Novità fiscali Dicembre 2015 - Gennaio 2016 - Confindustria Benevento
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Novità fiscali Dicembre 2015 Gennaio 2016
Le novità fiscali di Dicembre 2015 ”Se l’impresa è sveglia la ricchezza si accumula, non importa quel che faccia il Risparmio; se l’impresa dorme la ricchezza decade, qual che sia la sorte del Risparmio ” – J. M. Keynes IRES/IRPEF 1. Patent box: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 2. Interpelli antielusivi: linee guida nella preparazione delle istanze (Ris. AE n. 104/E/2015) 3. Modelli di comunicazione per regimi opzionali tonnage tax, consolidato, trasparenza e opzione IRAP 4. Il contributo per la ristrutturazione di un fabbricato rurale è sopravvenienza (Cass. sent. n. 23555/2015) IVA 5. Reverse charge settore edile – risposte a quesiti (Circ. n. 37/E/2015) 6. Istituito il punto di contatto per il progetto pilota “Cross Border Ruling” 7. Prestazioni di servizi elettronici il parere della Corte su presunto abuso del diritto (CGUE – sent. causa C-419/14) 8. Controlli doganali reiterati legittimi se effettuati nel termine di prescrizione triennale (CGUE – sent. causa C-427/14) 9. L’amministrazione di immobili non è esente IVA (CGUE - sent. causa C- 595/2013) VARIE 10. Riforma del processo tributario – interpretazione dell’Agenzia delle entrate (circ. n. 38/E/2015) 11. Modelli di comunicazione per le SIIQ e le SIINQ 12. Filiera del gioco legale – questione di legittimità costituzionale 13. Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) AIUTI DI STATO 14. Avviata indagine su presunti aiuti di stato concessi a Mc Donald’s 15. Il sostegno dell’Italia a Banca Tercas è un aiuto di stato incompatibile INTERNAZIONALE 16. Avvio dell’iter di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia fiscale 17. UE - Nuovo accordo sulla trasparenza fiscale tra Unione Europea e San Marino 18. UE – estensione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale ai tax rulings e agli APA 19. UE- Rapporto Taxation Trends 2015 ATTIVITA’ DELL’AREA 20. Gruppo di lavoro Fisco 21. Gruppo di lavoro Principi Contabili 22. Rapporto Scenari Economici CSC - l’evasione blocca lo sviluppo 23. Incontro con Assolombarda su DDL Stabilità 2016 24. Incontri Patent Box 1
Le novità fiscali di Dicembre 2015 IRES/IRPEF 1. Patent box: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Nelle ultime settimane, la disciplina della Patent box, introdotta dall’art. 1, commi da 37 a 45 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) si è arricchita di alcuni importanti interventi dell’Agenzia delle Entrate, che definiscono le modalità applicative della misura e ne chiariscono alcuni aspetti critici. Provv. Agenzia Il 1° dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento delle Entrate n. n. 154278, recante disposizioni relative all’accesso alla procedura di ruling, 154278 dell’ 1 dicembre 2015 connessa all’utilizzo di beni immateriali, ai fini dell’agevolazione c.d. “Patent box”. Ricordiamo che il ricorso alla procedura di ruling è obbligatorio per la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali; è, invece, opzionale per calcolare: (i) il reddito legato all’attività di R&S di beni immateriali prodotto nell’ambito di operazioni infragruppo; (ii) le plusvalenze prodotte dalla cessione dei beni immateriali realizzate nell’ambito di operazioni infragruppo. Il provvedimento indica il contenuto essenziale delle istanze di ruling e dispone che queste potranno essere presentate in carta libera, a mezzo raccomandata o direttamente presso l’ufficio competente (individuato nell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, sedi di Roma e Milano). Come già descritto nella nostra circolare n.19923 del 2 dicembre u.s., a cui si rinvia, il contenuto delle istanze si differenzia in relazione al loro oggetto; giova in questa sede ricordare che il contenuto essenziale dell’istanza include: a. la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita IVA e, l’eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura; b. l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese non residenti, le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura; c. l’indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente da: 1. preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni 2
Le novità fiscali di Dicembre 2015 immateriali; 2. preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali, in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto 1, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; 3. preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; d. l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015, e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente; e. l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 8 del decreto ministeriale, ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni immateriali; f. la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza. La carenza di taluno degli elementi essenziali determinerà il rigetto dell’istanza, comunicato dall’Ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, salvo che con ulteriore attività istruttoria sia possibile desumere gli elementi carenti. Relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto sarà di 180 giorni. Il provvedimento prevede la possibilità di integrare la documentazione presentata con l’istanza di ruling; il termine previsto per la produzione di memorie integrative e la documentazione di supporto è di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il provvedimento direttoriale, infine, precisa le modalità di svolgimento della procedura di ruling e disciplina nel dettaglio le ipotesi di rigetto dell’istanza e violazione totale o parziale, modifica e rinnovo dell’accordo di ruling. In merito alla procedura, si dispone che al termine dell’attività istruttoria di verifica degli elementi essenziali necessari per la validità dell’istanza, l’Ufficio inviti l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, richiedere eventualmente la presentazione di ulteriore documentazione, e definire i termini di svolgimento del procedimento di contraddittorio che potrà aver luogo nell’arco di più incontri, al termine dei quali verrà redatto un apposito processo verbale, la cui copia sarà consegnata al soggetto istante. La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio e del rappresentante legale dell’impresa. 3
