I Focus Fiscali Dichiarazione annuale Iva 2019 - 2Marzo 2019 - Il Sole 24 Ore
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2 Marzo 2019 www.sfdigital.ilsole24ore.com Periodico mensile / Anno XIII / n. 2 I Focus Fiscali Dichiarazione annuale Iva 2019
Sistema Frizzera Guida Pratica Pagg. 544 € 32,00 Imposte Indirette 1/2019 a cura diStudio Associato CMNP La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2019 illustra la disciplina relativa all’imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione, aggiornata con le più recenti novità della legge 136/2018 di conversione del decreto fiscale e della legge di Bilancio 2019. ACQUISTA SUBITO IL VOLUME ON LINE NELLE LIBRERIE PROFESSIONALI www.shopping24.it - Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/obbligazioni SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com ADV_GP_IMPOSTE INDIRETTE1.indd 2 20/02/2019 12:46:43
Sommario 2 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019 di Annarita Antoniani Marzo 2019 Novità della dichiarazione annuale Iva 2019 » PAG 5 Modalità di utilizzo del credito Iva » PAG 11 Novità del "Gruppo Iva" » PAG 18 Nuova disciplina del regime forfetario ai fini Iva » PAG 25 I Focus Fiscali Direttore Responsabile Ennio Bulgarelli Responsabile di redazione Irene Chiappalone Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione Coordinamento editoriale Sandra Ravaglioli e amministrazione: Via Monte Rosa, 91 Redazione Donatella Anesi, Roberta Coser, Presidente Edoardo Garrone 20149 Milano. Tel. 02.3022.1 Fax 02.3022.3214 Silvano Marchi, Paolo Sardi. Vice Presidente Carlo Robiglio email: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com Sede Via dei Solteri n. 38, Amministratore Delegato Giuseppe Cerbone 38121 Trento tel. 0464 443258 Le fotocopie per uso personale del lettore fax 02 3022.2290. possono essere effettuate nei limiti del 15% di Abbonamenti 2019 Annuo (carta + digitale + Libro Periodico settimanale registrato presso il ciascun volume/fascicolo di periodico dietro «Iva: Guida agli adempimenti») € 330,00, (carta + Tribunale di Milano n. 578 del 18.12.2009 pagamento alla SIAE del compenso previsto digitale + Libro «Iva: Guida agli adempimenti» e Progetto grafico Bunker srl dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile Libro «Immobili e Fisco») € 360,00, (carta + Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 1941, n. 633. digitale) € 285,00, (solo digitale) € 229,00 20149 Milano www.shopping24.it Sezione periodici. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati professionale, economico o commerciale Servizio Clienti periodici via Tiburtina Valeria, km o comunque per uso diverso da quello personale con scrupolosa attenzione, non possono 68,700 67061 Carsoli (AQ) Tel. 0230.300.600 possono essere effettuate a seguito di specifica comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il Fax 023022.5400 oppure 063022.5400 autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la email: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com di servizi dell'Associazione Italiana Editori, completezza del materiale utilizzato. attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere Questo numero de "I Focus Fiscali" è stato chiuso in e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena redazione il 26 febbraio 2019 di Porta Romana n. 108 20122 Milano. ricevuto il fascicolo successivo. Gli arretrati www.sfdigital.ilsole24ore.com verranno inviati esclusivamente in formato pdf. Informazioni: www.clearedi.org. I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore Numero 2 / marzo 2019 3
Indice Analitico ¬ D Formato italiano ed europeo » PAG 14 Dichiarazione Iva » PAG 21 Utilizzo del credito, rimborso Casi particolari Modello AGI/1 » PAG 15 » PAG 10 » PAG 20 Modalità e termini di presentazione Novità ¬ R » PAG 8 » PAG 18 Regime forfetario Modello 2019, novità Prospetto Iva 26/PR Modello Iva » PAG 5 » PAG 19 » PAG 28 Soggetti obbligati ed esonerati Vincoli finanziari, economici e Nuova disciplina » PAG 8 organizzativi » PAG 25 Versamenti e rateizzazione » PAG 23 Rapporti con l'estero » PAG 9 » PAG 27 ¬ I Regime Moss ¬ G Iva » PAG 28 Gruppo Iva Utilizzo del credito Semplificazioni e adempimenti Ambiti soggettivo e territoriale » PAG 11 » PAG 26 » PAG 22 Utilizzo del credito, compensazione Casi di esclusione » PAG 14 » PAG 24 Utilizzo del credito, Gruppo Iva 4 Numero 2 / marzo 2019 I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore
Dichiarazione Iva NOVITÀ Provv. Agenzia Entrate 15.1.2019, prot. n. 10659 Annarita Antoniani Novità della dichiarazione annuale Iva 2019 Modelli Iva 2019 Approvazione Con il Provvedimento n. 10659/2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Il Provv. Agenzia Entrate 15.1.2019, del 15 gennaio 2019 (pubblicato sul sito Internet in pari data) sono stati prot. n. 10659, emanato in base al- approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le l’art. 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. dichiarazioni relative l’anno d’imposta 2018 da presentare ai fini IVA: 322, e successive modificazioni, al a) Modello IVA/2019 composto da: fine di adeguare la struttura e il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati contenuto del modello di dichiara- personali; zione in materia di IVA alla vigente Quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VM, VK, VN, VL, VT, VX, VO, normativa e di semplificarne la VG, VS, VV, VW, VY e VZ; compilazione, approva i modelli di b) Modello IVA BASE/2019 composto da: dichiarazione IVA/2019 e il Model- frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati lo IVA BASE/2019, che può essere personali; utilizzato in alternativa al Modello i Quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT. IVA/2019. Il modello di dichiarazione an- nuale IVA/2019, concernente l'anno d'imposta 2018, Dichiarazione annuale IVA 2019 Principali novità deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° Nel nuovo modello di dichiarazione annuale IVA/2019 febbraio e il 30 aprile 2019, così come modificato dal sono presenti numerosi aggiornamenti per effetto delle D.L. n. 193/2016 in termini di presentazione delle di- novità normative di recente emanazione. chiarazioni. Evidenziamo di seguito le novità più rilevanti dal Inoltre, sempre ai fini IVA, con il Provvedimento punto di vista formale e di contenuto che caratterizza- prot. n. 10665/2019 del Direttore dell’Agenzia delle En- no l’adempimento annuale per l’anno d’imposta 2018. trate del 15 gennaio 2019 (pubblicato sempre sul sito In sintesi i Quadri della dichiarazione IVA/2019 inte- Internet in pari data), distinto da quello della dichiara- ressati dalle modifiche normative. zione annuale IVA/2019, è stato approvato anche il Modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni, concer- Quadro VA: Informazioni e dati relativi all’attività nente le operazioni effettuate nella frazione d’anno an- Il “Gruppo IVA” entra nella dichiarazione IVA/2019. tecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazio- Nel nuovo modello IVA/2019 una delle novità più ri- ne coatta amministrativa, riservato ai curatori falli- levanti, per quanto riguarda le modalità di compilazio- mentari e ai commissari liquidatori, da utilizzare a ne della dichiarazione annuale, è relativa all’istituto del partire dal periodo di imposta 2019. Gruppo IVA, disciplinato dal Titolo V-bis del D.P.R. n. Resta fermo l'obbligo di presentare al competente 633/1972 (artt. da 70-bis a 70-duodecies). Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il modello "Iva 74-bis" In particolare, le principali novità riguardano proprio esclusivamente per via telematica ed entro quattro i soggetti che hanno optato per la costituzione del mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del com- Gruppo IVA entro il 15 novembre 2018 e che, pertanto, missario liquidatore. applicano il regime speciale dal 1° gennaio 2019. Nello specifico, nella sezione 2 del Quadro VA è stato I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore Numero 2 / marzo 2019 5
Dichiarazione Iva / NOVITÀ introdotto il rigo VA16: la casella 1 deve essere barrata 2019, oltre a barrare la casella del rigo VA16, devono per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione anche indicare nel campo 2 del rigo VX2 la parte del- annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, di Più precisamente, nella sezione 2 del Quadro VA è importo pari all’ammontare dei versamenti IVA effet- stato introdotto il nuovo rigo VA16, che deve essere tuati con riferimento al 2018, da trasferire al Gruppo compilato dai contribuenti che, a partire dal periodo IVA dal 1° gennaio 2019. d’imposta successivo a quello di riferimento della di- chiarazione, partecipano al Gruppo IVA. Quadro VX: Determinazione dell’IVA da versare o a Si tratta dei soggetti passivi stabiliti nel territorio credito dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o profes- Nel rigo VX2 è stato inserito il campo 2, riservato ai sione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli fi- soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a nanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70- un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza Tali vincoli devono sussistere al momento dell’eser- detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’am- cizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA e, montare dei versamenti IVA effettuati con riferimento comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° quello per il quale ha effetto l’opzione (art. 1, comma 1, gennaio 2019. del D.M. 6 aprile 2018). La disciplina del Gruppo IVA si applica dal 1° genna- Quadro VO: Comunicazione delle opzioni e revoche io 2019 a condizione che tutti gli operatori che soddi- Con riferimento al regime forfetario, nel rigo VO34 è sfano i predetti vincoli abbiano esercitato la relativa stata inserita la casella 3. opzione, mediante il Modello AGI/1, entro il 15 novem- La nuova casella deve essere barrata dai contribuenti bre 2018. che avendo optato, ai sensi dell’art. 10, comma 12-un- Gli operatori che, invece, hanno presentato la dichia- decies, del D.L. n. 192/2014, nel corso del 2015 per l’ap- razione di opzione nel periodo compreso tra il 16 no- plicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. vembre e il 31 dicembre 2018, al pari di quelli che han- 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, revocano la scelta no esercitato l’opzione nel periodo compreso tra il 1° effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfetario di gennaio e il 30 settembre 2019, applicheranno le dispo- cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014. sizioni del Gruppo IVA dal 2020, sicché compileranno il nuovo rigo VA16 del modello IVA relativo al 2019. Quadro VG: Adesione al regime previsto per le società È il caso di ricordare che solo in sede di prima appli- controllanti e controllate cazione delle norme di cui al Titolo V-bis del D.P.R. n. Nella sezione 1, righi da VG2 a VG4, è stata introdotta 633/1972 la dichiarazione per la costituzione del Grup- la casella 7 “Soggetto estero”. Nella sezione 2 è stata po IVA ha effetto dal 2019 se presentata entro il 15 no- introdotta la casella 6 “Soggetto estero”. vembre 2018 (art. 7, comma 1, D.M. 6 aprile 2018). Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in A regime, infatti, la decorrenza è regolata dall’art. cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia 70-quater, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, secondo privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato. cui, se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto a decorrere dall’anno Prospetto IVA 26/PR: Società controllante successivo. I Quadri VS, VV, VW, VY e VZ che costituiscono il pro- Se, invece, la dichiarazione è presentata dal 1° otto- spetto IVA 26PR/2018, facenti parte della dichiarazio- bre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal ne annuale IVA, sono riservati agli enti e società con- secondo anno successivo. trollanti che riepilogano i dati della liquidazione del- Di conseguenza, l’opzione esercitata quest’anno, en- l’IVA di gruppo (art. 73 e D.M. 13 dicembre 1979, come tro il 30 settembre 2019, comporta l’adesione al Gruppo modificato dal D.M. 13 febbraio 2017). IVA dal 2020, mentre l’opzione esercitata dal 1° ottobre In particolare, sulla base delle nuove modifiche ri- al 31 dicembre 2019 fa slittare al 2021 l’applicazione guardante la modulistica IVA/2019, nel quadro VY, ri- delle disposizioni sul Gruppo IVA. go VY2, è stato inserito il nuovo campo 2, riservato ai Inoltre, i soggetti che partecipano al Gruppo IVA dal soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a 6 Numero 2 / marzo 2019 I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore
