CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI
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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 30 (novembre 2019)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Stati Uniti PRE-EMBRIONI – DIVORZIO Corte suprema del Connecticut, sentenza Jessica Bilbao v. Timothy R. Goodwin (SC 20078), sulla conservazione di pre-embrioni in caso di divorzio dei committenti ....................................................................................................... 5 Stati Uniti PRESIDENTE – DIVULGAZIONE DATI FINANZIARI Corte di appello del Second Circuit, sentenza Donald J. Trump v. Cyrus R. Vance, Jr., No. 19-3204 (2d Circ. 2019), del 4 novembre 2019, sulla divulgazione di informazioni economiche relative al Presidente Trump .......... 9 Spagna EGUAGLIANZA – ACCESSO AL LAVORO Tribunale costituzionale, sentenza n. 108/2019, del 30 settembre, su un caso di discriminazione in ragione della maternità nella pubblica amministrazione .. 13 Spagna PARLAMENTO – ELEZIONI Le elezioni politiche del 10 novembre 2019 ................................................... 17 Nuova Zelanda EUTANASIA – LEGGE Il Parlamento approva disegno di legge sull’eutanasia, da sottoporre a referendum confermativo ................................................................................ 21 Francia ENERGIA – CONCORRENZA Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-791 DC del 7 novembre 2019, Legge sull’energia e sul clima ........................................................................ 23
Germania STATO SOCIALE – SUSSIDIO HARTZ IV Tribunale costituzionale federale, sentenza del 5 novembre 2019 (1 BvL 7/16), in merito alle sanzioni per beneficiari del sussidio sociale “Hartz IV” ........... 27 Germania UNIONE EUROPEA – ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON SINGAPORE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 28 ottobre 2019 (2 BvR 966/19), sull’accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore ...... 31 Germania UNIONE EUROPEA – ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON SINGAPORE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 7 novembre 2019 (2 BvR 882/19), sull’accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore ...... 33 Regno Unito FINE VITA – SUICIDIO ASSISTITO High Court of Justice, Newby, R (on the application of) v The Secretary of State for Justice, [2019] EWHC 3118 (Admin), del 19 novembre 2019, in tema di fine vita ........................................................................................... 35 Spagna RAPPORTI TRA STATO E CATALOGNA – COMPETENZE LINGUISTICHE Tribunale costituzionale, sentenze n. 109/2019, del 1º ottobre, e 114/2019, del 16 ottobre, sulle competenze linguistiche della Catalogna in materia di istruzione ..................................................................................................... 37 Spagna PARLAMENTO CATALANO – COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA MONARCHIA Tribunale costituzionale, sentenza n. 111/2019, del 2 ottobre, sull’istituzione da parte del Parlamento catalano di una commissione di inchiesta sulla monarchia ........................................................................................................ 39
STATI UNITI PRE-EMBRIONI – DIVORZIO Corte suprema del Connecticut, sentenza Jessica Bilbao v. Timothy R. Goodwin (SC 20078), sulla conservazione di pre-embrioni in caso di divorzio dei committenti 04/10/2019 Una coppia di coniugi si era sottoposta a pratiche di fecondazione in vitro, creando così diversi “pre-embrioni”. Al momento della creazione, la clinica cui si erano rivolti aveva chiesto loro di firmare un accordo relativo alla conservazione degli stessi, che prevedeva la possibilità per loro di scegliere come disporre dei pre-embrioni in caso di divorzio. La coppia aveva optato per la distruzione degli embrioni, riempendo la relativa casella, apponendovi le iniziali di entrambi e firmando l’intero accordo. Qualche anno dopo, la coppia aveva chiesto il divorzio. Ai fini della presente disputa, l’unica questione per la quale avevano agito in giudizio era quella della disposizione dei pre-embrioni. La donna, ricorrente, chiedeva la distruzione dei pre-embrioni, in conformità al suddetto accordo per la conservazione. L’uomo voleva invece proseguire con la crioconservazione nel caso in cui la coppia, qualora si fosse riappacificata, avesse voluto avere altri figli; in alternativa, egli chiedeva di dare i pre-embrioni in adozione. La corte di primo grado aveva stabilito che l’accordo era nullo perché privo di corrispettivo tra le parti e perché la decisione circa l’eventualità del divorzio era affidata ad una “semplice” casella da barrare. Pertanto, essa aveva trattato i pre- embrioni alla stregua di “beni”, da distribuire secondo l’esito di un’operazione di bilanciamento dell’interesse dei rispettivi componenti della coppia. Aveva di conseguenza concluso nel senso che la ricorrente aveva l’interesse prevalente al possesso dei pre-embrioni, i quali erano stati allora assegnati alla donna. In appello, l’uomo aveva avanzato principalmente due tesi, entrambe fondate, come ha rilevato la Corte suprema del Connecticut, sull’argomentazione che il pre-embrione è da ritenersi un essere umano. In primo luogo, l’uomo asseriva che un pre-embrione non può essere classificato alla stregua di un “bene”; piuttosto, si tratta di una vita umana e deve pertanto essere assegnato alla parte che desidera mantenerlo in vita. In secondo luogo, egli argomentava che la corte di primo grado aveva omesso di applicare una presunzione giuridica a favore della parte
che desiderava mantenere in vita i pre-embrioni proprio in quanto esseri umani. Se era stato d’accordo con la distruzione dei pre-embrioni in caso di divorzio, nel frattempo aveva cambiato idea, e pertanto riteneva di non essere più vincolato dalla relativa previsione. Tuttavia, ha sottolineato la massima corte statale, le argomentazioni dell’uomo presupponevano anche la correttezza della conclusione, raggiunta dalla corte di primo grado, circa la nullità dell’accordo di conservazione. Si trattava di una conclusione che la Corte suprema statale riteneva errata. Pertanto, essa ha rovesciato la decisione di primo grado e disposto l’esecuzione dell’accordo per la conservazione 1. La Corte suprema del Connecticut ha dapprima ricordato che, dall’analisi di altri ordinamenti statali degli Usa, potevano rilevarsi tre orientamenti relativi alla disposizione dei pre-embrioni nel caso di divorzio della coppia committente: (1) quello contrattualistico; (2) il bilanciamento e (3) l’accertamento del consenso reciproco contemporaneo (contemporaneous mutual consent approach). Ai sensi del primo, l’accordo tra i progenitori