ARIBERTO MIGNOLI BIBLIOFILO CURIOSO E RAFFINATO GIURISTA - La Biblioteca Storica Mediobanca

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ARIBERTO MIGNOLI BIBLIOFILO CURIOSO E RAFFINATO GIURISTA - La Biblioteca Storica Mediobanca
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        Mediobanca

  ARIBERTO MIGNOLI
 BIBLIOFILO CURIOSO
E RAFFINATO GIURISTA

         ATTI DEL CONVEGNO
        GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016

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  ARIBERTO MIGNOLI
 BIBLIOFILO CURIOSO
E RAFFINATO GIURISTA

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ARIBERTO MIGNOLI BIBLIOFILO CURIOSO E RAFFINATO GIURISTA - La Biblioteca Storica Mediobanca
A cura di Marino Viganò

Finito di stampare aprile 2018

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SOMMARIO

Alberto Nagel
Introduzione                                                          7

Sergio Scotti Camuzzi
Diritto della società per azioni e diritto dello Stato: analogie di
idee e problemi nel pensiero di Mignoli                               8

Eva Cantarella
Saffo e le altre                                                      28

Lucrezia Geraci
Spunti di riflessione tratti dalle lezioni del professore Ariberto
Mignoli sulla disciplina delle società per azioni                     35

Daniela Marcheschi
Abitare il futuro: Ariberto Mignoli fra diritto, economia e cultura   48

Marino Viganò
«Per le fauste nozze...»
La collezione Mignoli di nuptialia del XIX e XX secolo                60

Appendice fotografica                                                 66

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INTRODUZIONE
                        Alberto Nagel
Ariberto Mignoli è una figura difficile da ricordare: dotato di
una personalità unica, alla quale non è facile rendere
omaggio proprio per la sua rarità nel panorama italiano ma
non solo. E quindi con la famiglia Mignoli e grazie agli amici
che ci hanno dato una mano abbiamo potuto organizzare
questa giornata di ricordo della sua figura.

Non vogliamo ricordare solo il suo lato più accademico di
giurista e tralasciare altri aspetti più legati alla sua
personalità, la sua passione per i libri e le sue varie curiosità.

Definire questo insieme non è un compito facile, ma un
concetto che potrebbe essere utile è quello di humanitas.
Andando a vedere il concetto di humanitas latino prima
ripreso da Cicerone ma poi in alcuni passaggi anche da
Terenzio si possono trovare spunti interessanti. Nell’accezione
di Terenzio ci sono diversi valori caratteristici della figura di
Ariberto: filantropia, dignità, nobiltà d’animo, senso della
giustizia, buongusto, misura, eccellenza dell’ingegno e
mitezza d’animo. Sono tutti valori che ricordo essere molto
forti nella figura di Ariberto Mignoli.

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DIRITTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
    E DIRITTO DELLO STATO: ANALOGIE
     DI IDEE E PROBLEMI NEL PENSIERO
                 DI MIGNOLI
                            Sergio Scotti Camuzzi
1. Il pensiero di Ariberto Mignoli cui faccio riferimento è
   espresso negli scritti raccolti in due volumi pubblicati a
   Milano nel 2002 dall’Editore Giuffré, sotto il titolo La
   società per azioni. Problemi - Letture - Testimonianze1.
   Di tali scritti ho particolarmente utilizzato, perché
   specificamente attinenti al tema in discussione:

     1°    gli articoli di Mignoli intitolati: Idee e problemi
           nell’evoluzione della «company» inglese (pubblicato
           in Riv. società 1960), La società per azioni oggi.
           Problemi e conflitti (è la prolusione dell’anno
           accademico 1989-1990, pubblicata in «Riv. Società»
           1990), L’interesse sociale (pubblicato in «Riv. Società»
           1958), Interesse di gruppo e società a sovranità
           limitata (pubblicato in Contratto e impresa, 1986), I
           quarant’anni della Rivista (è l’allocuzione introduttiva
1    Il primo volume è diviso nelle «Riflessioni sui principi» e «Riflessioni sulle discipline»,
     e raccoglie articoli di Mignoli pubblicati (quasi tutti) sulla Rivista delle società.
     Il secondo volume contiene le prolusioni, lette dal professore nell’anno
     accademico 1962-1963 e nell’anno accademico 1989-1990, ai corsi di lezioni di
     diritto commerciale da lui tenuti all’Università Bocconi, i suoi discorsi di
     introduzione ai convegni della «Rivista delle Società» svoltisi a Venezia nel 1966,
     nel 1981 e nel 1995 e, in una terza parte («Testimonianze. Memorie. Letture»), una
     raccolta preziosa di brani di illustri Autori del passato, recensiti nella Rivista delle
     Società fra il 1960 e il 1972, preceduta da necrologi di alto valore letterario e
     storico e seguita da tre brevi pezzi poetici di Milton, di Hölderlin e dello stesso
     Mignoli («Le mura della città»): quasi frammenti di un suo testamento spirituale.
     A testimonianza della sua consapevole ed intenzionale umiltà, ricordo che
     l’Autore disse che gli sembrava che questo secondo volume fosse più
     interessante del primo.

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del convegno tenuto a Venezia nel 1995 sul tema I
        gruppi di società, pubblicata in «Riv. Società» 1995);

   2°   alcuni degli scritti di Autori del passato che Mignoli ha
        selezionato e raccolto: quelli di H. F. D’Aguesseau,
        Mémoire sur le commerce des actions de la
        Compagnie des Indes; di I. de Pinto, Traité des fonds
        de commerce ou jeu d’actions; di H. O. Taylor, La
        venerabile persona giuridica; di W. Rathenau, La
        realtà della società per azioni. Riflessioni suggerite
        dall’esperienza degli affari (con introduzione di L.M. e
        A.M.); di K. Marx, L’East India Company (con
        introduzione di R. Banfi); di R. Hilferding, La società
        per azioni (con introduzione di R. Banfi) di O. von
        Gierke, Sulla storia del principio di maggioranza.

2. Quanto all’idea che fra diritto dello Stato e diritto della
   società per azioni vi sia una similitudine spiccata e che la
   dottrina dello Stato – dello Stato moderno, cioè dello
   Stato sovrano quale concepito dal pensiero politico
   dell’Europa rinascimentale, e poi evolutosi in Stato di
   diritto, laico e democratico – influenzi la teoria delle
   società (e/o viceversa?), essa è da Mignoli enunciata
   espressamente, almeno come rilevazione di un fatto
   storico, se non come postulato di necessità filosofica.

   Cito da Idee e problemi nell’evoluzione della «company»
   inglese: «È del resto costante nella dottrina delle società il
   ricorso alla teoria dello Stato, da cui per tanti versi la
   società deriva la sua fisionomia, il suo modo di
   procedere, il suo stesso destino»; e ancora: (la società
   commerciale – la società per azioni in particolare – nella
   sua struttura organizzativa) «riproduce la divisione dei
   poteri propria dello Stato»; e poi: «lo Stato disciplina a sua
   immagine e somiglianza la grande società azionaria, sulla

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quale quindi si ripercuotono modi di vedere, dottrine e
     tradizioni che influenzano le vicende della vita statale».

