Superbonus 110% e General Contractor: il chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate su spese, progettazione e interventi - Periti ...

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Superbonus 110% e General Contractor: il chiarimento ufficiale
dell'Agenzia delle Entrate su spese, progettazione e interventi
15 aprile 2021

L'Agenzia delle Entrate chiarisce ufficialmente il rapporto tra contribuente e general
contractor per gli interventi che entrano nel superbonus 110%
Superbonus 110% e General Contractor: ecco la risposta ufficiale da
parte dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce molti dubbi in merito alla figura più
richiesta da quando sono nate le detrazioni fiscali del 110%. E lo fa con una
risposta (la n. 254/2021) che non lascia margini di dubbio e cambierà le
"carte in tavola" in molti dei contratti già in essere tra condomini, privati e
aziende nate sotto forma di contraenti generali, ovvero quelle figure che si
occupano chiavi in mano di tutto quello che serve per portare aventi gli
interventi edilizi che hanno accesso alle superbonus.

Superbonus 110%: la precedente risposta Direzione
regionale della Lombardia
L'argomento era già stato trattato dalla Direzione regionale della Lombardia
dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 904-334/2021 con una
risposta che aveva chiarito l'impossibilità di portare in detrazione i costi
organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal General Contractor.
Adesso però arriva una risposta dettagliata e ufficiale da parte dell'Agenzia
delle Entrate nazionale che ha fatto il punto della situazione.

Superbonus 110%: la nuova risposta dell’Agenzia delle
Entrate
Nella nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate analizza il caso sottoposto da un
contribuente che ha affidato ad un General Contractor tutti i lavori che
riguardano:
  •l'isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una
  superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali
  disperdenti e del tetto;
  •l'installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo;
  •la sostituzione degli infissi.
Ma non solo i lavori. Perché il contribuente ha affidato anche:
  •i servizi di progettazione;
  •i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la
  realizzazione dell'opera;
•la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.);
  •la direzione dei lavori e la contabilità dell'opera;
  •l'asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità
  delle spese sostenute;
  •il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
  sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
  •l'esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.
Tutti servizi eseguiti da professionisti incaricati dal contribuente ma che saranno
fatturati al General Contractor che poi fatturerà al contribuente stesso operando
l'opzione dello sconto in fattura.
Tutto al General Contractor
Il contribuente, in sostanza, si è affidato a un fornitore unico che opera come
"contraente generale", che provvederà alla progettazione e realizzazione delle
opere, rapportandosi, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, da un lato,
con il committente e dall'altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli
adempimenti necessari per il completamento dell'intervento stesso. In
particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per
l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione,
svolti da professionisti incaricati dall'Istante, saranno fatturati dal professionista
al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all'Istante, in virtù di un
mandato senza rappresentanza.
La figura del Contraente Generale negli appalti pubblici
Come abbiamo avuto modo di chiarire nell'articolo Superbonus 110% e
General Contractor: occhio ai costi indeducibili, anche l'Agenzia
delle Entrate ricorda che la figura del Contraente Generale è individuata all'art.
194 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Che la definisce come unico
referente nei confronti del committente dei lavori, che si impegna a realizzare
l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle
competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il
corretto completamento dell'opera commissionata.
Figura che, come detto, è individuata per i lavori pubblici ma non per quelli
privati. Ma non è questo il punto principale.
Superbonus 110% e General contratto: servizi accessori
NON detraibili
Ciò premesso, anche la risposta della direzione centrale dell'Agenzia delle
Entrate è chiara e non lascia dubbi. Tralasciando la correttezza sotto il profilo
civilistico degli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e
"contraente generale", il contribuente può accedere al Superbonus ed
esercitare l'opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l'impresa, in
qualità di "contraente generale", gli fatturerà per la realizzazione di interventi
specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali
necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche
amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione (visto di conformità e
asseverazioni).
Essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che
siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del
committente/beneficiario dell'agevolazione, nella fattura emessa dal
"contraente generale" per riaddebitare al contribuente le spese relative ai servizi
professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in
maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.

Niente detrazione per il "costo" del contraente generale
Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore
unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento
dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti
l'agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano
i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i
professionisti che rendono i servizi in questione avessero
effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente,
beneficiario dell'agevolazione.
In definitiva, il lavoro di coordinamento del General Contractor è assimilabile a
quello dell'amministratore di condominio. Con la circolare n. 30/E del 2020,
l'Agenzia delle Entrate aveva confermato che sono agevolabili tutte le spese
caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto
alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i
compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per
lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi
all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.
Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo
corrisposto al contraente generale per l'attività di
"mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato,
trattandosi, anche un questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla
realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso,
escluso dall'agevolazione.
Superbonus 110% e congruità dei costi: la sconfitta dello Stato
     nella determinazione dell’importo massimo detraibile
Per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% è richiesto che il tecnico
asseveratore verifichi la congruità dei costi sulla base dei prezzari realizzati dalle
Regioni, dalle province autonome e da una casa editrice privata
di Gianluca Oreto - 13/04/2021

Benché i latini dicano "excusatio non petita, accusatio manifesta", vorrei dire che chi scrive ritiene che
è compito dello Stato valorizzare le eccellenze private. Ma nel farlo non può dimenticare il suo ruolo di
controllore, o peggio, creare sperequazioni che possano da una parte creare un vantaggio
competitivo ad una determinata impresa privata e dall'altra venir meno al suo ruolo principale
demandandolo completamente all'esterno senza alcuna verifica.

