PIANO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO 1a PARTE
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Berna REGOLAMENTO 1a PARTE PIANO DI PREVIDENZA Piani di base LPP ampliati G40 Flex, G50 Flex, G60 Flex A partire dal 1° gennaio 2017 per tutte le persone assicurate nei piani G40 Flex, G50 Flex e G60 Flex entra in vigore l'ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP sotto indicato, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento. Il presente piano di previdenza (1a parte) costituisce, unitamente alle disposizioni generali (2a parte del regolamento) e all'appartenenza a un collettivo (3a parte del regolamento), il regolamento della Fondazione SEF. Fondazione SEF Organo di gestione Casella postale 300 8401 Winterthur www.eev.ch Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca. In linea di massima, le disposizioni del regolamento prevalgono sui dati figuranti nel certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari a un determinato momento). Le denominazioni al maschile di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.
-2- I. PERSONE ASSICURATE (cfr. punto 3 delle disposizioni generali) A. Cerchia delle persone assicurate Nel presente piano di previdenza devono essere assicurati tutti i dipendenti delle ditte affiliate alla Fondazione SEF, a condizione che questi dipendenti percepiscano un salario annuo AVS superiore a CHF 12 000 con un grado di occupazione pari ad almeno il 20% e, in base all'appartenenza a un collettivo (3a parte del regolamento), corrispondano a una categoria d'assicurati attribuita a questo piano di previdenza. Possono inoltre essere assicurati i lavoratori indipendenti membri dell'associazione, purché siano stati assegnati a questo piano di previdenza in base all'appartenenza a un collettivo (3a parte del regolamento). B. Ammissione nella cerchia delle persone assicurate La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro in base al suo contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al luogo di lavoro, ma non prima, tuttavia, del 1° gennaio susseguente al compimento del 17° anno d'età. Per i lavoratori indipendenti la previdenza decorre dal momento in cui la notifica perviene all'organo d'applicazione, non prima, tuttavia, della data d'inizio indicata nella notifica. Dopo l'ammissione alla Fondazione SEF ogni persona assicurata riceve un certificato di previdenza con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1° gennaio di ogni anno ed eventualmente dopo una modifica straordinaria nel corso dell'anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti. II. BASI DI CALCOLO (cfr. punto 4 delle disposizioni generali) A. Età determinante / Età di pensionamento L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita. L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP. B. Salario assicurato In caso di salario annuo AVS superiore a CHF 12 000 il salario assicurato corrisponde al salario annuo AVS presumibile al netto della deduzione di coordinamento LPP moltiplicata per il grado di occupazione. Qualora il salario assicurato sia inferiore al salario minimo assicurato ai sensi della LPP, viene arrotondato a tale importo. Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario annuo assicurato ai sensi della LPP. Se viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituto di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (ad es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione. Per i lavoratori indipendenti il salario annuo AVS corrisponde al reddito annuo soggetto all'AVS. C. Contributo di rischio Fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento il contributo di rischio per il finanziamento dei diritti alle prestazioni d'invalidità e per i superstiti è stabilito in base al punto 2c dell'allegato 1 ai piani di previdenza.
