Revisione della disciplina europea delle intese verticali - 6/2020 Interventi - Assonime

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Revisione della disciplina europea delle intese verticali - 6/2020 Interventi - Assonime
6/2020

                                                                                                      Interventi

                                    Revisione della disciplina europea delle intese verticali

                                                              Lo stato dei lavori

                                                      Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi
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                                            Presentazione all’incontro Assonime del 7 febbraio 2020
Revisione della disciplina europea delle intese verticali - 6/2020 Interventi - Assonime
Outline

                                        1. La disciplina e il processo di revisione
                                        2. Portata del safe harbour: quote di mercato e ambito
                                           di applicazione
                                        3. Restrizioni hardcore
                                        4. Osservazioni sulle varie tipologie di restrizioni
                                        5. Settlements per le restrizioni verticali?

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                                             1. La disciplina e il processo di
                                                         revisione

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Intese verticali e diritto antitrust
                                         IV = accordi tra imprese operanti a un livello
                                          differente della catena di produzione/ distribuzione e
                                          che riguardano le condizioni per l’acquisto, la vendita
                                          o la rivendita di determinati beni o servizi
                                         le intese verticali sono valutate ai sensi dell’art. 101,
                                          paragrafi 1 e 3, TFUE
                                         il potere della Commissione di adottare regolamenti
                                          di esenzione ex art. 101(3) è previsto dal Reg.
                                          19/65, rivisto a fine anni 90, per le categorie di
                                          accordi che presumibilmente soddisfano le condizioni
                                          dell’art. 101(3)
                                         oggi è in vigore il regolamento di esenzione
                                          330/2010 (VBER), accompagnato da Linee guida
                                          sulle restrizioni verticali (2010)
                                         il regolamento scade il 31 maggio 2022, è in corso la
                                          revisione della disciplina (VBER + LG)

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                                                    Le tappe della revisione
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                                    2 fasi
                                     Evaluation Phase: da ottobre 2018 alla pubblicazione
                                      di uno staff working document prevista a metà 2020
                                     Impact Assessment: da Q3/2020 al 31 maggio 2022
                                    Ad oggi:
                                     dopo la pubblicazione di una roadmap nel 2018 la
                                      Commissione ha ricevuto 24 contributi
                                     febb-mag 2019: consultazione pubblica online - 164
                                      risposte al questionario online e 13 position papers
                                     tra gli studi cfr. RBB Economics The effects of vertical
                                      restraints and online sales in the cosmetic industry,
                                      commissionato da Cosmetic Europe, ott 2019
                                     workshop con gli stakeholders a nov 2019
                                     vedi su sito DGComp sintesi dei risultati della
                                      consultazione, dei contributi delle NCA e del workshop

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I prossimi passi
                                     la Commissione sta ancora raccogliendo informazioni,
                                      dati e opinioni sul funzionamento del VBER e delle LG
                                      (si possono mandare contributi)
                                     ad aprile 2020 sarà pubblicato un evaluation support
                                      study, che includerà analisi empiriche e quantitative
                                      su RPM, free-riding e most favored nation (MFN)
                                      clauses. La prospettiva è quella del consumer welfare;
                                      lo studio comprenderà una survey sui comportamenti
                                      di acquisto dei consumatori
                                     a metà 2020 la Commissione pubblicherà lo staff
                                      working document
                                     poi comincerà la fase di impact assessment:
                                      (Q3/2020) => proposta e consultazione pubblica

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                                            2. Portata del safe harbour:
                                            quote di mercato e ambito di
                                                    applicazione

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                                                                                               3
Mantenimento e aggiornamento di VBER e LG
                                       la grande maggioranza delle posizioni emerse è per il
                                        mantenimento di VBER e LG (contribuiscono alla
                                        certezza giuridica e all’uniformità dell’applicazione,
                                        anche se migliorabili)
                                       vanno adeguati all’evoluzione del mercato:
                                       la Commissione è consapevole che l’esigenza più
                                        sentita è quella di tenere conto del contesto
                                        omnichannel, con un bilanciamento tra canale online
                                        e offline
                                       occorre tenere conto del fenomeno delle piattaforme
                                        (che la disciplina del 2010 non considerava); a
                                        seconda dei casi rientrano o meno nell’ambito di
                                        applicazione della disciplina delle IV; questa va
                                        coordinata con il nuovo Reg (UE) 2019/1150 (P2B)
                                       occorre incorporare la nuova giurisprudenza (es.
                                        Coty)

