LA COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO SOTTO LA LENTE DI ASSONIME - MYSOLUTION

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IVA

La comunicazione delle dichiarazioni
d’intento sotto la lente di Assonime
di Marco Peirolo | 21 MAGGIO 2020

 Con la circolare n. 7, Assonime ha esaminato le novità introdotte dal D.L. n. 34/2019 e dal relativo prov-
 vedimento attuativo in merito all’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati
 delle dichiarazioni d’intento. Non sussiste più l’obbligo, in capo all’esportatore abituale, di consegnare al
 proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.
 L’esportatore deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e il
 fornitore deve riportare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della stessa.

Esportatore abituale e plafond
Gli esportatori, come si desume dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, hanno la facoltà di
acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nei limiti del c.d. “plafond”, costituito
dalle esportazioni e dalle operazioni ad esse assimilate registrate nell’anno solare o nei dodici mesi
precedenti.
Anche la qualifica di esportatore abituale si acquisisce avendo riguardo alle esportazioni ed opera-
zioni assimilate registrate nello stesso periodo di riferimento, alla condizione – prevista dall’art. 1,
comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983 – che il relativo ammontare sia superiore al 10% del volume
d’affari c.d. “rettificato”, vale a dire senza considerare:
    le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che l’art. 7-bis,
      comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 non considera territorialmente rilevanti in Italia, ma che vanno
      comunque fatturate in applicazione dell’art. 21, comma 6, lett. a), dello stesso decreto;
    le operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, escluse da IVA per
      carenza del presupposto territoriale, ma con obbligo di fatturazione, ovverosia:
      o   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10, comma
          1, nn. da 1) a 4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo
          che è debitore dell’imposta in altro Paese UE;
      o   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE.
           Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
           (Rigo VE30 del Modello IVA 2020)
          Cessioni all’esportazione (art. 8, comma 1, lett. a, b e b-bis, del D.P.R. n. 633/1972)
          Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, se effettuate nell’attività propria
          dell’impresa (art. 8-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972)

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         Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, se effettuati nell’attività propria
         dell’impresa (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972)
         Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art. 71,
         comma 1, del D.P.R. n. 633/1972)
         Operazioni non imponibili effettuate con organismi internazionali o in base a trattati e ac-
         cordi internazionali (art. 72 del D.P.R. n. 633/1972)
         Cessioni intracomunitarie (art. 41, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993), comprese le cessioni
         intracomunitarie effettuate in base ad una ”triangolazione comunitaria”
         Triangolazioni nazionali (art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993)
         Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in
         altro Paese membro (art. 50-bis, comma 4, lett. f, del D.L. n. 331/1993)
         Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dell’Unione eu-
         ropea (art. 50-bis, comma 4, lett. g, del D.L. n. 331/1993)
         Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A,
         parte prima, effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 51,
         comma 3, del D.L. n. 331/1993)
         Margine delle operazioni non imponibili relative ai beni usati (art. 37, comma 1, del D.L. n.
         41/1995)

Comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento
Fino al 31 dicembre 2014, ricadeva sul fornitore dell’esportatore abituale l’obbligo, previsto dall’art.
1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella
dichiarazione d’intento, con la quale l’esportatore abituale informava il fornitore stesso
dell’intenzione di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA.
I dati della dichiarazione d’intento dovevano essere trasmessi, in via esclusivamente telematica,
all’Agenzia delle Entrate entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, men-
sile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta,
con la previsione, contenuta nell’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, che in caso di omessa
comunicazione nel termine indicato, ovvero in caso di comunicazione incompleta o inesatta, il forni-
tore era punito con la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non applicata, ferma restando la respon-
sabilità in solido con l’esportatore abituale dell’imposta evasa, se correlata all’infedeltà della dichiara-
zione d’intento.
Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle novità introdotte dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto
sulle semplificazioni fiscali), l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento
è stato spostato sull’esportatore abituale. Quest’ultimo doveva, pertanto, trasmettere telematicamen-
te la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilasciava apposita ricevuta telematica.
Successivamente, l’esportatore abituale doveva consegnare al proprio fornitore la dichiarazione
d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.
Correlativamente, il comma 4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997 è stato modificato prevedendo
l’applicazione della sanzione dal 100 al 200% dell’imposta a carico del fornitore che effettua operazio-
ni senza addebito dell’imposta prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione
d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. Con la ri-

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forma del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. n. 158/2015, tale sanzione, da proporzionale, era
diventata fissa, applicandosi nella misura compresa tra euro 250 ed euro 2.000.

