Nuove regole sulla protezione animale in ambito sperimentale: Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 - Davide Barbetta Università degli Studi di ...
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Nuove regole sulla protezione animale in ambito sperimentale: Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 Davide Barbetta Università degli Studi di Teramo Teramo, 21 ottobre 2019
Università degli Studi di Teramo • Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici Principio fondante della direttiva è il principio delle 3 R (Replacement, Reduction e Refinement) • Con l’entrata in vigore della nuova legislazione viene abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 • Il D.lgs. 26/14 non è una norma sugli aspetti scientifici, ma sul benessere animale
Università degli Studi di Teramo Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione Sono disciplinati i seguenti aspetti: a) È consentito l’utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l’impiego di animali vivi Concetto rafforzato dalla nuova norma
Università degli Studi di Teramo Ribadito in modo esplicito l’importanza del principio delle 3 R a) la sostituzione, la riduzione dell’uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure; Applicazione del concetto di perfezionamento non solo nell’ambito delle procedure sperimentali, ma tutela del benessere animale dalla nascita alla sino alla morte dell’individuo Tecniche di allevamento e animal care, eutanasia
Università degli Studi di Teramo b) provenienza, allevamento, identificazione, cura, alloggiamento e soppressione degli animali; c) attività degli allevatori, dei fornitori, e degli utilizzatori; d) valutazione e autorizzazione dei progetti di ricerca.
Università degli Studi di Teramo • Nell’ambito della riduzione, all’ art. 18 del decreto al fine di ridurre il numero di animali utilizzati nelle procedure, la norma promuove la condivisione fra gli utilizzatori di organi e tessuti di animali sacrificati a fini sperimentali • Nell’ambito degli animali utilizzati nelle procedure, il decreto comprende anche le forme larvali capaci di alimentarsi in modo autonomo, le forme fetali di mammiferi a partire dall’ultimo terzo del loro sviluppo e i cefalopodi Dimostrazione scientifica di provare dolore, sofferenza o soggetti ad effetti negativi sul loro sviluppo
Università degli Studi di Teramo Art. 3 Definizioni Non si parla più di esperimento, ma di procedura a) procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, distress, danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato all’inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente in queste condizioni. È esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti
Università degli Studi di Teramo Equivalente o superiore a quello provocato all’inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie Per la prima volta si “quantifica” la sofferenza animale Animali geneticamente modificati La legislazione si applica per la prima volta agli animali geneticamente modificati b) Stabilimento Edificio o gruppi di edifici o altri locali in cui gli animali sono allevati (stabilimento di allevamento), tenuti (stabilimento fornitore) o utilizzati (stabilimento utilizzatore)
Università degli Studi di Teramo Ogni stabilimento dovrà disporre, a partire dal 1° gennaio 2017, dei requisiti di cui l’allegato III: sezione generale A (caratteristiche di carattere generale) e sezione B( riferito alle singole specie) I requisiti minimi strutturali e di gestione sono stati aggiornati sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche nell’ambito della stabulazione degli animali
Università degli Studi di Teramo • Il decreto introduce delle figure nuove e rivede il ruolo del medico veterinario c) Responsabile del progetto di ricerca Titolare dell’autorizzazione del progetto, che provvede all’elaborazione delle procedure e di progetti ed è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici
Università degli Studi di Teramo d) Responsabile del benessere animale Persona responsabile del benessere e dell’assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti Art. 24 Introdotta la figura del veterinario designato Esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e formazione specifica, che prescrive (ordine, comando) le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali
Università degli Studi di Teramo Art. 5 Finalità delle procedure Ricerca di base e applicata Ricerca sui farmaci, prodotti alimentari, mangimi e di altre sostanze Protezione dell’ambiente naturale a i fini della tutela della salute e del benessere dell’uomo e degli animali Conservazione delle specie L’alta formazione nell’ambito delle competenze professionali Indagini medico-legali
