TUTTO QUESITI: LA DICHIARAZIONE D'INTENTO - CIRCOLARE MONOGRAFICA - MYSOLUTION

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IVA

Tutto quesiti: la dichiarazione d’intento
Le risposte alle domande dei professionisti
di Stefano Setti | 6 FEBBRAIO 2020

 A seguito dell’incontro con l’Esperto, tenutosi il 27 gennaio 2020, dedicato alle nuove modalità di gestio-
 ne della dichiarazione d’intento dal 2020 e alla disciplina concernente l’esportatore abituale e la gestio-
 ne del plafond IVA, si riportano nella presente circolare monografica le risposte ai diversi quesiti ricevuti,
 in particolare in tema di sanzioni, emissione di più dichiarazioni di intento ad uno stesso fornitore, fat-
 tura ricevuta nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quesito 1 – “Splafonamento” e sanzioni

Domanda
Si pone un dubbio rilevante circa l’irrogazione delle sanzioni in caso di “splafonamento” da parte del
fornitore.
Nella risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, viene specificato quanto segue:
“- procedura a)
Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’IVA, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R.
n. 633/1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche
tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.
Inoltre, consultando le opinioni on line, tutti concordano che anche l’acquirente è sanzionato, facendo
riferimento alla risoluzione citata. Premesso che la vostra soluzione è quella più logica e corretta (no
sanzioni per l’acquirente), avete qualche riferimento normativo che la supporta?

Risposta
La risoluzione n. 16/E del 2017 contempla il caso in cui la nota di variazione IVA in aumento venga
richiesta da parte dell’acquirente (esportatore abituale) che ha ”splafonato” per “sua colpa”.
Conseguentemente, il documento di prassi sottolinea il fatto che le sanzioni e i relativi interessi
siano dovuti dall’acquirente.

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        Attenzione
        Nel caso in cui la nota di variazione in aumento venga emessa dal fornitore dell’esportatore
        abituale, a causa di errore da parte del fornitore stesso, si ritiene che le sanzioni e i relativi
        interessi siano dovuti dal fornitore.

Tutto ciò premesso, si ricorda che lo “splafonamento”, ovvero il superamento del plafond disponibile
da parte dell’esportatore abituale, può essere regolarizzato attraverso l’utilizzo di tre distinte pro-
cedure, qui di seguito riportate (C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E, circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, circo-
lare 19 giugno 2002, n. 54/E, circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, circolare 12 marzo 2010, n. 12/E, tut-
te confermate dalla più recente risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, cui si rinvia):
   emissione di nota di variazione in aumento da parte del fornitore;
   emissione di apposita autofattura;
   in sede di liquidazione IVA periodica, qualora la regolarizzazione avvenga nello stesso periodo
     d’imposta dello “splafonamento”.

        Ricorda
        La sanzione prevista in caso di “splafonamento” oscilla dal 100 al 200 per cento dell’imposta
        evasa, ferma restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.

Quesito 2 – Indicazione in fattura del protocollo di trasmissione delle
dichiarazioni d’intento

Domanda
In merito alle nuove disposizioni in materia di dichiarazione d’intento, chiediamo se l’emissione di fat-
ture nel 2020 con l’indicazione del solo protocollo di trasmissione comporta sanzioni.

Risposta
Si ritiene che non siano applicabili sanzioni, qualora sia stato indicato, nelle fatture emesse nei
confronti dell’esportatore abituale, il protocollo di trasmissione.

        Attenzione
        Infatti, si ritiene che i soggetti che hanno utilizzato le modalità valevoli fino al 2019 ovve-
        ro si siano già allineati a quelle del 2020 (ancorché, ad oggi, non vi sia stato apposito prov-
        vedimento dell’Agenzia delle entrate) non saranno sanzionati, e che entrambe le soluzioni,
        in assenza di chiarimenti ufficiali, vadano bene.

Ciò premesso, risulta opportuno ricordare che il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto, con effetto 2020, le seguenti novità in materia

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di dichiarazione d’intento (si veda anche la nota dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli 12 luglio
2019, n. 69283/RU):
   gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiara-
     zione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ma sol-
     tanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle
     entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;
   la dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni. Tale previsione è in linea con
     quanto già contenuto nella risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizza-
     re una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali di importazione, fino a
     concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento;
   nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichia-
     razione doganale) si dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiara-
     zione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la
     ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di rice-
     zione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture
     emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella di-
     chiarazione doganale. Sul punto, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che l’indicazione del numero
     di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è attual-
     mente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;
   abrogazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, che comporta il venire me-
     no dell’obbligo di:
     o    redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare;
     o    numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
     o    annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito regi-
          stro;
     o    conservarla;
     o    indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.
In merito alle novità di cui sopra, la disposizione normativa, stabilisce che, con un successivo provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della legge n. 58/2019, saranno definite le modalità operative di attuazione.