Dichiarazione Iva / NOVITÀ un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione rela- La novità riguarda la compilazione del rigo da parte tiva all’anno che precede quello di partecipazione al delle società controllanti che, a partire dal 1° gennaio Gruppo IVA. 2019, partecipano al Gruppo IVA. Tali eccedenze, di regola, non si trasferiscono al Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza Gruppo e possono essere chieste a rimborso anche in detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare mancanza degli specifici presupposti indicati dall’art. dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, 30 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero utilizzate in compen- che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo sazione orizzontale. IVA dal 1° gennaio 2019. In via di deroga, al Gruppo IVA è trasferita la quota Inoltre, nel rigo VY4 è stato introdotto il nuovo cam- delle eccedenze di ammontare pari ai versamenti IVA po 3 “Gruppo IVA art. 70-bis”. effettuati con riferimento all’anno precedente a quello La casella del predetto campo deve essere barrata di adesione al regime speciale. dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 par- Nel rigo VY2 viene recepita tale novità, per cui l’im- tecipa a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e se- porto delle eccedenze che deve essere trasferito al guenti e intende chiedere a rimborso la parte dell’ecce- Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019, già ricompreso nel denza detraibile risultante dal presente prospetto, per campo 1, va indicato anche nel nuovo campo 2. la quota che non deve essere trasferita al Gruppo me- L’ammontare dell’eccedenza detraibile da ripartire desimo. tra i successivi righi VY4, VY5 e VY6 risulta, pertanto, In modo simile a quanto avviene con riguardo alla li- dato dalla differenza tra gli importi riportati nei campi quidazione IVA di gruppo, l’art. 70-sexies del D.P.R. n. 1 e 2. 633/1972 reca una disciplina specifica con riguardo alle Si riporta la seguente tabella riepilogativa. PRINCIPALI MODIFICHE AL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019 (ANNO D'IMPOSTA 2018) QUADRI DELLA DICHIARAZIONE MODIFICHE ANNUALE IVA 2019 E NOVITÀ Quadro VA: Informazioni e dati relativi Nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VA16 riservato ai contribuenti che a partire dal 1° all’attività gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. Quadro VX: Determinazione dell’IVA Nel rigo VX2 è stato inserito il campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 da versare o del credito d’imposta partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70bis e seguenti. Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019. Quadro VO: Comunicazioni delle Nel rigo VO34 è stata inserita la casella 3. La nuova casella deve essere barrata dai contribuenti opzioni e revoche che avendo optato, ai sensi dell’art. 10, comma 12undecies, del D.L. n. 192/2014, nel corso del 2015 per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014. Quadro VG: Adesione al regime Nella sezione 1, righi da VG2 a VG4, è stata introdotta la casella 7 “Soggetto estero”. previsto per le società controllanti e Nella sezione 2 è stata introdotta la casella 6 “Soggetto estero”. controllate Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente, che detiene il controllo, sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato. Prospetto IVA 26PR – Ente o società Nel quadro VY, rigo VY2, è stato inserito il campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1° controllante IVA di gruppo gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70bis e seguenti. Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019. Nel rigo VY4 è stato introdotto il nuovo campo 3 “Gruppo IVA art. 70bis”. La casella del predetto campo deve essere barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70bis e seguenti e intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo. I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore Numero 2 / marzo 2019 7
Dichiarazione Iva / NOVITÀ Soggetti obbligati ed esonerati hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei Sono “obbligati” in linea generale alla presen- modi ordinari; tazione della dichiarazione annuale IVA tutti i 6) le imprese individuali che abbiano dato contribuenti esercenti attività d’impresa ovve- in affitto l’unica azienda e non esercitino al- ro attività artistiche o professionali, di cui agli tre attività rilevanti agli effetti dell’IVA; artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, cioè i sog- 7) i soggetti passivi d’imposta, residenti in getti titolari di partita IVA. altri stati membri dell’Unione europea, nel- Per quanto riguarda, invece, i soggetti che l’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo non sono tenuti alla presentazione della di- periodo, del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano chiarazione IVA/2019 e quindi “esonerati” effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni dall’obbligo dichiarativo, in particolare, si non imponibili, esenti, non soggette o comun- evidenziano i seguenti soggetti d’imposta: que senza obbligo di pagamento dell’imposta; 1) i contribuenti che per l’anno d’imposta 8) i soggetti che hanno esercitato l’opzione abbiano registrato esclusivamente operazioni per l’applicazione delle disposizioni recate esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati da- 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi gli adempimenti IVA per tutti i proventi con- della dispensa dagli obblighi di fatturazione e seguiti nell’esercizio di attività commerciali di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbia- connesse agli scopi istituzionali; no effettuato soltanto operazioni esenti. Natu- 9) i soggetti domiciliati o residenti fuori ralmente, l’esonero non si applica qualora il dall’Unione europea, non identificati in ambi- contribuente abbia effettuato anche operazio- to comunitario, che si sono identificati ai fini ni imponibili (ancorché riferite ad attività ge- dell’IVA nel territorio dello Stato con le moda- stite con contabilità separata) ovvero se sono lità previste dall’art. 74-quinquies per l’assol- state registrate operazioni intracomunitarie vimento degli adempimenti relativi ai servizi (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano resi tramite mezzi elettronici a committenti, state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19- non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i residenti in Italia o in altro Stato membro. quali in base a specifiche disposizioni l’impo- sta è dovuta da parte del cessionario (come ad Modalità e termini di presentazione della esempio gli acquisti di oro, argento puro, rot- dichiarazione IVA 2019 tami ecc.); La presentazione della dichiarazione annuale 2) i contribuenti che si avvalgono del regi- IVA/2019 da parte dei soggetti tenuti a tale me forfetario per le persone fisiche esercenti adempimento deve essere effettuata esclusi- attività d’impresa, arti e professioni previsto vamente per via telematica. dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 di- Per quanto riguarda i termini di presenta- cembre 2014, n. 190; zione si evidenzia