Le novità fiscali di Dicembre 2015 Circolare Con la circolare n. 36/E/2015, emanata sempre in data 1 dicembre, Agenzia delle l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ai numerosi dubbi Entrate n. 36 dell’1 dicembre interpretativi relativi all’applicazione della disciplina Patent Box; la circolare 2015 affronta questioni relative a: le modalità e gli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, gli effetti delle perdite realizzate nei primi esercizi di applicazione del regime, gli effetti in caso di operazioni straordinarie, la procedura di ruling. Con riferimento agli effetti dell’opzione, la circolare chiarisce che gli elementi utili alla quantificazione del beneficio in oggetto, per l’anno d’imposta 2015, potranno essere individuati dalle imprese anche successivamente all’esercizio dell’opzione che ha, secondo quanto precisato dall’Agenzia, il solo effetto di “censire” le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che potrebbero beneficiare del regime di vantaggio derivante dall’applicazione della disciplina in commento a far data dal 2015. Altro tema particolarmente rilevante che la circolare affronta è quello relativo alle perdite. Come segnalato in più occasioni da Confindustria, si tratta di un profilo nodale dell’intera disciplina, in ragione del carattere irrevocabile dell’opzione e della lacunosità, tanto della norma primaria, quanto del decreto, rispetto al tema. L’Agenzia è, pertanto, intervenuta sul punto in via interpretativa, precisando che nei casi in cui, una volta esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa in regime Patent Box può rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Si chiarisce, inoltre, che qualora le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un risultato negativo (perdita), derivante dall’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorrono alla formazione del reddito d’impresa di periodo. I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione. La circolare detta, inoltre, un apposito meccanismo di recapture delle perdite generate in vigenza del regime del Patent Box; nel momento in cui il bene immateriale comincia a produrre redditi, le perdite sono computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento. In tali casi, la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzione, ha luogo nel momento in cui il bene immateriale genera redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del Patent box. 4
Le novità fiscali di Dicembre 2015 Una sezione della circolare è, poi, dedicata alle operazioni straordinarie; sul punto, si precisa che le stesse, neutrali ai fini fiscali, potrebbero consentire una più facile gestione della agevolazione in discorso e rendere più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo. Al riguardo, l’Agenzia precisa che operazioni siffatte, nel presupposto che la società avente causa svolga una “substantial activity” in tema di ricerca e sviluppo, non possano ritenersi elusive o abusive anche se esclusivamente finalizzate ad evitare il ruling obbligatorio; resta, tuttavia, fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, con i canoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede di concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali tra società appartenenti allo stesso gruppo. Con riferimento alla procedura di ruling, richiamando quanto già descritto nel citato provvedimento, in merito al contenuto essenziale dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la documentazione integrativa deve indicare in modo chiaro e preciso i metodi e i criteri di calcolo: del reddito o della perdita derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali; del reddito d’impresa, o della perdita derivante dalla concessione in uso dei beni immateriali; della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni immateriali. Nella documentazione integrativa, dovranno essere indicate anche le ragioni che giustificano l’impiego di tali metodi e criteri di calcolo. Una procedura semplificata è prevista per le PMI e le microimprese. Da ultimo, con il comunicato stampa del 22 dicembre 2015, l’Agenzia delle Comunicato Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione delle stampa Agenzia delle Entrate del istanze di ruling. 22 dicembre In particolare, è stato precisato che le istanze presentate a mezzo 2015 raccomandata si considerano presentate alla data di spedizione della raccomandata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale. Nel comunicato stampa sono stati, inoltre, resi noti gli indirizzi degli sportelli e i relativi orari per i casi di consegna a mano delle istanze. 2. Interpelli antielusivi: linee guida nella preparazione delle istanze (Ris. AE n. 104/E/2015) Risoluzione Con la risoluzione n. 104 del 15 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha Agenzia delle fornito chiarimenti sulla gestione degli interpelli antielusivi presentati dai Entrate n. 104 contribuenti nel corso del 2015, alla luce delle due modifiche legislative che del 15 dicembre hanno interessato la relativa disciplina, intervenute nel medesimo anno. 2015 Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti: - il D. Lgs. del 5 agosto 2015, n. 128, che ha abrogato, con effetto dal 1° settembre 2015, la precedente disciplina antielusiva di cui all’art. 37-bis del DPR n. 600/1973, ed ha introdotto, con effetto dal 1° 5
