Oggetto: il mod. 730 precompilato e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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Legnano, 21/04/2015 Alle imprese assistite Oggetto: il mod. 730 precompilato e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Come noto, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile telematicamente dal 15.4.2015 il mod. 730/2015 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione ex art. 49 e di taluni redditi assimilati ex art. 50, comma 1, lett. a), c), c- bis), d), g), i) e l), TUIR ossia: compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole a) e piccola pesca; c) borse di studio, premi o sussidi di studio o di addestramento professionale; - compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; - compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli c-bis) corrisposti a titolo di diritto d’autore); - compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; - somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; d) remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; g) indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo); i) assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro; l) compensi per lavori socialmente utili. Dall’apposita area autenticata disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il contribuente può: prendere visione del mod. 730 precompilato; accettare ovvero modificare / integrare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia; direttamente, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite un intermediario abilitato (sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato) previa apposita delega. L’Agenzia delle Entrate nel recente Comunicato stampa 16.4.2015 ha reso noto che la stessa ha elaborato 20.442.683 mod. 730/2015. Con il Provvedimento 23.2.2015 sono state definite le modalità operative con le quali i contribuenti ovvero i sostituti d’imposta / CAF / intermediari abilitati possono accedere al mod. 730 precompilato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy In detta area autenticata, oltre alla dichiarazione precompilata, è possibile visualizzare l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti / non inseriti e delle relative fonti informative.
Dal fac-simile proposto nell’Allegato 1 al citato Provvedimento 23.2.2015 le informazioni fornite risultano essere le seguenti: Elementi a base del mod. 730 precompilato Certificazione Unica: comunicato da … (CF - ….) Familiari a carico (fonte Certificazione Unica): codice fiscale del familiare a carico Redditi dei terreni: dati sui terreni e relative fonti informative Redditi dei fabbricati: dati sui fabbricati e relative fonti informative Redditi lavoro dipendete e assimilati (fonte Certificazione Unica): dati presenti Altri redditi: elenco delle fonti informative utilizzate Oneri e spese: interessi per: mutui ipotecari per acquisto abitazione principale comunicato da … (CF - mutui ipotecati per acquisto altri immobili ….) Identificativo mutuo…. mutui ipotecati per costruzione abitazione principale importo € … prestiti o mutui agrari assicurazioni sulla vita, gli infortuni, invalidità e non autosufficienza: comunicato da … (CF - ...) Identificativo polizza …. importo € … contributi previdenziali ed assistenziali comunicato da … (CF - ...) contributi per addetti ai servizi familiari e domestici importo … € oneri pluriennali (fonte dichiarazione 730 o Unico PF anno precedente): interventi di recupero del patrimonio edilizio spese per l’arredo di immobili ristrutturati interventi di risparmio energetico altri oneri detraibili / deducibili (fonte Certificazione Unica) tipologia onere importo € … Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati: Elenco delle informazioni relative agli acconti versati, alle ritenute, alle eccedenze e ulteriori dati Crediti d’imposta (fonte dichiarazione 730 o Unico PF anno precedente): crediti d’imposta relativi ai fabbricati credito d’imposta per: reintegro anticipazioni fondi pensione redditi prodotti all’estero – fonte CU anno 2015
immobili colpiti dal sisma in Abruzzo incremento dell’occupazione Con la Circolare 23.3.2015, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti relativi al mod. 730 precompilato in risposta a “diversi quesiti posti … dai contribuenti, dai sostituti d’imposta e dagli intermediari” di seguito riportati. 1. DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA Per quali contribuenti è predisposto il mod. 730 precompilato? 1.1 Il mod. 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: per il 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’ Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2015; per il 2013 hanno presentato il mod. 730 oppure il mod. UNICO PF o il mod. UNICO MINI, pur avendo i requisiti per presentare il mod. 730. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che per il 2013, oltre a presentare il mod. 730, hanno presentato il mod. UNICO PF con i soli quadri RM, RT e/o RW. Tenuto conto che i soggetti che potevano utilizzare, fino allo scorso anno, il mod. UNICO MINI rientrano tra i destinatari della dichiarazione precompilata, dal 2015 non viene più approvato il suddetto modello. Se per il 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, il mod. 730 precompilato viene già predisposto in forma congiunta? 1.2 Se i coniugi hanno presentato il mod. 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte 2 distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. Per quali contribuenti non è predisposto il mod. 730 precompilato? 