CIRCOLARE SPECIALE NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015

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CIRCOLARE SPECIALE NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015
CIRCOLARE SPECIALE NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015

Il nuovo regime avrà decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014.
Il comma 85 prevede l’abrogazione dei seguenti regimi agevolati:
a) regime delle nuove iniziative produttive (noto come “forfettino” ex art. 13, L. 23/12/2000,
n. 388);
b) regime dei minimi (ex art. 27, D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15/07/2011, n. 111 e art.1, commi da 96 a 115 e 117, L. 24/12/2007, n. 244).
Come già era stato per il precedente regime dei minimi, il nuovo regime forfetario prevede sia
alcuni requisiti soggettivi per l’accesso all’agevolazione, sia il rispetto di alcuni limiti per
mantenimento della stessa. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o
professioni possono applicare il nuovo regime forfetario se, nell’anno è precedente, hanno
contemporaneamente realizzato le seguenti condizioni:
a) conseguimento di ricavi ovvero percepimento di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai
limiti indicati nell’allegato n. 4 alla Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice
ATECO che contraddistingue l’attività esercitata ed in particolare:
- euro 35.000 per Industrie alimentari e delle bevande;
- euro 40.000 per Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
- euro 30.000 per Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande;
- euro 20.000 per Commercio ambulante di altri prodotti;
- euro 15.000 per Costruzioni e attività immobiliari;
- euro 15.000 per Intermediari del commercio;
- euro 40.000 per Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione;
- euro 15.000 per Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi
Finanziari ed Assicurativi;
- euro 20.000 per Altre attività economiche;
b) sostenimento spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per:
- lavoro accessorio di cui all’art. 70, D.Lgs. 10/09/2003, n. 276;
- lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
- lavoratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli artt. 61 e ss. del
citato D.Lgs. 276/2003;
- associati in partecipazione di cui all’art. 53, co. 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui
all’art. 60, TUIR.
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura
dell’esercizio non superi i 20.000 euro;
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione devono essere in misura
prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 49 e 50, TUIR; tale prevalenza non è rilevante se il
rapporto di lavoro sia cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro
dipendente o assimilato non ecceda l’importo di 20.000 euro.
Inoltre la norma prevede che ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui
sopra, per l’accesso al regime:
a) non rilevino i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si
assuma il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del
regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’art. 35, D.P.R.
26/10/1972, n. 633 (Testo unico IVA), di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54
dell’art. 1, L. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015).
Pur abrogando i regimi agevolati precedenti, la Legge di Stabilità 2015 garantisce la possibilità di
fruizione dei suddetti regimi, da parte dei contribuenti che vi abbiamo aderito in precedenza (sino
alla data del 31 dicembre 2014), fino alla naturale scadenza degli stessi.
Si ricorda che con riferimento ai contribuenti minimi tale termine era alternativamente (a seconda
dell’età del soggetto aderente) quinquennale o sino al compimento del 35° anno di età.
Per le piccole imprese individuali ed i lavoratori autonomi che avviano l’attività nel 2015, il nuovo
regime forfetario costituirà l’unico regime agevolato disponibile in alternativa al regime ordinario.
Una differenza importante del nuovo regime forfetario introdotto, rispetto al regime dei minimi
previgente attiene al limite annuo di ricavi o compensi che consentono la permanenza
nell’agevolazione.
Come noto i “vecchi” minimi potevano incassare sino ad un massimo di 30.000 euro su base annua,
a prescindere dal tipo di attività.
Nel nuovo regime forfetario, le soglie limite di ricavi e compensi sono “differenziate” e quindi
variabili, (come già si è avuto modo di accennare) a seconda del tipo di attività esercitata e quindi
del relativo codice ATECO 2007 utilizzato.
Come si è visto i limiti variano dai 15.000 euro per le attività professionali, ai 40.000 per il
commercio.
Un ulteriore e fondamentale elemento di differenza sostanziale tra il vecchio ed il nuovo regime
riguarda però le modalità di determinazione del reddito.
Il regime dei minimi prevedeva infatti la determinazione della base imponibile quale differenza fra
gli elementi positivi e negativi di reddito, e quindi con deduzione analitica dei costi sostenuti.