Superbonus 110%: la verifica di congruità dei costi
Dove voglio arrivare con questo breve incipit? all'argomento principe dell'ultimo
anno tecnico: il superbonus 110%. Ovvero quella detrazione fiscale dalla
potenza straordinaria che, nonostante un avvio difficile, potrebbe rappresentare
il vero volano per il rilancio dell'economia italiana dei prossimi anni (sempre che
venga confermato). Perché un dato oggettivo è che l'edilizia è il settore
trainante per eccellenza e trovare il modo per far ripartire questo settore,
significa avere a cuore le sorti del Paese.
Tralasciando interventi, modalità, adempimenti e requisiti (a cui rimandiamo al
nostro Speciale Superbonus 110%), in questo articolo vorrei soffermarmi
su un argomento ben specifico: la verifica di congruità dei costi. Da non
confondere con il visto di conformità, necessario quando il contribuente
vuole optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al posto della
fruizione diretta della detrazione fiscale.
In particolare, l'art. 119, comma 13 del D. Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ha previsto che per fruire della detrazione fiscale del 110% il tecnico
deve asseverare:
   •il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per le due tipologie di intervento
   (ecobonus e sismabonus):
   •la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Come specificato dal successivo comma 13-bis, la congruità delle spese è
determinata facendo riferimento ai prezzari definiti nell'allegato A al Decreto
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti
tecnici ecobonus) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta
Ufficiale 05/10/2020, n. 246).
I prezzari da utilizzare per la verifica di congruità
In particolare, al punto 13 (limiti delle agevolazioni) dell'Allegato A
al Decreto Requisiti tecnici ecobonus, è indicato che il tecnico deve
asseverare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel
rispetto dei seguenti criteri:
      1. i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi
      medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle
      regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di
      concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e
      dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
      dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico
      abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi
      informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI –
      Tipografia del Genio Civile;
      2. nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative
      agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato
      determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un
      procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella
      definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi
      dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato
      per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui
      all’articolo 8;
      3. sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali
      connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato
      di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al
      presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro
      della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei
      corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
      progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto
      legislativo n. 50 del 2016.

La gerarchia dei prezzari: la conferma della
Commissione di Monitoraggio presso il CSLP
Come confermato recentemente in una risposta della Commissione di
monitoraggio costituita presso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, non esiste una gerarchia nell'utilizzo dei due prezzari
previsti dal Decreto Requisiti tecnici. I tecnici, per la verifica di congruità dei
costi, possono utilizzare alternativamente:
  •i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province
  autonome;
•i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI (società privata
  senza controllo da parte dello Stato).
La Commissione, infatti, afferma che "il computo metrico estimativo possa
essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi
all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di
prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può
essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è
suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla
lettera “A” del punto 13 dell'allegato una specifica priorità tra i due prezziari
ammessi".
C'è da ricordare che la norma di rango primario (il comma 13-bis, art. 119 del
Decreto Rilancio) non ha mai previsto l'utilizzo di un "prezzario privato".
Previsione che è stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico
all'interno di un allegato ad un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto dare
attuazione al provvedimento normativo superiore.

La sconfitta dello Stato
In buona sostanza, lo Stato ha affidato la parte più importante (la
determinazione degli importi da cui discende la detrazione fiscale)
dell'operazione superbonus:
  •ai prezzari regionali utilizzabili gratuitamente da tutti i tecnici, ma che in molti
  casi non contengono prezzi in linea con il mercato perché non aggiornati per
  come prevede il Codice dei contratti e sui quali è scattato anche l'allerta da
  parte dell'ANAC;
  •a dei prezzari realizzati da una società privata, senza alcun controllo da
  parte dello Stato, che i tecnici dovranno obbligatoriamente acquistare.
Benché questa non vuole essere una critica alla qualità del prezzario edito dalla
casa editrice privata, che certamente è realizzato nel migliore dei modi, ci si
chiede come lo Stato abbia potuto realizzare una norma così importante
basandosi sul lavoro di un privato. Chi assicura lo Stato che la redazione del
prezzario è esente da errori o da situazioni particolari che possano determinare
il valore di una singola voce? Non dovrebbero esistere delle norme sulla
concorrenza che vietino a un Ministero di utilizzare su larga scala un listino (tra
l'altro a pagamento) realizzato da un privato per la determinazione di un voce
molto importante del Bilancio dello Stato?
Domande che attendono risposta e che mettono un grosso punto interrogativo
sulla reale congruità dei costi e, quindi, sulle detrazioni fiscali che saranno
applicate sugli interventi che accedono al superbonus. Che ricordiamo sono un
investimento dello Stato sul futuro energetico, strutturale ed economico del
Paese Italia.
Concludo riportando il commento dell'arch. Serena Pellegrino che
sull'argomento ha scritto: "La discrezionalità nella valutazione dei prezzi da
attuare in fase di asseverazione, generata da una fonte privata, per una norma
così determinate,non può essere ammissibile. Sappiamo bene che, “di natura”, i
prezzi lievitano in presenza di bonus ma aver legittimato la discrezionalità del
mercato la trovo molto pericolosa. Questo provvedimento è stato molto
importante ma la norma che legittima un privato a decidere il prezziario, trovo
che sia molto pericolosa".