1.3 Il mod. 730 precompilato non è predisposto, in linea generale, per i contribuenti che non possiedono i requisiti per presentare il mod. 730 tra cui, in particolare, i contribuenti: con partita IVA attiva almeno per 1 giorno nel 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata. La dichiarazione precompilata non è predisposta, inoltre, nei confronti dei contribuenti per i quali il mod. 730 dovrebbe essere presentato da un altro soggetto (genitore, tutore o rappresentante legale), ossia dei soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età o che dalla dichiarazione relativa all’anno precedente risultano legalmente incapaci. Se per il 2013 il contribuente ha presentato, oltre alla dichiarazione originaria, dichiarazioni correttive nei termini o integrative, quale viene utilizzata ai fini della precompilata? 1.4 La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento al 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, DPR n. 600/73. Se al momento dell’elaborazione del mod. 730 precompilato è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 della dichiarazione presentata per il 2013, il contribuente riceve la dichiarazione precompilata? 1.5 Nel caso in cui, al momento dell’elaborazione del mod. 730 precompilato, non sia ancora conclusa l’attività di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa all’anno precedente, la dichiarazione precompilata è comunque predisposta. In tal caso, tuttavia, non sono riportati nel mod. 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a credito. Di tale circostanza viene dato avviso al contribuente. 2. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA Quali sono i documenti e le informazioni che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione a partire dal 15.4? 2.1 Il contribuente o altro soggetto dallo stesso delegato accede ai seguenti documenti e informazioni: il mod. 730 precompilato relativo all’anno d’imposta precedente; un foglio informativo contenente l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate (riportato in premessa della presente Informativa); l’esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del
mod. 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo (perché non si conosce un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d’uso di uno o più immobili), l’esito della liquidazione è disponibile al contribuente solo dopo l’integrazione della dichiarazione e comunque prima dell’invio della stessa. Se il contribuente modifica la dichiarazione proposta, l’esito della liquidazione viene ricalcolato in tempo reale e reso disponibile dopo la modifica, prima dell’invio della dichiarazione. Com’è composto e quali indicazioni contiene il foglio informativo che accompagna il mod. 730 precompilato? 2.2 Il foglio informativo reso disponibile insieme al mod. 730 precompilato contiene l’elenco delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Le informazioni sono suddivise in base ai quadri e alle Sezioni del mod. 730; accanto ad ogni dato è indicata la relativa fonte ed è specificato se il dato è stato utilizzato, anche parzialmente, per l’elaborazione della dichiarazione o se non è stato utilizzato. I dati non utilizzati o parzialmente utilizzati sono individuati con un apposito simbolo ed il contribuente può verificare direttamente nel sito di assistenza dedicato al mod. 730 precompilato i motivi per i quali tali dati non sono stati integralmente inseriti nella dichiarazione. Ad esempio, non sono inseriti gli interessi passivi per mutui ipotecari comunicati dalla banca se di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente, considerato che il loro ammontare generalmente diminuisce nel corso degli anni. In tal caso, l’importo degli interessi passivi è riportato nel foglio informativo con l’indicazione della banca che ha comunicato il dato. Il contribuente, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire della detrazione, dopo aver verificato la correttezza dell’importo comunicato dalla banca, può integrare la dichiarazione riportando tale onere nella sezione I del quadro E. Quali informazioni contenute nelle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta vengono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata? 2.3 Ai fini dell’elaborazione del mod. 730 precompilato, i sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 di ogni anno, le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, da consegnare ai percipienti entro il 28.2, attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. Per semplificare gli adempimenti in fase di prima applicazione delle citate disposizioni, per il primo anno gli operatori possono: scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se inviare o meno le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti;
inviare anche dopo la scadenza, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) ovvero solo dati previdenziali e assistenziali. Nella dichiarazione precompilata vengono riportati, oltre ai dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle relative ritenute operate dal sostituto d’imposta, anche i dati dei familiari a carico indicati nel relativo prospetto della CU. Inoltre: nel quadro D sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi indicati nella CU; nel quadro E sono inseriti gli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d’imposta; nel quadro F sono indicati i dati relativi all’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta con riferimento al mod. 730/2014, quali ad esempio le somme trattenute a titolo di acconto per il 2014. Quali sono le informazioni relative agli oneri deducibili / detraibili trasmesse da enti esterni all’Agenzia delle Entrate che sono utilizzate per elaborare la dichiarazione precompilata? 