Regolamento per l'installazione e il controllo delle stazioni radio-base per telefonia mobile
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Regolamento per l’installazione e il controllo delle stazioni radio-base per telefonia mobile (Approvato con deliberazione n.47/CC del 8.05.2002 “Adeguamento alla deliberazione del Consiglio Regionale n.12 del 16.01.2002) ART.1- OGGETTO - Sono oggetto delle presenti norme le stazioni radio-base per telefonia mobile. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55, 626/94 e 494/96 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81 .x (protezione contro le scariche atmosferiche) e Decreto n. 381 del 10-09-98, Legge Regionale n. 54/2000 e Deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 16/1/2002, Legge quadro n0 36 del 22/02/2001 e relative norme applicative (una volta emanate). Gli impianti dovranno comunque essere soggetti al rispetto dei limiti e delle prescrizioni che deriveranno dalla evoluzione normativa intervenuta successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento. Fa parte integrante del presente regolamento la planimetria generale del piano. ART. 2- AMBITO Dl APPLICAZIONE Le norme che seguono si applicano all’intero territorio comunale. Ai fini dell’applicazione sono individuati i seguenti ambiti territoriali principali e precisamente: • Aree Tecnologiche per Telefonia (ATT), intendendo le aree in cui potranno collocarsi le installazioni dei gestori su strutture di supporto comuni, individuate dal Piano di rete comunale per telefonia mobile, sulla base delle indicazioni localizzative dei gestori in funzione delle esigenze di copertura radio del territorio comunale, nonché sulla base di specifico studio di carattere urbanistico, finalizzato alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e alla riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, anche attraverso l’individuazione di una tipologia adeguata del supporto. • Aree sensibili ai sensi dell’Art. 4 comma 1. della L.R. n0 54 e Deliberazione n. 12 del 1611/2002 a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti, e nelle quali può essere richiesta la delocalizzazione degli impianti esistenti;
b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa Nel restante territorio comunale Urbanizzato ed Extraurbano, non ricompreso nelle precedenti classificazioni (Aree tecnologiche e aree sensibili) non è consentita la installazione di nuovi impianti ed è favorita la delocalizzazione degli impianti esistenti attraverso accordi con i gestori, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 14; Tali ambiti territoriali sono individuati nella cartografia allegata. ART. 3— PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI TECNICHE Tutte le stazioni radio-base dì nuova costruzione dovranno essere realizzate nelle Aree Tecnologiche per Telecomunicazioni (ATT) secondo le prescrizioni del presente articolo e sulla base degli schemi progettuali indicativi allegati al Piano di rete comunale per telefonia mobile. Le All dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dal Comune dell’attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo. Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori nell’ambito della stessa All devono essere allocati su un unico palo. Tali impianti dovranno produrre il livello di campo radioelettrico più basso possibile compatibilmente con l’efficacia del servizio svolto dagli stessi, Il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente dovrà essere garantito anche nelle condizioni di massimo esercizio di tutti i trasmettitori autorizzati. In tutti i casi in cui il progetto faccia prevedere valori di campi elettromagnetici superiori alla metà dei valori limite di emissione fissati dal decreto prima della attivazione sarà necessario procedere a collaudo con misure strumentali secondo le modalità definite nella determina del responsabile del Servizio Gestione del Territorio di cui all’Art. 4. L’accesso per manutenzione dovrà poter avvenire per percorsi esterni al lobo dei 20V/m ed alla zona di incertezza. L’efficacia di eventuali schermature installate a questo scopo dovrà essere verificata strumentalmente prima dell’attivazione del servizio. Norme tecniche per gli impianti in All ricadenti nel Territorio Urbanizzato: • Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori nell’ambito della stessa All devono essere di norma alloggiati sul palo con sviluppo delle installazioni esclusivamente in sovrapposizione verticale secondo lo schema progettuale allegato, salvo le eccezioni previste dal Piano. • I pali potranno avere una altezza massima di mt. 36; è esclusa dal limite di altezza l’eventuale asta del parafulmine, I gestori si impegnano ad utilizzare le migliori tecnologie presenti sul mercato alfine dì ridurre l’occupazione di spazio sul palo. • Le antenne saranno posizionate ad una altezza non inferiore a mt. 18 da terra e in
