(RI)COSTRUIAMO UNA SOCIETÀ INCLUSIVA - General Course - Diritti umani e Inclusione Anno Accademico 2016/2017 - Unipd

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(RI)COSTRUIAMO UNA SOCIETÀ INCLUSIVA - General Course - Diritti umani e Inclusione Anno Accademico 2016/2017 - Unipd
General Course - Diritti umani e Inclusione
Anno Accademico 2016/2017

        (RI)COSTRUIAMO UNA SOCIETÀ
                 INCLUSIVA
                                              Elaborato di:
                                              - Emanuela de Florio: Educazione
                                              - Maddalena Targa e Eleonora Bianchi: Lavoro
                                              - Filippo Salvadego: Sport
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DISABILITÀ E EDUCAZIONE
            Emanuela de Florio
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COSTRUIRSI UN FUTURO DA SOLI
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
                              (2008)

Art. 1 – Scopo
"Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e
promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità"
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Articolo 24 – Educazione
"Gli Stati riconoscono il diritto all'istruzione delle persone
con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su
base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di
istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo
tutto l'arco della vita"

1. 24 febbraio 2009: il Parlamento italiano ratifica la Convenzione

2. Integrazione scolastica: lo Stato ha l’obbligo di predisporre adeguate misure di
sostegno. Il compito è di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa
e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita

3. Scopo: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con
disabilità alla vita sociale
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IN ITALIA
• Le Legge 104/92 riconosce e tutela la
  partecipazione alla vita sociale delle
  persone con disabilità, in particolare
  nei luoghi per essa fondamentali: la
  scuola,    durante      l’infanzia    e
  l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16
  e 17)                                     • Il MIUR mette in atto varie misure di
                                              accompagnamento           per    favorire
                                              l'integrazione: docenti di sostegno,
                                              finanziamento di progetti e attività per
                                              l'integrazione, iniziative di formazione
                                              del personale docente di sostegno e
                                              curriculare nonché del personale
                                              amministrativo, tecnico e ausiliare.
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STORIA DELL’INTEGRAZIONE
        SCOLASTICA
• Storia recente: solo dagli anni ‘70 in
  poi si può iniziare a parlare di
  un’integrazione scolastica               • Anche le religioni (come il Cristianesimo,
• Al contrario, lo stigma verso le           il Buddismo...) consideravano la
                                             disabilità come una disgrazia mandata
  persone disabili ha una storia che         da Dio o da una condotta di vita
  dura da millenni: dalla preistoria         precedente immorale
  fino ai giorni nostri
                                           • Con l’avvento dell’Illuminismo iniziano a
        • Antica Grecia: kalòs kai           cambiare molto lentamente le cose: per
           agathòs. La bellezza è            la prima volta l’anormalità fu considerata
           sinonimo di purezza, l’uomo       come una condizione umana che non
           deve essere bello e sano.         pregiudicava la dignità dell’individuo.
                                             In questo periodo in Francia e in
           Le malformazioni erano            Inghilterra furono istituite le prime case
           considerate una punizione         di cura; lo Stato garantì assistenza
           divina                            sanitaria ai disabili.
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SITUAZIONE IN ITALIA
• Riforma Gentile, 1923: furono istituite nelle scuole elementari le
  “classi differenziali”. Dieci anni dopo nacquero le scuole speciali per
  affetti da malattie contagiose, fanciulli anormali e minorati fisici.
  Gli alunni disabili si ritrovano così separati da quelli definiti
  “normali”, sono esclusi dalla società
                                   • Montessori: capì che il metodo d’insegnamento adottato per i
                                     bambini era del tutto sbagliato. Sosteneva che dovesse esserci
                                     un’educazione dei minorati psichici attraverso la
                                     valorizzazione delle loro potenzialità e della necessità di
                                     introdurre la metodologia integrata all’intervento medico-
                                     psico-pedagogico.

