Vademecum sull'utilizzo del denaro contante - QUADERNI PER SAPERNE DI PIÙ

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Vademecum sull'utilizzo del denaro contante - QUADERNI PER SAPERNE DI PIÙ
QUADERNI PER SAPERNE DI PIÙ

  Vademecum
 sull’utilizzo del
denaro contante
    A cura di Banca della Bergamasca
Vademecum sull'utilizzo del denaro contante - QUADERNI PER SAPERNE DI PIÙ
QUADERNI
                               PER SAPERNE DI PIÙ
                               Questa piccola guida, ad uso di tutti i
                               Soci e Clienti della nostra Banca, trac-
                               cia un profilo della recente normativa
                               che modifica significativamente l’uti-
                               lizzo del denaro contante. Una infor-
                               mativa che vuole essere chiara e
                               sintetica, costituita da una breve in-
                               troduzione e da alcuni esempi pratici.

CHE COSA DICE, TRA L’ALTRO, L’ART. 12 DELLA
LEGGE IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 2011?

IN SINTESI
l’art. 12 della “Manovra Monti” ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro
il limite per effettuare trasferimenti di denaro contante, con riper-
cussioni inevitabili sul comportamento degli operatori, che sono
stati costretti a mutare radicalmente alcune abitudini oramai con-
solidate. Tra l’altro, l’Italia è uno dei Paesi d’Europa in cui l’uso
della moneta elettronica è meno diffuso rispetto ad altri Stati e,
conseguentemente, l’impatto della nuova limitazione è stato più
significativo rispetto a quello prevedibile in prima battuta. Si sono
verificate strane interpretazioni, sono sorti dubbi e comportamenti
sbagliati, che con questa guida si vogliono risolvere.
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QUINDI
E’ VIETATO IL TRASFERIMENTO DI: denaro contante, libretti di de-
posito al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, effet-
tuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto
di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di ban-
che, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Pertanto,
prelievi e versamenti di contante sopra la soglia sul proprio c/c o
libretto nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non co-
stituiscono automatica violazione della norma.
Il trasferimento per contanti per il tramite di banche e posta deve
essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli
stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'ac-
cettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella
provincia del proprio domicilio.

LE OPERAZIONI FRAZIONATE
L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva della
transazione pertanto è vietato anche quando il trasferimento è ef-
fettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono arti-
ficiosamente frazionati.
Pagamenti rateali: sono possibili quando è prassi ordinaria e de-
rivano da accordo preventivo tra le parti; ma può sempre essere
verificato che non si tratti di frazionamento artificioso.
Acconti e saldi: l’acconto o il saldo di pagamenti pari o superiori
a 1.000 euro possono essere in contanti fino a 999,99 euro ma la
restante parte deve essere pagata con strumento bancario trac-
ciabile (bonifico o assegno non trasferibile).
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GLI ASSEGNI
I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche
muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere,
per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma
libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto
in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia po-
stale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richie-
dente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Gli
assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli asse-
gni bancari e postali emessi all'ordine del traente (“a me mede-
simo”) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca
o a Poste Italiane S.p.A., non possono essere girati a terzi.

I LIBRETTI DI DEPOSITO
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non
può essere pari o superiore a 1.000 euro. In caso di trasferimento
di libretti di deposito al portatore, il cedente comunica, entro 30
giorni, alla banca i dati identificativi del cessionario, l’accettazione
di questi e la data del trasferimento.

LE PENSIONI
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad utilizzare stru-
menti telematici per i loro pagamenti (bonifico su conti correnti)
per importi superiori alla soglia. Le pensioni possono essere pagate
in contanti solo se l’importo mensile è inferiore a 1.000 euro. Non
si supera la soglia dei 1.000 euro sommando gli importi corrisposti
a titolo di tredicesima mensilità, arretrati pensionistici, conguagli
fiscali e somma aggiuntiva (cd. “quattordicesima”). Per i pensio-
nati le banche hanno stipulato un accordo per l’offerta di un conto
corrente senza commissioni denominato conto di base, il cui unico
costo dovrebbe essere rappresentato dall’imposta annuale di bollo
di 34,20 euro.
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15 DOMANDE (E 15 RISPOSTE)
PER CANCELLARE OGNI DUBBIO
D. L'acquisto di un televisore del prezzo di euro 2.900 può essere
   effettuato con questo saldo? Contanti euro 950, Pos euro 800,
   Assegno bancario euro 1.150.
R. La risposta è positiva. Unica condizione necessaria è che sul-
   l'assegno bancario sia inserita la clausola di intrasferibilità.

D. Appare lecito che durante l'anno in una società di persone i soci
   prelevino acconti di utili in rate mensili inferiori a mille euro
   dalle casse della società? In altri termini, è plausibile prelevare
   in contanti 12 rate da 800 euro cadauna da parte di ciascuno
   dei due soci per complessivi euro 19.200?
R. La risposta è positiva. Nell'universo delle società di persone (qua-
   lora lo statuto lo consenta) sono ammessi acconti ai soci in conto
   utili, quindi, nel caso in cui i vari acconti non eguaglino o supe-
   rino i mille euro tale possibilità distributiva è riconosciuta.