relativi alla disposizione dei pre-embrioni è ritenuto legalmente valido e vincolante; se, da una parte, si tratta di una soluzione che valorizza al massimo l’autonomia dei progenitori e permette una certa misura di certezza, dall’altra, vi è il semplice fatto che i pre-embrioni possono essere crioconservati a tempo indeterminato, con la possibilità che i committenti cambino idea nel corso del rapporto. Nel bilanciamento, le corti soppesano l’interesse di ciascun progenitore relativamente ai pre-embrioni, tenendo conto di fattori quali l’uso a cui verranno destinati, la capacità dei progenitori di riprodursi in altri modi, i motivi per cui è stata tentata la fecondazione in vitro, le possibili conseguenze a livello psicologico e la presenza di cattiva fede. Nel terzo approccio, invece, i progenitori possono cambiare idea in qualunque momento. La Corte suprema del Connecticut ha sottolineato che la maggior parte delle corti statali adite in merito a simili questioni ha applicato un approccio a due fasi: prima l’orientamento contrattualistico, e solamente se questo non dà alcun esito, il bilanciamento. L’accertamento del consenso reciproco contemporaneo è applicato solo in uno stato, quello dell’Iowa. La massima giurisdizione statale ha stabilito che, essendo assente una disciplina legislativa in materia, anch’essa avrebbe seguito l’orientamento sinora adottato dalla maggior parte degli stati. Infatti, essa riteneva giusto che fossero i progenitori a decidere sulla disposizione dei pre-embrioni. Vi erano notevoli vantaggi pratici nella decisione anticipata della questione, come ad esempio 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.jud.ct.gov/external/supapp/Cases/AROcr/CR333/333CR82.pdf. 6
l’attenta valutazione dell’opportunità di intraprendere il percorso della fecondazione in vitro. Inoltre, gli accordi potevano prevedere un certo margine di flessibilità, ad esempio tramite la possibilità di apportare modifiche congiunte in forma scritta. L’orientamento contrattualistico era conforme alla policy pubblica del Connecticut in tema di fecondazione in vitro e degli accordi riguardanti la sfera intima in senso lato (ad esempio, gli accordi prematrimoniali). Come accennato, questo approccio si accordava alle prassi adottate dalla maggior parte delle corti statali adite della questione. Infine, deponevano in tal senso anche le linee guida stilate dalle associazioni professionali competenti. Nella specie, la Corte suprema del Connecticut ha deciso che la corte di primo grado aveva errato nel ritenere che l’accordo per la conservazione dei pre- embrioni non potesse essere fatto valere. Il corrispettivo necessario esisteva, consistendo nel fatto che i componenti della coppia si erano promessi, reciprocamente, di contribuire al materiale genetico necessario; inoltre, in cambio della certezza costituita dalla scelta, dei committenti, di distruggere i pre-embrioni in caso di divorzio, la clinica aveva accettato di fornire il servizio di crioconservazione (se ad oggi nessuna corte ha espressamente affrontato la questione, in dottrina si è ritenuto che tali forme di corrispettivo siano sufficienti). Inoltre, la modalità di scelta tramite caselle di spunta è utilizzata in diversi documenti aventi valore giuridico, anche importante. La Corte ha stabilito che, poiché aveva deciso nel senso della validità del contratto, le tesi dell’uomo non potevano essere accolte. Infatti, egli presupponeva che non vi fosse un accordo valido, e non aveva mai argomentato che, qualora vi fosse un accordo valido, dovesse anche esservi una presunzione a favore della continuata conservazione dei pre-embrioni. Inoltre, dato che egli non aveva asserito davanti alla corte inferiore che l’accordo di conservazione non poteva essere fatto valere perché riguardava una vita umana, nemmeno la Corte suprema poteva trattare la tesi. Infine, determinare se un pre-embrione potesse essere ritenuto un essere umano era una questione di fatto, almeno in parte; ciononostante, l’uomo non aveva addotto alcune prove a sostegno della sua tesi. La Corte suprema del Connecticut ha sottolineato che la decisione della specie si applicava nel caso di contratti che, se eseguiti, non avrebbero dato luogo alla procreazione; inoltre, ha precisato di non pronunciarsi su come avrebbero dovuto decidere i giudici nel caso in cui mancasse un accordo valido. Sarah Pasetto 7
STATI UNITI PRESIDENTE – DIVULGAZIONE DATI FINANZIARI Corte di appello del Second Circuit, sentenza Donald J. Trump v. Cyrus R. Vance, Jr., No. 19-3204 (2d Circ. 2019), del 4 novembre 2019, sulla divulgazione di informazioni economiche relative al Presidente Trump 05/11/2019 Nell’agosto 2019, nel quadro dell’indagine del grand jury avviata per stabilire se diverse persone, fisiche e giuridiche, collegate al Presidente Trump, avessero commesso reati ai sensi dell’ordinamento dello Stato di New York, il District Attorney della Contea di New York aveva notificato ingiunzioni probatorie alla Trump Organization ed alla Mazars USA LLP, uno studio contabile, per ottenere la documentazione relativa agli affari personali e commerciali del Presidente Donald Trump, ed in particolare le dichiarazioni dei redditi del Presidente. Il 19 settembre, il Presidente aveva agito in giudizio davanti ad una corte distrettuale di New York, argomentando di poter invocare una ampia immunità presidenziale dalla giurisdizione penale statale e chiedendo diverse dichiarazioni ed obblighi di astensione volti fondamentalmente ad impedire l’esecuzione delle ingiunzioni durante il mandato del Presidente. La corte di primo grado aveva dichiarato di essere obbligata ad astenersi dall’esercizio della giurisdizione, dato il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza Younger v. Harris 1, della Corte suprema federale, ed aveva respinto la richiesta del Presidente. La corte distrettuale aveva reso anche una decisione alternativa, nel caso in cui in appello l’astensione fosse stata ritenuta errata: anche secondo questa decisione, le richieste del Presidente andavano respinte. In appello, la corte di appello del Second Circuit ha rovesciato la decisione della corte inferiore riguardo all’astensione ai sensi della sentenza Younger, ma ha confermato quella relativa al rigetto delle richieste del Presidente 2. 1 401 U.S. 37, del 1971. La sentenza prevede un’eccezione alla regola generale dell’imprescindibilità, per le corti federali, di trattare i casi, nelle seguenti circostanze: procedimenti penali statali, determinate tipologie di tutela civile e casi civili in corso che riguardino disposizioni volte unicamente a sostenere la competenza, delle corti statali, a svolgere le loro funzioni giudiziali. 2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/19-3204/19-3204-2019-11-04.html.