che, in base all’art. 8 del 3) i contribuenti che si avvalgono del regi- D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione annuale me fiscale di vantaggio per l’imprenditoria IVA/2019, relativa all’anno 2018, deve essere giovanile e lavoratori in mobilità previsto presentata nel periodo compreso tra il 1° feb- dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012 braio e il 30 aprile 2019. n. 98; Per completezza di trattazione, si precisa 4) i produttori agricoli esonerati dagli che il D.P.R. n. 322/1998 sopra richiamato adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, non prevede un termine di consegna della di- del D.P.R. n. 633/1972; chiarazione IVA agli intermediari, che dovran- 5) gli esercenti attività di organizzazione di no poi provvedere alla trasmissione telemati- giochi, di intrattenimenti ed altre attività in- ca, ma viene unicamente stabilito il termine dicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 otto- entro cui le dichiarazioni devono essere pre- bre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti sentate telematicamente all’Agenzia delle En- IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non trate. 8 Numero 2 / marzo 2019 I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore
Dichiarazione Iva / NOVITÀ ATTENZIONE – TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Si ricorda che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. Come già ricordato, la dichiarazione IVA/2019 de- d) tramite società appartenenti al gruppo. ve essere presentata esclusivamente per via telemati- La dichiarazione si considera presentata nel gior- ca all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa: no in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte a) direttamente dal dichiarante; dell’Agenzia delle Entrate. b) tramite un intermediario abilitato ai sensi del- La prova della presentazione della dichiarazione è l’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; data dalla comunicazione attestante l’avvenuto rice- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Ammini- vimento dei dati, rilasciata sempre per via telemati- strazioni dello Stato); ca. ATTENZIONE – INVIO TELEMATICO Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Per quanto con concerne i termini di presen- D.P.R. n. 322/1998, rimodulando le scadenze tazione, è da segnalare che il D.L. n. 193/2016 della presentazione della dichiarazione annuale ha modificato ulteriormente l’art. 8-bis del IVA. ATTENZIONE TERMINE DI INVIO TELEMATICO In particolare, dagli anni d’imposta successivi al 2016 (cioè dal 2017 e seguenti) il termine per l’invio telematico decorre dal 1° febbraio al 30 aprile, di ogni anno successivo a quello di imposta da dichiarare. (N.B. Solo per l’anno di imposta 2016 il termine era fissato al 28 febbraio 2017). Versamenti e rateizzazione Le rate devono essere di pari importo e la prima L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale rata deve essere versata entro il termine previsto per deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun an- il versamento dell’IVA in unica soluzione. no nel caso in cui il relativo importo superi euro Le rate successive alla prima devono essere versate 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in effettuati in dichiarazione). ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pa- 16 novembre. gamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto Sull’importo delle rate successive alla prima è do- termine è prorogato al primo giorno lavorativo suc- vuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% cessivo. mensile (misura introdotta dall’art. 5 del D.M. 21 I contribuenti possono versare in unica soluzione maggio 2009), pertanto la seconda rata deve essere ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 lu- aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% ecc. glio 1997, n. 241. Il versamento può essere differito alla scadenza I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore Numero 2 / marzo 2019 9
Dichiarazione Iva / NOVITÀ prevista per il versamento delle somme dovute in › il primo per le operazioni registrate nella parte base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giu- di anno solare anteriore alla dichiarazione di gno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. fallimento o di liquidazione coatta amministrati- n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a ti- va (ricordandosi di barrare la casella del rigo tolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese VA3); successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma › il secondo per le operazioni registrate successi- 1, lett. b), del D.P.R. n. 542/1999). vamente a tale data. Riepilogando il contribuente IVA può: Si precisa che, relativamente alle operazioni regi- 1) versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo strate nella parte dell’anno solare anteriore alla di- 2019; chiarazione di fallimento o di liquidazione coatta 2) rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile amministrativa, i curatori o i commissari liquida- l’importo di ogni rata successiva alla prima; tori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamen- 3) versare in unica soluzione entro il 30 giugno te al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, 2019 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni per via telematica, ed entro 4 mesi dalla nomina, mese o frazione di mese successivi al 16 marzo op- apposita dichiarazione ai fini della eventuale insi- pure rateizzare dalla data di pagamento, maggio- nuazione al passivo della procedura concorsuale rando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% (art. 8, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. n. per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 322/1998). marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzan- l’importo di ogni rata successiva alla prima. do lo specifico modello IVA 74-bis, approvato da È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore ultimo con lo stesso Provvedimento del Direttore differimento del versamento del saldo IVA al ter- dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, che non mine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. consente, peraltro, di richiedere il rimborso del- 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma do- l’eventuale eccedenza di credito risultante da tale vuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli modello (cfr. R.M. 12 luglio 1995, n. 181/E). ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. R.M. 20 giugno b) Fallimento dopo la chiusura del periodo 2017, n. 73/E). d’imposta 2018 Si ricorda che gli adempimenti fiscali e il versa- Per quanto riguarda il caso particolare di falli- mento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 lu- mento dopo la chiusura del periodo di imposta glio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che 2018, si evidenzia quanto segue. hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, Nella particolare ipotesi in cui la procedura con- possono essere effettuati entro il giorno 20 dello corsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, tra il 1° gennaio 2019 e il termine di scadenza pre- comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223). visto dalla legge per la presentazione della di- chiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018, e Casi particolari quest’ultima dichiarazione non risulti presentata Si ricorda, tra i casi particolari di presentazione dal contribuente fallito o posto in liquidazione co- della dichiarazione IVA/2019 quella dei curatori atta amministrativa, tale dichiarazione deve essere fallimentari e i commissari liquidatori. presentata dai curatori o dai commissari liquidato- A tal fine, occorre distinguere due ipotesi parti- ri nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi colari riguardo al momento in cui ha avuto inizio dalla nomina se quest’ultimo termine scade suc- la procedura concorsuale. cessivamente al termine ordinario di presentazio- a) Fallimento nel corso del periodo d’imposta ne. 2018 Ovviamente, anche in quest’ultimo caso, resta I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, fermo l’obbligo di presentare, al competente Uffi- nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avu- cio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per to inizio nel corso dell’anno 2018, devono presen- via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina tare la dichiarazione annuale IVA/2019 relativa a del curatore fallimentare o del commissario liqui- tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli: datore, lo specifico modello IVA 74-bis. • 10 Numero 2 / marzo 2019 I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore
Dichiarazione Iva CREDITO IVA Provv. Agenzia Entrate 15.1.2019, prot. n. 10659 Annarita Antoniani Modalità di utilizzo del credito Iva Determinazione del credito IVA - Dal 1° febbraio 2019 è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA Modifiche nel Quadro VL relativa all’anno d’ imposta 2018, utilizzando il modello IVA/2019 (nella Una rilevante novità emerge versione integrale o in quella base). quest’anno dalle istruzioni di La dichiarazione può essere presentata fino al 30 aprile 2019, nonché, con compilazione della dichiarazione una piccola sanzione per il ritardo, nei novanta giorni successivi. annuale IVA/2019 per quanto I contribuenti a credito hanno però interesse alla tempestiva presentazione concerne la determinazione il cre- della dichiarazione, essendo l'adempimento necessario sia per chiedere il dito IVA annuale (Quadro VL - Li- rimborso che per utilizzare in compensazione orizzontale l'eccedenza quidazione dell’imposta annuale). detraibile al di sopra della soglia liberamente utilizzabile di 5mila euro. Più precisamente, nel commen- In base all'art. 30, del D.P.R. n. 633/1972, se dalla dichiarazione annuale to del rigo VL33 “IVA a credito” è, emerge un'eccedenza d'imposta detraibile, il contribuente ha diritto di infatti, precisato che tale rigo non computare in detrazione il credito nell'anno successivo, oppure di chiedere il deve essere compilato nel caso in rimborso se possiede i presupposti di legge. cui l'importo che vi si dovrebbe indicare seguendo lo sviluppo del- la liquidazione (come da sequenza dei righi prece- il credito effettivamente spettante, come tale riporta- denti del Quadro VL), risulti superiore all'ammontare bile nella liquidazione del mese di gennaio 2019. dei versamenti periodici dovuti ma non effettuati. A tal riguardo, si precisa che le istruzioni della di- Nel calcolo del credito emergente dalla dichiara- chiarazione IVA/2019 da presentare quest'anno per zione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente l’anno di imposta 2018, approvate con il provvedi- dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo mento del 15 gennaio scorso, pur confermando le emerga un importo negativo, il presente rigo non de- modalità di compilazione del rigo VL30, prevedono ve essere compilato. una importante e sostanziale rettifica rispetto all’an- In sostanza, qualora l'importo dell'Iva periodica no precedente. scomputato nel rigo VL30, campo 1, comprenda ver- Nella descrizione del rigo VL33, destinato ad evi- samenti non effettuati, il credito che ne discendereb- denziare il saldo della liquidazione qualora consista be al rigo VL33 dovrà essere ricalcolato, scomputan- in un credito del contribuente, viene infatti precisato do non l'importo dell'IVA periodica, bensì solo i ver- che, in tale eventualità (liquidazione a credito), nel samenti effettivamente eseguiti. rigo VL33 deve essere indicato l'importo che si ottie- In tal modo, a differenza dell'anno scorso, la di- ne considerando, tra le voci a credito, l'importo del chiarazione IVA/2019 quest'anno non potrà eviden- campo 3 del rigo VL30 (IVA periodica versata) anzi- ziare eccedenze a credito per effetto di versamenti ché quello del campo 1 (ammontare IVA periodica). dovuti ma non eseguiti. In sostanza, in tale eventualità, il contribuente de- Questa importante novità costringerà i contri- ve scomputare non l'importo dei versamenti perio- buenti che si trovano nella suddetta condizione, cre- dici dovuti, ma quello dei versamenti effettivamente dito finale a saldo del 2018, ma versamenti periodi- eseguiti prima della presentazione della dichiarazio- ci omessi, a ricalcolare, eventualmente azzerandolo, ne IVA/2019 (o comunque entro il termine ordinario I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore Numero 2 / marzo 2019 11