Le novità fiscali di Dicembre 2015 ottobre 2015 una nuova definizione di abuso del diritto, di cui all’art. 10-bis della legge n. 211/2012 (c.d. Statuto del contribuente); - il DLgs n. 156/2015, che ha modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari (inclusi quelli antiabuso, con effetto dal 1° gennaio 2016, abrogando le precedenti regole procedurali, dettate dall’art. 21, comma 9 della legge n. 413/1991 e dall’art. 10-bis, comma 5 della legge n. 212/2000. La non coincidenza temporale tra l’abrogazione delle vecchie disposizioni in materia di elusione fiscale e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di abuso del diritto, nonché di quelle relative ai nuovi interpelli antielusivi aveva generato dubbi con riferimento alle istanze presentate nel 2015. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha risposto precisando che: le istanze di interpello antielusive presentate dai contribuenti entro il 1° settembre 2015 (prima dell’abrogazione dell’art. 37-bis del DPR n. 600/197), riceveranno una risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria con valenza limitata a tale disciplina. Infatti, tali istanze potrebbero essere prive degli elementi indispensabili per una valutazione secondo la nuova disciplina dell’abuso di diritto; le istanze presentate dal 2 settembre fino al 30 settembre 2015, invece, non riceveranno alcuna risposta dall’Agenzia delle Entrate poiché manca per tale periodo (di disallineamento tra la vecchia disciplina antielusiva e la nuova norma sull’abuso del diritto) una disciplina di riferimento. Nel rispetto del principio della buona fede e di collaborazione tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, i contribuenti saranno comunque invitati a ripresentare le loro istanze di interpello sulla base della nuova disciplina dell’abuso del diritto, senza la necessità di allegare di nuovo i documenti già trasmessi in precedenza; le istanze di interpello presentate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015, dovranno essere presentate ai sensi delle nuove regole procedurali dettate dalla norma sull’abuso del diritto (all’art. 10-bis, comma 5 L. n. 212/2000). In fase di prima applicazione, saranno comunque accettate le istanze di interpello che erroneamente richiamano l’abrogata disciplina antielusiva di cui all’art. 21 comma 9 del D. Lgs. n. 413/1991. Inoltre, con riferimento agli elementi essenziali che dovranno essere contenuti nei predetti interpelli, l’Agenzia sottolinea la necessità di indicare (ferma restando la descrizione esauriente della fattispecie, supportata da idonea documentazione) il settore impositivo in relazione al quale si chiede il relativo parere, nonché le norme ritenute applicabili al caso concreto (vale a dire quelle oggetto di potenziale abuso). Dove tali dati non siano desumibili dall’istanza presentata, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’interpello sarà ritenuto inammissibile perché la fattispecie sottoposta al suo esame non risulta sufficientemente circostanziata. 6
Le novità fiscali di Dicembre 2015 3. Modelli di comunicazione per regimi opzionali tonnage tax, consolidato, trasparenza e opzione IRAP Provv. Agenzia Con il provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015, sono stati approvati delle Entrate n. i modelli di comunicazione per i regimi opzionali in materia di IRES e IRAP 161213 del 17 (Tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale, determinazione della dicembre 2015 base imponibile IRAP, per le società di persone e delle ditte individuali, secondo le stesse regole dettate dalle società di capitali). Ricordiamo che per effetto dell’intervento di razionalizzazione operato dall’art 16 del D. Lgs n. 175/2015 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali), le opzioni per tali regimi opzionali sono esercitabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta anteriore a quello di applicazione dei regimi opzionati, negli appositi quadri (es. quadri OP della dichiarazione Unico società di capitali). Pertanto la modulistica approvata con il provvedimento in commento dovrà essere utilizzata nei casi in cui non è possibile esercitare l’opzione in dichiarazione, e dunque per: variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax; interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione; perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale; opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società soggette ad IRES, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP dell’anno precedente in quanto non erano tenuti alla sua presentazione (es. società neocostituita); opzione per il regime di tassazione di gruppo, della Tonnage tax o di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico SC dell’anno precedente (es. poiché sono nel primo anno di attività, ovvero devono avvalersi di un diverso modello Unico (es. Unico società di persone) in quanto rivestivano una forma societaria diversa nel periodo d’imposta precedente). La comunicazione va presentata in via telematica: dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax; dalla consolidante entro 30 giorni: – dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo; – dal termine di presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per il regime di consolidato; – dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell’opzione; 7
Le novità fiscali di Dicembre 2015 dalla società partecipata: – entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale; – entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale; dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente, esercita l’opzione per uno dei regimi della tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 446/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. 4. Il contributo per la ristrutturazione di un fabbricato rurale è sopravvenienza (Cass. sent. n. 23555/2015) Con la sentenza numero 23555 del 18 novembre 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta qualificazione fiscale di contributi finanziari ricevuti da un’impresa dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la realizzazione di un’azienda turistica. La controversia in oggetto trae origine da un avviso di accertamento, notificato all’impresa, per maggiori IRPEF e IRAP dovute nel periodo di imposta di imposta 2000, a seguito della riqualificazione di una parte dei contributi incassati nell’anno quali sopravvenienze attive, ex art. 55 comma 3 lettera b) del TUIR (testo vigente nel periodo oggetto di contestazione). L’impresa aveva invece qualificato tali finanziamenti come contributi “in conto impianti”, in quanto ritenuti strettamente correlati all’investimento in beni ammortizzabili. La Cassazione nella sua motivazione precisa che sono qualificabili come contributi in conto impianti i soli contributi “necessariamente” collegati all’acquisizione di beni materiali o immateriali ammortizzabili. Diversamente, le somme erogate per aumentare i mezzi patrimoniali dei soggetti beneficiari, che non sono strettamente subordinate all’effettuazione di uno specifico investimento, si qualificano come contributi in conto capitale. Confermando quanto affermato con la sentenza n. 781/2011, i Giudici di legittimità evidenziano che “la scienza economica ha individuato la ulteriore categoria dei “contributi misti”, cioè concessi al fine generico di potenziare l’apparato produttivo, che in genere vengono qualificati quali contributi in conto capitale, in quanto mancherebbe una specifica correlazione con l’acquisto di beni ammortizzabili.” La Corte precisa che “di fronte a contributi concessi in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni 8
