Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità - Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità - Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
                 lavoro

        Principi di base e
     figure di responsabilità
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità - Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Il D.Lgs. 81/2008

Ø   Riordina e coordina in un unico testo le normative
    vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi
    di lavoro

Ø   306 articoli in 13 titoli

Ø   51 allegati

Ø   Sono abrogate alcune normative (es. 547/55,
    303/56, 626/94)
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità - Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Indice del T.U. 81/08
ITOLO I – PRINCIPI COMUNI
apo I – Disposizioni generali
apo II – Sistema istituzionale
apo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sez. I – Misure di tutela e obblighi
Sez. II – Valutazione dei rischi
Sez. III – Servizio di Prevenzione e Protezione
Sez. IV – Formazione, informazione e addestramento
Sez. V – Sorveglianza sanitaria
Sez. VI – Gestione delle emergenze
Sez. VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Sez. VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e
elle malattie professionali
apo IV – Disposizioni penali
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità - Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Indice del T.U. 81/08
TITOLO II – luoghi di lavoro
TITOLO III – uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individu
TITOLO IV – cantieri temporanei o mobili
TITOLO V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
TITOLO VI – movimentazione manuale dei carichi
TITOLO VII – attrezzature munite di videoterminali
TITOLO VIII – agenti fisici
o I – dispozioni generali
o II – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
o III – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni
o IV – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a campi elettromagnetic
o V – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione radiazioni ottiche artifici
o VI – sanzioni
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità - Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Indice del T.U. 81/08

TITOLO IX – sostanze pericolose

TITOLO X – esposizione ad agenti biologici

TITOLO XI – protezione da atmosfere esplosive

TITOLO XII – disposizioni in materia penale e di procedura
penale

TITOLO XIII – norme transitorie e finali
TITOLO I - D. Lgs 81/2008
               Principi comuni
Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche
autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e
dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno
dell’impresa.
Sono introdotte nuove norme per l’affidamento di lavori (già in vigore da
agosto 2007)
La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro dovrà
considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In
particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle
differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paese
Il decreto apre con una lunga serie di definizioni, tra cui la definizione di
datore di lavoro – dirigente – preposto – lavoratore, di ciascuno sono
elencati gli obblighi
Si parla espressamente di individuazione di procedure e dei ruoli che vi
devono provvedere così come di addestramento effettuato da persona
esperta
DEFINIZIONI
             TITOLO I - D. Lgs 81/2008 art 2
 VORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia
ntrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di
  datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
prendere un mestiere, un'arte o una professione, …….
 TORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
  oratore o comunque, il soggetto che, ha la responsabilità
 l'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri
cisionali e di spesa. ……
RIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di
eri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
ua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e
ilando su di essa
 EPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei
 iti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
nferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione
 le direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
 oratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
TITOLO I - D. Lgs 81/2008
              Misure generali di tutela art-15

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione
del lavoro;
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
la riduzione dei rischi alla fonte;
TITOLO I - D. Lgs 81/2008
                   Misure generali di tutela art-15

f)   la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
     pericoloso;
g)   la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
     possono essere, esposti al rischio;
h)   l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i)   la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
     protezione individuale;
l)   il controllo sanitario dei lavoratori;
m)   l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi
     sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra
     mansione;
n)   l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o)   l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
PIRAMIDE DELLA SICUREZZA

   DATORE DI LAVORO       Datore di Lavoro

SERVIZIO DI PREVENZIONE      Dirigente

                             Preposto
  MEDICO COMPETENTE

                            Lavoratore

 RAPPRESENTANTE DEI
     LAVORATORI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON
                      DELEGABILI
                     (ART. 17-18)
1)   valutare in modo esplicito e documentato il livello di sicurezza in cui
     si svolge il lavoro nella sua azienda
a)   valutazione dei rischi (art. 28-29) e documento di valutazione dei
     rischi (dvr)
2)   Individuazione di figure professionali coinvolte nel mantenimento e nel
     programma di miglioramento dello stato di sicurezza in azienda.
a)   addetti al servizio prevenzione e protezione e suo responsabile (rspp)
b)   medico competente (sorveglianza sanit.)
c)   rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls)
3)   fornire ai lavoratori: adeguati dpi (dispositivi di protezione
     individuale), formazione ed informazione.
4)   sorvegliare la corretta applicazione dei mezzi forniti.
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO
                    (ART. 19)