Dichiarazione Iva / CREDITO IVA di presentazione), anche in esito alle comunicazioni alcun credito, neppure nel caso in cui l'eccedenza di irregolarità. detraibile sia emersa nella liquidazione di dicem- Qualora questa operazione porti ad un risultato bre 2018. negativo, ossia quando il credito del rigo VL33 risulta Gli effetti delle modifiche finora evidenziate nel inferiore all'importo dei versamenti periodici effet- rigo VL33 della dichiarazione IVA/2019 portano a tuati, il rigo stesso non dovrà essere compilato, per dover ricalcolare il credito IVA 2018 per i contri- cui la dichiarazione annuale non evidenzierà alcun buenti che hanno omesso versamenti periodici credito. nell'anno: la dichiarazione annuale non può evi- Per esempio, se la dichiarazione per l’anno di denziare un'eccedenza detraibile derivante dalla imposta 2018 evidenzia imposta dovuta sulle ope- scomputo «tecnico» di debiti periodici non versa- razioni imponibili di 100mila euro, IVA detraibile ti. di 20mila euro e imposta periodica di 90mila eu- Per i contribuenti mensili, questo implica la ro non versata, la dichiarazione non potrà chiu- possibilità che il credito liquidato a dicembre dere con un credito di 10mila euro (come sarebbe 2018, pur in assenza di ragioni di conguaglio (es. accaduto nella dichiarazione IVA per l’anno di im- pro-rata definitivo, rettifiche della detrazione), posta 2017 – modello IVA/2018), ma dovrà chiu- non sia scomputabile nella liquidazione relativa al dere con un saldo zero (VL32 e VL33 in bianco). mese di gennaio 2019 né, ovviamente, utilizzabile Pertanto non sarà possibile computare a nuovo in compensazione orizzontale. MODELLO IVA 2019, QUADRO VL: NOVITÀ DEL RIGO VL33 QUADRO VL – RIGO VL 33 LIQUIDAZIONE Nel seguente rigo deve essere indicato l'importo che si ottiene considerando, tra le voci a credito, l'importo DELL’IMPOSTA ANNUALE del campo 3 del rigo VL30 (IVA periodica versata) anziché quello del campo 1 (ammontare IVA Sez. 3 – Determinazione periodica). dell’IVA a debito Il contribuente deve scomputare non l'importo dei versamenti periodici dovuti, ma quello dei versamenti o a credito relativa a tutte effettivamente eseguiti prima della presentazione della dichiarazione IVA/2019. le attività esercitate Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione IVA/2019, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo, il presente rigo non deve essere compilato. Credito IVA 2018 da ricalcolare in caso di omessi procedura analoga a quella dell'imposta non ver- versamenti periodici sata in sede di dichiarazione annuale. Le modifiche alle istruzioni del nuovo modello Pertanto, nel Quadro VL della dichiarazione an- IVA/2019, con particolare riguardo al Quadro VL, nuale, l'imposta periodica dovuta ma non versata e specificatamente al rigo VL 33, quest’anno sono viene comunque scomputata nella liquidazione di impatto importantissimo sul calcolo della li- definitiva, in quanto sarà autonomamente recu- quidazione annuale dell’imposta e apportano una perata mediante iscrizione a ruolo (preceduta sostanziale rettifica alla dichiarazione IVA/2018 dalla comunicazione di irregolarità e, ancor pri- (per l’anno di imposta 2017), connessa all’intro- ma, dalla lettera che l'Agenzia delle Entrate invia duzione, proprio nel 2017, delle comunicazioni per sollecitare l'eventuale regolarizzazione secon- trimestrali delle liquidazioni periodiche. do le disposizioni della L. n. 190/2014). Infatti, la dichiarazione di quest’anno, pur con- Di conseguenza, l'anno scorso, nel modello fermando le modalità di compilazione del rigo IVA/2018, relativo alla dichiarazione annuale per VL30 prevedono un correttivo di calcolo dell’IVA l'anno 2017, venne istituito il nuovo rigo VL30, a credito. composto di tre campi: il campo 2, nel quale oc- In particolare, a seguito dell'istituzione delle corre indicare l'importo dell'imposta periodica predette comunicazioni, l'imposta dovuta in base dovuta, risultante dalla somma degli importi in- alle liquidazioni periodiche, se non versata, viene dicati nella colonna 1 del rigo VP14 delle comuni- recuperata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi cazioni trimestrali; il campo 3, nel quale occorre dell'art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972, con una indicare l'importo dell'imposta periodica effetti- 12 Numero 2 / marzo 2019 I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore
Dichiarazione Iva / CREDITO IVA vamente versata, anche mediante compensazio- nel quale occorre riportare il maggiore tra gli im- ne, compreso l'acconto di dicembre; il campo 1, porti indicati nel campo 2 e nel campo 3. MODELLO IVA/2018 ANNO D'IMPOSTA 2017 Quadro VL Liquidazione dell’imposta annuale, rigo VL 30 di nuova istituzione Il rigo VL30 “Ammontare IVA periodica”, composto da tre campi per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. In tal senso, il maggiore dei due importi partecipa alla liquidazione dell’IVA dovuta a titolo di conguaglio annuale. Nella liquidazione finale del Quadro VL si teneva essere recuperato dal soggetto passivo ricorrendo conto dell'importo indicato nel campo 1, di modo alle seguentimodalità utilizzo: che l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta in 1) la compensazione verticale, che consente di base alle liquidazioni periodiche veniva comunque scomputare il credito annuale dall’imposta a debito scomputata, anche se in tutto o in parte non versata, emergente dalle liquidazioni periodiche relative al- in quanto gli eventuali debiti periodici formano og- l’anno successivo; getto di riscossione autonoma. 2) la compensazione orizzontale, di cui all’art. 17, Poteva quindi verificarsi che la dichiarazione an- del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che permette di com- nuale presentasse un saldo a credito influenzato, o pensare l’eccedenza detraibile con altre imposte, addirittura causato esclusivamente, dallo scomputo contributi e altre somme dovute, mediante modello di versamenti non effettuati; credito che era quindi F24; riportabile a nuovo nell'anno successivo e, come ta- 3) l’istituto del rimborso, che consente di mone- le, utilizzabile anche in compensazione orizzontale, tizzare il credito annuale IVA, previa presentazione nel rispetto delle prescrizioni di legge. di apposita istanza di rimborso, purché siano rispet- tati i requisiti e le condizioni prescritte dagli artt. 30 Credito IVA Possibilità di utilizzo e 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972. L’eccedenza d’imposta detraibile relativa all’anno L’opzione per l’una o per l’altra delle suddette 2018 deve essere riportata nel Quadro VX2 della di- modalità di utilizzo dell’eccedenza detraibile non è chiarazione IVA/2019, e ripartita nei successivi esclusiva, nel senso che il contribuente può libera- campi del dichiarativo (VX4, VX5 e VX6), a seconda mente decidere quale parte del credito annuale chie- dell’utilizzo che si intende farne. dere a rimborso e quale destinare alla compensazio- In particolare, il credito IVA dell’anno 2018 può ne orizzontale e/o verticale. ATTENZIONE – OPZIONI L'eccedenza di Iva detraibile, indicata nel rigo VX2 (IVA a credito) della dichiarazione IVA/2019, può essere recuperata dal soggetto passivo attraverso l'istituto della compensazione orizzontale – con altri tributi e contributi – o verticale (con i versamenti delle liquidazioni periodiche). È ammessa, inoltre, la possibilità di richiedere a rimborso, in tutto o in parte, il credito IVA, purché siano rispettati i requisiti e le condizioni prescritte dagli artt. 30 e 38bis, del D.P.R. n. 633/1972. L'opzione per l'una o per l'altra delle richiamate modalità di utilizzo del credito IVA non è esclusiva, nel senso che il contribuente può decidere quale parte del credito annuale chiedere a rimborso e quale destinare alla compensazione, tenuto naturalmente conto delle limitazioni previste all'utilizzo di detti istituti. Pertanto, l'eccedenza detraibile riportata a nuovo modalità che di seguito illustreremo nella seguente nell'anno successivo può essere gestita con diverse tabella riepilogativa. I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore Numero 2 / marzo 2019 13
