’avere dei conti separati straordinari). Se rimane almeno un terzo della presta-
                     zione di uscita, la copertura assicurativa prosegue. Il salario annuo assicurato
                     computabile alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sarà ridotto in misura
                     proporzionale alla prestazione di uscita trasferita. Diversamente si applica il
                     cpv. 6.
                     6
Termine                  La prosecuzione dell'assicurazione termina:
                         a. su richiesta della persona assicurata (a fine mese);
                         b. al verificarsi di un caso di previdenza;
                         c. con l’adesione a un nuovo istituto di previdenza, qualora siano necessari
                            più di due terzi della prestazione di uscita per il riscatto delle prestazioni
                            regolamentari complete;
                         d. in caso di mancato versamento della mensilità contributiva alla fine del
                            mese per il quale è avvenuto l’ultimo pagamento contributivo;
                         e. al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento.
                     Quando la prosecuzione dell'assicurazione giunge al termine, generalmente
                     vengono a scadenza le prestazioni di vecchiaia.
                     7
Limitazioni             Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata per oltre due anni, le presta-
                     zioni previdenziali, ai sensi del presente regolamento, devono essere percepite
                     sotto forma di rendita e non è più possibile prelevare o costituire in pegno la
                     prestazione di uscita per finanziare la proprietà d’abitazione.
                     8
Riscatto volonta-        Continua a essere possibile il riscatto di altre prestazioni in conformità
rio                  all’Art. 10, anche qualora prosegua esclusivamente l’assicurazione sui rischi.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021                                         5
Disposizioni generali                                                  Cassa pensione UPC (Svizzera)

       Art. 7 Salario annuo assicurato
                     1
Salario annuo           Il salario annuo è pari al salario annuo notificato (reddito al raggiungimento
                     degli obiettivi prefissati, senza spese). Non vengono invece conteggiate le com-
                     ponenti salariali di carattere occasionale, come indennità per lavoro a turni, re-
                     gali per anniversari di servizio o pagamenti di bonus a carattere straordinario.
                     2
Importo di coordi-     L'importo di coordinamento è pari al 30% del salario annuo, tuttavia fino a
namento              concorrenza di 7/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).
                     3
Salario annuo          Il salario annuo assicurato corrisponde alla parte del salario annuo ecce-
assicurato           dente l'importo di coordinamento.
                     4
Massimo/                Il salario annuo assicurato è limitato e ammonta almeno a 1/8 della rendita
minimo               di vecchiaia massima AVS. È limitato a 7,5 volte l’importo della rendita di vec-
                     chiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).
                     5
Ingresso infran-        Il salario annuo si calcola per l'anno intero. In caso di ingresso infrannuale,
nuale                tale importo viene calcolato mediante proiezione sull'intero anno.
                     6
Adeguamenti sa-          Il salario annuo viene adeguato allo stato attuale in data 1° aprile, tenendo
lariali              tuttavia in debita considerazione eventuali variazioni concordate per l'anno cor-
                     rente. Per le persone completamente inabili al lavoro o completamente invalide
                     non sono tuttavia previsti adeguamenti. Qualora si verifichi un caso di assicura-
                     zione, vengono revocati gli adeguamenti eventualmente non dovuti.
                     In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare appli-
                     cazione per analogia l’Art. 3.
                     7
Adeguamenti de-         Per le persone impiegate a tempo parziale e parzialmente invalide, il mas-
gli importi limite   simo salariale e l'importo di coordinamento vengono adeguati tramite corrispon-
                     dente riduzione in funzione del grado di occupazione rispettivamente dell'inca-
                     pacità al lavoro.
                     8
Diritti acquisiti        Le persone assicurate il cui salario annuo si riduce al massimo della metà
dopo il 58° anno     dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere mediante apposita
di età               domanda scritta il mantenimento del precedente salario annuo assicurato fino
                     al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per questa quota salariale che
                     continua ad essere assicurata, la persona assicurata deve versare anche i con-
                     tributi del datore di lavoro. Il prolungamento dell'assicurazione sul precedente
                     salario annuo non è possibile se la persona assicurata percepisce già presta-
                     zioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale).
                     9
Adeguamento             Qualora una persona assicurata venga dichiarata invalida, la previdenza
del salario in       viene ripartita secondo la graduazione della rendita ai sensi dell'Art. 15 cpv. 4
caso di invalidità   in una parte passiva corrispondente al grado di invalidità, per la quale non ven-
                     gono effettuati adeguamenti salariali, e una parte attiva corrispondente al resi-
                     duo grado di capacità al guadagno, per la quale eventuali adeguamenti salariali
                     sono possibili conformemente alle disposizioni del presente articolo.