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                                            Perimetro del VBER e quote di mercato
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                                     La Commissione pare orientata a mantenere le attuali
                                      quote di mercato; è previsto un aggiornamento della
                                      comunicazione del 1997 sulla definizione del mercato
                                      rilevante; andrà approfondito come definire il mercato
                                      per le piattaforme e in generale per i multi-sided
                                      markets
                                     Segnaliamo da parte di alcune autorità nazionali
                                      (NCA) proposte che rischiano di ridimensionare
                                      significativamente il safe harbour:
                                    a. prevedere soglie più basse (es 15%) in mercati
                                       oligopolistici dove poche imprese raggiungono
                                       insieme una quota di mercato elevata (50%)
                                    b. restringere (o escludere) il safe harbour per la
                                       distribuzione selettiva
                                    c. ripensare la soglia per le piattaforme

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                                                                                                 4
Ridurre il safe harbour?
                                     ridurre in questo modo il perimetro del safe harbour
                                      aumenterebbe enormemente l’incertezza e il rischio di
                                      applicazioni divergenti negli Stati membri

                                     laddove ci siano problemi è sempre possibile togliere
                                      il beneficio dell’esenzione/disapplicare il VBER. A
                                      questo proposito le autorità stanno sostenendo che
                                      questo tipo di intervento è difficile per mancanza di
                                      procedure e per difficoltà quando i mercati sono più
                                      ampi del territorio nazionale (e così propongono in
                                      alternativa di restringere il VBER). Se ci sono
                                      problemi, sembra preferibile migliorare le condizioni
                                      per l’utilizzo da parte della Commissione e delle NCA
                                      della revoca e della disapplicazione in specifici casi
                                      (preservando la certezza giuridica, perché l’effetto è
                                      ex nunc)

                                    9

                                            Riguardo alla base giuridica del VBER
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                                         • formalmente il VBER può includere solo categorie di
                                           accordi per cui si può presumere con ragionevole
                                           certezza che soddisfano le condizioni dell’art.
                                           101(3) (reg. 19/65); va preso atto però che nel
                                           contesto generale dell’applicazione dell’art. 101 i
                                           BER sono stati sempre utilizzati con una certa
                                           flessibilità, per assicurare un safe harbour per
                                           accordi che presumibilmente sono compatibili con
                                           l’art. 101 nel suo complesso e per i quali quindi è
                                           giusto che il quadro giuridico europeo non contenga
                                           ingiustificati elementi di incertezza (è discutibile
                                           restringere il safe harbour proprio adesso, alla luce
                                           del dibattito sull’adeguatezza delle regole di
                                           concorrenza ai fini della competitività dell’economia
                                           europea)

                                    10

                                                                                                   5
Nozione di agenzia ai fini
                                                  dell’applicazione dell’art. 101
                                      le LG tengono conto della giurisprudenza della Corte
                                       (Daimler, CEPSA): la nozione di agenzia che emerge
                                       ai fini dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 101
                                       (assenza di rischio commerciale o finanziario
                                       connesso all’attività dell’agente) è stretta, ma è
                                       improbabile che venga modificata significativamente.
                                       Potranno esserci chiarimenti nelle LG (ad esempio,
                                       quando il rischio non è significativo?)
                                      sicuramente sarà discusso se e a quali condizioni le
                                       piattaforme possano essere qualificate agenti (ha
                                       implicazioni per la possibilità o meno di fissare i
                                       prezzi di rivendita)

                                    11

                                         Accordi tra concorrenti – dual distribution
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                                          Il VBER in genere non si applica agli accordi tra
                                           concorrenti, salvo le eccezioni previste dall’art. 2(4):
                                         a. accordo non reciproco in cui il fornitore è un
                                            produttore e distributore di beni mentre l’acquirente
                                            è un distributore e al contempo non è concorrente
                                            al livello della produzione (dual distribution)
                                         b. accordo non reciproco in cui il fornitore presta
                                            servizi a diversi livelli della catena commerciale e
                                            l’acquirente fornisce beni o servizi al dettaglio e non
                                            è un concorrente al livello della catena al quale
                                            acquista i servizi oggetto del contratto
                                          l’importanza della dual distribution è aumentata
                                           moltissimo, anche in conseguenza dell’e-commerce
                                          l’ipotesi b) attualmente vale anche per le
                                           piattaforme ibride