3. Ma è proprio vero che la società per azioni è foggiata
   dallo Stato a sua immagine e somiglianza?

     Non sono maggiori, e maggiormente significative – fra
     diritto dello Stato e diritto della società per azioni – le
     differenze più che le rassomiglianze? E non è forse vero
     che, all’inverso, fu molte volte la dottrina e la prassi delle
     società di commercio ad ispirare ed a guidare la dottrina
     dello Stato?

     Belle domande, ma l’interrogativo metodologicamente
     più importante, cioé più utile per capire le cose, è un
     altro, ed è questo: qual è il problema, il medesimo, in cui
     si sono imbattuti sia i progettisti/costruttori dello Stato –
     intendo dello Stato moderno, quello che, ancora oggi
     modella      la   nostra    società   politica    –    sia   i
     progettisti/costruttori della società per azioni; qual è il
     problema dei cui termini e/o delle cui soluzioni nella
     dottrina delle società commerciali e nella dottrina dello
     Stato si vedono somiglianze e addirittura identità?

     E perché – se è vero (come sembra) che nella realtà
     delle cose essa esiste – vi è siffatta analogia?

     Al primo interrogativo, quello sul verso dell’influenza di un
     modello sull’altro, la risposta dell’Autore è chiara; egli
     pensa che sia venuta prima la dottrina e la pratica
     politica, e che sia stata essa, quella dello Stato, ad
     influenzare quella societaria, piuttosto che all’inverso. Ciò
     non togliendo, però, che i giuspubblicisti ed i politici, sia
     nella teoria che nella pratica, abbiano largamente
     attinto ai concetti ed ai principi degli istituti del diritto
     civile: in primo luogo del contratto (da Locke a Hobbes a

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Rousseau) – e, per diritto inglese, del trust –, facendo
    capo al principio dei principi predetti, cioè pacta sunt
    servanda, con la sua estensione anche ai re e agli
    imperatori, sia nelle relazioni fra loro sia nelle relazioni con
    i sudditi e/o con i parlamenti dai medesimi nominati.
    Ricordo che l’abdicazione di Giacomo II, che consentì
    alla rivoluzione dello Stato inglese del 1688/89 – la sua
    conversione in monarchia costituzionale – di compiersi
    senza spargimento di sangue, né reale né popolare, e
    quindi di essere ricordata come «gloriosa», era stata
    richiesta a motivo del suo breach of trust); e che l’ascesa
    al trono di Guglielmo III d’Orange, suo successore, fu
    possibile soltanto alla previa condizione, voluta dal
    Parlamento, che egli giurasse di rispettare il Bill of rights
    dei suoi sudditi: e fu così che nella realtà storica ebbe
    principio lo Stato costituzionale.

    Al secondo interrogativo – quale sia il tema centrale
    comune, che rende omogenee la questione politica e
    quella societaria – sono ancora gli stessi scritti di Mignoli a
    specificamente rispondere. Si tratta, sia per lo Stato sia
    per la società per azioni, del problema del potere; ed, in
    entrambi i campi, nel duplice momento e per il duplice
    profilo dell’attribuzione e dell’esercizio del potere2.

    È il problema, precisa l’A., «della disciplina dei rapporti fra
    governanti e governati, tra maggioranze e minoranze,
    problema       che     si     risolve   in     quello   della
    costituzionalizzazione, non solo della vita politica, ma
    anche di quella economica del paese».

2   Cui di recente, nella cultura societaria contemporanea, si è aggiunta, con enfasi
    forse eccessiva (laddove in quella politica è negletta), la considerazione del
    profilo del controllo, di carattere preventivo ed amministrativo: ciò che è da
    approvare, ma a patto che tale impostazione non vada a scapito (e alibi) della
    responsabilità per il cattivo esercizio del potere, conseguendone una deleteria
    burocratizzazione del governo ed una voluta esautorazione della funzione
    giurisdizionale (che pur resti nell’àmbito del giudizio di legittimità).

                                                                                  11
Il rilievo meriterebbe di essere preso a spunto per un
     approfondimento del significato liberale che tale
     “costituzionalizzazione” dell’attività economica (pubblica
     e privata), di cui le società azionarie sono protagoniste,
     assume nel quadro della nostra Carta costituzionale
     (prima della imminente minacciata sua manomissione).

4. Vorrei, a questo punto, proprio sul problema del potere,
   “mettere i piedi nel piatto”, e cioè entrare nel merito
   delle similitudini – di alcune delle similitudini – fra diritto
   dello Stato e diritto della Società per azioni, che Mignoli
   esplicitamente       o    per   implicito    considera,       e
   considerandole afferma.

     Si tratta dell’analogia che, nella prassi e nella riflessione
     teorica dell’uno e dell’altro campo, si ritrova sui temi della
     maggioranza, dell’interesse sociale, della personalità
     giuridica3.

     Com’è caratteristico degli insegnamenti di Mignoli,
     queste analogie non sono da lui sostenute con
     dimostrazioni logiche deduttive, ma con osservazioni,
     lucidamente penetranti, dei dati di fatto della vita
     sociale, della pratica degli affari e della politica vissuta;
     cioè sono tesi sostenute non dalla ragion pura ma dalla
     ragion pratica, che è ragione storica. Il pensiero di
     Mignoli al riguardo è antitetico a quello di Spinoza, che
     voleva che il diritto (naturale) fosse «ordine geometrico
     demonstratum».

5. Mignoli invero fu un grande viaggiatore; e viaggiatore
   non soltanto nello spazio, ma anche nel tempo; il suo

3    E poi sul tema della relazione fra Stato, o società per azioni, e mercato (ma
     questa è un’angolazione di prospettiva un po’ diversa, che - suggerita o forse
     richiesta da necessità contemporanee - vi proporrò alla fine, come esito e
     compimento dell’indagine fatta da Mignoli).

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taccuino di viaggio è un atlante storico. Ed è cosi che il
    paragone fra diritto dello Stato e diritto della Società per
    azioni si dipana nel suo pensiero lungo gli ultimi quattro
    secoli, fino all’età nostra; ed è così che, discutendo
    sull’argomento, egli colloquia con pensatori del passato
    come se fossero suoi contemporanei. Lo testimonia la
    raccolta dei brani dei loro scritti che compone il secondo
    dei volumi che Mignoli ha voluto lasciarci in eredità della
    sua ricerca e del suo insegnamento.

    Ebbene, per mostrare che quegli assunti circa l’analogia
    fra il diritto della società per azioni e il diritto dello Stato
    sono veri, Mignoli anzitutto fa un viaggio, a Londra e ad
    Amsterdam, all’inizio del XVII secolo.

    E poiché ancora, alla mia tarda età, sono i viaggi
    avventurosi del pensiero che m’attraggono4, voglio
    seguire Mignoli in questo viaggio e vi invito a venire
    anche voi, e a guardare insieme le cose, gli uomini, i
    paesaggi, le opere da lui visti e capiti.

6. È opinione condivisa che la prima nata della stirpe delle
   società per azioni sia stata la East India Company,
   costituita nel 1600 a Londra e fin dalla sua nascita dotata
   – e probabilmente perciò fatta nascere –, per
   concessione della regina (Elisabetta I), del privilegio
   esclusivo (ossia del monopolio), del commercio con le
   Indie Orientali e della navigazione sui mari solcati da
   quelle rotte.

