Revisione della disciplina europea delle intese verticali - 6/2020 Interventi - Assonime
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6/2020 Interventi Revisione della disciplina europea delle intese verticali Lo stato dei lavori Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi ASSONIME - Riproduzione riservata Presentazione all’incontro Assonime del 7 febbraio 2020
Outline 1. La disciplina e il processo di revisione 2. Portata del safe harbour: quote di mercato e ambito di applicazione 3. Restrizioni hardcore 4. Osservazioni sulle varie tipologie di restrizioni 5. Settlements per le restrizioni verticali? 1 ASSONIME - Riproduzione riservata 1. La disciplina e il processo di revisione 2 1
Intese verticali e diritto antitrust IV = accordi tra imprese operanti a un livello differente della catena di produzione/ distribuzione e che riguardano le condizioni per l’acquisto, la vendita o la rivendita di determinati beni o servizi le intese verticali sono valutate ai sensi dell’art. 101, paragrafi 1 e 3, TFUE il potere della Commissione di adottare regolamenti di esenzione ex art. 101(3) è previsto dal Reg. 19/65, rivisto a fine anni 90, per le categorie di accordi che presumibilmente soddisfano le condizioni dell’art. 101(3) oggi è in vigore il regolamento di esenzione 330/2010 (VBER), accompagnato da Linee guida sulle restrizioni verticali (2010) il regolamento scade il 31 maggio 2022, è in corso la revisione della disciplina (VBER + LG) 3 Le tappe della revisione ASSONIME - Riproduzione riservata 2 fasi Evaluation Phase: da ottobre 2018 alla pubblicazione di uno staff working document prevista a metà 2020 Impact Assessment: da Q3/2020 al 31 maggio 2022 Ad oggi: dopo la pubblicazione di una roadmap nel 2018 la Commissione ha ricevuto 24 contributi febb-mag 2019: consultazione pubblica online - 164 risposte al questionario online e 13 position papers tra gli studi cfr. RBB Economics The effects of vertical restraints and online sales in the cosmetic industry, commissionato da Cosmetic Europe, ott 2019 workshop con gli stakeholders a nov 2019 vedi su sito DGComp sintesi dei risultati della consultazione, dei contributi delle NCA e del workshop 4 2
I prossimi passi la Commissione sta ancora raccogliendo informazioni, dati e opinioni sul funzionamento del VBER e delle LG (si possono mandare contributi) ad aprile 2020 sarà pubblicato un evaluation support study, che includerà analisi empiriche e quantitative su RPM, free-riding e most favored nation (MFN) clauses. La prospettiva è quella del consumer welfare; lo studio comprenderà una survey sui comportamenti di acquisto dei consumatori a metà 2020 la Commissione pubblicherà lo staff working document poi comincerà la fase di impact assessment: (Q3/2020) => proposta e consultazione pubblica 5 ASSONIME - Riproduzione riservata 2. Portata del safe harbour: quote di mercato e ambito di applicazione 6 3
Mantenimento e aggiornamento di VBER e LG la grande maggioranza delle posizioni emerse è per il mantenimento di VBER e LG (contribuiscono alla certezza giuridica e all’uniformità dell’applicazione, anche se migliorabili) vanno adeguati all’evoluzione del mercato: la Commissione è consapevole che l’esigenza più sentita è quella di tenere conto del contesto omnichannel, con un bilanciamento tra canale online e offline occorre tenere conto del fenomeno delle piattaforme (che la disciplina del 2010 non considerava); a seconda dei casi rientrano o meno nell’ambito di applicazione della disciplina delle IV; questa va coordinata con il nuovo Reg (UE) 2019/1150 (P2B) occorre incorporare la nuova giurisprudenza (es. Coty) 7 Perimetro del VBER e quote di mercato ASSONIME - Riproduzione riservata La Commissione pare orientata a mantenere le attuali quote di mercato; è previsto un aggiornamento della comunicazione del 1997 sulla definizione del mercato rilevante; andrà approfondito come definire il mercato per le piattaforme e in generale per i multi-sided markets Segnaliamo da parte di alcune autorità nazionali (NCA) proposte che rischiano di ridimensionare significativamente il safe harbour: a. prevedere soglie più basse (es 15%) in mercati oligopolistici dove poche imprese raggiungono insieme una quota di mercato elevata (50%) b. restringere (o escludere) il safe harbour per la distribuzione selettiva c. ripensare la soglia per le piattaforme 8 4
