SENATO DELLA REPUBBLICA - XVIII LEGISLATURA

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BOZZE DI STAMPA
24 febbraio 2022
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA
                          XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia
                 di termini legislativi (2536)

                            EMENDAMENTI
                       (al testo del decreto-legge)

                                     Art. 1

1.1
Malan, La Russa

   Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
         «2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte del-
le Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al conteni-
mento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale mili-
tare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli ar-
ticoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino
al 31 dicembre 2022.
         2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autorizza-
ta, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si prov-
vede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti
2

di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di
spesa come modificato dalla presente disposizione.»
          Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la
famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, sono apportate
le seguenti modificazioni:
           «2021:
               CP: - 20.000.000;
               CS: - 20.000.000.
           2022:
               CP: - 20.000.000;
               CS: - 20.000.000.
           2023:
               CP: - 20.000.000;
               CS: - 20.000.000.»

1.2
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
         «6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri
derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022
e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3
Malan, La Russa

   Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
          «8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte del-
le Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al conteni-
3

mento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale mili-
tare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli
19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31
dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata,
per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.»

1.4
Malan, La Russa

   Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
         «8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia peni-
tenziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, me-
diante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 976
posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ma-
schile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ottobre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 80 del 13 novembre
2020.»

1.5
Malan, La Russa

   Dopo il comma 25-quater, aggiungere il seguente:
         «25-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di coor-
dinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR sono
prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture
tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato. Gli
oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma sono posti a valere sul-
le risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinaria-
mente già destinate allo scopo.»
4

1.6
Malan, La Russa

   Dopo il comma 28-septies, aggiungere il seguente:
        «28-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno
2024».»

                        ORDINE DEL GIORNO

G1.1
Montevecchi

   Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di termini legislativi (A.S. 2536);
        premesso che:
           l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge in esame dispone la pro-
roga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della
cultura, già autorizzati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al limite di durata massima di quindici mesi;
        considerato che:
           al Ministero della Cultura è attribuita la facoltà di autorizzare, nelle
more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assun-
zione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già
autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018, incarichi
di collaborazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di quindici mesi e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2021;
          tale intervento normativo ha quale sua precipua finalità quella di
non perdere professionalità da poco acquisite e formate e, nel medesimo tem-
po, non lasciare sguarniti di personale gli uffici periferici, con conseguenti
ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione
del paesaggio e del patrimonio culturale;
5

        valutato che:
           il Ministero della cultura versa da tempo in condizioni di grave ca-
renza di organico (con percentuali che si ritengono comprese tra il 40% e il
70% a seconda della struttura) senza tuttavia che siano state fornite adeguate
risposte sul piano assunzionale, moltiplicando le collaborazioni a tempo de-
terminato e incrementando l'esternalizzazione dei servizi, compromettendo,
in tal modo, il consolidamento delle competenze acquisite e la valorizzazione
dei professionisti del comparto;
          nessuna strategia pluriennale, anche di rinnovata governance del
paesaggio e dei beni culturali, è possibile senza un adeguato apporto di risorse
umane;
        impegna il Governo:
           a porre in essere opportuni interventi, anche di carattere normativo,
vòlti a incrementare l'organico a tempo indeterminato delle strutture del Mi-
nistero della cultura mediante il reclutamento in numero adeguato, attraverso
procedure pubbliche e trasparenti, delle professionalità necessarie a far fronte
in modo tempestivo, efficace e costante, al compito di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio.

                             EMENDAMENTI

                              Art. 1-quinquies

1-quinquies.0.1
Malan, La Russa

   Dopo l'articolo inserire il seguente:

                               «Art. 1-sexies.
   (Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

            1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, com-
ma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi
previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo
2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo
6

di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni
di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga.
           Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la cor-
rispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui al-
l'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga disposizio-
ni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

                                     Art. 2

2.1
Malan, La Russa

   Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale ap-
partenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare
e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da
COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente
in materia di vittime del dovere».

2.2
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
         «6-quinquies. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicu-
rezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma
2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione,
da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è
confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25
milioni di euro per ciascun anno.»
7

                                     Art. 3

3.1
Malan, La Russa

   Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
          «1-quater. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: «15 novembre 2022».»

3.2
Malan, La Russa

   Sopprimere il comma 3.