4   Perché in essi potrei incontrare, non più (o non più soltanto) il brivido dei perigliosi
    percorsi o il fascino dei giochi pericolosi, dei labirinti ostinati, ma gli attimi
    dell’illuminazione, la traccia, la cifra dell’alchemico enigma, udire le note
    dell’armonia celeste, e trovare la chiave della comprensione delle cose e degli
    uomini, e cioè del mistero di Dio – «e ceneremo insieme, e tu m’aprirai le porte
    del tuo cuore».

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Di quella Compagnia, Mignoli segnala il «carattere
     essenzialmente democratico»; qualità che del resto fu ad
     essa pubblicamente e con invidia riconosciuta dagli
     azionisti (specialmente dal popolo dei “sottopartecipanti”
     cioè dei “piccoli azionisti”) della coeva Compagnia
     Olandese delle Indie Orientali quando, nel 1621, essi
     lodavano la cugina inglese come esemplare, al
     confronto con la loro Compagnia della quale criticavano
     la struttura oligarchica, lamentando la prepotenza dei
     suoi amministratori, che la facevano da padroni, senza
     aver avuto alcuna investitura da parte dei “partecipanti”,
     cioè degli azionisti. In effetti, nella Compagnia olandese,
     gli azionisti non avevano voce in capitolo; il governo era
     nelle mani dei fondatori, i bewindhebbers, immanicati
     con il potere politico, veri oligarchi, e restò a lungo nelle
     mani dei loro successori, i quali, non nominati
     dall’assemblea degli azionisti, esercitavano il loro potere
     di governo con arroganza e senza darne conto.

     Per entrambe le Compagnie il tema è il medesimo: è
     quello dell’attribuzione e dell’esercizio del potere di
     comando sui consociati e sulle cose ed attività messe in
     comune (a chi darlo, per quale titolo; entro quali limiti, e
     come, per quali finalità, esercitarlo).

     Ed è il tema, ciò è da notare, che parimenti si presentava
     a proposito della strutturazione degli Stati – gli Stati
     nazionali sovrani – che nell’Europa occidentale, dal loro
     originario modello di regni o principati assoluti (o
     repubbliche oligarchiche presidenziali, come a Venezia o
     a Firenze, o come il pontificato a Roma), in quell’epoca
     andavano, ancorché lentamente, evolvendo – prima in
     Gran Bretagna, poi, cento e cento anni dopo, negli altri
     paesi europei – verso lo Stato di diritto, lo Stato
     costituzionale nel quale oggi – passate le tragiche ere
     fasciste, naziste e staliniste – trascorriamo (e, vi assicuro,

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per nostra fortuna), i giorni della nostra esistenza e
  godiamo di un notevole grado di libertà.

  Il problema è il medesimo e analoghi sono i concetti ed i
  principi che i nostri avi hanno adoperato, e ancor oggi
  noi adoperiamo, per impostarli e, se non per risolverli, per
  utilmente affrontarli.

7. Due osservazioni di Mignoli circa la “democrazia”
   societaria sono degne di nota.

  La prima, l’osservazione del fatto che il carattere
  democratico della Compagnia inglese trova spazio e
  adatta coltura nella selezione aristocratica dei suoi soci (i
  quali, addirittura, erano chiamati, come in ogni esclusivo
  club era buona norma stabilire, a versare a fondo
  perduto una tassa di ammissione), laddove la
  Compagnia olandese era intenzionalmente “a larga
  base azionaria”, cioè aperta a chiunque volesse
  sottoscrivere anche una sola azione di modesto valore: e
  ben sappiamo che la democrazia più facilmente alligna
  in una omogenea compagnia di pari di nobile rango che
  in una disparata accolita di estrazione popolare; e d’altro
  lato, che tale carattere democratico della Compagnia
  inglese, era ad essa impresso dalla regola, che è ancor
  oggi alla base dello Stato inglese, di attribuire il potere
  alla maggioranza: in tale potere non essendo però
  compreso quello di governare, perché il mandato di
  governare è dato ad amministratori terzi i quali, pur
  dovendo essere graditi alla maggioranza degli azionisti (o
  dei parlamentari), non necessariamente devono essere
  da essa nominati (e nel governo dello Stato non lo sono)
  e – soprattutto – hanno il mandato a governare non
  nell’interesse della maggioranza ma nell’interesse
  comune di tutti.

                                                             15
La seconda è l’osservazione del fatto (Mignoli lo nota)
     che per una decina d’anni dopo la sua costituzione la
     Compagnia inglese usò computare la maggioranza per
     capi e non “pesare” il voto dell’azionista in proporzione
     del numero delle azioni da lui possedute. Rammento che,
     mentre, nella dottrina e nella prassi dello Stato, il voto per
     capi fu indiscusso anche quando il diritto di voto non era
     dato a chi non fosse di censo ragguardevole, per contro,
     nelle società per azioni, fu sempre pacificamente ritenuto
     il criterio che il voto nell’assemblea degli azionisti dovesse
     essere computato per azioni, cioè che dovesse essere
     pesato in proporzione della quota di capitale posseduta.
     Fu lo stesso Hobbes – il teorico dell’assolutismo del potere
     della maggioranza popolare (computata per capi), nello
     Stato – a sostenere che nella SpA era giusto adottare il
     diverso criterio capitalistico, con l’argomento che è
     giusto che il potere di decisione sia proporzionale al
     rischio che ciascun partecipante corre; rischio che è
     appunto quello di perdere il capitale conferito5.

     E come mai, allora, fu che all’origine, nella East India
     Company inglese, i voti contavano per capi? E che
     soltanto una dozzina d’anni dopo la sua costituzione si
     passò alla conta dei voti per peso, cioè pesando la
     quota di capitale che il votante rappresentava?

     Lo si spiega se si pone mente al fatto che, in origine, la
     East India Company ebbe carattere prettamente
     consortile. Invero, fino al 1612-1613 essa fu una regulated
     Company, da ascrivere al novero delle corporazioni fra
     mercanti; il cui fine (la precisazione/definizione è ancora
     dovuta a Hobbes, là dove, nel Leviatano, tratta dei «corpi
     politici per regolare il commercio») «non è il comune
5    Chiaro che il presupposto di tale ragionamento è che la società per azioni è una
     società a responsabilità limitata dei soci; ed ovvia la conclusione che –
     nell’accomandita per azioni – il potere spetta all’accomandatario.

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beneficio della corporazione tutta, ma il guadagno
    particolare di ciascun mercante». Soltanto dopo essa
    divenne una “joint stock company” e fu soltanto allora
    che, coerentemente, si passò al criterio di computare il
    voto di ogni singolo partecipante col peso della quota di
    capitale da lui rappresentata.

8. Permettiamoci però, ora che abbiamo addestrato lo
   sguardo a guardare queste cose, di gettarlo su un altro
   paesaggio. Come mai, per diritto delle SpA, la
   maggioranza nel consiglio d’amministrazione (e nel
   Consiglio di sorveglianza, dove pure s’approva il bilancio)
   si computa per capi?6.

