PIANO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO 1a PARTE

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Berna

                              REGOLAMENTO 1a PARTE

                         PIANO DI PREVIDENZA
                       Piani di base LPP ampliati
                     G40 Flex, G50 Flex, G60 Flex
        A partire dal 1° gennaio 2017 per tutte le persone assicurate nei piani G40 Flex, G50 Flex e G60 Flex entra in
        vigore l'ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP sotto indicato, oggetto di descrizione
        nelle disposizioni generali del regolamento.
        Il presente piano di previdenza (1a parte) costituisce, unitamente alle disposizioni generali (2a parte del
        regolamento) e all'appartenenza a un collettivo (3a parte del regolamento), il regolamento della Fondazione
        SEF.

        Fondazione SEF
        Organo di gestione
        Casella postale 300
        8401 Winterthur
        www.eev.ch

          Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
          In linea di massima, le disposizioni del regolamento prevalgono sui dati figuranti nel certificato di
          previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari a un determinato momento).
          Le denominazioni al maschile di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono
          ovviamente a entrambi i sessi.
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I.    PERSONE ASSICURATE

      (cfr. punto 3 delle disposizioni generali)

A.    Cerchia delle persone assicurate
      Nel presente piano di previdenza devono essere assicurati tutti i dipendenti delle ditte affiliate alla
      Fondazione SEF, a condizione che questi dipendenti percepiscano un salario annuo AVS superiore a
      CHF 12 000 con un grado di occupazione pari ad almeno il 20% e, in base all'appartenenza a un
      collettivo (3a parte del regolamento), corrispondano a una categoria d'assicurati attribuita a questo
      piano di previdenza.
      Possono inoltre essere assicurati i lavoratori indipendenti membri dell'associazione, purché siano stati
      assegnati a questo piano di previdenza in base all'appartenenza a un collettivo (3a parte del
      regolamento).

B.    Ammissione nella cerchia delle persone assicurate
      La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente comincia o avrebbe dovuto cominciare il
      lavoro in base al suo contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al luogo di lavoro, ma non
      prima, tuttavia, del 1° gennaio susseguente al compimento del 17° anno d'età.
      Per i lavoratori indipendenti la previdenza decorre dal momento in cui la notifica perviene all'organo
      d'applicazione, non prima, tuttavia, della data d'inizio indicata nella notifica.
      Dopo l'ammissione alla Fondazione SEF ogni persona assicurata riceve un certificato di previdenza
      con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1° gennaio di ogni anno ed
      eventualmente dopo una modifica straordinaria nel corso dell'anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti
      quelli precedenti.

II.   BASI DI CALCOLO

      (cfr. punto 4 delle disposizioni generali)

A.    Età determinante / Età di pensionamento
      L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di
      nascita.
      L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP.

B.    Salario assicurato
      In caso di salario annuo AVS superiore a CHF 12 000 il salario assicurato corrisponde al salario annuo
      AVS presumibile al netto della deduzione di coordinamento LPP moltiplicata per il grado di occupazione.
      Qualora il salario assicurato sia inferiore al salario minimo assicurato ai sensi della LPP, viene
      arrotondato a tale importo. Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario annuo assicurato ai
      sensi della LPP.
      Se viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituto di previdenza non
      è stata assicurata per l'intero anno (ad es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il
      salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno
      intero con il medesimo grado di occupazione.
      Per i lavoratori indipendenti il salario annuo AVS corrisponde al reddito annuo soggetto all'AVS.

C.    Contributo di rischio
      Fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento il contributo di rischio per il finanziamento
      dei diritti alle prestazioni d'invalidità e per i superstiti è stabilito in base al punto 2c dell'allegato 1 ai piani
      di previdenza.
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D.     Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia
       L'ammontare degli accrediti di vecchiaia annui calcolati individualmente è stabilito in base al punto 2b
       dell'allegato 1 ai piani di previdenza.

       L'avere di vecchiaia è formato:
       - dagli accrediti individuali di vecchiaia,
       - dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
       - dai versamenti dalla compensazione della previdenza in caso di divorzio,
       - dagli eventuali versamenti unici,
       - dai contributi facoltativi per il riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento,
       - dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni del consiglio di fondazione.

       L'avere di vecchiaia è eventualmente ridotto:
       - dai prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,
       - dalle prestazioni e dai relativi interessi suddivisi in caso di divorzio.

       La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa
       sulle prescrizioni minime legali.

E.     Contributo di compensazione del rincaro
       Il contributo per l'assicurazione della compensazione obbligatoria del rincaro sulle rendite per gli
       invalidi e i superstiti è stabilito in base al punto 2d dell'allegato 1 ai piani di previdenza.

F.     Contributo per il fondo di garanzia
       Il contributo per il fondo di garanzia LPP è stabilito in base al punto 2e dell'allegato 1 ai piani di
       previdenza.