• 1962: partì il Piano di Sviluppo della Scuola e con la legge n.1859 del 3 dicembre dello
  stesso anno fu istituita la scuola media unificata con le classi per gli alunni disadattati.
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• L'inserimento degli alunni disabili nelle classi comuni: Legge 30 marzo 1971, n. 118.

                                   • Critiche alla Legge 118: Andrea Canevaro (pedagogista e
                                     professore) credeva che quando un bambino ammesso in
                                     una scuola in cui non trova nessun cambiamento positivo
                                     per sé vuol dire che egli viene assimilato; se invece la
                                     scuola subisce piccoli cambiamenti sia da parte del
                                     bambino che della scuola stessa, in tal caso si può parlare
                                     di reale integrazione

• 1975: Relazione Falcucci, afferma che l'inserimento degli
  alunni con disabilità, dalla scuola materna alla scuola media, si
  può attuare solo attraverso un nuovo modo di fare scuola,
  legato alla preparazione e all'aggiornamento degli insegnanti.
  Tale normativa chiama i docenti a compiti di sperimentazione,
  di ricerca, di aggiornamento, di programmazione.
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• Sentenza della Corte Costituzionale n. 215, 3 giugno 1987: consente la frequenza
  della scuola secondaria superiore agli alunni disabili.
• Legge quadro n. 104 del 1992: l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
  sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità; l'esercizio del diritto
  all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di
  apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
                                     all'handicap.

 Art 1: «pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della
 persona con disabilità, promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella
 scuola, nel lavoro e nella società; prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti
 che impediscono lo sviluppo della persona con disabilità; perseguire il recupero
 funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
 sensoriali; predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di
 esclusione sociale della persona con disabilità»
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ESEMPI DI INTEGRAZIONE
Integrazione che non funziona     Integrazione che funziona

• Vicenda di Giulio                Caso Nido d’infanzia “Gambero”,
• Caso della ragazza di Legnano
• Caso del ragazzo di Isernia
SITUAZIONE A PADOVA
A Padova sono disponibili diversi servizi che si rivolgono ai minori con disabilità ed
alle loro famiglie:

• Conferenza dei Sindaci

• Università di Padova

• Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale

• L'ufficio Informahandicap
DISABILITÀ E LAVORO
Maddalena Targa
Eleonora Bianchi
AL LAVORO PER L’INCLUSIONE!

                   Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
                   (2008)

                   Modello medico                       Modello bio-psico-sociale
Art. 27 – Lavoro e occupazione
Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il
diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato
del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità.
Gli Stati Parti devono garantire e favorire 19 l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito
una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative[…].
Art. 27 – Lavoro e occupazione
«Su base di uguaglianza con gli altri»
«Ambiente lavorativo aperto che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità»

Principi:
✓ Autonomia individuale
✓ Libertà di scelta
✓ Divieto di discriminazione
✓ Parità di opportunità
✓ Piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società

programmi di orientamento e formazione professionale, di inserimento
e/o di mantenimento del posto di lavoro per le persone con disabilità.
Legge 12 marzo 1999, n. 68
                         Norme per il diritto al lavoro dei disabili
                       Finalità: «la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
                       disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.»
                                                                                                        (art. 1)
Obbligo per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, di assumere una certa “quota di riserva”:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Requisiti per accedere al collocamento mirato:
Certificazione di disabilità – attribuzione di una percentuale (capacità lavorativa residua)

Modalità delle assunzioni obbligatorie (art. 7): richiesta nominativa di avviamento agli uffici
competenti o stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11.
I Centri per l’Impiego
       (Ufficio Categorie Protette)
Opera a livello provinciale

Funzioni:
• Iscrizione dei disabili certificati e delle categorie protette nell’elenco previsto
  all’art. 8 della legge n. 68/99 (graduatoria);
• Attivazione misure previste per favorire l’inserimento lavorativo e consentire ai
  datori di lavoro di assolvere agli obblighi di assunzione;
• Verifica possesso dei requisiti da parte del lavoratore disabile e compatibilità con
  le mansioni da svolgere.