6                                     Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                              Finanziamento

B.                    Finanziamento

       Art. 8 Contributi
                      1
Inizio dell’obbligo      L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della
di contribuzione      persona assicurata decorre dal giorno dell'affiliazione alla Cassa pensione.
                      2
Fine dell’obbligo         L'obbligo di versamento dei contributi termina:
di contribuzione
                           a. con l'uscita dalla Cassa pensione;
                           b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia;
                           c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso;
                           d. con la conclusione della protrazione del pagamento del salario o con
                              l'esaurimento dell'indennità giornaliera;
                      tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento.
                      3
Contributi com-           I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti due componenti:
plessivi
                           a. contributi di risparmio e
                           b. contributi supplementari.
                      4
Contributi di ri-         I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di
sparmio               risparmio.
                      5
Contributi sup-           I contributi supplementari vengono utilizzati per il finanziamento:
plementari
                           a. della copertura del rischio di decesso e invalidità
                           b. dei contributi al Fondo di garanzia;
                           c. delle spese amministrative e degli altri costi.
                      I contributi supplementari non vengono restituiti in caso di risoluzione del rap-
                      porto di lavoro.
                      6
Importo dei con-          L’importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicu-
tributi               rata è definito nell'Appendice 1. La persona assicurata può scegliere una volta
                      all'anno, rispettivamente il 1° gennaio, tra i contributi di risparmio dei piani di
                      risparmio "Standard" oppure "Maxi". Essa è tenuta a informare la Cassa pen-
                      sione della scelta al più tardi entro il 30 novembre precedente.
                      7
Riduzione sala-          In caso di prolungamento dell'assicurazione sul precedente salario assicu-
riale dopo il 58°     rato annuo dopo una riduzione salariale avvenuta dopo il 58° anno di età (cfr.
anno di età           Art. 6 cpv. 8) i contributi di risparmio e i contributi supplementari aggiuntivi non-
                      ché eventuali contributi di risanamento ai sensi dell'Art. 44 cpv. 4 sono a carico
                      del dipendente.
                      8
Trattenute sala-         Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo comples-
riali                 sivo dei contributi, detraendo dal salario della persona assicurata la parte di
                      competenza di quest'ultima. I contributi vanno pagati a cadenza mensile. In
                      caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione
                      applica un adeguato interesse di mora.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021                                          7
Finanziamento                                                              Cassa pensione UPC (Svizzera)

                      9
Esonero dal pa-           Qualora una persona assicurata risulti ininterrottamente incapace al guada-
gamento dei con-      gno a seguito di malattia o infortunio per un periodo di 3 mesi, a partire dal 4°
tributi               mese – al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del
                      salario – i contributi a suo carico e a carico del datore di lavoro si riducono in
                      base al grado di incapacità al guadagno determinante per il calcolo della rendita
                      di invalidità. I contributi di risparmio per l'esenzione dai contributi si orientano al
                      piano di risparmio "Standard".