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Accordi tra concorrenti - temi aperti
                                         • la Commissione non sembra intenzionata a
                                           estendere l’esenzione per la dual distribution a
                                           grossisti e importatori (oltre ai produttori)
                                         • è stato chiesto di chiarire in che misura lo scambio
                                           di informazioni all’interno della catena distributiva
                                           è legittimo, anche alla luce delle linee guida
                                           orizzontali (vanno considerati presumibilmente
                                           prima gli aspetti orizzontali)
                                         • alcune autorità di concorrenza vorrebbero escludere
                                           dall’eccezione b) le piattaforme ibride

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                                                   3. Restrizioni hardcore

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                                                                                                   7
Restrizioni per oggetto v. restrizioni hardcore
                                          la Commissione accetta la richiesta di chiarire
                                           meglio, tra le conceptual issues, la distinzione tra
                                           restrizione hardcore (che esclude l’applicazione del
                                           VBER) e restrizione per oggetto, vietata ex art.
                                           101(1) senza necessità di esame caso per caso degli
                                           effetti. La chiariranno meglio nelle LG
                                          non è solo una questione concettuale, ha rilievo
                                           pratico. Le restrizioni hardcore sono una scelta di
                                           policy, le RBO una nozione giurisprudenziale. La
                                           Corte di giustizia in Cartes Bancaires (2014) ha
                                           indicato che per stabilire se un accordo è così
                                           intrinsecamente dannoso da essere considerato RBO
                                           vanno valutati non solo la forma dell’accordo ma
                                           anche il contesto economico e giuridico di
                                           riferimento. Di norma l’art. 101(1) va valutato
                                           guardando gli effetti. Andrà valorizzato nelle LG

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                                                Restrizioni per oggetto v. de minimis
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                                          una questione concettuale su cui insistere riguarda
                                           l’interpretazione della sentenza Expedia in cui la
                                           Corte di giustizia ha detto che se una restrizione è
                                           per oggetto il suo impatto è sempre apprezzabile ex
                                           art. 101(1) e non c’è spazio per valutazioni de
                                           minimis
                                          le autorità di concorrenza tendono a leggerla nel
                                           senso che se una restrizione (ad es. RPM o
                                           restrizione territoriale) una volta è stata classificata
                                           come RBO, resta sempre RBO anche se le quote di
                                           mercato sono irrisorie. I problemi di questa lettura
                                           sono due: a. va contro la giurisprudenza Vőlk per
                                           cui anche per protezione territoriale assoluta l’art.
                                           101(1) non si applica se quote irrisorie e quindi
                                           impatto trascurabile; b. va contro la giurisprudenza
                                           Cartes Bancaires (valutare il contesto economico)

                                    16

                                                                                                      8
Restrizioni per oggetto v. de minimis
                                          La conseguenza pratica di questa lettura di Expedia
                                           è che le autorità, senza una valutazione
                                           dell’intrinseca pericolosità dei diversi tipi di
                                           restrizioni (cartelli v. restrizioni verticali) tendono ad
                                           applicare rigidamente l’art. 101(1) agli accordi non
                                           rientranti nel safe harbour in quanto contengono
                                           restrizioni hardcore, anche per quote di mercato
                                           irrisorie, senza nessuna valutazione dell’effettivo
                                           impatto negativo sul mercato (v. in particolare RPM)

                                    17

                                                         Come leggere Expedia
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                                          occorre quindi insistere a livello concettuale (anche
                                           accademico) su una diversa lettura di Expedia, alla
                                           luce del complesso della giurisprudenza della Corte:
                                         a. nel valutare se un accordo è RBO tieni conto sia
                                            della natura della restrizione che del contesto
                                            economico e giuridico (da CB).
                                         b. l’analisi può portare a ritenere anche restrizioni
                                            solitamente considerate gravi non in violazione
                                            dell’art. 101(1), ad esempio in ragione di quote di
                                            mercato irrisorie (da Volk). L’analisi sarà diversa in
                                            relazione alla intrinseca pericolosità delle diverse
                                            restrizioni (cartelli v. restrizioni verticali)
                                         c. se l’analisi dell’accordo porta a qualificarlo, tenuto
                                            conto della natura e del contesto, come RBO, la
                                            restrizione della concorrenza è per definizione
                                            apprezzabile ex art. 101(1) (da Expedia)