Università degli Studi di Teramo Procedure non autorizzate Produzione e controllo di materiale bellico. Protocolli della LD50 e LC50, tranne in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali. Produzione di anticorpi monoclonali attraverso l’induzione di ascite, qualora sono disponibili altri metodi validati e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali
Università degli Studi di Teramo Le ricerche sugli xenotrapianti (trapianto di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze di abuso dal 1° gennaio 2021 Le esercitazioni didattiche nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari E’ consentita invece la formazione universitaria in medicina veterinaria e l’alta formazione universitaria dei medici e medici veterinari
Università degli Studi di Teramo Eutanasia Il decreto pone molta attenzione alla protezione degli animali anche nel momento del sacrificio dedicando un allegato in cui sono elencati i metodi idonei per le diverse specie animali Art. 6 Metodi di soppressione La soppressione degli animali avviene: a) con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile; b) secondo i metodi di cui all’allegato IV; c) da personale competente ai sensi dell’articolo 23; d) negli stabilimenti autorizzati
ALLEGATO IV Metodi di soppressione degli animali
Università degli Studi di Teramo Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell’animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui all’articolo 24
Università degli Studi di Teramo Art. 7 Specie minacciate di estinzione E’ vietato l’uso di specie animali in via di estinzione elencate nell’Allegato A del regolamento (UE) n. 750/2013 (protezione di specie della flora e della fauna mediante il controllo del loro commercio) e ss. mm., compresi i primati non umani Il Ministero della Salute può autorizzare eccezionalmente l’uso delle specie suddette, ad esclusione delle scimmie antropomorfe, qualora le procedure seguano fini connessi alla ricerca traslazionale o finalizzata alla conservazione della specie e sia scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse
Università degli Studi di Teramo Art. 8 Primati non umani Il Ministero della Salute può autorizzare in via eccezionale l’impiego di primati non umani di cui all’allegato I, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell’ambito di procedure che perseguono i seguenti scopi Ricerca di base , ricerca traslazionale o finalizzata alla conservazione della specie
Università degli Studi di Teramo Art. 9 Animali prelevati allo stato selvatico • Il Ministero della Salute può autorizzare in via eccezionale l’impiego di tali animali se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo scientifico impiegando animali allevati
Università degli Studi di Teramo •Art. 10, comma 1 Animali utilizzati nelle procedure Gli animali appartenenti alle specie elencate all’Allegato I possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati
Università degli Studi di Teramo Allegato I – Elenco degli animali di cui all’articolo 10, comma 1 1. Topo (Mus musculus) 2. Ratto (Rattus norvegicus) 3. Porcellino d’India (Cavia porcellus) 4. Criceto siriano o dorato (Mesocricetus auratus) 5. Criceto cinese (Cricetulus griseus) 6. Gerbillo della Mongolia (Meriones unguiculatus) 7. Coniglio (Ortyctolagus cuniculus) 8. Cane (Canis familiaris) Uso autorizzato in via eccezionale 9. Gatto (Felis catus) Uso autorizzato in via eccezionale 10. Tutte le specie di primati non umani Uso autorizzato in via eccezionale e divieto assoluto per le scimmie antropomorfe 11. Rana (Xenopus laevis, tropicalis) 12. Pesce zebra (Danio rerio)
Università degli Studi di Teramo Art. 11 Animali randagi e selvatici delle specie domestiche cani e gatti È vietato l’impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi , nonché gli animali selvatici delle specie domestiche Il Ministero della Salute può autorizzare l’impiego di cani e gatti di cui all’allegato I, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse e nell’ambito di procedure che perseguono i seguenti scopi
Università degli Studi di Teramo Ricerca di base , ricerca traslazionale o finalizzata alla conservazione della specie Art. 13 Scelta dei metodi Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l’impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi riconosciuti dalla legislazione dell’Unione Europea
Università degli Studi di Teramo Quando è inevitabile l’impiego degli animali permane l’ imperativo di implementare quelle procedure, a parità di risultati, che: a) richiedono il minor numero di animali utilizzati; b) utilizzano individui con la minor capacità di provare dolore, sofferenza o danno; c) sono in grado di minimizzare, dolore, sofferenza o danno prolungato; d) offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;
Università degli Studi di Teramo Il decreto sancisce inoltre e) Hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio Elemento centrale del processo di autorizzazione Descrizione accurata al fine di far emergere chiaramente se il danno prodotto a carico degli animali è giustificato dal risultato atteso Beneficio per l’uomo, l’animale e l’ambiente