Ridurre il safe harbour? ridurre in questo modo il perimetro del safe harbour aumenterebbe enormemente l’incertezza e il rischio di applicazioni divergenti negli Stati membri laddove ci siano problemi è sempre possibile togliere il beneficio dell’esenzione/disapplicare il VBER. A questo proposito le autorità stanno sostenendo che questo tipo di intervento è difficile per mancanza di procedure e per difficoltà quando i mercati sono più ampi del territorio nazionale (e così propongono in alternativa di restringere il VBER). Se ci sono problemi, sembra preferibile migliorare le condizioni per l’utilizzo da parte della Commissione e delle NCA della revoca e della disapplicazione in specifici casi (preservando la certezza giuridica, perché l’effetto è ex nunc) 9 Riguardo alla base giuridica del VBER ASSONIME - Riproduzione riservata • formalmente il VBER può includere solo categorie di accordi per cui si può presumere con ragionevole certezza che soddisfano le condizioni dell’art. 101(3) (reg. 19/65); va preso atto però che nel contesto generale dell’applicazione dell’art. 101 i BER sono stati sempre utilizzati con una certa flessibilità, per assicurare un safe harbour per accordi che presumibilmente sono compatibili con l’art. 101 nel suo complesso e per i quali quindi è giusto che il quadro giuridico europeo non contenga ingiustificati elementi di incertezza (è discutibile restringere il safe harbour proprio adesso, alla luce del dibattito sull’adeguatezza delle regole di concorrenza ai fini della competitività dell’economia europea) 10 5
Nozione di agenzia ai fini dell’applicazione dell’art. 101 le LG tengono conto della giurisprudenza della Corte (Daimler, CEPSA): la nozione di agenzia che emerge ai fini dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 101 (assenza di rischio commerciale o finanziario connesso all’attività dell’agente) è stretta, ma è improbabile che venga modificata significativamente. Potranno esserci chiarimenti nelle LG (ad esempio, quando il rischio non è significativo?) sicuramente sarà discusso se e a quali condizioni le piattaforme possano essere qualificate agenti (ha implicazioni per la possibilità o meno di fissare i prezzi di rivendita) 11 Accordi tra concorrenti – dual distribution ASSONIME - Riproduzione riservata Il VBER in genere non si applica agli accordi tra concorrenti, salvo le eccezioni previste dall’art. 2(4): a. accordo non reciproco in cui il fornitore è un produttore e distributore di beni mentre l’acquirente è un distributore e al contempo non è concorrente al livello della produzione (dual distribution) b. accordo non reciproco in cui il fornitore presta servizi a diversi livelli della catena commerciale e l’acquirente fornisce beni o servizi al dettaglio e non è un concorrente al livello della catena al quale acquista i servizi oggetto del contratto l’importanza della dual distribution è aumentata moltissimo, anche in conseguenza dell’e-commerce l’ipotesi b) attualmente vale anche per le piattaforme ibride 12 6
Accordi tra concorrenti - temi aperti • la Commissione non sembra intenzionata a estendere l’esenzione per la dual distribution a grossisti e importatori (oltre ai produttori) • è stato chiesto di chiarire in che misura lo scambio di informazioni all’interno della catena distributiva è legittimo, anche alla luce delle linee guida orizzontali (vanno considerati presumibilmente prima gli aspetti orizzontali) • alcune autorità di concorrenza vorrebbero escludere dall’eccezione b) le piattaforme ibride 13 ASSONIME - Riproduzione riservata 3. Restrizioni hardcore 14 7
Restrizioni per oggetto v. restrizioni hardcore la Commissione accetta la richiesta di chiarire meglio, tra le conceptual issues, la distinzione tra restrizione hardcore (che esclude l’applicazione del VBER) e restrizione per oggetto, vietata ex art. 101(1) senza necessità di esame caso per caso degli effetti. La chiariranno meglio nelle LG non è solo una questione concettuale, ha rilievo pratico. Le restrizioni hardcore sono una scelta di policy, le RBO una nozione giurisprudenziale. La Corte di giustizia in Cartes Bancaires (2014) ha indicato che per stabilire se un accordo è così intrinsecamente dannoso da essere considerato RBO vanno valutati non solo la forma dell’accordo ma anche il contesto economico e giuridico di riferimento. Di norma l’art. 101(1) va valutato guardando gli effetti. Andrà valorizzato nelle LG 15 Restrizioni per oggetto v. de minimis ASSONIME - Riproduzione riservata una questione concettuale su cui insistere riguarda l’interpretazione della sentenza Expedia in cui la Corte di giustizia ha detto che se una restrizione è per oggetto il suo impatto è sempre apprezzabile ex art. 101(1) e non c’è spazio per valutazioni de minimis le autorità di concorrenza tendono a leggerla nel senso che se una restrizione (ad es. RPM o restrizione territoriale) una volta è stata classificata come RBO, resta sempre RBO anche se le quote di mercato sono irrisorie. I problemi di questa lettura sono due: a. va contro la giurisprudenza Vőlk per cui anche per protezione territoriale assoluta l’art. 101(1) non si applica se quote irrisorie e quindi impatto trascurabile; b. va contro la giurisprudenza Cartes Bancaires (valutare il contesto economico) 16 8