G.     Contributo per le spese amministrative
       Il contributo per la copertura delle spese amministrative della Fondazione SEF è stabilito in base al
       punto 2f dell'allegato 1 ai piani di previdenza.

H.     Sgravio a favore delle persone assicurate di entrambe le fasce d’età superiori
       I contributi delle persone assicurate che rientrano nelle fasce d'età a partire da 45 anni beneficiano di
       uno sgravio con i fondi della Fondazione SEF ai sensi del punto 2g dell'allegato 1 ai piani di
       previdenza.

III.   PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

       (cfr. punto 5 delle disposizioni generali)

A.     Per la vecchiaia
       (cfr. da punto 5.1.1 a punto 5.1.3 delle disposizioni generali)

       - Rendita vitalizia di vecchiaia
          La rendita di vecchiaia diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di
          pensionamento ai sensi del punto II./A.
          L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dalla persona
          assicurata all'età di pensionamento secondo il punto II./D. e all'aliquota di conversione stabilita
          annualmente dal consiglio di fondazione, vigente in quel momento, ai sensi del punto 4 dell'allegato
          1 ai piani di previdenza.
          La conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa
          sulle prescrizioni legali.
          La persona assicurata idonea al lavoro può richiedere al posto della rendita di vecchiaia il
          versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia sotto forma di capitale. A tal proposito essa
          deve inoltrare una domanda scritta alla Fondazione SEF al più tardi sei mesi prima della
          cessazione dell'attività lucrativa. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente
          il diritto alle rendite di vecchiaia, alle rendite per figli di pensionato e alle rendite per il coniuge o il
          convivente superstite.
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     - Rendita per figli di pensionato
         La rendita per figli di pensionato diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata
         raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto II./A. e ha figli aventi diritto.
         La rendita ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

     - Pensionamento flessibile e pensionamento parziale
         Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia venga
         anticipato al massimo al compimento del 58° anno d’età ai sensi del punto II./A., a condizione
         tuttavia che cessino definitivamente, in tutto o in parte, la loro attività lucrativa.
         Le persone assicurate che esercitano l’attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l’età di
         pensionamento di cui al punto II./A. possono chiedere il differimento totale o parziale delle
         prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni.
         Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate alla cassa pensione
         al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.

B.   In caso di invalidità
     (cfr. punto 5.1.4 delle disposizioni generali)

     - Rendita d'invalidità
         Se la persona assicurata è diventata invalida almeno al 40% in seguito a malattia, l'ammontare
         della rendita d'invalidità è stabilito per ogni piano in base al punto 1a dell'allegato 1 ai piani di
         previdenza, ma corrisponde almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP.
         La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima
         della fine del pagamento continuativo del salario da parte del datore di lavoro o dell'estinzione di un
         eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia finanziata
         almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Il periodo d'attesa
         ammonta almeno a 12 mesi.
         Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a infortunio e il relativo rischio non è stato
         espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3a parte del regolamento), hanno la
         precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita
         d'invalidità è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è
         assicurato, le prestazioni versate in caso d'invalidità dovuta a infortunio sono concesse nella stessa
         misura di quelle per invalidità causata da malattia.

     - Rendita per figli d'invalido
         La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme e nella stessa misura della rendita d'invalidità,
         a condizione che la persona assicurata abbia figli aventi diritto.
         Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a malattia, l'ammontare della rendita per
         figli d'invalido è stabilito per ogni figlio in base al punto 1b dell'allegato 1 ai piani di previdenza.
         Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a infortunio e il relativo rischio non è stato
         espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3a parte del regolamento), hanno la
         precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l’ammontare della rendita
         per figli d'invalido è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è
         assicurato, le prestazioni versate in caso d'invalidità dovuta a infortunio sono concesse nella stessa
         misura di quelle per invalidità causata da malattia.

     -   Esonero dal pagamento dei contributi
         L'esonero dal pagamento dei contributi subentra in caso d’inabilità al lavoro o incapacità di
         guadagno di almeno il 40% in seguito a malattia o infortunio dopo un termine di attesa di 3 mesi.

     In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia da capo per ogni caso d'invalidità. Se, invece,
     l'invalidità si verifica nuovamente entro un anno e per la medesima causa (ricaduta), i giorni
     dell'invalidità precedente vengono computati al nuovo periodo d'attesa. In simili casi eventuali
     adeguamenti alle prestazioni avvenuti nel frattempo vengono revocati.
     Se l'Assicurazione federale per l'invalidità corrisponde una rendita prima che scadano i periodi d'attesa
     sopraindicati, le prestazioni d'invalidità vengono erogate a partire dalla data in cui viene versata la
     rendita AI.
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     In caso di invalidità parziale le prestazioni vengono calcolate ai sensi delle disposizioni generali (2a
     parte del regolamento).
     Le rendite d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi in conformità alle disposizioni
     della LPP.