    E, sotto altri profili: qual’è l’àmbito cui si deve riferire il
    potere societario: esso comprende la gestione
    dell’impresa – o delle imprese – che costituisce l’oggetto
    sociale? Quali i confini fra legge (potere del Parlamento
    o dell’Assemblea) e decreto (o atto) di gestione (potere
    del Governo o dell’Organo amministrativo)?

    La discussione di siffatte questioni ci condurrebbe entro
    territori appena esplorati – sia nella dottrina dello Stato
    che nella dottrina societaria – e ancora incolti, e in parte
    nemmeno mappati.

    Su di esse però posso dire che, il nostro diritto societario è
    un poco più avanti del diritto dello Stato. La piccola
    riforma attuata dal diritto della SpA nel 2003-2004,
    modificando i precedenti art. 2381 e 2364 cod. civ., ha

6   Non vi pare di sentire in questa sala l’eco di qualcuno che proclamava che i voti
    non basta contarli, ma si devono pesare? Non è detto però che il senso della
    celebrata affermazione non debba trarsi dalla Regola benedettina. San
    Benedetto esortava i capitoli - le comunità - dei suoi monaci a dare il debito
    peso, maggiore del numero, al voto della minoranza quando, per la sua
    saggezza, lo meritasse.

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nettamente tolto dalle competenze dell’assemblea la
     gestione dell’impresa esercitata dalla società. Nel diritto
     dello Stato permane il grande sbaglio di non tenere
     distinti e separati, nelle rispettive funzioni, Parlamento e
     Governo, potere legislativo e potere esecutivo: il Governo
     governa a colpi di legge, a sè asservendo il Parlamento,
     così che il Parlamento malamente governa ed il Governo
     malamente legifera, con una confusione deleteria di ruoli
     e di funzioni.

9. Di notevole rilievo, perché di alto insegnamento morale,
   sono le prese di posizione di Mignoli su due questioni che
   – assai discusse nella dottrina in materia di società per
   azioni – si presentano analogamente nella dottrina dello
   Stato.

     Si tratta della questione se la maggioranza – o gli
     amministratori da essa nominati, o comunque di essa
     fedeli – abbia il diritto, in nome dell’interesse sociale, di
     danneggiare la minoranza; questione che implica l’altra,
     se l’interesse sociale sia definibile come interesse comune
     di soci o sia qualcosa d’altro, di più ampio respiro e di più
     elevato valore.

     Ricordo che il principio di maggioranza è fondato sul
     presupposto – “di diritto naturale” – che, dovendosi
     prendere la decisione migliore, la più efficace per
     realizzare l’interesse sociale (definito come l’interesse
     comune dei soci), sia la maggioranza a potere/dovere
     decidere quale sia l’interesse comune e quale sia il modo
     migliore di soddisfarlo. Si conviene che tali decisioni,
     prima e primaria quella di individuare l’interesse sociale,
     non sono sindacabili nel merito, se prese da votanti che
     non versino in situazioni di conflitto di interessi. Ché se,
     invece, taluno dei votanti in tale situazione versasse, lo
     deve palesare, e deve – se vuole votare – scegliere il

18
voto conforme all’interesse sociale (e contrario al proprio
interesse, che, appunto, si trova con quello in conflitto).

La questione del limite al prevalere della maggioranza,
essendo questo limite segnato dal conflitto di interessi, e
quindi implicando la definizione dell’interesse sociale, si
incrocia così con la questione sulla persona giuridica (è
comune recetta opinione che sia la SpA sia lo Stato sono
persone giuridiche), quando taluno reputi che la persona
giuridica – benché non abbia un’anima da salvare, né un
corpo da ferire e da far sanguinare – abbia però un
interesse suo proprio, che non è semplicemente
l’interesse comune dei soci, presente in ciascuno di loro
(in quanto socio), ed uguale per tutti, ancorché in misura
proporzionale al numero di azioni possedute, ma è
qualcosa di più composito e superiore.

Quando vi sia tale convinzione, il connubio fra interesse
sociale e persona giuridica è pericoloso. È un pericolo
ben noto alla dottrina dello Stato, perché è nell’ideologia
dello Stato che da quel connubio è nato il mostro della
«ragion di Stato», che giustifica il delitto di Stato contro i
cittadini dissenzienti.

Tanto diceva bene Stuart Mill quando predicava che un
buon sovrano è la miglior costituzione possibile,
altrettanto vedeva chiaro Tocqueville quando, e
all’estremo opposto, diceva la stessa cosa, ammonendo
che il peggior despota immaginabile è lo Stato
democratico/persona giuridica: l’immaterializzazione del
dispotismo è la jattura estrema e la tirannide senza
rimedio (lo ha provato la Terreur e la Grande Terreur nella
Francia di fine del XVIII secolo), perché, contro la persona
giuridica – o “il popolo” – che con impeto tirannico
persegue il suo disumano superiore interesse, non
valgono nemmeno, a differenza che contro un monarca

                                                            19
assoluto e dispotico, gli ultimi rimedi dell’appello alla
     coscienza del re (alla sua responsabilità verso Dio, o la
     storia, o l’umanità), oppure – in opposta alternativa – del
     meritorio, valoroso tirannicidio.

     Anche senza arrivare a tali estremi, sta per vero che, se
     s’ammette che la SpA persona giuridica, o lo Stato
     persona giuridica, ha un interesse proprio, e un fine
     proprio da affermare, superiore a quello comune dei
     consociati, ne discende che gli azionisti, così come i
     cittadini, devono cedere il passo e chinare il capo, e
     rendersi conto che sono loro a dover essere strumenti e
     servitori dello Stato o della società, per il conseguimento
     di tali interesse e fine.

     Fu per non piegarsi a questo torto alla libertà che Mignoli
     si fece convinto e persuasivo assertore della tesi che
     l’interesse sociale in altro non può consistere che
     nell’interesse comune dei soci (in quanto tali) (e,
     beninteso, dei soci attuali).

10. Vorrei infine, negli ultimi minuti di questa nostra
    conversazione, guardare al tema dell’analogia fra
    dottrina dello Stato e dottrina della società per azioni
    sotto una differente prospettiva.

     Vi prego di notare che finora l’analogia fra i due istituti
     l’abbiamo riscontrata relativamente alla loro rispettiva
     organizzazione (cioè guardando al loro interno).
     Proviamo ora ad osservarla guardando alle loro relazioni
     esterne.

     Alludo specificamente, lo dico subito, alla relazione di
     Stato e di SpA con il mercato. E vi preavverto che
     scopriremo che questa relazione ha avuto di ritorno una

20
rilevante incidenza sull’organizzazione interna degli istituti
  – sia dello Stato sia della SpA – e sulla loro stessa essenza.