In particolare, i giudici della corte di appello hanno dichiarato che dovevano stabilire soltanto se un procuratore statale potesse chiedere dati economici personali relativi al Presidente Trump ad un soggetto terzo durante il mandato del Presidente. Essi hanno precisato che non avrebbero valutato l’immunità del Presidente dal processo penale nel corso del suo mandato, né si sarebbero pronunciati sulla questione se al Presidente stesso potesse essere imposto di divulgare documentazione nel contesto di un procedimento penale statale. Nella specie, l’eventuale immunità non impediva l’esecuzione dell’ingiunzione; si trattava di una ingiunzione volta ad ottenere le dichiarazioni fiscali del Presidente ed altri dati economici relativi ad imprese di sua proprietà in qualità di privato cittadino, e ciò non influiva affatto sullo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Inoltre, non si trattava dell’arresto o della detenzione del Presidente, né di un’ordinanza che lo obbligasse a presentarsi in tribunale in un determinato momento. Anzi, il Presidente stesso non era tenuto a fare alcunché, dato che l’ingiunzione era indirizzata ai suoi contabili; l’eventuale invocabilità dell’immunità presidenziale, pertanto, non si applicava al caso di specie. La corte di appello del Second Circuit ha ricordato che gli avvocati del Presidente avevano riconosciuto che egli avrebbe potuto essere assoggettato alla giurisdizione penale al termine del suo mandato. Pertanto, secondo i giudici, non vi era alcun motivo evidente per cui uno Stato non potesse iniziare le indagini contro il Presidente nel corso del suo mandato e, con le informazioni così ottenute, sottoporlo a giudizio dopo la fine del suo mandato. Il Presidente non avrebbe dato motivazioni adeguate a sostegno della sua argomentazione secondo cui il privilegio esecutivo dovrebbe applicarsi nel caso di specie. A differenza, ad esempio, del caso relativo all’ex-Presidente Robert Nixon, i documenti richiesti non riguardavano dati soggetti al segreto di Stato e non mostravano alcun collegamento con lo svolgimento delle funzioni presidenziali ufficiali. La corte di appello ha inoltre osservato che gli ultimi sei presidenti, a partire dal Presidente Jimmy Carter, avevano tutti reso pubbliche le loro dichiarazioni dei redditi – un dato di fatto che avvalorava la conclusione secondo cui, con ogni probabilità, la divulgazione di dati economici personali non avrebbe influito sullo svolgimento delle funzioni ufficiali del Presidente. Il difensore del Presidente Trump, Jay Sekulow, ha già dichiarato che farà ricorso alla Corte suprema federale, dato che il caso solleva questioni costituzionali fondamentali; la decisione dovrebbe essere resa entro la fine dell’attuale sessione della massima corte federale, prevista per il giugno 2020. Sarebbe, dunque, la prima occasione per la Corte di pronunciarsi su una delle 10
numerose cause intentate riguardo agli affari personali e commerciali del Presidente Trump, e che sollevano questioni circa i limiti dei poteri presidenziali 3. La forte limitazione del thema decidendum ad opera della corte di appello potrebbe portare la Corte suprema a confermare la decisione, senza dover emettere una pronuncia di portata assai più ampia contro Trump. Sarah Pasetto 3 B. WEISER – A. LIPTAK, Trump Taxes: Appeals Court Rules President Must Turn Over 8 Years of Tax Returns, in The New York Times, 5 novembre 2019, https://www.nytimes.com/2019/11/04/nyregion/trump-taxes-vance- appeal.html?searchResultPosition=1. 11
SPAGNA EGUAGLIANZA – ACCESSO AL LAVORO Tribunale costituzionale, sentenza n. 108/2019, del 30 settembre, su un caso di discriminazione in ragione della maternità nella pubblica amministrazione 06/11/2019 Con la STC 108/2019 1, del 30 settembre, la sala seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo presentato da una lavoratrice che riteneva di essere stata discriminata dall’amministrazione in ragione della sua recente maternità. L’Instituto Nacional de Estadística (d’ora in avanti, INE) aveva indetto un concorso per l’assegnazione di un posto di impiegato a contratto volto a colmare l’assenza di un lavoratore in congedo. La ricorrente aveva ottenuto il punteggio più alto e, il giorno dopo la pubblicazione dei risultati della selezione, aveva comunicato all’INE che non poteva prendere servizio perché aveva partorito pochi giorni prima. Aveva inoltre dichiarato di non rinunciare al posto di lavoro ed aveva chiesto che le fosse riservato fino al momento in cui avrebbe potuto insediarsi. L’INE aveva proceduto, allora, all’assunzione del candidato con il secondo miglior punteggio 2. L’INE escludeva di aver infranto il divieto di discriminazione del sesso di cui all’art. 14 Cost. L’assunzione dell’altra persona derivava dall’inadempimento del dovere di prendere servizio immediatamente, esigenza che si ricollegava alle urgenti necessità organizzative alla base del concorso stesso. Inoltre, il bando del concorso non prevedeva né la sostituzione né la riserva del posto di lavoro e anche l’applicazione del cosiddetto “but for test” avrebbe avvalorato l’assenza di discriminazione. L’amministrazione sosteneva che semmai la ricorrente avrebbe potuto prendere servizio e poi richiedere il congedo di maternità. Difatti, la 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15675. Per un primo commento, v. E. ROJO TORDECILLA, El Tribunal Constitucional refuerza y amplía la protección contra la discriminación por maternidad. Notas a propósito de la sentencia de 30 de septiembre de 2019, del 12 ottobre 2019, in http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/10/el-tribunal-constitucional- refuerza-y.html. 2 Il bando prevedeva l’assunzione del candidato con il secondo miglior punteggio, tra l’altro, in caso di rinuncia del primo candidato.