C.   In caso di decesso
     (cfr. punto 5.1.5 delle disposizioni generali)

     - Rendita per il coniuge o il convivente superstite
        Ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, l'unione
        domestica registrata è parificata al matrimonio, il partner registrato è quindi equiparato al coniuge.
        Di seguito i termini di «coniuge» e «coniugato/sposato» si applicano anche a loro.

        La rendita per il coniuge o il partner in unione registrata (convivente) superstite diventa esigibile nel
        momento in cui decede una persona assicurata che al momento del decesso era sposata o viveva
        in un'unione domestica.
        Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima dell'età di pensionamento, la rendita
        per il coniuge o il convivente superstite è stabilita in base al punto 1c dell'allegato 1 ai piani di
        previdenza.
        Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima dell'età di pensionamento e il relativo
        rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3 a parte del regolamento),
        hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare
        della rendita per il coniuge o il convivente superstite è limitato alle prestazioni minime ai sensi della
        LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso di decesso dovuto a
        infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia.
        Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, la rendita per il
        coniuge o il convivente superstite ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso di
        versamento.

     - Rendita per orfani
        La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli
        aventi diritto.
        Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima dell'età di pensionamento, l'importo
        della rendita per orfani è stabilita per ciascun figlio in base al punto 1d dell'allegato 1 ai piani di
        previdenza.
        Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima di aver raggiunto l'età di
        pensionamento e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo
        (3a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli
        infortuni e l'ammontare della rendita per orfani è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP.
        Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso di decesso dovuto a infortunio
        sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia.
        Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita
        per orfani corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

     - Capitale di decesso
        Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età
        di pensionamento.
        L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine
        dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'avere di vecchiaia non serva a
        finanziare una rendita o una liquidazione in capitale per il coniuge o il convivente superstite, il
        coniuge divorziato o il convivente separato giudizialmente.
        Se a partire dall’01.01.2017 sono stati effettuati riscatti, il capitale di vecchiaia risultante da questi
        riscatti è versato quale capitale di decesso supplementare (tenendo in considerazione eventuali
        riduzioni in seguito a prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,
        pagamento in seguito a divorzio o prelievi anticipati parziali delle prestazioni di vecchiaia).

     Le rendite per i superstiti sono adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi in conformità alle
     disposizioni LPP.
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IV    LIBERO PASSAGGIO

      (cfr. punto 6 delle disposizioni generali)
      La persona che esce prematuramente dalla cerchia delle persone assicurate ha diritto a una
      prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero
      passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia ai sensi del punto II./D. acquisito fino al giorno
      dell'uscita. Il diritto alle prestazioni minime di cui agli artt. 17 e 18 LFLP è garantito.
      La persona assicurata uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito
      della Fondazione SEF per un periodo di un mese dalla data di uscita. Le prestazioni equivalgono a
      quelle assicurate al termine del rapporto di lavoro. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa
      scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.

V.    PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA

      (cfr. punto 7 delle disposizioni generali)

A.    Prelievo anticipato e costituzione in pegno
      Nell'ambito delle disposizioni di legge la persona assicurata ha la possibilità di costituire in pegno o di
      prelevare anticipatamente dei fondi dalla Fondazione SEF per il finanziamento della proprietà
      d'abitazione ad uso proprio.
      In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno la Fondazione SEF riscuote dalla persona
      assicurata un contributo di CHF 400 per le spese amministrative. Le tasse, i bolli e le altre spese in
      relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a favore di terzi sono a carico della
      persona assicurata.

VI.   FINANZIAMENTO

      (cfr. punto 8 delle disposizioni generali)

A.    Contributo annuo
      I contributi complessivi prelevati dalla Fondazione SEF per ogni piano sono stabiliti in base al punto 2a
      dell'allegato 1 ai piani di previdenza.
      Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, i contributi
      complessivi per ogni piano aumentano dell'importo menzionato al punto 3 dell'allegato 1 ai piani di
      previdenza. La copertura infortuni è definita nel piano di appartenenza al collettivo (3 a parte del
      regolamento).
      Se la persona assicurata è un dipendente, il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per
      l’altra metà a carico della persona assicurata. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia
      più favorevole alla persona assicurata.

B.    Riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento
      La persona assicurata può effettuare a titolo facoltativo versamenti unici per il riscatto delle prestazioni
      fino al massimo previsto dal regolamento. Questi figureranno separatamente nell’avere di vecchiaia
      della persona assicurata; cfr. III./C. Capitale di decesso o punto 4.9 delle disposizioni generali.
      Su richiesta l'organo d'applicazione allestisce il relativo calcolo. La possibilità di detrarre i contributi
      versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata.
      Dopo aver percepito parte delle prestazioni di vecchiaia conformemente al punto III./A., non è più
      possibile effettuare riscatti (ad eccezione di un riscatto a seguito di divorzio).

C.    Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici
      La persona assicurata deve trasferire alla Fondazione SEF tutte le prestazioni di libero passaggio di
      precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.
      Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per
      aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.
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