Superbonus 110% e General Contractor: il chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate su spese, progettazione e interventi - Periti ...
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Superbonus 110% e General Contractor: il chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate su spese, progettazione e interventi 15 aprile 2021 L'Agenzia delle Entrate chiarisce ufficialmente il rapporto tra contribuente e general contractor per gli interventi che entrano nel superbonus 110% Superbonus 110% e General Contractor: ecco la risposta ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce molti dubbi in merito alla figura più richiesta da quando sono nate le detrazioni fiscali del 110%. E lo fa con una risposta (la n. 254/2021) che non lascia margini di dubbio e cambierà le "carte in tavola" in molti dei contratti già in essere tra condomini, privati e aziende nate sotto forma di contraenti generali, ovvero quelle figure che si occupano chiavi in mano di tutto quello che serve per portare aventi gli interventi edilizi che hanno accesso alle superbonus. Superbonus 110%: la precedente risposta Direzione regionale della Lombardia L'argomento era già stato trattato dalla Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 904-334/2021 con una risposta che aveva chiarito l'impossibilità di portare in detrazione i costi organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal General Contractor. Adesso però arriva una risposta dettagliata e ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate nazionale che ha fatto il punto della situazione. Superbonus 110%: la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate Nella nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate analizza il caso sottoposto da un contribuente che ha affidato ad un General Contractor tutti i lavori che riguardano: •l'isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto; •l'installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo; •la sostituzione degli infissi. Ma non solo i lavori. Perché il contribuente ha affidato anche: •i servizi di progettazione; •i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera;
•la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.); •la direzione dei lavori e la contabilità dell'opera; •l'asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute; •il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; •l'esecuzione del servizio di responsabile dei lavori. Tutti servizi eseguiti da professionisti incaricati dal contribuente ma che saranno fatturati al General Contractor che poi fatturerà al contribuente stesso operando l'opzione dello sconto in fattura. Tutto al General Contractor Il contribuente, in sostanza, si è affidato a un fornitore unico che opera come "contraente generale", che provvederà alla progettazione e realizzazione delle opere, rapportandosi, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, da un lato, con il committente e dall'altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell'intervento stesso. In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione, svolti da professionisti incaricati dall'Istante, saranno fatturati dal professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all'Istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza. La figura del Contraente Generale negli appalti pubblici Come abbiamo avuto modo di chiarire nell'articolo Superbonus 110% e General Contractor: occhio ai costi indeducibili, anche l'Agenzia delle Entrate ricorda che la figura del Contraente Generale è individuata all'art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Che la definisce come unico referente nei confronti del committente dei lavori, che si impegna a realizzare l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell'opera commissionata. Figura che, come detto, è individuata per i lavori pubblici ma non per quelli privati. Ma non è questo il punto principale. Superbonus 110% e General contratto: servizi accessori NON detraibili Ciò premesso, anche la risposta della direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate è chiara e non lascia dubbi. Tralasciando la correttezza sotto il profilo civilistico degli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e "contraente generale", il contribuente può accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l'impresa, in qualità di "contraente generale", gli fatturerà per la realizzazione di interventi
specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione (visto di conformità e asseverazioni). Essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell'agevolazione, nella fattura emessa dal "contraente generale" per riaddebitare al contribuente le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso. Niente detrazione per il "costo" del contraente generale Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione. In definitiva, il lavoro di coordinamento del General Contractor è assimilabile a quello dell'amministratore di condominio. Con la circolare n. 30/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate aveva confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.
