Oggetto: il mod. 730 precompilato e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Pagina creata da Samuele Marchetti
 
CONTINUA A LEGGERE
Legnano, 21/04/2015
                                                                                    Alle imprese assistite

Oggetto: il mod. 730 precompilato e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come noto, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha
reso disponibile telematicamente dal 15.4.2015 il mod. 730/2015 precompilato a beneficio dei titolari di
redditi di lavoro dipendente / pensione ex art. 49 e di taluni redditi assimilati ex art. 50, comma 1, lett. a), c), c-
bis), d), g), i) e l), TUIR ossia:

               compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole
         a)
               e piccola pesca;
          c) borse di studio, premi o sussidi di studio o di addestramento professionale;
               - compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
                 enti con o senza personalità giuridica;
               - compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli
        c-bis)   corrisposti a titolo di diritto d’autore);
               - compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
               - somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a
                 progetto o collaborazioni occasionali;
          d) remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto;
          g) indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo);
          i)   assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;
          l)   compensi per lavori socialmente utili.

Dall’apposita area autenticata disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il contribuente può:
prendere visione del mod. 730 precompilato;
accettare ovvero modificare / integrare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia;
direttamente, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite un intermediario abilitato
(sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato) previa apposita delega.
L’Agenzia delle Entrate nel recente Comunicato stampa 16.4.2015 ha reso noto che la stessa ha elaborato
20.442.683 mod. 730/2015.

Con il Provvedimento 23.2.2015 sono state definite le modalità operative con le quali i contribuenti ovvero i
sostituti d’imposta / CAF / intermediari abilitati possono accedere al mod. 730 precompilato, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal Garante della Privacy

In detta area autenticata, oltre alla dichiarazione precompilata, è possibile visualizzare l’elenco delle
informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con
distinta indicazione dei dati inseriti / non inseriti e delle relative fonti informative.
Dal fac-simile proposto nell’Allegato 1 al citato Provvedimento 23.2.2015 le informazioni fornite risultano
essere le seguenti:

     Elementi a base del mod. 730 precompilato
      Certificazione Unica:
      comunicato da … (CF - ….)
      Familiari a carico (fonte Certificazione Unica):
      codice fiscale del familiare a carico
      Redditi dei terreni:
      dati sui terreni e relative fonti informative
      Redditi dei fabbricati:
      dati sui fabbricati e relative fonti informative
      Redditi lavoro dipendete e assimilati (fonte Certificazione Unica): dati
      presenti
      Altri redditi:
      elenco delle fonti informative utilizzate
     Oneri e spese:
     interessi per:
          mutui ipotecari per acquisto abitazione principale                comunicato da … (CF -
          mutui ipotecati per acquisto altri immobili                       ….) Identificativo mutuo….
          mutui ipotecati per costruzione abitazione principale                importo € …
          prestiti o mutui agrari

         assicurazioni sulla vita, gli infortuni, invalidità e non autosufficienza:
         comunicato da … (CF - ...)
        Identificativo polizza ….
        importo € …
         contributi previdenziali ed assistenziali                                     comunicato da … (CF - ...)
         contributi per addetti ai servizi familiari e domestici                        importo … €

         oneri pluriennali (fonte dichiarazione 730 o Unico PF anno precedente):
          interventi di recupero del patrimonio edilizio
          spese per l’arredo di immobili ristrutturati
          interventi di risparmio energetico
         altri oneri detraibili / deducibili (fonte Certificazione Unica)
       tipologia onere
         importo € …

      Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati:
      Elenco delle informazioni relative agli acconti versati, alle ritenute, alle eccedenze e ulteriori dati

      Crediti d’imposta (fonte dichiarazione 730 o Unico PF anno precedente):
       crediti d’imposta relativi ai fabbricati
       credito d’imposta per:
        reintegro anticipazioni fondi pensione
           redditi prodotti all’estero – fonte CU anno 2015
immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
           incremento dell’occupazione

Con la Circolare 23.3.2015, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti relativi al mod.
730 precompilato in risposta a “diversi quesiti posti … dai contribuenti, dai sostituti d’imposta e dagli
intermediari” di seguito riportati.

1. DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA

                   Per quali contribuenti è predisposto il mod. 730 precompilato?
     1.1
                   Il mod. 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti in possesso di entrambi i seguenti
                   requisiti:
                   per il 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50,
                   comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del
                   Parlamento europeo, i) e l), TUIR, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei
                   termini all’ Agenzia delle Entrate la
                   Certificazione Unica 2015;
                   per il 2013 hanno presentato il mod. 730 oppure il mod. UNICO PF o il mod. UNICO MINI, pur
                   avendo i requisiti per presentare il mod. 730. La dichiarazione precompilata viene predisposta
                   anche per i contribuenti che per il 2013, oltre a presentare il mod. 730, hanno presentato il mod.
                   UNICO PF con i soli quadri RM, RT e/o RW.
                   Tenuto conto che i soggetti che potevano utilizzare, fino allo scorso anno, il mod. UNICO MINI
                   rientrano tra i destinatari della dichiarazione precompilata, dal 2015 non viene più approvato il
                   suddetto modello.