Le novità fiscali di Dicembre 2015 strumentali ammortizzabili, sia spese di diversa natura, sempreché non ci siano dei criteri oggettivi che consentano la ripartizione del contributo tra le varie voci, l’intero importo del contributo stesso dovrebbe essere assoggettato alla disciplina dei contributi in conto capitale”. Pertanto i Giudici, ritenendo che i contributi ricevuti per la realizzazione di una impresa turistica erano stati concessi per interventi di ristrutturazione su un immobile rurale già esistente, e non per l’acquisto ex novo di beni da ammortizzare, hanno respinto il ricorso dell’impresa ed hanno confermato la natura di contributi in conto capitale, iscrivibili quali “sopravvenienze attive”, tassabili pro quota nell’esercizio in cui sono incassati e in quelli successivi, ma non oltre il quarto. IVA 5. Reverse charge settore edile – risposte a quesiti (Circ. n. 37/E/2015) Circolare Con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha Agenzia delle fornito numerose risposte a quesiti, in materia di reverse charge applicabile Entrate n. 37 del nel settore edile, esposti in occasione dei vari incontri che la stessa ha 22 dicembre 2015 tenuto con le diverse associazioni di categoria, tra le quali Confindustria. Di seguito si segnalano i chiarimenti di maggiore interesse contenuti nel documento di prassi in esame. Ai fini della corretta applicazione del meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di manutenzione straordinaria di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633/1972, è stato precisato che, in presenza di un unico contratto di appalto, comprensivo di diverse prestazioni di servizi assoggettabili al regime solo in parte, occorre distinguere le singole prestazioni soggette a reverse charge da quelle soggette al regime ordinario. Tuttavia, l’Agenzia ha precisato che in presenza di un contratto di appalto, comprensivo anche di interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, occorrerà applicare, il regime ordinario. Ciò in deroga alla modifica introdotta dall’art. 17 del D.L. n. 133/2014 che ha assimilato tali interventi, in precedenza considerati di ristrutturazione edilizia, a prestazioni di manutenzione straordinaria. Inoltre, anche in caso di contratto di appalto avente per oggetto la demolizione e la successiva ricostruzione di un edificio, bisognerà applicare il regime ordinario, e non quello dell’inversione contabile previsto per l’attività di demolizione, in quanto tale attività è ritenuta strettamente funzionale all’attività di ricostruzione. L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni utili a chiarire i dubbi 9
Le novità fiscali di Dicembre 2015 legati alla non sempre agevole distinzione tra cessione con posa in opera accessoria e prestazione di servizi, assoggettata, a differenza della prima, al meccanismo del reverse charge. A tal riguardo, sulla base delle indicazioni fornite dai giudici comunitari, occorrerà verificare se con la posa in opera del bene il fornitore effettui anche delle modifiche per adattarlo alle specifiche esigenze del cliente, valutare il rapporto tra prezzo del bene e prezzo dei servizi, e la prevalenza dell’obbligazione di dare o di quella di fare desumibile dal contratto. Inoltre, l’Agenzia richiama quanto spesso chiarito dai giudici della Corte di Cassazione, secondo i quali, per determinare la differenza tra le due fattispecie,è fondamentale considerare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata piuttosto che alla materia ceduta. L’Agenzia ha indicato, altresì, che anche gli impianti posizionati in parte all’esterno dell’edificio, ma che si trovano in parte all’interno dell’edifico stesso e sono ad esso funzionali (es. citofoni, climatizzatori, tubi ...), sono assoggettati al reverse charge. Il meccanismo dell’inversione contabile deve essere applicato anche all’installazione di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi – integrati” agli edifici e all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, purché questi, anche se collocati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso. Per quanto riguarda l’installazione e la manutenzione degli impianti antincendio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’installazione delle uscite di sicurezza e delle porte tagliafuoco sono assoggettabili a reverse charge, tuttavia la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere deve essere assoggettata a reverse charge solo nel caso in cui i beni oggetto di manutenzione siano parte di un impianto complesso installato su un immobile. Con riferimento alla manutenzione degli impianti l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la riparazione e la sostituzione di alcune parti dello stesso, usurate o obsolete rientra nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che i servizi resi siano relativi ad edifici. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi relativi all’attività di allacciamento e di attivazione dei servizi, addebitati dalle società di distribuzione del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua, indispensabili per il funzionamento degli impianti, non sono assoggettabili a reverse charge. Nel particolare caso in cui le prestazioni di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR n. 633/1972, siano non imponibili ai fini IVA, il meccanismo di inversione contabile non trova applicazione. Infine l’Agenzia delle Entrate, considerando la complessità dei quesiti esposti, ha fatto salvi gli effetti delle operazioni poste in essere in maniera difforme dalle indicazioni fornite dalla circolare, per i quali non si 10