3.3
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
         «4-quater. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionisti-
che e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni spor-
tive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:
         a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta,
dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
        b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal
1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
        4-quinquies. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del
comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale
8

dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento
della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti
relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16
del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
          4-sexies. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-
bis, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da
parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pa-
gamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:
            a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74
del 2000;
            b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del
1997;
          c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463.
        4-septies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi
923 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di
decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applica-
zione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.»

3.4
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
         «4-quater. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma
923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre
2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono ef-
fettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro
il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate
mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene
entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo
2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
        4-quinquies. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, è sostituito dal seguente: «924. I versamenti sospesi ai sensi
del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale
dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento
della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versa-
9

menti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno
30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

3.5
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
         «4-quater. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le se-
guenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per
l'anno 2022»;
             b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021
ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente,
iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».»

3.6
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
       «4-quater. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2022, la
garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario
e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo,
anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le moda-
lità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.»;
10

           b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023».»

3.7
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
         «4-quater. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per
l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economi-
ca di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.8
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
       «4-quater. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
           a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»;
           b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023».»
11

3.9
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
        «4-quater. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
           a) all'articolo 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sosti-
tuite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
           b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» so-
no sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».»

3.10
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
         «4-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le
parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come
rideterminato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021».»

3.11
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
        «4-quater. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle se-
guenti: «31 dicembre 2022».»
12

3.12
Malan, La Russa

   Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
        «4-quater. All'articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
«per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020,
2021 e 2022».»

3.13
Malan, La Russa

    Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere i seguenti:
        «5-undevicies. All'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono
apportate le seguenti modificazioni:
           a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» so-
no sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 2022»;
         b) al comma 2, le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020»
sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«15 maggio 2022».
        5-vicies. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono
apportate le seguenti modificazioni:
           a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorra-
no, dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
          b) al comma 5, le parole: «anteriormente alla data di inizio della
sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27» sono soppresse.»
13

3.14
Malan, La Russa

   Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:
         «5-undevicies. Per gli anni 2022 e 2023, in con-siderazione degli ef-
fetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali,
in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel
bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura
non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio
stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al ren-
diconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

3.15
Malan, La Russa

   Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:
         «5-undevicies. Gli Enti Locali sono autorizzati a utilizzare le risorse
assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di
cui all'articolo106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'arti-
colo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente di-
sposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»

3.16
Malan, La Russa

   Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:
        «5-undevicies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024».»
14

3.17
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere i seguenti:
        «6-nonies. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
           a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
            b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;
            c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2022».
         6-decies. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ri-
determinati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo
2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modifica-zio-
ni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 di-cembre 2001, n. 448, sono
pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della
medesima legge è aumentata all'11 per cento.»

3.18
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies inserire il seguente:
        «6-nonies. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle se-
guenti: «30 giugno 2022».»

3.19
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
        «6-nonies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le
15

parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2022 ».»

3.20
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:
        «6-nonies. All'articolo 1, comma 53, numero 2), della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«1° luglio 2022».»

3.21
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
           «6-nonies. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il
soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun
rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura,
a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene
al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per
tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima
di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge
27 dicembre 2019, n. 160.»

3.22
Malan, La Russa

    Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
         «6-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al-
l'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al
31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamen-
te ai settori dell'energia elettrica e del gas. Limitazione dell'interpretazio-
16

ne autentica del canone unico ai settori dell'energia elettrica e del gas fino al
31/12/2022»

3.23
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
        «6-nonies. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
         a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: «alla data del
31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre
2021»;
         b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 31 di-
cembre 2020» sono inserite le seguenti: «e al 31 dicembre 2021».»

3.24
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere i seguenti:
        «6-nonies. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2022».
         6-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato
dall'articolo 68 del presente decreto. Con successivi provvedimenti normati-
vi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i
requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il
limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»
17

        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la
famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
           «2021:
             CP: - 90.000.000;
             CS: - 90.000.000.
           2022:
             CP: - 90.000.000;
             CS: - 90.000.000.
           2023:
             CP: - 90.000.000;
            CS: - 90.000.000. Concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione
del suolo pubblico»

3.25
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
         «6-nonies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:
            a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del con-
siglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della
giunta entro il 30 giugno 2022;
          b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro
il 30 novembre 2022.        Proroga termini approvazione bilanci Regioni e
Trento e Bolzano»
18

3.26
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:
        «6-nonies. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
sono apportate le seguenti modificazioni:
           a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «a decorrere dall'anno 2022»;
          b) le parole «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti
«pari ad euro 2.000.000».»