                   Se per il 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, il mod. 730 precompilato
                   viene già predisposto in forma congiunta?
     1.2
                   Se i coniugi hanno presentato il mod. 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte 2
                   distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per
                   rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata.
                   Se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta
                   devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.

                   Per quali contribuenti non è predisposto il mod. 730 precompilato?
     1.3
                   Il mod. 730 precompilato non è predisposto, in linea generale, per i contribuenti che non
                   possiedono i requisiti per presentare il mod. 730 tra cui, in particolare, i contribuenti:
                   con partita IVA attiva almeno per 1 giorno nel 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che
                   si avvalgono del regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe tributaria il decesso alla data di
             elaborazione della dichiarazione precompilata.
             La dichiarazione precompilata non è predisposta, inoltre, nei confronti dei contribuenti per i
             quali il mod. 730 dovrebbe essere presentato da un altro soggetto (genitore, tutore o
             rappresentante legale), ossia dei soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età o che dalla
             dichiarazione relativa all’anno precedente risultano legalmente incapaci.
             Se per il 2013 il contribuente ha presentato, oltre alla dichiarazione originaria,
             dichiarazioni correttive nei termini o integrative, quale viene utilizzata ai fini della
             precompilata?
    1.4
             La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento al 2013, il
             contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al
             momento dell’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività
             di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, DPR n. 600/73.

             Se al momento dell’elaborazione del mod. 730 precompilato è ancora in corso l’attività di
             liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 della dichiarazione presentata
             per il 2013, il contribuente riceve la dichiarazione precompilata?
    1.5
             Nel caso in cui, al momento dell’elaborazione del mod. 730 precompilato, non sia ancora
             conclusa l’attività di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate della
             dichiarazione relativa all’anno precedente, la dichiarazione precompilata è comunque
             predisposta.
             In tal caso, tuttavia, non sono riportati nel mod. 730 precompilato i dati che potrebbero essere
             modificati in esito all’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a
             credito. Di tale circostanza viene dato avviso al contribuente.

2. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

              Quali sono i documenti e le informazioni che l’Agenzia delle Entrate mette a
              disposizione a partire dal 15.4?
    2.1
              Il contribuente o altro soggetto dallo stesso delegato accede ai seguenti documenti e
              informazioni:
              il mod. 730 precompilato relativo all’anno d’imposta precedente;
              un foglio informativo contenente l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione
              precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate (riportato in premessa della presente
              Informativa);

              l’esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto
              d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del
mod. 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
      Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo
      (perché non si conosce un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d’uso di
      uno o più immobili), l’esito della liquidazione è disponibile al contribuente solo dopo
      l’integrazione della dichiarazione e comunque prima dell’invio della stessa.
      Se il contribuente modifica la dichiarazione proposta, l’esito della liquidazione viene
      ricalcolato in tempo reale e reso disponibile dopo la modifica, prima dell’invio della
      dichiarazione.

      Com’è composto e quali indicazioni contiene il foglio informativo che accompagna il
      mod. 730 precompilato?
2.2
      Il foglio informativo reso disponibile insieme al mod. 730 precompilato contiene l’elenco delle
      informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della
      dichiarazione 730 precompilata.
      Le informazioni sono suddivise in base ai quadri e alle Sezioni del mod. 730; accanto ad
      ogni dato è indicata la relativa fonte ed è specificato se il dato è stato utilizzato, anche
      parzialmente, per l’elaborazione della dichiarazione o se non è stato utilizzato.
      I dati non utilizzati o parzialmente utilizzati sono individuati con un apposito simbolo
      ed il contribuente può verificare direttamente nel sito di assistenza dedicato al mod. 730
      precompilato i motivi per i quali tali dati non sono stati integralmente inseriti nella dichiarazione.
      Ad esempio, non sono inseriti gli interessi passivi per mutui ipotecari comunicati dalla banca se
      di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente,
      considerato che il loro ammontare generalmente diminuisce nel corso degli anni. In tal caso,
      l’importo degli interessi passivi è riportato nel foglio informativo con l’indicazione della banca
      che ha comunicato il dato.
      Il contribuente, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire della detrazione, dopo aver
      verificato la correttezza dell’importo comunicato dalla banca, può integrare la dichiarazione
      riportando tale onere nella sezione I del quadro E.