       Art. 9 Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari
                      1
Conto di rispar-          Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata.
mio
                      2
Costituzione del          Al capitale di risparmio vengono accreditati:
capitale di rispar-
mio
                           a. i contributi di risparmio;
                           b. le prestazioni d'ingresso;
                           c. i rimborsi nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione;
                           d. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio;
                           e. eventuali importi di riscatto, nonché
                           f. gli interessi maturati.
                      Al capitale di risparmio vengono addebitati:
                           a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abita-
                              zione;
                           b. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio.
                      La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio.
                      3
Conti di risparmio       Gli importi per il riscatto in vista del pensionamento anticipato oppure per la
straordinari          rendita transitoria AVS vengono accreditati rispettivamente su un apposito
                      conto di risparmio straordinario. A tale conto si applica per analogia il cpv. 2.
                      4
Tasso d'inte-            Il tasso d'interesse per l'esercizio concluso viene fissato annualmente dal
resse                 Consiglio di fondazione in base alla situazione finanziaria. Il Consiglio di fonda-
                      zione determina altresì il tasso d’interesse per i pagamenti infrannuali (casi di
                      previdenza) dell’esercizio in corso.
                      5
Remunerazione            L'interesse viene calcolato in base al livello dei conti di risparmio rilevato alla
                      fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile.
                      6
Remunerazione            Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto, si
pro rata              verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capitale per il
                      finanziamento della proprietà d'abitazione o a seguito di divorzio, ovvero qua-
                      lora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli
                      interessi maturati nell’anno in corso vengono calcolati pro rata temporis.
                      7
Gestione del ca-         Il conto di risparmio viene ripartito in una parte d’invalidità passiva e in una
pitale di rispar-     parte attiva, in funzione della graduazione delle rendite di cui all'Art. 15 cpv. 4.
mio in caso di in-
validità
                      8
Avere di vec-            La Cassa pensione stabilisce l'entità della quota dell'avere di vecchiaia ai
chiaia LPP            sensi della LPP rispetto al capitale di risparmio complessivo in conformità ai
                      cpv. 2 e 3. La remunerazione dell'avere di risparmio LPP viene effettuata al
                      tasso di interesse minimo conformemente all'Art. 12 LPP.

8                                       Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                               Finanziamento

       Art. 10 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni
                      1
Prestazione d'en-        Le prestazioni di uscita di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli averi di
trata                 conti o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono es-
                      sere apportate alla Cassa pensione come prestazione d'entrata. L’intero im-
                      porto viene accreditato al conto di risparmio con valuta nella data di trasferi-
                      mento. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma
                      relativa al bonifico integrale di tutte le prestazioni di uscita.
                      2
Riscatto ai fini         Una persona assicurata abile al lavoro che non raggiunge le prestazioni mas-
delle prestazioni     sime può riscattare le prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi momento
massime               prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto del cpv. 7 sgg. e
                      tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rivenienti da pre-
                      cedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi dell'Art. 60a
                      OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto
                      dall'Appendice 2.
                      3
Riscatto ai fini         Dopo che una persona assicurata attiva ha riscattato integralmente le pre-
del pensiona-         stazioni previdenziali mancanti ai sensi del cpv. 2, essa può altresì riscattare la
mento                 riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato (cfr. Appendice 3).
anticipato            In caso di un ulteriore riscatto in un momento successivo, vengono tenuti in
                      considerazione gli acquisti previsti (incl. interessi). Al fine di conseguire un ri-
                      scatto integrale della riduzione di rendita per una determinata età di pensiona-
                      mento, il capitale di risparmio accumulato deve essere costantemente verificato
                      in base all’apposito valore tabellare e all’attuale salario annuo assicurato, effet-
                      tuando eventualmente un ulteriore riscatto. Ai fini del riscatto di questi averi di
                      previdenza si tiene un apposito conto.
                      4
Prosecuzione              Qualora la rendita di vecchiaia risultante tenendo in considerazione il conto
dell'attività lavo-   di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato superi di oltre il
rativa                5% la rendita di vecchiaia assicurata al raggiungimento dell’età pensionabile,
dopo il riscatto ai   derivante dal conto di risparmio, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:
fini del pensiona-
mento anticipato          a. il dipendente e il datore di lavoro interrompono il versamento dei contri-
                              buti, ad eccezione dei contributi supplementari ai sensi dell’Art. 8 cpv. 5
                              e di quelli di risanamento ai sensi dell’Art. 44 cpv. 4 lett. a;
                          b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene bloccata. In caso
                             di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia do-
                             vuta si stabilisce applicando l'aliquota di conversione bloccata;
                          c. tutti i conti non vengono più remunerati.
                      Devono essere tenuti in debita considerazione i superamenti del target di pre-
                      stazione a seguito di modifiche del grado di occupazione o di conferimenti a
                      seguito di divorzio. La rendita di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento
                      viene determinata sulla base del salario annuo assicurato massimo degli ultimi
                      cinque anni.
                      5
Riscatto ai fini         Una persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente la ren-
della                 dita transitoria AVS o parti di essa conformemente alla tabella riportata
rendita transitoria   nell'Appendice 4. La rendita transitoria AVS viene erogata a partire dalla data
AVS                   di pensionamento determinante ai fini del prefinanziamento, anche se la per-
                      sona assicurata continua a lavorare oltre tale età di pensionamento.
                      6
Deducibilità            La deducibilità fiscale del riscatto volontario ai sensi dei cpvv. 2, 3 e 5 deve
fiscale               essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità
                      competenti.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021                                           9
Finanziamento                                                            Cassa pensione UPC (Svizzera)