Sistema di incontro Domanda-Offerta
Convenzioni          : finalità
                            • Rendere      compatibile     la     realtà
                             produttiva     dell'impresa        con   la
Datore di   Centri per       propensione al lavoro del disabile
 lavoro     l’Impiego
                             attraverso la personalizzazione degli
                             interventi.
                            • valorizzare la funzione delle realtà
                             territoriali di mediazione (ad esempio
                             il S.I.L.)
Convenzioni: Artt. 11 e 12 Legge 68/1999:
                                ❖ Convenzioni di programma: vantaggi
                                • integrale scelta nominativa;
 Tre tipologie:                 • assunzioni dilazionate ma ottemperanza immediata;
 ❖ ordinarie o «di programma»   • tirocini formativi e di orientamento;
  (commi 1 e 2)
                                • deroghe ai limiti di età per l’apprendistato;
 ❖ di integrazione lavorativa
                                • periodi di prova più lunghi;
  (commi 4 e 7)
          ❖ di «inserimento     • servizi di consulenza, sostegno e tutoraggio anche in
          mirato» (comma 5 e      raccordo con i servizi socio-sanitari competenti;
                art. 12)        • finanziamenti dal Fondo regionale.
Convenzioni: Artt. 11 e 12 Legge 68/1999:
❖ Di integrazione lavorativa             ❖ Di inserimento mirato

Finalizzate all'avviamento di disabili   Il datore di lavoro assume il
con particolari caratteristiche e        lavoratore disabile, che però non
difficoltà di inserimento nel ciclo      viene      inserito     nell’ambiente
lavorativo ordinario.                    lavorativo aziendale, bensì presso
                                         soggetti «ospitanti», quali:
                                         - cooperative sociali di tipo B e loro consorzi;
                                         - centri di formazione professionale e di lavoro
                                           guidato;
                                         - associazioni ed organizzazioni di volontariato;
                                         - altri soggetti idonei a realizzare gli obiettivi
                                           della L. 68/99.
Convenzioni: Art. 12-bis Legge 68/1999:
• Introdotto dalla Legge 247/2007;                      2 soggetti
• Finalità:            agevolazione                            Destinatari:
                                       Conferenti:
  dell'assunzione di persone con                               si impegnano      ad
  disabilità     con     particolari   i datori di
                                                               assumere           il
  caratteristiche e difficoltà di      lavoro                  lavoratore;
                                       ottemperano
  inserimento lavorativo nel ciclo     all’obbligo di          possono essere:
  ordinario.                           assunzione              - cooperative sociali
                                                               di tipo A e B e loro
                                       conferendo
                                                               consorzi;
                                       una commessa            - imprese sociali
                                       di lavoro ai            - datori di lavoro
                                       soggetti                privati non soggetti
                                       destinatari             all'obbligo       di
                                                               assunzione
Incentivi: Fondo nazionale e Fondo regionale
  Artt. 13 e 14 Legge 68/1999
Art. 13     Fondo nazionale -       Art. 14     Fondo regionale -
incentivo economico ai datori       finalizzato     ad     interventi
di lavoro, la cui entità varia in   integrativi rispetto a quelli
funzione del grado e della          finanziati dal Fondo nazionale.
tipologia di riduzione della
                                    • La domanda di incentivo
capacità      lavorativa      del
                                      deve essere rivolta al Centro
soggetto assunto;
                                      per l’Impiego di riferimento;
• Dal 1° gennaio 2016 il Fondo
  nazionale è gestito dall’INPS.
Incentivi: Fondo regionale
                                Art. 14 Legge 68/1999
                                È destinato a finanziare:

                                • contributi, non versati al Fondo nazionale, agli
  enti che svolgano attività di sostegno e integrazione lavorativa dei disabili;
• contributi per il rimborso delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti
  ragionevoli;
• ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
• misure di politica attiva del lavoro, ad es. attività formativa propedeutica,
  tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo, attività di tutoraggio e
  accompagnamento.
Gli accomodamenti ragionevoli
«Le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o
eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il
godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali»
                             (art. 2 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità)
Essi possono includere:
- l'apprestamento di tecnologie di telelavoro;
- la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa;
                                                 - l’istituzione del responsabile dell'inserimento
                                                     lavorativo nei luoghi di lavoro.