Restrizioni per oggetto v. de minimis La conseguenza pratica di questa lettura di Expedia è che le autorità, senza una valutazione dell’intrinseca pericolosità dei diversi tipi di restrizioni (cartelli v. restrizioni verticali) tendono ad applicare rigidamente l’art. 101(1) agli accordi non rientranti nel safe harbour in quanto contengono restrizioni hardcore, anche per quote di mercato irrisorie, senza nessuna valutazione dell’effettivo impatto negativo sul mercato (v. in particolare RPM) 17 Come leggere Expedia ASSONIME - Riproduzione riservata occorre quindi insistere a livello concettuale (anche accademico) su una diversa lettura di Expedia, alla luce del complesso della giurisprudenza della Corte: a. nel valutare se un accordo è RBO tieni conto sia della natura della restrizione che del contesto economico e giuridico (da CB). b. l’analisi può portare a ritenere anche restrizioni solitamente considerate gravi non in violazione dell’art. 101(1), ad esempio in ragione di quote di mercato irrisorie (da Volk). L’analisi sarà diversa in relazione alla intrinseca pericolosità delle diverse restrizioni (cartelli v. restrizioni verticali) c. se l’analisi dell’accordo porta a qualificarlo, tenuto conto della natura e del contesto, come RBO, la restrizione della concorrenza è per definizione apprezzabile ex art. 101(1) (da Expedia) 18 9
Approccio alla discussione sulle restrizioni hardcore la Commissione sembra orientata a mantenere l’attuale elenco per convincerla a restringere l’elenco dell’art. 4 occorre fornirle elementi concreti che dimostrino che l’attuale quadro giuridico ha conseguenze economiche negative. E’ utile sia riuscire a dimostrare che le restrizioni producono efficienze ex art. 101(3) sia dimostrare più semplicemente che il divieto di utilizzarle crea inefficienze e costi significativi (es. free riding ecc.). E’ utile anche raccogliere elementi empirici per dire che le restrizioni alternative sono meno funzionali/efficienti se rimane l’attuale elenco, nelle LG va spiegato meglio il discorso di come applicare l’art. 101(1) alle restrizioni hardcore alla luce di Cartes Bancaires 19 Approccio alla discussione sulle restrizioni ASSONIME - Riproduzione riservata hardcore ciò consentirebbe tra l’altro di tenere conto delle osservazioni degli economisti, che auspicano maggiore attenzione alla concorrenza interbrand: i consumatori mantengono libertà di scelta, le imprese mantengono gli incentivi a competere anche su variabili diverse dal prezzo come qualità e innovazione 20 10
4. Osservazioni sulle varie tipologie di restrizione 21 RPM e MAP ASSONIME - Riproduzione riservata nel contesto online facile monitorare il RPM e al tempo stesso vi possono essere giustificazioni del RPM per i fornitori. La Commissione è orientata a mantenere la formulazione attuale dell’art. 4(a) salvo ottenere evidenza empirica delle efficienze che deriverebbero dalle condotte vietate i prezzi raccomandati, se accompagnati da ‘incoraggiamento’ sono considerati RPM e sanzionati da Commissione e NCA Questioni da chiarire: trattamento del divieto di applicare sconti e della fissazione di range di prezzi Possibili eccezioni: es. lancio di un nuovo prodotto – che può essere pregiudicato dagli e-tailers (cfr. §225 LG); RPM o MAP per distribuzione selettiva se giustificato (alcune NCAs sembrano disponibili a questo e/o al dual pricing) 22 11
Restrizioni territoriali richieste di chiarimento sulla distinzione tra vendite attive e passive, soprattutto nel contesto online possibili trade-off tra obiettivo dell’integrazione dei mercati (interpretato in modo formalistico) e consumer welfare (limiti alle importazioni parallele ecc.) anche per le restrizioni territoriali, bisognerebbe valutare le RBO tenendo conto del contesto economico. Alcune eccezioni sono già incluse nelle LG (nuovo prodotto, §61) 23 Distribuzione selettiva ASSONIME - Riproduzione riservata dalla Corte di Giustizia viene l’indicazione di tutelare anche la concorrenza non di prezzo (Coty) nonostante questo, per la selettiva alcune autorità vogliono limitare il safe harbour basato su art. 101(3) (ingiustificato, andrebbe evitato). In ogni caso, è importante approfondire il trattamento della selettiva anche quantitativa ex art. 101(1), al di là della giurisprudenza Metro I sulle giustificazioni ‘oggettive’ in base ai criteri di CB la selettiva non dovrebbe essere considerata RBO: servirebbe un chiarimento della Corte di Giustizia per superare la confusione sul punto 24 12