                     7
Limitazioni             Qualora vengano effettuati riscatti, le prestazioni risultanti non potranno es-
                     sere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale.
                     Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà
                     possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo aver rimborsato gli importi
                     prelevati anticipatamente. Da quando decorre il diritto alle prestazioni di vec-
                     chiaia, la persona assicurata che ha effettuato un prelievo anticipato per la pro-
                     prietà d'abitazione può effettuare nuovamente riscatti volontari nella misura in
                     cui il riscatto stesso, unitamente ai prelievi anticipati, non superi le prestazioni
                     previdenziali massime consentite a cui ha diritto.
                     8
Persone prove-           Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state
nienti dall’estero   affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi all'in-
                     gresso la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assi-
                     curato.
                     9
Partecipazione           Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto.
del datore di la-
voro

10                                      Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                 Prestazioni di vecchiaia

C.                  Prestazioni di vecchiaia

          Art. 11 Rendita di vecchiaia
                    1
Diritto                 Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha
                    diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia.
                    2
Entità                 L’importo della rendita annua di vecchiaia è dato dal capitale di risparmio
                    disponibile convertito attraverso l’apposita aliquota di conversione riportata
                    nell'Appendice 5. Un eventuale avere di risparmio supplementare disponibile
                    può essere parimenti percepito sotto forma di una rendita di vecchiaia con la
                    stessa aliquota di conversione.
                    3
Pensionamento          Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo del mese succes-
anticipato          sivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento anticipato, a
                    partire dalla conclusione del rapporto di lavoro la persona assicurata percepisce
                    una rendita dalla Cassa pensione.
                    4
Riduzione della         L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato cor-
rendita di vec-     risponde al capitale di risparmio moltiplicato per l'aliquota di conversione ai
chiaia              sensi dell'Appendice 5, maggiorato del conto di risparmio straordinario "Riscatto
                    ai fini del pensionamento anticipato" al momento del pensionamento anticipato.
                    5
Pensionamento         In caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa durante il periodo di ero-
parziale            gazione del pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere un
                    apposito pensionamento parziale nella misura in cui il salario annuo determi-
                    nante si riduca di almeno un terzo.
                    6
Pensionamento          Qualora una persona assicurata, d’intesa con il datore di lavoro, mantenga
differito           in essere il proprio rapporto di lavoro oltre l’età di pensionamento, essa può
                    percepire le rate della rendita in contanti oppure accantonarle in modo fruttifero
                    sul proprio conto di risparmio presso la Cassa pensione. Le rate di rendita ac-
                    cantonate comprensive degli interessi vengono corrisposte in un’unica solu-
                    zione separata contestualmente alla conclusione definitiva del rapporto di la-
                    voro, tuttavia al più tardi con il compimento del 70° anno di età.
                    7
Invalidità e pen-       Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il periodo di pensio-
sionamento          namento anticipato o parziale, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'inva-
                    lidità, bensì vengono erogate le prestazioni di vecchiaia. Durante il periodo di
                    differimento non è dovuta alcuna prestazione d’invalidità. Qualora durante tale
                    periodo la persona assicurata divenga invalida, vengono corrisposte le presta-
                    zioni di vecchiaia.
                    8
Decesso durante        In caso di decesso durante il periodo di differimento del pensionamento, per
il pensionamento    le rendite di vecchiaia non percepite viene adottata una procedura analoga al
differito           capitale in caso di decesso ai sensi dell'Art. 22.
                    9
Condizioni del         In caso di differimento dell’intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo
differimento        deve risultare pari ad almeno due terzi di quello che la persona assicurata per-
                    cepiva al decorrere dell’età di pensionamento; in caso di differimento di metà
                    della prestazione di vecchiaia, tale importo deve essere invece pari ad almeno
                    un terzo.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021                                     11
Prestazioni di vecchiaia                                                   Cassa pensione UPC (Svizzera)