3.27
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
        «6-nonies. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2023 ».»

3.28
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
         «6-nonies. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono inserite le seguen-
ti: «2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19

3.29
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies aggiungere il seguente:
       «6-nonies. All'articolo 19-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al
comma 1, lettera b), le parole "1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"1 gennaio 2030".»

3.30
Malan, La Russa

   Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
       «6-nonies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».»

                        ORDINI DEL GIORNO

G3.1
Dell'Olio

   Il Senato,
           in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi" (A.S. 2536);
        premesso che:
            l'articolo 3, comma 6-septies, detta disposizioni volte a modificare
il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale
si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni
ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per
ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;
           con la norma in esame, infatti, si modifica il comma 3-bis dell'ar-
ticolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prevede che
20

a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasfe-
rimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano esse persone fisiche o
giuridiche) pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo
prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono
riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 di-
cembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 (termine su cui incide la nor-
ma in commento) il predetto divieto è riferito alla cifra di 1.000 euro;
             la modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall'ini-
zio dell'anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in ap-
plicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la
soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, natu-
ralmente, di non aver superato 1.999,99 euro;
          valutato che:
           tale misura rappresenta senza dubbio una retromarcia rispetto alla
strada che intrapresa in questi anni dal Governo con la spinta sul cashback, la
digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti;
        impegna il Governo:
            ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riportare
il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante
fra soggetti diversi nella misura di 1.000 euro.

                                Art. 3-novies

G3-novies.1
Binetti

   Il Senato,
           in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge
del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021,
        premesso che:
            il decreto reca non solo le disposizioni di proroga finalizzate a ga-
rantire la continuità dell'azione amministrativa, ma anche le misure organiz-
zative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche ammini-
strazioni nonché delle misure di innovazione tecnologica;
            è nostra responsabilità, non solo in quanto legislatori e co-legisla-
tori sugli atti d'iniziativa governativa, ma anche in qualità di istituzionechia-
21

mata ad esercitare una scrupolosa attività di vigilanza e controllo sull'azione
governativa assicurare che sia posta la massima attenzione su quei provvedi-
menti e su quei temi che incidono sul benessere e sulla salute dei cittadini e
che solo una attenta azione di stimolo e di vigilanza sulla complessa azione
amministrativa può contribuire ad assicurare;
            l'Agenda 2030 concorre a definire un quadro strategico fondamen-
tale per il nostro Paese verso il quale tutto il sistema si deve orientare, e per
tale motivo occorre lavorare tutti nella direzione di un sistema di valori con-
diviso e l'Italia ha già interiorizzato nell'ambito della propria legislazione, e
da ultimo anche nel PNRR, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'A-
genda 2030 dell'ONU;
            è opportuno evidenziare che almeno tre di essi, specificatamente il
3, 9 e 12, richiedono tutta la nostra attenzione affinché siano messe in campo
quelle azioni che indirizzano la crescita economica e i comportamenti delle
imprese verso il conseguimento dei suddetti tali obiettivi: 1) il GOAL n 3
che ci obbliga ad "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le
età", e in particolare il 3.a "Rafforzare l'attuazione della "Convenzione qua-
dro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità" sul controllo del tabacco in
tutti i paesi, a seconda dei casi; 2) il Goal 9 "Costruire una infrastruttura re-
siliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, respon-
sabile e sostenibile" e, nel suo ambito, il 9.4 "Entro il 2030, aggiornare le in-
frastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore
efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie
pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i
paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità" e il 9.5
Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei set-
tori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche
incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale
il numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone
e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo"; 3) ilGoal 12 "Garantire
modelli sostenibili di produzione e di consumo", in particolare i il 12.1 "Dare
attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione
sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi
sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via
di sviluppo" e 12.6 "Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi
dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le in-
formazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche" e infine il 12.7
"Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in
accordo con le politiche e le priorità nazionali e il 12.8 "Entro il 2030, fare in
modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la
consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con
la natura 12.a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità
scientifica e tecnologica in modo da andare verso modelli più sostenibili di
consumo e di produzione la sostenibilità è la risultante del conseguimento dei
diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU ai quali l'Italia
22

