(RI)COSTRUIAMO UNA SOCIETÀ INCLUSIVA - General Course - Diritti umani e Inclusione Anno Accademico 2016/2017 - Unipd
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
General Course - Diritti umani e Inclusione Anno Accademico 2016/2017 (RI)COSTRUIAMO UNA SOCIETÀ INCLUSIVA Elaborato di: - Emanuela de Florio: Educazione - Maddalena Targa e Eleonora Bianchi: Lavoro - Filippo Salvadego: Sport
COSTRUIRSI UN FUTURO DA SOLI Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2008) Art. 1 – Scopo "Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità"
Articolo 24 – Educazione "Gli Stati riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita" 1. 24 febbraio 2009: il Parlamento italiano ratifica la Convenzione 2. Integrazione scolastica: lo Stato ha l’obbligo di predisporre adeguate misure di sostegno. Il compito è di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita 3. Scopo: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale
IN ITALIA • Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) • Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
STORIA DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA • Storia recente: solo dagli anni ‘70 in poi si può iniziare a parlare di un’integrazione scolastica • Anche le religioni (come il Cristianesimo, • Al contrario, lo stigma verso le il Buddismo...) consideravano la disabilità come una disgrazia mandata persone disabili ha una storia che da Dio o da una condotta di vita dura da millenni: dalla preistoria precedente immorale fino ai giorni nostri • Con l’avvento dell’Illuminismo iniziano a • Antica Grecia: kalòs kai cambiare molto lentamente le cose: per agathòs. La bellezza è la prima volta l’anormalità fu considerata sinonimo di purezza, l’uomo come una condizione umana che non deve essere bello e sano. pregiudicava la dignità dell’individuo. In questo periodo in Francia e in Le malformazioni erano Inghilterra furono istituite le prime case considerate una punizione di cura; lo Stato garantì assistenza divina sanitaria ai disabili.
SITUAZIONE IN ITALIA • Riforma Gentile, 1923: furono istituite nelle scuole elementari le “classi differenziali”. Dieci anni dopo nacquero le scuole speciali per affetti da malattie contagiose, fanciulli anormali e minorati fisici. Gli alunni disabili si ritrovano così separati da quelli definiti “normali”, sono esclusi dalla società • Montessori: capì che il metodo d’insegnamento adottato per i bambini era del tutto sbagliato. Sosteneva che dovesse esserci un’educazione dei minorati psichici attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e della necessità di introdurre la metodologia integrata all’intervento medico- psico-pedagogico. • 1962: partì il Piano di Sviluppo della Scuola e con la legge n.1859 del 3 dicembre dello stesso anno fu istituita la scuola media unificata con le classi per gli alunni disadattati.
• L'inserimento degli alunni disabili nelle classi comuni: Legge 30 marzo 1971, n. 118. • Critiche alla Legge 118: Andrea Canevaro (pedagogista e professore) credeva che quando un bambino ammesso in una scuola in cui non trova nessun cambiamento positivo per sé vuol dire che egli viene assimilato; se invece la scuola subisce piccoli cambiamenti sia da parte del bambino che della scuola stessa, in tal caso si può parlare di reale integrazione • 1975: Relazione Falcucci, afferma che l'inserimento degli alunni con disabilità, dalla scuola materna alla scuola media, si può attuare solo attraverso un nuovo modo di fare scuola, legato alla preparazione e all'aggiornamento degli insegnanti. Tale normativa chiama i docenti a compiti di sperimentazione, di ricerca, di aggiornamento, di programmazione.
