Le BAT conclusions sull'incenerimento rifiuti: le migliori tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti - Regione Lombardia

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Le BAT conclusions sull'incenerimento rifiuti: le migliori tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti - Regione Lombardia
Le BAT conclusions sull’incenerimento rifiuti:
    le migliori tecnologie per la gestione
             sostenibile dei rifiuti

Revisione delle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento rifiuti: il
processo nazionale e comunitario, relazioni con le convenzioni di
                     Minamata e Stoccolma

                      Nicoletta Valeria Trotta    trotta.nicoletta@minambiente.it
                         Gianluca Cusano         cusano.gianluca@minambiente.it
Outline della presentazione

➢ Il quadro normativo europeo e nazionale
➢ Il processo di revisione delle conclusioni sull’incenerimento
  rifiuti
➢ Le novità introdotte dalla nuove conclusioni sull’incenerimento
  rifiuti

  Milano, 14 febbraio 2020                                 cusano.gianluca@minambiente.it
Il quadro normativo

Milano, 14 febbraio 2020                         cusano.gianluca@minambiente.it
Direttiva sulle Emissioni Industriali 2010/75/EU (IED)

Strumento chiave per la minimizzazione dei consumi e le emissioni di
attività con rilevante impatto ambientale in Europa
Quadro generale:
      prevenire e, se non è possibile, ridurre l’inquinamento
      Alto livello di protezione globale dell’ambiente
      Autorizzazioni basate sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT)

      BAT sono determinate in un Technical Working
         Group guidato dal JRC (EIPPCB) e raccolte
                        nei BREFs
      ‘BAT conclusions’ sono legislazione secondaria

 Milano, 14 febbraio 2020                                        cusano.gianluca@minambiente.it
Ruolo delle conclusioni sulle BAT nelle
    autorizzazioni IED
   Le conclusioni sulle BAT sono il riferimento per fissare le
   condizioni delle autorizzazioni (Art. 14(5))
 L’autorizzazione fissa i valori limite di emissione (ELVs)
 che assicurino, in condizioni normali di esercizio, che le
 emissioni non superino i livelli dei BAT-associated
 emission levels (BAT-AELs) (Art. 15(3) a+b)

 Deroghe dai BAT-AELs sono possibili solo per casi specifici e
 giustificati: (Art. 15(4))
 •Costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali dovuto all’ubicazione/situazioni
 specifiche dell’installazione
 •Stato Membro deve darne informazione al pubblico e alla Commissione

Monitoraggio delle emissioni: basato sulle conclusioni sulle BAT (Art. 16)

     Milano, 14 febbraio 2020                                                             cusano.gianluca@minambiente.it
D. Lgs. 152/2006 – Parte seconda - Titolo III-Bis (1/2)
Art. 29-sexies, comma 4 -bis
L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni
seguenti:
a)fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-
AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori
di quelli dei BAT-AEL;
b)fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i
risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

 Art. 29-sexies, comma 4 -ter
L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-
bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies; [Norme di qualità ambientale]
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il
   rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata
   ambientale.
  Milano, 14 febbraio 2020                                                              cusano.gianluca@minambiente.it
D. Lgs. 152/2006 – Parte seconda - Titolo III-Bis (1/2)

Deroghe dai BAT-AELs - Art. 29-sexies, comma 9-bis)
In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli
discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che
porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali
dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi
l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali
scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori
limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli
allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa
riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro
sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque
l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi
inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.
L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.

 Milano, 14 febbraio 2020                                                                cusano.gianluca@minambiente.it
PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALLA DEFINIZIONE DEL WI BREF E PERTINENTI BATC
                                                                                                                    [1/4]

L’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 attribuisce al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza
unificata, il compito di assicurare la partecipazione dell’Italia ai lavori relativi allo scambio di
informazioni organizzato dalla Commissione europea in ordine alle migliori tecniche disponibili e
al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i
risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare,
dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello
scambio di informazioni.