2.4 Per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata vengono utilizzati i dati relativi ai seguenti oneri detraibili / deducibili, che sono trasmessi entro il 28.2 dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali, secondo quanto disposto al punto 3.2 del Provvedimento 23.2.2015: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali e assistenziali. L’art. 3, comma 1, Decreto c.d. “Semplificazioni”, prevede anche l’obbligo di trasmissione dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Tuttavia, le forme pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere la comunicazione prevista dal citato art. 3 in relazione ai contributi versati nel 2014 e, pertanto, tali informazioni non sono inserite nel mod. 730 precompilato 2015 (a meno che non siano state indicate dal sostituto d’imposta nella Certificazione Unica trasmessa). Quali altre fonti vengono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata oltre ai dati trasmessi dai sostituti d’imposta e dagli enti esterni? 2.5 L’Agenzia delle Entrate inserisce nel mod. 730 precompilato anche alcuni dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente (mod. 730/2014, mod. UNICO 2014 PF o mod. UNICO MINI 2014). In particolare, sono estratti i seguenti dati: le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione; i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione; le rate annuali detraibili relative ad oneri per i quali è prevista la rateizzazione della detrazione (ad esempio, per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato importo, per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio / di risparmio energetico e per l’arredo degli immobili ristrutturati); il maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, DPR n. 600/73. Per quanto riguarda i terreni e i fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella
dichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente integrati con le eventuali variazioni risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro (ad esempio, compravendite, successioni, locazioni e comodati registrati). Vengono, altresì, utilizzate le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria quali, ad esempio, i versamenti e le compensazioni effettuate con il mod. F24. 2. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA In che modo il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 15.4? 3.1 Le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati sono state definite con il Provvedimento 23.2.2015. In particolare, il contribuente può accedere direttamente all’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline o tramite la Carta Nazionale dei Servizi. L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta: online, accedendo al sito Internet dell’Agenzia; presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato; per telefono. In caso di richiesta online, per telefono o in ufficio tramite soggetto delegato, la prima parte del PIN è rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, con la password di primo accesso, è inviata per posta al domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria. In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli uffici dell’Agenzia, la prima parte del PIN e la password di primo accesso sono rilasciate immediatamente; la seconda parte del PIN va prelevata dal contribuente direttamente via Internet. Infine è possibile accedere direttamente all’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate riservata alla dichiarazione precompilata anche tramite il portale dell’INPS, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS. Se il contribuente necessita di assistenza fiscale o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici può accedere alla dichiarazione precompilata tramite altri soggetti autorizzati? 3.2 Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), ad un CAF o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate (foglio informativo), detti soggetti devono preventivamente acquisire un’apposita delega dal contribuente, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. In particolare, il sostituto d’imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti solo se dal mod. 770 Semplificato dell’anno precedente risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente per i contribuenti per i quali ha trasmesso, entro i termini, la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso del 2015, il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2015, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi del 2014. In tal caso, il contribuente può presentare il mod. 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata. L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, CAF e professionisti può essere effettuato tramite l’invio di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate. I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare l’accesso anche ad una singola dichiarazione via web. L’accesso è consentito fino al 10.11, per permettere l’utilizzo dei dati contenuti nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative. Quali informazioni deve contenere la delega per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata tramite il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato? 3..3 Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall’Agenzia, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico. Tale delega deve riportare: il codice fiscale del contribuente, l’anno d’imposta cui si riferisce il mod. 730 precompilato, la data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo. La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa ad una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. Qualora il contribuente non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF / professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al mod. 730 precompilato. Quali sono gli adempimenti previsti per il sostituto d’imposta, il CAF o il professionista abilitato al fine di una corretta gestione delle deleghe? 3.4 Il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato è tenuto ad annotare giornalmente in un apposito registro cronologico, anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, indicando: il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati
anagrafici del delegante nonché gli estremi del documento di identità del delegante. A tal fine possono essere utilizzati più registri (ad esempio per le diverse sedi del CAF). In tal caso, il numero della delega da indicare nella richiesta di accesso al mod. 730 precompilato deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è annotata. Considerato che il Provvedimento che disciplina la gestione delle deleghe è stato emanato il 23.2.2015 e tenuto conto dei chiarimenti forniti con la presente Circolare, in sede di prima applicazione, la data della delega da riportare nella richiesta di accesso al mod. 730 precompilato da trasmettere all’Agenzia delle Entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico. Tale data deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente al momento della richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata. Il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato è tenuto ad individuare uno o più soggetti responsabili per la gestione delle deleghe, ai quali si rivolgerà l’Agenzia delle Entrate nelle successive attività di controllo. La mera raccolta delle deleghe rientra tra la attività che possono essere svolte dai centri di raccolta dei CAF (ai quali è affidata la sola attività di raccolta delle dichiarazioni con la relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate con i relativi prospetti di liquidazione), ex art. 16, comma 4, DM 31.5.99, n. 164. La corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche presso le sedi dei sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati. La stessa Agenzia può inoltre richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. Tali documenti dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro 48 ore dalla richiesta. Per quanto tempo e con quali modalità devono essere conservate le deleghe? 3.5 I CAF e i professionisti abilitati conservano le deleghe ricevute, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. d-bis), DM n. 164/99, fino al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d’imposta conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), DM n. 164/99, fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. Per quanto riguarda le modalità di conservazione, le deleghe possono essere conservate in formato cartaceo ovvero elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla Risoluzione 30.5.2014, n. 57/E con riferimento alla conservazione da parte di CAF e professionisti, le copie delle deleghe vanno conservate in formato PDF o TIFF. Quali sono le modalità tecniche per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato? 3.6 Il CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accede a
una o più dichiarazioni precompilate tramite la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, attraverso Entratel (o Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti), di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono le dichiarazioni precompilate (predisposto con le specifiche tecniche allegate al Provvedimento 23.2.2015 ed utilizzando i prodotti software di controllo o di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate). Il file di richiesta deve contenere, oltre al codice fiscale del contribuente: il reddito complessivo e l’ammontare del rigo “differenza” risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; il numero e la data della delega; il tipo e il numero del documento di identità del delegante. Entro 5 giorni dall’invio della richiesta il sistema telematico fornisce una ricevuta di accoglimento. Se viene riscontrato un errore è richiesto l’invio di un nuovo file con i dati corretti. In caso di particolare incongruenza dei dati è scartata l’intera fornitura. Per l’accesso alla singola dichiarazione precompilata via web da parte di CAF e professionisti abilitati, ammessa in via del tutto residuale per gestire richieste di assistenza non programmate, sempre previa acquisizione della delega del contribuente, è richiesta la compilazione di un apposito modulo, disponibile nell’area autenticata dei servizi telematici, previo inserimento delle credenziali Entratel e di un codice di sicurezza (captcha). Anche in tal caso sono richiesti il codice fiscale del contribuente, i dati della dichiarazione dell’anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega. In tal caso il mod. 730 precompilato è reso disponibile in tempo reale. Il contribuente può avere informazioni sui soggetti che hanno effettuato l’accesso alla propria dichiarazione precompilata? 3.7 Il contribuente può delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata più soggetti. Come specificato nel Provvedimento 23.2.2015, il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo tramite le apposite funzionalità presenti nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o consultando il proprio cassetto fiscale. Se il contribuente non risulta tra i soggetti destinatari della dichiarazione precompilata perché, ad esempio, ha presentato una dichiarazione integrativa con riferimento all’anno d’imposta 2013, il sostituto d’imposta, il CAF o il professionista sono comunque tenuti ad acquisire la delega prevista dalle norme? 3.8 Poiché il contribuente e, conseguentemente, l’intermediario non sono in grado di conoscere se, al momento in cui effettua la richiesta, è stata completata o meno l’attività di liquidazione automatizzata della dichiarazione correttiva / integrativa ex art.36- bis, DPR n. 600/73 (quesito 1.4), è necessario che l’intermediario acquisisca comunque la delega ed effettui la richiesta della dichiarazione precompilata all’Agenzia delle Entrate. Qualora la dichiarazione precompilata non sia stata elaborata, tale circostanza viene comunicata al soggetto che effettua la richiesta.
4. ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA Una volta effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, quali sono le operazioni che può eseguire il contribuente? 4.1 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’applicazione web dedicata alla dichiarazione precompilata, può anzitutto visualizzare e stampare il proprio mod. 730 precompilato e il relativo foglio informativo. Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, il contribuente può accettarla o modificarla ed infine inviarla direttamente all’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente non ha più un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio, perché ha perso il lavoro nel 2015), tramite un’apposita funzionalità può: versare le somme dovute con il mod. F24 (reso disponibile già precompilato), anche richiedendo l’addebito sul proprio c/c bancario / postale; indicare il c/c bancario sul quale ricevere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate. Nell’applicazione web è inoltre possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica di avvenuta presentazione. Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative al mod. 730 precompilato, il contribuente deve indicare un indirizzo di posta elettronica (da tenere aggiornato) in un’apposita sezione dell’applicazione web. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “accettata”? 4.2 La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni: indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del Comune del domicilio fiscale (che potrebbe incidere sulle addizionali regionale e comunale IRPEF); indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; compilazione del quadro I per compensare il credito che risulta dal mod. 730; scelta di non versare / versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, con la compilazione dell’apposito rigo del quadro F; richiesta di suddividere in rate mensili le somme dovute a saldo / acconto nei casi previsti dalle norme vigenti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F. Nelle suddette ipotesi, nel prospetto di liquidazione del mod. 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata”. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “modificata”? 4.3 La dichiarazione è trasmessa con modifiche se si variano / integrano dati che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese quelle che, pur non
modificando il risultato finale, intervengono su singoli importi (ad esempio, eliminazione di un reddito / onere e aggiunta di un reddito / onere di altro tipo di pari importo). In ogni caso la dichiarazione precompilata si considera “modificata” in tutte le ipotesi diverse da quelle descritte al paragrafo precedente. Nelle suddette ipotesi nel prospetto di liquidazione del mod. 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”. Se per la dichiarazione presentata per il 2013 l’attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al dichiarato, questo viene riportato nella dichiarazione precompilata? 4.4 Se prima dell’elaborazione della dichiarazione precompilata il maggior credito: è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente, questo confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione; non è stato ancora confermato dal contribuente, lo stesso non è inserito nella dichiarazione ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base della dichiarazione, con la precisazione che il contribuente può inserirlo autonomamente nel quadro F della dichiarazione prima di procedere all’invio, senza la necessità di rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o a un centro di assistenza multicanale per richiedere la conferma del maggior credito calcolato. La conferma del maggior credito in sede di dichiarazione precompilata costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata. Nel caso di presentazione della dichiarazione tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista, come si esprime la scelta del contribuente in ordine all’accettazione o alla modifica della dichiarazione? 4.5 La scelta è espressa con la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente. Il sostituto / CAF / professionista abilitato evidenzia tale aspetto compilando una delle 4 caselle (necessariamente alternative) del prospetto di liquidazione del mod. 730: Dichiarazione Precompilata – Accettata; Dichiarazione Precompilata – Modificata; Dichiarazione non Precompilata – Sostituto, CAF o professionista non delegato; Dichiarazione non Precompilata – Dichiarazione precompilata non presente. Se la dichiarazione è presentata dal contribuente direttamente via web la casella del prospetto di liquidazione viene compilata automaticamente dall’applicazione web. Nel caso di dichiarazione congiunta come vanno compilate le caselle relative alla dichiarazione precompilata, considerato che il prospetto di liquidazione è UNICO? 4.6 Nel caso di dichiarazione congiunta le caselle presenti nel prospetto di liquidazione del mod. 730 vanno compilate nel modo seguente: in caso di assistenza prestata dal CAF / professionista abilitato, se:
risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante o del coniuge o di entrambi va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”; non risulta disponibile la dichiarazione precompilata né del dichiarante né del coniuge va barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente”; il dichiarante o il coniuge o entrambi non hanno delegato il CAF / professionista abilitato all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, Caf o professionista non delegato”. in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, se: risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”; non risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente”; il dichiarante non ha delegato il sostituto all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, Caf o professionista non delegato”. 5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata? 5.1 Il contribuente può scegliere se presentare la dichiarazione precompilata: direttamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito Internet dell’Agenzia; al sostituto di imposta che ha comunicato entro il 15.1 di prestare assistenza fiscale; ad un CAF o ad un professionista abilitato. Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione precompilata? 5.2 Dal 15.4 il contribuente può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e i sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto la specifica delega. Dall’1.5 i modd. 730 precompilati, accettati o modificati, possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente ovvero dal sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato. In tutti i casi il termine per l’invio telematico del mod. 730 precompilato è il 7.7. È possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta? 5.3 Per il primo anno di avvio sperimentale, il mod. 730 precompilato in forma congiunta, ex art. 13, comma 4, DM n. 164/99, può essere presentato esclusivamente tramite il sostituto che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato. La dichiarazione si considera sempre “modificata” in quanto il prospetto di liquidazione finale
è variato rispetto a quello della dichiarazione dei singoli coniugi (quesito 4.6). È possibile per i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta tenuto all’effettuazione del conguaglio presentare la dichiarazione precompilata? 5.4 I contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio ex art. 51-bis, DL n. 69/2013 possono utilizzare la dichiarazione precompilata. Tali soggetti possono presentare la dichiarazione direttamente via web ovvero tramite un CAF / professionista abilitato. Per il pagamento del debito / rimborso del credito risultante dalla dichiarazione si rinvia al quesito 4.1. È possibile continuare ad utilizzare il mod. 730 ordinario (non precompilato)? 5.5 Per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del mod. 730, è sempre possibile presentare tale dichiarazione con le ordinarie modalità, anche in forma congiunta. Il termine di presentazione del mod. 730 ordinario è lo stesso previsto per il mod. 730 precompilato (7.7). 6. DICHIARAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE: GESTIONE DEL RISULTATO CONTABILE In caso di presentazione diretta della dichiarazione, come è trasmesso al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione? 6.1 In caso di presentazione diretta della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione quale soggetto che effettuerà il conguaglio fiscale e che ha comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente il risultato stesso. Se non è possibile raggiungere il sostituto d’imposta, ancorché questi abbia comunicato la sede telematica per la ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri dipendenti, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l’accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell’avviso nell’area autenticata dei servizi telematici. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il sostituto che riceve il risultato contabile della dichiarazione relativa a un soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio quali operazioni deve porre in essere? 6.2 Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile di un soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, se la relativa dichiarazione è stata:
presentata tramite un CAF / professionista abilitato, il sostituto è tenuto a darne informazione al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale con i mezzi più idonei (posta elettronica, fax, posta ordinaria); presentata direttamente dal contribuente, il sostituto deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la circostanza che non è tenuto alle operazioni di conguaglio. A tal fine va utilizzata l’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, mediante la quale il sostituto inserisce i dati del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Effettuata la verifica che i dati del soggetto corrispondono a quelli messi a disposizione del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici ed un messaggio di posta elettronica (quesito 6.2). Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa direttamente? 