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 215, 3 giugno 1987: consente la frequenza della scuola secondaria superiore agli alunni disabili. • Legge quadro n. 104 del 1992: l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità; l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. Art 1: «pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona con disabilità; perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali; predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona con disabilità»
ESEMPI DI INTEGRAZIONE Integrazione che non funziona Integrazione che funziona • Vicenda di Giulio Caso Nido d’infanzia “Gambero”, • Caso della ragazza di Legnano • Caso del ragazzo di Isernia
SITUAZIONE A PADOVA A Padova sono disponibili diversi servizi che si rivolgono ai minori con disabilità ed alle loro famiglie: • Conferenza dei Sindaci • Università di Padova • Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale • L'ufficio Informahandicap
DISABILITÀ E LAVORO Maddalena Targa Eleonora Bianchi
AL LAVORO PER L’INCLUSIONE! Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2008) Modello medico Modello bio-psico-sociale Art. 27 – Lavoro e occupazione Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire 19 l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative[…].
Art. 27 – Lavoro e occupazione «Su base di uguaglianza con gli altri» «Ambiente lavorativo aperto che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità» Principi: ✓ Autonomia individuale ✓ Libertà di scelta ✓ Divieto di discriminazione ✓ Parità di opportunità ✓ Piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società programmi di orientamento e formazione professionale, di inserimento e/o di mantenimento del posto di lavoro per le persone con disabilità.
Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili Finalità: «la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.» (art. 1) Obbligo per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, di assumere una certa “quota di riserva”: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Requisiti per accedere al collocamento mirato: Certificazione di disabilità – attribuzione di una percentuale (capacità lavorativa residua) Modalità delle assunzioni obbligatorie (art. 7): richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11.
I Centri per l’Impiego (Ufficio Categorie Protette) Opera a livello provinciale Funzioni: • Iscrizione dei disabili certificati e delle categorie protette nell’elenco previsto all’art. 8 della legge n. 68/99 (graduatoria); • Attivazione misure previste per favorire l’inserimento lavorativo e consentire ai datori di lavoro di assolvere agli obblighi di assunzione; • Verifica possesso dei requisiti da parte del lavoratore disabile e compatibilità con le mansioni da svolgere. Sistema di incontro Domanda-Offerta
Convenzioni : finalità • Rendere compatibile la realtà produttiva dell'impresa con la Datore di Centri per propensione al lavoro del disabile lavoro l’Impiego attraverso la personalizzazione degli interventi. • valorizzare la funzione delle realtà territoriali di mediazione (ad esempio il S.I.L.)
Convenzioni: Artt. 11 e 12 Legge 68/1999: ❖ Convenzioni di programma: vantaggi • integrale scelta nominativa; Tre tipologie: • assunzioni dilazionate ma ottemperanza immediata; ❖ ordinarie o «di programma» • tirocini formativi e di orientamento; (commi 1 e 2) • deroghe ai limiti di età per l’apprendistato; ❖ di integrazione lavorativa • periodi di prova più lunghi; (commi 4 e 7) ❖ di «inserimento • servizi di consulenza, sostegno e tutoraggio anche in mirato» (comma 5 e raccordo con i servizi socio-sanitari competenti; art. 12) • finanziamenti dal Fondo regionale.
Convenzioni: Artt. 11 e 12 Legge 68/1999: ❖ Di integrazione lavorativa ❖ Di inserimento mirato Finalizzate all'avviamento di disabili Il datore di lavoro assume il con particolari caratteristiche e lavoratore disabile, che però non difficoltà di inserimento nel ciclo viene inserito nell’ambiente lavorativo ordinario. lavorativo aziendale, bensì presso soggetti «ospitanti», quali: - cooperative sociali di tipo B e loro consorzi; - centri di formazione professionale e di lavoro guidato; - associazioni ed organizzazioni di volontariato; - altri soggetti idonei a realizzare gli obiettivi della L. 68/99.