11. Anche questo territorio non è dissodato, ma non è
    nemmeno inesplorato.

  Ed anche per questa esplorazione conviene incominciare
  con un viaggio nella storia: a Parigi nell’anno del Signore
  1719. Scrive Janet Gleeson nella sua biografia di John
  Law, The Moneymaker, edita a Londra nel maggio 2000
  (tr. it.: L’uomo che inventò il denaro, Milano, Rizzoli, 2000):
  «Per tutta l’estate del 1719 Parigi sprofondò in una follia
  speculativa senza precedenti, che aveva per oggetto le
  azioni della Compagnia del Mississippi. A metà agosto le
  azioni che tre mesi prima valevano appena 490 lire
  venivano arraffate al prezzo di 3.500 lire…». E Daniel
  Defoe, in una corrispondenza a Londra da Parigi datata
  12 settembre 1719, scriveva: «Non si vedono altro che
  nuovi vestiti, nuove figure [?] e un numero infinito di
  famiglie che hanno accumulato nuove fortune. A Parigi si
  vedono in circolazione 800 nuove carrozze e le famiglie
  arricchite comprano nuove stoviglie, mobili nuovi, vestiti
  nuovi e un nuovo equipaggio [?], cosicché il commercio
  si è sviluppato in maniera prodigiosa».

  Era una bolla che sosteneva solo con aria i valori della
  “carta”: sia della cartamoneta emessa dalla Banque
  Générale, fondata dal Law e sostenuta dal «reggente», il
  duca Philippe d’Orléans, sia delle azioni emesse dalla
  Compagnia del Mississippi, anch’essa creatura dell’uomo
  di affari scozzese.

  Nell’autunno del medesimo anno, infatti, l’euforia finì nel
  gelo. La “carta” – tanto le azioni emesse dalla
  Compagnia del Mississippi quanto, che era peggio, le
  banconote emesse dalla Banca – non valevano più

                                                               21
niente (o molto poco); tutto (o quasi) il popolo dei
     milionari (fasulli) di poco tempo innanzi era tornato ad
     essere (od era divenuto) povero.

     La Banque Générale – invece che trasformarsi nella
     Banque de France, cioè nella banca dello Stato, come
     avrebbe voluto il Law, e come stava per essere fatto –
     chiuse gli sportelli e John Law lasciò Parigi.

     Il debito pubblico francese, il debito di sua maestà (o del
     suo Governo) – che la Banque Générale, con la sua
     trasformazione in Banca di Francia, avrebbe dovuto
     assumersi – rimaneva insoluto ed enorme.

     La storia insegna, ma troppo pochi sono coloro che
     ascoltano le sue lezioni.

12. Ora, per tornare al nostro tema ed al tempo nostro,
    domandiamoci: qual è l’analogia che, nelle vicende
    viste durante il viaggio a Parigi al tempo di Law, si coglie
    fra società per azioni e Stato, per quanto concerne la
    loro relazione con il mercato?

     Al riguardo nulla il professor Mignoli ha esplicitamente
     scritto, se non per cenni; ma implicitamente il tema viene
     da lui trattato mediante la selezione e l’indicazione a noi
     dei brani degli scritti di altri studiosi, da lui presentati nella
     parte del volume II del suo libro intitolata Testimonianze -
     Memorie - Letture.

     Mi riferisco agli scritti di Marx e di Hilferding
     (magistralmente introdotti da Rodolfo Banfi), e di
     Rathenau.

13. È nello scritto di Hilferding, tratto dal suo celebre libro del
    1910, che si descrive come la società per azioni (a diffusa
    base      azionaria)      comporti      istituzionalmente    la

22
mercificazione sia della proprietà dei mezzi di produzione
    impiegati      dall’imprenditore    sia    della     stessa
    attività/organizzazione d’impresa: con la conseguenza
    che il centro dell’interesse caratteristico degli azionisti
    come tali (quello che correntemente si chiama
    “l’interesse sociale”) si sposta dall’ammontare del
    profitto/dividendo, che è il “frutto” dell’azione, alla
    quotazione del prezzo di vendita dell’ azione stessa sul
    mercato (quotazione che a sua volta è funzione dei
    dividendi attesi soltanto nel caso semplice, caso che
    sovente è più teorico di scuola che pratico di realtà).

    L’azionista, sottolinea Hilferding, assume così «il carattere
    di     capitalista    monetario».     La     “trasformazione”
    dell’impresa individuale (o dell’impresa collettiva di
    poche persone) in società per azioni non ha soltanto
    l’effetto di ampliare il numero dei contributori alla
    formazione del capitale dell’impresa, ma anche l’effetto
    di    sostituire   al   capitalista    industriale,   qual’era
    l’imprenditore individuale, una compagnia di capitalisti
    monetari, quali sono gli azionisti della SpA7.

    La società per azioni si trova a misurarsi e ad essere
    misurata su due mercati: non soltanto quello dei prodotti
    (che è il mercato di Adamo Smith, quello che misura, e
    che fa, «la ricchezza della Nazione»), ma altresì quello
    delle proprie azioni; la società per azioni si trova ad essere
    in guerra con i competitors su entrambi tali mercati, dove
    le regole – della guerra e della pace – sono ben
    differenti.

7   È lo stesso Hilferding a notare – ben prima che Berle e Means ne facessero
    oggetto di divulgazione nel celebre saggio del 1930 – che «la separazione della
    proprietà del capitale dalla sua funzione produttiva [“industriale” NdR] ha
    influenza anche sulla direzione aziendale».

                                                                                23
14. È stato Rathenau a scrivere icasticamente che la Società
    per azioni ha avuto presso di sé fin dalla sua culla un
    dono/giocattolo pericoloso, quello della quotazione in
    borsa.

     Ed è stato Marx a scrivere, dopo avere affermato che
     fattore determinante della crescita storica del
     capitalismo fu il sistema del debito pubblico, cioè del
     debito dello Stato (che in origine è il debito del re verso i
     mercanti ed i banchieri), a scrivere, ripeto, che «il debito
     pubblico, ossia l’alienazione dello Stato – sia esso
     dispotico, costituzionale o repubblicano – imprime il suo
     marchio all’era capitalista».

     È questo un punto importante per la nostra indagine sul
     parallelo ed il confronto fra dottrina dello Stato e dottrina
     della SpA.

     Negli Stati moderni, il debito pubblico – scrive ancora
     Marx nel brano che Mignoli ci invita a leggere – è «l’unica
     parte della cosiddetta ricchezza nazionale che passi
     effettivamente nel possesso collettivo dei popoli
     moderni… di qui, con piena coerenza, viene la dottrina
     moderna che un popolo diventa tanto più ricco quanto
     più a fondo si indebita». C’è almeno una correzione da
     fare a questa tesi (e la fece Abramo Lincoln, come
     testimonia R. Banfi nel commento ai brani di Marx): che
     ciò è vero soltanto se, e nella misura in cui, i titoli del
     debito pubblico sono nelle mani dei cittadini, perché
     allora (ma solo allora) (cito da Lincoln) «ai singoli privati
     cittadini è facile comprendere che non potranno essere
     troppo gravati da un debito di cui essi stessi sono
     creditori».

     Ma esiste una cifra comune nei problemi della
     quotazione su un mercato della proprietà dell’impresa

24
(per il tramite, si intende, delle azioni della SpA
imprenditrice) e della quotazione su un mercato del
debito di uno Stato?

Non so. Certamente – e tutti i giorni lo dicono politici e
gazzettieri, o secondo le convenienze lo tacciono in un
silenzio tetro (più che “assordante”, come invece s’usa
dire) – certamente, lo Stato ha ceduto le armi e la sua
sovranità è un pallido ricordo. Non alludo alla cessione di
sovranità che gli Stati nazionali hanno fatto all’ONU, o, in
Europa, all’UE ed in primis, su questo fronte, alla cessione
della “sovranità monetaria” alla Banca Centrale
Europea.