persona che era stata assunta era una donna a cui poco tempo dopo era stata riconosciuta la riduzione della giornata di lavoro per esigenze familiari. La motivazione della pronuncia contiene alcuni excursus sulla giurisprudenza costituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, nonché sulla normativa interna ed eurounitaria, in tema di diritto a non subire discriminazioni in ragione del sesso in occasione della maternità 3. La sala seconda ha tenuto in particolar modo a ribadire che la giurisprudenza costituzionale sul divieto di discriminazione ha una valenza pedagogica ed evolutiva. Infatti, l’art. 14 Cost., oltre a offrire tutela a particolari situazioni soggettive, è volto a modificare lo stato delle cose, favorendo la uguaglianza sostanziale tra esseri umani e agendo contro il mantenimento di alcune forme di discriminazione storicamente radicate, sia per l’azione dei pubblici poteri, sia per la prassi sociale, che hanno collocato alcuni settori della popolazione in situazioni non solo svantaggiose, ma apertamente contrarie alla dignità della persona di cui all’art. 10 Cost. L’art. 14 Cost. risponde ad una richiesta storica a favore della parificazione sociale e giuridica della popolazione femminile, anche in ambito lavorativo. La disposizione costituzionale è espressione della volontà di porre fine alla situazione storica di inferiorità nella vita sociale e giuridica in cui è stata collocata la popolazione femminile, che ha sofferto e subisce ancora una retrocessione sociale o giuridica strutturale che si manifesta, tra l’altro, nelle difficoltà specifiche delle donne nell’accesso al lavoro e nello svolgimento del lavoro, con la necessità di conciliare la vita familiare, nonché nelle promozioni. L’uguaglianza sostanziale è un elemento definitorio della nozione di cittadinanza nell’ordinamento costituzionale. Per quanto riguardava il caso di specie, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che il divieto di discriminazione in ragione del sesso proteggeva la ricorrente nonostante non fosse stato formalizzato il contratto di lavoro. In particolare, l’organo amministrativo era tenuto ad adottare misure o formule flessibili che impedissero che la maternità fosse di ostacolo all’accesso al pubblico impiego da parte della ricorrente, offrendo misure alternative ragionevoli alla sua situazione. L’art. 51 della legge organica n. 3/2007, del 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, impone alle pubbliche amministrazioni di rimuovere gli ostacoli che rappresentino forme di discriminazione, per offrire 3 Sulla giurisprudenza costituzionale v., per tutti, A. SELMA PENALVA, Discriminación por maternidad, in C. SÁNCHEZ TRIGUEROS (dir.), Un decenio de jurisprudencia laboral sobre la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, BOE, Madrid, 2018, 271-304, https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DT-2018-104. 14
condizioni di effettiva parità tra donne e uomini nell’accesso al pubblico impiego e nello sviluppo della carriera professionale, agevolando la conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa. L’INE aveva fatto credere alla ricorrente di non avere diritto ad accedere al lavoro poiché la sua recente maternità impediva l’immediata presa del servizio, anziché favorire alternative praticabili compatibile con il divieto di discriminazione. La sala seconda ha inoltre rilevato che la mancanza di intenzionalità lesiva da parte dell’amministrazione non è rilevante per escludere la violazione dei diritti fondamentali, poiché è sufficiente provare che il fattore protetto dal divieto è stato alla base del pregiudizio o dello svantaggio lavorativo subito dalla ricorrente. Infine, si è ritenuto privo di rilevanza anche il termine di raffronto (tertium comparationis) con l’altra donna assunta; il divieto di discriminazione non esige la comparazione con un terzo, ma solo il concorso del fattore protetto e del pregiudizio ad esso associato. Carmen Guerrero Picó 15
SPAGNA PARLAMENTO – ELEZIONI Le elezioni politiche del 10 novembre 2019 11/11/2019 I risultati delle elezioni politiche celebrate ieri in Spagna, con una partecipazione pari al 69,87% dell’elettorato, non hanno semplificato l’uscita della situazione di blocco politico che si è creata dopo le elezioni del mese di aprile. I seggi ottenuti dai partiti sono così ripartiti: CAMERA DEI DEPUTATI Partito Seggi PSOE 120 PP 88 Vox 52 Podemos-IU 26 Esquerra Republicana-Sobiranistes 13 Ciudadanos 10 Juntos por Cataluña 8 ECP-Guanyem el canvi 7 PNV 7 EH Bildu 5 MÁS PAÍS-EQUO 2 CUP 2 Podemos-EU 2 CCA-PNC-NC 2 Navarra Suma 2 Més Compromís 1 BNG 1 PRC 1 Teruel existe 1 SENATO Partito Seggi PSOE 92 PP 84 Esquerra Republicana-Sobiranistes 11 PNV 9 Navarra Suma 3
Partito Seggi Juntos por Cataluña 3 Teruel existe 2 Vox 2 ASG 1 EH Bildu 1 Fonte: https://resultados.10noviembre2019.es/ Il partito socialista, pur essendo stato di nuovo il più votato, ha perso tre seggi alla Camera e la maggioranza assoluta al Senato. Pedro Sánchez non ha, quindi, ottenuto il preteso voto utile dell’elettorato di sinistra e non è da escludere che la mancata consolidazione della sua candidatura lo possa portare a patti con alleati non “naturali”. I dissensi interni ed il rifiuto ad accordarsi con i socialisti dopo le precedenti elezioni hanno fortemente penalizzato Podemos, senza che questo portasse ad una ascesa di Más País, dell’ex “dissidente” Errejón. Al centro-destra Ciudadanos, anziché – come auspicato – superare i popolari, ha subito la più eclatante sconfitta nella contesa elettorale. Il suo leader Albert Rivera ha presentato le dimissioni in data odierna 1. Il partito popolare è riuscito a incanalare il c.d. voto moderato del centro- destra, mentre il resto di votanti si è diretto verso il partito di destra, Vox 2, la cui campagna elettorale si è incentrata su proposte alquanto estreme, come la proposta di scioglimento dei partiti indipendentisti 3. L’ascesa del partito di Abascal è stata favorita anche dal riemergere di un certo discorso sulla “españolidad” come reazione alla riesumazione della salma di Francisco Franco. La condanna dei leaders separatisti catalani non ha avuto una incidenza notevole sui risultati elettorali: Esquerra repubblicana si è confermata come la forza catalana più votata e gli antisistema della CUP sono riusciti ad accedere alla 1 V. Albert Rivera dimite como presidente de Ciudadanos tras la debacle electoral, in El Mundo, dell’11/11/2019, https://www.elmundo.es/espana/2019/11/11/5dc9309afc6c835f238b4600.html, e Ciudadanos, un rosario de errores históricos, https://elpais.com/politica/2019/11/10/actualidad/1573410399_648868.html, in El País, dell’11/11/2019. 