Convenzioni: Art. 12-bis Legge 68/1999: • Introdotto dalla Legge 247/2007; 2 soggetti • Finalità: agevolazione Destinatari: Conferenti: dell'assunzione di persone con si impegnano ad disabilità con particolari i datori di assumere il caratteristiche e difficoltà di lavoro lavoratore; ottemperano inserimento lavorativo nel ciclo all’obbligo di possono essere: ordinario. assunzione - cooperative sociali di tipo A e B e loro conferendo consorzi; una commessa - imprese sociali di lavoro ai - datori di lavoro soggetti privati non soggetti destinatari all'obbligo di assunzione
Incentivi: Fondo nazionale e Fondo regionale Artt. 13 e 14 Legge 68/1999 Art. 13 Fondo nazionale - Art. 14 Fondo regionale - incentivo economico ai datori finalizzato ad interventi di lavoro, la cui entità varia in integrativi rispetto a quelli funzione del grado e della finanziati dal Fondo nazionale. tipologia di riduzione della • La domanda di incentivo capacità lavorativa del deve essere rivolta al Centro soggetto assunto; per l’Impiego di riferimento; • Dal 1° gennaio 2016 il Fondo nazionale è gestito dall’INPS.
Incentivi: Fondo regionale Art. 14 Legge 68/1999 È destinato a finanziare: • contributi, non versati al Fondo nazionale, agli enti che svolgano attività di sostegno e integrazione lavorativa dei disabili; • contributi per il rimborso delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli; • ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge. • misure di politica attiva del lavoro, ad es. attività formativa propedeutica, tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo, attività di tutoraggio e accompagnamento.
Gli accomodamenti ragionevoli «Le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali» (art. 2 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) Essi possono includere: - l'apprestamento di tecnologie di telelavoro; - la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa; - l’istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro. Problema: risorse e sanzioni
Il Fondo regionale in Veneto: Dgr 2094/2013 ✓ Un contributo del 30% del costo salariale per le assunzioni a tempo determinato, non inferiore a sei mesi, di disabili con handicap psichico o intellettivo o di difficile collocabilità; ✓ Per l’adattamento del posto di lavoro un contributo massimo di € 5000,00 per assunzioni a tempo indeterminato (€ 2500,00 per le assunzioni a termine non inferiori a sei mesi); ✓ € 5000,00 per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili con invalidità fisica inferiore al 67%.
Il S.I.L. Servizio di Integrazione Lavorativa • Finalità: agevolazione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità o svantaggiate • Affiancamento e supporto sia ai lavoratori con disabilità o svantaggiati sia all’azienda • Collocabilità di tipo “B” (collocabili ma attraverso strumenti di mediazione)
Il S.I.L. Servizio di Integrazione Lavorativa • Necessità di percorsi intermedi e sempre più graduati, tra cui: • progetti di osservazione/orientamento; • tirocini formativi; • tirocini di mediazione al collocamento (ex art. 11 della L. 68/1999); • tirocini di inclusione sociale. • Collaborazioni
Inclusione e discriminazione nel mondo del lavoro Articolo 27 combattere le • Convenzione ONU (marzo 2006) discriminazioni • «promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani» • A proposito del lavoro: la convenzione stabilisce articolo 27 • diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri
Abilismo e discriminazione • discriminazione diversamente abili (presupporre che tutte le persone abbiano un corpo abile) • attaccando fisicamente / verbalmente • lavoro soddisfa bisogni fondamentali • l'impego riduce l'esclusione.