Università degli Studi di Teramo Nelle procedure va evitata la morte come punto finale Art. 14 Anestesia Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all’animale, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici
Università degli Studi di Teramo Sono consentite le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o internazionali, ovvero qualora si ritiene che l’anestesia è per l’animale più traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibile con le finalità della stessa Cessati gli effetti dell’anestesia o quando questa non sia praticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, purché compatibile con le finalità della procedura
Università degli Studi di Teramo Art. 15 Classificazione delle gravità delle procedure Il decreto (allegato VII) suddivide le singole procedure in diverse categorie in base alla sofferenza prodotta sugli animali indicando i criteri di assegnazione e riportando delle esemplificazioni a) Non risveglio Procedure in anestesia senza ripresa di coscienza b) Lievi P.es. anestesia, biopsie orecchio e coda,…
Università degli Studi di Teramo c) Moderate P.es. chirurgia (toracica, addominale,…), modelli di tumore, indotti o spontanei, che producano dolore e angoscia moderati o interferenza moderata con il comportamento normale g) Gravi P.es prove di tossicità che possano prevedere la morte dell’animale, modelli di tumori, indotti o spontanei che causino malattia progressiva letale ( tumori metastatizzanti)
Università degli Studi di Teramo La procedura deve essere considerata nel suo complesso, considerando tutti gli effetti dannosi che possono essere inflitti agli animali Sofferenza cumulativa Art. 16 Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure Il decreto specifica quando un animale precedentemente impiegato in una o più procedura possa essere riutilizzato in altre procedure È inoltre possibile il riutilizzo, previo parere favorevole del veterinario designato
Università degli Studi di Teramo Art.17 Fine della procedura Una procedura termina quando non è necessario compiere ulteriori osservazioni oppure, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dell’alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di sofferenza equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago La norma definisce per gli animali geneticamente modificati lo status di non sofferenza
Università degli Studi di Teramo Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa, il medico veterinario designato decide se l’animale deve essere tenuto in vita o soppresso Eutanasia comunque effettuata quando nell’animale permane una condizione di sofferenza moderata o intensa
Università degli Studi di Teramo • La precedente legislazione contemplava già la possibilità di cessione ad altra struttura o associazioni degli animali al termine della procedura • Aspetto innovativo del nuovo decreto Art. 19 Liberazione e reinserimento degli animali La cessione (affido in adozione a scopo umanitario ad associazioni, privati, …) dell’animale, previo parere del veterinario designato, prevede inoltre un programma di reinserimento che assicura la socializzazione degli animali (rieducazione comportamentale) o un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della loro reintroduzione nel loro habitat
Università degli Studi di Teramo Art. 23 Disciplina del personale Il decreto stabilisce che gli stabilimenti dispongano di un numero sufficiente di personale abilitato in relazione a al tipo di attività, al numero, alle specie animali stabulate, alla natura delle procedure Il personale dovrà possedere un livello di istruzione e di formazione adeguato per svolgere una delle seguenti funzioni: Concezione di procedure e di progetti (responsabile del progetto);
Università degli Studi di Teramo Realizzazione di procedure su animali; Cura degli animali; Soppressione degli animali Istruzione e formazione dovranno essere acquisite, mantenute e dimostrate secondo i requisiti e le modalità da definire sulla base degli elementi di cui all’allegato V del decreto legislativo: legislazione elementi di etica, aspetti biologici e comportamentali delle specie più comunemente utilizzate, …, principio delle 3R
Università degli Studi di Teramo In attesa del decreto formazione, è l’OPBA che certifica l’adeguata formazione del personale coinvolto nel progetto Il decreto introduce un nuovo "elemento” che non ha precedenti nella passata legislazione Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) Garante del rispetto della norma la cui missione principale è di fornire consulenza sul benessere degli animali