Le novità fiscali di Dicembre 2015 applicheranno sanzioni, conformemente ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente. L’inapplicabilità delle sanzioni deve intendersi relativa alle sole questioni affrontate in tale circolare, e purché le violazioni non derivino da comportamenti fraudolenti. 6. Istituito il punto di contatto per il progetto pilota “Cross Border Ruling” Provv. Agenzia Con il provvedimento n. 165827 del 29 dicembre 2015 l’Agenzia delle delle Entrate n. Entrate ha istituito il punto di contatto dedicato per il progetto pilota “Cross 165827 del 29 Border Ruling” (CBR), nato nell’ambito del Forum sull’IVA, coordinato dalla dicembre 2015 Commissione Europea, allo scopo di permettere ai soggetti passivi IVA degli Stati membri che vi aderiscono di proporre quesiti su operazioni transazionali complesse ai fini IVA. Il progetto pilota è iniziato il 1° giugno 2013 e terminerà il 30 settembre 2018. A seguito dell’adesione dell’Italia, perfezionatasi a dicembre 2015 con il provvedimento in esame, è stato istituito presso il settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate il punto di contatto dedicato alla gestione delle istanze di “Cross Border Ruling”. Il punto di contatto è incaricato di rispondere per iscritto alle istanze dei soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia. Le istanze sono presentate al punto di contatto, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: CBR@agenziaentrate.it , accompagnate da una traduzione nella lingua dei Paesi interessati (che può essere la lingua propria di quel Paese, o la lingua scelta dallo stesso, per la gestione dei CBR). Le istanze di CBR possono riguardare esclusivamente l’interpretazione della normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate. La valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare oggetto di CBR. Il punto di contatto avvierà le consultazioni con le amministrazioni estere coinvolte, al fine di elaborare una soluzione interpretativa al caso prospettato nell’istanza. L’effettuazione delle consultazioni non garantisce che si possa arrivare a un CBR condiviso dalle amministrazioni interessate. Le risposte alle istanze CBR, si intendono fornite nell’ambito della generale attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e, pertanto, non possono essere oggetto delle disposizioni in materia di interpello. 7. Prestazioni di servizi elettronici il parere della Corte su presunto abuso del diritto (CGUE – sent. causa C- 11
Le novità fiscali di Dicembre 2015 419/14) Sentenza Corte Con la sentenza del 17 dicembre 2015, relativa alla causa C-419/2014, la di Giustizia Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si è pronunciata in materia di un dell’Unione presunto caso di abuso del diritto, diretto al pagamento di una minore Europea causa C-419/14 del 17 imposta sul valore aggiunto. dicembre 2015 Nel caso oggetto del procedimento, l’unico socio e amministratore di una società di diritto ungherese, acquistava a titolo gratuito da un‘altra società un know how che consentiva lo sfruttamento di un sito internet necessario per prestare servizi interattivi e audiovisivi. Contestualmente, il diritto allo sfruttamento di tale know how veniva ceduto in licenza d’uso dalla società ungherese ad una società portoghese, con sede a Madeira. Dai successivi controlli effettuati, l’amministrazione finanziaria ungherese, ritenendo la pratica abusiva, perché diretta a pagare essenzialmente una minore imposta sul valore aggiunto (data la diversa misura delle aliquote IVA ordinarie applicabili in Ungheria e a Madeira), contestava l’assenza di un’effettiva operazione economica ed emetteva a tal riguardo un avviso di accertamento a titolo di maggiore IVA per gli esercizi dal 2009 al 2011. Dalle verifiche fiscali effettuate e dalle informazioni risultanti dalle indagini penali, è emerso, secondo l’amministrazione fiscale ungherese, che il know how oggetto del contratto di licenza, era in realtà sfruttato dalla società ungherese e, pertanto, l’imposta sul valore aggiunto avrebbe dovuto essere applicata nello stato ungherese, in cui la prestazione di servizi era effettuata, e non in quello portoghese, caratterizzato da una minore aliquota d’imposta. Inoltre, è stato rilevato che la società portoghese, in evidenti difficoltà economiche, non disponeva della capacità di sfruttamento di tale risorsa. A tal proposito, gli organi di controllo erano giunti alla conclusione che l’unica ragione per la quale la società ungherese aveva ceduto in licenza il know how, oggetto del procedimento, era il risparmio fiscale determinato da una minore aliquota IVA in vigore in Portogallo. La società ungherese, impugnando nei diversi gradi di giudizio le decisioni dell’Amministrazione finanziaria, ha fornito elementi utili a dimostrare l’esistenza di ragioni economiche a supporto della scelta di concedere alla società portoghese il diritto allo sfruttamento del know how, come i servizi di pagamento on-line, non ancora ammessi dallo stato ungherese all’epoca dei fatti, e, pertanto, resi attraverso la società portoghese. Nel disciplinare la controversia, il giudice del rinvio si è interrogato su una molteplicità di questioni relative alla corretta individuazione del luogo della prestazione dei servizi, nell’ambito di una costruzione contrattuale potenzialmente abusiva, per cui ha interrotto il procedimento principale e ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, di seguito sintetizzate: se ai fini della valutazione dell’abusività dell’operazione, risulti 12