Non alludo – se parliamo della SpA – alla soggezione a, o
alla liberazione da, rapporti di dipendenza di gruppo.

Parlo della resa, che è una resa senza condizioni, che gli
Stati – gli Stati nazionali e le loro istituzioni sovranazionali di
carattere politico – hanno fatto nei confronti del
mercato: dico del Mercato globale, nonché delle sue
organizzazioni, cioè della WTO o delle sue emanazioni.

In una vicenda analoga a quella della mercificazione
dell’Impresa che avviene con la sua “trasformazione” in
SpA e con la quotazione sul mercato delle sue azioni,
incorre lo Stato relativamente al debito pubblico ed alla
moneta.

Lo Stato nazionale annoverava gelosamente, fra le sue
prerogative sovrane (che d’altronde i mercanti stessi gli
chiedevano di mantenere), l’emissione e il governo della
moneta. Al tempo nostro lo Stato (e l’Unione degli Stati
europei o nordamericani) subisce la mercificazione che,
sul mercato globale, avviene della sua moneta (per il
tramite della quotazione sul mercato finanziario del suo

                                                                 25
debito pubblico). Il governo della moneta sfugge così al
     suo controllo. Lo Stato sovrano cede le armi al mercato.
     A differenza che Luigi XIV, infatti, lo Stato non gode più né
     dell’autorità né della potenza sufficienti per fare come
     poté fare il «re Sole»: di dire ai banchieri suoi finanziatori di
     ritenere estinto il suo debito verso di loro restituendogli
     bensì lo stesso numero di monete d’oro che aveva avuto
     in prestito, coniate con la medesima effigie ed il
     medesimo nome di Luigi, ma con un titolo d’oro di non
     poco inferiore. Ciò, beninteso, sotto pena di lesa Maestà
     per chi l’avesse contraddetto, dubitando della sua
     parola che quelli erano “Luigi d’oro”.

     Al tempo d’oggi, il giudice di ultima istanza non è il re,
     non è la Corte di Cassazione, non è la Corte di giustizia
     europea, non sono le Corti Costituzionali degli Stati; è il
     Mercato. L’indebitamento degli Stati può essere virtuoso
     e “democratico”, come dicono Marx e Lincoln, ma
     soltanto se è verso i loro cittadini; se il debito è verso il
     Mercato ed i signori del Mercato, lo Stato ha perso la sua
     sovranità sulla moneta. È logico allora osservare e dover
     temere che l’unione monetaria europea sia in realtà
     soltanto     una  fusione/concentrazione       di   imprese
     finanziarie.

                                  §§§

     Questo è quanto, signori, quanto, dall’insegnamento di
     Mignoli sull’argomento in discorso, ho tratto di utile per
     gettare sulle cose e sugli uomini del nostro tempo uno
     sguardo intelligente, intus legentem. Ed è pure quanto
     basta per essere sereni nella consapevolezza dei nostri
     compiti, anche se inquieti sul buon esito che il loro
     adempimento possa avere sulla sorte della società dei
     nostri contemporanei. Ed è pure quanto basta per porre
     fine alla nostra conversazione, che rimane incompiuta, e

26
perciò ha il pregio di essere foriera di nuovi incontri, che
mi auguro di poter avere con Voi, che intanto ringrazio
vivamente per l’attenzione che mi avete regalato.

                                                          27
SAFFO E LE ALTRE
                      Eva Cantarella
La prima cosa che devo fare, dopo avere ringraziato di
questo invito a ricordare Ariberto Mignoli, è spiegare perché
per ricordare un grande giurista qual era Mignoli ho pensato
di parlare di Saffo (e le altre: vedremo perché e chi sono).

Le ragioni sono due: la prima è che come tutti sanno e
come è stato giustamente ricordato Mignoli non era solo un
grande giurista. Era uomo di inesauribile curiosità e di
vastissima, straordinaria cultura. E all’interno di questa
cultura, come dimostrano molti volumi della sua biblioteca,
la cultura greca occupava un posto particolare. Mignoli
infatti amava profondamente la Grecia e l’inestimabile
patrimonio che questa ci ha lasciato. Tutto, indistintamente,
ma con una speciale preferenza: quella per la poesia di
Saffo.

La seconda ragione è legata invece a un ricordo personale,
a me molto caro: quello di una vacanza fatta con lui, con
sua moglie Maatje e con alcuni comuni, carissimi amici
(Piergaetano Marchetti, sua moglie Ada e i loro figli).
Destinazione della vacanza, scelta da Mignoli: l’isola di
Lesbo. Più specificamente la citta di Mitilene, dove Saffo era
nata, e dove, in quei giorni, il suo nome, evocato da Mignoli,
tornava era spesso al centro nei nostri discorsi. L’ occasione
era, quasi sempre, il ricordo di un verso: «tramontata è la
Luna e le Pleiadi. E io giaccio sola…», ad esempio, era uno
dei più amati, che Mignoli, superfluo a dirsi, ricordava e
citava in greco. E così accadeva che la sera ci si
addentasse nella discussione di problemi storiografici
provocati dalla perplessità di Mignoli di fronte alla risposta
che, abitualmente, veniva data alla domanda che egli
continuava a porsi e a proporci: per quale ragione, per quali

28
ragioni le donne greche, dopo Saffo, hanno lasciato così
poche tracce di sé, per (non dire che non ne hanno quasi
lasciate)?.

La risposta abituale che gli antichisti davano (e danno) alla
domanda era che Saffo era vissuta in un momento nel quale
non si erano ancora consolidate le strutture della polis, che
avrebbero di lì a poco rinchiuso le donne nel ruolo esclusivo
di riproduttrici del corpo cittadino, negando loro pressoché
ogni diritto nel campo del diritto civile ed escludendole da
gran parte delle attività sociali (i famosi simposi, ad
esempio), e privandole della possibilità di ricevere
un’educazione.

A Mignoli questa ipotesi sembrava troppo drastica. Non che
egli credesse in una Grecia senza difetti. Mignoli non
credeva nel “miracolo greco”, come veniva definito, fino a
pochi decenni or sono, il fiorire delle arti, della scienza, della
filosofia, del teatro nell’Atene di Pericle. Secondo i sostenitori
del “miracolo”, quel che era accaduto in Grecia nulla
aveva a che vedere con il resto del mondo a est del
Mediterraneo, e nulla gli doveva. Era alla Grecia, e solo a lei,
che l’Occidente doveva l’eredità sulla quale era costruita la
sua cultura.

Per molto tempo indiscussa, quest’idea si era tradotta nella
convinzione, profondamente radicata e diffusa, di una
superiorità dell’Occidente sull’Oriente, a dare un’idea della
quale basterà citare una celebre affermazione di Shelley:
«Siamo tutti greci», scriveva orgogliosamente il poeta nella
prefazione a Hellas (1821). E proseguiva: «Le nostre leggi, la
nostra letteratura, la nostra religione, le nostre arti hanno le
loro radici in Grecia. Se non fosse stato per la Grecia
saremmo ancora selvaggi o idolatri. Peggio ancora,
potremmo essere rimasti a uno stato così miserabile e

                                                                29
estraneo alle istituzioni sociali come possono esserlo la Cina o
il Giappone».