        Novità
        Dal 1° gennaio 2020, a seguito delle novità introdotte dall’art. 12-septies, comma 1, lett. a),
        del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), è stato eliminato l’obbligo, in capo all’esportatore
        abituale, di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di
        presentazione rilasciata dall’Agenzia. In particolare, è stato previsto che:
        • l’esportatore deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle
        Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
        • il fornitore deve riportare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione
        d’intento, che saranno invece indicati nella bolletta doganale in caso di importazione. A
        quest’ultimo riguardo, per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia
        delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni
        d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichia-
        razioni d’intento e delle ricevute di presentazione.

Correlativamente, è stato modificato anche il comma 4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997, che ri-
propone nuovamente l’applicazione, in capo al fornitore, della sanzione dal 100 al 200% dell’imposta
se le operazioni senza addebito d’imposta sono effettuate prima di avere riscontrato per via telemati-
ca l’avvenuta presentazione all’Agenzia della dichiarazione d’intento.

        Novità
        Con il richiamato D.L. n. 34/2019 sono stati, inoltre, abrogato gli obblighi:
        • per il fornitore, di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nella dichiarazione
        d’intento (Quadro VI);
        • tanto per l’esportatore abituale quanto per il fornitore, di numerare progressivamente la di-
        chiarazione d’intento rispettivamente emessa e ricevuta;
        • tanto per l’esportatore abituale quanto per il fornitore, di annotare la dichiarazione d’intento
        entro 15 giorni, rispettivamente, dall’emissione e dal ricevimento, in apposito registro tenuto
        a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972;
        • per il fornitore, di annotare gli estremi della dichiarazione d’intento nelle fatture emesse in
        base alla stessa.

Consultazione del “cassetto fiscale”
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020, ha definito le modalità
operative per l’attuazione della nuova disciplina, dettando le disposizioni riguardanti le modalità
con le quali l’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “casset-
to fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per
via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di
effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.

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        Attenzione
        In particolare, dal 2 marzo 2020, ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle di-
        chiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate può accedere alle informazioni rela-
        tive alle dichiarazioni d’intento stesse consultando il proprio ”cassetto fiscale” attraverso
        gli appositi servizi telematici (Entratel e Fisconline) e analoga possibilità è riconosciuta agli in-
        termediari già delegati dai fornitori.

Come rilevato da Assonime nella circolare n. 4/2020, la nuova modalità operativa attraverso la quale
si viene a conoscenza dell’intenzione dell’esportatore abituale di acquistare o importare beni e servizi
senza applicazione dell’IVA obbliga il fornitore a monitorare il proprio “cassetto fiscale”. Tale control-
lo potrebbe essere particolarmente complicato, soprattutto per i soggetti passivi che gestiscono
una mole consistente di ordinativi da parte di esportatori abituali. Al fine di superare queste criticità,
l’Associazione suggerisce, per esempio, l’attivazione di appositi alert collegati all’arrivo nel “cas-
setto fiscale” delle dichiarazioni di intento.
Anche in considerazioni delle difficoltà di monitoraggio esposte, sarebbe consigliabile che gli esporta-
tori abituali, al fine di evitare che gli acquisti siano erroneamente assoggettati ad imposta, continuas-
sero a fare pervenire ai propri fornitori copia della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle
Entrate.

Decorrenza della nuova disciplina
La nuova disciplina relativa alla comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento avrebbe dovuto
trovare applicazione dall’1 gennaio 2020, come previsto dall’art. 12-septies, comma 4, del D.L. n.
34/2019.
Tenuto, tuttavia, conto che le novellate disposizioni stabiliscono che i fornitori sono messi a cono-
scenza delle dichiarazioni d’intento non più direttamente da parte degli esportatori abituali, bensì
tramite la consultazione del proprio “cassetto fiscale”, sembra ragionevole ritenere che la nuova
disciplina si applichi dal 2 marzo 2020, vale a dire dal giorno a partire dal quale i fornitori pos-
sono effettuare tale riscontro (circolare Assonime n. 4/2020).

Inapplicabilità della sospensione dei termini per gli adempimenti
L’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha sospeso, salvo alcune eccezioni, gli adempi-
menti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adem-
pimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

        Ricorda
        Secondo Assonime, non rientra tra gli adempimenti sospesi la trasmissione telematica
        all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento, trattandosi di un adempi-
        mento previsto, nei confronti degli esportatori abituali, per beneficiare della possibilità di ac-
        quistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA. Del resto, tale adempimento non deve es-
        sere effettuato entro un termine prestabilito – come invece previsto dal citato art. 62 del D.L.
        n. 18/2020 – essendo richiesto solo che il fornitore verifichi l’avvenuta trasmissione telematica

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        della dichiarazione d’intento prima dell’effettuazione delle operazioni senza applicazione
        dell’IVA.

        Riferimenti normativi
   D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-septies, comma 1;
   Agenzia delle Entrate, provvedimento 27 febbraio 2020, n. 96911/2020;
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 62.

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