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                                                                                                        9
Approccio alla discussione sulle restrizioni
                                                                 hardcore
                                          la Commissione sembra orientata a mantenere
                                           l’attuale elenco
                                          per convincerla a restringere l’elenco dell’art. 4
                                           occorre fornirle elementi concreti che dimostrino che
                                           l’attuale    quadro     giuridico   ha    conseguenze
                                           economiche negative. E’ utile sia riuscire a
                                           dimostrare che le restrizioni producono efficienze ex
                                           art. 101(3) sia dimostrare più semplicemente che il
                                           divieto di utilizzarle crea inefficienze e costi
                                           significativi (es. free riding ecc.). E’ utile anche
                                           raccogliere elementi empirici per dire che le
                                           restrizioni alternative sono meno funzionali/efficienti
                                          se rimane l’attuale elenco, nelle LG va spiegato
                                           meglio il discorso di come applicare l’art. 101(1) alle
                                           restrizioni hardcore alla luce di Cartes Bancaires

                                    19

                                            Approccio alla discussione sulle restrizioni
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                                                               hardcore
                                          ciò consentirebbe tra l’altro di tenere conto delle
                                           osservazioni degli economisti, che auspicano
                                           maggiore attenzione alla concorrenza interbrand: i
                                           consumatori mantengono libertà di scelta, le
                                           imprese mantengono gli incentivi a competere
                                           anche su variabili diverse dal prezzo come qualità e
                                           innovazione

                                    20

                                                                                                     10
4. Osservazioni sulle varie
                                                   tipologie di restrizione

                                    21

                                                              RPM e MAP
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                                          nel contesto online facile monitorare il RPM e al
                                           tempo stesso vi possono essere giustificazioni del
                                           RPM per i fornitori. La Commissione è orientata a
                                           mantenere la formulazione attuale dell’art. 4(a)
                                           salvo ottenere evidenza empirica delle efficienze che
                                           deriverebbero dalle condotte vietate
                                          i prezzi raccomandati, se accompagnati da
                                           ‘incoraggiamento’ sono considerati RPM e sanzionati
                                           da Commissione e NCA
                                          Questioni da chiarire: trattamento del divieto di
                                           applicare sconti e della fissazione di range di prezzi
                                          Possibili eccezioni: es. lancio di un nuovo prodotto –
                                           che può essere pregiudicato dagli e-tailers (cfr.
                                           §225 LG); RPM o MAP per distribuzione selettiva se
                                           giustificato (alcune NCAs sembrano disponibili a
                                           questo e/o al dual pricing)

                                    22

                                                                                                    11
Restrizioni territoriali
                                          richieste di chiarimento sulla distinzione tra vendite
                                           attive e passive, soprattutto nel contesto online
                                          possibili trade-off tra obiettivo dell’integrazione dei
                                           mercati (interpretato in modo formalistico) e
                                           consumer welfare (limiti alle importazioni parallele
                                           ecc.)
                                          anche per le restrizioni territoriali, bisognerebbe
                                           valutare le RBO tenendo conto del contesto
                                           economico. Alcune eccezioni sono già incluse nelle
                                           LG (nuovo prodotto, §61)

                                    23

                                                       Distribuzione selettiva
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                                          dalla Corte di Giustizia viene l’indicazione di tutelare
                                           anche la concorrenza non di prezzo (Coty)
                                          nonostante questo, per la selettiva alcune autorità
                                           vogliono limitare il safe harbour basato su art.
                                           101(3) (ingiustificato, andrebbe evitato). In ogni
                                           caso, è importante approfondire il trattamento della
                                           selettiva anche quantitativa ex art. 101(1), al di là
                                           della giurisprudenza Metro I sulle giustificazioni
                                           ‘oggettive’
                                          in base ai criteri di CB la selettiva non dovrebbe
                                           essere considerata RBO: servirebbe un chiarimento
                                           della Corte di Giustizia per superare la confusione
                                           sul punto

                                    24

                                                                                                      12
Combinazione di forme di distribuzione;
                                                        franchising
                                          In alcuni contributi sono stati sollevati problemi
                                           riguardo:
                                          alla possibilità di combinare diverse forme di
                                           distribuzione (ad es. rete solo in parte selettiva,
                                           limiti alle vendite attive nelle forniture incrociate da
                                           parte dei grossisti);
                                          ai limiti alle vendite attive per il franchising.
                                           Richieste di chiarimenti/maggiore attenzione sulle
                                           specificità del franchising