                                                      Problema: risorse e sanzioni
Il Fondo regionale in Veneto:
                Dgr 2094/2013

✓ Un contributo del 30% del costo salariale per le assunzioni a tempo
  determinato, non inferiore a sei mesi, di disabili con handicap psichico o
  intellettivo o di difficile collocabilità;
✓ Per l’adattamento del posto di lavoro un contributo massimo di € 5000,00 per
  assunzioni a tempo indeterminato (€ 2500,00 per le assunzioni a termine non
  inferiori a sei mesi);
✓ € 5000,00 per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili con
  invalidità fisica inferiore al 67%.
Il S.I.L.
Servizio di Integrazione Lavorativa
• Finalità: agevolazione dell’inserimento lavorativo delle persone con
  disabilità o svantaggiate
• Affiancamento e supporto sia ai lavoratori con disabilità o svantaggiati
  sia all’azienda
• Collocabilità di tipo “B” (collocabili ma attraverso strumenti di
  mediazione)
Il S.I.L.
Servizio di Integrazione Lavorativa
 • Necessità di percorsi intermedi e sempre più graduati, tra cui:
    •   progetti di osservazione/orientamento;
    •   tirocini formativi;
    •   tirocini di mediazione al collocamento (ex art. 11 della L. 68/1999);
    •   tirocini di inclusione sociale.
 • Collaborazioni
Inclusione e discriminazione nel mondo del lavoro
                      Articolo 27
                                             combattere le
• Convenzione ONU (marzo 2006)
                                             discriminazioni
• «promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti
  umani»

• A proposito del lavoro: la convenzione stabilisce articolo 27

• diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri
Abilismo e discriminazione
• discriminazione diversamente abili (presupporre che tutte le persone abbiano un
  corpo abile)

• attaccando fisicamente / verbalmente

• lavoro soddisfa bisogni fondamentali

• l'impego riduce l'esclusione.
Tipologie di discriminazione
• Discriminazioni in:

   - corso di studi

   - fase di ricerca del lavoro

   - fase di selezione delle designazioni

   - svolgimento dei concorsi pubblici
Testimonianze di ordinaria discriminazione
  • La Legge 67/06                    Funziona?

  • Samantha, 42 anni, tetraparesi spastica
      - Mobbing
      - abusi psicologici, emarginazione, umiliazioni
      - Normativa?

  • Marco, 33 anni, artrite reumatoide
     - correttivo al Jobs Act
     - 31 gennaio 2017
     - Imprese non sono informate
Esempi d’inclusione riuscita
• Alcune testimonianze
• riconoscere le tante vittorie

• adattare spazi e strumenti

• Legge 68/1999                       collocamento obbligatorio

• capacità residue a percorso personalizzato
• Cooperativa Sociale “Francesco d’Assisi”
   - Centro di Formazione Professionale
   - dell’agricoltura biologica e della trasformazione
   - Attestato agrario
   - Trasmettere conoscenze pratiche

• La Fondazione Adecco
   - organizza con le aziende
   - momenti di informazione teorica e pratica
   - contatto tra i dipendenti dell’azienda e disabili
Estero
• reddito più basso
• correlazione tra povertà estrema e disabilità

• Secondo OMS:
    - un miliardo di persone
    - disabilità stanno aumentando

•   carenza nel sistema integrativo della scuola
Conclusioni
• punto di svolta nella definizione
• posizione di poter dimostrare capacità
• il rispetto per la differenza

• contesto lavorativo:
    - pratiche di non discriminazione
    - parità di trattamento
    - non semplice inserimento, ma coniugare le esigenze
      aziendali con le abilità (Risorsa)

• Abolire pregiudizi nei confronti della diversità
DISABILITÀ E SPORT
        Filippo Salvadego
Lo               come mezzo di inclusione:
Proposta di Inclusione Sportiva
La mia proposta di inclusione sportiva è la seguente: l’organizzazione di
un torneo di Baskin all’interno dell’iniziativa dei “Ludi del Bo”, oppure
aperta anche ai cittadini.