Dichiarazione Iva / CREDITO IVA MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE Compensazione Il credito può essere utilizzato anzitutto per diminuire l'imposta dovuta nei periodi successivi. Infatti, in presenza di successive “verticale” o liquidazioni periodiche a debito, la scelta più immediata è senza dubbio quella della compensazione “verticale” la quale, avvenendo “interna” direttamente in sede di liquidazione del tributo, consente di ridurre, in tutto o in parte, il debito IVA (mensile o trimestrale o a titolo di acconto) da versare all’Erario. Il credito dell'anno 2018, pertanto, può essere scomputato nella prima liquidazione periodica per il 2019 (relativa al mese di gennaio per i contribuenti mensili e al primo trimestre per i trimestrali). In questo caso, quindi, non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. Attenzione, però, alla corretta determinazione dell'eccedenza, secondo quanto detto sopra con riguardo alle novità del rigo VL33 della dichiarazione IVA/2019. Questa modalità di utilizzo, definita anche compensazione «verticale» o «interna», deve risultare da adeguate annotazioni nella contabilità IVA, nonché dalla comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche (rigo VP9), e non richiede la presentazione del modello F24; se ritenuto più comodo, tuttavia, può comunque transitare, anziché dalla liquidazione dell'imposta, dal modello F24, ferma restando la sua natura di compensazione “verticale” o “interna” (con conseguente inapplicabilità dei vincoli stabiliti per la compensazione orizzontale). Compensazione Il credito dell'anno precedente può essere utilizzato in pagamento di tributi diversi dall'IVA, di premi, di contributi, secondo le regole “orizzontale” o dell'art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997. “esterna” Questa compensazione è detta “orizzontale” o “esterna” e può effettuarsi entro il limite massimo di 700mila euro per anno solare. Avvertenza: l'ammontare massimo del credito rimborsabile con procedura semplificata è fissato in 700mila euro per anno solare. Occorre prestare attenzione al fatto che si tratta di un limite complessivo unico peri rimborsi semplificati e per le compensazioni orizzontali nel modello F24: pertanto, per esempio, se il contribuente nel 2019 richiede un rimborso semplificato di 400 mila euro, potrà effettuare compensazioni, in tale anno, entro la residua disponibilità di 300mila euro. Il suddetto limite è elevato ad 1 milione di euro per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. I soggetti aventi diritto all’elevazione del limite devono segnalarlo nel rigo VX4 barrando la casella 6. L’ammontare del credito IVA che eccede le predette soglie non è perso, ma può essere riportato “a nuovo” nell’anno solare successivo, ovvero richiesto a rimborso, al ricorrere delle condizioni prescritte dagli artt. 30 e 38bis, del D.P.R. n. 633/1972. Rimborso A norma dell’art. 30, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, l’eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché siano rispettate le disposizioni contemplate dagli artt. 30 e 38bis, del D.P.R. n. 633/1972. In caso di cessazione attività il rimborso compete senza limiti di importo. Adesione a un «Gruppo IVA» campo 1) e l'eccedenza trasferita al Gruppo IVA (rigo I soggetti che hanno aderito, con effetto dal 1° gennaio VX2, campo 2). 2019, a un Gruppo IVA di cui all'art. 70-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (e che pertanto non presenteranno più, a de- Credito IVA da utilizzare in compensazione orizzontale correre dal periodo d'imposta 2019, la dichiarazione an- Con riferimento al rigo VX5 della dichiarazione IVA nuale fino a quando resteranno nel gruppo), qualora 2018, ove indicare l’importo che si intende utilizzare in chiudano la dichiarazione per il 2018 con un'eccedenza compensazione con il modello F24, le istruzioni ricorda- detraibile (rigo VX2), trasferiscono tale eccedenza al no che l’utilizzo in compensazione del credito IVA an- Gruppo IVA fino a concorrenza dei versamenti d'impo- nuale in misura superiore ad euro 5.000 (elevato, nel sta eseguiti per l'anno 2018, come stabilito dall'art. 70- caso delle start up innovative, ad euro 50.000) è subor- sexies, del D.P.R. n. 633/1972. dinato alla presenza del visto di conformità nella di- Di conseguenza, l'eccedenza a disposizione del sog- chiarazione (o alla sottoscrizione alternativa), ed è am- getto dichiarante, riportabile a nuovo o rimborsabile, è messo a partire dal decimo giorno successivo a quello di data dalla differenza tra il credito complessivo (rigo VX2, presentazione della dichiarazione da cui emerge. 14 Numero 2 / marzo 2019 I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore
Dichiarazione Iva / CREDITO IVA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Crediti di importo non superiore a euro 5.000 Crediti di importo superiore a euro 5.000 La compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) del Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3, del D.L. n. 50/2017, credito Iva annuale fino all’importo di euro 5.000 può essere all’art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997, la compensazione orizzontale del effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno credito IVA annuale oltre l’importo di euro 5.000 (aumentato a euro successivo alla maturazione del credito, ovvero senza attendere 50.000 per le start up innovative iscritte nella sezione speciale del la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge Registro delle Imprese), in luogo del previgente limite di euro 15.000, l’eccedenza detraibile. richiede che la dichiarazione annuale IVA rechi, alternativamente: l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (ad esempio, un dottore commercialista, un esperto contabile o un consulente del lavoro); la sottoscrizione del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti, a norma dell'art. 2409bis c.c. che attesti la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e