         In attuazione della norma di cui sopra, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la
         qualità dello sviluppo (CreSS) provvede ad assicurare il necessario confronto con tutti i soggetti
         nazionali interessati dagli esiti delle ‘Conclusioni sulle BAT’ per le categorie di attività di cui alla
         direttiva 2010/75/UE, anche al fine di coordinare le attività ed i contributi tecnici di supporto
         alla partecipazione dell’Italia nelle sedi comunitarie opportune.

                    AA.CC. (nazionali/regionali)           ISPRA         Associazioni industriali

 Milano, 14 febbraio 2020                                                                   cusano.gianluca@minambiente.it
Revisione delle conclusioni sull’incenerimento
                     rifiuti

Milano, 14 febbraio 2020              cusano.gianluca@minambiente.it
Il processo di revisione del WI BREF (1/3)

Fasi principali                                                                        Data
Riattivazione del gruppo di lavoro (TWG)                            Maggio 2014
Richiesta “posizioni iniziali”                                      Giugno 2014
Kick-off meeting                                                   Gennaio 2015
Attivazione di tre sottogruppi tematici                                Marzo 2015
Raccolta delle informazioni circa le                        Marzo – Agosto 2015
tecniche da considerare nella definizione
delle MTD
Preparazione del questionario                             Aprile – Dicembre 2015
Raccolta dati sito specifici                               Gennaio – Aprile 2016

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Il processo di revisione del WI BREF (2/3)

                           355 questionari forniti da 16 Paesi

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Il processo di revisione del WI BREF (3/3)

Fasi principali                                                           Data
Draft 1 del WI BREF rivisto                            Maggio 2017
                                                Maggio – Settembre
Periodo per commenti (~ 3 000 commenti)
                                                              2017
Background Paper + draft BAT conclusions
                                                     Febbraio 2018
riviste per il final TWG meeting
Final WI TWG meeting                              23 – 27 April 2018
Final draft del WI BREF                          14 December 2018
Forum meeting                                     27 February 2019
Committee meeting                                   21 Giugno 2019
Pubblicazione BATC                                 3 Dicembre 2019
  Ancona, 11 Dicembre 2019                           cusano.gianluca@minambiente.it
PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALLA DEFINIZIONE DEL WI BREF E PERTINENTI BATCS (1/2)

1. Ri-attivazione del gruppo di lavoro comunitario (Technical Working Group - TWG)
      MATTM-exDVA designa (per IT) gli esperti nazionali (MATTM e ISPRA) che parteciperanno ai lavori dei TWG

2. Richiesta di espressione delle ‘posizioni iniziali’
      Inviata a tutti i soggetti nazionali interessati [AA.CC. (nazionali/regionali); Associazioni industriali]
      MATTM-exDVA esamina, con il supporto ISPRA, i contributi pervenuti; elabora e trasmette a EIPPCB la posizione IT
      debitamente coordinata.

3. Riunione introduttiva (kick-off meeting) del TWG
      MATTM-exDVA convoca una riunione nazionale di coordinamento presso il MATTM (12/01/2015)
      Trasmette formalmente all’EIPPCB la posizione IT sugli aspetti ritenuti critici (16/01/2015)
          Scope; contrari a BAT‐AELs as yearly average in concentration; energy recovery; info on ISOTHERM PWR®
           process

4. Raccolta dati sito-specifici afferenti un campione europeo di installazioni rappresentative dei
  processi in trattazione nel BRef
      MATTM-exDVA invita le AA.CC. regionali a segnalare le installazioni di riferimento per le proprie realtà territoriali,
      anche avvalendosi del supporto delle associazioni/federazioni (nazionali e/o territoriali) industriali pertinenti
      (complessive 42 linee di incenerimento)
      MATTM-exDVA trasmette il questionario (pre-definito in ambito TWG) per la raccolta dei dati sito-specifici agli
      operatori delle installazioni di riferimento, ed in c.c. alle AA.CC (13/01/2016)
      MATTM-exDVA trasferisce i questionari validati dalle AA.CC all’EIPPCB