Mignoli sapeva perfettamente (di nuovo, la sua biblioteca lo
dimostra) che già nel secondo millennio i greci
intrattenevano con l’Est contatti che andavano al di là degli
scambi commerciali. Nel 1947, un grande saggio di un allora
giovane studioso, Santo Mazzarino, aveva cercato e
individuato i modi della trasmissione culturale, individuando i
luoghi d’incontro delle diverse culture (gli ittiti, i lici, i frigi, i
cari) e le vie attraverso le quali si erano diffusi incontrandosi
tra loro e con quella greca) i costumi, le tradizioni, le correnti
artistiche, le idee religiose, le teorie scientifiche, le
conoscenze tecniche... Il titolo del libro era Tra Oriente e
Occidente. La cultura greca, insomma, non era un
“miracolo” che nulla doveva ad altre culture. Mignoli, molto
interessato a questo discorso, condivideva le nuove ipotesi
storiografiche.

Ma insisteva sul fatto, se la cultura greca non era autoctona,
questo non significava necessariamente fosse arretrata
come si era arrivati a descriverla con riferimento alla
questione femminile. E a provarlo ricordava, giustamente,
che le fonti greche conservavano traccia di altre poetesse,
che avevano vissuto e agito, artisticamente, anche nei
secoli della polis.

Le storie che più spesso ricordava erano quella di Mirtide
che sarebbe stata che la maestra di Pindaro quella di
un’altra allieva di Mirtide, Corinna di Tanagra, che avrebbe
addirittura riportato ben cinque vittorie su Pindaro.

Ma sulle vittorie di Corinna su Pindaro gravano non pochi
dubbi: anche se questa fu certamente poetessa di fama e
di varia ispirazione, come mostrano i titoli di lei rimasti e
alcuni versi conservati da alcuni papiri di Ossirinco, è proprio

30
da un su frammento che possiamo dedurre che ella non
sconfisse mai Pindaro (la sua maestra) in cui scrive:

            E io biasimo anche l’armoniosa Mirtide

                    perché, essendo donna,

                  venne con Pindaro a gara.

 Apriamo un breve parentesi: anche se non è facile orientarsi
all’interno di notizie così incerte e frammentarie, è difficile e
non venire colpiti il biasimo per una donna che aveva osato
gareggiare con un uomo, espresso da una donna come
Corinna. Una conferma non da poco, si direbbe della
condizione di subalternità delle donne greche e di come
persino le più colte tra di esse avessero interiorizzato la
subalternità del loro ruolo. Ma Mignoli, pur non negandolo,
insisteva sulla sua tesi, ricordando altre donne che la
confermavano. E su questo aveva certamente ragione:
queste donne esistevano.

Sempre nel V secolo, ad Argo era vissuta Telesilla, poetessa e
guerriera protagonista di un singolare episodio, che
l’avrebbe vista organizzare le donne della città per
combattere contro Cleomene, re di Sparta. Celebrata dai
suoi concittadini, che le eressero una statua, nella quale era
raffigurata mentre, gettati i libri, calzava l’elmo per
combattere, Telesilla compose opere prevalentemente
legate al culto, di cui sono rimasti nove frammenti (forse
parte di Inni ad Apollo e Artemide) ed è celebre, in
particolare, per aver usato un verso (il gliconico acefalo)
chiamato dagli alessandrini telesilleo.

A Sicione, vicino a Corinto, nella stessa epoca di Telesilla
visse Prassilla, personaggio di rilievo nella sua città, ove, nel IV
secolo, venne eretta in suo onore una statua di bronzo e
autrice fra l’altro di un ditirambo Achille e di una

                                                                  31
composizione su Adone, di cui sono rimasti tre esametri, nei
quali Adone, interrogato nell’Ade su che cosa ci sia di più
bello al mondo, risponde nominando, oltre al sole e alla
luna, alcuni frutti. Nel IV secolo, forse a Teno, visse Erinna, di
cui restano circa sessanta versi del poemetto La conocchia,
composto in occasione della morte di un’amica, e tre
epigrammi nell’Antologia Palatina, uno dei quali scritto per
Bauci:
               O stele e sirene mie e urna luttuosa,
               e tu Ade che tieni la poca cenere,
          a chi passa presso la mia tomba dite «salve»,
               sia egli cittadino ovvero forestiero;
 e che sposata appena mi ebbe la tomba, e ancor questo:
         che Bauci mi chiamò il padre, che la mia stirpe
     è di Telos, affinché sappiano; e che a me la compagna
          Erinna su la tomba quest’epigramma incise.

In epoca ellenistica, infine, ecco Anite di Tegea in Arcadia
(cui i concittadini eressero una statua), chiamata, da
Antipatro di Tessalonica, «Omero femmina», famosa per i
suoi epigrammi paragonati da Meleagro a gigli purpurei, e in
effetti autrice di versi delicatissimi, come quelli scritti per la
piccola Mirò:

     Al grillo, usignolo dei campi, e alla cicala amante degli
                                alberi
             comune tomba eresse la piccola Mirò,
          infantili lacrime versando: poi che inesorabile
                  Ade le portò via i suoi giochi.

32
Infine ecco Nosside, vissuta alla fine del IV secolo a Locri
Epizefiri, la città in cui le famiglie nobili, appartenenti alle
Cento case, sembra si tramandassero il nome in linea
femminile, come alcuni desumono dal fatto che Nosside
ricordi il nome della madre, Teofili, e non quello del padre.

Di Nosside (che orgogliosamente si paragona a Saffo,
rimangono dodici epigrammi, alcuni dei quali, dedicati ad
argomenti letterari, non particolarmente felici. Ma Nosside,
come dice Meleagro, che definisce le sue poesie «odoranti
floridi giaggioli», cantava soprattutto l’amore, e un
epigramma d’amore pervenuto, infatti, rivela una genuina e
appassionata vena poetica, tutt’altro che letteraria:

     Nulla è più dolce che amore: tutte le altre dolcezze
    vengono dopo: dalla bocca io sputo anche il miele.
   Questo dice Nosside: ma colei, cui non baciò Cipride,
             ignora quali mai rose sono i suoi fiori.

Alla fine di tutte questi discorsi, Mignoli era soddisfatto. La
sua tesi non era infondata: vi erano state donne (non molte,
ma tutte significative) che erano riuscite a farsi spazio, a
conquistare un posto di rilievo e ad assicurare così il loro
nome alla storia, pur nel quadro di una società che tendeva
a non dare ascolto alla loro voce. Che conclusione trarre da
quel grande ripasso di cultura liceale (dei licei di altri tempi,
peraltro)?

Su un unico punto non si poteva discutere: nessuna delle
donne della cui attività culturale e letteraria è rimasta
traccia proveniva dall’Attica. L’unica intellettuale (non
poetessa, ma donna di eccezionale cultura) il cui nome è
legato alla storia di Atene è Aspasia; ma Aspasia non era
ateniese, proveniva dalla Ionia. Tutte le altre erano nate e

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avevano agito in zone diverse, nelle quali le condizioni di
vita delle donne erano diverse da quelle delle ateniesi.