ha aderito e ne ha fatto fonte di ispirazione per la propria normativa ivi com-
presa la coerenza del PNRR;
            in questo ultimo biennio, il mondo scientifico ha messo a nostra di-
sposizione molte evidenze tra le quali la grande fragilità e vulnerabilità delle
persone affette da patologie polmonari che sono state colpite dalla Pandemia
e, in questo contesto, non sfugge a nessuno la connessione tra le problemati-
che polmonari riconducibili o comunque connesse all'impatto del fumo attivo,
passivo e del tabacco riscaldato;
            la grande pandemia ha accelerato la necessità di accrescere l'impe-
gno di tutti per offrire un futuro migliore ai nostri cittadini in particolare ai
giovani e ha reso più evidente la necessità da parte della pubblica ammini-
strazione di assicurare gli equilibri tra le esigenze dei cittadini e l'obbligo di
tutelarne la salute anche attraverso campagne informative di responsabilità
pubblica della cui importanza la grande Pandemia ci ha dato un insegnamento
da valorizzare che riguarda la necessità di accrescere il consenso informato
dei cittadini riducendo i rischi per la loro salute e questa è una responsabilità
di tutti noi, soprattutto del governo;
            è compito del legislatore e dell'amministrazione indirizzare, tramite
strumenti normativi e regolamentari le scelte produttive ed investitorie delle
imprese produttrici di beni di consumo ad effettuare investimenti nella ricer-
ca industriale e nell'innovazione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo
di offrire sul mercato una scelta sempre più ampia di prodotti sani e che tale
obiettivo dovrebbe essere condiviso sia al livello nazionale sia europeo e che
congiuntamente si assumessero quelle misure per dissuadere comportamenti
sleali tra Stati e tra imprese che sono diretti ad attrarre le imprese trascuran-
done l'impatto della loro produzione di beni sulla salute delle persone;
            la riduzione dell'impatto sulla salute deve diventare un mainstrea-
ming di tutte le imprese produttrici di beni di consumo che devono operare
nella consapevolezza che devono operare con l'obiettivo di ridurre l'impatto
del proprio business sulla salute dei consumatori, e in vista di un futuro mi-
gliore per i consumatori, i dipendenti, e le comunità in cui operano;
            è compito della politica assumere quei provvedimenti affinché le
aziende che lavorano nel campo del tabacco che sono aziende idrovore, agi-
scono spesso attivando il lavoro minorile, sono anti cambiamenti climatici,
sono produttori di rifiuti e di prodotti inquinanti, trasformino i loro sistemi
produttivi grazie anche all'innovazione disponibile sul mercato nella prospet-
tiva di dimezzare le emissioni di CO2, raggiungendo la "carbon neutrality"
per uffici e siti produttivi entro il 2030 e per tutta la filiera/catena di valore
entro il 2050;
            la sicurezza generale dei prodotti è disciplinata dalla direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale mira a stabilire
a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti im-
messi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consumatori, desti-
23

nati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili,
di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro specificamente destinati,
        impegna il Governo:
           a valutare la possibilità di assumere iniziative:
           nel campo della fiscalità affinché le accise sul tabacco da inalazio-
ne senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere
consumati senza processo di combustione), siano portate all'80 la percentuale
di accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;
            affinché i proventi della tassazione dei prodotti a tabacco, assicu-
rando un gettito erariale elevato, potrebbero essere destinati a sostenere pro-
grammi educativi per i giovani congiuntamente a dottorati di ricerca per le
malattie polmonari;
            nel campo della cooperazione europea al livello del mercato unico
europeo al cui interno molti Paesi avendo preso atto del cambiamento strut-
turale del mercato del tabacco, a pochi anni dall'introduzione di tali prodotti
sono già intervenuti per portare la tassazione a livelli più alti e sostenibili e da
ultimo la Germania che nell'ambito della riforma della fiscalità del tabacco,
ha portato l'accisa gravante sui prodotti di tabacco riscaldato dal 27% a circa
l'80% di quella gravante sulle sigarette tradizionali;
            in vista di promuovere accordi e rafforzare l'applicazione delle nor-
me sulla tutela dei consumatori e accrescere la sicurezza dei prodotti, raffor-
zando la cooperazione internazionale tramite la negoziazione e conclusione
di accordi bilaterali o multilaterali con i principali attori internazionali quali
USA, Canada e Cina oltre alla cooperazione tra autorità pubbliche, ma anche
con i paesi sia produttori che con quelli che presentano prodotti analoghi sul
proprio mercato;
            nel campo della corretta informazione e del consumo responsabile
dei cittadini con una serie di azioni finalizzate ad incrementare anche la con-
sapevolezza dei propri diritti in quanto, avendo registrato un successo espo-
nenziale sul mercato dei nuovi prodotti e soprattutto del tabacco riscaldato, la
completa e corretta informazione e sensibilizzazione sviluppa capacità, auto-
tutela e stili di vita più sani in particolare da parte delle nuove generazioni.
Tali iniziative potrebbero comprendere, tra l'altro, dialoghi con i consumatori,
campagne di comunicazione ma anche formazione, educazione ed altri stru-
menti di informazione;
            tenendo conto che i mercati continueranno naturalmente a evolver-
si e cambiare velocemente, è opportuno che anche la nostra normativa in ma-
teria di protezione dei consumatori sia in grado di adattarsi e di evolvere con
altrettanta sincronia per rimanere pertinente e capace di affrontare nuove aree
di sfida per i consumatori e per il benessere dalla popolazione.
24