D. È ammissibile nell'ambito di una ditta individuale, che il titolare
   prelevi dalla cassa importi, in unica soluzione, in contanti, pari
   o superiori ai mille euro anche a intervalli inferiori ai sette giorni?
R. Il comportamento è ammissibile. Nella ditta individuale non es-
   sendoci trasferimento interpersonale di denaro il problema della
   movimentazione del contante ultrasoglia non esiste.

D. E’ lecito che il titolare di una impresa familiare paghi in contanti
   “la quota di utili” spettante al collaboratore, superando il limite
   dei mille euro?
R. No, in questo si configurerebbe una infrazione ai sensi dell’art.
   49 del dlgs 231/07. Anche se in ottica squisitamente giuridica,
   l’impresa familiare è assimilabile a una ditta individuale, qua-
   lora all’interno dei diversi operatori dell’impresa (titolare e col-
   laboratori) si effettuino transazioni in contanti, queste devono
   rispettare le norme sulla tracciabilità.

D. Un hotel austriaco ha ricevuto il pagamento del soggiorno da parte
   di un cliente italiano pari a euro 1.700 (uscita di lavoro) tramite
   caparra di euro 500 versata con bonifico bancario «alla conferma»
   e versamento in contanti per euro 1.200. È sanzionabile?
R. Il comportamento tenuto non è sanzionabile. Le disposizioni di
   cui agli artt. 49 e segg. del dlgs 231/07 hanno validità entro il
   territorio nazionale e quindi nessuna sanzione può essere ap-
   plicabile se la transazione avviene su territorio estero.

D. Per le imprese che incassano corrispettivi da privati (somme
   consistenti, superiori a 999 euro) che vengono versati sul c/c
   della ditta, ci sono problemi?
R. No, a condizione che i singoli incassi in contanti, da ciascun
   cliente restino inferiori ai mille euro.
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D. Attraverso un assegno circolare trasferibile, è ammissibile ac-
   quistare merce presso un qualsiasi negozio?
R. Sì purché l'assegno sia emesso per ammontare inferiore ai mille
   euro.

D. È ammissibile il pagamento di un salario in contanti in quattro
   tranche di 300 euro cadauna?
R. No. Il contratto di lavoro fa riferimento normalmente all'importo
   mensile. Da ciò deriva che una ripartizione dei compensi in più
   rate non è prassi commerciale abituale e quindi deve conside-
   rarsi preclusa.

D. È ammissibile pagare uno stipendio di euro 1.500 attraverso un an-
   ticipo in contanti di 800 euro e un assegno bancario di euro 700?
R. Sì, in quanto una parte del compenso viene erogata con stru-
   mento tracciabile.

D. In caso di cene di gruppo, per esempio 30 commensali a 40 euro
   a testa, il conto totale (è 1.200 euro) supera la soglia dei mille
   euro complessivi. Se il ristoratore emette una sola fattura per
   l'intero importo della comitiva, potrebbe essere sanzionabile il
   pagamento in contanti qualora una sola persona si è preoccu-
   pata di raccogliere il totale e consegnarlo al ristoratore (anche
   se ciascun commensale ha corrisposto la sola propria quota di
   40 euro)?
R. In questo caso il trasferimento tra colui che riceve le singole
   quote e il ristoratore che riceve il pagamento complessivo co-
   stituisce violazione dell'art. 49. Sarà quindi necessario che il ri-
   storatore emetta 30 ricevute e riceva altrettanti pagamenti
   distinti.

D. Nei confronti di un cliente che è anche fornitore della società si
   ha un debito di 3 mila euro e un credito di 2.500 euro. È am-
   missibile compensare i relativi debiti/crediti regolando la diffe-
   renza in contanti?
R. Sì, in quanto la compensazione non viene a determinare trasfe-
   rimenti in contanti fra diversi soggetti.
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D. Possono essere erogate somme in contanti oltre la soglia, anche
   in moneta straniera, da consegnare ad un dipendente per una
   trasferta all’estero?
R. No, si configurerebbe una violazione del divieto. Sebbene il li-
   mite per l’esportazione di valuta sia di 10.000 euro, si avrebbe
   comunque il trasferimento di denaro contante tra soggetti pri-
   vati superiore ai 1.000 euro.

D. Un genitore può erogare al figlio minorenne una somma in con-
   tanti oltre soglia per sostenere spese all’estero allo scopo di
   frequentare un corso di lingua straniera?
R. No, anche in questo caso il divieto non sarebbe rispettato.

D. Un contratto di locazione prevede un corrispettivo di 11.000
   euro annui. Si può pagare mensilmente in contanti senza incor-
   rere in sanzioni?
R. La risposta è positiva in quanto il singolo importo è inferiore
   alla soglia di 1.000 euro.

D. In caso di pagamento di uno stipendio alla badante per un im-
   porto superiore alla soglia, è possibile pagare con un assegno
   non trasferibile? La badante è tenuta ad aprire un conto cor-
   rente se non ne dispone?
R. E’ possibile effettuale il pagamento della badante, per importi
   oltre la soglia, con assegno non trasferibile in quanto è garan-
   tita la tracciabilità dei pagamenti. La beneficiaria dell’assegno
   potrà recarsi in un istituto bancario e ottenere il cambio in con-
   tanti dell’assegno.

           La Banca della Bergamasca difende
            e diffonde la cultura economica.
                    Stampato nel Settembre 2013
SEDE E DIREZIONE GENERALE
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