          Art. 12 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia
                       1
Prelievo di capi-         In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può percepire il ca-
tale                   pitale di risparmio in contanti, incluso un eventuale capitale di risparmio straor-
                       dinario o parti di esso. Tale prelievo di capitale comporta una corrispondente
                       riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il prelievo
                       del capitale di vecchiaia comporta l'estinzione in misura proporzionale di tutti i
                       relativi diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione.
                       2
Dichiarazione             Un'apposita richiesta scritta in tal senso (cfr. Appendice 6) deve essere pre-
scritta                sentata al più tardi 3 mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento
                       ovvero al più tardi 3 mesi prima di un eventuale pensionamento anticipato op-
                       pure differito. La richiesta ha carattere irrevocabile.
                       3
Consenso del co-          Qualora la persona assicurata sia coniugata, la domanda è valida soltanto
niuge                  se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto. La Cassa pensione può richie-
                       dere l’autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.
                       4
Restrizioni               Per i beneficiari di una rendita di invalidità, il prelievo di capitale è possibile
                       soltanto se la persona assicurata ha presentato richiesta scritta in tal senso
                       prima del verificarsi dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità.

          Art. 13 Rendita transitoria AVS
                       1
Diritto                    Dietro apposita richiesta, alle persone assicurate che optano per il pensio-
                       namento anticipato viene concessa una rendita transitoria AVS di importo pari
                       alla rendita di vecchiaia AVS massima al fine di compensare la prestazione di
                       vecchiaia AVS mancante.
                       2
Inizio / fine             La rendita transitoria AVS viene corrisposta a decorrere dall'età di pensiona-
                       mento determinante per il prefinanziamento e si estingue al raggiungimento
                       della durata predefinita ai sensi del cpv. 3 o in caso di decesso della persona
                       assicurata. In caso di decesso del beneficiario di una rendita sostitutiva AVS,
                       tale rendita viene capitalizzata per la durata residua e corrisposta come capitale
                       in caso di decesso ai sensi dell’Art. 22.
                       3
Entità, durata e fi-       L'importo e la durata della rendita transitoria AVS possono essere determi-
nanziamento            nati dalla persona assicurata stessa. La rendita transitoria AVS corrisponde al
                       massimo all'importo della rendita di vecchiaia AVS massima al momento del
                       pensionamento anticipato e viene erogata non oltre il raggiungimento dell'età di
                       pensionamento ordinaria AVS. Essa viene finanziata attraverso una riduzione
                       vita natural durante della rendita di vecchiaia oppure mediante i mezzi finanziari
                       del conto di risparmio straordinario “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS”.
                       4
Pensionamento             In caso di pensionamento parziale, la rendita transitoria AVS eventualmente
parziale               già ridotta ai sensi dei cpvv. 1 e 3 viene ulteriormente diminuita in modo propor-
                       zionale al grado di pensionamento.
                       5
Adeguamento                In caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS, la rendita tran-
                       sitoria AVS non viene parimenti incrementata.

          Art. 14 Rendita per figli di pensionati
                       1
Diritto                   Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita
                       di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una
                       rendita per orfani ai sensi dell’Art. 21.

