CANNABIS TERAPEUTICA Aspetti legislativi - Mario Cirino - Ordine dei farmacisti
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CANNABIS TERAPEUTICA Aspetti legislativi Mario Cirino Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
PREMESSA Gli impieghi della cannabis ad uso medico sono presenti in studi clinici controllati, studi osservazionali, nelle revisioni sistematiche e nelle meta- analisi della letteratura internazionale indicizzata. I risultati di questi studi non sono conclusivi sull’efficacia della cannabis ad uso medico, le evidenze scientifiche sono di qualità moderata, con risultati a volte contraddittori e non esaustivi. Mancano, inoltre, dati a supporto di un favorevole rapporto rischio/beneficio per l’impiego della cannabis ad uso terapeutico. ? DM del 9 Novembre 2015 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
PREMESSA In considerazione delle evidenze scientifiche fino ad ora prodotte, si può affermare che l’uso medico della cannabis può rappresentare un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitino di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali. tuttavia vi è l’indicazione a proseguire nelle ricerche per ottenere evidenze definitive. DM del 9 Novembre 2015 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
LEGISLAZIONE VIGENTE Ordinanza Ministro Salute del 18/07/06 autorizza «l’importazione di medicinali a base di delta-9-THC o trans-delta-9-THC per la somministrazione, a scopo terapeutico, in mancanza di alternative terapeutiche, a pazienti che necessitano di tali medicinali». DM 18/04/07 introduzione Delta-9-THC, Trans-delta-9-THC (Dronabinol) e Nabilone nella Tab IIB stup. rende possibile utilizzare i medicinali derivati dalla cannabis indica nella terapia farmacologica e crea le basi normative per successive immissioni nel mercato italiano di tali medicinali DM 23/01/13 Inserimento nella Tabella IIB, dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) Possibile allestire preparazioni magistrali secondo Legge 94/98 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
LEGISLAZIONE VIGENTE DM del 9 Novembre 2015 Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972. LEGGE 4 dicembre 2017 , n. 172 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie. Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base F di cannabinoidi per finalità terapeutiche. V Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11 Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di G erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche). Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
DM del 9 Novembre 2015 Allegato: punto 3 ricetta medica da rinnovarsi volta per volta (RNR), redatta secondo i formalismi dell’art. 5 della Legge 94/98. scheda per la raccolta dei dati dei pazienti prevista dal sistema di fitosorveglianza Il farmacista acquista e movimenta la sostanza attiva di origine vegetale secondo le disposizioni del DPR 309/90. Il farmacista allestisce in farmacia in osservanza delle NBP. per assicurare la qualità del prodotto, la titolazione del/i principio/i attivo/i deve essere effettuata per ciascuna preparazione magistrale con metodologie sensibili e specifiche Consegna copia ricetta spedita ed istruzioni d’uso Rimborsabilità solo per indicazioni terapeutiche emanate Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
Legge 94/98 Art. 5 -Prescrizione di preparazioni magistrali comma 3 Il medico deve •Ottenere il consenso del paziente al trattamento medico •Specificare sulla ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea •Trascrivere sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento ai dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato. comma 4 Il farmacista deve •Trasmettere mensilmente le ricette di cui al comma 3, in originale o copia, alla ASL che le inoltra al Ministero della Salute (Direzione Generale Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle cure, Ufficio centrale Stupefacenti) per le opportune verifiche. Comma 6 la violazione dell’art 5 da parte del medico o del farmacista è oggetto di procedimento disciplinare (Ordine professionale, ai sensi del Dlvo Capo provvisorio dello Stato 13/09/46 Ordine dei Farmacisti della Provincia di n. 233). Trieste
Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11 art.4 1. l’inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio Sanitario Regionale può avvenire sulla base di una prescrizione effettuata da centri specialistici individuati dalla Regione: a) in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital che ambulatoriale; b) in ambito domiciliare; 2. per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione; 3. i medicinali a base di cannabinoidi siano acquistati in modo centralizzato da un Ente della Regione quale capofila specificatamente individuato e siano allestiti e dispesati dalle farmacie degli enti del SSR; 4. per i pazienti in assistenza domiciliare la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi può essere anche effettuata dalle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipulare a livello regionale; 5. il rinnovo della prescrizione sia in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore. Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11 CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE A CARICO DEL SSR Per la prescrizione delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi a carico del SSR, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia, vengono individuati in questa fase: tutti i centri della rete delle cure palliative e della terapia del dolore (ovvero le strutture di cure palliative e di terapia antalgica, ospedaliere e distrettuali, appartenenti al SSR), nonché le equivalenti strutture private accreditate titolari di accordi contrattuali con il Servizio Sanitario regionale, che erogano prestazioni in regime di Servizio sanitario regionale; le strutture di neurologia del SSR. Sulla base della casistica, nonché di eventuali necessità assistenziali che dovessero emergere, potranno essere valutate ulteriori integrazioni dei centri autorizzati. Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11 INDICAZIONI TRAPEUTICHE A CARICO DEL SSR LIVELLO DI QUALITA’ RIMBORSATO DAL INDICAZIONI TERAPEUTICHE EVIDENZA SSR Analgesia correlato a spasticità, in pazienti con sclerosi multipla. MODERATA SI Analgesia in pazienti con lesioni del midollo spinale. BASSA NO Analgesia nel dolore neuropatico cronico MODERATA SI Analgesia nel paziente oncologico MODERATA/BASSA SI Effetto anticinetosico ed antiemetico (da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV) BASSA NO Effetto stimolante dell’appetito NO DATI NO Effetto ipotensivo nel glaucoma NO DATI NO Sindrome di Gilles de la Tourette NO DATI SI Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
LEGGE 4 dicembre 2017 , n. 172 Art. 18 quater: Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico Comma 4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione SI continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire unaSI specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni SI di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore. SI Comma 6 SI Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonchè per gli altri impieghi SI previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato SI nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionaleSIstandard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articoloOrdine 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, dei Farmacisti della Provincia di con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Trieste
LEGGE 4 dicembre 2017 , n. 172 LIVELLO DI QUALITA’ RIMBORSATO DAL INDICAZIONI TERAPEUTICHE EVIDENZA SSR Analgesia correlato a spasticità, in pazienti con sclerosi multipla. MODERATA SI Analgesia in pazienti con lesioni del midollo spinale. BASSA NO Analgesia nel dolore neuropatico cronico MODERATA SI Analgesia nel paziente oncologico MODERATA/BASSA SI Effetto anticinetosico ed antiemetico (da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV) BASSA NO Effetto stimolante dell’appetito NO DATI NO Effetto ipotensivo nel glaucoma NO DATI NO Sindrome di Gilles de la Tourette NO DATI SI Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
PRESCRIZIONE E REDAZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO Prescrizione di preparati vegetali a base di cannabis per uso medico: da rinnovarsi volta per volta (RNR) effettuata in conformità alla Legge 8 aprile 1998 n. 94, con particolare riferimento all'art. 5, comma 3: “Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato." Integrata con la scheda di rilevazione dati che riporta i dati anonimi relativi a età, sesso, posologia in peso di cannabis ed esigenza di trattamento; la prescrizione può contenere un fabbisogno terapeutico della durata massima di 30 giorni di terapia descrizione quali e quantitativa (es. Cannabis flos 19% XY 100 mg, di tali 30 cartine/filtri/bustine ecc.) Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
PRESCRIZIONE E REDAZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
PRESCRIZIONE E REDAZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO CODICE NUMERICO o ALFA NUMERICO CODICE FISCALE Cannabis flos 19% BEDROCAN 100 mg Di tali 30 cartine 1 cartina 2 volte al dì per via orale tramite decozione Timbro e firma Dolore neuropatico resistente alla terapia tradizionale del medico DATA CRM o struttura Timbro della 700023854 farmacia DATA Ordine dei Farmacisti della Provincia di TA R I F FA Trieste
PRESCRIZIONE E REDAZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO SPEDITE XX CARTINE DA YY g Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
AD ESEMPIO… Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
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PRESCRIZIONE E REDAZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO Piano terapeutico per la prescrizone di medicinali cannabinoidi Il piano terapeutico rinnovabile, della durata non superiore a sei mesi, deve essere redatto in originale e due copie: • l’originale rimane al centro prescrittore; • una copia deve essere inviata al Servizio di Farmacia dell’Azienda di residenza del paziente; • una copia del piano terapeutico e del consenso informato viene consegnata al paziente per il Medico di medicina generale. Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
RESPONSABILITÀ DEL FARMACISTA Qualità, sicurezza ed efficacia sono i tre parametri indispensabili per un medicinale, sia di sintesi sia naturale, prodotto da un’azienda farmaceutica o da un laboratorio di preparazioni galeniche. Nel caso delle preparazioni galeniche, mentre il responsabile dell’efficacia e dell’appropriatezza clinica è il medico, il responsabile e garante degli aspetti relativi alla qualità e alla sicurezza è il farmacista. Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
CANNABIS TERAPEUTICA COMPLESSITA’ ASSENZA DI CHIMICA TITOLAZIONE DELLA CANNABIS INTERAZIONI E ADR COMPLESSITA’ USO DEL SISTEMA CONCOMITANTE ENDO- DI ALTRI FARMACI CANNABINOIDE Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Mario Cirino Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste
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