 Milano, 14 febbraio 2020                                                                             cusano.gianluca@minambiente.it
PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALLA DEFINIZIONE DEL WI BREF E PERTINENTI BATCS (2/2)

5. Emissione prima bozza formale del BRef (Draft - D1) per osservazioni del TWG
    Inviata a tutti i soggetti nazionali interessati [AA.CC. (nazionali/regionali); Associazioni industriali] (26/05/2017)
    MATTM-exDVA esamina, con il supporto ISPRA, i contributi pervenuti; elabora e trasmette a EIPPCB la posizione IT
    debitamente coordinata (08/08/2017).
    MATTM-exDVA convoca una riunione nazionale di coordinamento presso il MATTM in vista del Workshop on data
    assessment (14/11/2017)

6. Riunione finale (final meeting) del TWG
      MATTM-exDVA convoca una riunione nazionale di coordinamento presso il MATTM (09/04/2018)
      Trasmette formalmente all’EIPPCB la posizione IT sugli aspetti ritenuti critici (16/04/2018)
      Partecipa, con il supporto di ISPRA, al FM
            Scope (disposal and recovery of hazardous slags and/or bottom ashes from the incineration of waste)
            PCDD/F (chiara distinzione tra campionamento a breve e lungo termine)

7. Adozione/emanazione/pubblicazione dei BRef e pertinenti Decisioni (UE) concernenti le
  “Conclusioni sulle BAT” ai sensi della Direttiva 2010/75/UE
      MATTM, ritenute complessivamente condivisibili le determinazioni conclusive declinate nelle proposte di BAT
      Conclusions, esprime parere favorevole in sede di Comitato art. 75.

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Le novità introdotte dalle nuove WI BATC

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Le maggiori novità delle nuove WI BATC: efficienza energetica

➢ Per l’incenerimento di rifiuti solidi urbani, altri rifiuti non pericolosi e
  rifiuti di legno pericolosi BAT-AEELs per l’efficienza energetica lorda
  espressa come :
   ➢ efficienza elettrica o
   ➢ efficienza energetica (calore+elettricità);
➢ Per l’incenerimento di fanghi di depurazione e rifiuti pericolosi BAT-
  AEELs per l’efficienza energetica espressa come efficienza della
  caldaia.

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Le maggiori novità delle nuove WI BATC: monitoraggio delle
                   emissioni in atmosfera

➢ Monitoraggio in continuo del mercurio;
➢ Campionamento in continuo delle diossine e furani;
➢ Monitoraggio dei PCBs diossina-simili;
➢ Monitoraggio dei PBDD/F per gli impianti che inceneriscono ritardanti
  di fiamma brominati o iniettano composti brominati per la riduzione
  del mercurio;
➢ Per l’incenerimento di rifiuti contenenti POP la determinazione dei
  POP nei flussi in uscita.

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Le maggiori novità delle nuove WI BATC: BAT-AELs per
                      emissioni in atmosfera

➢ Un approccio differenziato, specifico e proporzionale per gli inquinati
  tenendo in conto la loro rilevanza e la disponibilità di tecniche
  efficaci; gli inquinati considerati chiave sono: Hg, NOx e NH3, HCl e
  SO2, polveri, PCDD/F e PCBs
➢ Per gli inquinanti monitorati in continuo BAT-AEL espressi solo come
  media giornaliera;
➢ BAT-AELs supportati dall’analisi delle emissioni di un anno di più di
  300 linee di incenerimento;
➢ Livelli differenti in caso di impianti esistenti o nuovi.

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Gianluca CUSANO
                           sentitamente ringrazia per l’attenzione…

Milano, 14 febbraio 2020                                  cusano.gianluca@minambiente.it
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