         Attenzione
         Ad oggi, tale provvedimento non è stato pubblicato e, quindi, sembra ragionevole ritenere che
         anche per il 2020 siano applicabili le medesime regole previste nel 2019.

Infatti, il comma 3 dell’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 stabilisce che “con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo”. Si auspica, sul punto, una conferma ministeriale.

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Quesito 3 – Emissione da parte di esportatore abituale di più dichiarazioni
d’intento a stesso fornitore

Domanda
Si prospetta la seguente situazione:
   una società riceve lettera d’intento da cliente A per operazioni di valore 100;
   questo è utilizzato per 80;
   la stessa società riceve una seconda lettera d’intento, sempre per valore 100, da parte dello stes-
     so soggetto A;
   operazione di fornitura al cliente A per 120.
Si chiede: è possibile fatturare (100 + 20 = 120) tutta l’operazione con la non imponibilità IVA, ri-
chiamando in fattura gli estremi protocollo delle due lettere d’intento?

Risposta
La risposta è affermativa.
Si ritiene, comunque, preferibile indicare, in tale caso, in fattura due righe di corrispettivi, in cui:
   la prima è fino a capienza della prima dichiarazione d’intento e
   il resto del corrispettivo sulla seconda dichiarazione d’intento.

Quesito 4 – Appalto costruzione di fabbricati e dichiarazione d’intento

Domanda
Si può utilizzare il plafond in caso di acquisto di servizi di costruzione immobili con contratto di appal-
to?

Risposta
Il regime di non imponibilità IVA per le operazioni nei confronti di esportatori abituali spetta an-
che nel caso di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di fabbricati. Infatti, la Corte
di cassazione, con sent. 15 aprile 2016, n. 7504, ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie dell’appalto di
servizi la limitazione prevista, per la cessione di fabbricati e aree fabbricabili, dall’art. 8, primo comma,
lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in materia di forniture ad esportatori abituali; di fatto, viene meno
quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con la C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E (par. 7), nella
quale si legge che vi è “il divieto di utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di
contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposi-
zione di cui alla lett. c) del primo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 escluda espressamente dal bene-
ficio solo le cessioni di fabbricati, l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione
dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente”.

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        Attenzione
        Si evidenzia, comunque, che, nonostante la citata sentenza della Corte di cassazione,
        l’Agenzia delle entrate potrebbe procedere ad accertamento in base alla citata C.M. n.
        145/E del 1998.

Quesito 5 – Fattura non imponibile ricevuta nell’anno successivo al momento
di effettuazione dell’operazione

Domanda
Un esportatore abituale ha ricevuto nello SdI, in data 7 gennaio 2020, una fattura elettronica datata
16 dicembre 2019.
Ciò premesso, la fattura indicata non riporta l’imposta IVA a seguito di dichiarazione d’intento emessa
per l’anno 2019.
Detto ciò, visto che tale fattura di acquisto è stata ricevuta nello SdI il 7 gennaio, deve essere registra-
ta obbligatoriamente nel 2020 e, quindi, rientrare nella liquidazione IVA gennaio 2020? Come ci si de-
ve comportare con l’importo del plafond: conteggiarlo come utilizzo 2019 o 2020?

Risposta
Considerato che il plafond viene utilizzato in base al momento di effettuazione dell’operazione
(che nel caso in esame è avvenuta a dicembre 2019), si ritiene che la fattura ricevuta il 7 gennaio
2020, datata 16 febbraio 2019, vada riportata nella liquidazione IVA di dicembre 2019.

        Attenzione
        La disposizione che non fa retroagire la registrazione delle fatture attiene alle fatture soggette
        ad IVA e, quindi, non anche quelle soggette a dichiarazione d’intento.

Infatti, se così non fosse, vi sarebbe un disallineamento nei dati della dichiarazione IVA 2020 (anno
d’imposta 2019).

Quesito 6 – Acquisto carburante e dichiarazione d’intento

Domanda
Si chiede conferma dell’impossibilità di effettuare acquisti di carburante in regime di non imponibili-
tà con l’utilizzo di dichiarazione d’intento (azienda non di autotrasporto).

Risposta
Si conferma l’impossibilità di rilascio di dichiarazione d’intento in questa ipotesi.

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        Riferimenti normativi
   D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-septies;
   D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4-bis;
   D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1;
   D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8;
   Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nota 12 luglio 2019, n. 69283/RU.

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