Superbonus 110% e congruità dei costi: la sconfitta dello Stato nella determinazione dell’importo massimo detraibile Per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% è richiesto che il tecnico asseveratore verifichi la congruità dei costi sulla base dei prezzari realizzati dalle Regioni, dalle province autonome e da una casa editrice privata di Gianluca Oreto - 13/04/2021 Benché i latini dicano "excusatio non petita, accusatio manifesta", vorrei dire che chi scrive ritiene che è compito dello Stato valorizzare le eccellenze private. Ma nel farlo non può dimenticare il suo ruolo di controllore, o peggio, creare sperequazioni che possano da una parte creare un vantaggio competitivo ad una determinata impresa privata e dall'altra venir meno al suo ruolo principale demandandolo completamente all'esterno senza alcuna verifica. Superbonus 110%: la verifica di congruità dei costi Dove voglio arrivare con questo breve incipit? all'argomento principe dell'ultimo anno tecnico: il superbonus 110%. Ovvero quella detrazione fiscale dalla potenza straordinaria che, nonostante un avvio difficile, potrebbe rappresentare il vero volano per il rilancio dell'economia italiana dei prossimi anni (sempre che venga confermato). Perché un dato oggettivo è che l'edilizia è il settore trainante per eccellenza e trovare il modo per far ripartire questo settore, significa avere a cuore le sorti del Paese. Tralasciando interventi, modalità, adempimenti e requisiti (a cui rimandiamo al nostro Speciale Superbonus 110%), in questo articolo vorrei soffermarmi su un argomento ben specifico: la verifica di congruità dei costi. Da non confondere con il visto di conformità, necessario quando il contribuente vuole optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale. In particolare, l'art. 119, comma 13 del D. Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che per fruire della detrazione fiscale del 110% il tecnico deve asseverare: •il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per le due tipologie di intervento (ecobonus e sismabonus): •la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Come specificato dal successivo comma 13-bis, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzari definiti nell'allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).
I prezzari da utilizzare per la verifica di congruità In particolare, al punto 13 (limiti delle agevolazioni) dell'Allegato A al Decreto Requisiti tecnici ecobonus, è indicato che il tecnico deve asseverare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: 1. i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile; 2. nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8; 3. sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La gerarchia dei prezzari: la conferma della Commissione di Monitoraggio presso il CSLP Come confermato recentemente in una risposta della Commissione di monitoraggio costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non esiste una gerarchia nell'utilizzo dei due prezzari previsti dal Decreto Requisiti tecnici. I tecnici, per la verifica di congruità dei costi, possono utilizzare alternativamente: •i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome;
•i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI (società privata senza controllo da parte dello Stato). La Commissione, infatti, afferma che "il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell'allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi". C'è da ricordare che la norma di rango primario (il comma 13-bis, art. 119 del Decreto Rilancio) non ha mai previsto l'utilizzo di un "prezzario privato". Previsione che è stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico all'interno di un allegato ad un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto dare attuazione al provvedimento normativo superiore. La sconfitta dello Stato In buona sostanza, lo Stato ha affidato la parte più importante (la determinazione degli importi da cui discende la detrazione fiscale) dell'operazione superbonus: •ai prezzari regionali utilizzabili gratuitamente da tutti i tecnici, ma che in molti casi non contengono prezzi in linea con il mercato perché non aggiornati per come prevede il Codice dei contratti e sui quali è scattato anche l'allerta da parte dell'ANAC; •a dei prezzari realizzati da una società privata, senza alcun controllo da parte dello Stato, che i tecnici dovranno obbligatoriamente acquistare. Benché questa non vuole essere una critica alla qualità del prezzario edito dalla casa editrice privata, che certamente è realizzato nel migliore dei modi, ci si chiede come lo Stato abbia potuto realizzare una norma così importante basandosi sul lavoro di un privato. Chi assicura lo Stato che la redazione del prezzario è esente da errori o da situazioni particolari che possano determinare il valore di una singola voce? Non dovrebbero esistere delle norme sulla concorrenza che vietino a un Ministero di utilizzare su larga scala un listino (tra l'altro a pagamento) realizzato da un privato per la determinazione di un voce molto importante del Bilancio dello Stato? Domande che attendono risposta e che mettono un grosso punto interrogativo sulla reale congruità dei costi e, quindi, sulle detrazioni fiscali che saranno applicate sugli interventi che accedono al superbonus. Che ricordiamo sono un investimento dello Stato sul futuro energetico, strutturale ed economico del Paese Italia. Concludo riportando il commento dell'arch. Serena Pellegrino che sull'argomento ha scritto: "La discrezionalità nella valutazione dei prezzi da attuare in fase di asseverazione, generata da una fonte privata, per una norma
