Carcere, covid e media: dall'emergenza sanitaria all'emergenza mafia.

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Carcere, covid e media: dall'emergenza sanitaria all'emergenza mafia.
di Sandra Berardi

intersezionale.com, novembre 2020

Dopo aver ripercorso la storia del carcere iniziamo ad addentrarci nei meccanismi che regolano il
carcere di oggi. Tanti sono gli aspetti controversi che regolano l'esecuzione penale molti dei quali
incostituzionali e in contrasto con la stessa mission assegnata al carcere. In questa particolare fase
storico-politica, in piena pandemia e con le carceri che proprio in quest'ultimo mese stanno
registrando un numero impressionante di contagi da Covid-19 affatto controllabili -oltre 1300 tra
detenuti e operatori-, non potevo che iniziare con una questione che ha fatto molto discutere negli
ultimi mesi mentre, invece, rappresentava come l'unico documento prodotto dall'amministrazione
penitenziaria che avrebbe potuto mettere al riparo dal rischio di una diffusione massiva dei contagi
all'interno delle carceri. Parliamo della circolare del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria (DAP) messa sotto accusa da alcuni media (L'Espresso, Il Fatto quotidiano e la
trasmissione televisiva Non è l'Arena) che proponeva una ricognizione dei soggetti particolarmente
vulnerabili per patologie pregresse e/o età tra la popolazione detenuta e che invece ha prodotto lo
spostamento dell'ordine del discorso dall'emergenza sanitaria all'emergenza mafia.
Un processo mediatico che ha determinato una costruzione “deviata” dell'opinione pubblica,
attraverso una informazione falsata, e il condizionamento delle scelte politico/legislative a discapito
del diritto alla salute dei detenuti e, per certi aspetti, dello Stato di diritto stesso.

Situazione carceraria prima del covid-19

Al 31 gennaio 2020 i detenuti presenti nelle 189 carceri italiane erano 60.971 mentre al 29 febbraio
se ne contano 259 in più: quindi 61.230 detenuti totali a fronte di una capienza regolamentare di
50.9311.
Circa 10 mila persone in più rispetto ai posti letto disponibili “ufficiali” con un tasso di
sovraffollamento medio pari al 120%. Altre fonti2 riportano una capienza regolamentare di 46.904
posti, pertanto il sovraffollamento medio raggiunge il tetto medio effettivo del 130% con alcuni
(Taranto, Como, Busto Arsizio) che sfiorano il 200%.

1
Dati statistici del Ministero della Giustizia:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pagefacetNode_1=4_54&contentId=SST250612&previsiousPage=mg_1_14
2
https://www.poliziapenitenziaria.it/carceri-italiane#carceri_italiane_il_problema_del_sovraffollamento
Gli istituti attraversati dalle rivolte combaciano con quelli che presentano un tasso di
sovraffollamento maggiore.
Quest'ultimo aspetto, che apparentemente potrebbe risultare una rapida semplificazione è, in effetti,
uno dei dati cruciali, assieme a quello della composizione sociale della popolazione di questi istituti,
che ci permettono di sciogliere i nodi principali sui quali sono circolate tantissime fake news e
luoghi comuni attorno alla gestione dell'emergenza Covid-19 nelle carceri e alle rivolte che le hanno
attraversate nelle giornate del 7, 8 e 9 marzo; l'amplificazione mediatica di questioni ordinarie
nell'esecuzione penale quali la sospensione e la sostituzione della pena per motivi di salute;
l'assordante silenzio politico e mediatico sui 14 detenuti morti durante le rivolte; la
strumentalizzazione mediatico-politica della circolare del DAP del 21 marzo 2020 che, invece,
richiamava le raccomandazioni del Centers for disease control and prevention CDC 24/7 Saving
lives, protecting people3 per la gestione dei detenuti con patologie pregresse e/o ultra settantenni -
pertanto particolarmente a rischio in caso di contagio-, quindi le stesse raccomandazioni contenute
nell'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute n. 20A01220, recante Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.
Il 21 gennaio 2020 il Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura pubblica il
rapporto sull'Italia4. Il quadro che ne esce è drammatico5, pesanti i rilievi effettuati dai membri del
Comitato riguardo le condizioni igenico-sanitarie delle strutture penitenziarie, il progressivo e
costante aumento della popolazione detenuta6, la mancanza di misure alternative, il limite minimo
di 3 metri quadri destinati ad ogni singolo detenuto inteso, ed applicato, come massimo dalle
autorità penitenziarie italiane. E ancora rilevi negativi per quanto riguarda la qualità e la quantità del
cibo, le possibilità trattamentali e risocializzanti, le ore di permanenza fuori dalle celle, le gravi
carenze delle strutture sanitarie7.

Il Comitato invita l'Italia ad “avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto 41-
bis”, evitare il sovraffollamento delle carceri, contrastare forme di violenze sui detenuti”.
Raccomanda di “abolire la misura d’isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale
accessoria per i detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell’ergastolo”.

3
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-
    conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-
    precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
4
 https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-italy-focusing-on-
    prison-establishments
5
 https://www.agensir.it/quotidiano/2020/1/21/consiglio-deuropa-rapporto-su-carceri-in-italia-sovraffollamento-e-
    violenze-rivedere-il-41-bis/
6
 https://www.agensir.it/quotidiano/2020/1/21/consiglio-deuropa-rapporto-su-carceri-in-italia-garantire-a-ogni-detenuto-
    4-metri-quadri-di-spazio-vitale-maggior-ricorso-a-misure-alternative-a-detenzione/
7
 https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168099865c
Inoltre raccomanda di avere una “particolare attenzione a varie forme di isolamento e di separazione
dal resto della popolazione carceraria imposte ai detenuti, in ragione della durata indeterminata di
tali provvedimenti e dell’assenza di procedure e garanzie relative alla loro applicazione e riesame”;
invita, appunto, le autorità “ad avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto 41-
bis, al fine di offrire ai detenuti un minimo di attività utili e “di porre rimedio alle gravi carenze
materiali osservate nelle celle e nelle aree comuni delle sezioni 41-bis visitate”.
Nel rapporto si fa riferimento anche a “diversi casi di maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal
personale della polizia penitenziaria”, e si invitano le direzioni delle carceri ad “esercitare maggior
controllo sul personale di polizia penitenziaria e di far sì che ogni denuncia di maltrattamenti di
questo tipo sia sottoposta a un’indagine efficace da parte dell’autorità giudiziaria”. Infine “sono
state nuovamente evidenziate le persistenti disparità regionali relative alle condizioni delle strutture
sanitarie e al numero del personale medico e infermieristico che vi lavora”8.