12                                       Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                              Prestazioni di vecchiaia

                2
Inizio / fine      La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso
                momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita
                di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai
                sensi del cpv. 1.
                3
Entità             La rendita per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20%
                della rendita di vecchiaia in corso. Le rendite per figli di pensionati vengono
                ridotte in modo proporzionale nella misura in cui assieme superano il 40% della
                rendita di vecchiaia in corso.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021                                  13
Prestazioni in caso di invalidità                                         Cassa pensione UPC (Svizzera)

D.                  Prestazioni in caso di invalidità

           Art. 15 Rendita di invalidità
                    1
 Diritto               Hanno diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi
                    dell'AI sono invalide per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è
                    sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero as-
                    sicurate nella Cassa pensione.
                    2
 Concessione           Sulla base di un certificato redatto da un medico di propria designazione, il
 anticipata         Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d’invalidità prima che gli as-
                    sicurati percepiscano le prestazioni dell’AI. Il requisito a tale riguardo è che sia
                    già stata effettuata la notifica dell’invalidità presso l’AI. Dopo la fine della protra-
                    zione del pagamento del salario o dopo l’estinzione di eventuali diritti a indennità
                    giornaliere derivanti dall’assicurazione per perdita di salario, la rendita d’invali-
                    dità viene corrisposta per un periodo massimo di due anni. Qualora dopo tale
                    periodo non sia ancora stata presa alcuna decisione AI, la persona assicurata
                    è tenuta a rimborsare le rendite corrisposte.
                    3
 Grado di invali-      Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. Per la parte sovrao-
 dità               bbligatoria della rendita di invalidità il Consiglio di fondazione può derogare dalla
                    decisione dell’AI nella misura in cui il medico di fiducia della Cassa pensione
                    attesti tale divergenza in un’apposita perizia.
                    4
 Graduazione            Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrisposta
 delle rendite      una rendita di invalidità intera. Vi è il diritto a tre quarti di rendita in caso di
                    invalidità di almeno il 60%, a metà rendita con un grado di invalidità di almeno
                    il 50% e a un quarto di rendita con un grado di almeno il 40%. Un grado di
                    invalidità inferiore al 40% non dà diritto alla rendita di invalidità.
                    5
 Inizio                 La rendita d’invalidità viene corrisposta a partire dall’inizio della rendita AI,
                    tuttavia al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del
                    salario o all’esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell’assicurazione per
                    perdita di salario.
                    6
 Fine                 La rendita d’invalidità viene corrisposta per la durata dell’incapacità al gua-
                    dagno, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento
                    ovvero fino al decesso della persona assicurata.
                    7
 Entità                 In caso di invalidità totale, la rendita d’invalidità annua è pari al capitale di
                    vecchiaia proiettato, costituito dall’avere di vecchiaia al momento del subentro
                    dell’invalidità e dagli accrediti di vecchiaia futuri non remunerati secondo il piano
                    di risparmio "Standard". Il capitale di vecchiaia proiettato viene convertito in ren-
                    dita con l’aliquota di conversione regolamentare ed è pari al massimo al 60%
                    del salario annuo assicurato. Se, al momento dell’inizio dell’incapacità al lavoro
                    che porta all’invalidità, la persona assicurata è assicurata da più di due anni
                    presso la Cassa pensione, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del
                    salario annuo assicurato.
                    Per le persone assicurate che erano già assicurate nella Cassa pensione prima
                    del 1° settembre 2008, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del salario
                    annuo assicurato.

14                                    Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                               Prestazioni in caso di invalidità

                     8
Infermità conge-         Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona
nita                 risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a
                     seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età,
                     sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità derivante da tali cause per l'incapa-
                     cità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro era aumentata a oltre il 40% du-
                     rante il periodo di assicurazione e la persona risultava assicurata per almeno il
                     40%.
                     9
Averi dei conti di       In caso di invalidità totale prevedibilmente permanente la persona assicurata
risparmio straor-    ha diritto agli averi disponibili sui conti di risparmio straordinari "Riscatto ai fini
dinari               del pensionamento anticipato" e "Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS"
                     nel momento in cui subentra l'invalidità totale. In caso di invalidità parziale, tutti
                     gli averi dei conti di risparmio straordinari “Riscatto ai fini del pensionamento
                     anticipato” e “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS” continuano ad essere
                     remunerati fino alla maturazione al momento del pensionamento ordinario.