                             EMENDAMENTI

3-novies.0.1
Malan, La Russa

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

                                «Art. 3-decies.
          (Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)
           1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 di-cembre 2022 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-
quater), h), i), l), o) e p) del predetto articolo 13 del citato decreto-legge n. 23
del 2020, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo
stesso Fondo ».»

3-novies.0.2
Malan, La Russa

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

                                 «Art. 3-decies
                         (Proroga moratoria per le PMI).
        1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le
seguenti modificazioni:
           a) al comma 1, le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove
applicabile,» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;
          b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di
cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un
periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento
decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».
25

3-novies.0.3
Richetti

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

                                 «Art. 3-decies.
               (Differimento di termini amministrativo-contabili)

         1. Limitatamente all'anno 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2022.
         2. Limitatamente all'anno 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2023.»

3-novies.0.4
Malan, La Russa

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

                                «Art. 3-decies.
              (Proroga del credito d'imposta per i canoni di loca-
           zione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'a-
          zienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

        1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO
93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel
periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi
da giugno 2021 a maggio 2022.
       2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al me-
desimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
26

         3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione eu-
ropea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le mi-
sure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CO-
VID-19», e successive modifiche.
         4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3-novies.0.5
Malan, La Russa

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

                                  «Art. 3-decies.
   (Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e
riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribu-
zione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)

       1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
         a) ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a
maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;
            b) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: «2-quater. Per le im-
prese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari
e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi
e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta
di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento
a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020».
         2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Proroga credito d'imposta per i canoni
di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese
27

operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di
bevande per il canale ho.re.ca»

3-novies.0.6
Malan, La Russa

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

                              «Art. 3-decies.
         (Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

     1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater,
aggiungere il seguente:
         "1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è pro-
rogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classi-
ficati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31
dicembre 2023."
      2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di
euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente
importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.»

3-novies.0.7
Malan, La Russa

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

                                «Art. 3-decies.
                (Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

        1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2022».
28

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
        3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea.»

                                    Art. 4

4.1
Malan, La Russa

   Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
         «5-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate
le seguenti modificazioni:
         a) al comma 10-sexies, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo i criteri fissati
dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base
del numero dei soggetti supplementari da reclutare e della necessità di incre-
mentare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Pol-
monare, al fine di garantire una più ampia copertura del territorio nazionale».
         b) al comma 10-octies le parole: «e 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «, 2022 e 2023». »    Rete italiana screening polmonare

4.2
Malan, La Russa

   Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:
       «8-undecies.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
29

le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2022-2025».»

4.3
Malan, La Russa

   Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:
        «8-undecies.1. Al comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre
2022».»

4.4
Granato

   Dopo il comma 8-duodecies, aggiungere i seguenti:
        «8-terdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-
ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies,
9-novies del decreto-legge 21 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati.
         8-quaterdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 3-ter, 4, 4-
bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5 del decreto-legge 1 aprile 2021,
n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono
abrogati».

4.5
Malan, La Russa

   Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
         «8-terdecies. Nelle more della revisione della remunerazione della fi-
liera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità
di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto
dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzio-
30

ne convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'indu-
stria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche
per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.
         8-quaterdecies. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del
Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i qua-
li siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pub-
blica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte
al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pub-
blicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novem-
bre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimen-
tale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e
private. Remunerazione sperimentale farmacie.»

                        ORDINI DEL GIORNO

G4.1
Malan

   Il Senato,
           in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicem-
bre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
        premesso che:
           l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulterior-
mente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza di-
chiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19;
            la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti
dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere defi-
nitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di prov-
vedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 lu-
glio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e
dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in solu-
zione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di
tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione
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