Tipologie di discriminazione • Discriminazioni in: - corso di studi - fase di ricerca del lavoro - fase di selezione delle designazioni - svolgimento dei concorsi pubblici
Testimonianze di ordinaria discriminazione • La Legge 67/06 Funziona? • Samantha, 42 anni, tetraparesi spastica - Mobbing - abusi psicologici, emarginazione, umiliazioni - Normativa? • Marco, 33 anni, artrite reumatoide - correttivo al Jobs Act - 31 gennaio 2017 - Imprese non sono informate
Esempi d’inclusione riuscita • Alcune testimonianze • riconoscere le tante vittorie • adattare spazi e strumenti • Legge 68/1999 collocamento obbligatorio • capacità residue a percorso personalizzato
• Cooperativa Sociale “Francesco d’Assisi” - Centro di Formazione Professionale - dell’agricoltura biologica e della trasformazione - Attestato agrario - Trasmettere conoscenze pratiche • La Fondazione Adecco - organizza con le aziende - momenti di informazione teorica e pratica - contatto tra i dipendenti dell’azienda e disabili
Estero • reddito più basso • correlazione tra povertà estrema e disabilità • Secondo OMS: - un miliardo di persone - disabilità stanno aumentando • carenza nel sistema integrativo della scuola
Conclusioni • punto di svolta nella definizione • posizione di poter dimostrare capacità • il rispetto per la differenza • contesto lavorativo: - pratiche di non discriminazione - parità di trattamento - non semplice inserimento, ma coniugare le esigenze aziendali con le abilità (Risorsa) • Abolire pregiudizi nei confronti della diversità
DISABILITÀ E SPORT Filippo Salvadego
Lo come mezzo di inclusione: Proposta di Inclusione Sportiva La mia proposta di inclusione sportiva è la seguente: l’organizzazione di un torneo di Baskin all’interno dell’iniziativa dei “Ludi del Bo”, oppure aperta anche ai cittadini. Cos’è il Baskin? Il Baskin è lo sport che più di ogni altro abbatte le barriere, nasce a Cremona in un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori, professori di educazione fisica e di sostegno.
È una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società.
Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il successo comune dipende realmente da tutti. Quest’adattamento, che personalizza la responsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle proposte di attività fisiche per persone disabili. Il regolamento del baskin adatta: 1) il materiale (uso di più canestri: due normali; due laterali più bassi; possibilità di sostituzione della palla normale con una di dimensione e peso diversi); 2) lo spazio (zone protette previste per garantire il tiro nei canestri laterali); 3) le regole (ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie e ha di conseguenza un avversario diretto dello stesso livello. Questi ruoli sono numerati da 1 a 5 e hanno regole proprie); 4) le consegne (possibile assegnazione di un tutor, giocatore della squadra che può accompagnare più o meno direttamente le azioni di un compagno disabile).
Si giocano 4 tempi da 6 minuti ciascuno. Il tempo viene bloccato ad ogni fischio dell’arbitro. Sui canestri effettuati nelle postazioni laterali il tempo viene fermato, non viene fermato su quelli fatti nelle postazioni tradizionali tranne che negli ultimi due minuti. In caso di parità al termine del 4 tempo si effettueranno, ad oltranza, tempi supplementari di 3 minuti ciascuno. Il campo da baskin è un campo di basket (misure standard) con due canestri tradizionali più due canestri laterali posti trasversalmente al campo (sul perimetro a metà campo) con h=2.20 mt e con due aree semicircolari (con raggio di 3 metri) suddivise in cinque settori. Sotto il canestro laterale è possibile inserire un altro canestro più basso per i ruoli 1 (h=1.10 mt). Le due aree semicircolari si possono tracciare utilizzando lo scotch. Una seconda semicirconferenza tratteggiata di Raggio 3.70 mt indica la zona in cui un fallo subito da un giocatore che sta portando la palla al Pivot determina automaticamente il conferimento della palla al Pivot per il tiro. Mt. 3 Canestro Canestro Canestro laterale alto e basso Canestro laterale alto e basso Ingrandimento dell’area laterale con suddivisione in settori.
Le squadre sono composte da massimo 14 giocatori per squadra dei quali 6 obbligatoriamente in campo, successivamente se per falli o infortuni il numero dovesse ridursi non può comunque scendere sotto i 4 giocatori, in tal caso (solo 3 giocatori disponibili) la squadra avversaria ha vinto la partita. Ad ogni giocatore viene attribuito un ruolo che va da 1 a 5 secondo le caratteristiche in seguito elencate. Pertanto ad ogni giocatore verrà assegnato un numero composto da 2 cifre: la prima si riferisce al suo ruolo, la seconda è identificativa della persona. La somma dei numeri che indicano il ruolo non deve superare il valore di 23. Tutti i giocatori devono entrare in campo. I numeri devono essere ben visibili sia davanti che dietro.
I ruoli vengono assegnati in base al possesso delle grandi prassie: l’uso delle mani, il cammino, la corsa, l’equilibrio. Sulla maglia è il primo numero sulla sinistra.