Cos’è il Baskin?
Il Baskin è lo sport che più di ogni altro abbatte le barriere, nasce a
Cremona in un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori,
professori di educazione fisica e di sostegno.
È una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche
particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne
governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di
dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per
permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa
squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin
permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità
(fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in
discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta,
effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società.
Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il
successo comune dipende realmente da tutti. Quest’adattamento, che personalizza la
responsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette di superare positivamente la
tendenza spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle proposte di
attività fisiche per persone disabili.

Il regolamento del baskin adatta:
1)   il materiale (uso di più canestri: due normali; due laterali più bassi; possibilità di sostituzione della palla
     normale con una di dimensione e peso diversi);
2)   lo spazio (zone protette previste per garantire il tiro nei canestri laterali);
3)   le regole (ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie e ha di conseguenza un
     avversario diretto dello stesso livello. Questi ruoli sono numerati da 1 a 5 e hanno regole proprie);
4)   le consegne (possibile assegnazione di un tutor, giocatore della squadra che può accompagnare più o
     meno direttamente le azioni di un compagno disabile).
Si giocano 4 tempi da 6 minuti ciascuno. Il tempo
                                                                   viene bloccato ad ogni fischio dell’arbitro. Sui canestri
                                                                   effettuati nelle postazioni laterali il tempo viene
                                                                   fermato, non viene fermato su quelli fatti nelle
                                                                   postazioni tradizionali tranne che negli ultimi due
                                                                   minuti. In caso di parità al termine del 4 tempo si
                                                                   effettueranno, ad oltranza, tempi supplementari di 3
                                                                   minuti ciascuno.

Il campo da baskin è un campo di basket (misure standard) con due canestri tradizionali più due canestri laterali posti
trasversalmente al campo (sul perimetro a metà campo) con h=2.20 mt e con due aree semicircolari (con raggio di 3
metri) suddivise in cinque settori. Sotto il canestro laterale è possibile inserire un altro canestro più basso per i ruoli 1
(h=1.10 mt). Le due aree semicircolari si possono tracciare utilizzando lo scotch. Una seconda semicirconferenza
tratteggiata di Raggio 3.70 mt indica la zona in cui un fallo subito da un giocatore che sta portando la palla al Pivot
determina automaticamente il conferimento della palla al Pivot per il tiro. Mt. 3 Canestro Canestro Canestro laterale alto
e basso Canestro laterale alto e basso Ingrandimento dell’area laterale con suddivisione in settori.
Le squadre sono composte da massimo 14 giocatori per squadra dei quali 6
obbligatoriamente in campo, successivamente se per falli o infortuni il
numero dovesse ridursi non può comunque scendere sotto i 4 giocatori, in
tal caso (solo 3 giocatori disponibili) la squadra avversaria ha vinto la partita.
Ad ogni giocatore viene attribuito un ruolo che va da 1 a 5 secondo le
caratteristiche in seguito elencate. Pertanto ad ogni giocatore verrà
assegnato un numero composto da 2 cifre: la prima si riferisce al suo ruolo,
la seconda è identificativa della persona. La somma dei numeri che indicano
il ruolo non deve superare il valore di 23. Tutti i giocatori devono entrare in
campo. I numeri devono essere ben visibili sia davanti che dietro.
I ruoli vengono assegnati in base al possesso delle grandi prassie: l’uso
delle mani, il cammino, la corsa, l’equilibrio.
Sulla maglia è il primo numero sulla sinistra.
Ruolo 1
Giocatore disabile che non può spostarsi (per deficit motori), è in possesso solo del tiro,
staziona nell’area dei canestri laterali, a lui la palla deve essere consegnata da un
compagno. Quando la riceve, questa può essere sostituita da una palla più piccola da lui
scelta e posta alla base del canestro. Dalla consegna della palla da parte del compagno
entrato in area ha 10 secondi di tempo per arrivare al tiro. La posizione di tiro può essere
scelta ma non può essere più vicina della linea segnata a 0.8 metri dalla linea laterale (la
ruota grande della carrozzina non la può oltrepassare nel suo punto di contatto col suolo).
È un altro pivot. Non può essere marcato.
Ruolo 2
Giocatore disabile con l’uso totale o parziale delle mani per il tiro nel canestro laterale alto, il cammino gli consente di