E' quindi in questo scenario, con le carceri che versano in condizioni di degrado strutturale e
sostanziale, un corpo politico in larga parte giustizialista guidato da figure che suggeriscono la
massima asprezza punitiva in uno stato d'eccezione permanente che la paura del virus che, a reti
unificate, si affaccia nelle celle delle 189 carceri d'Italia.

Se fino al 7 marzo 2020 il concetto di stato dell'eccezione è stato materia per gli addetti ai lavori dal
7 marzo in poi, con la dichiarazione di lockdown e la conseguente messa ai domiciliari di una intera
nazione, comincia ad entrare nel linguaggio comune e nella vita di ognuno a colpi di decreti
ministeriali e decreti della presidenza del consiglio che, di fatto, hanno sospeso lo stato di diritto.

Emergenza sanitaria e securitarismo a tutti i costi

Lo squilibrio tra quanto veniva annunciato dalle autorità e quanto andava realizzandosi era più che
evidente. Prevedibile anche. Come abbiamo potuto riscontrare fin dal primo decreto emergenziale
l'attenzione del governo verso la popolazione detenuta è stata scarsa e non rispondente alle esigenze
strettamente sanitarie che il rischio epidemico recava in sé.
Le uniche misure introdotte per prevenire il contagio all'interno delle carceri, in un primo momento,
hanno riguardato le 15 province del nord dichiarate “zona arancione”, limitandosi a sospendere
l'accesso agli istituti penitenziari per tutti i soggetti (civili, amministrativi e militari) provenienti e/o

8
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/1/21/consiglio-deuropa-rapporto-su-carceri-in-italia-agenti-non-siano-
   sorveglianti-del-mazzo-di-chiavi-i-casi-di-biella-saluzzo-e-milano-opera/
soggiornanti nelle cd zone rosse9.

Nei principi generali le ordinanze e i decreti legge emanati sin dalla prima ora, richiamano le
raccomandazioni elaborate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie. Inoltre, nelle premesse di ogni decreto-legge emanato in
questa circostanza, campeggia una dicitura che richiama agli obblighi di ogni singolo stato a
conformare le misure adottate sul territorio nazionale ai programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea10.

Dunque con il DPCM 8 marzo 2020 il governo fornisce le disposizioni attuative che vanno a
disciplinare come contenere il rischio diffusione e contagio del virus covid 19. In linea generale il
DPCM fissa alcuni punti in maniera chiara. È chiara la preminenza dell'aspetto igienico-sanitario;
chiarissima è la necessità di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro; chiarissima è la
necessità di adottare adeguati presidi medici, lavarsi spesso le mani, ecc. ecc.
Nella parte relativa alla popolazione detenuta, gli accorgimenti introdotti dal decreto, puntano
esclusivamente a sospendere i contatti tra i reclusi e i familiari, far sì che le articolazioni territoriali
del Servizio Sanitario nazionale assicurino supporto al Ministero della Giustizia a gestire i nuovi
ingressi, e l'isolamento di questi dal resto della popolazione detenuta. Sempre per i nuovi ingressi si
raccomanda di valutare la possibilità di misura alternativa di detenzione domiciliare. Si
raccomanda di limitare permessi e libertà vigilata o di valutare le alternative di detenzione
domiciliare. Queste disposizioni si vanno ad aggiungere alla precedente norma relativa al blocco dei
trasferimenti.
Già nei giorni precedenti l'emanazione di questo decreto l'ufficio del Garante nazionale assieme alla
conferenza dei garanti territoriali, con una nota ufficiale11, rilevavano una serie di criticità che
confermavano lo squilibrio tra le azioni necessarie e quelle che si stavano mettendo in campo,
sottolineando l'assenza di interventi di sanificazione e la mancata di predisposizione degli strumenti
di protezione e controllo.
Eppure la guida per la prevenzione e il controllo del virus Covid-19 nelle carceri e negli altri luoghi
di detenzione penale elaborata dall'Oms12 Preparedness, prevention and control of COVID-19 in

9
  Cfr. cap.1, p.7.
10
   Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul
    territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi
    di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; in: DPCM 8 marzo 2020.
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
11
   http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/15f03de99f77d523f00dd50d65883475.
    pdf
12
   https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-
    prisons.pdf?ua=1
prison and other places of detention per contenere il rischio contagio e quali misure di prevenzione
attuare, è chiara. Nella guida si sottolinea che le persone sottoposte a privazione della libertà sono
maggiormente esposte a contrarre il virus rispetto al resto della popolazione a causa delle condizioni
di detenzione e isolamento in cui vivono per periodi prolungati. Inoltre, essendo il carcere un luogo
in cui le persone vivono in condizioni di promiscuità possono diventare fonti di diffusione
dell’infezione al suo interno e nella collettività esterna.

Chiarissimi, inoltre, sono i soggetti maggiormente vulnerabili, e pertanto esposti a maggior rischio,
indicati ai governi in merito alla popolazione detenuta dal Centers for disease control and
prevention CDC 24/7 Saving lives, protecting people13.

Nei giorni seguenti l'emanazione del DL esperti qualificati bocciano sonoramente la previsione di
gestione dell'emergenza covid nelle carceri. Alle prime sirene della pericolosità di questo virus
anche gli esperti del mondo penitenziario avevano ampiamente suggerito al governo le misure
necessarie da adottare per poter fronteggiare adeguatamente una emergenza di questa portata nelle
carceri, sollecitando il governo all'adozione di strumenti straordinari di decongestionamento delle
strutture carcerarie e all'applicazione degli istituti di tutela esistenti già nel regolamento di
esecuzione penale14 come, ad esempio, l'art. 47 contenente le misure alternative alla detenzione. Le
condizioni di sovraffollamento e precarietà igienico-sanitaria in cui si presentavano i penitenziari
necessitavano di un intervento drastico e immediato che le riconducesse nell'alveo della legalità e li
mettesse nelle condizioni di gestire eventuali focolai.
Un coro unanime dai sindacati di Polizia penitenziaria, al Coordinamento dei Magistrati di
sorveglianza, ai garanti nazionali e territoriali, ai cappellani penitenziari, all'Unione camere penali,
alle Associazioni, che indicavano uniformemente gli elementi prioritari da affrontare:
sovraffollamento, patologie pregresse e misure di prevenzione sanitaria. Appelli rimasti
completamente inascoltati.
Vista l'insufficienza delle disposizioni adottate con il DL dell'8 marzo, nel successivo decreto cd
“Cura Italia” del 18 marzo vengono inseriti gli articoli 123 e 124, rinovellati nell'ultimo DPCM di
ottobre, che vanno ad inserire la possibilità di detenzione domiciliare per quanti hanno un residuo di
pena di 18 mesi e la detenzione domiciliare per i semiliberi, subordinata alla disponibilità (che non
c'è) di dispositivi elettronici di controllo ed escludendo dall'accesso i detenuti cd “ostativi” ai
benefici penitenziari. È, di fatto, un provvedimento che va a peggiorare una legge già esistente, la
199/2010 che, invece, si sarebbe potuta adottare senza alcun intervento normativo.