2 V. Santiago Abascal aprovecha el regalo de la izquierda para ser tercera fuerza, in El Mundo, dell’11/11/2019, https://www.elmundo.es/espana/2019/11/11/5dc86b28fdddff474e8b45b6.html. 3 V. ¿Por qué no se pueden ilegalizar los partidos independentistas como quiere Vox?, in El País, dell’8/11/2019, https://elpais.com/politica/2019/11/08/actualidad/1573220884_447261.html. 18
Camera 4. Il rovescio elettorale di Ciudadanos, che ha più volte insistito in campagna sulla necessità di applicare nuovamente l’art. 155 Cost., è stato particolarmente celebrato tra le forze indipendentiste. Vi è anche un’inedita frammentazione della rappresentanza della c.d. Spagna periferica, ed entra a sorpresa in Parlamento Teruel existe, partito aragonese che non si definisce per la sua vicinanza ai tradizionali blocchi ideologici, ma per il tentativo di rappresentare le richieste delle zone del territorio caratterizzate dalla mancanza di infrastrutture e dal progressivo spopolamento. Gli scenari che si stanno valutando in queste ore sono molti. In prima battura si ipotizza che l’ascesa di Vox potrebbe agevolare un governo di sinistra 5. Considerati i risultati ottenuti da Podemos, gli eventuali patti di governo o coalizioni comporterebbero la ricerca di altri necessari appoggi, che sembra improbabile cercare negli stessi partiti che portarono Sánchez al governo dopo la sfiducia a Rajoy. I patti dei socialisti con gli indipendentisti galiziani (BNG), baschi (EH-Bildu) e catalani (ER, JxC, CUP) sembrano alquanto improbabili, mentre i negoziati con forze più moderate del nazionalismo come PNV o Compromís si prefigurano più realizzabili. Non sono nemmeno da escludere eventuali sostegni da Ciudadanos 6 o perfino dai popolari 7. Carmen Guerrero Picó 4 V. ERC vuelve a ganar en Catalunya aunque pierde fuerza y la CUP entra en el Congreso, in La Vanguardia, dell’11/11/2019, https://www.lavanguardia.com/politica/20191110/471501702324/elecciones-generales-2019-10n- resultados-catalunya.html. 5 Cfr. J. RODRÍGUEZ TERUEL, Vox facilita el pacto de las izquierdas, in Agenda Pública, dell’11/11/2019, http://agendapublica.elpais.com/vox-facilita-el-pacto-de-las-izquierdas/; Iglesias: “Es una necesidad histórica un Gobierno progresista que pare a la extrema derecha”, in El País, dell’11/11/2019, https://elpais.com/politica/2019/11/10/actualidad/1573407864_789868.html. 6 V. ¿Y ahora qué? ¿Le salen las cuentas al PSOE para formar Gobierno?, in El País, del 10/11/2019, https://elpais.com/politica/2019/11/10/actualidad/1573404945_054101.html. 7 V. El PP gana 22 escaños y Casado no cierra ninguna puerta: “A ver qué hace Sánchez”, in El País, dell’11/11/2019, https://elpais.com/politica/2019/11/10/actualidad/1573407061_569279.html. 19
NUOVA ZELANDA EUTANASIA – LEGGE Il Parlamento approva disegno di legge sull’eutanasia, da sottoporre a referendum confermativo 13/11/2019 Il 13 novembre 2019, il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato un disegno di legge che introduce l’eutanasia volontaria 1. Perché possa entrare in vigore, dovrà prima essere approvato in sede di referendum popolare confermativo. L’End of Life Choice Bill era stato introdotto nel 2017 dal deputato David Seymour, del Partito libertario ACT. La proposta ha ricevuto il voto favorevole di 69 parlamentari contro 51, ponendo fine ad un dibattito durato due anni. Si tratta di una tappa evidentemente di non poco momento, in un ordinamento in cui da decenni ci si interroga sull’opportunità di introdurre forme di morte medicalmente assistita. Qualora approvate in sede referendaria, le previsioni si applicheranno alle persone maggiorenni affette da malattia terminale e la cui aspettativa di vita non superi i 6 mesi. In particolare, il paziente si dovrà versare in condizioni di declino fisico irreversibile ed essere colpiti da “sofferenze intollerabili” che non possano essere alleviate in alcun altro modo ritenuto accettabile. Per poter accedere al trattamento, si dovrà essere in grado di comprendere la natura della morte assistita richiesta e le sue conseguenze. Il testo di legge non permetterà solo il suicidio medicalmente assistito (in cui il paziente stesso assume il farmaco letale), ma anche l’eutanasia, nel senso che il farmaco potrà essere somministrato anche da medici o infermieri. La richiesta di morte assistita dovrà essere effettuata al medico curante, il quale dovrà compilare un modulo apposito dopo aver spiegato al paziente la natura della sua malattia, la procedura per la morte assistita e possibilità alternative, tra le tante questioni. Il modulo dovrà essere firmato e datato dal paziente alla presenza del medico curante. In seguito, quest’ultimo dovrà valutare l’idoneità del paziente a ricevere il trattamento, valutazione che dovrà essere confermata da un altro medico indipendente. Nel caso di divergenza, o su raccomandazione di almeno 1 Il testo del disegno di legge è reperibile on line alla pagina http://www.legislation.govt.nz/bill/member/2017/0269/latest/DLM7285905.html.