spostarsi. Non possiede la corsa o non è in grado di utilizzarla (Ruolo 2R, Ruolo 2 che può correre o se in carrozzina possiede i

fondamentali del basket in carrozzina): è un pivot di movimento, quindi si sposta. Quando riceve la palla, facendo almeno due

palleggi, deve recarsi in uno dei tre settori ed effettuare il tiro oltrepassata la linea dell’area, per il Ruolo 2R la linea da

oltrepassare è quella tratteggiata. Non può essere marcato. Ha a disposizione 10 secondi da quando il compagno entra

nell’area. Se il ruolo n. 2 è un giocatore in carrozzina deve spostarsi autonomamente eseguendo almeno 2 palleggi solo se

riesce a spingere la carrozzina con entrambe le mani, se invece possiede la forza e l’abilità solo in un arto superiore, potrà

essere spostato nella postazione di tiro dal compagno che gli ha portato la palla(durante questa azione non contano passi e

doppio: la palla può essere tenuta in mano dal Tutor mentre effettua lo spostamento del pivot) e non dovrà effettuare i due

palleggi prima di tirare inoltre la palla può essergli consegnata anche dopo che il Pivot è stato posizionato fuori dall’area, in

questo caso il ruolo 2 si definisce 2T (2 + Tutor) in questo Ruolo si deve far rientrare anche un Giocatore che si sposta con

l’aiuto del deambulatore in quanto impossibilitato ad andare a rimbalzo, trasportare e raccogliere la palla.
Ruolo 3

Giocatore normodotato o disabile che possiede l’uso totale o parziale
delle mani, quindi il tiro anche nel canestro tradizionale, il cammino, la
corsa anche con palleggio non continuato o interrotto. Non possiede la
corsa fluida ma lenta, impacciata, poco coordinata e/o con scarso
equilibrio.
Ruolo 4
Giocatore normodotato o disabile o con protesi che gli consenta il
cammino e la corsa(la valutazione funzionale durante la partita
determinerà la conferma del Ruolo 4 o il cambiamento a un Ruolo
diverso) che possiede le grandi prassie (l’uso totale o parziale delle
mani quindi il tiro, il cammino, la corsa fluida con palleggio regolare)
può commettere passi di partenza ed esegue i fondamentali del baskin
con velocità media.
Non deve effettuare il canestro con l’entrata in terzo tempo.
Ruolo 5
Giocatore normodotato o disabile che possiede tutti i fondamentali del
Baskin (corsa, palleggio, tiro, terzo tempo).
Regole di gioco
Regola 1 – Giocatori in campo
Ogni squadra deve schierare obbligatoriamente, almeno fino al raggiunto limite di falli (vedi regola 7) un
giocatore pivot, uno di Ruolo 3 e almeno 2 giocatori con ruolo 5. La somma dei numeri di ruolo non deve
superare il valore 23. Se l’arbitro, o il tavolo, o la squadra avversaria si accorge del superamento della quota 23,
l’infrazione viene punita con 2 tiri nel canestro tradizionale e palla alla squadra che ha ne ha tratto svantaggio.