13
     Elenco delle patologie e condizioni soggettive che avrebbero esposto ad un rischio maggiore di contagio.
14
     L. 354/75 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/09/075U0354/sg
Dietro la ritrosia dell'esecutivo ad adottare provvedimenti deflattivi effettivi ed efficaci, c'è
l'orientamento giustizialista e carcero-centrico delle componenti politiche di maggioranza e
opposizione, abilmente supportato da una parte della stampa (piuttosto influente), che sta
determinando la cancellazione dei principi costituzionali posti alla base della nostra civiltà
giuridica.

I DPCM che si sono susseguiti sancivano l'adozione di misure straordinarie da adottarsi su tutto il
territorio nazionale. D'altra parte sono provvedimenti direttamente connessi a quell'art. 32 della
Costituzione posto a tutela della salute di tutti i cittadini che è l'unico diritto, come ci ricorda Laura
Longo ex presidente del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, che il legislatore volle rafforzare con
la qualifica di diritto fondamentale. E proprio in relazione al rapporto tra diritto alla salute e potestà
punitiva dello Stato che la stessa Longo, all'interno di un convegno15 che affrontava queste
tematiche, fa un'altra osservazione importante che riprendo integralmente:

         (...) l'altra materia che è stata attinta da questo decreto legge16 che, come al solito, sull'onda dell'emergenza e di
         questo consenso che sull'emergenza si fonda, è andata a fare. Bene, ricordiamoci che il 147 (cioè il differimento
         facoltativo) e il 146 (differimento obbligatorio) sono articoli del codice penale. Dunque, noi dobbiamo dire che in
         pieno autoritarismo, in pieno fascismo (1930), sulla base di riflessioni che dal 1925 erano state fatte da una
         commissione composta da giuristi, magistrati, avvocati, professori erano stati introdotti questi due istituti dove,
         nella relazione del guardasigilli (Rocco), si dice espressamente che di fronte al diritto alla salute, la potestà punitiva
         dello stato deve recedere.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una sospensione dello stato di diritto, legittimata questa volta da
una emergenza inedita, di tipo sanitario, che ha dato la stura alle pulsioni autoritaristiche striscianti
anche nelle componenti politiche formalmente più garantiste. Il “nemico” da affrontare è un virus
che colpisce e si diffonde velocemente e imprevedibilmente; si varano misure contenitive che, di
fatto, mettono una nazione intera agli arresti domiciliari, oltrepassando forse quella nozione di
adeguatezza e proporzionalità che ogni norma deve contenere, andando a configurare un concetto
di “prevenzione assoluta”.
Il paradigma che si è andato a configurare, a mio avviso, segue la logica del doppio binario
differenziando le misure di prevenzione a seconda dei destinatari.
Mentre vengono emanate leggi contenenti una serie di raccomandazioni igienico-sanitarie atte a
tutelare l'incolumità e la salute personale e pubblica da attuarsi su tutto il territorio nazionale, una

15
     http://www.ristretti.it/commenti/2020/luglio/pdf4/convegno_yairaiha.pdf
16
     In riferimento al decreto legge n. 29/2020 di imminente approvazione.
parte di popolazione, quella detenuta, viene esclusa a priori dai primi decreti per poi essere inseriti
successivamente e subordinando il diritto alla salute ai titoli di reato determinando la violazione
dell'art. 32 Cost., 146 e 147 C.p., e via discorrendo.
A questo punto, l'ordine del discorso, nel dibattito pubblico e mediatico, è stato spostato
dall'emergenza covid all'emergenza criminalità.
E l'aspetto paradossale, e drammatico, è che a fronte di una emergenza sanitaria mondiale, il
governo italiano vara una legge che va a limitare il diritto alla salute ad una specifica fascia di
detenuti, ovvero a tutti i detenuti condannati e imputati per uno dei reati compresi all'art. 51 commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, subordinandoli al parere del Procuratore
distrettuale presso il tribunale dove è stata emessa la sentenza di condanna.
La ratio che sottende ad una simile scelta ci riporta nell'ambito di una produzione compulsiva di
interventi normativi in nome della lotta alla mafia per esclusivi fini di marketing politico, abilmente
descritto da Insolera17 in Declino e caduta del diritto penale liberale.

La circolare del DAP del 21 marzo 2020 nelle crociate antimafia.

Analoghe raccomandazioni a quelle proposte dal OMS e del Centers for disease control and
prevention CDC 24/7 Saving lives, protecting people, arrivano il 20 marzo dal Comitato per la
Prevenzione della Tortura del Consiglio europeo con cui si indicando agli stati membri i Principi
relativi al trattamento delle persone private della libertà personale nell’ambito della pandemia del
coronavirus (COVID-19)18.
Un documento in 10 punti che raccomanda alcune questioni fondamentali ai governi: a partire dagli
obblighi di ogni singolo stato a conformare le misure adottate sul territorio nazionale ai programmi
di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, passando per il divieto di tortura e di
trattamenti inumani e degradanti, per la priorità da assegnare ai soggetti particolarmente
vulnerabili per età avanzata e patologie pregresse, e chiude con il carattere imperativo che queste
raccomandazioni assumono laddove si registra un elevato tasso di sovraffollamento.

Il DAP, seguendo le indicazioni fornite dal Direttore dell'U.O.C. Medicina protetta – malattie
infettive del presidio ospedaliero di Belcolle di Viterbo in comando presso l'amministrazione
penitenziaria (Giulio Starnini), richiamato lo stato di emergenza sanitaria nazionale e in
attuazione delle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia sanitaria19, in base alla

17
   G. Insolera, Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, Ets, 2019, p. 131.
18
   https://rm.coe.int/16809cfda7
19
   Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute n. 20A01220 - Ulteriori misure profilattiche contro la
    diffusione della malattia infettiva COVID-19.
necessità di tutelare le soggettività più vulnerabili per come indicato nelle raccomandazioni del
Centers for disease control and prevention CDC 24/7 Saving lives, protecting people, diramava la
nota del 21 marzo 2020 con cui trasmetteva, ai Provveditorati regionali e ai Direttori degli istituti
penitenziari, l'elenco delle patologie/condizioni a cui era possibile riconnettere un elevato rischio di
complicanze. La nota invitava le direzioni a comunicare con solerzia all'autorità giudiziaria
competente i nominativi dei detenuti che si trovassero in quelle condizioni, ovvero persone con una
o più delle patologie indicate e/o ultra settantenni, per permettere alle autorità competenti di
valutare l'eventuale sostituzione della detenzione in carcere con una misura domiciliare o di altro
tipo (ospedale, comunità, ecc.).