1)   sovrintende e vigila sull’osservanza delle norme di sicurezza
     (procedure, dpi) da parte dei lavoratori
2)   Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni
3)   Richiede l’osservanza delle misure di controllo nelle emergenze,
     verificando l’abbandono del posto di lavoro
4)   Informa rapidamente i lavoratori sull’esposizione a rischio grave
5)   Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in
     situazioni in cui persiste un pericolo grave
6)   Segnala tempestivamente al Dirigente o al DL deficienze di
     attrezzature e DPI o altre condizioni di pericolo
7)   Frequenta appositi corsi di formazione
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
                         (ART. 20)

1)ogni  lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2)i   lavoratori devono in particolare:
a)contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
b)osservare  le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
c)utilizzare
           correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d)utilizzare
           in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
                        (ART. 20)

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti dal medico competente.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
          D.Lgs.81/08art.2-comma1, lettera-l

 Il servizio di prevenzione e protezione (spp) è formato da un
   responsabile (rspp) a cui possono essere affiancati degli addetti
   (aspp).
     il spp deve:
1)   Aiutare il Datore di Lavoro nella stesura della valutazione dei rischi
2)   Vigilare sull’applicazione delle normative di salute e sicurezza.
3)   Partecipare alla riunione periodica.
4)   Visitare gli ambienti di lavoro con il Medico Competente.
MEDICO COMPETENTE
       D.Lgs. 81/08 art. 2 –comma 1, lettera-h

IL MEDICO COMPETENTE DEVE:

1)Collaborare    alla stesura della valutazione dei rischi.
2)Effettuare   l’idonea sorveglianza sanitaria.
3)Esprimere    giudizi di idoneità sui lavoratori.
4)Visitare   gli ambienti di lavoro.
5)Partecipare   alla riunione periodica
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
                     SICUREZZA
          D.Lgs. 81/08 art2 coma 1 lettera i

   I COMPITI DEI RLS SONO I SEGUENTI:

1)Raccogliere  le esigenze dei Lavoratori e discuterle con la Direzione e
con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
2)Partecipare   alla riunione periodica ed alla stesura della valutazione del
rischio.
3)Porre  la sua esperienza maturata nell’ambiente di lavoro al servizio
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
D.LGS. 81/2008 (art.28-29)
           LA VALUTAZIONE DEI RISCHI “definizioni”

VALUTAZIONE DEI RISCHI:

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e
di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
RISCHI PER LA SICUREZZA:
strutture, machine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendio, esplosioni;
RISCHI PER LA SALUTE
Agenti chimici, fisici, biologici
RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE
organizzazione del lavoro, FATTORI PSICOLOGICI, fattori ergonomici,
lavori disagiati
D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio

attori di Rischio per la sicurezza dei lavoratori:

   inquadramento territoriale, aree esterne ed accessi
   aree di transito interne
   strutture, spazi di lavoro, arredi
   porte, vie ed uscite in caso di emergenza
   scale fisse e portatili
   ponteggi
   macchine
   attrezzi manuali
   manipolazione manuale di oggetti
0. immagazzinamento di oggetti
1. impianti elettrici
2. apparecchi a pressione
3. reti e apparecchi distribuzione gas, impianti termici
4. apparecchi di sollevamento
5. mezzi di trasporto
6. rischi di incendio ed esplosione
7. agenti chimici pericolosi per la sicurezza
8. pericoli per la presenza di esplosivi
D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio
attori di Rischio per la salute dei lavoratori:

  agenti chimici pericolosi per la salute
  esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni
  esposizione ad agenti biologici
  ventilazione dei locali di lavoro
  microclima termico e climatizzazione locali di lavoro
  illuminazione
  esposizione a rumore
  esposizione a vibrazioni
  esposizione a radiazioni ionizzanti
  campi elettromagnetici
  carico di lavoro fisico e movimentazione carichi
  movimenti ripetitivi
  lavoro ai video terminali
  servizi igienici e igiene degli alimenti
D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio
Fattori di rischio per la sicurezza e per la salute:
1.ergonomia   delle postazioni di lavoro e posture
2.ergonomia delle macchine e attrezzature
3.fattori oggettivi di stress e carico di lavoro mentale,genere età
4.fattori psicosociali di stress
5.organizzazione del lavoro, compiti, funzioni e responsabilità
6.pianificazione e gestione della sicurezza
7.informazione
8.formazione,   addestramento
9.partecipazione
10.istruzioni prassi e procedure
11.segnaletica  di sicurezza e di salute
12.dispositivi di protezione individuale
13.gestione emergenza, pronto soccorso
14.sorveglianza   sanitaria
15.donne  in gravidanza
16.autorizzazioni, certificazioni, collaudo, controlli e manutenzione
D.LGS. 81/2008 art.28
          DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)
 guito della valutazione il DL deve elaborare il DVR (obbligo per il DL non può essere
 gato) e contenere :
 a relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
 vità lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
ndicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
 ezione individuali adottati.
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
 ivelli di sicurezza;
ndividuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei
  dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
 gnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
ndicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
presentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
 petente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 dividuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
 richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
mazione e addestramento.
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
  Lo stress é il secondo problema sanitario legato all’attività lavorativa
 28. COMMA 1 D.Lgs81/08 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

alutazione [dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
nze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
o, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
resi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
  collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo
 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
 o previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi
ifferenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla
 ica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
 La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel
to delle indicazioni (articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo a
re dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di
laborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
to al 31 dicembre 2010
D.LGS. 81/2008 (art. 36-37-25)
FORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI.

u   Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili
    alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
    lavoro .

u   Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
    lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
    aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
    competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
    azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

u   Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere
    ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti,
    sostanze, dispositivi, anche dpi, e le procedure di lavoro.
D.LGS. 81/2008 art. 36 -INFORMAZIONE
 l datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
ormazione:
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in
nerale;
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei
ghi di lavoro;
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
 medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una
eguata informazione:
  a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
se delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
rme di buona tecnica;
  c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
 Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
 oratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
ormazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
mprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
D.LGS. 81/2008 art. 37-FORMAZIONE

 l datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
eguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
 ticolare riferimento a:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
la prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
ilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
ocedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
partenenza dell’azienda.
a durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono
initi mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato
cito gennaio 2012)
D.LGS. 81/2008 art. 37-FORMAZIONE

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli
del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in
vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita
mediante l’accordo di cui al comma 2.
 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di
lavoro.
LE SOSTANZE CHIMICHE

     Tutti i prodotti chimici che entrano in azienda devono avere la
    scheda di sicurezza.
    la scheda di sicurezza è suddivisa in 16 punti e contiene diverse
    informazioni, tra cui:
u   Composizione del prodotto.
u   DPI da indossare per utilizzare il prodotto.
u   Misure di Pronto Soccorso in caso di incidente.
u   Simboli di pericolo.
u   Frasi di rischio (“Rxx”) e Consigli di sicurezza (“Sxx”).
u   Numeri e indirizzi da contattare in caso di emergenza.
LE SOSTANZE CHIMICHE

r prevenire i rischi è necessario:

Indossare sempre con cura i DPI.

Durante l’uso di prodotti chimici è vietato fumare, bere, mangiare, portare le
mani al viso, alla bocca e agli occhi.

Non rimuovere, non coprire, non danneggiare l’etichetta presente sui
contenitori.

Non disperdere un prodotto chimico in ambiente.
D.Lgs. 81/08 art. 78
                  Utilizzo corretto dei D.P.I.

I lavoratori utilizzano i dispositivi prevenzione individuale (dpi) messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute.
i lavoratori:
a) hanno cura dei dpi messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto o al rspp
qualsiasi difetto rilevato nei dpi messi a loro disposizione.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
D.Lgs.81/08 titolo v, dall art 161-166
CARTELLI DI DIVIETO
CARTELLI DI OBBLIGO/PRESCRIZIONE
CARTELLI DI PERICOLO 1
CARTELLI DI PERICOLO 2
Cartelli di salvataggio 1
CARTELLI DI SALVATAGGIO 2
Cartelli per le attrezzature antincendio
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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