Ruolo 1 Giocatore disabile che non può spostarsi (per deficit motori), è in possesso solo del tiro, staziona nell’area dei canestri laterali, a lui la palla deve essere consegnata da un compagno. Quando la riceve, questa può essere sostituita da una palla più piccola da lui scelta e posta alla base del canestro. Dalla consegna della palla da parte del compagno entrato in area ha 10 secondi di tempo per arrivare al tiro. La posizione di tiro può essere scelta ma non può essere più vicina della linea segnata a 0.8 metri dalla linea laterale (la ruota grande della carrozzina non la può oltrepassare nel suo punto di contatto col suolo). È un altro pivot. Non può essere marcato.
Ruolo 2 Giocatore disabile con l’uso totale o parziale delle mani per il tiro nel canestro laterale alto, il cammino gli consente di spostarsi. Non possiede la corsa o non è in grado di utilizzarla (Ruolo 2R, Ruolo 2 che può correre o se in carrozzina possiede i fondamentali del basket in carrozzina): è un pivot di movimento, quindi si sposta. Quando riceve la palla, facendo almeno due palleggi, deve recarsi in uno dei tre settori ed effettuare il tiro oltrepassata la linea dell’area, per il Ruolo 2R la linea da oltrepassare è quella tratteggiata. Non può essere marcato. Ha a disposizione 10 secondi da quando il compagno entra nell’area. Se il ruolo n. 2 è un giocatore in carrozzina deve spostarsi autonomamente eseguendo almeno 2 palleggi solo se riesce a spingere la carrozzina con entrambe le mani, se invece possiede la forza e l’abilità solo in un arto superiore, potrà essere spostato nella postazione di tiro dal compagno che gli ha portato la palla(durante questa azione non contano passi e doppio: la palla può essere tenuta in mano dal Tutor mentre effettua lo spostamento del pivot) e non dovrà effettuare i due palleggi prima di tirare inoltre la palla può essergli consegnata anche dopo che il Pivot è stato posizionato fuori dall’area, in questo caso il ruolo 2 si definisce 2T (2 + Tutor) in questo Ruolo si deve far rientrare anche un Giocatore che si sposta con l’aiuto del deambulatore in quanto impossibilitato ad andare a rimbalzo, trasportare e raccogliere la palla.
Ruolo 3 Giocatore normodotato o disabile che possiede l’uso totale o parziale delle mani, quindi il tiro anche nel canestro tradizionale, il cammino, la corsa anche con palleggio non continuato o interrotto. Non possiede la corsa fluida ma lenta, impacciata, poco coordinata e/o con scarso equilibrio.
Ruolo 4 Giocatore normodotato o disabile o con protesi che gli consenta il cammino e la corsa(la valutazione funzionale durante la partita determinerà la conferma del Ruolo 4 o il cambiamento a un Ruolo diverso) che possiede le grandi prassie (l’uso totale o parziale delle mani quindi il tiro, il cammino, la corsa fluida con palleggio regolare) può commettere passi di partenza ed esegue i fondamentali del baskin con velocità media. Non deve effettuare il canestro con l’entrata in terzo tempo.
Ruolo 5 Giocatore normodotato o disabile che possiede tutti i fondamentali del Baskin (corsa, palleggio, tiro, terzo tempo).