La nota emanata dal DAP, quindi, è il risultato del combinato disposto degli articoli costituzionali
ed ordinamentali posti a tutela della salute del detenuto20 con le norme emergenziali emanate dal
governo, in osservanza delle direttive impartite dagli organismi nazionali e sovranazionali atte a
contrastare il rischio epidemiologico rappresentato dal Covid 19 cui l'Italia ha l'obbligo di
uniformarsi.

Già il 1 aprile interviene anche la Procura Generale della Corte di Cassazione con un documento21,
a firma di Giovanni Salvi, indirizzato ai procuratori e contenente linee guida per la riduzione della
presenza carceraria durante l'emergenza coronavirus. Il documento, suddiviso in 3 parti e diversi
sotto-punti, suggerisce alcune “astuzie tecniche” per bypassare le carenze dei DL al fine di
rispondere all'esigenza primaria che l'emergenza covid rappresenta. Nelle ultime settimane Salvi è
intervenuto nuovamente affinchè il ricorso alle misure detentive sia effettivamente l'estrema ratio22.

Le raccomandazione elaborate dalla Procura generale della Corte suprema rappresentano un
esempio di equilibrio tra la pretesa punitiva dello stato e le norme protettrici del diritto alla salute.
Tra le righe di questo documento si può rinvenire la consapevolezza dell'abuso delle misure di
custodia cautelare in carcere cui si fa ricorso in Italia, anche quando non se ne ravvisa la necessità
effettiva. I numeri in questa direzione sono disarmanti: oltre un terzo della popolazione detenuta è
infatti in attesa di primo giudizio23 e nel complesso quasi il 50% non ha una condanna definitiva.
Quasi che si fosse determinata una abitudine24 a abusare delle misure custodiali in attesa della
sentenza definitiva, nonostante il principio che vuole il ricorso al carcere l'ultima ratio.

20
  Art. 32 Cost., Art. 147 c.p.p., art. 11 O.P., art. 17 Reg. Esecuzione penale.
21
   http://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/Nota_PG_carceri.pdf
22
   https://www.ilriformista.it/il-capo-della-cassazione-scarcerate-per-evitare-sovraffollamento-75201/?refresh_ce
23
     https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST996131&previsiousPage=mg_1_14
24
     D. Fassin, Punire. Una passione contemporanea, Milano, Feltrinelli, 2018, p. 97.
Fin qua il ragionamento non fa una piega. O meglio non ha fatto ancora i conti con gli imprenditori
morali che affollano talk show e testate giornalistiche, che indirizzano l'opinione pubblica, e
politica, e sono corresponsabili di quell'imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione
che l'ex Procuratore della Repubblica di Venezia, Carlo Nordio, imputa al ministro Bonafede ed,
esplicitamente, a Piercamillo Davigo.

A lanciare mediaticamente il primo allarme generico sui “pericoli” insiti nella circolare del DAP è
Lirio Abbate con un articolo pubblicato il 17 aprile su L'Espresso. Il titolo (I boss al 41bis possono
sfruttare l'emergenza coronavirus per tornare liberi ), doppiamente inquietante, avvisa il lettore
dell'imminente pericolo che si sta abbattendo sulla società mettendo in relazione due elementi che
di per sé suscitano particolare allarme sociale: boss al 41 bis e coronavirus. Parla genericamente di
una “lista” che potrebbe includere l'intera cupola di Cosa nostra richiamando alla memoria del
lettore gli anni della mafia stragista e, al tempo stesso, “bacchettando” quell'opinione pubblica
precedentemente sdegnata a cui il “pericolo” non sarebbe sfuggito ed oggi disattenta perché presa a
difendersi dal virus.
Nel passaggio successivo fa leva sul pericolo imminente che sta correndo il paese con quelli fuori
pronti a mettere le mani sull'Italia intera senza spargimenti di sangue.
Rivela dettagli a conferma che il potere mafioso ha già investito nelle filiere e nei servizi di prima
necessità e che, in attesa dei milioni di euro in arrivo dall'Europa, si sarebbe già attivato sui territori
inginocchiati dal covid con il welfare mafioso su cui stanno tenendo gli occhi puntati gli 007
nostrani. Descrive i “boss” al 41 bis che scalpitano per mettere la testa fuori dal carcere, mette tra
virgolette l'impermeabilità del 41 bis mettendone in discussione la durezza e mettendo in
discussione -tra le righe in questo caso, ma ampiamente contestate nei mesi scorsi-, le recenti
sentenze della Corte edu e della Corte Costituzionale25 che hanno, appena appena, scalfito la
“sacralità” del 4 bis.
Stigmatizza la circolare del Dap mistificandone presupposti e finalità, infine, il “capolavoro”:
l'elenco dei nomi eccellenti che potrebbero aspirare ad ottenere i domiciliari perché ultra settantenni
e che già bastano a ricomporre la Cupola con l'aggiunta della suggestione della doppia pandemia
del covid e dei boss, “in giro” contemporaneamente.

25
     Nel 2019 sono state emesse due sentenze dalla Corte edu (https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6728-la-
      sentenza-della-corte-di-strasburgo-sul-cd-ergastolo-ostativo-l-italia-condannata-per-violazione) e dalla Corte
      Costituzionale (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=188) in merito
      alla possibilità per i condannati ai sensi del 4 bis, i cd “ostativi” di ottenere benefici penitenziari anche in assenza di
      collaborazione con la giustizia. Queste sentenze suscitarono la levata di scudi di certa antimafia che tennero banco
      nel dibattito pubblico per settimane mentre quello politico ancora prosegue con l'intenzione di introdurre una norma
      che le annulli.
Generalmente la formulazione di una norma è accompagnata da processi che ne manifestano la
necessità, Howard Becker, in Outsiders, descrive le norme come il prodotto dell'iniziativa di
qualcuno che definisce imprenditori morali, cioè coloro che si cimentano nell'impresa
distinguendoli in vari tipi tra cui chi fa le leggi e chi le fa applicare. Tra le figure più attive Becker
individua un soggetto attento alle leggi che ci governano ed è generalmente insoddisfatto da quelle
che vengono prodotte. Traccia il profilo dell'imprenditore morale tipo che è: portatore di valori etici
assoluti, ritiene che il mondo non è per niente giusto e che non lo sarà mai finché non verranno
fatte delle leggi per correggerlo26. Individua, quindi, il fervente e virtuoso crociato delle riforme
con una sacra missione moralizzatrice da compiere, la crociata. Qualsiasi sia il problema
individuato è necessario lanciare una campagna pubblica che faccia credere alla comunità la
genuinità della propria battaglia (anche se il crociato non ha interesse reale verso quel problema) e
creare allarme sull'oggetto della crociata nella stessa comunità. In Italia abbiamo diversi esempi
calzanti di imprenditori morali e di ferventi crociati pronti a lanciare campagne allarmistiche sui
mali che attanagliano la società (anche quando non esiste alcun pericolo, e i numeri lo confermano)
per difenderne l'integrità morale, etica, economica o identitaria della nazione.
Generalmente ogni crociata riesce ad attirare numerosi seguaci, e a creare vere e proprie
organizzazioni che però, a crociata vinta -ad esempio la sconfitta della “mafia stragista”-, per
continuare a perpetrare la missione e sponsorizzare i crociati, continuano a soffiare sul fuoco di quel
dato problema oggetto della crociata, per alimentare paura e consenso nelle comunità di riferimento,
nonché nuove norme per contrastare meglio il fenomeno.