     Superbonus 110% e computo metrico: l inganno della
                   verifica di congruità
Il Decreto Rilancio e il Decreto Requisiti tecnici hanno previsto che per la verifica di
congruità dei costi vadano utilizzati i prezzari ma non che i computi non possano
avere dei ribassi
di Gianluca Oreto - 14/04/2021

Sembra ormai una vita fa quando per i lavori edilizi privati si chiamava un tecnico
per la progettazione degli interventi e la redazione di un computo metrico.
Computo metrico che veniva realizzato nella stragrande maggioranza dei casi
utilizzando i prezzari regionali. A questo punto venivano invitate delle imprese che
sulla base del computo e del capitolato, presentavano un'offerta che generalmente
era un ribasso del valore totale presente nel computo metrico. E a quel punto si
sceglieva l'impresa verificando i ribassi, la sua affidabilità o altri parametri.

Cosa è cambiato dopo il Decreto Rilancio
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), della sua legge di conversione e di tutti i provvedimenti attuativi, il
sistema è notevolmente cambiato. L'avvento delle detrazioni fiscali del
110% (superbonus) e le possibilità infinite offerte dallo sconto in
fattura e dalla cessione del credito, hanno catalizzato l'attenzione di tutti:
contribuenti, tecnici, imprese, banche, affaristi e soggetti a vario titolo
interessati.
Si è compreso, infatti, che l'aliquota del 110% unita al concetto di verifica
di congruità dei costi avrebbe aperto un mercato florido a chi fosse
riuscito nell'intento di convincere il contribuente che "è tutto gratis".
Ma, in realtà, a pensarci bene, è davvero tutto gratis. Perché anche se alcuni
costi non si fosse riusciti a farli rientrare nel bonus 110%, i vantaggi derivanti
dall'incremento di valore dell'immobile sono certamente superiori e tali da
controbilanciare qualsiasi costo in più il contribuente dovesse pagare di sua
tasca (o indebitandosi).

Il Computo metrico e la verifica di congruità dei costi
Ma torniamo all'inganno di cui al titolo del presente articolo. Tra i vari
adempimenti previsti dal Decreto Rilancio e dal Decreto del MiSE 6 agosto
2020 (Decreto Requisiti tecnici), vi è la verifica di congruità dei
costi per gli interventi che accedono al superbonus. In pratica, i tecnici
che asseverano il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, devono anche
verificare che i costi siano congrui rispetto ai valori indicati da due tipologie
di prezzari indicati dal Decreto Requisiti tecnici:
  •i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province
  autonome;
  •i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI.
Concetto ribadito anche dall'Enea che in un documento recentemente
pubblicato ha confermato prima di tutto che il tecnico abilitato giustifica i costi
attraverso i suddetti prezzari ma anche che il computo metrico da allegare
all'asseverazione deve essere unico e contenere:
  •le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni
  condominiali;
  •le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi
  a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  •le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio:
  attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per
  il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma
  1, d. lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è
  tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento);
  •le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti
  competenti.

Superbonus 110% e computo metrico: l’inganno
L'Enea parla sempre di costi reali.
Dove sta l'inganno e probabilmente il punto sul quale si dovrebbe ragionare per
migliorare la norma sul superbonus? Che i computi metrici vengono realizzati
sulla base dei prezzari e messi in opera senza alcun ribasso. Che tradotto vuol
dire un maggior importo dei lavori, una maggiore detrazione fiscale e un
maggior indebitamento da parte dello Stato che (è bene ricordarlo) indebiterà le
future generazioni per far fronte a questo bonus fiscale.
Probabilmente sarebbe bastato ridurre la detrazione fiscale al 90% (come per il
bonus facciate) affinché si potessero ottenere vantaggi maggiori per tutti:
  •quel 10% in più avrebbe generato più attenzione dei contribuenti sui
  preventivi;
  •si sarebbero realizzati solo lavori che vale la pena realizzare (e non cappotti
  termici su seconde case al mare solo per ottenere il vantaggio degli interventi
  trainati).
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