      Quali informazioni contenute nelle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti
      d’imposta vengono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata?
2.3
      Ai fini dell’elaborazione del mod. 730 precompilato, i sostituti d’imposta trasmettono
      all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 di ogni anno, le Certificazioni Uniche relative ai redditi di
      lavoro dipendente, ai redditi assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, da consegnare ai
      percipienti entro il 28.2, attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle
      ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e
      assistenziali trattenuti.
      Per semplificare gli adempimenti in fase di prima applicazione delle citate disposizioni, per il
      primo anno gli operatori possono:
      scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se
      inviare o meno le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti;
inviare anche dopo la scadenza, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche
      contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730 (come i redditi di lavoro
      autonomo non occasionale) ovvero solo dati previdenziali e assistenziali.
      Nella dichiarazione precompilata vengono riportati, oltre ai dati relativi ai redditi di lavoro
      dipendente e assimilati e alle relative ritenute operate dal sostituto d’imposta, anche i dati
      dei familiari a carico indicati nel relativo prospetto della CU. Inoltre:
      nel quadro D sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi
      diversi indicati nella CU;
      nel quadro E sono inseriti gli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d’imposta;
      nel quadro F sono indicati i dati relativi all’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta
      con riferimento al mod. 730/2014, quali ad esempio le somme trattenute a titolo di acconto per
      il 2014.

      Quali sono le informazioni relative agli oneri deducibili / detraibili trasmesse da enti
      esterni all’Agenzia delle Entrate che sono utilizzate per elaborare la dichiarazione
      precompilata?
2.4
      Per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata vengono utilizzati i dati relativi ai
      seguenti oneri detraibili / deducibili, che sono trasmessi entro il 28.2 dai soggetti che
      erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali,
      secondo quanto disposto al punto 3.2 del Provvedimento 23.2.2015:
      quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
      premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
      contributi previdenziali e assistenziali.
      L’art. 3, comma 1, Decreto c.d. “Semplificazioni”, prevede anche l’obbligo di trasmissione
      dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Tuttavia, le forme
      pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere la comunicazione prevista dal
      citato art. 3 in relazione ai contributi versati nel 2014 e, pertanto, tali informazioni non sono
      inserite nel mod. 730 precompilato 2015 (a meno che non siano state indicate dal sostituto
      d’imposta nella Certificazione Unica trasmessa).

      Quali altre fonti vengono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione
      precompilata oltre ai dati trasmessi dai sostituti d’imposta e dagli enti esterni?
2.5
      L’Agenzia delle Entrate inserisce nel mod. 730 precompilato anche alcuni dati
      provenienti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente (mod.
      730/2014, mod. UNICO 2014 PF o mod. UNICO MINI 2014). In particolare, sono estratti i
      seguenti dati:
      le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione;
      i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione;
      le rate annuali detraibili relative ad oneri per i quali è prevista la rateizzazione della
      detrazione (ad esempio, per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato
      importo, per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio / di risparmio
      energetico e per l’arredo degli immobili ristrutturati);
      il maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, DPR n. 600/73.
      Per quanto riguarda i terreni e i fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella
dichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente
              integrati con le eventuali variazioni risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del
              registro (ad esempio, compravendite, successioni, locazioni e comodati registrati). Vengono,
              altresì, utilizzate le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria quali, ad
              esempio, i versamenti e le compensazioni effettuate con il mod. F24.

2. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

               In che modo il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata resa
               disponibile dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 15.4?
    3.1
               Le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli
               altri soggetti autorizzati sono state definite con il Provvedimento 23.2.2015.
               In particolare, il contribuente può accedere direttamente all’area autenticata del sito
               Internet dell’Agenzia delle Entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo
               inserimento delle credenziali Fisconline o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.
               L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:
               online, accedendo al sito Internet dell’Agenzia;
               presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;
               per telefono.
               In caso di richiesta online, per telefono o in ufficio tramite soggetto delegato, la prima
               parte del PIN è rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, con la
               password di primo accesso, è inviata per posta al domicilio del contribuente registrato in
               Anagrafe tributaria.
               In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli uffici dell’Agenzia, la
               prima parte del PIN e la password di primo accesso sono rilasciate immediatamente; la
               seconda parte del PIN va prelevata dal contribuente direttamente via Internet.
               Infine è possibile accedere direttamente all’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle
               Entrate riservata alla dichiarazione precompilata anche tramite il portale dell’INPS,
               utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

               Se il contribuente necessita di assistenza fiscale o non ha dimestichezza con gli
               strumenti informatici può accedere alla dichiarazione precompilata tramite altri
               soggetti autorizzati?
    3.2
               Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata
               ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale),
               ad un CAF o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del
               contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate (foglio informativo), detti soggetti devono preventivamente acquisire un’apposita
       delega dal contribuente, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.
       In particolare, il sostituto d’imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei
       sostituiti solo se dal mod. 770 Semplificato dell’anno precedente risulta aver prestato
       l’assistenza fiscale ed esclusivamente per i contribuenti per i quali ha trasmesso, entro i
       termini, la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.
       Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso del 2015, il nuovo
       sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione
       precompilata del dipendente assunto nel 2015, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle
       Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi del 2014. In tal caso, il contribuente può
       presentare il mod. 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure
       rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione
       precompilata.
       L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, CAF e professionisti può essere
       effettuato tramite l’invio di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si
       richiedono le dichiarazioni precompilate. I CAF e i professionisti abilitati possono
       effettuare l’accesso anche ad una singola dichiarazione via web.
       L’accesso è consentito fino al 10.11, per permettere l’utilizzo dei dati contenuti nelle
       dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.