uno dei due medici, si cercherà una terza opinione indipendente, da parte di uno specialista nominato dallo SCENZ Group, il gruppo istituito dalla normativa allo scopo di raccogliere i nominativi dei professionisti della sanità che saranno disposti ad eseguire le pratiche di morte assistita. Una volta approvata la richiesta, il paziente sceglierà la modalità del decesso. A seguito della procedura, il medico curante dovrà compilare un apposito formulario e notificare il decesso al Ministero della salute, il quale inoltrerà i documenti relativi al caso ad una commissione di revisione. Questa commissione dovrà includere un professionista esperto in etica della medicina e due professionisti della sanità, uno dei quali dovrà esercitare nel settore delle cure di fine vita. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nella procedura di morte assistita, la commissione potrà fare una comunicazione ai funzionari indicati presso il Ministero della salute, i quali potranno a loro volta rinviare il caso alle autorità incaricate di assicurare la buona condotta della professione medica o, se del caso, alla polizia. La legge prevede la possibilità dell’obiezione di coscienza. Il referendum dovrebbe svolgersi entro il novembre 2020, in concomitanza con le elezioni legislative ed un altro referendum sulla legalizzazione della marijuana. È stato voluto dal partito nazional-populista New Zealand First, che aveva minacciato di votare contro la proposta di legge (probabilmente impedendone l’approvazione) qualora il testo adottato non fosse stato sottoposto a conferma popolare. Il progetto ha suscitato forti polemiche: la grande maggioranza delle oltre 39.000 risposte richieste dalla commissione speciale del Parlamento che aveva avviato una consultazione popolare si è espressa contro varie previsioni della legge. In ogni caso, secondo dati storici, anche alla luce di una osservazione di tipo comparatistico, è assai probabile che il referendum popolare vedrà una conferma della legge 2. Sarah Pasetto 2 Si v. B. JANCIC, Euthanasia bill passes final vote, goes to referendum, in nzherald.co.nz, 13 novembre 2019, https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12284896; e N. PERRY, New Zealand lawmakers pass euthanasia bill, referendum next, in The Washington Post, 13 novembre 2019, https://www.washingtonpost.com/world/new-zealand-lawmakers-pass- euthanasia-bill-referendum-next/2019/11/13/ceafdc1e-05ef-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html. 22
FRANCIA ENERGIA – CONCORRENZA Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-791 DC del 7 novembre 2019, Legge sull’energia e sul clima 13/11/2019 Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta senatori in riferimento alla legge sull’energia e sul clima 1. Tale legge attualizza gli obiettivi della politica energetica 2 al fine di tenere conto di quanto stabilito nel c.d. Plan climat, nella c.d. Stratégie nationale bas carbone e nella programmazione pluriannuale dell’energia. I ricorrenti contestavano l’art. 62 della medesima legge nella parte in cui consente di aumentare fino a centocinquanta terawattore (invece di cento) il volume globale di elettricità nucleare che la società Électricité de France (d’ora in avanti, EDF) è tenuta a vendere, annualmente, agli altri fornitori di elettricità, e nella parte in cui prevede che la revisione delle tariffe dell’elettricità venduta possa prendere in considerazione sia l’inflazione che l’evoluzione della quantità massima di elettricità da vendere. I senatori ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero il principio di uguaglianza davanti alla legge nella misura in cui la differenza di trattamento creata tra EDF e gli altri fornitori di elettricità non sarebbe stata giustificata, in quanto l’obiettivo di apertura alla concorrenza del mercato dell’energia elettrica poteva ormai dirsi raggiunto. Affermavano, inoltre, che, costringendo EDF a cedere agli altri fornitori di elettricità fino a centocinquanta terawattore annui di elettricità nucleare ad un prezzo determinato mediante arrêté, tali disposizioni violassero la libertà di impresa. Il Conseil constitutionnel ha ricordato la facoltà cui dispone il legislatore di limitare la libertà di impresa, alla condizione che tale limitazione sia fondata su 1 La legge è entrata in vigore il 9 novembre 2019 e il testo è reperibile on line alla pagina https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/TREX1911204L/jo/texte. 2 Tali obiettivi prevedono: il raggiungimento della c.d. neutralità carbone entro il 2050; l’abbassamento, entro il 2030, del 40% del consumo di energie fossili rispetto al 2012; la riduzione del 50% della quota di energia nucleare nella produzione elettrica mediante la chiusura di quattordici reattori entro il 2035 (invece che entro il 2025).
esigenze costituzionali o giustificata dall’interesse generale e che non crei violazioni sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito 3. Posto tale principio, il Conseil constitutionnel ha considerato che, pur violando la libertà di impresa della società EDF, le disposizioni contestate sono giustificate da un motivo di interesse generale, giacché, adottando tali disposizioni, il legislatore ha inteso garantire un funzionamento concorrenziale del mercato dell’elettricità nonché una stabilità dei prezzi. In effetti, imponendo a tale società, che dispone del monopolio della produzione dell’elettricità nucleare in Francia, di offrire alla vendita, per gli altri fornitori di elettricità, un determinato volume di elettricità nucleare ad un prezzo stabilito mediante arrêté, le disposizioni contestate hanno come obiettivo, in un contesto di apertura del mercato della fornitura di elettricità alla concorrenza, di consentire a tutti i fornitori ed ai loro clienti di beneficiare della competitività della produzione nucleare francese. Inoltre, fissando a centocinquanta terawattore il volume massimo di elettricità, il legislatore ha inteso evitare la situazione in cui i fornitori, non potendo accedere al volume di energia nucleare necessaria per fornire i loro clienti, sarebbero costretti ad acquistare sul mercato elettricità più cara, circostanza che comporterebbe un aumento dei prezzi per il consumatore finale. Il Conseil constitutionnel ha poi sottolineato che diverse garanzie sono state previste dal legislatore al fine di limitare la violazione alla libertà di impresa di EDF. Nello specifico, il volume di elettricità nucleare che la società è tenuta a mettere in vendita è stato determinato in maniera rigorosamente proporzionata sia all’obiettivo di sviluppo della concorrenza nel mercato della produzione di elettricità e della fornitura della stessa ai consumatori, sia all’obiettivo di stabilizzazione dei prezzi. Per quanto riguarda, infine, le regole di determinazione del prezzo dell’elettricità nucleare, il Conseil constitutionnel ha rilevato che, nell’attesa dell’adozione del decreto relativo a tali regole, il meccanismo transitorio definito dalla legge impugnata prevede che, per revisionare tale prezzo, i Ministri dell’energia e dell’economia possano prendere in considerazione l’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo e quella del volume globale massimo di elettricità cedibile. Al riguardo, il Conseil ha specificato che, qualora tali disposizioni, non prevedendo alcun’altra modalità di determinazione del prezzo, 3 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019791dc/2019791dc.pdf ed il relativo comunicato stampa alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2019-791-dc-du-7-novembre-2019- communique-de-presse. 24
