Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità - Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità
Il D.Lgs. 81/2008 Ø Riordina e coordina in un unico testo le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Ø 306 articoli in 13 titoli Ø 51 allegati Ø Sono abrogate alcune normative (es. 547/55, 303/56, 626/94)
Indice del T.U. 81/08 ITOLO I – PRINCIPI COMUNI apo I – Disposizioni generali apo II – Sistema istituzionale apo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sez. I – Misure di tutela e obblighi Sez. II – Valutazione dei rischi Sez. III – Servizio di Prevenzione e Protezione Sez. IV – Formazione, informazione e addestramento Sez. V – Sorveglianza sanitaria Sez. VI – Gestione delle emergenze Sez. VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Sez. VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e elle malattie professionali apo IV – Disposizioni penali
Indice del T.U. 81/08 TITOLO II – luoghi di lavoro TITOLO III – uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individu TITOLO IV – cantieri temporanei o mobili TITOLO V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI – movimentazione manuale dei carichi TITOLO VII – attrezzature munite di videoterminali TITOLO VIII – agenti fisici o I – dispozioni generali o II – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro o III – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni o IV – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a campi elettromagnetic o V – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione radiazioni ottiche artifici o VI – sanzioni
Indice del T.U. 81/08 TITOLO IX – sostanze pericolose TITOLO X – esposizione ad agenti biologici TITOLO XI – protezione da atmosfere esplosive TITOLO XII – disposizioni in materia penale e di procedura penale TITOLO XIII – norme transitorie e finali
TITOLO I - D. Lgs 81/2008 Principi comuni Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono introdotte nuove norme per l’affidamento di lavori (già in vigore da agosto 2007) La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paese Il decreto apre con una lunga serie di definizioni, tra cui la definizione di datore di lavoro – dirigente – preposto – lavoratore, di ciascuno sono elencati gli obblighi Si parla espressamente di individuazione di procedure e dei ruoli che vi devono provvedere così come di addestramento effettuato da persona esperta
DEFINIZIONI TITOLO I - D. Lgs 81/2008 art 2 VORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia ntrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di prendere un mestiere, un'arte o una professione, ……. TORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il oratore o comunque, il soggetto che, ha la responsabilità l'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri cisionali e di spesa. …… RIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di eri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, ua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e ilando su di essa EPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei iti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico nferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione le direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei oratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
TITOLO I - D. Lgs 81/2008 Misure generali di tutela art-15 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; la riduzione dei rischi alla fonte;
TITOLO I - D. Lgs 81/2008 Misure generali di tutela art-15 f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
PIRAMIDE DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO Datore di Lavoro SERVIZIO DI PREVENZIONE Dirigente Preposto MEDICO COMPETENTE Lavoratore RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (ART. 17-18) 1) valutare in modo esplicito e documentato il livello di sicurezza in cui si svolge il lavoro nella sua azienda a) valutazione dei rischi (art. 28-29) e documento di valutazione dei rischi (dvr) 2) Individuazione di figure professionali coinvolte nel mantenimento e nel programma di miglioramento dello stato di sicurezza in azienda. a) addetti al servizio prevenzione e protezione e suo responsabile (rspp) b) medico competente (sorveglianza sanit.) c) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls) 3) fornire ai lavoratori: adeguati dpi (dispositivi di protezione individuale), formazione ed informazione. 4) sorvegliare la corretta applicazione dei mezzi forniti.
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO (ART. 19) 1) sovrintende e vigila sull’osservanza delle norme di sicurezza (procedure, dpi) da parte dei lavoratori 2) Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni 3) Richiede l’osservanza delle misure di controllo nelle emergenze, verificando l’abbandono del posto di lavoro 4) Informa rapidamente i lavoratori sull’esposizione a rischio grave 5) Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in situazioni in cui persiste un pericolo grave 6) Segnala tempestivamente al Dirigente o al DL deficienze di attrezzature e DPI o altre condizioni di pericolo 7) Frequenta appositi corsi di formazione
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20) 1)ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2)i lavoratori devono in particolare: a)contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b)osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d)utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.Lgs.81/08art.2-comma1, lettera-l Il servizio di prevenzione e protezione (spp) è formato da un responsabile (rspp) a cui possono essere affiancati degli addetti (aspp). il spp deve: 1) Aiutare il Datore di Lavoro nella stesura della valutazione dei rischi 2) Vigilare sull’applicazione delle normative di salute e sicurezza. 3) Partecipare alla riunione periodica. 4) Visitare gli ambienti di lavoro con il Medico Competente.