-3- D. Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia L'ammontare degli accrediti di vecchiaia annui calcolati individualmente è stabilito in base al punto 2b dell'allegato 1 ai piani di previdenza. L'avere di vecchiaia è formato: - dagli accrediti individuali di vecchiaia, - dalle prestazioni di libero passaggio trasferite, - dai versamenti dalla compensazione della previdenza in caso di divorzio, - dagli eventuali versamenti unici, - dai contributi facoltativi per il riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento, - dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni del consiglio di fondazione. L'avere di vecchiaia è eventualmente ridotto: - dai prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, - dalle prestazioni e dai relativi interessi suddivisi in caso di divorzio. La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali. E. Contributo di compensazione del rincaro Il contributo per l'assicurazione della compensazione obbligatoria del rincaro sulle rendite per gli invalidi e i superstiti è stabilito in base al punto 2d dell'allegato 1 ai piani di previdenza. F. Contributo per il fondo di garanzia Il contributo per il fondo di garanzia LPP è stabilito in base al punto 2e dell'allegato 1 ai piani di previdenza. G. Contributo per le spese amministrative Il contributo per la copertura delle spese amministrative della Fondazione SEF è stabilito in base al punto 2f dell'allegato 1 ai piani di previdenza. H. Sgravio a favore delle persone assicurate di entrambe le fasce d’età superiori I contributi delle persone assicurate che rientrano nelle fasce d'età a partire da 45 anni beneficiano di uno sgravio con i fondi della Fondazione SEF ai sensi del punto 2g dell'allegato 1 ai piani di previdenza. III. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (cfr. punto 5 delle disposizioni generali) A. Per la vecchiaia (cfr. da punto 5.1.1 a punto 5.1.3 delle disposizioni generali) - Rendita vitalizia di vecchiaia La rendita di vecchiaia diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto II./A. L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata all'età di pensionamento secondo il punto II./D. e all'aliquota di conversione stabilita annualmente dal consiglio di fondazione, vigente in quel momento, ai sensi del punto 4 dell'allegato 1 ai piani di previdenza. La conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni legali. La persona assicurata idonea al lavoro può richiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia sotto forma di capitale. A tal proposito essa deve inoltrare una domanda scritta alla Fondazione SEF al più tardi sei mesi prima della cessazione dell'attività lucrativa. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, alle rendite per figli di pensionato e alle rendite per il coniuge o il convivente superstite.
-4- - Rendita per figli di pensionato La rendita per figli di pensionato diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto II./A. e ha figli aventi diritto. La rendita ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso. - Pensionamento flessibile e pensionamento parziale Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia venga anticipato al massimo al compimento del 58° anno d’età ai sensi del punto II./A., a condizione tuttavia che cessino definitivamente, in tutto o in parte, la loro attività lucrativa. Le persone assicurate che esercitano l’attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l’età di pensionamento di cui al punto II./A. possono chiedere il differimento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni. Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate alla cassa pensione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze. B. In caso di invalidità (cfr. punto 5.1.4 delle disposizioni generali) - Rendita d'invalidità Se la persona assicurata è diventata invalida almeno al 40% in seguito a malattia, l'ammontare della rendita d'invalidità è stabilito per ogni piano in base al punto 1a dell'allegato 1 ai piani di previdenza, ma corrisponde almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP. La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima della fine del pagamento continuativo del salario da parte del datore di lavoro o dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Il periodo d'attesa ammonta almeno a 12 mesi. Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a infortunio e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita d'invalidità è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso d'invalidità dovuta a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per invalidità causata da malattia. - Rendita per figli d'invalido La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme e nella stessa misura della rendita d'invalidità, a condizione che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a malattia, l'ammontare della rendita per figli d'invalido è stabilito per ogni figlio in base al punto 1b dell'allegato 1 ai piani di previdenza. Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a infortunio e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l’ammontare della rendita per figli d'invalido è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso d'invalidità dovuta a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per invalidità causata da malattia. - Esonero dal pagamento dei contributi L'esonero dal pagamento dei contributi subentra in caso d’inabilità al lavoro o incapacità di guadagno di almeno il 40% in seguito a malattia o infortunio dopo un termine di attesa di 3 mesi. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia da capo per ogni caso d'invalidità. Se, invece, l'invalidità si verifica nuovamente entro un anno e per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'invalidità precedente vengono computati al nuovo periodo d'attesa. In simili casi eventuali adeguamenti alle prestazioni avvenuti nel frattempo vengono revocati. Se l'Assicurazione federale per l'invalidità corrisponde una rendita prima che scadano i periodi d'attesa sopraindicati, le prestazioni d'invalidità vengono erogate a partire dalla data in cui viene versata la rendita AI.