venissero interpretate nel senso di consentire, invece, ai ministri di determinare il prezzo senza tenere sufficientemente conto delle condizioni economiche di produzione di elettricità nucleare, violerebbero la libertà di impresa in maniera sproporzionata. Con questa riserva, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Céline Torrisi 25
GERMANIA STATO SOCIALE – SUSSIDIO HARTZ IV Tribunale costituzionale federale, sentenza del 5 novembre 2019 (1 BvL 7/16), in merito alle sanzioni per beneficiari del sussidio sociale “Hartz IV” 17/11/2019 Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto 1, nell’ambito di un giudizio in via incidentale, che alcune sanzioni, previste dalla normativa Hartz IV in merito ai sussidi sociali 2, comminate per il mancato rispetto, da parte dei beneficiari, di obblighi imposti dalla normativa (tra cui quello di cooperare per la ricerca di posti di lavoro finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro), siano parzialmente incostituzionali. In particolare, sono state ritenute incompatibili con la Legge fondamentale le sanzioni che, applicando tagli superiori al 30%, prevedono la riduzione del sussidio mensile ossia l’indennità di base (pari a 424 euro al mese) per coloro che, senza una valida giustificazione, non accettano le offerte di lavoro che vengano loro proposte dall’ufficio per l’impiego in base alla normativa Hartz IV e che siano ritenute “ragionevoli”. 1 Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19- 074.html. 2 L’Hartz IV – ufficialmente “Arbeitslosengeld II” – è stato introdotto nel 2005, nell’ambito di un più ampio pacchetto di riforme finalizzate a tagliare i costi dello stato sociale, a rilanciare l’economia e ad abbattere la disoccupazione (riforme note come “Agenda 2010”). Non si tratta di una classica indennità di disoccupazione, che in Germania è rappresentata dal c.d. “Arbeitslosengeld I” (destinato a chi ha perso il lavoro e negli ultimi anni ha regolarmente versato contributi; in tal caso viene versato un sussidio per un periodo massimo di 24 mesi calcolato partendo dagli stipendi lordi degli ultimi 12 mesi). L’Hartz IV è, invece, un sussidio sociale che può essere richiesto da chiunque risieda stabilmente in Germania, di età compresa tra 15 e 65/67 anni, che possa lavorare per almeno tre ore al giorno, non abbia un patrimonio sufficiente per mantenersi in modo autonomo, e non disponga di un lavoro oppure guadagni meno del minimo vitale. Di norma ammonta a 424 euro al mese per un maggiorenne, anche se varia molto a seconda della composizione del nucleo familiare. L’assegno è finalizzato a coprire le spese per gli alimenti, il vestiario e la corrente elettrica, ma anche per l’istruzione e le attività ricreative. All’assegno base si aggiungono poi le spese per l’affitto e il riscaldamento, le quali vengono coperte a parte dallo Stato, che si fa anche carico, insieme con gli altri assicurati, dei costi dell’assicurazione sanitaria. Per ulteriori dettagli, v. https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf- Dateien/arbeitslosengeldii-in-berlin_italienisch.pdf.
In base alla sentenza, a seconda del tipo di infrazione, il sussidio potrà essere ridotto fino ad un massimo del 30%, ma non oltre, quindi non più fino al 60% o al 100%, come era stato previsto dalla normativa Hartz IV. Chi rifiutava un lavoro offerto dal Jobcenter (ufficio per l’impiego) rischiava infatti di non ricevere il sussidio Hartz IV per tre mesi. In casi estremi, quali ad esempio casi di recidiva, il sussidio poteva essere cancellato del tutto. La sentenza del Tribunale costituzionale ha riguardato il caso di un giovane disoccupato di Erfurt che, nel 2014, aveva rifiutato un lavoro come magazziniere offertogli dal Jobcenter perché preferiva lavorare come venditore. Il beneficiario del sussidio non aveva accettato nemmeno una ulteriore offerta di lavoro, sebbene avesse ad oggetto una mansione da esplicarsi nell’ambito del settore-vendite. Il Jobcenter, per questa ragione, gli aveva ridotto il sussidio base nella misura del 60%. Il tribunale sociale di Gotha (Turingia), adito dal beneficiario del sussidio, ritenendo che la riduzione applicata dal Jobcenter potesse non essere compatibile con la Legge fondamentale, si era rivolto al Tribunale di Karlsruhe. Il Tribunale costituzionale ha sottolineato come i requisiti centrali per l’implementazione delle prestazioni assistenziali derivino dalla garanzia del c.d. minimo esistenziale o vitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge fondamentale (LF), che sancisce la dignità umana, in combinato disposto con l'articolo 20, comma 1, LF (sullo stato sociale). Il legislatore dispone tuttavia di un certo margine di manovra nell’assicurare la tutela di tale minimo esistenziale. Ed in tal senso si sottolinea come non sia il sostentamento autonomo dell’uomo una condizione per tutelare la dignità umana; piuttosto, la creazione dei presupposti per una vita auto-responsabile e indipendente è posto alla base del sistema di protezione dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 1, per. 2, LF. Tuttavia, la Legge fondamentale non impedisce al legislatore di collegare il beneficio delle prestazioni sociali al fine di garantire un’esistenza dignitosa al c.d. principio di subordinazione, con il che il legislatore può decidere di concedere le prestazioni assistenziali solo alle persone che non possono autonomamente provvedere alla propria esistenza. In tale senso il legislatore dà attuazione al principio dello stato sociale di cui all’art. 20, comma 1, LF. Il legislatore può inoltre imporre obblighi di cooperazione ragionevoli ai beneficiari del sussidio, se sono in grado di lavorare, al fine di superare il proprio stato di bisogno e può sanzionare la violazione di relativi obblighi revocando temporaneamente le prestazioni assistenziali. Tuttavia, a causa degli oneri straordinari che derivano dalla limitazione delle prestazioni, si devono applicare rigorosi requisiti di proporzionalità; in questo caso, il margine di valutazione del 28