MEDICO COMPETENTE D.Lgs. 81/08 art. 2 –comma 1, lettera-h IL MEDICO COMPETENTE DEVE: 1)Collaborare alla stesura della valutazione dei rischi. 2)Effettuare l’idonea sorveglianza sanitaria. 3)Esprimere giudizi di idoneità sui lavoratori. 4)Visitare gli ambienti di lavoro. 5)Partecipare alla riunione periodica
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 art2 coma 1 lettera i I COMPITI DEI RLS SONO I SEGUENTI: 1)Raccogliere le esigenze dei Lavoratori e discuterle con la Direzione e con il Servizio di Prevenzione e Protezione. 2)Partecipare alla riunione periodica ed alla stesura della valutazione del rischio. 3)Porre la sua esperienza maturata nell’ambiente di lavoro al servizio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
D.LGS. 81/2008 (art.28-29) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI “definizioni” VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; RISCHI PER LA SICUREZZA: strutture, machine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendio, esplosioni; RISCHI PER LA SALUTE Agenti chimici, fisici, biologici RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE organizzazione del lavoro, FATTORI PSICOLOGICI, fattori ergonomici, lavori disagiati
D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio attori di Rischio per la sicurezza dei lavoratori: inquadramento territoriale, aree esterne ed accessi aree di transito interne strutture, spazi di lavoro, arredi porte, vie ed uscite in caso di emergenza scale fisse e portatili ponteggi macchine attrezzi manuali manipolazione manuale di oggetti 0. immagazzinamento di oggetti 1. impianti elettrici 2. apparecchi a pressione 3. reti e apparecchi distribuzione gas, impianti termici 4. apparecchi di sollevamento 5. mezzi di trasporto 6. rischi di incendio ed esplosione 7. agenti chimici pericolosi per la sicurezza 8. pericoli per la presenza di esplosivi
D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio attori di Rischio per la salute dei lavoratori: agenti chimici pericolosi per la salute esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni esposizione ad agenti biologici ventilazione dei locali di lavoro microclima termico e climatizzazione locali di lavoro illuminazione esposizione a rumore esposizione a vibrazioni esposizione a radiazioni ionizzanti campi elettromagnetici carico di lavoro fisico e movimentazione carichi movimenti ripetitivi lavoro ai video terminali servizi igienici e igiene degli alimenti
D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio Fattori di rischio per la sicurezza e per la salute: 1.ergonomia delle postazioni di lavoro e posture 2.ergonomia delle macchine e attrezzature 3.fattori oggettivi di stress e carico di lavoro mentale,genere età 4.fattori psicosociali di stress 5.organizzazione del lavoro, compiti, funzioni e responsabilità 6.pianificazione e gestione della sicurezza 7.informazione 8.formazione, addestramento 9.partecipazione 10.istruzioni prassi e procedure 11.segnaletica di sicurezza e di salute 12.dispositivi di protezione individuale 13.gestione emergenza, pronto soccorso 14.sorveglianza sanitaria 15.donne in gravidanza 16.autorizzazioni, certificazioni, collaudo, controlli e manutenzione
D.LGS. 81/2008 art.28 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR) guito della valutazione il DL deve elaborare il DVR (obbligo per il DL non può essere gato) e contenere : a relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante vità lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; ndicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di ezione individuali adottati. programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo ivelli di sicurezza; ndividuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere gnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; ndicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del presentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico petente che ha partecipato alla valutazione del rischio; dividuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata mazione e addestramento.
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO Lo stress é il secondo problema sanitario legato all’attività lavorativa 28. COMMA 1 D.Lgs81/08 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI alutazione [dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle nze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di o, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi resi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo o previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi ifferenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla ica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel to delle indicazioni (articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo a re dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di laborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. to al 31 dicembre 2010
D.LGS. 81/2008 (art. 36-37-25) FORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI. u Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro . u Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. u Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche dpi, e le procedure di lavoro.
D.LGS. 81/2008 art. 36 -INFORMAZIONE l datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata ormazione: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in nerale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei ghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e medico competente. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una eguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla se delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle rme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i oratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la ormazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della mprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
D.LGS. 81/2008 art. 37-FORMAZIONE l datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed eguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con ticolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione la prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di ilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e ocedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di partenenza dell’azienda. a durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono initi mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato cito gennaio 2012)
D.LGS. 81/2008 art. 37-FORMAZIONE 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
LE SOSTANZE CHIMICHE Tutti i prodotti chimici che entrano in azienda devono avere la scheda di sicurezza. la scheda di sicurezza è suddivisa in 16 punti e contiene diverse informazioni, tra cui: u Composizione del prodotto. u DPI da indossare per utilizzare il prodotto. u Misure di Pronto Soccorso in caso di incidente. u Simboli di pericolo. u Frasi di rischio (“Rxx”) e Consigli di sicurezza (“Sxx”). u Numeri e indirizzi da contattare in caso di emergenza.
LE SOSTANZE CHIMICHE r prevenire i rischi è necessario: Indossare sempre con cura i DPI. Durante l’uso di prodotti chimici è vietato fumare, bere, mangiare, portare le mani al viso, alla bocca e agli occhi. Non rimuovere, non coprire, non danneggiare l’etichetta presente sui contenitori. Non disperdere un prodotto chimico in ambiente.
D.Lgs. 81/08 art. 78 Utilizzo corretto dei D.P.I. I lavoratori utilizzano i dispositivi prevenzione individuale (dpi) messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute. i lavoratori: a) hanno cura dei dpi messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto o al rspp qualsiasi difetto rilevato nei dpi messi a loro disposizione.
SEGNALETICA DI SICUREZZA D.Lgs.81/08 titolo v, dall art 161-166
CARTELLI DI DIVIETO
CARTELLI DI OBBLIGO/PRESCRIZIONE
CARTELLI DI PERICOLO 1
CARTELLI DI PERICOLO 2
Cartelli di salvataggio 1
CARTELLI DI SALVATAGGIO 2
Cartelli per le attrezzature antincendio
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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