Combinazione di forme di distribuzione; franchising In alcuni contributi sono stati sollevati problemi riguardo: alla possibilità di combinare diverse forme di distribuzione (ad es. rete solo in parte selettiva, limiti alle vendite attive nelle forniture incrociate da parte dei grossisti); ai limiti alle vendite attive per il franchising. Richieste di chiarimenti/maggiore attenzione sulle specificità del franchising 25 ASSONIME - Riproduzione riservata Restrizioni delle vendite online occorre recepire la giurisprudenza Coty idealmente andrebbe inserita nell’art. 4 VBER un’eccezione per escludere che i divieti di utilizzo delle piattaforme terze siano qualificati come restrizioni hardcore. In alternativa, occorre spiegare Coty nelle LG; la Commissione è disponibile a chiarire che non vale solo per i prodotti di lusso ma per tutti quelli in cui rileva la protezione dell’immagine per i divieti dell’utilizzo da parte dei distributori dei price comparison tools e del marchio nella pubblicità sui motori di ricerca, la Commissione appare più rigida => si dovrebbe mirare a mantenere un approccio caso per caso per valutare se siano equiparabili a un divieto di vendere online 26 13
Dual pricing e richiesta di punto vendita fisico alcune autorità nazionali sembrano disponibili a un approccio meno rigido al dual pricing (prezzi diversi per vendite online e brick and mortar) rispetto a quello che emerge dalle attuali LG, riconoscendo l’importanza di sostenere la rete dei punti vendita fisici, nell’interesse non solo dei dettaglianti ma anche dei consumatori può esserci spazio anche per un chiarimento nelle LG delle condizioni che possono essere legittimamente imposte al distributore in termini di messa a disposizione di punti di vendita brick and mortar, in relazione alle caratteristiche del prodotto e sulla base del principio di proporzionalità 27 MFN ASSONIME - Riproduzione riservata il tema delle most favoured nation clauses /price parity clauses non è oggi trattato nel VBER e nelle LG. Vi sono stati diversi casi (v. piattaforme per le prenotazioni alberghiere) con approcci parzialmente diversi tra gli Stati membri. Perlopiù le narrow MFN (l’hotel non può applicare un prezzo inferiore rispetto alla piattaforma) sono considerate meno preoccupanti (utili per evitare free riding sul servizio della piattaforma; in Germania vi era stato un approccio più rigido, ma la recente giurisprudenza ha annullato la decisione della NCA) le wide MFN (l’hotel deve assicurare che anche negli altri canali di vendita non siano applicati prezzi inferiori a quello applicato sulla piattaforma) sono considerate più severamente, impatto simile a RPM cfr. caso di divieto UK wide MFN assicurazioni auto 28 14
MFN: osservazioni vanno inserite indicazioni nelle LG per favorire orientamenti uniformi per valutare l’impatto sulla concorrenza ex art. 101(1) si dovrebbe tener conto del contesto economico (ad esempio quanto è diffuso l’utilizzo delle clausole MFN) per la valutazione delle efficienze ai sensi dell’art. 101(3) occorre valutare qual è l’impatto che in assenza delle clausole si avrebbe in termini di free riding sugli investimenti del beneficiario della clausola (tipicamente la piattaforma) 29 ASSONIME - Riproduzione riservata 5. Settlements per le restrizioni verticali? 30 15
Riduzione delle sanzioni per cooperazione nei casi diversi dai cartelli con Guess (dopo ARA – art. 102 e i 4 casi di RPM nell’elettronica di consumo) la Commissione ha riconosciuto una riduzione della sanzione in cambio della cooperazione per casi diversi dai cartelli il 17 dicembre 2018, la Commissione ha pubblicato un Factsheet in cui illustra i criteri che segue, facendo riferimento al framework esistente per la leniency e per i settlements per i cartelli, e adattandolo nella misura in cui il settlement comporta la rinuncia al contenzioso, la strategia è utile per l’impresa ma limita il coinvolgimento della Corte di giustizia per i profili controversi si discute se sia utile anche la leniency in questo ambito; può prestarsi a comportamenti strategici 31 Tra i materiali Assonime sul tema ASSONIME - Riproduzione riservata Circolare 23/2010 sul regolamento 330/2010 e le linee guida verticali Interventi n. 2/2019 Risposta Assonime alla consultazione Note e studi n. 7/2019 – Intese verticali: una nuova priorità per le autorità di concorrenza in Europa? 32 16
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