       Quali informazioni deve contenere la delega per l’accesso alla dichiarazione 730
       precompilata tramite il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato?
3..3
       Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo
       messo a disposizione dall’Agenzia, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF
       o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita
       delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in
       formato elettronico. Tale delega deve riportare: il codice fiscale del contribuente, l’anno
       d’imposta cui si riferisce il mod. 730 precompilato, la data di conferimento della stessa e
       la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730
       precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo.
       La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa ad una sola annualità e può
       essere revocata con le medesime modalità del conferimento.
       Qualora il contribuente non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF /
       professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata
       autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al mod. 730 precompilato.

       Quali sono gli adempimenti previsti per il sostituto d’imposta, il CAF o il professionista
       abilitato al fine di una corretta gestione delle deleghe?
3.4
       Il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato è tenuto ad annotare giornalmente in
       un apposito registro cronologico, anche in formato elettronico, le deleghe acquisite,
       indicando: il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati
anagrafici del delegante nonché gli estremi del documento di identità del delegante.
      A tal fine possono essere utilizzati più registri (ad esempio per le diverse sedi del CAF). In
      tal caso, il numero della delega da indicare nella richiesta di accesso al mod. 730
      precompilato deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel
      quale la delega è annotata.
      Considerato che il Provvedimento che disciplina la gestione delle deleghe è stato emanato il
      23.2.2015 e tenuto conto dei chiarimenti forniti con la presente Circolare, in sede di prima
      applicazione, la data della delega da riportare nella richiesta di accesso al mod. 730
      precompilato da trasmettere all’Agenzia delle Entrate corrisponde alla data di registrazione
      della stessa nel registro cronologico. Tale data deve essere uguale o successiva alla data
      di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente al momento della
      richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata.
      Il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato è tenuto ad individuare uno o più soggetti
      responsabili per la gestione delle deleghe, ai quali si rivolgerà l’Agenzia delle Entrate nelle
      successive attività di controllo.
      La mera raccolta delle deleghe rientra tra la attività che possono essere svolte dai
      centri di raccolta dei CAF (ai quali è affidata la sola attività di raccolta delle dichiarazioni
      con la relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate con
      i relativi prospetti di liquidazione), ex art. 16, comma 4, DM 31.5.99, n. 164.
      La corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio
      informativo sono oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche presso le
      sedi dei sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati. La stessa Agenzia può inoltre
      richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle
      richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. Tali documenti dovranno essere
      trasmessi tramite posta elettronica certificata entro 48 ore dalla richiesta.

      Per quanto tempo e con quali modalità devono essere conservate le deleghe?
3.5
      I CAF e i professionisti abilitati conservano le deleghe ricevute, ai sensi dell’art. 16, comma
      1, lett. d-bis), DM n. 164/99, fino al 31.12 del quarto anno successivo a quello di
      presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
      I sostituti d’imposta conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’art. 17, comma 1,
      lett. d), DM n. 164/99, fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di
      presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
      Per quanto riguarda le modalità di conservazione, le deleghe possono essere conservate in
      formato cartaceo ovvero elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla Risoluzione
      30.5.2014, n. 57/E con riferimento alla conservazione da parte di CAF e professionisti, le
      copie delle deleghe vanno conservate in formato PDF o TIFF.

      Quali sono le modalità tecniche per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da
      parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato?
3.6
      Il CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accede a
una o più dichiarazioni precompilate tramite la trasmissione all’Agenzia delle Entrate,
      attraverso Entratel (o Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20
      percipienti), di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono le
      dichiarazioni precompilate (predisposto con le specifiche tecniche allegate al Provvedimento
      23.2.2015 ed utilizzando i prodotti software di controllo o di predisposizione dei file resi
      disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate).
      Il file di richiesta deve contenere, oltre al codice fiscale del contribuente: il reddito
      complessivo e l’ammontare del rigo “differenza” risultanti dalla dichiarazione dei redditi
      dell’anno precedente; il numero e la data della delega; il tipo e il numero del documento
      di identità del delegante.
      Entro 5 giorni dall’invio della richiesta il sistema telematico fornisce una ricevuta di
      accoglimento. Se viene riscontrato un errore è richiesto l’invio di un nuovo file con i dati
      corretti. In caso di particolare incongruenza dei dati è scartata l’intera fornitura.
      Per l’accesso alla singola dichiarazione precompilata via web da parte di CAF e
      professionisti abilitati, ammessa in via del tutto residuale per gestire richieste di
      assistenza non programmate, sempre previa acquisizione della delega del contribuente, è
      richiesta la compilazione di un apposito modulo, disponibile nell’area autenticata dei
      servizi telematici, previo inserimento delle credenziali Entratel e di un codice di sicurezza
      (captcha). Anche in tal caso sono richiesti il codice fiscale del contribuente, i dati della
      dichiarazione dell’anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega.
      In tal caso il mod. 730 precompilato è reso disponibile in tempo reale.