coerenza con il disposto dell’Art. 5 comma i della Legge Quadro n0 36/2001. • L’orientamento delle antenne contigue verticalmente ove possibile sarà alternato, in modo tale che non abbiano la stessa direzione di puntamento e non si produca una sovrapposizione dei campi elettromagnetici. • Nel caso che nel raggio di 200 mt dal palo ricadano Aree Sensibili lettera b), la - direzione di puntamento delle antenne dovrà divergere da esse, così da creare un cono d’ombra nelle emissioni elettromagnetiche. Le sale apparàti di supporto alle antenne dovranno essere realizzate interrate compresa una zona condominiale per l’accesso alle sale. Le opere accessorie avranno, indicativamente, le seguenti caratteristiche tecniche: dimensionamento interno mt 4.80 x 2.25 x h2.50; porte di accesso cm 100 x 215 di tipo REI 120 con maniglione antìpanico ed apertura verso l’esterno; per la parte a copertura della zona condominiale sarà prevista una pavimentazione con autobloccanti, con vano per scala di accesso coperto con botole portanti ribaltabili in ferro, mentre la copertura delle sale apparati deve prevedere un riporto di terreno di almeno 40 cm; la zona pavimentata sarà recintata; lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà con opportuno convogliamento verso la pubblica fognatura; per l’eliminazione dell’acqua raccolta all’interno dei vani interrati, vi sarà la necessità di una elettropompa fissa per il pompaggio verso l’esterno; la struttura dei manufatti sarà in C.A.. Norme tecniche per gli impianti in All ricadenti nel Territorio Extraurbano: • Nel Territorio Extraurbano le sale apparati potranno essere fuori terra, inserite in zone recintate di dimensioni di mt. 5 x 8; sarà prevista poi una parte centrale in comune per I’ accesso alle stesse e per la manutenzione dell’antenna. ARI. 4- PROGETTAZIONE Per l’ottenimento della autorizzazione comunale, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di Calenzano apposita domanda, corredata dagli elaborati progettuali del sito e delle opere di urbanizzazione, nonché dagli altri allegati necessari secondo modalità da definirsi in apposito atto del responsabile del Servizio Gestione del Territorio, in conformità alle normative vigenti in materia. L’Amministrazione comunale provvederà, ove necessario, ad avviare i procedimenti espropriativi e successivamente la Giunta Municipale approverà il progetto definitivo del sito, che acquisisce così le caratteristiche di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche in funzione dei pareri e dei nulla-osta necessari. ARI. 5- RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATI VO Gli impianti sono soggetti ad autorizzazione comunale, secondo quanto stabilito dalla L.R. 54 del 6/4/2000. All’atto del rilascio deI provvedimento amministrativo dovranno essere versati i diritti di segreteria determinati nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge vigenti e sottoscritto la fidejussione, assicurativa o bancaria, di cui all’art. 8. Nel caso di richiesta di concessione di un impianto che si discosti dalle indicazioni previste
dal presente Regolamento e dagli schemi progettuali allegati, dovrà essere prodotto dal richiedente la documentazione che motivi le ragioni tecniche delle soluzioni proposte e appositi studi che dimostrino l’invarianza o la riduzione nell’emissione dei campi elettromagnetici e i miglioramenti nell’inserimento ambientale e/o paesaggistico dell’impianto stesso. - Nel caso in cui la realizzazione dell’impianto determini una modificazione d’uso del sito ospitante l’attivazione dell’impianto è subordinata al collaudo secondo la normativa vigente. ARI. 6- MODIFICHE Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste dalla legge. ARI. 7— VIGILANZA E CONTROLLI Ai fini dell’attuazione delle presenti norme, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Comune, anche avvalendosi del Dipartimento Provinciale dell’ARPAT competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, secondo quanto stabilito dalla L.R. 54 deI 6/4/2000. In particolare dovrà essere garantito l’accesso, da parte del personale incaricato dal Comune, alle sale apparati di ciascun gestore, alfine di poter verificare, tramite strumenti di lettura posti in luoghi accessibili, la potenza istantanea di ogni portante per ogni singola cella e il numero delle portanti accese. Competono altresì al Dipartimento Provinciale delI’ARPAT le attività di controllo e vigilanza volte a garantire a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela’ b) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal concessionario. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale. ARI. 8- CONVENZIONI I vani di alloggiamento e i pali di supporto alle antenne nelle All di proprietà comunale saranno oggetto di concessione ai gestori, Iicenziatari di telefonia mobile, previa definizione dellè condizioni contrattuali, I gestori all’atto del rilascio dell’atto amministrativo da parte del servizio competente sottoscrivono apposita convenzione, che stabilisce la durata delle convenzioni, gli obblighi a carico del concessionario, nonché i canoni di concessione da sostenere. I canoni di concessione sono determinati dalla Giunta Municipale, in modo da garantire la parità di trattamento fra i gestori, sulla base dei seguenti criteri:
1) valore economico della concessione in relazione al mercato di riferimento; 2) costi di realizzo delle opere da cedere al Comune; 3) durata della concessione I canoni di concessione fissati nelle convenzioni saranno rivalutati ogni anno delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall’ISTAT, senza che il Comune di Calenzano ne faccia richiesta. La Giunta Municipale può promuovére convenzioni quadro alfine di consentire in tempi rapidi lo sviluppo razionale e coordinato della rete di stazioni radio-base e prevedere tempi e modalità di riallocazione degli impianti esistenti ricadenti fuori dalle All, in aderenza alle finalità del Piano e del presente Regolamento. Nel caso che il numero di richieste per un singolo sito sia superiore a quello consentito, le concessioni verranno rilasciate secondo il criterio della priorità temporale delle richieste. I pali, i locali di alloggiamento e le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle All, saranno realizzate da parte dei gestori, salvo diverse determinazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. A garanzia degli adempimenti dei gestori viene stipulata da ciascuno di essi apposita garanzia fidejussoria. I gestori che posizioneranno i loro siti nelle All di proprietà comunale dovranno garantire la copertura del segnale per l’utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile sul territorio comunale in una quota coerente con gli impegni di concessione/licenza ministeriale, in tempi da definire nella convenzione. A tal fine presenteranno, contestualmente al Piano annuale di cui all’Art. 11, apposita documentazione cartografica attestante il grado di copertura del territorio comunale riportante Io stato di fatto e quello di progetto. ARI. 9— RESPONSABILITA’ E INADEMPIENZE Le responsabilità dell’applicazione del presenti norme o sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi, secondo quanto stabilito dalla L.R. 54 del 6/4/2000. Nel caso di accertamenti di installazioni o dì emissioni non conformi ai titoli autorizzativi e alla legislazione vigente in materia, il gestore titolare dovrà procedere all’adeguamento. In caso di inadempienza si provvederà alla disattivazione dell’impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare dell’impianto, anche tramite escussione della fideiussione di cui all’Art. 8, dandone comunicazione all’autorità competente. L’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuoyi impianti.
ARI. 10- DEROGHE Qualora si raggiunga il limite massimo del numero di antenne consentito nelle ATT, l’ulteriore sviluppo della rete potrà avvenire con l’uso di antenne del tipo MicroBTS o evoluzioni delle stesse, dislocate in punti che i gestori dovranno segnalare nella redazione del Piano annuale. L’installazione di dette antenne potrà essere effettuata dai gestori anche prima dell’esaurimento delle possibilità di allocazione nelle All. ARI. 11 PIANO ANNUALE — I gestori interessati ad insediare o implementare gli impianti sul territorio comunale, devono presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano - sviluppo annuale della rete, nel quale possono essere anche evidenziate e motivate le necessità di ulteriore individuazione di siti per aree tecnologiche. ARI. 12— MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE Alfine di avere un quadro costante dei livelli di emissioni elettromagnetiche sul territorio il Comune, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, predispone un Sistema di Rilevazione coerente con le norme di misurazione fissate dalla normativa vigente basato su: • Postazioni fisse di misurazione nei punti ritenuti più critici, come da planimetria allegata; • Campagne di monitoraggio a cadenza semestrale, tramite propri tecnici oppure mediante incarico all’ARPAT o a professionisti abilitati, nei punti di rilevazione indicati nella planimetrìa allegata e in altri che risultassero utili a definire il quadro delle criticità. Sulla base del monitoraggio effettuato vengono pubblicati report semestrali. ARI. 13-TAVOLO DI VERIFICA E CONFRONTO Per valutare i report del Sistema di Rilevazione e i piani annuali che le società concessionarie presentano entro il 31 dicembre di ogni anno, per verificare se vi siano stati o meno superamenti dei limiti sulle emissioni elettromagnetiche e se siano stati rispettati gli obblighi derivanti dal presente Regolamento, il Sindaco convoca ogni anno un Tavolo di verifica e confronto a cui partecipano la Commissione consiliare competente sui temi ambientali e la Consulta dell’Ambiente; il Sindaco, per propria iniziativa o su richiesta di due membri della Commissione Consiliare o di due associazioni facenti parte della Consulta dell’Ambiente, nel convocare il Tavolo avrà facoltà di invitare esperti o consulenti in materia, uno o più rappresentanti del/dei comitati cittadini interessati le Associazione dei consumatori. Al termine dei lavori del Tavolo di verifica e confronto viene steso un verbale, da pubblicarsi sull’organo d’informazione dell’Amministrazione Comunale.
ARI. 14- FASE TRANSITORIA Fino all’attivazione dei siti definitivi delle aree tecnologiche previste dal Piano saranno consentite proroghe per le autorizzazioni temporanee in corso, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di ritardi nell’attuazione del Piano indipendenti dalla volontà dei gestori, potranno essere consentite, con il consenso preventivo dell’Amministrazione Comunale, nuove installazioni mobili sostitutive dei siti prenotati, previa presentazione della richiesta di autorizzazione temporanea nel rispetto della normativa vigente. Le disposizioni delle presenti norme saranno esecutive ai sensi di legge. A
Puoi anche leggere