          Art. 16 Rendita per figli di invalidi
Diritto              Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'inva-
                     lidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per
                     orfani ai sensi dell'Art. 21.
                     2
Inizio / fine            La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso mo-
                     mento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita
                     d’invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai
                     sensi del cpv. 1.
                     3
Entità                  La rendita annua intera per figli di invalidi è pari per ogni figlio avente diritto
                     al 20% della rendita d’invalidità in corso. In caso di invalidità parziale, l’entità
                     della rendita per figli d’invalidi è determinata dall'Art. 15 cpv. 4.

          Art. 17 Rendita sostitutiva AI
                     1
Diritto                 Qualora il beneficiario di una rendita d’invalidità della Cassa pensione non
                     percepisca ancora una rendita AI, la Cassa pensione può corrispondergli una
                     rendita sostitutiva AI di importo pari alla rendita AI presunta; tali somme ven-
                     gono poi compensate con un’eventuale rendita corrisposta dall’AI stessa.
                     2
Inizio / fine           La rendita sostitutiva AI viene corrisposta per un periodo massimo di due
                     anni. Qualora dopo tale periodo non sia stata adottata ancora alcuna decisione
                     dall'AI, la persona assicurata è tenuta a rimborsare le rendite sostitutive AI cor-
                     risposte.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021                                            15
Prestazioni in caso di decesso                                            Cassa pensione UPC (Svizzera)

E.                   Prestazioni in caso di decesso

          Art. 18 Rendita per il coniuge
                     1
Diritto                 Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'incapacità al lavoro la
                     cui causa ha portato alla morte, la persona deceduta risultava assicurata oppure
                     se al momento del decesso essa percepiva dalla Cassa pensione una rendita
                     di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il
                     coniuge, a condizione che al momento del decesso:
                         a. doveva provvedere al sostentamento di uno o più figli aventi diritto a una
                            rendita per orfani, oppure
                         b. aveva compiuto i 40 anni e il matrimonio era durato almeno 3 anni.
                     2
Indennità unica          Qualora il coniuge non soddisfi nessuno dei requisiti previsti, ha diritto a una
                     liquidazione pari a 3 annualità della rendita per il coniuge.
                     3
Inizio / fine           Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario ovvero la
                     rendita della persona assicurata deceduta non vengono più corrisposte per la
                     prima volta e si estingue con la morte del coniuge superstite.
                     4
Entità                   In caso di decesso della persona assicurata prima dell’età di pensionamento,
                     la rendita annua vitalizia per il coniuge è pari al 40% del salario assicurato. In
                     caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il
                     coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso.
                     5
Aumento                 Antecedentemente al percepimento della prima rendita di vecchiaia, gli assi-
                     curati hanno la possibilità di incrementare la rendita per il coniuge in aspettativa.
                     La rendita di vecchiaia viene quindi ridotta vita natural durante sulla scorta delle
                     basi tecniche della Fondazione. La rendita per il coniuge maggiorata non può
                     risultare di importo maggiore alla rendita di vecchiaia ridotta. Il periodo di notifica
                     è pari a 3 mesi. Tale notifica deve essere effettuata per iscritto.
                     La riduzione concerne soltanto la rendita di vecchiaia e resta in essere anche
                     in caso di decesso del coniuge prima del beneficiario di rendita di vecchiaia.
                     6
Rendita per il co-      Qualora al raggiungimento dell’età di pensionamento una parte della rendita
niuge in caso di     di vecchiaia venga percepita sotto forma di capitale, la rendita per il coniuge
prelievo del capi-   viene corrisposta soltanto per la parte di rendita di vecchiaia residua.
tale della rendita
di vecchiaia
                     7
Capitalizzazione         La rendita per il coniuge può essere percepita anche sotto forma di capitale.
della rendita per    Il valore del capitale corrisponde al valore attuariale in contanti, tuttavia fino a
il coniuge           un massimo pari al capitale di risparmio disponibile. Il coniuge superstite è te-
                     nuto a presentare una domanda in tal senso all’attenzione del Consiglio di fon-
                     dazione entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Le rendite già corrisposte
                     vengono conteggiate nel prelievo di capitale. Con il prelievo di capitale si estin-
                     guono tutti i diritti normativi, con l’unica eccezione del diritto alle rendite per
                     orfani.

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