      Il contribuente può avere informazioni sui soggetti che hanno effettuato l’accesso alla
      propria dichiarazione precompilata?
3.7
      Il contribuente può delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata più
      soggetti. Come specificato nel Provvedimento 23.2.2015, il contribuente può visualizzare
      l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e
      il foglio informativo tramite le apposite funzionalità presenti nell’area autenticata del sito
      internet dell’Agenzia delle Entrate o consultando il proprio cassetto fiscale.

      Se il contribuente non risulta tra i soggetti destinatari della dichiarazione precompilata
      perché, ad esempio, ha presentato una dichiarazione integrativa con riferimento
      all’anno d’imposta 2013, il sostituto d’imposta, il CAF o il professionista sono
      comunque tenuti ad acquisire la delega prevista dalle norme?
3.8
      Poiché il contribuente e, conseguentemente, l’intermediario non sono in grado di
      conoscere se, al momento in cui effettua la richiesta, è stata completata o meno
      l’attività di liquidazione automatizzata della dichiarazione correttiva / integrativa ex art.36-
      bis, DPR n. 600/73 (quesito 1.4), è necessario che l’intermediario acquisisca comunque
      la delega ed effettui la richiesta della dichiarazione precompilata all’Agenzia delle Entrate.
      Qualora la dichiarazione precompilata non sia stata elaborata, tale circostanza viene
      comunicata al soggetto che effettua la richiesta.
4. ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

               Una volta effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, quali sono le operazioni
               che può eseguire il contribuente?
    4.1
               Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’applicazione web
               dedicata alla dichiarazione precompilata, può anzitutto visualizzare e stampare il proprio
               mod. 730 precompilato e il relativo foglio informativo.
               Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, il contribuente può
               accettarla o modificarla ed infine inviarla direttamente all’Agenzia delle Entrate.
               Se il contribuente non ha più un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad
               esempio, perché ha perso il lavoro nel 2015), tramite un’apposita funzionalità può:
               versare le somme dovute con il mod. F24 (reso disponibile già precompilato), anche
               richiedendo l’addebito sul proprio c/c bancario / postale;
               indicare il c/c bancario sul quale ricevere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate.
               Nell’applicazione web è inoltre possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la
               ricevuta telematica di avvenuta presentazione. Al fine di ricevere eventuali comunicazioni
               relative al mod. 730 precompilato, il contribuente deve indicare un indirizzo di posta
               elettronica (da tenere aggiornato) in un’apposita sezione dell’applicazione web.

               In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “accettata”?
    4.2
               La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati
               nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla
               determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:
               indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del Comune del
               domicilio fiscale (che potrebbe incidere sulle addizionali regionale e comunale IRPEF);
               indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
               indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
               compilazione del quadro I per compensare il credito che risulta dal mod. 730;
               scelta di non versare / versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza
               fiscale gli acconti dovuti, con la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
               richiesta di suddividere in rate mensili le somme dovute a saldo / acconto nei casi previsti
               dalle norme vigenti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
               Nelle suddette ipotesi, nel prospetto di liquidazione del mod. 730 deve essere barrata la
               casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata”.

               In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “modificata”?
    4.3
               La dichiarazione è trasmessa con modifiche se si variano / integrano dati che incidono
               sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese quelle che, pur non
modificando il risultato finale, intervengono su singoli importi (ad esempio, eliminazione di un
      reddito / onere e aggiunta di un reddito / onere di altro tipo di pari importo).
      In ogni caso la dichiarazione precompilata si considera “modificata” in tutte le ipotesi
      diverse da quelle descritte al paragrafo precedente.
      Nelle suddette ipotesi nel prospetto di liquidazione del mod. 730 deve essere barrata la
      casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”.

      Se per la dichiarazione presentata per il 2013 l’attività di liquidazione automatizzata ex
      art. 36-bis, DPR n. 600/73 ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al
      dichiarato, questo viene riportato nella dichiarazione precompilata?
4.4
      Se prima dell’elaborazione della dichiarazione precompilata il maggior credito:
      è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente, questo confluisce
      direttamente nel quadro F della dichiarazione;
      non è stato ancora confermato dal contribuente, lo stesso non è inserito nella
      dichiarazione ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base
      della dichiarazione, con la precisazione che il contribuente può inserirlo autonomamente
      nel quadro F della dichiarazione prima di procedere all’invio, senza la necessità di
      rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o a un centro di assistenza multicanale per
      richiedere la conferma del maggior credito calcolato.
      La conferma del maggior credito in sede di dichiarazione precompilata costituisce sempre
      una modifica della dichiarazione precompilata.

      Nel caso di presentazione della dichiarazione tramite sostituto d’imposta, CAF o
      professionista, come si esprime la scelta del contribuente in ordine all’accettazione o
      alla modifica della dichiarazione?
4.5
      La scelta è espressa con la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente. Il
      sostituto / CAF / professionista abilitato evidenzia tale aspetto compilando una delle 4
      caselle (necessariamente alternative) del prospetto di liquidazione del mod. 730:
       Dichiarazione Precompilata – Accettata;
       Dichiarazione Precompilata – Modificata;
       Dichiarazione non Precompilata – Sostituto, CAF o professionista non delegato;
       Dichiarazione non Precompilata – Dichiarazione precompilata non presente.
      Se la dichiarazione è presentata dal contribuente direttamente via web la casella del
      prospetto di liquidazione viene compilata automaticamente dall’applicazione web.