la conformità di queste ultime alla relativa documentazione. Regime sanzionatorio per mancanza del visto di - tributi locali (IMU, TARES); conformità - agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto for- Come stabilito dal citato D.L. 24 aprile 2017, n. 50, la ma di credito di imposta; compensazione orizzontale dei crediti fiscali (ivi in- - sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo clusi i crediti IVA) in violazione dell’obbligo di appo- (es. per violazioni al Codice della strada). sizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) legittima l’Agen- Rimborso zia delle Entrate a recuperare l’ammontare dei cre- In alternativa al riporto a nuovo, i contribuenti che si diti utilizzati e dei relativi interessi, previa notifica di trovano in una delle situazioni previste dai commi se- un apposito atto di recupero motivato, ai sensi del- condo, terzo e quarto dell'art. 30, oppure dal comma 9, l’art. 1, comma 421, della L. n. 311/2004, che, per sua dell'art. 34, D.P.R. n. 633/1972 o, ancora, da specifiche natura, comporta l’irrogazione di una sanzione del norme, possono chiedere, in tutto o in parte, il rimbor- 30% (da applicarsi sull’ammontare dell’importo inde- so del credito risultante dalla dichiarazione annuale. bitamente compensato), riducibile ad 1/3 (ovvero al La richiesta va espressa compilando il rigo VX4 10% dell’importo compensato) in caso di adesione da della dichiarazione IVA/2019, presente sia sul mo- parte del contribuente. dello ordinario che sul modello base. Per le società che si avvalgono della liquidazione Divieto di compensazione orizzontale IVA di Gruppo, invece, il rimborso può essere richie- La possibilità di utilizzare il credito IVA in compen- sto esclusivamente dalla società controllante attra- sazione “orizzontale” è preclusa: verso il Prospetto PR della dichiarazione annuale. 1) alle società controllate che si avvalgono del re- gime di liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73, Procedure semplificata e ordinaria co. 3, del D.P.R. n. 633/1972; L'importo del credito del quale si intende chiedere il rim- 2) a tutti i soggetti passivi IVA che hanno debiti borso va indicato nel campo 1 del rigo VX4. iscritti a ruolo (o derivanti da accertamenti esecutivi) Nel successivo campo 2, che rappresenta un «di cui» del per imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi campo 1, deve essere indicata la quota del rimborso che il interessi ed accessori, di ammontare superiore ad contribuente intende ottenere con la procedura semplifi- euro 1.500 e per i quali sia scaduto il termine di pa- cata (o in conto fiscale). gamento. Tale quota è erogata dalla «struttura di gestione» dei ver- Non fanno scattare il divieto in parola, ancorché samenti unitari operante presso l'Agenzia delle Entrate; la iscritti a ruolo, i debiti relativi alle seguenti causali: stessa struttura provvede anche al pagamento dei rimborsi - contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, ar- disposti dall'ufficio competente (D.M. 22 dicembre 2017 e tigiani, commercianti, gestione separata); Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017, - premi INAIL; attuativi dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. n. 50/2017). I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore Numero 2 / marzo 2019 15
Dichiarazione Iva / CREDITO IVA Il campo 2 non può essere compilato dai re- contribuenti che hanno cessato l'attività, i quali sponsabili delle procedure concorsuali né dai non possono accedere al rimborso semplificato. RIMBORSO – QUADRO VX4 Il rigo VX4 del modello IVA/2019 è riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2018. Si precisa che il rimborso, nelle ipotesi previste dall’art. 30, comma 2, o dall’art. 34, comma 9, compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro 2.582,28 ma può essere richiesto anche per un importo inferiore. In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo. Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta risulti un’eccedenza d’imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d’imposta detraibili riportate in detrazione nell’anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di euro 2.582,28. Il campo 1 deve essere compilato indicando l’importo di cui si chiede il rimborso. Il campo 2 deve essere compilato indicando la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l’attività, in quanto l’erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle Entrate (C.M. 12 marzo 1998, n. 84). Il campo 3 deve essere compilato indicando il codice corrispondente alla causale del rimborso. Regole per l’esecuzione del rimborso zioni annuale possono essere richieste a rimborso Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiara- nei casi elencati in tabella. RIMBORSO DEL CREDITO IVA Rimborsi per importi Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a rimborso se di inferiori a euro 30.000 importo inferiore ad euro 30.000, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all’indicazione in dichiarazione dell’eccedenza in parola. Rimborsi per importi Al di sopra della soglia dei 30.000 euro, per ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA, è necessario che la dichiarazione annuale superiori a euro 30.000 IVA rechi l’apposizione del visto di conformità (oppure la sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti) che attesti senza garanzia la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e la conformità di quest’ultime alla relativa documentazione. È necessario, inoltre, che il contribuente alleghi alla dichiarazione annuale, su cui è già stato apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell’art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, mediante la quale l’istante attesti la sua qualifica di “contribuente virtuoso”, ossia che: 1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; 2) la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; 3) l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 4) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 % del capitale sociale; 5) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA: qualora nella dichiarazione o nell’istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Non è richiesto, pertanto, alcun invio della suddetta documentazione (atto notorio e carta di identità) agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, ma soltanto la conservazione e l’esibizione a richiesta della documentazione da parte di chi cura l’invio della dichiarazione annuale, nella quale emerge l’eccedenza IVA. 16 Numero 2 / marzo 2019 I Focus Fiscali / Il Sole 24 Ore
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