Tra i giocatori di ruolo 4 o ruolo 5 devono essere presenti almeno una donna e un uomo. Se vengono schierati tre
giocatori di Ruolo 5, uno di questi deve essere necessariamente una giocatrice femmina. Il Ruolo 5 femmina durante
le entrate e i tiri a canestro non potrà essere contrastata da un giocatore Ruolo 5 maschio (questi dovrà stare con le
mani allineate al corpo durante le fasi sopramenzionate). In caso di infrazione questa deve essere sanzionata come
una difesa illegale su un ruolo di numero più basso (2 tiri liberi più possesso di palla per chi subisce l’infrazione). Il
Ruolo 5 femmina potrà invece essere contrastata da qualunque altro giocatore maschio o femmina. In tutte le altre
fasi di gioco il Ruolo 5 femmina potrà essere marcata anche dal Ruolo 5 maschio. Qualora una squadra per infortunio
o raggiunto limite di falli non ha più disponibili almeno 2 giocatori di ruolo 5 o non può schierare un giocatore
femmina tra i ruoli 4 o 5 o non può schierare almeno un ruolo 3, la partita continua ma la squadra dovrà schierare un
numero di giocatori inferiore pari al numero di quelli che non riesce a sostituire. Con soli 3 giocatori schierati la partita
è vinta dalla squadra avversaria.
Regola 2 – Cambi
Tutti i cambi possono essere effettuati purché la somma dei ruoli in campo non
superi il valore 23. Durante i cambi viene fermato il tempo. La modalità di richiesta ed
esecuzione dei cambi segue la normativa del basket tradizionale eccetto che possono
essere effettuati anche dopo l’effettuazione di un canestro laterale. Qualora dopo un
cambio non esistono corrispondenze di ruoli in campo, vale sempre la regola che il ruolo
inferiore può marcare il superiore, ma non il contrario.

                         Regola 3 – Inizio del gioco
Inizio del gioco:
Si inizia ogni tempo dalla contesa effettuata dai ruoli 5. Il canestro laterale di attacco è
quello posto sulla destra di chi salta.
Regola 4 – Rimesse
Sulle rimesse laterali o da fondo campo i giocatori che difendono devono stare almeno a un metro
dal giocatore che rimette la palla in gioco e devono essere effettuate in uno dei seguenti due modi:

• I ruoli 4 e 5 partendo in palleggio devono andare a consegnarla (in tempo non superiore ai 10
secondi) ai ruoli 1, 2 o 3 (portaggio);
                     • I ruoli 3, 4 e 5 possono passarla ad un compagno per iniziare l’azione nel
tempo limite di 5 secondi.