Le novità fiscali di Dicembre 2015 rilevante il fatto che la persona fisica che ha creato il know how, eserciti un’influenza informale sulla modalità di sfruttamento della licenza; nel caso in cui non si ravvisino effettive ragioni economiche nell’operazione oggetto della contestazione, sia possibile esigere il pagamento dell’imposta nello Stato in cui la prestazione di servizi avrebbe dovuto ritenersi effettuata, in assenza della pratica abusiva, benché la stessa sia già stata assolta nell’altro Stato membro di stabilimento; se, un contratto di licenza avente per oggetto l’utilizzo di un know how per la prestazione di servizi interattivi su internet, concluso tra l’impresa concedente, soggetto passivo di uno Stato membro, e un’altra impresa soggetto passivo di un altro Stato membro, con il solo scopo di beneficiare di una minore aliquota IVA, in vigore in tale ultimo stato, costituisca un abuso della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi; se al fine di contrastare frodi IVA, l’amministrazione finanziaria nazionale possa avvalersi di elementi e informazioni raccolte nel corso di un procedimento penale, e in caso, affermativo, con quali modalità e limiti. Nel pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia ha osservato che, considerando un contratto di licenza avente per oggetto la locazione di un know how che consentiva lo sfruttamento di servizi audiovisivi interattivi, concluso con una società con sede in uno stato diverso da quello che ha concesso la licenza, nel quale era in vigore una minore aliquota IVA, il fatto che l’amministratore e unico azionista esercitasse un’influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di detto know how, nonché le ragioni che hanno determinato la decisione di concedere in licenza tale know how ad una società con sede in tale altro stato, non appaiono da sole sufficienti per definire l’operazione abusiva. Conseguentemente, la Corte osserva che spetterà al giudice del rinvio analizzare l’insieme delle circostanze del procedimento principale per accertare se tale contratto costituiva una costruzione puramente artificiosa intesa a dissimulare, che la società che ha acquisito la licenza non era effettiva, non disponeva delle risorse e delle competenze necessarie per poter sfruttare il know how, o comunque non esercitava tale attività economica in proprio nome e per proprio conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio. Inoltre, secondo i giudici comunitari, il fatto che, per effetto della pratica abusiva, l’imposta sia stata assolta nello Stato in cui vigeva una minore aliquota, non osta alla possibilità di effettuare un accertamento per ripristinare il versamento del tributo nello Stato in cui la prestazione di servizi deve considerarsi effettivamente resa, in assenza 13
Le novità fiscali di Dicembre 2015 dell’operazione abusiva. Gli Stati membri hanno il dovere di collaborare affinché l’imposta sul valore aggiunto sia versata allo Stato competente, ovvero quello in cui per effetto dell’operazione posta in essere, l‘imposta è diventata esigibile, benché la stessa sia già stata versata nell’altro Stato. A tal fine, per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’ utilizzo di informazioni e di elementi raccolti nell’ambito di un procedimento penale non ancora concluso, all’insaputa del soggetto passivo, mediante ad esempio intercettazioni di telecomunicazioni, o sequestri di messaggi di posta elettronica, è consentito a condizione che non risultino violati il diritto alla difesa e quello al contraddittorio. 8. Controlli doganali reiterati legittimi se effettuati nel termine di prescrizione triennale (CGUE – sent. causa C- 427/14) Sentenza Corte Con la sentenza del 10 dicembre 2015, relativa alla causa C-427/14, la di Giustizia Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla dell’Unione compatibilità dei limiti previsti dal diritto lettone al termine di prescrizione Europea causa dei controlli doganali, disciplinato dal codice doganale comunitario. C-427/14 del 10 dicembre 2015 Nel caso specifico, una società lettone importava nel 2007 prodotti provenienti dalla Cambogia, accompagnati dal certificato di origine emesso dal governo cambogiano, ai fini della loro immissione in libera pratica. Ritenendo il certificato regolare, la società non ha versato né l’IVA né i dazi doganali relativi a tali prodotti. Dall’esito di un primo controllo effettuato nel 2008 dall’amministrazione fiscale lettone relativo al periodo d’imposta precedente, sull’operazione descritta non sono state contestate irregolarità. Tuttavia, nel corso del 2010, sulla base delle informazioni ricevute dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il certificato d’origine rilasciato dal governo cambogiano in relazione alle merci interessate non è risultato conforme ai requisiti imposti dalle disposizioni del diritto dell’Unione Europea. Conseguentemente, l’autorità fiscale lettone emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società contestando il mancato versamento di IVA e dazi doganali, in relazione ai prodotti importati nel 2007. La società, ritenendo le pretese dell’amministrazione fiscale contrarie ai principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, ha impugnato il provvedimento, avviando un contenzioso, nel corso del quale l’amministrazione fiscale ha resistito fino a presentare ricorso in cassazione. In particolare, quest’ultima, in difesa delle sue pretese, sosteneva la 14
Le novità fiscali di Dicembre 2015 legittimità del successivo controllo, sulla base del fatto che al momento della prima verifica non disponeva delle informazioni dell’OLAF, che le hanno permesso di accertare l’irregolarità del certificato. A tal proposito, la Corte Suprema ha osservato che secondo l’art. 78 par. 3 del codice doganale comunitario, le autorità doganali nazionali hanno il diritto di reiterare i controlli effettuati, entro il termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, prevenendo il mancato pagamento dei dazi doganali, nel rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo, tra i quali quelli previsti dall’ordinamento nazionale. Tuttavia, secondo l’ordinamento nazionale lettone, una decisione dell’amministrazione fiscale può essere oggetto di riesame solo nel caso in cui risulti avviato un procedimento penale per frode, falsificazione di documenti, evasione o altri reati che influiscono sulla determinazione dei tributi da versare. La questione circa l’interpretazione del menzionato art. 78 del codice doganale comunitario è stata quindi devoluta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima ha ritenuto che l’art. 78 par. 3 del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impedisce alle autorità doganali di reiterare una revisione o un controllo a posteriori e di trarne le conseguenze fissando una nuova obbligazione doganale, se tale limitazione si riferisce a un periodo di tre anni dalla data in cui è sorta la prima obbligazione doganale, circostanza che dovrà essere verificata dal giudice del rinvio. 