      Nel caso di dichiarazione congiunta come vanno compilate le caselle relative alla
      dichiarazione precompilata, considerato che il prospetto di liquidazione è UNICO?
4.6
      Nel caso di dichiarazione congiunta le caselle presenti nel prospetto di liquidazione del mod.
      730 vanno compilate nel modo seguente:
      in caso di assistenza prestata dal CAF / professionista abilitato, se:
risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante o del coniuge o di
               entrambi va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”;
               non risulta disponibile la dichiarazione precompilata né del dichiarante né del coniuge va
               barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente”;
               il dichiarante o il coniuge o entrambi non hanno delegato il CAF / professionista abilitato
               all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, Caf o
               professionista non delegato”.
               in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, se:
               risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella
               “Dichiarazione Precompilata – Modificata”;
               non risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella
               “Dichiarazione precompilata non presente”;
               il dichiarante non ha delegato il sostituto all’accesso alla dichiarazione precompilata va
               barrata la casella “Sostituto, Caf o professionista non delegato”.

5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

               Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata?
    5.1
               Il contribuente può scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:
               direttamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito Internet dell’Agenzia;
               al sostituto di imposta che ha comunicato entro il 15.1 di prestare assistenza fiscale; ad un
               CAF o ad un professionista abilitato.

               Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione precompilata?
    5.2
               Dal 15.4 il contribuente può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell’area
               autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e i sostituti d’imposta / CAF /
               professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata
               dei contribuenti dai quali hanno ricevuto la specifica delega.
               Dall’1.5 i modd. 730 precompilati, accettati o modificati, possono essere trasmessi
               all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente ovvero dal sostituto d’imposta / CAF
               / professionista abilitato.
               In tutti i casi il termine per l’invio telematico del mod. 730 precompilato è il 7.7.

               È possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta?
    5.3
               Per il primo anno di avvio sperimentale, il mod. 730 precompilato in forma congiunta,
               ex art. 13, comma 4, DM n. 164/99, può essere presentato esclusivamente tramite il
               sostituto che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato.
               La dichiarazione si considera sempre “modificata” in quanto il prospetto di liquidazione finale
è variato rispetto a quello della dichiarazione dei singoli coniugi (quesito 4.6).

         È possibile per i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta tenuto
         all’effettuazione del conguaglio presentare la dichiarazione precompilata?
5.4
         I contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta tenuto
         a effettuare il conguaglio ex art. 51-bis, DL n. 69/2013 possono utilizzare la dichiarazione
         precompilata. Tali soggetti possono presentare la dichiarazione direttamente via web
         ovvero tramite un CAF / professionista abilitato. Per il pagamento del debito / rimborso
         del credito risultante dalla dichiarazione si rinvia al quesito 4.1.

         È possibile continuare ad utilizzare il mod. 730 ordinario (non precompilato)?
5.5
         Per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del mod. 730, è sempre
         possibile presentare tale dichiarazione con le ordinarie modalità, anche in forma
         congiunta. Il termine di presentazione del mod. 730 ordinario è lo stesso previsto per il mod.
         730 precompilato (7.7).

6. DICHIARAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE: GESTIONE DEL RISULTATO CONTABILE

         In caso di presentazione diretta della dichiarazione, come è trasmesso al sostituto
         d’imposta il risultato contabile della dichiarazione?
6.1
         In caso di presentazione diretta della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate rende
         disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d’imposta indicato dal
         contribuente nella dichiarazione quale soggetto che effettuerà il conguaglio fiscale e che ha
         comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente il risultato stesso.
         Se non è possibile raggiungere il sostituto d’imposta, ancorché questi abbia comunicato la
         sede telematica per la ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri dipendenti,
         l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata
         dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail
         indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per
         segnalare l’accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell’avviso nell’area
         autenticata dei servizi telematici.

         In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il sostituto che riceve il risultato
         contabile della dichiarazione relativa a un soggetto per il quale non è tenuto ad
         effettuare le operazioni di conguaglio quali operazioni deve porre in essere?
6.2
         Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile di un soggetto per il quale non è tenuto ad
         effettuare le operazioni di conguaglio, se la relativa dichiarazione è stata:
presentata tramite un CAF / professionista abilitato, il sostituto è tenuto a darne
      informazione al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale con i mezzi più idonei (posta
      elettronica, fax, posta ordinaria);
      presentata direttamente dal contribuente, il sostituto deve comunicare all’Agenzia delle
      Entrate la circostanza che non è tenuto alle operazioni di conguaglio.
      A tal fine va utilizzata l’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici
      dell’Agenzia, mediante la quale il sostituto inserisce i dati del soggetto per il quale non è
      tenuto ad effettuare il conguaglio.
      Effettuata la verifica che i dati del soggetto corrispondono a quelli messi a disposizione del
      sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione al contribuente mediante un
      avviso nell’area autenticata dei servizi telematici ed un messaggio di posta elettronica (quesito
      6.2).

      Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa direttamente?
6.3
      Il contribuente non può presentare la dichiarazione integrativa direttamente all’Agenzia
      delle Entrate. Soltanto nell’ipotesi in cui l’Agenzia non riesca a raggiungere il sostituto
      d’imposta per comunicare il risultato contabile il contribuente può:
      presentare un mod. 730 integrativo utilizzando l’applicazione web per modificare
      esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero indicare l’assenza del
      sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d’imposta;
      rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

      Dal momento che i modd. 730 integrativi possono essere gestiti solamente
      attraverso un intermediario abilitato, è possibile trasmettere un mod. 730
      integrativo, con modifica del sostituto d’imposta, anche se il mod. 730 originario è
      stato trasmesso direttamente dal contribuente via web o anche da un altro CAF?
6.4
      Al fine di rispondere al quesito è utile ricordare i chiarimenti forniti in merito alle dichiarazioni
      integrative con la Circolare 9.5.2013, n. 14/E e in particolare che:
      se il contribuente riscontra errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior
      rimborso / minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita
      dalla dichiarazione originaria, nella casella “730 integrativo” del mod. 730 va indicato il
      codice 1 e la dichiarazione va presentata ad un CAF / professionista abilitato, anche se
      l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
      Se la dichiarazione integrativa è presentata allo stesso CAF / professionista abilitato a cui era
      stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente deve esibire solo la
      documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.
      Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF / altro professionista
      abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione;
      se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel Frontespizio della dichiarazione
      originaria il sostituto non è stato correttamente identificato e, quindi, non è stato possibile
      trasmettergli il risultato contabile della dichiarazione, nell’apposita casella va indicato il codice
      2 e la dichiarazione va integrata con i soli dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il
conguaglio (i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria). Al fine di
            consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di
            luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per presentare il mod. 730
            originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria;
            se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior
            rimborso / minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla
            dichiarazione originaria e il risultato contabile non è mai pervenuto al sostituto d’imposta
            per inesattezze nei dati del sostituto indicati nel Frontespizio, nella casella “730 integrativo”
            va indicato il codice 3. In tali ipotesi la modifica va apportata dallo stesso soggetto che
            ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la
            dichiarazione integrativa va presentata entro il 25.10 [ndr ora il 10.11].
            Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e
            sulle eventuali somme a debito applica l’interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di
            agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza
            del mese di luglio e per i pensionati va applicato l’interesse dello 0,40% mensile a partire da
            settembre.
            Le predette istruzioni valgono nelle ipotesi in cui la dichiarazione originaria è stata presentata
            al sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato e dalle stesse si evince che non è
            possibile trasmettere un’integrativa con codice 2 e 3 se il mod. 730 originario è stato
            trasmesso da un altro CAF o professionista.
            Diversamente, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal
            contribuente via web, è possibile presentare presso un CAF / professionista abilitato
            anche la dichiarazione integrativa con codice 2 o 3. In questo caso il contribuente deve
            esibire tutta la documentazione al soggetto che presta l’assistenza fiscale.

7. CONTROLLI DOCUMENTALI

            Quali vantaggi ci sono sotto il profilo dei controlli nel caso in cui la dichiarazione
            precompilata sia accettata senza modifiche?
  7.1
            Nel caso di mod. 730 precompilato presentato direttamente o tramite il sostituto, senza
            modifiche o con modifiche che non incidono sul reddito o sull’imposta non si effettua:
            il controllo documentale ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 sugli oneri forniti dai soggetti terzi
            (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
            il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di
            rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze d'imposta.
            In caso di mod. 730 precompilato presentato direttamente o tramite il sostituto con
            modifiche e/o integrazioni che incidono sul reddito o sull’imposta, viene effettuato:
            il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi
            (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
            il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di
rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze d’imposta.

      Quali sono i vantaggi, sotto il profilo dei controlli documentali, nel caso in cui la
      dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un CAF o ad un
      professionista abilitato?
7.2
      In caso di mod. 730 precompilato presentato tramite un intermediario (con o senza modifiche):
      il controllo documentale è effettuato nei confronti del CAF / professionista abilitato che
      ha apposto il visto di conformità ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella
      dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
      non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di
      famiglia con rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze d’imposta.

      Se il mod. 730 è presentato con le modalità ordinarie ad un CAF / professionista
      abilitato, quali sono i vantaggi sotto il profilo dei controlli documentali?
7.3
      In caso di presentazione del mod. 730 con le modalità ordinarie ad un CAF / professionista
      abilitato si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 4, Decreto “Semplificazioni”, le stesse
      disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un
      intermediario.