legislatore, altrimenti ampio, è limitato. Quanto più lungo è il tempo trascorso dall’entrata in vigore della normativa tanto maggiore e approfondita deve essere la valutazione sugli effetti pratici derivanti dall’applicazione della normativa, non potendosi basare la valutazione su mere ipotesi. Inoltre, devono prevedersi condizioni e modalità sulla cui base i beneficiari del sussidio che abbiano subito una riduzione dell’importo inizialmente erogato possano riottenerlo nella misura originariamente stabilita. Con questa motivazione, il Tribunale costituzionale federale, pur non censurando una riduzione delle prestazioni pari al 30% del sussidio base in caso di prima violazione di determinati obblighi di collaborazione, ha dichiarato incostituzionale la normativa laddove prevedeva l’applicazione di sanzioni che, nei casi di ripetute violazioni nell’arco di un anno, consistessero in riduzioni superiori al 30% del sussidio base o addirittura portassero alla completa sospensione delle prestazioni. Inoltre, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la normativa scrutinata fosse incostituzionale nella parte in cui le sanzioni comportavano una riduzione anche in caso di difficoltà estrema o in casi eccezionali e laddove si prevedeva un rigido termine di tre mesi per tutte le riduzioni delle prestazioni (anziché stabilire termini diversi a seconda dei singoli casi). Il Tribunale ha dichiarato che le disposizioni incostituzionali potranno ancora trovare applicazione, con alcuni correttivi, fino all’adozione di una nuova normativa. Maria Theresia Roerig 29
GERMANIA UNIONE EUROPEA – ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON SINGAPORE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 28 ottobre 2019 (2 BvR 966/19), sull’accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore 18/11/2019 Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile, in quanto palesemente inammissibile, uno di due ricorsi costituzionali diretti aventi ad oggetto il consenso espresso dal rappresentante tedesco nel Consiglio europeo in favore della stipulazione dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore (EUSFTA). Pertanto, la relativa istanza cautelare, mirando all’ottenimento di un provvedimento provvisorio circa il consenso da esprimersi in senso al Consiglio da parte del rappresentante tedesco, non deve essere più decisa. Secondo il Tribunale costituzionale, i ricorrenti hanno sollevato numerose censure contro l’EUSFTA ma essenzialmente senza far alcun riferimento concreto a parametri costituzionali. Maria Theresia Roerig
GERMANIA UNIONE EUROPEA – ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON SINGAPORE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 7 novembre 2019 (2 BvR 882/19), sull’accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore 18/11/2019 Il Tribunale costituzionale federale ha respinto 1 un ricorso cautelare avente ad oggetto il consenso espresso dal rappresentante tedesco nel Consiglio europeo in favore della stipulazione dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore (EUSFTA). Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha anche osservato che il ricorso diretto pendente, nel merito, non appare né palesemente inammissibile né palesemente infondato, poiché allo stato risulta quantomeno possibile che l’obiezione riguardante l’“ultra-vires” possa aver successo. In altri termini, non è escluso prima facie che la delibera del Consiglio dell’Ue sulla stipulazione dell’accordo di libero scambio venga considerata, nel giudizio di merito, come un atto ultra vires che incide sull’identità costituzionale della Legge fondamentale tutelata ai sensi dell’art. 79, comma 3, LF. I diritti di cui agli artt. 38, comma 1, per. 1, e 20, commi 1 e 2, LF, in combinazione con l’art. 79, comma 3, LF, possono essere garantiti e tutelati in via di principio anche nell’ambito di un giudizio cautelare all’esito del quale possa ordinarsi al Governo federale di non esprimere il proprio consenso in seno al Consiglio europeo sino alla decisione di merito da adottarsi da parte del Tribunale costituzionale. Tuttavia, i ricorrenti, nella specie, non hanno avanzato una domanda in tal senso, ma hanno anzi sottolineato come non fosse loro intenzione ottenere una sospensione della deliberazione del Consiglio europeo e che non volessero impedire l’entrata in vigore dell’accordo EUSFTA di per sé. Essi si sono piuttosto limitati a chiedere l’adozione di misure che, a loro avviso, possano garantire che la Repubblica federale di Germania, in caso di successo del loro ricorso costituzionale nel giudizio di merito, possa disimpegnarsi dall’accordo. 1 Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19- 076.html.
Ad avviso dei giudici di Karlsruhe, le misure richieste dai ricorrenti non sono idonee a garantire il loro diritto al rispetto della c.d. ‘responsabilità di integrazione’ da parte del Governo federale e del Bundestag. Poiché l’Accordo di libero scambio EUSFTA – a differenza dell’Accordo di libero scambio CETA – è un trattato concepito come un accordo unicamente dell’Unione europea, che non richiede la ratifica da parte degli Stati membri e nel quale la Repubblica federale di Germania non è neanche parte contraente, quest’ultima non sarebbe nemmeno in grado di assicurare unilateralmente, a seguito di un eventuale successo del ricorso costituzionale nel merito, le misure eventualmente necessarie per garantire il rispetto della responsabilità di integrazione del Governo federale e del Bundestag. Nella misura in cui si voglia obbligare il Governo federale a formulare riserve al consenso in merito alla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione europea nei settori della navigazione, della sostenibilità e della modifica dei poteri degli organi competenti, si tratta di una misura inadeguata, perché ciò non è previsto dai trattati e qualsiasi dichiarazione unilaterale non può modificare la validità e l’effetto vincolante della delibera. Nella misura in cui i ricorrenti intendono obbligare il Governo federale ad ottenere dal Consiglio dell’Unione europea un impegno affinché, per la durata del procedimento principale dinanzi al Tribunale costituzionale federale, non venga adottata alcuna decisione ai sensi dell’art. 218, n. 9, TFUE su progetti di deliberazione da parte di organi competenti con effetti vincolanti, la misura non è adeguata, tra l’altro, in quanto il Governo federale non può imporre unilateralmente un tale obbligo da parte del Consiglio europeo ai sensi dell’art. 218, n. 8, TFUE. Infine, nella misura in cui si voglia obbligare il Governo federale ad ottenere una dichiarazione vincolante del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea secondo cui la Repubblica federale di Germania possa disimpegnarsi dall’EUSFTA e che l’Unione europea possa recedere dall’EUSFTA, tale obbligo non sarebbe neppure idoneo in sé a garantire in capo alle ricorrenti il diritto alla democrazia. Il Governo federale potrebbe anche qui eventualmente impedire l’adozione di una delibera in seno al Consiglio, ma non può obbligare il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea a rilasciare dichiarazioni vincolanti. Ciò vale anche per un eventuale futuro recesso dall’accordo. Maria Theresia Roerig 34
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