Quanto successo con la criminalizzazione mediatica della circolare del DAP risponde esattamente ai
criteri di costruzione di norme e nuovi outsider individuati da Becker.

Abbate invece, nell'articolo commentato, lancia un allarme generico; lui è un giornalista che scrive
libri sui personaggi di mafia, conosce la storia e ricorda i nomi dei detenuti eccellenti e
approssimativamente i loro anni; Bonura e Zagaria nell'elenco ipotetico non sono citati, il primo è
ormai scomparso finanche dalle cronache. Come scomparsa dalle cronache, e dalla “scena”, è la
mafia stragista. Diversi magistrati eccellenti, come ad esempio Giuseppe Pignatone,
in una intervista rilasciata allo stesso Abbate, dichiarano sconfitta l'ala stragista della mafia “con il
diritto, i processi e le leggi.”

         Dobbiamo essere consapevoli ed orgogliosi che lo Stato abbia vinto con il diritto, con i processi e con le leggi

26
     H.S. Becker, Outsiders. Studi di sociologia della devianza, Milano, Meltemi, 2017, pp. 125-137 (formato ebook).
ordinarie sconfiggendo prima il terrorismo e poi Cosa nostra corleonese27.

Dunque, a distanza di alcuni giorni del primo allarme generico lanciato dalle colonne dell'Espresso,
Abbate ritorna sul “pezzo”, questa volta con i nomi dei “boss” che nel frattempo hanno ottenuto i
domiciliari “grazie alla circolare”, anche se non era esattamente così, e inizia la crociata.

Il 21 aprile sempre su L'Espresso esce un articolo dal titolo suggestivo “Esclusivo: coronavirus, i
mafiosi al 41bis lasciano il carcere e tornano a casa” che nel contenuto va a rilanciare il pericolo di quella
mafia stragista che, in questo momento di pandemia, rischia di passare in secondo piano e “non ce
lo possiamo permettere”.

Annuncia l'uscita dal carcere di Bonura omettendo le motivazioni e preannuncia la liberazione di
Santapaola, richiamando alla memoria i diversi omicidi commessi da quest'ultimo tra cui quello di
Giuseppe Fava, uno dei simboli delle (sincere) organizzazioni antimafia. La lista è lunga.
Rilancia il richiamo all'attenzione del lettore oggi disattento perché preso a difendersi dal virus.
Mente sostenendo che “i mafiosi non avrebbero dovuto lasciare la cella, per legge” entra,
continuando a mentire, nello specifico della “scarcerazione” di Bonura, tracciandone il profilo
passato.
Al perfetto crociato morale non interessa raccontare verità oggettive, è più importante la sua verità.
E così altera il fine pena di Bonura; omette che il fine pena è naturalmente fissato da lì a breve (alla
data dello scandalo a Bonura restano circa 9 mesi di condanna da scontare); rimarca il suo spessore
criminale narrando uno a uno i procedimenti per cui è stato processato, e assolto, lasciando trapelare
quasi fastidio per l'esito assolutorio. E ancora si accanisce facendo credere al lettore che chi è
condannato per mafia non dovrebbe mai lasciare la cella. E in quel mai è racchiusa tutta la filosofia
giuridica di molti crociati morali che invocano la certezza della pena (esclusivamente in carcere), il
“buttare via le chiavi”, l'irrecuperabilità di alcune categorie di Outsiders quali, appunto, i mafiosi, la
morbidità delle condanne e dei regimi penitenziari che, invece vorrebbero più duri di quelli
esistenti, quel “i mafiosi devono marcire in galera” tanto caro ad alcune componenti politiche.
Ma c'è di più. Il giornalista fornisce una rappresentazione a trama libera del sistema penitenziario
dipingendo, tra le righe, il giudice di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza come persona quasi
collusa con la mafia e lo lascia intendere nel trafiletto successivo virgolettando che “il giudice ha
facoltà di provvedere al differimento della pena” e di “autorizzarlo ad uscire di casa”. Mentre dà
per certa la connivenza del Dap che nella circolare “suggerisce la scarcerazione” al magistrato di
competenza. Suggerimento che non c'è nella circolare mentre, invece, esiste per legge: come

27
     https://espresso.repubblica.it/attualita/2018/12/26/news/giuseppe-pignatone-cosa-nostra-ha-perso-1.329960
ricordato precedentemente con le parole della presidente Longo:

      la pretesa punitiva dello Stato recede di fronte alla salvaguardia della salute” e il “differimento della pena ex art.
      146 e 147 del codice penale sono obbligatori per ammalati gravi, affetti da Aids e per tutti quei soggetti in fase
      avanzata della malattia che non rispondono più alle cure (valido anche per i detenuti condannati ai sensi del 4 bis
      dell'Ordinamento Penitenziario come confermato dalla sentenza della Corte europea sul caso Provenzano28 che ha
      portato alla condanna dell'Italia per trattamento inumano e degradante, violazione dell'art. 3)29.

Per Abbate invece, e per gli altri crociati morali che si uniranno, la gerarchia delle fonti da applicare
nel processo e nell'esecuzione penale diventano un orpello, vecchi arnesi da buttare se non,
addirittura, norme pro-mafia.
Ma non è solo L'Espresso a deviare l'informazione. Nella stessa giornata anche Il Fatto Quotidiano
riprende la notizia della scarcerazione di Bonura e a caratteri cubitali, con il salto di qualità
dell'intervento di un crociato morale di indubbia fama, titola “Coronavirus, l’emergenza riporta a
casa i mafiosi dal 41 bis: concessi i domiciliari al colonnello di Provenzano. Ora pure gli altri boss
sperano. Di Matteo: “Lo Stato sembra cedere al ricatto delle rivolte.”