      L’esclusione dai controlli documentali nei confronti dei contribuenti riguarda anche la
      verifica delle condizioni soggettive necessarie per detrazioni, deduzioni e agevolazioni?
7.4
      La verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali è
      sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall’accettazione o
      modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa.
      Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio, quelli per i quali, ai fini dell’apposizione del
      visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente
      una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza.
      A titolo esemplificativo, come evidenziato nella Circolare 9.5.2013, n. 14/E vi rientrano:
      la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla
      norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti dal contratto di mutuo;
      la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 3, Legge n. 104/92, risultanti dalla
      documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità, per il
      riconoscimento della condizione di portatore di handicap;
      il tipo di intervento di recupero del patrimonio edilizio e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in
      cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione
      dell’intervento agevolato dalla normativa fiscale.

      L’esclusione dai controlli documentali in caso di dichiarazione precompilata accettata
      si riferisce anche ai dati comunicati con la Certificazione Unica?
7.5
      L’esclusione dal controllo formale, prevista dall’art. 5, comma 1, Decreto “Semplificazioni”,
nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche
               direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza
               fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti
               all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi (per il 2015 interessi passivi sui mutui, premi
               assicurativi e contributi previdenziali).
               Pertanto, in caso di dichiarazione precompilata accettata, il controllo formale potrà riguardare,
               invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta con la Certificazione Unica.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

               Quali conseguenze derivano dall’apposizione di un visto di conformità infedele da
               parte di CAF e professionisti abilitati che prestano l’assistenza fiscale?
    8.1
               In base all’art. 6, D.Lgs. n. 175/2014, se dalle verifiche emerge l’apposizione di un visto di
               conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione
               giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in
               parte non spettanti, il CAF / professionista abilitato è tenuto direttamente al pagamento
               dell’importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione
               che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene salvaguardato il legittimo
               affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro
               rapporto con il Fisco.
               La responsabilità degli intermediari è esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia
               stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad
               esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter
               beneficiare di una detrazione d’imposta.
               Il CAF / professionista abilitato che dopo l’invio della dichiarazione riscontra errori che hanno
               comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il
               contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
               della dichiarazione rettificativa, entro il 10.11 dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza.
               Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF / professionista
               comunica comunque all’Agenzia delle Entrate, entro il 10.11, i dati rettificati.
               In entrambi i casi, la responsabilità del CAF / professionista abilitato è limitata al
               pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al
               contribuente, sanzione che può essere ridotta ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97 se
               il versamento è effettuato entro la medesima data del 10.11.
9. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

                I compensi spettanti a CAF / professionisti abilitati per lo svolgimento dell’attività di
                assistenza fiscale sono differenziati in base alle modifiche apportate alla dichiarazione
                precompilata?
    9.1
                La distinzione tra dichiarazione precompilata accettata e modificata assume rilievo anche in
                relazione ai compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati (DM 29.12.2014).
                I compensi sono infatti differenziati in base al fatto che la dichiarazione sia presentata:
                senza modifiche dei dati indicati nel mod. 730 precompilato (quesito 4.2);
                con modifiche che comportano la variazione di dati indicati nel mod. 730 precompilato; con
                modifiche che comportano integrazioni, anche in aggiunta a variazioni, dei dati
                indicati nel mod. 730 precompilato;
                con le modalità ordinarie (il contribuente non ha conferito la delega per l’accesso al mod.
                730 precompilato);
                per soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione in quanto non hanno
                redditi da dichiarare ovvero oneri o benefici da far valere.
                In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta il compenso spettante agli
                intermediari, ai sensi del Decreto 29.12.2014, corrisponde a quello previsto per la
                dichiarazione trasmessa con modifiche che comportano la variazione dei dati indicati
                nella dichiarazione precompilata, in misura doppia. Detto compenso spetta anche in caso di
                dichiarazione presentata in forma congiunta da parte di 2 soggetti esonerati dall’obbligo di
                presentazione della dichiarazione.

                Quando si applica il compenso connesso alla dichiarazione precompilata trasmessa
                con modifiche che comportano “integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati
                indicati nella dichiarazione precompilata”?
    9.2
                Al fine di determinare il compenso spettante agli intermediari per l’apposizione del visto di
                conformità, per ogni dichiarazione trasmessa l’Agenzia delle Entrate effettua un confronto tra
                la dichiarazione proposta e quella pervenuta, a prescindere da quale casella del prospetto di
                liquidazione del mod. 730 sia stata barrata dall’intermediario.
                In particolare, per quanto riguarda la distinzione tra dichiarazione con modifiche che
                comportano la variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata e dichiarazione
                con modifiche che comportano l’integrazione di tali dati, è considerata:
                “modificata” la dichiarazione nella quale siano variati, ovvero azzerati, solo i dati proposti
                dall’Agenzia nella dichiarazione precompilata;
                “integrata” la dichiarazione nella quale sia stato inserito anche un solo dato ulteriore
                rispetto a quelli proposti dall’Agenzia (ad esempio, un ulteriore familiare a carico o le
                spese sanitarie detraibili) o dove sia stato inserito un dato nell’ambito di un rigo
                precompilato in modo parziale. Allo stesso modo, se un onere non è stato indicato nella
                dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel foglio informativo perché si è ritenuta
Puoi anche leggere