-5- In caso di invalidità parziale le prestazioni vengono calcolate ai sensi delle disposizioni generali (2a parte del regolamento). Le rendite d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi in conformità alle disposizioni della LPP. C. In caso di decesso (cfr. punto 5.1.5 delle disposizioni generali) - Rendita per il coniuge o il convivente superstite Ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, l'unione domestica registrata è parificata al matrimonio, il partner registrato è quindi equiparato al coniuge. Di seguito i termini di «coniuge» e «coniugato/sposato» si applicano anche a loro. La rendita per il coniuge o il partner in unione registrata (convivente) superstite diventa esigibile nel momento in cui decede una persona assicurata che al momento del decesso era sposata o viveva in un'unione domestica. Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima dell'età di pensionamento, la rendita per il coniuge o il convivente superstite è stabilita in base al punto 1c dell'allegato 1 ai piani di previdenza. Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima dell'età di pensionamento e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3 a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita per il coniuge o il convivente superstite è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso di decesso dovuto a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia. Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, la rendita per il coniuge o il convivente superstite ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso di versamento. - Rendita per orfani La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima dell'età di pensionamento, l'importo della rendita per orfani è stabilita per ciascun figlio in base al punto 1d dell'allegato 1 ai piani di previdenza. Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima di aver raggiunto l'età di pensionamento e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita per orfani è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso di decesso dovuto a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia. Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento. - Capitale di decesso Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento. L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'avere di vecchiaia non serva a finanziare una rendita o una liquidazione in capitale per il coniuge o il convivente superstite, il coniuge divorziato o il convivente separato giudizialmente. Se a partire dall’01.01.2017 sono stati effettuati riscatti, il capitale di vecchiaia risultante da questi riscatti è versato quale capitale di decesso supplementare (tenendo in considerazione eventuali riduzioni in seguito a prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, pagamento in seguito a divorzio o prelievi anticipati parziali delle prestazioni di vecchiaia). Le rendite per i superstiti sono adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi in conformità alle disposizioni LPP.
-6- IV LIBERO PASSAGGIO (cfr. punto 6 delle disposizioni generali) La persona che esce prematuramente dalla cerchia delle persone assicurate ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia ai sensi del punto II./D. acquisito fino al giorno dell'uscita. Il diritto alle prestazioni minime di cui agli artt. 17 e 18 LFLP è garantito. La persona assicurata uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Fondazione SEF per un periodo di un mese dalla data di uscita. Le prestazioni equivalgono a quelle assicurate al termine del rapporto di lavoro. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza. V. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA (cfr. punto 7 delle disposizioni generali) A. Prelievo anticipato e costituzione in pegno Nell'ambito delle disposizioni di legge la persona assicurata ha la possibilità di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente dei fondi dalla Fondazione SEF per il finanziamento della proprietà d'abitazione ad uso proprio. In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno la Fondazione SEF riscuote dalla persona assicurata un contributo di CHF 400 per le spese amministrative. Le tasse, i bolli e le altre spese in relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a favore di terzi sono a carico della persona assicurata. VI. FINANZIAMENTO (cfr. punto 8 delle disposizioni generali) A. Contributo annuo I contributi complessivi prelevati dalla Fondazione SEF per ogni piano sono stabiliti in base al punto 2a dell'allegato 1 ai piani di previdenza. Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, i contributi complessivi per ogni piano aumentano dell'importo menzionato al punto 3 dell'allegato 1 ai piani di previdenza. La copertura infortuni è definita nel piano di appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento). Se la persona assicurata è un dipendente, il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per l’altra metà a carico della persona assicurata. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata. B. Riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento La persona assicurata può effettuare a titolo facoltativo versamenti unici per il riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento. Questi figureranno separatamente nell’avere di vecchiaia della persona assicurata; cfr. III./C. Capitale di decesso o punto 4.9 delle disposizioni generali. Su richiesta l'organo d'applicazione allestisce il relativo calcolo. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata. Dopo aver percepito parte delle prestazioni di vecchiaia conformemente al punto III./A., non è più possibile effettuare riscatti (ad eccezione di un riscatto a seguito di divorzio). C. Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici La persona assicurata deve trasferire alla Fondazione SEF tutte le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.
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