Nel nuovo regime forfetario, invece, il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi o
compensi conseguiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività, variabile anch’esso in
funzione della tipologia di attività esercitata.
Il contribuente che aderirà al nuovo regime dovrà dedurre i costi sostenuti in modo forfetario,
variabilmente in funzione dell’ammontare dei ricavi/compensi e del coefficiente applicabile.
Le percentuali di redditività da applicare sono individuate nella tabella n. 4 allegata alla Legge di
Stabilità 2015 che si riporta qui di seguito:
A titolo esemplificativo un fatturato di 10.000 euro genera un reddito per un professionista pari a
7.600 euro (coefficiente76%) mentre lo stesso fatturato genera un reddito per un intermediario di
commercio pari a 6.200 euro (coefficiente 62%).
Sul reddito imponibile, individuato secondo i criteri e le percentuali di cui sopra, si applica
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP,
pari al 15% (in luogo del 5% precedentemente previsto per i contribuenti minimi).
Si allenta il vincolo inerente il limite massimo di investimenti effettuabili in beni strumentali.
Nel nuovo regime forfetario, infatti, il precedente vincolo di 15.000 euro di acquisti effettuati nel
triennio precedente, presente nel regime dei minimi, viene innalzato al tetto fissato a 20.000 euro, al
lordo degli ammortamenti, con verifica del requisito alla fine dell’esercizio precedente.
Il comma 65 dell’art.1 della Legge di Stabilità, prevede un’agevolazione per i contribuenti che
avviino una nuova attività, consistente nella riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi tre
anni di attività.
Al fine di beneficiare di tale agevolazione è necessario che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma
54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o
professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei
relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di compensi di cui al comma 54, precedentemente
elencati.
La nuova norma introduce, inoltre, un’agevolazione limitata ai soli soggetti che realizzino reddito
d’impresa (quindi non sono inclusi i professionisti), per la determinazione dei contributi
previdenziali.
Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione telematica all’INPS.
Nello specifico la norma consente di determinare i contributi dovuti alle gestioni di artigiani e
commercianti dell’INPS, sul reddito effettivamente prodotto, senza tener conto dell’obbligo di
versamento sul reddito minimale annuo.
Inoltre i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei
soggetti aderenti all’agevolazione contributiva di cui al comma 76, devono essere effettuati entro gli
stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello
in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 e cioè:
a) conseguimento di ricavi ovvero percepimento di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai
limiti indicati nell’allegato n. 4 alla Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l’attività esercitata;
b) sostenimento spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per:
- lavoro accessorio di cui all’art. 70, D.Lgs.10/09/2003, n. 276;
- lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
- lavoratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli artt. 61 e ss. del
citato D.Lgs. 276/2003;
- associati in partecipazione di cui all’art. 53, co. 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui
all’art. 60,TUIR;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura
dell’esercizio non superi i 20.000 euro;
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione non siano in misura
prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 49 e 50, TUIR; tale prevalenza non è rilevante se il
rapporto di lavoro sia cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro
dipendente o assimilato non ecceda l’importo di 20.000 euro.
La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di
determinazione e di versamento del contributo dovuto.
Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire
nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni soggettive
ed il rispetto dei limiti quantitativi sopra elencati.
Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti aderenti al regime forfetario di cui alla
Legge di Stabilità 2015, che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa presentano, mediante
comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS.
L’agevolazione può essere richiesta anche dai soggetti già esercenti attività d’impresa presentando,
entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Come accadeva per il regime dei contribuenti minimi, è previsto anche per i forfetari l’esonero dalla
tenuta delle scritture contabili, oltre all’esclusione dall’applicazione di studi di settore e parametri, e
al non assoggettamento a IVA e IRAP.
Al comma 59 la norma specifica che i contribuenti che applichino il regime forfetario siano
esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di
conservazione dei relativi documenti.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta
d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Come già era previsto per i minimi, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla
quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
I contribuenti che applichino il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore
di cui all’art. 62-bis, D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/10/1993, n.
427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all’art. 3, co. 184, L. 28/12/1995, n. 549.
La nuova norma, al comma 70 dell’art. 1, prevede che contribuenti forfetari possano optare per
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L’opzione rimane valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resterà valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permanga la concreta applicazione della scelta operata.
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