Pipitone nell'articolo fa un riferimento generico alla presidente del tribunale di sorveglianza che ha
firmato il provvedimento senza specificare il nome, ossia Giovanna di Rosa che, invece, poche
settimane prima, aveva citato in positivo come simbolo dell'efficienza dello Stato.
Abbiamo già visto altrove (ma è una costante30) come il Fatto assuma d'ufficio le difese
dell'operato, e finanche delle intenzioni, del ministro 5 stelle e lo fa ancora una volta calcando
l'accento sulle responsabilità del DAP ignorando, probabilmente, che un atto amministrativo qual è
una nota o una circolare non hanno alcun effetto di legge.
Continua a lanciare l'allarme attraverso una lista di nomi di boss, potenzialmente rientranti nei
parametri indicati dalla nota del Dap, nota che ha creato “fibrillazione negli ambienti giudiziari
legati alle gestione carceraria”. Dà notizia del comunicato stampa diramato da Dap che “scarica” le
responsabilità sui magistrati di sorveglianza e specifica che il Ministero ha attivato tutti i suoi uffici
per fare le opportune verifiche e approfondimenti.
Il 22 aprile la notizia della scarcerazione di Francesco Bonura, con una forte critica alle
stigmatizzazioni de L'Espresso e del Fatto, viene ripresa da Il Dubbio31, che dedicherà due articoli32,

28
   https://www.dirittoineuropa.eu/politica-ed-economia/caso-provenzano-sentenza-cedu-condanna-litalia-per-violazione-
    art-3-della-convenzione/
29
   http://www.ristretti.it/commenti/2020/luglio/pdf4/convegno_yairaiha.pdf
30
   https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/24/coronavirus-travaglio-ad-accordidisaccordi-nove-scarcerazioni-boss-
    colpa-del-governo-unaltra-scemenza-totale-di-salvini/5781663/
31
   https://www.ildubbio.news/2020/04/23/la-fiera-delle-ipocresie-sulla-pelle-del-detenuto-bonura-scarcerato-9-mesi-dal-
    fine-pena/
32
   https://www.ildubbio.news/2020/04/22/il-boss-mafioso-bonura-ai-domiciliari-e-malato-maggiore-pericolo-di-
Il Foglio33 e il Riformista34, anch'esso con due articoli35. Le tre testate sottolineano la correttezza
dell'operato del giudice Di Rosa che ha emesso il provvedimento stigmatizzando lo strabordante
populismo penale che impregna le suddette testate.
La capacità dei giornalisti che hanno firmato questi articoli sta nel riportare nell'alveo di una
informazione corretta i fatti, di richiamare costituzione, norme e trattati internazionali. Purtroppo,
però, la loro voce non riesce ad arrivare al grande pubblico dei lettori, rimanendo confinata in un
ambito di “nicchia”: addetti ai lavori e passionari dei diritti civili e umani.
Il dibattito proseguirà sulla carta stampata anche nelle settimane successive con le caratteristiche
sinora evidenziate. Nel frattempo altri crociati morali si apprestano a sostenere questa causa
portandola nelle case di milioni di italiani, ormai da oltre un mese ai domiciliari, completamente
presi a difendersi dal virus.

L'ordine del discorso si sposta dall'emergenza covid-19 all'emergenza mafia

Con la trasmissione Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti, il 26 aprile, la sostituzione della
pena detentiva per motivi di salute di Francesco Bonura, di Pasquale Zagaria, e di qualche altro
detenuto gravemente ammalato, e la nota emanata dal Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria il 21 marzo, diventano lo scandalo della scarcerazione dei boss36.

Le questioni della nota del Dap e delle “scarcerazioni”, poste nei termini in cui sono state
rappresentate nel corso delle trasmissioni che sono state dedicate alla questione (un mix deleterio di
populismo penale e sensazionalismo di bassa lega), hanno prodotto suggestioni allarmanti nel
pubblico che seguiva da casa. Il messaggio che è passato è stato: 300 boss di elevato spessore
criminale appartenenti al circuito del 41 bis sono stati scarcerati! Il DAP non è in grado di gestire le
carceri, i mafiosi sono tornati a casa, siamo tutti in pericolo!
Nelle stanze ministeriali e governative invece sarà (è) scattato un altro motivo di panico: dover
rendere conto al proprio elettorato, quello basato sul dogma dell'honestà, in un momento politico e
sociale senza precedenti nella storia mondiale, con le tensioni politiche interne al movimento 5
stelle e quelle con gli alleati e gli ex alleati, in continua fibrillazione; con le immagini delle carceri
in rivolta ancora negli occhi della nazione intera, ed ora con questo “scandalo” che rischia di far

    contagio/
33
   https://www.ilfoglio.it/giustizia/2020/04/22/news/l-emergenza-covid-il-boss-ai-domiciliari-e-la-lettura-distorta-dei-
    partigiani-dell-antimafia-314326/
34
   https://www.ilriformista.it/dopo-travaglio-gli-insulti-di-saviano-siete-puttane-84717/
35
   https://www.ilriformista.it/fatto-quotidiano-ed-espresso-vogliono-in-italia-la-pena-di-morte-86187/
36
   https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/non-e-larena-puntata-del-26042020-27-04-2020-321643
passare nell'immaginario collettivo la figura di un ministro e di un governo che si sono arresi alla
mafia e scarcerano i boss mafiosi.
La prima reazione provocata nelle stanze di Via Arenula è stata quella di far sparire la “famigerata
nota”, la mossa successiva è stata la predisposizione di un nuovo decreto che ne revocasse gli
effetti. Il nuovo decreto però parte da un equivoco di fondo, ovvero che le sostituzioni delle misure
detentive con quelle alternative per motivi di salute fossero una conseguenza della nota del 21
marzo.
Per chi ha un minimo di dimestichezza con il diritto costituzionale e il diritto penitenziario è stato
facile intuire che la “pezza” che si è messa fosse peggiore del “buco”. Invece chi gestisce il
ministero della giustizia non poteva non sapere né, tanto meno, avallare le tesi date per certe che un
semplice atto amministrativo potesse produrre effetti di legge.

In tal caso il “buco” sono provvedimenti legittimi, adottati dai magistrati di sorveglianza
nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela del condannato in fase di esecuzione penale, e nel
rispetto delle norme che, dalla Costituzione in giù, impongono la preminenza del diritto alla salute
sulla potestà punitiva dello stato che è sempre secondaria, altrimenti si va a prefigurare un
trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea.
La nota del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è stata emanata, lo ribadisco, in
osservanza delle disposizioni di legge, attesa l'emergenza sanitaria in atto, disponendo la
ricognizione dei detenuti portatori delle patologie indicate dagli organismi internazionali, le cui
indicazioni sono vincolanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
I due documenti internazionali di riferimento, utilizzati dal consiglio dei ministri per la
formulazione dei DPCM del 23 febbraio e dell'8marzo, sono le linee guida dell'OMS e del Centro
europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie. A queste due guide il Consiglio di Europa,
attraverso l'organismo denominato Comitato europeo per la prevenzione dei trattamenti inumani e
degradanti (CPT), con la nota37 sui Principi relativi al trattamento delle persone private della
libertà personale nell’ambito della pandemia del coronavirus (COVID-19), fornisce linee di
indirizzo specifiche relative alla popolazione detenuta, senza distinzione di classificazione
penitenziaria38, linee che diventano imperative nelle carceri con elevati tassi di sovraffollamento.