6.3 Il contribuente non può presentare la dichiarazione integrativa direttamente all’Agenzia delle Entrate. Soltanto nell’ipotesi in cui l’Agenzia non riesca a raggiungere il sostituto d’imposta per comunicare il risultato contabile il contribuente può: presentare un mod. 730 integrativo utilizzando l’applicazione web per modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero indicare l’assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d’imposta; rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato. Dal momento che i modd. 730 integrativi possono essere gestiti solamente attraverso un intermediario abilitato, è possibile trasmettere un mod. 730 integrativo, con modifica del sostituto d’imposta, anche se il mod. 730 originario è stato trasmesso direttamente dal contribuente via web o anche da un altro CAF? 6.4 Al fine di rispondere al quesito è utile ricordare i chiarimenti forniti in merito alle dichiarazioni integrative con la Circolare 9.5.2013, n. 14/E e in particolare che: se il contribuente riscontra errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso / minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, nella casella “730 integrativo” del mod. 730 va indicato il codice 1 e la dichiarazione va presentata ad un CAF / professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. Se la dichiarazione integrativa è presentata allo stesso CAF / professionista abilitato a cui era stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF / altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione; se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel Frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato e, quindi, non è stato possibile trasmettergli il risultato contabile della dichiarazione, nell’apposita casella va indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata con i soli dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il
conguaglio (i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria). Al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per presentare il mod. 730 originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria; se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso / minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati del sostituto indicati nel Frontespizio, nella casella “730 integrativo” va indicato il codice 3. In tali ipotesi la modifica va apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa va presentata entro il 25.10 [ndr ora il 10.11]. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e sulle eventuali somme a debito applica l’interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati va applicato l’interesse dello 0,40% mensile a partire da settembre. Le predette istruzioni valgono nelle ipotesi in cui la dichiarazione originaria è stata presentata al sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato e dalle stesse si evince che non è possibile trasmettere un’integrativa con codice 2 e 3 se il mod. 730 originario è stato trasmesso da un altro CAF o professionista. Diversamente, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web, è possibile presentare presso un CAF / professionista abilitato anche la dichiarazione integrativa con codice 2 o 3. In questo caso il contribuente deve esibire tutta la documentazione al soggetto che presta l’assistenza fiscale. 7. CONTROLLI DOCUMENTALI Quali vantaggi ci sono sotto il profilo dei controlli nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata senza modifiche? 7.1 Nel caso di mod. 730 precompilato presentato direttamente o tramite il sostituto, senza modifiche o con modifiche che non incidono sul reddito o sull’imposta non si effettua: il controllo documentale ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 sugli oneri forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze d'imposta. In caso di mod. 730 precompilato presentato direttamente o tramite il sostituto con modifiche e/o integrazioni che incidono sul reddito o sull’imposta, viene effettuato: il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di
rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze d’imposta. Quali sono i vantaggi, sotto il profilo dei controlli documentali, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un CAF o ad un professionista abilitato? 7.2 In caso di mod. 730 precompilato presentato tramite un intermediario (con o senza modifiche): il controllo documentale è effettuato nei confronti del CAF / professionista abilitato che ha apposto il visto di conformità ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi; non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze d’imposta. Se il mod. 730 è presentato con le modalità ordinarie ad un CAF / professionista abilitato, quali sono i vantaggi sotto il profilo dei controlli documentali? 7.3 In caso di presentazione del mod. 730 con le modalità ordinarie ad un CAF / professionista abilitato si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 4, Decreto “Semplificazioni”, le stesse disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un intermediario. L’esclusione dai controlli documentali nei confronti dei contribuenti riguarda anche la verifica delle condizioni soggettive necessarie per detrazioni, deduzioni e agevolazioni? 