9. L’amministrazione di immobili non è esente IVA (CGUE - sent. causa C-595/2013) Sentenza Corte Nella sentenza del 9 dicembre u.s., relativa alla causa C-595/13, la Corte di Giustizia di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito al dell’Unione riconoscimento dell’esenzione IVA relativa all’attività di gestione di fondi Europea causa C-595/13 del 9 d’investimento immobiliari. dicembre 2015 Nel caso oggetto della sentenza, una società, denominata (A), facente parte di un’entità fiscale complessa, denominata (X), ha concluso con altre tre società contratti di gestione patrimoniale e immobiliare. Tali contratti avevano per oggetto il controllo sui beni immobili e sull’uso degli stessi, la riscossione dei canoni di locazione e la gestione di situazioni debitorie degli inquilini, l’attività di intermediazione nella ricerca degli inquilini, la fornitura di beni e servizi aggiuntivi, l’attività di manutenzione e controllo, la gestione degli adempimenti contabili e giuridici connessi allo svolgimento di tali attività. 15
Le novità fiscali di Dicembre 2015 Gli azionisti di tali società ricevevano in contropartita degli investimenti effettuati in partecipazioni e in immobili risultati sotto forma di dividendi. Considerando che ai sensi della normativa tributaria olandese, la gestione da parte di fondi d’investimento e di società di investimento, di patrimoni messi a disposizione in vista di un investimento collettivo è esente dall’IVA, X non ha versato la relativa imposta sui compensi percepiti dalle tre società immobiliari, da essa dipendenti. A seguito di una successiva verifica, l’autorità fiscale olandese emetteva nei confronti di X un avviso di rettifica IVA per l’anno d’imposta 1996, originato dal riconoscimento del regime dell’esenzione dall’IVA limitatamente alle attività di compravendita di immobili e di acquisto di partecipazioni. Contro il nuovo atto emesso dall’autorità fiscale olandese, che riduceva l’ammontare dell’imposta inizialmente pretesa dall’autorità fiscale belga, in seguito al ricorso presentato da X, quest’ultima presentava ricorso davanti al tribunale locale, che lo accoglieva. L’autorità fiscale olandese, contraria a tale decisione, resisteva in appello. La conferma della sentenza di primo grado da parte dei giudici di secondo grado, ha determinato il ricorso da parte della stessa alla Corte Suprema dei Paesi Bassi. Nel disciplinare la controversia i giudici di legittimità hanno deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali: se ai sensi dell’art. 13, parte B, lettera d), punto 6 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, (sesta direttiva), una società costituita da più di un investitore, per effettuare investimenti in beni immobili può essere considerata come un fondo comune d’investimento; in caso di soluzione affermativa alla questione precedente: se l’art. 13, parte B, lettera d), punto 6 della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che nella nozione di “gestione” è compresa anche l’amministrazione effettiva dei beni immobili della società che quest’ultima ha affidato ad un terzo. Con riferimento alla prima questione pregiudiziale, i giudici di Lussemburgo ricordano, preliminarmente, che l’articolo sopra indicato accorda l’esenzione IVA alle prestazioni consistenti nella gestione di fondi comuni di investimento, come definiti dal diritto nazionale degli stati membri. Tuttavia, è stato rilevato dai giudici comunitari che, oltre alle nozioni previste dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri per i fondi comuni di investimento assoggettati a specifica vigilanza statale, la direttiva europea in materia di coordinamento della normativa relativa alla vigilanza degli 16
Le novità fiscali di Dicembre 2015 investimenti, direttiva OICVM (Organismi di investimento collettivi di valori mobiliari) n. 85/611/CEE del Consiglio Europeo del 20 dicembre 1985, ha fornito una definizione di fondi comuni di investimento applicabile ai sensi dell’art. 13, parte B, lettera d), punto 6 della sesta direttiva. A tal riguardo, secondo la Corte di Giustizia, devono essere considerati fondi comuni di investimento esenti ai sensi di tale disposizione sia quelli che effettuano investimenti in valori mobiliari che rientrano nella direttiva OICVM, assoggettati a una vigilanza statale specifica e, sia i fondi che, pur non essendo organismi di investimento collettivo ai sensi di tale direttiva, presentano caratteristiche identiche a questi ultimi, che possono ritenersi in concorrenza con essi. Alla luce di tali considerazioni, l’attività di investimento immobiliare posta in essere dalle società oggetto del procedimento può costituire un fondo comune di investimento esente da IVA se il diritto nazionale ne prevede una specifica attività di vigilanza, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Inoltre, la Corte ha precisato che il fatto che l’attività di investimento abbia per oggetto beni immobili e non valori mobiliari, non pregiudica il riconoscimento del diritto all’esenzione dell’IVA, in quanto l’art. 13 della direttiva IVA si riferisce ai fondi comuni di investimento in modo generico, e non a una particolare tipologia dello stesso; diversamente, si violerebbe il principio di neutralità fiscale. Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se debbano costituire oggetto della disposizione in commento solo l’attività di compravendita di beni immobili o anche la loro amministrazione effettiva (gestione dei rapporti di locazione e degli interventi di manutenzione e sorveglianza sugli immobili). Secondo una lettura restrittiva delle esenzioni previste dall’art. 13 della sesta direttiva, adottata in precedenti pronunce, la Corte ha disposto che la nozione di “gestione” contenuta in tale disposizione non comprende anche l’amministrazione effettiva di beni immobili di un fondo comune d’investimento, poiché non ritenuta un’attività tipica di un fondo comune di investimento ma un’attività generica riferibile ad ogni tipo d’investimento. VARIE 10. Riforma del processo tributario – interpretazione dell’Agenzia delle entrate (circ. n. 38/E/2015) Con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha Circolare Agenzia delle fornito i primi chiarimenti in merito alla riforma del processo tributario recata Entrate n. 38 del dal titolo II del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156; come noto, tale 29 dicembre provvedimento normativo è intervenuto a modifica di alcune previsioni 2015 contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo 17