E dunque se tutti hanno agito secondo le norme, qual è lo scandalo? Perché tanto clamore attorno
alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare? Al netto degli strafalcioni

37
     https://rm.coe.int/16809cfda7
38
     La classificazione penitenziaria regola l'assegnazione dei detenuti a specifici circuiti penitenziari che sono suddivisi
      in Alta sicurezza (ulteriormente suddivisi per tipologia di detenuti in 41bis, AS1, AS2, AS3), media sicurezza e
      comuni.
giuridici del conduttore e dei giornalisti che confondono la sostituzione della misura detentiva con
la scarcerazione (che non è avvenuta e che comunque nei casi configurati dall'art. 146 del c.p. la
sospensione sarebbe stata legittima e obbligatoria), c'è un particolare che forse sarà sfuggito ai più:
il problema politico.
Ce lo chiarisce, ancora una volta, la dott.ssa Laura Longo, ex presidente del tribunale de L'Aquila
che per molti anni è stata magistrato di sorveglianza del 41 bis, nel commentare, proprio il decreto
con cui Bonafede andrà a “neutralizzare”, nell'opinione pubblica, la nota del Dap sull'onda emotiva
suscitata da qualche articolo di giornale e da una trasmissione televisiva:

      Ci rendiamo conto? E ci rendiamo conto che hanno inciso anche sull'articolo 146 codice penale che è il
      differimento obbligatorio? Sapete quando è obbligatorio il differimento, oltre ai malati di aids? Quando il soggetto
      è arrivato ad una fase tale da non rispondere più a terapie e alle cure. E questo ci tenevo a dirlo perché vedete, è
      triste penso, per tutti magistrati di sorveglianza, non solo applicare questa legge ma sentirsi parte di questo sistema.
      È un sistema che ha trasformato la veste della magistratura di sorveglianza da anni, lo sappiamo: è nata nel ’75,
      poi nell’ ‘86 con la Gozzini, come magistratura di garanzia dei diritti, no? lo statuto dei diritti dei detenuti e degli
      internati.. per diventare invece purtroppo, dopo gli anni Novanta, il problema della mafia e quant'altro la
      magistratura cui veniva chiesto che cosa? Di applicare il diritto del nemico, no? Cioè di partecipare alla guerra
      contro la mafia.

“Partecipare alla guerra contro la mafia” a costo di sacrificare i diritti costituzionali. Ecco, questo è
quello che ha fatto fare dietrofront a Maresca e Mastella dal difendere l'applicazione delle norme
nella seconda parte della prima trasmissione, quando il crociato morale Giletti aveva ormai alzato i
toni, e l'audience, richiamando nella coscienza collettiva uno scenario lontano nel tempo e nella
storia.
Le omissioni de L'Espresso sul fine pena di Bonura e sulle sue condizioni di salute sono proseguite
anche nella trasmissione di Giletti: nessuna volontà di approfondire la questione realmente. Alla
volontà di Maresca di “voler spiegare bene” le norme che hanno determinato l'uscita dal carcere di
Zagaria il nostro crociato morale mette il bavaglio; l'ex ministro della giustizia viene “costretto” a
non parlare più delle norme ma degli errori politici dell'attuale ministro e Mastella si rifugia nel
proprio operato da ministro che “ha contribuito a gestire i casi più ingombranti”. Attenzione!
“Gestire i casi più ingombranti” ha un solo significato possibile: la forzatura delle norme
costituzionali, delle leggi, dei trattati internazionali, per evitare il rilascio o la modifica del regime
detentivo di qualche detenuto ai sensi del 4 bis.

Per approfondire questi aspetti bisognerebbe entrare nello specifico dei dispositivi che sottostanno
ai decreti di assegnazione (e rinnovo) dei detenuti al regime di cui al 41 bis O.P., spesso fumosi e
privi di qualsivoglia documentata pericolosità sociale e/o reati specifici contestati, della gestione
(esclusivamente politica) dei circuiti ex Elevato indice di vigilanza, oggi AS1, delle
declassificazioni ed altro ancora, tutte questioni in capo al Ministro della Giustizia e al suo
dipartimento, ma mi rendo conto che sarebbe una divagazione eccessiva in questo ambito, rimando
però la questione ad un lavoro di ricerca specifico che ho svolto precedentemente39 che ben
chiarisce la questione.

Il passo successivo ai cori di indignazione è la predisposizione di nuove leggi per contrastare
“queste sentenze che hanno violato il sacrario del 4 bis”, il suo valore simbolico. Non a caso Laura
Longo, nel convegno “Verso lo stato etico, tra populismo penale e Costituzione tradita”, parla di
eversione normativa40 quando parla di questa politica e di questi crociati che non accettano le
decisioni della Corte Costituzionale, la corte delle leggi, quella che ne stabilisce la validità
costituzionale, e si scagliano violentemente contro le sentenze.

L'ordine del discorso si è ormai spostato sull'emergenza mafia, sui boss che escono, sull'incapacità
del ministro, sulle disfunzionalità del Dap. Le ragioni, le leggi, l'equilibrio, l'umanità, non servono
al populismo penale. Adesso serve una legge che contrasti la rinnovata emergenza41. E serve che
qualcuno paghi per saziare l'opinione pubblica, un agnello da sacrificare sull'altare del 4 bis violato
e della sempreverde lotta alla mafia.

Nei giorni a seguire Bonafede riferisce in Parlamento difendendo l'autonomia della magistratura di
sorveglianza (e scaricando su di loro le responsabilità) e il suo impegno nella lotta alla mafia.
Rivendica la legge cd Spazzacorrotti42 come segno incontrovertibile del suo essere antimafioso e, a
conferma del suo impegno, nomina un vice capo del Dap scelto tra le file della direzione distrettuale
antimafia, e già membro della commissione parlamentare antimafia.
Nel frattempo ordina una ispezione ministeriale negli uffici dei tribunali di sorveglianza e, assieme
alla commissione antimafia, elabora il nuovo decreto per riportare in carcere i detenuti usciti43.