È consentito lo stazionamento del difensore in prossimità dell’area semicircolare. La palla non può
essere passata ai “pivot” dalla rimessa. Dopo che il Ruolo 1 ha effettuato il suo tiro o i suoi tiri, se
decide di provare due volte, il gioco riprende con una rimessa effettuata dalla squadra avversaria
ma al di fuori delle aree piccole laterali dalla parte della difesa.
Regola 5 – Aree piccole laterali
I ruoli 3, 4 e 5 non possono entrare nell’area (raggio 3 metri) che delimita i canestri laterali se non per
consegnare la palla ai ruoli 1 o 2 ed eventualmente cambiarla con un’altra diversa, posizionare il compagno e
uscirne subito dopo. Per entrare devono effettuare almeno un palleggio fuori dall’area laterale. Il difensore
deve fermarsi fuori dall’area. Se il difensore entra anche solo con una parte di un piede nell’area laterale
mentre tenta di difendere sull’attaccante che vuole andare dal pivot, la palla viene consegnata al pivot
(infrazione di invasione). Il tempo di gioco riprende a scorrere dalla consegna della palla dall’arbitro al Tutor,
che stava portando la palla al pivot, dentro l’area laterale. Lo stesso vale in occasione del fallo dentro la corona
circolare. I ruoli 3, 4 e 5 possono afferrare l’eventuale rimbalzo stando al di fuori dell’area semicircolare ma se
cadono entro l’area, anche liberati dal possesso della palla, commettono infrazione. Durante una azione i
giocatori possono transitare nelle aree piccole laterali solo senza palla e quando il gioco è lontano (l’arbitro
deve valutare se la distanza dell’azione di gioco è sufficientemente grande da non influenzarne l’esito). Ogni
infrazione di questa regola comporta il passaggio della palla alla squadra avversaria.
Regola 6 – Durata delle azioni di gioco
Ogni squadra ha un tempo di 30 sec per concludere l’azione a canestro,
in mancanza di cronometro sarà l’arbitro a controllare la durata.
Regola 7 – Falli
Il numero massimo di falli per ogni giocatore è 5. Ogni fallo che viene subìto mentre si sta
effettuando un’azione di tiro dà diritto a 2 o 3 tiri liberi nel canestro in cui si stava tirando. Il fallo
subìto non in situazione di tiro dà diritto alla rimessa laterale. Quando un giocatore subisce un fallo
mentre sta portando la palla a un Pivot (si trova cioè in una zona adiacente all’area semicircolare),
questi ha diritto di tirare secondo le regole del proprio ruolo. Per area adiacente si intende una
corona circolare di larghezza 70 centimetri indicata da una linea tratteggiata. Ogni fallo subito da un
Ruolo 5 negli ultimi 2 minuti della partita (4° tempo e durante ogni eventuale supplementare) viene
sanzionato con due tiri liberi. Se un giocatore Ruolo 5 subisce un fallo mentre effettua un tiro da 3
punti in questa fase di gioco, ha diritto a 3 tiri liberi. Ogni difesa illegale compiuta da un ruolo 5 o 4
deve essere considerata come un fallo da segnalare sul referto con la lettera “L”. Si considera difesa
illegale anche correre parallelamente a un ruolo di numero inferiore pur senza intervenire o entrare
nel suo cilindro di raggio 1 metro. Solo posizionandosi con largo anticipo e rimanendo fermo, il ruolo
5 o 4 può evitare di commettere difesa illegale.
Regola 8 – Aiuti difensivi
Sono consentiti aiuti difensivi tra giocatori dello stesso ruolo.
Quando un giocatore marca un ruolo inferiore commette un’infrazione
(è un fallo da enumerare tra i 5 a disposizione con la lettera “L”) che
deve essere punita con 2 tiri liberi e successiva rimessa da assegnare
alla squadra di chi ha subito l’infrazione. Se il ruolo che la subisce è un
3 questi effettua i tiri liberi nel canestro laterale alto dalla linea
tratteggiata (da dove tira il Ruolo 2R). Non è considerata infrazione
negli aiuti difensivi se si prende il pallone da rimbalzo o la palla è
vagante.
Regola 9 – Numero di tiri

I ruoli 5 possono effettuare al massimo 3 tiri a canestro ogni tempo, i canestri valgono 3 punti se
effettuati dall’area dei tre punti mentre i ruoli 1, 2, 3, 4 possono effettuare massimo 3 canestri per
tempo. Qualora un giocatore di Ruolo 3 o Ruolo 4 subisca un fallo in azione di tiro che dà diritto
all’effettuazione dei tiri liberi questo tiro e i successivi tiri liberi non riducono il bonus dei tre
canestri. I tiri liberi realizzati danno comunque punteggio. Eventuali tiri liberi effettuati per
sanzionare la difesa illegale non vanno a intaccare il bonus a disposizione. Sul referto di gara
(analogo a quello del basket tradizionale leggermente modificato) andrà indicato nella colonna tiri
l’effettuazione di ogni tiro da parte di un ruolo 5 o del canestro realizzato per i ruoli 1, 2, 3, 4. In caso
venga effettuato il quarto canestro nello stesso tempo di gioco questo deve essere annullato e il
gioco riprendere con una rimessa dal lato (come per il canestro laterale subito).
Regola 10
Altre differenze col Basket:
Non esiste l’infrazione di campo né un numero massimo di secondi per
superare la metà campo, non esiste l’infrazione di 3 secondi, non esiste
il bonus falli, esiste la contesa da effettuarsi sempre al centro campo.
Vi ringraziamo per l’attenzione!
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