Le novità fiscali di Dicembre 2015 tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dando attuazione alla legge delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23). Le più importanti modifiche apportate alla disciplina del contenzioso tributario riguardano: ⁻ l’ambito di applicazione degli istituti della conciliazione e della mediazione; ⁻ la revisione della disciplina della tutela cautelare, estesa a tutte le fasi del processo; ⁻ l’esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti; ⁻ il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio; ⁻ l’affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e per il pagamento delle spese di giudizio; ⁻ l’innalzamento della soglia di valore in base alla quale i contribuenti possono stare in giudizio personalmente; ⁻ l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica in giudizio. Ciò premesso, ci soffermiamo, in questa sede, su alcuni dei temi sui quali l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti. Con riferimento all’istituto della mediazione giudiziale (nuovo art. 17-bis, D. Lgs. n. 546/1992), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’estensione dell’istituto a tutte le controversie indipendentemente dall’ente impositore (fermo restando il limite dei 20.000 euro) opera per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Più precisamente, per quanto concerne gli atti precedentemente esclusi dalla disciplina della mediazione, la nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016. Con riguardo, invece, alle liti concernenti atti dell’Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro, già ricadenti nell’ambito di applicazione della mediazione, le nuove disposizioni (riduzione delle sanzioni, modalità di pagamento, etc.) si applicano ai procedimenti di mediazione già pendenti alla data del 1° gennaio 2016. Analogamente, l’Agenzia precisa che la possibilità di ricorrere – sia nelle liti reclamabili che in appello - alla procedura della conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis, 48-ter D. Lgs. n. 546/1992) opera con riferimento ai processi pendenti al 1° gennaio 2016. In particolare, il ricorso alla conciliazione è possibile anche con riferimento agli atti per i quali è stata 18
Le novità fiscali di Dicembre 2015 già esperita la fase della mediazione. L’istituto, inoltre, è esteso anche al secondo grado di giudizio, con una riduzione delle sanzioni al 50%. La circolare precisa la distinzione, operata dalla norma, tra conciliazione “fuori udienza” e “in udienza”. Nel primo caso, la parte può presentare un’istanza congiunta contenente la proposta di conciliazione alla quale l’altra abbia preventivamente aderito. Il deposito per tale proposta deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione del giudizio di primo o secondo grado. Per la conciliazione in udienza, invece, una delle parti può presentare istanza entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione. La commissione, se ravvisa le condizioni di ammissibilità della proposta, invita le parti alla definizione. In merito alla conciliazione in udienza (nuovo art. 48-bis D.Lgs. n. 546/1992) l’Agenzia precisa che anche nel nuovo contesto normativo, l’istanza per la conciliazione, anche ove contenuta in una memoria illustrativa, deve essere accompagnata dalla presentazione della richiesta di pubblica udienza, necessaria per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Il perfezionamento delle conciliazioni, infine, avverrà con la sottoscrizione del verbale (e non con il versamento della prima rata). In merito alla tutela cautelare, estesa a tutte le fasi del processo tributario, in attuazione dei principi più volte rimarcati dalla giurisprudenza costituzionale, l’Agenzia ha precisato che il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato, sulla base dei presupposti dell’art. 47 D. Lgs. 546/1992 (la sussistenza di un danno grave e irreparabile e la ragionevole ammissibilità o fondatezza del ricorso) anche in appello e in pendenza del giudizio presso la Corte di Cassazione. In questi casi, ricorda l’Agenzia, il giudice può subordinare i provvedimenti cautelari al rilascio di una idonea garanzia (la cui disciplina di dettaglio è rimessa ad un decreto ministeriale). A tal riguardo, va, poi, rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la condanna alle spese riguarda anche i giudizi cautelari (e quindi le richieste di sospensione dell’atto impugnato o dell’esecutività della sentenza). L’esito della richiesta di sospensione deve essere comunicato in udienza immediatamente alle parti; a questo punto, la parte che intende contestare la condanna alle spese per il giudizio cautelare, dovrà attendere la sentenza di merito, atto impugnabile. Sul punto, la circolare evidenzia che la non impugnabilità dell’ordinanza di condanna alle spese non è un limite alla tutela della parte soccombente poiché quest’ultima potrà, come visto, impugnare la sentenza (e, qualora il giudice non dovesse provvedere in sentenza sulle spese di lite della fase cautelare, potrà impugnare la sentenza per aver omesso di disporre diversamente in merito). La circolare evidenzia che la non impugnabilità dell’ordinanza non costituisce un limite alla tutela della parte dichiarata soccombente sulle spese della fase cautelare, poiché il giudice può disporre diversamente nella sentenza che definisce il giudizio. 19
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