7.4 La verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa. Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio, quelli per i quali, ai fini dell’apposizione del visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza. A titolo esemplificativo, come evidenziato nella Circolare 9.5.2013, n. 14/E vi rientrano: la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti dal contratto di mutuo; la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 3, Legge n. 104/92, risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap; il tipo di intervento di recupero del patrimonio edilizio e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento agevolato dalla normativa fiscale. L’esclusione dai controlli documentali in caso di dichiarazione precompilata accettata si riferisce anche ai dati comunicati con la Certificazione Unica? 7.5 L’esclusione dal controllo formale, prevista dall’art. 5, comma 1, Decreto “Semplificazioni”,
nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi (per il 2015 interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali). Pertanto, in caso di dichiarazione precompilata accettata, il controllo formale potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta con la Certificazione Unica. 8. SISTEMA SANZIONATORIO Quali conseguenze derivano dall’apposizione di un visto di conformità infedele da parte di CAF e professionisti abilitati che prestano l’assistenza fiscale? 8.1 In base all’art. 6, D.Lgs. n. 175/2014, se dalle verifiche emerge l’apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, il CAF / professionista abilitato è tenuto direttamente al pagamento dell’importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco. La responsabilità degli intermediari è esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta. Il CAF / professionista abilitato che dopo l’invio della dichiarazione riscontra errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10.11 dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF / professionista comunica comunque all’Agenzia delle Entrate, entro il 10.11, i dati rettificati. In entrambi i casi, la responsabilità del CAF / professionista abilitato è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10.11.
9. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI I compensi spettanti a CAF / professionisti abilitati per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale sono differenziati in base alle modifiche apportate alla dichiarazione precompilata? 9.1 La distinzione tra dichiarazione precompilata accettata e modificata assume rilievo anche in relazione ai compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati (DM 29.12.2014). I compensi sono infatti differenziati in base al fatto che la dichiarazione sia presentata: senza modifiche dei dati indicati nel mod. 730 precompilato (quesito 4.2); con modifiche che comportano la variazione di dati indicati nel mod. 730 precompilato; con modifiche che comportano integrazioni, anche in aggiunta a variazioni, dei dati indicati nel mod. 730 precompilato; con le modalità ordinarie (il contribuente non ha conferito la delega per l’accesso al mod. 730 precompilato); per soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione in quanto non hanno redditi da dichiarare ovvero oneri o benefici da far valere. In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta il compenso spettante agli intermediari, ai sensi del Decreto 29.12.2014, corrisponde a quello previsto per la dichiarazione trasmessa con modifiche che comportano la variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, in misura doppia. Detto compenso spetta anche in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta da parte di 2 soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. Quando si applica il compenso connesso alla dichiarazione precompilata trasmessa con modifiche che comportano “integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata”? 9.2 Al fine di determinare il compenso spettante agli intermediari per l’apposizione del visto di conformità, per ogni dichiarazione trasmessa l’Agenzia delle Entrate effettua un confronto tra la dichiarazione proposta e quella pervenuta, a prescindere da quale casella del prospetto di liquidazione del mod. 730 sia stata barrata dall’intermediario. In particolare, per quanto riguarda la distinzione tra dichiarazione con modifiche che comportano la variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata e dichiarazione con modifiche che comportano l’integrazione di tali dati, è considerata: “modificata” la dichiarazione nella quale siano variati, ovvero azzerati, solo i dati proposti dall’Agenzia nella dichiarazione precompilata; “integrata” la dichiarazione nella quale sia stato inserito anche un solo dato ulteriore rispetto a quelli proposti dall’Agenzia (ad esempio, un ulteriore familiare a carico o le spese sanitarie detraibili) o dove sia stato inserito un dato nell’ambito di un rigo precompilato in modo parziale. Allo stesso modo, se un onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel foglio informativo perché si è ritenuta
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