Regole di gioco
Regola 1 – Giocatori in campo Ogni squadra deve schierare obbligatoriamente, almeno fino al raggiunto limite di falli (vedi regola 7) un giocatore pivot, uno di Ruolo 3 e almeno 2 giocatori con ruolo 5. La somma dei numeri di ruolo non deve superare il valore 23. Se l’arbitro, o il tavolo, o la squadra avversaria si accorge del superamento della quota 23, l’infrazione viene punita con 2 tiri nel canestro tradizionale e palla alla squadra che ha ne ha tratto svantaggio. Tra i giocatori di ruolo 4 o ruolo 5 devono essere presenti almeno una donna e un uomo. Se vengono schierati tre giocatori di Ruolo 5, uno di questi deve essere necessariamente una giocatrice femmina. Il Ruolo 5 femmina durante le entrate e i tiri a canestro non potrà essere contrastata da un giocatore Ruolo 5 maschio (questi dovrà stare con le mani allineate al corpo durante le fasi sopramenzionate). In caso di infrazione questa deve essere sanzionata come una difesa illegale su un ruolo di numero più basso (2 tiri liberi più possesso di palla per chi subisce l’infrazione). Il Ruolo 5 femmina potrà invece essere contrastata da qualunque altro giocatore maschio o femmina. In tutte le altre fasi di gioco il Ruolo 5 femmina potrà essere marcata anche dal Ruolo 5 maschio. Qualora una squadra per infortunio o raggiunto limite di falli non ha più disponibili almeno 2 giocatori di ruolo 5 o non può schierare un giocatore femmina tra i ruoli 4 o 5 o non può schierare almeno un ruolo 3, la partita continua ma la squadra dovrà schierare un numero di giocatori inferiore pari al numero di quelli che non riesce a sostituire. Con soli 3 giocatori schierati la partita è vinta dalla squadra avversaria.
Regola 2 – Cambi Tutti i cambi possono essere effettuati purché la somma dei ruoli in campo non superi il valore 23. Durante i cambi viene fermato il tempo. La modalità di richiesta ed esecuzione dei cambi segue la normativa del basket tradizionale eccetto che possono essere effettuati anche dopo l’effettuazione di un canestro laterale. Qualora dopo un cambio non esistono corrispondenze di ruoli in campo, vale sempre la regola che il ruolo inferiore può marcare il superiore, ma non il contrario. Regola 3 – Inizio del gioco Inizio del gioco: Si inizia ogni tempo dalla contesa effettuata dai ruoli 5. Il canestro laterale di attacco è quello posto sulla destra di chi salta.
Regola 4 – Rimesse Sulle rimesse laterali o da fondo campo i giocatori che difendono devono stare almeno a un metro dal giocatore che rimette la palla in gioco e devono essere effettuate in uno dei seguenti due modi: • I ruoli 4 e 5 partendo in palleggio devono andare a consegnarla (in tempo non superiore ai 10 secondi) ai ruoli 1, 2 o 3 (portaggio); • I ruoli 3, 4 e 5 possono passarla ad un compagno per iniziare l’azione nel tempo limite di 5 secondi. È consentito lo stazionamento del difensore in prossimità dell’area semicircolare. La palla non può essere passata ai “pivot” dalla rimessa. Dopo che il Ruolo 1 ha effettuato il suo tiro o i suoi tiri, se decide di provare due volte, il gioco riprende con una rimessa effettuata dalla squadra avversaria ma al di fuori delle aree piccole laterali dalla parte della difesa.
Regola 5 – Aree piccole laterali I ruoli 3, 4 e 5 non possono entrare nell’area (raggio 3 metri) che delimita i canestri laterali se non per consegnare la palla ai ruoli 1 o 2 ed eventualmente cambiarla con un’altra diversa, posizionare il compagno e uscirne subito dopo. Per entrare devono effettuare almeno un palleggio fuori dall’area laterale. Il difensore deve fermarsi fuori dall’area. Se il difensore entra anche solo con una parte di un piede nell’area laterale mentre tenta di difendere sull’attaccante che vuole andare dal pivot, la palla viene consegnata al pivot (infrazione di invasione). Il tempo di gioco riprende a scorrere dalla consegna della palla dall’arbitro al Tutor, che stava portando la palla al pivot, dentro l’area laterale. Lo stesso vale in occasione del fallo dentro la corona circolare. I ruoli 3, 4 e 5 possono afferrare l’eventuale rimbalzo stando al di fuori dell’area semicircolare ma se cadono entro l’area, anche liberati dal possesso della palla, commettono infrazione. Durante una azione i giocatori possono transitare nelle aree piccole laterali solo senza palla e quando il gioco è lontano (l’arbitro deve valutare se la distanza dell’azione di gioco è sufficientemente grande da non influenzarne l’esito). Ogni infrazione di questa regola comporta il passaggio della palla alla squadra avversaria.