Università degli Studi di Teramo Art. 25 OBPA La norma prevede che ciascun stabilimento (allevatore, fornitore o utilizzatore) istituisca un OPBA costituito almeno da: responsabile del benessere animale, dal veterinario designato e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico Art. 26 Funzioni dell’OPBA Consiglia il personale su aspetti di benessere animale Acquisizione, cura e impiego degli animali Ruolo chiave nel promuovere e migliorare il benessere
Università degli Studi di Teramo Consiglia il personale nell’applicazione del principio delle 3R, lo tiene informato sull’innovazione tecnica-scientifica e promuove la formazione Promuove e garantisce l’applicazione delle 3 R Esprime un parere motivato sui progetti di ricerca (valutazione tecnica-scientifica) Inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca al Ministero della Salute Organismo che si interfaccia fra i ricercatori e l’autorità competente
Università degli Studi di Teramo Segue lo sviluppo e l’esito dei progetti di ricerca, tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati al fine di contribuire ulteriormente all’applicazione del principio delle 3 R Fornisce consulenza sui programmi di reinserimento e di socializzazione degli animali che devono essere reinseriti
Università degli Studi di Teramo Art. 31 Autorizzazione dei progetti Ogni progetto di ricerca che implichi l’utilizzo di animali deve essere autorizzata dal Ministero della Salute quindi non è più possibile effettuare alcuna attività sugli animali se non preventivamente autorizzata dall’autorità competente Nell’iter autorizzativo il Ministero della Salute richiede una valutazione tecnico-scientifica all’Istituto Superiore di Sanità o al Consiglio Superiore di Sanità (primati non umani, cani e gatti ed individui di specie in via di estinzione).
Università degli Studi di Teramo La valutazione tecnica-scentifica verifica la conformità dei progetti di ricerca a quanto previsto dal decreto legislativo tutto ciò a garanzia del benessere animale, e deve anche verificare che la ricerca sia effettivamente necessaria, giustificata e accettabile Analisi danno/beneficio, dimostrazione che non costituisca un’utile duplicazione di studi precedenti, uso del minor numero di animali possibili Allegato VI Schema per la presentazione di un progetto di ricerca
Università degli Studi di Teramo Art. 32 Valutazione retrospettiva Nell’ambito della valutazione tecnico-scientifica si definisce l’eventuale necessità di fare un valutazione retrospettiva del progetto di ricerca L’utilizzo di primati non umani e nel caso di procedure classificate come gravi la valutazione retrospettiva è sempre richiesta
Università degli Studi di Teramo La valutazione retrospettiva è richiesta al responsabile del progetto Documentazione richiesta: 1. il raggiungimento degli obiettivi del progetto; 2. le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate; 3. gli elementi che possono contribuire a potenziare l’applicazione del principio delle 3 R
Università degli Studi di Teramo Art.34 La sintesi non tecnica del progetto Relazione sinottica, compilata dal responsabile del progetto, caratterizzata da un linguaggio semplice, comprensibile anche per i non addetti ai lavori, secondo il modello di cui l’allegato IX del decreto che deve contenere: obiettivi del progetto; rapporto danno/beneficio; numero/specie utilizzate; applicazione del principio delle 3R.
Università degli Studi di Teramo Entro tre mesi dal rilascio delle autorizzazioni, le sintesi non tecniche sono pubblicate dal Ministero della Salute In tal modo l’opinione pubblica ha visibilità sull’uso degli animali in ambito scientifico
Università degli Studi di Teramo Art. 37 Approcci alternativi Il Ministero della Salute promuove lo sviluppo di metodi alternativi, in grado di fornire lo stesso livello o un livello più alto d’informazione di quello ottenuto con l’uso degli animali, che non prevedono l’uso di animali (sostituzione) o utilizzano un minor numero di animali (riduzione) o che comportano procedure meno dolorose (affinamento) Il Ministero della Salute individua nel Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell’IZPS della Lombardia e dell’Emilia Romagna il centro incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull’idoneità dei metodi
Università degli Studi di Teramo Art. 38 Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici • Un altro organismo introdotto con il decreto è il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici • Il comitato svolge le seguenti funzioni: consulenza alle autorità competenti (Ministero, regioni, provincie autonome di Trento e Bolzano, comuni e ASL) e agli OPBA su questioni relative all’acquisizione, all’allevamento, alla cura e all’uso degli animali nelle procedure
Università degli Studi di Teramo scambio di informazioni (funzionamento degli OPBA e sulla valutazione del progetto) con i comitati di altri paesi dell’Unione europea, condividendone le migliori pratiche
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