La gravità di questo decreto sta nel fatto che va a vincolare la concessione di un permesso di
necessità (art.30), di una misura sostitutiva della detenzione in carcere per motivi di salute (art. 147
cp) o del differimento obbligatorio della pena sempre per motivi di salute (art. 146 cp) al parere del

39
   S. Berardi, Tra grovigli di circolari: viaggio nei circuiti di Alta Sicurezza d’Italia, in European Parliamentary Group
    GUE/NGL, Dallo Stato sociale allo Stato penale, Roma, Il Salto, 2019.
    http://www.osservatoriorepressione.info/libro-bianco-repressione-diritto-resistenza/
40
   http://www.malanova.info/2020/07/18/verso-lo-stato-etico-tra-populismo-penale-e-costituzione-tradita/
41
    Cfr. S. Verde, Massima sicurezza. Dal carcere speciale allo stato penale, Roma, Odradek, 2002, pp. 168-173.
42
   La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa legge perché viola la irretroattività delle leggi, art. 25 Cost..
43
   http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/GU_Dl_28.pdf
Procuratore distrettuale del tribunale che ha emesso la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti
in 41 bis, anche al parere della Procuratore nazionale antimafia. Apparentemente questo
meccanismo era già presente ma, mentre prima ad essere vincolante era una informativa, un atto
documentato attestante l'attualità di eventuali collegamenti con le organizzazioni di appartenenza,
ora invece si farà affidamento al parere del procuratore distrettuale, quindi al giudizio di un singolo
individuo.
Ovviamente anche il varo di questo decreto è stato seguito ed enfatizzato dai media, con la presenza
costante sulle maggiori testate per diversi giorni sì da tranquillizzare l'opinione pubblica ed anche
gli alleati di governo visto che l'opposizione chiedeva le dimissioni di Bonafede.

A dimettersi, invece, sarà Basentini assieme ad altri funzionari e verrà sostituito dal giudice Petralia.
Quello che è avvenuto, di fatto, è stato il “commissariamento circolare” degli apparati che
governano e gestiscono carceri e detenuti da parte della direzione nazionale antimafia.
Questo aspetto, affatto trascurabile, va innanzitutto contro il principio di indipendenza, anche tra
loro, dei diversi apparati dello Stato, in secondo luogo mette in discussione la funzione rieducativa e
risocializzante del carcere, rimettendo il detenuto alla valutazione degli organi giudicanti come se il
percorso intramurario non fosse mai esistito, rimettendo il detenuto al parere degli organi inquirenti
e giudicanti significa cristallizzare la persona al momento della condanna, al reato quindi, senza
possibilità alcuna per il detenuto di dimostrare i cambiamenti e i progressi intervenuti nel periodo
di detenzione.
Senza trascurare che questa bailamme mediatica ha messo in secondo piano l'emergenza sanitaria in
atto e il diritto alla salute dei detenuti, l 'aspetto più grave di questa vicenda rimane il fatto che a
determinare queste modifiche, sostanziali peraltro, dell'ordinamento non siano stati i pareri degli
esperti ma le sirene della propaganda populista.
È innegabile il ruolo preminente dell'informazione e delle fake news nelle dinamiche securitarie ed
emergenzialistiche, con un evidente sbilanciamento del potere di condizionamento a favore di una
informazione parziale e fuorviante ma di maggiore appeal sull'opinione pubblica.

Abbiamo assistito ad una messa in secondo piano dell'emergenza vera, quella sanitaria, a vantaggio
di una “emergenza mafia” declinata al passato e sconfessata dai numeri; l'allarme di una mafia
stragista pronta a riprendere la scena, un pericolo inesistente per una serie di fattori ben illustrati da
esperti, eppure silenziati da una squadra di crociati morali che non applicano le leggi in un quadro
costituzionalmente orientato (valido per tutti), con annesse e connesse garanzie del sistema penale.
Ci troviamo, piuttosto, di fronte ad una presa di parola, forte, da parte di uno schieramento ampio e
variegato di crociati morali a cui le garanzie costituzionali stanno strette, e mettono in campo il
vasto repertorio di una precisa retorica dell'antimafia che non parla la lingua dell'oggi, non analizza
il fenomeno attuale; continua, piuttosto, a rinnovare l'allarme del passato nonostante l'estinzione di
quella mafia.
In queste cronache avviene un processo di mostrificazione assoluta dei vari Bonura in cui gli
elementi oggettivi (malattia grave, età, fine pena prossimo, garanzie costituzionali e preminenza del
diritto alla salute) vengono oscurati mettendo in primo piano l'irrecuperabilità di questi condannati
per cui è necessario che marciscano in galera fino alla morte anche se hanno quasi finito di
scontare la condanna che il tribunale degli uomini ha inflitto loro per la storia giudiziaria e
processuale.
È la certezza che viene data che le rivolte nelle carceri siano state organizzate da una regia
mafiosa44, che presuppone l'ennesima trattativa tra mafia e stato, e che questa ha portato
all'emanazione della circolare per la “scarcerazione” dei boss. Le voci autorevoli, tra le altre quella
di Giandomenico Caiazza45, con codici e provvedimenti alla mano, che smentiscono questa
affermazione vengono sovrastate e silenziate da quell'antimafia mediatica che affida a quel
repertorio simbolico la predisposizione della nuova emergenza cancellando, al tempo stesso,
Costituzione e Diritto.
Una operazione mediatica che rimette in primo piano la figura del nemico della nazione per
eccellenza: la mafia. Una figura in grado di mobilitare:
       le paure collettive in modo da richiamare e consolidare le ideologie precedenti sul nemico nazionale46.
Quello che va in scena sui media è la reificazione di immagini macabre e mistificatorie: i fantasmi
di Riina e Provenzano che prendono il posto delle centinaia di bare nelle chiese della bergamasca; è
la strage di Capaci che si sovrappone, oscurandoli, ai camion militari che trasportano le salme; è il
maxi processo di Palermo che prende il posto della ordinanza della regione Lombardia con cui si
chiede di spostare gli infetti nelle case di riposo. È la strage degli anziani di cui non si conosce
ancora l'entità, oscurata dalla sospensione della pena a Carmelo Terranova, dipendente da 10 anni
da un respiratore, che il decreto Bonafede riporta in carcere e che dopo un mese muore47. Ma
Giustizia è fatta! Annunciano i crociati a reti unificate, il fantasma di Cosa nostra è tornato in
galera.
Cosa nostra: un pericolo che viene attualizzato andandolo a innestare nell'emergenza attuale, la
pandemia, attraverso il lancio di alcune ipotesi di allarmi.

44
   https://www.la7.it/nonelarena/video/nino-di-matteo-in-una-lunga-intervista-a-massimo-giletti-ne-e-valsa-la-pena-
    perche-ho-tentato-di-27-09-2020-341780
45
   https://www.la7.it/nonelarena/video/scontro-tra-caiazza-e-giletti-sulla-scarcerazione-dei-boss-il-conduttore-mi-sono-
    rotto-di-giocare-27-09-2020-341774
46
   A. Davis, Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale, Roma, Minumum fax,
    2009, p. 232.
47
   https://www.facebook.com/yairaiha/posts/1549790615181722
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