La conclusione fu salomonica: gli ateniesi erano misogini. Gli
altri greci lo erano meno. O forse, diceva Mignoli – su questo
punto quasi irriducibile – non lo erano affatto.

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SPUNTI DI RIFLESSIONE TRATTI
   DALLE LEZIONI DEL PROFESSORE
      ARIBERTO MIGNOLI SULLA
   DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER
               AZIONI
                      Lucrezia Geraci
Sono profondamente onorata di rendere oggi omaggio ad
Ariberto Mignoli e ringrazio coloro che mi hanno invitata e, in
modo particolare, Sabina Mignoli.

Quando mi venne chiesto di prendere parte a questa
celebrazione, dopo una iniziale titubanza, accettai con
entusiasmo. La presenza di un consesso così prestigioso mi
hanno peraltro suggerito – dopo aver individuato l’oggetto
dell’intervento – un taglio non tanto tecnico quanto
autobiografico.

Vorrei infatti tratteggiare, con alcune pennellate, il
contenuto delle lezioni che il professore Ariberto Mignoli
teneva al corso di «diritto commerciale progredito» presso
l’Università Bocconi quando la frequentavo come studente.
Lezioni che, ancora prima dei suoi scritti, sono riuscite a
suscitare in me, come certamente in moltissimi altri studenti
iscritti, come me, a una Università dove all’epoca si studiava
solo economia, curiosità dapprima, successivamente
passione per il diritto delle società.

Molti dei presenti hanno avuto la fortuna di frequentare
Ariberto Mignoli come amici, ovvero colleghi, ovvero ancora
come clienti. Personalmente ho avuto il privilegio di seguire
le sue lezioni, ed è di esse che voglio raccontarvi, dopo
averne riletto gli appunti a distanza di oltre trent’anni.

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Di quelle lezioni mi sono rimasti impressi: il trasporto con cui
Ariberto Mignoli commentava gli istituti del diritto; il sottile
pensiero che lo portava ad una analisi prima ancora che
giuridica, logica della norma, imbevuta dell’ineliminabile
dato storico; l’importanza data alla singola parola, che per
lui andava sempre «rispettata»8 perché «essa ha un lungo
passato”9 e “nel tempo si è arricchita»10; la capacità di
guardare oltre la specifica disposizione per coglierne le
potenzialità evolutive nel tempo.

Insegnava che non sempre occorrono nuove leggi perché
a volte basta reinterpretare con slancio istituti
apparentemente sopiti, e trovare soluzioni nuove a
situazioni in evoluzione. Del resto in quegli anni scriveva:

Bisogna lasciar parlare le cose stesse; lo spettatore deve
essere portato sulla scena; gli si deve far conoscere il
meccanismo dall’interno; fargli vedere come gli istituti si
muovono, cambiano, assumono funzioni diverse da quelle
che originariamente sembravano loro connaturali ed
esclusive. È pieno di fascino scoprire erbe di cui si ignorava
la virtù; seguire quello che la fantasia può produrre;
vedere come essa si muova liberamente, non sia mai
ripetitiva, come talora, con felice incoscienza, sfiori gli
abissi11.

E le sue lezioni erano ispirate e permeate da questo
convincimento. In aula si presentava senza appunti, senza
slide, senza documentazione di supporto. Solo il codice
civile. Iniziava la lezione esaminando gli studenti; ne
faceva l’appello riconoscendone, dopo le prime lezioni, i
volti prima ancora del loro dichiararsi presenti – in effetti

8    A. Mignoli, La cultura del diritto civile, «Riv. Soc.», 1990, 512.
9    Ibidem.
10   Ibidem.
11   A. Mignoli, Il giurista e il fatto, «Riv. Soc.», 1979, 1.016.

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aveva un’ottima memoria – ne scrutava le espressioni,
sollecitandone poi, durante la lezione, le reazioni, quasi a
voler far comprendere che l’esame cominciava in aula.

Poi apriva il codice e introduceva un argomento. Sia che
commentasse un tema generale, o una specifica
disposizione, immediatamente il discorso si allargava e
l’orizzonte espositivo veniva dilatato, come si moltiplicano
le immagini quando riflesse in specchi posti frontalmente.
Non si limitava mai a fornire il puntuale commento di
singole norme: quello, semmai, arrivava dopo.

Cercava, anzitutto, i problemi che l’applicazione di un
istituto o di una disposizione poneva e si soffermava poi,
con ancora maggiore incisività, sulle situazioni, non
espressamente disciplinate, che richiedevano un
intervento interpretativo, a volte anche creativo, e –
quando non ancorato a pronunzie giurisprudenziali, come
spesso capitava, e continua a capitare, per il diritto delle
società – coraggioso. Il messaggio era chiaro: nel diritto
degli affari è la norma che deve adattarsi ai fatti, e non i
fatti alla norma.

Per il suo corso non indicava un libro di testo. Semmai
consigliava letture di approfondimento, anche di autori
stranieri, su singoli temi societari, ma solo quelle che
affrontavano questioni, – non inutili problemi da
azzeccagarbugli – suggerendone soluzioni anche
innovative. Non gli piacevano i commentatori astratti e
“sterili” o che non prendevano posizioni nette su una
determinata tematica e quindi erano privi di “virilità”; era
antidogmatico per eccellenza. L’esame verteva così sui
contenuti delle sue lezioni, e chi non frequentava il corso
non poteva certo trovare nei testi scritti il sapere che egli,
attingendo da una cultura sterminata e, al tempo stesso,

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dalla vita degli affari, sceglieva – da demiurgo quale era –
di trasmettere in aula.

Non sta a me ricordare la sua approfondita conoscenza,
anche storica, dei diversi istituti – a partire dalla disciplina
della East India Company inglese e, lui conoscitore della
lingua olandese, della Compagnia olandese delle Indie
orientali –; conoscenza che non gli derivava solo dagli
studi giuridici, ma anche e soprattutto dalla sistematica
lettura degli atti mercantili, poiché riteneva fondamentale
documentarsi sulla concreta applicazione di un istituto.
Non a caso il titolo di uno dei suoi articoli pubblicato
durante i miei anni universitari è Il giurista e il fatto12.

Ricordo che uno dei primi testi che mi fece leggere fu un
“Prospetto” per il collocamento di obbligazioni della fine
dell’800. In quel documento di una pagina erano già
racchiuse – e me lo fece notare – tutte le informazioni
necessarie ai sottoscrittori. Nulla a che vedere con gli
attuali prospetti informativi, inutilmente lunghi, che le
disposizioni comunitarie, oggi direttamente applicabili, non
hanno contribuito a migliorare, e sui cui criteri di redazione
proprio lo scorso lunedì la Consob ha annunciato un
generale ripensamento anche a livello europeo.

Faceva chiaramente comprendere che il contatto con la
realtà era fondamentale.

E così, quando manifestai il mio interesse al diritto delle
società mi disse: «deve assistere a un’assemblea per
rendersi conto di cosa è davvero una società per azioni.
Ma le devo trovare l’assemblea giusta». Qualche tempo
dopo mi comunicò che l’aveva trovata e mi fece
partecipare all’assemblea della Montedison dopo la

12   Cfr. nota 4

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