così determinate,non può essere ammissibile. Sappiamo bene che, “di natura”, i prezzi lievitano in presenza di bonus ma aver legittimato la discrezionalità del mercato la trovo molto pericolosa. Questo provvedimento è stato molto importante ma la norma che legittima un privato a decidere il prezziario, trovo che sia molto pericolosa". Superbonus 110% e computo metrico: l inganno della verifica di congruità Il Decreto Rilancio e il Decreto Requisiti tecnici hanno previsto che per la verifica di congruità dei costi vadano utilizzati i prezzari ma non che i computi non possano avere dei ribassi di Gianluca Oreto - 14/04/2021 Sembra ormai una vita fa quando per i lavori edilizi privati si chiamava un tecnico per la progettazione degli interventi e la redazione di un computo metrico. Computo metrico che veniva realizzato nella stragrande maggioranza dei casi utilizzando i prezzari regionali. A questo punto venivano invitate delle imprese che sulla base del computo e del capitolato, presentavano un'offerta che generalmente era un ribasso del valore totale presente nel computo metrico. E a quel punto si sceglieva l'impresa verificando i ribassi, la sua affidabilità o altri parametri. Cosa è cambiato dopo il Decreto Rilancio Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), della sua legge di conversione e di tutti i provvedimenti attuativi, il sistema è notevolmente cambiato. L'avvento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e le possibilità infinite offerte dallo sconto in fattura e dalla cessione del credito, hanno catalizzato l'attenzione di tutti: contribuenti, tecnici, imprese, banche, affaristi e soggetti a vario titolo interessati. Si è compreso, infatti, che l'aliquota del 110% unita al concetto di verifica di congruità dei costi avrebbe aperto un mercato florido a chi fosse riuscito nell'intento di convincere il contribuente che "è tutto gratis". Ma, in realtà, a pensarci bene, è davvero tutto gratis. Perché anche se alcuni costi non si fosse riusciti a farli rientrare nel bonus 110%, i vantaggi derivanti dall'incremento di valore dell'immobile sono certamente superiori e tali da controbilanciare qualsiasi costo in più il contribuente dovesse pagare di sua tasca (o indebitandosi). Il Computo metrico e la verifica di congruità dei costi Ma torniamo all'inganno di cui al titolo del presente articolo. Tra i vari adempimenti previsti dal Decreto Rilancio e dal Decreto del MiSE 6 agosto
2020 (Decreto Requisiti tecnici), vi è la verifica di congruità dei costi per gli interventi che accedono al superbonus. In pratica, i tecnici che asseverano il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, devono anche verificare che i costi siano congrui rispetto ai valori indicati da due tipologie di prezzari indicati dal Decreto Requisiti tecnici: •i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome; •i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI. Concetto ribadito anche dall'Enea che in un documento recentemente pubblicato ha confermato prima di tutto che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso i suddetti prezzari ma anche che il computo metrico da allegare all'asseverazione deve essere unico e contenere: •le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali; •le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale); •le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento); •le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti. Superbonus 110% e computo metrico: l’inganno L'Enea parla sempre di costi reali. Dove sta l'inganno e probabilmente il punto sul quale si dovrebbe ragionare per migliorare la norma sul superbonus? Che i computi metrici vengono realizzati sulla base dei prezzari e messi in opera senza alcun ribasso. Che tradotto vuol dire un maggior importo dei lavori, una maggiore detrazione fiscale e un maggior indebitamento da parte dello Stato che (è bene ricordarlo) indebiterà le future generazioni per far fronte a questo bonus fiscale. Probabilmente sarebbe bastato ridurre la detrazione fiscale al 90% (come per il bonus facciate) affinché si potessero ottenere vantaggi maggiori per tutti: •quel 10% in più avrebbe generato più attenzione dei contribuenti sui preventivi; •si sarebbero realizzati solo lavori che vale la pena realizzare (e non cappotti termici su seconde case al mare solo per ottenere il vantaggio degli interventi trainati).
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