                                    25
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                                                 Restrizioni delle vendite online
                                          occorre recepire la giurisprudenza Coty
                                          idealmente andrebbe inserita nell’art. 4 VBER
                                           un’eccezione per escludere che i divieti di utilizzo
                                           delle piattaforme terze siano qualificati come
                                           restrizioni hardcore. In alternativa, occorre
                                           spiegare Coty nelle LG; la Commissione è
                                           disponibile a chiarire che non vale solo per i prodotti
                                           di lusso ma per tutti quelli in cui rileva la protezione
                                           dell’immagine
                                          per i divieti dell’utilizzo da parte dei distributori dei
                                           price comparison tools e del marchio nella
                                           pubblicità sui motori di ricerca, la Commissione
                                           appare più rigida => si dovrebbe mirare a
                                           mantenere un approccio caso per caso per valutare
                                           se siano equiparabili a un divieto di vendere online

                                    26

                                                                                                       13
Dual pricing e richiesta di punto vendita
                                                           fisico
                                          alcune autorità nazionali sembrano disponibili a un
                                           approccio meno rigido al dual pricing (prezzi diversi
                                           per vendite online e brick and mortar) rispetto a
                                           quello che emerge dalle attuali LG, riconoscendo
                                           l’importanza di sostenere la rete dei punti vendita
                                           fisici, nell’interesse non solo dei dettaglianti ma
                                           anche dei consumatori
                                          può esserci spazio anche per un chiarimento nelle
                                           LG delle condizioni che possono essere
                                           legittimamente imposte al distributore in termini di
                                           messa a disposizione di punti di vendita brick and
                                           mortar, in relazione alle caratteristiche del prodotto
                                           e sulla base del principio di proporzionalità

                                    27

                                                                   MFN
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                                          il tema delle most favoured nation clauses /price
                                           parity clauses non è oggi trattato nel VBER e nelle
                                           LG. Vi sono stati diversi casi (v. piattaforme per le
                                           prenotazioni alberghiere) con approcci parzialmente
                                           diversi tra gli Stati membri. Perlopiù le narrow MFN
                                           (l’hotel non può applicare un prezzo inferiore
                                           rispetto alla piattaforma) sono considerate meno
                                           preoccupanti (utili per evitare free riding sul servizio
                                           della piattaforma; in Germania vi era stato un
                                           approccio più rigido, ma la recente giurisprudenza
                                           ha annullato la decisione della NCA)
                                          le wide MFN (l’hotel deve assicurare che anche negli
                                           altri canali di vendita non siano applicati prezzi
                                           inferiori a quello applicato sulla piattaforma) sono
                                           considerate più severamente, impatto simile a RPM
                                          cfr. caso di divieto UK wide MFN assicurazioni auto

                                    28

                                                                                                      14
MFN: osservazioni
                                          vanno inserite indicazioni nelle LG per favorire
                                           orientamenti uniformi
                                          per valutare l’impatto sulla concorrenza ex art.
                                           101(1) si dovrebbe tener conto del contesto
                                           economico (ad esempio quanto è diffuso l’utilizzo
                                           delle clausole MFN)
                                          per la valutazione delle efficienze ai sensi dell’art.
                                           101(3) occorre valutare qual è l’impatto che in
                                           assenza delle clausole si avrebbe in termini di free
                                           riding sugli investimenti del beneficiario della
                                           clausola (tipicamente la piattaforma)

                                    29
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                                             5. Settlements per le restrizioni
                                                        verticali?

                                    30

                                                                                                    15
Riduzione delle sanzioni per cooperazione
                                                nei casi diversi dai cartelli
                                          con Guess (dopo ARA – art. 102 e i 4 casi di RPM
                                           nell’elettronica di consumo) la Commissione ha
                                           riconosciuto una riduzione della sanzione in cambio
                                           della cooperazione per casi diversi dai cartelli
                                          il 17 dicembre 2018, la Commissione ha pubblicato
                                           un Factsheet in cui illustra i criteri che segue,
                                           facendo riferimento al framework esistente per la
                                           leniency e per i settlements per i cartelli, e
                                           adattandolo
                                          nella misura in cui il settlement comporta la rinuncia
                                           al contenzioso, la strategia è utile per l’impresa ma
                                           limita il coinvolgimento della Corte di giustizia per i
                                           profili controversi
                                          si discute se sia utile anche la leniency in questo
                                           ambito; può prestarsi a comportamenti strategici

                                    31

                                              Tra i materiali Assonime sul tema
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                                      Circolare 23/2010 sul regolamento 330/2010 e le
                                       linee guida verticali

                                      Interventi n. 2/2019 Risposta Assonime alla
                                       consultazione

                                      Note e studi n. 7/2019 – Intese verticali: una nuova
                                       priorità per le autorità di concorrenza in Europa?

                                    32

                                                                                                     16
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