Regola 6 – Durata delle azioni di gioco Ogni squadra ha un tempo di 30 sec per concludere l’azione a canestro, in mancanza di cronometro sarà l’arbitro a controllare la durata.
Regola 7 – Falli Il numero massimo di falli per ogni giocatore è 5. Ogni fallo che viene subìto mentre si sta effettuando un’azione di tiro dà diritto a 2 o 3 tiri liberi nel canestro in cui si stava tirando. Il fallo subìto non in situazione di tiro dà diritto alla rimessa laterale. Quando un giocatore subisce un fallo mentre sta portando la palla a un Pivot (si trova cioè in una zona adiacente all’area semicircolare), questi ha diritto di tirare secondo le regole del proprio ruolo. Per area adiacente si intende una corona circolare di larghezza 70 centimetri indicata da una linea tratteggiata. Ogni fallo subito da un Ruolo 5 negli ultimi 2 minuti della partita (4° tempo e durante ogni eventuale supplementare) viene sanzionato con due tiri liberi. Se un giocatore Ruolo 5 subisce un fallo mentre effettua un tiro da 3 punti in questa fase di gioco, ha diritto a 3 tiri liberi. Ogni difesa illegale compiuta da un ruolo 5 o 4 deve essere considerata come un fallo da segnalare sul referto con la lettera “L”. Si considera difesa illegale anche correre parallelamente a un ruolo di numero inferiore pur senza intervenire o entrare nel suo cilindro di raggio 1 metro. Solo posizionandosi con largo anticipo e rimanendo fermo, il ruolo 5 o 4 può evitare di commettere difesa illegale.
Regola 8 – Aiuti difensivi Sono consentiti aiuti difensivi tra giocatori dello stesso ruolo. Quando un giocatore marca un ruolo inferiore commette un’infrazione (è un fallo da enumerare tra i 5 a disposizione con la lettera “L”) che deve essere punita con 2 tiri liberi e successiva rimessa da assegnare alla squadra di chi ha subito l’infrazione. Se il ruolo che la subisce è un 3 questi effettua i tiri liberi nel canestro laterale alto dalla linea tratteggiata (da dove tira il Ruolo 2R). Non è considerata infrazione negli aiuti difensivi se si prende il pallone da rimbalzo o la palla è vagante.
Regola 9 – Numero di tiri I ruoli 5 possono effettuare al massimo 3 tiri a canestro ogni tempo, i canestri valgono 3 punti se effettuati dall’area dei tre punti mentre i ruoli 1, 2, 3, 4 possono effettuare massimo 3 canestri per tempo. Qualora un giocatore di Ruolo 3 o Ruolo 4 subisca un fallo in azione di tiro che dà diritto all’effettuazione dei tiri liberi questo tiro e i successivi tiri liberi non riducono il bonus dei tre canestri. I tiri liberi realizzati danno comunque punteggio. Eventuali tiri liberi effettuati per sanzionare la difesa illegale non vanno a intaccare il bonus a disposizione. Sul referto di gara (analogo a quello del basket tradizionale leggermente modificato) andrà indicato nella colonna tiri l’effettuazione di ogni tiro da parte di un ruolo 5 o del canestro realizzato per i ruoli 1, 2, 3, 4. In caso venga effettuato il quarto canestro nello stesso tempo di gioco questo deve essere annullato e il gioco riprendere con una rimessa dal lato (come per il canestro laterale subito).
Regola 10 Altre differenze col Basket: Non esiste l’infrazione di campo né un numero massimo di secondi per superare la metà campo, non esiste l’infrazione di 3 secondi, non esiste il bonus falli, esiste la contesa da effettuarsi sempre al centro campo.
Vi ringraziamo per l’attenzione!
Puoi anche leggere